Art. 1 Oggetto
La presente legge disciplina la protezione dell'essere umano dalle malattie trasmissibili e prevede i provvedimenti necessari a tal fine.
818.101
del 28 settembre 2012 (Stato 1° gennaio 2023)
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 40 capoverso 2, 118 capoverso 2 lettera b, 119 capoverso 2 e
120 capoverso 2 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 20102,
decreta:
La presente legge disciplina la protezione dell'essere umano dalle malattie trasmissibili e prevede i provvedimenti necessari a tal fine.
1 La presente legge si prefigge di prevenire e combattere la comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili.
2 I provvedimenti in virtù della presente legge si prefiggono di:
Ai sensi della presente legge si intende per:
1 Il Consiglio federale definisce, in collaborazione con i Cantoni, gli obiettivi e le strategie per l'individuazione, la sorveglianza e la prevenzione delle malattie trasmissibili e la lotta contro di esse.
2 Nella definizione degli obiettivi e delle strategie occorre tener conto in particolare:
3 La Confederazione e i Cantoni verificano sulla base dei rapporti se gli obiettivi sono raggiunti e, se del caso, prendono i provvedimenti necessari.
1 L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) elabora, in collaborazione con i Cantoni, programmi nazionali specifici concernenti l'individuazione, la sorveglianza e la prevenzione delle malattie trasmissibili e la lotta contro di esse, in particolare in materia di:
2 Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono all'attuazione dei programmi nazionali.
1 Vi è una situazione particolare se:
2 Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può:
3 Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) coordina i provvedimenti della Confederazione.
Se una situazione straordinaria lo richiede, il Consiglio federale può ordinare i provvedimenti necessari per tutto il Paese o per talune parti di esso.
1 La Confederazione e i Cantoni prendono provvedimenti preparatori al fine di prevenire e limitare tempestivamente i pericoli e i danni alla salute pubblica.
2 In vista di un pericolo particolare per la salute pubblica l'UFSP può ordinare ai Cantoni di prendere determinati provvedimenti, in particolare:
1 L'UFSP informa il pubblico, determinati gruppi di persone, le autorità e gli specialisti sui rischi delle malattie trasmissibili e sulle possibilità di prevenirle e combatterle.
2 L'UFSP pubblica regolarmente rilevamenti e analisi sul tipo, la comparsa, le cause e la propagazione delle malattie trasmissibili.
3 Pubblica raccomandazioni, che aggiorna regolarmente secondo lo stato della scienza, in merito ai provvedimenti da adottare contro le malattie trasmissibili e sull'utilizzazione di agenti patogeni. Se sono coinvolti altri uffici federali, l'UFSP agisce d'intesa con questi ultimi.
4 L'UFSP e le autorità cantonali competenti coordinano la loro attività d'informazione.
1 L'UFSP provvede affinché i Cantoni ricevano le informazioni determinanti per la prevenzione delle malattie trasmissibili e la lotta contro di esse.
2 I servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni si scambiano i risultati della ricerca, le conoscenze specialistiche e le informazioni sui programmi di formazione e di sorveglianza.
L'UFSP gestisce, in collaborazione con altri uffici federali e i servizi cantonali competenti, sistemi di individuazione precoce e di sorveglianza delle malattie trasmissibili. Provvede al coordinamento con i sistemi internazionali.
1 I medici, gli ospedali e altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario dichiarano le osservazioni concernenti le malattie trasmissibili, con le indicazioni necessarie a identificare le persone malate, contagiate o esposte, nonché a individuare la via di trasmissione:
2 I laboratori dichiarano all'autorità cantonale competente e all'UFSP i risultati di analisi di laboratorio concernenti malattie trasmissibili con le indicazioni necessarie a identificare le persone malate o contagiate.
3 Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di dichiarare i provvedimenti di prevenzione e di lotta e i loro effetti, nonché di inviare i campioni e i risultati delle analisi ai laboratori designati dalle autorità competenti.
4 Le autorità cantonali competenti dichiarano all'UFSP le osservazioni che indicano un pericolo per la salute pubblica.
5 I conduttori di navi e i piloti di aeromobili dichiarano rispettivamente all'esercente di un impianto portuale e di un aeroporto le osservazioni che indicano un pericolo per la salute pubblica.
