01.07.2024 - *
01.09.2023 - 30.06.2024 / In vigore
01.01.2021 - 31.08.2023
01.06.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 31.05.2020
01.06.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.05.2019
01.08.2008 - 31.12.2017
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01.01.2008 - 31.07.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
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1

Legge federale concernente gl'impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE)1 del 24 giugno 1902 (Stato 1° agosto 2008) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, in applicazione degli articoli 23, 26, 36, 64 e 64bis della Costituzione federale2;
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 1899, decreta: I. Disposizioni generali

Art. 1

Lo stabilimento e l'esercizio degl'impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole specificati agli articoli 4 e 13, sono sottoposti alla superiore vigilanza della Confederazione. Questi impianti debbono essere eseguiti secondo le prescrizioni emanate dal Consiglio federale.


Art. 2

1 Sono considerati come impianti a corrente debole gl'impianti che normalmente non producono correnti pericolose per le persone o per le cose.

2

Sono considerati come impianti a corrente forte gl'impianti che producono o utilizzano delle correnti che in date circostanze sono di pericolo per le persone o per le cose.

3

Ove sorga dubbio se, agli effetti della presente legge, un impianto elettrico è da considerare fra quelli a corrente forte o fra quelli a corrente debole, decide in ultima istanza il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento).3 RU 19 257 e CS 4 777 1

Introdotto dal n. 11 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sull'azienda delle telecomunicazioni, in vigore dal 1°gen. 1998 (RS 784.11).

2

[CS 1 3]. Vedi ora gli art. 13, 81, 87, 122 e 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

734.0

Energia

2

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Art. 3

1 Il Consiglio federale emana prescrizioni per ovviare ai pericoli e ai danni che risultano dagli impianti a corrente forte e a corrente debole.4 2

Il Consiglio federale regola:5 a. lo stabilimento e la manutenzione tanto degl'impianti a corrente debole come di quelli a corrente forte; b. le cautele da osservarsi per lo stabilimento di linee elettriche parallele o di linee che s'incrociano, nonché per lo stabilimento di linee elettriche parallele alle strade ferrate o che le incrociano; c. la costruzione e il mantenimento di ferrovie elettriche; d.6 la protezione del traffico delle telecomunicazioni e della radiodiffusione (art. 37 della L del 21 giu. 19917 sulle telecomunicazioni) dalle perturbazioni elettromagnetiche.

3

Nel compilare ed eseguire le dette prescrizioni, il Consiglio federale avrà riguardo che sia serbato il segreto de'processi di fabbricazione.

4

...8

II. Impianti elettrici a corrente debole

Art. 4

1 Sono soggetti alle prescrizioni della presente legge tutti gl'impianti elettrici a corrente debole che attraversano il suolo pubblico o quello delle società ferroviarie, o che per la vicinanza d'impianti elettrici a corrente forte, possono esser causa di turbamenti d'esercizio o presentare dei pericoli.

2

Gl'impianti a corrente debole possono utilizzare la terra come condotta, fatta eccezione per le linee telefoniche pubbliche quando, per la vicinanza d'impianti a corrente forte, possono verificarsi dei turbamenti nel servizio telefonico o dei pericoli.

3

Il Consiglio federale designa gli impianti a corrente debole sottoposti all'obbligo d'approvazione dei piani.9 4

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della L del 21 giu. 1991 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mag. 1992 [RU 1992 581].

5

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della L del 21 giu. 1991 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mag. 1992 [RU 1992 581].

6

Introdotta dal n. 4 dell'all. della L del 21 giu. 1991 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mag. 1992 [RU 1992 581].

7

[RU 1992 581; RU 1993 901 allegato n. 18. RU 1997 2187 art. 65]. Vedi ora la L del 30 aprile 1997 (RS 784.10).

8

Abgrogato dal n. II 30 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).

