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1

Legge federale sull'espropriazione (LEspr)1

del 20 giugno 1930 (Stato 1° gennaio 2012) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 22ter e 23 della Costituzione federale2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 giugno 19264, decreta: Capo I. Diritto d'espropriazione

Art. 1

1 Il diritto d'espropriazione può essere conferito per opere che tornano d'utilità alla Confederazione o a una parte considerevole del paese ovvero per altri scopi di utilità pubblica riconosciuti da una legge federale.

2

Esso non può essere esercitato che nella misura necessaria allo scopo prefisso.


Art. 2

La Confederazione può esercitare essa medesima il diritto di espropriazione o conferirlo a terzi.


Art. 3

1 Il diritto d'espropriazione è esercitato dalla Confederazione in virtù di una risoluzione del Consiglio federale, salvo che la legislazione non attribuisca tale competenza ad un'altra autorità.

2

Il diritto d'espropriazione può essere conferito a terzi: a. mediante un decreto federale, per opere di utilità pubblica della Confederazione o di una parte considerevole del paese; RU 47 723 e CS 4 1145 1

Introdotto dal n. I 5 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

2

[CS 1 3; RU 1969 1267]. Vedi ora gli art. 26, 36 e 81 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774).

4

FF 1926 391

711

I. Requisiti

II. Esercizio 1. Massima 2. Modalità

Espropriazione

2

711

b. mediante una legge federale, per altri scopi di utilità pubblica.

3

Se il diritto d'espropriazione, nel caso del capoverso 2, deve essere ancora espressamente conferito, la decisione spetta al Dipartimento competente. Qualora trattisi di concessioni, rimane riservato il conferimento del diritto d'espropriazione da parte dell'autorità concedente.5

Art. 4

Il diritto d'espropriazione può essere esercitato: a. per la costruzione, la trasformazione, la manutenzione e l'esercizio di un'opera nonché per il futuro ampliamento di essa;

b. per il trasporto ed il deposito del materiale da costruzione occorrente;

c. per l'acquisto di esso materiale qualora non sia possibile ottenerlo altrimenti che a condizioni molto onerose;

d.6 in rapporto con un'opera per i provvedimenti di protezione, ripristino e sostituzione secondo le prescrizioni del diritto federale sulla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio;

e.7 per l'esecuzione dei provvedimenti necessari alla sostituzione di diritti espropriati con prestazioni reali o necessari alla tutela di interessi pubblici.


Art. 5

1 Possono formare l'oggetto dell'espropriazione i diritti reali sui fondi, i diritti risultanti dalle disposizioni sulla proprietà fondiaria in materia di rapporti di vicinato, inoltre i diritti personali dei conduttori e degli affittuari del fondo da espropriare.

2

Questi diritti possono essere estinti o limitati in modo permanente o temporaneo.


Art. 6

1 L'espropriazione a titolo temporaneo è limitata nella sua durata a cinque anni al più, sempreché la legge, la risoluzione del Consiglio federale od una convenzione non disponga diversamente. Il termine decorre dalla immissione in possesso e scade in ogni caso tre mesi dopo il compimento dell'opera.

5

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774).

6

Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

7 Originaria

lett.

d.

III. Estensione

IV. Oggetto

V. Limitazioni 1. Quanto alla durata

Espropriazione. LF

3

711

2

Se l'espropriazione a titolo temporaneo fa perdere ad un diritto il suo valore essenziale per l'espropriato, questi può pretendere l'espropriazione a titolo permanente.


Art. 7

1 Salvo disposizione contraria di legge, i diritti costituiti sopra fondi usati ad uno scopo di utilità pubblica possono essere espropriati.

2

Ove l'esecuzione o l'esercizio dell'impresa dell'espropriante rechi pregiudizio ad opere pubbliche esistenti (come strade, ponti, condotte, ecc.), l'espropriante deve prendere tutti i provvedimenti per assicurare l'uso di esse opere, nella misura in cui sia richiesto dall'interesse pubblico.

3

L'espropriante deve altresì eseguire gl'impianti atti a mettere il pubblico e i fondi vicini al riparo dai pericoli e dagli inconvenienti che siano necessariamente connessi con l'esecuzione e l'esercizio della sua impresa e che non debbano essere tollerati secondo le regole sui rapporti di vicinato.


Art. 8

Ove l'esecuzione dell'opera abbia per effetto di far perdere grandi estensioni di terreno coltivato, la concessione del diritto di espropriazione può essere vincolata alla condizione che l'espropriante provveda a sostituirle integralmente o parzialmente rendendo coltivabili dei terreni incolti o di minor reddito. A questo scopo può essere concesso il diritto d'espropriazione.


Art. 9

1 Le bellezze naturali devono essere conservate nella misura del possibile.

2

Gli impianti devono essere eseguiti in modo da deturpare il meno possibile il paesaggio.


Art. 10

I diritti sulle fontane, sorgenti e sui corsi d'acqua indispensabili ad un fondo, ad un servizio di fornitura d'acqua o ad un altro impianto idraulico d'utilità pubblica non possono essere espropriati se non quando l'espropriante fornisca un equivalente d'acqua bastevole.


Art. 11

1 Si devono eccettuare dall'espropriazione le parti costitutive e gli accessori di un fondo espropriato che possono esserne separati senza 2. Di diritto

pubblico e di

diritto di vicinato 3. Sostituzione di

terreni coltivati

4. Bellezza

del paesaggio

5. Fontane

e sorgenti

6. Parti

costitutive e

accessori

Espropriazione

4

711

spese sproporzionate: a richiesta dell'espropriato, se non sono necessari per l'impresa dell'espropriante; a richiesta dell'espropriante, se l'espropriato può usarne in modo profittevole anche senza la cosa principale.

2

Se la separazione mette in pericolo i diritti dei creditori pignoratizi, questi possono chiedere provvedimenti conservativi e garanzie in conformità degli articoli 808 e 809 del Codice civile svizzero8, ancorché il deprezzamento si verifichi senza colpa.


Art. 12

1 Qualora di un fondo o di più fondi economicamente connessi sia chiesta l'espropriazione soltanto di una parte, e ciò abbia per effetto di ridurre le frazioni residue in modo da non poter più essere usate secondo la loro destinazione o da non poter più esserlo senza difficoltà sproporzionate, l'espropriato può chiedere l'espropriazione totale.

2

Qualora la costituzione di un diritto reale limitato abbia per effetto che il fondo non possa più essere usato secondo la propria destinazione o non possa più esserlo senza difficoltà sproporzionate, l'espropriato può chiedere l'espropriazione del fondo stesso.

3

L'espropriato che ha ottenuto l'ampliamento dell'espropriazione, può rinunziarvi entro il termine di venti giorni dalla fissazione definitiva dell'indennità.


Art. 13

1 Quando, nel caso d'espropriazione parziale, l'indennità per il deprezzamento della frazione residua superi il terzo del valore di essa, l'espropriante può chiedere l'espropriazione totale.

2

La richiesta d'ampliamento dev'essere presentata al momento della discussione sulla stima, esigendo una duplice stima (art. 71); in caso di ricorso al Tribunale amministrativo federale contro la decisione della commissione di stima relativa all'espropriazione parziale, la richiesta d'ampliamento può essere presentata insieme con detto ricorso.

L'espropriante deve dichiarare entro il termine di 20 giorni dalla fissazione definitiva dell'indennità se egli opta per l'espropriazione parziale o per l'espropriazione totale.9

Art. 14

1 Entro il termine di venti giorni dalla data in cui la decisione sull'indennità è divenuta definitiva, l'espropriante può, quando non abbia

8

RS 210

9

Nuovo testo giusta l'all. n. 65 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

VI.

Ampliamento 1. A richiesta dell'espropriato

2. A richiesta

dell'espropriante

VII. Rinunzia

all'espropriazione

Espropriazione. LF

5

711

chiesto l'anticipata immissione in possesso, rinunziare alla esecuzione dell'espropriazione mediante dichiarazione scritta diretta all'espropriato. A richiesta dell'espropriante, la commissione di stima può prorogare questo termine mediante avviso all'espropriato.

2

L'espropriante deve risarcire all'espropriato il danno che deriva dalla sua rinunzia. L'azione di risarcimento dev'essere promossa davanti alla commissione di stima e si prescrive entro il termine di sei mesi dalla dichiarazione di rinunzia.

3

Producendo la dichiarazione di rinunzia, l'espropriato può far cancellare dal registro fondiario la limitazione del diritto di disporre che vi fosse stata iscritta.


Art. 15

1 Gli atti preparatori indispensabili all'esercizio di un'impresa per la quale si possa pretendere l'espropriazione, quali i transiti, i rilievi planimetrici, i picchettamenti e le misurazioni, devono essere notificati per iscritto al proprietario almeno cinque giorni prima d'essere iniziati e non possono essere eseguiti contro la sua volontà senza l'autorizzazione del Dipartimento competente. Se si tratta del transito necessario per allestire il progetto dell'impresa, basta fare nei Comuni interessati una pubblicazione secondo l'uso locale.10 2 Il danno derivante da questi atti preparatori dà diritto ad un pieno risarcimento, il cui importo è fissato definitivamente, a spese dell'espropriante, dall'autorità designata dal Governo cantonale. Il Consiglio federale regola la procedura.11 Capo II. Indennità

Art. 16

L'espropriazione non può aver luogo che verso piena indennità.


