01.07.2023 - * / In vigore
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01.01.2003 - 31.07.2004
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946.231

Legge federale
sull'applicazione di sanzioni internazionali

(Legge sugli embarghi, LEmb)

del 22 marzo 2002 (Stato 1° agosto 2004)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1
della Costituzione federale1,
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 dicembre 20002,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1 La Confederazione può disporre misure coercitive per applicare le sanzioni volte a far rispettare il diritto internazionale pubblico, in particolare i diritti dell'uomo, adottate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, dall'Organizzazione per la sicu­rezza e la cooperazione in Europa o dai principali partner commerciali della Sviz­zera.

2 Sono fatte salve le misure del Consiglio federale volte a preservare gli interessi del Paese ai sensi dell'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale.

3 Le misure coercitive possono segnatamente:

a.
limitare, direttamente o indirettamente, il traffico delle merci, dei servizi, dei pagamenti e dei capitali, la circolazione delle persone e gli scambi scienti­fici, tecnologici e culturali;
b.
consistere in divieti, obblighi di autorizzazione e di notificazione nonché in al­tre restrizioni di diritti.
Art. 2 Competenza

1 Il Consiglio federale è competente per emanare le misure coercitive. Può stabilire deroghe per sostenere attività umanitarie o per tutelare interessi svizzeri.

2 Può segnatamente stabilire deroghe ai sensi del capoverso 1 per la fornitura di der­rate alimentari, medicinali e mezzi terapeutici che servono a scopi umanitari.

3 Le misure coercitive sono emanate sotto forma di ordinanza.

Sezione 2: Controllo

Art. 3 Obbligo di informare

Chiunque è interessato, direttamente o indirettamente, da misure previste dalla pre­sente legge è tenuto a fornire agli organi di controllo tutte le informazioni e a pre­sentare i documenti necessari per una valutazione o un controllo esaustivi.

Art. 4 Attribuzioni degli organi di controllo

1 Gli organi di controllo sono autorizzati ad accedere, senza preavviso e durante l'orario di lavoro usuale, ai locali commerciali delle persone tenute a fornire infor­mazioni, a ispezionarli e a consultare i documenti pertinenti. Assicurano le prove a carico.

2 Essi possono avvalersi delle polizie dei Cantoni e dei Comuni e degli organi istruttori dell'Amministrazione delle dogane.

3 Gli organi di controllo e le autorità di cui essi si avvalgono sono tenuti al segreto d'ufficio e prendono, nel proprio campo, le precauzioni necessarie per impedire lo spionaggio economico.

Sezione 3: Protezione dei dati e collaborazione fra autorità

Art. 5 Trattamento dei dati

1 Le autorità federali competenti possono trattare dati personali nella misura in cui è necessario per l'esecuzione della presente legge e delle ordinanze di cui all'artico­lo 2 capoverso 3.

2 Esse possono trattare dati personali degni di particolare protezione solo se tali dati concernono sanzioni e procedimenti amministrativi o penali. Altri dati personali degni di particolare protezione possono essere trattati solo se è indispensabile per la trattazione di un singolo caso.

Art. 6 Assistenza amministrativa in Svizzera

Le autorità federali competenti e gli organi di polizia dei Cantoni e dei Comuni pos­sono comunicarsi e comunicare alle competenti autorità di vigilanza dati, inclusi dati personali degni di particolare protezione, nella misura in cui è necessario all'ese­cuzione della presente legge e delle ordinanze di cui all'articolo 2 capoverso 3.

Art. 7 Assistenza amministrativa e giudiziaria tra autorità svizzere e estere

1 Le autorità federali competenti in materia di esecuzione, di controllo, di pre­venzione dei reati o di perseguimento penale possono collaborare con le autorità estere competenti nonché con organizzazioni o consessi internazionali, nella misura in cui:

a.
è necessario all'esecuzione della presente legge e delle ordinanze di cui all'articolo 2 capoverso 3 o di prescrizioni estere corrispondenti o di prescri­zioni di organizzazioni internazionali; e
b.
le autorità estere, le organizzazioni o i consessi internazionali sono vincolati dal segreto d'ufficio o da un obbligo analogo di mantenere il segreto e garantiscono nel loro campo la protezione contro lo spionaggio industriale.

2 Esse possono in particolare chiedere alle autorità estere nonché a organizzazioni o consessi internazionali la comunicazione dei dati necessari. A tale scopo possono comunicare loro dati, inclusi dati personali degni di particolare protezione, concer­nenti segnatamente:

a.
la qualità, la quantità, il luogo di destinazione e di utilizzazione, l'impiego pre­visto e i destinatari dei beni;
b.
le persone che partecipano alla fabbricazione, alla fornitura o alla media­zione dei beni;
c.
le modalità finanziarie dell'operazione;
d.
i conti bloccati e i valori patrimoniali.