9

Introdotto dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

Impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole - LF 3

734.0


Art. 5

a 1210 III. Impianti elettrici a corrente forte

Art. 13

1 Sono soggetti alle prescrizioni della presente legge tutti gl'impianti elettrici a corrente forte.

2

Gl'impianti stabiliti su terreno proprio, che non superano la tensione ammessa per gl'impianti domestici e che non possono dar luogo a perturbamenti d'esercizio o a pericoli in causa della vicinanza di altri impianti elettrici, sono parificati agli impianti domestici (art. 15, 16, 17, 26 e 41).


Art. 14

11 Per «impianti domestici», agli effetti della presente legge, s'intendono gli impianti elettrici nell'interno delle case e delle loro appartenenze e adiacenze, in cui si riscontrino tensioni elettriche non superiori a quelle autorizzate dal Consiglio federale.


Art. 15

12 1 Le prescrizioni di cui all'articolo 3 determinano, in particolare, le misure tecniche di sicurezza necessarie nel caso d'incroci di linee a corrente forte con linee a corrente debole, o di linee a corrente forte fra loro.

2

Queste misure di sicurezza sono applicate in ogni singolo caso nel modo più appropriato per la totalità degli impianti che si incrociano. Ove non sia possibile mettersi d'accordo circa le misure da prendere, decide il Dipartimento.13 3 Le spese per queste misure di sicurezza sono sopportate in comune dalle imprese interessate.

4

Le spese sono ripartite proporzionalmente all'importanza economica di questi impianti, indipendentemente da quale delle linee sia preesistente o su quale linea vadano introdotte le misure di sicurezza o le modificazioni.

5

L'autorità federale competente decide sulle controversie circa le spese o la loro ripartizione. In caso di contestazioni relative al rapporto tra Confederazione e Cantoni oppure tra Cantoni, è fatta salva l'azione di diritto amministrativo secondo 10 Abrogati dal n. 3 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 784.10).

11 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

12 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

13 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla L del 23 mar. 2007 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 734.7).

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l'articolo 116 lettere a o b della legge federale del 16 dicembre 194314 sull'organizzazione giudiziaria.

6

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano agli impianti domestici.

a15 Le linee e gli impianti accessori necessari per il trasporto e la distribuzione di energia
elettrica sono di proprietà delle imprese del settore energetico che li hanno costruiti o acquistati da terzi.

IIIa. Procedura di approvazione dei piani16

Art. 16

17 1 Per la costruzione e la modifica di impianti elettrici a corrente forte o a corrente debole secondo l'articolo 4 capoverso 3 occorre un'approvazione dei piani.

2

L'autorità competente per l'approvazione dei piani è: a. l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (Ispettorato); b. l'Ufficio federale dell'energia per impianti per cui l'Ispettorato non ha potuto dirimere opposizioni o divergenze con le autorità federali coinvolte; c. l'autorità competente secondo la legislazione pertinente per gli impianti destinati esclusivamente o principalmente al traffico ferroviario o filoviario.

3

Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.

4

Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l'eser14 [CS

3 499; RU 1948 899 art. 86, 1955 899 art. 118, 1959 921, 1969 755 art. 80 lett. b 784, 1977 237 n. II 3 862 art. 52 n. 2 1323 n. III, 1978 688 art. 88 n. 3 1450, 1979 42, 1980 31 n. IV 1718 art. 52 n. 2 1819 art. 12 cpv. 1, 1982 1676 all. n. 13, 1983 1886 art. 36 n. 1, 1986 926 art. 59 n. 1, 1987 226 n. II 1 1665 n. II, 1988 1776 all. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 n. III cpv. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 n. 1 1945 all. n. 1, 1995 1227 all.

n. 3 4093 all. n. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 all. n. 2 1498 all. n. 2, 1997 1155 all.

n. 6 2465 all. n. 5, 1998 2847 all. n. 3 3033 all. n. 2, 1999 1118 all. n. 1 3071 n. I 2, 2000 273 all. n. 6 416 n. I 2 505 n. I 1 2355 all. n. 1 2719, 2001 114 n. I 4 894 art. 40 n. 3 1029 art. 11 cpv. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 n. 1 2767 n. II 3988 all. n. 1, 2003 2133 all. n. 7 3543 all. n. II 4 lett. a 4557 all. n. II 1, 2004 1985 all. n. II 1 4719 all. n. II 1, 2005 5685 all. n. 7. RU 2006 1205 art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110).

