01.09.2023 - * / In vigore
01.11.2022 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.10.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
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01.01.2017 - 30.04.2017
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01.05.2013 - 30.09.2013
01.01.2013 - 30.04.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
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01.01.2007 - 31.05.2008
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01.01.2004 - 30.06.2004
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1

Legge sulle epizoozie (LFE) del 1° luglio 1966 (Stato 1° maggio 2017) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 capoverso 1 e 118 capoverso 2 lettera b della Costituzione
federale1;2 decreta: I.3 Principi

Art. 1

Epizoozie4 1 Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che: a. possono essere trasmesse all'uomo (zoonosi); b. non possono essere combattute con successo dai singoli detentori di animali senza inglobare altri effettivi; c. possono minacciare specie indigene selvatiche; d. possono avere conseguenze economiche importanti; e. sono rilevanti per il commercio di animali o di prodotti animali.

2

Il Consiglio federale designa le epizoozie. Distingue le epizoozie fortemente contagiose dalle altre epizoozie.5 Per epizoozie fortemente contagiose si intendono le epizoozie particolarmente gravi per quanto concerne:

a. il loro potere di diffusione, anche fuori delle frontiere nazionali; b. le loro conseguenze sanitarie e socioeconomiche; e c. la loro incidenza sul commercio nazionale o internazionale di animali e di prodotti animali.

RU 1966 1604 1 RS

101

2

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

3

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

4

Tutti i tit. marginali della L sono trasformati in rubriche giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

5

Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

916.40

Produzione agricola 2

916.40

a Lotta contro le epizoozie 1

Le epizoozie fortemente contagiose devono essere: a. estirpate il più presto possibile; b. combattute, per il resto, come le altre epizoozie.

2

Le altre epizoozie devono essere: a. estirpate, nella misura in cui lo esiga un bisogno sanitario o economico e sia possibile con una spesa sopportabile; b. combattute in modo tale da limitare il più possibile i danni sanitari ed economici; o

c. sorvegliate, nel caso in cui occorra raccogliere dati epidemiologici che permettano la lotta o l'estirpazione oppure quando il commercio internazionale lo esiga.

II. Organizzazione

Art. 2

Prescrizioni del Consiglio federale Il Consiglio federale emana prescrizioni generali sulle competenze degli organi di polizia delle epizoozie.


Art. 3

Organizzazione cantonale, veterinario cantonale, veterinari ufficiali e non ufficiali I Cantoni organizzano direttamente il servizio cantonale e locale di polizia delle epizoozie, fatti salvi l'articolo 5 e le seguenti disposizioni:6 1.7 Ciascun Cantone designa un veterinario cantonale e, secondo il bisogno, altri veterinari ufficiali. Il veterinario cantonale dirige la polizia delle epizoozie, sotto la vigilanza del Governo cantonale.

2. I veterinari non ufficiali sono tenuti, per quanto possibile, ad assumere i compiti loro affidati nell'applicazione di provvedimenti di polizia delle epizoozie.

3. L'organizzazione cantonale deve garantire un'esecuzione efficace della presente legge e delle prescrizioni emanate in virtù di essa.

6

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

7

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

Epizoozie. L

3

916.40

a8 Commissioni d'esame9

1

Il Consiglio federale può nominare commissioni d'esame incaricate di far sostenere gli esami:10

a. alle persone che svolgono una funzione nell'ambito dell'esecuzione della presente legge;

b.11 ai veterinari ufficiali e agli assistenti specializzati ufficiali che svolgono una funzione nell'ambito dell'esecuzione della legge del 20 giugno 201412 sulle derrate alimentari.

2

Le commissioni d'esame notificano i risultati degli esami mediante decisione formale.13 3

Il Consiglio federale può delegare ai Cantoni la competenza di organizzare gli esami per le persone che svolgono funzioni nell'ambito dell'esecuzione della presente legge o della legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari.14

Art. 4


15



Art. 5

Ispettore degli apiari 1

I Cantoni designano gli ispettori degli apiari e i loro supplenti e li retribuiscono.

2

...16


Art. 6


17



Art. 7

Collaborazione di organizzazioni 1

Il Consiglio federale e i Cantoni possono invitare talune organizzazioni a collaborare all'esecuzione della e delle prescrizioni emanate in virtù di essa.

8

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2269; FF 2006 5015).

9

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

11 Nuovo testo giusta il n. II 7 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 249; FF 2011 5017).

12 RS

817.0

13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

14 Nuovo testo giusta il n. II 7 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 249; FF 2011 5017).

15 Abrogato dal n. I della LF del 16 mar. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

16 Abrogato dal n. I della LF del 16 mar. 2012, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

17 Abrogato dal n. I della LF del 16 mar. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

Produzione agricola 4

916.40

2

La collaborazione delle organizzazioni soggiace alla vigilanza dello Stato. Le loro competenze sono determinate dall'autorità. A questa, rendono conto della propria attività nell'assolvimento dei compiti loro affidati dallo Stato.

3

La responsabilità degli organi e degli impiegati di queste organizzazioni è retta dalla legislazione federale su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali, in quanto non sia regolata dal Cantone stesso.


Art. 8

Controlli

1

Gli organi di polizia delle epizoozie, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno accesso alle aziende, ai locali, agli impianti, ai veicoli, agli oggetti e agli animali, in quanto sia necessario per l'esecuzione della presente legge e delle prescrizioni emanate in virtù di essa.

2

Nell'esercizio delle loro funzioni, essi hanno qualità di funzionari della polizia giudiziaria.