Art. 17

Salvo disposizione contraria di legge o di convenzione, l'indennità dev'essere corrisposta in denaro, sia mediante pagamento d'un capitale, sia mediante prestazioni periodiche.

10

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774).

11 Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 65 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

VIII. Atti

preparatori

I. In generale

II. Natura

dell'indennità 1. Prestazione in denaro

Espropriazione

6

711


Art. 18

1 La prestazione in denaro può essere sostituita in tutto o in parte da un'equivalente prestazione in natura, specie quando la espropriazione impedisca di perseguire l'esercizio di un'azienda agricola, quando essa concerna dei diritti d'acqua e di forza idraulica o, infine, quando pregiudichi delle vie di comunicazione o delle condotte.

2

Gli equivalenti in natura non sono ammissibili senza il consenso dell'espropriato, se non quando gli interessi di quest'ultimo siano bastevolmente tutelati.

3

L'assegnazione d'un fondo a titolo di equivalente in natura non può aver luogo che se l'espropriato vi consenta e se i creditori aventi diritto di pegno sul fondo espropriato, i cui crediti non sono rimborsati, accettino la sostituzione del pegno.


Art. 19

Nel fissare l'indennità devono essere tenuti in conto tutti i pregiudizi subiti dall'espropriato per effetto dell'estinzione o della limitazione dei suoi diritti. L'indennità comprende quindi: a. l'intero valore venale del diritto espropriato; b. inoltre, nel caso di espropriazione parziale di un fondo o di più fondi economicamente connessi, l'importo di cui il valore venale della frazione residua viene ad essere diminuito; c. l'ammontare di tutti gli altri pregiudizi subiti dall'espropriato, in quanto essi possano essere previsti, nel corso ordinario delle cose, come una conseguenza dell'espropriazione.

bis12 1 È determinante il valore venale (art. 19 lett. a) alla data dell'udienza di conciliazione.

2

Se le parti non possono giungere a un accordo e se nessuna opposizione o domanda fondata sugli articoli 7 a 10 è ancora pendente, la commissione di stima, a richiesta dell'espropriato, fissa immediatamente un pagamento pari all'importo presumibile dell'indennità per il valore venale. Contro questa decisione non è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.13

12

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774). Vedi anche il n. II di quest'ultima legge (RS 711 in fine, disp. fin. mod.

18 mar. 1971).

13 Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 65 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

2. Prestazione

reale

III. Elementi

dell'indennità

IV. Valore

venale 1. Data

determinante,

procedura

Espropriazione. LF

7

711

3

Al pagamento dell'importo così stabilito sono applicabili per analogia, gli articoli 88 a 101. Scaduto il termine legale di pagamento, non è più ammissibile la rinuncia all'espropriazione (art. 14).

4

Se l'indennità definitiva supera l'importo già pagato, l'eccedenza deve fruttare interesse, al saggio usuale, dal giorno del trasferimento della proprietà fino a quello del pagamento. Un importo ricevuto in più dev'essere restituito.


Art. 20

1 Nella stima del valore venale devesi tenere equo conto altresì della possibilità di un miglior uso del fondo.

2

Ove l'espropriazione liberi l'espropriato da oneri speciali, il controvalore di questi oneri dev'essere dedotto.

3

Non è tenuto conto degli aumenti o delle diminuzioni di valore derivanti dall'impresa dell'espropriante. Fino all'entrata in possesso dell'espropriante, l'espropriato può togliere gl'impianti da cui derivi un aumento di valore per il quale non è indennizzato, purché ciò sia possibile senza pregiudizio per il diritto espropriato.


Art. 21

1 Nella stima del valore venale di fondi devesi tener conto anche delle servitù che esistono al momento del deposito del piano di espropriazione, eccettuati gli usufrutti, nonché dei diritti annotati nel registro fondiario derivanti da contratti di pigione e di affitto.

2

Se nel registro fondiario sono annotati altri diritti personali, come diritti di prelazione, ricupera o compera, si dedurrà l'importo dell'indennità da corrispondere ai titolari di tali diritti in conformità dell'articolo 23.

3

I titolari di diritti di pegno immobiliare o d'oneri fondiari di grado anteriore, che subissero un danno per effetto dell'applicazione dei capoversi 1 e 2, possono pretendere che nella stima del valore venale del fondo non si tenga conto dei diritti iscritti o annotati senza il loro consenso nel registro fondiario.


Art. 22

1 Nel caso di espropriazione parziale non è dovuta alcuna indennità per il deprezzamento della frazione residua, in quanto il deprezzamento sia compensato da speciali vantaggi che derivano alla frazione stessa dall'impresa dell'espropriante.

14

Nuova numerazione giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774).

1bis.14 Stima

in generale

2. Oneri

3.

Espropriazione

parziale

Espropriazione

8

711

2

Devesi invece tener conto del danno derivante dalla perdita o dalla diminuzione dei vantaggi influenti sul valore venale, che senza l'espropriazione la frazione residua avrebbe conservati secondo ogni probabilità.


Art. 23

1 I titolari delle servitù espropriate, eccettuati gli usufrutti, e dei diritti personali annotati nel registro fondiario vengono risarciti integralmente del danno derivante dalla limitazione o dall'estinzione dei loro diritti (art. 91), in quanto l'articolo 21 capoverso 3, permetta di tenerne conto.

2

I conduttori e gli affittuari possono, anche se i loro diritti non sono annotati nel registro fondiario, pretendere il risarcimento integrale del danno derivante per essi dall'estinzione anticipata dei contratti di pigione e d'affitto da loro conchiusi anteriormente all'inizio della procedura d'espropriazione.


Art. 24

1 Verso i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti risponde, invece della cosa espropriata, l'indennità pagata per essa in conformità del Codice civile svizzero15. Essi sono autorizzati a presentare di moto proprio delle conclusioni qualora corrano rischio d'esser lesi nei loro diritti.

2

Gli usufruttuari possono inoltre pretendere di moto proprio il risarcimento del danno derivante ad essi dalla privazione dell'oggetto dell'usufrutto.


Art. 25

Non è dovuta alcuna indennità per diritti e pretese che derivino da atti illeciti o abusivi ovvero che siano creati al solo scopo di ottenere un risarcimento.


Art. 26

1 Gli impianti nuovi costruiti dall'espropriante conformemente all'articolo 7, che sostituiscono o completano opere già esistenti, passano, salvo contrario accordo, in proprietà di colui al quale appartenevano queste ultime. L'espropriante risponde delle maggiori spese cagionate dalla manutenzione dei nuovi impianti, in quanto non siano compensate da vantaggi derivanti da essi impianti.

15

RS 210

V. Indennità

per diritti reali

limitati 1. Servitù e diritti personali

2. Diritti di

pegno immobiliare, oneri

fondiari e

usufrutti

VI. Esclusione

dalla indennità

VII. Nuovi

rapporti di

proprietà

Espropriazione. LF

9

711

2

Gli impianti e i fondi anteriormente adibiti a servizio pubblico che sono diventati disponibili per effetto degli impianti nuovi spettano all'espropriante.

3

La commissione di stima decide sulle contestazioni che possono sorgere a questo proposito.

Capo III. Deposito dei piani

Art. 27

1 L'espropriante deve allestire, per ogni Comune toccato dall'opera, un piano da cui risultino la natura, l'estensione e l'ubicazione dell'opera stessa, le zone di sicurezza necessarie, nonché i provvedimenti previsti a tutela dell'interesse pubblico.

2

Deve inoltre allestire, per ogni Comune, un piano d'espropriazione ed una tabella dei fondi di cui si chiede l'espropriazione, con indicazione dei proprietari dei fondi e delle superfici nonché dei diritti reali limitati da espropriare (tabella dei diritti da espropriare) risultanti dal registro fondiario o dagli altri registri pubblici.

3

Nel caso d'espropriazione per futuri ampliamenti di opere pubbliche già esistenti, bastano il piano d'espropriazione e la tabella dei diritti da espropriare.

4

Nel caso d'espropriazione a titolo temporaneo, devesi indicarne la durata.


Art. 28

Prima del deposito pubblico dei piani (art. 30), le modificazioni dello stato dei luoghi rese necessarie dall'opera da costruire devono essere tracciate sul terreno mediante picchettamenti. Si devono inoltre stabilire dei profili, quando non riesca altrimenti facile di rendersi conto delle conseguenze che derivano dall'opera alle particelle non espropriate e a fondi vicini, nonché alle strade e ad altre opere pubbliche.


Art. 29

1 I piani e le tabelle devono essere sottoposti al presidente della commissione di stima. Questi esamina se rispondono alle norme dell'articolo 27, dato il caso li fa completare e li trasmette poi all'ufficio municipale dei Comuni interessati perchè li esponga al pubblico.

2

Ove le norme dell'articolo 28 non siano state osservate, il presidente della commissione di stima ordina pure le misure necessarie.

