01.03.2024 - * / In vigore
01.01.2023 - 29.02.2024
01.01.2020 - 31.12.2022
01.07.2016 - 31.12.2019
  DEFRITEN • (html)
  DEFRITEN • (pdf)

01.01.2016 - 30.06.2016
01.07.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 30.06.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
01.06.2013 - 31.12.2013
01.03.2013 - 31.05.2013
01.09.2011 - 28.02.2013
01.01.2009 - 31.08.2011
01.01.2007 - 31.12.2008
01.05.2004 - 31.12.2006
01.01.2001 - 30.04.2004
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) del 23 giugno 2006 (Stato 1° luglio 2016) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera; visti gli articoli 98 capoversi 1 e 2, nonché 122 capoverso 1 della Costituzione
federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 settembre 20052, decreta: Titolo primo: Disposizioni generali Capitolo 1: Scopo e campo d'applicazione

Art. 1

Scopo La presente legge ha lo scopo di proteggere gli investitori e di garantire la trasparenza e il buon funzionamento del mercato degli investimenti collettivi di capitale.


Art. 2

Campo d'applicazione

1

Sottostanno alla presente legge, a prescindere dalla loro forma giuridica: a. gli investimenti collettivi di capitale svizzeri e le persone che gestiscono, custodiscono o distribuiscono tali investimenti; b. gli investimenti collettivi di capitale esteri che sono distribuiti in Svizzera; c. le persone che gestiscono in Svizzera o a partire dalla Svizzera investimenti collettivi di capitale esteri; d. le persone che distribuiscono in Svizzera investimenti collettivi di capitale esteri;

e. le persone che distribuiscono a partire dalla Svizzera investimenti collettivi di capitale esteri che non sono esclusivamente riservati a investitori qualificati secondo l'articolo 10 capoversi 3, 3bis o 3ter o secondo il diritto estero corrispondente; f. le persone che rappresentano in Svizzera investimenti collettivi di capitale esteri.3

RU 2006 5379 1 RS

101

2 FF

2005 5701

3

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

951.31

Istituti di credito 2

951.31

2

Non sono sottoposti alla presente legge segnatamente: a. gli istituti e le istituzioni ausiliarie della previdenza professionale, comprese le fondazioni di investimento; b. gli istituti delle assicurazioni sociali e le casse di compensazione; c. gli enti e gli stabilimenti di diritto pubblico; d. le società operative che svolgono un'attività imprenditoriale; e. le società che, per il tramite della maggioranza dei voti o in altro modo, riuniscono in un gruppo e sotto una direzione omogenea una o più società (società holding);

f. i club di investimento, sempreché i loro membri siano in grado di tutelare essi stessi i loro interessi patrimoniali; g. le associazioni e le fondazioni ai sensi del Codice civile4; h.5 i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3, 3bis o 3ter e che soddisfano una delle condizioni seguenti: 1. i valori patrimoniali gestiti, compresi quelli acquisiti mediante l'effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, 2. i valori patrimoniali gestiti di tali investimenti collettivi di capitale non superano i 500 milioni di franchi e sono costituiti da investimenti collettivi non finanziati mediante l'effetto leva per i quali non è previsto il diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale in ciascuno degli investimenti collettivi di capitale, 3. sono esclusivamente società del gruppo imprenditoriale al quale appartiene il gestore patrimoniale.

2bis

I gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale di cui al capoverso 2 lettera h possono assoggettarsi alla presente legge se lo esige il Paese in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito o distribuito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. A prescindere dall'assoggettamento alla presente legge, può prevedere un obbligo di registrazione allo scopo di raccogliere dati rilevanti per l'economia nazionale.6 3 Alla presente legge non sono sottoposte le società d'investimento svizzere nella forma di società anonima se sono quotate in una borsa svizzera o se: a. possono parteciparvi esclusivamente azionisti ai sensi dell'articolo 10 capoversi 3, 3bis e 3ter; e

b. le azioni sono nominative.7 4 RS

210

5

Introdotta dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

6

Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

7

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

L sugli investimenti collettivi 3

951.31

4

...8


Art. 3

9 Distribuzione 1 È considerata distribuzione di investimenti collettivi di capitale ai sensi della presente legge ogni offerta e pubblicità di investimenti collettivi di capitale che non si rivolga esclusivamente a investitori ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 lettere a e b.

2

Non è considerata distribuzione: a. la messa a disposizione di informazioni e l'acquisizione di investimenti collettivi di capitale avvenuta su richiesta o rispettivamente su iniziativa dell'investitore, in particolare nell'ambito di contratti di consulenza o della semplice esecuzione di transazioni;

b. la messa a disposizione di informazioni e l'acquisizione di investimenti collettivi di capitale nell'ambito di un contratto scritto di gestione patrimoniale con intermediari finanziari conformemente all'articolo 10 capoverso 3 lettera a;

c. la messa a disposizione di informazioni e l'acquisizione di investimenti collettivi di capitale nell'ambito di un contratto scritto di gestione patrimoniale con un gestore patrimoniale indipendente, se: 1. questi è sottoposto, in qualità di intermediario finanziario, alla legge del

10 ottobre 199710 sul riciclaggio di denaro (LRD) (art. 2 cpv. 3 lett. e LRD), 2. questi sottostà alle norme di comportamento di un'organizzazione settoriale riconosciute come standard minimi dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),

3. il contratto di gestione patrimoniale rispetta le direttive di un'organizzazione settoriale riconosciute come standard minimi dalla FINMA;

d. la pubblicazione di prezzi, corsi, valori di inventario e dati fiscali da parte di intermediari finanziari sottoposti a vigilanza; e. l'offerta ai collaboratori di piani di partecipazione del personale sotto forma di investimenti collettivi.


Art. 4

Portafogli collettivi

interni

1

La presente legge non si applica ai portafogli collettivi interni di natura contrattuale istituti dalle banche e dai commercianti di valori mobiliari per la gestione collettiva del patrimonio della clientela esistente, se tali banche e commercianti: a. fanno partecipare la clientela al portafoglio collettivo interno esclusivamente sulla base di un contratto scritto di gestione patrimoniale; 8

Abrogato dal n. I della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

9

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

10 RS

955.0

Istituti di credito 4

951.31

b. non emettono relative quote; c.11 non distribuiscono questi portafogli collettivi.

2

La costituzione e la liquidazione di portafogli collettivi interni devono essere comunicate alla società di audit12 ai sensi della legislazione sulle banche o della legislazione sulle borse.

3

In caso di fallimento della banca o del commerciante di valori mobiliari, i beni e i diritti che appartengono ai portafogli collettivi interni sono scorporati in favore degli investitori.


Art. 5

Prodotti strutturati

1

I prodotti strutturati quali i prodotti a capitale garantito o a rendimento massimo e i certificati possono essere distribuiti in Svizzera o a partire dalla Svizzera a investitori non qualificati soltanto se: 13 a. sono emessi, garantiti o assicurati in modo equivalente da:14 1. una banca secondo la legge dell'8 novembre 193415 sulle banche, 2. un'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori,

3. un commerciante di valori mobiliari secondo la legge del 24 marzo 199517 sulle borse,

4. un istituto estero sottostante a una vigilanza prudenziale equivalente; b. per essi è disponibile un prospetto semplificato.

1bis

L'emissione di prodotti strutturati, da parte di società veicolo, a investitori non qualificati è ammessa se la distribuzione è effettuata da uno degli istituti di cui al capoverso 1 lettera a ed è assicurata in modo equivalente. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti che deve soddisfare la garanzia equivalente.18 2 Il prospetto semplificato deve adempiere i seguenti requisiti: a. descrive, secondo uno schema normato, le caratteristiche essenziali del prodotto strutturato (elementi chiave), le sue prospettive d'utili e perdite, nonché i rischi significativi per l'investitore;

b. è facilmente comprensibile per un investitore medio; 11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

12 Nuova

espressione

giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

15 RS

952.0

16 RS

961.01

17 RS

954.1

18 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

L sugli investimenti collettivi 5

951.31

c. avverte che il prodotto strutturato non è un investimento collettivo di capitale né soggiace all'autorizzazione della FINMA.

3

Un prospetto semplificato provvisorio contenente informazioni indicative deve essere offerto gratuitamente ad ogni persona interessata prima della sottoscrizione del prodotto o prima della conclusione del contratto d'acquisto del prodotto. Il prospetto semplificato definitivo deve inoltre essere offerto gratuitamente ad ogni persona interessata all'atto dell'emissione del prodotto o all'atto della conclusione del contratto d'acquisto del prodotto.19 4 L'esigenza del manifesto di cui all'articolo 1156 del Codice delle obbligazioni20 non è applicabile in questo caso. 5 Per il rimanente, i prodotti strutturati non sottostanno alla presente legge.


Art. 6

Delega al Consiglio federale 1

Nell'ambito delle disposizioni d'esecuzione il Consiglio federale può assoggettare integralmente o parzialmente alla presente legge patrimoni o società analoghi agli investimenti collettivi di capitale o esentarne patrimoni o società assoggettati, sempreché l'obiettivo di protezione della presente legge lo esiga o non ne risulti pregiudicato.

2

Il Consiglio federale sottopone per parere le pertinenti disposizioni alla commissione competente secondo l'articolo 151 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 200221 sul Parlamento.

Capitolo 2: Investimenti collettivi di capitale

Art. 7

Definizione 1 Gli investimenti collettivi di capitale sono patrimoni accumulati da più investitori in vista del loro investimento comune e gestiti per loro conto. Le esigenze di investimento degli investitori sono soddisfatte in modo proporzionato.

2

Gli investimenti collettivi di capitale possono essere aperti o chiusi.

3

Il Consiglio federale può stabilire il numero minimo di investitori a seconda della forma giuridica e della cerchia dei destinatari. Può ammettere investimenti collettivi di capitale di un unico investitore qualificato (fondi a investitore unico) secondo l'articolo 10 capoverso 3 lettere b e c.22 4 Nel caso di un fondo a investitore unico, la direzione del fondo e la SICAV possono delegare le decisioni di investimento all'investitore in questione. La FINMA

19 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

20 RS

220

21 RS

171.10

22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

Istituti di credito 6

951.31

può dispensare quest'ultimo dall'obbligo di essere sottoposto a una vigilanza riconosciuta di cui all'articolo 31 capoverso 3 o 36 capoverso 3.23

Art. 8

Investimenti collettivi di capitale aperti 1

Gli investimenti collettivi di capitale aperti rivestono la forma del fondo contrattuale di investimento (art. 25 segg.) oppure quella della società di investimento a capitale variabile (SICAV, art. 36 segg.).

2

Nel caso degli investimenti collettivi di capitale aperti gli investitori vantano nei confronti del patrimonio collettivo un diritto immediato o mediato al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario.

3

Gli investimenti collettivi di capitale aperti dispongono di un regolamento del fondo. Nel caso del fondo contrattuale di investimento esso corrisponde al contratto collettivo di investimento (contratto del fondo) e in quello della SICAV allo statuto e al regolamento di investimento.


Art. 9

Investimenti collettivi di capitale chiusi 1

Gli investimenti collettivi di capitale chiusi rivestono la forma della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (art. 98 segg.) o quella della società di investimento a capitale fisso (SICAF, art. 110 segg.).

2

Nel caso degli investimenti collettivi di capitale chiusi gli investitori non vantano nei confronti del patrimonio collettivo alcun diritto immediato o mediato al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario.

3

La società in accomandita per investimenti collettivi di capitale si fonda su un contratto di società.

4

La SICAF si fonda sullo statuto ed emana un regolamento di investimento.


Art. 10

Investitori 1 Gli investitori sono persone fisiche o giuridiche, come pure società in nome collettivo o in accomandita, che detengono quote in investimenti collettivi di capitale.

2

Gli investimenti collettivi di capitale sono accessibili a tutti gli investitori, eccetto che la presente legge, il regolamento del fondo o lo statuto ne limitino la cerchia a investitori qualificati.

3

Ai sensi della presente legge si considerano investitori qualificati:24 a.25 gli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza come le banche, i commercianti di valori mobiliari, le direzioni dei fondi, i gestori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale e le banche centrali;

23 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

24 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° giu. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

25 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° giu. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

L sugli investimenti collettivi 7

951.31

b. gli istituti di assicurazione sottoposti a vigilanza; c. gli enti di diritto pubblico e gli istituti di previdenza con tesoreria professionale;

d. le imprese con tesoreria professionale; e. e f.26 ...

3bis

I privati facoltosi possono dichiarare per scritto di volere essere considerati investitori qualificati. Il Consiglio federale può far dipendere da condizioni l'idoneità di tali persone quali investitori qualificati, segnatamente dalle loro qualifiche professionali.27 3ter Gli investitori che hanno concluso un contratto scritto di gestione patrimoniale secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettere b e c sono considerati investitori qualificati sempre che non abbiano dichiarato per scritto di non voler essere considerati tali.28 4 Il Consiglio federale può designare anche altre categorie d'investitori qualificati.

