01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2022 - 31.12.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.10.2017 - 31.12.2020
01.01.2017 - 30.09.2017
01.01.2012 - 31.12.2016
01.01.2011 - 31.12.2011
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1

Legge federale
sul libero passaggio nella previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(Legge sul libero passaggio)
del 17 dicembre 1993 (Stato 7 maggio 2002) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 34quater e 64 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 19923, decreta:

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 1

1 La presente legge disciplina le pretese dell'assicurato in caso di libero passaggio
nell'ambito della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

2 Essa si applica a tutti i rapporti di previdenza nei quali un istituto di previdenza di
diritto privato o di diritto pubblico accorda, sulla base delle sue prescrizioni (regolamento), un diritto alle prestazioni al raggiungimento del limite d'età oppure in
caso di morte o invalidità (caso di previdenza).

3 Essa si applica per analogia ai regimi di pensionamento in cui l'assicurato ha
diritto a prestazioni all'insorgere di un caso di previdenza.

Sezione 2:
Diritti e obblighi dell'istituto di previdenza in caso di uscita
dell'assicurato


Art. 2

Prestazioni d'uscita

1 L'assicurato che lascia l'istituto di previdenza prima che insorga un caso di previdenza (caso di libero passaggio) ha diritto a una prestazione d'uscita.

2 L'istituto di previdenza fissa nel regolamento l'ammontare della prestazione
d'uscita; tale prestazione deve essere almeno uguale alla prestazione d'uscita calcolata secondo le disposizioni della sezione 4.

RU 1994 2386 1

[CS 1 3; RU 1973 429]. A dette disposizioni corrispondono ora gli art. 111 a 113 e 122
della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2693; FF 2000 205).

3

FF 1992 III 477 831.42

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 2

831.42

3 La prestazione d'uscita è esigibile con l'uscita dall'istituto di previdenza e a partire
da tale momento sulla stessa deve essere versato un interesse di mora.


Art. 3

Passaggio in un altro istituto di previdenza 1 Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, il precedente istituto di
previdenza deve versare la prestazione d'uscita al nuovo istituto.

2 Se il precedente istituto di previdenza ha l'obbligo di versare prestazioni per
superstiti o prestazioni d'invalidità dopo aver trasferito la prestazione d'uscita al
nuovo istituto di previdenza, quest'ultima prestazione dev'essergli restituita nella
misura in cui la restituzione sia necessaria per accordare il pagamento delle prestazioni d'invalidità o per superstiti.

3 Le prestazioni per superstiti o le prestazioni d'invalidità possono essere ridotte,
sempre che non vi sia stata restituzione.


Art. 4

Mantenimento della previdenza sotto altra forma 1 L'assicurato che non entra in un nuovo istituto di previdenza deve notificare al suo
istituto di previdenza sotto quale forma ammissibile intende mantenere la previdenza.

2 Senza questa notificazione, l'istituto di previdenza versa, al più tardi due anni
dopo l'insorgere del caso di libero passaggio, la prestazione d'uscita, compresi gli
interessi di mora, all'istituto collettore (art. 60 della LF del 25 giu. 19824 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; LPP).

2bis Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, gli istituti di libero passaggio devono versare al nuovo istituto di previdenza il capitale di previdenza per
tutelare la protezione previdenziale. L'assicurato deve comunicare: a.

all'istituto di libero passaggio, l'entrata nel nuovo istituto di previdenza; b.

al nuovo istituto di previdenza, l'attuale istituto di libero passaggio nonché
la forma della protezione previdenziale.5 3 Quando esegue il compito di cui al capoverso 2, l'istituto collettore agisce a titolo
di istituto di libero passaggio per la gestione di conti di libero passaggio.


Art. 5

Pagamento in contanti 1 L'assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita se: a.

lascia definitivamente la Svizzera; b.

comincia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria o c.

l'importo della prestazione d'uscita è inferiore all'importo annuo dei suoi
contributi.

