01.02.2024 - * / In vigore
01.01.2024 - 31.01.2024
01.09.2023 - 31.12.2023
15.03.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 14.03.2023
01.10.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 30.09.2022
15.05.2018 - 31.12.2020
01.01.2018 - 14.05.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.05.2014 - 31.12.2016
01.01.2014 - 30.04.2014
01.07.2012 - 31.12.2013
01.01.2011 - 30.06.2012
01.01.2009 - 31.12.2010
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1

Legge sull'energia (LEne) del 26 giugno 1998 (Stato 30 novembre 2004) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 24septies e 24octies della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 agosto 19962, decreta: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Obiettivi 1 La presente legge intende contribuire a un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico e compatibile con le esigenze della protezione dell'ambiente.

2

Essa ha lo scopo di: a. garantire una preparazione e una distribuzione dell'energia economiche e compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente; b. promuovere l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia; c. favorire un maggiore impiego delle energie indigene e rinnovabili.


Art. 2

Collaborazione con i Cantoni, l'economia e altre organizzazioni 1

La Confederazione e i Cantoni coordinano la loro politica energetica tenendo conto degli sforzi dell'economia. In collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni interessate, il Consiglio federale può fissare provvedimenti per raggiungere gli obiettivi di politica energetica.

2

La Confederazione e, nell'ambito delle loro competenze, i Cantoni collaborano per l'esecuzione della presente legge con le organizzazioni economiche.

3

Prima di emanare prescrizioni d'esecuzione, esaminano i provvedimenti volontari dell'economia. Se è possibile e necessario, riprendono, parzialmente o totalmente, convenzioni nel diritto d'esecuzione. Sono fatte salve la legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza3, come pure la legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al commercio.

RU 1999 197

1 RS 101

2 FF

1996 IV 872

3 RS

251

4 RS

946.51

730.0

Energia

2

730.0


Art. 3

Principi 1 Le autorità, le aziende di distribuzione, i pianificatori e i fabbricanti di impianti, veicoli e apparecchi che consumano energia come pure i consumatori osservano i seguenti principi: a. ogni energia deve essere impiegata nel modo più parsimonioso e razionale possibile;

b. l'impiego di energie rinnovabili deve essere potenziato.

2

Impiegare l'energia in modo parsimonioso e razionale significa innanzitutto: a. mantenere l'impiego di energia al livello più basso possibile; b. impiegare l'energia nel miglior modo possibile; c. impiegare la minor energia possibile per conseguire un determinato risultato energetico (alto rendimento energetico); d. recuperare il calore residuo utilizzabile.

3

I costi dell'approvvigionamento energetico devono essere addebitati, nella misura del possibile, ai consumatori che li causano.

4

Possono essere ordinati provvedimenti solo a condizione che siano fattibili dal profilo tecnico e funzionale e sostenibili economicamente. Gli interessi pubblici preponderanti devono essere salvaguardati.

Capitolo 2: Approvvigionamento energetico

Art. 4

Nozione e competenze

1

L'approvvigionamento energetico comprende la produzione, la trasformazione, il deposito, la preparazione, il trasporto, la trasmissione e la distribuzione di vettori energetici ed energia sino al consumatore finale, compresi l'importazione, l'esportazione e il transito.

2

L'approvvigionamento energetico è compito dell'economia energetica. La Confederazione e i Cantoni istituiscono condizioni quadro statali adeguate affinché l'economia energetica possa assumere questo compito in modo ottimale nell'interesse generale.


Art. 5

Linee direttrici per l'approvvigionamento energetico 1

Un approvvigionamento energetico sicuro presuppone una sufficiente disponibilità, un'offerta differenziata e sistemi di distribuzione tecnicamente sicuri ed efficaci.

2

Un approvvigionamento energetico economico si basa sulle forze di mercato, la trasparenza dei costi e la capacità concorrenziale internazionale, come pure su una politica energetica coordinata a livello internazionale.

Legge

3

730.0

3

Approvvigionamento energetico compatibile con le esigenze della protezione dell'ambiente significa utilizzare le risorse naturali in modo parsimonioso, impiegare energie rinnovabili ed evitare effetti nocivi o molesti per l'uomo e l'ambiente.

bis 5 Caratterizzazione dell'elettricità A tutela dei consumatori finali il Consiglio federale può emanare disposizioni sulla caratterizzazione dell'elettricità, segnatamente sul tipo di produzione e sulla provenienza dell'elettricità. Esso può introdurre un obbligo di caratterizzazione.


