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1

Legge federale
sulla espropriazione
(LEspr)1

del 20 giugno 1930 (Stato 21 dicembre 1999) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 22ter e 23 della Costituzione federale2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 giugno 19264, decreta:

Capo I. Diritto d'espropriazione

Art. 1

1

Il diritto d'espropriazione può essere conferito per opere che tornano d'utilità alla Confederazione o a una parte considerevole del paese ovvero per altri scopi di utilità pubblica riconosciuti da una legge federale.

2

Esso non può essere esercitato che nella misura necessaria allo scopo prefisso.


Art. 2

La Confederazione può esercitare essa medesima il diritto di espropriazione o conferirlo a terzi.


Art. 3

1

Il diritto d'espropriazione è esercitato dalla Confederazione in virtù di una risoluzione del Consiglio federale, salvo che la legislazione non
attribuisca tale competenza ad un'altra autorità.

2

Il diritto d'espropriazione può essere conferito a terzi: a.

mediante un decreto federale, per opere di utilità pubblica
della Confederazione o di una parte considerevole del paese; RU 47 723 e CS 4 1145 1

Introdotto dal n. I 5 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124;
FF 1998 2029).

2

[CS 1 3; RU 1969 1267]. Vedi ora gli art. 26, 36 e 81 della Cost. federale del 18 apr. 1999
(RS 101).

3

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972
(RU 1972 1076 1086; FF 1970 I 774).

4

FF 1926 391

711

I. Requisiti

II. Esercizio
1. Massima

2. Modalità

Espropriazione

2

711

b.

mediante una legge federale, per altri scopi di utilità pubblica.

3

Se il diritto d'espropriazione, nel caso del capoverso 2, deve essere ancora espressamente conferito, la decisione spetta al Dipartimento
competente. Qualora trattisi di concessioni, rimane riservato il conferimento del diritto d'espropriazione da parte dell'autorità concedente. 5

Art. 4

Il diritto d'espropriazione può essere esercitato: a.

per la costruzione, la trasformazione, la manutenzione e l'esercizio di un'opera nonchè per il futuro ampliamento di essa; b.

per il trasporto ed il deposito del materiale da costruzione occorrente; c.

per l'acquisto di esso materiale qualora non sia possibile ottenerlo altrimenti che a condizioni molto onerose; d.6 in rapporto con un'opera per i provvedimenti di protezione, ripristino e sostituzione secondo le prescrizioni del diritto federale
sulla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio; e.7

per l'esecuzione dei provvedimenti necessari alla sostituzione
di diritti espropriati con prestazioni reali o necessari alla tutela
di interessi pubblici.


Art. 5

1

Possono formare l'oggetto dell'espropriazione i diritti reali sui fondi, i diritti risultanti dalle disposizioni sulla proprietà fondiaria in materia
di rapporti di vicinato, inoltre i diritti personali dei conduttori e degli
affittuari del fondo da espropriare.

2

Questi diritti possono essere estinti o limitati in modo permanente o temporaneo.


Art. 6

1

L'espropriazione a titolo temporaneo è limitata nella sua durata a cinque anni al più, semprechè la legge, la risoluzione del Consiglio federale od una convenzione non disponga diversamente. Il termine decorre dalla immissione in possesso e scade in ogni caso tre mesi dopo
il compimento dell'opera.

5

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076
1086; FF 1970 I 774).

6

Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

7

Originaria lett. d.

III. Estensione

IV. Oggetto

V. Limitazioni
1. Quanto alla
durata

Legge federale

3

711

2

Se l'espropriazione a titolo temporaneo fa perdere ad un diritto il suo valore essenziale per l'espropriato, questi può pretendere l'espropriazione a titolo permanente.


Art. 7

1

Salvo disposizione contraria di legge, i diritti costituiti sopra fondi usati ad uno scopo di utilità pubblica possono essere espropriati.

2

Ove l'esecuzione o l'esercizio dell'impresa dell'espropriante rechi pregiudizio ad opere pubbliche esistenti (come strade, ponti, condotte,
ecc.), l'espropriante deve prendere tutti i provvedimenti per assicurare
l'uso di esse opere, nella misura in cui sia richiesto dall'interesse pubblico.

3

L'espropriante deve altresì eseguire gl'impianti atti a mettere il pubblico e i fondi vicini al riparo dai pericoli e dagli inconvenienti che
siano necessariamente connessi con l'esecuzione e l'esercizio della sua
impresa e che non debbano essere tollerati secondo le regole sui rapporti di vicinato.


Art. 8

Ove l'esecuzione dell'opera abbia per effetto di far perdere grandi
estensioni di terreno coltivato, la concessione del diritto di espropriazione può essere vincolata alla condizione che l'espropriante provveda
a sostituirle integralmente o parzialmente rendendo coltivabili dei terreni incolti o di minor reddito. A questo scopo può essere concesso il
diritto d'espropriazione.


Art. 9

1

Le bellezze naturali devono essere conservate nella misura del possibile.

2

Gli impianti devono essere eseguiti in modo da deturpare il meno posibile il paesaggio.


Art. 10

I diritti sulle fontane, sorgenti e sui corsi d'acqua indispensabili ad un
fondo, ad un servizio di fornitura d'acqua o ad un altro impianto
idraulico d'utilità pubblica non possono essere espropriati se non
quando l'espropriante fornisca un equivalente d'acqua bastevole.


Art. 11

1

Si devono eccettuare dall'espropriazione le parti costitutive e gli accessori di un fondo espropriato che possono esserne separati senza

2. Di diritto
pubblico e di
diritto di vicinato

3. Sostituzione di
terreni coltivati

4. Bellezza
del paesaggio

5. Fontane
e sorgenti

6. Parti
costitutive e
accessori

Espropriazione

4

711

spese sproporzionate: a richiesta dell'espropriato, se non sono necessari per l'impresa dell'espropriante; [E1]

a richiesta dell'espropriante, se l'espropriato può usarne in modo profittevole anche senza la cosa principale.

2

Se la separazione mette in pericolo i diritti dei creditori pignoratizi, questi possono chiedere provvedimenti conservativi e garanzie in conformità degli articoli 808 e 809 del Codice civile svizzero8, ancorchè il
deprezzamento si verifichi senza colpa.


Art. 12

1

Qualora di un fondo o di più fondi economicamente connessi sia chiesta l'espropriazione soltanto di una parte, e ciò abbia per effetto di
ridurre le frazioni residue in modo da non poter più essere usate secondo la loro destinazione o da non poter più esserlo senza difficoltà
sproporzionate, l'espropriato può chiedere l'espropriazione totale.

2

Qualora la costituzione di un diritto reale limitato abbia per effetto che il fondo non possa più essere usato secondo la propria destinazione o non possa più esserlo senza difficoltà sproporzionate, l'espropriato può chiedere l'espropriazione del fondo stesso.

3

L'espropriato che ha ottenuto l'ampliamento dell'espropriazione, può rinunziarvi entro il termine di venti giorni dalla fissazione definitiva dell'indennità.


Art. 13

1

Quando, nel caso d'espropriazione parziale, l'indennità per il deprezzamento della frazione residua superi il terzo del valore di essa, l'espropriante può chiedere l'espropriazione totale.

2

La richiesta d'ampliamento dev'essere presentata al momento della discussione sulla stima, esigendo una duplice stima (art. 71). Nel caso
di ricorso di diritto amministrativo contro la decisione della commissione di stima relativa all'espropriazione parziale, la richiesta d'ampliamento può essere presentata insieme con detto ricorso. L'espropriante
deve dichiarare entro il termine di venti giorni dalla fissazione definitiva dell'indennità, se egli opta per l'espropriazione parziale o per
l'espropriazione totale.9

Art. 14

1

Entro il termine di venti giorni dalla data in cui la decisione sull'indennità è divenuta definitiva, l'espropriante può, quando non
abbia chiesto l'anticipata immissione in possesso, rinunziare alla ese8

RS 210

9

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972
(RU 1972 1076 1086; FF 1970 I 774).

VI.
Ampliamento
1. A richiesta
dell'espropriato

2. A richiesta
dell'espropriante

VII. Rinunzia
all'espropriazione

Legge federale

5

711

cuzione dell'espropriazione mediante dichiarazione scritta diretta
all'espropriato. A richiesta dell'espropriante, la commissione di stima
può prorogare questo termine mediante avviso all'espropriato.

2

L'espropriante deve risarcire all'espropriato il danno che deriva dalla sua rinunzia. L'azione di risarcimento dev'essere promossa davanti
alla commissione di stima e si prescrive entro il termine di sei mesi
dalla dichiarazione di rinunzia.

3

Producendo la dichiarazione di rinunzia, l'espropriato può far cancellare dal registro fondiario la limitazione del diritto di disporre che
vi fosse stata iscritta.


Art. 15

1

Gli atti preparatori indispensabili all'esercizio di un'impresa per la quale si possa pretendere l'espropriazione, quali i transiti, i rilievi planimetrici, i picchettamenti e le misurazioni, devono essere notificati
per iscritto al proprietario almeno cinque giorni prima d'essere iniziati
e non possono essere eseguiti contro la sua volontà senza l'autorizzazione del Dipartimento competente. Se si tratta del transito necessario
per allestire il progetto dell'impresa, basta fare nei Comuni interessati
una pubblicazione secondo l'uso locale.10 2

Il danno derivante da questi atti preparatori dà diritto ad un pieno risarcimento, il cui importo è fissato definitivamente, a spese dell'espropriante, dall'autorità designata dal Governo cantonale. La procedura a
ciò relativa è regolata mediante ordinanza del Tribunale federale.

