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951.31

Legge federale
sugli investimenti collettivi di capitale

(Legge sugli investimenti collettivi, LICol)

del 23 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2020)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera;

visti gli articoli 98 capoversi 1 e 2, nonché 122 capoverso 1 della Costituzione
federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 settembre 20052,

decreta:

Titolo primo: Disposizioni generali

Capitolo 1: Scopo e campo d'applicazione

Art. 1 Scopo

La presente legge ha lo scopo di proteggere gli investitori e di garantire la trasparenza e il buon funzionamento del mercato degli investimenti collettivi di capitale.

Art. 2 Campo d'applicazione

1 Sottostanno alla presente legge, a prescindere dalla loro forma giuridica:

a.3
gli investimenti collettivi di capitale e le persone che li custodiscono;
b.4
gli investimenti collettivi di capitale esteri che sono offerti in Svizzera;
c.-e.5
...
f.
le persone che rappresentano in Svizzera investimenti collettivi di capitale esteri.6

2 Non sono sottoposti alla presente legge segnatamente:

a.
gli istituti e le istituzioni ausiliarie della previdenza professionale, comprese le fondazioni di investimento;
b.
gli istituti delle assicurazioni sociali e le casse di compensazione;
c.
gli enti e gli stabilimenti di diritto pubblico;
d.
le società operative che svolgono un'attività imprenditoriale;
e.
le società che, per il tramite della maggioranza dei voti o in altro modo, riuniscono in un gruppo e sotto una direzione omogenea una o più società (società holding);
f.
i club di investimento, sempreché i loro membri siano in grado di tutelare essi stessi i loro interessi patrimoniali;
g.
le associazioni e le fondazioni ai sensi del Codice civile7;
h.8
...

2bis ...9

3 Alla presente legge non sono sottoposte le società d'investimento svizzere nella forma di una società anonima se sono quotate in una borsa svizzera o se:10

a.11
possono parteciparvi esclusivamente azionisti ai sensi dell'articolo 10 capoversi 3 e 3ter; e
b.
le azioni sono nominative.12

4 ...13

3 Nuovo testo giusta l'all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

4 Nuovo testo giusta l'all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

5 Abrogate dall'all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

7 RS 210

8 Introdotta dal n. I della LF del 28 set. 2012 (RU 2013 585; FF 2012 3229). Abrogata dall'all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

9 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (RU 2013 585; FF 2012 3229). Abrogato dall'all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

10 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).

11 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).

12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

13 Abrogato dal n. I della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

Capitolo 2: Investimenti collettivi di capitale

Art. 7 Definizione

1 Gli investimenti collettivi di capitale sono patrimoni accumulati da più investitori in vista del loro investimento comune e gestiti per loro conto. Le esigenze di investimento degli investitori sono soddisfatte in modo proporzionato.

2 Gli investimenti collettivi di capitale possono essere aperti o chiusi.

3 Il Consiglio federale può stabilire il numero minimo di investitori a seconda della forma giuridica e della cerchia dei destinatari. Può ammettere investimenti collettivi di capitale di un unico investitore qualificato (fondi a investitore unico) secondo l'articolo 10 capoverso 3 in combinato disposto con l'articolo 4 capoverso 3 lettere b, e e f della legge del 15 giugno 201815 sui servizi finanziari (LSerFi).16 17

4 Nel caso di un fondo a investitore unico, la direzione del fondo e la SICAV pos­sono delegare le decisioni di investimento all'investitore in questione. La FINMA può dispensare quest'ultimo dall'obbligo di essere sottoposto a una vigilanza riconosciuta di cui all'articolo 31 capoverso 3 o 36 capoverso 3.18

5 Gli investimenti collettivi di capitale devono avere sede e amministrazione principale in Svizzera.19

15 RS 950.1

16 Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).

17 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

18 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

19 Introdotto dall'all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).

Art. 8 Investimenti collettivi di capitale aperti

1 Gli investimenti collettivi di capitale aperti rivestono la forma del fondo contrattuale di investimento (art. 25 segg.) oppure quella della società di investimento a capitale variabile (SICAV, art. 36 segg.).

2 Nel caso degli investimenti collettivi di capitale aperti gli investitori vantano nei confronti del patrimonio collettivo un diritto immediato o mediato al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario.

3 Gli investimenti collettivi di capitale aperti dispongono di un regolamento del fondo. Nel caso del fondo contrattuale di investimento esso corrisponde al contratto collettivo di investimento (contratto del fondo) e in quello della SICAV allo statuto e al regolamento di investimento.

Art. 9 Investimenti collettivi di capitale chiusi

1 Gli investimenti collettivi di capitale chiusi rivestono la forma della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (art. 98 segg.) o quella della società di investimento a capitale fisso (SICAF, art. 110 segg.).

2 Nel caso degli investimenti collettivi di capitale chiusi gli investitori non vantano nei confronti del patrimonio collettivo alcun diritto immediato o mediato al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario.

3 La società in accomandita per investimenti collettivi di capitale si fonda su un contratto di società.

4 La SICAF si fonda sullo statuto ed emana un regolamento di investimento.

Art. 10 Investitori

1 Gli investitori sono persone fisiche o giuridiche, come pure società in nome collettivo o in accomandita, che detengono quote in investimenti collettivi di capitale.

2 Gli investimenti collettivi di capitale sono accessibili a tutti gli investitori, eccetto che la presente legge, il regolamento del fondo o lo statuto ne limitino la cerchia a investitori qualificati.

3 Ai sensi della presente legge sono considerati investitori qualificati i clienti pro­fessionali di cui all'articolo 4 capoversi 3-5 o all'articolo 5 capoversi 1 e 4 LSerFi20.21

3bis ...22

3ter Sono considerati investitori qualificati anche i clienti privati per i quali un intermediario finanziario di cui all'articolo 4 capoverso 3 lettera a LSerFi o un intermediario finanziario estero sottostante a una vigilanza prudenziale equivalente fornisce, nell'ambito di un rapporto durevole di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti, servizi di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti ai sensi dell'articolo 3 lettera c numeri 3 e 4 LSerFi, sempre che i suddetti clienti non abbiano dichiarato di non voler essere considerati tali. La dichiarazione deve essere fornita in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo.23

4 ...24

5 La FINMA può esentare integralmente o parzialmente gli investimenti collettivi di capitale da determinate disposizioni delle leggi sui mercati finanziari ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200725 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), sempreché essi siano accessibili esclusivamente a investitori qualificati e l'obiettivo di protezione della presente legge non ne risulti pregiudicato, segnatamente dalle disposizioni su:26

a.27
...
b.28
...
c.
l'obbligo dell'allestimento del rapporto semestrale;
d.
l'obbligo di concedere agli investitori il diritto di disdetta in qualsiasi momento;
e.
l'obbligo di emissione e di rimborso delle quote in contanti;
f.
la ripartizione dei rischi.

20 RS 950.1

21 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).

22 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (RU 2013 585; FF 2012 3229). Abrogato dall'all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).

23 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (RU 2013 585; FF 2012 3229). Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).

24 Abrogato dall'all. n. 3 della L del sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).

25 RS 956.1

26 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).

27 Abrogata dal n. I della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° giu. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

28 Abrogata dall'all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).

Art. 11 Quote

Le quote sono crediti nei confronti della direzione del fondo sotto forma di partecipazione al patrimonio e al reddito del fondo di investimento o di partecipazioni a una società.

Art. 12 Protezione da confusioni e inganni

1 La designazione dell'investimento collettivo di capitale non deve prestare a confusioni o inganni, in particolare in riferimento agli investimenti.

2 Le designazioni come «fondo di investimento», «fondo di collocamento», «società di investimento a capitale variabile», «SICAV», «società in accomandita per investimenti collettivi di capitale», «SAcCol», «società di investimento a capitale fisso» e «SICAF» possono essere utilizzate soltanto per designare gli investimenti collettivi di capitale corrispondenti, sottoposti alla presente legge.29

29 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 25 set. 2015 (Diritto delle ditte commerciali), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1507; FF 2014 8039).

Capitolo 3: Autorizzazione e approvazione

Sezione 1: In generale

Art. 13 Obbligo di autorizzazione

1 Chiunque costituisce, esercita o custodisce un investimento collettivo di capitale necessita di un'autorizzazione della FINMA.30

2 Devono chiedere l'autorizzazione:

a.31
...
b.
la SICAV;
c.
la società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;
d.
la SICAF;
e.32
la banca depositaria;
f. e g.33 ...
h.
il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri.

3 Il Consiglio federale può esentare dall'obbligo dell'autorizzazione i rappresentanti già sottoposti a un'altra vigilanza statale equivalente.34

4 ...35

5 Le persone di cui al capoverso 2 lettere b-d possono essere iscritte nel registro di commercio soltanto ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione da parte della FINMA.36

30 Nuovo testo giusta l'all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

31 Abrogata dall'all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

32 Nuovo testo giusta l'all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

33 Abrogate dall'all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

34 Nuovo testo giusta l'all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

35 Abrogato dal n. I della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

36 Nuovo testo giusta l'all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

Art. 14 Condizioni di autorizzazione

1 L'autorizzazione è rilasciata se:

a.37
le persone secondo l'articolo 13 capoverso 2 e le persone responsabili dell'amministrazione e della gestione offrono la garanzia di un'attività ineccepibile;
abis.38
le persone responsabili dell'amministrazione e della gestione godono di buona reputazione e dispongono delle qualifiche professionali necessarie alla funzione;
b.
le persone che detengono una partecipazione qualificata godono di buona reputazione e il loro influsso non si ripercuote a scapito di una gestione sana e prudente;
c.
l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge è garantita da direttive interne e da un'adeguata organizzazione d'esercizio;
d.
esistono sufficienti garanzie finanziarie;
e.
sono adempite le condizioni supplementari di autorizzazione previste dalle corrispondenti disposizioni della presente legge.

