01.03.2024 - * / In vigore
01.01.2024 - 29.02.2024
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.08.2023
01.01.2020 - 31.12.2021
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2016 - 31.12.2018
01.01.2015 - 31.12.2015
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01.07.2013 - 31.12.2014
20.12.2012 - 30.06.2013
01.01.2009 - 19.12.2012
01.02.2008 - 31.12.2008
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1

Legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA1) del 22 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2015) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 e 98 della Costituzione federale2;
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° febbraio 20063, decreta: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto 1 La Confederazione istituisce un'autorità di vigilanza sui mercati finanziari ai sensi delle seguenti leggi (leggi sui mercati finanziari): a. legge del 25 giugno 19304 sulle obbligazioni fondiarie; b. legge federale del 2 aprile 19085 sul contratto d'assicurazione; c. legge del 23 giugno 20066 sugli investimenti collettivi; d. legge dell'8 novembre 19347 sulle banche; e. legge del 24 marzo 19958 sulle borse; f.

legge del 10 ottobre 19979 sul riciclaggio di denaro; g. legge del 17 dicembre 200410 sulla sorveglianza degli assicuratori.

2

La presente legge stabilisce l'organizzazione e gli strumenti di vigilanza di questa autorità.

RU 2008 5207 1

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

2 RS

101

3 FF

2006 2625

4 RS

211.423.4

5 RS

221.229.1

6 RS

951.31

7 RS

952.0

8 RS

954.1

9 RS

955.0

10 RS

961.01

956.1

Vigilanza dei mercati finanziari 2

956.1


Art. 2

Relazione con le leggi sui mercati finanziari 1

La presente legge è applicabile sempreché le leggi sui mercati finanziari non prevedano altrimenti.

2

Gli accordi internazionali conclusi nel quadro dell'imposizione alla fonte in ambito internazionale e le convenzioni interstatali afferenti, riguardanti segnatamente le verifiche transfrontaliere e l'accesso al mercato, prevalgono sulla presente legge e sulle leggi concernenti i mercati finanziari.11

Art. 3

Assoggettati alla vigilanza Sottostanno alla vigilanza sui mercati finanziari: a. le persone che in virtù delle leggi sui mercati finanziari necessitano di un'autorizzazione, di un riconoscimento, di un'abilitazione o di una registrazione dell'autorità di vigilanza sui mercati finanziari; e

b. gli investimenti collettivi di capitale; c.12 ...


Art. 4

Forma giuridica, sede e nome 1

L'autorità che vigila sui mercati finanziari è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede a Berna.

2

Essa porta il nome di «Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)».

3

La FINMA si organizza autonomamente secondo i principi di una buona Corporate Governance e di una gestione economica. Tiene altresì una contabilità propria.


Art. 5

Obiettivi della vigilanza sui mercati finanziari Conformemente alle leggi sui mercati finanziari, la vigilanza sui mercati finanziari si prefigge la protezione dei creditori, degli investitori e degli assicurati, nonché la tutela della funzionalità dei mercati finanziari. Essa contribuisce in tal modo a rafforzare la reputazione e la concorrenzialità della piazza finanziaria svizzera.


Art. 6

Compiti 1 La FINMA esercita la vigilanza conformemente alle leggi sui mercati finanziari e alla presente legge.

2

Essa adempie i compiti internazionali in relazione con la sua attività di vigilanza.

11 Introdotto dall'art. 46 della LF del 15 giu. 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale, in vigore dal 20 dic. 2012 (RU 2013 27; FF 2012 4343).

12 Abrogata dal n. 8 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

L sulla vigilanza dei mercati finanziari 3

956.1


Art. 7

Principi di regolazione 1

La FINMA disciplina per il tramite di: a. ordinanze, se così previsto dalla legislazione sui mercati finanziari; e b. circolari concernenti l'applicazione della legislazione sui mercati finanziari.

2

Essa disciplina soltanto se necessario a mente degli obiettivi di vigilanza. In tale contesto essa considera segnatamente: a. i costi che insorgono agli assoggettati alla vigilanza per il fatto della regolazione;

b. le ripercussioni che la regolazione ha sulla concorrenza, sulla capacità di innovazione e sulla concorrenzialità a livello internazionale della piazza finanziaria svizzera; c. la diversità di attività commerciali e di rischi degli assoggettati alla vigilanza; e

d. gli standard internazionali minimi.

3

La FINMA sostiene l'autodisciplina e la può riconoscere e imporre come standard minimo nell'ambito delle sue competenze di vigilanza.