Capo II. Indennità

Art. 16

L'espropriazione non può aver luogo che verso piena indennità.


Art. 17

Salvo disposizione contraria di legge o di convenzione, l'indennità
dev'essere corrisposta in denaro, sia mediante pagamento d'un capitale, sia mediante prestazioni periodiche.


Art. 18

1

La prestazione in denaro può essere sostituita in tutto o in parte da un'equivalente prestazione in natura, specie quando la espropriazione
impedisca di perseguire l'esercizio di un'azienda agricola, quando essa 10

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972
(RU 1972 1076 1086; FF 1970 I 774).

VIII. Atti
preparatori

I. In generale

II. Natura
dell'indennità
1. Prestazione
in denaro

2. Prestazione
reale

Espropriazione

6

711

concerna dei diritti d'acqua e di forza idraulica o, infine, quando pregiudichi delle vie di comunicazione o delle condotte.

2

Gli equivalenti in natura non sono ammissibili senza il consenso dell'espropriato, se non quando gli interessi di quest'ultimo siano bastevolmente tutelati.

3

L'assegnazione d'un fondo a titolo di equivalente in natura non può aver luogo che se l'espropriato vi consenta e se i creditori aventi diritto
di pegno sul fondo espropriato, i cui crediti non sono rimborsati, accettino la sostituzione del pegno.


Art. 19

Nel fissare l'indennità devono essere tenuti in conto tutti i pregiudizi
subiti dall'espropriato per effetto dell'estinzione o della limitazione
dei suoi diritti. L'indennità comprende quindi: a.

l'intero valore venale del diritto espropriato; b.

inoltre, nel caso di espropriazione parziale di un fondo o di più
fondi economicamente connessi, l'importo di cui il valore venale della frazione residua viene ad essere diminuito; c.

l'ammontare di tutti gli altri pregiudizi subiti dall'espropriato,
in quanto essi possano essere previsti, nel corso ordinario delle
cose, come una conseguenza dell'espropriazione.

bis11 1

È determinante il valore venale (art. 19 lett. a) alla data dell'udienza di conciliazione.

2

Se le parti non possono giungere a un accordo e se nessuna opposizione o domanda fondata sugli articoli 7 a 10 è ancora pendente, la
commissione di stima, a richiesta dell'espropriato, fissa immediatamente un pagamento pari all'importo presumibile dell'indennità per il
valore venale. Contro questa decisione non è ammissibile il ricorso di
diritto amministrativo.

3

Al pagamento dell'importo così stabilito sono applicabili per analogia, gli articoli 88 a 101. Scaduto il termine legale di pagamento, non è
più ammissibile la rinuncia all'espropriazione (art. 14).

4

Se l'indennità definitiva supera l'importo già pagato, l'eccedenza deve fruttare interesse, al saggio usuale, dal giorno del trasferimento
della proprietà fino a quello del pagamento. Un importo ricevuto in
più dev'essere restituito.

11

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076
1086; FF 1970 I 774). Vedi anche il n. II di quest'ultima legge (RS 711 in fine, disp. fin.
mod. 18 mar. 1971).

III. Elementi
dell'indennità

IV. Valore
venale
1. Data
determinante,
procedura

Legge federale

7

711


Art. 20

1

Nella stima del valore venale devesi tenere equo conto altresì della possibilità di un miglior uso del fondo.

2

Ove l'espropriazione liberi l'espropriato da oneri speciali, il controvalore di questi oneri dev'essere dedotto.

3

Non è tenuto conto degli aumenti o delle diminuzioni di valore derivanti dall'impresa dell'espropriante. Fino all'entrata in possesso dell'espropriante, l'espropriato può togliere gl'impianti da cui derivi un
aumento di valore per il quale non è indennizzato, purchè ciò sia possibile senza pregiudizio per il diritto espropriato.


Art. 21

1

Nella stima del valore venale di fondi devesi tener conto anche delle servitù che esistono al momento del deposito del piano di espropriazione, eccettuati gli usufrutti, nonchè dei diritti annotati nel registro
fondiario derivanti da contratti di pigione e di affitto.

2

Se nel registro fondiario sono annotati altri diritti personali, come diritti di prelazione, ricupera o compera, si dedurrà l'importo dell'indennità da corrispondere ai titolari di tali diritti in conformità dell'articolo 23.

3

I titolari di diritti di pegno immobiliare o d'oneri fondiari di grado anteriore, che subissero un danno per effetto dell'applicazione dei capoversi 1 e 2, possono pretendere che nella stima del valore venale del
fondo non si tenga conto dei diritti iscritti o annotati senza il loro consenso nel registro fondiario.


Art. 22

1

Nel caso di espropriazione parziale non è dovuta alcuna indennità per il deprezzamento della frazione residua, in quanto il deprezzamento sia
compensato da speciali vantaggi che derivano alla frazione stessa
dall'impresa dell'espropriante.

2

Devesi invece tener conto del danno derivante dalla perdita o dalla diminuzione dei vantaggi influenti sul valore venale, che senza l'espropriazione la frazione residua avrebbe conservati secondo ogni probabilità.


Art. 23

1

I titolari delle servitù espropriate, eccettuati gli usufrutti, e dei diritti personali annotati nel registro fondiario vengono risarciti integralmente del danno derivante dalla limitazione o dall'estinzione dei loro 12

Nuova numerazione giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972
(RU 1972 1076 1086; FF 1970 I 774).

1bis.12 Stima
in generale

2. Oneri

3.
Espropriazione
parziale

V. Indennità
per diritti reali
limitati
1. Servitù e
diritti personali

Espropriazione

8

711

diritti (art. 91), in quanto l'articolo 21 capoverso 3, permetta di tenerne
conto.

2

I conduttori e gli affittuari possono, anche se i loro diritti non sono annotati nel registro fondiario, pretendere il risarcimento integrale del
danno derivante per essi dall'estinzione anticipata dei contratti di pigione e d'affitto da loro conchiusi anteriormente all'inizio della procedura d'espropriazione.


Art. 24

1

Verso i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti risponde, invece della cosa espropriata, l'indennità pagata per
essa in conformità del Codice civile svizzero13. Essi sono autorizzati a
presentare di moto proprio delle conclusioni qualora corrano rischio
d'esser lesi nei loro diritti.

2

Gli usufruttuari possono inoltre pretendere di moto proprio il risarcimento del danno derivante ad essi dalla privazione dell'oggetto dell'usufrutto.


Art. 25

Non è dovuta alcuna indennità per diritti e pretese che derivino da atti
illeciti o abusivi ovvero che siano creati al solo scopo di ottenere un
risarcimento.


Art. 26

1

Gli impianti nuovi costruiti dall'espropriante conformemente all'articolo 7, che sostituiscono o completano opere già esistenti, passano,
salvo contrario accordo, in proprietà di colui al quale appartenevano
queste ultime. L'espropriante risponde delle maggiori spese cagionate
dalla manutenzione dei nuovi impianti, in quanto non siano compensate da vantaggi derivanti da essi impianti.

2

Gli impianti e i fondi anteriormente adibiti a servizio pubblico che sono diventati disponibili per effetto degli impianti nuovi spettano
all'espropriante.

3

La commissione di stima decide sulle contestazioni che possono sorgere a questo proposito.

13

RS 210

2. Diritti di
pegno
immobiliare,
oneri fondiari e
usufrutti

VI. Esclusione
dalla indennità

VII. Nuovi
rapporti di
proprietà

Legge federale

9

711

Capo III. Deposito dei piani

Art. 27

1

L'espropriante deve allestire, per ogni Comune toccato dall'opera, un piano da cui risultino la natura, l'estensione e l'ubicazione dell'opera
stessa, le zone di sicurezza necessarie, nonchè i provvedimenti previsti
a tutela dell'interesse pubblico.

2

Deve inoltre allestire, per ogni Comune, un piano d'espropriazione ed una tabella dei fondi di cui si chiede l'espropriazione, con indicazione dei proprietari dei fondi e delle superfici nonchè dei diritti reali
limitati da espropriare (tabella dei diritti da espropriare) risultanti dal
registro fondiario o dagli altri registri pubblici.

3

Nel caso d'espropriazione per futuri ampliamenti di opere pubbliche già esistenti, bastano il piano d'espropriazione e la tabella dei diritti da
espropriare.

4

Nel caso d'espropriazione a titolo temporaneo, devesi indicarne la durata.


Art. 28

Prima del deposito pubblico dei piani (art. 30), le modificazioni dello
stato dei luoghi rese necessarie dall'opera da costruire devono essere
tracciate sul terreno mediante picchettamenti. Si devono inoltre stabilire dei profili, quando non riesca altrimenti facile di rendersi conto
delle conseguenze che derivano dall'opera alle particelle non espropriate e a fondi vicini, nonchè alle strade e ad altre opere pubbliche.


Art. 29

1

I piani e le tabelle devono essere sottoposti al presidente della commissione di stima. Questi esamina se rispondono alle norme dell'articolo 27, dato il caso li fa completare e li trasmette poi all'ufficio municipale dei Comuni interessati perchè li esponga al pubblico.

