01.02.2024 - * / In vigore
01.01.2024 - 31.01.2024
01.09.2023 - 31.12.2023
15.03.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 14.03.2023
01.10.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 30.09.2022
  DEFRITRM • (html)
  DEFRITRM • (pdf)

15.05.2018 - 31.12.2020
01.01.2018 - 14.05.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.05.2014 - 31.12.2016
01.01.2014 - 30.04.2014
01.07.2012 - 31.12.2013
01.01.2011 - 30.06.2012
01.01.2009 - 31.12.2010
01.05.2008 - 31.12.2008
01.04.2008 - 30.04.2008
01.01.2007 - 31.03.2008
01.01.2005 - 31.12.2006
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

730.0

Legge federale
sull'energia

(LEne)

del 30 settembre 2016 (Stato 1° gennaio 2021)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 64, 74-76, 89 e 91 della Costituzione federale1;

visto il messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 20132,

decreta:

Capitolo 1: Scopo, valori indicativi e principi

Art. 1 Scopo

1 La presente legge intende contribuire a un approvvigionamento energetico suffi­ciente, diversificato, sicuro, economico e rispettoso dell'ambiente.

2 Essa ha lo scopo di:

a.
garantire una messa a disposizione e una distribuzione dell'energia economiche e rispettose dell'ambiente;
b.
promuovere l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia;
c.
favorire il passaggio a un approvvigionamento energetico basato mag­gior­mente sull'impiego delle energie rinnovabili, in particolare di quelle indi­gene.
Art. 2 Valori indicativi per l'incremento della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili

1 Per la produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili, esclusa la forza idrica, è perseguito un incremento che consenta di raggiungere una pro­duzione indigena media di almeno 4400 GWh nel 2020 e di almeno 11 400 GWh nel 2035.

2 Per la produzione di elettricità generata a partire dalla forza idrica è perseguito un incremento che consenta di raggiungere una produzione indigena media di al­me­no 37 400 GWh nel 2035. Nel caso delle centrali di pompaggio, questi valori indicativi com­prendono soltanto la produzione proveniente da affluenti naturali.

3 Il Consiglio federale può definire ulteriori valori indicativi intermedi globali o per sin­gole tecnologie.

Art. 3 Valori indicativi in materia di consumo

1 Per il consumo medio annuo pro capite di energia è perseguita, rispetto al livel­lo del 2000, una riduzione pari al 16 per cento entro il 2020 e al 43 per cento en­tro il 2035.

2 Per il consumo medio annuo pro capite di elettricità è perseguita, rispetto al livello del 2000, una riduzione pari al 3 per cento entro il 2020 e al 13 per cento entro il 2035.

Art. 4 Collaborazione con i Cantoni e l'economia

1 La Confederazione e i Cantoni coordinano la loro politica energetica tenendo conto degli sforzi dell'economia e dei Comuni.

2 La Confederazione e, nell'ambito delle loro competenze, i Cantoni e i Comuni collaborano per l'esecuzione della presente legge con le organizzazioni econo­miche.

3 Prima di emanare disposizioni d'esecuzione esaminano le misure volontarie prese dall'economia. Per quanto possibile e necessario, riprendono in tutto o in parte nel diritto d'esecuzione gli accordi già conclusi.

Art. 5 Principi

1 Le autorità, le imprese di approvvigionamento energetico, i pianificatori, i fabbricanti e gli impor­tatori di impianti, veicoli e apparecchi che consumano energia come pure i consu­matori osservano i seguenti principi:

a.
ogni energia è impiegata nel modo più parsimonioso ed efficiente possibile;
b.
il consumo di energia globale è coperto con una quota sostan­ziale di energie rinnovabili che presentano un buon rapporto costo-efficacia; detta quota va aumentata costantemente;
c.
i costi dell'impiego di energia sono, nella misura del possibile, coperti secondo il principio di causalità.

2 Le misure e le prescrizioni secondo la presente legge devono essere realizzabili sotto il profilo tecnico e funzionale e sostenibili economicamente. Le cerchie interessate sono previamente consultate.

Capitolo 2: Approvvigionamento energetico

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 6 Definizione e competenze

1 L'approvvigionamento energetico comprende la produzione, la trasformazione, lo stoccaggio, la messa a disposizione, il trasporto, la trasmissione, nonché la distribuzione di vettori energetici ed energia fino alla loro consegna al consumatore finale, compresi l'importazione, l'esportazione e il transito.

2 L'approvvigionamento energetico è compito del settore dell'energia. La Confede­ra­zione e i Cantoni creano le condizioni quadro necessarie affinché il settore del­l'energia possa assumere questo compito in modo ottimale nell'interesse generale.

Art. 7 Linee direttrici

1 Un approvvigionamento energetico sicuro presuppone in ogni momento un'offerta di energia sufficiente e differenziata nonché sistemi di distribuzione e stoccaggio tecnicamente sicuri ed efficaci. Un approvvigionamento energetico sicuro presup­pone inoltre la protezione delle infrastrutture critiche, compresa la protezione della relativa tecnica di informazione e comunicazione.

2 Un approvvigionamento energetico economico si fonda sulle regole del mercato, sull'integrazione nel mercato europeo dell'energia, sulla verità dei costi, sulla capacità concorrenziale internazionale e su una politica energetica coordinata a livello internazionale.

3 Un approvvigionamento energetico rispettoso dell'ambiente presuppone un utilizzo parsimonioso delle risorse naturali e l'impiego di energie rinnovabili, in particolare della forza idrica; esso si prefigge di contenere per quanto possibile gli effetti nocivi o molesti per l'uomo e l'am­biente.

Art. 8 Sicurezza dell'approvvigionamento energetico

1 Se si prospetta che l'approvvigionamento energetico della Svizzera non è suffi­cientemente assicurato a lungo termine, la Confederazione e i Cantoni creano tempestivamente, nell'ambito delle loro competenze, le condizioni necessarie affinché si possano approntare capacità di produzione, di rete e di stoccaggio.

2 La Confederazione e i Cantoni collaborano con il settore dell'energia e assicurano che i processi siano efficienti e che le procedure siano eseguite rapidamente.

3 Nella misura in cui le circostanze lo permettano, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché, per quanto concerne le loro pianificazioni, costruzioni, installazioni e impianti, nonché il finanziamento di progetti, vengano privilegiate le tecno­logie di generazione improntate all'economicità, per quanto possibile rispettose dell'ambiente e adeguate per la loro ubicazione.

4 Se necessario, la Confederazione assicura la collaborazione con l'estero.

Art. 9 Garanzia di origine, contabilità dell'elettricità ed etichettatura

1 L'elettricità deve essere attestata da una garanzia di origine indicante la quantità, il periodo di produzione, i vettori energetici impiegati e i dati dell'im­pianto.

2 Le garanzie di origine possono essere impiegate una sola volta, per la dichia­razione di una corrispondente quantità di elettricità. Possono essere negoziate e trasferite; fanno eccezione le garanzie di origine per l'elettricità per cui è versata una rimune­razione per l'immissione di elettricità di cui al capitolo 4.

3 Chi fornisce elettricità ai consumatori finali è tenuto a:

a.
tenere una contabilità dell'elettricità; e
b.
informare i consumatori finali sulla quantità e sul luogo di produzione dell'elettricità fornita, nonché sui vettori energetici impie­gati (etichetta­tu­ra).

4 Nella contabilità dell'elettricità vanno indicati in particolare la quantità e il luogo di produzione dell'elettricità fornita, nonché i vettori energetici impie­gati. Que­sti dati devono essere attestati in forma adeguata, di norma tramite garan­zie di origine.

5 Il Consiglio federale può ammettere deroghe all'obbligo di etichettatura e di ga­ran­zia di origine e prevedere una garanzia di origine e un'etichettatura anche per altri settori, in particolare per il biogas. Può inoltre disciplinare le modalità di copertura dei costi connessi al sistema di garanzia di origine.

Sezione 2: Pianificazione del territorio e sviluppo delle energie rinnovabili


Art. 10 Piani direttori dei Cantoni e piani di utilizzazione

1 I Cantoni provvedono affinché nel piano direttore (art. 8b della legge del 22 giugno 19793 sulla pianificazione del territorio) siano definiti in particolare i territori e le sezioni di corsi d'acqua adeguati per l'impiego della forza idrica e della forza eolica. Vi includono le ubicazioni già sfruttate e possono indicare anche territori e sezioni di corsi d'acqua che devono in linea di mas­sima essere preservati.

2 Se necessario, i Cantoni provvedono affinché siano allestiti nuovi piani di utilizzazione o siano adeguati quelli esistenti.

3 RS 700

Art. 11 Compiti della Confederazione

1 La Confederazione sostiene i Cantoni elaborando basi metodologiche e garantisce la visione d'insieme, l'uniformità e il coordi­namento.

2 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) elabora tali basi. Esso coinvolge in maniera adeguata gli altri dipartimenti interessati.

Art. 12 Interesse nazionale all'impiego di energie rinnovabili

1 L'impiego di energie rinnovabili e l'incremento della loro produzione costitui­scono un interesse nazionale.

2 Gli impianti per l'impiego di energie rinnovabili, segnatamente le centrali ad accumulazione, nonché le centrali di pompaggio, costituiscono, a partire da una grandezza e un'importanza determinate, un interesse nazionale che corrisponde in particolare a quello di cui all'articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 1° luglio 19664 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). Nei biotopi d'importanza nazionale di cui all'articolo 18a LPN e nelle riserve per uccelli acquatici e di passo di cui all'articolo 11 della legge del 20 giugno 19865 sulla caccia non sono ammessi nuovi impianti per l'impiego di energie rinnovabili.

