01.03.2024 - * / In vigore
01.01.2023 - 29.02.2024
01.01.2020 - 31.12.2022
01.07.2016 - 31.12.2019
01.01.2016 - 30.06.2016
01.07.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 30.06.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
01.06.2013 - 31.12.2013
01.03.2013 - 31.05.2013
01.09.2011 - 28.02.2013
01.01.2009 - 31.08.2011
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2007 - 31.12.2008
01.05.2004 - 31.12.2006
01.01.2001 - 30.04.2004
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) del 23 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2009) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera; visti gli articoli 98 capoversi 1 e 2, nonché 122 capoverso 1 della Costituzione
federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 settembre 20052, decreta: Titolo primo: Disposizioni generali Capitolo 1: Scopo e campo d'applicazione

Art. 1

Scopo La presente legge ha lo scopo di proteggere gli investitori e di garantire la trasparenza e il buon funzionamento del mercato degli investimenti collettivi di capitale.


Art. 2

Campo d'applicazione

1

Sottostanno alla presente legge, a prescindere dalla loro forma giuridica, gli investimenti collettivi di capitale e tutte le persone che gestiscono o custodiscono tali investimenti.

2

Non sono sottoposti alla presente legge segnatamente: a. gli istituti e le istituzioni ausiliarie della previdenza professionale, comprese le fondazioni di investimento; b. gli istituti delle assicurazioni sociali e le casse di compensazione; c. gli enti e gli stabilimenti di diritto pubblico; d. le società operative che svolgono un'attività imprenditoriale; e. le società che, per il tramite della maggioranza dei voti o in altro modo, riuniscono in un gruppo e sotto una direzione omogenea una o più società (società holding);

RU 2006 5379 1 RS

101

2 FF

2005 5701

951.31

Credito

2

951.31

f. i club di investimento, sempreché i loro membri siano in grado di tutelare essi stessi i loro interessi patrimoniali; g. le associazioni e le fondazioni ai sensi del Codice civile3.

3

Alla presente legge non sono sottoposte nemmeno le società d'investimento nella forma di società anonima se sono quotate in una borsa svizzera o se: a. possono parteciparvi esclusivamente azionisti ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3;

b. le azioni sono nominative; e c.4 una società di audit abilitata fornisce annualmente all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) la prova del rispetto di queste condizioni.

4

Sottostanno alle pertinenti disposizioni della presente legge (art. 119 segg.), a prescindere dalla loro forma giuridica, gli investimenti collettivi di capitale esteri per i quali si fa appello al pubblico in Svizzera o dalla Svizzera. La FINMA5 può dichiarare applicabili ulteriori disposizioni della presente legge, sempreché necessario al raggiungimento dell'obiettivo di protezione della stessa.


Art. 3

Appello al pubblico

È considerata appello al pubblico ai sensi della presente legge ogni pubblicità rivolta al pubblico. Non è considerata pubblicità, in particolare, la pubblicazione di prezzi, corsi e valori d'inventario allestita da intermediari finanziari sottoposti a vigilanza.

Non è considerata appello al pubblico la pubblicità rivolta esclusivamente a investitori qualificati secondo l'articolo 10 capoverso 3.


Art. 4

Portafogli collettivi

interni

1

La presente legge non si applica ai portafogli collettivi interni di natura contrattuale istituti dalle banche e dai commercianti di valori mobiliari per la gestione collettiva del patrimonio della clientela esistente, se tali banche e commercianti: a. fanno partecipare la clientela al portafoglio collettivo interno esclusivamente sulla base di un contratto scritto di gestione patrimoniale; b. non emettono relative quote; c. non fanno appello al pubblico per questi portafogli collettivi.

3 RS

210

4

Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

5 Nuova

espressione

giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.

Investimenti collettivi - LF 3

951.31

2

La costituzione e la liquidazione di portafogli collettivi interni devono essere comunicate alla società di audit6 ai sensi della legislazione sulle banche o della legislazione sulle borse.

3

In caso di fallimento della banca o del commerciante di valori mobiliari, i beni e i diritti che appartengono ai portafogli collettivi interni sono scorporati in favore degli investitori.


Art. 5

Prodotti strutturati

1

I prodotti strutturati quali i prodotti a capitale garantito o a rendimento massimo e i certificati possono essere offerti pubblicamente in Svizzera o a partire dalla Svizzera soltanto se: a. sono emessi, garantiti o distribuiti da: 1. una banca secondo la legge dell'8 novembre 19347 sulle banche, 2. un'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 20048 sulla sorveglianza degli assicuratori,

3. un commerciante di valori mobiliari secondo la legge del 24 marzo 19959 sulle borse,

4. un istituto estero sottostante a una vigilanza prudenziale equivalente; b. per essi è disponibile un prospetto semplificato.

2

Il prospetto semplificato deve adempiere i seguenti requisiti: a. descrive, secondo uno schema normato, le caratteristiche essenziali del prodotto strutturato (elementi chiave), le sue prospettive d'utili e perdite, nonché i rischi significativi per l'investitore;

b. è facilmente comprensibile per un investitore medio; c. avverte che il prodotto strutturato non è un investimento collettivo di capitale né soggiace all'autorizzazione della FINMA.

3

Il prospetto semplificato deve essere offerto gratuitamente ad ogni persona interessata all'atto dell'emissione del prodotto o all'atto della conclusione del contratto.10 4

L'esigenza del manifesto di cui all'articolo 1156 del Codice delle obbligazioni11 non è applicabile in questo caso. 5 Per il rimanente, i prodotti strutturati non sottostanno alla presente legge.

6 Nuova

espressione

giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.

7 RS

952.0

8 RS

961.01

9 RS

954.1

10 RU

2007 3351

11 RS

220

Credito

4

951.31


Art. 6

Delega al Consiglio federale 1

Nell'ambito delle disposizioni d'esecuzione il Consiglio federale può assoggettare integralmente o parzialmente alla presente legge patrimoni o società analoghi agli investimenti collettivi di capitale o esentarne patrimoni o società assoggettati, sempreché l'obiettivo di protezione della presente legge lo esiga o non ne risulti pregiudicato.

2

Il Consiglio federale sottopone per parere le pertinenti disposizioni alla commissione competente secondo l'articolo 151 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 200212 sul Parlamento.

Capitolo 2: Investimenti collettivi di capitale

Art. 7

Definizione 1 Gli investimenti collettivi di capitale sono patrimoni accumulati da più investitori in vista del loro investimento comune e gestiti per loro conto. Le esigenze di investimento degli investitori sono soddisfatte in modo proporzionato.

2

Gli investimenti collettivi di capitale possono essere aperti o chiusi.

3

Il Consiglio federale può stabilire il numero minimo di investitori a seconda della forma giuridica e della cerchia dei destinatari.


Art. 8

Investimenti collettivi di capitale aperti 1

Gli investimenti collettivi di capitale aperti rivestono la forma del fondo contrattuale di investimento (art. 25 segg.) oppure quella della società di investimento a capitale variabile (SICAV, art. 36 segg.).

2

Nel caso degli investimenti collettivi di capitale aperti gli investitori vantano nei confronti del patrimonio collettivo un diritto immediato o mediato al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario.

3

Gli investimenti collettivi di capitale aperti dispongono di un regolamento del fondo. Nel caso del fondo contrattuale di investimento esso corrisponde al contratto collettivo di investimento (contratto del fondo) e in quello della SICAV allo statuto e al regolamento di investimento.


Art. 9

Investimenti collettivi di capitale chiusi 1

Gli investimenti collettivi di capitale chiusi rivestono la forma della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (art. 98 segg.) o quella della società di investimento a capitale fisso (SICAF, art. 110 segg.).

2

Nel caso degli investimenti collettivi di capitale chiusi gli investitori non vantano nei confronti del patrimonio collettivo alcun diritto immediato o mediato al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario.

12 RS

171.10

Investimenti collettivi - LF 5

951.31

3

La società in accomandita per investimenti collettivi di capitale si fonda su un contratto di società.

4

La SICAF si fonda sullo statuto ed emana un regolamento di investimento.


Art. 10

Investitori 1 Gli investitori sono persone fisiche o giuridiche, come pure società in nome collettivo o in accomandita, che detengono quote in investimenti collettivi di capitale.

2

Gli investimenti collettivi di capitale sono accessibili a tutti gli investitori, eccetto che la presente legge, il regolamento del fondo o lo statuto ne limitino la cerchia a investitori qualificati.

3

Ai sensi della presente legge si considerano investitori qualificati segnatamente: a. gli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza, come le banche, i commercianti di valori mobiliari e le direzioni dei fondi;

b. gli istituti di assicurazione sottoposti a vigilanza; c. gli enti di diritto pubblico e gli istituti di previdenza con tesoreria professionale;

d. le imprese con tesoreria professionale; e. i privati

facoltosi;

f.

gli investitori che hanno concluso un contratto scritto di gestione patrimoniale con un intermediario finanziario secondo la lettera a.

4

Il Consiglio federale può designare anche altre categorie d'investitori qualificati.

5

La FINMA può esentare integralmente o parzialmente gli investimenti collettivi di capitale da determinate disposizioni della presente legge, sempreché essi siano esclusivamente rivolti a investitori qualificati e l'obiettivo di protezione della legge non ne risulti pregiudicato, segnatamente dalle disposizioni su: a. la consegna di certificati di quote; b. l'obbligo dell'allestimento del prospetto; c. l'obbligo dell'allestimento del rapporto semestrale; d. l'obbligo di concedere agli investitori il diritto di disdetta in qualsiasi momento;

e. l'obbligo di emissione e di rimborso delle quote in contanti; f.

la ripartizione dei rischi.


Art. 11

Quote Le quote sono crediti nei confronti della direzione del fondo sotto forma di partecipazione al patrimonio e al reddito del fondo di investimento o di partecipazioni a una società.

Credito

6

951.31


Art. 12

Protezione da confusioni e inganni 1

La designazione dell'investimento collettivo di capitale non deve prestare a confusioni o inganni, in particolare in riferimento agli investimenti.

2

Le designazioni come «fondo di investimento», «fondo di collocamento», «società di investimento a capitale variabile», «SICAV», «società in accomandita per investimenti collettivi di capitale», «società di investimento a capitale fisso» e «SICAF» possono essere utilizzate soltanto per designare gli investimenti collettivi di capitale corrispondenti, sottoposti alla presente legge.

Capitolo 3: Autorizzazione e approvazione Sezione 1: In generale

Art. 13

Obbligo di autorizzazione 1

Chiunque gestisce o custodisce investimenti collettivi di capitale necessita dell'autorizzazione della FINMA.

2

Devono chiedere l'autorizzazione: a. la direzione del fondo; b. la SICAV;

c. la società in accomandita per investimenti collettivi di capitale; d. la SICAF;

e. la banca depositaria; f.

il gerente patrimoniale di investimenti collettivi di capitale svizzeri; g. i

distributori;

h. il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri.