2

Ove le norme dell'articolo 28 non siano state osservate, il presidente della commissione di stima ordina pure le misure necessarie.

3

In caso di modificazione di un'importanza essenziale per gli interessi degli espropriati, i piani devono essere completati o sostituiti da
nuovi.

4

Un esemplare dei piani rimane depositato presso l'ufficio municipale fino a che sia compiuta l'opera.

5

Quando si tratti d'impianti elettrici a corrente forte, il presidente della commissione di stima comunica all'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte i piani destinati ad essere depositati nei Comuni.

I. Piani, tabella
dei terreni e dei
diritti da
espropriare

II.
Picchettamento

III. Complementi

Espropriazione

10

711


Art. 30

1

L'ufficio municipale rende senza indugio pubblicamente noto che i piani e le tabelle rimangono esposti, per esame, durante trenta giorni, e
che entro questo termine gli interessati devono notificare ad esso per
iscritto:

a.

le loro opposizioni all'espropriazione; b.

le loro domande intese a modificare il piano e c.

le loro pretese a un'indennità, con la comminatoria delle conseguenze giuridiche indicate negli articoli 38 a 41.

2

Nell'avviso pubblico si chiamerà espressamente l'attenzione sulle norme degli articoli 32 e 42.

3

Quando l'espropriazione s'estenda al territorio d'un gran numero di Comuni, il presidente della commissione di stima può prorogare fino a
sessanta giorni al massimo il termine per le notificazioni, ove ciò sembri opportuno per render possibile agli espropriati di tutelare in comune i loro diritti ed interessi.

4

Ove i piani siano incompleti, si potrà chiedere al presidente della commissione di stima, entro il termine per le notificazioni, ch'essi
siano completati. In caso di modificazioni d'importanza essenziale
per gl'interessi di espropriati, i piani devono essere depositati di
nuovo.


Art. 31

1

Contemporaneamente alla pubblicazione dell'ufficio municipale, l'espropriante deve trasmettere un duplo dell'avviso a tutti gli aventi
diritto ad un'indennità risultanti dal registro fondiario o dai registri
pubblici od a lui altrimenti noti, indicando ciò che egli chiede da ciascuno d'essi.

2

Per gli interessati che ricevono un avviso personale dopo la pubblicazione, il termine per le notificazioni decorre dal giorno del ricevimento
di esso avviso.


Art. 32

Se l'espropriazione lede dei contratti di pigione o d'affitto non annotati nel registro fondiario, i locatori devono darne comunicazione ai
loro conduttori o affittuari immediatamente dopo ricevuto l'avviso.


Art. 33

Se le persone colpite dall'espropriazione possono essere esattamente
determinate, il deposito pubblico dei piani può, col permesso del presiIV. Avvisi
1. Pubblici

2. Personali

3. Ai conduttori
e affittuari

V. Procedura
abbreviata
1. Condizioni

Legge federale

11

711

dente della commissione di stima, venir sostituito da un avviso personale: a.

quando l'espropriazione sia solo temporanea o concerna un
numero relativamente esiguo di espropriati; b.

quando essa sia cagionata da trasformazioni o ampliamenti di
lieve importanza, oppure dalla manutenzione o dall'esercizio
di un'opera pubblica esistente; c.

quando per effetto di successive modificazioni dei piani essa
venga ampliata o assuma per alcuni degli interessati un aspetto
nuovo;

d.

quando si tratti della rinnovazione di diritti di durata limitata.


Art. 34

1

L'avviso personale deve enunciare: a.

lo scopo e l'estensione dell'espropriazione; b.

il genere e l'ubicazione dell'opera da costruire; c.

il diritto di cui si chiede la cessione o la costituzione; d.

il luogo dove il piano dell'opera può essere esaminato durante
il termine per le notificazioni, qualora non sia allegato
all'avviso;

e.

la diffida a notificare le opposizioni e pretese in conformità
degli articoli 35 a 37; f.

le conseguenze giuridiche dell'omissione di tale notificazione,
giusta gli articoli 39 a 41; g.

l'ingiunzione d'avvertire, in conformità dell'articolo 32, i conduttori e gli affittuari.

2

Una copia dell'avviso dev'essere mandata al presidente della competente commissione di stima e all'ufficio municipale del Comune sul
cui territorio si chiede l'espropriazione secondo la procedura abbreviata. L'articolo 28 è applicabile. Il presidente della commissione di
stima può anche far completare gli avvisi e i piani insufficienti.


Art. 35

Entro il termine per le notificazioni si devono presentare all'ufficio
municipale, per iscritto e motivate: a.

le opposizioni all'espropriazione; b.

le domande secondo gli articoli 7 a 10.

2. Contenuto
dell'avviso

VI. Opposizioni
e pretese
1. Opposizioni

Espropriazione

12

711


Art. 36

Entro il termine per le notificazioni e nello stesso modo si devono pure
presentare:

a.

le pretese d'indennità per l'estinzione, la costituzione o il deprezzamento di un diritto o per qualsiasi altro danno derivante
dall'espropriazione, anche quando il diritto d'espropriare sia
contestato. Si deve indicare in ciascun caso se l'indennità è
pretesa in denaro e per quale importo; b.

le richieste d'ampliamento dell'espropriazione (art. 12); c.

le richieste di prestazione in natura (art. 18).


Art. 37

Hanno l'obbligo di notificare le loro pretese i conduttori e gli affittuari
nonchè i titolari di servitù e di diritti personali annotati (art. 23 e 24
cpv. 2). I diritti di pegno e gli oneri fondiari gravanti un fondo di cui è
chiesta l'espropriazione non devono essere notificati; i diritti d'usufrutto lo devono essere solo in quanto si affermi che dalla privazione
dell'oggetto dell'usufrutto derivi un danno (art. 24).


Art. 38

Qualora i diritti da espropriare siano constatati nella rispettiva tabella
o siano notori, essi vengono stimati dalla commissione di stima anche
se non siano stati notificati.


Art. 39

1

Trascorso il termine per le notificazioni, si può far opposizione all'espropriazione soltanto alla condizione che l'opera non sia stata
ancora incominciata e che l'inosservanza del termine non sia imputabile a copa dell'oppositore stesso.

2

In questo caso la notificazione può farsi presso il presidente della commissione di stima ancora entro il termine di trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento.


Art. 40

Ove l'espropriato sia stato impedito, senza sua colpa, di presentare
entro il termine fissato una domanda intesa a ristabilire vie di comunicazione e condotte private ostacolate dall'espropriazione, od a tutelare l'interesse pubblico, egli potrà ancora presentarla fino alla chiusura della procedura di conciliazione.

2. Pretese
a. Del
proprietario

b. D'altri
aventi diritto

3. Diritti notori

4. Conseguenze
dell'omessa
notificazione
a. Quanto
all'opposizione

b. Quanto ad
altre domande

Legge federale

13

711


Art. 41


14

1

Le pretese d'indennità si possono far valere anche dopo trascorso il termine per le notificazioni e dopo la procedura di stima: a.

quando un interessato fornisca la prova che egli od il suo rappresentante sono stati, senza loro colpa, impediti di far valere
la pretesa oppure che ha avuto solo più tardi contezza
dell'esistenza di un tale diritto; b.

quando l'espropriante pretenda sopprimere o menomare un diritto, contrariamente a quanto prevedono i piani depositati e la
tabella dei diritti da espropriare o l'avviso personale, oppure
quando un danno dell'espropriato, che al momento del deposito dei piani o della comunicazione dell'avviso personale non
era prevedibile o non lo era in quella misura, si riveli solo durante la costruzione dell'opera o dopo la sua esecuzione o
come conseguenza dell'uso dell'opera stessa.

2

Sono da considerare come perente le pretese d'indennità che non vengono fatte valere davanti al presidente della commissione di
stima:

a.

nel caso del capoverso 1 lettera a, entro trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento oppure dacchè l'espropriato ha
avuto contezza dell'esistenza del suo diritto, e b.

nel caso del capoverso 1 lettera b, entro sei mesi dacchè
l'espropriato ha avuto contezza della soppressione del diritto,
della sua menomazione o del danno.


Art. 42

Dal giorno in cui è stato reso pubblicamente noto il deposito dei piani
e, nella procedura abbreviata, da quello in cui l'avviso è stato notificato all'espropriato, non è più lecito compiere senza il consenso dell'espropriante degli atti di disposizione, di diritto o di fatto, che rendano l'espropriazione più gravosa.


Art. 43

1

Producendo un attestato dell'ufficio municipale da cui risulti che i piani sono stati depositati, l'espropriante può far annotare nel registro
fondiario una limitazione del diritto di disporre.

2

Nella procedura abbreviata basta l'attestazione che l'espropriato è stato avvertito.

14

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972
(RU 1972 1076 1086; FF 1970 I 774).

c. Quanto alle
pretese di
indennità

VII. Bando di
espropriazione
1. Oggetto

2. Annotazione
nel registro
fondiario

Espropriazione

14

711


Art. 44

1

L'espropriante deve risarcire integralmente il danno derivante dal bando d'espropriazione.

2

L'esistenza e l'importanza del danno vengono stabilite insieme coll'indennità d'espropriazione.

