01.07.2023 - * / In vigore
01.01.2022 - 30.06.2023Confronta con la versione attuale
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2017 - 31.12.2021
01.08.2016 - 31.12.2016
01.01.2007 - 31.07.2016
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

641.51

Legge federale
sull'imposizione degli autoveicoli

(LIAut)

del 21 giugno 1996 (Stato 1° gennaio 2022) (Stato 1° gennaio 2022)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 131 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 ottobre 19953,

decreta:

1 RS 101

2 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

3 FF 1995 IV 1543

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Principio

La Confederazione riscuote un'imposta sugli autoveicoli destinati al trasporto di persone o di merci.

Art. 2 Definizioni

1 Per autoveicoli destinati al trasporto di persone o di merci a tenore della presente legge s'intendono:

a.4
gli autoveicoli per il trasporto di 10 persone o più, conducente compreso, di peso unitario non eccedente 1600 kg (voci di tariffa5 8702.1030, 8702.2010, 8702.3010, 8702.4010 e 8702.9030);
b.6
le autovetture e altre auto principalmente concepite per il trasporto di persone (diverse da quelle menzionate nella lett. a), comprese le vetture tipo «break» e le vetture da corsa (voci di tariffa 8703.1000-9060);
c.7
gli autoveicoli per il trasporto di merci, di peso unitario non eccedente 1600 kg (voci di tariffa 8704.2110 e 2120, 3110 e 3120, 4110 e 4120, 5110 e 5120, 6010 e 6020, 9010 e 9020).

2 Non sono reputati autoveicoli a tenore della presente legge i telai cabinati destinati agli autoveicoli citati nel capoverso 1.

4 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. 3 all'O del 10 giu. 2016 concernente la modifica della tariffa doganale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2445).

5 RS 632.10, all.

6 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. 3 all'O del 10 giu. 2016 concernente la modifica della tariffa doganale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2445).

7 Nuovo testo giusta l'all. 3 n. 1 dell'O del 30 giu. 2021 concernente la modifica della tariffa doganale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 445).

Art. 38 Autorità fiscale

L'autorità fiscale è l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). Esso esegue tutti i provvedimenti previsti dalla presente legge e impartisce tutte le istruzioni necessarie a tal riguardo la cui emanazione non è espressamente riservata a un'altra autorità.

8 Nuovo testo giusta il n. I 21 dell'O del 12 giu. 2020 sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).

Art. 4 Controlli da parte dell'autorità fiscale

1 L'autorità fiscale è abilitata ad effettuare controlli in qualsiasi momento e senza preavviso presso i contribuenti o altre persone.

2 L'autorità fiscale può esigere tutte le informazioni e i libri contabili, i documenti commerciali e altri documenti importanti per l'esecuzione della presente legge.

Art. 5 Assistenza amministrativa

1 L'autorità fiscale può far capo alla collaborazione di Cantoni, Comuni e organizzazioni private.

2 Le polizie cantonali e comunali sono tenute a denunciare all'autorità fiscale tutte le infrazioni al diritto fiscale concernente gli autoveicoli, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro attività ufficiale, e ad assecondare tale autorità nell'accertamento dei fatti nonché nel perseguimento dell'autore.

3 Sono tenuti a informare l'autorità fiscale, sempre che le informazioni richieste possano essere importanti ai fini dell'esecuzione della presente legge:

a.
le autorità amministrative della Confederazione nonché gli istituti e le regìe federali autonomi;
b.
le autorità cantonali, distrettuali, circondariali e comunali;
c.
le organizzazioni che nell'ambito della loro attività si occupano di compiti di diritto pubblico.
Art. 6 Segreto

Chiunque è tenuto a collaborare all'esecuzione della presente legge o a informare l'autorità fiscale deve mantenere il segreto nei confronti di terzi per quanto concerne gli accertamenti fatti nell'esercizio delle sue funzioni e rifiutare loro la consultazione di atti ufficiali.

Art. 7 Diritto applicabile

Per l'imposta è applicabile la legislazione doganale, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.

