01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2022 - 31.12.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.10.2017 - 31.12.2020
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1

Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio) del 17 dicembre 1993 (Stato 1° dicembre 2007) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 34quater e 64 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 19923, decreta: Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 1

1 La presente legge disciplina le pretese dell'assicurato in caso di libero passaggio nell'ambito della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

2

Essa si applica a tutti i rapporti di previdenza nei quali un istituto di previdenza di diritto privato o di diritto pubblico accorda, sulla base delle sue prescrizioni (regolamento), un diritto alle prestazioni al raggiungimento del limite d'età oppure in caso di morte o invalidità (caso di previdenza).

3

Essa si applica per analogia ai regimi di pensionamento in cui l'assicurato ha diritto a prestazioni all'insorgere di un caso di previdenza.

Sezione 2:

Diritti e obblighi dell'istituto di previdenza in caso di uscita dell'assicurato

Art. 2

Prestazioni d'uscita

1

L'assicurato che lascia l'istituto di previdenza prima che insorga un caso di previdenza (caso di libero passaggio) ha diritto a una prestazione d'uscita.

2

L'istituto di previdenza fissa nel regolamento l'ammontare della prestazione d'uscita; tale prestazione deve essere almeno uguale alla prestazione d'uscita calcolata secondo le disposizioni della sezione 4.

RU 1994 2386 1

[CS 1 3; RU 1973 429]. A dette disposizioni corrispondono ora gli art. 111 a 113 e 122 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2693; FF 2000 205).

3 FF

1992 III 477 831.42

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 2

831.42

3

La prestazione d'uscita è esigibile con l'uscita dall'istituto di previdenza. A partire da tale momento frutta un interesse conformemente all'articolo 15 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 19824 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).5 4 Se 30 giorni dopo aver ricevuto tutte le indicazioni necessarie l'istituto di previdenza non ha versato la prestazione d'uscita esigibile, da tale momento è dovuto un interesse di mora secondo l'articolo 26 capoverso 2.6


Art. 3

Passaggio in un altro istituto di previdenza 1

Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, il precedente istituto di previdenza deve versare la prestazione d'uscita al nuovo istituto.

2

Se il precedente istituto di previdenza ha l'obbligo di versare prestazioni per superstiti o prestazioni d'invalidità dopo aver trasferito la prestazione d'uscita al nuovo istituto di previdenza, quest'ultima prestazione dev'essergli restituita nella misura in cui la restituzione sia necessaria per accordare il pagamento delle prestazioni d'invalidità o per superstiti.

3

Le prestazioni per superstiti o le prestazioni d'invalidità possono essere ridotte, sempre che non vi sia stata restituzione.


Art. 4

Mantenimento della previdenza sotto altra forma 1

L'assicurato che non entra in un nuovo istituto di previdenza deve notificare al suo istituto di previdenza sotto quale forma ammissibile intende mantenere la previdenza.

2

Senza questa notificazione, l'istituto di previdenza versa la prestazione d'uscita, compresi gli interessi, all'istituto collettore (art. 60 LPP7), non prima di sei mesi ma al più tardi due anni dopo l'insorgere del caso di libero passaggio.8 2bis Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, gli istituti di libero passaggio devono versare al nuovo istituto di previdenza il capitale di previdenza per tutelare la protezione previdenziale. L'assicurato deve comunicare:

a. all'istituto di libero passaggio, l'entrata nel nuovo istituto di previdenza; b. al nuovo istituto di previdenza, l'attuale istituto di libero passaggio nonché la forma della protezione previdenziale.9 4 RS

831.40

5

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

6

Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

7 RS

831.40

8

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

9

Introdotto dal n. I 11 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

Libero passaggio - LF 3

831.42

3

Quando esegue il compito di cui al capoverso 2, l'istituto collettore agisce a titolo di istituto di libero passaggio per la gestione di conti di libero passaggio.


Art. 5

Pagamento in contanti 1

L'assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita se: a.10 lascia definitivamente la Svizzera; è fatto salvo l'articolo 25f; b. comincia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria o

c. l'importo della prestazione d'uscita è inferiore all'importo annuo dei suoi contributi.