5

La FINMA può esentare integralmente o parzialmente gli investimenti collettivi di capitale da determinate disposizioni della presente legge, sempreché essi siano accessibili esclusivamente a investitori qualificati e l'obiettivo di protezione della legge non ne risulti pregiudicato, segnatamente dalle disposizioni su:29 a.30 ...

b. l'obbligo dell'allestimento del prospetto; c. l'obbligo dell'allestimento del rapporto semestrale; d. l'obbligo di concedere agli investitori il diritto di disdetta in qualsiasi momento;

e. l'obbligo di emissione e di rimborso delle quote in contanti; f.

la ripartizione dei rischi.


Art. 11

Quote Le quote sono crediti nei confronti della direzione del fondo sotto forma di partecipazione al patrimonio e al reddito del fondo di investimento o di partecipazioni a una società.

26 Abrogate dal n. I della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° giu. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

27 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° giu. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

28 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° giu. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° giu. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

30 Abrogata dal n. I della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° giu. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

Istituti di credito 8

951.31


Art. 12

Protezione da confusioni e inganni 1

La designazione dell'investimento collettivo di capitale non deve prestare a confusioni o inganni, in particolare in riferimento agli investimenti.

2

Le designazioni come «fondo di investimento», «fondo di collocamento», «società di investimento a capitale variabile», «SICAV», «società in accomandita per investimenti collettivi di capitale», «SAcCol», «società di investimento a capitale fisso» e «SICAF» possono essere utilizzate soltanto per designare gli investimenti collettivi di capitale corrispondenti, sottoposti alla presente legge.31 Capitolo 3: Autorizzazione e approvazione Sezione 1: In generale

Art. 13

Obbligo di autorizzazione 1

Chiunque gestisce, custodisce o distribuisce a investitori non qualificati investimenti collettivi di capitale necessita di un'autorizzazione della FINMA.32 2

Devono chiedere l'autorizzazione: a. la direzione del fondo; b. la SICAV;

c. la società in accomandita per investimenti collettivi di capitale; d. la SICAF;

e.33 la banca depositaria di investimenti collettivi di capitale svizzeri; f.34 il gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale; g. i distributori;

h. il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri.

3

Il Consiglio federale può esentare dall'obbligo dell'autorizzazione i gerenti patrimoniali, i distributori e i rappresentanti già sottoposti a un'altra vigilanza statale.35 4

...36

5

Le persone ai sensi del capoverso 2 lettere a-d possono essere iscritte nel registro di commercio solo ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione da parte della FINMA.

31 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 25 set. 2015 (Diritto delle ditte commerciali), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1507; FF 2014 8039).

32 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

35 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

36 Abrogato dal n. I della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

L sugli investimenti collettivi 9

951.31


Art. 14

Condizioni di autorizzazione 1

L'autorizzazione è rilasciata se: a. le persone responsabili dell'amministrazione e della gestione godono di buona reputazione, offrono garanzia di una gestione ineccepibile e dispongono delle indispensabili qualifiche professionali; b. le persone che detengono una partecipazione qualificata godono di buona reputazione e il loro influsso non si ripercuote a scapito di una gestione sana e prudente; c. l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge è garantita da direttive interne e da un'adeguata organizzazione d'esercizio; d. esistono sufficienti garanzie finanziarie; e. sono adempite le condizioni supplementari di autorizzazione previste dalle corrispondenti disposizioni della presente legge.

1bis

Se le garanzie finanziarie concernono pretese in capitale, il Consiglio federale può prevedere pretese in capitale più elevate di quelle previste dal Codice delle obbligazioni37.38 1ter Il Consiglio federale può prevedere condizioni d'autorizzazione supplementari tenendo conto degli sviluppi internazionali. Può inoltre far dipendere il rilascio dell'autorizzazione dalla conclusione di un'assicurazione di responsabilità civile professionale o dalla prova di garanzie finanziarie.39 2 La FINMA può inoltre fare dipendere il rilascio dell'autorizzazione dalla garanzia dell'osservanza delle norme di comportamento di un'organizzazione del settore.

3

Si considerano persone che detengono una partecipazione qualificata, per quanto partecipino direttamente o indirettamente con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto a persone secondo l'articolo 13 capoverso 2 o possano esercitare altrimenti un influsso determinante sulla gestione degli affari: a. le persone fisiche o giuridiche; b. le società in nome collettivo e le società in accomandita; c. le persone unite da vincoli economici, quando raggiungono insieme tale percentuale minima.40


Art. 15

Obbligo di approvazione 1

I seguenti documenti necessitano dell'approvazione della FINMA: a. il contratto di investimento collettivo del fondo di investimento (art. 25); 37 RS

220

38 Introdotto dal n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

39 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

40 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

Istituti di credito 10

951.31

b. lo statuto e il regolamento di investimento della SICAV; c. il contratto di società della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;

d. lo statuto e il regolamento di investimento della SICAF; e.41 i documenti corrispondenti degli investimenti collettivi di capitale esteri che sono distribuiti a investitori non qualificati.

2

Se il fondo di investimento o la SICAV sono strutturati come investimenti collettivi di capitale aperti multi-comparto (art. 92 segg.), ogni segmento e ogni categoria di azioni necessitano di un'apposita approvazione.


Art. 16

Mutamento delle circostanze Se mutano le circostanze su cui poggiano l'autorizzazione o l'approvazione, per continuare l'attività è necessario ottenere previamente l'autorizzazione o l'approvazione della FINMA.


Art. 17

Procedura semplificata di autorizzazione e di approvazione Il Consiglio federale può prevedere una procedura semplificata di autorizzazione e di autorizzazione per gli investimenti collettivi di capitale.

Sezione 2:42 Gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale

Art. 18

Organizzazione 1 Possono essere gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale con sede in Svizzera:

a. le persone giuridiche aventi la forma di società anonima, di società in accomandita per azioni o di società a garanzia limitata;

b. le società in nome collettivo e le società in accomandita; c. le succursali svizzere di gestori patrimoniali esteri di investimenti collettivi di capitale, sempreché: 1. nel luogo in cui ha sede, il gestore patrimoniale estero sia soggetto, con la succursale, a una vigilanza adeguata, 2. il gestore patrimoniale estero disponga di un'organizzazione appropriata, di sufficienti mezzi finanziari e di personale qualificato per gestire una succursale in Svizzera, e

3. tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza rilevanti esista un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni.

41 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

42 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

L sugli investimenti collettivi 11

951.31

2

Sempre che standard internazionali lo esigano, la FINMA può assoggettare alla vigilanza di gruppi o di conglomerati i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale che appartengono a un gruppo finanziario o a un conglomerato finanziario.

3

In casi motivati la FINMA può esentare integralmente o parzialmente i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale da determinate disposizioni della presente legge, sempreché: a. l'obiettivo di protezione della legge non ne risulti pregiudicato; e b. la gestione patrimoniale di investimenti collettivi di capitale sia stata affidata loro soltanto dalle seguenti persone: 1. titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere a-d ed f; oppure

2. direzioni di fondi o società estere che, per quanto riguarda l'organizzazione e i diritti degli investitori, sottostanno a una normativa equivalente alle disposizioni della presente legge.

a Compiti 1 Il gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale garantisce la gestione del portafoglio e la gestione dei rischi per uno o più investimenti collettivi di capitale.

2

Può esercitare altre attività amministrative nell'ambito di questi compiti. È fatto salvo l'articolo 31.

3

Può fornire in particolare anche le seguenti prestazioni di servizi: a. attività del fondo per investimenti collettivi di capitale esteri, sempreché esista un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza rilevanti per l'attività del fondo, qualora tale accordo sia richiesto dalla legislazione dello Stato interessato;

b. gestione individuale di singoli portafogli; c. consulenza in investimenti; d. distribuzione di investimenti collettivi di capitale; e. rappresentanza di investimenti collettivi di capitale esteri.

b Delega di compiti

1

Il gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale può delegare compiti, sempreché tale delega sia nell'interesse di una gestione adeguata.

2

Egli ne dà incarico soltanto a persone qualificate ai fini di un'esecuzione ineccepibile e garantisce la loro istruzione nonché la sorveglianza e il controllo dell'esecuzione dell'incarico.

3

Può delegare le decisioni di investimento soltanto a gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale sottoposti a una vigilanza riconosciuta.

Istituti di credito 12

951.31

4

In quanto il diritto estero richieda la conclusione di un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni con le autorità estere di vigilanza di un gestore patrimoniale delegato, il gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale può delegare decisioni di investimento soltanto se tale accordo è stato concluso tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza rilevanti per le decisioni di investimento delegate.

c Cambiamento Il cambiamento di gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale deve essere comunicato previamente alla FINMA.

Sezione 3: Distribuzione

Art. 19

1 ...43

1bis

Un intermediario finanziario può distribuire investimenti collettivi di capitale esteri destinati esclusivamente a investitori qualificati soltanto se è soggetto a una vigilanza adeguata in Svizzera o nello Stato di sede.44 2 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni d'autorizzazione.

3

Può in particolare subordinare l'autorizzazione a sufficienti garanzie finanziarie e professionali dei distributori.

4

...45

Capitolo 4: Norme di comportamento

Art. 20

Principi 1 I titolari dell'autorizzazione e i loro mandatari hanno in particolare i seguenti obblighi:

a. obbligo di fedeltà: operano in modo autonomo e tutelano esclusivamente gli interessi degli investitori; b. obbligo di diligenza: adottano le misure organizzative indispensabili a un'attività ineccepibile;

43 Abrogato dal n. I della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

44 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

45 Abrogato dal n. I della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

L sugli investimenti collettivi 13

951.31

c.46 obbligo di informazione: garantiscono un rendiconto trasparente e informano in modo adeguato sugli investimenti collettivi di capitale che gestiscono, custodiscono e distribuiscono; comunicano tutte le tasse e le spese che gravano direttamente o indirettamente sugli investitori nonché la loro utilizzazione; informano gli investitori in modo completo, veritiero e comprensibile sulle indennità percepite per la distribuzione di investimenti collettivi di capitale sotto forma di provvigioni, diritti di mediazione e altri vantaggi pecuniari.

2

La FINMA può definire come standard minimi le norme di comportamento di organizzazioni del settore.

3

I titolari dell'autorizzazione adottano tutte le misure necessarie al fine di adempiere questi obblighi per l'insieme delle loro attività.47

Art. 21

Investimenti patrimoniali

1

I titolari dell'autorizzazione e i loro mandatari perseguono una politica di investimento che corrisponda durevolmente al carattere di investimento dell'investimento collettivo di capitale stabilito nei documenti corrispondenti.

2

Nel contesto dell'acquisto e dell'alienazione di beni e di diritti i titolari dell'autorizzazione e i loro mandatari possono ricevere per sé e per conto di terzi soltanto le retribuzioni previste dai documenti corrispondenti. Le retrocessioni e gli altri vantaggi patrimoniali devono essere accreditati all'investimento collettivo di capitale.

3

I titolari dell'autorizzazione e i loro mandatari possono assumere investimenti per conto proprio e cedere propri investimenti soltanto al valore di mercato.


Art. 22

Operazioni di commercio di valori mobiliari 1

Le controparti di operazioni di commercio di valori mobiliari e di altre transazioni devono essere selezionate accuratamente. Esse devono offrire garanzia di un adempimento al meglio dal profilo dei costi, del tempo e della quantità.

2

La selezione delle controparti deve essere controllata a intervalli regolari.

3

Non sono ammesse le convenzioni che limitano la libertà decisionale dei titolari dell'autorizzazione o dei loro mandatari.


Art. 23

Esercizio dei diritti societari e di creditore 1

I diritti societari e di creditore connessi agli investimenti devono essere esercitati in modo autonomo ed esclusivamente nell'interesse degli investitori.

46 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

47 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

Istituti di credito 14

951.31

2

L'articolo 685d capoverso 2 del Codice delle obbligazioni48 non si applica ai fondi di investimento.

3

Se la direzione del fondo gestisce più fondi di investimento, l'ammontare della partecipazione è calcolato singolarmente per ogni fondo di investimento in funzione del limite percentuale massimo secondo l'articolo 685d capoverso 1 del Codice delle obbligazioni.

4

Il capoverso 3 si applica anche a ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto ai sensi degli articoli 92 segg.


Art. 24

Altre norme di comportamento49 1

I titolari dell'autorizzazione prendono le misure necessarie per garantire una seria acquisizione della clientela e una consulenza oggettiva della stessa.

2

Se si avvalgono di terzi per la distribuzione di quote di investimenti collettivi di capitale devono concludere con essi contratti di distribuzione.

3

I titolari dell'autorizzazione e i terzi di cui si avvalgono per la distribuzione indicano per scritto le esigenze dei clienti da essi rilevate e i motivi alla base della raccomandazione d'acquisto di un determinato investimento collettivo di capitale. Tale documento è consegnato al cliente.50

Titolo secondo: Investimenti collettivi di capitale aperti Capitolo 1: Fondo contrattuale di investimento Sezione 1: Definizione

Art. 25

1 Il fondo contrattuale di investimento (fondo di investimento) è basato su un contratto collettivo di investimento (contratto del fondo) in virtù del quale la direzione del fondo si impegna a:

a. fare partecipare l'investitore al fondo di investimento proporzionalmente alle quote da lui acquisite; b. gestire il patrimonio del fondo in modo autonomo e in suo nome proprio secondo le disposizioni del contratto del fondo.