1bis Se le garanzie finanziarie concernono pretese in capitale, il Consiglio federale può prevedere pretese in capitale più elevate di quelle previste dal Codice delle obbligazioni39.40

1ter Il Consiglio federale può prevedere condizioni di autorizzazione supplementari se ciò è conforme a standard internazionali riconosciuti.41

2 ... 42

3 Si considerano persone che detengono una partecipazione qualificata, per quanto partecipino direttamente o indirettamente con almeno il 10 per cento del capi­tale o dei diritti di voto a persone secondo l'articolo 13 capoverso 2 o possano esercitare altrimenti un influsso determinante sulla gestione degli affari:

a.
le persone fisiche o giuridiche;
b.
le società in nome collettivo e le società in accomandita;
c.
le persone unite da vincoli economici, quando raggiungono insieme tale percentuale minima.43

37 Nuovo testo giusta l'all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

38 Introdotta dall'all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

39 RS 220

40 Introdotto dall'all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

41 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (RU 2013 585; FF 2012 3229). Nuovo testo giusta l'all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

42 Abrogato dall'all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

43 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

Art. 15 Obbligo di approvazione

1 I seguenti documenti necessitano dell'approvazione della FINMA:

a.
il contratto di investimento collettivo del fondo di investimento (art. 25);
b.
lo statuto e il regolamento di investimento della SICAV;
c.
il contratto di società della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;
d.
lo statuto e il regolamento di investimento della SICAF;
e.44
i documenti corrispondenti degli investimenti collettivi di capitale esteri che sono offerti a investitori non qualificati.
2 Se il fondo di investimento o la SICAV sono strutturati come investimenti collettivi di capitale aperti multi-comparto (art. 92 segg.), ogni segmento e ogni categoria di azioni necessitano di un'apposita approvazione.

44 Nuovo testo giusta l'all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

Art. 16 Mutamento delle circostanze

Se mutano le circostanze su cui poggiano l'autorizzazione o l'approvazione, per con­tinuare l'attività è necessario ottenere previamente l'autorizzazione o l'appro­vazione della FINMA.

Sezione 2: ...

Sezione 3: ...

Capitolo 4: Tutela degli interessi degli investitori47

47 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).

Art. 20 Principi

1 Le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale e i loro mandatari hanno in particolare i seguenti obblighi:48

a.
obbligo di fedeltà: operano in modo autonomo e tutelano esclusivamente gli interessi degli investitori;
b.
obbligo di diligenza: adottano le misure organizzative indispensabili a un'at­tività ineccepibile;
c.49
obbligo di informazione: rendono conto degli investimenti collettivi che gestiscono, custodiscono e rappresentano e informano in merito a tutte le tasse e le spese che gravano direttamente o indirettamente sugli investitori nonché alle indennità da parte di terzi, in particolare provvigioni, ribassi o altri vantaggi patrimoniali.

2 ...50

3 Le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale e i loro mandatari adottano tutte le misure necessarie al fine di adempiere questi obblighi per l'insieme delle loro attività.51

48 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).

49 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).

50 Abrogato dall'all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).

51 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (RU 2013 585; FF 2012 3229). Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).

Art. 21 Investimenti patrimoniali

1 Le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale e i loro mandatari perseguono una politica di investimento che corrisponde durevolmente al carattere di investimento dell'investimento collettivo di capitale stabilito nei documenti corrispondenti.52

2 Nel contesto dell'acquisto e dell'alienazione di beni e di diritti i titolari dell'autorizzazione e i loro mandatari possono ricevere per sé e per conto di terzi soltanto le retribuzioni previste dai documenti corrispondenti. Le indennità secondo l'articolo 26 LSerFi53 devono essere accreditate all'in­vestimento collettivo di capitale.54

3 I titolari dell'autorizzazione e i loro mandatari possono assumere investimenti per conto proprio e cedere propri investimenti soltanto al valore di mercato.

52 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).

53 RS 950.1

54 Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).

Art. 23 Esercizio dei diritti societari e di creditore

1 I diritti societari e di creditore connessi agli investimenti devono essere esercitati in modo autonomo ed esclusivamente nell'interesse degli investitori.

2 L'articolo 685d capoverso 2 del Codice delle obbligazioni56 non si applica ai fondi di investimento.

3 Se la direzione del fondo gestisce più fondi di investimento, l'ammontare della par­tecipazione è calcolato singolarmente per ogni fondo di investimento in funzione del limite percentuale massimo secondo l'articolo 685d capoverso 1 del Codice delle obbligazioni.

4 Il capoverso 3 si applica anche a ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto ai sensi degli articoli 92 segg.

56 RS 220

Titolo secondo: Investimenti collettivi di capitale aperti

Capitolo 1: Fondo contrattuale di investimento

Sezione 1: Definizione

Art. 25

1 Il fondo contrattuale di investimento (fondo di investimento) è basato su un contratto collettivo di investimento (contratto del fondo) in virtù del quale la direzione del fondo si impegna a:

a.
fare partecipare l'investitore al fondo di investimento proporzionalmente alle quote da lui acquisite;
b.
gestire il patrimonio del fondo in modo autonomo e in suo nome proprio secondo le disposizioni del contratto del fondo.

2 La banca depositaria è parte nel contratto del fondo nella misura dei compiti che le sono assegnati dalla legge e dal contratto del fondo.

3 Il fondo di investimento dispone di un patrimonio minimo. Il Consiglio federale ne stabilisce l'entità e il termine entro il quale esso deve essere accumulato.

Sezione 2: Contratto del fondo

Art. 26 Contenuto

1 La direzione del fondo redige il contratto del fondo e lo sottopone per approvazione alla FINMA, con l'accordo della banca depositaria.

2 Il contratto del fondo descrive i diritti e gli obblighi degli investitori, della direzione del fondo e della banca depositaria.

3 Il Consiglio federale stabilisce il contenuto minimo.58

58 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

Art. 27 Modifica del contratto del fondo

1 La direzione del fondo deve sottoporre le modiche del contratto del fondo per approvazione alla FINMA, con l'accordo della banca depositaria.

2 Se modifica il contratto del fondo, la direzione del fondo pubblica previamente un compendio delle principali modifiche, con l'indicazione dei luoghi dove le modifiche testuali del regolamento possono es­sere ottenute gratuitamente.

3 Nelle pubblicazioni occorre indicare agli investitori la possibilità di fare valere le loro obiezioni alla FINMA entro 30 giorni dalla pubblicazione. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196859 sulla procedura amministrativa. Gli investitori devono inoltre essere resi attenti al loro diritto di esigere il versamento in contanti delle loro quote, rispettando il termine contrattuale o regolamentare.60

4 La FINMA pubblica la sua decisione negli organi di pubblicazione.

59 RS 172.021

60 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

Sezione 3: ...

Capitolo 2: Società di investimento a capitale variabile

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 36 Definizione e compiti62

1 La società di investimento a capitale variabile (SICAV) è una società:

a.
il cui capitale e il cui numero di azioni non sono stabiliti in anticipo;
b.
il cui capitale è suddiviso in azioni di imprenditore e azioni di investitore;
c.
dei cui impegni risponde soltanto il patrimonio sociale;
d.
il cui scopo esclusivo consiste nell'investimento collettivo di capitale.

2 La SICAV dispone di un patrimonio minimo. Il Consiglio federale ne stabilisce l'entità e il termine entro il quale esso deve essere accumulato.

3 La SICAV può delegare le decisioni di investimento soltanto a persone che dispongono dell'autorizzazione necessaria all'esercizio di tale attività. Gli articoli 14 e 35 della legge del 15 giugno 201863 sugli istituti finanziari (LIsFi) si applicano per analogia.64

62 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

63 RS 954.1

64 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (RU 2013 585; FF 2012 3229). Nuovo testo giusta l'all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

Art. 37 Costituzione

1 La costituzione della SICAV è disciplinata dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni65 relative alla costituzione della società anonima; ne sono escluse le disposizioni concernenti i conferimenti in natura, l'assunzione di beni e i vantaggi speciali.

2 Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare del conferimento minimo all'atto della costituzione della SICAV.66

3 ...67

65 RS 220

66 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

67 Abrogato dal n. I della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

Art. 38 Ditta

1 La ditta deve contenere la designazione della forma giuridica o la sua abbreviazione (SICAV).

2 Per il rimanente si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni68 relative alla ditta della società anonima.

68 RS 220

Art. 39 Mezzi propri

1 Tra i conferimenti degli azionisti imprenditori e il patrimonio complessivo della SICAV deve sussistere un adeguato rapporto. Il Consiglio federale disciplina tale rapporto.

2 In casi particolari la FINMA può accordare agevolazioni o ordinare inasprimenti.

Art. 40 Azioni

1 Le azioni di imprenditore sono nominative.

2 Le azioni di imprenditore e le azioni di investitore non hanno valore nominale e devono essere interamente liberate in con­tanti.

3 Le azioni sono liberamente trasferibili. Lo statuto può limitare la cerchia degli inve­stitori a investitori qualificati se le azioni della SICAV non sono quotate in borsa. L'articolo 82 è applicabile se la SICAV nega il suo consenso al trasferimento delle azioni.

4 Lo statuto può prevedere diverse categorie di azioni cui competono diritti diversificati.

5 È vietata l'emissione di buoni di partecipazione, di buoni di godimento e di azioni privilegiate.