4

RS 831.40

5

Introdotto dal n. I 11 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998,
in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

Libero passaggio - LF 3

831.42

2 Se l'avente diritto è coniugato, il pagamento in contanti può avvenire soltanto con
il consenso scritto del coniuge.

3 Se non è possibile raccogliere il consenso o se il coniuge lo rifiuta senza motivo
fondato, può essere adito il tribunale.

a6 Pagamento in contanti in Stati membri della Comunità europea
o dell'Associazione europea di libero scambio L'assicurato può esigere il pagamento in contanti dell'avere di vecchiaia accumulato
sino al momento dell'uscita dall'istituto di previdenza conformemente all'articolo 15 della legge federale del 25 giugno 19827 sulla previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, soltanto se: a.

lascia definitivamente la Svizzera; b.

non è più affiliato obbligatoriamente a un'assicurazione contro i rischi di
vecchiaia, morte e invalidità:
1.

in uno Stato membro della Comunità europea, 2.

in Islanda o in Norvegia, e c.

non risiede nel Liechtenstein.


Art. 6

Prestazione d'entrata e contributi d'aumento impagati 1 Se l'assicurato si è impegnato, entrando nell'istituto di previdenza, a pagare una
parte della prestazione d'entrata, tale parte deve essere tenuta in considerazione in
occasione del calcolo della prestazione d'uscita, anche se non è stata versata o se lo
è stata soltanto parzialmente. La parte impagata, compresi gli interessi, può tuttavia
essere dedotta dalla prestazione d'uscita.

2 Se, in seguito ad un miglioramento delle prestazioni, l'assicurato deve versare contributi d'aumento, la prestazione d'uscita dev'essere calcolata in base alle prestazioni migliorate. I contributi impagati possono tuttavia essere dedotti dalla prestazione d'uscita.


Art. 7

Prestazione d'entrata finanziata dal datore di lavoro 1 Se il datore di lavoro ha finanziato del tutto o in parte la prestazione d'entrata dell'assicurato, l'istituto di previdenza può dedurre dalla prestazione d'uscita l'importo
finanziato dal datore di lavoro.

6

Introdotto dal n. I 8 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione
Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione
(RU 2002 701; FF 1999 5092). Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 14 dic. 2001
relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Acc. di
emendamento della Conv. istitutiva dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 685 700; FF 2001 4435). Vedi anche le disp. fin. di questa modifica alla fine
del presente testo.

7

RS 831.40

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 4

831.42

2 Tale deduzione è ridotta, per anno di contribuzione, di almeno un decimo dell'importo finanziato dal datore di lavoro. La parte che non è utilizzata è attribuita ad un
conto del datore di lavoro sul quale sono accumulate le riserve dei contributi.


Art. 8

Conteggio e informazione 1 In caso di libero passaggio, l'istituto di previdenza deve allestire all'assicurato il
conteggio della prestazione d'uscita. Questo conteggio deve comprendere il calcolo
della prestazione d'uscita, l'ammontare del contributo minimo (art. 17) e l'ammontare dell'avere di vecchiaia (art. 15 LPP8).

2 L'istituto di previdenza deve indicare all'assicurato tutte le possibilità legali e
regolamentari per mantenere la previdenza; deve segnatamente informarlo sul mantenimento della previdenza in caso di decesso e di invalidità.

Sezione 3:
Diritti e obblighi dell'istituto di previdenza in caso d'entrata
di un assicurato


Art. 9

Ammissione alle prestazioni regolamentari 1 L'istituto di previdenza deve permettere all'assicurato che entra di mantenere e aumentare la sua previdenza; esso deve accreditargli le prestazioni d'uscita che ha
portato con sé.

2 Se fissa la prestazione in un piano delle prestazioni, l'istituto di previdenza deve
dare all'assicurato la possibilità di acquistare tutte le prestazioni regolamentari. È
fatto salvo l'articolo 79a LPP9.10 3 In occasione del calcolo delle prestazioni, l'istituto di previdenza non deve distinguere se le prestazioni sono imputabili a contributi oppure a prestazioni d'entrata.


Art. 10

Prestazione d'entrata; calcolo ed esigibilità 1 L'istituto di previdenza fissa l'ammontare della prestazione d'entrata nel suo regolamento. Questa prestazione non può superare l'importo più elevato ottenuto confrontando la sua prestazione d'uscita calcolata secondo gli articoli 15 o 16 e quella
calcolata in base a una tabella conforme all'articolo 17.

2 La prestazione d'entrata è esigibile quando l'assicurato entra nell'istituto di previdenza e a partire da questo momento sulla stessa deve essere calcolato un interesse
di mora.

