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Legge federale sulle foreste

(Legge forestale, LFo)

del 4 ottobre 1991 (Stato 1° gennaio 2017)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 74 capoverso 1, 77 capoversi 2 e 3, 78 capoverso 4 e 95 capoverso 1 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 19883,

decreta:

1 RU 1992 2521 RS 101

2 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425).

3 FF 1988 III 137

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

1 La presente legge ha lo scopo di:

a.
garantire la conservazione della foresta nella sua estensione e ripartizione geo­grafica;
b.
proteggere la foresta come ambiente naturale di vita;
c.
garantire che la foresta possa svolgere le sue funzioni, in particolare protet­tive, sociali ed economiche (funzioni della foresta);
d.
promuovere e tutelare l'economia forestale.

2 Deve inoltre contribuire a proteggere la vita umana e beni materiali considerevoli da valanghe, scoscendimenti, erosione e cadute di pietre (catastrofi naturali).

Art. 2 Definizione di foresta

1 Si considera foresta ogni superficie coperta da4 alberi o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali. L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo.

2 Si considerano inoltre foreste:

a.
i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve;
b.
le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, stra­de forestali o altre costruzioni e impianti forestali;
c.
i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento.

3 Non si considerano foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture d'alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbar­ra­mento o su terreni immediatamente antistanti.

4 Entro i limiti fissati dal Consiglio federale, i Cantoni possono stabilire larghezza, superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea come anche lar­ghezza e superficie che devono avere altre aree boschive per essere considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un'area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti.

4 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RU 1974 1051).

Capitolo 2: Protezione della foresta da interventi nocivi

Sezione 1: Dissodamento e accertamento del carattere forestale

Art. 5 Divieto di dissodamento e deroghe

1 I dissodamenti sono vietati.

2 Può essere concessa deroga se il richiedente comprova l'esistenza di gravi motivi preponderanti rispetto all'interesse alla conservazione della foresta, e sono inoltre adempiute le condizioni seguenti:

a.
l'opera per la quale si richiede il dissodamento è attuabile soltanto nel luogo previsto;
b.
l'opera soddisfa materialmente alle condizioni della pianificazione del terri­to­rio;
c.
il dissodamento non comporta seri pericoli per l'ambiente.

3 Non sono gravi motivi gli interessi finanziari, come un più redditizio sfruttamento del suolo o l'acquisizione di terreno a buon mercato per scopi non forestali.

3bis Quando un'autorità deve decidere in merito all'autorizzazione per la costruzione di impianti per l'impiego di energie rinnovabili e di impianti di trasporto e distribuzione di energia, nella ponderazione degli interessi l'interesse nazionale alla realizzazione di questi progetti è considerato equivalente ad altri interessi nazionali.5

4 Va tenuto conto della protezione della natura e del paesaggio.

5 I permessi di dissodamento hanno validità limitata.

5 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).

Art. 66 Competenza

1 Le deroghe sono accordate:

a.
dalle autorità federali, quando decidono sulla costruzione o la modifica di un'opera per cui occorre un dissodamento;
b.
dalle autorità cantonali, quando decidono sulla costruzione o la modifica di un'opera per cui occorre un dissodamento.

2 Prima di accordare una deroga in materia di dissodamento, l'autorità cantonale consulta l'Ufficio federale dell'ambiente7 (Ufficio fede­rale) se:

a.
il dissodamento interessa una superficie superiore a 5000 m2; quando per la stessa opera sono presentate più domande di dissodamento, è determinante la su­perficie totale;
b.
l'area forestale da dissodare si estende sul territorio di più Cantoni.

6 Nuovo testo giusta il n. I 17 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

7 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937).

Art. 78 Rimboschimento compensativo

1 Ogni dissodamento va compensato nella medesima regione in natura e con essenze stanziali.

2 Invece del compenso in natura è possibile adottare provvedimenti equivalenti a favore della protezione della natura e del paesaggio:

a.
nelle zone con superficie forestale9 in crescita;
b.
nelle altre zone, in casi eccezionali, per riguardo a terre coltive e a zone di pregio ecologico o paesistico particolare.

3 È possibile rinunciare al rimboschimento compensativo in caso di dissodamento:

a.
di estensioni boschive cresciute spontaneamente negli ultimi 30 anni, al fine di recuperare terreni agricoli;
b.
volto a garantire la protezione contro le piene e la rivitalizzazione delle acque;
c.
per conservare e valorizzare i biotopi secondo gli articoli 18a e 18b capo­verso 1 della legge federale del 1° luglio 196610 sulla protezione della natura e del paesaggio.