2

Se l'avente diritto è coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata, il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato.11 3 Se non è possibile raccogliere il consenso o se il coniuge lo rifiuta senza motivo fondato, può essere adito il tribunale.

a12

Art. 6

Prestazione d'entrata e contributi d'aumento impagati 1

Se l'assicurato si è impegnato, entrando nell'istituto di previdenza, a pagare una parte della prestazione d'entrata, tale parte deve essere tenuta in considerazione in occasione del calcolo della prestazione d'uscita, anche se non è stata versata o se lo è stata soltanto parzialmente. La parte impagata, compresi gli interessi, può tuttavia essere dedotta dalla prestazione d'uscita.

2

Se, in seguito ad un miglioramento delle prestazioni, l'assicurato deve versare contributi d'aumento, la prestazione d'uscita dev'essere calcolata in base alle prestazioni migliorate. I contributi impagati possono tuttavia essere dedotti dalla prestazione d'uscita.


Art. 7

Prestazione d'entrata finanziata dal datore di lavoro 1

Se il datore di lavoro ha finanziato del tutto o in parte la prestazione d'entrata dell'assicurato, l'istituto di previdenza può dedurre dalla prestazione d'uscita l'importo finanziato dal datore di lavoro.

10 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

11 Nuovo testo giusta il n. 30 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).

12 Introdotto dal n. I 8 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione (RU 2002 701; FF 1999 5092). Abrogato dal n. 3 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 4

831.42

2

Tale deduzione è ridotta, per anno di contribuzione, di almeno un decimo dell'importo finanziato dal datore di lavoro. La parte che non è utilizzata è attribuita ad un conto del datore di lavoro sul quale sono accumulate le riserve dei contributi.


Art. 8

Conteggio e informazione 1

In caso di libero passaggio, l'istituto di previdenza deve allestire all'assicurato il conteggio della prestazione d'uscita. Questo conteggio deve comprendere il calcolo della prestazione d'uscita, l'ammontare del contributo minimo (art. 17) e l'ammontare dell'avere di vecchiaia (art. 15 LPP13).

2

L'istituto di previdenza deve indicare all'assicurato tutte le possibilità legali e regolamentari per mantenere la previdenza; deve segnatamente informarlo sul mantenimento della previdenza in caso di decesso e di invalidità.

Sezione 3:

Diritti e obblighi dell'istituto di previdenza in caso d'entrata di un assicurato

Art. 9

Ammissione alle prestazioni regolamentari 1

L'istituto di previdenza deve permettere all'assicurato che entra di mantenere e aumentare la sua previdenza; esso deve accreditargli le prestazioni d'uscita che ha portato con sé.

2

Se fissa la prestazione in un piano delle prestazioni, l'istituto di previdenza deve dare all'assicurato la possibilità di acquistare tutte le prestazioni regolamentari. È fatto salvo l'articolo 79a LPP14.15 3 In occasione del calcolo delle prestazioni, l'istituto di previdenza non deve distinguere se le prestazioni sono imputabili a contributi oppure a prestazioni d'entrata.


Art. 10

Prestazione d'entrata; calcolo ed esigibilità 1

L'istituto di previdenza fissa l'ammontare della prestazione d'entrata nel suo regolamento. Questa prestazione non può superare l'importo più elevato ottenuto confrontando la sua prestazione d'uscita calcolata secondo gli articoli 15 o 16 e quella calcolata in base a una tabella conforme all'articolo 17.

2

La prestazione d'entrata è esigibile quando l'assicurato entra nell'istituto di previdenza e a partire da questo momento sulla stessa deve essere calcolato un interesse di mora.

13

RS 831.40

14 RS

831.40

15 Per. introdotto dal n. I 11 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

Libero passaggio - LF 5

831.42

3

L'ammortamento e gli interessi della parte della prestazione d'entrata che non è coperta dalla prestazione d'uscita del precedente istituto di previdenza, e che non è immediatamente pagata, sono disciplinati dalle disposizioni del regolamento o da una convenzione stipulata tra l'assicurato e l'istituto di previdenza.


Art. 11

Diritto di consultazione e prestazione d'uscita 1

L'assicurato deve permettere all'istituto di previdenza di consultare i conteggi della prestazione d'uscita proveniente dal rapporto di previdenza anteriore.