III. Provvedimenti di lotta

Art. 9


18

Principio

La Confederazione e i Cantoni prendono i provvedimenti che, secondo la scienza e l'esperienza, sembrano atti a impedire l'insorgere o il diffondersi di un'epizoozia.

a19 Epizoozie fortemente contagiose 1

Se uno o diversi animali di un effettivo sono colpiti da un'epizoozia fortemente contagiosa, tutti gli animali dell'effettivo che sono sensibili all'epizoozia devono, per principio, essere immediatamente abbattuti e eliminati.

2

Il Consiglio federale stabilisce: a. i provvedimenti complementari da prendere nella zona minacciata dall'epizoozia e nella regione circostante; b. i casi in cui non è necessario uccidere l'intero effettivo colpito né eliminarlo; c. la procedura da seguire nel caso in cui l'epizoozia non possa essere estirpata con l'uccisione e l'eliminazione degli effettivi infettati.

18

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

19

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

Epizoozie. L

5

916.40


Art. 10

Provvedimenti generali di lotta20 1

Il Consiglio federale emana le prescrizioni generali di lotta contro le epizoozie fortemente contagiose e le altre epizoozie. Esso stabilisce inoltre l'obiettivo di lotta per le altre epizoozie tenendo conto dei costi e dei benefici della lotta. Esso disciplina segnatamente:21 1. la cura degli animali infetti o sospetti o in pericolo di essere infettati; 2.22 la macellazione o l'uccisione e l'eliminazione di questi animali; 3.23 l'eliminazione delle carcasse e dei materiali che possono essere veicolo di contagio di un'epizoozia; 4. l'isolamento degli animali infetti o sospetti, il sequestro di stalle, fattorie, pascoli e località per il traffico del bestiame, la disinfezione e la limitazione della circolazione di persone e merci; 5. l'osservazione degli animali sospetti; 6.24 il divieto di fiere, mercati, esposizioni, vendite all'asta di animali e altre manifestazioni simili, come pure la limitazione o il divieto del traffico di animali o della detenzione di animali all'aperto; 7.25 l'esame periodico degli effettivi e gli altri provvedimenti destinati a mantenerne lo stato di salute, come anche le inchieste epidemiologiche;

8. l'aiuto gratuito del detentore degli animali all'applicazione dei provvedimenti di lotta;

9. la partecipazione delle aziende di trasporto ai provvedimenti di lotta; 10.26 l'omologazione e il modo d'uso dei prodotti di disinfezione utilizzati nella lotta contro le epizoozie; 11.27 l'approvazione dei programmi nazionali di lotta contro le epizoozie che assumono importanza in relazione con il commercio internazionale di animali, applicati nel quadro dei servizi d'igiene veterinaria.

2

La Confederazione ha la facoltà di: 20

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

21

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

22

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

23

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

24 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2269; FF 2006 5015).

25

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

26

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

27

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

Produzione agricola 6

916.40

a. limitare a una regione circoscritta la circolazione di animali e di prodotti animali al fine di proteggere da un'epizoozia le altri parti del Paese; b. ordinare che le misure intese ad estirpare un'epizoozia siano limitate a determinate regioni se non sia possibile né previsto a breve termine estirpare un'epizoozia nell'insieme del Paese; c. dichiarare indenni le regioni in cui non è stata constatata alcuna epizoozia durante un lasso di tempo determinato.28 3

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti l'igiene nelle aziende per prevenire le epizoozie degli animali da reddito.29
a30 Misure preparatorie

Il Consiglio federale, d'intesa con i Cantoni, stabilisce il numero e il genere degli specialisti e degli impianti (veicoli stagni, macelli, impianti di eliminazione, impianti di disinfezione ecc.) di cui devono disporre i Cantoni per la lotta contro le epizoozie fortemente contagiose.

b31 Limitazione del commercio delle derrate alimentari Il Consiglio federale può limitare il commercio delle derrate alimentari per motivi inerenti alla polizia delle epizoozie. Può affidare il controllo agli organi del controllo delle derrate alimentari.


Art. 11


32

Obbligo di diligenza e di annuncio 1

Le persone che detengono, custodiscono o curano animali, eseguono controlli negli effettivi di animali o hanno accesso in qualsiasi altro modo a tali effettivi devono provvedere, nell'ambito della loro attività e nella misura delle loro possibilità, affinché gli animali non siano esposti al pericolo di epizoozie.

2

Esse hanno l'obbligo di annunciare senza indugio a un veterinario o, trattandosi di api, all'ispettore degli apiari, la comparsa di epizoozie e i sintomi sospetti e di prendere i provvedimenti atti a impedirne la trasmissione ad altri animali. A questo obbligo sottostanno anche gli assistenti specializzati ufficiali, i macellai, il personale delle aziende di eliminazione e i funzionari di polizia e di dogana.33 28

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

29

Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1975 (RU 1977 1187; FF 1975 II 105). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

30

Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1980 (RU 1980 1776; FF 1980 I 469). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

31

Introdotto dall'art. 59 n. 2 della LF del 9 ott. 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1469; FF 1989 I 741).

32 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2269; FF 2006 5015).

33 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

Epizoozie. L

7

916.40

3

I veterinari, gli istituti d'analisi e gli ispettori degli apiari sono tenuti ad annunciare i casi al competente servizio cantonale, che trasmette l'annuncio alle autorità cantonali e comunali. I veterinari e gli ispettori degli apiari prendono immediatamente i provvedimenti atti a impedire la propagazione dell'epizoozia.

IIIa.34 Servizi d'igiene veterinaria
a Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti l'organizzazione, l'esecuzione e il finanziamento di servizi d'igiene veterinaria. I tenutari d'animali che fanno capo a questi servizi possono essere obbligati a fornire contributi adeguati.