3

Il Consiglio federale può esentare dall'obbligo dell'autorizzazione i gerenti patrimoniali, i distributori e i rappresentanti già sottoposti a un'altra vigilanza statale.

4

I gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale esteri (art. 118 segg.) possono chiedere un'autorizzazione alla FINMA se: a. hanno la sede o il domicilio in Svizzera; b. devono sottostare a una vigilanza in virtù della legislazione estera; c. gli investimenti collettivi di capitale esteri che gestiscono sottostanno a una vigilanza equivalente a quella svizzera.

5

Le persone ai sensi del capoverso 2 lettere a-d possono essere iscritte nel registro di commercio solo ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione da parte della FINMA.

Investimenti collettivi - LF 7

951.31


Art. 14

Condizioni di autorizzazione 1

L'autorizzazione è rilasciata se: a. le persone responsabili dell'amministrazione e della gestione godono di buona reputazione, offrono garanzia di una gestione ineccepibile e dispongono delle indispensabili qualifiche professionali;

b. le persone che detengono una partecipazione qualificata godono di buona reputazione e il loro influsso non si ripercuote a scapito di una gestione sana e prudente; c. l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge è garantita da direttive interne e da un'adeguata organizzazione d'esercizio; d. esistono sufficienti garanzie finanziarie; e. sono adempite le condizioni supplementari di autorizzazione previste dalle corrispondenti disposizioni della presente legge.

1bis

Se le garanzie finanziarie concernono pretese in capitale, il Consiglio federale può prevedere pretese in capitale più elevate di quelle previste dal Codice delle obbligazioni13.14 2 La FINMA può inoltre fare dipendere il rilascio dell'autorizzazione dalla garanzia dell'osservanza delle norme di comportamento di un'organizzazione del settore.

3

Si considerano persone che detengono una partecipazione qualificata le persone fisiche o giuridiche nonché le società in nome collettivo e in accomandita che partecipano direttamente o indirettamente con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto a persone secondo l'articolo 13 capoversi 2 e 4 o che possono esercitare altrimenti un influsso determinante sulla gestione degli affari, nonché le persone unite da vincoli economici, quando raggiungono insieme tale percentuale minima.


Art. 15

Obbligo di approvazione 1

I seguenti documenti necessitano dell'approvazione della FINMA: a. il contratto di investimento collettivo del fondo di investimento (art. 25); b. lo statuto e il regolamento di investimento della SICAV; c. il contratto di società della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;

d. lo statuto e il regolamento di investimento della SICAF; e. i documenti corrispondenti degli investimenti collettivi di capitale esteri.

2

Se il fondo di investimento o la SICAV sono strutturati come investimenti collettivi di capitale aperti multi-comparto (art. 92 segg.), ogni segmento e ogni categoria di azioni necessitano di un'apposita approvazione.

13 RS

220

14 Introdotto dal n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

Credito

8

951.31


Art. 16

Mutamento delle circostanze Se mutano le circostanze su cui poggiano l'autorizzazione o l'approvazione, per continuare l'attività è necessario ottenere previamente l'autorizzazione o l'approvazione della FINMA.


Art. 17

Procedura semplificata di autorizzazione e di approvazione Il Consiglio federale può prevedere una procedura semplificata di autorizzazione e di autorizzazione per gli investimenti collettivi di capitale.

Sezione 2:

Gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale svizzeri

Art. 18

1 Possono essere gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale svizzeri con sede o domicilio in Svizzera: a. persone

fisiche;

b. persone giuridiche aventi la forma di società anonima, di società in accomandita per azioni o di società a garanzia limitata;

c. società in nome collettivo e società in accomandita.

2

Il cambiamento di gerente patrimoniale deve essere comunicato previamente alla FINMA.

3

Il Consiglio federale può fare dipendere l'autorizzazione da ulteriori condizioni, segnatamente dalla conclusione di un'assicurazione di responsabilità civile professionale.

Sezione 3: Distribuzione

Art. 19

1 Chi offre o distribuisce pubblicamente quote15 di un fondo d'investimento collettivo necessita di un'autorizzazione della FINMA.

2

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni d'autorizzazione.

3

Può in particolare subordinare l'autorizzazione a sufficienti garanzie finanziarie e professionali dei distributori.

4

Il Consiglio federale può altresì esonerare dall'obbligo d'autorizzazione i distributori già soggetti a un'altra vigilanza statale.

15 Rettificato

dalla

Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).

Investimenti collettivi - LF 9

951.31

Capitolo 4: Norme di comportamento

Art. 20

Principi 1 I titolari dell'autorizzazione e i loro mandatari hanno in particolare i seguenti obblighi:

a. obbligo di fedeltà: operano in modo autonomo e tutelano esclusivamente gli interessi degli investitori; b. obbligo di diligenza: adottano le misure organizzative indispensabili a un'attività ineccepibile;

c. obbligo di informazione: garantiscono un rendiconto trasparente e informano in modo adeguato sugli investimenti collettivi di capitale che gestiscono.

2

La FINMA può definire come standard minimi le norme di comportamento di organizzazioni del settore.


Art. 21

Investimenti patrimoniali

1

I titolari dell'autorizzazione e i loro mandatari perseguono una politica di investimento che corrisponda durevolmente al carattere di investimento dell'investimento collettivo di capitale stabilito nei documenti corrispondenti.

2

Nel contesto dell'acquisto e dell'alienazione di beni e di diritti i titolari dell'autorizzazione e i loro mandatari possono ricevere per sé e per conto di terzi soltanto le retribuzioni previste dai documenti corrispondenti. Le retrocessioni e gli altri vantaggi patrimoniali devono essere accreditati all'investimento collettivo di capitale.

3

I titolari dell'autorizzazione e i loro mandatari possono assumere investimenti per conto proprio e cedere propri investimenti soltanto al valore di mercato.


Art. 22

Operazioni di commercio di valori mobiliari 1

Le controparti di operazioni di commercio di valori mobiliari e di altre transazioni devono essere selezionate accuratamente. Esse devono offrire garanzia di un adempimento al meglio dal profilo dei costi, del tempo e della quantità.

2

La selezione delle controparti deve essere controllata a intervalli regolari.

3

Non sono ammesse le convenzioni che limitano la libertà decisionale dei titolari dell'autorizzazione o dei loro mandatari.


Art. 23

Esercizio dei diritti societari e di creditore 1

I diritti societari e di creditore connessi agli investimenti devono essere esercitati in modo autonomo ed esclusivamente nell'interesse degli investitori.

2

L'articolo 685d capoverso 2 del Codice delle obbligazioni16 non si applica ai fondi di investimento.

16 RS

220

Credito

10

951.31

3

Se la direzione del fondo gestisce più fondi di investimento, l'ammontare della partecipazione è calcolato singolarmente per ogni fondo di investimento in funzione del limite percentuale massimo secondo l'articolo 685d capoverso 1 del Codice delle obbligazioni.

4

Il capoverso 3 si applica anche a ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto ai sensi degli articoli 92 segg.


Art. 24

Distribuzione 1 I titolari dell'autorizzazione prendono le misure necessarie per garantire una seria acquisizione della clientela e una consulenza oggettiva della stessa.

2

Se si avvalgono di terzi per la distribuzione di quote di investimenti collettivi di capitale devono concludere con essi contratti di distribuzione.

Titolo secondo: Investimenti collettivi di capitale aperti Capitolo 1: Fondo contrattuale di investimento Sezione 1: Definizione

Art. 25

1 Il fondo contrattuale di investimento (fondo di investimento) è basato su un contratto collettivo di investimento (contratto del fondo) in virtù del quale la direzione del fondo si impegna a:

a. fare partecipare l'investitore al fondo di investimento proporzionalmente alle quote da lui acquisite; b. gestire il patrimonio del fondo in modo autonomo e in suo nome proprio secondo le disposizioni del contratto del fondo.

2

La banca depositaria è parte nel contratto del fondo nella misura dei compiti che le sono assegnati dalla legge e dal contratto del fondo.

3

Il fondo di investimento dispone di un patrimonio minimo. Il Consiglio federale ne stabilisce l'entità e il termine entro il quale esso deve essere accumulato.

Sezione 2: Contratto del fondo

Art. 26

Contenuto 1 La direzione del fondo redige il contratto del fondo e lo sottopone per approvazione alla FINMA, con l'accordo della banca depositaria.

2

Il contratto del fondo descrive i diritti e gli obblighi degli investitori, della direzione del fondo e della banca depositaria.

3

Esso contiene segnatamente disposizioni relative:

Investimenti collettivi - LF 11

951.31

a. alla designazione del fondo di investimento, nonché alla ditta e alla sede della direzione del fondo e della banca depositaria;

b. alla politica di investimento, alla ripartizione dei rischi, nonché ai rischi inerenti agli investimenti;

c. al calcolo del valore netto di inventario, nonché del prezzo di emissione e di riscatto;

d. all'utilizzazione dell'utile netto e dei guadagni di capitale realizzati tramite l'alienazione di beni e di diritti; e. alla natura, all'entità e al calcolo di tutte le rimunerazioni, alle commissioni di emissione e di riscatto, nonché alle spese accessorie per la compravendita degli investimenti (diritti di mediazione, tasse, tributi) che possono essere addebitati al patrimonio del fondo o agli investitori; f. all'esercizio

contabile;

g. ai luoghi dove possono essere ottenuti gratuitamente il contratto del fondo, il prospetto e il prospetto semplificato, nonché i rapporti annuali e semestrali; h. agli organi di pubblicazione; i.

alla sua durata e alle condizioni di scioglimento; j.

alla suddivisione in segmenti patrimoniali; k. alle classi di quote; l.

all'unità di conto; m. al diritto di disdetta degli investitori; n. alle condizioni di dilazione del rimborso nonché di riscatto coatto; o. alla ristrutturazione.


Art. 27

Modifica del contratto del fondo 1

La direzione del fondo deve sottoporre le modiche del contratto del fondo per approvazione alla FINMA, con l'accordo della banca depositaria.

2

Se modifica il contratto del fondo, la direzione del fondo pubblica previamente un compendio delle principali modifiche, con l'indicazione dei luoghi dove le modifiche testuali del regolamento possono essere ottenute gratuitamente.

3

Nelle pubblicazioni occorre indicare agli investitori la possibilità di fare valere le loro obiezioni alla FINMA entro 30 giorni dall'ultima pubblicazione. La procedura è disciplinata dall'articolo 141. Gli investitori devono inoltre essere resi attenti al loro diritto di esigere il versamento in contanti delle loro quote, rispettando il termine contrattuale o regolamentare.

4

La FINMA pubblica la sua decisione negli organi di pubblicazione.

Credito

12

951.31

Sezione 3: Direzione del fondo

Art. 28

Organizzazione 1 La direzione del fondo deve essere una società anonima con sede e amministrazione principale in Svizzera.