4

Provvede a un processo trasparente di regolazione e a un'adeguata partecipazione degli interessati.

5

Emana direttive per l'attuazione di questi principi. In tale contesto opera d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze.

Capitolo 2: Organizzazione Sezione 1: Organi e personale

Art. 8

Organi Gli organi della FINMA sono: a. il consiglio di amministrazione; b. la direzione;

c. l'ufficio di revisione.


Art. 9

Consiglio di amministrazione 1

Il consiglio di amministrazione è l'organo strategico della FINMA. Esso ha i seguenti compiti:

a. stabilisce gli obiettivi strategici della FINMA e li sottopone per approvazione al Consiglio federale;

b. decide in merito agli affari di grande portata; c. emana le ordinanze delegate alla FINMA e adotta le circolari;

Vigilanza dei mercati finanziari 4

956.1

d. sorveglia la direzione; e. istituisce una revisione interna e provvede ai controlli interni; f.

allestisce il rapporto di gestione e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale prima della sua pubblicazione; g. nomina il direttore, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio federale;

h. nomina i membri della direzione; i. emana il regolamento di organizzazione e le direttive sull'attività informativa;

j.

approva il preventivo.

2

Il consiglio di amministrazione è composto di sette a nove membri esperti, indipendenti dagli assoggettati alla vigilanza. È nominato per una durata di quattro anni; ogni membro può essere rieletto due volte.

3

Il Consiglio federale nomina il consiglio di amministrazione. Bada in tal ambito a un'adeguata rappresentanza dei due sessi. Designa il presidente e il vicepresidente del consiglio di amministrazione. Stabilisce inoltre le indennità. L'articolo 6a della legge del 24 marzo 200013 sul personale federale è applicabile per analogia.

4

Il presidente non può svolgere un'altra attività economica, né ricoprire una carica federale o cantonale a meno che ciò sia nell'interesse dell'adempimento dei compiti della FINMA.

5

Il Consiglio federale revoca i membri del consiglio di amministrazione e approva lo scioglimento dei rapporti di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione se le esigenze di esercizio della carica non sono più adempite.


Art. 10

Direzione 1 La direzione è l'organo operativo. Essa è posta sotto la direzione di un direttore.

2

La direzione ha segnatamente i seguenti compiti: a. emana le decisioni conformemente al regolamento di organizzazione; b. elabora le basi decisionali del consiglio di amministrazione e gli fa regolarmente rapporto, senza indugio in caso di eventi speciali;

c. adempie tutti i compiti che non sono assegnati a un altro organo.

3

Il regolamento di organizzazione disciplina i dettagli.


Art. 11

Rappresentanza specialistica

1

La FINMA si articola in settori specialistici. Il regolamento di organizzazione disciplina i particolari.

13 RS

172.220.1

L sulla vigilanza dei mercati finanziari 5

956.1

2

Il Consiglio federale e il consiglio di amministrazione provvedono a un'adeguata rappresentanza dei diversi settori specialistici in seno al consiglio di amministrazione e alla direzione.


Art. 12

Ufficio di revisione

Il Controllo federale delle finanze è l'ufficio di revisione esterno e informa il consiglio di amministrazione e il Consiglio federale sul risultato delle sue verifiche.


Art. 13

14 Personale 1 La FINMA assume il suo personale conformemente al diritto pubblico.

2

L'articolo 6a della legge del 24 marzo 200015 sul personale federale si applica per analogia.

3

La previdenza professionale del personale è disciplinata dalla legislazione sulla Cassa pensioni della Confederazione.

4

Il consiglio d'amministrazione disciplina mediante ordinanza: a. il rapporto di lavoro del personale, in particolare la retribuzione, le prestazioni accessorie, il tempo di lavoro, l'obbligo di fedeltà e la disdetta;

b. la composizione, la procedura di nomina e l'organizzazione dell'organo paritetico della cassa di previdenza della FINMA.

5

Esso sottopone per approvazione l'ordinanza al Consiglio federale.


Art. 14

Segreto d'ufficio

1

Il personale e gli organi sono obbligati a serbare il segreto sugli affari ufficiali.

2

L'obbligo del segreto sussiste anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o dell'appartenenza a un organo della FINMA.

3

Senza l'accordo della FINMA, in caso di interrogatori e di procedimenti giudiziari gli impiegati e i singoli organi della FINMA non possono esprimersi come parte, testimone o perito su accertamenti fatti nello svolgimento dei loro compiti e che si riferiscono ai loro compiti ufficiali.