Art. 6

Impianti produttori di elettricità alimentati con combustibili fossili Prima di autorizzare la costruzione o la trasformazione di impianti produttori di elettricità alimentati con combustibili fossili, l'autorità competente secondo il diritto cantonale esamina: a. se il fabbisogno energetico può essere ragionevolmente coperto mediante energia rinnovabile;

b. in che modo può essere ragionevolmente utilizzato il calore residuo prodotto.


Art. 7

Condizioni di raccordo per produttori indipendenti 1

Le aziende incaricate dell'approvvigionamento pubblico in energia devono accettare l'energia in eccesso prodotta regolarmente da produttori indipendenti e offerta in una forma appropriata per la rete. Per gli impianti di cogenerazione, questo obbligo è applicabile solo a condizione che simultaneamente il calore prodotto sia utilizzato.

2

Per l'elettricità prodotta da impianti di cogenerazione alimentati con energie fossili, la rimunerazione si fonda sui prezzi d'acquisto di energia equivalente praticati sul mercato.

3

Le aziende incaricate dell'approvvigionamento pubblico in energia devono accettare l'energia in eccesso ottenuta con energie rinnovabili anche se la produzione non è regolare. Detta energia è rimunerata in funzione del prezzo applicabile alla fornitura di energia equivalente da parte di nuovi impianti nazionali di produzione.

4

Per le centrali idroelettriche, la rimunerazione conformemente al capoverso 3 è riservata agli impianti la cui potenza non supera 1 MW. L'autorità competente in virtù del diritto cantonale può, in singoli casi, ridurre la rimunerazione in modo adeguato se vi è una manifesta sproporzione tra il prezzo di ripresa e i costi di produzione.

5

Le aziende forniscono l'energia ai produttori indipendenti agli stessi prezzi che richiedono agli altri acquirenti.

6

Il Cantone designa l'autorità incaricata di fissare, in caso di controversia, le condizioni di raccordo per i produttori indipendenti.

5

Introdotto dal n. II 6 dell'all. alla L del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° gen. 2005 (RS 732.1).

Energia

4

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7

Le spese supplementari delle imprese di distribuzione dell'elettricità per la ripresa di energia elettrica da produttori indipendenti sono finanziate dagli esercenti della rete di trasmissione con un supplemento sui costi di trasmissione delle reti ad alta tensione.6 Capitolo 3: Impiego parsimonioso e razionale dell'energia

Art. 8

Impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie 1

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti: a. la formulazione uniforme e comparabile di indicazioni relative al consumo energetico specifico di determinati impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie; b. la procedura di omologazione energetica per impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie.

2

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) può convenire valori mirati di consumo con i produttori o gli importatori allo scopo di ridurre il consumo energetico specifico di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie il cui consumo di energia non è trascurabile.

3

Se non è stata adottata alcuna convenzione, il Consiglio federale può emanare valori mirati di consumo e, se questi non sono rispettati, prescrivere le esigenze applicabili alla commercializzazione di tali impianti, veicoli e apparecchi.

4

Al posto delle esigenze relative alla commercializzazione, il Consiglio federale può introdurre strumenti economici.

5

Il Consiglio federale tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Le esigenze relative alla commercializzazione e gli obiettivi degli strumenti economici devono essere adeguati secondo lo stato della tecnica e gli sviluppi internazionali.

6

Tutti i provvedimenti che il Consiglio federale prende in virtù dei capoversi 1-5 devono rispettare le prescrizioni della presente legge concernenti la collaborazione con l'economia.


Art. 9

Edifici

1

Nell'ambito della loro legislazione, i Cantoni istituiscono condizioni quadro favorevoli all'impiego parsimonioso e razionale dell'energia e all'impiego di energie rinnovabili.

2

Emanano prescrizioni sull'impiego parsimonioso e razionale dell'energia nelle nuove costruzioni e negli edifici esistenti. Tengono conto al riguardo del livello della tecnica ed evitano ingiustificati ostacoli tecnici al commercio.