3 Quando un'autorità decide sull'autorizzazione di un progetto di costruzione, am­pliamento o rinnovamento di impianti o centrali di pompaggio di cui al capoverso 2 oppure sul rilascio di concessioni per tali impianti o centrali, nella ponderazione degli interessi l'interesse nazionale alla realizzazione di detti progetti è considerato equivalente ad altri interessi nazionali. Nel caso di un oggetto iscritto in un inventario di cui all'articolo 5 LPN si può prendere in considerazione una deroga al principio secondo il quale un oggetto dev'essere conservato intatto.

4 Il Consiglio federale stabilisce la grandezza e l'importanza richieste per gli impianti idroelettrici e gli impianti eolici. Le stabilisce sia per i nuovi impianti sia per gli ampliamenti e i rinnovamenti di impianti esistenti. Se necessario può definire la grandezza e l'importanza richieste anche per le altre tecnologie e per le centrali di pompaggio.

5 Il Consi­glio federale stabilisce la grandezza e l'importanza richieste di cui al capoverso 4 tenendo conto di criteri quali la potenza o la produzione nonché la capacità di produrre secondo un orario flessibile e in funzione del mercato.

Art. 13 Riconoscimento dell'interesse nazionale in altri casi

1 Il Consiglio federale può riconoscere eccezionalmente un interesse nazionale secondo l'articolo 12 a un impianto per l'impiego di energie rinnovabili o a una cen­trale di pompaggio che non raggiunge la grandezza e l'importanza richieste, se:

a.
detto impianto o detta centrale fornisce un contributo fondamentale al raggiungimento dei valori indicativi per l'incremento della produzione;
b.
il Cantone di ubicazione lo richiede.

2 Il Consiglio federale valuta la richiesta considerando se vi sono ubicazioni alternative, quante ve ne sono e quali.

Art. 14 Procedura di autorizzazione e termine per le perizie

1 Per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovamento di impianti per l'impiego di energie rinnovabili i Cantoni prevedono procedure di autorizzazione rapide.

2 Il Consiglio federale può prevedere che le costruzioni e gli impianti che devono essere edificati provvisoriamente per esaminare l'adeguatezza dell'ubicazione per progetti secondo il capoverso 1 possano essere edificati o modificati senza autoriz­zazione edilizia.

3 Le commissioni e i servizi di cui all'articolo 25 LPN6 sottopongono le loro perizie all'au­torità competente per il rilascio dell'autorizzazione entro tre mesi dalla sua richiesta. Se entro i termini fissati non è sottoposta una perizia, l'au­torità competente per il rilascio dell'autorizzazione decide in base agli atti.

4 Per altri pareri e autorizzazioni per i quali è competente la Confederazione, il Consiglio federale designa un'unità amministrativa incaricata di coordinare detti pareri e le procedure di autorizzazione. Prevede termini ordinatori entro i quali i pareri devono essere inoltrati all'organo di coordinamento e le procedure d'autoriz­zazione terminate.

6 RS 451

Capitolo 3: Immissione di energia di rete e consumo proprio

Art. 15 Obbligo di ritiro e di rimunerazione

1 Nel loro comprensorio i gestori di rete sono tenuti a ritirare e rimunerare in modo ade­­guato:

a.
l'elettricità generata a partire da energie rinnovabili e l'elet­tricità proveniente da impianti di cogenerazione forza-calore intera­mente o par­zialmente a combustibili fossili loro offerte;
b.
il biogas loro offerto.

2 Per l'elettricità l'obbligo di ritiro e di rimunerazione si applica soltanto se essa proviene da impianti con una potenza massima di 3 MW o con una produ­zione annua massima, dedotto un eventuale consumo proprio, di 5000 MWh.

3 Se il gestore di rete e il produttore non trovano un accordo sulla rimune­razione, si applicano le seguenti disposizioni:

a.
per l'elettricità generata a partire da energie rinnovabili la rimunerazione si fonda sui costi che il gestore di rete evita di sostenere per l'acquisto di elettricità equivalente;
b.
per l'elettricità proveniente da impianti di cogenerazione forza-calore intera­mente o parzialmente a combustibili fossili la rimunerazione si fonda sul prezzo di mercato al momento dell'immissione;
c.
per il biogas la rimunerazione si fonda sul prezzo che il gestore di rete dovrebbe pagare in caso di acquisto presso terzi.

4 Il presente articolo si applica anche ai produttori che beneficiano di una rimunerazione unica secondo l'articolo 25 o di un contributo agli investimenti secondo l'articolo 26 o 27. Esso non si applica fintanto che i produttori partecipano al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità (art. 19).

Art. 16 Consumo proprio

1 I gestori di impianti possono consumare nel luogo di produ­zione tutta o parte dell'energia da essi prodotta. Possono anche vendere tutta o parte dell'energia da essi prodotta affinché sia consumata nel luogo di produzione. Entrambe le destinazioni sono considerate consumo proprio. Il Consiglio federale emana disposizioni volte a definire e delimitare il luogo di produzione.

2 Il capoverso 1 si applica anche ai gestori di impianti che partecipano al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità (art. 19) e a quelli che beneficiano di una rimunerazione unica secondo l'articolo 25 o di un contributo agli investimenti secondo l'articolo 26 o 27.

Art. 17 Raggruppamento ai fini del consumo proprio

1 Se in un luogo di produzione vi sono più proprietari fondiari che sono consumatori finali, essi possono raggrupparsi ai fini del consumo proprio comune, sempre che la potenza totale di produzione sia considerevole rispetto alla potenza allacciata nel punto di misurazione (art. 18 cpv. 1). A tal fine concludono una convenzione tra di loro e con il gestore dell'impianto.

2 I proprietari fondiari possono prevedere che il consumo proprio comune in un luogo di produzione si estenda ai consumatori finali con i quali hanno concluso un contratto di locazione o di affitto. Essi sono responsabili dell'approvvigionamento dei locatari e degli affittuari partecipanti al raggruppamento. Gli articoli 6 e 7 della legge del 23 marzo 20077 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) si applicano per analogia. Il Consiglio federale può prevedere deroghe ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli 6 e 7 LAEl.

3 Quando il proprietario fondiario introduce il consumo proprio comune i locatari o affittuari hanno la possibilità di scegliere che l'approvvigionamento di base sia garantito dal gestore di rete secondo l'articolo 6 o 7 LAEl. Successivamente i locatari o affittuari possono far valere questo diritto soltanto se il proprietario fondiario non adempie gli obblighi di cui al capoverso 2. Essi conservano in linea di massima il loro diritto all'accesso alla rete di cui all'articolo 13 LAEl.

4 I costi connessi all'introduzione del consumo proprio comune sono a carico dei proprietari fondiari, sempre che non siano coperti dal corrispettivo per l'utilizza­zione della rete (art. 14 LAEl). I proprietari fondiari non possono addossarli ai loca­tari o agli affittuari.

Art. 18 Rapporto con il gestore di rete e altri dettagli

1 Dopo il raggruppamento i consumatori finali dispongono congiuntamente, nei confronti del gestore di rete, di un punto di misurazione unico come un consumatore finale. Essi devono essere trattati come un consumatore finale unico, anche per quanto concerne il dispositivo di misurazione, la misurazione o il diritto di accesso alla rete secondo gli articoli 6 e 13 LAEl8.

2 Il Consiglio federale può emanare disposizioni in particolare:

a.
al fine di prevenire abusi nei confronti dei locatari e degli affittuari;
b.
sulle condizioni alle quali un locatario o un affittuario può far valere i diritti che gli spettano conformemente alla LAEl;
c.
sulle condizioni e sulle procedure di misurazione in caso di impiego di accumulatori elettrici nell'ambito del consumo proprio.

Capitolo 4: Rimunerazione per l'immissione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità)


Art. 19 Partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità

1 Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:

a.
forza idrica;
b.
energia solare;
c.
energia eolica;
d.
geotermia;
e.
biomassa.

2 La partecipazione è possibile soltanto nella misura in cui vi sono risorse sufficienti (art. 35 e 36).

3 Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013.

4 Sono esclusi dalla partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità i gestori di:

a.
impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW o superiore a 10 MW;
b.
impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW;
c.
impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti);
d.
forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e im­pianti a gas di discarica;
e.
impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili.

5 I gestori di impianti idroelet­trici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico possono partecipare al sistema di rimunerazione9 per l'immissione di elettricità anche se la potenza dell'impianto è inferiore a 1 MW. Il Consiglio federale può prevedere altre deroghe al limite inferiore per impianti idroelettrici:

a.
ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate; o
b.
che non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali.

6 Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 let­tera b unitamente a quello per la rimunerazione unica (art. 24 cpv. 1 lett. a). In caso di sovrapposizione i gestori di impianti possono scegliere tra la rimunerazione per l'immissione di elettricità e la rimunerazione unica.