4

Sono altresì soggette al segreto d'ufficio tutte le persone incaricate dalla FINMA (incaricati di verifiche, incaricati d'inchieste, incaricati di risanamenti, liquidatori, amministratori).16 14 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).

15 RS

172.220.1

16 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015

(RU 2014 4073; FF 2013 5901).

Vigilanza dei mercati finanziari 6

956.1

Sezione 2: Finanziamento e gestione finanziaria

Art. 15

Finanziamento 1 La FINMA riscuote emolumenti per singole procedure di vigilanza e per prestazioni di servizi. Inoltre, per ambito di vigilanza, riscuote ogni anno dagli assoggettati alla vigilanza una tassa di vigilanza per i costi non coperti dagli emolumenti.

2

La tassa di vigilanza è calcolata in funzione dei seguenti criteri: a. per gli assoggettati alla vigilanza in virtù della legge dell'8 novembre 193417 sulle banche, della legge del 24 marzo 199518 sulle borse e della legge del 25 giugno 193019 sulle obbligazioni fondiarie sono determinanti la somma di bilancio e il volume dei valori trattati; b. per gli assoggettati alla vigilanza in virtù della legge del 23 giugno 200620 sugli investimenti collettivi sono determinanti l'entità del patrimonio gestito, il reddito lordo e le dimensioni aziendali; c. per un'impresa di assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 200421 sulla sorveglianza degli assicuratori è determinante la sua quota di partecipazione al volume complessivo di premi incassati da tutte le imprese di assicurazione; per gli intermediari d'assicurazioni ai sensi dell'articolo 43 capoverso 1 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori sono determinanti il loro numero e loro dimensioni aziendali; d. per gli organismi di autodisciplina ai sensi della legge del 10 ottobre 199722 sul riciclaggio di denaro sono determinanti il reddito lordo e il numero di membri; per gli intermediari finanziari direttamente sottoposti alla FINMA ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 della legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro sono determinanti il reddito lordo e le dimensioni aziendali; e.23 ...

3

Il Consiglio federale può disporre che la tassa di vigilanza sia suddivisa in una tassa fissa di base e in una tassa variabile supplementare.

4

Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente: a. le basi di calcolo; b. gli ambiti di vigilanza ai sensi del capoverso 1; e c. la ripartizione tra gli ambiti di vigilanza dei costi da finanziare mediante la tassa di vigilanza.

17 RS

952.0

18 RS

954.1

19 RS

211.423.4

20 RS

951.31

21 RS

961.01

22 RS

955.0

23 Abrogata dal n. 8 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

L sulla vigilanza dei mercati finanziari 7

956.1


Art. 16

Riserve Per svolgere la sua attività di vigilanza la FINMA costituisce entro un congruo termine riserve in volume pari al suo preventivo annuale.


Art. 17

Tesoreria 1 L'Amministrazione federale delle finanze gestisce le liquidità della FINMA nel quadro della sua tesoreria centrale.

2

Per garantirne la disponibilità di pagamento, essa concede alla FINMA mutui alle condizioni di mercato.

3

L'Amministrazione federale delle finanze e la FINMA convengono i dettagli di questa collaborazione.


Art. 18

Rendiconto 1 Il rendiconto della FINMA espone integralmente lo stato patrimoniale, finanziario e di reddito.

2

Esso segue i principi generali dell'essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo e si orienta su standard riconosciuti universalmente.

3

Le norme di allibramento a bilancio e di valutazione derivate dai principi di rendiconto devono essere rese pubbliche.


Art. 19

Responsabilità 1 Fatto salvo il capoverso 2, la responsabilità della FINMA, dei suoi organi, del suo personale e delle persone da essa incaricate è disciplinata dalla legge del 14 marzo 195824 sulla responsabilità.25 2 La FINMA e le persone da essa incaricate sono responsabili soltanto se: a. hanno violato importanti doveri d'ufficio; e b. i danni non sono riconducibili a violazioni di obblighi da parte di una persona sottoposta a vigilanza.


Art. 20

Esenzione fiscale

1

La FINMA è esentata da qualsiasi imposta della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

2

È fatta salva la legislazione federale in materia di: a. imposta sul valore aggiunto; b. imposta preventiva;

24 RS

170.32

25 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015

(RU 2014 4073; FF 2013 5901).

Vigilanza dei mercati finanziari 8

956.1

c. tasse

di

bollo.

