01.07.2023 - * / In vigore
01.01.2022 - 30.06.2023
01.05.2017 - 31.12.2021
01.01.2017 - 30.04.2017
01.10.2013 - 31.12.2016
01.08.2010 - 30.09.2013
01.08.2008 - 31.07.2010
01.01.2008 - 31.07.2008
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01.01.2000 - 31.12.2003
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1

Legge federale sulla pesca (LFSP)1 del 21 giugno 1991 (Stato 22 dicembre 2003) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 24sexies e 25 della Costituzione federale2;3 visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 19884, decreta: Sezione 1: Scopo e campo d'applicazione

Art. 1

Scopo 1 La presente legge ha lo scopo di: a. conservare o migliorare la diversità naturale e l'abbondanza di specie indigene di pesci, di gamberi e di organismi per la loro nutrizione, nonché di proteggere, migliorare e, se possibile, ripristinare il loro biotopo;

b. proteggere le specie e le razze di pesci e di gamberi minacciate; c. assicurare a lungo termine lo sfruttamento delle popolazioni di pesci e di gamberi;

d. promuovere la ricerca piscicola.

2

Essa stabilisce i principi che i Cantoni devono applicare per disciplinare la cattura di pesci e di gamberi.


Art. 2

Campo d'applicazione

1

La presente legge si applica alle acque pubbliche e private.

2

Gli impianti di piscicoltura e i bacini artificiali privati cui i pesci e i gamberi delle acque libere non possono accedere naturalmente sottostanno unicamente alle disposizioni sulle specie, razze e varietà allogene (art. 6 e 16 lett. c e d). Gli impianti di piscicoltura sottostanno inoltre alle disposizioni sugli interventi tecnici (art. 8-10).

RU 1991 2259 1

Introdotta dal n. I 18 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

2 [CS

1 3; RU 1962 803, 1988 352]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 78 e 79 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta in n. 11 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

4 FF

1988 II 1149 923.0

Pesca

2

923.0

Sezione 2: Protezione e sfruttamento dei pesci e dei gamberi

Art. 3

Gestione

1

I Cantoni regolano lo sfruttamento a lungo termine degli effettivi e provvedono affinché:

a. sia preservata la diversità naturale delle specie di pesci e di gamberi; b. gli animali non vengano feriti o danneggiati inutilmente all'atto della cattura.

2

I Cantoni emanano disposizioni segnatamente su: a. gli attrezzi autorizzati per la cattura e il loro impiego; b. gli attrezzi ausiliari autorizzati; c. la cattura di pesci utilizzati come esca; d. la cattura

di

organismi per la nutrizione di pesci; e. il ripopolamento delle acque di pesca; f.

il diritto di transito ripuario nell'esercizio della pesca.


Art. 4

Misure protettive

1

Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti: a. la durata dei periodi protetti; b. la lunghezza minima dei pesci e dei gamberi che possono essere catturati.

2

Esso stabilisce a quali condizioni i Cantoni possono derogarvi.

3

I Cantoni emanano disposizioni su: a. la creazione di zone protette, dove la protezione delle popolazioni di pesci e di gamberi lo esige;

b. la rimessa in acqua di pesci e gamberi ancora vitali, catturati durante i periodi protetti o che non raggiungano la lunghezza minima.


Art. 5

Specie e razze minacciate 1

Il Consiglio federale designa le specie e razze minacciate di pesci e gamberi.

2

I Cantoni prendono le misure necessarie per proteggere i biotopi delle specie e razze minacciate. Possono ordinare altre misure, segnatamente divieti di cattura.


Art. 6

Specie, razze e varietà allogene 1

L'autorizzazione della Confederazione è necessaria per: a. importare e introdurre nelle acque svizzere specie, razze e varietà allogene di pesci e di gamberi;

b. introdurre nelle acque di una regione del Paese specie, razze e varietà estranee di pesci e di gamberi.

Legge federale

3

923.0

2

L'autorizzazione è concessa se il richiedente fornisce la prova che: a. la fauna e la flora indigene non saranno messe in pericolo e b. non ne risulterà nessuna modificazione indesiderata della fauna.

3

Il Consiglio federale può stabilire eccezioni all'obbligo di autorizzazione.

4

Le specie, razze e varietà allogene o estranee a una regione del Paese non possono essere vendute o utilizzate come esca viva.

Sezione 3: Protezione dei biotopi

Art. 7

Preservazione, miglioramento e ripristino dei biotopi 1

I Cantoni provvedono alla preservazione dei ruscelli, delle rive naturali e della vegetazione acquatica che servono da rifugio di fregola dei pesci o da biotopo degli avannotti.