2

L'istituto di previdenza può reclamare per conto dell'assicurato la prestazione d'uscita proveniente dal rapporto previdenziale anteriore, nonché il capitale di previdenza proveniente da una forma di mantenimento della previdenza.16

Art. 12

Previdenza

1

Con l'entrata nell'istituto di previdenza, l'assicurato è coperto per le prestazioni che gli competono, secondo il regolamento, sulla base della prestazione d'entrata che deve essere pagata.

2

Se, entrando nell'istituto di previdenza, si è impegnato a pagare una parte della prestazione d'entrata e non l'ha ancora versata o l'ha versata soltanto parzialmente all'insorgere di un caso di previdenza, l'assicurato ha ugualmente diritto alle prestazioni regolamentari. La parte non ancora versata, compresi gli interessi, può tuttavia essere dedotta dalle prestazioni.


Art. 13

Prestazione d'uscita non assorbita 1

Se, dopo l'acquisto delle prestazioni regolamentari complete, la prestazione d'uscita non è del tutto assorbita, l'assicurato può utilizzare la parte rimanente per mantenere la previdenza sotto un'altra forma ammissibile.

2

L'assicurato può utilizzare la parte rimanente della prestazione d'uscita per acquistare futuri aumenti regolamentari di prestazioni. L'istituto di previdenza è tenuto ad allestire un conteggio annuale.


Art. 14

Riserve per ragioni di salute 1

La previdenza acquisita con la prestazione d'uscita portata con sé non può essere ridotta da una nuova riserva per ragioni di salute.

2

Il tempo di riserva già trascorso nel precedente istituto di previdenza deve essere computato sulla nuova riserva. Le condizioni del nuovo istituto di previdenza sono applicabili se sono più favorevoli per l'assicurato.

16 Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 6

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Sezione 4: Calcolo della prestazione d'uscita

Art. 15

Diritti dell'assicurato nel sistema del primato dei contributi 1

Nei fondi di risparmio, i diritti dell'assicurato corrispondono all'avere a risparmio; negli istituti d'assicurazione gestiti secondo il primato dei contributi, essi corrispondono alla riserva matematica.

2

L'avere a risparmio è la somma, compresi gli interessi, di tutti i contributi del datore di lavoro e dell'assicurato accreditati in vista della concessione di prestazioni di vecchiaia, nonché degli altri versamenti.

3

La riserva matematica è calcolata secondo le norme attuariali riconosciute per il metodo di capitalizzazione conformemente al principio della compilazione del bilancio a cassa chiusa.

4

I contributi previsti per misure speciali e per prestazioni di solidarietà devono essere presi in considerazione se hanno aumentato l'avere a risparmio personale o la riserva matematica.


Art. 16

Diritti dell'assicurato nel sistema del primato delle prestazioni 1

Negli istituti di previdenza gestiti secondo il sistema del primato delle prestazioni, i diritti dell'assicurato corrispondono al valore attuale delle prestazioni acquisite.

2

Le prestazioni acquisite sono calcolate come segue: prestazioni assicurate × periodo d'assicurazione computabile _________________________________________________________________ periodo

d'assicurazione

possibile

3

Le prestazioni assicurate sono fissate dal regolamento. Sono determinate per il periodo d'assicurazione possibile. Le prestazioni temporanee giusta l'articolo 17 capoverso 2 possono essere trascurate nel calcolo del valore attuale, se non sono finanziate secondo il sistema di capitalizzazione.

4

Il periodo d'assicurazione computabile si compone del periodo di contribuzione e del periodo d'assicurazione acquistato. Esso ha inizio il più presto con il versamento di quote alla previdenza di vecchiaia.

5

Il periodo d'assicurazione possibile ha inizio contemporaneamente al periodo d'assicurazione computabile e prende fine con il limite d'età ordinario previsto nel regolamento.

6

Il valore attuale deve essere stabilito secondo le norme attuariali riconosciute. I valori attuali devono figurare nel regolamento sotto forma di tabella.