15 Introdotto dal n. 3 dell'all. alla L del 23 mar. 2007 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 734.7).

16 Introdotta dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

17 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

Impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole - LF 5

734.0

cente di impianti a corrente forte o debole (impresa) nell'adempimento dei suoi compiti.

5

Di regola per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente, occorre un piano settoriale secondo la legge federale del 20 giugno 197918 sulla pianificazione del territorio.

6

La procedura di approvazione dei piani per impianti collettivi è eseguita dall'autorità competente per l'approvazione della parte principale dell'impianto.

7

Il Consiglio federale può esentare dall'obbligo dell'approvazione o prevedere determinate facilitazioni procedurali per gli impianti domestici, le reti di distribuzione a bassa tensione e gli impianti di produzione di energia a bassa tensione.

a19 La procedura di approvazione dei piani è retta dalle disposizioni della presente legge e, in subordine, da quelle della legge federale del 20 giugno 193020 sull'espropriazione (LEspr).

b21 La domanda di approvazione dei piani va presentata con la documentazione necessaria all'autorità competente. Questa esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla.

c22 1 Prima del deposito pubblico della domanda, l'impresa deve mettere in evidenza mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante indicazione dei profili le modifiche del terreno richieste dall'opera progettata.

2

Le obiezioni contro il picchettamento o l'indicazione dei profili devono essere presentate subito, in ogni caso però entro il termine di deposito dei piani, mediante opposizione presso l'Ispettorato.

18 RS

700

19 Introdotto dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

20 RS

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21 Introdotto dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

22 Introdotto dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

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d23 1 L'autorità competente per l'approvazione dei piani trasmette la domanda ai Cantoni interessati, invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere prorogato.

2

La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni.

3

Il deposito pubblico ha per conseguenza il bando di espropriazione secondo gli articoli 42-44 LEspr24.

e25 Al più tardi con il deposito pubblico della domanda l'impresa deve inviare agli aventi diritto all'indennità secondo l'articolo 31 LEspr26 un avviso personale sui diritti da espropriare.

f27 1 Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge del 20 dicembre 196828 sulla procedura amministrativa o della LEspr29 può fare opposizione presso l'autorità competente per l'approvazione dei piani durante il termine di deposito dei piani. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

2

Entro il termine di deposito dei piani vanno sollevate tutte le obiezioni relative al diritto d'espropriazione e vanno presentate tutte le domande di indennità o di prestazioni in natura. Successive opposizioni e domande secondo gli articoli 39-41 LEspr devono essere inoltrate all'autorità competente per l'approvazione dei piani.

3

I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.

23 Introdotto dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

24 RS

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25 Introdotto dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

26 RS

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27 Introdotto dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

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29 RS

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Impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole - LF 7

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g30 La procedura di eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione federale è disciplinata dall'articolo 62b della legge federale del 21 marzo 199731 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

h32 1 Con l'approvazione dei piani l'autorità competente decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione.

2

Se, in caso di opposizioni o divergenze tra autorità federali, può mediare un'intesa, l'Ispettorato accorda l'approvazione dei piani. In caso contrario trasmette i documenti all'Ufficio federale dell'energia, che prosegue la procedura e decide.

i33 1 L'approvazione dei piani decade se entro tre anni dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all'esecuzione del progetto di costruzione.

2

Per gravi motivi, l'autorità competente per l'approvazione dei piani può prorogare adeguatamente la durata di validità dell'approvazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modificata dal passaggio in giudicato dell'approvazione.


