01.09.2023 - * / In vigore
01.03.2022 - 31.08.2023
01.01.2022 - 28.02.2022
01.05.2017 - 31.12.2021
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.10.2013 - 30.04.2017
01.01.2013 - 30.09.2013
01.03.2011 - 31.12.2012
01.12.2008 - 28.02.2011
01.07.2007 - 30.11.2008
01.01.2007 - 30.06.2007
01.07.2001 - 31.12.2006
01.04.2000 - 30.06.2001
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

453

Legge federale
sulla circolazione delle specie di fauna
e di flora protette

(LF-CITES)

del 16 marzo 2012 (Stato 1° maggio 2017)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 78 capoverso 4 e 80 capoverso 2 lettere d ed e della Costituzione federale1;
in esecuzione della Convenzione del 3 marzo 19732 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES);
in esecuzione della Convenzione internazionale del 2 dicembre 19463 che regola
la caccia alla balena;
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 20114,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1 La presente legge disciplina il controllo della circolazione delle specie di fauna e di flora protette, di parti di tali animali o piante, nonché dei loro prodotti derivati.

2 Per specie di fauna e di flora protette si intendono:

a.
le specie di fauna e di flora di cui agli allegati I-III CITES;
b.
le specie di fauna e di flora i cui esemplari sono prelevati dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali;
c.
le specie di fauna e di flora i cui esemplari possono essere facilmente confusi con le specie di cui agli allegati I-III CITES.
Art. 2 Elenco delle specie protette

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) determina in un'ordinanza quali specie, parti e prodotti sono sottoposti al controllo previsto dalla presente legge.

Art. 3 Definizioni

Nella presente legge si intende per:

a.
esemplari di specie protette: animali o piante vivi e morti di specie protette, parti degli stessi facilmente identificabili e loro prodotti derivati, nonché parti o prodotti dal cui giustificativo, imballaggio, marchio o dicitura risulti che si tratta di parti o prodotti di specie di fauna e di flora protette;
b.
circolazione: l'alienazione e l'accettazione a titolo oneroso o gratuito, l'im­por­tazione, il transito e l'esportazione, l'offerta in vendita, l'esposizione e il possesso di esemplari;
c.
persone responsabili:
1.
le persone che all'atto dell'importazione, del transito e dell'esporta­zione di esemplari di specie protette sono soggette all'obbligo di dichiarazione e di autorizzazione, e
2.
i detentori, i possessori o i proprietari di esemplari di specie protette;
d.
importazione: l'introduzione di esemplari nel territorio doganale e nelle enclavi doganali svizzeri;
e.
transito: il trasporto di esemplari attraverso il territorio doganale e le enclavi doganali svizzeri;
f.
esportazione: il trasporto di esemplari al di fuori del territorio doganale e delle enclavi doganali svizzeri.
Art. 4 Trattati internazionali

1 Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sul controllo della circolazione delle specie di fauna e di flora minacciate di estinzione.

2 L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)5 può approvare gli emendamenti agli allegati della CITES e formulare o ritirare riserve. In tale contesto, può apportare autonomamente le necessarie modifiche all'elenco di cui all'articolo 2.

3 L'USAV può decidere sulle modifiche dell'allegato alla Convenzione internazionale del 2 dicembre 1946 che regola la caccia alla balena nonché sulla presentazione e sul ritiro di obiezioni alle modifiche.

5 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 5 Informazione

La Confederazione provvede a informare il pubblico circa l'attuazione della CITES.

Sezione 2: Obblighi e divieti

Art. 6 Obbligo di dichiarazione

1 Chiunque intenda importare, far transitare o esportare esemplari di specie protette è tenuto a dichiararli all'ufficio doganale o a un organo designato dall'USAV.