Art. 17

Importo minimo all'uscita da un istituto di previdenza 1

Quando lascia l'istituto di previdenza, l'assicurato ha diritto almeno alle prestazioni d'entrata che ha portato con sé, compresi gli interessi; vi si aggiungono i contributi che ha versato durante il periodo di contribuzione, aumentati del 4 per cento per anno d'età a partire dai 20 anni, al massimo però del 100 per cento. L'età risulta dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

Libero passaggio - LF 7

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2

I contributi destinati a finanziare prestazioni e a coprire costi possono essere dedotti dai contributi dell'assicurato soltanto se l'entità dei diversi contributi è fissata nel regolamento e il fabbisogno figura nel conto annuale o nel relativo allegato. Sono ammesse le seguenti deduzioni:

a. contributo destinato a finanziare i diritti a prestazioni d'invalidità fino al limite ordinario d'età; b. contributo destinato a finanziare i diritti a prestazioni per i superstiti che sorgono prima del limite ordinario d'età;

c. contributo destinato a finanziare i diritti a rendite transitorie fino al limite ordinario d'età. Il Consiglio federale disciplina dettagliatamente le condizioni di questa eventuale deduzione; d. contributo per spese amministrative; e. contributo destinato a coprire i costi del fondo di garanzia; f.

contributo destinato a sanare una copertura insufficiente.17 3

Se il regolamento stabilisce questa deduzione in percentuale dei contributi, anche le somme previste nel regolamento per finanziare l'adeguamento delle rendite in corso all'evoluzione dei prezzi secondo l'articolo 36 LPP18 nonché le prestazioni minime per i casi assicurativi durante il periodo transitorio secondo l'articolo 33 LPP possono essere dedotte dai contributi dell'assicurato.19 4 4 I contributi destinati a finanziare prestazioni secondo il capoverso 2 lettere a-c possono essere dedotti dai contributi dell'assicurato soltanto se la parte non impiegata per le prestazioni e i costi di cui ai capoversi 2 e 3 frutta interessi.20 5 Un terzo almeno dei contributi regolamentari complessivi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore sono considerati contributi del lavoratore.


Art. 18

Garanzia della previdenza obbligatoria Gli istituti di previdenza registrati devono rimettere all'assicurato uscente almeno l'avere di vecchiaia giusta l'articolo 15 LPP21.


Art. 19

Disavanzo tecnico

Gli istituti di previdenza delle corporazioni di diritto pubblico che si scostano, con il consenso dell'autorità di sorveglianza, dal principio della compilazione del bilancio a cassa chiusa, non sono autorizzati a tener conto del disavanzo tecnico nel calcolo delle prestazioni d'uscita. Gli altri istituti di previdenza possono dedurre tali disavanzi soltanto in occasione di una liquidazione, parziale o totale (art. 23 cpv. 3).

17 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635 4638; FF 2003 5557).

18 RS

831.40

19 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

20 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635 4638; FF 2003 5557).

21

RS 831.40

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 8

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Sezione 5: Mantenimento della previdenza in casi particolari

Art. 20

Modificazione del grado d'occupazione 1

Se l'assicurato modifica il grado d'occupazione per almeno sei mesi, l'istituto di previdenza deve allestire un conteggio come se si trattasse di un caso di libero passaggio.

2

Se il regolamento prevede un ordinamento almeno altrettanto favorevole per l'assicurato o il computo dell'attività media, si può rinunciare ad allestire un conteggio.


Art. 21

Cambiamento all'interno dell'istituto di previdenza 1

Se due datori di lavoro sono affiliati allo stesso istituto di previdenza e l'assicurato passa da uno all'altro, il conteggio è allestito come in un caso di libero passaggio, a condizione che l'assicurato cambi cassa o piano di previdenza.

2

Se il regolamento prevede un ordinamento almeno altrettanto favorevole per l'assicurato, si può rinunciare ad allestire un conteggio.


Art. 22

22 Divorzio a. Principio

1

In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile23; gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.

2

Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

3

Le parti di un versamento unico finanziato durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere.

a24 b. Matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 1

In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 la prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio è calcolata sulla base di una tabella 22 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

23 RS

210

24 Introdotto dal n. 7 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

Libero passaggio - LF 9

831.42

allestita dal Dipartimento federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1° gennaio 1995, non abbia mai cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo previsto all'articolo 22 capoverso 2.

2

Per il calcolo, a mezzo della tabella, della prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio, sono considerati i seguenti valori:

a. la data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza; b. la data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna prestazione d'entrata.

Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a questa data.

3

La tabella tiene conto della durata di contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa durante questo periodo di contribuzione.

4

I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995.

b25 c.

Indennità

1

Nel caso in cui sia versata a uno dei coniugi un'indennità adeguata ai sensi dell'articolo 124 del Codice civile26, la sentenza di divorzio può prescrivere che una parte della prestazione d'uscita sia imputata sulla medesima.