Sezione 3: Indipendenza e vigilanza

Art. 21

1 La FINMA esercita la sua attività di vigilanza in modo autonomo e indipendente.

2

Essa discute almeno una volta all'anno con il Consiglio federale la strategia della sua attività di vigilanza nonché questioni attuali di politica della piazza finanziaria.

3

Essa corrisponde con il Consiglio federale per il tramite del Dipartimento federale delle finanze.

4

Le Camere federali esercitano l'alta vigilanza.

Sezione 4: Informazione del pubblico e trattamento dei dati

Art. 22

Informazione del pubblico 1

La FINMA informa almeno una volta all'anno il pubblico sulle sue attività e prassi di vigilanza.

2

Essa non informa su singoli procedimenti eccetto che ve ne sia speciale necessità dal profilo della legislazione in materia di vigilanza, segnatamente se l'informazione è necessaria: a. alla protezione dei partecipanti al mercato o degli assoggettati alla vigilanza; b. alla rettifica di informazioni false o fallaci; oppure c. alla tutela della reputazione della piazza finanziaria svizzera.

3

Se ha informato in merito a un procedimento, la FINMA informa senza indugio anche sulla relativa archiviazione. Può prescinderne su richiesta dell'interessato.

4

Nell'ambito della sua attività informativa complessiva, la FINMA tiene conto dei diritti della personalità degli interessati. La pubblicazione di dati personali può essere effettuata in forma elettronica o a stampa.


Art. 23

Trattamento dei dati ed elenco pubblico 1

Nell'ambito della vigilanza ai sensi della presente legge e delle leggi sui mercati finanziari, la FINMA tratta dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità. Essa disciplina i dettagli.

2

La FINMA tiene un elenco degli assoggettati alla vigilanza. L'elenco è accessibile in forma elettronica al pubblico.

L sulla vigilanza dei mercati finanziari 9

956.1

Capitolo 3: Strumenti di vigilanza Sezione 1: Verifica (audit)

Art. 24

26 Principio 1 La FINMA può effettuare le verifiche degli assoggettati alla vigilanza, conformemente alle leggi sui mercati finanziari (art. 1 cpv. 1), direttamente o per il tramite di:

a. società di audit incaricate dagli assoggettati alla vigilanza e abilitate dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori ai sensi dell'articolo 9a della legge del 16 dicembre 200527 sui revisori; o

b. incaricati di verifiche conformemente all'articolo 24a.

2

La verifica si concentra in particolare sui rischi che l'assoggettato alla vigilanza può far correre ai creditori, agli investitori, agli assicurati e alla funzionalità dei mercati finanziari. Per quanto possibile occorre evitare i doppioni in ambito di verifica.

3

Per la tutela del segreto da parte delle società di audit si applica per analogia l'articolo 730b capoverso 2 del Codice delle obbligazioni28.

4

Il Consiglio federale disciplina le linee fondamentali del contenuto e dello svolgimento della verifica secondo il capoverso 1 lettera a, come pure la forma del rendiconto. Esso può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti tecnici.

5

I costi della verifica sono a carico degli assoggettati alla vigilanza.

a29 Incaricati di verifiche 1

La FINMA può incaricare uno specialista indipendente di eseguire verifiche presso assoggettati alla vigilanza.

2

Definisce nella decisione di nomina i compiti dell'incaricato della verifica.

3

I costi dell'incaricato della verifica sono a carico degli assoggettati alla vigilanza.


Art. 25


30

Obblighi degli assoggettati alla vigilanza oggetto di una verifica 1

L'assoggettato alla vigilanza fornisce alla società di audit designata o all'incaricato dalla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari per l'adempimento dei loro compiti.

26 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015

(RU 2014 4073; FF 2013 5901).

27 RS

221.302

28 RS

220

29 Introdotto dal n. 8 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

30 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015

(RU 2014 4073; FF 2013 5901).

Vigilanza dei mercati finanziari 10

956.1

2

L'assoggettato alla vigilanza informa la FINMA sulla designazione di una società di audit.


Art. 26


31



Art. 27

Rendiconto e provvedimenti 1

La società di audit presenta alla FINMA un rapporto sulle sue verifiche. La società di audit mette il rapporto a disposizione dell'organo di direzione supremo dell'assoggettato sottoposto a vigilanza.32 2

Se constata violazioni delle disposizioni legali in materia di vigilanza o altre irregolarità, la società di audit impartisce alla persona sottoposta a vigilanza un congruo termine per il ripristino della situazione conforme. In caso di inosservanza del termine, ne informa la FINMA.