2

Essi prendono, per quanto possibile, misure per migliorare le condizioni di vita della fauna acquatica e per ripristinare localmente i biotopi distrutti.


Art. 8

Autorizzazione per interventi tecnici 1

Gli interventi sulle acque, il loro regime o il loro letto, nonché sulle rive o i fondi sottostanno a un'autorizzazione dell'autorità cantonale competente in materia di pesca (autorizzazione fondata sulla legislazione sulla pesca), se possono pregiudicare gli interessi della pesca.

2

...5

3

In particolare sottostanno a un'autorizzazione: a. l'utilizzazione delle forze idriche; b. la regolazione dei laghi; c. la correzione di fiumi e ruscelli e il dissodamento ripuale; d. la creazione di corsi d'acqua artificiali; e. la posa di conduttore nelle acque; f.

lo spurgo meccanico delle acque; g. l'estrazione e il lavaggio di ghiaia, di sabbia e di altri materiali nelle acque; h. il prelevamento di acqua; i.

la reimmissione di acqua; k. il drenaggio agricolo; 5

Abrogato dal n. I 18 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

Pesca

4

923.0

l.

la costruzione di opere destinate ai trasporti che possano ledere gli interessi della pesca;

m. gli impianti di piscicoltura.

4

L'autorizzazione prevista dalla presente legge non è richiesta per i prelevamenti di acqua già sottoposti a autorizzazione giusta l'articolo 29 della legge federale del 24 gennaio 19916 sulla protezione delle acque.

5

Gli impianti ingranditi o ripristinati sono considerati come nuovi.


Art. 9

Provvedimenti per i nuovi impianti 1

Le autorità competenti per concedere le autorizzazioni fondate sulla legislazione sulla pesca prescrivono, tenuto conto delle condizioni naturali e di altri eventuali interessi, tutti i provvedimenti intesi a: a. creare condizioni favorevoli all'esistenza della fauna acquatica per quanto concerne: 1. il deflusso minimo in caso di prelevamento di acqua, 2. la forma del profilo di deflusso, 3. la struttura dell'alveo e delle scarpate, 4. il numero e la qualità dei rifugi per i pesci, 5. la profondità e la temperatura dell'acqua, 6. la velocità della corrente; b. assicurare la libera migrazione dei pesci; c. agevolare la riproduzione naturale; d. evitare che pesci e gamberi possano essere uccisi o lesi da costruzioni o macchine.

2

Ove si progettino modificazioni di acque, del loro regime, del loro letto, delle rive o dei fondi e non si riescano a trovare i provvedimenti atti ad evitare gravi pregiudizi alla pesca ai sensi dell'articolo 1, la decisione va presa ponderando tutti gli aspetti della situazione.

3

I provvedimenti previsti al capoverso 1 vanno già stabiliti nella fase di progettazione degli interventi tecnici.


Art. 10

Provvedimenti per gli impianti esistenti Per quanto concerne gli impianti esistenti, i Cantoni impongono provvedimenti ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1, a condizione che essi siano economicamente sopportabili.

6

RS 814.20

Legge federale

5

923.0

Sezione 4: Studi di base

Art. 11

7 I Cantoni elaborano una statistica della pesca secondo i principi della Confederazione.

Sezione 5: Promovimento della pesca

Art. 12

Aiuti finanziari

1

La Confederazione può concedere aiuti finanziari per: a. i provvedimenti intesi a migliorare le condizioni di vita della fauna acquatica e a ripristinare localmente i biotopi distrutti (art. 7 cpv. 2); b. i lavori di ricerca sulla diversità delle specie e l'abbondanza di pesci, di gamberi e di organismi per la loro nutrizione, nonché sui loro biotopi;

c. l'informazione del pubblico sulla fauna e sulla flora acquatiche.

2

Gli aiuti finanziari della Confederazione sono compresi tra il 25 ed il 40 per cento delle spese computabili, graduate in funzione della capacità economica del beneficiario.

3

Di norma, la Confederazione concede aiuti finanziari a terzi solo se anche i Cantoni concedono un aiuto in funzione della loro propria capacità finanziaria.


Art. 13

Formazione e perfezionamento professionale 1

L'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (Ufficio federale) sostiene le autorità competenti nell'organizzazione dei corsi necessari per la formazione specialistica dei pescatori professionisti e dei piscicoltori.8 2 Può organizzare corsi di perfezionamento per gli organi incaricati di sorvegliare la pesca.


Art. 14

Assegni per figli ai pescatori professionisti I pescatori professionisti che esercitano la pesca come attività principale hanno diritto agli assegni per figli giusta la legge federale del 20 giugno 19529 sugli assegni familiari nell'agricoltura.