Art. 17

34 1 La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a: a. progetti di impianti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili; b. impianti la cui modifica non altera in maniera sostanziale l'aspetto esterno, non lede interessi degni di protezione di terzi e ha soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente; c. impianti che sono rimossi entro tre anni al più tardi o impianti per la fornitura di elettricità ai cantieri.

2

Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato si applica la procedura semplificata.

30 Introdotto dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

31 RS

172.010

32 Introdotto dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

33 Introdotto dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

34 Introdotto dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

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3

L'autorità competente per l'approvazione dei piani può ordinare il picchettamento.

La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L'autorità competente per l'approvazione dei piani sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L'autorità competente per l'approvazione dei piani può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.

4

Per il rimanente si applicano le disposizioni della procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.


Art. 18


35

IV. Controllo


Art. 19


36



Art. 20

1 La vigilanza sugl'impianti elettrici e la cura di verificare se sono in buono stato, appartiene ai loro possessori (proprietario, conduttore, ecc.).

2

Il possessore di condotte elettriche stabilite sul territorio delle strade ferrate, deve provvedere alla vigilanza e al mantenimento di queste condotte, epperò dovrà esser permesso tanto a lui che ai suoi mandatari l'accesso alla ferrovia, mediante preavviso agli agenti della società ferroviaria.


Art. 21

37 Il controllo sull'esecuzione delle prescrizioni menzionate all'articolo 3 è affidato: 1. per le ferrovie elettriche, compreso gl'incrociamenti delle vie ferrate con linee elettriche a corrente forte e l'impianto di queste ultime lungo le ferrovie, come pure per l'incrociamento di ferrovie elettriche con linee a corrente debole, all'Ufficio federale dei trasporti; 2. per gli altri impianti a corrente debole e a corrente forte compreso l'impianto delle macchine elettriche, a un Ispettorato38 da designarsi dal Consiglio federale.

35

Abrogato dall'art. 62 n. 3 della L del 21 giu. 1991 sulle telecomunicazioni [RU 1992 581].

36 Abrogato dal n. 3 dell'all. alla L del 23 mar. 2007 sull'approvvigionamento elettrico, con effetto dal 1° gen. 2008 (RS 734.7).

37 Nuovo testo giusta n. 11 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sull'azienda delle telecomunicazioni, in vigore dal 1°gen. 1998 (RS 784.11).

38 Nuova denominazione giusta il n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole - LF 9

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Art. 22

39 Al posto delle due istanze di controllo secondo l'articolo 21 il Consiglio federale può
istituire un ispettorato unico.


Art. 23

40 Le decisioni delle autorità competenti per l'approvazione dei piani secondo l'articolo
16 e delle istanze di controllo secondo l'articolo 21 possono essere impugnate mediante ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale.


Art. 24

41
Il Dipartimento decide circa le contestazioni fra le istanze di controllo di cui all'articolo 21.


Art. 25

Le imprese d'impianti a corrente forte devono fornire all'Ispettorato i dati tecnici
necessari per compilare una statistica uniforme.

a42 1 Le autorità incaricate dell'esecuzione trattano i dati personali necessari all'applicazione della presente legge, compresi i dati relativi ai procedimenti amministrativi e penali e alle sanzioni secondo gli articoli 55 e seguenti.

2

Possono conservare tali dati in forma elettronica e, se necessario per l'esecuzione unitaria della presente legge, scambiarseli.


Art. 26
Il controllo di cui al capitolo IV non si estende agl'impianti domestici. Però il fornitore di energia elettrica agl'impianti domestici ha l'obbligo di provare all'Ispettorato che questo controllo è esercitato da lui. I provvedimenti presi potranno esser verificati mediante apposita ispezione.

