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01.01.2002 - 31.12.2012
01.05.1992 - 31.12.2001
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944.0

Legge federale
sull'informazione dei consumatori

(LIC)

del 5 ottobre 1990 (Stato 1° gennaio 2013)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 31sexies capoverso 1 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 maggio 19863,

decreta:

1 [CS 1 3; RU 1981 1244]. Questa disp. corrisponde all'art. 97 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).

2 Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2790; FF 1999 2959).

3 FF 1986 II 231

Sezione 1: Scopo

Art. 1

Scopo della presente legge è il promovimento dell'informazione oggettiva dei consumatori mediante:

a.
prescrizioni sulla dichiarazione di merci e di servizi;
b.
aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori.

Sezione 2: Dichiarazione di merci e di servizi

Art. 2 Principi

1 Se lo giustifica l'interesse dei consumatori, devono essere indicati in forma comparabile:

a.
le caratteristiche essenziali delle merci di cui è offerto l'acquisto o l'uso;
b.
gli elementi essenziali dei servizi designati dal Consiglio federale.

2 Chiunque mette in circolazione tali merci od offre tali servizi soggiace all'obbligo della dichiarazione.

3 Le dichiarazioni estere sono riconosciute se comparabili a quelle svizzere.

4 È tutelato il segreto d'affari e di fabbricazione.

5 È fatto salvo l'obbligo di fornire le indicazioni che derivano da altre disposizioni federali.4

6 La dichiarazione va fatta nelle lingue ufficiali della Svizzera.

4 Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2790; FF 1999 2959).

Art. 3 Convenzioni di diritto privato

Le organizzazioni interessate dell'economia e dei consumatori concordano l'elenco delle merci da dichiarare. Concordano anche i requisiti per la forma e il contenuto delle dichiarazioni di tali merci e dei servizi designati dal Consiglio federale. Al riguardo, tengono conto delle norme internazionali e del principio di non discriminazione.

Art. 4 Ordinanze del Consiglio federale

Il Consiglio federale, sentite le organizzazioni interessate dell'economia e dei consumatori, può disciplinare la dichiarazione mediante ordinanza se:

a.
entro congruo termine non è stato raggiunto un accordo oppure
b.
l'accordo è adempiuto in modo insufficiente.

Sezione 3: Aiuto finanziario alle organizzazioni di consumatori

Art. 5 Principi

1 Nel limite dei crediti stanziati, la Confederazione può accordare alle organizzazioni di consumatori con attività d'importanza nazionale, che statutariamente si dedicano esclusivamente alla protezione dei consumatori, un aiuto finanziario non superiore al 50 per cento delle spese computabili per:

a.
l'informazione oggettiva e corretta dei consumatori nei media stampati o elettronici;
b.
l'esecuzione di test comparativi concernenti le caratteristiche essenziali e chiaramente rilevabili di merci e gli elementi essenziali di servizi;
c.
la negoziazione di accordi sulle dichiarazioni.

2 La Confederazione può accordare l'aiuto finanziario di cui al capoverso 1 lettera a anche ad altre organizzazioni con attività d'importanza nazionale che statutariamente si dedicano all'informazione dei consumatori.5

Art. 6 Aiuto finanziario per l'esecuzione di test comparativi

1 La Confederazione concede un aiuto finanziario per l'esecuzione di test comparativi soltanto se l'organizzazione di consumatori, per l'insieme dei test ch'essa effettua:

a.
si attiene al bisogno d'informazione dei consumatori nella scelta dei temi e nell'esecuzione dei test;
b.
esegue i test secondo principi scientifici;
c.
assicura che i test vengano eseguiti in modo tecnicamente ineccepibile, con competenza e imparzialità;
d.
conferisce agli offerenti in causa un diritto d'essere sentiti.

2 Il servizio federale competente provvede per il coordinamento dell'attività in materia di test fra le organizzazioni di consumatori che chiedono l'aiuto finanziario.

Art. 7 Indipendenza nell'esecuzione dei test

Un'organizzazione che ottiene, secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera b, un aiuto finanziario per l'esecuzione di test comparativi non deve trovarsi in una situazione di dipendenza che non le permetta più di garantire l'esecuzione obiettiva dei test.

Sezione 4: Obbligo d'informare

Art. 8

1 Le organizzazioni che chiedono l'aiuto finanziario devono fornire all'unità amministrativa competente ogni utile informazione e permetterle di consultare gli atti.

2 Le organizzazioni interessate dell'economia e dei consumatori, come anche gli offerenti di merci e di servizi devono comunicare all'unità amministrativa competente ogni informazione necessaria per l'esecuzione delle prescrizioni del Consiglio federale riguardanti la dichiarazione di merci e di servizi (art. 4).

Sezione 5: Commissione federale per le questioni dei consumatori

Art. 9

1 Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale per le questioni dei consumatori nella quale sono rappresentati i consumatori, l'economia e la scienza.

2 La Commissione è un organo consultivo del Consiglio federale e dei dipartimenti per le questioni concernenti i consumatori.

3 La Commissione promuove la collaborazione fra le parti per risolvere le questioni concernenti i consumatori.

Sezione 6: Procedura e disposizioni penali

Art. 11 Reati

1 È punito con la multa chiunque, intenzionalmente:

a.
viola una prescrizione del Consiglio federale sulla dichiarazione di merci o di servizi (art. 4), che commina una pena;
b.
non adempie l'obbligo d'informare secondo l'articolo 8 capoverso 2.

2 La pena è della multa sino a 2000 franchi se l'autore ha agito per negligenza.

3 In casi di esigua gravità, si può prescindere da qualsiasi pena.

Art. 12 Rapporto con la legge federale sul diritto penale amministrativo

1 Al procedimento penale e al giudizio dei reati è applicabile la legge federale del 22 marzo 19746 sul diritto penale amministrativo.

2 L'unità amministrativa incaricata del procedimento e del giudizio è il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca7.

6 RS 313.0

7 Nuova espr. giusta il n. I 34 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655).

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 13 Esecuzione

1 Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione. Esso emana le disposizioni esecutive.

2 Può far capo, per l'esecuzione delle prescrizioni, alle organizzazioni interessate dell'economia e dei consumatori.

Art. 14 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° maggio 19928

8 DCF del 1° apr. 1992