4 Se nel corso dei 30 anni successivi il terreno agricolo recuperato secondo il capoverso 3 lettera a è destinato a un'altra utilizzazione, il rimboschimento compensativo deve essere effettuato a posteriori.

8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981; FF 2011 3955 3985).

9 Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).

10 RS 451

Art. 811

11 Abrogato dal n. I della LF del 16 mar. 2012, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981; FF 2011 3955 3985).

Art. 9 Compensazione

I Cantoni curano che i vantaggi considerevoli derivanti da permessi di dissoda­mento, non contemplati dall'articolo 5 della legge federale del 22 giugno 197912 sulla pianificazione del territorio (LPT), siano equamente compensati.

12 RS 700

Art. 10 Accertamento del carattere forestale

1 Chi comprova un interesse degno di protezione può far accertare dal Cantone il carattere forestale di un fondo.

2 Al momento dell'emanazione e dell'adattamento dei piani di utilizzazione ai sensi della LPT13 sulla pianificazione del territorio è ordinato un accertamento del carattere forestale:

a.
laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta;
b.
laddove, al di fuori delle zone edificabili, il Cantone intende impedire l'avan­zamento della foresta.14

3 Se la domanda d'accertamento è in relazione con una domanda di dissodamento, la competenza è regolata dall'articolo 6. L'autorità federale competente decide su richiesta dell'autorità cantonale competente.15

13 RS 700

14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981; FF 2011 3955 3985).

15 Per. introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).

Sezione 2: Foresta e pianificazione del territorio

Art. 11 Dissodamento e permesso di costruire

1 Il permesso di dissodare non dispensa dalla domanda d'autorizzazione edilizia pre­vista dalla LPT16.

2 Se un progetto edilizio richiede sia un permesso di dissodamento sia un'autorizza­zione eccezionale per la costruzione fuori della zona edificabile, l'autorizzazione eccezionale può essere rilasciata solo d'intesa con l'autorità competente secondo l'articolo 6 della presente legge.

16 RS 700

Art. 13 Delimitazione tra foreste e zone d'utilizzazione17

1 I margini forestali definiti secondo l'articolo 10 capoverso 2 sono integrati nei piani d'utilizzazione.18

2 I nuovi popolamenti al di fuori di questi margini forestali non sono considerati foreste.

3 I margini forestali possono essere sottoposti a una procedura di accertamento del carattere forestale secondo l'articolo 10 se i piani d'utilizzazione sono adattati e le condizioni reali sono mutate in modo sostanziale.19

17 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981; FF 2011 3955 3985).

18 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981; FF 2011 3955 3985).

19 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981; FF 2011 3955 3985).

Sezione 3: Accesso alla foresta e circolazione in foresta

Art. 14 Accessibilità

1 I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico.

2 Se la conservazione della foresta o altri interessi pubblici, quale segnatamente la protezione di piante e di animali selvatici lo esigono, i Cantoni:

a.
limitano l'accesso a determinate zone forestali;
b.
assoggettano ad autorizzazione l'organizzazione di grandi manifestazioni nella foresta.
Art. 15 Circolazione di veicoli a motore

1 I veicoli a motore possono circolare in foresta e su strade forestali soltanto a fini forestali. Il Consiglio federale regola le eccezioni per l'esercito e per altri compiti d'interesse pubblico.

2 I Cantoni possono ammettere sulle strade forestali altre categorie d'utenti, purché la conservazione della foresta o altri pubblici interessi non vi si oppongano.

3 I Cantoni provvedono a una segnaletica adeguata e ai controlli necessari. Laddove la segnaletica e i controlli non fossero sufficienti, possono installare barriere.

Sezione 4: Protezione della foresta da altri interventi nocivi

Art. 16 Utilizzazioni nocive

1 Sono vietate le utilizzazioni che, pur non essendo dissodamenti secondo l'arti­colo 4, intralciano o mettono in pericolo le funzioni o la gestione della foresta. I diritti inerenti a tali utilizzazioni vanno riscattati, se necessario mediante esproprio. I Cantoni emanano le disposizioni necessarie.

2 Per gravi motivi le autorità competenti possono autorizzare tali utilizzazioni, subordinandole a oneri e condizioni.20

20 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).

Art. 17 Distanza dalla foresta

1 Le costruzioni e gli impianti in vicinanza della foresta sono ammissibili soltanto se non ne pregiudicano la conservazione, la cura e l'utilizzazione.