Art. 8 Tasse

Per le decisioni formali e le prestazioni di servizio possono essere riscosse delle tasse. Le rispettive aliquote sono fissate dal Consiglio federale.

Sezione 2: Assoggettamento all'imposta

Art. 9 Persone soggette all'imposta

1 Sono soggetti all'imposta:

a.9
per gli autoveicoli importati: i debitori doganali;
b.
per gli autoveicoli fabbricati in Svizzera: i fabbricanti.

2 Il Consiglio federale designa le persone soggette all'imposta per le importazioni nelle enclavi doganali svizzere.

9 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

Art. 10 Successione fiscale

1 Il successore fiscale subentra alla persona soggetta all'imposta nei suoi doveri e diritti risultanti dalla presente legge.

2 Sono reputati successori fiscali:

a.
gli eredi in caso di decesso della persona soggetta all'imposta o del successore fiscale;
b.
i consoci con responsabilità personale o i loro eredi all'atto della liquidazione di una società senza personalità giuridica;
c.
la persona giuridica che assume, con attivi e passivi, il patrimonio o l'azienda da un'altra persona giuridica.

3 Gli eredi rispondono solidalmente dei debiti della società sino a concorrenza della loro quota ereditaria e i soci con responsabilità personale nei limiti della loro responsabilità.

4 Trattandosi di più successori fiscali, ciascuno di essi può esercitare autonomamente i diritti risultanti dalla presente legge.

Art. 11 Responsabilità solidale

Rispondono solidalmente con la persona soggetta all'imposta o con il successore fiscale:

a.
in caso di scioglimento di una persona giuridica o di una società senza personalità giuridica: le persone incaricate della liquidazione, anche nella procedura di fallimento o di concordato, sino a concorrenza del prodotto della liquidazione;
b.
in caso di scioglimento di una persona giuridica che ha trasferito la sua sede all'estero senza procedere a una liquidazione: gli organi, personalmente, sino a concorrenza dell'importo patrimoniale netto della persona giuridica.
Art. 12 Esenzione

1 Sono esenti dall'imposta:

a.
l'importazione di autoveicoli ammessi in franchigia di dazio in base a circostanze particolari;
b.10
l'importazione di autoveicoli per i quali l'obbligo di pagare i tributi doganali è stato soppresso a determinate condizioni;
c.
la fornitura diretta a destinazione dell'estero di autoveicoli fabbricati in Svizzera o di autoveicoli che sarebbero ammessi all'importazione in franchigia di dazio a tenore della lettera a;
d.
l'importazione e la fornitura di autoveicoli in franchigia di dazio in base ad accordi internazionali;
e.11
l'importazione e la fornitura di autoveicoli che soggiacciono alla tassa sul traffico pesante in conformità della legge del 19 dicembre 199712 sul traffico pesante.

2 Il Consiglio federale può decidere un'esenzione totale o parziale degli autoveicoli elettrici.

3 Il Consiglio federale regola i dettagli.

10 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

11 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

12 RS 641.81

Sezione 3: Aliquota d'imposta

Art. 13

L'imposta è del 4 per cento.

Sezione 4: Riscossione dell'imposta

Art. 14 Dichiarazione fiscale in caso di fabbricazione in Svizzera

1 I fabbricanti di autoveicoli devono consegnare una dichiarazione fiscale all'autorità fiscale.

2 La dichiarazione fiscale è vincolante per l'estensore quale base per determinare l'importo dell'imposta. È fatto salvo l'esito di un controllo ufficiale.

3 Per semplificare la riscossione dell'imposta, la Direzione generale delle dogane può concludere con singoli contribuenti accordi circa la determinazione dell'imposta da riscuotere e la procedura d'imposizione. Tali accordi sono ammessi soltanto se non provocano una diminuzione dei tributi.

Art. 17 Esigibilità dell'imposta in caso di fabbricazione in Svizzera

1 Dopo aver ricevuto la decisione d'imposizione, la persona soggetta all'imposta deve pagarne l'importo all'autorità fiscale.