2 Il Consiglio federale disciplina le modalità di dichiarazione.

Art. 7 Obbligo di autorizzazione

1 Necessita di un'autorizzazione dell'USAV chiunque intenda:

a.
importare, far transitare o esportare esemplari delle specie di cui agli alle­gati I-III CITES;
b.
importare esemplari vivi di specie non addomesticate di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi che possono essere facilmente confusi con gli esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES.

2 Il DFI può subordinare ad autorizzazione l'importazione di esemplari di altre specie, qualora questi:

a.
siano prelevati dall'ambiente naturale o siano oggetto di commercio in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali;
b.
possano essere facilmente confusi con esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES.

3 Sono fatte salve le autorizzazioni d'importazione, di transito e di esportazione necessarie in virtù di altre leggi.

4 Il Consiglio federale disciplina la procedura di rilascio e di revoca dell'auto­rizzazione. Può prevedere autorizzazioni permanenti e certificati particolari.

Art. 8 Deroghe all'obbligo di dichiarazione e di autorizzazione

1 Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di dichiarazione e di autorizzazione per l'importazione, il transito e l'esportazione di:

a.
esemplari morti di specie protette, nel caso si tratti di trasloco di masserizie o di oggetti adibiti a uso privato;
b.
esemplari conservati di specie protette ed esemplari vivi di specie di flora protette, se la loro circolazione persegue uno scopo scientifico non commerciale.

2 Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di autorizzazione per l'importazione e il transito di esemplari di determinate specie di cui agli allegati II
e III CITES. Non sono ammesse deroghe per le specie i cui esemplari sono prelevati dall'ambi­ente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali.

Art. 9 Divieti d'importazione

1 Il Consiglio federale può vietare l'importazione di esemplari di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera b se dispone di informazioni affidabili secondo cui essi:

a.
sono prelevati illegalmente dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio illegale;
b.
sono prelevati dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da minacciare di estinzione la specie.

2 In caso di comprovata violazione della CITES e su raccomandazione degli organi della CITES in cui è rappresentata la Svizzera, il DFI può vietare temporaneamente l'importazione di:

a.
esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da determinati Paesi;
b.
esemplari di tutte le specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da determinati Paesi;
c.
esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da qualsiasi Paese.
Art. 10 Obbligo della prova

1 Chi possiede esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES deve disporre dei documenti che consentano di verificarne la provenienza e l'origine, nonché la legalità della circolazione.

2 Chi cede a terzi tali esemplari deve consegnare al destinatario i documenti di cui al capoverso 1.

3 Il DFI disciplina i dettagli. Può prevedere deroghe all'obbligo della prova per determinate specie di cui agli allegati II e III CITES, qualora gli esemplari siano stati acquistati in Svizzera. Non sono ammesse deroghe per le specie i cui esemplari sono prelevati dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali.

Art. 11 Obblighi delle aziende commerciali

1 Chiunque commerci a titolo professionale esemplari delle specie di cui agli alle­gati I-III CITES deve tenere un registro di controllo degli effettivi.

2 Il DFI disciplina i dettagli. Può prevedere deroghe all'obbligo di tenere un registro di controllo degli effettivi per il materiale vegetale riprodotto artificialmente.

3 Il DFI può prevedere un obbligo di registrazione per le persone che commerciano a titolo professionale esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES.

Sezione 3: Esecuzione

Art. 12 Controlli in Svizzera

1 Gli organi di controllo possono verificare la provenienza e l'origine di esemplari di specie protette e la legalità della circolazione degli stessi.

2 A tale scopo possono accedere con o senza preavviso ai locali e agli impianti in cui si trovano tali esemplari o in cui si presume che si trovino tali esemplari.

3 Possono consultare i registri di controllo degli effettivi e prelevare campioni ai fini dell'identificazione degli esemplari.

4 Nell'esercizio della loro attività di controllo, hanno qualità di organi della polizia giudiziaria.

5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di controllo.

Art. 13 Controlli all'atto dell'importazione, del transito e dell'esporta­zione

1 Gli organi di controllo verificano gli esemplari delle specie protette all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione.