3

In caso di modificazione di un'importanza essenziale per gli interessi degli espropriati, i piani devono essere completati o sostituiti da nuovi.

I. Piani,

tabella dei

terreni e dei

diritti da

espropriare

II. Picchettamento

III. Complementi

Espropriazione

10

711

4

Un esemplare dei piani rimane depositato presso l'ufficio municipale fino a che sia compiuta l'opera.

5

Quando si tratti d'impianti elettrici a corrente forte, il presidente della commissione di stima comunica all'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte i piani destinati ad essere depositati nei Comuni.


Art. 30

1 L'ufficio municipale rende senza indugio pubblicamente noto che i piani e le tabelle rimangono esposti, per esame, durante trenta giorni, e che entro questo termine gli interessati devono notificare ad esso per iscritto: a. le loro opposizioni all'espropriazione; b. le loro domande intese a modificare il piano e c. le loro pretese a un'indennità, con la comminatoria delle conseguenze giuridiche indicate negli articoli 38 a 41.

2

Nell'avviso pubblico si chiamerà espressamente l'attenzione sulle norme degli articoli 32 e 42.

3

Quando l'espropriazione s'estenda al territorio d'un gran numero di Comuni, il presidente della commissione di stima può prorogare fino a sessanta giorni al massimo il termine per le notificazioni, ove ciò sembri opportuno per render possibile agli espropriati di tutelare in comune i loro diritti ed interessi.

4

Ove i piani siano incompleti, si potrà chiedere al presidente della commissione di stima, entro il termine per le notificazioni, ch'essi siano completati. In caso di modificazioni d'importanza essenziale per gl'interessi di espropriati, i piani devono essere depositati di nuovo.


Art. 31

1 Contemporaneamente alla pubblicazione dell'ufficio municipale, l'espropriante deve trasmettere un duplo dell'avviso a tutti gli aventi diritto ad un'indennità risultanti dal registro fondiario o dai registri pubblici od a lui altrimenti noti, indicando ciò che egli chiede da ciascuno d'essi.

2

Per gli interessati che ricevono un avviso personale dopo la pubblicazione, il termine per le notificazioni decorre dal giorno del ricevimento di esso avviso.


Art. 32

Se l'espropriazione lede dei contratti di pigione o d'affitto non annotati nel registro fondiario, i locatori devono darne comunicazione ai loro conduttori o affittuari immediatamente dopo ricevuto l'avviso.

IV. Avvisi 1. Pubblici 2. Personali

3. Ai conduttori

e affittuari

Espropriazione. LF

11

711


Art. 33

Se le persone colpite dall'espropriazione possono essere esattamente determinate, il deposito pubblico dei piani può, col permesso del presidente della commissione di stima, venir sostituito da un avviso personale: a. quando l'espropriazione sia solo temporanea o concerna un numero relativamente esiguo di espropriati; b. quando essa sia cagionata da trasformazioni o ampliamenti di lieve importanza, oppure dalla manutenzione o dall'esercizio di un'opera pubblica esistente; c. quando per effetto di successive modificazioni dei piani essa venga ampliata o assuma per alcuni degli interessati un aspetto nuovo; d. quando si tratti della rinnovazione di diritti di durata limitata.


Art. 34

1 L'avviso personale deve enunciare: a. lo scopo e l'estensione dell'espropriazione; b. il genere e l'ubicazione dell'opera da costruire; c. il diritto di cui si chiede la cessione o la costituzione; d. il luogo dove il piano dell'opera può essere esaminato durante il termine per le notificazioni, qualora non sia allegato all'avviso; e. la diffida a notificare le opposizioni e pretese in conformità degli articoli 35 a 37; f. le conseguenze giuridiche dell'omissione di tale notificazione, giusta gli articoli 39 a 41; g. l'ingiunzione d'avvertire, in conformità dell'articolo 32, i conduttori e gli affittuari.

2

Una copia dell'avviso dev'essere mandata al presidente della competente commissione di stima e all'ufficio municipale del Comune sul cui territorio si chiede l'espropriazione secondo la procedura abbreviata. L'articolo 28 è applicabile. Il presidente della commissione di stima può anche far completare gli avvisi e i piani insufficienti.


Art. 35

Entro il termine per le notificazioni si devono presentare all'ufficio municipale, per iscritto e motivate: a. le opposizioni all'espropriazione; b. le domande secondo gli articoli 7 a 10.

V. Procedura

abbreviata 1. Condizioni 2. Contenuto

dell'avviso

VI. Opposizioni

e pretese 1. Opposizioni

Espropriazione

12

711


Art. 36

Entro il termine per le notificazioni e nello stesso modo si devono pure presentare: a. le pretese d'indennità per l'estinzione, la costituzione o il deprezzamento di un diritto o per qualsiasi altro danno derivante dall'espropriazione, anche quando il diritto d'espropriare sia contestato. Si deve indicare in ciascun caso se l'indennità è pretesa in denaro e per quale importo;

b. le richieste d'ampliamento dell'espropriazione (art. 12); c. le richieste di prestazione in natura (art. 18).


Art. 37

Hanno l'obbligo di notificare le loro pretese i conduttori e gli affittuari nonché i titolari di servitù e di diritti personali annotati (art. 23 e 24 cpv. 2). I diritti di pegno e gli oneri fondiari gravanti un fondo di cui è chiesta l'espropriazione non devono essere notificati; i diritti d'usufrutto lo devono essere solo in quanto si affermi che dalla privazione dell'oggetto dell'usufrutto derivi un danno (art. 24).


Art. 38

Qualora i diritti da espropriare siano constatati nella rispettiva tabella o siano notori, essi vengono stimati dalla commissione di stima anche se non siano stati notificati.


Art. 39

1 Trascorso il termine per le notificazioni, si può far opposizione all'espropriazione soltanto alla condizione che l'opera non sia stata ancora incominciata e che l'inosservanza del termine non sia imputabile a colpa dell'oppositore stesso.

2

In questo caso la notificazione può farsi presso il presidente della commissione di stima ancora entro il termine di trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento.


Art. 40

Ove l'espropriato sia stato impedito, senza sua colpa, di presentare entro il termine fissato una domanda intesa a ristabilire vie di comunicazione e condotte private ostacolate dall'espropriazione, od a tutelare l'interesse pubblico, egli potrà ancora presentarla fino alla chiusura della procedura di conciliazione.

2. Pretese a. Del

proprietario

b. D'altri

aventi diritto

3. Diritti notori

4. Conseguenze

dell'omessa

notificazione a. Quanto all'opposizione

b. Quanto ad

altre domande

Espropriazione. LF

13

711


Art. 41

16 1 Le pretese d'indennità si possono far valere anche dopo trascorso il termine per le notificazioni e dopo la procedura di stima: a. quando un interessato fornisca la prova che egli od il suo rappresentante sono stati, senza loro colpa, impediti di far valere la pretesa oppure che ha avuto solo più tardi contezza dell'esistenza di un tale diritto;

b. quando l'espropriante pretenda sopprimere o menomare un diritto, contrariamente a quanto prevedono i piani depositati e la tabella dei diritti da espropriare o l'avviso personale, oppure quando un danno dell'espropriato, che al momento del deposito dei piani o della comunicazione dell'avviso personale non era prevedibile o non lo era in quella misura, si riveli solo durante la costruzione dell'opera o dopo la sua esecuzione o come conseguenza dell'uso dell'opera stessa.

2

Sono da considerare come perente le pretese d'indennità che non vengono fatte valere davanti al presidente della commissione di stima: a. nel caso del capoverso 1 lettera a, entro trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento oppure dacché l'espropriato ha avuto contezza dell'esistenza del suo diritto, e

b. nel caso del capoverso 1 lettera b, entro sei mesi dacché l'espropriato ha avuto contezza della soppressione del diritto, della sua menomazione o del danno.


Art. 42

Dal giorno in cui è stato reso pubblicamente noto il deposito dei piani e, nella procedura abbreviata, da quello in cui l'avviso è stato notificato all'espropriato, non è più lecito compiere senza il consenso dell'espropriante degli atti di disposizione, di diritto o di fatto, che rendano l'espropriazione più gravosa.


Art. 43

1 Producendo un attestato dell'ufficio municipale da cui risulti che i piani sono stati depositati, l'espropriante può far menzionare nel registro fondiario una limitazione del diritto di disporre.18 2 Nella procedura abbreviata basta l'attestazione che l'espropriato è stato avvertito.

16

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774).

17 Nuovo testo giusta il n. II 5 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

18 Nuovo testo giusta il n. II 5 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

c. Quanto alle

pretese di

indennità

VII. Bando di

espropriazione 1. Oggetto 2. Menzione

nel registro

fondiario17

Espropriazione

14

711


Art. 44

1 L'espropriante deve risarcire integralmente il danno derivante dal bando d'espropriazione.

2

L'esistenza e l'importanza del danno vengono stabilite insieme coll'indennità d'espropriazione.

3

Quando siano trascorsi più di due anni dall'inizio della procedura d'espropriazione senza che siasi giunti ad un accordo fra le parti o ad una discussione sulla fissazione dell'indennità, l'espropriato può chiedere che il danno venga accertato già in precedenza con una procedura speciale.