39 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

40 Nuovo testo giusta il n. 72 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

41 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

42 Introdotto dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

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V. Disposizioni concernenti la responsabilità43

Art. 27

1 Se nell'esercizio di un impianto a corrente forte o a corrente debole, sia esso di proprietà privata o pubblica, vien uccisa o ferita una persona, il possessore dell'impianto è responsabile del danno causato, se non può provare che l'infortunio è dovuto sia a forza maggiore, sia a colpa o a negligenza di terzi, sia infine a colpa grave dell'ucciso o del ferito.

2

La responsabilità sussiste nella stessa misura per il danno causato alle cose, non però pel caso d'interruzione dell'esercizio.


Art. 28

1 Se l'impianto elettrico si compone di più parti esercitate da imprenditori differenti, la responsabilità spetta: a. quando il danno è stato causato e si è prodotto nella stessa parte dell'impianto, all'esercente questa parte dell'impianto;

b. quando il danno è stato causato in una parte dell'impianto e si è prodotto in un'altra, agli esercenti le due parti, in solido fra loro.

2

Se l'esercente della parte dove si è verificato il danno vien citato in giudizio, egli ha diritto di regresso contro l'esercente la parte dell'impianto dove si è prodotta la causa del danno.


Art. 29

Le indennità per danni derivanti da un incendio causato dall'esercizio di un impianto
elettrico, sono regolate dalle disposizioni del Codice federale delle obbligazioni44.


Art. 30

Se nascono dei danni dall'incontro di varie linee elettriche, le imprese ne sono
responsabili in solido. Il danno si ripartisce in parti eguali fra le varie imprese interessate, eccetto che non sia provato che la colpa è imputabile a una o all'altra di dette imprese, o che queste non abbiano concluso delle convenzioni in deroga al principio della ripartizione in parti uguali. Tali convenzioni possono esser stipulate anche anticipatamente.

43

Queste disp. sono abrogate, in quanto concernano i rapporti del possessore d'un impianto con i suoi dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria, dall'art. 128 n. 2 della LF del 13 giu. 1911 sull'assicurazione contro le malattie [CS 8 273] - e art. 44 cpv. 2 della LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni - (RS 832.20).

44

[RU 5 577, 11 490, 24 718 art. 103 cpv. 1. RU 27 377 disp. trans., 53 189 in fine, art. 18 disp. fin. e trans. tit. XXIV-XXXIII]. Ora: dalle disposizioni del CO (RS 220).

Impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole - LF 11

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Art. 31

Se degli impianti elettrici si danneggiano vicendevolmente, il danno cagionato dovrà
essere ripartito fra loro in giusta proporzione, tenendo conto di tutte le circostanze, salvo che non sia provato che la colpa è imputabile a uno o all'altro di detti impianti.


Art. 32

1 Il possessore dell'impianto a corrente forte o a corrente debole ha l'obbligo di dare avviso immediatamente all'autorità locale dichiarata competente dall'articolo 4 della legge federale del 23 marzo 187745 sul lavoro nelle fabbriche, di ogni infortunio personale di qualche importanza, nonché di ogni danno rilevante cagionato a cose appartenenti a terzi.

2

Quest'autorità avvia senza indugio un'inchiesta ufficiale sulla causa e le conseguenze dell'infortunio e può farsi assistere da esperti nei casi importanti. Informa dell'infortunio il Governo cantonale, affinché ne dia comunicazione al Dipartimento.46


Art. 33
L'eccezione di forza maggiore nel senso della presente legge, non potrà essere invocata nel caso di danni che si sarebbero potuti evitare facendo uso di congegni rispondenti alle prescrizioni da emanarsi in conformità dell'articolo 3 della presente legge.


Art. 34

1 I possessori degl'impianti elettrici sono responsabili di tutte le persone di cui si servono per l'esercizio di essi impianti.

2

I possessori responsabili d'impianti elettrici hanno diritto di regresso contro queste persone, quando il danno sia ad esse imputabile.