3

In caso di gravi violazioni delle disposizioni legali in materia di vigilanza e di gravi irregolarità la società di audit ne informa senza indugio la FINMA.


Art. 28

Vigilanza sulle società di audit 1

...33

2

La FINMA e l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori si scambiano tutte le informazioni e i documenti di cui hanno bisogno per applicare la rispettiva legislazione.34
a35 Scelta e cambiamento della società di audit 1

Per la verifica nel quadro di una procedura di autorizzazione e per le altre verifiche devono essere incaricate due diverse società di audit.

2

In casi motivati la FINMA può esigere che l'assoggettato alla vigilanza cambi la società di audit.

3

Prima di ordinare un cambiamento secondo il capoverso 2 la FINMA informa l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori.

31 Abrogato dal n. 8 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

32 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015

(RU 2014 4073; FF 2013 5901).

33 Abrogato dal n. 8 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

34 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015

(RU 2014 4073; FF 2013 5901).

35 Introdotto dal n. 8 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

L sulla vigilanza dei mercati finanziari 11

956.1

Sezione 2: Altri strumenti di vigilanza

Art. 29

Obbligo d'informazione e di notifica 1

Gli assoggettati alla vigilanza, le loro società di audit e i loro uffici di revisione, nonché le persone e imprese che detengono una partecipazione qualificata o determinante ad assoggettati alla vigilanza devono fornire alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti.

2

Gli assoggettati alla vigilanza e le società di audit che eseguono verifiche presso di loro devono inoltre notificare senza indugio alla FINMA tutti gli eventi di grande importanza ai fini della vigilanza.36

Art. 30

Avviso di avvio di un procedimento Se avvia un procedimento perché vi sono indizi di violazione di disposizioni legali in materia di vigilanza la FINMA ne avvisa le parti.


Art. 31

Ripristino della situazione conforme La FINMA provvede al ripristino della situazione conforme se una persona sottoposta a vigilanza viola le disposizioni della presente legge o di una legge sui mercati finanziari oppure se esistono altre irregolarità.


Art. 32

Decisione di accertamento La FINMA può emanare una decisione di accertamento se dal procedimento risulta che la persona sottoposta a vigilanza ha violato gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza e se non devono essere presi provvedimenti per il ripristino della situazione conforme.


Art. 33

Divieto di esercizio della professione 1

Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza.

2

Il divieto di esercizio della professione può essere ordinato per una durata massima di cinque anni.


Art. 34

Pubblicazione di una decisione in materia di vigilanza 1

In caso di grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, ad avvenuto giudicato la FINMA può pubblicare in forma elettronica o a stampa la sua decisione finale con l'indicazione dei dati personali.

36 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015

(RU 2014 4073; FF 2013 5901).

Vigilanza dei mercati finanziari 12

956.1

2

La pubblicazione deve essere ordinata nella decisione stessa.


Art. 35

Confisca 1 La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.

2

Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.

3

Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima.

4

Il diritto di confisca si prescrive in sette anni.

5

La confisca penale ai sensi degli articoli 70-72 del Codice penale37 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione.

6

I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese.


Art. 36

Incaricato dell'inchiesta

1

La FINMA può incaricare uno specialista indipendente (incaricato dell'inchiesta) di accertare la fattispecie rilevante presso una persona sottoposta a vigilanza o di attuare i provvedimenti fondati sulla legislazione in materia di vigilanza da essa ordinati.

2

La FINMA definisce nella decisione di nomina i compiti dell'incaricato dell'inchiesta. Essa stabilisce in quale misura l'incaricato dell'inchiesta deve agire al posto degli organi della persona sottoposta a vigilanza.

3

Gli assoggettati alla vigilanza devono garantire l'accesso ai loro locali all'incaricato dell'inchiesta e fornirgli tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento dei suoi compiti.

4

I costi dell'incaricato dell'inchiesta sono a carico della persona sottoposta a vigilanza. Su ordine della FINMA la persona sottoposta a vigilanza versa un anticipo dei costi.


Art. 37

Revoca dell'autorizzazione, del riconoscimento, dell'abilitazione o della registrazione 1

La FINMA revoca l'autorizzazione, il riconoscimento, l'abilitazione o la registrazione se la persona sottoposta a vigilanza non adempie più le condizioni di esercizio dell'attività o viola gravemente le disposizioni legali in materia di vigilanza.