2 I Cantoni prescrivono per costruzioni ed impianti un'adeguata distanza minima dalla foresta, in funzione della situazione di quest'ultima e dell'altezza prevedibile dei suoi alberi.

3 Per gravi motivi le autorità competenti possono autorizzare la riduzione della distanza minima, subordinandola a oneri e condizioni.21

21 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).

Capitolo 3: Protezione dalle catastrofi naturali

Art. 19

Se la protezione della vita umana o di beni materiali considerevoli lo esige, i Cantoni provvedono alla sicurezza delle zone soggette a valanghe, scoscendimento di ter­reno, erosione o cadute di pietre, come pure alle opere forestali per la correzione dei torrenti.22 Per quanto possibile sono utilizzati metodi rispettosi della natura.

22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).

Capitolo 4: Cura ed utilizzazione della foresta

Sezione 1: Gestione della foresta

Art. 20 Principi della gestione

1 La foresta va gestita in modo che possa adempiere le proprie funzioni durevol­mente e senza restrizioni (continuità23).

2 I Cantoni emanano le necessarie prescrizioni di pianificazione e di gestione. Al riguardo tengono conto delle esigenze dell'approvvigionamento di legname, di una selvicoltura naturalistica24 e della protezione della natura e del paesaggio.

3 Se lo stato e la conservazione della foresta lo permettono, segnatamente per ragioni di natura ecologica e paesistica si può desistere interamente o in parte dalla manutenzione e dallo sfruttamento.

4 Per garantire la conservazione della molteplicità delle specie animali e vegetali, i Cantoni possono circoscrivere riserve forestali di ampiezza adeguata.

5 Se il mantenimento della funzione protettiva lo esige, i Cantoni devono garantire un minimo di cure.

23 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RU 1974 1051).

24 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RU 1974 1051).

Art. 21 Sfruttamento del legno

Il taglio d'alberi nella foresta è subordinato all'autorizzazione del servizio forestale. I Cantoni possono prevedere eccezioni.

Art. 21a25 Sicurezza sul lavoro

Per garantire la sicurezza sul lavoro, i mandatari che svolgono lavori di raccolta del legname nella foresta devono dimostrare che la manodopera impiegata ha seguito un corso riconosciuto dalla Confederazione di sensibilizzazione sui pericoli connessi ai lavori forestali.

25 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).

Art. 22 Divieto di taglio raso

1 Sono vietati i tagli rasi e le forme di sfruttamento d'effetto equivalente.

2 I Cantoni possono accordare eccezioni per particolari misure selvicolturali.

Art. 23 Ripopolamento di radure

1 Le radure dovute ad interventi umani o a fenomeni naturali, compromettenti la sta­bilità o la funzione protettiva della foresta, devono essere ripopolate.

2 Se è impossibile il ripopolamento per rigenerazione naturale, si provvede con alberi ed arbusti stanziali.

Art. 2426 Materiale di riproduzione forestale

1 Il materiale di riproduzione destinato alle piantagioni forestali deve essere sano ed appropriato al luogo.

2 Il Consiglio federale emana prescrizioni circa la provenienza, l'uso, il commercio e la protezione di tale materiale.

26 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RU 1974 1051).

Art. 25 Alienazione e spartizione

1 L'alienazione di foresta appartenente a Comuni o a corporazioni e la spartizione di foresta richiedono un'autorizzazione cantonale. Quest'ultima può essere accordata soltanto se le funzioni forestali non ne siano ostacolate.

2 Se l'alienazione o la spartizione sono anche subordinate ad autorizzazioni in virtù della legge federale del 4 ottobre 199127 sul diritto fondiario rurale, i Cantoni prov­vedono a riunire le due procedure e concluderle con decisione unica.

Sezione 2: Prevenzione e riparazione dei danni alla foresta

Art. 2628 Provvedimenti della Confederazione

1 Il Consiglio federale emana prescrizioni su provvedimenti intesi a prevenire e riparare i danni dovuti a eventi naturali o a organismi nocivi e che possono mettere in grave pericolo la foresta e le sue funzioni.

2 Per la protezione contro gli organismi nocivi può in particolare vietare o limitare l'utilizzazione di determinati organismi, piante e merci e introdurre obblighi di autorizzazione, di notifica, di registrazione e di documentazione.

3 La Confederazione si adopera affinché siano eseguiti provvedimenti al confine e stabilisce e coordina i provvedimenti intercantonali adottati dai Cantoni all'interno del Paese.