7 Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, in particolare:

a.
la procedura di presentazione delle domande;
b.
la durata della rimunerazione;
c.
le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo;
d.
l'estinzione anticipata del diritto di partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
e.
l'uscita nonché le condizioni per un'uscita temporanea dal si­stema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
f.
la ridistribuzione contabile dell'elettricità immessa nella rete da parte dei gruppi di bilancio attivi quali unità di misurazione e di conteggio;
g.
ulteriori compiti dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete, in particolare un obbligo di ritiro e di rimunerazione nell'ambito dell'articolo 21 non­ché un eventuale obbligo di versamento anticipato della rimunerazione.

9 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

Art. 20 Partecipazione parziale

1 Il Consiglio federale può prevedere che il gestore di un impianto possa parte­cipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità con una parte soltanto dell'elettricità pro­dotta e non destinata al consumo proprio (art. 16 e 17), in particolare se si tratta di un impianto di grandi dimensioni che immette nella rete una parte considerevole della produzione.

2 Il Consiglio federale disciplina le condizioni.

Art. 21 Commercializzazione diretta

1 I gestori vendono essi stessi la loro elettricità sul mercato.

2 Per singoli tipi di impianti, in particolare per quelli di piccole dimensioni, il Con­siglio federale può prevedere che i gestori non debbano commercializzare direttamente l'elettricità ma che possano immetterla nella rete al prezzo di mercato di riferimento (art. 23) se la commercializzazione diretta causerebbe loro un onere spro­porzionato. Il Consiglio federale può limitare tale diritto nel tempo.

3 In caso di commercializzazione diretta, la rimunerazione per l'immissione di elet­tricità destinata al singolo gestore si compone del ricavo da esso conseguito sul mercato e del premio per l'immissione di elettricità. Nei casi di cui al capoverso 2 si compone del prezzo di mercato di riferimento e del premio per l'immissione di elettricità.

4 Il premio per l'immissione di elettricità risulta dalla differenza tra il tasso di rimunerazione e il prezzo di mercato di riferimento.

5 Se il prezzo di mercato di riferimento è superiore al tasso di rimunerazione, la parte eccedente è assegnata al Fondo per il supplemento rete (art. 37).

Art. 22 Tasso di rimunerazione

1 Il tasso di rimunerazione si fonda sui costi di produzione di impianti di riferimento determinanti al momento della messa in esercizio di un impianto. Gli im­pianti di riferimento corrispondono alla tecnologia più efficiente; quest'ultima deve essere economica a lungo termine.

2 Il tasso di rimunerazione rimane lo stesso per tutta la durata della rimunerazione.

3 Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione concernenti in parti­colare:

a.
i tassi di rimunerazione per ogni tecnologia di generazione, categoria e classe di potenza;
b.
la determinazione nel singolo caso del tasso di rimunerazione da parte dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) per gli impianti che non possono ragionevolmente essere attribuiti a un impianto di riferimento;
c.
una verifica periodica dei tassi di rimunerazione, in particolare sulla scorta dei rispettivi costi del capitale;
d.
l'adeguamento dei tassi di rimunerazione;
e.
le deroghe al principio di cui al capoverso 2, in particolare per quanto con­cerne l'adeguamento dei tassi di rimunerazione per impianti che già parteci­pano al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità nei casi in cui l'im­pianto di riferimento in questione realizza guadagni o perdite eccessivi.
Art. 23 Prezzo di mercato di riferimento

1 Il prezzo di mercato di riferimento è un prezzo di mercato medio calcolato su un pe­riodo definito.

2 Il Consiglio federale disciplina le modalità di determinazione del prezzo di mercato di riferimento per i singoli tipi di impianti. Il periodo determinante per il calcolo è tanto più lungo quanto migliore è la possibilità di controllare la produzione sotto il profilo temporale.

Capitolo 5: Contributo d'investimento per gli impianti fotovoltaici, idroelettrici e a biomassa


Art. 24 Condizioni generali e modalità di versamento

1 Sempre che vi siano risorse sufficienti (art. 35 e 36), i gestori dei seguenti impianti possono beneficiare di un contributo d'investimento:

a.
impianti fotovoltaici: per impianti nuovi con una potenza inferiore a 30 kW e per ampliamenti o rinnovamenti considerevoli di siffatti impianti; il Consiglio federale può fissare un limite superiore di potenza più elevato;
b.
impianti idroelettrici, escluse le centrali di pompaggio:
1.
per impianti nuovi con una potenza superiore a 10 MW,
2.
per ampliamenti o rinnovamenti considerevoli di impianti con una potenza di almeno 300 kW;
c.
impianti a biomassa: per nuovi impianti d'incenerimento dei rifiuti e nuovi impianti a gas di depurazione, per nuove centrali elettriche a legna di importanza regionale nonché per ampliamenti o rinnovamenti consi­derevoli di siffatti impianti.

2 Le eccezioni per gli impianti idroelettrici di cui all'articolo 19 capoverso 5 si appli­cano anche nell'ambito del presente capitolo.

3 I gestori possono beneficiare di un contributo d'investimento soltanto se il nuovo impianto o l'impianto ampliato o rinnovato in maniera considerevole è stato messo in esercizio dopo il 1° gennaio 2013.

4 I gestori di impianti fotovoltaici ricevono il contributo d'investimento sotto forma di versamento unico (rimunerazione unica). Per i gestori di impianti idro­elettrici e a biomassa il Consiglio federale può prevedere un versa­men­to scaglionato.

Art. 25 Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici

1 La rimunerazione unica per impianti fotovoltaici di cui all'articolo 24 capoverso 1 lettera a ammonta al massimo al 30 per cento dei costi d'investimento degli impianti di riferimento determinanti al mo­mento della messa in esercizio.

2 Il Consiglio federale fissa gli importi; può costituire categorie.

Art. 26 Contributo d'investimento per impianti idroelettrici

1 Il contributo d'investimento per impianti idroelettrici di cui all'articolo 24 capoverso 1 lettera b è definito nel sin­golo caso. Ammonta al massimo al 60 per cento dei costi d'investimento computabili per gli impianti idroelettrici con una potenza massima di 10 MW e al massimo al 40 per cento per gli impianti idroelettrici con una potenza superiore a 10 MW.

2 Il Consiglio federale fissa i criteri di calcolo e gli importi. Per ampliamenti o rin­novamenti considerevoli inferiori a una determinata soglia può fissare gli importi in base al principio dell'impianto di riferimento.

Art. 27 Contributo d'investimento per impianti a biomassa

1 Il contributo d'investimento per impianti a biomassa di cui all'articolo 24 capo­verso 1 lettera c è definito nel singolo caso. Ammonta al massimo al 20 per cento dei costi d'investimento computabili.

2 Il Consiglio federale fissa i criteri di calcolo e gli importi. Per investimenti in impianti a gas di depurazione inferiori a una determinata soglia può fissare gli importi in base al principio dell'impianto di riferimento.

Art. 28 Inizio dei lavori

1 Chi intende beneficiare di un contri­buto d'in­vestimento secondo l'articolo 26 o 27 può iniziare i lavori di costru­zione, ampliamento o rinnovamento soltanto dopo che l'UFE ha dato la pro­pria garanzia. L'UFE può autorizzare un inizio anticipato dei lavori.

2 Non riceve nessun contributo d'investimento secondo l'articolo 26 o 27 chi inizia i lavori di costruzione, ampliamento o rinnovamento di un impianto10 idro­elettrico o a biomassa senza garanzia o senza autorizzazione per l'inizio anti­cipato dei lavori.

3 Il Consiglio federale può estendere queste regole alla rimunerazione unica per impianti fotovoltaici a partire da una determinata potenza.

10 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

Art. 29 Condizioni e dettagli

1 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della rimunerazione unica e dei contributi d'investimento secondo gli articoli 26 e 27, in parti­co­lare:

a.
la procedura di presentazione delle domande;
b.
gli importi della rimunerazione unica e dei contributi d'investimento, compresi i costi computabili; il Consiglio federale può prevedere metodi di calcolo diversi per le differenti tecnologie;
c.
la verifica e l'adeguamento periodici di detti importi;
d.
i criteri in base ai quali si valuta se un ampliamento o un rinnovamento di un impianto è considerevole;
e.
i criteri in base ai quali si distinguono i nuovi impianti dagli ampliamenti e dai rinnovamenti considerevoli.

2 Nella determinazione degli importi e in caso di un loro adeguamento occor­re garantire che la rimunerazione unica e i contributi d'investimento non superino i maggiori costi non ammortizzabili. Questi ultimi risultano dalla differenza tra i costi di pro­duzione capitalizzati per la produzione di elettricità e il prezzo di mercato capita­lizzato che può essere ottenuto.

3 Il Consiglio federale può inoltre stabilire:

a.
esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo;
b.
esigenze relative all'esercizio e al funzionamento degli impianti;
c.
l'obbligo di restituire la rimunerazione unica o i contributi d'investimento, segnatamente quando le condizioni del mercato dell'energia determinano una redditività eccessiva;
d.
le dimensioni minime di un impianto richieste per ottenere una rimu­nera­zione unica;
e.
importi massimi;
f.
l'esclusione dalla rimunerazione unica o dai contributi d'investimento, o una riduzione degli stessi, se è già stato versato un altro aiuto finanziario;
g.
la durata minima durante la quale un gestore che ha già ottenuto per un impianto una rimunerazione unica o contributi d'investimento non può chie­dere per lo stesso impianto un'altra rimunerazione unica o altri con­tributi d'investimento.