Capo IV. Procedura di conciliazione

Art. 45

1 Trascorso il termine per le notificazioni, l'ufficio municipale trasmette immediatamente al presidente della commissione di stima i piani e le tabelle, unitamente agli allegati prodotti.

2

Il presidente informa l'espropriante del ricevimento degli atti e lo cita con gli espropriati, mediante pubblicazione e per quanto sia possibile mediante avvisi personali, a comparire a una udienza insieme o per gruppi. Di regola, questa udienza è tenuta sui luoghi stessi.

3

Se l'espropriante non ottempera alla citazione, il presidente fissa una nuova udienza. Se degli espropriati mancano, la procedura di conciliazione decade nei confronti degli espropriati mancanti, a meno che il presidente reputi necessaria una seconda udienza.19 4 …20


Art. 46


21



Art. 47

La citazione per avviso pubblico all'udienza di conciliazione deve contenere altresì l'avvertenza che i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e d'usufrutti possono prendere parte alla discussione sulla fissazione dell'indennità e che in caso di non comparsa il 19

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774).

20

Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1971, con effetto dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774).

21 Abrogato dal n. I 5 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, con effetto dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

3. Obbligo di

risarcire il danno

I. Citazione 1. Delle parti principali

2. …

3. Dei

cointeressati

Espropriazione. LF

15

711

proprietario avrà diritto di conchiudere accordi sull'indennità vincolativi anche per essi.


Art. 48

All'udienza si discuteranno le opposizioni all'espropriazione, le domande fondate sugli articoli 7 a 10, le domande di modificazione dei piani e le pretese d'indennità; si procederà inoltre alle constatazioni atte a chiarire i punti controversi o dubbi. Il presidente cercherà di mettere le parti d'accordo.


Art. 49

È steso processo verbale dell'udienza di conciliazione. Questo verbale contiene: a. i nomi degli interessati che sono comparsi; b. gli accordi, nonché le dichiarazioni delle parti circa riconoscimenti, rinunzie o riserve;

c. la firma del presidente della commissione di stima.

Gli accordi e le dichiarazioni di cui alla lettera b, devono essere firmati dalle parti.


Art. 50

22 Il presidente della commissione di stima trasmette al Dipartimento competente, dato il caso con il suo preavviso, le opposizioni all'espropriazione come anche le domande fondate sugli articoli 7 a 10, che fossero rimaste controverse.


Art. 51

Quando sia da prevedere che certe opposizioni avranno per effetto notevoli modificazioni del piano che interessano anche altri espropriati, l'udienza di conciliazione può essere sospesa totalmente o parzialmente fino a che le opposizioni siano composte.


Art. 52

23 Qualora la procedura di conciliazione non conduca alla liquidazione bonale di un'opposizione all'espropriazione oppure di una domanda fondata sugli articoli 7 a 10, la commissione di stima continua, se possibile, la procedura sulle pretese d'indennità che vi si riferiscono.

22

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774).

23

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774).

II. Scopo

dell'udienza

III. Processo

verbale

IV. Disbrigo

delle pratiche 1. Opposizioni 2. Modificazioni

del piano

3. Pretese

Espropriazione

16

711


Art. 53

1 Ove la procedura conduca ad un accordo delle parti sulle pretese d'indennità, il processo verbale ha lo stesso valore d'una decisione definitiva della commissione di stima.

2

Ove l'indennità fissata cagioni una perdita al titolare d'un diritto di pegno immobiliare, di un onere fondiario o di un usufrutto, l'accordo non spiega i suoi effetti a suo riguardo se non quando egli lo abbia firmato o sia mancato all'udienza di conciliazione. Il processo verbale deve ragguagliare su questo punto.


Art. 54

1 Un accordo sull'indennità intervenuto dopo l'inizio della procedura d'espropriazione, ma fuori dell'udienza di conciliazione, vincola le parti solo quando sia stato conchiuso in forma scritta. Esso dev'essere comunicato al presidente della commissione di stima.

2

Questo accordo vincola pure i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e d'usufrutti a cui esso cagiona una perdita, se ne sono stati informati personalmente mediante avviso del presidente della commissione di stima e se non chiedono a quest'ultimo, entro il termine di trenta giorni, che la procedura di stima segua il suo corso.

Capo V. Decisione sull'opposizione24

Art. 55

25 1 Il Dipartimento competente decide sulle opposizioni all'espropriazione rimaste controverse come anche sulle domande giusta gli articoli 7 a 10. Esso può ordinare i complementi degli atti necessari per la decisione.

2

Nel caso di espropriazione in favore d'impianti idraulici, decide l'autorità cantonale competente conformemente all'articolo 46 capoverso 2 della legge federale del 22 dicembre 191626 sulla utilizzazione delle forze idrauliche oppure il Dipartimento federale competente.

24

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774).

25

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774).

26

RS 721.80. Ora: LF sull'utilizzazione delle forze idriche.

4. Effetti

V. Accordo

diretto fra le

parti

I. Decisione

Espropriazione. LF

17

711


Art. 56

27 Se la liquidazione definitiva delle opposizioni ha reso necessaria una modificazione dei piani, l'espropriante deve depositare senza indugio i nuovi piani oppure darne avviso agli interessati conformemente all'articolo 34, purché non trattisi di modificazioni senza oneri nuovi per gli espropriati o i terzi.

Capo VI. Stima

Art. 57

Ove non si raggiunga un accordo sulle indennità, dev'essere iniziata la procedura di stima. Col consenso delle parti, questa procedura può peraltro venir rimandata fin dopo il compimento dell'opera.


Art. 58

28 Il Consiglio federale mediante ordinanza ripartisce il territorio della Confederazione in circondari di stima.


Art. 59

29 1 Per ciascun circondario è nominata una commissione di stima. Essa si compone:

a.30 del presidente e di due supplenti, nominati dal Tribunale amministrativo federale;

b. di 5 membri nominati dal Consiglio federale; c.31 di tre a cinque membri nominati da ciascun Governo di quei Cantoni il cui territorio è compreso nel circondario di stima; su proposta del Tribunale amministrativo federale il Consiglio federale stabilisce il numero dei membri cantonali per i singoli circondari di stima.

2

I membri nominati dal Consiglio federale e dai Governi cantonali devono appartenere a diversi gruppi professionali ed avere le conoscenze necessarie in materia di stima.

27

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774).

28

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774).

29

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774).

30 Nuovo testo giusta l'all. n. 65 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

31 Nuovo testo giusta l'all. n. 65 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

II. Nuova

presentazione dei

piani

I. Inizio della

procedura

II. Circondari

di stima

III. Commissioni

di stima 1. Numero dei membri e modo

di nomina

Espropriazione

18

711


Art. 60

32 1 La commissione di stima delibera in composizione trimembre; ne fa parte, oltre il presidente o il supplente da lui designato, e sempre su designazione del presidente, un membro scelto fra quelli nominati dal Consiglio federale e un membro scelto fra quelli nominati dal Governo del Cantone sul cui territorio è situato l'oggetto dell'espropriazione.

2

Il presidente delega una parte dei lavori al supplente se egli è impedito per lungo tempo o se l'afflusso delle pratiche è considerevole.

3

Nei circondari plurilingui, il presidente o il suo supplente deve possibilmente essere della lingua dell'espropriato.

4

Se le parti si dichiarano d'accordo, il presidente o il supplente da lui designato decide al termine della procedura di conciliazione, senza la partecipazione degli altri membri. Rimane salvo il ricorso (art. 77 segg.).33

Art. 61

34 I presidenti, i loro supplenti e i membri delle commissioni di stima sono nominati per un periodo di sei anni, che coincide con quello dei membri del Tribunale amministrativo federale.35 Le disposizioni della legislazione federale sulla responsabilità civile e penale delle autorità e dei funzionari della Confederazione sono loro applicabili come anche al segretario cui fa capo la commissione.


Art. 62

36 Per ciò che concerne la ricusa, i presidenti, i loro supplenti e i membri delle commissioni di stima sono sottoposti alle stesse condizioni come i membri del Tribunale federale. Le contestazioni a ciò relative sono decise in prima istanza dalla commissione stessa, senza il concorso dei membri in questione.

32

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774).

33 Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 65 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

34

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774).

35 Nuovo testo giusta l'all. n. 65 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

36

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774).

2. Composizione

3. Durata in

carica;

responsabilità

4. Ricusa

Espropriazione. LF

19

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Art. 63

37 1 La gestione della commissione di stima e del suo presidente è sottoposta alla sorveglianza del Tribunale amministrativo federale. Questo può impartire istruzioni generali alla commissione e al suo presidente e chiedere loro rapporti occasionali o periodici.

2

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive occorrenti in merito alla procedura da seguire.