2

Il giudice notifica d'ufficio all'istituto di previdenza l'importo da trasferire e gli fornisce le indicazioni necessarie alla continuazione della previdenza; per il trasferimento sono applicabili per analogia gli articoli 3-5.

25 Introdotto dal n. 7 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

26 RS

210

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 10

831.42

c27 d. Riacquisto

In caso di divorzio, l'istituto di previdenza deve accordare al coniuge debitore la possibilità di riacquistare la prestazione d'uscita trasferita. Le disposizioni sull'affiliazione a un nuovo istituto di previdenza sono applicabili per analogia.

d28 Unione domestica registrata Le disposizioni concernenti il divorzio si applicano per analogia in caso di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata.


Art. 23


29

Liquidazione parziale o liquidazione totale 1

In caso di liquidazione parziale o totale dell'istituto di previdenza, al diritto alla prestazione d'uscita si aggiunge un diritto individuale o collettivo ai fondi liberi.

2

La liquidazione parziale o totale è disciplinata dagli articoli 53b-53d LPP30.

Sezione 6:

Informazione dell'assicurato e documentazione in vista di un divorzio31

Art. 24

1 L'istituto di previdenza informa annualmente l'assicurato sulla prestazione d'uscita regolamentare secondo l'articolo 2.32 2 L'istituto di previdenza deve informare l'assicurato che contrae matrimonio o un'unione domestica registrata sulla prestazione di uscita alla data di celebrazione del matrimonio o di registrazione dell'unione domestica.33 L'istituto di previdenza deve conservare questo dato e, in caso di uscita dell'assicurato, comunicarlo al nuovo istituto di previdenza o a un eventuale istituto di libero passaggio.34 27 Introdotto dal n. 7 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

28 Introdotto dal n. 30 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).

29 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

30 RS

831.40

31 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

32 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

33 Nuovo testo giusta il n. 30 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).

34 Introdotto dal n. 7 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

Libero passaggio - LF 11

831.42

3

In caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, l'istituto di previdenza deve informare, su richiesta, l'assicurato o il giudice degli averi determinanti per il calcolo della prestazione d'uscita da dividere.35 Sezione 6a:36 Obblighi d'annuncio, Ufficio centrale del 2° pilastro
a37 Averi dimenticati

Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio annunciano all'Ufficio centrale del 2° pilastro le pretese non ancora fatte valere cui hanno diritto le persone che hanno raggiunto l'età conferente il diritto alla rendita ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 LPP38 (averi dimenticati).

b39 Obbligo d'annuncio degli istituti 1

Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio sono tenuti a mantenere periodicamente i contatti con i loro assicurati.

2

Se non possono stabilire detti contatti, sono tenuti ad informarne l'Ufficio centrale del 2° pilastro.

3

Essi possono parimenti adempiere tali obblighi annunciando periodicamente il loro effettivo globale di assicurati all'Ufficio centrale del 2° pilastro.

c Contenuto dell'obbligo d'annuncio L'annuncio comprende: a. il cognome e il nome dell'assicurato; b. il suo numero d'assicurato dell'AVS; c. la sua data di nascita; d. il nome dell'istituto di previdenza o dell'istituto che gestisce i conti o le polizze di libero passaggio.

d Ufficio centrale del 2° pilastro 1

L'Ufficio centrale del 2° pilastro è l'ufficio di collegamento fra gli istituti di previdenza, gli istituti che gestiscono conti e polizze di libero passaggio e gli assicurati.

35 Introdotto dal n. 7 dell'all. della LF del 26 giu. 1998 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).

Nuovo testo giusta il n. 30 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).

36 Introdotta dal n. I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° maggio 1999 (RU 1999 1384 1387; FF 1998 4409).

37 Vedi anche le disp. fin. mod. 18.12.1998 alla fine della presente legge.

38 RS

831.40

39 Vedi anche le disp. fin. mod. 18.12.1998 alla fine della presente L.

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 12

831.42

2

Esso annuncia all'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS gli averi dimenticati, al fine di ottenere i dati necessari all'identificazione e alla localizzazione degli aventi diritto.

3

Per quanto tali dati siano contenuti nei registri centrali o negli incarti elettronici, l'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS fornisce: a. il nome della cassa di compensazione dell'AVS che versa la rendita per le persone domiciliate in Svizzera; b. gli indirizzi di persone all'estero.