2 Il Consiglio federale fissa i termini di pagamento.

3 In caso di ritardo nel pagamento è dovuto un interesse di mora. Il Dipartimento federale delle finanze ne fissa l'aliquota.

Art. 18 Garanzia dell'imposta in caso di fabbricazione in Svizzera

1 L'autorità fiscale può esigere una garanzia:

a.
se la persona soggetta all'imposta è in ritardo con il pagamento dell'imposta o
b.
se il credito fiscale appare compromesso per altri motivi.

2 La decisione concernente la prestazione di garanzie è immediatamente esecutoria. Essa è parificata a un decreto di sequestro a tenore dell'articolo 274 della legge federale dell'11 aprile 188913 sull'esecuzione e sul fallimento; l'opposizione al decreto di sequestro è esclusa.

Art. 19 Riscossione posticipata e domanda di restituzione dell'imposta

1 Se, per errore, un'imposta dovuta non è stata fissata o è stato fissato un importo troppo basso oppure è stato fissato un importo troppo alto per la restituzione, l'autorità fiscale riscuote posticipatamente l'importo mancante entro un anno a decorrere dalla notificazione della decisione.

2 Se, entro il termine di un anno, un controllo ufficiale dell'imposizione rivela che un'imposta è stata riscossa a torto, l'importo pagato in eccedenza viene restituito d'ufficio.

Art. 20 Prescrizione del credito fiscale

1 Il credito fiscale si prescrive in dieci anni dalla scadenza dell'anno civile in cui è sorto.

2 La prescrizione è interrotta:

a.
se il credito fiscale è riconosciuto dalla persona soggetta all'imposta;
b.
da ogni atto ufficiale con cui è fatto valere il credito fiscale presso la persona soggetta all'imposta.

3 Dopo ogni interruzione, l'intero termine di prescrizione ricomincia a decorrere.

4 Il credito fiscale si estingue in ogni caso 15 anni dopo la fine dell'anno civile in cui è sorto.

Art. 21 Condono dell'imposta

1 La Direzione generale delle dogane può condonare integralmente o parzialmente l'imposta:

a.
se, date le circostanze particolari, una riscossione posticipata costituisce un onere eccessivo per la persona soggetta all'imposta;
b.
se, in altri casi, a causa di circostanze straordinarie e indipendenti dalla determinazione dell'imposta, la riscossione costituisce un rigore particolare.

2 La domanda di condono dev'essere presentata entro un anno a contare dalla data della determinazione dell'imposta.

Sezione 5: Imposta gravante l'importazione

Art. 22 Oggetto dell'imposta

1 L'importazione di autoveicoli sul territorio svizzero è assoggettata all'imposta.

2 Il territorio svizzero comprende il territorio della Confederazione e le enclavi doganali estere.

Art. 24 Base di calcolo

1 L'imposta è riscossa:

a.
sulla controprestazione che, secondo l'articolo 30, l'importatore ha pagato o deve pagare allorquando l'autoveicolo è importato in esecuzione di un contratto di alienazione o di commissione;
b.
sul valore normale in tutti gli altri casi; per valore normale s'intende tutto ciò che un importatore, allo stadio in cui avviene l'importazione, dovrebbe pagare ad un fornitore indipendente del Paese di provenienza degli autoveicoli al momento in cui sorge il credito fiscale e in condizioni di libera concorrenza, per ottenere lo stesso autoveicolo.

2 Nella base di calcolo vanno inclusi, sempre che non lo siano già:

a.
le imposte, i dazi e gli altri tributi dovuti fuori dal Paese d'importazione e in virtù dell'importazione, ad eccezione dell'imposta stessa e dell'imposta sul valore aggiunto;
b.
le spese accessorie come le provvigioni e le spese di trasporto e d'assicurazione sorte fino al primo luogo di destinazione sul territorio svizzero. Per primo luogo di destinazione s'intende il luogo indicato sulla lettera di vettura o su un altro documento accompagnatorio utilizzato per l'importazione del veicolo, in mancanza di tale indicazione, il primo luogo di destinazione in cui avviene lo scarico.