3 L'ammortamento e gli interessi della parte della prestazione d'entrata che non è
coperta dalla prestazione d'uscita del precedente istituto di previdenza, e che non è 8

RS 831.40

9

RS 831.40

10

Per. introdotto dal n. I 11 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione
1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

Libero passaggio - LF 5

831.42

immediatamente pagata, sono disciplinati dalle disposizioni del regolamento o da
una convenzione stipulata tra l'assicurato e l'istituto di previdenza.


Art. 11

Diritto di consultazione e prestazione d'uscita 1 L'assicurato deve permettere all'istituto di previdenza di consultare i conteggi
della prestazione d'uscita proveniente dal rapporto di previdenza anteriore.

2 L'istituto di previdenza può reclamare per conto dell'assicurato la prestazione
d'uscita proveniente dal rapporto previdenziale anteriore, nonché il capitale di previdenza proveniente da una forma di mantenimento della previdenza.11

Art. 12

Previdenza

1 Con l'entrata nell'istituto di previdenza, l'assicurato è coperto per le prestazioni
che gli competono, secondo il regolamento, sulla base della prestazione d'entrata
che deve essere pagata.

2 Se, entrando nell'istituto di previdenza, si è impegnato a pagare una parte della
prestazione d'entrata e non l'ha ancora versata o l'ha versata soltanto parzialmente
all'insorgere di un caso di previdenza, l'assicurato ha ugualmente diritto alle prestazioni regolamentari. La parte non ancora versata, compresi gli interessi, può tuttavia
essere dedotta dalle prestazioni.


Art. 13

Prestazione d'uscita non assorbita 1 Se, dopo l'acquisto delle prestazioni regolamentari complete, la prestazione
d'uscita non è del tutto assorbita, l'assicurato può utilizzare la parte rimanente per
mantenere la previdenza sotto un'altra forma ammissibile.

2 L'assicurato può utilizzare la parte rimanente della prestazione d'uscita per acquistare futuri aumenti regolamentari di prestazioni. L'istituto di previdenza è tenuto ad
allestire un conteggio annuale.


Art. 14

Riserve per ragioni di salute 1 La previdenza acquisita con la prestazione d'uscita portata con sé non può essere
ridotta da una nuova riserva per ragioni di salute.

2 Il tempo di riserva già trascorso nel precedente istituto di previdenza deve essere
computato sulla nuova riserva. Le condizioni del nuovo istituto di previdenza sono
applicabili se sono più favorevoli per l'assicurato.

11

Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione
1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 6

831.42

Sezione 4: Calcolo della prestazione d'uscita

Art. 15

Diritti dell'assicurato nel sistema del primato dei contributi 1 Nei fondi di risparmio, i diritti dell'assicurato corrispondono all'avere a risparmio;
negli istituti d'assicurazione gestiti secondo il primato dei contributi, essi corrispondono alla riserva matematica.

2 L'avere a risparmio è la somma, compresi gli interessi, di tutti i contributi del
datore di lavoro e dell'assicurato accreditati in vista della concessione di prestazioni
di vecchiaia, nonché degli altri versamenti.

3 La riserva matematica è calcolata secondo le norme attuariali riconosciute per il
metodo di capitalizzazione conformemente al principio della compilazione del
bilancio a cassa chiusa.

4 I contributi previsti per misure speciali e per prestazioni di solidarietà devono
essere presi in considerazione se hanno aumentato l'avere a risparmio personale o la
riserva matematica.


Art. 16

Diritti dell'assicurato nel sistema del primato delle prestazioni 1 Negli istituti di previdenza gestiti secondo il sistema del primato delle prestazioni,
i diritti dell'assicurato corrispondono al valore attuale delle prestazioni acquisite.

2 Le prestazioni acquisite sono calcolate come segue: prestazioni assicurate × periodo d'assicurazione computabile
_________________________________________________________________ periodo d'assicurazione possibile 3 Le prestazioni assicurate sono fissate dal regolamento. Sono determinate per il
periodo d'assicurazione possibile. Le prestazioni temporanee giusta l'articolo 17
capoverso 2 possono essere trascurate nel calcolo del valore attuale, se non sono
finanziate secondo il sistema di capitalizzazione.