Art. 64

1 La commissione di stima decide segnatamente:38 a. sulla natura e sull'importo dell'indennità (art. 16 a 18); b. sulle domande intese a far eccettuare le parti costitutive e gli accessori dall'espropriazione (art. 11) e sulle domande per l'ampliamento dell'espropriazione (art. 12 e 13); c. sulle domande d'indennità derivanti dall'obbligo di tutelare l'interesse pubblico e quello dei fondi vicini (art. 7); d. sui nuovi rapporti di proprietà e sulle maggiori spese cagionate dalla manutenzione dei nuovi impianti (art. 26); e. sulle domande d'indennità derivanti dalla rinunzia all'espropriazione (art. 14);

f. sulle domande d'indennità derivanti dal bando d'espropriazione (art. 44);

g.39 sulle domande concernenti l'anticipata immissione in possesso e le prestazioni da fornire a questo proposito, sempreché per la decisione non sia competente il presidente conformemente all'articolo 76 capoverso 2; h. sulle conseguenze della mora per il pagamento dell'indennità di espropriazione (art. 88); i. sul diritto dell'espropriato di ottenere la retrocessione e sulle pretese che vi si connettono (art. 108); k. sulle domande concernenti la rinnovazione di diritti di durata limitata concessi per il trasporto d'energia elettrica (art. 121 lett. e).

2

La commissione di stima decide sulla propria competenza.40 37 Nuovo testo giusta l'all. n. 65 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

38

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774).

39

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774).

40

Nuovo testo giusta l'all. n. 65 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

5. Sorveglianza

6. Competenza a. Per materia

Espropriazione

20

711


Art. 65

1 È competente, di regola, la commissione di stima del circondario dove si trova l'oggetto dell'espropriazione.

2

A richiesta d'una delle parti o del presidente d'una commissione di stima, il Tribunale amministrativo federale può eccezionalmente dichiarare competente una commissione di stima anche per decidere su casi d'espropriazione fuori del proprio circondario, quando ciò consenta di conseguire una stima uniforme o di risparmiare spese.41

Art. 66

La commissione di stima è convocata dal suo presidente: a. d'ufficio, dopo terminata la procedura di conciliazione, quando si tratti di fissare l'indennità e di regolare tutte le questioni di stima connesse (art. 64) o quando il presidente lo reputi necessario per altra ragione; b. a richiesta dell'espropriante, d'un espropriato o d'un altro avente diritto, per le pretese e domande che non sono regolate nella procedura principale di stima (lett. a).


Art. 67

1 La commissione di stima decide sulla base della discussione orale delle parti e, di regola, di un'ispezione oculare. Il presidente cita le parti almeno dieci giorni in precedenza, avvertendole che si procederà alla discussione e all'ispezione oculare anche in loro assenza.

2

Sono inoltre citate alla discussione sulla fissazione dell'indennità le persone toccate dall'espropriazione i cui diritti non sono stati notificati ma sono constatati nella tabella dei diritti da espropriare (art. 27) o notoriamente in qualche altro modo.

3

I titolari di diritti di pegno immobiliari, di oneri fondiari e di usufrutti sono citati soltanto se hanno chiesto che la procedura di stima segua il suo corso (art. 54 cpv. 2). Essi possono però prender parte alla discussione e anche presentare delle conclusioni, purché provino di avere un interesse alla fissazione della indennità (art. 24).


Art. 68

1 Il presidente può ordinare che prima o dopo la discussione orale le parti procedano a uno scambio unico di allegati, indicando i loro mezzi probatori.

41 Nuovo testo giusta l'all. n. 65 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

b. Per territorio

IV. Procedura 1. Convocazione 2. Citazione;

discussione

3. Scambio

di allegati

Espropriazione. LF

21

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2

Prima di decisioni particolarmente difficili, il presidente può ordinare un altro scambio di allegati.42

Art. 69

1 Ove l'esistenza del diritto pel quale si pretende un'indennità sia contestata, la procedura è sospesa e si fissa all'espropriante un termine per promuovere azione davanti al giudice ordinario, con la comminatoria che in caso d'inosservanza del termine l'esistenza del diritto sarà riconosciuta. A richiesta di una delle parti, si può procedere a una stima a titolo eventuale.

2

Le parti possono però, con esplicita dichiarazione, deferire alla commissione di stima la decisione sull'esistenza del diritto; rimane salvo, anche su questo punto, il ricorso (art. 77 segg.).43

Art. 70

1 I titolari di diritti di pegno immobiliare o di oneri fondiari che intendono chiedere, giusta l'articolo 21 capoverso 3, la stima dei fondi senza che sia tenuto conto dei diritti reali limitati e dei diritti personali annotati di grado posteriore, devono presentare siffatta richiesta non più tardi del momento della discussione sulla stima.

2

In tal caso la commissione deve stimare il valore del fondo sia tenendo conto di questi diritti, sia prescindendo dai medesimi.

3

I diritti reali ed i diritti personali annotati di grado posteriore (art. 23 cpv. 1) saranno oggetto d'indennità solo quando la stima senza oneri superi l'importo dei crediti garantiti da pegno immobiliare e degli oneri fondiari di grado anteriore o quando questo importo sia egualmente coperto dalla stima con gli oneri.


Art. 71

Ove l'espropriato domandi che l'espropriazione venga ampliata la commissione di stima deve fissare l'indennità da pagare tanto per l'espropriazione parziale quanto per quella totale.


Art. 72

1 La commissione di stima può procedere d'ufficio a tutte le investigazioni necessarie per l'accertamento dei fatti e la fissazione dell'indennità da corrispondere e, a tal uopo, richiedere dalle parti la produzione di prove, assumere periti, esaminare registri pubblici e udire testimoni.

42

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774).

43

Nuovo testo giusta l'all. n. 65 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

4. Diritti

contestati

5. Duplice stima a. A richiesta di titolari di diritti

di pegno e di

oneri fondiari

b. Per causa

di domanda

d'ampliamento

6. Procedimento

istruttorio;

decisione

Espropriazione

22

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2

Nel fissare l'importo dell'indennità, la commissione di stima non è vincolata dalle conclusioni delle parti.


Art. 73

1 Le discussioni e la decisione della commissione di stima sono consegnate in un processo verbale, che deve contenere:

a. i nomi degli interessati che sono comparsi; b. la designazione esatta dell'oggetto dell'espropriazione; c. le conclusioni e le dichiarazioni di riconoscimento delle parti; d. un elenco degli atti prodotti dalle parti; e. una riproduzione sommaria delle adduzioni delle parti; f.

il risultato dell'eventuale procedimento istruttorio; g. la decisione, coi motivi che la suffragano, nella quale i diversi elementi costitutivi dell'indennità enumerati nell'articolo 19 devono essere indicati separatamente ed esattamente in cifre; h. la firma del presidente della commissione di stima.

2

È steso un processo verbale separato delle discussioni, quando esse non giungano a una decisione o siano uditi dei testimoni ovvero quando altri motivi lo rendano necessario.


Art. 74

1 La decisione della commissione di stima dev'essere comunicata mediante copia a ciascuna delle parti ed ai cointeressati che hanno presentato delle conclusioni nella procedura (art. 67 cpv. 3).

2

Le decisioni relative a casi connessi devono, per quanto sia possibile, essere comunicate simultaneamente.


Art. 75

44 In quanto non venga impugnata mediante ricorso, la decisione della commissione di stima ha l'efficacia di una sentenza passata in giudicato del Tribunale amministrativo federale; essa può essere impugnata con gli stessi rimedi giuridici.

44

Nuovo testo giusta l'all. n. 65 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

7. Processo

verbale

8. Comunicazione della

decisione

9. Forza

esecutiva

Espropriazione. LF

23

711

Capo VI.bis Anticipata immissione in possesso45

Art. 76

46 1 L'espropriante può chiedere, in ogni momento, d'essere autorizzato a prendere possesso del diritto o ad esercitarlo già innanzi il pagamento dell'indennità, purché provi che senza di ciò l'impresa sarebbe esposta a notevoli pregiudizi.

2

Il presidente della commissione di stima decide sulla domanda nella procedura di conciliazione al più presto, ma comunque previa audizione dell'espropriato e, ove occorra, dopo una particolare ispezione locale. Egli fa intervenire i membri della commissione di stima se lo giudica necessario o se tale intervento è chiesto da una parte.

3

Nella procedura davanti al Tribunale amministrativo federale e al Tribunale federale, spetta al giudice dell'istruzione decidere su tali domande.47 4 L'autorizzazione dev'essere data, sempre che la presa di possesso non impedisca di esaminare la domanda d'indennità oppure che questo esame possa essere reso possibile da taluni provvedimenti, come fotografie, schizzi, ecc. Nondimeno, fintanto che su le opposizioni all'espropriazione e le domande secondo gli articoli 7 a 10 non sia stata presa alcuna decisione definitiva, l'autorizzazione dev'essere data soltanto nella misura in cui non abbiano a sorgere danni irreparabili qualora esse venissero successivamente ammesse.

5

A richiesta dell'espropriato, l'espropriante può venir costretto a fornire anticipatamente delle garanzie per una congrua somma od a pagare degli acconti, o all'una e all'altra prestazione. Per la ripartizione degli acconti si procede secondo l'articolo 94. In tutti i casi l'indennità definitiva frutta interesse al saggio usuale dal giorno dell'immissione in possesso, e l'espropriato dev'essere indennizzato di ogni altro danno che gli è cagionato dall'anticipata immissione in possesso.