IV. Traffico di animali, materie animali e altri oggetti

Art. 12

Divieto del traffico di animali; derogazioni È vietato il traffico degli animali infetti o sospetti e degli animali che, secondo le circostanze, possono essere considerati veicolo di contagio di una epizoozia. Le derogazioni compatibili con la polizia delle epizoozie sono regolate dal Consiglio federale.


Art. 13


35

Controllo del traffico di animali 1

Il traffico di animali sottostà al controllo di polizia epizootica.

2

Il detentore di animali ha l'obbligo di informare gli organi incaricati dell'esecuzione delle normative sulle epizoozie, sulle derrate alimentari e sull'agricoltura in merito alla provenienza e alla destinazione degli animali.


Art. 14


36

Identificazione e registrazione 1

Ogni animale della specie bovina, ovina, caprina e suina è contrassegnato e registrato.

2

La Confederazione tiene un registro di tutte le aziende in cui sono detenuti animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, fondato sui dati forniti dai Cantoni.

3

Il detentore tiene un registro degli animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina presenti nella sua azienda. In esso sono indicati tutti i cambiamenti degli effettivi nonché tutte le inseminazioni naturali e artificiali.

34

Introdotta dal n. I della LF del 19 dic. 1975, in vigore dal 1° lug. 1977 (RU 1977 1187; FF 1975 II 105).

35 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1347; FF 1996 IV 1).

36 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1347; FF 1996 IV 1).

Produzione agricola 8

916.40

4

Il Consiglio federale disciplina la tenuta del registro e l'identificazione degli animali. Può prevedere deroghe all'obbligo di identificazione e registrazione degli animali.


Art. 15


37

Certificato d'accompagnamento 1

Per ogni animale delle specie bovina, ovina, caprina e suina che lascia l'azienda, il detentore emette un certificato d'accompagnamento. Tale certificato segue lo spostamento dell'animale ed è consegnato al nuovo detentore. In caso di trasporto, su mercati e in esposizioni, il certificato d'accompagnamento va esibito, su richiesta, agli organi incaricati dell'esecuzione della legislazione sulle epizoozie, le derrate alimentari e l'agricoltura. Nei macelli va consegnato al veterinario ufficiale.38 2 Il Consiglio federale disciplina il contenuto e la forma del certificato d'accompagnamento. Può prevedere ch'esso: a. sia rilasciato da un servizio designato dal Cantone nelle regioni con un elevato rischio di epizoozia;

b. in taluni casi non sia emesso o non debba seguire lo spostamento dell'animale.

a39 Banca dati centrale

1

Il traffico degli animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina dev'essere registrato in una banca dati centrale.

2

I detentori di animali sono tenuti ad annunciare al servizio designato dal Cantone tutti gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi.

3

La Confederazione può gestire autonomamente la banca dati o affidarne la gestione a terzi.

4

Il Consiglio federale stabilisce le esigenze quanto al contenuto, al funzionamento e ai requisiti della banca dati e disciplina le condizioni d'accesso ai dati e l'utilizzazione degli stessi.

b40 Costi della banca dati 1

I costi di identificazione e di registrazione degli animali sono a carico dei rispettivi detentori.

2

I costi di creazione della banca dati centrale sono a carico della Confederazione. I costi d'esercizio sono di regola coperti dagli emolumenti versati dai detentori di animali. Il Consiglio federale stabilisce l'importo degli emolumenti.

37 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1347; FF 1996 IV 1).

38 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2269; FF 2006 5015).

39 Introdotto dal n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1347; FF 1996 IV 1).

40 Introdotto dal n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1347; FF 1996 IV 1).

Epizoozie. L

9

916.40


Art. 16


41

Estensione del campo d'applicazione delle prescrizioni in materia di controllo Il Consiglio federale può estendere il campo d'applicazione degli articoli 14-15b ad animali di altre specie qualora questi rappresentino un pericolo di trasmissione di epizoozie o qualora occorra comprovare la provenienza di derrate alimentari di origine animale.


Art. 17

Trasporto di animali e di materie animali 1

…42

2

Il Consiglio federale emana prescrizioni sul trasporto di animali e di materie animali e sui mezzi usati a tale scopo.


Art. 18

Controllo su fiere, mercati, esposizioni e concorsi 1

Le fiere, i mercati o le esposizioni, cui sono presentati animali della specie equina, bovina, ovina, caprina o suina, sono posti sotto sorveglianza veterinaria e di polizia.

2

A una fiera o un mercato di animali da reddito possono essere presentati soltanto quelli che il controllo veterinario di entrata non ha trovato ammalati né sospetti.

3

Per le mostre locali, il Consiglio federale può consentire deroghe alle disposizioni dei capoversi 1 e 2 e dell'articolo 15, nonché estendere la sorveglianza veterinaria e di polizia sui mercati o esposizioni ad altre specie animali, qualora queste costituiscano un rischio di trasmissione di epizoozie.43

Art. 19

Alpeggio e svernamento Il Consiglio federale può emanare prescrizioni di polizia delle epizoozie per l'alpeggio, lo svernamento o altri spostamenti temporanei di animali.


Art. 20


44

Commercio del bestiame 1

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni di polizia delle epizoozie per evitare la propagazione di epizoozie nell'esercizio della professione, segnatamente nel commercio professionale del bestiame.

2

Per commercio professionale del bestiame ai sensi del capoverso 1 s'intende qualsiasi compera, vendita, permuta e mediazione di carattere professionale di animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina. L'acquisto di tali animali da parte di macellai allo scopo della macellazione nella propria azienda è parimenti considerato commercio professionale di bestiame. Non sono considerati commercio

41 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2269; FF 2006 5015).