3

Quando siano trascorsi più di due anni dall'inizio della procedura d'espropriazione senza che siasi giunti ad un accordo fra le parti o ad
una discussione sulla fissazione dell'indennità, l'espropriato può chiedere che il danno venga accertato già in precedenza con una procedura
speciale.

Capo IV. Procedura di conciliazione

Art. 45

1

Trascorso il termine per le notificazioni, l'ufficio municipale trasmette immediatamente al presidente della commissione di stima i
piani e le tabelle, unitamente agli allegati prodotti.

2

Il presidente informa l'espropriante del ricevimento degli atti e lo cita con gli espropriati, mediante pubblicazione e per quanto sia possibile
mediante avvisi personali, a comparire a una udienza insieme o per
gruppi. Di regola, questa udienza è tenuta sui luoghi stessi.

3

Se l'espropriante non ottempera alla citazione, il presidente fissa una nuova udienza. Se degli espropriati mancano, la procedura di conciliazione decade nei confronti degli espropriati mancanti, a meno che il
presidente reputi necessaria una seconda udienza.15 4

...16


Art. 46


17



Art. 47

La citazione per avviso pubblico all'udienza di conciliazione deve
contenere altresì l'avvertenza che i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e d'usufrutti possono prendere parte alla discussione sulla fissazione dell'indennità e che in caso di non comparsa il
proprietario avrà diritto di conchiudere accordi sull'indennità vincolativi anche per essi.

15

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972
(RU 1972 1076 1086; FF 1970 I 774).

16

Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1971 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774).

17

Abrogato dal n. I 5 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d'approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

3. Obbligo di
risarcire il danno

I. Citazione
1. Delle parti
principali

2. ...

3. Dei
cointeressati

Legge federale

15

711


Art. 48

All'udienza si discuteranno le opposizioni all'espropriazione, le domande fondate sugli articoli 7 a 10, le domande di modificazione dei
piani e le pretese d'indennità; si procederà inoltre alle constatazioni atte a chiarire i punti controversi o dubbi. Il presidente cercherà di mettere le parti d'accordo.


Art. 49

È steso processo verbale dell'udienza di conciliazione. Questo verbale
contiene:

a.

i nomi degli interessati che sono comparsi; b.

gli accordi, nonchè le dichiarazioni delle parti circa riconoscimenti, rinunzie o riserve; c.

la firma del presidente della commissione di stima.

Gli accordi e le dichiarazioni di cui alla lettera b, devono essere firmati dalle parti.


Art. 50


18

Il presidente della commissione di stima trasmette al Dipartimento
competente, dato il caso con il suo preavviso, le opposizioni all'espropriazione come anche le domande fondate sugli articoli 7 a 10, che
fossero rimaste controverse.


Art. 51

Quando sia da prevedere che certe opposizioni avranno per effetto notevoli modificazioni del piano che interessano anche altri espropriati,
l'udienza di conciliazione può essere sospesa totalmente o parzialmente fino a che le opposizioni siano composte.


Art. 52


19

Qualora la procedura di conciliazione non conduca alla liquidazione
bonale di un'opposizione all'espropriazione oppure di una domanda
fondata sugli articoli 7 a 10, la commissione di stima continua, se possibile, la procedura sulle pretese d'indennità che vi si riferiscono.

18

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972
(RU 1972 1076 1086; FF 1970 I 774).

19

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972
(RU 1972 1076 1086; FF 1970 I 774).

II. Scopo
dell'udienza

III. Processo
verbale

IV. Disbrigo
delle pratiche
1. Opposizioni

2. Modificazioni
del piano

3. Pretese

Espropriazione

16

711


Art. 53

1

Ove la procedura conduca ad un accordo delle parti sulle pretese d'indennità, il processo verbale ha lo stesso valore d'una decisione
definitiva della commissione di stima.

2

Ove l'indennità fissata cagioni una perdita al titolare d'un diritto di pegno immobiliare, di un onere fondiario o di un usufrutto, l'accordo
non spiega i suoi effetti a suo riguardo se non quando egli lo abbia
firmato o sia mancato all'udienza di conciliazione. Il processo verbale
deve ragguagliare su questo punto.


Art. 54

1

Un accordo sull'indennità intervenuto dopo l'inizio della procedura d'espropriazione, ma fuori dell'udienza di conciliazione, vincola le
parti solo quando sia stato conchiuso in forma scritta. Esso dev'essere
comunicato al presidente della commissione di stima.

2

Questo accordo vincola pure i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e d'usufrutti a cui esso cagiona una perdita, se ne sono stati informati personalmente mediante avviso del presidente della
commissione di stima e se non chiedono a quest'ultimo, entro il termine di trenta giorni, che la procedura di stima segua il suo corso.

Capo V. Decisione sull'opposizione20

Art. 55


21

1

Il Dipartimento competente decide sulle opposizioni all'espropriazione rimaste controverse come anche sulle domande giusta gli articoli
7 a 10. Esso può ordinare i complementi degli atti necessari per la decisione.

2

Nel caso di espropriazione in favore d'impianti idraulici, decide l'autorità cantonale competente conformemente all'articolo 46 capoverso 2 della legge federale del 22 dicembre 191622 sulla utilizzazione
delle forze idrauliche oppure il Dipartimento federale competente.

20

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972
(RU 1972 1076 1086; FF 1970 I 774).

21

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972
(RU 1972 1076 1086; FF 1970 I 774).

22

RS 721.80. Ora: LF sull'utilizzazione delle forze idriche.

4. Effetti

V. Accordo
diretto fra le
parti

I. Decisione

Legge federale

17

711


Art. 56


23

Se la liquidazione definitiva delle opposizioni ha reso necessaria una
modificazione dei piani, l'espropriante deve depositare senza indugio i
nuovi piani oppure darne avviso agli interessati conformemente all'articolo 34, purchè non trattisi di modificazioni senza oneri nuovi per gli
espropriati o i terzi.

Capo VI. Stima

Art. 57

Ove non si raggiunga un accordo sulle indennità, dev'essere iniziata la
procedura di stima. Col consenso delle parti, questa procedura può peraltro venir rimandata fin dopo il compimento dell'opera.


Art. 58


24

Il Consiglio federale mediante ordinanza ripartisce il territorio della
Confederazione in circondari di stima.


Art. 59


25

1

Per ciascun circondario è nominata una commissione di stima. Essa si compone:

a.

del presidente e di 2 supplenti, nominati dal Tribunale federale; b.

di 5 membri nominati dal Consiglio federale; c.

di 3 a 5 membri nominati da ciascun Governo di quei Cantoni,
il cui territorio è compreso nel circondario di stima. Il Consiglio federale stabilisce, su proposta del Tribunale federale, il
numero dei membri cantonali per i singoli circondari di stima.

2

I membri nominati dal Consiglio federale e dai Governi cantonali devono appartenere a diversi gruppi professionali ed avere le conoscenze necessarie in materia di stima.

23

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972
(RU 1972 1076 1086; FF 1970 I 774).

24

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972
(RU 1972 1076 1086; FF 1970 I 774).

25

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972
(RU 1972 1076 1086; FF 1970 I 774).

II. Nuova
presentazione dei
piani

I. Inizio della
procedura

II. Circondari
di stima

III. Commissioni
di stima
1. Numero dei
membri e modo
di nomina

Espropriazione

18

711


Art. 60


26

1

La commissione di stima delibera in composizione trimembre; ne fa parte, oltre il presidente o il supplente da lui designato, e sempre su
designazione del presidente, un membro scelto fra quelli nominati dal
Consiglio federale e un membro scelto fra quelli nominati dal Governo
del Cantone sul cui territorio è situato l'oggetto dell'espropria zione.

2

Il presidente delega una parte dei lavori al supplente se egli è impedito per lungo tempo o se l'afflusso delle pratiche è considerevole.

3

Nei circondari plurilingui, il presidente o il suo supplente deve possibilmente essere della lingua dell'espropriato.

4

Se le parti si dichiarano d'accordo, il presidente o il supplente da lui designato decide al termine della procedura di conciliazione, senza la
partecipazione degli altri membri. Rimane riservato il ricorso di diritto
amministrativo.


Art. 61


27

I presidenti, i loro supplenti e i membri delle commissioni di stima sono nominati per un periodo di sei anni, che coincide con quello dei
membri del Tribunale federale. Le disposizioni della legislazione federale sulla responsabilità civile e penale delle autorità e dei funzionari
della Confederazione sono loro applicabili come anche al segretario
cui fa capo la commissione.


Art. 62


28

Per ciò che concerne la ricusa, i presidenti, i loro supplenti e i membri
delle commissioni di stima sono sottoposti alle stesse condizioni come
i membri del Tribunale federale. Le contestazioni a ciò relative sono
decise in prima istanza dalla commissione stessa, senza il concorso dei
membri in questione.


Art. 63

La gestione della commissione di stima e del suo presidente è sottoposta alla vigilanza del Tribunale federale. Questo determina mediante
ordinanza la procedura da seguire, in quanto non sia regolata dalla
presente legge. Esso può impartire istruzioni generali al presidente ed
alla commissione e richiedere da essi dei rapporti occasionali o periodici.

26

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972
(RU 1972 1076 1086; FF 1970 I 774).

27

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972
(RU 1972 1076 1086; FF 1970 I 774).

28

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972
(RU 1972 1076 1086; FF 1970 I 774).