2

La banca depositaria è parte nel contratto del fondo nella misura dei compiti che le sono assegnati dalla legge e dal contratto del fondo.

3

Il fondo di investimento dispone di un patrimonio minimo. Il Consiglio federale ne stabilisce l'entità e il termine entro il quale esso deve essere accumulato.

48 RS

220

49 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

50 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

L sugli investimenti collettivi 15

951.31

Sezione 2: Contratto del fondo

Art. 26

Contenuto 1 La direzione del fondo redige il contratto del fondo e lo sottopone per approvazione alla FINMA, con l'accordo della banca depositaria.

2

Il contratto del fondo descrive i diritti e gli obblighi degli investitori, della direzione del fondo e della banca depositaria.

3

Il Consiglio federale stabilisce il contenuto minimo.51

Art. 27

Modifica del contratto del fondo 1

La direzione del fondo deve sottoporre le modiche del contratto del fondo per approvazione alla FINMA, con l'accordo della banca depositaria.

2

Se modifica il contratto del fondo, la direzione del fondo pubblica previamente un compendio delle principali modifiche, con l'indicazione dei luoghi dove le modifiche testuali del regolamento possono essere ottenute gratuitamente.

3

Nelle pubblicazioni occorre indicare agli investitori la possibilità di fare valere le loro obiezioni alla FINMA entro 30 giorni dalla pubblicazione. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196852 sulla procedura amministrativa. Gli investitori devono inoltre essere resi attenti al loro diritto di esigere il versamento in contanti delle loro quote, rispettando il termine contrattuale o regolamentare.53 4 La FINMA pubblica la sua decisione negli organi di pubblicazione.

Sezione 3: Direzione del fondo

Art. 28

Organizzazione 1 La direzione del fondo deve essere una società anonima con sede e amministrazione principale in Svizzera.

2

Essa deve disporre di un capitale minimo. Il Consiglio federale ne stabilisce l'entità.

3

Il capitale deve essere suddiviso in azioni nominative.

4

La direzione del fondo deve disporre di un'organizzazione adeguata all'adempimento dei suoi compiti. Essa stabilisce i compiti e le competenze nello statuto e nel regolamento di organizzazione.

5

Le persone responsabili della direzione del fondo e della banca depositaria devono essere reciprocamente indipendenti.

51 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

52 RS

172.021

53 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

Istituti di credito 16

951.31


Art. 29

54 Scopo 1 Lo scopo principale della direzione del fondo è l'esercizio dell'attività del fondo di investimento. Possono inoltre essere fornite segnatamente le seguenti prestazioni di servizi: a. gestione individuale di singoli portafogli; b. consulenza in investimenti; c. custodia e gestione tecnica di investimenti collettivi di capitale.

2

All'esercizio dell'attività del fondo per investimenti collettivi di capitale esteri si applica l'articolo 18a capoverso 3 lettera a.


Art. 30

Compiti La direzione del fondo gestisce autonomamente e in nome proprio il fondo di investimento per conto degli investitori. In particolare: a. decide in merito all'emissione di quote, agli investimenti e alla loro valutazione;

b. calcola il valore netto di inventario; c. stabilisce i prezzi di emissione e di riscatto, nonché le distribuzioni di utili; d. esercita tutti i diritti appartenenti al fondo di investimento.


Art. 31

Delega di compiti

1

La direzione del fondo può delegare le decisioni di investimento, nonché altri compiti parziali, sempreché tale delega sia nell'interesse di una gestione adeguata.

2

Essa ne dà incarico soltanto a persone qualificate ai fini di un'esecuzione ineccepibile e garantisce un'istruzione nonché una sorveglianza e un controllo dell'esecuzione dell'incarico.

3

Può delegare le decisioni di investimento soltanto a gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale sottoposti a una vigilanza riconosciuta.55 4

In quanto il diritto estero richieda la conclusione di un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni con le autorità estere di vigilanza di un gestore patrimoniale delegato, il gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale può delegare decisioni di investimento soltanto se tale accordo è stato concluso tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza rilevanti per le decisioni di investimento delegate.56 5 Le decisioni di investimento concernenti investimenti collettivi di capitale che sono distribuiti in modo agevolato nell'Unione europea in virtù di un accordo non posso54 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013

(RU 2013 585; FF 2012 3229).

55 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

56 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

L sugli investimenti collettivi 17

951.31

no essere delegate né alla banca depositaria né ad altre imprese i cui interessi possano collidere con quelli della direzione del fondo o degli investitori.57 6 La direzione del fondo risponde degli atti dei suoi mandatari come fossero suoi propri atti.58


Art. 32

Mezzi propri

1

Tra i mezzi propri della direzione del fondo e il patrimonio complessivo degli investimenti collettivi di capitale da essa gestiti deve sussistere un adeguato rapporto. Il Consiglio federale disciplina tale rapporto.

2

In casi particolari la FINMA può accordare agevolazioni o ordinare inasprimenti.

3

La direzione del fondo non può investire i mezzi propri prescritti in quote di fondi che ha emesso essa stessa, né prestarli agli azionisti o a persone fisiche e giuridiche a loro vicine. La detenzione di liquidità presso la banca depositaria non equivale a un prestito.


Art. 33

Diritti 1 La direzione del fondo ha diritto: a. alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo; b. alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti;

c. al rimborso delle spese sostenute per adempire tali impegni.

2

Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento.

La responsabilità personale degli investitori è esclusa.


Art. 34

Cambiamento di direzione 1

I diritti e gli obblighi della direzione del fondo possono essere assunti da un'altra direzione del fondo.

2

Per essere valido, il contratto di assunzione tra la vecchia e la nuova direzione deve avere la forma scritta e ottenere l'accordo della banca depositaria e l'approvazione della FINMA.

3

Prima dell'approvazione da parte della FINMA, la vecchia direzione del fondo rende noto il progetto di cambiamento negli organi di pubblicazione.59 57 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

58 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

59 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

Istituti di credito 18

951.31

4

Nelle pubblicazioni occorre indicare agli investitori la possibilità di fare valere le loro obiezioni alla FINMA entro 30 giorni dalla pubblicazione. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196860 sulla procedura amministrativa.61 5 La FINMA approva il cambiamento di direzione del fondo se le prescrizioni legali sono rispettate e se la continuazione del fondo di investimento è nell'interesse degli investitori.

6

Essa pubblica la sua decisione negli organi di pubblicazione.


Art. 35

Scorporo del patrimonio del fondo 1

I beni e i diritti appartenenti al fondo di investimento sono scorporati in favore degli investitori in caso di fallimento della direzione del fondo. Sono fatte salve le pretese della direzione del fondo ai sensi dell'articolo 33.62 2 I debiti della direzione del fondo che non risultano dal contratto del fondo non possono essere compensati con crediti appartenenti al fondo di investimento.

Capitolo 2: Società di investimento a capitale variabile Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 36

Definizione e compiti63 1

La società di investimento a capitale variabile (SICAV) è una società: a. il cui capitale e il cui numero di azioni non sono stabiliti in anticipo; b. il cui capitale è suddiviso in azioni di imprenditore e azioni di investitore; c. dei cui impegni risponde soltanto il patrimonio sociale; d. il cui scopo esclusivo consiste nell'investimento collettivo di capitale.

2

La SICAV dispone di un patrimonio minimo. Il Consiglio federale ne stabilisce l'entità e il termine entro il quale esso deve essere accumulato.

3

La SICAV può delegare le decisioni di investimento soltanto a gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale sottoposti a una vigilanza riconosciuta. Gli articoli 30 e 31 capoversi 1-5 si applicano per analogia.64 60 RS

172.021

61 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

62 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

63 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

64 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

L sugli investimenti collettivi 19

951.31


Art. 37

Costituzione 1 La costituzione della SICAV è disciplinata dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni65 relative alla costituzione della società anonima; ne sono escluse le disposizioni concernenti i conferimenti in natura, l'assunzione di beni e i vantaggi speciali.

2

Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare del conferimento minimo all'atto della costituzione della SICAV.66 3 ...67


Art. 38

Ditta 1 La ditta deve contenere la designazione della forma giuridica o la sua abbreviazione (SICAV).

2

Per il rimanente si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni68 relative alla ditta della società anonima.


Art. 39

Mezzi propri

1

Tra i conferimenti degli azionisti imprenditori e il patrimonio complessivo della SICAV deve sussistere un adeguato rapporto. Il Consiglio federale disciplina tale rapporto.

2

In casi particolari la FINMA può accordare agevolazioni o ordinare inasprimenti.


Art. 40

Azioni 1 Le azioni di imprenditore sono nominative.

2

Le azioni di imprenditore e le azioni di investitore non hanno valore nominale e devono essere interamente liberate in contanti. 3 Le azioni sono liberamente trasferibili. Lo statuto può limitare la cerchia degli investitori a investitori qualificati se le azioni della SICAV non sono quotate in borsa. L'articolo 82 è applicabile se la SICAV nega il suo consenso al trasferimento delle azioni.

4

Lo statuto può prevedere diverse categorie di azioni cui competono diritti diversificati.

5

È vietata l'emissione di buoni di partecipazione, di buoni di godimento e di azioni privilegiate.

65 RS

220

66 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

67 Abrogato dal n. I della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

68 RS

220

Istituti di credito 20

951.31


Art. 41

Azionisti imprenditori

1

Gli azionisti imprenditori forniscono il conferimento minimo necessario per la fondazione della SICAV.

2

Gli azionisti imprenditori decidono lo scioglimento della SICAV e dei suoi segmenti patrimoniali secondo l'articolo 96 capoversi 2 e 3.69 3

Per il rimanente sono applicabili le disposizioni relative ai diritti degli azionisti (art. 46 segg.).

4

I diritti e gli obblighi degli azionisti imprenditori passano all'acquirente con il trasferimento delle azioni.


Art. 42

Emissione e ripresa di azioni 1

Sempreché la presente legge e lo statuto non prevedano altrimenti, la SICAV può emettere in ogni momento nuove azioni al valore netto di inventario e, su richiesta di un azionista, deve riprendere in ogni momento le azioni al valore netto di inventario.

A tale scopo non sono necessarie né una modifica statutaria, né un'iscrizione nel registro di commercio.

2

La SICAV non può detenere azioni proprie né direttamente, né indirettamente.

3

Gli azionisti non possono pretendere la parte delle nuove azioni emesse corrispondente alla loro attuale partecipazione. Nel caso dei fondi immobiliari è fatto salvo l'articolo 66 capoverso 1.

4

Per il rimanente l'emissione e la ripresa di azioni sono disciplinate dagli articoli 78-82.


Art. 43

Statuto 1 Lo statuto deve contenere disposizioni relative: a. alla ditta e alla sede; b. allo scopo;

c. al

conferimento

minimo;

d. alla convocazione dell'assemblea generale; e. agli organi;

f.

agli organi di pubblicazione.

2

Ai fini della loro obbligatorietà vanno inserite nello statuto le disposizioni relative: a. alla

durata;

b. alla limitazione della cerchia degli azionisti a investitori qualificati e alla connessa limitazione della trasferibilità delle azioni (art. 40 cpv. 3); c. alle categorie di azioni e ai diritti ad esse connessi; 69 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

L sugli investimenti collettivi 21

951.31

d. alla delega della gestione e della rappresentanza e alle relative modalità (art. 51);

e. al voto per corrispondenza.


Art. 44

Regolamento di investimento La SICAV si dota di un regolamento di investimento. Il suo contenuto è disciplinato dalle disposizioni sul contratto del fondo, sempreché la presente legge e lo statuto non dispongano altrimenti.

a70 Banca depositaria

1

La SICAV deve far capo a una banca depositaria ai sensi degli articoli 72-74.

2

In casi motivati la FINMA può autorizzare deroghe a questo obbligo, se a. la SICAV è accessibile esclusivamente a investitori qualificati; b. uno o più istituti sottostanti a una vigilanza equivalente effettuano le transazioni connesse all'esecuzione e sono specializzati in simili transazioni («prime broker»); e

c. è garantito che i prime broker o le competenti autorità di vigilanza estere dei prime broker forniscano alla FINMA tutte le informazioni e tutti i documenti necessari all'adempimento del suo compito.


Art. 45


71

Relazione con la legge sull'infrastruttura finanziaria Le disposizioni sulle offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della legge del 19 giugno 201572 sull'infrastruttura finanziaria) non si applicano alla SICAV.

Sezione 2: Diritti e obblighi degli azionisti73

Art. 46

Diritti societari

1

Può esercitare i diritti societari chiunque è riconosciuto come azionista dalla SICAV.

2

Gli azionisti possono rappresentare personalmente le loro azioni all'assemblea generale o farle rappresentare da un terzo. Sempreché lo statuto non preveda altrimenti, non è necessario che i terzi siano azionisti.