6

Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. alla L del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° gen. 2005 (RS 732.1).

Legge

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3

Emanano in particolare prescrizioni sul conteggio individuale delle spese di riscaldamento e di acqua calda nelle nuove costruzioni.

Capitolo 4: Promozione Sezione 1: Provvedimenti

Art. 10

Informazione e

consulenza

1

L'Ufficio federale dell'energia (Ufficio federale) e i Cantoni informano e consigliano l'opinione pubblica e le autorità sulle condizioni per un approvvigionamento energetico economico e compatibile con le esigenze della protezione dell'ambiente, sulle possibilità di un impiego parsimonioso e razionale dell'energia nonché sull'impiego di energie rinnovabili. Coordinano le loro attività. All'Ufficio federale compete prevalentemente l'informazione, ai Cantoni principalmente la consulenza.

2

Nell'ambito dei propri compiti e in collaborazione con privati, la Confederazione e i Cantoni possono istituire organizzazioni di informazione e consulenza al pubblico. La Confederazione può sostenere i Cantoni e le organizzazioni private nelle loro attività di informazione e di consulenza.


Art. 11

Formazione e perfezionamento 1

La Confederazione promuove, in collaborazione con i Cantoni, la formazione e il perfezionamento delle persone incaricate di compiti previsti dalla presente legge.

2

Essa può sostenere la formazione e il perfezionamento degli specialisti dell'energia.


Art. 12

Ricerca, sviluppo e dimostrazione 1

La Confederazione promuove la ricerca fondamentale, la ricerca applicata e lo sviluppo iniziale di nuove tecnologie energetiche, in particolare nell'ambito dell'impiego parsimonioso e razionale dell'energia e dell'impiego di energie rinnovabili.

Tiene conto al riguardo degli sforzi dei Cantoni e dell'economia.

2

Sentito il Cantone interessato, può sostenere: a. impianti e progetti pilota e di dimostrazione; b. esperimenti sul terreno e analisi destinati a provare e valutare tecniche energetiche, la valutazione di provvedimenti di politica energetica o la rilevazione dei dati necessari.


Art. 13

Impiego dell'energia e recupero del calore residuo La Confederazione può sostenere provvedimenti per: a. l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia; b. l'impiego di energie rinnovabili;

Energia

6

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c. il recupero del calore residuo, in particolare di quello delle centrali, degli impianti di incenerimento dei rifiuti, di depurazione delle acque, del settore dei servizi e dell'industria.

Sezione 2: Aiuti finanziari

Art. 14

Aiuti finanziari e forma dei contributi 1

Se il promovimento dei provvedimenti menzionati nella precedente sezione si effettua mediante aiuti finanziari destinati a un oggetto specifico, questi sono di regola forniti sotto forma di versamenti non rimborsabili. I contributi alla gestione sono accordati solo a titolo eccezionale. Sono esclusi aiuti retroattivi.

2

Gli aiuti finanziari non devono di regola superare il 40 per cento dei costi computabili. Qualora sia conseguito un utile, gli aiuti finanziari devono essere rimborsati secondo i profitti conseguiti.

3

Per gli aiuti finanziari di cui agli articoli 12 capoverso 2 e 13, sono considerati costi computabili i maggiori costi non ammortizzabili rispetto a quelli delle tecniche convenzionali. Per gli altri aiuti finanziari sono computabili le spese effettive assolutamente necessarie all'adempimento del compito.

4

Eccezionalmente, gli aiuti finanziari di cui al capoverso 2 possono essere aumentati al 60 per cento dei costi computabili. L'eccezione è determinata dalla qualità del progetto, dall'interesse particolare della Confederazione e dalla situazione finanziaria del beneficiario dell'aiuto.

5

L'Assemblea federale fissa di volta in volta nel preventivo l'importo massimo dei contributi conformemente agli articoli 10 capoverso 2 e 11-13 che possono essere versati nell'anno corrispondente.


Art. 15

Contributi globali

1

Per influire sull'impiego dell'energia e promuovere il recupero del calore residuo (art. 13), la Confederazione può versare contributi globali annui ai Cantoni. Sostiene singoli progetti in questo settore solo in casi eccezionali.

