Art. 1 Epizoozie4
1 Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che:
- a.
- possono essere trasmesse all'uomo (zoonosi);
- b.
- non possono essere combattute con successo dai singoli detentori di animali senza inglobare altri effettivi;
- c.
- possono minacciare specie indigene selvatiche;
- d.
- possono avere conseguenze economiche importanti;
- e.
- sono rilevanti per il commercio di animali o di prodotti animali.
2 Il Consiglio federale designa le epizoozie. Distingue le epizoozie fortemente contagiose dalle altre epizoozie.5 Per epizoozie fortemente contagiose si intendono le epizoozie particolarmente gravi per quanto concerne:
- a.
- il loro potere di diffusione, anche fuori delle frontiere nazionali;
- b.
- le loro conseguenze sanitarie e socioeconomiche; e
- c.
- la loro incidenza sul commercio nazionale o internazionale di animali e di prodotti animali.
4 Tutti i tit. marginali della L sono trasformati in rubriche giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).
5 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).