4 Il periodo d'assicurazione computabile si compone del periodo di contribuzione e
del periodo d'assicurazione acquistato. Esso ha inizio il più presto con il versamento
di quote alla previdenza di vecchiaia.

5 Il periodo d'assicurazione possibile ha inizio contemporaneamente al periodo d'assicurazione computabile e prende fine con il limite d'età ordinario previsto nel regolamento.

6 Il valore attuale deve essere stabilito secondo le norme attuariali riconosciute. I
valori attuali devono figurare nel regolamento sotto forma di tabella.


Art. 17

Importo minimo all'uscita da un istituto di previdenza 1 Quando lascia l'istituto di previdenza, l'assicurato ha diritto almeno alle prestazioni d'entrata che ha portato con sé, compresi gli interessi; vi si aggiungono i contributi che ha versato durante il periodo di contribuzione, aumentati del 4 per cento
per anno d'età a partire dai 20 anni, al massimo però del 100 per cento. L'età risulta
dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

Libero passaggio - LF 7

831.42

2 Le somme che servono alla copertura delle prestazioni possono essere dedotte dai
contributi dell'assicurato soltanto se il regolamento fissa la deduzione in percentuale
dei contributi e se tali somme sono impiegate per finanziare: a.

i diritti a prestazioni d'invalidità fino al limite ordinario d'età; b.

i diritti a prestazioni per superstiti che sorgono prima del limite ordinario
d'età;

c.

i diritti a rendite transitorie fino al limite ordinario d'età. Il Consiglio federale disciplina nei dettagli le condizioni di questa eventuale deduzione.

3 Se il regolamento stabilisce questa deduzione in percentuale dei contributi, le
somme che servono alla copertura di misure speciali ai sensi dell'articolo 70 della
LPP12 possono essere dedotte dai contributi dell'assicurato.

4 Le somme che servono alla copertura delle prestazioni secondo il capoverso 2 e
delle misure speciali secondo il capoverso 3 possono essere dedotte dai contributi
dell'assicurato soltanto se la parte non impiegata per le prestazioni e le misure frutta
interessi.

5 Un terzo almeno dei contributi regolamentari complessivi versati dal datore di
lavoro e dal lavoratore sono considerati contributi del lavoratore.


Art. 18

Garanzia della previdenza obbligatoria Gli istituti di previdenza registrati devono rimettere all'assicurato uscente almeno
l'avere di vecchiaia giusta l'articolo 15 LPP13.


Art. 19

Disavanzo tecnico

Gli istituti di previdenza delle corporazioni di diritto pubblico che si scostano, con il
consenso dell'autorità di sorveglianza, dal principio della compilazione del bilancio
a cassa chiusa, non sono autorizzati a tener conto del disavanzo tecnico nel calcolo
delle prestazioni d'uscita. Gli altri istituti di previdenza possono dedurre tali disavanzi soltanto in occasione di una liquidazione, parziale o totale (art. 23 cpv. 3).

Sezione 5: Mantenimento della previdenza in casi particolari

Art. 20

Modificazione del grado d'occupazione 1 Se l'assicurato modifica il grado d'occupazione per almeno sei mesi, l'istituto di
previdenza deve allestire un conteggio come se si trattasse di un caso di libero passaggio.

2 Se il regolamento prevede un ordinamento almeno altrettanto favorevole per l'assicurato o il computo dell'attività media, si può rinunciare ad allestire un conteggio.

12

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13

RS 831.40

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 8

831.42


Art. 21

Cambiamento all'interno dell'istituto di previdenza 1 Se due datori di lavoro sono affiliati allo stesso istituto di previdenza e l'assicurato
passa da uno all'altro, il conteggio è allestito come in un caso di libero passaggio, a
condizione che l'assicurato cambi cassa o piano di previdenza.

2 Se il regolamento prevede un ordinamento almeno altrettanto favorevole per l'assicurato, si può rinunciare ad allestire un conteggio.


Art. 22


14

Divorzio
a. Principio

1 In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono
divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile15; gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.

2 Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza
fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio
esistenti al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al
momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non
sono computati.