6 Devono essere dichiarate le osservazioni concernenti le malattie trasmissibili che:
1 Il Consiglio federale stabilisce quali osservazioni concernenti le malattie trasmissibili sono sottoposte all'obbligo di dichiarazione, nonché le modalità, i criteri e i termini della dichiarazione.
2 Per quanto concerne determinati contenuti della dichiarazione, esso può limitare l'obbligo di dichiarazione a determinati medici, ospedali, altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario e a taluni laboratori.
1 Ai fini della sorveglianza epidemiologica e a scopi di ricerca, l'UFSP può concordare con medici, laboratori, ospedali e altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario che essi dichiarino all'ufficio designato dall'UFSP osservazioni non sottoposte all'obbligo di dichiarazione.
2 La dichiarazione avviene in forma anonimizzata.
1 Le autorità cantonali competenti fanno eseguire le indagini epidemiologiche necessarie, in particolare sul tipo, la causa, la fonte di contagio e la propagazione di una malattia accertata o supposta. Coordinano le loro attività e informano l'UFSP sui risultati.
2 La competente autorità federale presta assistenza tecnica alle autorità cantonali nelle indagini epidemiologiche. Può eseguire essa stessa simili indagini, in particolare se il Cantone interessato lo richiede.
1 I laboratori che eseguono analisi microbiologiche per individuare malattie trasmissibili necessitano di un'autorizzazione dell'autorità federale competente.
2 Il Consiglio federale assume i compiti seguenti:
3 I laboratori di studi medici e di ospedali, l'officina del farmacista e altri laboratori che eseguono analisi nell'ambito delle cure di base secondo la legge federale del 18 marzo 19944 sull'assicurazione malattie (LAMal) non sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione.
L'UFSP può designare singoli laboratori quali centri nazionali di riferimento o laboratori di conferma e incaricarli di eseguire analisi particolari e altri compiti speciali.
I Cantoni gestiscono una rete di laboratori regionali e assicurano la collaborazione con le autorità federali competenti e i laboratori ad alta sicurezza.
1 La Confederazione e i Cantoni prendono provvedimenti per controllare, ridurre ed eliminare i rischi di trasmissione delle malattie.
2 Il Consiglio federale può:
1 In collaborazione con la Commissione federale per le vaccinazioni, l'UFSP elabora e pubblica raccomandazioni in materia di vaccinazioni (piano nazionale di vaccinazione).
2 I medici e il personale sanitario contribuiscono all'attuazione del piano nazionale di vaccinazione nell'ambito della loro attività.
3 Informano sul piano nazionale di vaccinazione le persone interessate dalle raccomandazioni di vaccinazione.
1 I Cantoni promuovono le vaccinazioni:
2 I Cantoni possono in particolare:
Se esiste un pericolo considerevole, i Cantoni possono dichiarare obbligatorie le vaccinazioni di gruppi di popolazione a rischio, di persone particolarmente esposte e di persone che esercitano determinate attività.
1 Il Consiglio federale può prevedere un obbligo di dichiarazione o di autorizzazione per le vaccinazioni che necessitano di un certificato internazionale di vaccinazione o di profilassi secondo l'articolo 36 del Regolamento sanitario internazionale (2005) del 23 maggio 20055.
2 Il Consiglio federale assume i compiti seguenti:
1 Le autorità federali competenti, in collaborazione con i Cantoni, esaminano regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia dei provvedimenti di vaccinazione.
2 Le autorità cantonali competenti rilevano la quota delle persone vaccinate e informano regolarmente l'UFSP sul tasso di vaccinazione e sui provvedimenti presi per aumentarlo.
3 L'UFSP redige regolarmente rapporti sulla sorveglianza e la valutazione e li pubblica in una forma appropriata.
Chi utilizza agenti patogeni o loro prodotti tossici deve prendere tutti i provvedimenti atti a escludere qualsiasi danno all'essere umano.