Art. 41 Azionisti imprenditori

1 Gli azionisti imprenditori forniscono il conferimento minimo necessario per la fondazione della SICAV.

2 Gli azionisti imprenditori decidono lo scioglimento della SICAV e dei suoi segmenti patrimoniali secondo l'articolo 96 capoversi 2 e 3.69

3 Per il rimanente sono applicabili le disposizioni relative ai diritti degli azionisti (art. 46 segg.).

4 I diritti e gli obblighi degli azionisti imprenditori passano all'acquirente con il trasferimento delle azioni.

69 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

Art. 42 Emissione e ripresa di azioni

1 Sempreché la presente legge e lo statuto non prevedano altrimenti, la SICAV può emettere in ogni momento nuove azioni al valore netto di inventario e, su richiesta di un azionista, deve riprendere in ogni momento le azioni al valore netto di inventario. A tale scopo non sono necessarie né una modifica statutaria, né un'iscrizione nel registro di commercio.

2 La SICAV non può detenere azioni proprie né direttamente, né indirettamente.

3 Gli azionisti non possono pretendere la parte delle nuove azioni emesse corrispondente alla loro attuale partecipazione. Nel caso dei fondi immobiliari è fatto salvo l'articolo 66 capoverso 1.

4 Per il rimanente l'emissione e la ripresa di azioni sono disciplinate dagli arti­coli 78-82.

Art. 43 Statuto

1 Lo statuto deve contenere disposizioni relative:

a.
alla ditta e alla sede;
b.
allo scopo;
c.
al conferimento minimo;
d.
alla convocazione dell'assemblea generale;
e.
agli organi;
f.
agli organi di pubblicazione.

2 Ai fini della loro obbligatorietà vanno inserite nello statuto le disposizioni relative:

a.
alla durata;
b.
alla limitazione della cerchia degli azionisti a investitori qualificati e alla con­nessa limitazione della trasferibilità delle azioni (art. 40 cpv. 3);
c.
alle categorie di azioni e ai diritti ad esse connessi;
d.
alla delega della gestione e della rappresentanza e alle relative modalità (art. 51);
e.
al voto per corrispondenza.
Art. 44 Regolamento di investimento

La SICAV si dota di un regolamento di investimento. Il suo contenuto è disciplinato dalle disposizioni sul contratto del fondo, sempreché la presente legge e lo statuto non dispongano altrimenti.

Art. 44a70 Banca depositaria

1 La SICAV deve far capo a una banca depositaria ai sensi degli articoli 72-74.

2 In casi motivati la FINMA può autorizzare deroghe a questo obbligo, se

a.
la SICAV è accessibile esclusivamente a investitori qualificati;
b.
uno o più istituti sottostanti a una vigilanza equivalente effettuano le transazioni connesse all'esecuzione e sono specializzati in simili transazioni («prime broker»); e
c.
è garantito che i prime broker o le competenti autorità di vigilanza estere dei prime broker forniscano alla FINMA tutte le informazioni e tutti i docu­menti necessari all'adempimento del suo compito.

70 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

Sezione 2: Diritti e obblighi degli azionisti73

73 Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

Art. 46 Diritti societari

1 Può esercitare i diritti societari chiunque è riconosciuto come azionista dalla SICAV.

2 Gli azionisti possono rappresentare personalmente le loro azioni all'assemblea generale o farle rappresentare da un terzo. Sempreché lo statuto non preveda altrimen­ti, non è necessario che i terzi siano azionisti.

3 La SICAV tiene un registro delle azioni d'imprenditore nel quale sono iscritti i nomi e indirizzi. Essa tiene inoltre conformemente all'articolo 697l del Codice delle obbliga­zioni74 un elenco degli aventi economicamente diritto alle azioni degli azionisti imprenditori.75

4 Lo statuto può prevedere che gli azionisti imprenditori e gli azionisti investi­tori abbiano entrambi diritto ad almeno un seggio nel consiglio di amministrazione sia nelle SICAV con gestione autonoma che in quelle con gestione di terzi.76

74 RS 220

75 Per. introdotto dal n. I 6 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

76 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

Art. 46a77 Obbligo di annunciare degli azionisti imprenditori

1 Gli azionisti imprenditori le cui azioni non sono quotate in borsa sottostanno all'obbligo di annunciare di cui all'articolo 697j del Codice delle obbligazioni78.

2 Le conseguenze dell'inosservanza dell'obbligo di annunciare sono rette dall'ar­ticolo 697m del Codice delle obbligazioni.

77 Introdotto dal n. I 6 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

78 RS 220

Art. 4779 Diritti di voto

1 Ogni azione corrisponde a un diritto di voto.

2 Il Consiglio federale può autorizzare la FINMA ad ordinare la divisione o la riunione di azioni di una data categoria.

79 Nuovo testo giusta l'all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

Art. 48 Diritti di controllo

Sempreché la presente legge non disponga altrimenti, i diritti di controllo sono retti dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni80 sui diritti di controllo de­gli azio­nisti.

80 RS 220

Sezione 3: Organizzazione

Art. 50 Assemblea generale

1 L'organo supremo della SICAV è l'assemblea generale degli azionisti.

2 L'assemblea generale ha luogo ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.

3 Per quanto il Consiglio federale non preveda altrimenti, per il rimanente si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni81 sull'assemblea generale della società anonima.82

81 RS 220

82 Nuovo testo giusta l'all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

Art. 51 Consiglio di amministrazione

1 Il consiglio di amministrazione consta di un minimo di tre membri e di un massimo di sette.

2 Lo statuto può autorizzare il consiglio di amministrazione a delegare integralmente o parzialmente a singoli membri o a terzi la gestione e la rappresentanza conformemente al regolamento di organizzazione.

3 Le persone responsabili della SICAV e della banca depositaria devono essere reciprocamente indipendenti.

4 Il consiglio di amministrazione adempie gli obblighi connessi all'offerta di strumenti finanziari secondo il titolo terzo della LSerFi83.84

5 L'amministrazione della SICAV può essere delegata soltanto a una direzione del fondo ai sensi dell'articolo 32 LIsFi85 che dispone di un'autorizzazione.86

6 Per quanto il Consiglio federale non preveda altrimenti, per il rimanente si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni87 sul consiglio di amministrazione della società anonima.88

83 RS 950.1

84 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).

85 RS 954.1

86 Nuovo testo giusta l'all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

87 RS 220

88 Nuovo testo giusta l'all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

Capitolo 3: Tipi di investimenti collettivi di capitale aperti e prescrizioni di investimento


Sezione 1: Fondi in valori mobiliari

Art. 53 Definizione

I fondi in valori mobiliari sono investimenti collettivi di capitale aperti che collocano i loro mezzi in valori mobiliari e corrispondono alla legislazione delle Comunità europee.

Art. 54 Investimenti ammessi

1 Per i fondi in valori mobiliari sono ammessi investimenti in cartevalori emesse in grande numero e in diritti non incorporati aventi la medesima funzione (diritti valori) che sono quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico, come pure altri investimenti finanziari liquidi.

2 In misura limitata sono ammessi anche altri investimenti e la detenzione di adeguate liquidità.

Art. 55 Tecniche di investimento

1 Nell'ambito di un'amministrazione efficiente la direzione del fondo e la SICAV possono applicare le seguenti tecniche di investimento:

a.
prestito di valori mobiliari;
b.
operazioni pensionistiche;
c.
assunzione di crediti, ma soltanto a titolo temporaneo e sino a concorrenza di una determinata percentuale;
d.
costituzione in pegno o fornitura di garanzia, ma soltanto sino a concorrenza di una determinata percentuale.
2 Il Consiglio federale può autorizzare altre tecniche di investimento come le vendite a scoperto e la concessione di crediti.

3 Esso stabilisce le percentuali. La FINMA disciplina i dettagli.

Art. 56 Impiego di strumenti derivati

1 La direzione del fondo e la SICAV possono effettuare operazioni con strumenti derivati sempreché:

a.
tali operazioni non comportino una modifica del carattere di investimento del fondo in valori mobiliari;
b.
dispongano di un'organizzazione idonea e di un'adeguata gestione dei ri­schi;
c.
il personale incaricato del disbrigo e della sorveglianza sia qualificato e possa comprendere e seguire in qualsiasi momento il funzionamento degli strumenti derivati utilizzati.

2 La somma degli impegni per operazioni con strumenti derivati non può superare una determinata percentuale del patrimonio netto del fondo. Gli impegni da operazioni con strumenti derivati devono essere computati sui limiti legali e regolamentari massimi, segnatamente sulla ripartizione dei rischi.

3 Il Consiglio federale stabilisce la percentuale. La FINMA disciplina i dettagli.

Art. 57 Ripartizione del rischio

1 La direzione del fondo e la SICAV effettuano gli investimenti nel rispetto del principio della ripartizione dei rischi. Di norma esse possono investire soltanto una determinata percentuale del patrimonio del fondo presso il medesimo debitore o la medesima impresa.

2 I diritti di voto acquisiti unitamente alle cartevalori e ai diritti valori presso un debitore o un'impresa non devono superare una determinata percentuale.

3 Il Consiglio federale stabilisce le percentuali. La FINMA disciplina i dettagli.

Sezione 2: Fondi immobiliari

Art. 58 Definizione

I fondi immobiliari sono investimenti collettivi di capitale aperti che collocano i loro mezzi in valori immobiliari.

Art. 59 Investimenti ammessi

1 Per i fondi immobiliari sono ammessi investimenti in:

a.
beni fondiari, accessori inclusi;
b.
partecipazioni e crediti nei confronti di società immobiliari il cui scopo è soltanto l'acquisto e la vendita o la locazione e l'affitto di propri beni fondiari, sempreché il fondo immobiliare riunisca almeno i due terzi del loro capitale e dei diritti di voto;
c.
quote di altri fondi immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate in borsa, sino a un massimo del 25 per cento del patrimonio complessivo del fondo;
d.
valori immobiliari esteri il cui valore può essere giudicato sufficiente.

