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941.41

Legge federale
sugli esplosivi

(LEspl)1

del 25 marzo 1977 (Stato 1° gennaio 2013)

1 Introdotta dal n. 5 dell'all. alla LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 20 capoverso 1, 31bis capoverso 2, 32 capoverso 3, 34ter, 40bis, 64bis, 69bis e 85 numero 7 della Costituzione federale2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 agosto 19754,

decreta:

2 [CS 1 3; RU 1976 2001, 1985 659, 1993 3040]. A queste disp. corrispondono gli art. 60 cpv. 1, 95 cpv. 1, 107, 110, 118, 123 cpv. 1 e 173 cpv. 1 lett. b della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

3 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248; FF 2000 2971).

4 FF 1975 II 1261

Sezione 1: Campo d'applicazione e definizioni

Art. 1 Campo d'applicazione

1 La presente legge disciplina il commercio di esplosivi, pezzi pirotecnici e polvere da fuoco. Le sue disposizioni concernenti i pezzi pirotecnici valgono anche per la polvere da fuoco, fatti salvi gli articoli 12 capoverso 5, 14 nonché 24 capoverso 3 e nella misura in cui non sia oggetto di prescrizioni particolari.5

2 Riguardo ai pezzi pirotecnici da spettacolo, la legge è applicabile unicamente al fabbricante, all'importatore, al venditore e ai loro impiegati e ausiliari.

3 La polvere da sparo utilizzata come carica propulsiva per munizioni di armi da fuoco sottostà alle disposizioni della legislazione sulle armi.6

4 È fatta salva la legislazione federale sul materiale bellico e sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi, sempreché la presente legge o un'ordinanza d'esecuzione non contengano prescrizioni particolari.7

5 Sono parimenti fatte salve le prescrizioni del diritto cantonale in materia di edilizia e di polizia del fuoco.8

5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 990; FF 1996 II 922).

6 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

7 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

8 Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

Art. 2 Esercito e amministrazioni militari

1 L'esercito, le amministrazioni militari federali e cantonali e le loro regie sotto­stan­no alle disposizioni della presente legge soltanto in quanto forniscano esplosivi a uffici civili o a privati.

2 Il Consiglio federale emana prescrizioni sul commercio di esplosivi nell'esercito, nelle amministrazioni militari e nelle loro regìe. Esso può derogare alla presente legge soltanto se gli interessi della difesa nazionale lo esigono.

3 Il Consiglio federale può delegare questa competenza al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport9 e ai servizi che ne di­pendono.

9 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

Art. 2a10 Polizia e vigili del fuoco

1 Il Consiglio federale può escludere dal campo d'applicazione della presente legge, del tutto o in parte, la polizia e i vigili del fuoco.

2 Può prevedere disposizioni speciali per tali corpi.

10 Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

Art. 3 Commercio

1 Per commercio va intesa qualsiasi operazione con esplosivi e pezzi pirotecnici, segnatamente la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l'importazione, la forni­tura, l'acquisto, l'impiego e la distruzione.

2 Il trasporto all'interno del Paese nel traffico postale, ferroviario, stradale, aereo, fluviale e lacustre non è considerato commercio; esso è disciplinato secondo le pre­scrizioni speciali della legislazione federale e degli accordi internazionali.

Art. 4 Esplosivi

Per esplosivi si intendono le materie esplosive e i mezzi d'innesco.

Art. 5 Materie esplosive

1 Le materie esplosive sono composti chimici puri, o miscugli di tali composti la cui esplosione può essere provocata mediante innesco, azione meccanica o altro modo e che, anche in quantità relativamente esigua, risultano pericolosi per il loro potere distruttivo sia in carica libera sia in carica compressa.