1 In caso di utilizzazione di agenti patogeni in sistemi chiusi, devono essere prese tutte le misure di confinamento necessarie per evitare pericoli per l'essere umano.
2 Il Consiglio federale introduce un obbligo di dichiarazione o di autorizzazione; ne disciplina le condizioni e la procedura.
3 Per determinati agenti patogeni o determinate attività, il Consiglio federale può prevedere facilitazioni o deroghe all'obbligo di dichiarazione o di autorizzazione se, in base alle conoscenze scientifiche e all'esperienza, sono esclusi pericoli per la salute.
1 Chi intende immettere agenti patogeni nell'ambiente a titolo sperimentale o metterli in commercio necessita di un'autorizzazione della Confederazione.
2 Il Consiglio federale disciplina le condizioni e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione, nonché l'informazione del pubblico in merito all'immissione nell'ambiente a titolo sperimentale.
3 Per determinati agenti patogeni, il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo dell'autorizzazione se, in base alle conoscenze scientifiche e all'esperienza, sono esclusi pericoli per la salute.
Chi mette in commercio agenti patogeni deve informare l'acquirente sulle proprietà e sui pericoli rilevanti per la salute, nonché sui necessari provvedimenti precauzionali e protettivi.
Il Consiglio federale può:
6 Nuovo testo giusta l'all. n. 34 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
1 Un provvedimento secondo gli articoli 33-38 può essere ordinato soltanto se:
2 Il provvedimento deve essere necessario e ragionevole.
1 Le autorità cantonali competenti ordinano i provvedimenti di cui agli articoli 33-38.
2 Le autorità federali competenti assistono i Cantoni nell'ambito dell'identificazione e dell'informazione delle persone, in particolare dei viaggiatori nel traffico internazionale.
3 Quando è ordinato un provvedimento occorre spiegarne il motivo e la durata prevista alla persona interessata.
4 I provvedimenti possono essere applicati soltanto finché sono necessari per impedire la propagazione di una malattia trasmissibile e per scongiurare un serio pericolo per la salute di terzi. I provvedimenti sono verificati regolarmente.
Se ordinano una sorveglianza medica, una quarantena, un isolamento o una visita medica, le autorità cantonali competenti possono imporne coattivamente l'esecuzione.
Le persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni possono essere identificate e informate.
1 Le persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni possono essere sottoposte a sorveglianza medica.
2 Le persone interessate sono tenute a informare il medico competente in merito al loro stato di salute e ai loro contatti con altre persone.
1 Se la sorveglianza medica si rivela insufficiente:
2 Le persone interessate possono, se necessario, essere ricoverate in un ospedale o in un altro istituto adeguato.
3 L'ospedale o l'istituto deve provvedere affinché il personale e le altre persone esposte a rischio siano protette contro le trasmissioni.
Le persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni possono essere tenute a sottoporsi a una visita medica e a prelievi.
Le persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni possono essere tenute a sottoporsi a una cura medica.
1 Alle persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni può essere vietato, totalmente o parzialmente, esercitare determinate attività o la loro professione. Tali persone possono essere obbligate a comunicare senza indugio all'autorità cantonale competente qualsiasi cambiamento del Cantone di domicilio, della loro attività o della loro professione.
2 Se a una persona è stato vietato, totalmente o parzialmente, l'esercizio di determinate attività o della sua professione ed è stata obbligata a comunicare un cambiamento del Cantone di domicilio, della sua attività o della sua professione, l'autorità cantonale competente informa l'autorità competente del Cantone interessato del divieto o della limitazione.
I medici che curano o sorvegliano persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni prendono tutti i provvedimenti in loro potere per impedire la propagazione di una malattia trasmissibile. Se sono necessari provvedimenti delle autorità, ne informano l'autorità cantonale competente.
1 Le autorità cantonali competenti ordinano provvedimenti al fine di impedire la propagazione di malattie trasmissibili in seno alla popolazione o in gruppi specifici di persone. Esse coordinano i loro provvedimenti.
2 Possono in particolare prendere i seguenti provvedimenti:
3 I provvedimenti possono essere applicati solo finché sono necessari per impedire la propagazione di una malattia trasmissibile. I provvedimenti sono verificati regolarmente.