3 Le parti di un versamento unico finanziato durante il matrimonio da uno dei
coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti
sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli
interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere.

a16 b. Matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 1 In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 la prestazione d'uscita esistente
al momento della celebrazione del matrimonio è calcolata sulla base di una tabella
allestita dal Dipartimento federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del
matrimonio e il 1° gennaio 1995, non abbia mai cambiato istituto di previdenza,
l'importo accertato della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del
matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo previsto all'articolo 22 capoverso 2.

2 Per il calcolo, a mezzo della tabella, della prestazione d'uscita esistente al
momento della celebrazione del matrimonio, sono considerati i seguenti valori: a.

la data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio
conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta
fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della comu14

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

15

RS 210

16

Introdotto dal n. 7 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

Libero passaggio - LF 9

831.42

nicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono
l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza; b.

la data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di
previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del
rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna prestazione d'entrata.

Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono dedotti il valore calcolato secondo la
lettera b e gli eventuali versamenti unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo
così calcolato vale quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la
prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici
effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a questa data.

3 La tabella tiene conto della durata di contribuzione fra la data del versamento della
prestazione d'entrata prevista al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della
prestazione d'uscita prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa durante questo periodo di contribuzione.

4 I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli averi di libero passaggio acquisiti
prima del 1° gennaio 1995.

b17 c. Indennità

1 Nel caso in cui sia versata a uno dei coniugi un'indennità adeguata ai sensi dell'articolo 124 del Codice civile18, la sentenza di divorzio può prescrivere che una
parte della prestazione d'uscita sia imputata sulla medesima.

2 Il giudice notifica d'ufficio all'istituto di previdenza l'importo da trasferire e gli
fornisce le indicazioni necessarie alla continuazione della previdenza; per il trasferimento sono applicabili per analogia gli articoli 3-5.

c19 d. Riacquisto

In caso di divorzio, l'istituto di previdenza deve accordare al coniuge debitore la
possibilità di riacquistare la prestazione d'uscita trasferita. Le disposizioni sull'affiliazione a un nuovo istituto di previdenza sono applicabili per analogia.


Art. 23

Liquidazione parziale o liquidazione totale 1 In caso di liquidazione parziale o totale dell'istituto di previdenza, al diritto alla
prestazione d'uscita si aggiunge un diritto individuale o collettivo ai fondi liberi.

17

Introdotto dal n. 7 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

18

RS 210

19

Introdotto dal n. 7 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 10

831.42

L'autorità di sorveglianza decide se le condizioni di una liquidazione parziale o
totale sono adempiute. Approva il piano di ripartizione.

2 I fondi liberi devono essere calcolati in funzione del patrimonio, che è valutato
secondo i valori di rivendita.

3 Gli istituti di previdenza che devono rispettare il principio della compilazione del
bilancio a cassa chiusa possono dedurre proporzionalmente i disavanzi tecnici, sempre che non ne risulti una riduzione dell'avere di vecchiaia (art. 18).

4 Le condizioni di una liquidazione parziale si presumono soddisfatte se: a.

l'effettivo del personale è ridotto in misura considerevole; b.

l'impresa subisce una ristrutturazione; c.

un datore di lavoro disdice il contratto che lo lega all'istituto di previdenza e
quest'ultimo sussiste.

Sezione 6:
Informazione dell'assicurato e documentazione in vista di un divorzio
20

Art. 24

1 L'istituto di previdenza informa l'assicurato su richiesta, ma almeno una volta ogni
tre anni, sulla prestazione d'uscita regolamentare giusta l'articolo 2 e sull'avere di
vecchiaia giusta l'articolo 15 della LPP21.

2 L'istituto di previdenza deve informare l'assicurato nubendo sulla prestazione di
uscita alla data di celebrazione del matrimonio. L'istituto di previdenza deve conservare questo dato e, in caso di uscita dell'assicurato, comunicarlo al nuovo istituto di
previdenza o a un eventuale istituto di libero passaggio.22 3 In caso di divorzio, l'istituto di previdenza deve informare, su richiesta, l'assicurato o il giudice del divorzio degli averi determinanti per il calcolo della prestazione
d'uscita da dividere.23 20

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

21

RS 831.40

22

Introdotto dal n. 7 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

23

Introdotto dal n. 7 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

Libero passaggio - LF 11

831.42

Sezione 6a:24 Obblighi d'annuncio, Ufficio centrale del 2° pilastro
a25 Averi dimenticati

Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio annunciano all'Ufficio centrale del 2° pilastro le pretese non ancora fatte valere
cui hanno diritto le persone che hanno raggiunto l'età conferente il diritto alla rendita ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 LPP26 (averi dimenticati).

b27 Obbligo d'annuncio degli istituti 1 Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio sono tenuti a mantenere periodicamente i contatti con i loro assicurati.

