01.09.2023 - * / In vigore
01.03.2022 - 31.08.2023
01.01.2022 - 28.02.2022
01.05.2017 - 31.12.2021
01.10.2013 - 30.04.2017
01.01.2013 - 30.09.2013
01.03.2011 - 31.12.2012
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01.12.2008 - 28.02.2011
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01.04.2000 - 30.06.2001
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1

Ordinanza

sulla conservazione delle specie (OCS) del 18 aprile 2007 (Stato 1° marzo 2011) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 14 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 20051 sulla
protezione degli animali; visto l'articolo 9 capoverso 2 della legge del 20 giugno 19862 sulla caccia; visto l'articolo 6 capoverso 3 della legge federale del 21 giugno 19913 sulla pesca; visto l'articolo 20 capoverso 3 della legge federale del 1° luglio 19664 sulla protezione della natura e del paesaggio; in applicazione della Convenzione del 3 marzo 19735 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES); in applicazione della Convenzione internazionale del 2 dicembre 19466 che regola la caccia alla balena,7 ordina: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Campo d'applicazione

1

La presente ordinanza si applica all'importazione, al transito e all'esportazione di: a. tutti gli animali vivi e morti di specie non addomesticate e le piante di cui agli allegati I-III della CITES8; b. parti facilmente identificabili di questi animali e piante, come anche dei prodotti da essi derivati;

c. altri prodotti con giustificativo, imballaggio, marca o iscrizione da cui risulti che si tratta di parti o di prodotti di animali o piante di cui agli allegati I-III della CITES; d. animali, piante e prodotti per i quali la legge del 20 giugno 1986 sulla caccia, la legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca e la legge federale del

RU 2007 2661 1 RS

455

2 RS

922.0

3 RS

923.0

4 RS

451

5 RS

0.453

6 RS

0.922.74

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 2011, in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 553).

8

Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 26 gen. 2011, in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 553). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

453

Protezione della natura e del paesaggio 2

453

1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio richiedono particolari misure di protezione della specie; e. animali, piante e prodotti importati in una quantità tale da rendere dubbio un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali; f.

animali, piante e prodotti che possono essere facilmente confusi con animali, piante e prodotti di cui alle lettere a-d; e g. ibridi fino alla quarta generazione (F4) di animali elencati negli allegati I-III della CITES.

2

Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) compila un elenco di animali, piante e prodotti secondo il capoverso 1.


Art. 2

Deroghe al campo d'applicazione 1

La presente ordinanza non è applicabile ai prestiti, alle donazioni o agli scambi a carattere non commerciale, tra uomini di scienza e istituzioni scientifiche secondo l'articolo VII paragrafo 6 della CITES, di materiale animale o vegetale conservato o di piante vive di cui agli allegati I-III della CITES purché: a. gli uomini di scienza e le istituzioni scientifiche siano riconosciuti dall'Ufficio federale di veterinaria (UFV); e

b. gli esemplari siano muniti di un'etichetta rilasciata dall'autorità competente.

2

Il DFE stabilisce le condizioni per il riconoscimento degli uomini di scienza e delle istituzioni scientifiche secondo il capoverso 1 lettera a.


Art. 3

Definizioni 1 Nella presente ordinanza s'intende per: a. servizio fitosanitario: il Servizio fitosanitario federale (art. 43 dell'O del 28 feb. 20019 sulla protezione dei vegetali); b. servizio di controllo CITES: l'organo dell'UFV competente per l'esecuzione dei controlli previsti dalla CITES; c. commissione scientifica: l'autorità scientifica secondo l'articolo IX paragrafo 1 lettera b della CITES;

d. centro di salvaguardia: un'istituzione designata dall'UFV dove sono custoditi a tempo determinato o indeterminato animali vivi o piante oggetto di sequestro o di confisca.

e. persona soggetta all'obbligo di dichiarazione: persona di cui all'articolo 26 della legge del 18 marzo 200510 sulle dogane; 9 [RU

2001 1191, 2002 945, 2003 548 1858 4925, 2004 1435 2201, 2005 1103 1443 2603 art. 8 n. 2, 2006 2531, 2007 1469 all. 4 n. 55 2369 4477 n. IV 69 4723 5823 n. I 20, 2008 4377 all. 5 n. 13 5865, 2009 2593 5435, 2010 1057. RU 2010 6167 art. 60 n. 1]. Vedi ora l'O del 27 ott. 2010 sulla protezione dei vegetali (RS 916.20).