2

I contributi globali sono versati ai Cantoni che attuano propri programmi promozionali a sostegno di provvedimenti per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia come pure per l'impiego di energie rinnovabili e il recupero del calore residuo. Almeno il 50 per cento dell'importo globale versato a un Cantone è riservato al promovimento di provvedimenti presi da privati.

3

I contributi globali non devono superare il credito annuo autorizzato dal Cantone per la realizzazione del programma. Il loro importo è calcolato secondo l'ammontare di tale credito e l'efficacia del programma promozionale del Cantone.

4

I Cantoni riferiscono annualmente all'Ufficio federale, in particolare circa l'efficacia e le ripercussioni del programma realizzato come pure l'impiego dei mezzi finanziari messi loro a disposizione.

Legge

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5

I mezzi finanziari non utilizzati nel corso dell'anno devono essere rimborsati alla Confederazione. Invece del rimborso, l'Ufficio federale può autorizzarne il riporto sul programma da realizzare nell'anno successivo.

Capitolo 5: Esecuzione e disposizioni d'applicazione

Art. 16

Esecuzione da parte della Confederazione 1

Il Consiglio federale esegue la presente legge ed emana le disposizioni d'applicazione necessarie. Esso può delegare al Dipartimento il compito di emanare disposizioni tecniche o amministrative. È fatto salvo l'articolo 19.

2

Per l'esecuzione, il Consiglio federale può avvalersi di organizzazioni private.

3

L'Ufficio federale può delegare a terzi compiti di verifica, controllo e vigilanza.


Art. 17

Compiti affidati a organizzazioni dell'economia 1

Il Consiglio federale può affidare a organizzazioni dell'economia in particolare i seguenti compiti:

a. convenire indicazioni uniformi e comparabili del consumo energetico di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (art. 8 cpv. 1 lett. a); b. convenire procedure di omologazione energetica (art. 8 cpv. 1 lett. b); c. convenire valori mirati di consumo per ridurre il consumo energetico specifico di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (art. 8 cpv. 1);

d. attuare strumenti economici (art. 8 cpv. 4); e. convenire e realizzare programmi per promuovere l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia nonché l'impiego di energie indigene e rinnovabili; f. fungere da intermediario, segnatamente mediante l'informazione, la consulenza e la concessione di fideiussioni, per il finanziamento da parte di terzi di impianti destinati alla produzione poco inquinante e all'impiego parsimonioso e razionale dell'energia;

g. convenire obiettivi di sviluppo del consumo energetico dei grandi consumatori.

2

La Confederazione e, nel quadro delle loro competenze, i Cantoni possono favorire la conclusione di convenzioni indicando obiettivi e termini.

3

Le organizzazioni collaborano nell'adempimento dei loro compiti con le autorità federali e cantonali competenti come pure con le altre organizzazioni interessate.

Energia

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Art. 18

Mandati di prestazione e vigilanza degli enti pubblici 1

Sentiti i Cantoni, il Dipartimento conviene con le organizzazioni interessate in particolare:

a. gli obiettivi e i principi per i singoli compiti; b. gli studi da effettuare sulle ripercussioni di provvedimenti e programmi; c. i rapporti da presentare.

2

Il Dipartimento verifica ogni due anni lo svolgimento dei compiti affidati e riferisce al Consiglio federale.

3

Rappresentanti della Confederazione non possono far parte degli organi dirigenti delle organizzazioni incaricate.


Art. 19

Esecuzione da parte dei Cantoni 1

I Cantoni eseguono i provvedimenti di cui agli articoli 6, 7 e 9; sono sostenuti al riguardo dalla Confederazione. Se una legge federale attribuisce a un'autorità federale l'esecuzione in un ambito specifico, questa autorità esegue anche le corrispondenti disposizioni della presente legge.

2

I Cantoni informano regolarmente il Dipartimento sui loro provvedimenti d'esecuzione.


Art. 20

Verifica dell'efficacia

1

L'Ufficio federale verifica periodicamente in che misura i provvedimenti della presente legge hanno contribuito a raggiungere gli obiettivi menzionati nell'articolo 1.

2

I risultati delle verifiche sono pubblicati.

3

Ogni sei anni almeno, il Consiglio federale valuta l'effetto dei provvedimenti promozionali, e in particolare quello dei contributi finanziari, e riferisce alle Camere federali sui risultati.