2 Se non possono stabilire detti contatti, sono tenuti ad informarne l'Ufficio centrale
del 2° pilastro.

3 Essi possono parimenti adempiere tali obblighi annunciando periodicamente il loro
effettivo globale di assicurati all'Ufficio centrale del 2° pilastro.

c Contenuto dell'obbligo d'annuncio L'annuncio comprende: a.

il cognome e il nome dell'assicurato; b.

il suo numero d'assicurato dell'AVS; c.

la sua data di nascita; d.

il nome dell'istituto di previdenza o dell'istituto che gestisce i conti o le
polizze di libero passaggio.

d Ufficio centrale del 2° pilastro 1 L'Ufficio centrale del 2° pilastro è l'ufficio di collegamento fra gli istituti di previdenza, gli istituti che gestiscono conti e polizze di libero passaggio e gli assicurati.

2 Esso annuncia all'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS gli averi dimenticati, al fine di ottenere i dati necessari all'identificazione e alla localizzazione degli
aventi diritto.

3 Per quanto tali dati siano contenuti nei registri centrali o negli incarti elettronici,
l'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS fornisce: a.

il nome della cassa di compensazione dell'AVS che versa la rendita per le
persone domiciliate in Svizzera; b.

gli indirizzi di persone all'estero.

24

Introdotta dal n. I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° maggio 1999
(RU 1999 1384 1387; FF 1998 4409).

25

Vedi anche le disp. fin. mod. 18.12.1998 alla fine della presente legge.

26

RS 831.40

27

Vedi anche le disp. fin. mod. 18.12.1998 alla fine della presente legge.

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 12

831.42

4 L'Ufficio centrale del 2° pilastro inoltra i dati ottenuti all'istituto competente.
Riceve le domande di singoli assicurati concernenti i loro averi di previdenza e fornisce le informazioni necessarie agli assicurati per l'esercizio dei loro diritti.

5 Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono conti e polizze di libero passaggio collaborano con l'Ufficio centrale del 2° pilastro.

e Procedura

1 Il Dipartimento federale competente disciplina la procedura.

2 L'Ufficio federale competente emana le istruzioni tecniche. Le stesse sono vincolanti: a.

per le autorità cantonali di vigilanza; b.

per gli istituti di previdenza che sottostanno alla presente legge e per gli
istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio.

f Conservazione dei dati L'Ufficio centrale del 2° pilastro conserva gli annunci. L'obbligo di conservazione
si estingue scaduti 10 anni da quando l'assicurato ha raggiunto l'età conferente il
diritto alla rendita conformemente all'articolo 13 capoverso 1 LPP28.

Sezione 7: Applicabilità della LPP29

Art. 25


30

Le disposizioni della LPP31 concernenti il contenzioso, il trattamento e la comunicazione di dati personali, la consultazione degli atti, l'obbligo del segreto, nonché
l'assistenza amministrativa si applicano per analogia.

a32 Procedura in caso di divorzio 1 In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di
divorzio (art. 122 e 123 CC33), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP34 deve procedere d'ufficio alla divisione sulla
base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli
sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).

28

RS 831.40

29

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2693; FF 2000 205).

30

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2693; FF 2000 205).

31

RS 831.40

32

Introdotto dal n. 7 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

33

RS 210

34

RS 831.40

Libero passaggio - LF 13

831.42

2 I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive
conclusioni.

Sezione 8:35 Relazione con il diritto europeo
b36 Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/7137 e in relazione
con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche: a.

l'Accordo del 21 giugno 199938 tra la Comunità europea ed i suoi Stati
membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e

n. 574/7239 nella loro versione aggiornata40; b.

l'Accordo del 21 giugno 200141 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato O, l'appendice 2 dell'allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata42.

35

Introdotta dal n. I 8 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione
Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione
delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092).

36

Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti
la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva
dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685 700; FF 2001 4435).