2

Essa deve disporre di un capitale minimo. Il Consiglio federale ne stabilisce l'entità.

3

Il capitale deve essere suddiviso in azioni nominative.

4

La direzione del fondo deve disporre di un'organizzazione adeguata all'adempimento dei suoi compiti. Essa stabilisce i compiti e le competenze nello statuto e nel regolamento di organizzazione.

5

Le persone responsabili della direzione del fondo e della banca depositaria devono essere reciprocamente indipendenti.


Art. 29

Scopo Lo scopo principale della direzione del fondo è l'esercizio dell'attività del fondo di investimento. Possono inoltre essere fornite segnatamente le seguenti prestazioni di servizi: a. gestione

patrimoniale;

b. consulenza in investimenti; c. custodia e gestione tecnica di investimenti collettivi di capitale.


Art. 30

Compiti La direzione del fondo gestisce autonomamente e in nome proprio il fondo di investimento per conto degli investitori. In particolare: a. decide in merito all'emissione di quote, agli investimenti e alla loro valutazione;

b. calcola il valore netto di inventario; c. stabilisce i prezzi di emissione e di riscatto, nonché le distribuzioni di utili; d. esercita tutti i diritti appartenenti al fondo di investimento.


Art. 31

Delega di compiti

1

La direzione del fondo può delegare le decisioni di investimento, nonché altri compiti parziali, sempreché tale delega sia nell'interesse di una gestione adeguata.

2

Essa ne dà incarico soltanto a persone qualificate ai fini di un'esecuzione ineccepibile e garantisce un'istruzione nonché una sorveglianza e un controllo dell'esecuzione dell'incarico.

3

Può delegare le decisioni di investimento soltanto a gerenti patrimoniali sottoposti a una vigilanza riconosciuta. La FINMA può autorizzare eccezioni in casi motivati.

Investimenti collettivi - LF 13

951.31

4

Le decisioni di investimento concernenti fondi in valori mobiliari (art. 53 segg.) che devono essere distribuiti in modo agevolato nell'Unione europea in virtù di un accordo non possono essere delegate né alla banca depositaria, né ad altre imprese i cui interessi possano collidere con quelli della direzione del fondo o degli investitori.

5

La direzione del fondo risponde degli atti dei suoi mandatari come fossero suoi propri atti.


Art. 32

Mezzi propri

1

Tra i mezzi propri della direzione del fondo e il patrimonio complessivo degli investimenti collettivi di capitale da essa gestiti deve sussistere un adeguato rapporto. Il Consiglio federale disciplina tale rapporto.

2

In casi particolari la FINMA può accordare agevolazioni o ordinare inasprimenti.

3

La direzione del fondo non può investire i mezzi propri prescritti in quote di fondi che ha emesso essa stessa, né prestarli agli azionisti o a persone fisiche e giuridiche a loro vicine. La detenzione di liquidità presso la banca depositaria non equivale a un prestito.


Art. 33

Diritti 1 La direzione del fondo ha diritto: a. alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo; b. alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti;

c. al rimborso delle spese sostenute per adempire tali impegni.

2

Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento.

La responsabilità personale degli investitori è esclusa.


Art. 34

Cambiamento di direzione 1

I diritti e gli obblighi della direzione del fondo possono essere assunti da un'altra direzione del fondo.

2

Per essere valido, il contratto di assunzione tra la vecchia e la nuova direzione deve avere la forma scritta e ottenere l'accordo della banca depositaria e l'approvazione della FINMA.

3

Prima dell'approvazione da parte della FINMA, la vecchia direzione del fondo rende noto a due riprese il progetto di cambiamento negli organi di pubblicazione.

4

Nelle pubblicazioni occorre indicare agli investitori la possibilità di fare valere le loro obiezioni alla FINMA entro 30 giorni dall'ultima pubblicazione. La procedura è disciplinata dall'articolo 141.

5

La FINMA approva il cambiamento di direzione del fondo se le prescrizioni legali sono rispettate e se la continuazione del fondo di investimento è nell'interesse degli investitori.

Credito

14

951.31

6

Essa pubblica la sua decisione negli organi di pubblicazione.


Art. 35

Scorporo del patrimonio del fondo 1

I beni e i diritti appartenenti al fondo di investimento sono scorporati in favore degli investitori in caso di fallimento della direzione del fondo. La medesima procedura si applica per analogia in caso di concordato con abbandono dell'attivo. Sono fatte salve le pretese della direzione del fondo ai sensi dell'articolo 33.

2

I debiti della direzione del fondo che non risultano dal contratto del fondo non possono essere compensati con crediti appartenenti al fondo di investimento.

Capitolo 2: Società di investimento a capitale variabile Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 36

Definizione 1 La società di investimento a capitale variabile (SICAV) è una società: a. il cui capitale e il cui numero di azioni non sono stabiliti in anticipo; b. il cui capitale è suddiviso in azioni di imprenditore e azioni di investitore; c. dei cui impegni risponde soltanto il patrimonio sociale; d. il cui scopo esclusivo consiste nell'investimento collettivo di capitale.

2

La SICAV dispone di un patrimonio minimo. Il Consiglio federale ne stabilisce l'entità e il termine entro il quale esso deve essere accumulato.


Art. 37

Costituzione 1 La costituzione della SICAV è disciplinata dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni17 relative alla costituzione della società anonima; ne sono escluse le disposizioni concernenti i conferimenti in natura, l'assunzione di beni e i vantaggi speciali.

2

All'atto della costituzione deve essere fornito un conferimento minimo di 250 000 franchi.

3

A seconda dell'attività commerciale che si propone la SICAV, il Consiglio federale può prevedere un conferimento minimo più elevato, segnatamente se il consiglio di amministrazione della SICAV non ha incaricato una direzione del fondo di svolgere i compiti di cui all'articolo 51 capoverso 5.


Art. 38

Ditta 1 La ditta deve contenere la designazione della forma giuridica o la sua abbreviazione (SICAV).

17 RS

220

Investimenti collettivi - LF 15

951.31

2

Per il rimanente si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni18 relative alla ditta della società anonima.


Art. 39

Mezzi propri

1

Tra i conferimenti degli azionisti imprenditori e il patrimonio complessivo della SICAV deve sussistere un adeguato rapporto. Il Consiglio federale disciplina tale rapporto.

2

In casi particolari la FINMA può accordare agevolazioni o ordinare inasprimenti.


Art. 40

Azioni 1 Le azioni di imprenditore sono nominative.

2

Le azioni di imprenditore e le azioni di investitore non hanno valore nominale e devono essere interamente liberate in contanti. 3 Le azioni sono liberamente trasferibili. Lo statuto può limitare la cerchia degli investitori a investitori qualificati se le azioni della SICAV non sono quotate in borsa. L'articolo 82 è applicabile se la SICAV nega il suo consenso al trasferimento delle azioni.

4

Lo statuto può prevedere diverse categorie di azioni cui competono diritti diversificati.

5

È vietata l'emissione di buoni di partecipazione, di buoni di godimento e di azioni privilegiate.


Art. 41

Azionisti imprenditori

1

Gli azionisti imprenditori forniscono il conferimento minimo necessario per la fondazione della SICAV.

2

Gli azionisti imprenditori decidono lo scioglimento della SICAV secondo l'articolo 96 capoverso 2.

3

Per il rimanente sono applicabili le disposizioni relative ai diritti degli azionisti (art. 46 segg.).

4

I diritti e gli obblighi degli azionisti imprenditori passano all'acquirente con il trasferimento delle azioni.


Art. 42

Emissione e ripresa di azioni 1

Sempreché la presente legge e lo statuto non prevedano altrimenti, la SICAV può emettere in ogni momento nuove azioni al valore netto di inventario e, su richiesta di un azionista, deve riprendere in ogni momento le azioni al valore netto di inventario.

A tale scopo non sono necessarie né una modifica statutaria, né un'iscrizione nel registro di commercio.

2

La SICAV non può detenere azioni proprie né direttamente, né indirettamente.

18 RS

220

Credito

16

951.31

3

Gli azionisti non possono pretendere la parte delle nuove azioni emesse corrispondente alla loro attuale partecipazione. Nel caso dei fondi immobiliari è fatto salvo l'articolo 66 capoverso 1.

4

Per il rimanente l'emissione e la ripresa di azioni sono disciplinate dagli articoli 78-82.


Art. 43

Statuto 1 Lo statuto deve contenere disposizioni relative: a. alla ditta e alla sede; b. allo scopo;

c. al

conferimento

minimo;

d. alla convocazione dell'assemblea generale; e. agli organi;

f.

agli organi di pubblicazione.

2

Ai fini della loro obbligatorietà vanno inserite nello statuto le disposizioni relative: a. alla

durata;

b. alla limitazione della cerchia degli azionisti a investitori qualificati e alla connessa limitazione della trasferibilità delle azioni (art. 40 cpv. 3); c. alle categorie di azioni e ai diritti ad esse connessi; d. alla delega della gestione e della rappresentanza e alle relative modalità (art. 51);

e. al voto per corrispondenza.


Art. 44

Regolamento di investimento La SICAV si dota di un regolamento di investimento. Il suo contenuto è disciplinato dalle disposizioni sul contratto del fondo, sempreché la presente legge e lo statuto non dispongano altrimenti.


Art. 45

Relazione con la legge sulle borse Le disposizioni della legislazione sulle borse sulle offerte pubbliche di acquisto (art. 22 segg. della L del 24 mar. 199519 sulle borse) non si applicano alla SICAV.

19 RS

954.1

Investimenti collettivi - LF 17

951.31

Sezione 2: Diritti degli azionisti

Art. 46

Diritti societari

1

Può esercitare i diritti societari chiunque è riconosciuto come azionista dalla SICAV.

2

Gli azionisti possono rappresentare personalmente le loro azioni all'assemblea generale o farle rappresentare da un terzo. Sempreché lo statuto non preveda altrimenti, non è necessario che i terzi siano azionisti.

3

La SICAV tiene un registro delle azioni d'imprenditore nel quale sono iscritti i nomi e indirizzi.


Art. 47


20

Diritti di voto

1

Ogni azione corrisponde a un diritto di voto.

2

Il Consiglio federale può autorizzare la FINMA ad ordinare la divisione o la riunione di azioni di una data categoria.


Art. 48

Diritti di controllo

Sempreché la presente legge non disponga altrimenti, i diritti di controllo sono retti dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni21 sui diritti di controllo degli azionisti.


Art. 49

Altri diritti

Per il rimanente sono applicabili le disposizioni degli articoli 78 segg.

Sezione 3: Organizzazione

Art. 50

Assemblea generale

1

L'organo supremo della SICAV è l'assemblea generale degli azionisti.

2

L'assemblea generale ha luogo ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.