37 RS

311.0

L sulla vigilanza dei mercati finanziari 13

956.1

2

Con la revoca la persona sottoposta a vigilanza perde il diritto di esercitare l'attività. Le ulteriori conseguenze della revoca sono disciplinate dalle pertinenti leggi sui mercati finanziari.

3

Tali conseguenze si applicano per analogia se la persona sottoposta a vigilanza esercita la sua attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione.

Sezione 3: Collaborazione con le autorità svizzere

Art. 38

Autorità penali

1

La FINMA e le autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni si prestano reciproca assistenza giudiziaria e amministrativa conformemente alle pertinenti leggi.

2

Esse coordinano le inchieste per quanto possibile e necessario.

3

La FINMA informa le competenti autorità di perseguimento penale se ha conoscenza di crimini e delitti di diritto comune, nonché di infrazioni alla presente legge e alle leggi sui mercati finanziari.


Art. 39

Altre autorità svizzere La collaborazione della FINMA con le altre autorità svizzere è disciplinata, per quanto concerne la FINMA, dalle leggi sui mercati finanziari, fatti salvi gli articoli 40 e 41, e, per quanto concerne le altre autorità, dalle leggi ad esse applicabili.


Art. 40

Motivi di

rifiuto

La FINMA può rifiutarsi di comunicare informazioni non accessibili al pubblico e di trasmettere atti alle autorità di perseguimento penale e ad altre autorità svizzere se: a. le informazioni e gli atti servono unicamente alla formazione interna dell'opinione;

b. la loro comunicazione o trasmissione potrebbe pregiudicare un procedimento in corso o l'adempimento dei suoi compiti;

c. la loro comunicazione o trasmissione è incompatibile con gli obiettivi della vigilanza sui mercati finanziari o con lo scopo della medesima.


Art. 41

Controversie Il Tribunale amministrativo federale statuisce a richiesta di una delle autorità interessate sulle divergenze d'opinione in materia di collaborazione tra la FINMA da un canto e le autorità di perseguimento penale o altre autorità svizzere dall'altro.

Vigilanza dei mercati finanziari 14

956.1

Sezione 4:

Collaborazione con le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari

Art. 42

Assistenza amministrativa

1

La FINMA può chiedere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari informazioni e documenti per l'esecuzione delle leggi sui mercati finanziari.

2

La FINMA può trasmettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari informazioni e documenti non accessibili al pubblico, sempreché tali autorità siano vincolate dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale e: a. utilizzino le informazioni esclusivamente ai fini della vigilanza diretta sugli istituti esteri; e

b. trasmettano queste informazioni ad autorità competenti e a organismi che esercitano funzioni di vigilanza nell'interesse pubblico soltanto conformemente a un'autorizzazione generale in virtù di un trattato internazionale o con l'accordo della FINMA.

3

La FINMA nega il proprio accordo se le informazioni devono essere trasmesse ad autorità penali e sia esclusa l'assistenza giudiziaria in materia penale. Essa decide d'intesa con l'Ufficio federale di giustizia.

4

Se le informazioni che la FINMA deve trasmettere concernono singoli clienti è applicabile la legge federale del 20 dicembre 196838 sulla procedura amministrativa.


Art. 43

Verifiche transfrontaliere

1

Per garantire l'applicazione delle leggi sui mercati finanziari (art. 1 cpv. 1) la FINMA può effettuare, o fare effettuare da società di audit o da incaricati, verifiche dirette presso le stabili organizzazioni estere di assoggettati alla vigilanza e della cui vigilanza su base consolidata essa è responsabile nel quadro del controllo nel Paese d'origine.39 2 La FINMA può permettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari di effettuare verifiche dirette presso stabili organizzazioni svizzere di istituti esteri, a condizione che tali autorità: a. siano responsabili, nel quadro del controllo nel Paese d'origine, della vigilanza su base consolidata degli istituti sottoposti a verifica; e

b. siano adempiute le condizioni dell'assistenza amministrativa di cui all'articolo 42 capoversi 2 e 3.

3

Mediante verifiche transfrontaliere dirette possono essere acquisite unicamente informazioni necessarie alla vigilanza su base consolidata di istituti esteri. Possono essere acquisite segnatamente le informazioni intese a chiarire se un istituto, considerando tutto il gruppo: 38 RS

172.021

39 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015

(RU 2014 4073; FF 2013 5901).