37

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione
dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 lug. 1971) (consolidato dal regolamento (CE)
n. 118/97 del Consiglio, del 2 dic. 1996, GU L 28 del 30 gen. 1997); modificato l'ultima
volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 feb. 1999 (GU L 38 del 12 feb. 1999).

38

RS 0.142.112.681; FF 1999 5978 39

Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità
di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 mar. 1972)
(consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dic. 1996, GU L 28 del
30 gen. 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio,
dell'8 feb. 1999, GU L 38 del 12 feb. 1999.

40

RS 0.831.109.268.1/.11
La versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72,
con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, è ottenibile
presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna. Fa tuttavia fede
unicamente il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle CE.

41

RS 0.632.31; FF 2001 4499 42

RS 0.831.106.1/.11

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 14

831.42

Sezione 9:43 Disposizioni finali

Art. 26

Esecuzione

1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione e disciplina le forme
ammissibili del mantenimento della previdenza.

2 Fissa il tasso d'interesse moratorio e determina un margine pari almeno all'uno per
cento nei limiti del quale dev'essere fissato il tasso d'interesse tecnico. Il margine
dev'essere determinato sulla scorta dei tassi d'interesse tecnico realmente applicati.

3 Per il calcolo delle prestazioni d'uscita da dividere conformemente all'articolo 22,
il Consiglio federale fissa il tasso d'interesse applicabile alle prestazioni d'uscita e di
libero passaggio acquisite al momento della celebrazione del matrimonio e ai versamenti unici.44

Art. 27

Disposizioni transitorie 1 Le prestazioni d'entrata e d'uscita sono fissate in base al diritto vigente al
momento dell'affiliazione ad un istituto di previdenza o dell'uscita da un istituto.

2 I contratti e i regolamenti devono essere adattati nella forma al più tardi entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

3 I disavanzi tecnici che si producono quale conseguenza della presente legge
devono essere colmati al più tardi entro dieci anni della sua entrata in vigore.


Art. 28

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 199545 43

Originaria sezione 8.

44

Introdotto dal n. 7 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

45

DCF del 3 ott. 1994 (RU 1994 2394).

Libero passaggio - LF 15

831.42

Disposizione finale della modificazione del 18 dicembre 199846 Gli articoli 24a e 24b della legge del 17 dicembre 199347 sul libero passaggio si
applicano per analogia agli istituti di previdenza che gestiscono averi di previdenza
o di libero passaggio costituiti prima dell'entrata in vigore della presente modifica.

Disposizioni finali della modificazione del 14 dicembre 2001 48

1 L'articolo 5a lettere a e b numero 1 entra in vigore 5 anni dopo l'entrata in vigore
dell'Accordo del 21 giugno 199949 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da
una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle
persone.

2 L'articolo 5a lettere a e b numero 2 entra in vigore 5 anni dopo l'entrata in vigore
dell'Accordo del 21 giugno 200150 di emendamento della Convenzione istitutiva
dell'Associazione europea di libero scambio.

46

RU 1999 1384 47

RS 831.42

48

RU 2002 685; FF 2001 4435 49

RS 0.142.112.681; FF 1999 5978 50

RS 0.632.31; FF 2001 4499

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 16

831.42

Allegato


Modificazione del diritto vigente 1. Il Codice civile51 è modificato come segue: Art. 89bis
cpv. 4
...


2. Il Codice delle obbligazioni52 è modificato come segue: Art. 331
, marginale, cpv. 1, 3 e 4
Non concerne il testo italiano. Art. 331a

...


Art. 331b

...


Art. 331c

...


Art. 361
cpv. 1
...


Art. 362
cpv. 1
...

3. La legge federale del 25 giugno 198253 sulla previdenza professionale

51

RS 210. Le modificazioni qui appresso sono inserite nel codice menzionato.

52

RS 220. Le modificazioni qui appresso sono inserite nel codice menzionato.

53

RS 831.40. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella LF menzionata.

Libero passaggio - LF 17

831.42

...

Abrogati


Art. 56
cpv. 1 lett. c e d
...


Art. 59
cpv. 2
...


Art. 60
cpv. 5
...


Art. 70
cpv. 3
...


Art. 72
cpv. 3
...

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 18

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