2 Non sono considerate materie esplosive:

a.
i gas esplosivi, i vapori di combustibili liquidi e le altre sostanze che esplo­dono soltanto dopo essere state miscelate con l'aria;
b.
gli additivi impiegati nella fabbricazione di prodotti chimici o i prodotti inter­medi di tale fabbricazione presentanti rischio d'esplosione eliminato però prima che sia terminato il processo di fabbricazione;
c.
i prodotti e i preparati esplosivi, fabbricati e messi in commercio per scopo diverso da quello derivante dalle loro proprietà esplosive.
Art. 7 Pezzi pirotecnici

I pezzi pirotecnici sono prodotti pronti all'uso, comprendenti un elemento esplosivo o un dispositivo d'innesco che

a.
non servono al brillamento ma ad altri fini industriali, tecnici o agricoli come i mezzi di segnaletica, i razzi meteorologici, i candelotti per la saldatura o la tempera dei metalli, oppure
b.
sono destinati unicamente allo spettacolo come i fuochi d'artificio.
Art. 7a11 Polvere da fuoco

1 Per polvere da fuoco s'intende:

a.
qualsiasi propellente di proiettili, anche se componente di semifabbricati o prodotti finiti;
b.
qualsiasi propellente di pezzi pirotecnici, anche se componente di semi­fab­bricati o prodotti finiti.

2 Il Consiglio federale può escludere i propellenti che servono anche ad altri scopi.

11 Introdotto dal n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 990; FF 1996 II 922).

Sezione 2:...

Sezione 3: Diritto di commerciare esplosivi e pezzi pirotecnici

Art. 8a13 Principio

Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici possono essere commercializzati solo se non met­tono in pericolo la vita e la salute degli utenti e di terzi quando sono utilizzati con­formemente alle prescrizioni e con le dovute precauzioni. Il Consiglio federale sta­bilisce le esigenze in materia di sicurezza e disciplina le procedure in materia di conformità e di autorizzazione; tiene conto al riguardo del diritto internazionale.

13 Introdotto dal n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 990; FF 1996 II 922).

Art. 9 Fabbricazione nonché importazione, esportazione e transito14

1 Esplosivi e polvere da fuoco possono essere fabbricati o importati in Svizzera solo con un'autorizzazione della Confederazione. Chi ottiene l'autorizzazione di fabbri­care esplosivi e polvere da fuoco, può venderli anche in Svizzera. Un'autorizzazione secondo la legislazione sulle armi per l'importazione di polvere da fuoco vale quale autorizzazione d'importazione conformemente alla presente legge.15

1bis L'esportazione e il transito di esplosivi e polvere da fuoco sono disciplinati:

a.
dalla legislazione sul materiale bellico, se questa contempla anche tali esplo­sivi o polvere da fuoco;
b.
dalla legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, se la legislazione sul materiale bellico non contempla anche tali esplosivi e polvere da fuoco.16

2 I pezzi pirotecnici possono essere fabbricati o importati soltanto con l'autorizza­zione della Confederazione. Il Consiglio federale disciplina il rilascio, la revoca e la sca­denza delle autorizzazioni. Può dispensare taluni prodotti o gruppi di prodotti dall'obbligo dell'autorizzazione, sempreché la sicurezza sia garantita da altre misure.17

3 ...18

14 Nuovo titolo giusta il n. I 3 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248; FF 2000 2971).

15 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248; FF 2000 2971).

16 Introdotto dal n. I 3 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248; FF 2000 2971).

17 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 990; FF 1996 II 922).

18 Introdotto dal n. I della LF del 13 dic. 1996 (RU 1998 990; FF 1996 II 922). Abrogato dal n. I 3 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, con effetto dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248; FF 2000 2971).

Art. 10 Autorizzazione di vendita in Svizzera

1 Chiunque, in Svizzera, commercia esplosivi o pezzi pirotecnici deve essere titolare di un'autorizzazione. Il Consiglio federale disciplina il rilascio, la revoca e la sca­denza delle autorizzazioni. Può dispensare taluni prodotti o gruppi di prodotti dall'obbligo dell'autorizzazione, a condizione che la sicurezza sia garantita da altre misure.19

2 L'autorizzazione è rilasciata dal Cantone in cui il venditore ha il proprio domicilio d'affari; nel caso di domicili in più Cantoni, quest'ultimi devono dapprima accor­darsi.