2 I controlli possono comprendere un controllo documentale, un controllo d'identità e un controllo fisico. Gli organi di controllo sono autorizzati a prelevare campioni ai fini dell'identificazione degli esemplari.

3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di controllo.

Art. 14 Misure

Se riscontrano irregolarità, gli organi di controllo dispongono una delle seguenti misure:

a.
rilascio con riserva;
b.
respingimento;
c.
sequestro;
d.
confisca.
Art. 15 Sequestro

1 Gli organi di controllo sequestrano gli esemplari di specie protette se:

a.
in presenza di irregolarità, il rilascio degli esemplari con riserva o il respingimento non è possibile;
b.
in presenza di irregolarità, un respingimento non è ragionevolmente sostenibile per motivi inerenti alla protezione degli animali;
c.
vi è motivo di sospettare che determinati esemplari si trovino illegalmente in circolazione;
d.
all'atto dell'importazione, del transito o dell'esportazione mancano le autorizzazioni o i certificati prescritti;
e.
gli esemplari dichiarati non sono loro esibiti; oppure
f.
al momento del controllo all'interno del Paese mancano documenti validi o non è comprovata la legalità della circolazione.

2 Il Consiglio federale disciplina l'immagazzinamento di esemplari sequestrati nonché la custodia di piante e animali vivi sequestrati.

Art. 16 Confisca

1 Gli organi di controllo confiscano gli esemplari sequestrati se:

a.
non possono essere rilasciati autorizzazioni o certificati per l'importazione, il transito o l'esportazione di tali esemplari;
b.
i documenti o le prove mancanti non sono esibiti entro il termine impartito;
c.
gli esemplari dichiarati non sono loro esibiti entro il termine impartito; oppure
d.
sono un bene senza padrone.

2 Gli esemplari confiscati sono rispediti al Paese d'esportazione oppure conservati, eliminati o alienati. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 17 Organizzazione esecutiva

1 L'esecuzione della presente legge è di competenza della Confederazione.

2 Il Consiglio federale può delegare compiti d'esecuzione a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato.

3 I compiti e i poteri delegati devono essere definiti in un mandato di prestazioni.

4 Il Consiglio federale può autorizzare i terzi incaricati a fatturare tasse per le attività da questi svolte nell'ambito della presente legge. Il Consiglio federale stabilisce l'importo delle tasse.

Art. 18 Assistenza amministrativa

Le autorità federali competenti in materia di esecuzione della legge e di perseguimento penale possono collaborare con le competenti autorità estere nonché con le organizzazioni e gli organismi internazionali e coordinare le indagini, se:

a.
è necessario ai fini dell'esecuzione della presente legge e del diritto internazionale in materia; e
b.
le autorità estere o le organizzazioni e gli organismi internazionali sono tenuti al segreto d'ufficio in misura equivalente a quanto previsto nel diritto svizzero.
Art. 19 Commissione tecnica

1 Il Consiglio federale istituisce una commissione tecnica che fornisce consulenza all'USAV sulle questioni tecniche. Può affidare tale compito anche a un'organizza­zione esterna all'Amministrazione federale.

2 La commissione tecnica corrisponde all'autorità scientifica definita nella CITES.

Sezione 4: Tasse e costi

Art. 20

1 Per le decisioni e le prestazioni degli organi di controllo sono riscosse tasse.

2 Se si forniscono informazioni false, incomplete o ingannevoli all'atto della dichiarazione, nei documenti di accompagnamento o agli organi di controllo, i costi di identificazione degli esemplari sono addebitati alla persona responsabile.

3 I costi delle misure adottate in seguito al riscontro di irregolarità sono addebitati alla persona responsabile.

4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la ritenzione degli esemplari controllati a garanzia del pagamento delle tasse e della copertura dei costi.