Capitolo 6: Misure di sostegno particolari

Art. 30 Premio di mercato per l'elettricità proveniente da grandi impianti idroelettrici

1 I gestori di grandi impianti idroelettrici con una potenza superiore a 10 MW possono beneficiare di un premio di mercato per l'elettricità proveniente da tali impianti che essi devono vendere sul mercato al di sotto dei costi di produzione, sempre che vi siano risorse sufficienti (art. 35 e 36). Il premio di mercato è destinato a compensare i costi di produzione non coperti; ammonta tuttavia al massimo a 1,0 ct./kWh.

2 Se il rischio dei costi di produzione non coperti non deve essere assunto dal gestore ma dal proprietario, il premio di mercato spetta a quest'ultimo invece che al gestore, sempre che questi confermi tale assunzione del rischio. Se il rischio dei costi di produzione non deve essere assunto dal proprietario ma dall'impresa di approvvigionamento elettrico tenuta per contratto ad acquistare l'elettricità ai costi di produzione o a condizioni simili, il premio di mercato spetta all'impresa di approvvigionamento invece che al proprietario, sempre che questi confermi tale assunzione del rischio.

3 Gli aventi diritto presentano un'unica domanda per tutta l'elettricità del loro portafoglio per cui hanno diritto a un premio di mercato, anche se detta elettricità proviene da impianti o gestori diversi.

4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare:

a.
la determinazione dei prezzi di riferimento che fungono da base per il prezzo di mercato e che si applicano anche all'elettricità negoziata fuori borsa;
b.
un'eventuale considerazione di altri ricavi pertinenti;
c.
i costi computabili e il loro calcolo;
d.
un'eventuale delega all'UFE di precisare il totale dei ricavi e dei costi, compresi i costi del capitale;
e.
la delimitazione rispetto al contributo d'investimento per ampliamenti o rinnovamenti considerevoli (art. 24 cpv. 1 lett. b n. 2);
f.
la procedura, compresi i documenti da produrre, le modalità di pagamento e la cooperazione tra l'UFE e la Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom);
g.
l'obbligo di informare dei gestori e dei proprietari che non sono aventi di­ritto;
h.
la restituzione ulteriore, parziale o totale, del premio di mercato, in partico­lare a causa di informazioni inesatte o incomplete.

5 Entro il 2019 il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un disegno di atto normativo volto a introdurre un modello conforme al mercato al più tardi al termine delle misure di sostegno per il sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità.

Art. 31 Premio di mercato e servizio universale

1 Gli aventi diritto incaricati di garantire il servizio universale conformemente all'arti­colo 6 LAEl11 devono, per determinare la quantità di elettricità che dà diritto al premio di mercato, dedurre mediante simulazione aritmetica la quantità massima di elettricità che essi potrebbero vendere a titolo del servizio universale.

2 La quantità da dedurre si riduce del volume di elettricità del servizio universale proveniente da energie rinnovabili.

3 Gli aventi diritto possono tener conto dei costi di produzione della quantità dedotta nelle tariffe applicate alle loro vendite nell'ambito del servizio universale. Può procedere in tal modo anche chi non riceve il premio di mercato a causa della deduzione.

4 Il Consiglio federale può stabilire condizioni per le tariffe del servizio universale.

Art. 32 Bandi di gara per misure di efficienza energetica

Il Consiglio federale prevede bandi di gara per misure di efficienza ener­getica che perseguono in particolare:

a.
l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia elettrica negli edifici, negli impianti, nelle imprese e nei veicoli;
b.
la riduzione delle perdite dovute alla trasformazione nel caso di impianti elet­trici destinati alla produzione e alla distribuzione di elettricità;
c.
il recupero, ai fini della produzione di elettricità, del calore residuo che non può essere impiegato in altro modo.
Art. 3312 Contributi per l'esplorazione geotermica e garanzie per la geotermia

1 Per coprire i costi dell'esplorazione di risorse geotermiche destinate alla produzione di elettricità possono essere forniti contributi. Il loro importo ammonta al mas­simo al 60 per cento dei costi d'investimento computabili.

2 Per coprire i rischi degli investimenti effettuati nell'ambito dell'esplorazione di ri­sorse geotermiche e della costruzione di impianti geotermici per la produzione di elettricità possono essere prestate garanzie. Il loro importo ammonta al massimo al 60 per cento dei costi d'investimento computabili.

3 Per un progetto di esplorazione di risorse geotermiche possono essere concessi o il contributo o la garanzia.

4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare i costi d'investimento com­putabili e la procedura.

12 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

Capitolo 7: Supplemento rete

Sezione 1: Riscossione, utilizzo e Fondo per il supplemento rete

Art. 35 Riscossione e utilizzo

1 L'organo d'esecuzione di cui all'articolo 64 riscuote presso i gestori di rete, per la rete di trasporto, un supplemento sul corrispettivo per l'utilizzazione della rete (sup­ple­mento rete) e lo assegna al Fondo per il supplemento rete (art. 37). I gestori di rete possono ripercuo­tere il supplemento rete sui consumatori finali.

2 Con il supplemento rete sono finanziati:

a.
il premio per l'immissione di elettricità di cui all'articolo 21 nell'ambito del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, e i corrispondenti costi di di­sbrigo;
b.
i costi non coperti dai prezzi di mercato per la rimunerazione dell'im­missione di elettricità secondo il diritto anteriore;
c.
le spese15 supple­mentari secondo l'articolo 73 capoverso 4 non coperte dai prezzi di mercato;
d.
la rimunerazione unica secondo l'articolo 25 e i contributi d'investimento secondo gli articoli 26 e 27;
e.
il premio di mercato per l'elettricità proveniente da grandi impianti idroelettrici secondo l'articolo 30;
f.
i costi dei bandi di gara di cui all'articolo 32;
g.
i contributi per l'esplorazione geotermica16 e le perdite derivanti dalle garanzie per la geotermia di cui all'articolo 33;
h.
l'indennizzo di cui all'articolo 34;
i.
i rispettivi costi di esecuzione, in particolare i costi indispensabili dell'or­gano d'esecuzione;
j.
i costi a carico dell'UFE risultanti dai suoi compiti nei confronti dell'organo d'esecuzione.

3 Il supplemento rete ammonta al massimo a 2,3 ct./kWh. Il Consiglio fede­rale lo fissa in funzione dei bisogni.

15 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

16 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

Art. 36 Limitazione per singoli utilizzi e lista d'attesa

1 Le risorse sono destinate ai singoli utilizzi conformemente alle quote massime seguenti:

a.
una quota massima di 0,1 ct./kWh per:
1.
i bandi di gara,
2.
i contributi per l'esplorazione geotermica17 e le garanzie per la geotermia,
3.
l'indennizzo di cui all'articolo 34;
b.
una quota massima di 0,1 ct./kWh calcolata sulla media degli ultimi cinque anni per i contributi d'investimento secondo l'articolo 26 per gli impianti idroelettrici con una potenza superiore a 10 MW;
c.
una quota massima di 0,2 ct./kWh per il premio di mercato per l'elettricità proveniente da grandi impianti idroelettrici.

2 L'UFE stabilisce annualmente le risorse destinate ai gestori di impianti fotovoltaici che partecipano al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità (contingente per il fotovoltaico). Al riguardo persegue una progressione continua e tiene conto dell'evolu­zione dei costi nel fotovoltaico da un lato e nelle altre tecnologie dall'altro. Tiene inoltre conto del carico delle reti elettriche nonché delle possibilità di stoccaggio.

3 L'UFE può inoltre stabilire le risorse a disposizione (contingenti) per la rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici a partire da una determinata potenza, per i contributi d'investimento per ampliamenti o rinnovamenti considerevoli di impianti idroelettrici con una potenza massima di 10 MW, nonché per i contributi d'inve­stimento per tutti gli impianti a biomassa, se necessario al fine di evitare una sproporzione tra detti costi e quelli del sistema di rimunerazione per l'immissio­ne di elettricità.

4 Il Consiglio federale disciplina le conseguenze delle limitazioni previste dal pre­sente articolo. Può prevedere liste d'attesa per il sistema di rimunerazione per l'im­missione di elettricità, per la rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici a partire da una determinata potenza e per i contributi d'inve­stimento secondo gli articoli 26 e 27. Per i progetti figuranti sulle liste d'attesa può prendere in considerazione anche criteri diversi dalla data d'iscrizione in tali liste.

17 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

Art. 37 Fondo per il supplemento rete

1 Il Consiglio federale istituisce per il supplemento rete un fondo speciale (Fondo per il supplemento rete) secondo l'articolo 52 della legge federale del 7 ottobre 200518 sulle finanze della Confe­dera­zione.

2 Il Fondo per il supplemento rete è amministrato in seno al DATEC. Agli uffici federali competenti e all'organo d'esecuzione spettano le risorse di cui abbisognano per effettuare i pagamenti necessari nei rispettivi ambiti di com­petenza esecutiva (art. 62).

3 L'Amministrazione federale delle finanze investe le risorse del Fondo per il supplemento rete. Queste sono iscritte nel conto annuale della Confederazione nella rubrica «capitale di terzi».

4 Il Fondo per il supplemento rete non può indebitarsi. Le sue risorse fruttano interessi.

5 Il Controllo federale delle finanze verifica annualmente i conti del Fondo per il supplemento rete.

6 Sui conferimenti e sui prelievi nonché sullo stato patrimoniale del Fondo per il supplemento rete è presentato un rapporto annuo.