2 La comproprietà di beni fondiari è ammessa sempreché la direzione del fondo o la SICAV possa esercitare un influsso determinante.

Art. 60 Garanzia degli impegni

Per garantire i loro impegni, la direzione del fondo e la SICAV devono mantenere una percentuale adeguata del patrimonio del fondo sotto forma di valori mobiliari a breve scadenza e interesse fisso o in altri mezzi disponibili a breve scadenza.

Art. 61 Impiego di strumenti derivati

La direzione del fondo e la SICAV possono effettuare operazioni con strumenti derivati sempreché siano compatibili con la politica di investimento. Sono applicabili per analogia le disposizioni relative all'utilizzazione di strumenti derivati in ambito di fondi in valori mobiliari (art. 56).

Art. 63 Obblighi speciali

1 La direzione del fondo risponde nei confronti degli investitori del rispetto delle disposizioni della presente legge e del regolamento del fondo da parte delle società immobiliari facenti parte del fondo immobiliare.

2 La direzione del fondo, la banca depositaria, i loro mandatari e le persone fisiche e giuridiche loro vicine non possono assumere valori immobiliari dai fondi immobiliari, né cedere loro tali valori.

3 La SICAV non può assumere valori immobiliari dagli azionisti imprenditori, dai loro mandatari e da persone fisiche e giuridiche loro vicine, né cedere loro tali valori.

4 In singoli casi motivati la FINMA può concedere nell'interesse degli investitori deroghe al divieto di concludere negozi con persone vicine di cui ai capoversi 2 e 3. Il Consiglio federale stabilisce i criteri di deroga.89

89 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

Art. 64 Periti incaricati delle stime

1 La direzione del fondo e la SICAV designano almeno due persone fisiche o una persona giuridica come periti incaricati delle stime. L'incarico necessita dell'appro­va­zione della FINMA.90

2 L'approvazione è concessa se i periti incaricati delle stime:

a.
dispongono delle qualifiche richieste;
b.
sono indipendenti;
c.91
...

3 I periti incaricati delle stime devono effettuarle con la diligenza di un perito ordinario e qualificato.

4 La FINMA può fare dipendere l'approvazione dalla conclusione di un'as­sicu­razione di responsabilità civile professionale o dalla prova dell'esistenza di garanzie finanziarie.92

5 Essa può stabilire ulteriori esigenze relative ai periti incaricati delle stime e definire i metodi di stima.

90 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

91 Abrogata dal n. I della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

92 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

Art. 65 Competenze speciali

1 La direzione del fondo e la SICAV possono procedere ad edificazioni sempreché il regolamento del fondo preveda espressamente l'acquisto di terreni edificabili e la realizzazione di progetti edili.

2 Esse possono costituire in pegno i beni fondiari e trasferire i diritti di pegno a titolo di garanzia; nella media di tutti i beni fondiari, l'onere non può nondimeno superare una determinata percentuale del valore venale.

3 Il Consiglio federale stabilisce la percentuale. La FINMA disciplina i dettagli.

Art. 66 Emissione e riscatto delle quote

1 La direzione del fondo e la SICAV devono offrire le nuove quote prioritariamente ai vecchi investitori.

2 Gli investitori possono chiedere il riscatto delle loro quote per la fine di un esercizio, rispettando un termine di 12 mesi.

Art. 67 Commercio di quote

La direzione del fondo e la SICAV garantiscono per il tramite di una banca o di un commerciante di valori mobiliari il commercio regolare in borsa o fuori borsa delle quote del fondo immobiliare.

Sezione 3: Altri fondi per investimenti tradizionali e per investimenti alternativi


Art. 68 Definizione

Gli altri fondi per investimenti tradizionali e per investimenti alternativi sono investimenti collettivi di capitale aperti che non sono né fondi in valori mobiliari, né fondi immobiliari.

Art. 69 Investimenti autorizzati

1 Per gli altri fondi per investimenti tradizionali e per investimenti alternativi sono in particolare ammessi investimenti in valori mobiliari, metalli preziosi, immobili, prodotti di base (commodities), strumenti derivati, quote di altri investimenti collettivi di capitale, nonché in altri beni e diritti.

2 Per questi fondi possono in particolare essere effettuati investimenti che:

a.
hanno soltanto un accesso limitato al mercato;
b.
sono soggetti a forti fluttuazioni del corso;
c.
comportano una ripartizione limitata dei rischi;
d.
sono più difficilmente valutabili.
Art. 70 Altri fondi per investimenti tradizionali

1 Si considerano altri fondi per investimenti tradizionali gli investimenti collettivi di capitale aperti i cui investimenti, tecniche e limitazioni di investimento presentano un profilo di rischio tipico per gli investimenti tradizionali.

2 Le disposizioni sull'utilizzazione di tecniche di investimento e di strumenti derivati dei fondi in valori mobiliari si applicano per analogia ai fondi per investimenti tradizionali.

Art. 71 Altri fondi per investimenti alternativi

1 Si considerano altri fondi per investimenti alternativi gli investimenti collettivi di capitale aperti i cui investimenti, struttura, tecniche di investimento (vendite a scoperto, assunzione di crediti ecc.) e limitazioni di investimento presentano un profilo di rischio tipico per gli investimenti alternativi.

2 L'effetto leva è ammesso soltanto sino a concorrenza di una determinata percentuale del patrimonio netto del fondo. Il Consiglio federale stabilisce la percentuale. La FINMA disciplina i dettagli.

3 I rischi particolari connessi ai fondi per investimenti alternativi devono essere indicati nella designazione, nel prospetto e nel foglio informativo di base secondo il titolo terzo della LSerFi93 nonché nella pubblicità.94

4 ...95

5 La FINMA può consentire che i servizi connessi all'esecuzione delle transazioni di un altro fondo per investimenti alternativi che effettua investimenti diretti siano forniti da un istituto sottoposto a vigilanza e specializzato in simili transazioni («prime broker»). Essa può stabilire i compiti di controllo che la direzione del fondo e la SICAV devono assumere.

93 RS 950.1

94 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).

95 Abrogato dall'all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).

Capitolo 4: Disposizioni comuni

Sezione 1: Banca depositaria

Art. 72 Organizzazione

1 La banca depositaria deve essere una banca ai sensi della legge dell'8 novembre 193496 sulle banche e deve disporre di un'organizzazione adeguata alla sua attività di banca depositaria di investimenti collettivi di capitale.97

2 Oltre alle persone responsabili della gestione, anche le persone incaricate di svolgere i compiti della banca depositaria devono adempiere le esigenze di cui all'arti­colo 14 capoverso 1 lettera a.

96 RS 952.0

97 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

Art. 73 Compiti

1 La banca depositaria custodisce il patrimonio del fondo, provvede all'emissione e al riscatto delle quote e gestisce il traffico dei pagamenti.

2 La banca depositaria può trasferire la custodia del patrimonio del fondo a deposi­tari terzi e centrali in Svizzera o all'estero, sempreché ciò sia nell'interesse di una custodia adeguata. Gli investitori devono essere informati sui rischi connessi al trasferimento nel prospetto e nel foglio informativo di base secondo il titolo terzo della LSerFi98.99

2bis Nel caso di strumenti finanziari, la custodia può essere trasferita secondo il capoverso 2 soltanto a depositari terzi e centrali sottoposti a vigilanza. È eccettuata la custodia imperativa in un luogo in cui il trasferimento a un depositario terzo o centrale non è possibile, in particolare in forza di norme giuridiche cogenti o a causa delle modalità del prodotto d'investimento. Nella documentazione relativa al pro­dotto, gli investitori vanno informati circa la custodia da parte di depositari terzi o centrali non sottoposti a vigilanza.100

3 La banca depositaria provvede al rispetto della legge e del regolamento del fondo da parte della direzione del fondo o della SICAV. Essa controlla se:

a.
il calcolo del valore netto di inventario e quello del prezzo di emissione e di riscatto delle quote sono conformi alla legge e al regolamento del fondo;
b.
le decisioni di investimento sono conformi alla legge e al regolamento del fondo;
c.
il risultato è utilizzato conformemente al regolamento del fondo.

4 Il Consiglio federale disciplina i requisiti per le attività della banca depositaria e può introdurre direttive per la protezione dei depositi in titoli.101

98 RS 950.1

99 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).

100 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (RU 2013 585; FF 2012 3229). Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).

101 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

Art. 74 Cambiamento di banca depositaria

1 Le disposizioni sul cambiamento di direzione del fondo (art. 39 LIsFi102) si appli­cano per analogia al cambiamento di banca depositaria.103

2 Nel caso della SICAV, il cambiamento di banca depositaria necessita di un contratto in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo e della previa approvazione della FINMA.104

3 La FINMA pubblica la sua decisione negli organi di pubblicazione.

102 RS 954.1

103 Nuovo testo giusta l'all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

104 Nuovo testo giusta l'all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

Sezione 2: ...

Sezione 3: Statuto degli investitori

Art. 78 Acquisto e riscatto

1 Mediante la conclusione del contratto o tramite la sottoscrizione e il versamento gli investitori acquistano:

a.
nel caso del fondo di investimento, in funzione delle quote da loro acquistate, un credito nei confronti della direzione del fondo sotto forma di partecipazione al patrimonio e al reddito del fondo di investimento;
b.
nel caso della SICAV, in funzione delle azioni da loro acquistate, una partecipazione alla società e all'utile di bilancio.

2 Gli investitori sono di norma autorizzati a esigere in ogni momento il riscatto delle loro quote e il loro pagamento in contanti. I certificati di quote devono essere restituiti in vista della loro distruzione.

3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli nel caso degli investimenti collettivi di capitale con diverse classi di quote.