10 RS

631.0

Conservazione delle specie 3

453

f.

importazione: l'introduzione di esemplari nel territorio svizzero, incluse le enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampoir) e le enclavi doganali estere (principato del Liechtenstein, Büsingen e Campione); g. transito: il trasporto di esemplari attraverso il territorio doganale della Svizzera;

h. esportazione: il trasferimento di esemplari nel territorio doganale estero; i.

Ufficio doganale: l'ufficio doganale designato dall'UFV d'intesa con l'Amministrazione federale delle dogane.

2

Per il resto sono utilizzati i termini di cui all'articolo I della CITES.


Art. 4

Responsabilità per i documenti Chiunque importi, faccia transitare o esporti esemplari è responsabile della completezza dei documenti richiesti.


Art. 5

Obblighi della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione 1

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione: a. è responsabile della dichiarazione all'ufficio doganale di animali, piante e prodotti di cui all'articolo 22; b. presenta i documenti richiesti; c. su richiesta dell'UFV, presenta le partite al servizio di controllo CITES al di fuori degli uffici doganali; d. durante il controllo fisico provvede al disimballaggio, alla preparazione e ala presentazione al controllo, come pure al reimballaggio e al carico delle partite controllate; e. su richiesta degli organi di controllo, mette a disposizione gratuitamente a questi ultimi la manodopera o i mezzi tecnici ausiliari necessari, in particolare per esaminare gli animali pericolosi; e f.

su richiesta degli organi di controllo, fornisce informazioni: 1. sul nome scientifico di animali e piante, 2. sul nome scientifico di animali e piante utilizzati nella fabbricazione dei prodotti; e

3. sul Paese di origine.

2

Le imprese che offrono servizi postali e di corriere sono considerate persone soggette all'obbligo di dichiarazione.


Art. 6

Aziende commerciali

1

Chiunque pratichi il commercio a titolo professionale (art. I lett. c CITES) di esemplari delle specie di cui agli allegati I-III deve eseguire un controllo degli effettivi. Tale controllo deve contenere tutte le indicazioni necessarie per provare

Protezione della natura e del paesaggio 4

453

che gli esemplari immessi in commercio sono stati importati o acquistati in conformità con le disposizioni della CITES.

2

Il controllo degli effettivi non è richiesto per il materiale vegetale vivo che è stato riprodotto artificialmente secondo le disposizioni della CITES, inclusi semi, bulbi allo stato di riposo vegetativo e tuberi.

3

L'UFV può obbligare le aziende commerciali di cui al capoverso 1 che esportano spesso esemplari:

a. a registrarsi all'UFV; e b. a registrare il controllo gli effettivi in un sistema informativo elettronico e a richiedere i permessi d'esportazione tramite questo sistema.

4

L'UFV può obbligare le aziende commerciali che importano grandi quantitativi di materiale vegetale di cui al capoverso 2 a registrare le partite importate nel sistema informativo elettronico di cui al capoverso 3 lettera b.

Sezione 2: Condizioni d'importazione, di transito e d'esportazione

Art. 7

Documenti prescritti dalla CITES 1

Gli esemplari delle specie di cui agli allegati I-III della CITES possono essere importati o fatti transitare soltanto dietro presentazione dei permessi e dei certificati prescritti dalla CITES e dalla presente ordinanza.