7

Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 9 ott. 1992 sulla statistica federale, in vigore dal 1° ago. 1993 (RS 431.01; RU 1995 872).

8

Nuovo testo giusta il n. I 18 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071

3124; FF 1998 2029).

9

RS 836.1

Pesca

6

923.0

Sezione 6: Responsabilità civile

Art. 15

1 Sono applicabili le disposizioni della legislazione federale sulla responsabilità.

2

Per il calcolo del danno si tiene conto della diminuzione di rendimento piscicolo delle acque danneggiate.

3

Il beneficiario del risarcimento deve destinare il più rapidamente possibile alla riparazione del danno l'indennità ricevuta per ristabilire la situazione anteriore.

Sezione 7: Disposizioni penali

Art. 16

Delitti

1

Chiunque reca intenzionalmente danno alle popolazioni di pesci o di gamberi o ne compromette l'esistenza è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa, se: a. intraprende interventi tecnici senza autorizzazione (art. 8); b. disattende le condizioni e gli oneri vincolati a un'autorizzazione (art. 9 cpv. l);

c. importa o introduce senza autorizzazione nelle acque specie, razze o varietà di pesci o gamberi allogene o estranee a una regione del Paese (art. 6 cpv. l); d. vende o utilizza come esca viva pesci di specie, razze e varietà allogene o estranee a una regione del Paese (art. 6 cpv. 4).

2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è dell'arresto o della multa.


Art. 17

Contravvenzioni

1

È punito con l'arresto o con la multa chiunque: a. disattende le misure di protezione; b. acquista, si fa donare o smercia pesci, gamberi o organismi per la loro nutrizione, sapendo o dovendo presumere che sono stati ottenuti mediante un reato;

c. contravviene intenzionalmente in altra maniera alle disposizioni della presente legge, alle prescrizioni del Consiglio federale, sempreché esso abbia previsto una pena in caso di violazione, oppure a una decisione individuale intimata con la comminatoria delle sanzioni del presente articolo.

2

Il tentativo e la complicità sono punibili.

3

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

Legge federale

7

923.0


Art. 18

Applicazione del diritto penale amministrativo Ai reati secondo la presente legge si applicano per analogia gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo10.


Art. 19

Divieto di esercitare la pesca 1

In caso di delitti o di contravvenzioni gravi o reiterate, il colpevole può essere condannato, come pena accessoria, al divieto di esercitare la pesca per una durata massima di cinque anni.

2

E' fatta salva la privazione amministrativa del diritto di pesca da parte dell'autorità cantonale competente.


Art. 20

Perseguimento penale

1

Il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni incombono ai Cantoni.

2

L'Ufficio federale di veterinaria persegue e giudica le infrazioni in materia di importazione. In caso di concorso di infrazione alla legge federale sulle dogane11, l'inchiesta è condotta dall'Amministrazione federale delle dogane che pronuncia pure il decreto penale.

3

Se un atto costituisce contemporaneamente un'infrazione giusta il capoverso 2 e un'infrazione alla legge federale del 9 marzo 197812 sulla protezione degli animali, alla legge federale sulle dogane, alla legge federale dell'8 dicembre 190513 sul commercio delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo o alla legge federale del 1° luglio 196614 sulle epizoozie, perseguibile dalla medesima autorità amministrativa della Confederazione, la pena applicabile è quella prevista per l'infrazione più grave; tale pena può essere aumentata in modo appropriato.

Sezione 8: Esecuzione

Art. 21

Confederazione

1

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

2

La Confederazione sorveglia l'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni.

3

Nella misura in cui il servizio doganale lo consente, le guardie federali di confine devono assecondare nell'esercizio delle loro funzioni gli organi cantonali incaricati di sorvegliare la pesca nelle acque svizzere di confine.

10

RS 313

11

RS 631.0

12

RS 455

13

[CS 4 463; RU 1979 1758, 1985 1992 n. I 1, 1991 362 n. II 404. RU 1995 1469 art. 58 lett. a]. Vedi ora la LF del 9 ott. 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (RS 817.0).

14

RS 916.40

Pesca

8

923.0

4

L'autorità federale che esegue un'altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell'adempimento del suo compito, anche per l'esecuzione della presente legge. Prima di decidere consulta i Cantoni interessati. L'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio e gli altri servizi federali interessati partecipano all'esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 199715 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.16 5 Se per determinati compiti la procedura di cui al capoverso 4 è inadeguata, il Consiglio federale ne disciplina l'esecuzione da parte dei servizi federali interessati.17


Art. 22

Cantoni

1

I Cantoni eseguono la presente legge, nella misura in cui questa competenza non spetti alla Confederazione.