1 Il Consiglio federale emana disposizioni sul trasporto internazionale di viaggiatori per evitare che malattie trasmissibili si propaghino a livello transfrontaliero.
2 Se necessario per evitare la propagazione di una malattia trasmissibile, l'UFSP può obbligare le persone che entrano in Svizzera o che la lasciano a:
3 L'UFSP può sottoporre le persone che entrano in Svizzera a un provvedimento di cui agli articoli 34, 35, 37 e 38; gli articoli 30-32 sono applicabili per analogia. Se necessario, il Consiglio federale può estendere provvisoriamente questi provvedimenti a tutte le persone che entrano in Svizzera in provenienza da zone a rischio.
4 L'UFSP può vietare provvisoriamente di lasciare la Svizzera a persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni, se ciò è necessario per impedire la propagazione di una malattia trasmissibile.
1 Gli esercenti di impianti portuali e di aeroporti prendono le disposizioni necessarie per attuare i provvedimenti di cui all'articolo 41. Dispongono di propri piani d'emergenza.
2 Il Consiglio federale designa gli esercenti di impianti portuali e di aeroporti che devono approntare le capacità necessarie secondo l'allegato 1 B del Regolamento sanitario internazionale (2005) del 23 maggio 20057.
1 Le imprese che trasportano persone nel traffico internazionale per ferrovia, autobus, via navigabile o aerea, gli esercenti di aeroporti, di impianti portuali, di stazioni ferroviarie e di autobus, nonché gli organizzatori di viaggi collaborano all'esecuzione dei provvedimenti di cui all'articolo 41. Nei limiti delle loro possibilità tecniche e aziendali, possono essere tenuti a:
2 Mettono a disposizione le capacità aziendali e il personale necessari per attuare i provvedimenti di cui al capoverso 1.
1 Il Consiglio federale assicura l'approvvigionamento della popolazione con gli agenti terapeutici più importanti per lottare contro le malattie trasmissibili, per quanto non lo possa garantire con i provvedimenti previsti nella legge dell'8 ottobre 19828 sull'approvvigionamento del Paese.
2 Il Consiglio federale può emanare disposizioni su:
3 Può prevedere provvedimenti per approvvigionare con agenti terapeutici gli Svizzeri all'estero.
1 Il Consiglio federale può emanare disposizioni sul trasporto, l'importazione, l'esportazione e il transito di merci che possono essere portatrici di agenti patogeni. In particolare può:
2 Può incaricare i Cantoni dell'esecuzione di singoli provvedimenti.
1 Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni sul trasporto e la sepoltura di cadaveri.
2 Disciplina il trasporto di cadaveri attraverso la Svizzera, dall'estero verso la Svizzera o dalla Svizzera verso l'estero.
1 Se compaiono organismi che possono trasmettere agenti patogeni all'essere umano, i servizi federali competenti e i servizi cantonali ordinano, assicurandone il coordinamento, i provvedimenti necessari per lottare contro tali organismi o per prevenirne la comparsa.
2 Le imprese che trasportano persone per ferrovia, autobus, via navigabile o aerea, gli esercenti di aeroporti, di impianti portuali, di stazioni ferroviarie e di autobus, nonché gli organizzatori di viaggi sono tenuti a collaborare all'esecuzione di tali provvedimenti.
1 Per evitare la propagazione di malattie trasmissibili, le autorità cantonali competenti provvedono alla disinfezione e alla disinfestazione, in particolare di mezzi di trasporto e merci.
2 Le imprese che trasportano persone per ferrovia, autobus, via navigabile o aerea, gli esercenti di aeroporti, di impianti portuali, di stazioni ferroviarie e di autobus, nonché gli organizzatori di viaggi sono tenuti a collaborare alle disinfezioni e alle disinfestazioni.
Le autorità cantonali competenti rilasciano i certificati sanitari necessari per il trasporto transfrontaliero per via navigabile.
Nei limiti dei crediti stanziati, l'UFSP può concedere aiuti finanziari a organizzazioni pubbliche e private per provvedimenti di interesse pubblico d'importanza nazionale atti a individuare, sorvegliare e prevenire le malattie trasmissibili e a lottare contro di esse.