2

I permessi e i certificati devono soddisfare le norme della CITES e attestare senza lacune di contenuto l'origine della partita che accompagnano. L'originale o una traduzione autenticata devono essere redatti in una lingua ufficiale svizzera o in inglese o in spagnolo.

3

Gli esemplari delle specie menzionate negli allegati I-III della CITES prodotti o prelevati dall'ambiente naturale in Svizzera possono essere esportati soltanto dietro presentazione dei permessi e dei certificati dell'UFV.


Art. 8

Obbligo del permesso

1

È necessario un permesso dell'UFV per: a. l'importazione, il transito e l'esportazione di esemplari delle specie animali menzionate negli allegati I-III della CITES; b. l'importazione, il transito e l'esportazione di esemplari delle specie vegetali menzionate nell'allegato I della CITES; c. l'esportazione di esemplari delle specie vegetali menzionate negli allegati II e III della CITES;

d. l'importazione, il transito e l'esportazione di esemplari delle specie di uccelli e di mammiferi protetti in virtù della legge del 20 giugno 1986 sulla caccia; e. l'importazione di esemplari vivi delle specie non addomesticate di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera f;

Conservazione delle specie 5

453

f. l'importazione di pesci e gamberi, incluse le loro uova, che secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 24 novembre 199311 concernente la legge federale sulla pesca (OLFP) sono considerate specie di altri Paesi o di altre regioni, salvo esenzioni dall'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 8 OLFP.

2

Il DFE può:

a. prevedere l'obbligo del permesso per l'importazione di esemplari delle specie vegetali menzionate negli allegati II e III della CITES se la loro identificazione causa difficoltà agli organi esecutivi.

b. prescindere dall'obbligo del permesso per l'importazione di esemplari delle specie animali menzionate negli allegati II e III della CITES se i controlli richiesti possono essere effettuati nel territorio nazionale.


Art. 9

Deroghe per il trasloco di masserizie e l'uso personale 1

Per gli esemplari morti non sono necessari i documenti di cui all'articolo 7, i permessi di cui all'articolo 8 né le dichiarazioni di cui all'articolo 22, purché sia dimostrato: a. che si tratta di oggetti adibiti ad uso privato o di un trasloco di masserizie; b. che sono stati acquistati nel Paese di dimora abituale del proprietario; e c. nel caso di specie menzionate nell'allegato II della CITES, che non sono stati acquistati in uno dei possibili Paesi d'origine di detta specie.

2

Dietro raccomandazione della Conferenza delle Parti secondo l'articolo XI della CITES, il DFE può stabilire che per determinati esemplari morti non sono necessari i documenti di cui all'articolo 7, le autorizzazioni di cui all'articolo 8 né le dichiarazioni di cui all'articolo 22 se vengono importati ad uso privato nel traffico turistico.

Il DFE stabilisce i quantitativi massimi.


Art. 10

Domande Le domande di permesso devono essere presentate all'UFV.


Art. 11

Condizioni generali per il rilascio dei permessi I permessi di cui all'articolo 8 capoversi 1 lettere a-d e 2 lettera a sono rilasciati se sono soddisfatti i requisiti indicati negli articoli III-VI della CITES e le disposizioni degli articoli 18 e 19.


Art. 12

Permessi d'importazione

1

I permessi d'importazione di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera f sono rilasciati se l'autorità federale competente in materia di pesca attesta che i requisiti di cui all'articolo 6 della legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca sono soddisfatti.

11 RS

923.01

Protezione della natura e del paesaggio 6

453

2

I permessi d'importazione per gli animali vivi prelevati dall'ambiente naturale delle specie menzionate nell'allegato I della CITES sono rilasciati se i requisiti posti dalla CITES sono soddisfatti e le installazioni per la custodia sono conformi alle raccomandazioni della commissione scientifica.

3

Nei permessi d'importazione l'UFV stabilisce il luogo del controllo.