4 Gestisce un servizio fitosanitario federale che nel settore della foresta è subordinato all'Ufficio federale.

28 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).

Art. 27 Provvedimenti dei Cantoni

1 Fatto salvo l'articolo 26, i Cantoni adottano provvedimenti contro le cause e le conseguenze di danni che possono compromettere sostanzialmente la conservazione della foresta e delle sue funzioni. Effettuano in particolare il monitoraggio degli organismi nocivi sul loro territorio.29

2 Emanano prescrizioni sulla regolamentazione dell'effettivo della selvaggina per assicurare la conservazione della foresta, in particolare la sua rigenerazione naturale mediante essenze stanziali, senza ricorrere a provvedimenti protettivi. Se queste pre­scrizioni non sono sufficienti, adottano altre misure per prevenire danni da parte della selvaggina.

29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).

Art. 27a30 Provvedimenti contro gli organismi nocivi

1 Chi utilizza materiale vegetale deve osservare i principi della protezione dei vegetali.

2 In collaborazione con i Cantoni interessati, la Confederazione stabilisce strategie e direttive concernenti provvedimenti contro gli organismi nocivi che possono mettere in grave pericolo la foresta e le sue funzioni. I provvedimenti devono essere eseguiti in modo tale da consentire di:

a.
eradicare tempestivamente i nuovi organismi nocivi accertati;
b.
contenere gli organismi nocivi radicati se l'utilità da attendersi prevale sui costi per combatterli;
c.
sorvegliare, eradicare o contenere gli organismi nocivi anche al di fuori della superficie forestale al fine di proteggere la foresta.

3 I detentori di alberi, arbusti, altre piante, colture, materiale vegetale, mezzi di produzione e oggetti che sono o potrebbero essere infestati da organismi nocivi o che sono organismi nocivi devono, in collaborazione con le autorità competenti, eseguirne o accettarne la sorveglianza, l'isolamento, il trattamento o la distruzione.

30 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).

Capitolo 5: Provvedimenti promozionali

Sezione 1: Formazione, consulenza, ricerca e raccolta di dati32

32 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).


Art. 29 Compiti formativi della Confederazione

1 La Confederazione coordina e promuove la formazione in campo forestale.33

2 In collaborazione con i Cantoni, provvede alla formazione e alla formazione continua sul piano teorico e pratico in campo forestale a livello di scuola universitaria.34

3 ...35

4 La formazione professionale del personale forestale è regolata dalla legislazione federale sulla formazione professionale. Il Consiglio federale stabilisce i settori di formazione del personale forestale nei quali il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni esegue questa legislazione.36

33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).

34 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).

35 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).

36 Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. alla LF del 13 dic. 2002 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4557; FF 2000 4957).

Art. 31 Ricerca e sviluppo

1 La Confederazione può affidare a terzi o sostenere finanziariamente:

a.
la ricerca in materia forestale;
b.
lo studio e lo sviluppo di provvedimenti per la protezione della foresta da effetti nocivi;
c.
lo studio e lo sviluppo di provvedimenti volti a proteggere da catastrofi natu­rali la vita umana e beni materiali considerevoli;
d.
lo studio e lo sviluppo di provvedimenti volti a migliorare lo smercio e l'uti­liz­zazione del legno.

2 Essa può istituire e mantenere centri di ricerca.

Art. 32 Delega di compiti alle associazioni

1 La Confederazione può affidare ad associazioni d'importanza nazionale compiti interessanti la conservazione della foresta e versar loro, a tale scopo, un aiuto fi­nan­ziario.

2 Può affidare compiti d'importanza particolare per determinate regioni, segnata­mente nelle regioni di montagna, anche ad associazioni cantonali o regionali.

Art. 33 Accertamenti

1 La Confederazione provvede ad accertamenti periodici circa l'ubicazione, le fun­zioni e lo stato della foresta, circa la produzione e l'utilizzazione del legno, nonché circa le strutture e la situazione economica delle aziende forestali. I proprietari di foreste e gli organi responsabili di aziende dell'economia forestale o del legno devo­no dare alle autorità le informazioni necessarie e, all'occorrenza, tollerare inchieste.

2 Le persone incaricate di eseguire accertamenti o di valutarne i risultati sono tenute all'osservanza del segreto d'ufficio.

Art. 34 Informazione

Confederazione e Cantoni provvedono ad informare le autorità e l'opinione pubblica sull'importanza e lo stato della foresta, nonché sull'economia forestale e del legno.