3 L'autorizzazione vale per la vendita in tutta la Svizzera. Per il commercio al det­taglio di pezzi pirotecnici da spettacolo essa vale unicamente nel Cantone che l'ha rilasciata.

4 L'autorizzazione è accordata soltanto alle imprese degne di fiducia e alle persone di buona reputazione che dispongono delle conoscenze tecniche necessarie e dei depo­siti prescritti.

5 Spetta alla Confederazione il diritto di autorizzare l'esercito, le amministrazioni militari federali e cantonali e le loro regie a fornire ordigni esplosivi a uffici civili e a privati.

19 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 990; FF 1996 II 922).

Art. 11 Limitazione e distribuzione dei depositi di esplosivi

1 I depositi di esplosivi dei venditori sono limitati al numero necessario e adegua­tamente distribuiti nell'insieme del territorio.

2 Il Consiglio federale stabilisce il numero dei depositi di esplosivi e la loro distri­buzione regionale. Esso può delegare tale competenza al Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Art. 12 Permesso d'acquisto

1 L'utilizzatore che desidera acquistare esplosivi deve essere titolare di un permesso d'acquisto che va consegnato al venditore prima di ritirare la merce e che deve essere da quest'ultimo conservato.

2 Il permesso deve indicare cognome, nome, data di nascita e domicilio dell'acqui­rente, natura e quantità degli esplosivi nonché finalità e luogo dell'uso. Per le im­prese e gli organismi ufficiali deve essere indicata la sede come anche l'identità delle persone che agiscono per loro conto.

3 Il permesso è rilasciato dal Cantone in cui l'acquirente ha eletto domicilio o sta­bilito la propria sede sociale. È dato soltanto se le indicazioni dell'acquirente sono degne di fede e se è garantito un uso lecito e a regola d'arte degli esplosivi.

4 Chiunque voglia utilizzare per sé ordigni esplosivi da lui fabbricati o importati deve dare alle autorità competenti del luogo d'uso le indicazioni di cui al capo­verso 2.

5 Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti l'acquisto di pezzi pirotecnici destinati a fini industriali, tecnici o agricoli. Può agevolarne le modalità oppure libe­ralizzarlo completamente, sempreché la sicurezza sia garantita da altre misure.20

20 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 990; FF 1996 II 922).

Art. 13 Piccolo utilizzatore

1 È piccolo utilizzatore chiunque abbia soltanto occasionalmente bisogno di esplo­sivi e unicamente in piccole quantità.

2 Il piccolo utilizzatore non può tenere scorte di esplosivi per una durata superiore a tre mesi. Trascorso questo termine deve restituire al venditore gli esplosivi inutiliz­zati oppure ottenere un nuovo permesso d'acquisto.

3 Il venditore è obbligato a riprendersi tali esplosivi e a risarcire adeguatamente l'ac­quirente.

Art. 14 Permessi d'uso

1 Le cariche esplosive possono essere preparate e fatte brillare soltanto da parte di persone titolari di un permesso d'uso o sotto la loro sorveglianza.

2 La stessa norma s'applica all'impiego di pezzi pirotecnici che servono a fini indu­striali, tecnici o agricoli. Il Consiglio federale può limitare tale esigenza a pezzi pirotecnici di un determinato genere o estenderla a pezzi pirotecnici da spettacolo.21

3 Il Consiglio federale, uditi i Cantoni, l'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni, le cerchie economiche e le associazioni professionali interes­sate, emana prescrizioni concernenti:

a.
le categorie di permesso,
b.
le esigenze in materia di formazione e di esami.

3bis Il Consiglio federale può delegare alle associazioni professionali l'emanazione delle prescrizioni di cui al capoverso 3 lettera b, purché preveda la vigilanza da parte di un servizio federale.22

4 I Cantoni organizzano gli esami se le cerchie economiche non possono provve­dervi.

5 Il Dipartimento federale dell'economia, della forma­zione e della ricerca23 esercita la vigilanza sugli esami.

6 Per adempiere i loro compiti legali, le autorità incaricate di eseguire il presente articolo sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato AVS conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 194624 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.25

21 Nuovo testo del per. giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

22 Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

23 Nuova espr. giusta il n. I 32 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655).

24 RS 831.10

25 Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

Art. 15 Commercio vietato

1 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici poco stabili o particolarmente sensibili alle influenze esterne non possono essere né fabbricati né importati. Nei casi dubbi deve essere dapprima presentato un campione all'ufficio centrale dell'Ufficio federale di polizia26.