Art. 13

Permessi d'importazione per animali vivi non protetti I permessi d'importazione per gli animali vivi di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera e sono rilasciati se i requisiti di cui all'articolo 18 capoverso 3 sono soddisfatti.


Art. 14

Permessi di esportazione e riesportazione Chiunque intenda esportare o riesportare esemplari contemplati dalla CITES deve: a. attestare di conoscere le disposizioni della CITES; b. fornire la prova che gli esemplari sono stati acquistati nel rispetto delle norme della CITES;

c. per la riesportazione: fornire la prova che l'importazione è avvenuta in conformità con le norme della CITES.


Art. 15

Acquisto di esemplari preconvenzione 1

Per gli esemplari acquistati prima che la CITES fosse applicabile (acquisto di cosiddetti esemplari preconvenzione), il permesso di importazione è rilasciato dietro presentazione di un certificato preconvenzione emesso dall'autorità competente del Paese di provenienza.

2

Per la riesportazione di tali esemplari è rilasciato un certificato se viene fornita la prova che all'importazione è stato presentato un certificato preconvenzione emesso dall'autorità competente del Paese di provenienza.

3

Per l'esportazione di tali esemplari è rilasciato il certificato preconvenzione se il richiedente fornisce una prova sufficiente del fatto che l'acquisto è stato effettuato prima dell'entrata in vigore della CITES.


Art. 16

Permessi permanenti

1

L'UFV può rilasciare permessi permanenti per l'importazione di determinate categorie di esemplari.

2

Il richiedente deve: a. avere una sede sociale nel territorio doganale svizzero; e b. garantire l'osservanza delle norme della CITES.

Conservazione delle specie 7

453


Art. 17

Certificati particolari

1

Se i requisiti dell'articolo VII paragrafo 3 della CITES sono soddisfatti, l'UFV può rilasciare certificati per ripetuti passaggi della frontiera: a. sulla proprietà personale di animali vivi (certificate of ownership); b. per animali da circo; c. per piante vive usate nelle esposizioni.

2

Gli esemplari devono essere stati acquistati nel rispetto delle norme della CITES.

3

Gli animali vivi devono essere registrati presso l'UFV.

4

I certificati non sono trasferibili.


Art. 18

Condizioni particolari

1

Se la sopravvivenza di una specie animale protetta in virtù dell'allegato I della CITES dipende essenzialmente dalla tenuta in cattività, le condizioni per il rilascio del permesso previste nell'articolo III della CITES si applicano anche se gli animali sono nati in cattività. L'UFV definisce in un'ordinanza la lista di tali specie dopo aver sentito la commissione scientifica.

2

Per l'importazione, il transito e l'esportazione degli esemplari di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera d è necessario un certificato dell'autorità competente in materia di caccia e di protezione del paesaggio che attesti la legalità dell'acquisto.

3

L'importazione di animali vivi la cui detenzione è consentita soltanto con un'autorizzazione secondo l'articolo 7 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali o secondo l'articolo 10 della legge del 20 giugno 1986 sulla caccia è permessa soltanto a chi dispone di una tale autorizzazione.12

Art. 19

Importazione di selvaggina per la messa in libertà L'UFV autorizza l'importazione di animali cacciabili da mettere in libertà se l'Ufficio federale dell'ambiente attesta che: a. vi acconsentono le autorità della caccia e della protezione della natura e del paesaggio del Cantone cui sono destinati gli animali; b. vi è la garanzia che la sottospecie e l'ecotipo degli animali da importare sono identici ai rappresentanti indigeni della specie; c. gli animali sono catturati, tenuti, trasportati e preparati alla rimessa in libertà in modo da poter sopravvivere in un territorio di caccia aperto; 12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4619).

Protezione della natura e del paesaggio 8

453

d. le condizioni di vita e le misure di protezione nella zona di rimessa in libertà sono tali da consentire lo sviluppo e il mantenimento di un effettivo cacciabile; e e. non è pregiudicato il mantenimento della diversità della specie.