2. Composizione

3. Durata in
carica;
responsabilità

4. Ricusa

5. Vigilanza

Legge federale

19

711


Art. 64

1

La commissione di stima decide segnatamente:29 a.

sulla natura e sull'importo dell'indennità (art. 16 a 18); b.

sulle domande intese a far eccettuare le parti costitutive e gli
accessori dall'espropriazione (art. 11) e sulle domande per
l'ampliamento dell'espropriazione (art. 12 e 13); c.

sulle domande d'indennità derivanti dall'obbligo di tutelare
l'interesse pubblico e quello dei fondi vicini (art. 7); d.

sui nuovi rapporti di proprietà e sulle maggiori spese cagionate
dalla manutenzione dei nuovi impianti (art. 26); e.

sulle domande d'indennità derivanti dalla rinunzia all'espropriazione (art. 14); f.

sulle domande d'indennità derivanti dal bando d'espropriazione (art. 44); g.30 sulle domande concernenti l'anticipata immissione in possesso e le prestazioni da fornire a questo proposito, semprechè per la
decisione non sia competente il presidente conformemente
all'articolo 76 capoverso 2; h.

sulle conseguenze della mora per il pagamento dell'indennità
di espropriazione (art. 88); i.

sul diritto dell'espropriato di ottenere la retrocessione e sulle
pretese che vi si connettono (art. 108); k.

sulle domande concernenti la rinnovazione di diritti di durata
limitata concessi per il trasporto d'energia elettrica (art. 121
lett. e31).

2

La commissione di stima decide sulla propria competenza; rimane riservato il ricorso di diritto amministrativo.32

Art. 65

1

È competente, di regola, la commissione di stima del circondario dove si trova l'oggetto dell'espropriazione.

2

A richiesta d'una delle parti o del presidente d'una commissione di stima, il Tribunale federale può eccezionalmente incaricare una commissione di stima di decidere anche su casi d'espropriazione fuori del 29

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972
(RU 1972 1076 1086; FF 1970 I 774).

30

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972
(RU 1972 1076 1086; FF 1970 I 774).

31

Trattasi dell'art. 53bis della LF del 24 giu. 1902 concernente gli impianti elettrici a
corrente forte e a corrente debole (RS 734.0).

32

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972
(RU 1972 1076 1086; FF 1970 I 774).

6. Competenza
a. Per materia

b. Per territorio

Espropriazione

20

711

proprio circondario, quando ciò consenta di conseguire una stima uniforme o di risparmiare spese.


Art. 66

La commissione di stima è convocata dal suo presidente: a.

d'ufficio, dopo terminata la procedura di conciliazione,
quando si tratti di fissare l'indennità e di regolare tutte le questioni di stima connesse (art. 64) o quando il presidente lo reputi necessario per altra ragione; b.

a richiesta dell'espropriante, d'un espropriato o d'un altro
avente diritto, per le pretese e domande che non sono regolate
nella procedura principale di stima (lett. a).


Art. 67

1

La commissione di stima decide sulla base della discussione orale delle parti e, di regola, di un'ispezione oculare. Il presidente cita le
parti almeno dieci giorni in precedenza, avvertendole che si procederà
alla discussione e all'ispezione oculare anche in loro assenza.

2

Sono inoltre citate alla discussione sulla fissazione dell'indennità le persone toccate dall'espropriazione i cui diritti non sono stati notificati
ma sono constatati nella tabella dei diritti da espropriare (art. 27) o notoriamente in qualche altro modo.

3

I titolari di diritti di pegno immobiliari, di oneri fondiari e di usufrutti sono citati soltanto se hanno chiesto che la procedura di stima segua il
suo corso (art. 54 cpv. 2). Essi possono però prender parte alla discussione e anche presentare delle conclusioni, purchè provino di avere un
interesse alla fissazione della indennità (art. 24).


Art. 68

1

Il presidente può ordinare che prima o dopo la discussione orale le parti procedano a uno scambio unico di allegati, indicando i loro mezzi probatori.

2

Prima di decisioni particolarmente difficili, il presidente può ordinare un altro scambio di allegati.33

Art. 69

1

Ove l'esistenza del diritto pel quale si pretende un'indennità sia contestata, la procedura è sospesa e si fissa all'espropriante un termine per
promuovere azione davanti al giudice ordinario, con la comminatoria
che in caso d'inosservanza del termine l'esistenza del diritto sarà rico33

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076
1086; FF 1970 I 774).

IV. Procedura
1. Convocazione

2. Citazione;
discussione

3. Scambio
di allegati

4. Diritti
contestati

Legge federale

21

711

nosciuta. A richiesta di una delle parti, si può procedere a una stima a
titolo eventuale.

2

Le parti possono però, con esplicita dichiarazione, deferire alla commissione di stima la decisione sull'esistenza del diritto; rimane
riservato, anche su questo punto, il ricorso di diritto amministrativo.34

Art. 70

1

I titolari di diritti di pegno immobiliare o di oneri fondiari che intendono chiedere, giusta l'articolo 21 capoverso 3, la stima dei fondi
senza che sia tenuto conto dei diritti reali limitati e dei diritti personali
annotati di grado posteriore, devono presentare siffatta richiesta non
più tardi del momento della discussione sulla stima.

2

In tal caso la commissione deve stimare il valore del fondo sia tenendo conto di questi diritti, sia prescindendo dai medesimi.

3

I diritti reali ed i diritti personali annotati di grado posteriore (art. 23 cpv. 1) saranno oggetto d'indennità solo quando la stima senza oneri
superi l'importo dei crediti garantiti da pegno immobiliare e degli oneri fondiari di grado anteriore o quando questo importo sia egualmente
coperto dalla stima con gli oneri.


Art. 71

Ove l'espropriato domandi che l'espropriazione venga ampliata la
commissione di stima deve fissare l'indennità da pagare tanto per
l'espropriazione parziale quanto per quella totale.


Art. 72

1

La commissione di stima può procedere d'ufficio a tutte le investigazioni necessarie per l'accertamento dei fatti e la fissazione dell'indennità da corrispondere e, a tal uopo, richiedere dalle parti la produzione di prove, assumere periti, esaminare registri pubblici e udire testimoni.

2

Nel fissare l'importo dell'indennità, la commissione di stima non è vincolata dalle conclusioni delle parti.


Art. 73

1

Le discussioni e la decisione della commissione di stima sono consegnate in un processo verbale, che deve contenere:

a.

i nomi degli interessati che sono comparsi; 34

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972
(RU 1972 1076 1086; FF 1970 I 774).

5. Duplice stima
a. A richiesta di
titolari di diritti
di pegno e di
oneri fondiari

b. Per causa
di domanda
d'ampliamento

6. Procedimento
istruttorio;
decisione

7. Processo
verbale

Espropriazione

22

711

b.

la designazione esatta dell'oggetto dell'espropriazione; c.

le conclusioni e le dichiarazioni di riconoscimento delle parti; d.

un elenco degli atti prodotti dalle parti; e.

una riproduzione sommaria delle adduzioni delle parti; f.

il risultato dell'eventuale procedimento istruttorio; g.

la decisione, coi motivi che la suffragano, nella quale i diversi
elementi costitutivi dell'indennità enumerati nell'articolo 19
devono essere indicati separatamente ed esattamente in cifre; h.

la firma del presidente della commissione di stima.

2

È steso un processo verbale separato delle discussioni, quando esse non giungano a una decisione o siano uditi dei testimoni ovvero quando altri motivi lo rendano necessario.


Art. 74

1

La decisione della commissione di stima dev'essere comunicata mediante copia a ciascuna delle parti ed ai cointeressati che hanno presentato delle conclusioni nella procedura (art. 67 cpv. 3).

2

Le decisioni relative a casi connessi devono, per quanto sia possibile, essere comunicate simultaneamente.


Art. 75


35

In quanto non formi l'oggetto di un ricorso di diritto amministrativo,
la decisione della commissione di stima ha la forza esecutiva di una
sentenza del Tribunale federale. Può essere impugnata con gli stessi
rimedi giuridici.

Capo VI.bis Anticipata immissione in possesso36

Art. 76


37

1

L'espropriante può chiedere, in ogni momento, d'essere autorizzato a prendere possesso del diritto o ad esercitarlo già innanzi il pagamento
dell'indennità, purchè provi che senza di ciò l'impresa sarebbe esposta
a notevoli pregiudizi.

35

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972
(RU 1972 1076 1086; FF 1970 I 774).

36

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076
1086; FF 1970 I 774).

37

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972
(RU 1972 1076 1086; FF 1970 I 774).

8. Comunicazione della
decisione

9. Forza
esecutiva

Presupposti,
competenza,
procedura

Legge federale

23

711

2

Il presidente della commissione di stima decide sulla domanda nella procedura di conciliazione al più presto, ma comunque previa audizione dell'espropriato e, ove occorra, dopo una particolare ispezione
locale. Egli fa intervenire i membri della commissione di stima se lo
giudica necessario o se tale intervento è chiesto da una parte.

3

Nella procedura davanti al Tribunale federale, spetta al giudice inquirente decidere su tali domande.