2 La vendita, ambulante o su mercati, di esplosivi o pezzi pirotecnici è vietata.

3 È vietato consegnare esplosivi e fuochi d'artificio pericolosi a persone minori di 18 anni.

4 Chiunque acquisti esplosivi per proprio uso non ha diritto di consegnarli a terzi.

5 È vietato l'uso al fine di spettacolo di esplosivi e pezzi pirotecnici destinati ad altri scopi. I Cantoni possono permettere eccezionalmente l'impiego di polvere da fuoco per commemorare ricorrenze storiche o per manifestazioni analoghe, se esiste garan­zia per un uso a regola d'arte.

26 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 16 Casi speciali

Il Consiglio federale può agevolare il commercio di esplosivi e, nel caso di quantità esigue, esentarlo dall'obbligo d'autorizzazione, se detti esplosivi servono in Sviz­zera a scopi scientifici, di ricerca o di formazione.

Sezione 4: Prescrizioni di protezione e di sicurezza

Art. 17 Principio

Chiunque commercia con esplosivi o pezzi pirotecnici deve, per la sicurezza di quest'ultimi nonché per la protezione della vita e dei beni, adottare tutti i provve­dimenti che, secondo le circostanze, si possono ragionevolmente pretendere.

Art. 18 Responsabilità nelle aziende di fabbricazione

1 Le aziende che fabbricano esplosivi o pezzi pirotecnici designano le persone responsabili della fabbricazione, del deposito e della spedizione. Per tale scopo esse possono impiegare soltanto persone aventi le qualità e le conoscenze tecniche neces­sarie.

2 Queste prescrizioni si applicano anche alle aziende che utilizzano esplosivi per produrre munizioni.

Art. 19 Imballaggio

1 Gli imballaggi e i contenitori di esplosivi e di pezzi pirotecnici devono essere costruiti e contrassegnati in modo da escludere qualsiasi messa in pericolo della vita e dei beni.

2 I mezzi d'innesco e le materie esplosive devono essere imballati separatamente.

3 Gli imballaggi e i contenitori utilizzati per la fornitura di materie esplosive o di mezzi d'innesco devono recare le indicazioni seguenti:

a.
natura e quantità delle materie esplosive o dei mezzi d'innesco;
b.
fabbricante o importatore;
c.
data di fabbricazione e data limite di utilizzazione.

4 Il Consiglio federale può emanare disposizioni completive concernenti l'imbal­laggio e l'etichettatura e prevedere agevolazioni per i pezzi pirotecnici.

Art. 20 Deposito di esplosivi

1 Le materie esplosive e le micce detonanti devono essere depositate separatamente dagli altri mezzi d'innesco detonanti.

2 I depositi dei fabbricanti, degli importatori e dei venditori devono essere sistemati e mantenuti secondo collaudate tecniche di sicurezza; essi devono segnatamente essere situati a sufficiente distanza da agglomerati, vie pubbliche e servizi d'inte­resse gene­rale.

3 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni di sicurezza cui devono soddisfare i magazzini degli utilizzatori per quanto concerne l'ubicazione, il modo di costru­zione e di istallazione nonché i provvedimenti di sicurezza da osservare per la con­servazione degli esplosivi fuori di un deposito.

Art. 21 Deposito e custodia di pezzi pirotecnici

Il Consiglio federale può agevolare le condizioni relative al deposito e alla custodia di pezzi pirotecnici segnatamente di quelli non soggetti a influenze esterne. Esso può inoltre vietare, limitare o subordinare a condizioni, la custodia di taluni pezzi nei locali di vendita.