42

Abrogato dal n. I della LF del 26 giu. 1998, con effetto dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1347; FF 1996 IV 1).

43 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1347; FF 1996 IV 1).

44 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4237; FF 2002 4208).

Produzione agricola 10

916.40

professionale di bestiame i cambi ordinari del bestiame nella gestione di un'azienda agricola, alpestre o da ingrasso come pure la vendita del proprio bestiame da allevamento o da ingrasso.45 3 Il Consiglio federale disciplina le condizioni per l'esercizio della professione di commerciante di bestiame e la sorveglianza del commercio del bestiame.


Art. 21

Commercio ambulante, mandre transumanti 1

Il commercio ambulante di animali è vietato.46 2

Il Consiglio federale può assoggettare a disposizioni restrittive la circolazione di mandre transumanti o vietarla.


Art. 22


47

Prescrizioni di polizia sanitaria per le aziende Il Consiglio federale emana prescrizioni di polizia sanitaria per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei macelli, degli impianti di eliminazione, delle concerie e di altre aziende simili.


Art. 23

Pulizia e disinfezione dei veicoli I veicoli, impianti e utensili usati per il trasporto di animali sono dei veicoli puliti dopo ogni uso e, su ordine dell'autorità, disinfettati.


Art. 24


48

Importazione, esportazione e transito 1

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali sono ammesse l'importazione, l'esportazione e il transito di animali e di prodotti animali, come pure di sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici.

2

Qualora sia necessario esaminare la situazione epizootica nella regione di provenienza, lo stato di salute e la resistenza immunitaria degli animali o la quarantena, il Consiglio federale può subordinare l'importazione, l'esportazione e il transito a un'autorizzazione dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)49.50

3

Allo scopo di evitare la propagazione di un'epizoozia, l'USAV può: 45 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2008 2269, 2013 943; FF 2006 5815).

46 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

47 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

48 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2269; FF 2006 5015).

49 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

50 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

Epizoozie. L

11

916.40

a. limitare o vietare l'importazione, l'esportazione e il transito di animali e prodotti animali, come pure di sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici; b. limitare o vietare il passaggio di persone nel traffico di frontiera; c. sottoporre l'autorizzazione a condizioni restrittive o rifiutarla.

4

L'USAV, d'intesa con l'Amministrazione federale delle dogane, designa i posti d'importazione, esportazione e transito.


Art. 25


51

Visita veterinaria d'ufficio 1

Il Consiglio federale stabilisce quali animali, prodotti animali e sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici devono essere sottoposti alla visita veterinaria d'ufficio all'importazione, all'esportazione o al transito.

2

Se non adempiono le condizioni per l'importazione, l'esportazione o il transito, gli animali, i prodotti animali e le sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici sono respinti.

3

Se un respingimento non è possibile o dovesse comportare il rischio di una propagazione di un'epizoozia, l'autorità competente può ordinare l'uccisione di animali e la confisca di prodotti animali e di sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici.52


Art. 26


53



Art. 27

Prodotti immunobiologici e altri preparati 1

…54

2

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali possono essere offerti in vendita o venduti sostanze o miscele e preparati semplici o composti destinati a prevenire o curare epizoozie che sono oggetto di provvedimenti statali per combatterle.55 3 Se è prescritto un controllo dei prodotti nel senso del capoverso 2, le spese sono a carico del fabbricante o dell'importatore.56 51 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2269; FF 2006 5015).

52 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

53

Abrogato dal n. I della LF del 16 mar. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

54 Abrogato dal n. II 9 dell'all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, con effetto dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2790; FF 1999 2959).

55 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

56 Nuovo testo giusta il n. II 9 dell'all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2790; FF 1999 2959).

Produzione agricola 12

916.40

4

Gli istituti pubblici o privati e le persone che detengono microrganismi patogeni o lavorano con essi prendono i provvedimenti per impedire qualsiasi pregiudizio agli uomini e agli animali. Essi sono responsabili dei danni.

5

Gli uffici cantonali competenti possono eseguire controlli e prendere disposizioni.


Art. 28


57



Art. 29

Traffico di confine, transito per via aerea Circa il traffico di confine e il transito per via aerea, il Consiglio federale può emanare disposizioni deroganti agli articoli 24 a 27.


Art. 30


58

Controllo dei cani

1

I cani devono essere contrassegnati. Il Consiglio federale disciplina le modalità di contrassegno.

2

I cani devono essere registrati in una banca dati centrale. I Cantoni provvedono alla registrazione. La banca dati può anche contenere dati su cani che presentano disturbi del comportamento o su divieti di detenere animali.

V. Costi della lotta contro le epizoozie59

Art. 31

Assunzione dei costi60 1

I Cantoni in cui si trovano gli animali versano le indennità per perdite di animali e assumono totalmente o in parte i costi della lotta.61 2 ...62

3

La Confederazione versa le indennità per perdite di animali dovute alle epizoozie fortemente contagiose.63 57

Abrogato dal n. I della LF del 26 giu. 1998, con effetto dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1347; FF 1996 IV 1).

58 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2269; FF 2006 5015).

59

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

60

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

61

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

62

Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1975 (RU 1977 1187; FF 1975 II 105).

Abrogato dal n. I della LF del 16 mar. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

63

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

Epizoozie. L

13

916.40

a64 Finanziamento di programmi di lotta contro le epizoozie 1

Il Consiglio federale può prevedere che sia temporaneamente riscossa una tassa dai detentori di animali per finanziare programmi di lotta contro le epizoozie.

2

Esso disciplina la tassa per ogni singolo programma, nonché l'indennità per le prestazioni fornite da terzi nell'ambito dello stesso; definisce segnatamente i costi computabili, l'importo della tassa e la durata della sua riscossione, nonché l'importo dell'indennità per le prestazioni di terzi.

