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1

Legge federale sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) del 20 marzo 1998 (Stato 1° gennaio 2011) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 26 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 novembre 19962, decreta: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto La presente legge disciplina la costituzione, lo scopo e l'organizzazione delle Ferrovie federali svizzere (FFS).


Art. 2

Ditta, natura giuridica e sede 1

Sotto la ditta "Schweizerische Bundesbahnen SBB, Chemins de fer fédéraux CFF, Ferrovie federali svizzere FFS" è istituita una società anonima di diritto speciale con sede a Berna.

2

La società anonima è iscritta nel registro di commercio.

3

Le FFS sono un'impresa ferroviaria ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie.4

Art. 3

Scopo e principi imprenditoriali 1

Il compito principale delle FFS consiste nel fornire prestazioni nell'ambito del trasporto pubblico, segnatamente nella messa a disposizione dell'infrastruttura, nel trasporto di viaggiatori su lunghe distanze, nel trasporto regionale di viaggiatori e nel trasporto di merci nonché nei settori connessi.

2

Le FFS possono effettuare qualsiasi negozio giuridico direttamente o indirettamente in relazione allo scopo dell'impresa o atto a favorirne il raggiungimento. In particolare possono costituire società, assumere partecipazioni o collaborare sotto altra forma con terzi. Possono acquistare, amministrare e alienare fondi e impianti.

RU 1998 2847 1

[CS 1 3]

2 FF

1997 I 809

3 RS

742.101

4

Introdotto dal n. II 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

742.31

Ferrovie federali svizzere 2

742.31

3

Le FFS devono essere gestite secondo i criteri dell'economia aziendale. Mantengono l'infrastruttura ferroviaria in buono stato e l'adeguano alle esigenze dei trasporti e al livello raggiunto dalla tecnica.

4

In caso di investimenti e prestazioni che non corrispondono a tali criteri, i terzi che vi abbiano un particolare interesse e lo richiedano devono partecipare in misura adeguata.


Art. 4

e 55 Sezione 2: Capitale azionario e azionisti

Art. 6

Capitale azionario

Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare del capitale azionario come pure il genere, il valore nominale e il numero dei titoli di partecipazione.


Art. 7

Azionisti 1 La Confederazione è azionista delle FFS.

2

Il Consiglio federale può decidere di alienare azioni a terzi o di sottoscrivere da terzi.

3

La Confederazione deve sempre detenere la maggioranza del capitale e dei voti.

Sezione 3: Convenzione sulle prestazioni e limite di spesa
a6 Obiettivi strategici

Sulla base della convenzione sulle prestazioni, il Consiglio federale stabilisce gli obiettivi strategici quadriennali delle FFS.


Art. 8

1 D'intesa con le FFS, il Consiglio federale stabilisce gli obiettivi quadriennali in una convenzione sulle prestazioni; nell'elaborarla, vanno consultati i Cantoni.

2

Sottopone la convenzione sulle prestazioni all'Assemblea federale per approvazione, assieme a un rendiconto delle FFS sul periodo di prestazione corrente.

3

Per motivi gravi e imprevedibili, il Consiglio federale può modificare la convenzione sulle prestazioni durante la sua vigenza.

5

Abrogati dal n. II 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

6

Introdotto dal n. II 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

Ferrovie federali svizzere. LF 3

742.31

4

L'Assemblea federale fissa, in concordanza con la convenzione sulle prestazioni, un limite di spesa per lo stesso periodo. Le deliberazioni annuali sul preventivo della Confederazione tengono conto del limite di spesa approvato.

5

Gli investimenti finanziati entro il limite di spesa servono in primo luogo a mantenere in buono stato l'infrastruttura e ad adeguarla alle esigenze del traffico e all'evoluzione della tecnica. Ulteriori investimenti possono essere assicurati mediante finanziamenti speciali della Confederazione e dei Cantoni o disciplinati espressamente nella convenzione sulle prestazioni.7

Sezione 4: Organi e responsabilità

Art. 9

Organi Gli organi delle FFS sono l'assemblea generale, il consiglio d'amministrazione, la direzione generale e l'ufficio di revisione.


Art. 10

Assemblea generale

1

I poteri dell'assemblea generale sono regolati dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni8 sulla società anonima.