Art. 22 Sicurezza

1 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici devono essere messi al sicuro segnatamente dal fuoco, dalle intemperie, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati.

2 Ciò vale anche per le aziende che fabbricano munizioni, in quanto impieghino esplosivi.

Art. 23 Protezione dei lavoratori

1 I proprietari di aziende e imprese che commerciano con esplosivi o pezzi pirotec­nici sono inoltre tenuti a prendere, a favore dei lavoratori, tutti i provvedimenti pro­tettivi dettati dall'esperienza, applicabili secondo l'evoluzione tecnologica e ade­guati alle condizioni dell'azienda o dell'impresa.

2 Sono riservate le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni giusta la legge fede­rale del 20 marzo 198127 sull'assicurazione contro gli infortuni.28

27 RS 832.20

28 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1982 1676 1724 art.1 cpv. 1; FF 1976 III 155).

Art. 24 Trasporto

1 Il trasporto di esplosivi nelle aziende di fabbricazione, sui cantieri come anche verso o dal luogo d'uso, può essere effettuato soltanto da persone appositamente istruite.

2 Le materie esplosive e i mezzi d'innesco detonanti possono essere trasportati simultaneamente soltanto in contenitori separati. Ciò vale anche per il trasporto dal magazzino dell'utilizzatore fino al luogo d'uso.

3 Per il trasporto di pezzi pirotecnici, il Consiglio federale emana prescrizioni che possono derogare a quelle vigenti per il trasporto di esplosivi.

Art. 25 Uso in brillamenti

Il Consiglio federale, uditi i Cantoni, l'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni nonché le cerchie economiche e le associazioni professionali interessate, stabilisce le prescrizioni speciali di protezione e di sicurezza per la pre­pa­razione e l'esecuzione di brillamenti.

Art. 26 Restituzione, distruzione

1 Gli esplosivi la cui azione, efficacia o stabilità risultano insufficienti rispetto allo stato della tecnica devono essere restituiti al venditore oppure distrutti da specialisti.

2 Tale norma s'applica per analogia ai pezzi pirotecnici.

Sezione 5: Disposizioni concernenti la responsabilità civile

Art. 27 Responsabilità civile

1 Il proprietario di un'azienda o di un impianto in cui sono fabbricati, depositati o impiegati esplosivi o pezzi pirotecnici è responsabile del danno provocato dalla loro esplosione. Per il resto sono applicabili le disposizioni generali del codice delle obbligazioni29, concernenti gli atti illeciti.

2 È liberato dalla responsabilità chi prova che il danno è dovuto a forza maggiore, colpa grave della parte lesa o di un terzo.

3 Anche la Confederazione, i Cantoni e i Comuni sottostanno a queste disposizioni.

29 RS 220

Sezione 6: Vigilanza sul commercio di esplosivi e pezzi pirotecnici

Art. 28 Competenza

1 I Cantoni sorvegliano il commercio di esplosivi e pezzi pirotecnici. È fatto salvo l'articolo 33 capoverso 3.30

2 L'Amministrazione delle dogane vigila sull'importazione di esplosivi e pezzi pirotecnici.31

3 La vigilanza sul commercio con esplosivi nell'esercito e nelle amministrazioni militari federali e cantonali spetta alla Confederazione.

30 Per. introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

31 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

Art. 29 Inventari

1 I titolari d'autorizzazioni di fabbricazione, importazione e vendita di esplosivi devono tenere inventari distinti circa le loro operazioni riguardanti le materie esplo­sive e i mezzi di innesco.

2 I grossi utilizzatori di esplosivi hanno pure l'obbligo di tenere l'inventario.

3 Negli inventari devono essere indicati esattamente il tipo e la quantità degli esplo­sivi, la loro provenienza, la loro destinazione o il loro uso.

4 Gli inventari con gli atti devono essere custoditi in buon ordine durante cinque anni con i rispettivi giustificativi. Il Consiglio federale può prevedere un termine di conservazione più lungo.32

5 Il Consiglio federale disciplina la tenuta degli inventari dei pezzi pirotecnici. Esso può restringerla a determinati tipi.