70 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

71 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

72 RS

958.1

73 Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

Istituti di credito 22

951.31

3

La SICAV tiene un registro delle azioni d'imprenditore nel quale sono iscritti i nomi e indirizzi. Essa tiene inoltre conformemente all'articolo 697l del Codice delle obbligazioni74 un elenco degli aventi economicamente diritto alle azioni degli azionisti imprenditori.75 4 Lo statuto può prevedere che gli azionisti imprenditori e gli azionisti investitori abbiano entrambi diritto ad almeno un seggio nel consiglio di amministrazione sia nelle SICAV con gestione autonoma che in quelle con gestione di terzi.76
a77 Obbligo di annunciare degli azionisti imprenditori 1

Gli azionisti imprenditori le cui azioni non sono quotate in borsa sottostanno all'obbligo di annunciare di cui all'articolo 697j del Codice delle obbligazioni78.

2

Le conseguenze dell'inosservanza dell'obbligo di annunciare sono rette dall'articolo 697m del Codice delle obbligazioni.


Art. 47


79

Diritti di voto

1

Ogni azione corrisponde a un diritto di voto.

2

Il Consiglio federale può autorizzare la FINMA ad ordinare la divisione o la riunione di azioni di una data categoria.


Art. 48

Diritti di controllo

Sempreché la presente legge non disponga altrimenti, i diritti di controllo sono retti dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni80 sui diritti di controllo degli azionisti.


Art. 49

Altri diritti

Per il rimanente sono applicabili le disposizioni degli articoli 78 segg.

74 RS

220

75 Per. introdotto dal n. I 6 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal

1° lug. 2015 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

76 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

77 Introdotto dal n. I 6 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal

1° lug. 2015 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

78 RS

220

79 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

80 RS

220

L sugli investimenti collettivi 23

951.31

Sezione 3: Organizzazione

Art. 50

Assemblea generale

1

L'organo supremo della SICAV è l'assemblea generale degli azionisti.

2

L'assemblea generale ha luogo ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.

3

Per quanto il Consiglio federale non preveda altrimenti, per il rimanente si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni81 sull'assemblea generale della società anonima.82


Art. 51

Consiglio di amministrazione 1

Il consiglio di amministrazione consta di un minimo di tre membri e di un massimo di sette.

2

Lo statuto può autorizzare il consiglio di amministrazione a delegare integralmente o parzialmente a singoli membri o a terzi la gestione e la rappresentanza conformemente al regolamento di organizzazione.

3

Le persone responsabili della SICAV e della banca depositaria devono essere reciprocamente indipendenti.

4

Il consiglio di amministrazione elabora il prospetto, nonché le informazioni chiave per gli investitori o il prospetto semplificato.83 5 L'amministrazione della SICAV può essere delegata soltanto a una direzione del fondo autorizzata ai sensi degli articoli 28 segg.

6

Per quanto il Consiglio federale non preveda altrimenti, per il rimanente si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni84 sul consiglio di amministrazione della società anonima.85


Art. 52

Società di

audit

La SICAV designa una società di audit (art. 126 segg.).

81 RS

220

82 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

83 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

84 RS

220

85 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

Istituti di credito 24

951.31

Capitolo 3:

Tipi di investimenti collettivi di capitale aperti e prescrizioni di investimento Sezione 1: Fondi in valori mobiliari

Art. 53

Definizione I fondi in valori mobiliari sono investimenti collettivi di capitale aperti che collocano i loro mezzi in valori mobiliari e corrispondono alla legislazione delle Comunità europee.


Art. 54

Investimenti ammessi

1

Per i fondi in valori mobiliari sono ammessi investimenti in cartevalori emesse in grande numero e in diritti non incorporati aventi la medesima funzione (diritti valori) che sono quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico, come pure altri investimenti finanziari liquidi.

2

In misura limitata sono ammessi anche altri investimenti e la detenzione di adeguate liquidità.


Art. 55

Tecniche di investimento 1

Nell'ambito di un'amministrazione efficiente la direzione del fondo e la SICAV possono applicare le seguenti tecniche di investimento: a. prestito di valori mobiliari; b. operazioni pensionistiche;

c. assunzione di crediti, ma soltanto a titolo temporaneo e sino a concorrenza di una determinata percentuale; d. costituzione in pegno o fornitura di garanzia, ma soltanto sino a concorrenza di una determinata percentuale.

2

Il Consiglio federale può autorizzare altre tecniche di investimento come le vendite a scoperto e la concessione di crediti.

3

Esso stabilisce le percentuali. La FINMA disciplina i dettagli.


Art. 56

Impiego di strumenti derivati 1

La direzione del fondo e la SICAV possono effettuare operazioni con strumenti derivati sempreché:

a. tali operazioni non comportino una modifica del carattere di investimento del fondo in valori mobiliari; b. dispongano di un'organizzazione idonea e di un'adeguata gestione dei rischi; c. il personale incaricato del disbrigo e della sorveglianza sia qualificato e possa comprendere e seguire in qualsiasi momento il funzionamento degli strumenti derivati utilizzati.

L sugli investimenti collettivi 25

951.31

2

La somma degli impegni per operazioni con strumenti derivati non può superare una determinata percentuale del patrimonio netto del fondo. Gli impegni da operazioni con strumenti derivati devono essere computati sui limiti legali e regolamentari massimi, segnatamente sulla ripartizione dei rischi.

3

Il Consiglio federale stabilisce la percentuale. La FINMA disciplina i dettagli.


Art. 57

Ripartizione del rischio 1

La direzione del fondo e la SICAV effettuano gli investimenti nel rispetto del principio della ripartizione dei rischi. Di norma esse possono investire soltanto una determinata percentuale del patrimonio del fondo presso il medesimo debitore o la medesima impresa.

2

I diritti di voto acquisiti unitamente alle cartevalori e ai diritti valori presso un debitore o un'impresa non devono superare una determinata percentuale.

3

Il Consiglio federale stabilisce le percentuali. La FINMA disciplina i dettagli.

Sezione 2: Fondi immobiliari

Art. 58

Definizione

I fondi immobiliari sono investimenti collettivi di capitale aperti che collocano i loro mezzi in valori immobiliari.


Art. 59

Investimenti ammessi

1

Per i fondi immobiliari sono ammessi investimenti in: a. beni fondiari, accessori inclusi; b. partecipazioni e crediti nei confronti di società immobiliari il cui scopo è soltanto l'acquisto e la vendita o la locazione e l'affitto di propri beni fondiari, sempreché il fondo immobiliare riunisca almeno i due terzi del loro capitale e dei diritti di voto;

c. quote di altri fondi immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate in borsa, sino a un massimo del 25 per cento del patrimonio complessivo del fondo;

d. valori immobiliari esteri il cui valore può essere giudicato sufficiente.

2

La comproprietà di beni fondiari è ammessa sempreché la direzione del fondo o la SICAV possa esercitare un influsso determinante.


Art. 60

Garanzia degli impegni Per garantire i loro impegni, la direzione del fondo e la SICAV devono mantenere una percentuale adeguata del patrimonio del fondo sotto forma di valori mobiliari a breve scadenza e interesse fisso o in altri mezzi disponibili a breve scadenza.

Istituti di credito 26

951.31


Art. 61

Impiego di strumenti derivati La direzione del fondo e la SICAV possono effettuare operazioni con strumenti derivati sempreché siano compatibili con la politica di investimento. Sono applicabili per analogia le disposizioni relative all'utilizzazione di strumenti derivati in ambito di fondi in valori mobiliari (art. 56).


Art. 62

Ripartizione dei rischi Gli investimenti devono essere ripartiti per oggetti, tipo di utilizzazione, età, struttura edile e ubicazione.


Art. 63

Obblighi speciali

1

La direzione del fondo risponde nei confronti degli investitori del rispetto delle disposizioni della presente legge e del regolamento del fondo da parte delle società immobiliari facenti parte del fondo immobiliare.

2

La direzione del fondo, la banca depositaria, i loro mandatari e le persone fisiche e giuridiche loro vicine non possono assumere valori immobiliari dai fondi immobiliari, né cedere loro tali valori.

3

La SICAV non può assumere valori immobiliari dagli azionisti imprenditori, dai loro mandatari e da persone fisiche e giuridiche loro vicine, né cedere loro tali valori.

4

In singoli casi motivati la FINMA può concedere nell'interesse degli investitori deroghe al divieto di concludere negozi con persone vicine di cui ai capoversi 2 e 3.

Il Consiglio federale stabilisce i criteri di deroga.86

Art. 64

Periti incaricati delle stime 1

La direzione del fondo e la SICAV designano almeno due persone fisiche o una persona giuridica come periti incaricati delle stime. L'incarico necessita dell'approvazione della FINMA.87 2 L'approvazione è concessa se i periti incaricati delle stime: a. dispongono delle qualifiche richieste; b. sono indipendenti;

c.88 ...

3

I periti incaricati delle stime devono effettuarle con la diligenza di un perito ordinario e qualificato.

86 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

87 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

88 Abrogata dal n. I della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

L sugli investimenti collettivi 27

951.31

4

La FINMA può fare dipendere l'approvazione dalla conclusione di un'assicurazione di responsabilità civile professionale o dalla prova dell'esistenza di garanzie finanziarie.89 5

Essa può stabilire ulteriori esigenze relative ai periti incaricati delle stime e definire i metodi di stima.


Art. 65

Competenze speciali

1

La direzione del fondo e la SICAV possono procedere ad edificazioni sempreché il regolamento del fondo preveda espressamente l'acquisto di terreni edificabili e la realizzazione di progetti edili.

2

Esse possono costituire in pegno i beni fondiari e trasferire i diritti di pegno a titolo di garanzia; nella media di tutti i beni fondiari, l'onere non può nondimeno superare una determinata percentuale del valore venale.

3

Il Consiglio federale stabilisce la percentuale. La FINMA disciplina i dettagli.


Art. 66

Emissione e riscatto delle quote 1

La direzione del fondo e la SICAV devono offrire le nuove quote prioritariamente ai vecchi investitori.

2

Gli investitori possono chiedere il riscatto delle loro quote per la fine di un esercizio, rispettando un termine di 12 mesi.


Art. 67

Commercio di quote

La direzione del fondo e la SICAV garantiscono per il tramite di una banca o di un commerciante di valori mobiliari il commercio regolare in borsa o fuori borsa delle quote del fondo immobiliare.

Sezione 3:

Altri fondi per investimenti tradizionali e per investimenti alternativi

Art. 68

Definizione Gli altri fondi per investimenti tradizionali e per investimenti alternativi sono investimenti collettivi di capitale aperti che non sono né fondi in valori mobiliari, né fondi immobiliari.


Art. 69

Investimenti autorizzati

1

Per gli altri fondi per investimenti tradizionali e per investimenti alternativi sono in particolare ammessi investimenti in valori mobiliari, metalli preziosi, immobili, 89 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

Istituti di credito 28

951.31

prodotti di base (commodities), strumenti derivati, quote di altri investimenti collettivi di capitale, nonché in altri beni e diritti.

2

Per questi fondi possono in particolare essere effettuati investimenti che: a. hanno soltanto un accesso limitato al mercato; b. sono soggetti a forti fluttuazioni del corso; c. comportano una ripartizione limitata dei rischi; d. sono più difficilmente valutabili.


Art. 70

Altri fondi per investimenti tradizionali 1

Si considerano altri fondi per investimenti tradizionali gli investimenti collettivi di capitale aperti i cui investimenti, tecniche e limitazioni di investimento presentano un profilo di rischio tipico per gli investimenti tradizionali.

2

Le disposizioni sull'utilizzazione di tecniche di investimento e di strumenti derivati dei fondi in valori mobiliari si applicano per analogia ai fondi per investimenti tradizionali.


Art. 71

Altri fondi per investimenti alternativi 1

Si considerano altri fondi per investimenti alternativi gli investimenti collettivi di capitale aperti i cui investimenti, struttura, tecniche di investimento (vendite a scoperto, assunzione di crediti ecc.) e limitazioni di investimento presentano un profilo di rischio tipico per gli investimenti alternativi.

2

L'effetto leva è ammesso soltanto sino a concorrenza di una determinata percentuale del patrimonio netto del fondo. Il Consiglio federale stabilisce la percentuale.

La FINMA disciplina i dettagli.

3

I rischi particolari connessi ai fondi per investimenti alternativi devono essere indicati in relazione con la designazione, nel prospetto e nella pubblicità.

4

Il prospetto deve essere offerto gratuitamente alle persone interessate prima della conclusione del contratto o prima della sottoscrizione.

5

La FINMA può consentire che i servizi connessi all'esecuzione delle transazioni di un altro fondo per investimenti alternativi che effettua investimenti diretti siano forniti da un istituto sottoposto a vigilanza e specializzato in simili transazioni («prime broker»). Essa può stabilire i compiti di controllo che la direzione del fondo e la SICAV devono assumere.

L sugli investimenti collettivi 29

951.31

Capitolo 4: Disposizioni comuni Sezione 1: Banca depositaria

Art. 72

Organizzazione 1 La banca depositaria deve essere una banca ai sensi della legge dell'8 novembre 193490 sulle banche e deve disporre di un'organizzazione adeguata alla sua attività di banca depositaria di investimenti collettivi di capitale.91 2 Oltre alle persone responsabili della gestione, anche le persone incaricate di svolgere i compiti della banca depositaria devono adempiere le esigenze di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera a.