3

Per quanto il Consiglio federale non preveda altrimenti, per il rimanente si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni22 sull'assemblea generale della società anonima.23

20 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

21 RS

220

22 RS

220

23 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

Credito

18

951.31


Art. 51

Consiglio di amministrazione 1

Il consiglio di amministrazione consta di un minimo di tre membri e di un massimo di sette.

2

Lo statuto può autorizzare il consiglio di amministrazione a delegare integralmente o parzialmente a singoli membri o a terzi la gestione e la rappresentanza conformemente al regolamento di organizzazione.

3

Le persone responsabili della SICAV e della banca depositaria devono essere reciprocamente indipendenti.

4

Il consiglio di amministrazione allestisce il prospetto e il prospetto semplificato.

5

L'amministrazione della SICAV può essere delegata soltanto a una direzione del fondo autorizzata ai sensi degli articoli 28 segg.

6

Per quanto il Consiglio federale non preveda altrimenti, per il rimanente si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni24 sul consiglio di amministrazione della società anonima.25


Art. 52

Società di

audit

La SICAV designa una società di audit (art. 126 segg.).

Capitolo 3:

Tipi di investimenti collettivi di capitale aperti e prescrizioni di investimento Sezione 1: Fondi in valori mobiliari

Art. 53

Definizione I fondi in valori mobiliari sono investimenti collettivi di capitale aperti che collocano i loro mezzi in valori mobiliari e corrispondono alla legislazione delle Comunità europee.


Art. 54

Investimenti ammessi

1

Per i fondi in valori mobiliari sono ammessi investimenti in cartevalori emesse in grande numero e in diritti non incorporati aventi la medesima funzione (diritti valori) che sono quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico, come pure altri investimenti finanziari liquidi.

2

In misura limitata sono ammessi anche altri investimenti e la detenzione di adeguate liquidità.

24 RS

220

25 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

Investimenti collettivi - LF 19

951.31


Art. 55

Tecniche di investimento 1

Nell'ambito di un'amministrazione efficiente la direzione del fondo e la SICAV possono applicare le seguenti tecniche di investimento: a. prestito di valori mobiliari; b. operazioni pensionistiche;

c. assunzione di crediti, ma soltanto a titolo temporaneo e sino a concorrenza di una determinata percentuale; d. costituzione in pegno o fornitura di garanzia, ma soltanto sino a concorrenza di una determinata percentuale.

2

Il Consiglio federale può autorizzare altre tecniche di investimento come le vendite a scoperto e la concessione di crediti.

3

Esso stabilisce le percentuali. La FINMA disciplina i dettagli.


Art. 56

Impiego di strumenti derivati 1

La direzione del fondo e la SICAV possono effettuare operazioni con strumenti derivati sempreché:

a. tali operazioni non comportino una modifica del carattere di investimento del fondo in valori mobiliari; b. dispongano di un'organizzazione idonea e di un'adeguata gestione dei rischi; c. il personale incaricato del disbrigo e della sorveglianza sia qualificato e possa comprendere e seguire in qualsiasi momento il funzionamento degli strumenti derivati utilizzati.

2

La somma degli impegni per operazioni con strumenti derivati non può superare una determinata percentuale del patrimonio netto del fondo. Gli impegni da operazioni con strumenti derivati devono essere computati sui limiti legali e regolamentari massimi, segnatamente sulla ripartizione dei rischi.

3

Il Consiglio federale stabilisce la percentuale. La FINMA disciplina i dettagli.


Art. 57

Ripartizione del rischio 1

La direzione del fondo e la SICAV effettuano gli investimenti nel rispetto del principio della ripartizione dei rischi. Di norma esse possono investire soltanto una determinata percentuale del patrimonio del fondo presso il medesimo debitore o la medesima impresa.

2

I diritti di voto acquisiti unitamente alle cartevalori e ai diritti valori presso un debitore o un'impresa non devono superare una determinata percentuale.

3

Il Consiglio federale stabilisce le percentuali. La FINMA disciplina i dettagli.

Credito

20

951.31

Sezione 2: Fondi immobiliari

Art. 58

Definizione

I fondi immobiliari sono investimenti collettivi di capitale aperti che collocano i loro mezzi in valori immobiliari.


Art. 59

Investimenti ammessi

1

Per i fondi immobiliari sono ammessi investimenti in: a. beni fondiari, accessori inclusi; b. partecipazioni e crediti nei confronti di società immobiliari il cui scopo è soltanto l'acquisto e la vendita o la locazione e l'affitto di propri beni fondiari, sempreché il fondo immobiliare riunisca almeno i due terzi del loro capitale e dei diritti di voto;

c. quote di altri fondi immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate in borsa, sino a un massimo del 25 per cento del patrimonio complessivo del fondo;

d. valori immobiliari esteri il cui valore può essere giudicato sufficiente.

2

La comproprietà di beni fondiari è ammessa sempreché la direzione del fondo o la SICAV possa esercitare un influsso determinante.


Art. 60

Garanzia degli impegni Per garantire i loro impegni, la direzione del fondo e la SICAV devono mantenere una percentuale adeguata del patrimonio del fondo sotto forma di valori mobiliari a breve scadenza e interesse fisso o in altri mezzi disponibili a breve scadenza.


Art. 61

Impiego di strumenti derivati La direzione del fondo e la SICAV possono effettuare operazioni con strumenti derivati sempreché siano compatibili con la politica di investimento. Sono applicabili per analogia le disposizioni relative all'utilizzazione di strumenti derivati in ambito di fondi in valori mobiliari (art. 56).


Art. 62

Ripartizione dei rischi Gli investimenti devono essere ripartiti per oggetti, tipo di utilizzazione, età, struttura edile e ubicazione.


Art. 63

Obblighi speciali

1

La direzione del fondo risponde nei confronti degli investitori del rispetto delle disposizioni della presente legge e del regolamento del fondo da parte delle società immobiliari facenti parte del fondo immobiliare.

Investimenti collettivi - LF 21

951.31

2

La direzione del fondo, la banca depositaria, i loro mandatari e le persone fisiche e giuridiche loro vicine non possono assumere valori immobiliari dai fondi immobiliari, né cedere loro tali valori.

3

La SICAV non può assumere valori immobiliari dagli azionisti imprenditori, dai loro mandatari e da persone fisiche e giuridiche loro vicine, né cedere loro tali valori.


Art. 64

Periti incaricati delle stime 1

La direzione del fondo e la SICAV designano come periti incaricati delle stime almeno due persone fisiche o una persona giuridica. La designazione necessita dell'approvazione della FINMA.

2

L'approvazione è concessa se i periti incaricati delle stime: a. dispongono delle qualifiche richieste; b. sono indipendenti;

c. sono riconosciuti dalla FINMA.

3

I periti incaricati delle stime devono effettuarle con la diligenza di un perito ordinario e qualificato.

4

La FINMA può fare dipendere il riconoscimento dalla conclusione di un'assicurazione di responsabilità civile professionale.

5

Essa può stabilire ulteriori esigenze relative ai periti incaricati delle stime e definire i metodi di stima.


Art. 65

Competenze speciali

1

La direzione del fondo e la SICAV possono procedere ad edificazioni sempreché il regolamento del fondo preveda espressamente l'acquisto di terreni edificabili e la realizzazione di progetti edili.

2

Esse possono costituire in pegno i beni fondiari e trasferire i diritti di pegno a titolo di garanzia; nella media di tutti i beni fondiari, l'onere non può nondimeno superare una determinata percentuale del valore venale.

3

Il Consiglio federale stabilisce la percentuale. La FINMA disciplina i dettagli.


Art. 66

Emissione e riscatto delle quote 1

La direzione del fondo e la SICAV devono offrire le nuove quote prioritariamente ai vecchi investitori.

2

Gli investitori possono chiedere il riscatto delle loro quote per la fine di un esercizio, rispettando un termine di dodici mesi.

Credito

22

951.31


Art. 67

Commercio di quote

La direzione del fondo e la SICAV garantiscono per il tramite di una banca o di un commerciante di valori mobiliari il commercio regolare in borsa o fuori borsa delle quote del fondo immobiliare.

Sezione 3:

Altri fondi per investimenti tradizionali e per investimenti alternativi

Art. 68

Definizione Gli altri fondi per investimenti tradizionali e per investimenti alternativi sono investimenti collettivi di capitale aperti che non sono né fondi in valori mobiliari, né fondi immobiliari.


Art. 69

Investimenti autorizzati

1

Per gli altri fondi per investimenti tradizionali e per investimenti alternativi sono in particolare ammessi investimenti in valori mobiliari, metalli preziosi, immobili, prodotti di base (commodities), strumenti derivati, quote di altri investimenti collettivi di capitale, nonché in altri beni e diritti.

2

Per questi fondi possono in particolare essere effettuati investimenti che: a. hanno soltanto un accesso limitato al mercato; b. sono soggetti a forti fluttuazioni del corso; c. comportano una ripartizione limitata dei rischi; d. sono più difficilmente valutabili.


Art. 70

Altri fondi per investimenti tradizionali 1

Si considerano altri fondi per investimenti tradizionali gli investimenti collettivi di capitale aperti i cui investimenti, tecniche e limitazioni di investimento presentano un profilo di rischio tipico per gli investimenti tradizionali.

2

Le disposizioni sull'utilizzazione di tecniche di investimento e di strumenti derivati dei fondi in valori mobiliari si applicano per analogia ai fondi per investimenti tradizionali.


Art. 71

Altri fondi per investimenti alternativi 1

Si considerano altri fondi per investimenti alternativi gli investimenti collettivi di capitale aperti i cui investimenti, struttura, tecniche di investimento (vendite a scoperto, assunzione di crediti ecc.) e limitazioni di investimento presentano un profilo di rischio tipico per gli investimenti alternativi.

2

L'effetto leva è ammesso soltanto sino a concorrenza di una determinata percentuale del patrimonio netto del fondo. Il Consiglio federale stabilisce la percentuale.

La FINMA disciplina i dettagli.

Investimenti collettivi - LF 23

951.31

3

I rischi particolari connessi ai fondi per investimenti alternativi devono essere indicati in relazione con la designazione, nel prospetto e nella pubblicità.

4

Il prospetto deve essere offerto gratuitamente alle persone interessate prima della conclusione del contratto o prima della sottoscrizione.

5

La FINMA può consentire che i servizi connessi all'esecuzione delle transazioni di un altro fondo per investimenti alternativi che effettua investimenti diretti siano forniti da un istituto sottoposto a vigilanza e specializzato in simili transazioni («prime broker»). Essa può stabilire i compiti di controllo che la direzione del fondo e la SICAV devono assumere.

Capitolo 4: Disposizioni comuni Sezione 1: Banca depositaria

Art. 72

Organizzazione 1 La banca depositaria deve essere una banca ai sensi della legge dell'8 novembre 193426 sulle banche.

2

Oltre alle persone responsabili della gestione, anche le persone incaricate di svolgere i compiti della banca depositaria devono adempiere le esigenze di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera a.