4

L'Ufficio centrale del 2° pilastro inoltra i dati ottenuti all'istituto competente.

Riceve le domande di singoli assicurati concernenti i loro averi di previdenza e fornisce le informazioni necessarie agli assicurati per l'esercizio dei loro diritti.

5

Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono conti e polizze di libero passaggio collaborano con l'Ufficio centrale del 2° pilastro.

e Procedura 1 Il Dipartimento federale competente disciplina la procedura.

2

L'Ufficio federale competente emana le istruzioni tecniche. Le stesse sono vincolanti:

a. per le autorità cantonali di vigilanza; b. per gli istituti di previdenza che sottostanno alla presente legge e per gli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio.

f Conservazione dei dati L'Ufficio centrale del 2° pilastro conserva gli annunci. L'obbligo di conservazione si estingue scaduti 10 anni da quando l'assicurato ha raggiunto l'età conferente il diritto alla rendita conformemente all'articolo 13 capoverso 1 LPP40.

Sezione 6b:41 Prescrizione dei diritti e conservazione di documenti
g L'articolo 41 LPP42 è applicabile per analogia alla prescrizione dei diritti e alla
conservazione di documenti.

40 RS

831.40

41 Introdotta dal n. 3 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

42 RS

831.40

Libero passaggio - LF 13

831.42

Sezione 7: Applicabilità della LPP43

Art. 25


44

Principio

Le disposizioni della LPP45 concernenti l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato dell'AVS, il contenzioso, il trattamento e la comunicazione di dati personali, la consultazione degli atti, l'obbligo del segreto, nonché l'assistenza amministrativa si applicano per analogia.

a46 Procedura in caso di divorzio 1

In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC47), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP48 deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).

2

I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni.

Sezione 8:49 Relazione con il diritto europeo
b Campo d'applicazione

1

Per i salariati e gli indipendenti cittadini svizzeri o di uno Stato membro della Comunità europea (CE) ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro della CE che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri della CE nonché per i loro familiari, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano anche le disposizioni dell'Accordo del 21 giugno 199950 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione), nella versione del Protocollo del 26 ottobre 43 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2693; FF 2000 205).

44 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259 5263; FF 2006 471).

45 RS

831.40

46 Introdotto dal n. 7 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

47 RS

210

48 RS

831.40

49 Introdotta dal n. I 8 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701; FF 1999 5092). Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2431).

50 RS

0.142.112.681

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 14

831.42

200451 relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, concernenti il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.52 2 Per i salariati e gli indipendenti cittadini svizzeri, islandesi, liechtensteinesi o norvegesi ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, nonché per i loro familiari, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano anche le disposizioni dell'Accordo del 21 giugno 200153 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Accordo AELS emendato) concernenti la coordinazione dei sistemi di sicurezza sociale.

3

Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1.54
c Parità di trattamento 1

Le persone alle quali si applica l'articolo 25b capoverso 1, residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro della CE, hanno i medesimi diritti e doveri dei cittadini svizzeri secondo la presente legge, sempreché l'Accordo sulla libera circolazione55 non disponga altrimenti.

2

Le persone alle quali si applica l'articolo 25b capoverso 2, residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, hanno i medesimi diritti e doveri dei cittadini svizzeri secondo la presente legge, sempreché l'Accordo AELS emendato56 non disponga altrimenti.

d Divieto di clausole di residenza Il diritto alle prestazioni in danaro pretese sul fondamento della presente legge non può essere ridotto, modificato, sospeso, ritirato o requisito per il fatto che l'avente diritto risiede: a. nel territorio di uno Stato membro della CE, sempreché l'Accordo sulla libera circolazione57 non disponga altrimenti;

51 RU

2006 995

52 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 10 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Prot. concluso con la CE e i suoi Stati membri relativo all'estensione dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 979 993; FF 2004 5203 5863).

53 RS

0.632.31

54 Introdotto dall'art. 2 n. 10 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Prot. concluso con la CE e i suoi Stati membri relativo all'estensione dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 979 993; FF 2004 5203 5863).