Art. 20

Caviale 1 Chiunque eserciti il commercio di caviale a titolo professionale deve essere registrato presso l'UFV.

2

I contenitori di caviale devono essere muniti di un'etichetta non riutilizzabile che consenta una tracciabilità completa del prodotto.

3

Il DFE può stabilire le caratteristiche dell'etichetta e dell'iscrizione.

4

Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari.

5

L'UFV rilascia permessi d'importazione e certificati di riesportazione per il caviale se l'esportazione dal Paese di origine risale al massimo a 18 mesi prima.


Art. 21

Limitazione o divieto d'importazione 1

Il DFE può limitare l'importazione di animali vivi a determinate fasce di età e stagioni se tali restrizioni contribuiscono alla conservazione della specie.

2

In seguito a violazioni comprovate alla CITES e dietro raccomandazione del comitato permanente della stessa, il DFE può vietare temporaneamente l'importazione:

a. degli esemplari di alcune specie provenienti da determinati Paesi; b. di tutti gli esemplari provenienti da determinati Paesi; o c. di alcuni esemplari a prescindere dal Paese di provenienza.


Art. 22

Dichiarazione all'ufficio doganale 1

Chiunque importi o esporti esemplari menzionati nella lista del DFE (art. 1 cpv. 2) è tenuto a dichiararli all'ufficio doganale.

2

All'atto di dichiarazione i documenti necessari secondo l'articolo 7 devono essere presentati all'ufficio doganale e annotati nella dichiarazione doganale.

3

L'obbligo di dichiarazione vale anche nel traffico turistico, fatto salvo l'articolo 9 capoverso 2.

4

L'obbligo di dichiarazione non vale per i pesci, i gamberi e le loro uova, sempre che non siano protetti in virtù degli allegati I-III della CITES.

Conservazione delle specie 9

453

Sezione 3: Organizzazione esecutiva
a13 DFE 1 Il DFE decide sulle modifiche degli allegati I e II della CITES nonché sul deposito, sul ritiro e sulla modifica di riserve agli allegati I e II della CITES.

2

Esso decide sulle modifiche dell'allegato della Convenzione internazionale del 2 dicembre 1946 che regola la caccia alla balena nonché sul deposito e sul ritiro di obiezioni alle modifiche dell'allegato.


Art. 23

UFV 1 L'organo di gestione ai sensi dell'articolo IX paragrafo 1 lettera a della CITES è l'UFV.

2

L'UFV:

a.14 tratta con gli Stati contraenti e con la Segreteria della CITES (art. IX par. 2 CITES);

b. d'intesa con l'Amministrazione delle dogane definisce gli uffici doganali attraverso i quali gli animali, le piante e i prodotti menzionati nell'articolo 1 capoverso 2 possono essere importati o esportati e stabilisce gli orari di presenza degli organi di controllo.

c. può designare gli esperti di cui gli organi di controllo possono avvalersi nel caso specifico;

d. organizza corsi formativi per gli organi di controllo e si avvale, se necessario, di altri centri specializzati;

e. emana direttive tecniche concernenti: 1. la procedura per il controllo documentale, il controllo d'identità e il controllo fisico,

2. i moduli da utilizzare, 3. la trasmissione di informazioni e atti, 4. l'archiviazione e

5. la presentazione di rapporti all'UFV.

3

L'UFV emana d'intesa con l'Ufficio federale dell'agricoltura le direttive per il servizio fitosanitario.

13 Introdotto dal n. I dell'O del 26 set. 2008 (RU 2008 4619). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 2011, in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 553).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 2011, in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 553).