6

…48

45

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774).

46

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774).

47 Nuovo testo giusta l'all. n. 65 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

48 Abrogato dall'all. n. 65 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Presupposti,

competenza,

procedura

Espropriazione

24

711

Capo VII. Ricorso49

Art. 77

50 1 Contro la decisione della commissione di stima è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.

2

In quanto la presente legge non stabilisca altrimenti, la procedura di ricorso è retta dalle legge del 17 giugno 200551 sul Tribunale amministrativo federale.

3

Nella procedura di ricorso davanti al Tribunale amministrativo fedeale contro decisioni sulla determinazione dell'indennità sono ammesse nuove conclusioni, se è provato che esse non potevano essere presentate già davanti alla commissione di stima.


Art. 78

1 Sono legittimati a ricorrere le parti principali nonché i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti, nella misura in cui la decisione della commissione di stima loro cagioni una perdita.

2

La controparte può, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della dichiarazione di ricorso, dichiarare al Tribunale amministrativo federale di aderire a quest'ultimo e presentare conclusioni indipendenti.52 Nello stesso tempo, essa deve motivarle. L'adesione al ricorso cade se il medesimo è ritirato o dichiarato inammissibile.53

Art. 79


54



Art. 80

1 Per pronunciare su questioni che richiedono cognizioni speciali, è istituita una commissione superiore di stima composta di 30 membri, 15 dei quali nominati dal Consiglio federale e 15 dal Tribunale amministrativo federale.55 49

Nuovo testo giusta l'all. n. 65 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

50

Nuovo testo giusta l'all. n. 65 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

51 RS

173.32

52 Nuovo testo giusta l'all. n. 65 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

53

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774).

54 Abrogato dall'all. n. 65 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

55

Nuovo testo giusta l'all. n. 65 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

I. Principio

II. Facoltà di

ricorrere; ricorso

adesivo

III. …

IV. Commissione superiore

di stima 1. Nomina; ordinamento

Espropriazione. LF

25

711

2

Sono applicabili ai membri della commissione superiore di stima gli articoli 61 e 62. In caso di contestazione, spetta al Tribunale amministrativo federale di decidere sulla ricusa o, in caso di ricorso al Tribunale federale, a quest'ultimo.56

Art. 81

57 Il Tribunale amministrativo federale può convocare la commissione superiore di stima in seduta plenaria, sotto la presidenza di uno dei suoi giudici, per discutere sui criteri generali applicabili alle stime.


Art. 82

1 Per ogni singolo caso, il giudice inquirente designa da uno a tre membri della commissione superiore di stima per funzionare da periti e dirige le loro deliberazioni.

2

In via eccezionale, il giudice inquirente può aggregarsi ancora altri periti qualora il caso richieda delle cognizioni di carattere speciale.

3

Di regola, quando la stessa opera dia luogo a parecchi ricorsi, il giudice inquirente designa i medesimi membri della commissione superiore di stima e i medesimi periti.


Art. 83

a 8558

Art. 86

1 Salvo il caso in cui l'espropriante si riservi esplicitamente di rinunziare all'espropriazione anche dopo chiusa la procedura, il giudice inquirente può, a richiesta della controparte e avvenuto che sia lo scambio degli allegati, ordinare all'espropriante stesso il pagamento immediato dell'indennità, nella misura in cui questa, secondo le conclusioni delle parti, non è più controversa.

2

Ove l'espropriante fornisca sufficienti garanzie per l'importo ancora controverso, il giudice inquirente può, a richiesta del medesimo, decidere che l'espropriazione produca i suoi effetti già col pagamento della parte non controversa dell'indennità.

56 Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 65 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

57 Nuovo testo giusta l'all. n. 65 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

58

Abrogati dal n. I della LF del 18 mar. 1971, con effetto dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774).

2. Sedute

plenarie

3. Cooperazione

in caso di ricorso

V. a VII. …

VIII. Esecuzione

provvisoria

Espropriazione

26

711


Art. 87

59 1 Contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale è ammissibile il ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 200560 sul Tribunale federale.

2

Il diritto di ricorrere è retto dall'articolo 78 capoverso 1. Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale.

Capo VIII. Esecuzione

Art. 88

1 L'indennità per l'espropriazione dev'essere pagata entro venti giorni dalla sua fissazione definitiva e, ove consista in una somma di denaro, fruttare interesse al saggio usuale dalla scadenza di questo termine. Se a tale momento la misurazione definitiva della superficie pretesa dall'espropriante non è ancora possibile, sarà pagato intanto il novanta per cento dell'indennità calcolata sulla base delle misure risultanti dal piano depositato, con riserva di un pagamento suppletivo o di restituzione parziale.

2

In caso di mora dell'espropriante ad adempire delle prestazioni non consistenti in denaro, il presidente della commissione di stima gli fissa, a richiesta dell'avente diritto, un congruo termine per l'adempimento, con la comminatoria che altrimenti i lavori potranno essere eseguiti dall'avente diritto stesso a spese dell'espropriante. In questo caso, l'avente diritto può richiedere dall'espropriante una congrua anticipazione, la quale, in caso di contestazione, viene fissata dal presidente stesso.

3

In caso di contestazione, la commissione di stima fissa l'importo dovuto all'avente diritto per i lavori che ha egli stesso eseguiti e per i danni derivanti dalla mora.


Art. 89

1 Le indennità d'espropriazione per un fondo o per un diritto reale limitato sopra un fondo, come pure quelle di deprezzamento per la frazione residua d'un fondo, devono essere pagate, per conto degli aventi diritto all'ufficio del registro fondiario nel cui circondario si trova il fondo. L'espropriante consegna nello stesso tempo ad esso ufficio gli atti per mezzo dei quali le indennità sono state definitivamente fissate.

59

Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1971 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774). Nuovo testo giusta l'all. n. 65 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

60 RS

173.110

IX. Ricorso

al Tribunale

federale

I. Scadenza

dell'indennità e

conseguenze

della mora

II. Pagamento 1. Luogo

Espropriazione. LF

27

711

2

Le indennità assegnate all'espropriato per gli altri pregiudizi che ha subiti e le indennità assegnate ai conduttori e agli affittuari devono essere pagate direttamente ad essi.


Art. 90

1 L'ufficio del registro fondiario informa l'espropriato dell'avvenuto pagamento, avvertendolo che, ove non ne contesti l'esattezza entro il termine di dieci giorni, s'inizierà la procedura di ripartizione.

2

In caso di contestazione, l'ufficio ne deferisce la decisione al presidente della commissione di stima. Fino a che essa sia stata emanata, la ripartizione rimane sospesa.


Art. 91

1 Per effetto del pagamento delle indennità o dell'importo fissato secondo l'articolo 19bis capoverso 2, l'espropriante acquista la proprietà del fondo espropriato o il diritto che la espropriazione costituisce sul fondo in suo favore. In mancanza d'intesa contraria delle parti, i diritti reali limitati nonché i diritti personali annotati nel registro fondiario che gravano il fondo espropriato si estinguono anche se, nonostante l'avvenuta diffida, essi non sono stati notificati e stimati dalla commissione di stima. Rimane riservato il diritto di far valere posticipatamente una pretesa d'indennità in conformità dell'articolo 41.61 2 Il pagamento produce i medesimi effetti nel caso in cui la indennità sia stata fissata dopo l'inizio della procedura d'espropriazione mediante un accordo fra le parti.


Art. 92

Non possono essere richieste tasse di mutazione per il trasferimento della proprietà in seguito ad espropriazione; possono soltanto essere riscosse delle tasse di cancelleria, che sono a carico dell'espropriante.


Art. 93

1 L'espropriante può richiedere che l'acquisto di proprietà derivante dall'espropriazione sia iscritto nel registro fondiario immediatamente dopo il pagamento riconosciuto valido dell'indennità e la misurazione necessaria.

2

Il presidente della commissione di stima può, a richiesta dell'espropriante, autorizzare l'iscrizione anche prima della misurazione definitiva, sempreché questi giustifichi di avervi un interesse e fornisca sufficienti garanzie per l'adempimento delle sue prestazioni.

61

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774).

2. Contestazioni

3. Effetti

III. Tasse

IV. Iscrizioni

nel registro

fondiario

Espropriazione

28

711

3

A richiesta dell'espropriante, la commissione di stima ordina che l'avvenuto pagamento di un'indennità per l'espropriazione di diritti di vicinato sia menzionato nel registro fondiario.62

Art. 94

1 L'ufficio del registro fondiario non può versare al proprietario le indennità pagate per l'espropriazione di un fondo e per il deprezzamento di una particella non espropriata del fondo stesso, se non col consenso dei titolari di diritti reali limitati o di diritti personali annotati.

2

L'indennità per l'espropriazione di servitù non può essere versata agli aventi diritto se non col consenso dei titolari di diritti di pegno immobiliare o di oneri fondiari gravanti il fondo dominante.