55 RS

0.142.112.681 56 RS

0.632.31

57 RS

0.142.112.681

Libero passaggio - LF 15

831.42

b. nel territorio dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, sempreché l'Accordo AELS emendato58 non disponga altrimenti.

e Calcolo delle

prestazioni

Le prestazioni comprese nel campo d'applicazione della presente legge sono calcolate esclusivamente secondo le disposizioni della medesima.

f Restrizioni applicabili al pagamento in contanti negli Stati membri della CE, in Islanda, nel Liechtenstein e in Norvegia 1

L'assicurato non può esigere il pagamento in contanti, secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera a, dell'avere di vecchiaia accumulato sino al momento dell'uscita dall'istituto di previdenza secondo l'articolo 15 LPP59 fintanto che:

a. è affiliato obbligatoriamente a un'assicurazione contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità secondo le disposizioni legali di uno Stato membro della CE; b. è affiliato obbligatoriamente a un'assicurazione contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità secondo le disposizioni legali islandesi o norvegesi; c. risiede

nel

Liechtenstein.

2

Il capoverso 1 lettera a entra in vigore cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione60.

3

Il capoverso 1 lettera b entra in vigore cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo AELS emendato61.

Sezione 9:62 Disposizioni finali

Art. 26

Esecuzione

1

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione e disciplina le forme ammissibili del mantenimento della previdenza.

2

Fissa il tasso d'interesse moratorio e determina un margine pari almeno all'uno per cento nei limiti del quale dev'essere fissato il tasso d'interesse tecnico. Il margine dev'essere determinato sulla scorta dei tassi d'interesse tecnico realmente applicati.

58 RS

0.632.31

59 RS

831.40

60 RS

0.142.112.681 61 RS

0.632.31

62 Originaria sezione 8.

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 16

831.42

3

Per il calcolo delle prestazioni d'uscita da dividere conformemente all'articolo 22, il Consiglio federale fissa il tasso d'interesse applicabile alle prestazioni d'uscita e di libero passaggio acquisite al momento della celebrazione del matrimonio e ai versamenti unici.63

Art. 27

Disposizioni transitorie 1

Le prestazioni d'entrata e d'uscita sono fissate in base al diritto vigente al momento dell'affiliazione ad un istituto di previdenza o dell'uscita da un istituto.

2

I contratti e i regolamenti devono essere adattati nella forma al più tardi entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

3

I disavanzi tecnici che si producono quale conseguenza della presente legge devono essere colmati al più tardi entro dieci anni della sua entrata in vigore.


Art. 28

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 199564 Disposizione finale della modifica del 18 dicembre 199865 Gli articoli 24a e 24b della legge del 17 dicembre 199366 sul libero passaggio si applicano per analogia agli istituti di previdenza che gestiscono averi di previdenza o di libero passaggio costituiti prima dell'entrata in vigore della presente modifica.

Disposizioni finali della modifica del 14 dicembre 2001 67

1

L'articolo 5a lettere a e b numero 1 entra in vigore 5 anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo del 21 giugno 199968 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone.

2

L'articolo 5a lettere a e b numero 2 entra in vigore 5 anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo del 21 giugno 200169 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio.

63 Introdotto dal n. 7 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

64

DCF del 3 ott. 1994 (RU 1994 2394).

65 RU

1999 1384

66 RS

831.42

67 RU

2002 685

68 RS

0.142.112.681 69 RS

0.632.31

Libero passaggio - LF 17

831.42

Allegato


Modifica del diritto vigente 1. Il Codice civile70 è modificato come segue: Art. 89bis
cpv. 4
71 ...


2. Il Codice delle obbligazioni72 è modificato come segue: Art. 331
, marginale, cpv. 1, 3 e 4 Non concerne il testo italiano.
Art. 331a
...


Art. 331b

...


Art. 331c

...


Art. 361
cpv. 1
...


Art. 362
cpv. 1
...

70

RS 210

71 Questo disp. è ora abrogata.

72

RS 220. Le modifiche qui appresso sono inserite nel codice menzionato.

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 18

831.42


Art. 59
cpv. 2
76 ...


Art. 60
cpv. 5
...


Art. 70
cpv. 3
...


Art. 72
cpv. 3
77 ...

73

RS 831.40. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

74 Questa disp. ha ora un nuovo testo.

75 Questa disp. ha ora un nuovo testo.

76 Questa disp. ha ora un nuovo testo.

77 Questa disp. ha ora un nuovo testo.