3

Nel definire la parte dei costi coperta dalla tassa e quella assunta dai Cantoni tiene conto dei benefici del programma per la salute degli animali, la salute pubblica e l'economia.

4

L'USAV riscuote la tassa; a tal fine può far capo a terzi.


Art. 32

Indennità per perdita di animali 1

Vengono versate indennità per perdite di animali quando: a. vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a causa di un'epizoozia;

b. vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a seguito di un trattamento al quale sono stati sottoposti per ordine dell'autorità; c. vi sono animali che devono essere macellati o uccisi e eliminati per ordine dell'autorità per prevenire la propagazione di un'epizoozia; d. vi sono animali sani che soccombono o devono essere macellati o uccisi e eliminati a seguito di un intervento ordinato dall'organo competente della polizia delle epizoozie.65 1bis

Il Consiglio federale determina per quali altre epizoozie talune perdite di animali non diano diritto a un'indennità cantonale; tiene conto a questo scopo della diffusione dell'epizoozia come pure dello scopo e delle possibilità di lotta.66 2 Se un Cantone paga, secondo le predette disposizioni, indennità per perdita di animali a proprietari domiciliati in un altro Cantone, esso ha il diritto di regresso verso il Cantone di domicilio per la metà dell'indennità. Se l'infezione esisteva già al momento dell'importazione, tale diritto di regresso comprende l'intera indennità. Le intese fra i Cantoni sono riservate. In caso di contestazione, decide il Consiglio federale come istanza unica.

3

Se si tratta di animali presentati a una esposizione intercantonale o svizzera o a una fiera o a un mercato in un altro Cantone, il Cantone di domicilio del proprietario paga l'indennità prevista nella sua legislazione.

64 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

65

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

66

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

Produzione agricola 14

916.40


Art. 33


67

Indennità in casi speciali 1

I Cantoni possono versare indennità anche se queste ultime non sono previste dalla Confederazione. L'articolo 36 è applicabile per analogia.68 2 I Cantoni possono pagare indennità per la perdita di animali, che, con l'autorizzazione del veterinario cantonale, si trovano temporaneamente all'estero, per l'alpeggio o scopi analoghi, e i cui proprietari sono domiciliati nella Svizzera.

L'articolo 36 è applicabile per analogia.


Art. 34

Limitazione dell'obbligo delle indennità 1

L'indennità non è pagata, o è ridotta in caso di colpa lieve, se una persona lesa è corresponsabile dell'epizoozia, l'ha annunciata troppo tardi o non affatto o non ha adempiuto completamente le prescrizioni e gli ordini di polizia delle epizoozie.

2

Nessuna indennità è pagata segnatamente: 1. per cani e gatti, selvaggina, animali esotici e animali di poco valore; 2. per gli animali di giardini zoologici, serragli e imprese simili; 3. per gli animali da macello di provenienza estera; 4.69 ...

5. per gli animali, che appartengono a persone domiciliate all'estero e che si trovano in Svizzera solo temporaneamente per l'alpeggio o lo svernamento; 6. per gli animali da reddito di provenienza estera, che appartengono a persone domiciliate in Svizzera, in quanto non sia provato che l'infezione è avvenuta dopo l'importazione.

3

...70


Art. 35

Premi per la selvaggina Per la distruzione della selvaggina ordinata dall'autorità allo scopo di evitare la propagazione di una epizoozia, i Cantoni possono pagare premi.


Art. 36

Stima degli animali, importo della indennità e utilizzazione 1

In funzione del calcolo delle indennità per perdita di animali, è effettuata, di regola, una stima degli animali o degli effettivi. L'USAV emana direttive. Il Consiglio federale può stabilire importi massimi.

67

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1980, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 1776; FF 1980 I 469).

68

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

69 Abrogato dal n. I della LF del 16 mar. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

70

Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1975 (RU 1977 1187; FF 1975 II 105).

Abrogato dal n. I della LF del 16 mar. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

Epizoozie. L

15

916.40

2

I Cantoni calcolano le indennità in modo che, computato il ricavo dell'utilizzazione delle parti idonee, il proprietario riceva almeno il 60 per cento e al massimo il 90 per cento del valore di stima. Entro questi limiti, le indennità sono stabilite definitivamente dai Cantoni, tenendo conto del capoverso 1.

3

Le indennità sono stabilite in una procedura amministrativa semplice e gratuita per il proprietario.

4

L'USAV, d'intesa con i Cantoni, stabilisce come e a quali condizioni le parti idonee di animali morti o macellati sono utilizzabili.


Art. 37


71



Art. 38


72
Riduzione, diniego e restituzione di contributi 1

I contributi posso essere ridotti o negati qualora l'avente diritto violi la presente legge, le disposizioni d'esecuzione o una decisione emanata in virtù delle stesse.

2

Se i presupposti per l'assegnazione di contributi non sono più adempiuti o se oneri e condizioni non sono stati rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente.

3

I contributi ricevuti a torto devono essere restituiti o compensati indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni penali.


Art. 39

e 4073

Art. 41


74



Art. 42


75
Ricerca, diagnosi, vaccini76 1

La Confederazione:

a. si procura per la ricerca le basi scientifiche necessarie all'applicazione della presente legge; può affidare simili compiti a specialisti e istituti che non fanno parte dell'amministrazione federale; 71

Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 1980, con effetto dal 1° gen. 1981 (RU 1980 1776; FF 1980 I 469).

72 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4237; FF 2003 3930).

73

Abrogati dal n. I della LF del 20 giu. 1980, con effetto dal 1° gen. 1981 (RU 1980 1776; FF 1980 I 469).