1 La Confederazione può promuovere mediante aiuti finanziari la produzione in Svizzera di agenti terapeutici secondo l'articolo 44 se l'approvvigionamento della popolazione non può essere garantito altrimenti in situazioni particolari o straordinarie.
2 Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere gli aiuti finanziari sotto forma di contributi di base, contributi agli investimenti e contributi vincolati a progetti.
3 La Confederazione può versare i contributi se il produttore:
L'UFSP accorda indennizzi ai laboratori designati quali centri nazionali di riferimento o quali laboratori di conferma per le spese che derivano loro per lo svolgimento di compiti particolari.
1 Ogni Cantone designa un medico cantonale. Più Cantoni possono designare congiuntamente un medico cantonale.
2 Il medico cantonale coordina le sue attività con quelle delle altre autorità e istituzioni che partecipano alla lotta contro le malattie trasmissibili. Se la comparsa di una malattia trasmissibile è in relazione con una derrata alimentare, ne informa il chimico cantonale competente.
3 Il Consiglio federale definisce i requisiti professionali del medico cantonale.
1 La Confederazione e i Cantoni istituiscono un organo per promuovere la collaborazione (organo di coordinamento). Per determinati temi, in particolare per individuare, sorvegliare e prevenire le zoonosi e lottare contro di esse, possono istituire organi sussidiari.
2 L'organo di coordinamento e i suoi organi sussidiari si compongono di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni. Se necessario, possono avvalersi di altri esperti.
3 Essi hanno in particolare i compiti seguenti:
4 Il Consiglio federale disciplina l'istituzione e la direzione dell'organo di coordinamento e dei suoi organi sussidiari.
1 Il Consiglio federale dispone di un organo d'intervento nel caso di eventi che possono costituire un particolare pericolo per la salute pubblica, segnatamente per far fronte a una situazione particolare o straordinaria.
2 L'organo d'intervento ha i compiti seguenti:
1 La Commissione federale per le vaccinazioni fornisce consulenza al Consiglio federale in occasione dell'emanazione di disposizioni e alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge.
2 La Commissione ha in particolare i compiti seguenti:
3 Essa si compone di specialisti esterni all'Amministrazione che dispongono di conoscenze scientifiche o pratiche in materia di vaccinazioni.
4 Essa collabora con altre autorità federali e cantonali che si occupano di vaccinazioni.
La Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica fornisce consulenza al Consiglio federale in occasione dell'emanazione di disposizioni e alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge.
1 L'UFSP, le autorità cantonali competenti e le istituzioni pubbliche e private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali, compresi i dati concernenti la salute, per quanto sia necessario all'identificazione di persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni, nell'ambito di provvedimenti di protezione della salute pubblica, in particolare per individuare e sorvegliare le malattie trasmissibili e lottare contro di esse.
2 Essi sono responsabili del rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati.
3 I dati possono essere conservati per dieci anni al massimo, sempre che le particolarità della malattia non esigano un periodo di conservazione più lungo. I dati sono successivamente distrutti o resi anonimi.
1 I servizi federali e cantonali competenti per l'esecuzione della presente legge possono comunicarsi reciprocamente dati personali, compresi i dati concernenti la salute, di cui hanno bisogno per l'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge.
2 Possono essere comunicati in particolare i dati seguenti:
3 Se necessario per impedire la propagazione di una malattia trasmissibile, l'UFSP e le autorità cantonali competenti per l'esecuzione della presente legge possono comunicare dati personali, compresi i dati concernenti la salute, alle persone e autorità seguenti:
1 L'UFSP gestisce un sistema d'informazione nel quale sono registrati dati su persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni.
2 Il sistema d'informazione contiene i dati seguenti:
3 Il sistema d'informazione serve a:
4 Il sistema permette inoltre un trattamento uniforme dei dati da parte delle autorità competenti, l'allestimento di statistiche e il controllo dell'esecuzione.