Art. 73

Compiti 1 La banca depositaria custodisce il patrimonio del fondo, provvede all'emissione e al riscatto delle quote e gestisce il traffico dei pagamenti.

2

La banca depositaria può trasferire la custodia del patrimonio del fondo a depositari terzi e collettivi in Svizzera o all'estero, sempreché ciò sia nell'interesse di una custodia adeguata. L'investitore deve essere informato nel prospetto sui rischi connessi.92 2bis

Nel caso di strumenti finanziari, la custodia può essere trasferita secondo il capoverso 2 soltanto a depositari terzi e collettivi soggetti a vigilanza. È eccettuata la custodia imperativa in un luogo in cui il trasferimento a un depositario terzo o collettivo non è possibile, in particolare in forza di norme giuridiche cogenti o a causa delle modalità del prodotto d'investimento. Nella documentazione relativa al prodotto, gli investitori vanno informati circa la custodia da parte di depositari terzi o collettivi non soggetti a vigilanza.93 3

La banca depositaria provvede al rispetto della legge e del regolamento del fondo da parte della direzione del fondo o della SICAV. Essa controlla se: a. il calcolo del valore netto di inventario e quello del prezzo di emissione e di riscatto delle quote sono conformi alla legge e al regolamento del fondo; b. le decisioni di investimento sono conformi alla legge e al regolamento del fondo;

c. il risultato è utilizzato conformemente al regolamento del fondo.

4

Il Consiglio federale disciplina i requisiti per le attività della banca depositaria e può introdurre direttive per la protezione dei depositi in titoli.94 90 RS

952.0

91 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

92 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

93 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

94 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

Istituti di credito 30

951.31


Art. 74

Cambiamento di banca depositaria 1

Le disposizioni sul cambiamento di direzione del fondo (art. 33) si applicano per analogia al cambiamento di banca depositaria.

2

Nel caso della SICAV, il cambiamento di banca depositaria necessita di un contratto scritto e della previa approvazione della FINMA.

3

La FINMA pubblica la sua decisione negli organi di pubblicazione.

Sezione 2:

Prospetto, informazioni chiave per gli investitori e prospetto semplificato95

Art. 75

Prospetto 1 La direzione del fondo e la SICAV pubblicano un prospetto per ogni investimento collettivo di capitale aperto.

2

Il prospetto contiene il regolamento del fondo, salvo che agli interessati venga comunicato dove il regolamento stesso può essere ottenuto separatamente prima della conclusione del contratto o prima della sottoscrizione. Il Consiglio federale stabilisce quali ulteriori indicazioni devono figurare nel prospetto.

3

Il prospetto deve essere messo gratuitamente a disposizione su richiesta delle persone interessate prima della conclusione del contratto o prima della sottoscrizione.


Art. 76


96

Informazioni chiave per gli investitori e prospetto semplificato 1

Per i fondi in valori mobiliari e gli altri fondi per investimenti tradizionali è pubblicato un documento con le informazioni chiave per gli investitori; per i fondi immobiliari è pubblicato un prospetto semplificato.

2

Le informazioni chiave per gli investitori contengono indicazioni adeguate riguardanti le caratteristiche essenziali degli investimenti collettivi di capitale in questione.

Sono presentate in modo da consentire agli investitori di comprendere la natura e i rischi degli investimenti collettivi di capitale e di adottare decisioni di investimento fondate.

3

Il prospetto semplificato contiene un compendio delle indicazioni chiave del prospetto. È redatto in modo facilmente comprensibile.

4

Il Consiglio federale stabilisce le caratteristiche e le indicazioni essenziali. La FINMA può concretizzare le indicazioni essenziali tenendo conto degli sviluppi internazionali.

95 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

96 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° giu. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

L sugli investimenti collettivi 31

951.31

5

Le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto semplificato sono messi gratuitamente a disposizione delle persone interessate prima della sottoscrizione del prodotto e prima della conclusione del contratto d'acquisto del prodotto.


Art. 77

97 Disposizioni comuni

1

Ogni pubblicità deve rinviare al prospetto e alle informazioni chiave per gli investitori o al prospetto semplificato e indicare dove possono essere ottenuti.

2

Il prospetto, le informazioni chiave per gli investitori o il prospetto semplificato e ogni loro modifica devono essere sottoposti senza indugio alla FINMA.

Sezione 3: Statuto degli investitori

Art. 78

Acquisto e riscatto

1

Mediante la conclusione del contratto o tramite la sottoscrizione e il versamento gli investitori acquistano: a. nel caso del fondo di investimento, in funzione delle quote da loro acquistate, un credito nei confronti della direzione del fondo sotto forma di partecipazione al patrimonio e al reddito del fondo di investimento;

b. nel caso della SICAV, in funzione delle azioni da loro acquistate, una partecipazione alla società e all'utile di bilancio.

2

Gli investitori sono di norma autorizzati a esigere in ogni momento il riscatto delle loro quote e il loro pagamento in contanti. I certificati di quote devono essere restituiti in vista della loro distruzione.

3

Il Consiglio federale disciplina i dettagli nel caso degli investimenti collettivi di capitale con diverse classi di quote.

4

La FINMA può autorizzare deroghe all'obbligo di versamento e pagamento.

5

Nel caso degli investimenti collettivi di capitale multi-comparto i diritti patrimoniali sono disciplinati dagli articoli 93 capoverso 2 e 94 capoverso 2.


Art. 79

Eccezioni al diritto di riscatto in qualsiasi momento 1

Il Consiglio federale può, a mente delle direttive di investimento (art. 54 segg., 59 segg. e 69 segg.), prevedere eccezioni al diritto di riscatto in qualsiasi momento nel caso di investimenti collettivi di capitale di più difficile valutazione o con accesso limitato al mercato.

2

Esso può tuttavia sospendere il diritto di riscatto in qualsiasi momento al massimo per cinque anni.

97 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° giu. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

Istituti di credito 32

951.31


Art. 80

Prezzo di emissione e di riscatto Il prezzo di emissione e il prezzo di riscatto delle quote sono stabiliti in funzione del valore netto di inventario per quota il giorno di valutazione, aumentato o diminuito delle commissioni e dei costi eventuali.


Art. 81

Dilazione del rimborso 1

Il Consiglio federale stabilisce in quali casi il regolamento del fondo può, nell'interesse di tutti gli investitori, prevedere una dilazione limitata nel tempo del rimborso delle quote.

2

In casi straordinari la FINMA può, nell'interesse di tutti gli investitori, autorizzare una dilazione limitata nel tempo del rimborso delle quote.


Art. 82

Riscatto coatto

Il Consiglio federale prescrive il riscatto coatto se: a. è indispensabile per tutelare la reputazione della piazza finanziaria, segnatamente in ambito di lotta contro il riciclaggio di denaro;

b. l'investitore non adempie più le esigenze legali, regolamentari, contrattuali o statutarie per partecipare a un investimento collettivo di capitale.


Art. 83

Calcolo e pubblicazione del valore netto di inventario 1

Il valore netto di inventario degli investimenti collettivi di capitale aperti è calcolato in funzione del valore venale alla fine dell'esercizio, nonché per ogni giorno di emissione e di riscatto di quote.

2

Il valore netto di inventario risulta dal valore venale degli investimenti dopo deduzione degli impegni eventuali, diviso per il numero di quote in circolazione.

3

La FINMA può ammettere un metodo diverso da quello di cui al capoverso 2 per calcolare il valore netto di inventario, a condizione che corrisponda agli standard internazionali e l'obiettivo di protezione della legge non ne risulti pregiudicato.

4

La direzione del fondo e la SICAV pubblicano a intervalli regolari i valori netti di inventario.


Art. 84

Diritto di

informazione

1

La direzione fondo e la SICAV forniscono su richiesta agli investitori informazioni sulle basi di calcolo del valore netto di inventario per quota.

2

Se gli investitori fanno valere un interesse a indicazioni dettagliate su singole operazioni della direzione del fondo o della SICAV, come l'esercizio dei diritti societari o di creditore, o sulla gestione dei rischi, queste ultime forniscono loro in ogni momento le informazioni richieste.98 98 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

L sugli investimenti collettivi 33

951.31

3

Gli investitori possono chiedere al giudice della sede della direzione del fondo o della SICAV che la società di audit o un altro perito esaminino i fatti che necessitano chiarimenti e presentino loro un rendiconto.


Art. 85

Azione di restituzione In caso di prelievo illecito di beni o di privazione di vantaggi patrimoniali a scapito dell'investimento collettivo di capitale aperto, gli investitori possono intentare un'azione di restituzione in favore dell'investimento collettivo leso.


Art. 86

Rappresentante della comunità di investitori 1

Gli investitori possono chiedere al giudice di nominare un rappresentante se rendono attendibili le pretese di restituzione in favore dell'investimento collettivo di capitale aperto.

2

Il giudice pubblica la nomina negli organi di pubblicazione dell'investimento collettivo di capitale aperto.

3

La persona che rappresenta gli investitori dispone dei loro medesimi diritti.

4

Se il rappresentante propone un'azione di restituzione in favore dell'investimento collettivo di capitale aperto, i singoli investitori non possono più esercitare tale azione.

5

Le spese del rappresentante sono a carico del patrimonio del fondo sempreché il giudice non disponga una diversa ripartizione.

Sezione 4: Contabilità, valutazione e rendiconto

Art. 87

Obbligo di tenere una contabilità Per ogni investimento collettivo di capitale aperto è tenuta una contabilità separata.

Sono applicabili gli articoli 662 segg. del Codice delle obbligazioni99 sempreché la presente legge o le disposizioni di esecuzione non dispongano altrimenti.


Art. 88

Valutazione al valore venale 1

Gli investimenti quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico devono essere valutati in funzione dei corsi pagati sul mercato principale.

2

Gli altri investimenti per i quali non sono disponibili corsi attuali sono valutati in funzione del prezzo che potrebbe essere ottenuto se fossero venduti con diligenza al momento della valutazione.

99 RS

220. Ora: gli art. 957 segg. CO.

Istituti di credito 34

951.31


Art. 89

Rapporto annuale e semestrale 1

Un rapporto annuale è pubblicato per ogni investimento collettivo di capitale aperto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; il rapporto annuale contiene segnatamente:

a. il conto annuale, composto del conto patrimoniale o del bilancio e del conto economico, nonché le indicazioni relative all'utilizzazione del risultato e alla esposizione dei costi; b. il numero di quote emesse e di quote riscattate durante l'esercizio, nonché il numero di quote in circolazione alla fine dell'esercizio; c. l'inventario del patrimonio del fondo in funzione del valore venale, nonché il valore calcolato su questa base (valore netto di inventario) di ogni quota l'ultimo giorno dell'esercizio; d. i principi di valutazione e di calcolo del valore netto di inventario; e. un elenco delle compere e delle vendite; f.

il nome o la ditta delle persone alle quali sono delegati compiti; g. indicazioni su affari di particolare importanza economica o giuridica, segnatamente su: 1. modifiche del regolamento del fondo, 2. questioni essenziali di interpretazione della legge e del regolamento del

fondo,

3. cambiamenti di direzione del fondo e di banca depositaria, 4.100 cambiamenti di persone responsabili della direzione del fondo, della SICAV o del gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale, 5. contenzioso;

h. il risultato dell'investimento collettivo di capitale aperto (performance), eventualmente confrontato con investimenti similari (benchmark); i.

un rapporto succinto della società di audit sulle indicazioni che precedono e, nel caso dei fondi immobiliari, anche le indicazioni di cui all'articolo 90.

2

Il conto patrimoniale del fondo di investimento e il bilancio della SICAV devono essere allestiti in base ai valori venali.

3

Un rapporto semestrale deve essere pubblicato entro due mesi dalla fine della prima metà dell'esercizio. Esso contiene un conto patrimoniale non sottoposto a verifica101 o un bilancio non sottoposto a verifica e un conto economico, come pure le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere b, c ed e.

4

I rapporti annuali e semestrali devono essere inoltrati alla FINMA al più tardi contemporaneamente alla loro pubblicazione.

100 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

101 Nuova

espressione

giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

L sugli investimenti collettivi 35

951.31

5

Essi devono essere tenuti gratuitamente a disposizione delle persone interessate durante un periodo di dieci anni.


Art. 90

Conto e rapporto annuali dei fondi immobiliari 1

Il conto annuale dei fondi immobiliari mobiliari è composto di un conto patrimoniale consolidato o di un bilancio e di un conto economico consolidati del fondo immobiliare e delle società immobiliari che ne fanno parte. L'articolo 89 si applica per analogia.

2

I beni fondiari devono essere allibrati al loro venale nel conto patrimoniale.

3

L'inventario del patrimonio del fondo deve menzionare il prezzo di acquisto e la stima del valore venale dei beni fondiari.

4

Oltre alle indicazioni di cui all'articolo 89, il rapporto e il conto annuali contengono indicazioni relative ai periti incaricati delle stime, ai metodi di stima e ai tassi di capitalizzazione e di sconto utilizzati.


Art. 91

Prescrizioni della FINMA La FINMA emana le altre prescrizioni relative all'obbligo di tenere una contabilità, alla valutazione, al rendiconto e all'obbligo di pubblicazione.