Sezione 5: Trattamento dei dati

Art. 21 Sistema d'informazione

1 La Confederazione gestisce un sistema d'informazione per adempiere ai compiti stabiliti nella presente legge. Tale sistema può contenere dati personali degni di particolare protezione concernenti le sanzioni amministrative e penali necessarie per l'esecuzione della presente legge.

2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Stabilisce in particolare:

a.
quali organi di controllo, nell'ambito dei loro compiti esecutivi, possono trattare dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione;
b.
quali organi di controllo possono accedere mediante procedura di richiamo a tali dati.
Art. 23 Comunicazione dei dati ad autorità estere

1 L'USAV può comunicare i dati trattati in virtù della presente legge, in particolare i dati personali degni di particolare protezione concernenti le sanzioni amministrative e penali, alle autorità di altri Stati nonché alle organizzazioni sovranazionali e internazionali, per quanto siano necessari all'esecuzione della CITES.

2 I dati possono essere comunicati mediante procedura di richiamo se la legislazione estera corrispondente garantisce un'adeguata tutela della personalità delle persone interessate. Il Consiglio federale designa gli Stati nonché le organizzazioni sovranazionali e internazionali che garantiscono tale tutela.

Sezione 6: Rimedi giuridici

Art. 24 Opposizione

1 Le decisioni dell'USAV possono essere impugnate con opposizione.

2 L'effetto sospensivo di un'opposizione può essere revocato.

3 Il termine di opposizione è di dieci giorni.

Art. 25 Ricorso

1 Le decisioni di autorità federali diverse dall'USAV e le decisioni di terzi di cui all'articolo 17 capoverso 2 possono essere impugnate con ricorso all'USAV.

2 Il termine di ricorso è di 30 giorni.

Sezione 7: Disposizioni penali

Art. 26 Contravvenzioni e delitti

1 È punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente viola:

a.
le disposizioni degli articoli 6 capoverso 1, 7 capoverso 1 e 11 capoverso 1;
b.
le prescrizioni emanate dal Consiglio federale o dal DFI in virtù degli articoli 7 capoverso 2, 9 e 11 capoverso 3 e la cui inosservanza è stata dichiarata punibile.

2 Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Vi è caso grave segnatamente se:

a.
l'infrazione riguarda una quantità tale di esemplari di una delle specie di cui all'allegato I CITES da minacciare di estinzione detta specie;
b.
l'infrazione è commessa per mestiere o per abitudine.

3 Il tentativo, la complicità e l'istigazione sono punibili.

4 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 20 000 franchi.

5 È punito con la multa chiunque viola altre prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale o del DFI la cui inosservanza è stata dichiarata punibile.

Art. 27 Azione penale

1 L'USAV persegue e giudica le infrazioni di cui all'articolo 26. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 20056 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 20097 sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Am­mi­nistrazione federale delle dogane. La procedura è retta dalla legge federale del 22 marzo 19748 sul diritto penale amministrativo.

2 Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 1 e un'infrazione alla legge federale del 16 dicembre 20059 sulla protezione degli animali, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, alla legge del 20 giugno 201410 sulle derrate alimentari, alla legge del 29 aprile 199811 sull'agricoltura, alla legge del 1° luglio 196612 sulle epizoozie, alla legge del 20 giugno 198613 sulla caccia o alla legge federale del 21 giugno 199114 sulla pesca, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.15

3 L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in cinque anni; la pena per una contravvenzione in quattro anni.

6 RS 631.0

7 RS 641.20

8 RS 313.0

9 RS 455

10 RS 817.0

11 RS 910.1

12 RS 916.40

13 RS 922.0

14 RS 923.0

15 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 249; FF 2011 5017).

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 30 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:16 1° ottobre 2013

16 DCF del 4 set. 2013

Allegato 1

(art. 28)

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

17

17 Le mod. possono essere consultate alla RU 2013 3095.

Allegato 2

(art. 29)

Coordinamento con la legge del 1° luglio 196618 sulle epizoozie (LFE)

19

19 La mod. può essere consultata alla RU 2013 3095.