Art. 73

Compiti 1 La banca depositaria custodisce il patrimonio del fondo, provvede all'emissione e al riscatto delle quote e gestisce il traffico dei pagamenti.

2

Essa può trasferire la custodia del patrimonio del fondo a depositari terzi e collettivi in Svizzera o all'estero. In tal caso risponde della debita diligenza nella scelta e nell'istruzione del terzo, nonché nella sorveglianza della costante osservanza dei criteri di scelta. L'investitore dev'essere informato nel prospetto sui rischi connessi.

3

La banca depositaria provvede al rispetto della legge e del regolamento del fondo da parte della direzione del fondo o della SICAV. Essa controlla se: a. il calcolo del valore netto di inventario e quello del prezzo di emissione e di riscatto delle quote sono conformi alla legge e al regolamento del fondo; b. le decisioni di investimento sono conformi alla legge e al regolamento del fondo;

c. il risultato è utilizzato conformemente al regolamento del fondo.


Art. 74

Cambiamento di banca depositaria 1

Le disposizioni sul cambiamento di direzione del fondo (art. 33) si applicano per analogia al cambiamento di banca depositaria.

26 RS

952.0

Credito

24

951.31

2

Nel caso della SICAV, il cambiamento di banca depositaria necessita di un contratto scritto e della previa approvazione della FINMA.

3

La FINMA pubblica la sua decisione negli organi di pubblicazione.

Sezione 2: Prospetto e prospetto semplificato

Art. 75

Prospetto 1 La direzione del fondo e la SICAV pubblicano un prospetto per ogni investimento collettivo di capitale aperto.

2

Il prospetto contiene il regolamento del fondo, salvo che agli interessati venga comunicato dove il regolamento stesso può essere ottenuto separatamente prima della conclusione del contratto o prima della sottoscrizione. Il Consiglio federale stabilisce quali ulteriori indicazioni devono figurare nel prospetto.

3

Il prospetto deve essere messo gratuitamente a disposizione su richiesta delle persone interessate prima della conclusione del contratto o prima della sottoscrizione.


Art. 76

Prospetto semplificato

1

Per i fondi in valori mobiliari, i fondi immobiliari e gli altri fondi per investimenti tradizionali è pubblicato un prospetto semplificato.

2

Il prospetto semplificato contiene un compendio delle indicazioni essenziali del prospetto. Il Consiglio federale stabilisce le indicazioni essenziali.

3

Il prospetto semplificato è redatto in modo facilmente comprensibile per l'investitore medio.

4

Il prospetto deve essere offerto gratuitamente a ogni persona interessata prima della conclusione del contratto o prima della sottoscrizione.


Art. 77

Disposizioni comuni

1

Ogni pubblicità deve rinviare al prospetto e al prospetto semplificato e indicare dove possono essere ottenuti.

2

Il prospetto, il prospetto semplificato e ogni loro modifica devono essere presentati senza indugio alla FINMA.

Sezione 3: Statuto degli investitori

Art. 78

Acquisto e riscatto

1

Mediante la conclusione del contratto o tramite la sottoscrizione e il versamento gli investitori acquistano:

Investimenti collettivi - LF 25

951.31

a. nel caso del fondo di investimento, in funzione delle quote da loro acquistate, un credito nei confronti della direzione del fondo sotto forma di partecipazione al patrimonio e al reddito del fondo di investimento;

b. nel caso della SICAV, in funzione delle azioni da loro acquistate, una partecipazione alla società e all'utile di bilancio.

2

Gli investitori sono di norma autorizzati a esigere in ogni momento il riscatto delle loro quote e il loro pagamento in contanti. I certificati di quote devono essere restituiti in vista della loro distruzione.

3

Il Consiglio federale disciplina i dettagli nel caso degli investimenti collettivi di capitale con diverse classi di quote.

4

La FINMA può autorizzare deroghe all'obbligo di versamento e pagamento.

5

Nel caso degli investimenti collettivi di capitale multi-comparto i diritti patrimoniali sono disciplinati dagli articoli 93 capoverso 2 e 94 capoverso 2.


Art. 79

Eccezioni al diritto di riscatto in qualsiasi momento 1

Il Consiglio federale può, a mente delle direttive di investimento (art. 54 segg., 59 segg. e 69 segg.), prevedere eccezioni al diritto di riscatto in qualsiasi momento nel caso di investimenti collettivi di capitale di più difficile valutazione o con accesso limitato al mercato.

2

Esso può tuttavia sospendere il diritto di riscatto in qualsiasi momento al massimo per cinque anni.


Art. 80

Prezzo di emissione e di riscatto Il prezzo di emissione e il prezzo di riscatto delle quote sono stabiliti in funzione del valore netto di inventario per quota il giorno di valutazione, aumentato o diminuito delle commissioni e dei costi eventuali.


Art. 81

Dilazione del rimborso 1

Il Consiglio federale stabilisce in quali casi il regolamento del fondo può, nell'interesse di tutti gli investitori, prevedere una dilazione limitata nel tempo del rimborso delle quote.

2

In casi straordinari la FINMA può, nell'interesse di tutti gli investitori, autorizzare una dilazione limitata nel tempo del rimborso delle quote.


Art. 82

Riscatto coatto

Il Consiglio federale prescrive il riscatto coatto se: a. è indispensabile per tutelare la reputazione della piazza finanziaria, segnatamente in ambito di lotta contro il riciclaggio di denaro;

b. l'investitore non adempie più le esigenze legali, regolamentari, contrattuali o statutarie per partecipare a un investimento collettivo di capitale.

Credito

26

951.31


Art. 83

Calcolo e pubblicazione del valore netto di inventario 1

Il valore netto di inventario degli investimenti collettivi di capitale aperti è calcolato in funzione del valore venale alla fine dell'esercizio, nonché per ogni giorno di emissione e di riscatto di quote.

2

Il valore netto di inventario risulta dal valore venale degli investimenti dopo deduzione degli impegni eventuali, diviso per il numero di quote in circolazione.

3

La FINMA può ammettere un metodo diverso da quello di cui al capoverso 2 per calcolare il valore netto di inventario, a condizione che corrisponda agli standard internazionali e l'obiettivo di protezione della legge non ne risulti pregiudicato.

4

La direzione del fondo e la SICAV pubblicano a intervalli regolari i valori netti di inventario.


Art. 84

Diritto di

informazione

1

La direzione fondo e la SICAV forniscono su richiesta agli investitori informazioni sulle basi di calcolo del valore netto di inventario per quota.

2

Se gli investitori fanno valere un interesse a indicazioni dettagliate su singole operazioni della direzione del fondo o della SICAV, come l'esercizio dei diritti societari o di creditore, queste ultime forniscono loro in ogni momento le informazioni richieste.

3

Gli investitori possono chiedere al giudice della sede della direzione del fondo o della SICAV che la società di audit o un altro perito esaminino i fatti che necessitano chiarimenti e presentino loro un rendiconto.


Art. 85

Azione di restituzione In caso di prelievo illecito di beni o di privazione di vantaggi patrimoniali a scapito dell'investimento collettivo di capitale aperto, gli investitori possono intentare un'azione di restituzione in favore dell'investimento collettivo leso.


Art. 86

Rappresentante della comunità di investitori 1

Gli investitori possono chiedere al giudice di nominare un rappresentante se rendono attendibili le pretese di restituzione in favore dell'investimento collettivo di capitale aperto.

2

Il giudice pubblica la nomina negli organi di pubblicazione dell'investimento collettivo di capitale aperto.

3

La persona che rappresenta gli investitori dispone dei loro medesimi diritti.

4

Se il rappresentante propone un'azione di restituzione in favore dell'investimento collettivo di capitale aperto, i singoli investitori non possono più esercitare tale azione.

5

Le spese del rappresentante sono a carico del patrimonio del fondo sempreché il giudice non disponga una diversa ripartizione.

Investimenti collettivi - LF 27

951.31

Sezione 4: Contabilità, valutazione e rendiconto

Art. 87

Obbligo di tenere una contabilità Per ogni investimento collettivo di capitale aperto è tenuta una contabilità separata.

Sono applicabili gli articoli 662 segg. del Codice delle obbligazioni27 sempreché la presente legge o le disposizioni di esecuzione non dispongano altrimenti.


Art. 88

Valutazione al valore venale 1

Gli investimenti quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico devono essere valutati in funzione dei corsi pagati sul mercato principale.

2

Gli altri investimenti per i quali non sono disponibili corsi attuali sono valutati in funzione del prezzo che potrebbe essere ottenuto se fossero venduti con diligenza al momento della valutazione.


Art. 89

Rapporto annuale e semestrale 1

Un rapporto annuale è pubblicato per ogni investimento collettivo di capitale aperto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; il rapporto annuale contiene segnatamente:

a. il conto annuale, composto del conto patrimoniale o del bilancio e del conto economico, nonché le indicazioni relative all'utilizzazione del risultato e alla esposizione dei costi; b. il numero di quote emesse e di quote riscattate durante l'esercizio, nonché il numero di quote in circolazione alla fine dell'esercizio; c. l'inventario del patrimonio del fondo in funzione del valore venale, nonché il valore calcolato su questa base (valore netto di inventario) di ogni quota l'ultimo giorno dell'esercizio; d. i principi di valutazione e di calcolo del valore netto di inventario; e. un elenco delle compere e delle vendite; f.

il nome o la ditta delle persone alle quali sono delegati compiti; g. indicazioni su affari di particolare importanza economica o giuridica, segnatamente su: 1. modifiche del regolamento del fondo, 2. questioni essenziali di interpretazione della legge e del regolamento del

fondo,

3. cambiamenti di direzione del fondo e di banca depositaria, 4. cambiamenti di persone responsabili della direzione del fondo, della SICAV o del gerente patrimoniale, 27 RS

220

Credito

28

951.31

5. contenzioso;

h. il risultato dell'investimento collettivo di capitale aperto (performance), eventualmente confrontato con investimenti similari (benchmark); i.

un rapporto succinto della società di audit sulle indicazioni che precedono e, nel caso dei fondi immobiliari, anche le indicazioni di cui all'articolo 90.

2

Il conto patrimoniale del fondo di investimento e il bilancio della SICAV devono essere allestiti in base ai valori venali.

3

Un rapporto semestrale deve essere pubblicato entro due mesi dalla fine della prima metà dell'esercizio. Esso contiene un conto patrimoniale non sottoposto a verifica28 o un bilancio non sottoposto a verifica e un conto economico, come pure le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere b, c ed e.

4

I rapporti annuali e semestrali devono essere inoltrati alla FINMA al più tardi contemporaneamente alla loro pubblicazione.

5

Essi devono essere tenuti gratuitamente a disposizione delle persone interessate durante un periodo di dieci anni.