Sezione 5: Investimenti collettivi di capitale aperti multi-comparto

Art. 92

Definizione Ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto (Umbrella-Funds) costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante e ha un proprio valore netto di inventario.


Art. 93

Fondo di investimento multi-comparto 1

L'investitore in un fondo di investimento multi-comparto ha diritto soltanto al patrimonio e al reddito del segmento patrimoniale al quale partecipa.

2

Ogni segmento patrimoniale risponde soltanto dei propri impegni.


Art. 94

SICAV multi-comparto

1

Gli investitori partecipano soltanto al patrimonio e al reddito del segmento patrimoniale di cui detengono le azioni.

2

Ogni segmento patrimoniale risponde soltanto dei propri impegni. Nei contratti con terzi la SICAV deve indicare la limitazione di responsabilità a un determinato segmento patrimoniale. La SICAV risponde con il suo intero patrimonio se la limitazio

Istituti di credito 36

951.31

ne non viene indicata. Sono fatti salvi gli articoli 55 e 100 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni102.

Sezione 6: Ristrutturazione e scioglimento

Art. 95

103 Ristrutturazione 1 Sono ammesse le seguenti ristrutturazioni di investimenti collettivi di capitale aperti:

a. l'unione tramite trasferimento dei valori patrimoniali e degli impegni; b. la trasformazione di un investimento collettivo di capitale in un'altra forma giuridica;

c. nel caso della SICAV, il trasferimento di patrimonio ai sensi degli articoli 69-77 della legge del 3 ottobre 2003104 sulla fusione.

2

Una ristrutturazione ai sensi del capoverso 1 lettere b e c può essere iscritta nel registro di commercio soltanto successivamente alla sua approvazione da parte della FINMA conformemente all'articolo 15.


Art. 96

Scioglimento 1 Il fondo di investimento è sciolto: a. se è di durata indeterminata, mediante disdetta da parte della direzione del fondo o della banca depositaria; b. se è di durata determinata, alla data stabilita; c. per decisione della FINMA: 1. se è di durata determinata, anticipatamente per motivi gravi e su proposta della direzione del fondo o della banca depositaria,

2. se il patrimonio scende al di sotto del minimo, 3. nei casi di cui agli articoli 133 segg.

2

La SICAV è sciolta: a. se è di durata indeterminata, per decisione degli azionisti imprenditori sempreché rappresentino almeno i due terzi delle azioni di imprenditore emesse;

b. se è di durata determinata, alla data stabilita; c. per decisione della FINMA: 1. se è di durata determinata, anticipatamente per motivi gravi e su proposta degli azionisti imprenditori sempreché rappresentino almeno i due terzi delle azioni di imprenditore emesse,

102 RS

220

103 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

104 RS

221.301

L sugli investimenti collettivi 37

951.31

2. se il patrimonio scende al di sotto del minimo, 3. nei casi di cui agli articoli 133 segg; d. negli altri casi previsti dalla legge.

3

I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia allo scioglimento dei segmenti patrimoniali.

4

La direzione del fondo e la SICAV rendono immediatamente noto lo scioglimento alla FINMA e lo pubblicano negli organi di pubblicazione.


Art. 97

Conseguenze dello scioglimento 1

A scioglimento avvenuto del fondo di investimento o della SICAV non possono più essere emesse o riscattate quote.

2

Gli investitori del fondo di investimento hanno diritto a una quota proporzionale del ricavo della liquidazione.

3

Gli azionisti investitori della SICAV hanno diritto a una quota proporzionale del risultato della liquidazione. Gli azionisti imprenditori sono collocati nel grado successivo. Per il rimanente sono applicabili gli articoli 737 segg. del Codice delle obbligazioni105.

Titolo terzo: Investimenti collettivi di capitale chiusi Capitolo 1: Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale

Art. 98

Definizione 1 La società in accomandita per investimenti collettivi di capitale è una società il cui scopo esclusivo è l'investimento collettivo di capitale. Un socio almeno è illimitatamente responsabile (accomandatario), mentre gli altri soci (accomandanti) rispondono soltanto sino a un determinato conferimento patrimoniale (capitale accomandato).

2

Gli accomandatari devono essere società anonime con sede in Svizzera. Essi possono operare come accomandatari in una sola società in accomandita per investimenti collettivi di capitale.

2bis

Le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 14 si applicano per analogia agli accomandatari.106 3 Gli accomandanti devono essere investitori qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3.

105 RS

220

106 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

Istituti di credito 38

951.31


Art. 99

Relazione con il Codice delle obbligazioni Sempreché la presente legge non preveda altrimenti, si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni107 relative alla società in accomandita.


Art. 100

Registro di commercio 1

La società è costituita mediante l'iscrizione nel registro di commercio.

2

La notificazione dei fatti da iscrivere o delle loro modifiche deve essere firmata da tutti gli accomandatari al registro di commercio, oppure essergli inoltrata per scritto, munita delle loro firme legalizzate.


Art. 101

108 Ditta La ditta della società deve contenere la designazione della forma giuridica o la sua abbreviazione (SAcCol).


Art. 102

Contratto di società e prospetto 1

Il contratto di società deve contenere disposizioni relative: a. alla ditta e alla sede; b. allo scopo;

c. alla ditta e alla sede degli accomandatari; d. all'importo del capitale accomandato complessivo: e. alla durata;

f.

alle esigenze di ingresso e di uscita degli accomandanti; g. alla tenuta del registro degli accomandanti; h. agli investimenti, alla politica di investimento, alle limitazioni di investimento, alla ripartizione dei rischi, ai rischi connessi agli investimenti, nonché alle tecniche di investimento;

i.

alla delega della gestione e della rappresentanza; j.

al ricorso a un ufficio di deposito e a un ufficio di pagamento.

2

Il contratto di società necessita della forma scritta.

3

Il prospetto concretizza segnatamente le indicazioni contenute nel contratto di società di cui al capoverso 1 lettera h.


Art. 103

Investimenti 1 La società effettua investimenti in capitale di rischio.

2

Il Consiglio federale può autorizzare anche altri investimenti.

107 RS

220

108 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 25 set. 2015 (Diritto delle ditte commerciali), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1507; FF 2014 8039).

L sugli investimenti collettivi 39

951.31


Art. 104

Divieto di

concorrenza

1

Gli accomandanti sono autorizzati a effettuare, senza il consenso dell'accomandatario, altre operazioni per conto proprio e per conto di terzi e a partecipare ad altre imprese.

2

Sempreché il contratto di società non preveda altrimenti, gli accomandatari possono effettuare, senza il consenso degli accomandanti, altre operazioni per conto proprio e per conto di terzi e partecipare ad altre imprese, purché ciò sia reso pubblico e non pregiudichi gli interessi della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale.


Art. 105

Ingresso e uscita degli accomandanti 1

Sempreché il contratto di società lo preveda, l'accomandatario può decidere in merito all'ingresso e all'uscita degli accomandanti.

2

Sono fatte salve le disposizioni del Codice delle obbligazioni109 relative all'esclusione dei soci della società in accomandita.

3

Il Consiglio federale può prescrivere l'esclusione coatta. Essa è retta dall'articolo 82.


Art. 106

Consultazione e informazione 1

Gli accomandanti sono autorizzati a consultare in ogni momento i libri della società. I segreti d'affari delle società in cui investe la società in accomandita rimangono preservati.

2

Gli accomandanti hanno il diritto di essere informati almeno una volta per trimestre sull'andamento degli affari della società.


Art. 107

Società di

audit

La società designa una società di audit (art. 126 segg.).


Art. 108

Rendiconto 1 Gli articoli 88 segg. si applicano per analogia al rendiconto della società e alla valutazione del patrimonio.

2

Sono presi in considerazione gli standard riconosciuti a livello internazionale.


Art. 109

Scioglimento La società è sciolta: a. per decisione dei soci; b. per i motivi previsti dalla legge e dal contratto di società; c. per decisione della FINMA nei casi previsti dagli articoli 133 segg.

109 RS

220

Istituti di credito 40

951.31

Capitolo 2: Società di investimento a capitale fisso

Art. 110

Definizione 1 La società di investimento a capitale fisso (SICAF) è una società anonima ai sensi del Codice delle obbligazioni110 (art. 620 segg. CO): a. il cui scopo esclusivo è l'investimento collettivo di capitali; b. i cui azionisti non devono necessariamente essere qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3; e c. la quale non è quotata in una borsa svizzera.

2

Tra i mezzi propri e il patrimonio complessivo della SICAF deve sussistere un adeguato rapporto. Il Consiglio federale disciplina tale rapporto.111

Art. 111

Ditta 1 La ditta della società deve contenere la designazione della forma giuridica o la sua abbreviazione (SICAF).

2

Per il rimanente si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni112 relative alla ditta della società anonima.


Art. 112

Relazione con il Codice delle obbligazioni Sempreché la presente legge non preveda altrimenti, si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni113 relative alla società anonima.


Art. 113

Azioni 1 Le azioni sono interamente liberate.

2

È vietata l'emissione di azioni con diritto di voto privilegiato114, di buoni di partecipazione, di buoni di godimento e di azioni privilegiate.

3

Il Consiglio federale può prescrivere il riscatto coatto. Esso è retto dall'articolo 82.


Art. 114

115 Banca depositaria

La SICAF deve far capo a una banca depositaria ai sensi degli articoli 72-74.

110 RS

220

111 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

112 RS

220

113 RS

220

114 Rettificato

dalla

Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).

115 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

L sugli investimenti collettivi 41

951.31


Art. 115

Politica di investimento e limitazioni di investimento 1

La SICAF disciplina nello statuto e nel regolamento di investimento gli investimenti, la politica di investimento, le limitazioni di investimento, la ripartizione dei rischi nonché i rischi connessi agli investimenti.

2

Agli investimenti si applicano l'articolo 69 e, per analogia, gli articoli 64, 70 e 71.

3

Le modifiche del regolamento di investimento sono decise dall'assemblea generale a maggioranza dei voti delle azioni rappresentate.


Art. 116

Prospetto La SICAF allestisce un prospetto. Al prospetto si applicano per analogia gli articoli 75 e 77.


Art. 117

Rendiconto
Oltre alle disposizioni della legislazione sulle società anonime in materia di presentazione dei conti, al rendiconto si applicano per analogia l'articolo 89 capoverso 1 lettere a e c-i, nonché capoversi 2-4 e l'articolo 90.


Art. 118

Società di

audit

La SICAF designa una società di audit (art. 126 segg.).

Titolo quarto: Investimenti collettivi di capitale esteri Capitolo 1: Definizione e approvazione

Art. 119

Definizione 1 Si considerano investimenti collettivi di capitale aperti esteri: a. i patrimoni accumulati in vista dell'investimento collettivo di capitale sulla base di un contratto del fondo o di un altro contratto con effetti analoghi e gestiti da una direzione del fondo con sede e amministrazione principale all'estero; b. le società e i patrimoni analoghi con sede e amministrazione principale all'estero il cui scopo è l'investimento collettivo di capitale e nei confronti dei quali o di società a loro vicine gli investitori dispongono del diritto al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario.

2

Si considerano investimenti collettivi di capitale chiusi esteri le società e i patrimoni analoghi con sede e amministrazione principale all'estero il cui scopo è l'investimento collettivo di capitale e nei confronti dei quali o di società a loro vicine gli investitori non dispongono di alcun diritto al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario.

Istituti di credito 42

951.31


Art. 120

Obbligo di approvazione 1

La distribuzione in Svizzera o a partire dalla Svizzera di investimenti collettivi di capitale esteri a investitori non qualificati necessita dell'approvazione preventiva della FINMA. Il rappresentante sottopone alla FINMA i relativi documenti determinanti, come il prospetto di vendita, lo statuto o il contratto del fondo.116 2 L'approvazione è conferita se: a.117 l'investimento collettivo di capitale, la direzione del fondo o la società, il gestore patrimoniale dell'investimento collettivo di capitale e l'ente di custodia sono sottoposti a una vigilanza statale volta a proteggere gli investitori;

b.118 la direzione del fondo o la società nonché l'ente di custodia sottostanno a una normativa equivalente alle disposizioni della presente legge per quanto riguarda l'organizzazione, i diritti degli investitori e la politica di investimento; c. la designazione dell'investimento collettivo di capitale non induce in inganno, né presta a confusione;

d. sono stati designati un rappresentante e un ufficio di pagamento per le quote distribuite in Svizzera; e.119 tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza rilevanti per la distribuzione esiste un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni.

2bis

Il rappresentante e l'ufficio di pagamento possono concludere il loro mandato soltanto previa approvazione della FINMA.120 3 Il Consiglio federale può prevedere una procedura d'approvazione semplificata e accelerata per gli investimenti collettivi esteri, a condizione che siano già stati approvati da un'autorità estera di vigilanza e la reciprocità sia garantita.

4

Gli investimenti collettivi di capitale esteri distribuiti unicamente a investitori qualificati non necessitano di alcuna approvazione, ma devono in ogni momento adempiere i requisiti di cui al capoverso 2 lettere c e d.121

Art. 121

Ufficio di pagamento

1

Come ufficio di pagamento va prevista una banca ai sensi della legge dell'8 novembre 1934122 sulle banche.