4 La FINMA può autorizzare deroghe all'obbligo di versamento e pagamento.

5 Nel caso degli investimenti collettivi di capitale multi-comparto i diritti patrimoniali sono disciplinati dagli articoli 93 capoverso 2 e 94 capoverso 2.

Art. 79 Eccezioni al diritto di riscatto in qualsiasi momento

1 Il Consiglio federale può, a mente delle direttive di investimento (art. 54 segg., 59 segg. e 69 segg.), prevedere eccezioni al diritto di riscatto in qualsiasi momento nel caso di investimenti collettivi di capitale di più difficile valutazione o con accesso limitato al mercato.

2 Esso può tuttavia sospendere il diritto di riscatto in qualsiasi momento al massimo per cinque anni.

Art. 80 Prezzo di emissione e di riscatto

Il prezzo di emissione e il prezzo di riscatto delle quote sono stabiliti in funzione del valore netto di inventario per quota il giorno di valutazione, aumentato o diminuito delle commissioni e dei costi eventuali.

Art. 81 Dilazione del rimborso

1 Il Consiglio federale stabilisce in quali casi il regolamento del fondo può, nell'inte­resse di tutti gli investitori, prevedere una dilazione limitata nel tempo del rimborso delle quote.

2 In casi straordinari la FINMA può, nell'interesse di tutti gli investitori, autorizzare una dilazione limitata nel tempo del rimborso delle quote.

Art. 82 Riscatto coatto

Il Consiglio federale prescrive il riscatto coatto se:

a.
è indispensabile per tutelare la reputazione della piazza finanziaria, segnatamente in ambito di lotta contro il riciclaggio di denaro;
b.
l'investitore non adempie più le esigenze legali, regolamentari, contrattuali o statutarie per partecipare a un investimento collettivo di capitale.
Art. 83 Calcolo e pubblicazione del valore netto di inventario

1 Il valore netto di inventario degli investimenti collettivi di capitale aperti è calcolato in funzione del valore venale alla fine dell'esercizio, nonché per ogni giorno di emissione e di riscatto di quote.

2 Il valore netto di inventario risulta dal valore venale degli investimenti dopo deduzione degli impegni eventuali, diviso per il numero di quote in circolazione.

3 La FINMA può ammettere un metodo diverso da quello di cui al capoverso 2 per calcolare il valore netto di inventario, a condizione che corrisponda agli standard internazionali e l'obiettivo di protezione della legge non ne risulti pregiudicato.

4 La direzione del fondo e la SICAV pubblicano a intervalli regolari i valori netti di inventario.

Art. 84 Diritto di informazione

1 La direzione fondo e la SICAV forniscono su richiesta agli investitori informazioni sulle basi di calcolo del valore netto di inventario per quota.

2 Se gli investitori fanno valere un interesse a indicazioni dettagliate su singole operazioni della direzione del fondo o della SICAV, come l'esercizio dei diritti societari o di creditore, o sulla gestione dei rischi, queste ultime forniscono loro in ogni momento le informazioni richieste.106

3 Gli investitori possono chiedere al giudice della sede della direzione del fondo o della SICAV che la società di audit o un altro perito esaminino i fatti che necessitano chiarimenti e presentino loro un rendiconto.

106 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

Art. 85 Azione di restituzione

In caso di prelievo illecito di beni o di privazione di vantaggi patrimoniali a scapito dell'investi­mento collettivo di capitale aperto, gli investitori possono intentare un'azione di restituzione in favore dell'investimento collettivo leso.

Art. 86 Rappresentante della comunità di investitori

1 Gli investitori possono chiedere al giudice di nominare un rappresentante se rendono attendibili le pretese di restituzione in favore dell'investimento collettivo di capitale aperto.

2 Il giudice pubblica la nomina negli organi di pubblicazione dell'investimento collettivo di capitale aperto.

3 La persona che rappresenta gli investitori dispone dei loro medesimi diritti.

4 Se il rappresentante propone un'azione di restituzione in favore dell'investimento collettivo di capitale aperto, i singoli investitori non possono più esercitare tale azione.

5 Le spese del rappresentante sono a carico del patrimonio del fondo sempreché il giudice non disponga una diversa ripartizione.

Sezione 4: Contabilità, valutazione e rendiconto

Art. 87 Obbligo di tenere una contabilità

Per ogni investimento collettivo di capitale aperto è tenuta una contabilità separata. Sono applicabili gli articoli 662 segg. del Codice delle obbligazioni107 sempreché la presente legge o le disposizioni di esecuzione non dispongano altrimenti.

107 RS 220. Ora: gli art. 957 segg. CO.

Art. 88 Valutazione al valore venale

1 Gli investimenti quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico devono essere valutati in funzione dei corsi pagati sul mercato principale.

2 Gli altri investimenti per i quali non sono disponibili corsi attuali sono valutati in funzione del prezzo che potrebbe essere ottenuto se fossero venduti con diligenza al momento della valutazione.

Art. 89 Rapporto annuale e semestrale

1 Un rapporto annuale è pubblicato per ogni investimento collettivo di capitale aper­to entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; il rapporto annuale contiene segnatamente:

a.
il conto annuale, composto del conto patrimoniale o del bilancio e del conto economico, nonché le indicazioni relative all'utilizzazione del risultato e alla esposizione dei costi;
b.
il numero di quote emesse e di quote riscattate durante l'esercizio, nonché il numero di quote in circolazione alla fine dell'esercizio;
c.
l'inventario del patrimonio del fondo in funzione del valore venale, nonché il valore calcolato su questa base (valore netto di inventario) di ogni quota l'ultimo giorno dell'esercizio;
d.
i principi di valutazione e di calcolo del valore netto di inventario;
e.
un elenco delle compere e delle vendite;
f.
il nome o la ditta delle persone alle quali sono delegati compiti;
g.
indicazioni su affari di particolare importanza economica o giuridica, segnatamente su:
1.
modifiche del regolamento del fondo,
2.
questioni essenziali di interpretazione della legge e del regolamento del fondo,
3.
cambiamenti di direzione del fondo e di banca depositaria,
4.108
cambiamenti di persone responsabili della direzione del fondo, della SICAV o del gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale,
5.
contenzioso;
h.
il risultato dell'investimento collettivo di capitale aperto (performance), eventualmente confrontato con investimenti similari (benchmark);
i.
un rapporto succinto della società di audit sulle indicazioni che precedono e, nel caso dei fondi immobiliari, anche le indicazioni di cui all'ar­ticolo 90.

2 Il conto patrimoniale del fondo di investimento e il bilancio della SICAV devono essere allestiti in base ai valori venali.

3 Un rapporto semestrale deve essere pubblicato entro due mesi dalla fine della pri­ma metà dell'esercizio. Esso contiene un conto patrimoniale non sottoposto a verifica109 o un bilancio non sottoposto a verifica e un conto economico, come pure le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere b, c ed e.

4 I rapporti annuali e semestrali devono essere inoltrati alla FINMA al più tardi contemporaneamente alla loro pubblicazione.

5 Essi devono essere tenuti gratuitamente a disposizione delle persone interessate durante un periodo di dieci anni.

108 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

109 Nuova espressione giusta l'all.n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 90 Conto e rapporto annuali dei fondi immobiliari

1 Il conto annuale dei fondi immobiliari mobiliari è composto di un conto patrimoniale consolidato o di un bilancio e di un conto economico consolidati del fondo immobiliare e delle società immobiliari che ne fanno parte. L'articolo 89 si applica per analogia.

2 I beni fondiari devono essere allibrati al loro venale nel conto patrimoniale.

3 L'inventario del patrimonio del fondo deve menzionare il prezzo di acquisto e la stima del valore venale dei beni fondiari.

4 Oltre alle indicazioni di cui all'articolo 89, il rapporto e il conto annuali contengono indicazioni relative ai periti incaricati delle stime, ai metodi di stima e ai tassi di capitalizzazione e di sconto utilizzati.

Art. 91 Prescrizioni della FINMA

La FINMA emana le altre prescrizioni relative all'obbligo di tenere una contabilità, alla valutazione, al rendiconto e all'obbligo di pubblicazione.

Sezione 5: Investimenti collettivi di capitale aperti multi-comparto

Art. 92 Definizione

Ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto (Umbrella-Funds) costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante e ha un proprio valore netto di inventario.

Art. 93 Fondo di investimento multi-comparto

1 L'investitore in un fondo di investimento multi-comparto ha diritto soltanto al patrimonio e al reddito del segmento patrimoniale al quale partecipa.

2 Ogni segmento patrimoniale risponde soltanto dei propri impegni.

Art. 94 SICAV multi-comparto

1 Gli investitori partecipano soltanto al patrimonio e al reddito del segmento patrimoniale di cui detengono le azioni.

2 Ogni segmento patrimoniale secondo il capoverso 1 risponde soltanto dei propri impegni.110

110 Nuovo testo giusta l'all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

Sezione 6: Ristrutturazione e scioglimento

Art. 95111 Ristrutturazione

1 Sono ammesse le seguenti ristrutturazioni di investimenti collettivi di capitale aperti:

a.
l'unione tramite trasferimento dei valori patrimoniali e degli impegni;
b.
la trasformazione di un investimento collettivo di capitale in un'altra forma giuridica;
c.
nel caso della SICAV, il trasferimento di patrimonio ai sensi degli arti­coli 69-77 della legge del 3 ottobre 2003112 sulla fusione.

2 Una ristrutturazione ai sensi del capoverso 1 lettere b e c può essere iscritta nel registro di commercio soltanto successivamente alla sua approvazione da parte della FINMA conformemente all'articolo 15.