Art. 35

Se può esser provato che l'ucciso o il ferito, o la persona lesa nella sua proprietà, si
erano posti a contatto coll'impianto elettrico commettendo un atto illecito o violando scientemente delle prescrizioni di sicurezza (ammonimenti, divieti, ecc.), non si potrà domandare il risarcimento dei danni nel senso degli articoli 27 e 28 della presente legge, nemmeno nel caso che l'infortunio sia avvenuto senza colpa del danneggiato.

45

[RU 3 241. CS 8 3 art. 95 cpv. 1]. Ancorchè le disp. cit. non siano state riprese nella legislazione federale, il presente articolo è sempre applicato.

46 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

Energia

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Art. 36

1 Per la determinazione delle indennità fanno regola le disposizioni del Codice federale delle obbligazioni47.

2

Nel caso di danni cagionati a persone l'indennità pel mantenimento o il guadagno futuro è fissata dal tribunale sotto forma di un capitale o d'una rendita annua.

3

Se le conseguenze d'una lesione corporale non possono essere ancora esattamente apprezzate al momento in cui è pronunziata la sentenza, il giudice può eccezionalmente riservare una revisione ulteriore del giudicato, tanto pel caso di morte o d'un peggioramento, quanto pel caso d'un miglioramento nello stato del ferito. Le domande in proposito devono essere presentate, al più tardi, entro un anno dalla data della sentenza.


Art. 37

Le domande per risarcimento di danni menzionate nella presente legge si prescrivono
in due anni dal giorno in cui è avvenuto il danno. Per l'interruzione della prescrizione fanno regola le disposizioni del Codice federale delle obbligazioni48.


Art. 38

Nelle cause concernenti simili domande d'indennità il tribunale pronunzia sui fatti,
dopo averne verificata l'esattezza, e sull'importo dell'indennità, apprezzando liberamente l'insieme della causa, senza esser vincolato dalle norme delle leggi di procedura in materia di prove.


Art. 39
I regolamenti, le pubblicazioni o gli accordi speciali, con cui venisse esclusa o limitata in anticipazione la responsabilità secondo le disposizioni della presente legge, non hanno forza giuridica.


Art. 40


49



Art. 41

Le disposizioni concernenti la responsabilità, contenute nel capitolo V, non sono
applicabili agl'impianti domestici.

47

Ora: le disposizioni del CO (RS 220).

48

Ora: le disposizioni del CO (RS 220).

49

Abrogato (art. 128 della LF del 13 giu. 1911 sull'assicurazione contro le malattie[CS 8 273].

Impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole - LF 13

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VI. Espropriazione

Art. 42


50



Art. 43

51 1 All'impresa che domanda un'approvazione dei piani spetta il diritto di espropriazione.

2

Il Dipartimento può accordare il diritto di espropriazione agli utenti d'energia elettrica.


Art. 44

52
Il diritto di espropriazione può essere fatto valere, nel singolo caso, per la costruzione e la modifica di installazioni per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica, nonché degli impianti a corrente debole necessari per il loro esercizio.


Art. 45

53 1 Dopo la conclusione della procedura d'approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr54. Vengono discusse soltanto le pretese annunciate.

2

L'autorità competente per l'approvazione dei piani trasmette al presidente della Commissione di stima i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si chiede l'espropriazione e le pretese annunciate.

3

Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva d'approvazione dei piani, autorizzare l'immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l'immissione in possesso anticipata, l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l'articolo 76 LEspr.

50 Abrogato dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

51 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

52 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla L del 23 mar. 2007 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 734.7).

53 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

54 RS

711

Energia

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Art. 46

a 5055

Art. 51

e 5256

Art. 53


57


bis 58

Art. 54


59
VII. Disposizioni penali

Art. 55

60 1 È punito con la multa sino a 100 000 franchi, sempre che il Codice penale61 non commini una pena più severa, chiunque intenzionalmente: a. comincia a costruire o modificare un impianto elettrico per cui vige l'obbligo di presentazione dei piani, senza aver ottenuto l'approvazione definitiva del progetto; b. attiva o fa attivare arbitrariamente impianti elettrici la cui tensione, per ordine della competente istanza di controllo, è stata disinserita a causa di difetti pericolosi.