Sezione 1a:37 Promozione del legno

37 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).

Art. 34b Costruzioni e impianti della Confederazione

1 La Confederazione promuove l'utilizzazione del legno derivante da produzione sostenibile, per quanto vi si presti, nella pianificazione, nell'edificazione e nell'eser­cizio delle costruzioni e degli impianti di sua proprietà.

2 Nell'acquisizione di prodotti in legno la Confederazione tiene conto della gestione forestale sostenibile e rispettosa della natura nonché dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra.

Sezione 2: Finanziamento

Art. 3538 Principi

1 Nei limiti dei crediti stanziati, i contributi di promozione secondo la presente legge sono accordati a condizione che:

a.
i provvedimenti siano attuati in modo economico e competente;
b.
i provvedimenti siano valutati insieme a quelli previsti da altre leggi federali, global­mente e tenendo conto delle loro sinergie;
c.
il beneficiario fornisca una prestazione propria proporzionata alla sua capa­cità economica, allo sforzo che si può ragionevolmente pretendere da lui ed alle altre possibilità finanziarie delle quali potrebbe valersi;
d.
i terzi usufruttuari o responsabili di danni partecipino al finanziamento;
e.
le controversie siano composte durevolmente e a vantaggio della conserva­zione della foresta.

2 Il Consiglio federale può prevedere che i contributi siano versati soltanto a desti­natari che partecipano a misure d'autosostegno dell'economia forestale e del legno.

38 Nuovo testo giusta il n. II 30 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

Art. 36 Protezione da catastrofi naturali

1 La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma inden­nità globali per provvedimenti intesi a proteggere la vita umana e beni materiali considerevoli contro le catastrofi naturali, segnatamente per:39

a.40
la costruzione, il ripristino e la sostituzione di opere e impianti protettivi;
b.
la realizzazione di foreste con funzione protettiva particolare, nonché la cura di giovani popolamenti;
c.
l'istituzione di catasti e di carte dei pericoli, l'allestimento e la gestione di sta­zioni di misurazione nonché l'organizzazione di servizi di preallarme per ga­rantire la sicurezza di insediamenti e di vie di comunicazione.

2 In casi eccezionali, la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a singoli progetti che richiedono una sua valutazione.41

3 L'ammontare delle indennità è determinato in base al pericolo costituito da cata­strofi naturali, nonché ai costi e all'efficacia dei provvedimenti.42

39 Nuovo testo giusta il n. II 30 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

40 Nuovo testo giusta il n. II 30 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

41 Introdotto dal n. II 30 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

42 Introdotto dal n. II 30 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

Art. 3743 Foresta di protezione

1 La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma inden­nità globali per provvedimenti necessari per adempiere la funzione protettiva della foresta, segnatamente per:

a.
la cura della foresta di protezione, incluse la prevenzione e la ripa­razione di danni che mettono in pericolo la foresta di protezione;
b.
la garanzia dell'infrastruttura per la cura della foresta di protezione, per quanto essa tenga conto della foresta come ambiente naturale di vita.

1bis In via eccezionale, la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a progetti nati in seguito a eventi naturali eccezionali.44

2 L'ammontare delle indennità è determinato in base alla superficie di foresta di pro­tezione da curare, al pericolo da evitare e all'efficacia dei provvedimenti.

43 Nuovo testo giusta il n. II 30 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

44 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).

Art. 37a45 Provvedimenti contro i danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione

1 La Confederazione accorda ai Cantoni, sulla base di accordi di programma, indennità globali per provvedimenti per la prevenzione e la riparazione dei danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione dovuti a eventi naturali o a organismi nocivi.

2 In via eccezionale, la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a progetti che richiedono una valutazione specifica da parte sua.

3 L'ammontare delle indennità è determinato in base al pericolo da prevenire e all'effi­cacia dei provvedimenti.

45 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).

Art. 37b46 Indennità per costi

1 Ai destinatari di provvedimenti contro gli organismi nocivi di cui all'articolo 27a capoverso 3 può essere versata un'equa indennità per i costi di prevenzione, lotta e ripristino che non sono assunti secondo l'articolo 48a.

2 L'indennità è fissata definitivamente dall'autorità competente secondo una procedura quanto più semplice possibile e gratuita per la persona danneggiata.

46 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).