Art. 95

1 Se, entro un congruo termine di almeno tre mesi, da fissargli dall'ufficio del registro fondiario, il proprietario espropriato o il titolare di una servitù espropriata non provi che tutti i titolari di diritti reali limitati consentono al pagamento nelle sue mani o ad una convenzione di ripartizione, l'ufficio del registro fondiario ripartisce la somma dell'indennità secondo gli articoli 96 a 100.

2

Previo avviso al Consiglio federale, i Governi cantonali possono affidare l'incarico della ripartizione, per tutto o parte del loro territorio, ad altri uffici.

3

Contro le decisioni degli uffici di ripartizione è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza competente secondo il diritto cantonale e, in ultima istanza, al Tribunale federale.

4

I Cantoni rispondono verso le persone lese, secondo l'articolo 955 del Codice civile svizzero63, dei danni cagionati dalla violazione delle norme legali.


Art. 96

1 Prima che sia stabilito lo stato di ripartizione tutti i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e d'usufrutti vengono diffidati, mediante pubblico avviso, a notificare entro il termine di venti giorni le loro pretese, comprese quelle per interessi e spese, e a produrre i titoli su cui si fondano. La diffida è accompagnata dalla comminatoria che coloro i quali non abbiano fatta la notificazione saranno esclusi dalla ripartizione in quanto i loro diritti non siano constatati dai registri 62 Introdotto dal n. II 5 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

63

RS 210

V. Ripartizione 1.

All'espropriato

2. Agli altri

titolari di diritti reali a. Uffici

competenti

b. Diffida a

notificare le

pretese

Espropriazione. LF

29

711

pubblici e che, fino alla produzione di tali titoli, le somme corrispondenti rimarranno depositate.

2

Gli interessati indicati nei registri pubblici che abbiano un domicilio conosciuto od un rappresentante nella Svizzera ricevono copia di detto avviso.


Art. 97

1 Trascorso il termine per le notificazioni, l'ufficio competente allestisce lo stato di ripartizione. Fondandosi sulle iscrizioni nel registro fondiario e negli altri registri pubblici, nonché sulle notificazioni che completano o rettificano queste iscrizioni, esso indica esattamente il grado e l'importo di ciascun credito nonché i rispettivi dividendi. Per il grado valgono le norme del Codice civile svizzero64.

2

Nei limiti in cui i pagamenti abbiano per effetto l'estinzione di diritti di pegno, i diritti dei titolari di grado posteriore avanzano nei posti divenuti liberi.


Art. 98

Le indennità pagate per l'estinzione di servitù sono devolute ai titolari di diritti di pegno immobiliare e di oneri fondiari del fondo dominante secondo il loro grado.


Art. 99

1 Lo stato di ripartizione rimane depositato durante trenta giorni presso l'ufficio incaricato della ripartizione, previo avviso agli interessati, che possono esaminarlo. Entro questo termine, ogni interessato può contestare lo stato di ripartizione davanti al giudice del luogo in cui si trova il fondo espropriato. Per la procedura si applicano le norme della legislazione sull'esecuzione e sul fallimento.

2

Allorché l'azione di modificazione dello stato di ripartizione è diretta contro l'ammissione ed il collocamento d'un altro interessato, essa dev'essere intentata contro quest'ultimo. Se l'azione ha per oggetto il proprio collocamento dell'attore, essa dev'essere promossa contro tutti gl'interessati il collocamento dei quali verrebbe mutato qualora l'azione fosse ammessa o, se essa non è tale da produrre siffatto mutamento, contro il solo espropriato.

3

Il Tribunale deve informare l'ufficio di ripartizione sia dell'inizio sia dell'esito della causa.

64

RS 210

c. Stato

di ripartizione

d. Indennità

per servitù

e. Deposito dello

stato di

ripartizione e sua

contestazione

Espropriazione

30

711


Art. 100

1 L'ufficio di ripartizione versa ai titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e d'usufrutti gli importi che loro sono assegnati, tuttoché il loro collocamento sia divenuto definitivo ed essi abbiano prodotto i loro titoli.

2

Se un creditore garantito da un'ipoteca o da una cartella ipotecaria subisce di tal guisa una perdita, gli si rilascia un'attestazione in questo senso; essa ha lo stesso valore di un riconoscimento giudiziale di debito.

3

Le somme spettanti ai titoli di pegno non prodotti vengono consegnate all'istituto cantonale dei depositi, avvertendone gli aventi diritto.

L'eccedenza è versata all'espropriato.


Art. 101

1 Operata la ripartizione, l'ufficio provvede alle modificazioni e cancellazioni divenute necessarie nel registro fondiario, nonché alla rettifica o alla cancellazione dei titoli di pegno.

2

Ove un titolo di pegno non sia stato prodotto, si faranno nondimeno le necessarie modificazioni e cancellazioni nel registro fondiario; esse saranno portate a notizia degli interessati mediante pubblico avviso e, se il loro nome e domicilio sono conosciuti, anche mediante lettera raccomandata; sarà aggiunta l'avvertenza che la alienazione o la costituzione in pegno del titolo senza indicazione della parte scoperta è punibile.

Capo IX. Retrocessione

Art. 102

1 L'espropriato, che non vi abbia rinunziato espressamente per iscritto, può pretendere la retrocessione di un diritto espropriato, verso rimborso del prezzo che gli è stato pagato e, dato il caso, dell'indennità di deprezzamento: a.65 quando, entro il termine di cinque anni dal suo acquisto da parte dell'espropriante, il diritto in questione non sia stato utilizzato allo scopo per il quale l'espropriazione ha avuto luogo.

Il Dipartimento competente può prorogare questo termine se l'espropriante è stato senza sua colpa nell'impossibilità di eseguire i lavori; 65

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774).

f. Pagamento

VI. Aggiornamento del

registro fondiario

e dei titoli

I. Condizioni

Espropriazione. LF

31

711

b. quando, entro il termine di venticinque anni, il diritto espropriato in vista di un futuro ampliamento di un'opera esistente non sia stato utilizzato a questo scopo;

c. quando, senza che tale diritto sia stato utilizzato ad uno scopo di utilità pubblica, s'intenda alienarlo o adibirlo ad un uso per il quale l'espropriazione non è stata concessa.

2

Nel caso d'ampliamento dell'espropriazione giusta gli articoli 12 e 13, il diritto di ottenere la retrocessione esiste solo quando i requisiti per esercitarlo ricorrano in confronto dell'intiero oggetto espropriato, e non può essere fatto valere che per la totalità.


Art. 103

Il diritto di ottenere la retrocessione può essere esercitato dal precedente proprietario del diritto espropriato o da' suoi eredi. Ove però siasi espropriata soltanto una particella di un fondo od una servitù prediale, l'espropriato e i suoi eredi non possono pretendere la retrocessione se non quando siano ancora proprietari del resto del fondo o dell'anteriore fondo dominante.


Art. 104

1 L'espropriante che intenda alienare il diritto espropriato o adibirlo ad uno scopo per il quale l'espropriazione non è concessa, deve darne avviso a chi ha il diritto di ottenere la retrocessione.

2

Se questo diritto non può più venir esercitato, avendo l'espropriante omesso, per propria colpa, di dare l'avviso richiesto, questi deve risarcire il danno che ne deriva all'avente diritto.


Art. 105

1 Il diritto di ottenere la retrocessione per causa d'inutilizzazione del diritto espropriato può essere esercitato solo durante un anno dopo trascorsi i termini previsti nell'articolo 102 capoverso 1 lettere a e b.

2

Il diritto di ottenere la retrocessione secondo l'articolo 102 capoverso 1 lettera c si prescrive in un anno a contare dal giorno in cui l'avente diritto ha ricevuto l'avviso o, se questo avviso sia stato omesso, dal giorno nel quale egli ha avuto notizia dell'alienazione o della diversa destinazione; in tutti i casi però in cinque anni dal compimento di uno di questi fatti.


Art. 106

1 Il diritto espropriato dev'essere restituito nello stato in cui si trova al momento nel quale viene formulata la domanda di retrocessione.

II. Aventi diritto

III. Avviso agli

aventi diritto

IV. Prescrizione

V. Conguaglio

Espropriazione

32

711

2

Se l'espropriante ha introdotto delle modificazioni e se lo stato anteriore non può più essere ristabilito o lo può essere solo con spese sproporzionate, chi pretende la retrocessione deve rifondere adeguatamente il maggior valore; egli è in diritto di dedurre il deprezzamento dalla sua prestazione. L'espropriante può togliere gl'impianti fatti da lui in quanto ciò sia possibile senza pregiudizio pel diritto da retrocedere.


Art. 107

Chi pretende la retrocessione è tenuto a pagare il controvalore entro il termine di tre mesi, a contare dal giorno in cui l'obbligo di retrocedere e la consistenza delle sue prestazioni sono stati riconosciuti o definitivamente fissati. L'inosservanza di questo termine ha per effetto la perdita del diritto alla retrocessione.


Art. 108

66 Qualora il diritto di ottenere la retrocessione sia contestato o le parti non possono intendersi sull'importo della controprestazione, spetta alla commissione di stima decidere. …67 Capo X. Disposizioni diverse

Art. 109

1 Le notificazioni e comunicazioni ufficiali prescritte dalla presente legge si fanno o per lettera raccomandata o per mezzo dell'autorità competente. Se il destinatario non è domiciliato nella Svizzera e se, diffidato a designarvi un rappresentante, non l'ha fatto, o se la sua dimora è ignota, l'atto da notificare viene depositato presso l'ufficio municipale del Comune in cui si trova l'oggetto dell'espropriazione.