74

Abrogato dal n. I della LF del 19 dic. 1975, con effetto dal 1° lug. 1977 (RU 1977 1187; FF 1975 II 105).

75

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

76 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

Produzione agricola 16

916.40

b.77 gestisce l'Istituto di virologia e di immunologia (IVI) per fini di ricerca e di diagnosi in materia di epizoozie fortemente contagiose; c. designa il laboratorio nazionale di riferimento per la sorveglianza della diagnosi di un'epizoozia; può affidare questo compito a laboratori che non fanno parte dell'amministrazione federale;

d. accorda ai laboratori l'autorizzazione per la diagnosi nel quadro della lotta contro le epizoozie;

e. può prescrivere determinati metodi di esame per la diagnosi di epizoozie; f.78 può procurarsi vaccini contro le epizoozie e distribuirli gratuitamente o a prezzo ridotto;

g.79 può gestire banche di vaccini.

2

Il Consiglio federale può affidare all'IVI anche altri compiti in materia di lotta contro le epizoozie.

3

L'IVI può offrire prestazioni commerciali. L'offerta deve soddisfare le seguenti condizioni:

a. le prestazioni devono avere una stretta attinenza con i settori di ricerca o con i compiti d'esecuzione dell'IVI; b. le prestazioni devono essere fornite a un prezzo a copertura dei costi e non devono essere scontate mediante ricavi provenienti dall'offerta di base.80

Art. 43


81



Art. 44

Casse di assicurazione del bestiame Il Consiglio federale stabilisce se e in quale misura sia permesso, nei casi di epizoozie, di completare le indennità cantonali previste nel presente capo mediante prestazioni delle casse di assicurazione del bestiame o di altri istituti assicurativi pubblici o privati.

77 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

78 Introdotta dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

79 Introdotta dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

80 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2269; FF 2006 5015).

81

Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 1980, con effetto dal 1° gen. 1980 (RU 1980 1776; FF 1980 I 469).

Epizoozie. L

17

916.40


Art. 45

Restituzione

1

Può essere chiesta la restituzione delle indennità indebitamente riscosse.82 2

Il diritto alla restituzione si prescrive dopo cinque anni da quando gli organi competenti hanno avuto conoscenza della sua causa, ma al più tardi dopo dieci anni da quando il diritto è sorto. Se esse deriva da un reato, per il quale il diritto penale prevede una prescrizione più lunga, vale quest'ultima.

3

La prescrizione è interrotta da qualsiasi azione di riscossione; essa è sospesa fino a quando il debitore non può essere oggetto di una esecuzione nella Svizzera.

Va.83 Contributi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale
a 1 In relazione alle misure di eliminazione ordinate in situazioni straordinarie, la Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, concedere contributi per i costi di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. 2 I contributi sono versati ai detentori di animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina, di pollame, nonché ai macelli. 3 Il Consiglio federale definisce l'importo dei contributi per animale. Nel far ciò tiene conto dello sviluppo delle possibilità di riciclaggio dei sottoprodotti di origine animale e adegua i contributi di conseguenza.

4

I contributi ai macelli sono versati soltanto se i sottoprodotti di origine animale sono stati eliminati in stabilimenti di eliminazione riconosciuti. Il macello deve attestarlo sulla scorta di contratti ed esibendo le fatture degli stabilimenti di eliminazione. 5 La somma dei contributi non deve eccedere le entrate provenienti dalla vendita all'asta dei contingenti doganali per il bestiame da macello e per la carne ai sensi dell'articolo 48 della legge del 29 aprile 199884 sull'agricoltura.

82

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1980, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 1776; FF 1980 I 469).

83 Introdotto dal n. 8 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

84 RS

910.1

Produzione agricola 18

916.40

VI. Disposizioni penali85

Art. 46


86



Art. 47


87
Contravvenzioni e delitti 1

È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente viola: a. le disposizioni degli articoli 10, 11, 12, 24, 25 e 27; b. le prescrizioni emanate dalle autorità federali o cantonali in esecuzione delle disposizioni di cui alla lettera a; c. una decisione pronunciata nei suoi confronti con comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

2

Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.

3

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.


Art. 48


88

Contravvenzioni

1

È punito con la multa, per quanto non sia applicabile l'articolo 47, chiunque intenzionalmente viola:

a. le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capoversi 1 e 2, 21, 23 e 30;

b. le prescrizioni emanate dalle autorità federali o cantonali in esecuzione delle disposizioni di cui alla lettera a; c. una decisione pronunciata nei suoi confronti con comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi.

a89 Infrazioni commesse nell'azienda 1

Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa.

85 Nuovo testo giusta il n. 126 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

86

Abrogato dal n. 126 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

87 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

88 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

89

Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1975, in vigore dal 1° lug. 1977 (RU 1977 1187; FF 1975 II 105).

Epizoozie. L

19

916.40

2

Il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un'infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l'autore che agisce intenzionalmente o per negligenza.

3

Se il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.


Art. 49

Pagamento delle tasse eluse L'autore90 può essere, inoltre, condannato al pagamento delle tasse eluse.


Art. 50

Aggravamento delle pene Se l'autore esercita professionalmente il commercio del bestiame le pene comminate dalla presente legge possono essere aumentate sino al doppio.


Art. 51

Riserva del Codice penale Le disposizioni speciali del Codice penale svizzero91 sono riservate.


Art. 52


92

Perseguimento penale

1

Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni.

2

L'USAV persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali accertate presso i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 200593 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 200994 sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Amministrazione federale delle dogane.

3

Se in caso di importazione, transito ed esportazione di animali e di prodotti animali al di fuori dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Amministrazione federale delle dogane.