3 Se sussistono dubbi circa l'esattezza della base di calcolo dichiarata o se mancano indicazioni del valore, l'autorità fiscale può procedere mediante stima.

4 Per la determinazione della base di calcolo dell'imposta, i prezzi o valori in valuta estera sono convertiti in franchi svizzeri al corso delle divise (vendita) dell'ultimo giorno di borsa prima dell'insorgere del credito fiscale.

5 Per gli autoveicoli incompleti o non finiti, l'autorità fiscale può aumentare l'importo imponibile del prezzo o del valore delle parti mancanti.

Sezione 6: Imposta gravante la fabbricazione sul territorio svizzero

Art. 25 Oggetto dell'imposta

1 Sono soggetti all'imposta la fornitura e l'uso proprio di autoveicoli fabbricati sul territorio svizzero.

2 Per fabbricazione s'intende la costruzione di autoveicoli e il montaggio di parti importanti. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

3 Il territorio svizzero comprende il territorio della Confederazione e le enclavi doganali estere.

Art. 26 Fornitura

È reputata fornitura la prima cessione a terzi di un autoveicolo da parte del fabbricante.

Art. 27 Uso proprio

Vi è uso proprio quando il fabbricante utilizza autoveicoli:

a.
per scopi dell'impresa;
b.
per scopi privati del suo personale;
c.
per il suo uso privato.
Art. 29 Obbligo di annuncio e di registrazione

Chiunque fabbrica autoveicoli deve:

a.
annunciarsi spontaneamente per scritto all'autorità fiscale, per farsi registrare;
b.
registrare la produzione, i movimenti (entrate, uscite, uso proprio), le scorte nonché i prezzi e i valori degli autoveicoli e presentare un rapporto trimestrale all'autorità fiscale;
c.
conservare per dieci anni i rispettivi libri contabili con i documenti giustificativi.
Art. 30 Base di calcolo

1 Per la fornitura in virtù di un contratto di alienazione o di commissione, l'imposta è calcolata sulla controprestazione.

2 La controprestazione comprende tutto ciò che il fabbricante, o un terzo in sua vece, riceve in cambio della fornitura. La controprestazione comprende pure il risarcimento di tutte le spese, anche se queste sono fatturate separatamente. In caso di fornitura ad una persona vicina, la controprestazione è il valore che verrebbe convenuto tra terzi indipendenti.

3 In tutti gli altri casi l'imposta è calcolata sul valore; quest'ultimo equivale al prezzo che sarebbe fatturato a un terzo indipendente nel luogo e nel momento in cui sorge il credito fiscale.

4 In caso di scambio di autoveicoli, il valore di ogni veicolo è considerato come controprestazione per l'altro veicolo; se una prestazione è fornita a titolo di pagamento di un debito, l'importo del debito così estinto è considerato come controprestazione.

5 La controprestazione comprende inoltre i tributi di diritto pubblico, ad eccezione dell'imposta stessa dovuta sulla fornitura e dell'imposta sul valore aggiunto.

6 Non fanno parte della controprestazione gli importi che la persona soggetta all'imposta riceve dai suoi acquirenti a titolo di rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di quest'ultimi, a condizione che siano fatturate separatamente all'acquirente.

7 Per gli autoveicoli incompleti o non finiti, l'autorità fiscale può aumentare l'importo imponibile del prezzo o del valore delle parti mancanti.

Art. 31 Statistica

L'autorità fiscale rileva i dati necessari per l'esecuzione della presente legge e li gestisce a fini statistici.

Sezione 7: Rimedi giuridici

Art. 32 Opposizione

1 Contro le decisioni in prima istanza della Direzione generale delle dogane può essere fatta opposizione entro 30 giorni. Ne sono escluse le decisioni concernenti la prestazione di garanzie.

2 Le disposizioni relative alla procedura di ricorso amministrativo (art. 51 segg. della L del 20 dic. 196815 sulla procedura amministrativa) si applicano per analogia alla procedura d'opposizione.