4

L'autorizzazione dev'essere data, sempre che la presa di possesso non impedisca di esaminare la domanda d'indennità oppure che questo
esame possa essere reso possibile da taluni provvedimenti, come fotografie, schizzi, ecc. Nondimeno, fintanto che su le opposizioni all'espropriazione e le domande secondo gli articoli 7 a 10 non sia stata
presa alcuna decisione definitiva, l'autorizzazione dev'essere data soltanto nella misura in cui non abbiano a sorgere danni irreparabili qualora esse venissero successivamente ammesse.

5

A richiesta dell'espropriato, l'espropriante può venir costretto a fornire anticipatamente delle garanzie per una congrua somma od a pagare degli acconti, o all'una e all'altra prestazione. Per la ripartizione degli acconti si procede secondo l'articolo 94. In tutti i casi l'indennità
definitiva frutta interesse al saggio usuale dal giorno dell'immissione
in possesso, e l'espropriato dev'essere indennizzato di ogni altro danno che gli è cagionato dall'anticipata immissione in possesso.

6

Il termine per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale è di venti giorni.

Capo VII. Ricorso di diritto amministrativo38

Art. 77


39

1

Contro la decisione della commissione di stima è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

2

In quanto la presente legge non stabilisce altrimenti, la procedura è disciplinata conformemente alla legge federale del 16 dicembre 194340
sulla organizzazione giudiziaria.

3

Nella procedura di ricorso di diritto amministrativo contro decisioni sulla determinazione dell'indennità sono ammesse nuove conclusioni,
se si prova ch'esse non potevano essere presentate già davanti alla
commissione di stima.

38

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972
(RU 1972 1076 1086; FF 1970 I 774).

39

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972
(RU 1972 1076 1086; FF 1970 I 774).

40

RS 173.110

I. Principio

Espropriazione

24

711


Art. 78

1

Sono legittimati a ricorrere le parti principali nonchè i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti, nella misura
in cui la decisione della commissione di stima loro cagioni una perdita.

2

La controparte può, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della dichiarazione di ricorso, aderire a quest'ultimo e presentare conclusioni indipendenti. Nello stesso tempo, essa deve motivarle.
L'adesione al ricorso cade se il medesimo è ritirato o dichiarato inammissibile.41

Art. 79

La procedura davanti al Tribunale federale è diretta da un membro
dello stesso, che funziona da giudice inquirente.


Art. 80

1

Per dar parere su altre questioni che richiedono cognizioni speciali, è istituita una commissione superiore di stima composta di trenta membri, quindici dei quali sono nominati dal Consiglio federale e quindici
dal Tribunale federale.42 2

Sono applicabili ai membri della commissione superiore di stima gli articoli 61 e 62. In caso di contestazione, spetta al Tribunale federale
di decidere sulla ricusa.


Art. 81

Il Tribunale federale può convocare la commissione superiore di stima
in seduta plenaria, sotto la presidenza di un giudice federale, per discutere sui criteri generali applicabili alle stime.


Art. 82

1

Per ogni singolo caso, il giudice inquirente designa da uno a tre membri della commissione superiore di stima per funzionare da periti
e dirige le loro deliberazioni.

2

In via eccezionale, il giudice inquirente può aggregarsi ancora altri periti qualora il caso richieda delle cognizioni di carattere speciale.

3

Di regola, quando la stessa opera dia luogo a parecchi ricorsi, il giudice inquirente designa i medesimi membri della commissione superiore di stima e i medesimi periti.

41

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972
(RU 1972 1076 1086; FF 1970 I 774).

42

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972
(RU 1972 1076 1086; FF 1970 I 774).

II. Facoltà di
ricorrere; ricorso
adesivo

III. Giudice
inquirente

IV. Commissione superiore
di stima
1. Nomina;
ordinamento

2. Sedute
plenarie

3. Cooperazione
in caso di ricorso

Legge federale

25

711


Art. 83

a 8543

Art. 86

1

Salvo il caso in cui l'espropriante si riservi esplicitamente di rinunziare all'espropriazione anche dopo chiusa la procedura, il giudice inquirente può, a richiesta della controparte e avvenuto che sia lo scambio degli allegati, ordinare all'espropriante stesso il pagamento immediato dell'indennità, nella misura in cui questa, secondo le conclusioni
delle parti, non è più controversa.

2

Ove l'espropriante fornisca sufficienti garanzie per l'importo ancora controverso, il giudice inquirente può, a richiesta del medesimo, decidere che l'espropriazione produca i suoi effetti già col pagamento della
parte non controversa dell'indennità.


Art. 87


44

Capo VIII. Esecuzione

Art. 88

1

L'indennità per l'espropriazione dev'essere pagata entro venti giorni dalla sua fissazione definitiva e, ove consista in una somma di denaro,
fruttare interesse al saggio usuale dalla scadenza di questo termine. Se
a tale momento la misurazione definitiva della superficie pretesa dall'espropriante non è ancora possibile, sarà pagato intanto il novanta
per cento dell'indennità calcolata sulla base delle misure risultanti dal
piano depositato, con riserva di un pagamento suppletivo o di restituzione parziale.

2

In caso di mora dell'espropriante ad adempire delle prestazioni non consistenti in denaro, il presidente della commissione di stima gli
fissa, a richiesta dell'avente diritto, un congruo termine per l'adempimento, con la comminatoria che altrimenti i lavori potranno essere
eseguiti dall'avente diritto stesso a spese dell'espropriante. In questo
caso, l'avente diritto può richiedere dall'espropriante una congrua anticipazione, la quale, in caso di contestazione, viene fissata dal presidente stesso.

3

In caso di contestazione, la commissione di stima fissa l'importo dovuto all'avente diritto per i lavori che ha egli stesso eseguiti e per i
danni derivanti dalla mora.

43

Abrogati dal n. I della LF del 18 mar. 1971 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774).

44

Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1971 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774).

V. a VII.

VIII. Esecuzione
provvisoria

IX. Denegata
e ritardata
giustizia

I. Scadenza
dell'indennità e
conseguenze
della mora

Espropriazione

26

711


Art. 89

1

Le indennità d'espropriazione per un fondo o per un diritto reale limitato sopra un fondo, come pure quelle di deprezzamento per la frazione residua d'un fondo, devono essere pagate, per conto degli aventi
diritto all'ufficio del registro fondiario nel cui circondario si trova il
fondo. L'espropriante consegna nello stesso tempo ad esso ufficio gli
atti per mezzo dei quali le indennità sono state definitivamente fissate.

2

Le indennità assegnate all'espropriato per gli altri pregiudizi che ha subiti e le indennità assegnate ai conduttori e agli affittuari devono essere pagate direttamente ad essi.


Art. 90

1

L'ufficio del registro fondiario informa l'espropriato dell'avvenuto pagamento, avvertendolo che, ove non ne contesti l'esattezza entro il
termine di dieci giorni, s'inizierà la procedura di ripartizione.

2

In caso di contestazione, l'ufficio ne deferisce la decisione al presidente della commissione di stima. Fino a che essa sia stata emanata, la
ripartizione rimane sospesa.


Art. 91

1

Per effetto del pagamento delle indennità o dell'importo fissato secondo l'articolo 19bis capoverso 2, l'espropriante acquista la proprietà
del fondo espropriato o il diritto che la espropriazione costituisce sul
fondo in suo favore. In mancanza d'intesa contraria delle parti, i diritti
reali limitati nonchè i diritti personali annotati nel registro fondiario
che gravano il fondo espropriato si estinguono anche se, nonostante
l'avvenuta diffida, essi non sono stati notificati e stimati dalla commissione di stima. Rimane riservato il diritto di far valere posticipatamente una pretesa d'indennità in conformità dell'articolo 41.45 2

Il pagamento produce i medesimi effetti nel caso in cui la indennità sia stata fissata dopo l'inizio della procedura d'espropriazione mediante un accordo fra le parti.


Art. 92

Non possono essere richieste tasse di mutazione per il trasferimento
della proprietà in seguito ad espropriazione; possono soltanto essere
riscosse delle tasse di cancelleria, che sono a carico dell'espropriante.

45

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972
(RU 1972 1076 1086; FF 1970 I 774).

II. Pagamento
1. Luogo

2. Contestazioni

3. Effetti

III. Tasse

Legge federale

27

711


Art. 93

1

L'espropriante può richiedere che l'acquisto di proprietà derivante dall'espropriazione sia iscritto nel registro fondiario immediatamente
dopo il pagamento riconosciuto valido dell'indennità e la misurazione
necessaria.

2

Il presidente della commissione di stima può, a richiesta dell'espropriante, autorizzare l'iscrizione anche prima della misurazione definitiva, semprechè questi giustifichi di avervi un interesse e fornisca sufficienti garanzie per l'adempimento delle sue prestazioni.


Art. 94

1

L'ufficio del registro fondiario non può versare al proprietario le indennità pagate per l'espropriazione di un fondo e per il deprezzamento
di una particella non espropriata del fondo stesso, se non col consenso
dei titolari di diritti reali limitati o di diritti personali annotati.

2

L'indennità per l'espropriazione di servitù non può essere versata agli aventi diritto se non col consenso dei titolari di diritti di pegno
immobiliare o di oneri fondiari gravanti il fondo dominante.


Art. 95

1

Se, entro un congruo termine di almeno tre mesi, da fissargli dall'ufficio del registro fondiario, il proprietario espropriato o il titolare di una servitù espropriata non provi che tutti i titolari di diritti reali
limitati consentono al pagamento nelle sue mani o ad una convenzione
di ripartizione, l'ufficio del registro fondiario ripartisce la somma dell'indennità secondo gli articoli 96 a 100.