4

Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 1, 2 o 3 e un'infrazione alla legge federale del 16 marzo 201295 sulla circolazione delle 90 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

91 RS

311.0

92 Nuovo testo giusta l'all. 2 alla LF del 16 mar. 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 3095; FF 2011 6219).

93 RS

631.0

94 RS

641.20

95 RS 453

Produzione agricola 20

916.40

specie di fauna e di flora protette, alla legge federale del 16 dicembre 200596 sulla protezione degli animali, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, alla legge del 20 giugno 201497 sulle derrate alimentari, alla legge del 20 giugno 198698 sulla caccia o alla legge federale del 21 giugno 199199 sulla pesca, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.100 VII. Disposizioni esecutive, finali e transitorie

Art. 53

Competenze del Consiglio federale 1

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive della presente legge.101 1bis

Il Consiglio federale disciplina la formazione e la formazione continua delle persone che svolgono funzioni nell'ambito dell'esecuzione della presente legge.102 2 Il Consiglio federale vigila sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni.

3

Il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sulle misure esecutive adottate e sui risultati dei controlli e degli esami effettuati.103
a104 Recepimento di prescrizioni e di norme internazionali armonizzate 1

Nell'emanare disposizioni, il Consiglio federale tiene conto di direttive, raccomandazioni, prescrizioni e norme tecniche armonizzate a livello internazionale.

2

Nell'ambito della presente legge, il Consiglio federale può dichiarare applicabili determinate prescrizioni e norme tecniche armonizzate sul piano internazionale. Può autorizzare l'USAV ad adeguare aspetti tecnici d'importanza minore alle prescrizioni e norme dichiarate applicabili.

3

Il Consiglio federale può eccezionalmente stabilire una modalità di pubblicazione particolare delle prescrizioni e norme dichiarate applicabili e decidere di rinunciare alla traduzione nelle lingue ufficiali.

96 RS 455

97 RS 817.0

98 RS 922.0

99 RS 923.0

100 Nuovo testo giusta il n. II 7 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 249; FF 2011 5017).

101 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

102 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012 (RU 2013 907; FF 2011 6259). Nuovo testo giusta il n. 41 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

103 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

104 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2269; FF 2006 5015).

Epizoozie. L

21

916.40

b105 Collaborazione internazionale 1

Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali in materia di diagnosi, formazione, esecuzione dei controlli, cooperazione allo sviluppo e scambio di informazioni nel settore della salute animale.

2

Il Consiglio federale può concludere con Stati non membri dell'Unione europea trattati internazionali sul riconoscimento dell'equivalenza delle prescrizioni sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali e di prodotti animali.


Art. 54

Esecuzione

1

L'esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni, nella misura in cui questa o le prescrizioni del Consiglio federale non prevedano deroghe; per quanto concerne l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali presso i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, essa spetta alla Confederazione.106 1bis Se sono accertate violazioni delle prescrizioni della presente legge, le autorità competenti per l'esecuzione sporgono denuncia penale.107 1ter Nei casi poco gravi, l'autorità competente per l'esecuzione può rinunciare a sporgere denuncia penale.108 2

Nessun Cantone può prendere provvedimenti riguardanti il traffico con altri Cantoni senza il consenso del Dipartimento federale dell'interno (DFI)109.

a110 Sistema informatico centrale 1

La Confederazione gestisce un sistema informatico centrale destinato a sostenere la Confederazione e i Cantoni nei loro compiti esecutivi prescritti per legge.

2

Il sistema informatico centrale contiene i dati necessari all'adempimento dei compiti nei settori epizoozie, protezione degli animali e igiene delle derrate alimentari.

3

Nell'ambito dei loro compiti prescritti per legge, le autorità d'esecuzione sono autorizzate a trattare dati personali degni di particolare protezione, come pure profili della personalità e profili aziendali.

4

I dati particolarmente degni di protezione sono accessibili mediante una procedura di richiamo (accesso in linea) alle autorità d'esecuzione nell'adempimento dei loro compiti legali.

105 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

106 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

107 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

108 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

109 Nuova espr. giusta il n. I 29 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

110 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2269; FF 2006 5015).

Produzione agricola 22

916.40

5

I Cantoni sono autorizzati a utilizzare il sistema informatico centrale per i propri compiti d'esecuzione nei settori epizoozie, protezione degli animali e igiene delle derrate alimentari.

6

I costi di gestione del sistema informatico centrale sono sostenuti in ragione di un terzo dalla Confederazione e di due terzi dai Cantoni. I contributi dei singoli Cantoni sono calcolati in base al numero di postazioni d'accesso di cui dispongono.

7

Il Consiglio federale disciplina: a. la procedura di collaborazione con i Cantoni, segnatamente i particolari relativi al finanziamento del sistema informatico centrale;

b. il catalogo dei dati, compresi quelli che figurano nella parte del sistema informatico centrale utilizzata dai Cantoni; c. le responsabilità relative al trattamento dei dati; d. i diritti di accesso, segnatamente anche la portata degli accessi in linea; e. le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati;

f. l'archiviazione.

8

I Cantoni che utilizzano il sistema informatico centrale per i propri compiti d'esecuzione sono tenuti a disciplinare la protezione dei dati per il loro settore e a designare un organo incaricato di sorvegliare l'osservanza di tale disciplinamento.

Possono concedere gli accessi in linea in un atto legislativo formale.


Art. 55

Procedura disciplinare Indipendentemente dall'avvio o dall'esito di un procedimento penale, la competente autorità cantonale può punire disciplinarmente funzionari che hanno violato prescrizioni di polizia delle epizoozie.