Art. 90

Conto e rapporto annuali dei fondi immobiliari 1

Il conto annuale dei fondi immobiliari mobiliari è composto di un conto patrimoniale consolidato o di un bilancio e di un conto economico consolidati del fondo immobiliare e delle società immobiliari che ne fanno parte. L'articolo 89 si applica per analogia.

2

I beni fondiari devono essere allibrati al loro venale nel conto patrimoniale.

3

L'inventario del patrimonio del fondo deve menzionare il prezzo di acquisto e la stima del valore venale dei beni fondiari.

4

Oltre alle indicazioni di cui all'articolo 89, il rapporto e il conto annuali contengono indicazioni relative ai periti incaricati delle stime, ai metodi di stima e ai tassi di capitalizzazione e di sconto utilizzati.


Art. 91

Prescrizioni della FINMA La FINMA emana le altre prescrizioni relative all'obbligo di tenere una contabilità, alla valutazione, al rendiconto e all'obbligo di pubblicazione.

28 Nuova

espressione

giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.

Investimenti collettivi - LF 29

951.31

Sezione 5: Investimenti collettivi di capitale aperti multi-comparto

Art. 92

Definizione Ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto (Umbrella-Funds) costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante e ha un proprio valore netto di inventario.


Art. 93

Fondo di investimento multi-comparto 1

L'investitore in un fondo di investimento multi-comparto ha diritto soltanto al patrimonio e al reddito del segmento patrimoniale al quale partecipa.

2

Ogni segmento patrimoniale risponde soltanto dei propri impegni.


Art. 94

SICAV multi-comparto

1

Gli investitori partecipano soltanto al patrimonio e al reddito del segmento patrimoniale di cui detengono le azioni.

2

Ogni segmento patrimoniale risponde soltanto dei propri impegni. Nei contratti con terzi la SICAV deve indicare la limitazione di responsabilità a un determinato segmento patrimoniale. La SICAV risponde con il suo intero patrimonio se la limitazione non viene indicata. Sono fatti salvi gli articoli 55 e 100 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni29.

Sezione 6: Ristrutturazione e scioglimento

Art. 95

Ristrutturazione 1 Sono ammesse le seguenti ristrutturazioni: a. nel caso del fondo di investimento, l'unione tramite trasferimento dei valori patrimoniali e degli impegni; b. nel caso della SICAV, il trasferimento patrimoniale ai sensi della legge del 3 ottobre 200330 sulla fusione (art. 70 segg.).

2

Il trasferimento patrimoniale ai sensi del capoverso 1 lettera b può essere iscritto nel registro di commercio soltanto successivamente alla sua approvazione (art. 15) da parte della FINMA.


Art. 96

Scioglimento 1 Il fondo di investimento è sciolto: a. se è di durata indeterminata, mediante disdetta da parte della direzione del fondo o della banca depositaria; 29 RS

220

30 RS

221.301

Credito

30

951.31

b. se è di durata determinata, alla data stabilita; c. per decisione della FINMA: 1. se è di durata determinata, anticipatamente per motivi gravi e su proposta della direzione del fondo o della banca depositaria,

2. se il patrimonio scende al di sotto del minimo, 3. nei casi di cui agli articoli 133 segg.

2

La SICAV è sciolta: a. se è di durata indeterminata, per decisione degli azionisti imprenditori sempreché rappresentino almeno i due terzi delle azioni di imprenditore emesse;

b. se è di durata determinata, alla data stabilita; c. per decisione della FINMA: 1. se è di durata determinata, anticipatamente per motivi gravi e su proposta degli azionisti imprenditori sempreché rappresentino almeno i due terzi delle azioni di imprenditore emesse,

2. se il patrimonio scende al di sotto del minimo, 3. nei casi di cui agli articoli 133 segg; d. negli altri casi previsti dalla legge.

3

I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia allo scioglimento dei segmenti patrimoniali.

4

La direzione del fondo e la SICAV rendono immediatamente noto lo scioglimento alla FINMA e lo pubblicano negli organi di pubblicazione.


Art. 97

Conseguenze dello scioglimento 1

A scioglimento avvenuto del fondo di investimento o della SICAV non possono più essere emesse o riscattate quote.

2

Gli investitori del fondo di investimento hanno diritto a una quota proporzionale del ricavo della liquidazione.

3

Gli azionisti investitori della SICAV hanno diritto a una quota proporzionale del risultato della liquidazione. Gli azionisti imprenditori sono collocati nel grado successivo. Per il rimanente sono applicabili gli articoli 737 segg. del Codice delle obbligazioni31.

31 RS

220

Investimenti collettivi - LF 31

951.31

Titolo terzo: Investimenti collettivi di capitale chiusi Capitolo 1: Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale

Art. 98

Definizione 1 La società in accomandita per investimenti collettivi di capitale è una società il cui scopo esclusivo è l'investimento collettivo di capitale. Un socio almeno è illimitatamente responsabile (accomandatario), mentre gli altri soci (accomandanti) rispondono soltanto sino a un determinato conferimento patrimoniale (capitale accomandato).

2

Gli accomandatari devono essere società anonime con sede in Svizzera. Essi possono operare come accomandatari in una sola società in accomandita per investimenti collettivi di capitale.

3

Gli accomandanti devono essere investitori qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3.


Art. 99

Relazione con il Codice delle obbligazioni Sempreché la presente legge non preveda altrimenti, si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni32 relative alla società in accomandita.


Art. 100

Registro di commercio 1

La società è costituita mediante l'iscrizione nel registro di commercio.

2

La notificazione dei fatti da iscrivere o delle loro modifiche deve essere firmata da tutti gli accomandatari al registro di commercio, oppure essergli inoltrata per scritto, munita delle loro firme legalizzate.


Art. 101

Ditta La ditta della società deve contenere la designazione della forma giuridica.


Art. 102

Contratto di società e prospetto 1

Il contratto di società deve contenere disposizioni relative: a. alla ditta e alla sede; b. allo scopo;

c. alla ditta e alla sede degli accomandatari; d. all'importo del capitale accomandato complessivo: e. alla durata;

f.

alle esigenze di ingresso e di uscita degli accomandanti; g. alla tenuta del registro degli accomandanti; 32 RS

220

Credito

32

951.31

h. agli investimenti, alla politica di investimento, alle limitazioni di investimento, alla ripartizione dei rischi, ai rischi connessi agli investimenti, nonché alle tecniche di investimento;

i.

alla delega della gestione e della rappresentanza; j.

al ricorso a un ufficio di deposito e a un ufficio di pagamento.

2

Il contratto di società necessita della forma scritta.

3

Il prospetto concretizza segnatamente le indicazioni contenute nel contratto di società di cui al capoverso 1 lettera h.


Art. 103

Investimenti 1 La società effettua investimenti in capitale di rischio.

2

Il Consiglio federale può autorizzare anche altri investimenti.


Art. 104

Divieto di

concorrenza

1

Gli accomandanti sono autorizzati a effettuare, senza il consenso dell'accomandatario, altre operazioni per conto proprio e per conto di terzi e a partecipare ad altre imprese.

2

Sempreché il contratto di società non preveda altrimenti, gli accomandatari possono effettuare, senza il consenso degli accomandanti, altre operazioni per conto proprio e per conto di terzi e partecipare ad altre imprese, purché ciò sia reso pubblico e non pregiudichi gli interessi della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale.


Art. 105

Ingresso e uscita degli accomandanti 1

Sempreché il contratto di società lo preveda, l'accomandatario può decidere in merito all'ingresso e all'uscita degli accomandanti.

2

Sono fatte salve le disposizioni del Codice delle obbligazioni33 relative all'esclusione dei soci della società in accomandita.

3

Il Consiglio federale può prescrivere l'esclusione coatta. Essa è retta dall'articolo 82.


Art. 106

Consultazione e informazione 1

Gli accomandanti sono autorizzati a consultare in ogni momento i libri della società. I segreti d'affari delle società in cui investe la società in accomandita rimangono preservati.

2

Gli accomandanti hanno il diritto di essere informati almeno una volta per trimestre sull'andamento degli affari della società.

33 RS

220

Investimenti collettivi - LF 33

951.31


Art. 107

Società di

audit

La società designa una società di audit (art. 126 segg.).


Art. 108

Rendiconto 1 Gli articoli 88 segg. si applicano per analogia al rendiconto della società e alla valutazione del patrimonio.

2

Sono presi in considerazione gli standard riconosciuti a livello internazionale.


Art. 109

Scioglimento La società è sciolta: a. per decisione dei soci; b. per i motivi previsti dalla legge e dal contratto di società; c. per decisione della FINMA nei casi previsti dagli articoli 133 segg.

Capitolo 2: Società di investimento a capitale fisso

Art. 110

Definizione La società di investimento a capitale fisso (SICAF) è una società anonima ai sensi del Codice delle obbligazioni34 (art. 620 segg. CO): a. il cui scopo esclusivo è l'investimento collettivo di capitali; b. i cui azionisti non devono necessariamente essere qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3; e c. la quale non è quotata in una borsa svizzera.


Art. 111

Ditta 1 La ditta della società deve contenere la designazione della forma giuridica o la sua abbreviazione (SICAF).

2

Per il rimanente si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni35 relative alla ditta della società anonima.


Art. 112

Relazione con il Codice delle obbligazioni Sempreché la presente legge non preveda altrimenti, si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni36 relative alla società anonima.

34 RS

220

35 RS

220

36 RS

220

Credito

34

951.31


Art. 113

Azioni 1 Le azioni sono interamente liberate.

2

È vietata l'emissione di azioni con diritto di voto privilegiato37, di buoni di partecipazione, di buoni di godimento e di azioni privilegiate.

3

Il Consiglio federale può prescrivere il riscatto coatto. Esso è retto dall'articolo 82.


Art. 114

Ufficio di deposito e di pagamento La SICAF dispone di un ufficio di deposito e di un ufficio di pagamento.


Art. 115

Politica di investimento e limitazioni di investimento 1

La SICAF disciplina nello statuto e nel regolamento di investimento gli investimenti, la politica di investimento, le limitazioni di investimento, la ripartizione dei rischi nonché i rischi connessi agli investimenti.

2

Agli investimenti si applicano l'articolo 69 e, per analogia, gli articoli 64, 70 e 71.

3

Le modifiche del regolamento di investimento sono decise dall'assemblea generale a maggioranza dei voti delle azioni rappresentate.


Art. 116

Prospetto La SICAF allestisce un prospetto. Al prospetto si applicano per analogia gli articoli 75 e 77.


Art. 117

Rendiconto
Oltre alle disposizioni della legislazione sulle società anonime in materia di presentazione dei conti, al rendiconto si applicano per analogia l'articolo 89 capoverso 1 lettere a e c-i, nonché capoversi 2-4 e l'articolo 90.


Art. 118

Società di

audit

La SICAF designa una società di audit (art. 126 segg.).