Art. 38 Termine delle misure di sostegno

1 Non vengono più presi nuovi impegni a partire dal 1° gennaio:

a.
del sesto anno dall'entrata in vigore della presente legge, nel sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
b.
del 2031 per:
1.
la rimunerazione unica di cui all'articolo 25,
2.
i contributi d'investimento di cui agli articoli 26 e 27,
3.
i bandi di gara di cui all'articolo 32,
4.
i contributi per l'esplorazione geotermica19 e le garanzie per la geotermia di cui all'articolo 33.

2 A partire dal 1° gennaio del sesto anno dall'entrata in vigore della presente legge non possono più essere versati premi di mercato per l'elettricità proveniente da grandi impianti idroelettrici secondo l'articolo 30.

19 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

Sezione 2: Rimborso

Art. 39 Aventi diritto

1 Ai consumatori finali i cui costi per l'elettricità ammontano almeno al 10 per cento del valore aggiunto lordo è rimborsato l'intero supplemento rete da essi pagato.

2 Ai consumatori finali i cui costi per l'elettricità ammontano almeno al 5 per cento ma sono inferiori al 10 per cento del valore aggiunto lordo è rimborsata parte del supple­mento rete da essi pagato; l'importo è determinato in base al rapporto tra i costi per l'elettricità e il valore aggiunto lordo.

3 Non hanno diritto al rimborso i consumatori finali di diritto pubblico o privato che svolgono prevalentemente un compito di diritto pubblico in virtù di disposizioni legali o contrattuali. Questi consumatori finali ottengono tuttavia il rimborso del sup­plemento rete da essi pagato in relazione all'esercizio di grandi impianti di ricerca in centri di ricerca di importanza nazionale indipendentemente dalla loro intensità elettrica; il Consiglio federale designa i grandi impianti di ricerca.

Art. 40 Condizioni

Il supplemento rete è rimborsato soltanto se:

a.
in una convenzione sugli obiettivi conclusa con la Confederazione il consuma­tore finale si è impegnato ad aumentare l'efficienza energetica;
b.
il consumatore finale presenta periodicamente rapporto alla Confederazione;
c.
il consumatore finale presenta una domanda per l'anno contabile corri­spon­dente;
d.
nell'anno contabile corrispondente l'importo del rimborso ammonta alme­no a 20 000 franchi.
Art. 41 Convenzione sugli obiettivi

1 La convenzione sugli obiettivi deve essere conclusa al più tardi nell'anno con­tabile per il quale è presentata la domanda di rimborso.

2 La convenzione sugli obiettivi si fonda sui principi dell'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia e sullo stato della tecnica e comprende le misure economiche. Queste devono essere sostenibili sotto il profilo economico e tenere debitamente conto delle altre misure di efficienza energetica già adottate.

3 I consumatori finali che non rispettano interamente l'impegno preso nell'ambito della convenzione sugli obiettivi non hanno diritto al rimborso. I rimborsi ottenuti indebitamente devono essere restituiti.

4 L'UFE verifica il rispetto della convenzione sugli obiettivi. I consumatori finali gli forniscono i documenti necessari a tale scopo e gli garantiscono l'accesso alle installazioni durante il normale orario di lavoro.

5 Il Consiglio federale disciplina in particolare:

a.
la durata minima e i punti prin­cipali della convenzione sugli obiettivi;
b.
eventuali termini e modalità per l'elabo­razione della convenzione sugli obiettivi;
c.
la periodicità del rimborso e il suo disbrigo.
Art. 42 Casi di rigore

Nei casi di rigore, il Consiglio federale può prevedere il rimborso parziale del sup­plemento rete pagato anche per consumatori finali diversi da quelli di cui all'arti­colo 39 che, a causa del supplemento rete, risultassero considerevolmente pregiudicati nella loro competitività.

Art. 43 Procedura

Il Consiglio federale disciplina la procedura; in particolare fissa il termine entro il quale va presentata la domanda.

Capitolo 8: Impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia

Art. 44 Impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie

1 Ai fini della riduzione del consumo di energia il Consiglio federale emana per gli impianti, i veicoli e gli apparecchi prodotti in serie e per i loro componenti prodotti in serie prescrizioni concernenti:

a.
indicazioni uniformi e comparabili relative al consumo di energia speci­fico, all'efficienza energetica e alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia;
b.
la procedura di omologazione energetica;
c.
le esigenze relative all'immissione in commercio; per gli apparecchi elet­trici, tali esigenze comprendono anche il consumo in modalità di attesa.

2 Anziché emanare prescrizioni concernenti le esigenze per l'immissione in commercio, il Consiglio federale può introdurre strumenti di economia di mercato.

3 Se per determinati prodotti non vi sono prescrizioni conformemente al capo­­verso 1, l'UFE può concludere con i produttori e gli importatori corrispondenti con­ven­zioni.

4 Il Consiglio federale e l'UFE si fondano sull'economicità e sulle mi­gliori tecnologie disponibili e tengono conto delle norme internazionali e delle rac­co­mandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Le esigenze rela­tive all'immissione in commercio e gli obiettivi degli strumenti di economia di mercato devono es­sere adeguati allo stato della tecnica e agli sviluppi internazionali.

5 Il Consiglio federale può disporre che le prescrizioni concernenti le esigenze rela­tive all'immissione in commercio si applichino anche all'uso proprio.

6 Se impianti e apparecchi prodotti in serie o i loro componenti prodotti in serie rientrano nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata di cui nella legge del 21 marzo 201420 sui prodotti da costruzione (LProdC) o se per essi è stata rilasciata una valutazione tecnica europea secondo la LProdC, i capoversi 1-5 sono sostituiti dalle disposizioni relative all'utilizzo, alla messa in esercizio, all'applica­zione o all'installazione.

Art. 45 Edifici

1 Nell'ambito della loro legislazione, i Cantoni creano condizioni quadro volte a favorire l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia nonché l'impiego di ener­gie rinnovabili. Sostengono l'attuazione di standard di consumo per l'im­piego parsimonioso ed efficiente dell'energia. Al riguardo evitano ingiustificati ostacoli tec­nici al commercio.

2 I Cantoni emanano disposizioni sull'impiego parsimonioso ed efficiente dell'ener­gia nelle nuove costruzioni e negli edifici esistenti. In dette disposizioni danno la prio­rità, per quanto possibile, alle esigenze relative all'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia, all'impiego di energie rinnovabili e al recupero del calore residuo. Considerano in mo­do adeguato le esigenze relative alla protezione degli insediamenti, del paesaggio e dei monumenti.

3 I Cantoni emanano in particolare disposizioni concernenti:

a.
la quota massima ammissibile di energie non rinnovabili a copertura dell'ap­provvigionamento termico, per il riscaldamento e l'acqua calda; il calore residuo può essere computato nella quota di energie rinnovabili;
b.
l'installazione e la sostitu­zione di riscaldamenti elettrici fissi a resistenza;
c.
il conteggio individuale delle spese di riscaldamento e di acqua calda nelle nuove costruzioni e in caso di rinnovamenti considerevoli negli edifici esistenti;
d.
la produzione di energie rinnovabili e l'efficienza energetica.

4 Nell'emanare le disposizioni di cui al capoverso 3 lettera d i Cantoni prevedono che negli edifici riscaldati che soddisfano almeno lo standard Minergie, lo standard MoPEC o uno standard edilizio equivalente, un superamento di 20 cm al mas­­simo, causato dall'isolamento termico o da un impianto per un miglio­re impiego delle energie rinnovabili indigene, non sia considerato nel calcolo in particolare dell'al­tezza dell'edificio, della distanza tra edifici, della distanza dai con­fini, della distanza dalle acque, della distanza dalle strade o della di­stanza dal parcheg­gio e nell'ambito degli allineamenti.

5 I Cantoni emanano prescrizioni uniformi sull'indicazione del consumo ener­getico degli edifici (certificato energetico degli edifici). Possono dichiarare obbli­gatorio tale certificato per il loro territorio cantonale; se prevedono tale obbligo, ne defini­scono il campo d'applicazione.

Art. 46 Consumo di energia nelle imprese

1 La Confederazione e i Cantoni si adoperano ai fini di un impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia nelle imprese.

2 A tal fine la Confederazione può concludere con le imprese convenzioni sugli obiettivi volte ad aumentare l'efficienza energetica. Dette convenzioni devono essere economicamente sostenibili. La Confederazione si impegna inoltre in favore della diffusione e dell'accettazione delle conven­zioni sugli obiettivi e delle corrispondenti misure. Provvede alla definizione di una procedura coordinata con i Cantoni.

3 I Cantoni emanano disposizioni concernenti la conclusione di conven­zioni sugli obiettivi tra di essi e i grandi consumatori volte ad aumentare l'efficienza ener­getica e prevedono vantaggi in caso di conclusione e rispetto di dette convenzioni. Armonizzano le loro disposizioni con le disposizioni della Confederazione relative alle convenzioni sugli obiettivi. Dette convenzioni sugli obiettivi devono essere economicamente sostenibili.

Capitolo 9: Promozione

Sezione 1: Misure

Art. 47 Informazione e consulenza

1 La Confederazione e i Cantoni informano e consigliano l'opinione pubblica e le autorità sulle modalità per garantire un approvvigionamento energetico economico e rispettoso dell'ambiente, sulle possibilità di un impiego parsimo­nioso ed efficiente dell'energia nonché sull'impiego di energie rinnovabili. Coordi­nano le loro attività. Alla Confederazione compete prevalentemente l'informazione, ai Cantoni princi­palmen­te la consulenza.