5 L'UFSP è responsabile della sicurezza del sistema d'informazione e della legalità del trattamento dei dati personali. Nel loro ambito di competenza, i Cantoni prendono i provvedimenti organizzativi e tecnici adeguati volti a garantire la sicurezza dei dati personali.
6 L'UFSP verifica se i dati che gli sono trasmessi sono esatti. Corregge i dati inesatti, distrugge quelli che non sono necessari e ne informa il fornitore di dati.
7 Il sistema d'informazione è a disposizione, mediante procedura di richiamo, dell'UFSP, dei servizi cantonali competenti per l'esecuzione della presente legge e del servizio sanitario coordinato, per lo svolgimento dei suoi compiti.
8 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per la conservazione e la cancellazione dei dati e disciplina i diritti d'accesso.
9 Il diritto di ottenere informazioni relative ai dati che figurano nel sistema d'informazione e il diritto di farli rettificare sono retti dagli articoli 5 e 8 della legge federale del 19 giugno 19929 sulla protezione dei dati. Le domande di accesso ai dati personali e di rettifica devono essere indirizzate all'UFSP.
1 L'UFSP gestisce i seguenti sistemi volti a informare le persone che sono state potenzialmente esposte al coronavirus SARS-CoV-2:
2 I sistemi e i dati trattati possono essere utilizzati esclusivamente per informare le persone che sono state potenzialmente esposte al coronavirus SARS-CoV-2 e per allestire le relative statistiche. Non possono in particolare essere utilizzati dalle autorità cantonali per ordinare ed eseguire i provvedimenti di cui agli articoli 33-38, dalla polizia, dalle autorità penali o dai servizi delle attività informative.
3 La partecipazione ai sistemi è volontaria per tutti. Autorità, imprese e privati non possono favorire o penalizzare nessuno per la partecipazione o non partecipazione; eventuali accordi derogatori non hanno effetto.
4 Chi è stato informato attraverso uno dei sistemi di essere stato potenzialmente esposto al coronavirus SARS-CoV-2 può, dietro presentazione della relativa notifica, sottoporsi gratuitamente a test per determinare se presenta un'infezione da coronavirus.
5 I sistemi sono concepiti in base ai seguenti principi:
6 È applicabile la legislazione federale sulla protezione dei dati.
7 Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell'organizzazione e dell'esercizio dei sistemi, nonché del trattamento dei dati.
8 Il Consiglio federale prevede la sospensione dei sistemi, segnatamente la disattivazione o la disinstallazione di tutte le componenti installate sui telefoni cellulari, non appena i sistemi non sono più necessari o non si rivelano sufficientemente efficaci per lottare contro l'epidemia causata dal coronavirus SARS-CoV-2.
10 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (RU 2020 2191, 2727; 2021 878 n. III 3; FF 2020 4027; 2021 2515). Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 al 30 giu. 2024 (RU 2022 817; FF 2022 1549).
L'Ufficio federale di statistica mette ogni anno a disposizione dell'UFSP, per scopi statistici, i dati provenienti dalla statistica delle cause dei decessi e dalla statistica medica ospedaliera.
1 Ai fini dell'esecuzione della presente legge, l'UFSP e le autorità cantonali competenti possono comunicare alle autorità estere incaricate di compiti corrispondenti, nonché a organizzazioni sopranazionali e internazionali, dati personali, inclusi dati concernenti la salute, se lo Stato interessato, e in particolare la sua legislazione, o l'organizzazione sopranazionale o internazionale garantiscono un'adeguata protezione della personalità della persona interessata.
2 Possono essere comunicati in particolare i dati seguenti:
3 In assenza di una legislazione che assicuri un'adeguata protezione, i dati possono essere comunicati soltanto se:
I sistemi di cui all'articolo 60a possono essere collegati a sistemi esteri corrispondenti se i rispettivi Stati garantiscono una protezione adeguata della personalità mediante:
11 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (RU 2020 2191, 2727; 2021 878 n. III 3; FF 2020 4027; 2021 2515). Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 al 30 giu. 2024 (RU 2022 817; FF 2022 1549).