Art. 33 Ricorso alle direzioni di circondario e alla Direzione generale delle dogane

1 Le decisioni degli uffici doganali possono essere impugnate con ricorso alla direzione di circondario entro 60 giorni dall'allestimento della decisione d'imposizione.16

2 Le decisioni di prima istanza delle direzioni di circondario possono essere impugnate entro 30 giorni mediante ricorso alla Direzione generale delle dogane.17

16 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

17 Nuovo testo giusta il n. 54 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Sezione 8: Disposizioni penali

Art. 36 Messa in pericolo o sottrazione dell'imposta20

1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, all'atto della fabbricazione in Svizzera o dell'importazione, omettendo di denunciare i veicoli, dissimulandoli, facendone una dichiarazione inesatta o in qualsiasi altro modo, sottrae o compromette tutta o parte dell'imposta, ovvero procura o cerca di procurare altrimenti un profitto fiscale indebito a sé o a un terzo, è punito con la multa sino al quintuplo dell'imposta sottratta o compromessa o dell'indebito profitto. È fatta salva l'applicazione degli articoli 14-16 della legge federale del 22 marzo 197421 sul diritto penale amministrativo.

2 In caso di circostanze aggravanti, il massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere inflitta la detenzione. Sono reputate circostanze aggravanti:

a.
il fatto di reclutare più persone per commettere un'infrazione;
b.
il fatto di commettere delle infrazioni per mestiere o abitualmente.

3 Se non può essere accertato esattamente, l'importo dell'imposta sottratto o compromesso è stimato dall'autorità fiscale.

4 Se un atto costituisce in pari tempo una messa in pericolo o una sottrazione dell'imposta e un'infrazione ad altri disposti federali concernenti tributi, che l'UDSC è tenuto a perseguire o un'infrazione doganale, si applica la pena corrispondente all'infrazione più grave; la pena può essere adeguatamente aumentata.22

20 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2-6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

21 RS 313.0

22 Nuovo testo giusta il n. I 21 dell'O del 12 giu. 2020 sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).

Art. 37 Ricettazione fiscale

Chiunque acquista, accetta in dono, in pegno o altrimenti in custodia, occulta, spaccia o aiuta a spacciare autoveicoli di cui sa o deve supporre che sono stati sottratti all'imposta alla quale sono assoggettati, è punito secondo la pena applicabile all'autore dell'infrazione.

Art. 38 Violazione dell'obbligo di registrazione e di annuncio

1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, omette le registrazioni prescritte nell'articolo 29 o le effettua solo in modo lacunoso oppure omette totalmente o parzialmente di fare periodicamente rapporto all'autorità fiscale, è punito con la multa sino a 10 000 franchi.

2 Nei casi poco gravi, segnatamente di fabbricazione in proprio di un solo autoveicolo, si può rinunciare a infliggere una multa.

Art. 39 Inosservanza di prescrizioni d'ordine

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, disattende una prescrizione della presente legge, un disposto esecutivo, un'istruzione emanata in virtù di tali prescrizioni o una singola decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, senza che sia adempita la fattispecie di una messa in pericolo o sottrazione dell'imposta o di una violazione dell'obbligo di registrazione e di annuncio, è punito con la multa sino a 5000 franchi.

Art. 40 Relazione con la legge federale sul diritto penale amministrativo

1 Le infrazioni sono perseguite e giudicate conformemente alla legge federale del 22 marzo 197423 sul diritto penale amministrativo.

2 L'autorità competente per perseguire e giudicare è l'UDSC.24

23 RS 313.0

24 Nuovo testo giusta il n. I 21 dell'O del 12 giu. 2020 sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 41 Disposizione transitoria

È pure assoggettato all'imposta il trasferimento successivo sul territorio della Confederazione o delle enclavi doganali estere di autoveicoli importati in franchigia di dazio nelle enclavi doganali svizzere prima dell'entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio federale regola i dettagli.

Art. 42 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 199725

25 DCF del 20 nov. 1996.

Allegato

Modifica del diritto vigente

...26

26 Le mod. possono essere consultate alla RU 1996 3045.