2

Previo avviso al Consiglio federale, i Governi cantonali possono affidare l'incarico della ripartizione, per tutto o parte del loro territorio, ad
altri uffici.

3

Contro le decisioni degli uffici di ripartizione è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza competente secondo il diritto cantonale e, in
ultima istanza, al Tribunale federale.

4

I Cantoni rispondono verso le persone lese, secondo l'articolo 955 del Codice civile svizzero46, dei danni cagionati dalla violazione delle
norme legali.


Art. 96

1

Prima che sia stabilito lo stato di ripartizione tutti i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e d'usufrutti vengono diffidati,
mediante pubblico avviso, a notificare entro il termine di venti giorni
le loro pretese, comprese quelle per interessi e spese, e a produrre i ti46

RS 210

IV. Iscrizioni
nel registro
fondiario

V. Ripartizione
1.
All'espropriato

2. Agli altri
titolari di diritti
reali
a. Uffici
competenti

b. Diffida a
notificare le
pretese

Espropriazione

28

711

toli su cui si fondano. La diffida è accompagnata dalla comminatoria
che coloro i quali non abbiano fatta la notificazione saranno esclusi
dalla ripartizione in quanto i loro diritti non siano constatati dai registri pubblici e che, fino alla produzione di tali titoli, le somme corrispondenti rimarranno depositate.

2

Gli interessati indicati nei registri pubblici che abbiano un domicilio conosciuto od un rappresentante nella Svizzera ricevono copia di detto
avviso.


Art. 97

1

Trascorso il termine per le notificazioni, l'ufficio competente allestisce lo stato di ripartizione. Fondandosi sulle iscrizioni nel registro
fondiario e negli altri registri pubblici, nonchè sulle notificazioni che
completano o rettificano queste iscrizioni, esso indica esattamente il
grado e l'importo di ciascun credito nonchè i rispettivi dividendi. Per
il grado valgono le norme del Codice civile svizzero47.

2

Nei limiti in cui i pagamenti abbiano per effetto l'estinzione di diritti di pegno, i diritti dei titolari di grado posteriore avanzano nei posti divenuti liberi.


Art. 98

Le indennità pagate per l'estinzione di servitù sono devolute ai titolari
di diritti di pegno immobiliare e di oneri fondiari del fondo dominante
secondo il loro grado.


Art. 99

1

Lo stato di ripartizione rimane depositato durante trenta giorni presso l'ufficio incaricato della ripartizione, previo avviso agli interessati, che
possono esaminarlo. Entro questo termine, ogni interessato può contestare lo stato di ripartizione davanti al giudice del luogo in cui si trova
il fondo espropriato. Per la procedura si applicano le norme della legislazione sull'esecuzione e sul fallimento.

2

Allorchè l'azione di modificazione dello stato di ripartizione è diretta contro l'ammissione ed il collocamento d'un altro interessato, essa
dev'essere intentata contro quest'ultimo. Se l'azione ha per oggetto il
proprio collocamento dell'attore, essa dev'essere promossa contro tutti
gl'interessati il collocamento dei quali verrebbe mutato qualora l'azione fosse ammessa o, se essa non è tale da produrre siffatto mutamento,
contro il solo espropriato.

3

Il Tribunale deve informare l'ufficio di ripartizione sia dell'inizio sia dell'esito della causa.

47

RS 210

c. Stato
di ripartizione

d. Indennità
per servitù

e. Deposito dello
stato di
ripartizione e sua
contestazione

Legge federale

29

711


Art. 100

1

L'ufficio di ripartizione versa ai titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e d'usufrutti gli importi che loro sono assegnati,
tostochè il loro collocamento sia divenuto definitivo ed essi abbiano
prodotto i loro titoli.

2

Se un creditore garantito da un'ipoteca o da una cartella ipotecaria subisce di tal guisa una perdita, gli si rilascia un'attestazione in
questo senso; essa ha lo stesso valore di un riconoscimento giudiziale
di debito.

3

Le somme spettanti ai titoli di pegno non prodotti vengono consegnate all'istituto cantonale dei depositi, avvertendone gli aventi diritto.
L'eccedenza è versata all'espropriato.


Art. 101

1

Operata la ripartizione, l'ufficio provvede alle modificazioni e cancellazioni divenute necessarie nel registro fondiario, nonchè alla rettifica o alla cancellazione dei titoli di pegno.

2

Ove un titolo di pegno non sia stato prodotto, si faranno nondimeno le necessarie modificazioni e cancellazioni nel registro fondiario; esse
saranno portate a notizia degli interessati mediante pubblico avviso e,
se il loro nome e domicilio sono conosciuti, anche mediante lettera
raccomandata; sarà aggiunta l'avvertenza che la alienazione o la costituzione in pegno del titolo senza indicazione della parte scoperta è
punibile.

Capo IX. Retrocessione

Art. 102

1

L'espropriato, che non vi abbia rinunziato espressamente per iscritto, può pretendere la retrocessione di un diritto espropriato, verso rimborso del prezzo che gli è stato pagato e, dato il caso, dell'indennità di
deprezzamento:

a.48 quando, entro il termine di cinque anni dal suo acquisto da parte dell'espropriante, il diritto in questione non sia stato utilizzato allo scopo per il quale l'espropriazione ha avuto luogo.
Il Dipartimento competente può prorogare questo termine se
l'espropriante è stato senza sua colpa nell'impossibilità di eseguire i lavori; 48

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972
(RU 1972 1076 1086; FF 1970 I 774).

f. Pagamento

VI. Aggiornamento del
registro fondiario
e dei titoli

I. Condizioni

Espropriazione

30

711

b.

quando, entro il termine di venticinque anni, il diritto espropriato in vista di un futuro ampliamento di un'opera esistente
non sia stato utilizzato a questo scopo; c.

quando, senza che tale diritto sia stato utilizzato ad uno scopo
di utilità pubblica, s'intenda alienarlo o adibirlo ad un uso per
il quale l'espropriazione non è stata concessa.

2

Nel caso d'ampliamento dell'espropriazione giusta gli articoli 12 e 13, il diritto di ottenere la retrocessione esiste solo quando i requisiti
per esercitarlo ricorrano in confronto dell'intiero oggetto espropriato, e
non può essere fatto valere che per la totalità.


Art. 103

Il diritto di ottenere la retrocessione può essere esercitato dal precedente proprietario del diritto espropriato o da' suoi eredi. Ove però
siasi espropriata soltanto una particella di un fondo od una servitù prediale, l'espropriato e i suoi eredi non possono pretendere la retrocessione se non quando siano ancora proprietari del resto del fondo o
dell'anteriore fondo dominante.


Art. 104

1

L'espropriante che intenda alienare il diritto espropriato o adibirlo ad uno scopo per il quale l'espropriazione non è concessa, deve darne
avviso a chi ha il diritto di ottenere la retrocessione.

2

Se questo diritto non può più venir esercitato, avendo l'espropriante omesso, per propria colpa, di dare l'avviso richiesto, questi deve risarcire il danno che ne deriva all'avente diritto.


Art. 105

1

Il diritto di ottenere la retrocessione per causa d'inutilizzazione del diritto espropriato può essere esercitato solo durante un anno dopo trascorsi i termini previsti nell'articolo 102 capoverso 1 lettere a e b.

2

Il diritto di ottenere la retrocessione secondo l'articolo 102 capoverso 1 lettera c si prescrive in un anno a contare dal giorno in cui l'avente
diritto ha ricevuto l'avviso o, se questo avviso sia stato omesso, dal
giorno nel quale egli ha avuto notizia dell'alienazione o della diversa
destinazione; in tutti i casi però in cinque anni dal compimento di uno
di questi fatti.


Art. 106

1

Il diritto espropriato dev'essere restituito nello stato in cui si trova al momento nel quale viene formulata la domanda di retrocessione.

II. Aventi diritto

III. Avviso agli
aventi diritto

IV. Prescrizione

V. Conguaglio

Legge federale

31

711

2

Se l'espropriante ha introdotto delle modificazioni e se lo stato anteriore non può più essere ristabilito o lo può essere solo con spese
sproporzionate, chi pretende la retrocessione deve rifondere adeguatamente il maggior valore; egli è in diritto di dedurre il deprezzamento
dalla sua prestazione. L'espropriante può togliere gl'impianti fatti da
lui in quanto ciò sia possibile senza pregiudizio pel diritto da retrocedere.


Art. 107

Chi pretende la retrocessione è tenuto a pagare il controvalore entro il
termine di tre mesi, a contare dal giorno in cui l'obbligo di retrocedere
e la consistenza delle sue prestazioni sono stati riconosciuti o definitivamente fissati. L'inosservanza di questo termine ha per effetto la perdita del diritto alla retrocessione.


Art. 108


49

Qualora il diritto di ottenere la retrocessione sia contestato o le parti
non possono intendersi sull'importo della controprestazione, spetta alla commissione di stima decidere. Rimane riservato il ricorso di diritto
amministrativo.