111 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

112 RS 221.301

Art. 96 Scioglimento

1 Il fondo di investimento è sciolto:

a.
se è di durata indeterminata, mediante disdetta da parte della direzione del fondo o della banca depositaria;
b.
se è di durata determinata, alla data stabilita;
c.
per decisione della FINMA:
1.
se è di durata determinata, anticipatamente per motivi gravi e su proposta della direzione del fondo o della banca depositaria,
2.
se il patrimonio scende al di sotto del minimo,
3.
nei casi di cui agli articoli 133 segg.

2 La SICAV è sciolta:

a.
se è di durata indeterminata, per decisione degli azionisti imprenditori sempreché rappresentino almeno i due terzi delle azioni di imprenditore emesse;
b.
se è di durata determinata, alla data stabilita;
c.
per decisione della FINMA:
1.
se è di durata determinata, anticipatamente per motivi gravi e su proposta degli azionisti imprenditori sempreché rappresentino almeno i due terzi delle azioni di imprenditore emesse,
2.
se il patrimonio scende al di sotto del minimo,
3.
nei casi di cui agli articoli 133 segg;
d.
negli altri casi previsti dalla legge.

3 I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia allo scioglimento dei segmenti patrimoniali.

4 La direzione del fondo e la SICAV rendono immediatamente noto lo scioglimento alla FINMA e lo pubblicano negli organi di pubblicazione.

Art. 97 Conseguenze dello scioglimento

1 A scioglimento avvenuto del fondo di investimento o della SICAV non possono più essere emesse o riscattate quote.

2 Gli investitori del fondo di investimento hanno diritto a una quota proporzionale del ricavo della liquidazione.

3 Gli azionisti investitori della SICAV hanno diritto a una quota proporzionale del risultato della liquidazione. Gli azionisti imprenditori sono collocati nel grado successivo. Per il rimanente sono applicabili gli articoli 737 segg. del Codice delle obbligazioni113.

113 RS 220

Titolo terzo: Investimenti collettivi di capitale chiusi

Capitolo 1: Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale

Art. 98 Definizione

1 La società in accomandita per investimenti collettivi di capitale è una società il cui scopo esclusivo è l'investimento collettivo di capitale. Un socio almeno è illimitatamente responsabile (accomandatario), mentre gli altri soci (accomandanti) rispondono soltanto sino a un determinato conferimento patrimoniale (capitale accoman­dato).

2 Gli accomandatari devono essere società anonime con sede in Svizzera. Se non dispone di un'autorizzazione quale gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale, una società anonima può operare come accomandataria soltanto in un'unica società in accomandita per investimenti collettivi di capitale.114

2bis Le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 14 si applicano per analogia agli accomandatari.115

3 Gli accomandanti devono essere investitori qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter.116

114 Nuovo testo giusta l'all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

115 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

116 Nuovo testo giusta l'all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

Art. 100 Registro di commercio

1 La società è costituita mediante l'iscrizione nel registro di commercio.

2 La notificazione dei fatti da iscrivere o delle loro modifiche deve essere firmata da tutti gli accomandatari al registro di commercio, oppure essergli inoltrata per scritto, munita delle loro firme legalizzate.

Art. 101118 Ditta

La ditta della società deve contenere la designazione della forma giuridica o la sua abbreviazione (SAcCol).

118 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 25 set. 2015 (Diritto delle ditte commerciali), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1507; FF 2014 8039).

Art. 102 Contratto di società e prospetto

1 Il contratto di società deve contenere disposizioni relative:

a.
alla ditta e alla sede;
b.
allo scopo;
c.
alla ditta e alla sede degli accomandatari;
d.
all'importo del capitale accomandato complessivo:
e.
alla durata;
f.
alle esigenze di ingresso e di uscita degli accomandanti;
g.
alla tenuta del registro degli accomandanti;
h.
agli investimenti, alla politica di investimento, alle limitazioni di investimento, alla ripartizione dei rischi, ai rischi connessi agli investimenti, nonché alle tecniche di investimento;
i.
alla delega della gestione e della rappresentanza;
j.
al ricorso a un ufficio di deposito e a un ufficio di pagamento.

2 Il contratto di società necessita della forma scritta.

3 ...119

119 Abrogato dall'all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).

Art. 103 Investimenti

1 La società effettua investimenti in capitale di rischio.

2 Il Consiglio federale può autorizzare anche altri investimenti.

Art. 104 Divieto di concorrenza

1 Gli accomandanti sono autorizzati a effettuare, senza il consenso dell'accomanda­tario, altre operazioni per conto proprio e per conto di terzi e a partecipare ad altre imprese.

2 Sempreché il contratto di società non preveda altrimenti, gli accomandatari possono effettuare, senza il consenso degli accomandanti, altre operazioni per conto pro­prio e per conto di terzi e partecipare ad altre imprese, purché ciò sia reso pubblico e non pregiudichi gli interessi della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale.

Art. 105 Ingresso e uscita degli accomandanti

1 Sempreché il contratto di società lo preveda, l'accomandatario può decidere in merito all'in­gresso e all'uscita degli accomandanti.

2 Sono fatte salve le disposizioni del Codice delle obbligazioni120 relative all'esclu­sione dei soci della società in accomandita.

3 Il Consiglio federale può prescrivere l'esclusione coatta. Essa è retta dall'ar­tico­lo 82.

120 RS 220

Art. 106 Consultazione e informazione

1 Gli accomandanti sono autorizzati a consultare in ogni momento i libri della società. I segreti d'affari delle società in cui investe la società in accomandita rimangono preservati.

2 Gli accomandanti hanno il diritto di essere informati almeno una volta per trimestre sull'anda­mento degli affari della società.

Art. 108 Rendiconto

1 Gli articoli 88 segg. si applicano per analogia al rendiconto della società e alla valutazione del patrimonio.

2 Sono presi in considerazione gli standard riconosciuti a livello internazionale.

Art. 109 Scioglimento

La società è sciolta:

a.
per decisione dei soci;
b.
per i motivi previsti dalla legge e dal contratto di società;
c.
per decisione della FINMA nei casi previsti dagli articoli 133 segg.

Capitolo 2: Società di investimento a capitale fisso

Art. 110 Definizione

1 La società di investimento a capitale fisso (SICAF) è una società anonima ai sensi del Codice delle obbligazioni121 (art. 620 segg. CO):

a.
il cui scopo esclusivo è l'inve­stimento collettivo di capitali;
b.
i cui azionisti non devono necessariamente essere qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3; e
c.
la quale non è quotata in una borsa svizzera.

2 Tra i mezzi propri e il patrimonio complessivo della SICAF deve sussistere un adeguato rapporto. Il Consiglio federale disciplina tale rapporto.122

121 RS 220

122 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

Art. 111 Ditta

1 La ditta della società deve contenere la designazione della forma giuridica o la sua abbreviazione (SICAF).

2 Per il rimanente si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni123 relative alla ditta della società anonima.

123 RS 220

Art. 113 Azioni

1 Le azioni sono interamente liberate.

2 È vietata l'emissione di azioni con diritto di voto privilegiato125, di buoni di partecipazione, di buoni di godimento e di azioni privilegiate.

3 Il Consiglio federale può prescrivere il riscatto coatto. Esso è retto dal­l'articolo 82.

125 Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).

Art. 115 Politica di investimento e limitazioni di investimento

1 La SICAF disciplina nello statuto e nel regolamento di investimento gli investimenti, la politica di investimento, le limitazioni di investimento, la ripartizione dei rischi nonché i rischi connessi agli investimenti.

2 Agli investimenti si applicano l'articolo 69 e, per analogia, gli articoli 64, 70 e 71.

3 Le modifiche del regolamento di investimento sono decise dall'assemblea generale a maggioranza dei voti delle azioni rappresentate.

Art. 117 Rendiconto

Oltre alle disposizioni della legislazione sulle società anonime in materia di presentazione dei conti, al rendiconto si applicano per analogia l'articolo 89 capoverso 1 lettere a e c-i, nonché capoversi 2-4 e l'articolo 90.

Titolo quarto: Investimenti collettivi di capitale esteri

Capitolo 1: Definizione e approvazione

Art. 119 Definizione

1 Si considerano investimenti collettivi di capitale aperti esteri:

a.
i patrimoni accumulati in vista dell'investimento collettivo di capitale sulla base di un contratto del fondo o di un altro contratto con effetti analoghi e ge­stiti da una direzione del fondo con sede e amministrazione principale all'estero;
b.
le società e i patrimoni analoghi con sede e amministrazione principale all'estero il cui scopo è l'investimento collettivo di capitale e nei confronti dei quali o di società a loro vicine gli investitori dispongono del diritto al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario.

2 Si considerano investimenti collettivi di capitale chiusi esteri le società e i patrimoni analoghi con sede e amministrazione principale all'estero il cui scopo è l'inve­stimento collettivo di capitale e nei confronti dei quali o di società a loro vicine gli investitori non dispongono di alcun diritto al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario.

Art. 120 Obbligo di approvazione

1 Gli investimenti collettivi di capitale esteri necessitano dell'approvazione della FINMA prima di essere offerti in Svizzera a investitori non qualificati. Il rappresentante sottopone alla FINMA i documenti soggetti all'obbligo di approvazione.128

2 L'approvazione è concessa se:129

a.130
l'investimento collettivo di capitale, la direzione del fondo o la società, il gestore patrimoniale dell'investimento collettivo di capitale e l'ente di custodia sono sottoposti a una vigilanza statale volta a proteggere gli inve­stitori;
b.131
la direzione del fondo o la società nonché l'ente di custodia sottostanno a una normativa equivalente alle disposizioni della presente legge per quanto riguarda l'organizzazione, i diritti degli investitori e la politica di inve­stimento;
c.
la designazione dell'investimento collettivo di capitale non induce in inganno, né presta a confusione;
d.132
sono stati designati un rappresentante e un ufficio di pagamento per le quote offerte in Svizzera;
e.133
tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza rilevanti per l'offerta esiste un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni.