3 Le autorità federali possono comunicare i dati di cui al capoverso 2, di propria ini­ziativa o su domanda dello Stato estero, se lo Stato in questione:

a.
accorda la reciprocità e applica esso pure le sanzioni internazionali;
b.
garantisce che i dati sono trattati unicamente per scopi conformi alla pre­sente legge; e
c.
garantisce che i dati sono utilizzati in un procedimento penale soltanto se l'assistenza giudiziaria in materia penale non sarebbe esclusa in virtù della natura del reato.

4 L'amministrazione federale interessata valuta, d'intesa con l'ufficio federale com­petente per l'assistenza giudiziaria3, se sono soddisfatte le condizioni per l'utilizzo di dati in un procedimento penale secondo il capoverso 3 lettera c.

5 Le autorità federali possono comunicare i dati anche a organizzazioni o consessi internazionali, alle condizioni di cui al capoverso 3; in tal caso si può rinunciare al requisito della reciprocità.

6 In caso d'infrazioni alla presente legge, è possibile accordare assistenza giudiziaria alle autorità estere, alle organizzazioni o ai consessi internazionali di cui al capo­verso 1. Tali infrazioni non sono considerate reati contro provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 della legge sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 19814; rimangono applicabili le disposizioni procedurali di tale legge.

3 Attualmente: l'Ufficio federale di giustizia

4 RS 351.1

Sezione 4: Protezione giuridica

Art. 8

La procedura per i ricorsi contro le decisioni adottate in virtù della presente legge è disciplinata dalle disposizioni generali sulla procedura federale.

Sezione 5: Disposizioni penali e misure5

5 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2 - 6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459).

Art. 9 Delitti

1 Chiunque intenzionalmente viola disposizioni delle ordinanze di cui all'articolo 2 capoverso 3, la cui violazione è dichiarata punibile, è punito con la detenzione fino a un anno o con la multa fino a 500 000 franchi.

2 Nei casi gravi, la pena è la detenzione fino a cinque anni. Con la pena privativa della libertà può essere cumulata la multa fino a un milione di franchi.

3 Se il reato è commesso per negligenza, la pena è la detenzione fino a tre mesi o la multa fino a 100 000 franchi.

Art. 10 Contravvenzioni

1 Chiunque intenzionalmente:

a.
rifiuta di fornire le informazioni, i documenti o l'accesso ai locali com­merciali secondo gli articoli 3 e 4 capoverso 1, o fornisce indicazioni false o fallaci in merito;
b.
viola in altro modo disposizioni della presente legge o disposizioni delle ordi­nanze di cui all'articolo 2 capoverso 3, la cui violazione è dichiarata punibile, o viola una decisione emanata sotto comminatoria della pena pre­vista dal presente articolo, senza che tale comportamento sia punibile secondo un'altra fattispecie penale,

è punito con l'arresto o con la multa fino a 100 000 franchi.

2 Il tentativo e la complicità sono punibili.

3 Se il reato è commesso per negligenza, la pena è la multa fino a 40 000 franchi.

4 L'azione penale si prescrive in cinque anni. In caso di interruzione, il termine ordi­nario della prescrizione non può essere superato di più della metà.

Art. 11 Concorso di diverse disposizioni penali

1 Se un'infrazione alla presente legge costituisce simultaneamente un'infrazione alla legge sul materiale bellico del 13 dicembre 19966, alla legge sul controllo dei beni a duplice impiego del 13 dicembre 19967 o alla legge sull'energia nucleare del 23 dicembre 19598, sono applicabili solo le disposizioni penali di quella legge che prevede la pena più severa.

2 Se un'infrazione alla presente legge costituisce simultaneamente un'infrazione ai divieti secondo l'articolo 76 della legge sulle dogane del 1° ottobre 19259, sono appli­cabili solo le disposizioni penali della legge sulle dogane; è fatto salvo il capoverso 1.

Art. 13 Confisca di oggetti e di valori patrimoniali

1 Oggetti e valori patrimoniali sottostanti a una misura coercitiva sono confiscati, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, se non è garantito che saranno ulteriormente utilizzati conformemente al diritto.

2 Gli oggetti e i valori patrimoniali confiscati nonché l'eventuale ricavo della loro realizzazione sono devoluti alla Confederazione, fatta salva la legge federale del 19 marzo 200411 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.12

11 RS 312.4

12 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503).

Art. 14 Giurisdizione

1 È applicabile la legge federale del 22 marzo 197413 sul diritto penale amministra­tivo.

2 Se le disposizioni penali della presente legge sono applicabili, il Ministero pub­blico della Confederazione può, su richiesta dell'amministrazione federale inte­ressata, aprire un'inchiesta se l'importanza del reato lo giustifica. L'apertura dell'inchiesta da parte del Ministero pubblico della Confederazione fonda la giu­risdizione fede­rale.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 15 Rapporto

Il Consiglio federale informa l'Assemblea federale sull'applicazione della presente legge mediante i rapporti sulla politica economica esterna.

Art. 18 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gen. 200316

16 DCF del 30 ott. 2002