Questo deposito è reso pubblicamente noto.

2

Le pubblicazioni sono inserite nel foglio officiale cantonale o, se ne esistono, nei fogli officiali d'annunci del Comune, nonché in almeno due altri giornali diffusi. Per il computo dei termini fa norma la prima pubblicazione nei fogli officiali.

3

Se esse concernono organizzazioni legittimate a ricorrere secondo la legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio, sui percorsi 66

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774).

67 Per. abrogato dall'all. n. 65 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

VI. Esecuzione

VII. Decisione

sulle pretese di

retrocessione

I. Notificazioni e

pubblicazioni

Espropriazione. LF

33

711

pedonali e i sentieri o sulla protezione dell'ambiente, le pubblicazioni avvengono nel Foglio federale o nel foglio officiale cantonale.68

Art. 110

69 Nella procedura davanti alla commissione di stima, i termini sono stabiliti secondo gli articoli 20 a 24 della legge federale del 20 dicembre 196870 sulla procedura amministrativa.


Art. 111

71 Gli allegati prescritti dalla presente legge per la commissione di stima devono essere presentati almeno con i duplicati necessari per la trasmissione alle controparti.


Art. 112

Gli atti prodotti dalle parti e quelli emanati dalla commissione di stima e dal suo presidente sono dispensati dal bollo.72

Art. 113

1 Il Consiglio federale fisserà mediante ordinanza le tasse da riscuotere per le operazioni eseguite in virtù della presente legge, come pure le indennità delle commissioni di stima e dei loro presidenti.

2

…74


Art. 114

75 1 Le spese cagionate dall'esercizio del diritto d'espropriazione sono a carico dell'espropriante.

2

Nei casi di richieste manifestamente abusive o di pretese palesemente esagerate, le spese possono essere addossate, tutte o in parte, all'espropriato.

68

Introdotto dal n. II 3 della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 214; FF 1991 897).

69

Abrogato dal n. II cpv. 1 n. 10 della LF del 20 dic. 1968 che modifica l'OG (RU 2006 1205; FF 2001 3764 in fine, disp. fin. mod. 20 dic. 1968). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774).

70

RS 172.021

71

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774).

72

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774).

73

Nuovo testo giusta l'all. n. 65 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

74 Abrogato dall'all. n. 65 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

75

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774).

II. Termini

III. Allegati

delle parti

IV. Dispensa

dal bollo

V. Spese 1.73 Ordinanza del Consiglio

federale

2. Ripartizione,

competenza

Espropriazione

34

711

3

Alla procedura di retrocessione (art. 102 e segg.) come anche alle pretese tardive d'indennità (art. 41) sono applicabili i principi generali sulle spese della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 194776, ove manchino i presupposti per l'esercizio posticipato del diritto.

4

Nella procedura d'opposizione (art. 55) decide, circa le spese, il Dipartimento competente oppure l'autorità cantonale competente giusta l'articolo 46 capoverso 2 della legge federale del 22 dicembre 191677 sull'utilizzazione delle forze idrauliche. Se la procedura si chiude con l'udienza di conciliazione oppure se la decisione è presa dal solo presidente, questi decide sulle spese; negli altri casi, la decisione spetta alla commissione di stima.


Art. 115

78 1 L'espropriante deve pagare all'espropriato una congrua indennità per le spese ripetibili necessarie, cagionate a questo ultimo dalle procedure di opposizione, di conciliazione e di stima.

2

Se le conclusioni dell'espropriato vengono respinte totalmente o preponderantemente, si può rinunciare, in tutto o in parte, all'aggiudicazione delle spese ripetibili.

3

Nei casi di richieste manifestamente abusive o di pretese palesemente esagerate, l'espropriato può essere costretto a pagare le spese ripetibili all'espropriante.

4

L'articolo 114 capoversi 3 e 4 è applicabile per analogia.


Art. 116

79 1 Le spese di procedura davanti al Tribunale amministrativo federale, comprese le spese ripetibili dell'espropriato, sono addossate all'espropriante.81 Se le conclusioni dell'espropriato vengono respinte totalmente o preponderantemente, si può procedere ad una diversa ripartizione. In ogni caso, le spese provocate inutilmente sono addossate a chi le ha cagionate.

76

RS 273

77

RS 721.80. Ora: LF sull'utilizzazione delle forze idriche.

78

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774).

79

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774).

80 Nuovo testo giusta l'all. n. 65 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

81 Nuovo testo giusta l'all. n. 65 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

3. Spese

ripetibili

4.80 Nella procedura davanti

al Tribunale

amministrativo

federale e al

Tribunale

federale

Espropriazione. LF

35

711

2

Nei casi menzionati nell'articolo 114 capoverso 3, le spese sono ripartite secondo i principi generali della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 194782.

3

Nella procedura davanti al Tribunale federale, la ripartizione delle spese è retta della legge del 17 giugno 200583 sul Tribunale federale.84

Art. 117

Quando il diritto d'espropriazione sia esercitato dalla Confederazione, dai Cantoni o dai Comuni, essi sono dispensati dall'obbligo di fornire garanzie.


Art. 118

85 Chiunque tolga, danneggi o sposti i segnali, i paletti o altri segni adoperati per una misurazione, un picchettamento o un profilo eseguiti in vista di un'espropriazione da fare secondo la presente legge, è punito con la multa fino a 300 franchi, salvo che non sia comminata una pena più grave giusta il Codice penale svizzero86.

Capo XI. Disposizioni transitorie e finali

Art. 119

1 Ove un'espropriazione sia possibile tanto secondo il diritto federale quanto secondo quello cantonale, spetta all'espropriante di decidere secondo quale dei due diritti l'espropriazione debba aver luogo.

2

Se l'espropriazione è già stata concessa secondo il diritto cantonale, l'espropriante non può più invocare la presente legge.


Art. 120

A contare dall'attuazione della presente legge sono abrogati: 1

la legge federale del 1° maggio 185087 sull'espropriazione per causa d'utilità pubblica; 2. l'ordinanza del 25 ottobre 190288 del Consiglio federale concernente l'organizzazione delle commissioni federali di stima;

82

RS 273

83 RS

173.110

84 Introdotto dall'all. n. 65 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

85

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774).

86

RS 311.0

87

[RU I 227]

88

[RU 19 320]

VI. Garanzie

VII.

Disposizione

penale

I. Applicazione

del diritto

federale e di

quello cantonale

II. Disposizioni

abrogate

Espropriazione

36

711

3. il regolamento riveduto del 5 dicembre 190289 del Tribunale federale per le Commissioni federali di stima istituite in conformità della legge federale 1° maggio 1850 sulla espropriazione per causa di utilità pubblica; 4. tutte le altre disposizioni di leggi, regolamenti od ordinanze contrarie alla presente legge.


Art. 121

…90

Art. 122

1 Il Consiglio federale è incaricato di fissare il giorno dell'attuazione della presente legge. A contare da quel giorno, essa si applicherà a tutte le espropriazioni per le quali non si sia ancora iniziata la procedura di stima in conformità della legge anteriore. Le attuali commissioni di stima rimangono in funzione per regolare le espropriazioni che devono ancora essere eseguite secondo la procedura anteriore.

2

Le nuove disposizioni concernenti la notificazione tardiva di pretese, l'esecuzione e la retrocessione si applicano, nel limite del possibile, anche alle espropriazioni regolate secondo la legge anteriore.

3

Esse determinano pure le condizioni e i termini da osservare per ottenere la retrocessione, nei casi di espropriazione già regolati al momento dell'attuazione della presente legge.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 193291 Disposizioni finali della modifica del 18 marzo 197192 II

L'articolo 19bis è applicabile a tutte le procedure d'espropriazione, per le quali il termine d'opposizione secondo gli articoli 30 e 31 non è ancora scaduto al momento dell'entrata in vigore di detta disposizione.

89

[RU 19 354]

90 Le mod. possono essere consultate alla RU 47 723.

91

DCF del 3 nov. 1931 (RU 47 757).

92

RU 1972 1076; FF 1970 I 774 III.

Modifica della

legge sugli

impianti elettrici

IV. Attuazione

Espropriazione. LF

37

711

III

Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge93.

Disposizioni finali della modifica del 17 giugno 200594 1

Le ordinanze d'esecuzione del Tribunale federale che non derogano materialmente al nuovo diritto rimangono in vigore sino a quando il Consiglio federale non disponga altrimenti.

2

Dopo l'entrata in vigore della presente modifica, i membri delle commissioni di stima portano a termine il loro mandato di sei anni. La durata del mandato dei membri nominati in seguito dal Tribunale amministrativo federale coincide con quella dei membri del Tribunale medesimo.

93

Questa L è entrata in vigore il 1° ago. 1972 (RU 1972 1086).

94 RU

2006 2197 all. n. 65; FF 2001 3764

Espropriazione

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711