2 Nell'ambito dei loro compiti e in collaborazione con privati, la Confederazione e i Cantoni possono istituire organizzazioni di informazione e consulenza. La Confederazione può sostenere i Cantoni e le organizzazioni private nelle loro attività di informazione e di consulenza.

Art. 48 Formazione e formazione continua

1 La Confederazione promuove, in collaborazione con i Cantoni, la formazione e la formazione continua delle persone incaricate di compiti previsti dalla presente legge.

2 Può sostenere la formazione e la formazione continua degli specialisti dell'energia, in particolare nel settore della costruzione.

Art. 49 Ricerca, sviluppo e dimostrazione

1 La Confederazione promuove la ricerca fondamentale, la ricerca applicata e lo sviluppo iniziale di nuove tecnologie energetiche, in particolare nell'ambito dell'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia, del trasporto e dello stoccaggio di energia, nonché dell'impiego di energie rinnovabili. Al riguardo tiene conto degli sforzi dei Cantoni e dell'economia.

2 Dopo aver sentito il Cantone di ubicazione, la Confederazione può sostenere:

a.
impianti pilota e di dimostrazione nonché progetti pilota e di dimostrazione;
b.
esperimenti sul terreno e analisi destinati a provare e valutare tecniche energe­tiche, a valutare misure di politica energetica o a rilevare i dati neces­sari.

3 Gli impianti pilota e di dimostrazione situati all'estero nonché i progetti pilota e di dimostrazione realizzati all'estero possono essere eccezionalmente sostenuti se gene­rano un valore aggiunto in Svizzera.

4 La Confederazione può selezionare in parte attraverso una procedura di bandi di gara gli impianti pilota e di dimostrazione e i progetti pilota e di dimostrazione destinati a essere sostenuti. A tale scopo l'UFE può pubblicare bandi per il deposito di offerte su determinati temi ed entro un termine definito. Le offerte concernenti i temi contenuti nei bandi possono essere prese in considerazione nell'anno corrispondente soltanto se sono depositate nel­l'ambito della relativa procedura e nel rispetto dei termini.

Art. 50 Impiego dell'energia e recupero del calore residuo

Nell'ambito dell'impiego dell'energia e del recupero del calore residuo la Confede­razione può sostenere misure per:

a.
l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia;
b.
l'impiego di energie rinnovabili;
c.
il recupero del calore residuo, in particolare di quello delle centrali e degli impianti di incenerimento dei rifiuti, di depurazione delle acque, del settore dei servizi e dell'industria, nonché per la ripartizione del calore residuo nelle reti di riscaldamento locale e di teleriscaldamento.

Sezione 2: Finanziamento

Art. 51 Principi

1 La Confederazione può promuovere le misure di cui agli articoli 47, 48 e 50 mediante contributi globali annui ai Cantoni o aiuti finanziari per progetti individuali. Per progetti individuali volti ad attuare le misure di cui all'articolo 50 concede aiuti finan­ziari soltanto in casi eccezionali, in particolare se il progetto individuale:

a.
ha un'importanza esemplare; o
b.
fa parte di un programma della Confe­derazione volto a promuovere l'intro­duzione sul mer­cato di nuove tecnologie.

2 Le misure di cui agli articoli 47, 48 e 50 possono essere finanziate nell'ambito dei contributi globali di cui all'articolo 34 della legge del 23 dicembre 201121 sul CO2, sempre che le condizioni ivi previste siano adempiute.

3 La promozione di cui all'articolo 49 capoverso 1 è retta, anche per progetti individuali, dalla legge federale del 14 dicembre 201222 sulla promozione della ricerca e dell'in­novazione.

4 Il sostegno di cui all'articolo 49 capoverso 2 è concesso sotto forma di aiuti finanziari secondo l'articolo 53.

Art. 52 Contributi globali

1 I contributi globali sono concessi soltanto ai Cantoni che dispongono di un pro­gramma di promozione nel settore corrispondente. I contributi globali non possono superare il credito annuo autorizzato dal Cantone per la realizzazione del programma di promozione.

2 Nel settore dell'informazione e della consulenza (art. 47) nonché della forma­zione e della formazione continua (art. 48) sono sostenuti in particolare programmi vol­ti a promuovere l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia.

3 Nel settore dell'impiego dell'energia e del recupero del calore residuo (art. 50) almeno il 50 per cento del contributo globale versato a un Cantone deve essere destinato alla promozione di misure prese da privati, compreso il raccordo a reti, esistenti o nuove, di riscaldamento locale e di teleriscaldamento. Inoltre le misure prese nell'ambito degli edifici sono sostenute soltanto se il programma cantonale di promozione prescrive l'elaborazione di un certificato energetico degli edifici con rela­tivo rap­porto di consulenza; il Consiglio federale disciplina le eccezioni, segnata­mente per i casi in cui detta condizione per la concessione di contributi è spro­porzionata.

4 L'importo dei contributi globali versati ai singoli Cantoni dipende dall'efficacia del programma cantonale di promozione e dall'importo del credito cantonale. I Can­toni riferiscono annualmente all'UFE.

5 Le risorse finanziarie non utilizzate nel corso dell'anno devono essere rimborsate alla Confederazione. In luogo del rimborso, l'UFE può autorizzarne il riporto a favore dell'anno successivo.

6 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare le condizioni che i Can­toni devono adempiere per ottenere contributi globali.

Art. 53 Aiuti finanziari per progetti individuali

1 Gli aiuti finanziari per progetti individuali sono di regola concessi sotto forma di ver­samenti non rimborsabili. I contributi alla gestione sono accordati soltanto a titolo eccezionale. Sono esclusi aiuti retroattivi.

2 Gli aiuti finanziari non possono superare il 40 per cento dei costi compu­tabili. Eccezionalmente, gli aiuti finanziari possono essere aumentati al 60 per cento dei costi computabili. L'eccezione è determinata dalla qualità del proget­to, dall'interesse particolare della Confederazione e dalla situazione finanziaria del beneficiario dell'aiuto.

3 Sono considerati costi computabili:

a.
per gli aiuti finanziari di cui all'articolo 49 capoverso 2, i maggiori costi non ammortizzabili rispetto ai costi delle tecniche convenzionali;
b.
per gli aiuti finanziari di cui all'articolo 50, gli investimenti supplementari rispetto ai costi delle tecniche convenzionali;
c.
per gli altri aiuti finanziari, le spese effettive assolutamente necessarie all'adempimento efficace del compito.

4 Qualora un progetto sostenuto con aiuti finanziari permetta di conseguire un utile considerevole, la Con­fe­derazione può esigere che tali aiuti siano restituiti intera­mente o in parte.

5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli; in particolare fissa i criteri per la conces­sione di aiuti finanziari per progetti individuali.

Capitolo 10: Convenzioni internazionali

Art. 54

1 Il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge e non sottostanno a referendum.

2 Si adopera affinché i sistemi applicati da Stati terzi non distorcano la concorrenza sul mercato interno dell'energia e non pregiudichino l'esercizio degli impianti di produzione svizzeri.

Capitolo 11: Verifica degli effetti e trattamento dei dati

Art. 55 Monitoraggio

1 L'UFE verifica periodicamente quanto le misure previste dalla presente legge hanno contribuito al raggiungimento dei valori indicativi di cui agli articoli 2 e 3 e allesti­sce un monitoraggio dettagliato in collaborazione con la Segreteria di Stato dell'economia e altri servizi della Confederazione.

2 I risultati delle verifiche sono pubblicati.

3 Il Consiglio federale valuta ogni cinque anni le conseguenze e l'efficacia delle misure previste dalla presente legge e riferisce all'Assemblea federale sui risultati e sul raggiungimento dei valori indicativi di cui agli articoli 2 e 3. Se si prospetta che i valori indicativi non possono essere raggiunti, propone contemporaneamente i provvedimenti supplementari necessari.

Art. 56 Messa a disposizione di dati

1 Le informazioni e i dati personali necessari per la verifica e il monitoraggio di cui all'articolo 55 nonché per valutazioni statistiche sono forniti all'UFE, su richiesta, da:

a.
l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM);
b.
l'Ufficio federale dei trasporti;
c.
l'Ufficio federale delle strade;
d.
l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale;
e.
l'Ufficio federale dell'aviazione civile;
f.
la ElCom;
g.
la società nazionale di rete (art. 18 LAEl23);
h.
l'organo d'esecuzione;
i.
le imprese di approvvigionamento energetico;
j.
i Cantoni e i Comuni.

2 Il Consiglio federale stabilisce le informazioni e i dati necessari.

Art. 57 Obbligo di informare

1 Chiunque fabbrica, importa, immette in commercio o utilizza impianti, veicoli o appa­rec­chi che consumano energia è tenuto a fornire alle autorità federali le infor­mazioni necessarie per la preparazione e la realizzazione dei provve­dimenti, come pure per la verifica della loro efficacia.

2 Gli interessati forniscono i documenti necessari alle autorità e garantiscono loro l'accesso alle installazioni durante il normale orario di lavoro.

Art. 58 Trattamento di dati personali

1 Le autorità federali competenti e l'organo d'esecuzione di cui all'articolo 64 possono, nell'ambito degli scopi della presente legge, trattare dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione concernenti sanzio­ni e le corrispondenti procedure.