2

In caso di infrazione colposa, la pena è della multa fino a 10 000 franchi.

3

Il Consiglio federale può comminare le medesime pene per le infrazioni alle prescrizioni d'esecuzione che, per determinate attività, prevedono l'obbligo dell'autorizzazione.

55 Abrogati dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

56

Abrogati dall'art. 121 lett. c della LF del 20 giu. 1930 sull'espropriazione (RS 711).

57

Abrogato dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

58

Introdotto dall'art. 121 lett. e della LF del 20 giu. 1930 sull'espropriazione (RS 711).

Abrogato dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

59

Abrogato dall'art. 121 lett. f della LF del 20 giu. 1930 sull'espropriazione (RS 711).

60

Abrogato (art. 398 cpv. 2 lett. e CP - RS 311.0). Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla L del 23 mar. 2007 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 734.7).

61 RS

311.0

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Art. 56

62 1 Chiunque, nonostante diffida con comminatoria della pena prevista nel presente articolo, disattende una norma della presente legge o di una pertinente ordinanza o una decisione ufficiale presa in virtù di norme siffatte, è punito con una multa disciplinare fino a 5000 franchi.

2

Rimane riservato il rinvio a giudizio in virtù degli articoli 285 o 286 del Codice penale svizzero63.


Art. 57

64 1 La legge federale del 24 marzo 197465 sul diritto penale amministrativo è applicabile. L'autorità amministrativa incaricata del procedimento e del giudizio in virtù di quella legge è, riservati i capoversi 2 e 3, l'Ufficio federale dell'energia66.

2

Il Dipartimento può affidare l'inchiesta e, per gradi, anche il giudizio delle infrazioni all'Ispettorato.67 3

Se nella costruzione o nell'esercizio di ferrovie o di altre imprese di trasporto pubbliche concessionarie, è commessa, a tenore dell'articolo 55 o 56, un'infrazione che ricade nell'ambito delle competenze dell'autorità di vigilanza delle ferrovie, il procedimento penale è introdotto su denuncia di questa autorità. La competenza a procedere e la procedura si determinano secondo l'articolo 88 capoverso 4 della legge federale del 20 dicembre 195768 sulle ferrovie.


Art. 58

e 5969

Art. 60


70

62

Abrogato (art. 398 cpv. 2 lett. e CP - RS 311.0). Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

63

RS 311.0

64

Abrogato (art. 398 cpv. 2 lett. e CP - RS 311.0). Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

65

RS 313.0

66 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

67 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

68

RS 742.101

69

Abrogati (art. 398 cpv. 2 lett. e CP - RS 311.0). Vedi ora l'art. 146 CP (RS 311.0).

70

Abrogato dal n. 12 dell'all. al DPA (RS 313.0).

Energia

16

734.0


VIII. Disposizioni finali Art. 61
La legge federale del 26 giugno 188971 sull'impianto di linee telegrafiche e telefoniche e l'articolo 66 del Codice penale federale del 4 febbraio 185372, sono abrogati.


Art. 62


73



Art. 63

74 1 Le domande pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 18 giugno 1999 della presente legge sono giudicate secondo il nuovo diritto. Nel caso di espropriazioni va attuata la procedura d'opposizione eventualmente omessa.

2

Ai ricorsi pendenti si applica il diritto procedurale previgente.

Data dell'entrata in vigore: 1° febbraio 190375 art. 19: 17 ottobre 190276 71

[RU 11 251]

72

[RU III 335, VI 284 art. 5, 19 250, 28 127 art. 227 cpv. 1 n. 6, 50 769 art. 342 cpv. 2 n. 3. RU 54 799 art. 398 cpv. 2 lett. a] 73 Abgrogato dal n. II 30 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).

74 Introdotto dal n. 8 I della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

75

DCF del 17 ott. 1902 (RU 19 275).

76

DCF del 17 ott. 1902 (RU 19 275).