Protezione della natura e del paesaggio 10

453


Art. 24

Organi di controllo

1

Gli organi di controllo sono: a.15 l'UFV; b. …16 c. il servizio fitosanitario; d. l'Amministrazione delle dogane; e. gli organi esecutivi cantonali della legislazione sulla caccia, sulla protezione della natura e del paesaggio, sulla pesca, sulla protezione degli animali, sulle epizoozie e sulle derrate alimentari, a condizione che l'UFV abbia affidato loro i compiti esecutivi nel caso specifico.

2

L'Amministrazione delle dogane può far ricorso, ai fini dell'esecuzione, agli altri organi di controllo di cui al capoverso 1.


Art. 25

Organi di polizia

Gli organi cantonali e locali di polizia coadiuvano l'UFV e gli organi di controllo nella loro attività ufficiale.


Art. 26

Commissione scientifica

1

Il Consiglio federale nomina una commissione scientifica composta di sette a nove membri. Essa si compone di esperti in zoologia, botanica, detenzione di animali selvatici, nonché di esperti della protezione della natura in ambito zoologico e botanico. Il Consiglio federale designa il presidente.

2

La commissione scientifica consiglia l'Ufficio federale in tutte le questioni relative alla CITES e in qualsiasi momento può proporgli suggerimenti riguardanti l'esecuzione della stessa.

Sezione 4: Controlli e misure presso gli uffici doganali

Art. 27

Controlli 1 I controlli possono comprendere: a. il controllo documentale per verificare la validità formale dei documenti prescritti che accompagnano una partita;

b. il controllo d'identità e un controllo fisico per verificare la concordanza fra i documenti richiesti e gli esemplari di cui è costituita la partita; c. in caso di dubbio, il prelievo di campioni per l'identificazione degli esemplari.

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4619).

16 Abrogata dal n. I dell'O del 26 set. 2008, con effetto dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4619).

Conservazione delle specie 11

453

2

L'UFV può:

a. fatturare i costi dell'identificazione all'importatore se la dichiarazione doganale o i documenti contengono indicazioni false, incomplete o ingannevoli; e

b. richiedere alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione il deposito di una cauzione per i costi dell'identificazione se si sospetta che il nome scientifico della specie animale o vegetale sia inesatto.


Art. 28

Compiti degli uffici doganali 1

Se le partite d'importazione contengono esemplari che devono essere dichiarati, l'ufficio doganale appone il timbro doganale agli originali e alle copie dei documenti e trasmette gli originali all'ufficio designato dall'UFV. Le copie vanno alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

2

L'Ufficio doganale provvede affinché le partite dichiarate: a. siano presentate agli organi di controllo designati dall'UFV se previsto dall'articolo 29 capoverso 1; e b. lascino l'area ufficiale soltanto se: 1. sono corrisposte le tasse secondo l'articolo 40 o ne è garantito il pagamento, e

2. è stato effettuato il controllo disposto all'ufficio doganale e le partite sono state rilasciate.


Art. 29

Controllo delle partite d'importazione 1

Il DFE stabilisce per quali animali, piante e prodotti sono sempre obbligatori un controllo documentale, un controllo d'identità e un controllo fisico. In tutti gli altri casi l'UFV o un organo di controllo da esso incaricato esegue un controllo documentale.

2

Nel caso specifico l'UFV può disporre che gli esemplari di animali morti menzionati negli allegati II e III siano esaminati dal servizio di controllo CITES soltanto a campiona se:

a. si tratta di partite regolarmente spedite ad aziende commerciali secondo l'articolo 6; e

b. tali aziende eseguono un controllo regolamentare degli effettivi.

3

L'UFV regola in una direttiva tecnica quali piante debbano essere sottoposte a controllo nonché il tipo e la frequenza di detto controllo.

4

Le partite che devono essere presentate al servizio di controllo CITES al di fuori dell'area ufficiale devono essere portate allo stesso entro due giorni lavorativi. Le partite non possono essere modificate prima dell'esecuzione del controllo.