2

Finché la Confederazione rimane azionista unico, il Consiglio federale esercita i poteri dell'assemblea generale.

3

L'assemblea generale è autorizzata a modificare, nel quadro della presente legge, i primi statuti delle FFS decisi dal Consiglio federale.


Art. 11

Consiglio d'amministrazione

1

Il consiglio d'amministrazione ha le attribuzioni inalienabili e irrevocabili indicate nell'articolo 716a capoverso 1 del Codice delle obbligazioni9, sempreché la presente legge non disponga altrimenti.

2

I membri non devono essere necessariamente azionisti.

3

Il personale dell'azienda deve essere adeguatamente rappresentato nel consiglio d'amministrazione.

7

Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2005 4777; FF 2004 4695).

8 RS

220

9 RS

220

Ferrovie federali svizzere 4

742.31


Art. 12

Gestione aziendale

1

In un regolamento organizzativo il consiglio d'amministrazione affida la gestione aziendale alla direzione generale. Il regolamento organizzativo regola la gestione aziendale, determina i posti necessari a questo fine, ne definisce i compiti e disciplina l'obbligo di riferire come anche la rappresentanza delle FFS.

2

La direzione generale può nominare altre persone con facoltà di rappresentanza.


Art. 13

Ufficio di revisione

1

L'Assemblea federale designa un ufficio di revisione.

2

I compiti di tale organo sono determinati dagli articoli 728 e seguenti del Codice delle obbligazioni10.


Art. 14

Responsabilità Per la responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione e della direzione generale delle FFS nonché dell'ufficio di revisione sono applicabili gli articoli 752 e seguenti del Codice delle obbligazioni11 sulla responsabilità.

Sezione 5: Personale

Art. 15

Rapporti d'impiego

1

Le disposizioni relative al rapporto d'impiego del personale federale sono applicabili anche al personale delle FFS.

2

Il Consiglio federale può autorizzare le FFS a disciplinare altrimenti il rapporto d'impiego, introducendo deroghe o complementi nel quadro dei contratti collettivi di lavoro.

3

In singoli casi motivati è possibile stipulare contratti secondo il Codice delle obbligazioni12.


Art. 16

Previdenza professionale

1

Le FFS gestiscono una propria cassa pensioni.

2

La cassa pensioni può essere gestita nella forma di un'unità organica delle FFS, rivestire la forma giuridica di una fondazione o di una cooperativa o essere amministrata come un istituto di diritto pubblico. Con l'approvazione del Consiglio federale può affiliarsi a un'altra cassa pensioni.

10 RS

220

11 RS

220

12 RS

220

Ferrovie federali svizzere. LF 5

742.31

3

Dopo un periodo transitorio di sei anni dall'entrata in vigore della presente legge, il principio del bilancio in cassa chiusa deve essere rispettato. Fino alla scadenza del periodo transitorio, la Confederazione garantisce il versamento delle prestazioni ai sensi del regolamento.

4

Per sei anni al massimo dopo l'entrata in vigore della legge la Confederazione si assume, a favore dell'impresa, il disavanzo di copertura accumulato fino alla fine del 1997 dalla Cassa pensioni e di soccorso delle FFS. L'onere a carico della Confederazione è iscritto all'attivo del conto capitale della Confederazione e ammortizzato a carico del conto economico degli anni successivi.

Sezione 6: Contabilità

Art. 17

a 1913

Art. 20

Principi per il finanziamento degli investimenti 1

I nuovi finanziamenti nel settore dell'infrastruttura sono di norma finanziati mediante prestiti della Confederazione a interesse variabile, rimborsabili condizionalmente.

2

Gli investimenti per il mantenimento dell'infrastruttura esistente sono operati nella misura dei relativi ammortamenti mediante finanziamenti a fondo perso.

3

Gli investimenti nel settore dei trasporti e gli investimenti commerciali sono finanziati mediante prestiti fruttiferi e rimborsabili della Confederazione. D'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze, le FFS possono applicare altre modalità di finanziamento che, nel singolo caso, si dimostrassero economicamente vantaggiose.