2bis Il rappresentante e l'ufficio di pagamento possono concludere il loro mandato soltanto previa approvazione della FINMA.134

3 Il Consiglio federale può prevedere una procedura d'approvazione semplificata e accelerata per gli investimenti collettivi esteri, a condizione che siano già stati approvati da un'autorità estera di vigilanza e la reciprocità sia garantita.

4 Gli investimenti collettivi di capitale esteri offerti in Svizzera a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 della legge del 15 giugno 2018135 sui servizi finanziari (LSerFi) non necessitano di alcuna approvazione, ma devono in ogni momento adempiere i requisiti di cui al capoverso 2 lettere c e d del presente articolo.136

5 I piani di partecipazione del personale sotto forma di investimenti collettivi di capitale esteri che vengono offerti esclusivamente ai collaboratori non necessitano di alcuna approvazione.137

128 Nuovo testo giusta l'all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

129 Nuovo testo giusta l'all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

130 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

131 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

132 Nuovo testo giusta l'all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

133 Introdotta dal della LF del 28 set. 2012 (RU 2013 585; FF 2012 3229). Nuovo testo giusta l'all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

134 Introdotto dal della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

135 RS 950.1

136 Introdotto dal della LF del 28 set. 2012 (RU 2013 585; FF 2012 3229). Nuovo testo giusta l'all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

137 Introdotto dall'all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

Art. 121 Ufficio di pagamento

1 Come ufficio di pagamento va prevista una banca ai sensi della legge dell'8 novembre 1934138 sulle banche.

2 Gli investitori possono esigere l'emissione e il riscatto delle quote presso l'ufficio di pagamento.

138 RS 952.0

Art. 122 Trattati internazionali

Il Consiglio federale è autorizzato a concludere, sulla base del riconoscimento reci­proco di normative e di misure equivalenti, trattati internazionali che, per gli investimenti collettivi di capitale originari degli Stati contraenti, prevedono un mero obbligo di comunicazione invece dell'obbligo di approvazione.

Capitolo 2: Rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri

Art. 123 Mandato

1 Gli investimenti collettivi di capitale esteri possono essere offerti in Svizzera a investitori non qualificati e a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 LSerFi139 soltanto se la direzione del fondo o la società ha incaricato previamente un rappresentante di assumere gli obblighi di cui all'articolo 124 della presente legge. È fatto salvo l'articolo 122 della presente legge.140

2 La direzione del fondo e la società si impegnano a fornire al rappresentante tutte le informazioni necessarie all'assunzione dei suoi compiti.

139 RS 950.1

140 Nuovo testo giusta l'all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

Art. 124 Obblighi

1 Il rappresentante rappresenta l'investimento collettivo di capitale estero nei confronti degli investitori e della FINMA. Il suo potere di rappresentanza non può essere limitato.

2 Il rappresentante adempie gli obblighi legali di comunicazione, di pubblicazione e di informazione e si attiene alle norme di comportamento di organizzazioni del set­tore che la FINMA ha dichiarato standard minimo. La sua identità deve essere menzionata in tutte le pubblicazioni.

Art. 125 Luogo di esecuzione e foro141

1 Il luogo di esecuzione delle quote offerte in Svizzera di un investimento collettivo di capitale estero è alla sede del rappresentante.142

2 Esso sussiste alla sede del rappresentante anche dopo la revoca dell'autorizzazione o lo scioglimento dell'investimento collettivo di capitale estero.

3 Il foro è:

a.
quello della sede del rappresentante; o
b.
quello della sede o del domicilio dell'investitore.143

141 Nuovo testo giusta l'all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

142 Nuovo testo giusta l'all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

143 Introdotto dall'all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

Titolo quinto: Verifica e vigilanza

Capitolo 1: Verifica

Art. 126 Mandato

1 Le seguenti persone incaricano una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all'articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 2005144 sui revisori di effettuare una verifica conformemente all'arti­colo 24 LFINMA145:146

a.147
la direzione del fondo per i fondi di investimento che amministra;
b.
la SICAV;
c.
la società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;
d.
la SICAF;
e.148
...
f.
il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri.

2 ...149

3 La SICAV e la direzione del fondo da essa incaricata conformemente all'artico­lo 51 capoverso 5 devono essere sottoposte a verifica dalla medesima società di audit. La FINMA può consentire eccezioni.150

4 ... 151

5 Le persone menzionate al capoverso 1, i fondi d'investimento amministrati nonché tutte le società immobiliari appartenenti ai fondi immobiliari o alle società d'investi-mento immobiliare sottopongono il loro conto annuale ed eventualmente il loro conto di gruppo alla verifica di un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo i principi della revisione ordinaria del Codice delle obbligazioni152.153

6 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni d'esecuzione negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici.154

144 RS 221.302

145 RS 956.1

146 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

147 Nuovo testo giusta l'all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

148 Abrogata dall'all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

149 Abrogato dall'all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

150 Nuovo testo giusta l'all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

151 Abrogato dall'all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

152 RS 220

153 Introdotto dall'all. n. 4 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

154 Introdotto dall'all. n. 4 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

Art. 127 a 129155

155 Abrogati dall'all. n. 4 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

Art. 130156 Obblighi di informazione

1 I periti incaricati delle stime nonché le società immobiliari che fanno parte dell'in­vestimento collettivo di capitale consentono alla società di audit di prendere visione dei libri contabili, dei giustificativi, nonché dei rapporti di stima; le forniscono inoltre tutte le informazioni necessarie all'adempimento del suo obbligo di verifica.

2 La società di audit della banca depositaria e la società di audit degli altri titolari dell'autorizzazione si prestano collaborazione reciproca.

156 Nuovo testo giusta l'all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

Capitolo 2: Vigilanza

Art. 132158 Vigilanza

1 La FINMA rilascia le autorizzazioni e le approvazioni necessarie ai sensi della presente legge e sorveglia l'osservanza delle disposizioni legali, contrattuali, statutarie e regolamentari.

2 Essa non controlla l'opportunità politico-commerciale delle decisioni prese dai titolari dell'autorizzazione.

158 Nuovo testo giusta l'all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

Art. 133159 Strumenti di vigilanza

1 In caso di violazione delle disposizioni contrattuali, statutarie e regolamentari sono applicabili per analogia gli strumenti di vigilanza di cui agli articoli 30-37 LFINMA160.161

2 L'articolo 37 LFINMA si applica per analogia anche all'approvazione secondo la presente legge.

3 Se i diritti degli investitori risultano minacciati, la FINMA può obbligare i titolari dell'autorizzazione a prestare garanzie.

4 Se una decisione esecutoria della FINMA rimane disattesa nonostante diffida, la FINMA può, a spese della parte inadempiente, eseguire essa stessa l'operazione ordinata.

159 Nuovo testo giusta l'all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

160 RS 956.1

161 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

Art. 134162 Liquidazione

La FINMA può disporre la liquidazione di titolari dell'autorizzazione ai quali è stata revocata l'autorizzazione o di investimenti collettivi di capitale ai quali è stata revocata l'approvazione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

162 Nuovo testo giusta l'all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

Art. 135 Misure in caso di attività non autorizzata o non approvata

1 La FINMA può disporre lo scioglimento di persone che operano senza la sua autorizzazione o approvazione.

2 Per tutelare gli interessi degli investitori, la FINMA può prescrivere la trasformazione dell'investimento collettivo di capitale in una forma conforme alla legge.

Art. 136 Altre misure

1 La FINMA può, in casi motivati, designare periti ai sensi dell'artico­lo 64 capoverso 1 per la stima degli investimenti dei fondi immobiliari o delle società immobiliari di investimento.

2 Essa può revocare i periti designati dai fondi immobiliari o dalle società immobiliari di investimento.

Art. 137163 Dichiarazione di fallimento

1 Ove vi sia il timore fondato che il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d sia eccessivamente indebitato o abbia seri problemi di liquidità e se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o il risanamento è fallito, la FINMA revoca all'istituto finanziario l'autorizzazione, dichiara il fallimento e lo rende pubblico.164

2 Le disposizioni relative alla procedura concordataria (art. 293-336 della LF dell'11 apr. 1889 sulla esecuzione e sul fallimento, LEF165), alla moratoria del diritto della società anonima (art. 725 e 725a del Codice delle obbligazioni166) e all'avviso al giudice (art. 728c cpv. 3 del Codice delle obbligazioni) non si applicano al titolare dell'autorizzazione di cui al capoverso 1.

3 La FINMA nomina uno o più liquidatori del fallimento. Essi sottostanno alla sua vigilanza e su richiesta le fanno rapporto.167

163 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

164 Nuovo testo giusta l'all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

165 RS 281.1

166 RS 220

167 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

Art. 138168 Effetti e svolgimento

1 Il decreto di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF169.

2 Fatti salvi gli articoli 138a-138c, il fallimento deve essere liquidato confor­memente agli articoli 221-270 LEF.

3 La FINMA può prendere decisioni e disposizioni derogatorie.

168 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

169 RS 281.1

Art. 138a170 Assemblea dei creditori e comitato dei creditori

1 Il liquidatore del fallimento può proporre alla FINMA di:

a.
indire un'assemblea dei creditori, definirne le competenze e fissare i quorum delle presenze e dei voti necessari per le deliberazioni;
b.
istituire un comitato dei creditori, nonché definirne la composizione e le competenze.

2 Nel caso di una SICAV multi-comparto ai sensi dell'articolo 94, può essere indetta un'assemblea dei creditori o istituito un comitato dei creditori per ogni segmento patrimo­niale.