2 Possono conservare questi dati in forma elettronica.

3 Il Consiglio federale stabilisce i dati personali che possono essere trattati e per quanto tempo devono essere conservati.

Art. 59 Divulgazione di dati personali

1 Ai fini della trasparenza e dell'informazione dei consumatori finali, il Consiglio federale può obbligare le imprese del settore energetico a pubblicare dati personali anonimizzati o a tra­smetterli alle autorità federali competenti. L'obbligo di pubbli­ca­zione e trasmissione può riguardare in particolare le seguenti informazioni:

a.
consumo di energia elettrica e consumo di calore di tutti i clienti o di sin­goli gruppi di clienti;
b.
offerte in materia di energie rinnovabili e dell'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia;
c.
misure, adottate o previste, volte a promuovere il consumo parsimonioso ed efficiente dell'elettricità e l'utilizzazione di energie indigene e rinnovabili.

2 Le autorità federali competenti possono pubblicare in forma ade­guata tali dati personali anonimizzati se:

a.
questo corrisponde a un interesse pubblico; e
b.
i dati non contengono segreti d'affari né di fabbricazione.

Capitolo 12: Esecuzione, competenze e procedura

Art. 60 Esecuzione

1 Il Consiglio federale esegue la presente legge.

2 I Cantoni eseguono gli articoli 44 capoverso 6 e 45; eseguono gli articoli 5, 10, 12, 14, 47 e 48, nella misura in cui dette disposizioni lo prevedano. Se queste ultime si applicano nell'ambito di un'altra legge federale la cui esecuzione è affidata a un'autorità federale, non è competente l'autorità cantonale bensì l'autorità federale competente secondo detta legge federale. L'autorità federale com­petente consulta i Cantoni interessati prima di decidere.

3 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Può trasferire all'UFE la competenza di emanare prescrizioni tecniche o amministrative.

4 I Cantoni informano regolarmente il DATEC sulle loro misure d'esecuzione.

Art. 61 Emolumenti

1 La riscossione di emolumenti è retta dall'articolo 46a della legge del 21 mar­zo 199724 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. Il Consi­glio fe­de­rale prevede emolumenti segnatamente per prestazioni in rapporto con il rimborso del supplemento rete di cui agli articoli 39-43 della presente legge.

2 Il Consiglio federale può inoltre prevedere emolumenti per verifiche e controlli.

3 Sono esenti da emolumenti in particolare le attività d'informazione e di consu­lenza dell'UFE di cui all'articolo 47 capoverso 1.

Art. 62 Competenze delle autorità federali e dei tribunali civili

1 L'UFE prende le misure e le decisioni previste dalla presente legge, sempre che la competenza spetti alla Confederazione e la presente legge non attribuisca la com­pe­tenza a un'altra autorità.

2 L'UFAM decide d'intesa con il Cantone interessato in merito all'indennizzo di cui all'articolo 34.

3 Fatto salvo il capoverso 4, la ElCom decide in merito alle controversie derivanti dagli articoli 15, 16-18 e 73 capoversi 4 e 5.

4 I tribunali civili giudicano:

a.
le controversie relative a convenzioni di cui all'articolo 17 capoverso 1;
b.
le controversie relative a rapporti giuridici tra proprietari fondiari e locatari o affittuari nell'ambito del raggruppamento ai fini del consumo proprio.
Art. 63 Competenze particolari

1 L'organo d'esecuzione di cui all'articolo 64 è competente per l'esecuzione negli ambiti seguenti:

a.
le garanzie di origine (art. 9);
b.
il sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità (art. 19);
c.
la rimunerazione per l'immissione di elettricità conformemente al diritto anteriore;
d.
la rimunerazione unica per impianti fotovoltaici (art. 25);
e.
il rimborso delle spese25 supplementari derivanti da contratti di cui all'arti­colo 73 capoverso 4;
f.
altri compiti a esso delegati dal Consiglio federale concernenti l'impiego delle risorse derivanti dal supplemento rete o connessi alle garanzie di ori­gine.

2 L'organo d'esecuzione prende le misure e le decisioni necessarie.

3 In merito agli affari importanti, nel singolo caso o in generale, l'organo d'esecu­zione decide d'intesa con l'UFE.

25 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

Art. 64 Organo d'esecu­zione

1 L'organo d'esecu­zione è una filiale della società nazionale di rete, che ne detiene tutte le quote. Ha la forma giuridica di una società anonima di diritto privato con sede in Svizzera, una ditta propria e strutture snelle.

2 I membri del Consiglio di amministrazione e della Direzione devono essere indipendenti dal settore dell'elettricità, possono tuttavia esercitare un'attività anche per la società nazionale di rete se adempiono tale esigenza di indipendenza. L'organo d'esecu­zione non può detenere quote in altre società e non versa dividendi né prestazioni pecuniarie simili alla società nazionale di rete. Nell'ambito della sua attività d'esecuzione non può favorire la società nazionale di rete e i suoi azionisti rispetto ad altri richiedenti.

3 L'UFE approva gli statuti dell'organo d'esecuzione ed esercita la vigilanza su di esso. Approva inoltre il preventivo e il conteggio delle spese d'esecuzione.

4 L'organo d'esecu­zione è soggetto alla revisione ordinaria. L'organo di revisione presenta un rapporto esaustivo, oltre che all'organo di revisione, anche all'UFE.

5 L'organo d'esecu­zione non è incluso nel conto annuale consolidato della società nazionale di rete. Il Consiglio federale può emanare disposizioni supplementari relative alla presentazione dei conti.

6 L'organo d'esecu­zione è esonerato da tutte le imposte federali, cantonali e comunali dirette.

Art. 65 Attività dell'organo d'esecu­zione

1 L'organo d'esecu­zione ha come unico scopo l'attività esecutiva di cui all'arti­colo 63.

2 L'organo d'esecu­zione informa regolarmente l'UFE in merito alla sua attività e gli fornisce le informazioni necessarie per l'adempimento dei suoi compiti.

3 Dietro adeguato compenso e per quanto necessario, la società nazionale di rete mette a disposizione dell'organo d'esecuzione prestazioni di servizio globali e gli dà accesso a tutti i dati e le informazioni necessari per la riscossione del supplemento rete e l'esecuzione.

Art. 66 Opposizione, tutela giurisdizionale e ricorso alle autorità

1 Contro le decisioni dell'organo d'esecuzione concernenti il sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità (art. 19), la rimune­razione per l'immissione di elettricità secondo il diritto anteriore e la rimunerazione unica per impianti fotovoltaici (art. 25) può essere presentata opposizione presso l'organo stesso entro 30 giorni dalla notificazione. La procedura di opposizione è in linea di massima gratuita. Non sono assegnate spese ripeti­bili; in casi di iniquità manifesta sono possibili deroghe.

2 Le decisioni dell'UFE, dell'UFAM, della ElCom e dell'organo d'esecuzione non­ché le decisioni su opposizione di quest'ultimo nei casi di cui al capoverso 1 pos­sono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente alle disposizioni generali dell'organizzazione giudiziaria federale.

3 L'UFE è legittimato ad avvalersi di rimedi giuridici contro le decisioni delle autorità cantonali prese in virtù della presente legge e delle sue disposizioni d'appli­cazione.

Art. 67 Coinvolgimento di terzi per l'esecuzione

1 I servizi della Confederazione competenti per i singoli compiti possono coinvolgere terzi in particolare per attività in rapporto con:

a.
il premio di mercato per l'elettricità proveniente da grandi impianti idroelettrici (art. 30);
b.
il rimborso del supplemento rete (art. 39-43);
c.
l'attuazione di strumenti di economia di mercato (art. 44 cpv. 2);
d.
l'elaborazione di convenzioni sugli obiettivi (art. 46);
e.
la progettazione, la realizzazione e il coordinamento di programmi volti a promuovere l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia nonché l'im­piego delle energie indigene e delle energie rinnovabili (art. 47, 48 e 50).

2 I terzi coinvolti possono essere autorizzati a riscuotere emolumenti a pro­prio favore per le attività svolte nell'ambito dei compiti d'esecuzione. Il Consiglio federale emana disposizioni in materia di emolumenti.

3 La Confederazione conclude con i terzi coinvolti un mandato di presta­zioni. In esso vanno stabiliti in particolare:

a.
il tipo, l'entità e l'indennizzo delle prestazioni che devono essere fornite dai terzi;
b.
le modalità relative ai rapporti periodici, ai controlli di qualità, alla stesura del preventivo e alla contabilità;
c.
l'eventuale riscossione di emolumenti.

4 Per i compiti loro affidati, i terzi coinvolti sottostanno alla vigilanza della Confedera­zione.

5 L'UFE può far capo a terzi per compiti di verifica, controllo e vigilanza.

Art. 68 Segreto d'ufficio

Tutte le persone incaricate dell'esecuzione della presente legge sottostanno al segreto d'ufficio.

Art. 69 Espropriazione

1 In vista della realizzazione di impianti di interesse pubblico destinati all'im­piego della geotermia e degli idrocarburi, allo stoccaggio dell'energia o al recupero e alla distribuzione del calore residuo, i Can­toni pos­sono procedere a espropriazioni o trasferire questo diritto a terzi.

2 Nelle loro disposizioni, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge fede­rale del 20 giugno 193026 sulla espropriazione. ...27

3 Per gli impianti conformemente al capoverso 1 che si estendono sul territorio di più Cantoni può essere esercitato il diritto d'espropriazione previsto dalla la legge fede­rale del 20 giugno 1930 sulla espropriazione.