Art. 3847 Diversità biologica della foresta

1 La Confederazione accorda ai Cantoni, sulla base di accordi di programma, aiuti finanziari globali per provvedimenti che contribuiscono a conservare e a migliorare la diversità biologica della foresta, segnatamente per:48

a.
la protezione e la manutenzione delle riserve forestali e di altri spazi vitali della foresta importanti dal profilo ecologico;
b.49
la promozione della diversità delle specie e della diversità genetica nella foresta;
c.
il collegamento di spazi vitali della foresta;
d.
la conservazione di gestioni forestali tradizionali.
e.50
...

2 ... 51

3 L'ammontare degli aiuti finanziari è determinato in base all'importanza dei prov­vedimenti per la diversità biologica e alla loro efficacia.

47 Nuovo testo giusta il n. II 30 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

48 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).

49 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).

50 Abrogata dal n. I della LF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).

51 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).

Art. 38a52 Gestione forestale53

1 La Confederazione accorda aiuti finanziari per provvedimenti che migliorano la redditività della gestione forestale sostenibile, segnatamente per:54

a.
basi di pianificazione sovraziendali;
b.
provvedimenti intesi a migliorare le condizioni di gestione delle aziende dell'economia forestale;
c.
provvedimenti temporanei relativi alla pubblicità e alla promozione delle ven­dite presi in comune dall'economia forestale e del legno in caso di sovra­produzione straordinaria;
d.
il deposito di legname in caso di sovrapproduzione straordinaria;
e.55
la promozione della formazione degli operai forestali e la formazione pratica degli operatori forestali a livello di scuola universitaria;
f.56
provvedimenti che sostengono la foresta nella sua capacità di adempiere le sue funzioni anche in condizioni climatiche mutate, segnatamente per la cura dei giovani popolamenti e per la produzione di materiale di riproduzione forestale;
g.57
l'adeguamento o il ripristino di infrastrutture di allacciamento, sempre che esse siano necessarie per la gestione della foresta nell'ambito di progetti globali, rispettino la foresta come ambiente naturale di vita e che sia evitata una densità di allacciamento eccessiva.

2 La Confederazione accorda gli aiuti finanziari per:

a.58
i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere a, b e d−g: come contributi globali in base agli accordi di programma conclusi con i Cantoni;
b.
i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera c: mediante decisione dell'Uf­ficio federale.

3 L'ammontare degli aiuti finanziari è determinato in base all'efficacia dei provve­dimenti.

52 Introdotto dal n. II 30 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

53 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).

54 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).

55 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).

56 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).

57 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).

58 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).

Art. 39 Formazione professionale

1 La Confederazione versa contributi per la formazione del personale forestale conformemente agli articoli 52-59 della legge federale del 13 dicembre 200259 sulla formazione professionale.60

2 In deroga al capoverso 1, versa aiuti finanziari sino al 50 per cento dei costi specifici della professione, segnatamente per la formazione pratica, in loco, del personale forestale e per l'allestimento di materiale didattico.61

3 ...62

59 RS 412.10

60 Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. alla LF del 13 dic. 2002 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4557; FF 2000 4957).

61 Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. alla LF del 13 dic. 2002 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4557; FF 2000 4957).

62 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).

Art. 40 Crediti d'investimento

1 La Confederazione può accordare mutui rimborsabili, senza interesse o a interesse ridotto:

a.
per crediti di costruzione;
b.63
per il finanziamento dei costi residui di provvedimenti sussidiabili secondo gli articoli 36, 37 e 38a capoverso 1 lettera b;
c.
per l'acquisto di veicoli, macchine e attrezzature forestali, nonché per la costruzione di impianti per l'esercizio forestale.

2 I mutui sono limitati nel tempo.

3 I mutui sono accordati soltanto su proposta del Cantone. Se un debitore disattende l'obbligo del rimborso gli subentra il Cantone.

4 I rimborsi sono impiegati per nuovi investimenti.

63 Nuovo testo giusta il n. II 30 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

Art. 4164 Assegnazione dei contributi

1 L'Assemblea federale stanzia di volta in volta mediante decreto federale semplice un credito quadro quadriennale per l'assegnazione dei contributi e dei mutui.

2 I contributi destinati agli interventi intesi a far fronte a catastrofi naturali straordinarie sono limitati alla durata del singolo intervento.

64 Nuovo testo giusta il n. II 30 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

Sezione 3:65 Altre misure

65 Introdotta dal n. 8 dell'all. alla LF del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425).

Art. 41a

1 Per promuovere la qualità e lo smercio, il Consiglio federale può emanare norme sulla designazione facoltativa della provenienza dei prodotti forestali e dei loro prodotti trasformati.