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956.1

a. sia organizzato in maniera adeguata; b. rilevi, limiti e sorvegli debitamente i rischi connessi alla sua attività; c. sia diretto da persone che garantiscono un'attività irreprensibile; d. rispetti su base consolidata le prescrizioni relative ai fondi propri e alla ripartizione dei rischi; e

e. adempia in modo corretto gli obblighi di riferire alle autorità di vigilanza.

4

La FINMA può accompagnare le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari nel corso delle loro verifiche dirette eseguite in Svizzera oppure farle accompagnare da una società di audit o da un incaricato delle verifiche. Le persone interessate sottoposte a vigilanza possono esigere tale accompagnamento.40 5 Le stabili organizzazioni organizzate secondo il diritto svizzero devono fornire alle competenti autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari nonché alla FINMA le informazioni necessarie all'esecuzione delle verifiche dirette o dell'assistenza amministrativa da parte della FINMA e devono consentire loro l'accesso alle proprie scritture contabili.

6

Sono considerate stabili organizzazioni: a. le filiali, le succursali e le rappresentanze di assoggettati alla vigilanza o di istituti esteri; e

b. altre imprese la cui attività rientri nella vigilanza su base consolidata svolta da un'autorità di vigilanza sui mercati finanziari.

Capitolo 4: Disposizioni penali

Art. 44

Attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione 1

Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione un'attività soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

3

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere.


Art. 45

Comunicazione di informazioni false 1

Chiunque, intenzionalmente, fornisce informazioni false alla FINMA, a una società di audit, a un organismo di autodisciplina o a una persona incaricata è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

40 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015

(RU 2014 4073; FF 2013 5901).

Vigilanza dei mercati finanziari 16

956.1

2

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

3

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere.


Art. 46

Violazione di obblighi da parte delle persone incaricate41 1

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente, in qualità di persona incaricata viola gravemente le disposizioni legali in materia di vigilanza:42

a.43 fornendo informazioni false o tacendo fatti essenziali nel rapporto; b. omettendo di fornire alla FINMA una comunicazione prescritta; c. omettendo di inviare agli assoggettati alla vigilanza oggetto della verifica un'intimazione secondo l'articolo 27.

2

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

3

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere.


Art. 47

Verifica del consuntivo annuale 1

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

a. omette di fare verificare da una società di audit abilitata il consuntivo annuale prescritto dalle leggi sui mercati finanziari o di fare effettuare una verifica ordinata dalla FINMA;

b. non adempie gli obblighi che gli incombono nei confronti della società di audit o della persona incaricata.

2

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

3

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere.


Art. 48

Inosservanza di decisioni della FINMA Chiunque, intenzionalmente, non ottempera a una decisione passata in giudicato intimatagli dalla FINMA con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo o a una decisione delle autorità di ricorso è punito con la multa sino a 100 000 franchi.

41 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015

(RU 2014 4073; FF 2013 5901).

42 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015

(RU 2014 4073; FF 2013 5901).

43 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015

(RU 2014 4073; FF 2013 5901).

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956.1


Art. 49

Infrazioni commesse nell'azienda Si può prescindere dalla determinazione delle persone punibili e condannare in loro vece l'azienda al pagamento della multa (art. 7 della LF del 22 mar. 197444 sul diritto penale amministrativo), se: a. la determinazione delle persone punibili ai sensi dell'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena; e b. per le infrazioni alle disposizioni penali della presente legge o delle leggi sui mercati finanziari è prevista una multa massima di 50 000 franchi.


Art. 50

Competenza 1 La legge federale del 22 marzo 197445 sul diritto penale amministrativo è applicabile alle infrazioni alle disposizioni penali della presente legge o delle leggi sui mercati finanziari, sempreché la presente legge o le leggi sui mercati finanziari non prevedano altrimenti. Il Dipartimento federale delle finanze è l'autorità di perseguimento e di giudizio.

2

Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il Dipartimento federale delle finanze ritiene adempite le condizioni per una pena detentiva o per una misura privativa della libertà, il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale. In tal caso il Dipartimento federale delle finanze trasmette gli atti al Ministero pubblico della Confederazione all'attenzione del Tribunale penale federale. La trasmissione degli atti funge da accusa. Gli articoli 73-83 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo sono applicabili per analogia.

3

Il rappresentante del Ministero pubblico della Confederazione e il rappresentante del Dipartimento federale delle finanze non devono comparire personalmente al dibattimento.