Art. 56

Tasse

1

Il Consiglio federale stabilisce le tasse per gli esami, le visite, le autorizzazioni e i controlli effettuati al confine e nel Paese.

2

Le tasse riscosse per le visite degli animali, della carne e di altre materie animali al confine e per l'esame di prodotti conformemente all'articolo 27 capoverso 3 sono destinate a coprire le spese cagionate alla Confederazione dall'applicazione della presente legge.

3

I Cantoni riscuotono tasse per i controlli ai fini della sorveglianza dell'effettivo del bestiame svizzero (art. 57 cpv. 3 lett. c), i quali abbiano dato adito a contestazioni.111 111 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4237; FF 2003 3930).

Epizoozie. L

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916.40

a112 Tassa di macellazione 1

Chi conduce al macello animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina deve versare una tassa per ogni animale.113 2 Il Consiglio federale determina le tasse tenendo conto del valore di macellazione, graduandole a seconda della categoria di animali. Disciplina la riscossione.

3

La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse per la prevenzione delle epizoozie.114


Art. 57


115

Competenze dell'USAV

1

L'USAV è autorizzato a emanare disposizioni di esecuzione di carattere tecnico.

2

Esso può in caso di urgenza: a. emanare prescrizioni di durata limitata nel caso in cui dovesse bruscamente manifestarsi o minacciasse di estendersi alla Svizzera un'epizoozia che, fino a quel momento, non era oggetto di un disciplinamento; b.116 ordinare provvedimenti temporanei secondo l'articolo 10 capoverso 1 numeri 4 e 6, a livello nazionale o per determinate regioni, se un'epizoozia fortemente contagiosa si manifesta o minaccia di estendersi alla Svizzera.117

3

L'USAV:

a. assume i compiti che gli incombono nel quadro della collaborazione internazionale; segnatamente si occupa di trasmettere le informazioni necessarie, assicura l'assistenza amministrativa e partecipa alle ispezioni ufficiali;

b.118 promuove la prevenzione delle epizoozie; può in particolare attuare programmi di riconoscimento precoce e di sorveglianza delle epizoozie;

c.119 designa ogni anno, d'intesa con i Cantoni, le aziende che devono essere da questi controllate nell'ambito della sorveglianza dell'effettivo del bestiame svizzero; fissa i criteri del controllo e prescrive quali informazioni devono essergli trasmesse.

112 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2008 2269, 2013 943; FF 2006 5815).

113 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

114 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

115 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

116 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

117 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4237; FF 2003 3930).

118 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

119 Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4237; FF 2003 3930).

Produzione agricola 24

916.40

4

L'USAV può affidare l'attuazione di programmi di riconoscimento precoce e di sorveglianza a terzi. Può versar loro indennità per l'adempimento di tale compito.120

Art. 58

Prescrizioni militari Le prescrizioni federali concernenti gli animali adoperati o condotti in corsi militari, manovre o chiamate di truppe sono riservate.


Art. 59

Emanazione di prescrizioni cantonali 1

Nella misura in cui l'esecuzione della presente legge esige disposizioni completive cantonali, i Cantoni sono tenuti a emanarle e possono provvedervi per via di ordinanza.

2

Se un Cantone non emana per tempo le disposizioni necessarie, esse saranno provvisoriamente emanate, in sua vece, dal Consiglio federale.

a121 Sostituzione

1

Il DFI emana, in luogo dei Cantoni che non vi hanno provvisto, le disposizioni d'obbligatorietà generale che sono necessarie secondo il diritto federale per la lotta contro le epizoozie.

2

L'USAV dispone, in luogo degli organi esecutivi cantonali che non vi hanno provvisto, le misure necessarie nel singolo caso.

b122 Opposizione

1

Le decisioni dell'USAV possono essere impugnate con opposizione.

2

L'opposizione non ha effetto sospensivo; quest'ultimo può essere accordato su domanda.

3

Il termine di opposizione è di dieci giorni.


Art. 60


123

Comunicazione

I Cantoni comunicano le disposizioni d'esecuzione al DFI.

120 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

121 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1980, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 1776; FF 1980 I 469).

122 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

123 Nuovo testo giusta il n. II 53 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

Epizoozie. L

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Art. 61

Entrata in vigore, abrogazione del diritto precedente 1

Il Consiglio federale stabilisce l'entrata in vigore della presente legge.

2

Alla stessa data sono abrogate tutte le prescrizioni contrarie a essa, segnatamente la legge federale del 13 giugno 1917124 sulle misure per combattere le epizoozie e la legge federale del 28 settembre 1962125 concernente la lotta contro la tubercolosi dei bovini.

3

Le disposizioni abrogate rimangono applicabili ai fatti avvenuti durante la loro validità.


Art. 62


126


a127 Disposizione di coordinamento Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la legge federale del 16 marzo 2012128 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) o la modifica del 16 marzo 2012 della LFE, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, l'articolo 52 LFE sarà modificato come segue: ...129 Data dell'entrata in vigore: art. 53 cpv. 1: 1° gennaio 1967130 le altre disposizioni: 1° gennaio 1968131 124 [CS

9 264; RU 1950 II 1493 art. 12 cpv. 2 1527, 1954 455 n. I 1 857 art. 1 cpv. 1, 1956 142 art. 1 1299, 1959 622] 125 [RU

1963 189]

126 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1980 (RU 1980 1776; FF 1980 I 469). Abrogato dal n. 8 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

127 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

128 RS

453

129 La mod. può essere consultata alla RU 2013 907.

130 Art. 1 cpv. 2 DCF del 16 dic. 1966.

131 Art. 1 DCF del 15 dic. 1967 (RU 1967 2092).

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