L'autorità che ha ordinato un provvedimento secondo gli articoli 33-38 nonché 41 capoverso 3 può versare un indennizzo, tenendo conto delle condizioni economiche del beneficiario, alle persone che hanno subito danni in seguito a tale provvedimento, per quanto i danni non siano coperti altrimenti.
1 Chi subisce un danno in seguito a una vaccinazione ordinata o raccomandata dalle autorità ha diritto a un indennizzo.
2 L'indennizzo è accordato soltanto se, nonostante sforzi ragionevoli, i danni non possono essere coperti altrimenti.
1 Chi subisce un danno in seguito a una vaccinazione ordinata o raccomandata dalle autorità ha diritto a una riparazione morale se la gravità della lesione lo giustifica; gli articoli 47 e 49 del Codice delle obbligazioni12 si applicano per analogia.
2 La riparazione morale è calcolata in base alla gravità della lesione.
3 Essa ammonta a 70 000 franchi al massimo.
4 La riparazione morale è accordata solo se l'avente diritto non ha ricevuto prestazioni da parte di terzi o se tali prestazioni sono insufficienti. Le prestazioni ricevute da terzi a titolo di riparazione morale sono dedotte.
1 Chi intende far valere il diritto a un indennizzo o a una riparazione morale deve presentare una domanda al DFI.
2 Chi ha subito un danno in seguito a una vaccinazione deve presentare la domanda di indennizzo o di riparazione morale entro il compimento dei 21 anni di età o entro cinque anni dalla vaccinazione.
3 Non sono dovuti interessi per l'indennizzo e la riparazione morale.
Il DFI può ridurre o escludere completamente l'indennizzo e la riparazione morale se la persona danneggiata ha contribuito in modo rilevante a causare il danno.
1 In caso di vaccinazioni raccomandate, la Confederazione e il Cantone in cui è avvenuta la vaccinazione assumono in parti uguali i costi dell'indennizzo o della riparazione morale.
2 In caso di vaccinazioni obbligatorie i costi integrali dell'indennizzo o della riparazione morale sono assunti:
1 Il DFI decide, dopo aver sentito la Commissione federale per le vaccinazioni e il Cantone interessato, se occorre versare un indennizzo o una riparazione morale.
2 Chi chiede un indennizzo o una riparazione morale deve rendere attendibile che non ha ricevuto prestazioni da parte di terzi o che queste ultime sono insufficienti.
3 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
1 La Confederazione può impegnarsi a coprire il danno che il produttore di un agente terapeutico secondo l'articolo 44 subisce in seguito a un impiego da essa raccomandato od ordinato in una circostanza particolare o straordinaria.
2 La portata e le modalità della copertura del danno sono stabilite in un accordo tra la Confederazione e il produttore.
I Cantoni assumono le spese per:
Il proprietario di un mezzo di trasporto, di un impianto o di merci assume le spese di disinfezione e disinfestazione.
1 La Confederazione assume le spese per l'approvvigionamento della popolazione con agenti terapeutici secondo l'articolo 44.
2 In caso di distribuzione di agenti terapeutici, l'assunzione delle spese si conforma alle condizioni previste:
3 Se non sono assunte, in tutto o in parte, secondo il capoverso 2, le spese sono a carico della Confederazione.
1 La Confederazione assume le spese relative alle visite, alla sorveglianza, alla quarantena, all'isolamento e alla cura di viaggiatori nel trasporto internazionale, se questi provvedimenti sono stati ordinati dai suoi organi, nonché le spese relative all'adempimento dell'obbligo di collaborare di cui all'articolo 43 capoverso 1 lettere b, d ed e.
2 Le imprese che trasportano persone nel traffico internazionale per ferrovia, autobus, via navigabile o aerea, gli esercenti di aeroporti, di impianti portuali, di stazioni ferroviarie e di autobus, nonché gli organizzatori di viaggi assumono le spese per l'attuazione dei preparativi di cui all'articolo 42 e quelle relative all'obbligo di collaborare di cui all'articolo 43 capoverso 1 lettere a e c. La Confederazione può partecipare a spese e oneri straordinari se questi implicano un eccessivo onere economico per le imprese interessate.
I Cantoni eseguono la presente legge per quanto la competenza non spetti alla Confederazione.