Titolo quarto: Investimenti collettivi di capitale esteri Capitolo 1: Definizione e approvazione

Art. 119

Definizione 1 Si considerano investimenti collettivi di capitale aperti esteri: a. i patrimoni accumulati in vista dell'investimento collettivo di capitale sulla base di un contratto del fondo o di un altro contratto con effetti analoghi e 37 Rettificato

dalla

Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).

Investimenti collettivi - LF 35

951.31

gestiti da una direzione del fondo con sede e amministrazione principale all'estero; b. le società e i patrimoni analoghi con sede e amministrazione principale all'estero il cui scopo è l'investimento collettivo di capitale e nei confronti dei quali o di società a loro vicine gli investitori dispongono del diritto al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario.

2

Si considerano investimenti collettivi di capitale chiusi esteri le società e i patrimoni analoghi con sede e amministrazione principale all'estero il cui scopo è l'investimento collettivo di capitale e nei confronti dei quali o di società a loro vicine gli investitori non dispongono di alcun diritto al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario.


Art. 120

Obbligo di approvazione 1

I documenti determinanti degli investimenti collettivi di capitale esteri, come il prospetto di vendita, lo statuto o il contratto del fondo, necessitano dell'approvazione della FINMA se tali investimenti sono pubblicizzati in Svizzera o a partire dalla Svizzera.

2

L'approvazione è conferita se: a. l'investimento collettivo di capitale è sottoposto nello Stato di sede della direzione del fondo o della società a una vigilanza statale volta a proteggere gli investitori; b. la direzione del fondo o la società corrispondono alle disposizioni della presente legge per quanto riguarda l'organizzazione, i diritti degli investitori e la politica di investimento;

c. la designazione dell'investimento collettivo di capitale non induce in inganno, né presta a confusione;

d. sono stati designati un rappresentante e un ufficio di pagamento per le quote distribuite in Svizzera.

3

Il Consiglio federale può prevedere una procedura d'approvazione semplificata e accelerata per gli investimenti collettivi esteri, a condizione che siano già stati approvati da un'autorità estera di vigilanza e la reciprocità sia garantita.


Art. 121

Ufficio di pagamento

1

Come ufficio di pagamento va prevista una banca ai sensi della legge dell'8 novembre 193438 sulle banche.

2

Gli investitori possono esigere l'emissione e il riscatto delle quote presso l'ufficio di pagamento.

38 RS

952.0

Credito

36

951.31


Art. 122

Trattati internazionali

Il Consiglio federale è autorizzato a concludere, sulla base del riconoscimento reciproco di normative e di misure equivalenti, trattati internazionali che, per gli investimenti collettivi di capitale originari degli Stati contraenti, prevedono un mero obbligo di comunicazione invece dell'obbligo di approvazione.

Capitolo 2: Rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri

Art. 123

Mandato 1 Se gli investimenti collettivi di capitale esteri sono pubblicizzati in Svizzera o a partire dalla Svizzera, la direzione del fondo e la società devono incaricare previamente un rappresentante di assumere gli obblighi di cui all'articolo 124. È fatto salvo l'articolo 122.

2

La direzione del fondo e la società si impegnano a fornire al rappresentante tutte le informazioni necessarie all'assunzione dei suoi compiti.


Art. 124

Obblighi 1 Il rappresentante rappresenta l'investimento collettivo di capitale estero nei confronti degli investitori e della FINMA. Il suo potere di rappresentanza non può essere limitato.

2

Il rappresentante adempie gli obblighi legali di comunicazione, di pubblicazione e di informazione e si attiene alle norme di comportamento di organizzazioni del settore che la FINMA ha dichiarato standard minimo. La sua identità deve essere menzionata in tutte le pubblicazioni.


Art. 125

Luogo di esecuzione

1

Il luogo di esecuzione delle quote distribuite in Svizzera di un investimento collettivo di capitale estero è alla sede del rappresentante.

2

Esso sussiste alla sede del rappresentante anche dopo la revoca dell'autorizzazione o lo scioglimento dell'investimento collettivo di capitale estero.

Investimenti collettivi - LF 37

951.31

Titolo quinto: Verifica e vigilanza Capitolo 1: Verifica

Art. 126

Mandato 1 Le persone seguenti designano una società di audit abilitata39 dalla FINMA: a. la direzione del fondo per sé stessa e per i fondi di investimento che amministra;

b. la

SICAV;

c. la società in accomandita per investimenti collettivi di capitale; d. la SICAF;

e. il gerente patrimoniale di investimenti collettivi di capitale; f.

il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri.

2

...40

3

Devono essere controllati dalla medesima società di audit: a. la direzione del fondo e i fondi di investimento da essa amministrati; b. la SICAV e, se del caso, la direzione del fondo che essa ha incaricato conformemente all'articolo 51 capoverso 5.

4

La FINMA può consentire eccezioni nei casi di cui al capoverso 3 lettera b.


Art. 127


41

Condizioni di abilitazione delle società di audit e degli auditor responsabili 1

Le condizioni di abilitazione delle società di audit e degli auditor responsabili sono rette dall'articolo 26 della legge del 22 giugno 200742 sulla vigilanza dei mercati finanziari.

2

Il Consiglio federale può prevedere condizioni di abilitazione ulteriori o agevolate.

Rimangono salve le disposizioni della legge del 16 dicembre 200543 sui revisori.


Art. 128


44

Compiti della società di audit 1

La società di audit verifica se i titolari dell'autorizzazione adempiono le prescrizioni legali, contrattuali, statutarie e regolamentari ed effettua verifiche intermedie senza preannuncio. Ogni anno controlla segnatamente:

39 Nuova

espressione

giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

40 Abrogato dal n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

41 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

42 RS

956.1

43 RS

221.302

44 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

Credito

38

951.31

a. il conto annuale del fondo di investimento, della SICAV, della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale e della SICAF; b. il conto annuale di tutte le società immobiliari appartenenti al fondo immobiliare o alla società di investimento immobiliare;

c. il prospetto e il prospetto semplificato; d. il conto annuale della direzione del fondo, del gerente patrimoniale degli investimenti collettivi di capitale svizzeri nonché del rappresentante degli investimenti collettivi di capitale esteri.

2

Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione relative al contenuto e allo svolgimento della verifica, alla forma del resoconto e alle esigenze poste alla società di audit. Può autorizzare la FINMA ad emanare disposizioni d'esecuzione relative a questioni tecniche.


Art. 129

Segreto della verifica 1

La società di audit ha il divieto di fornire agli investitori o a terzi le informazioni che le sono state confidate o di cui ha preso conoscenza nell'esercizio delle sue attività.

2

Sono fatte salve le disposizioni federali e cantonali sull'obbligo di testimoniare e di informare le autorità.


Art. 130


45

Obblighi di informazione 1

I periti incaricati delle stime nonché le società immobiliari che fanno parte dell'investimento collettivo di capitale consentono alla società di audit di prendere visione dei libri contabili, dei giustificativi, nonché dei rapporti di stima; le forniscono inoltre tutte le informazioni necessarie all'adempimento del suo obbligo di verifica.

2

La società di audit della banca depositaria e la società di audit degli altri titolari dell'autorizzazione si prestano collaborazione reciproca.


Art. 131


46

45 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

46 Abrogato dal n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

Investimenti collettivi - LF 39

951.31

Capitolo 2: Vigilanza

Art. 132

47 Vigilanza 1 La FINMA rilascia le autorizzazioni e le approvazioni necessarie ai sensi della presente legge e sorveglia l'osservanza delle disposizioni legali, contrattuali, statutarie e regolamentari.

2

Essa non controlla l'opportunità politico-commerciale delle decisioni prese dai titolari dell'autorizzazione.


Art. 133


48

Strumenti di vigilanza 1

In caso di violazione delle disposizioni contrattuali, statutarie e regolamentari sono applicabili per analogia gli strumenti di vigilanza di cui agli articoli 30-35 e 37 della legge del 22 giugno 200749 sulla vigilanza dei mercati finanziari.

2

L'articolo 37 della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari si applica per analogia anche all'approvazione secondo la presente legge.

3

Se i diritti degli investitori risultano minacciati, la FINMA può obbligare i titolari dell'autorizzazione a prestare garanzie.

4

Se una decisione esecutoria della FINMA rimane disattesa nonostante diffida, la FINMA può, a spese della parte inadempiente, eseguire essa stessa l'operazione ordinata.


Art. 134


50

Liquidazione

La FINMA può disporre la liquidazione di titolari dell'autorizzazione ai quali è stata revocata l'autorizzazione o di investimenti collettivi di capitale ai quali è stata revocata l'approvazione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.


Art. 135

Misure in caso di attività non autorizzata o non approvata 1

La FINMA può disporre lo scioglimento di persone che operano senza la sua autorizzazione o approvazione.

2

Per tutelare gli interessi degli investitori, la FINMA può prescrivere la trasformazione dell'investimento collettivo di capitale in una forma conforme alla legge.

47 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

48 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

49 RS

956.1

50 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

Credito

40

951.31


Art. 136

Altre misure

1

La FINMA può, in casi motivati, designare periti ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1 per la stima degli investimenti dei fondi immobiliari o delle società immobiliari di investimento.

2

Essa può revocare i periti designati dai fondi immobiliari o dalle società immobiliari di investimento.


Art. 137


51



Art. 138

Designazione di un amministratore 1

La FINMA può designare un amministratore al titolare dell'autorizzazione incapace di gestire. Essa pubblica la designazione negli organi di pubblicazione.

2

Entro sei mesi l'amministratore propone alla FINMA misure per il ripristino della situazione legale o lo scioglimento del titolare dell'autorizzazione.

3

La FINMA pronuncia in merito ai costi dell'amministratore e stabilisce se e in quale misura il titolare dell'autorizzazione incapace di gestire deve rimborsare tali costi all'investimento collettivo di capitale.


Art. 139


52

Obbligo di informazione Le persone che esercitano una funzione nell'ambito della presente legge devono mettere a disposizione della FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento del suo compito.


Art. 140

Notificazione delle sentenze I tribunali civili cantonali e il Tribunale federale notificano gratuitamente alla FINMA copia integrale delle sentenze rese nelle controversie tra le persone o società sottoposte alla presente legge e gli investitori.


Art. 141

e 14253

Art. 143

54 Verifiche transfrontaliere

Se, nell'ambito di verifiche eseguite direttamente in Svizzera, un'autorità di vigilanza estera intende prendere visione di informazioni che concernono direttamente o indirettamente singoli investitori, la FINMA raccoglie essa stessa le informazioni e 51 Abrogato dal n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

52 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

53 Abrogati dal n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

54 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

Investimenti collettivi - LF 41

951.31

le trasmette alla FINMA sui mercati finanziari richiedente. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196855 sulla procedura amministrativa.