Capo X. Disposizioni diverse

Art. 109

1

Le notificazioni e comunicazioni ufficiali prescritte dalla presente legge si fanno o per lettera raccomandata o per mezzo dell'autorità
competente. Se il destinatario non è domiciliato nella Svizzera e se,
diffidato a designarvi un rappresentante, non l'ha fatto, o se la sua dimora è ignota, l'atto da notificare viene depositato presso l'ufficio
municipale del Comune in cui si trova l'oggetto dell'espropriazione.
Questo deposito è reso pubblicamente noto.

2

Le pubblicazioni sono inserite nel foglio officiale cantonale o, se ne esistono, nei fogli officiali d'annunci del Comune, nonchè in almeno
due altri giornali diffusi. Per il computo dei termini fa norma la prima
pubblicazione nei fogli officiali.

3

Se esse concernono organizzazioni legittimate a ricorrere secondo la legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio, sui percorsi
pedonali e i sentieri o sulla protezione dell'ambiente, le pubblicazioni
avvengono nel Foglio federale o nel foglio officiale cantonale.50 49

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972
(RU 1972 1076 1086; FF 1970 I 774).

50

Introdotto dal n. II 3 della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 214
224; FF 1991 897).

VI. Esecuzione

VII. Decisione
sulle pretese di
retrocessione

I. Notificazioni e
pubblicazioni

Espropriazione

32

711


Art. 110


51

Nella procedura davanti alla commissione di stima, i termini sono stabiliti secondo gli articoli 20 a 24 della legge federale del 20 dicembre
196852 sulla procedura amministrativa.


Art. 111


53

Gli allegati prescritti dalla presente legge per la commissione di stima
devono essere presentati almeno con i duplicati necessari per la trasmissione alle controparti.


Art. 112

Gli atti prodotti dalle parti e quelli emanati dalla commissione di stima
e dal suo presidente sono dispensati dal bollo. 54

Art. 113

1

Il Consiglio federale fisserà mediante ordinanza le tasse da riscuotere per le operazioni eseguite in virtù della presente legge, come pure le
indennità delle commissioni di stima e dei loro presidenti.

2

In quanto non si tratti di tasse per incombenze del Consiglio federale o del Tribunale federale, l'interessato ha diritto di ricorrere, entro il
termine di trenta giorni, al Tribunale federale contro il computo delle
spese poste a suo carico.


Art. 114


56

1

Le spese cagionate dall'esercizio del diritto d'espropriazione sono a carico dell'espropriante.

2

Nei casi di richieste manifestamente abusive o di pretese palesemente esagerate, le spese possono essere addossate, tutte o in parte,
all'espropriato.

3

Alla procedura di retrocessione (art. 102 e segg.) come anche alle pretese tardive d'indennità (art. 41) sono applicabili i principi generali
sulle spese della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 51

Abrogato dal n. II cpv. 1 n. 10 della LF del 20 dic. 1968 che modifica l'OG (RS 173.110
in fine, disp. fin. mod. 20 dic. 1968). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971,
in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076 1086; FF 1970 I 774).

52

RS 172.021

53

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972
(RU 1972 1076 1086; FF 1970 I 774).

54

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972
(RU 1972 1076 1086; FF 1970 I 774).

55

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972
(RU 1972 1076 1086; FF 1970 I 774).

56

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972
(RU 1972 1076 1086; FF 1970 I 774).

II. Termini

III. Allegati
delle parti

IV. Dispensa
dal bollo

V. Spese
1.55 Ordinanza
del Consiglio
federale,
computo

2. Ripartizione,
competenza

Legge federale

33

711

194757, ove manchino i presupposti per l'esercizio posticipato del diritto.

4

Nella procedura d'opposizione (art. 55) decide, circa le spese, il Dipartimento competente oppure l'autorità cantonale competente giusta
l'articolo 46 capoverso 2 della legge federale del 22 dicembre 191658
sull'utilizzazione delle forze idrauliche. Se la procedura si chiude con
l'udienza di conciliazione oppure se la decisione è presa dal solo presidente, questi decide sulle spese; negli altri casi, la decisione spetta
alla commissione di stima.


Art. 115


59

1

L'espropriante deve pagare all'espropriato una congrua indennità per le spese ripetibili necessarie, cagionate a questo ultimo dalle procedure
di opposizione, di conciliazione e di stima.

2

Se le conclusioni dell'espropriato vengono respinte totalmente o preponderantemente, si può rinunciare, in tutto o in parte, all'aggiudicazione delle spese ripetibili.

3

Nei casi di richieste manifestamente abusive o di pretese palesemente esagerate, l'espropriato può essere costretto a pagare le spese ripetibili
all'espropriante.

4

L'articolo 114 capoversi 3 e 4 è applicabile per analogia.


Art. 116


60

1

Le spese di procedura davanti al Tribunale federale, comprese le spese ripetibili dell'espropriato, sono addossate all'espropriante. Se
le conclusioni dell'espropriato vengono respinte totalmente o preponderantemente, si può procedere ad una diversa ripartizione. In ogni
caso, le spese provocate inutilmente sono addossate a chi le ha cagionate.

2

Nei casi menzionati nell'articolo 114 capoverso 3, le spese sono ripartite secondo i principi generali della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 194761.

57

RS 273

58

RS 721.80. Ora: LF sull'utilizzazione delle forze idriche.

59

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972
(RU 1972 1076 1086; FF 1970 I 774).

60

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972
(RU 1972 1076 1086; FF 1970 I 774).

61

RS 273

3. Spese
ripetibili

4. Nella
procedura
davanti al
Tribunale
federale

Espropriazione

34

711


Art. 117

Quando il diritto d'espropriazione sia esercitato dalla Confederazione,
dai Cantoni o dai Comuni, essi sono dispensati dall'obbligo di fornire
garanzie.


Art. 118


62

Chiunque tolga, danneggi o sposti i segnali, i paletti o altri segni adoperati per una misurazione, un picchettamento o un profilo eseguiti in
vista di un'espropriazione da fare secondo la presente legge, è punito
con la multa fino a 300 franchi, salvo che non sia comminata una pena
più grave giusta il Codice penale svizzero63.

Capo XI. Disposizioni transitorie e finali

Art. 119

1

Ove un'espropriazione sia possibile tanto secondo il diritto federale quanto secondo quello cantonale, spetta all'espropriante di decidere
secondo quale dei due diritti l'espropriazione debba aver luogo.

2

Se l'espropriazione è già stata concessa secondo il diritto cantonale, l'espropriante non può più invocare la presente legge.


Art. 120

A contare dall'attuazione della presente legge sono abrogati: 1

la legge federale del 1° maggio 185064 sull'espropriazione per
causa d'utilità pubblica; 2.

l'ordinanza del 25 ottobre 190265 del Consiglio federale concernente l'organizzazione delle commissioni federali di stima; 3.

il regolamento riveduto del 5 dicembre 190266 del Tribunale
federale per le Commissioni federali di stima istituite in conformità della legge federale 1° maggio 1850 sulla espropriazione per causa di utilità pubblica; 4. tutte le altre disposizioni di leggi, regolamenti od ordinanze contrarie alla presente legge.

62

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972
(RU 1972 1076 1086; FF 1970 I 774).

63

RS 311.0

64

[RU I 227]

65

[RU 19 320]

66

[RU 19 354]

VI. Garanzie

VII.
Disposizione
penale

I. Applicazione
del diritto
federale e di
quello cantonale

II. Disposizioni
abrogate

Legge federale

35

711


Art. 121

A contare dall'attuazione della presente legge, la legge federale del 24
giugno 190267 concernente gl'impianti a corrente forte e a corrente
debole è modificata come segue: a.

All'articolo 43 è aggiunto il seguente nuovo capoverso 2: ...

b.

Gli articoli 48 capoverso 2 periodo 2, 49 e 50 capoverso 2 ricevono il tenore seguente: ...

c.

Gli articoli 51 e 52 sono abrogati.

d.

L'articolo 53 riceve il tenore seguente: ...

e.

È aggiunto un nuovo articolo 53bis: ...

f.

L'articolo 54 è abrogato.


Art. 122

1

Il Consiglio federale è incaricato di fissare il giorno dell'attuazione della presente legge. A contare da quel giorno, essa si applicherà a
tutte le espropriazioni per le quali non si sia ancora iniziata la procedura di stima in conformità della legge anteriore. Le attuali commissioni di stima rimangono in funzione per regolare le espropriazioni che
devono ancora essere eseguite secondo la procedura anteriore.

2

Le nuove disposizioni concernenti la notificazione tardiva di pretese, l'esecuzione e la retrocessione si applicano, nel limite del possibile,
anche alle espropriazioni regolate secondo la legge anteriore.

3

Esse determinano pure le condizioni e i termini da osservare per ottenere la retrocessione, nei casi di espropriazione già regolati al momento dell'attuazione della presente legge.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 193268 67

RS 734.0. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

68

DCF del 3 nov. 1931 (RU 47 757).

III.
Modificazione
della legge sugli
impianti elettrici

IV. Attuazione

Espropriazione

36

711

Disposizioni finali della modificazione del 18 marzo 197169 II

L'articolo 19bis è applicabile a tutte le procedure d'espropriazione, per
le quali il termine d'opposizione secondo gli articoli 30 e 31 non è ancora scaduto al momento dell'entrata in vigore di detta disposizione.

III

Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge70.

69

RU 1972 1076; FF 1970 I 774 70

Questa legge è entrata in vigore il 1° ago. 1972 (RU 1972 1086).