2 La registrazione e la protezione delle designazioni, nonché la procedura sono rette dalla legge del 29 aprile 199866 sull'agricoltura.

Capitolo 6: Disposizioni penali

Art. 42 Delitti

1 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:67

a.
dissoda senza autorizzazione;
b.
con indicazioni inveritiere od incomplete, o altrimenti, ottiene per sé o per terzi una prestazione indebita;
c.
omette o impedisce un rimboschimento prescritto.

2 Se agisce per negligenza, l'autore è punito con la multa sino a 40 000 franchi.

67 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

Art. 43 Contravvenzioni

1 È punito con una multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente e senza autorizzazione:68

a.
distoglie dalle loro finalità costruzioni ed impianti forestali;
b.
limita l'accessibilità alla foresta;
c.
non rispetta le limitazioni d'accesso di cui all'articolo 14;
d.
circola con veicoli a motore in foresta o su strade forestali;
e.
abbatte alberi in foresta;
f.
ostacola accertamenti, disattende l'obbligo d'informare dando informazioni in­veritiere od incomplete oppure si rifiuta d'informare;
g.
non rispetta, dentro o fuori la foresta, le prescrizioni sui provvedimenti per la prevenzione e la riparazione di danni alla foresta nonché le misure contro ma­lattie e parassiti che possono costituire una minaccia per la foresta. È fatto salvo l'articolo 233 del Codice penale69;
h.
non rispetta le prescrizioni sulla provenienza, l'utilizzazione, il commercio e la preservazione di materiale di riproduzione forestale70. Se tale violazione costi­tuisce contemporaneamente un'infrazione alla legislazione doganale, il perse­guimento e il giudizio avvengono giusta la legge federale del 1° ottobre 192571 sulle do­gane.

2 Tentativo e complicità sono punibili.

3 Se agisce per negligenza, l'autore è punito con la multa.

4 I Cantoni possono perseguire come contravvenzioni le infrazioni al diritto canto­nale.

68 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

69 RS 311.0

70 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RU 1974 1051).

71 [CS 6 475; RU 1956 639, 1959 1400 art. 11 n. III, 1973 644, 1974 1857 all. n. 7, 1980 1793 n. I 1, 1992 1670 n. III, 1994 1634 n. I 3, 1995 1816, 1996 3371 all. 2 n. 2, 1997 2465 all. n. 13, 2000 1300 art. 92 1891 n. VI 6, 2002 248 n. I 1 art. 41, 2004 4763 all. n. II 1, 2006 2197 all. n. 50. RU 2007 1411 art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 18 mar. 2005 sulle dogane (RS 631.0).

Art. 44 Delitti e contravvenzioni commessi nell'azienda

Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società di persone, di una ditta individuale o altrimenti nell'esercizio di una cor­porazione o di un istituto di diritto pubblico, si applicano gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 197472 sul diritto penale amministrativo.

Capitolo 7: Procedura ed esecuzione

Sezione 1: Procedura

Art. 46 Ricorso

1 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione del­la giustizia federale.73

1bis e 1ter ...74

2 L'Ufficio federale75 ha facoltà di avvalersi delle vie di ricorso previste dal diritto federale o dal diritto can­tonale contro decisioni delle autorità cantonali riguardanti l'applicazione della pre­sente legge e le sue disposizioni d'esecuzione.

3 Il diritto di ricorso dei Cantoni, dei Comuni e delle associazioni per la protezione della natura e del paesaggio è retto dagli articoli 12−12g della legge federale del 1° luglio 196676 sulla protezione della natura e del paesaggio.77 Esso concerne anche le deci­sioni prese in virtù degli articoli 5, 7, 8, 10, 12 e 13 della presente legge.

4 Il Consiglio federale può prevedere nelle disposizioni d'esecuzione una procedura d'opposizione contro le decisioni di prima istanza.78

73 Nuovo testo giusta il n. 127 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

74 Introdotti dal n. 9 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica (RU 2003 4803; FF 2000 2145). Abrogati dal n. 127 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

75 Nuova denominazione giusta il n. 17 I della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

76 RS 451

77 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).

78 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).

Art. 48 Espropriazione

1 Se i provvedimenti intesi alla conservazione della foresta o alla costruzione di edi­fici o d'impianti per la protezione contro catastrofi naturali lo esigono, i Cantoni possono riscattare in via d'espropriazione la proprietà fondiaria occorrente ed even­tuali servitù.