5

Con i destinatari ammessi secondo l'articolo 101 dell'ordinanza del 1° novembre 200617 sulle dogane e con i depositari che gestiscono un deposito doganale secondo 17 RS

631.01

Protezione della natura e del paesaggio 12

453

l'articolo 52 della legge del 18 marzo 200518 sulle dogane, l'UFV può concordare il luogo del controllo. Nell'accordo è stabilito come conservare gli esemplari fino al controllo e quali annotazioni sono necessarie. 6 D'intesa con l'Amministrazione delle dogane l'UFV può affidare agli organi doganali il controllo dei documenti e delle partite.

7

La partita che non dà adito a contestazioni viene rilasciata dall'organo di controllo competente.


Art. 30

Transito In caso di dubbio gli organi di controllo possono ispezionare a campione le partite in transito.


Art. 31

Punti franchi doganali 1

Le partite con esemplari menzionati negli allegati I-III della CITES immagazzinate in depositi franchi doganali vengono controllate secondo le disposizioni previste per l'importazione. 2

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve dichiarare le partite all'ufficio doganale al momento dell'immagazzinamento presentando i permessi e i certificati necessari.

3

All'uscita di merce dal deposito ai fini dell'esportazione si applica l'articolo 32.

4

In caso di dubbio, gli organi di controllo possono esaminare a campione le scorte e la merce uscita.


Art. 32

Esportazione 1 Gli uffici doganali effettuano un controllo documentale e certificano l'esportazione apponendo il timbro ufficiale se essa risulta regolare.

2

Gli organi di controllo possono effettuare un controllo d'identità e un controllo fisico.


Art. 33

Contestazione di partite 1

Gli organi di controllo contestano le partite: a. che non rispettano le prescrizioni; b. nei confronti delle quali si nutre il fondato sospetto che contengano esemplari messi illegalmente in commercio;

c. che in un secondo tempo risultano non dichiarate.

18 RS

631.0

Conservazione delle specie 13

453

2

Essi decidono una delle misure seguenti a seconda delle circostanze: a. sequestro; b. rilascio con

riserva;

c. respingimento; d. confisca.

3

I costi della custodia temporanea o dell'immagazzinamento di partite contestate e i costi di eliminazione sono a carico della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, salvo che la partita sia confiscata o sia presentata una dichiarazione di rinuncia della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione o del suo committente.


Art. 34

Sequestro 1 Gli organi di controllo sequestrano le partite se: a. un rinvio allo speditore non è possibile; b. un rinvio non è ragionevolmente sostenibile per ragioni di protezione degli animali;

c. è fondato il sospetto che vi siano esemplari messi illegalmente in commercio;

d. al momento del transito o dell'esportazione mancano i permessi o i certificati previsti dalla CITES.

2

In caso di transito in aeroporti nazionali, gli organi di controllo sequestrano le partite se sono stati contestati esemplari menzionati nell'allegato I della CITES o animali vivi.

3

Essi custodiscono gli esemplari a spese e a rischio della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione finché non viene decisa una misura secondo l'articolo 33 capoverso 2 lettere b-d o il rilascio. Essi possono richiedere il deposito di una cauzione.

4

A seconda del contesto, gli organi di controllo prendono una decisione ai sensi dell'articolo 35 o 36 oppure rilasciano la partita.


Art. 35

Respingimento, rilascio con riserva Se le partite o i documenti differiscono in misura trascurabile dalle norme prescritte, gli organi di controllo possono disporre il respingimento o il rilascio con riserva.


Art. 36

Confisca 1 L'UFV confisca le partite se: a. secondo le disposizioni della CITES non possono essere rilasciati permessi né certificati; o

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453

b. i documenti mancanti non sono stati presentati entro il termine assegnato dagli organi di controllo; c.19 si tratta di un bene senza padrone.

2

Gli esemplari confiscati vengono rispediti al Paese esportatore a sue spese, previa consultazione dello stesso, oppure trasferiti in un centro di protezione o in un altro luogo che l'UFV giudica adeguato e conforme ai fini della CITES.