Art. 51

Riunione del perseguimento penale 1

Se nell'ambito di una causa penale è data sia la competenza del Dipartimento federale delle finanze, sia quella della giurisdizione federale o cantonale, il Dipartimento federale delle finanze può ordinare la riunione del perseguimento penale dinanzi all'autorità di perseguimento che già se ne occupa, sempreché vi sia stretta connessione materiale, la causa non sia ancora pendente presso l'autorità giudicante e la riunione non ritardi in misura insostenibile la procedura in corso.

2

Le contestazioni tra il Dipartimento federale delle finanze e il Ministero pubblico della Confederazione o le autorità cantonali sono decise dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

44 RS

313.0

45 RS

313.0

Vigilanza dei mercati finanziari 18

956.1


Art. 52

Prescrizione Il perseguimento delle contravvenzioni alla presente legge e alle leggi sui mercati finanziari si prescrive in sette anni.

Capitolo 5: Procedura e tutela giurisdizionale

Art. 53

Procedura amministrativa

La procedura è disciplinata dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196846 sulla procedura amministrativa.


Art. 54

Tutela giurisdizionale

1

Il ricorso contro le decisioni della FINMA è disciplinato dalle disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale.

2

La FINMA è legittimata a interporre ricorso al Tribunale federale.

Capitolo 6: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione

Art. 55

Disposizioni di

esecuzione

1

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

2

Esso può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni di esecuzione della presente legge e delle leggi sui mercati finanziari negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici.


Art. 56

Esecuzione La FINMA è competente per l'esecuzione della presente legge e delle leggi sui mercati finanziari.

Sezione 2: Modifica del diritto vigente

Art. 57

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

46 RS

172.021

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Sezione 3: Disposizioni transitorie

Art. 58

Trasferimento di diritti e di obblighi 1

Il Consiglio federale determina il momento in cui la FINMA acquisisce la personalità giuridica. A quel momento essa subentra alla Commissione federale delle banche, all'Ufficio federale delle assicurazioni private e all'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro.

2

Il Consiglio federale stabilisce i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti alla FINMA, determina il momento in cui il trasferimento ha efficacia giuridica e approva il bilancio iniziale. Esso prende tutte le misure necessarie al trasferimento ed emana disposizioni corrispondenti.

3

La FINMA riprende tutti i procedimenti della Commissione federale delle banche, dell'Ufficio federale delle assicurazioni private e dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro in corso all'entrata in vigore della presente legge.


Art. 59

Trasferimento dei rapporti di lavoro 1

Conformemente all'articolo 58 capoverso 1, i rapporti di lavoro del personale della Commissione federale delle banche, dell'Ufficio federale delle assicurazioni private e dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro sono trasferiti alla FINMA e sono continuati ai sensi della presente legge.

2

Non è dato diritto al proseguimento della funzione, dell'ambito di lavoro e della classificazione organizzativa, ma sussiste durante un anno il diritto al medesimo stipendio.

3

Le procedure di candidatura sono effettuate soltanto se rese necessarie da una riorganizzazione o dalla presenza di numerosi candidati.

4

La FINMA si sforza di attuare le ristrutturazioni in modo socialmente sostenibile.


Art. 60

Datore di lavoro competente 1

La FINMA è considerata il datore di lavoro competente per i beneficiari di rendite: a. che dipendono dalla Commissione federale delle banche, dall'Ufficio federale delle assicurazioni private e dall'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro; e

b. le cui rendite di vecchiaia, di invalidità o di superstiti a titolo della previdenza professionale hanno iniziato a decorrere presso la Cassa pensioni della Confederazione prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2

La FINMA è parimenti considerata il datore di lavoro competente se l'inizio dell'incapacità lavorativa che provoca successivamente l'invalidità precede l'entrata in vigore della presente legge e se la rendita inizia a decorrere soltanto dopo la sua entrata in vigore.

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956.1

Sezione 4: Referendum ed entrata in vigore

Art. 61

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:47 Art. 4, 7, 8, 9 cpv. 1 lett. a-e e g-j, nonché cpv. 2-5, art. 10-14, 17-20, 21 cpv. 3 e 4, 53-55, 58 cpv. 2 secondo per., 59 cpv. 2-4, all. n. 4 (L sul Tribunale amministrativo federale), tit.

prima dell'art. 31 e 33 lett. b: 1° febbraio 2008 Tutte le altre disposizioni: 1° gennaio 2009 47 RU

2008 5205

L sulla vigilanza dei mercati finanziari 21

956.1

Allegato

(art. 57)

Modifica del diritto vigente Le leggi qui appresso sono modificate come segue: …48

48 Le mod. possono essere consultate alla RU 2008 5207.

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