Art. 21

Obbligo di informare

1

Chiunque fabbrica, importa, commercializza o utilizza impianti, veicoli o apparecchi che consumano energia è tenuto a fornire alle autorità federali le informazioni indispensabili per la preparazione e la realizzazione dei provvedimenti, come pure per la verifica della loro efficacia.

2

Gli interessati forniscono i documenti necessari alle autorità e garantiscono loro l'accesso agli impianti durante il normale orario di lavoro.


Art. 22

Trattamento di dati personali 1

Nei limiti degli obiettivi della presente legge, l'Ufficio federale tratta dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione concernenti azioni e sanzioni penali (art. 28 cpv. 3).

2

Può conservare questi dati su un supporto elettronico.

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Art. 23

Segreto d'ufficio e segreto d'affari 1

Tutte le persone incaricate dell'esecuzione della presente legge sottostanno al segreto d'ufficio.

2

Il segreto di fabbricazione e il segreto d'affari sono garantiti in ogni caso.


Art. 24

Tasse 1 Le autorizzazioni, i controlli e i servizi speciali della Confederazione soggiacciono a una tassa. Il Consiglio federale ne determina l'ammontare.

2

Le attività d'informazione e di consulenza dell'Ufficio federale giusta l'articolo 10 capoverso 1 sono esenti da tasse.

Capitolo 6: Procedura e protezione giuridica

Art. 25

Protezione giuridica

1

La procedura e la protezione giuridica sono disciplinate dalla legge federale del 20 dicembre 1968 7 sulla procedura amministrativa e dalla legge federale del 16 dicembre 19438 sull'organizzazione giudiziaria.

2

Le controversie in materia di conteggio delle spese di riscaldamento e di acqua calda (art. 9 cpv. 3) sottostanno alla giurisdizione civile. In caso di rapporti di locazione, si applica la relativa procedura di impugnazione.


Art. 26

Ricorso delle autorità L'Ufficio federale è legittimato ad avvalersi dei rimedi giuridici previsti dal diritto federale contro le decisioni delle autorità cantonali prese in virtù della presente legge e delle sue disposizioni d'applicazione.


Art. 27

Espropriazione 1 In vista della realizzazione di impianti di interesse pubblico destinati all'impiego della geotermia o degli idrocarburi o al recupero del calore residuo, i Cantoni possono procedere a espropriazioni o delegare questo diritto a terzi.

2

Nelle loro disposizioni, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 19309 sull'espropriazione. Essi prevedono che: a. il Governo cantonale decide in merito a opposizioni rimaste controverse; b. il presidente della Commissione federale di stima può autorizzare la procedura abbreviata se è possibile determinare esattamente chi è interessato dall'espropriazione.

7 RS

172.021

8 RS

173.110

9 RS

711

Energia

10

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3

Per gli impianti conformemente al capoverso 1 che si estendono sul territorio di più Cantoni è applicabile la legislazione federale in materia di espropriazione.

Capitolo 7: Disposizione penale

Art. 28

1 Chiunque, intenzionalmente: a. viola le prescrizioni su impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (art. 8); abis.10viola le prescrizioni concernenti la caratterizzazione dell'elettricità (art. 5bis); b. rifiuta di fornire le informazioni richieste dall'autorità competente o fornisce a quest'ultima indicazioni inesatte (art. 21); c. contravviene a una disposizione d'applicazione la cui violazione è stata dichiarata punibile oppure contravviene a una decisione che gli è stata notificata con la comminatoria del presente articolo, è punito con la detenzione o con la multa sino a 40 000 franchi.

2

L'infrazione colposa è punita con una multa sino a 10 000 franchi.

3

Le infrazioni contro la presente legge sono perseguite e giudicate conformemente alla legge federale sul diritto penale amministrativo 11 . L'autorità competente è l'Ufficio federale.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 29

Diritto previgente:

abrogazione

Il decreto federale del 14 dicembre 199012 sull'impiego parsimonioso e razionale dell'energia è abrogato.


Art. 30

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:13 1° gennaio 1999 L'articolo 15 entra in vigore il 1° gennaio 2000.

10 Introdotta dal n. II 6 dell'all. alla L del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° gen. 2005 (RS 732.1).

11 RS

313.0

12 [RU

1991 1018]

13 DCF del 7 dic. 1998 (RU 1999 206).