32 Per. introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

Art. 30 Perdita, infortuni

1 Chiunque cui vengano a mancare esplosivi o pezzi pirotecnici deve immediata­mente segnalarne la scomparsa alla polizia.

2 Se in un'impresa che commercia esplosivi o pezzi pirotecnici avviene un'esplo­sione provocante pregiudizio all'integrità delle persone o danno considerevole alle cose, i superiori responsabili devono avvisare senza indugio la polizia.

3 È riservato l'obbligo di annunciare l'infortunio conformemente all'articolo 45 della legge federale del 20 marzo 198133 sull'assicurazione contro gli infortuni.34

33 RS 832.20

34 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1982 1676 1724 art. 1 cpv. 1; FF 1976 III 155).

Art. 31 Obbligo d'informare

Chiunque commercia con esplosivi o pezzi pirotecnici deve informare gli organi incaricati dell'esecuzione della legge e consentire loro la consultazione dei docu­menti, per quanto richiesto dall'applicazione della legge e delle sue disposizioni d'ese­cuzione; è fatto salvo il diritto legale di non deporre.

Art. 32 Organi d'esecuzione

Gli organi d'esecuzione possono, durante le ore di lavoro, entrare senza preavviso nei locali di aziende e depositi per ispezionarli, esaminare inventari e rispettivi do­cumenti nonché chiedere o prelevare campioni. Essi mettono al sicuro il materiale che può servire come mezzo di prova.

Art. 3335 Ufficio centrale, elenco delle materie esplosive

1 Per reprimere reati commessi con esplosivi, è istituito un Ufficio centrale presso l'unità amministrativa designata dal Consiglio federale.

2 L'Ufficio centrale allestisce un elenco degli esplosivi. L'elenco ha carattere infor­mativo ed è comunicato periodicamente ai Cantoni e all'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni.

3 In collaborazione con le autorità cantonali competenti, l'Ufficio centrale verifica mediante controlli per campionatura che gli esplosivi e i pezzi pirotecnici messi in commercio siano conformi alle prescrizioni legali.36

35 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248; FF 2000 2971).

36 Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

Sezione 6a:39 Tasse

39 Introdotta dal n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 990; FF 1996 II 922).

Art. 34a

Per le autorizzazioni previste nella presente legge sono riscosse tasse. Il Consiglio federale ne stabilisce gli importi.

Sezione 7: Decisioni amministrative e protezione giuridica

Art. 35 Decisioni

1 Se una persona non si conforma agli obblighi imposti in virtù della presente legge o delle sue disposizioni d'esecuzione, l'autorità competente prende le decisioni neces­sarie.

2 L'autorità può segnatamente ordinare provvedimenti a protezione di terzi nonché, in caso di violazione grave delle prescrizioni di protezione o di sicurezza, mettere al sicuro gli esplosivi e i pezzi pirotecnici, revocare le autorizzazioni e far sospendere l'attività delle aziende di fabbricazione.

Art. 3640 Protezione giuridica

Le decisioni inerenti ai permessi d'uso ai sensi dell'articolo 14 possono essere impugnate mediante ricorso alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione41.

40 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

41 Nuova espr. giusta il n. I 32 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655).

Sezione 8: Disposizioni penali42

42 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2 - 6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

Art. 37 Commercio non autorizzato

1. Chiunque, senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, com­mer­cia con esplosivi o pezzi pirotecnici segnatamente fabbricandoli, depositandoli, de­tenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli,
chiunque fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'au­torizzazione prevista nella presente legge,
chiunque fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante siffatte indicazioni,

è punito, se ha agito intenzionalmente, con la detenzione o con la multa. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è dell'arresto o della multa.

2.43 Chiunque, senza autorizzazione, fabbrica, importa o commercia polvere da fuoco oppure semifabbricati o prodotti finiti che la contengono è punito con la multa.

43 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248; FF 2000 2971).