116 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

117 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

118 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

119 Introdotta dal della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

120 Introdotto dal della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

121 Introdotto dal della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

122 RS

952.0

L sugli investimenti collettivi 43

951.31

2

Gli investitori possono esigere l'emissione e il riscatto delle quote presso l'ufficio di pagamento.


Art. 122

Trattati internazionali

Il Consiglio federale è autorizzato a concludere, sulla base del riconoscimento reciproco di normative e di misure equivalenti, trattati internazionali che, per gli investimenti collettivi di capitale originari degli Stati contraenti, prevedono un mero obbligo di comunicazione invece dell'obbligo di approvazione.

Capitolo 2: Rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri

Art. 123

Mandato 1 Gli investimenti collettivi di capitale esteri possono essere distribuiti in Svizzera o a partire dalla Svizzera soltanto se la direzione del fondo o la società ha incaricato previamente un rappresentante di assumere gli obblighi di cui all'articolo 124. È fatto salvo l'articolo 122.123 2 La direzione del fondo e la società si impegnano a fornire al rappresentante tutte le informazioni necessarie all'assunzione dei suoi compiti.


Art. 124

Obblighi 1 Il rappresentante rappresenta l'investimento collettivo di capitale estero nei confronti degli investitori e della FINMA. Il suo potere di rappresentanza non può essere limitato.

2

Il rappresentante adempie gli obblighi legali di comunicazione, di pubblicazione e di informazione e si attiene alle norme di comportamento di organizzazioni del settore che la FINMA ha dichiarato standard minimo. La sua identità deve essere menzionata in tutte le pubblicazioni.


Art. 125

Luogo di esecuzione

1

Il luogo di esecuzione delle quote distribuite in Svizzera di un investimento collettivo di capitale estero è alla sede del rappresentante.

2

Esso sussiste alla sede del rappresentante anche dopo la revoca dell'autorizzazione o lo scioglimento dell'investimento collettivo di capitale estero.

123 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

Istituti di credito 44

951.31

Titolo quinto: Verifica e vigilanza Capitolo 1: Verifica

Art. 126

Mandato 1 Le seguenti persone incaricano una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all'articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 2005124 sui revisori di effettuare una verifica conformemente all'articolo 24 della legge del 22 giugno 2007125 sulla vigilanza dei mercati finanziari:126 a. la direzione del fondo per sé stessa e per i fondi di investimento che amministra;

b. la

SICAV;

c. la società in accomandita per investimenti collettivi di capitale; d. la SICAF;

e.127 il gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale; f.

il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri.

2

...128

3

Devono essere controllati dalla medesima società di audit: a. la direzione del fondo e i fondi di investimento da essa amministrati; b. la SICAV e, se del caso, la direzione del fondo che essa ha incaricato conformemente all'articolo 51 capoverso 5.

4

La FINMA può consentire eccezioni nei casi di cui al capoverso 3 lettera b.

5

Le persone menzionate al capoverso 1, i fondi d'investimento amministrati nonché tutte le società immobiliari appartenenti ai fondi immobiliari o alle società d'investimento immobiliare sottopongono il loro conto annuale ed eventualmente il loro conto di gruppo alla verifica di un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo i principi della revisione ordinaria del Codice delle obbligazioni129.130 124 RS

221.302

125 RS

956.1

126 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

127 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

128 Abrogato dal n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

129 RS

220

130 Introdotto dal n. 4 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

L sugli investimenti collettivi 45

951.31

6

Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni d'esecuzione negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici.131

Art. 127

a 129132

Art. 130


133

Obblighi di informazione 1

I periti incaricati delle stime nonché le società immobiliari che fanno parte dell'investimento collettivo di capitale consentono alla società di audit di prendere visione dei libri contabili, dei giustificativi, nonché dei rapporti di stima; le forniscono inoltre tutte le informazioni necessarie all'adempimento del suo obbligo di verifica.

2

La società di audit della banca depositaria e la società di audit degli altri titolari dell'autorizzazione si prestano collaborazione reciproca.


Art. 131


134

Capitolo 2: Vigilanza

Art. 132

135 Vigilanza 1 La FINMA rilascia le autorizzazioni e le approvazioni necessarie ai sensi della presente legge e sorveglia l'osservanza delle disposizioni legali, contrattuali, statutarie e regolamentari.

2

Essa non controlla l'opportunità politico-commerciale delle decisioni prese dai titolari dell'autorizzazione.

131 Introdotto dal n. 4 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

132 Abrogati dal n. 4 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

133 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

134 Abrogato dal n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

135 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

Istituti di credito 46

951.31


Art. 133


136

Strumenti di vigilanza 1

In caso di violazione delle disposizioni contrattuali, statutarie e regolamentari sono applicabili per analogia gli strumenti di vigilanza di cui agli articoli 30-37 della legge del 22 giugno 2007137 sulla vigilanza dei mercati finanziari.138 2 L'articolo 37 della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari si applica per analogia anche all'approvazione secondo la presente legge.

3

Se i diritti degli investitori risultano minacciati, la FINMA può obbligare i titolari dell'autorizzazione a prestare garanzie.

4

Se una decisione esecutoria della FINMA rimane disattesa nonostante diffida, la FINMA può, a spese della parte inadempiente, eseguire essa stessa l'operazione ordinata.


Art. 134


139

Liquidazione

La FINMA può disporre la liquidazione di titolari dell'autorizzazione ai quali è stata revocata l'autorizzazione o di investimenti collettivi di capitale ai quali è stata revocata l'approvazione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.


Art. 135

Misure in caso di attività non autorizzata o non approvata 1

La FINMA può disporre lo scioglimento di persone che operano senza la sua autorizzazione o approvazione.

2

Per tutelare gli interessi degli investitori, la FINMA può prescrivere la trasformazione dell'investimento collettivo di capitale in una forma conforme alla legge.


Art. 136

Altre misure

1

La FINMA può, in casi motivati, designare periti ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1 per la stima degli investimenti dei fondi immobiliari o delle società immobiliari di investimento.

2

Essa può revocare i periti designati dai fondi immobiliari o dalle società immobiliari di investimento.


Art. 137


140

Dichiarazione di fallimento 1

Ove vi sia un timore fondato che il titolare dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 lettere a-d o f sia eccessivamente indebitato o abbia seri pro-

136 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

137 RS

956.1

138 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

139 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

140 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

L sugli investimenti collettivi 47

951.31

blemi di liquidità e se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o il risanamento è fallito, la FINMA gli revoca l'autorizzazione, dichiara il fallimento e lo rende pubblico.141 2 Le disposizioni relative alla procedura concordataria (art. 293-336 della LF dell'11 apr. 1889 sulla esecuzione e sul fallimento142), alla moratoria del diritto della società anonima (art. 725 e 725a del Codice delle obbligazioni143) e all'avviso al giudice (art. 728c cpv. 3 del Codice delle obbligazioni) non si applicano al titolare dell'autorizzazione di cui al capoverso 1.

3

La FINMA nomina uno o più liquidatori del fallimento. Essi sottostanno alla sua vigilanza e su richiesta le fanno rapporto.144

Art. 138


145

Effetti e svolgimento 1

Il decreto di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 della legge federale dell'11 aprile 1889146 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).

2

Fatti salvi gli articoli 138a-138c, il fallimento deve essere liquidato conformemente agli articoli 221-270 LEF.

3

La FINMA può prendere decisioni e disposizioni derogatorie.

a147 Assemblea dei creditori e comitato dei creditori 1 Il liquidatore del fallimento può proporre alla FINMA di: a. indire un'assemblea dei creditori, definirne le competenze e fissare i quorum delle presenze e dei voti necessari per le deliberazioni; b. istituire un comitato dei creditori, nonché definirne la composizione e le competenze.

2

Nel caso di una SICAV multi-comparto ai sensi dell'articolo 94, può essere indetta un'assemblea dei creditori o istituito un comitato dei creditori per ogni segmento patrimoniale.

3

La FINMA non è vincolata alle proposte del liquidatore del fallimento.

141 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

142 RS 281.1 143 RS

220

144 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

145 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

146 RS

281.1

147 Introdotto dal della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

Istituti di credito 48

951.31

b148 Ripartizione e chiusura della procedura 1 Lo stato di ripartizione non è depositato.

2

Dopo la ripartizione i liquidatori del fallimento presentano un rapporto finale alla FINMA.

3

La FINMA prende le disposizioni necessarie per chiudere la procedura. Rende pubblica la chiusura.

c149 Procedure estere di insolvenza Gli articoli 37f e 37g della legge dell'8 novembre 1934150 sulle banche si applicano per analogia al riconoscimento dei decreti esteri di fallimento e delle misure estere di insolvenza nonché al coordinamento con la procedura estera di insolvenza.

d151 Ricorso 1 Nella procedura di fallimento i creditori e i proprietari di un titolare dell'autorizzazione contemplato dall'articolo 137 capoverso 1 possono interporre ricorso solo contro gli atti di realizzazione. È escluso il ricorso secondo l'articolo 17 della legge federale dell'11 aprile 1889152 sulla esecuzione e sul fallimento.

2

I ricorsi nella procedura di fallimento non hanno effetto sospensivo. Su domanda, il giudice dell'istruzione può accordare l'effetto sospensivo.


Art. 139


153

Obbligo di informazione 1

Le persone che esercitano una funzione nell'ambito della presente legge devono mettere a disposizione della FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento del suo compito.

2

La FINMA può obbligare i titolari dell'autorizzazione a fornirle le informazioni necessarie all'adempimento del suo compito.154

Art. 140

Notificazione delle sentenze I tribunali civili cantonali e il Tribunale federale notificano gratuitamente alla FINMA copia integrale delle sentenze rese nelle controversie tra le persone o società sottoposte alla presente legge e gli investitori.

148 Introdotto dal della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

149 Introdotto dal della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

150 RS

952.0

151 Introdotto dal n. 9 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

152 RS

281.1

153 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

154 Introdotto dal della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

L sugli investimenti collettivi 49

951.31


Art. 141


155



Art. 142


156


Art. 143


157


Art. 144

Rilevamento e notifica di dati158 1

Per garantire la trasparenza del mercato degli investimenti collettivi di capitale o esercitare la sua attività di vigilanza, la FINMA è autorizzata a rilevare dati relativi all'attività commerciale dei titolari dell'autorizzazione e all'evoluzione degli investimenti collettivi di capitale da essi amministrati o rappresentati. Essa può incaricare terzi del rilevamento di questi dati oppure obbligare i titolari dell'autorizzazione a notificarglieli.159 2 I terzi incaricati devono serbare il segreto sui dati rilevati.

3

Sono fatti salvi gli obblighi di fornire informazioni statistiche alla Banca nazionale svizzera sanciti dalla legge federale del 3 ottobre 2003160 sulla Banca nazionale e la competenza della FINMA e della Banca nazionale di scambiarsi dati.

Titolo sesto: Responsabilità e disposizioni penali Capitolo 1: Responsabilità

Art. 145

Principio 1 Chiunque viola i suoi obblighi risponde del danno causato alla società, ai singoli investitori e ai creditori della società, sempreché non provi che nessuna colpa gli è imputabile. Possono essere rese responsabili tutte le persone che si occupano della costituzione, della gestione, dell'amministrazione patrimoniale, della distribuzione, della verifica o della liquidazione appartenenti: a. alla direzione del fondo; b. alla SICAV;

c. alla società in accomandita per investimenti collettivi di capitale; d. alla SICAF;

155 Abrogato dal n. 9 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

156 Abrogato dal n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

157 Abrogato dal n. 9 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

158 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

159 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

160 RS

951.11

Istituti di credito 50

951.31

e. alla banca depositaria; f. ai distributori;

g. al rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri; h. alla società di audit; i. al liquidatore.

2

La responsabilità ai sensi del capoverso 1 si applica anche ai periti incaricati delle stime e al rappresentante della comunità degli investitori.161 3 Chiunque delega a un terzo l'esecuzione di un compito risponde del danno causato da costui, sempreché non provi di aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze in materia di scelta, di istruzione e di sorveglianza. Il Consiglio federale può stabilire le esigenze relative alla sorveglianza. È fatto salvo l'articolo 31 capoverso 6.162 4 La responsabilità degli organi della direzione del fondo, della SICAV e della SICAF è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni163 relative alla società anonima.

5

La responsabilità della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni relative alla società in accomandita.


Art. 146

Solidarietà e regresso 1

Se più persone sono responsabili di un danno, ognuna di esse risponde solidalmente nella misura in cui il danno le può essere imputato personalmente a motivo della sua colpa e delle circostanze.

2

L'attore può proporre azione nei confronti di più responsabili per la totalità del danno e chiedere al giudice di stabilire nell'ambito della medesima procedura il risarcimento dovuto da ognuno dei convenuti.

3

Il giudice disciplina il regresso sui responsabili tenendo conto di tutte le circostanze.


Art. 147

Prescrizione 1 L'azione di risarcimento si prescrive in cinque anni a contare dal giorno in cui la parte lesa ha avuto conoscenza del danno e della persona tenuta al risarcimento, ma al più tardi in un anno dopo il rimborso di una quota e in tutti i casi in dieci anni dal giorno in cui l'atto pregiudizievole si è verificato.