1 I Cantoni presentano al DFI un rapporto sull'esecuzione della presente legge.
2 Il Consiglio federale disciplina la frequenza, la forma e il contenuto del rapporto.
1 La Confederazione vigila sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni.
2 Coordina i provvedimenti d'esecuzione dei Cantoni per quanto vi sia un interesse a un'esecuzione uniforme.
3 A tal fine può:
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.
2 Può delegare all'ufficio federale competente l'emanazione di disposizioni d'esecuzione, tenendo conto della loro portata.
1 Il Consiglio federale può delegare compiti esecutivi a organizzazioni e a persone di diritto pubblico o privato.
2 Vigila sulle organizzazioni e sulle persone cui sono affidati compiti esecutivi.
3 Le organizzazioni e le persone di diritto pubblico o privato che assumono compiti esecutivi secondo il capoverso 1 hanno diritto a un indennizzo. Il Consiglio federale disciplina la portata e le modalità dell'indennizzo.
1 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali concernenti:
2 I servizi federali competenti collaborano con autorità e istituzioni estere, nonché con organizzazioni internazionali.
3 L'UFSP assume i compiti del Centro nazionale previsto dal Regolamento sanitario internazionale (2005) del 23 maggio 200517. In particolare comunica all'OMS gli eventi che possono costituire una situazione d'emergenza sanitaria di portata internazionale.
16 Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (RU 2020 2191, 2727; 2021 878 n. III 3; FF 2020 4027; 2021 2515). Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 al 30 giu. 2024 (RU 2022 817; FF 2022 1549).
Il Consiglio federale esamina periodicamente l'efficacia, l'adeguatezza e l'economicità dei provvedimenti presi in virtù della presente legge.
1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, sempreché non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale18, chiunque intenzionalmente:
2 Se ha agito per negligenza, per i reati di cui al capoverso 1 l'autore è punito con una pena pecuniaria.
1 È punito con la multa chiunque intenzionalmente:
2 Se ha agito per negligenza, per i reati di cui al capoverso 1 l'autore è punito con la multa fino a 5000 franchi.
19 Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (RU 2020 2191, 2727; 2021 878 n. III 3; FF 2020 4027; 2021 2515). Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 al 30 giu. 2024 (RU 2022 817; FF 2022 1549).
1 Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni.
2 Gli articoli 6 e 7 (Infrazioni commesse nell'azienda), nonché 15 (Falsità in documenti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione) della legge federale del 22 marzo 197420 sul diritto penale amministrativo si applicano anche alle autorità cantonali.
Le seguenti leggi federali sono abrogate:
21 [RU 1974 1071, 1985 1992 n. I 2, 1991 362 n. II 405, 1997 1155 all. n. 5, 2000 1891 n. III 2, 2001 2790 all. n. 6, 2003 4803 all. n. 7, 2004 4763 all. n. II 3, 2005 2293, 2006 2197 all. n. 95 4137, 2008 3437 n. II 34, 2012 7281]
22 [CS 4 367; RU 1964 981 n. IV lett. a, 1974 1071 art. 37, 1985 1992 n. I 3, 1991 362 n. II 406, 2006 2197 all. n. 96]
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
…23
23 Le mod. possono essere consultate alla RU 2015 1435.
1 Le autorizzazioni di cui agli articoli 5 capoverso 1bis, 29a capoverso 1 e 29c capoverso 2 della legge del 18 dicembre 197024 sulle epidemie restano valide sino alla loro scadenza, ma al massimo fino a cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.
2 I riconoscimenti di cui all'articolo 5 capoverso 1 della legge del 18 dicembre 1970 sulle epidemie restano validi fino allo loro scadenza, ma al massimo fino a cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.
3 I laboratori che secondo il diritto anteriore non erano sottoposti all'obbligo di autorizzazione e non disponevano di un riconoscimento valido, ma che secondo il nuovo diritto necessitano di un'autorizzazione, sono tenuti a presentare una domanda in tal senso entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. I laboratori interessati possono continuare a eseguire analisi finché l'autorità federale competente non ha preso una decisione in merito all'autorizzazione.