Art. 144

Rilevamento di

dati

1

Per garantire la trasparenza del mercato degli investimenti collettivi di capitale o esercitare la sua attività di vigilanza, la FINMA è autorizzata a rilevare dati relativi all'attività commerciale dei titolari dell'autorizzazione e all'evoluzione degli investimenti collettivi di capitale da essi amministrati o rappresentati; essa può incaricare terzi del rilevamento di questi dati.

2

I terzi incaricati devono serbare il segreto sui dati rilevati.

3

Sono fatti salvi gli obblighi di fornire informazioni statistiche alla Banca nazionale svizzera sanciti dalla legge federale del 3 ottobre 200356 sulla Banca nazionale e la competenza della FINMA e della Banca nazionale di scambiarsi dati.

Titolo sesto: Responsabilità e disposizioni penali Capitolo 1: Responsabilità

Art. 145

Principio 1 Chiunque viola i suoi obblighi risponde del danno causato alla società, ai singoli investitori e ai creditori della società, sempreché non provi che nessuna colpa gli è imputabile. Possono essere rese responsabili tutte le persone che si occupano della costituzione, della gestione, dell'amministrazione patrimoniale, della distribuzione, della verifica o della liquidazione appartenenti: a. alla direzione del fondo; b. alla SICAV;

c. alla società in accomandita per investimenti collettivi di capitale; d. alla SICAF;

e. alla banca depositaria; f. ai distributori;

g. al rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri; h. alla società di audit; i. al liquidatore.

2

La responsabilità ai sensi del capoverso 1 si applica anche ai periti incaricati delle stime e al rappresentante della comunità degli investitori.57 55 RS

172.021

56 RS

951.11

57 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

Credito

42

951.31

3

Chiunque delega a un terzo l'esecuzione di un compito risponde del danno causato da costui, sempreché non provi di aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze in materia di scelta, di istruzione e di sorveglianza. Sono fatti salvi gli articoli 31 capoverso 5 e 73 capoverso 2.

4

La responsabilità degli organi della direzione del fondo, della SICAV e della SICAF è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni58 relative alla società anonima.

5

La responsabilità della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni relative alla società in accomandita.


Art. 146

Solidarietà e regresso 1

Se più persone sono responsabili di un danno, ognuna di esse risponde solidalmente nella misura in cui il danno le può essere imputato personalmente a motivo della sua colpa e delle circostanze.

2

L'attore può proporre azione nei confronti di più responsabili per la totalità del danno e chiedere al giudice di stabilire nell'ambito della medesima procedura il risarcimento dovuto da ognuno dei convenuti.

3

Il giudice disciplina il regresso sui responsabili tenendo conto di tutte le circostanze.


Art. 147

Prescrizione 1 L'azione di risarcimento si prescrive in cinque anni a contare dal giorno in cui la parte lesa ha avuto conoscenza del danno e della persona tenuta al risarcimento, ma al più tardi in un anno dopo il rimborso di una quota e in tutti i casi in dieci anni dal giorno in cui l'atto pregiudizievole si è verificato.

2

Se l'azione è riconducile a un reato per il diritto penale prevede una prescrizione di maggiore durata, tale prescrizione si applica anche alla pretesa civile.

Capitolo 2: Disposizioni penali

Art. 148

Delitti 1 È punito con una pena detentiva sino a 3 anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

a. ...59 b. costituisce senza autorizzazione o senza approvazione un investimento collettivo di capitale;

58 RS

220

59 Abrogata dal n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

Investimenti collettivi - LF 43

951.31

c. ...60 d. rivolge senza autorizzazione o senza approvazione appelli al pubblico per investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri; e. non tiene una contabilità regolare o non conserva conformemente alle prescrizioni i libri, i giustificativi e i documenti;

f.

nel conto annuale, nel rapporto annuale, nel rapporto semestrale, nel prospetto e nel prospetto semplificato o in altre informazioni: 1. fornisce indicazioni false o tace fatti importanti, 2. non fornisce tutte le indicazioni prescritte; g. trattandosi del conto annuale, del rapporto annuale, del rapporto semestrale, del prospetto e del prospetto semplificato: 1. non li allestisce o non li allestisce in modo regolare, 2. non li pubblica o non li pubblica entro il termine prescritto, 3. non li presenta o non li presenta entro il termine prescritto alla FINMA, 4. ...61 h. fornisce indicazioni false o rifiuta di fornire indicazioni alla società di audit, all'incaricato dell'inchiesta, all'amministratore, al liquidatore o alla FINMA; i. ...62 j.

in quanto perito incaricato delle stime, viola gravemente gli obblighi che gli incombono; k. divulga, anche dopo la fine dei rapporti ufficiali o di servizio oppure dell'esercizio della professione, un segreto di clienti che gli è stato confidato in qualità di organo, di impiegato, di mandatario o di liquidatore di una direzione del fondo o di cui ha avuto conoscenza in virtù della sua funzione.

2

È punito con la multa sino a 250 000 franchi chi ha agito per negligenza.

3

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere.63

Art. 149

Contravvenzioni 1 È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente: a. viola le disposizioni sulla protezione contro le confusioni e gli inganni (art. 12);

60 Abrogata dal n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

61 Abrogato dal n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

62 Abrogata dal n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

63 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

Credito

44

951.31

b. fornisce indicazioni non ammesse, false o fallaci nella pubblicità su un investimento collettivo di capitale;

c. rivolge appelli al pubblico per un portafoglio collettivo interno; d. non effettua le comunicazioni prescritte alla FINMA, alla Banca nazionale svizzera o agli investitori o vi inserisce false indicazioni; e. offre al pubblico un prodotto strutturato senza che: 1. siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera a, 2. vi sia un prospetto semplificato, 3.64 nel prospetto semplificato siano menzionate le indicazioni di cui all'articolo 5 capoverso 2 lettera c.

2

È punito con la multa sino a 150 000 franchi chi ha agito per negligenza.

3

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 10 000 franchi.65 4 ...66


Art. 150


67

Perseguimento penale in caso di violazione del segreto di clienti Il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni al segreto di clienti (art. 148 cpv. 1 lett. k) incombono ai Cantoni.


Art. 151


68

Titolo settimo: Disposizioni finali e transitorie

Art. 152

69 Esecuzione 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

2

Nell'emanazione di ordinanze il Consiglio federale e la FINMA tengono conto delle esigenze determinanti della legislazione delle Comunità europee.

64 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

65 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

66 Abrogato dal n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

67 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

68 Abrogato dal n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

69 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

Investimenti collettivi - LF 45

951.31


Art. 153

Abrogazione e modifica del diritto vigente L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.


Art. 154

Disposizioni transitorie per i fondi di investimento svizzeri 1

Le procedure di modifica dei regolamenti dei fondi e di cambiamento di direzione del fondo o di banca depositaria pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono giudicate secondo il diritto procedurale anteriore.

2

Entro un anno a contare dall'entrata in vigore della presente legge le direzioni dei fondi devono:

a. pubblicare un prospetto semplificato per ogni fondo immobiliare e per ogni altro fondo per investimenti tradizionali; b. fornire alla FINMA la prova che i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale svizzeri da esse incaricati sottostanno a una vigilanza statale.

3

Entro un anno a contare dall'entrata in vigore della presente legge le direzioni dei fondi devono sottoporre per approvazione alla FINMA il testo adattato dei regolamenti dei fondi.

4

In casi particolari la FINMA può prorogare i termini menzionati nel presente articolo.


Art. 155

Disposizioni transitorie per gli investimenti collettivi di capitale esteri 1

Entro sei mesi a contare dall'entrata in vigore della presente legge gli investimenti collettivi di capitale esteri che risulteranno soggetti alla presente legge devono annunciarsi alla FINMA e presentare un'istanza di approvazione. Essi possono proseguire la loro attività sino al momento della decisione di approvazione.

2

La FINMA si pronuncia sull'approvazione entro due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge.

3

In casi particolari la FINMA può prorogare i termini menzionati nel presente articolo.


Art. 156

Disposizioni transitorie per i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri 1

Entro un anno a contare dall'entrata in vigore della presente legge i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri devono pubblicare e presentare alla FINMA un prospetto semplificato per ogni investimento collettivo di capitale estero da essi rappresentato in Svizzera e ivi paragonabile a un fondo immobiliare o a un altro fondo per investimenti tradizionali.

2

Entro un anno a contare dall'entrata in vigore della presente legge i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri devono fornire alla FINMA la prova della designazione di una società di audit (art. 126 segg.).

Credito

46

951.31


Art. 157

Disposizioni transitorie per i titolari dell'autorizzazione e gli investimenti collettivi di capitale svizzeri 1

Entro sei mesi a contare dall'entrata in vigore della presente legge le persone seguenti devono annunciarsi alla FINMA: a. le

SICAF;

b. i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale.

2

Entro un anno a contare dall'entrata in vigore della presente legge essi ne devono soddisfare le esigenze e presentare un'istanza di autorizzazione o di approvazione.

Possono proseguire la loro attività sino al momento della decisione di autorizzazione.

3

La FINMA pronuncia sull'autorizzazione o sull'approvazione entro due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge.

4

In casi particolari la FINMA può prorogare i termini menzionati nel presente articolo.


Art. 158

Disposizioni transitorie per i soggetti giuridici che utilizzano una designazione ai sensi dell'articolo 12 1

Entro un anno a contare dall'entrata in vigore della presente legge i soggetti giuridici la cui designazione viola l'articolo 12 devono adeguarla.

2

Se l'adeguamento di designazione richiesto non è effettuato entro i termini, la FINMA accorda una proroga al soggetto giuridico. Trascorsa infruttuosa la proroga, la FINMA pronuncia lo scioglimento del soggetto giuridico in vista della sua liquidazione e designa i liquidatori.


Art. 159

Referendum e entrata in vigore 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 200770 70 DCF del 22 nov. 2006 (RU 2006 5425).

Investimenti collettivi - LF 47

951.31

Allegato

(art. 153)

Abrogazione e modifica del diritto vigente I

La legge federale del 18 marzo 199471 sui fondi di investimento è abrogata.

II

71 [RU

1994 2523, 2000 2355 all. n. 27, 2004 1985 all. n. II 4] 72 RS

221.301. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

73 RS

272. La modifica qui appresso é inserita nella L menzionata.

74 RS

281.1. La modifica qui appresso é inserita nella L menzionata.

Credito

48

951.31



Art. 17a
cpv. 1 lett. b e c
...

75 RS

641.10. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

76 RS

641.20. La modifica qui appresso é inserita nella L menzionata.

77 RS

642.11. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

Investimenti collettivi - LF 49

951.31

Titolo prima dell'art. 72 ...

78 RS

642.14. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

Credito

50

951.31




Art.

26

...

Art.

27

...

79 RS

642.21. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

Investimenti collettivi - LF 51

951.31

80 RS

955.0. La modifica qui appresso è inserita nella L menzionata.

Credito

52

951.31