3

Qualora gli esemplari confiscati debbano essere eliminati, si deve tener conto delle disposizioni dell'ordinanza del 23 giugno 200420 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.


Art. 37

Alienazione L'UFV può alienare gli esemplari confiscati se le disposizioni della CITES lo consentono e se il ricavato può essere utilizzato per sostenere progetti di ricerca e di attuazione volti a conseguire gli obiettivi della CITES, possibilmente nei Paesi di origine degli esemplari in questione.

Sezione 5: Controlli e misure sul territorio svizzero

Art. 38

Controlli 1 L'UFV o gli organi di controllo da esso incaricati può verificare la legalità dell'acquisto degli esemplari delle specie menzionate negli allegati I-III della CITES e consultare i registri di controllo degli effettivi.

2

Per identificare gli esemplari possono prelevare campioni. L'UFV può fatturare i costi dell'identificazione al proprietario se le indicazioni sono erronee, incomplete o fallaci.

3

Se l'UFV o gli organi di controllo accertano che i prescritti controlli degli effettivi non sono stati effettuati in modo regolamentare, può essere assegnato, sotto comminatoria di pena, un termine entro il quale eseguire tali controlli.

4

L'UFV e gli organi di controllo hanno accesso a tutti i locali e le installazioni in cui sono custoditi animali, piante e prodotti da controllare.


Art. 39

Misure successive ai controlli 1

Gli esemplari menzionati negli allegati I-III della CITES per i quali non è presentato un documento valido o di cui manca la prova dell'acquisto legale vengono sequestrati dagli organi di controllo.

2

Al proprietario degli esemplari sequestrati può essere concesso un mese di tempo per presentare i documenti mancanti o fornire la prova dell'acquisto legale.

19 Introdotta dal n. I dell'O del 26 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4619).

20 RS

916.441.22

Conservazione delle specie 15

453

3

Se entro tale termine non vengono presentati i documenti richiesti o la prova dell'acquisto legale, l'UFV confisca gli esemplari. In casi motivati e su richiesta scritta tale termine può essere prorogato.

Sezione 6: Tasse

Art. 40

1 Le tasse per le decisioni e le prestazioni di servizio dell'UFV sono disciplinate nell'ordinanza del 30 ottobre 198521 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria.

2

I costi per le misure disposte in seguito alla contestazione di partite sono a carico della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

3

I Cantoni possono riscuotere tasse conformemente al diritto cantonale per le decisioni e le prestazioni rese in esecuzione della presente ordinanza.

Sezione 7: Procedura penale

Art. 41

Su incarico dell'UFV, l'Amministrazione delle dogane notifica ed esegue i decreti penali e le decisioni penali per infrazioni che sono state oggetto di un'inchiesta da parte della stessa.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 42

Diritto previgente;

abrogazione

L'ordinanza del 19 agosto 198122 sulla conservazione delle specie è abrogata.


Art. 43

Disposizioni transitorie

1

Gli esemplari menzionati nell'articolo 8 capoverso 1 lettere a-d che si trovano in depositi doganali aperti o in depositi franchi doganali possono essere esportati senza permesso fino al 31 dicembre 2007.

2

Per gli esemplari menzionati nell'articolo 8 capoverso 1 lettere a-d che dopo il 31 dicembre 2007 si trovano in depositi doganali o in depositi franchi doganali ma sono stati immagazzinati precedentemente è possibile chiedere un permesso d'importazione all'UFV prima di tale data.

21 RS

916.472

22 [RU

1981 1248 2072, 1987 1480, 1988 517 art. 20 n. 1, 1990 867, 1991 1635, 1998 708 n. II 1822 art. 27, 2000 312, 2001 1191 art. 51 n. 1, 2006 4705 n. II 33, 2007 1469 all. 4 n.8]

Protezione della natura e del paesaggio 16

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Art. 44

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2007.