26 RS 711

27 Per. abrogato dall'all. n. 10 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).

Capitolo 13: Disposizioni penali

Art. 70 Contravvenzioni

1 È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

a.
viola le prescrizioni concernenti la garanzia di origine, la contabilità del­l'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità (art. 9);
b.
fornisce indicazioni inesatte o incomplete nell'ambito del sistema di ri­mu­nera­zione per l'immissione di elettricità (art. 19), della rimunerazione unica (art. 25) o dei contributi d'investimento (art. 26 e 27);
c.
fornisce indicazioni inesatte o incomplete in relazione con il premio di mercato per l'elettricità proveniente da grandi impianti idroelettrici secondo gli articoli 30 e 31;
d.
fornisce indicazioni inesatte o incomplete nell'ambito della riscossione del supplemento rete (art. 35), del rimborso del supplemento rete (art. 39-43) o in relazione con la convenzione sugli obiettivi conclusa per il rimborso del supplemento rete (art. 40 lett. a e 41);
e.
viola le prescrizioni su impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (art. 44);
f.
rifiuta di fornire le informazioni richieste dall'autorità competente o for­nisce a quest'ultima indicazioni inesatte o incomplete (art. 57);
g.
contravviene a una disposizione d'applicazione la cui violazione è stata dichia­rata punibile oppure contravviene a una decisione che gli è stata notifi­cata con la comminatoria del presente articolo.

2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.

Art. 71 Perseguimento e giudizio

1 Le infrazioni contro la presente legge sono perseguite e giudicate confor­me­mente alla legge federale del 22 marzo 197428 sul diritto penale ammi­nistrativo (DPA). L'autorità competente è l'UFE.

2 Se la multa applicabile non supera i 20 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 DPA esige provvedimenti d'inchiesta spro­por­zionati rispetto all'entità della pena, l'autorità può prescindere da un procedimento con­tro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa l'azienda (art. 7 DPA).

Capitolo 14: Disposizioni finali

Art. 72 Disposizioni transitorie relative al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità e al supplemento rete

1 I gestori di impianti che all'entrata in vigore della presente legge ricevono già una rimunerazione conformemente al diritto anteriore (art. 7a della legge del 26 giugno 199829 sull'energia) continuano ad avervi diritto. Per l'esercizio corrente si ap­pli­ca il nuovo diritto; il Consiglio federale può disporre altrimenti se interessi degni di protezione dei gestori lo richiedono.

2 Ai gestori ai quali la rimunerazione è stata garantita prima dell'entrata in vigore della presente legge (decisione positiva) non si applicano:

a.
le esclusioni secondo l'articolo 19 capoverso 4 di:
1.
impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW,
2.
impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW,
3.
determinati impianti a biomassa;
b.
la limitazione della partecipazione al sistema di rimunerazione per l'im­missione di elettricità ai soli impianti nuovi e, di conseguenza, l'esclu­sione degli ampliamenti o dei rinnovamenti considerevoli di impianti;
c.
la data del 1° gennaio 2013 quale data di riferimento per i nuovi impianti.

3 Il nuovo diritto si applica ai gestori di impianti e ai promotori di progetti che non hanno ricevuto una deci­sione positiva prima dell'entrata in vigore della presente legge, in particolare a quelli cui è stato comunicato che il loro impianto si trova sulla lista d'attesa (con­ferma di inclusione nella lista d'attesa), anche se all'en­trata in vigore della presente legge il loro impianto è già in esercizio. Essi non pos­sono partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità se ne sono esclusi secondo l'articolo 19. Gli aventi diritto secondo gli ar­ti­coli 25, 26 o 27 pos­sono tuttavia richiedere una rimunerazione unica o un altro contri­buto d'in­vesti­mento.

4 Gli aventi diritto secondo l'articolo 19 che hanno ricevuto una conferma di inclusione nella lista d'attesa prima del 31 luglio 2013 possono partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità anche se il loro impianto è stato messo in esercizio prima del 1° gennaio 2013.

5 I gestori di impianti che ricevono già una rimunerazione conformemente al diritto anteriore (cpv. 1) possono scegliere se partecipare o meno alla commer­cializza­­zione diretta di cui all'articolo 21. Chi non vi partecipa riceve una rimunerazione corrispondente al prezzo di mercato di riferimento più il premio per l'immissione di elettricità. Il Consiglio federale può limitare nel tempo questo diritto d'opzione e di conseguenza questo tipo di rimunerazione.

6 Nell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge il supplemento rete raggiunge il massimo di 2,3 ct./kWh e rimane invariato finché il fabbisogno di risorse diminuisce in seguito al termine delle misure di sostegno secondo l'arti­colo 38. Spetta poi nuovamente al Consiglio federale fissare il supplemento rete in funzione dei bisogni (art. 35 cpv. 3). Se la presente legge entra in vigore dopo il 1° luglio, il supplemento rete non raggiunge il massimo di 2,3 ct./kWh nell'anno successivo, bensì soltanto un anno più tardi.

Art. 73 Disposizioni transitorie relative ad altri impieghi del supplemento rete

1 Agli aventi diritto secondo gli articoli 26 e 27 che hanno ricevuto una conferma di inclusione nella lista d'attesa prima dell'entrata in vigore della presente legge la disposizione di cui all'articolo 28 relativa all'inizio dei lavori non si applica se l'im­pianto è già stato costruito.

2 Agli aventi diritto secondo gli articoli 25, 26 e 27 che hanno ricevuto una conferma di inclusione nella lista d'attesa prima del 31 luglio 2013 l'articolo 24 capoverso 3 non si applica.

3 Chi, tra il 1° agosto 2013 e l'entrata in vigore della presente legge, ha ricevuto una decisione di massima vincolante in merito alla concessione di una fideiussione a titolo di garanzia a copertura dei rischi per gli impianti geotermici pari al 50 per cento dei costi d'investimento, può chiedere all'UFE, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, che la decisione di massima sia riesaminata secondo il nuovo diritto. Non sussiste alcun diritto all'aumento della garanzia.

4 Per quanto concerne i contratti vigenti tra gestori di rete e produttori indi­pendenti per il ritiro di elettricità proveniente da impianti che sfruttano energie rinnovabili (finanziamento delle spese30 supplementari), le condizioni di raccordo di cui all'ar­ti­colo 7 nel tenore del 26 giugno 199831 si applicano:

a.
agli impianti idroelettrici sino al 31 dicembre 2035;
b.
a tutti gli altri impianti sino al 31 dicembre 2025.

5 Per quanto concerne i contratti secondo il capoverso 4 per il ritiro di elettricità proveniente da impianti idroelettrici, la ElCom può, nel singolo caso, ridurre adeguatamente la rimunerazione se tra il prezzo di ripresa e i costi di produ­zione vi è una sproporzione evidente.

30 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

31 RU 1999 197

Art. 74 Disposizioni transitorie relative al Fondo per il supplemento rete, all'organo d'esecuzione e alle competenze

1 Il Fondo per il supplemento rete è istituito conformemente all'articolo 37 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Il precedente ente responsabile è dissolto e le risorse accumulate sono trasferite integralmente nel nuovo Fondo per il supplemento rete.

2 Nella misura in cui la presente legge ne attribuisca loro la competenza, le autorità federali iniziano a svolgere i loro compiti dall'entrata in vigore della stessa e vi sono sostenute dalla società nazionale di rete, sempre che quest'ultima fosse competente in materia in virtù del diritto anteriore.

3 L'organo d'esecuzione è istituito conformemente all'articolo 64 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. La società nazionale di rete gli trasferisce, nel settore delle garanzie d'origine, la rappresentanza in seno ai comitati corrispondenti e gli cede gratuitamente, nel settore dell'esecuzione, gli apparecchi, gli strumenti di lavoro e l'infrastruttura mobile del precedente ente d'esecuzione. Il trasferimento dei diritti, degli obblighi e dei valori nonché le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio e in altri registri pubblici in relazione con l'istituzione sono esenti da tasse ed emolumenti. Il Consiglio federale può emanare disposizioni supplementari concernenti il processo d'istituzione. Le spese connesse con tale processo sono soggette all'approvazione da parte dell'UFE.

4 L'organo d'esecuzione esercita le sue competenze (art. 63) non appena istituito. Fino a quel momento si applica il regime delle competenze secondo il diritto ante­riore.

5 La ElCom giudica le controversie risultanti da procedimenti soggetti, quanto al regime delle competenze, al diritto anteriore, sempre che fosse competente in virtù di detto diritto.

Art. 75 Disposizione transitoria relativa al rimborso del supplemento rete

Per i consumatori finali che hanno concluso una convenzione sugli obiettivi secondo il diritto anteriore l'obbligo di impiegare almeno il 20 per cento dell'importo del rimborso per misure di efficienza energetica decade per i periodi di rimborso successivi all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 77 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:32 1° gennaio 2018

32 DCF del 1° nov. 2017.

Allegato

(art. 76)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

La legge del 26 giugno 199833 sull'energia è abrogata.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...34

33 [RU 1999 197, 2004 4719 all. n. II 6, 2006 2197 all. n. 69, 2007 3425 all. n. 2, 2010 4285 n. II 2 5061 n. I 2 5065, 2012 3231, 2013 4505, 2014 899 n. II, 2016 689 all. n. 26]

34 Le mod. possono essere consultate alla RU 2017 6839.