Art. 38 Altre infrazioni

1. Chiunque disattende i provvedimenti di protezione o di sicurezza prescritti dalla presente legge (art. 17 a 26) o da una ordinanza d'esecuzione,
chiunque viola gli obblighi di tenere gli inventari, di annunciare o di informare impostigli dalla presente legge o dalle disposizioni esecutive,

chiunque in altro modo contravviene intenzionalmente alla presente legge, alle dis­posizioni esecutive o ad una singola decisione (art. 35) notificatagli sotto commina­toria della pena prevista nel presente articolo è punito con l'arresto o con la multa.

2. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della multa.

Art. 39 Infrazioni commesse nell'azienda, da mandatari e simili

1 Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incom­benze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa.

2 Il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omet­te di impedire un'infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l'autore che agisce intenzionalmente o per negligenza.

3 Se il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle per­sone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.

Art. 40 Rapporto con altre leggi penali

1 Gli articoli 224 a 226 del Codice penale44 escludono l'irrogazione di pene giusta la presente legge soltanto se ricoprono l'atto in tutti i suoi aspetti, sia sul piano dell'illecito sia su quello della colpa.

2 e 3 ...45

4 Le disposizioni penali della presente legge prevalgono sugli articoli 49 e 50 della legge del 15 dicembre 200046 sui prodotti chimici e sugli articoli 112 e 113 della legge del 20 marzo 198147 sull'assicurazione contro gli infortuni.48

44 RS 311.0

45 Abrogati dall'art. 45 della LF del 13 dic. 1996 sul materiale bellico, con effetto dal 1° apr. 1998 (RU 1998 794; FF 1995 II 864).

46 RS 813.1

47 RS 832.20

48 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. alla L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2004 4763 2005 2293; FF 2000 590).

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 42 Esecuzione

1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

2 I Cantoni designano le competenti autorità esecutive e emanano le necessarie dis­posizioni organizzative.50

3 Nella misura in cui non è espressamente attribuita alla Confederazione, l'esecu­zione della presente legge compete ai Cantoni. ...51

4 La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della legge.

50 Nuovo testo giusta il n. II 54 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

51 Secondo per. abrogato dal n. II 54 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, con effetto dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

Art. 43 Disposizioni transitorie

1 Chiunque commercia con esplosivi o pezzi pirotecnici e intende continuare tale attività deve rivolgersi all'autorità cantonale incaricata del rilascio delle autorizza­zioni, entro tre mesi a contare dall'entrata in vigore della presente legge.

2 L'autorizzazione per la vendita di esplosivi è subordinata alla condizione che il titolare disponga dei depositi prescritti, entro un anno a contare dal rilascio dell'au­torizzazione.

3 Nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge i piccoli utilizza­tori devono consegnare le loro scorte di esplosivi ai fornitori, contro adeguato risar­cimento oppure sollecitare un permesso d'acquisto.

4 I venditori che cessano l'attività o che non ottengono più l'autorizzazione sono parimente tenuti a restituire le loro scorte ai fornitori.

5 I piccoli utilizzatori che intendono eseguire brillamenti senza vigilanza devono ottenere il permesso richiesto, entro tre anni a contare dall'entrata in vigore della pre­sente legge.

6 Per i grandi utilizzatori, tale termine è stabilito a cinque anni. Successivamente, l'effettivo degli operai titolari di un permesso d'uso dovrà corrispondere, in tali aziende, alle ordinazioni da eseguire.

7 Fino all'entrata in vigore della legislazione della Confederazione sulle armi, gli articoli 9, 10, 15, 17, 27-32 e 34-41 sono applicabili anche per munizioni che non sottostanno alla legge del 13 dicembre 199652 sul materiale bellico; il Consiglio federale disciplina i particolari.53

52 RS 514.51

53 Introdotto dal il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 990; FF 1996 II 922).

Art. 44 Riserva in favore dei Cantoni

I Cantoni possono limitare il commercio al dettaglio di pezzi pirotecnici da spetta­colo, temporaneamente, a determinate occasioni, vincolarlo a altre condizioni e vie­tare la vendita di determinati fuochi d'artificio.

Art. 46 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° giugno 198055

55 DCF del 26 mar. 1980.