2 Nei disposti esecutivi, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 193081 sull'espropriazione. Nondimeno, sulle opposizioni ancora in sospeso decide il go­verno cantonale. La legge federale sull'espropriazione è applicabile in tutti i casi in cui il bene espropriato si estenda sul territorio di parecchi Cantoni.

81 RS 711

Sezione 2: Esecuzione

Art. 4983 Confederazione

1 La Confederazione vigila sull'esecuzione della presente legge ed esegue i compiti che le sono direttamente affidati dalla legge.

1bis Coordina le sue misure esecutive con quelle dei Cantoni.84

2 L'autorità federale che, in virtù di un'altra legge federale o di un trattato inter­na­zionale, emana una decisione in applicazione della presente legge consulta previa­mente i Cantoni interessati. L'Ufficio federale e gli altri servizi federali interessati partecipano all'esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 199785 sul­l'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

3 Il Consiglio federale emana le prescrizioni d'esecuzione. Può delegare al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, ai suoi servizi o a uffici federali a esso subordinati, il compito di emanare prescrizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa.86

83 Nuovo testo giusta il n. I 17 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

84 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).

85 RS 172.010

86 Per. introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).

Art. 50 Cantoni

1 I Cantoni eseguono la presente legge, salvo l'articolo 49. Essi emanano le prescri­zioni necessarie.

2 Nel caso di situazioni contrarie al diritto le autorità cantonali competenti adottano immediatamente provvedimenti per il ripristino della legalità. Esse possono riscuo­tere cauzioni e ordinare l'esecuzione d'ufficio.

Art. 50a87 Delega di compiti esecutivi

Le autorità esecutive possono incaricare corporazioni di diritto pubblico o privati, contro indennità, di svolgere controlli o di mettere in atto ulteriori misure esecutive

87 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).

Art. 51 Organizzazione forestale

1 I Cantoni provvedono all'organizzazione razionale del servizio forestale.

2 Essi suddividono il loro territorio in circondari e settori forestali. Questi sono diretti da operatori forestali con formazione superiore ed esperienza pratica.88

88 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).

Art. 52 Riserva d'approvazione

La validità delle disposizioni cantonali d'esecuzione relative agli articoli 16 capo­verso 1, 17 capoverso 2 e 20 capoverso 2 sottostanno all'approvazione della Confe­derazione.

Art. 53 Obbligo d'informare

1 Tutte le disposizioni d'esecuzione cantonali vanno comunicate all'Ufficio federale prima della loro entrata in vigore.

2 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comuni­cazioni decide quali decisioni cantonali vanno comu­nicate all'Ufficio federale.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 54 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogati:

a.
la legge federale dell'11 ottobre 190289 concernente l'alta vigilanza della Con­federazione sulla polizia delle foreste;
b.
la legge federale del 21 marzo 196990 sui crediti forestali d'investimento nelle regioni di montagna;
c.
il decreto federale del 21 dicembre 195691 concernente la partecipazione della Confederazione alla ricostituzione delle foreste affette dal cancro della cortec­cia del castagno;
d.
il decreto federale del 23 giugno 198892 su provvedimenti straordinari di con­servazione della foresta.

89 [CS 9 529; RU 1954 455 I n. 5, 1956 1311, 1965 321 art. 60, 1969 507, 1971 1191, 1977 2249 n. I 11.11, 1985 660 n. I 23, 1988 1696 art. 7]

90 RU 1970 760

91 [RU 1957 331, 1977 2249 ch. I 11.12]

92 RU 1988 1696

Art. 56 Disposizioni transitorie

1 Le procedure in sospeso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono rette dalla medesima. L'autorità competente secondo la vecchia legislazione regola le procedure pendenti.

2 I permessi di dissodamento di durata indeterminata decadono dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge. L'autorità competente può, nei singoli casi, concedere proroghe sempreché siano adempiute le condizioni preliminari al disboscamento. La domanda va presentata prima della scadenza del termine di perenzione. È fatto salvo l'adeguamento delle decisioni al nuovo diritto.

3 I mandatari che svolgono lavori di raccolta del legname nella foresta sono esonerati per cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge dall'obbligo di cui all'articolo 21a di dimostrare che la manodopera impiegata ha seguito un corso riconosciuto dalla Confederazione di sensibilizzazione sui pericoli connessi ai lavori forestali.94

94 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).

Art. 57 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:95 1° gennaio 1993
Art. 40 e 54 lett. b: 1° gennaio 1994

95 DCF del 30 nov. 1992.