4

La convenzione sulle prestazioni disciplina il volume massimo di finanziamenti ottenibili presso la Confederazione. Stabilisce pure se e in che misura i mutui della Confederazione rimborsabili condizionatamente possono essere rimborsati con mezzi destinati all'ammortamento non reinvestiti.14

Art. 21

Esenzione assicurativa15

1

…16

2

Le disposizioni cantonali e comunali sull'obbligo di assicurarsi non sono applicabili alle FFS.

13 Abrogati dal n. II 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2005 4777; FF 2004 4695).

15 Nuovo testo giusta il n. II 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

16 Abrogato dal n. II 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

Ferrovie federali svizzere 6

742.31

3

È fatta salva l'indennità dovuta in virtù della legge federale del 22 dicembre 191617 sull'utilizzazione delle forze idriche.

Sezione 7: Diritto applicabile

Art. 22

18 1 Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, alle FFS si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni19 sulla società anonima e la legge del 3 ottobre 200320 sulle fusioni, eccettuati gli articoli 99-101.

2

Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la legislazione in materia ferroviaria si applica anche alle FFS.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 23

Esecuzione Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione.


Art. 24

Costituzione delle FFS 1

Con la loro costituzione quale società anonima di diritto speciale, le FFS proseguono le attività svolte finora dall'azienda federale.

2

Al momento dell'entrata in vigore della presente legge devono essere prese le misure seguenti:

a. il Consiglio federale delibera in merito al bilancio d'apertura delle FFS; b. il Consiglio federale definisce i fondi e i diritti reali limitati nonché le convenzioni obbligatorie che sono trasferite alle FFS o alle società da esse designate e nelle quali esse hanno una partecipazione preponderante;

c. il Consiglio federale nomina il consiglio d'amministrazione e ne designa il presidente, emana i primi statuti, determina l'ufficio di revisione e approva il preventivo; d. il consiglio d'amministrazione delle FFS nomina le persone incaricate della gestione e della rappresentanza dell'azienda, allestisce il preventivo in vista della sua approvazione da parte del Consiglio federale ed emana il regolamento organizzativo.

3

Entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento può adeguare mediante decisione le attribuzioni di cui al capoverso 2 lettera b.

17 RS

721.80

18 Nuovo testo giusta il n. II 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

19 RS

220

20 RS

221.301

Ferrovie federali svizzere. LF 7

742.31

4

Quale datore di lavoro, le FFS continuano i rapporti di servizio e i rapporti d'impiego esistenti.

5

Per quanto concerne il capitale azionario del bilancio di fondazione, le FFS sono esonerate dalla tassa d'emissione.


Art. 25

Personalità giuridica

Con l'entrata in vigore della presente legge le FFS acquistano personalità giuridica.


Art. 26

Ripresa degli attivi e dei passivi 1

Con l'entrata in vigore della presente legge le FFS riprendono gli attivi e i passivi dell'Azienda FFS, fatto salvo il decreto federale del 20 marzo 199821 sul rifinanziamento delle Ferrovie federali svizzere.

2

La trascrizione nel registro fondiario dei fondi e dei diritti reali limitati trasferiti alle FFS o alle società da esse designate e nelle quali esse hanno una partecipazione preponderante deve essere effettuata conformemente al relativo annuncio e senza conseguenze fiscali e tributarie.

a22 Disposizione transitoria La prima convenzione sulle prestazioni conclusa dopo l'entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2010 della presente legge è valida due anni.


Art. 27

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo 2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:23 1° gennaio 1999 Art. 16: 1° dicembre 1998 21 [RU

1998 2845. RU 2008 3437 n. I 13] 22 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2011 1389; FF 2010 4327).

23 DCF del 25 nov. 1998.

Ferrovie federali svizzere 8

742.31

Allegato

Diritto previgente: abrogazione e modifica 1. La legge federale del 23 giugno 194424 sulle Ferrovie federali svizzere Abrogata 2. a 9. ...25 24 [CS

7 195; RU 1962 371, 1968 1181 n. II cpv. 1, 1977 2249 n. I 813, 1979 114 art. 69, 1982 1225, 1986 1974 art. 53 n. 6, 1987 263, 1997 3017] 25 Le mod. possono essere consultate alla RU 1998 2847.