2

Se l'azione è riconducile a un reato per il diritto penale prevede una prescrizione di maggiore durata, tale prescrizione si applica anche alla pretesa civile.

161 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

162 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

163 RS

220

L sugli investimenti collettivi 51

951.31

Capitolo 2: Disposizioni penali

Art. 148

Crimini e

delitti164

1

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

a.165 ...

b. costituisce senza autorizzazione o senza approvazione un investimento collettivo di capitale;

c.166 ...

d.167 distribuisce senza autorizzazione o senza approvazione investimenti collettivi di capitale svizzeri o esteri;

e. non tiene una contabilità regolare o non conserva conformemente alle prescrizioni i libri, i giustificativi e i documenti;

f.168 nel conto annuale, nel rapporto annuale, nel rapporto semestrale, nel prospetto e nelle informazioni chiave per gli investitori o nel prospetto semplificato o in altre informazioni: 1. fornisce indicazioni false o tace fatti importanti, 2. non fornisce tutte le indicazioni prescritte;

g.169 trattandosi del conto annuale, del rapporto annuale, del rapporto semestrale, del prospetto, delle informazioni chiave per gli investitori o del prospetto semplificato: 1. non li allestisce o non li allestisce in modo regolare, 2. non li pubblica o non li pubblica entro il termine prescritto, 3. non li presenta o non li presenta entro il termine prescritto alla FINMA, 4.170 ...

h. fornisce indicazioni false o rifiuta di fornire indicazioni alla società di audit, all'incaricato dell'inchiesta, all'amministratore, al liquidatore o alla FINMA; 164 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 12 dic. 2014 sull'estensione della punibilità della violazione del segreto professionale, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1535; FF 2014 5347 5357).

165 Abrogata dal n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

166 Abrogata dal n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

167 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

168 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

169 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

170 Abrogato dal n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

Istituti di credito 52

951.31

i.171 ...

j.

in quanto perito incaricato delle stime, viola gravemente gli obblighi che gli incombono; k. divulga, anche dopo la fine dei rapporti ufficiali o di servizio oppure dell'esercizio della professione, un segreto di clienti che gli è stato confidato in qualità di organo, di impiegato, di mandatario o di liquidatore di una direzione del fondo o di cui ha avuto conoscenza in virtù della sua funzione; l.172 divulga un segreto che gli è stato rivelato ai sensi della lettera k, oppure lo sfrutta per sé o per altri.

1bis

È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1 lettera k o l, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale.173 2 È punito con la multa sino a 250 000 franchi chi ha agito per negligenza.

3

...174


Art. 149

Contravvenzioni 1 È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente: a. viola le disposizioni sulla protezione contro le confusioni e gli inganni (art. 12);

b. fornisce indicazioni non ammesse, false o fallaci nella pubblicità su un investimento collettivo di capitale;

c.175 distribuisce un portafoglio collettivo interno; d. non effettua le comunicazioni prescritte alla FINMA, alla Banca nazionale svizzera o agli investitori o vi inserisce false indicazioni; e. distribuisce a investitori non qualificati un prodotto strutturato senza che:176 1. siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera a, 2. vi sia un prospetto semplificato, 171 Abrogata dal n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

172 Introdotta dal n. I 1 della LF del 12 dic. 2014 sull'estensione della punibilità della violazione del segreto professionale, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1535; FF 2014 5347

5357).

173 Introdotto dal n. I 1 della LF del 12 dic. 2014 sull'estensione della punibilità della violazione del segreto professionale, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1535; FF 2014 5347

5357).

174 Abrogato dal n. 9 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

175 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

176 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

L sugli investimenti collettivi 53

951.31

3.177 nel prospetto semplificato siano menzionate le indicazioni di cui all'articolo 5 capoverso 2 lettera c; f.178 non tiene in modo corretto il registro delle azioni di cui all'articolo 46 capoverso 3.

2

È punito con la multa sino a 150 000 franchi chi ha agito per negligenza.

3

...179

4

...180


Art. 150


181

Perseguimento penale in caso di violazione del segreto di clienti Il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni al segreto di clienti (art. 148 cpv. 1 lett. k) incombono ai Cantoni.


Art. 151


182

Titolo settimo: Disposizioni finali183 Capitolo 1: Esecuzione; abrogazione e modifica del diritto vigente184

Art. 152

185 Esecuzione 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

2

Nell'emanazione di ordinanze il Consiglio federale e la FINMA tengono conto delle esigenze determinanti della legislazione delle Comunità europee.


Art. 153

Abrogazione e modifica del diritto vigente L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

177 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

178 Introdotta dal n. I 6 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal

1° lug. 2015 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

179 Abrogato dal n. 9 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

180 Abrogato dal n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

181 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

182 Abrogato dal n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

183 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

184 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

185 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

Istituti di credito 54

951.31

Capitolo 2: Disposizioni transitorie186

Art. 154

Disposizioni transitorie per i fondi di investimento svizzeri 1

Le procedure di modifica dei regolamenti dei fondi e di cambiamento di direzione del fondo o di banca depositaria pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono giudicate secondo il diritto procedurale anteriore.

2

Entro un anno a contare dall'entrata in vigore della presente legge le direzioni dei fondi devono:

a. pubblicare un prospetto semplificato per ogni fondo immobiliare e per ogni altro fondo per investimenti tradizionali; b.187 fornire alla FINMA la prova che i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale svizzeri da esse incaricati sottostanno a una vigilanza statale.

3

Entro un anno a contare dall'entrata in vigore della presente legge le direzioni dei fondi devono sottoporre per approvazione alla FINMA il testo adattato dei regolamenti dei fondi.

4

In casi particolari la FINMA può prorogare i termini menzionati nel presente articolo.


Art. 155

Disposizioni transitorie per gli investimenti collettivi di capitale esteri 1

Entro sei mesi a contare dall'entrata in vigore della presente legge gli investimenti collettivi di capitale esteri che risulteranno soggetti alla presente legge devono annunciarsi alla FINMA e presentare un'istanza di approvazione. Essi possono proseguire la loro attività sino al momento della decisione di approvazione.

2

La FINMA si pronuncia sull'approvazione entro due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge.

3

In casi particolari la FINMA può prorogare i termini menzionati nel presente articolo.


Art. 156

Disposizioni transitorie per i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri 1

Entro un anno a contare dall'entrata in vigore della presente legge i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri devono pubblicare e presentare alla FINMA un prospetto semplificato per ogni investimento collettivo di capitale estero da essi rappresentato in Svizzera e ivi paragonabile a un fondo immobiliare o a un altro fondo per investimenti tradizionali.

186 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

187 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

L sugli investimenti collettivi 55

951.31

2

Entro un anno a contare dall'entrata in vigore della presente legge i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri devono fornire alla FINMA la prova della designazione di una società di audit (art. 126 segg.).


Art. 157

Disposizioni transitorie per i titolari dell'autorizzazione e gli investimenti collettivi di capitale svizzeri 1

Entro sei mesi a contare dall'entrata in vigore della presente legge le persone seguenti devono annunciarsi alla FINMA: a. le

SICAF;

b.188 i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale.

2

Entro un anno a contare dall'entrata in vigore della presente legge essi ne devono soddisfare le esigenze e presentare un'istanza di autorizzazione o di approvazione.

Possono proseguire la loro attività sino al momento della decisione di autorizzazione.

3

La FINMA pronuncia sull'autorizzazione o sull'approvazione entro due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge.

4

In casi particolari la FINMA può prorogare i termini menzionati nel presente articolo.


Art. 158

Disposizioni transitorie per i soggetti giuridici che utilizzano una designazione ai sensi dell'articolo 12 1

Entro un anno a contare dall'entrata in vigore della presente legge i soggetti giuridici la cui designazione viola l'articolo 12 devono adeguarla.

2

Se l'adeguamento di designazione richiesto non è effettuato entro i termini, la FINMA accorda una proroga al soggetto giuridico. Trascorsa infruttuosa la proroga, la FINMA pronuncia lo scioglimento del soggetto giuridico in vista della sua liquidazione e designa i liquidatori.

Capitolo 3:189 Disposizioni transitorie della modifica del 28 settembre 2012
a Disposizioni transitorie per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri 1

Entro due anni a contare dall'entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2012 le direzioni dei fondi, le SICAV e le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale sottopongono per approvazione alla FINMA i testi adattati dei contratti del fondo, dei regolamenti di investimento e dei contratti di società.

188 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

189 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

Istituti di credito 56

951.31

2

Le direzioni dei fondi e le SICAV che hanno delegato all'estero decisioni di investimenti collettivi di capitale svizzeri senza che tra la FINMA e le autorità rilevanti di vigilanza esistesse il relativo accordo richiesto dal diritto estero comunicano senza indugio la delega alla FINMA. Entro un anno a contare dall'entrata in vigore della modifica, presentano le dichiarazioni con cui tali autorità si impegnano alla collaborazione e allo scambio di informazioni nei confronti della FINMA.

3

In casi particolari la FINMA può prorogare i termini previsti nel presente articolo.

b Disposizioni transitorie per la delega di decisioni di investimento e il trasferimento della custodia del patrimonio del fondo 1

Entro sei mesi a contare dall'entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2012, i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale, le direzioni dei fondi e le SICAV che hanno delegato le decisioni di investimento a gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale non sottoposti a una vigilanza riconosciuta comunicano la delega alla FINMA. Entro due anni a contare dall'entrata in vigore della modifica, la delega deve soddisfare le esigenze legali. È fatta salva la delega a un gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale ai sensi dell'articolo 158c capoverso 2.

2

Entro due anni a contare dall'entrata in vigore della modifica, le banche depositarie confermano alla FINMA che la custodia del patrimonio del fondo di investimenti collettivi di capitale svizzeri esistenti è stata trasferita unicamente a depositari terzi e collettivi autorizzati secondo l'articolo 73 e che questo trasferimento è nell'interesse di una custodia adeguata.

c Disposizioni transitorie per gestori patrimoniali e direzioni dei fondi di investimenti collettivi di capitale esteri 1

I gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale esteri che risultano assoggettati alla presente legge in seguito alla modifica del 28 settembre 2012, si annunciano alla FINMA entro sei mesi a contare dall'entrata in vigore di tale modifica.

2

Entro due anni a contare dall'entrata in vigore della modifica, si conformano ai requisiti legali e presentano un'istanza di autorizzazione. Possono proseguire l'attività sino al momento della decisione sull'istanza.

3

In casi particolari, la FINMA può prorogare i termini previsti nel presente articolo.

d Disposizioni transitorie per la distribuzione di investimenti collettivi di capitale 1

I rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri e i distributori che risultano assoggettati alla presente legge in seguito alla modifica del 28 settembre 2012 si annunciano alla FINMA entro sei mesi a contare dall'entrata in vigore di tale modifica.

L sugli investimenti collettivi 57

951.31

2

Entro due anni a contare dall'entrata in vigore della modifica, si conformano ai requisiti legali e presentano un'istanza di autorizzazione. Possono proseguire l'attività sino al momento della decisione sull'istanza.

3

Entro un anno dall'entrata in vigore della modifica, i rappresentanti che hanno distribuito investimenti collettivi di capitale esteri secondo il diritto anteriore senza che tra la FINMA e le autorità rilevanti di vigilanza esistesse un relativo accordo sono tenuti, per poter continuare a distribuire investimenti collettivi di capitale esteri, a presentare alla FINMA le dichiarazioni con cui tali autorità si impegnano alla collaborazione e allo scambio di informazioni nei confronti della FINMA.

4

Entro due anni dall'entrata in vigore della modifica, gli investimenti collettivi di capitale esteri distribuiti in Svizzera esclusivamente a investitori qualificati devono adempiere le condizioni di cui agli articoli 120 capoverso 4 e 123.

5

Entro un anno dall'entrata in vigore della modifica, gli investimenti collettivi di capitale esteri di cui è autorizzata la distribuzione, in Svizzera o a partire dalla Svizzera, a investitori non qualificati devono soddisfare le esigenze previste dal nuovo articolo 120 capoverso 2. 6 In casi particolari la FINMA può prorogare i termini previsti nel presente articolo.

e Disposizioni transitorie concernenti i privati facoltosi di cui all'articolo 10 capoverso 3bis I privati facoltosi che entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2012 non adempiono le condizioni di cui all'articolo 10 capoverso 3bis non potranno più investire in investimenti collettivi di capitale riservati agli investitori qualificati.

Capitolo 4: Referendum ed entrata in vigore190

Art. 159

...191 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 2007192 190 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

191 Abrogata dal n. I della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).

192 DCF del 22 nov. 2006

Istituti di credito 58

951.31

Allegato

(art. 153)

Abrogazione e modifica del diritto vigente I

La legge federale del 18 marzo 1994193 sui fondi di investimento è abrogata.

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: …194 193 [RU

1994 2523, 2000 2355 all. n. 27, 2004 1985 all. n. II 4] 194 Le mod. possono essere consultate alla RU 2006 5379.