2

Essi emanano le prescrizioni necessarie.

a18 Informazione e consulenza 1

La Confederazione e i Cantoni provvedono all'informazione e alla consulenza delle autorità e del pubblico sull'importanza e sullo stato delle acque ittiche.

2

Essi raccomandano misure appropriate di protezione e conservazione.


Art. 23

Sorveglianza della pesca 1

I Cantoni provvedono a una sorveglianza efficace della pesca, nonché alla formazione e al perfezionamento professionale degli organi di sorveglianza.

2

Gli organi di sorveglianza e gli specialisti che essi assumono hanno accesso in ogni momento a tutti gli impianti tecnici e a tutti i fondi, nella misura in cui lo svolgimento del loro compito lo esiga.

3

Ognuno ha l'obbligo di fornire le informazioni necessarie all'esecuzione della presente legge.


Art. 24

Acque intercantonali

1

I Cantoni interessati disciplinano in modo uniforme la pesca nelle acque intercantonali nell'ambito della presente legge.

2

Se un accordo non può essere raggiunto, la decisione spetta al Consiglio federale.

15 RS

172.010

16 Introdotto dal n. I 18 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

17 Introdotto dal n. I 18 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

18

Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

Legge federale

9

923.0


Art. 25

Acque internazionali

Il Consiglio federale è autorizzato a concludere con altri Stati convenzioni sulla pesca nelle acque svizzere di confine dopo aver sentito i Cantoni interessati. Queste convenzioni possono contenere disposizioni che derogano alla presente legge.


Art. 26

Approvazione di atti normativi dei Cantoni 1

L'approvazione della Confederazione è necessaria per le disposizioni cantonali concernenti:

a. la gestione (art. 3); b. le misure di protezione (art. 4); c. le specie e le razze minacciate (art. 5).

2

Le disposizioni la cui durata non supera tre mesi non sottostanno all'approvazione.

a19 Rimedi giuridici

1

La procedura di ricorso è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196820 sulla procedura amministrativa e da quella del 16 dicembre 194321 sull'organizzazione giudiziaria.

2

Le decisioni dell'Ufficio federale possono essere impugnate mediante ricorso presso la Commissione di ricorso DATEC.

3

Prima di decidere, le autorità di ricorso di prima istanza consultano l'Ufficio federale.

b22 Diritto di ricorso delle autorità 1. L'Ufficio federale può impugnare le decisioni delle autorità cantonali in applicazione della presente legge o delle sue disposizioni d'esecuzione con i rimedi giuridici del diritto federale e del diritto cantonale.

2. Le autorità cantonali di ultima istanza devono comunicare all'Ufficio federale, immediatamente e gratuitamente, le loro decisioni che possono essere impugnate dinanzi al Consiglio federale con un ricorso amministrativo o dinanzi al Tribunale federale con un ricorso di diritto amministrativo.

19 Introdotto dal n. 11 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

20 RS

172.021

21 RS

173.110

22 Originario art. 26a. Introdotto dal n. I 18 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

Pesca

10

923.0

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 27

Abrogazione e modificazione di leggi federali 1. La legge federale del 14 dicembre 197323 sulla pesca è abrogata.


3. La legge federale sull'organizzazione giudiziaria25 è modificata come segue: Art. 99
lett. d
...


Art. 28

Disposizione transitoria Se la legislazione cantonale non può essere adeguata fino all'entrata in vigore della presente legge, il Governo cantonale emana le disposizioni necessarie a titolo provvisorio.


Art. 29

Referendum e entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Fatto salvo il capoverso 3, essa entra in vigore il 1° gennaio: a. che segue un termine di due anni dopo la scadenza del termine referendario, oppure

b. che segue un termine di due anni dopo l'accettazione della legge in votazione popolare.

3

L'articolo 6 entra in vigore dopo la scadenza inutilizzata del termine di referendum o dopo l'accettazione della legge da parte del popolo.

Data dell'entrata in vigore art. 6: 1° ottobre 199126 Disposizioni rimanenti: 1° gennaio 199427 23

[RU 1975 2345, 1985 660 n. I 81; RS 814.20 art. 75 n. 1] 24

[RU 1979 1687, 1985 660 I 21, 1987 600 art. 17 n. 3, 1991 857 all. n. 4, 1992 288 all. n.

17 2521 art. 55 n. 1, 1996 2588 art. 25 cpv. 2 all. n. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 I 2, 2003 187 n. II 2. RU 2003 4557 all. n. I1].

25

RS 173.110. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

26

DCF del 1° ott. 1991 (RU 1991 2268; FF 1991 II 1232).

27

DCF del 1° ott. 1991 (RU 1991 2268; FF 1991 II 1232).