3 La FINMA non è vincolata alle proposte del liquidatore del fallimento.

170 Introdotto dal della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

Art. 138b171 Ripartizione e chiusura della procedura

1 Se tutti gli attivi sono stati realizzati e tutti i processi inerenti alla determinazione dell'attivo e del passivo della massa sono stati liquidati, il liquidatore del fallimento compila lo stato di ripartizione definitivo e il conto finale e li sottopone per approvazione alla FINMA. I processi derivanti dalla cessione dei diritti ai sensi dell'artico­lo 260 LEF172 non sono considerati.173

2 La decisione di approvazione, lo stato di ripartizione e il conto finale sono depositati per 30 giorni per consultazione. L'avviso del deposito è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel sito Internet della FINMA; il deposito è notificato previamente a ciascun creditore con indicazione del suo riparto e, se del caso, ai proprietari.174

3 La FINMA prende le disposizioni necessarie per chiudere la procedura. Rende pubblica la chiusura.

171 Introdotto dal della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

172 RS 281.1

173 Nuovo testo giusta l'all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

174 Nuovo testo giusta l'all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

Art. 138c175 Procedure estere di insolvenza

Gli articoli 37f e 37g della legge dell'8 novembre 1934176 sulle banche si applicano per analogia al riconoscimento dei decreti esteri di fallimento e delle misure estere di insolvenza nonché al coordinamento con la procedura estera di insolvenza.

175 Introdotto dal della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

176 RS 952.0

Art. 138d177 Ricorso

1 Nella procedura di fallimento i creditori e i proprietari di un titolare dell'autorizza­zione contemplato dall'articolo 137 capoverso 1 possono interporre ricorso soltanto contro gli atti di realizzazione e contro l'approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale. È escluso il ricorso secondo l'articolo 17 LEF178.

2 Il termine per interporre ricorso contro l'approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale decorre dal giorno successivo al loro deposito.

3 I ricorsi nella procedura di fallimento non hanno effetto sospensivo. Su domanda, il giudice dell'istruzione può accordare l'effetto sospensivo.

177 Introdotto dall'all. n. 9 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria (RU 2015 5339; FF 2014 6445). Nuovo testo giusta l'all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

178 RS 281.1

Art. 139179 Obbligo di informazione

1 Le persone che esercitano una funzione nell'ambito della presente legge devono met­tere a disposizione della FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento del suo compito.

2 La FINMA può obbligare i titolari dell'autorizzazione a fornirle le informazioni necessarie all'adempimento del suo compito.180

179 Nuovo testo giusta l'all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

180 Introdotto dal della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

Art. 144 Rilevamento e notifica di dati185

1 Per garantire la trasparenza del mercato degli investimenti collettivi di capitale o esercitare la sua attività di vigilanza, la FINMA è autorizzata a rilevare dati relativi all'attività commerciale dei titolari dell'autorizzazione e all'evoluzione degli investimenti collettivi di capitale da essi amministrati o rappresentati. Essa può incari­care terzi del rilevamento di questi dati oppure obbligare i titolari dell'auto­rizzazione a notificarglieli.186

2 I terzi incaricati devono serbare il segreto sui dati rilevati.

3 Sono fatti salvi gli obblighi di fornire informazioni statistiche alla Banca nazionale svizzera sanciti dalla legge federale del 3 ottobre 2003187 sulla Banca nazionale e la competenza della FINMA e della Banca nazionale di scambiarsi dati.

185 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

186 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

187 RS 951.11

Titolo sesto: Responsabilità e disposizioni penali

Capitolo 1: Responsabilità

Art. 145 Principio

1 Chiunque viola i suoi obblighi risponde del danno causato alla società, ai singoli investitori e ai creditori della società, sempreché non provi che nessuna colpa gli è im­putabile. Possono essere rese responsabili tutte le persone che si occupano della costituzione, della gestione, dell'amministrazione patrimoniale, della verifica o della liquidazione appartenenti:188

a.
alla direzione del fondo;
b.
alla SICAV;
c.
alla società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;
d.
alla SICAF;
e.
alla banca depositaria;
f.189
al gestore di patrimoni collettivi;
g.
al rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri;
h.
alla società di audit;
i.
al liquidatore.

2 La responsabilità ai sensi del capoverso 1 si applica anche ai periti incaricati delle stime e al rappresentante della comunità degli investitori.190

3 Chiunque delega a un terzo l'esecuzione di un compito risponde del danno causato da costui, sempreché non provi di aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze in materia di scelta, di istruzione e di sorveglianza. Il Consiglio federale può stabilire le esigenze relative alla sorveglianza. È fatto salvo l'articolo 68 capoverso 3 LIsFi191.192 193

4 La responsabilità degli organi della direzione del fondo, della SICAV e della SICAF è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni194 relative alla società anonima.

5 La responsabilità della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni relative alla società in accomandita.

188 Nuovo testo della seconda frase giusta l'all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

189 Nuovo testo giusta l'all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

190 Nuovo testo giusta l'all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

191 RS 954.1

192 Nuovo testo del terzo per. giusta l'all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

193 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

194 RS 220

Art. 146 Solidarietà e regresso

1 Se più persone sono responsabili di un danno, ognuna di esse risponde solidalmente nella misura in cui il danno le può essere imputato personalmente a motivo della sua colpa e delle circostanze.

2 L'attore può proporre azione nei confronti di più responsabili per la totalità del danno e chiedere al giudice di stabilire nell'ambito della medesima procedura il risar­cimento dovuto da ognuno dei convenuti.

3 Il giudice disciplina il regresso sui responsabili tenendo conto di tutte le circo­stanze.

Art. 147195 Prescrizione

1 L'azione di risarcimento si prescrive in cinque anni a contare dal giorno in cui la parte lesa ha avuto conoscenza del danno e della persona tenuta al risarcimento, ma al più tardi in tre anni dopo il rimborso di una quota e in tutti i casi in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

2 Se il fatto dannoso commesso dalla persona tenuta al risarcimento costituisce un fatto punibile, l'azione di risarcimento si prescrive al più presto alla scadenza del ter­mine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, l'azione di risarcimento si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

195 Nuovo testo giusta l'all. n. 28 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).

Capitolo 2: Disposizioni penali

Art. 148 Crimini e delitti196

1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

a.197
...
b.
costituisce senza autorizzazione o senza approvazione un investimento collettivo di capitale;
c.198
...
d.199
offre a investitori non qualificati investimenti collettivi di capitale svizzeri o esteri non approvati;
e.
non tiene una contabilità regolare o non conserva conformemente alle prescrizioni i libri, i giustificativi e i documenti;
f.200
nel rapporto annuale o nel rapporto semestrale:
1.
fornisce indicazioni false o tace fatti importanti,
2.
non fornisce tutte le indicazioni prescritte;
g.201
quanto al rapporto annuale o al rapporto semestrale:
1.
non li allestisce o non li allestisce in modo regolare,
2.
non li pubblica o non li pubblica entro il termine prescritto;
h.
fornisce indicazioni false o rifiuta di fornire indicazioni alla società di audit, all'incaricato dell'inchie­sta, all'amministratore, al liquidatore o alla FINMA;
i.202
...
j.
in quanto perito incaricato delle stime, viola gravemente gli obblighi che gli incombono;
k.203
...
l.204
...

1bis ...205

2 È punito con la multa sino a 250 000 franchi chi ha agito per negligenza.

3 ...206

196 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 12 dic. 2014 sull'estensione della punibilità della violazione del segreto professionale, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1535; FF 2014 5347 5357).

197 Abrogata dall'all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

198 Abrogata dall'all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

199 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della L del 15 giu. 2918 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).

200 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della L del 15 giu. 2918 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).

201 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della L del 15 giu. 2918 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).

202 Abrogata dall'all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

203 Abrogata dall'all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

204 Introdotta dal n. I 1 della LF del 12 dic. 2014 sull'estensione della punibilità della violazione del segreto professionale (RU 2015 1535; FF 2014 5347 5357). Abrogata dall'all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

205 Introdotto dal n. I 1 della LF del 12 dic. 2014 sull'estensione della punibilità della violazione del segreto professionale (RU 2015 1535; FF 2014 5347 5357). Abrogato dall'all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

206 Abrogato dall'all. n. 9 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

Art. 149 Contravvenzioni

1 È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

a.
viola le disposizioni sulla protezione contro le confusioni e gli inganni (art. 12);
b.
fornisce indicazioni non ammesse, false o fallaci nella pubblicità su un investimento collettivo di capitale;
c.207
...
d.
non effettua le comunicazioni prescritte alla FINMA, alla Banca nazionale svizzera o agli investitori o vi inserisce false indicazioni;
e.208
...
f.209
non tiene in modo corretto il registro delle azioni di cui all'articolo 46 capoverso 3.

2 ...210

3 ...211

4 ...212

207 Abrogata dall'all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).

208 Abrogata dall'all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).

209 Introdotta dal n. I 6 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

210 Abrogato dall'all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).

211 Abrogato dall'all. n. 9 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

212 Abrogato dall'all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

Titolo settimo: Disposizioni finali215

215 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

Capitolo 1: Esecuzione; abrogazione e modifica del diritto vigente216

216 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

Art. 152217 Esecuzione

1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

2 Nell'emanazione di ordinanze il Consiglio federale e la FINMA tengono conto delle esigenze determinanti della legislazione delle Comunità europee.

217 Nuovo testo giusta l'all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

Capitolo 2: ...

Capitolo 3: ...

Capitolo 4: Referendum ed entrata in vigore220

220 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

Art. 159 ...221

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 2007222

221 Abrogata dal n. I della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

222 DCF del 22 nov. 2006

Allegato

(art. 153)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

La legge federale del 18 marzo 1994223 sui fondi di investimento è abrogata.

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

224

223 [RU 1994 2523, 2000 2355 all. n. 27, 2004 1985 all. n. II 4]

224 Le mod. possono essere consultate alla RU 2006 5379.