01.01.2024 - * / In vigore
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1

Legge federale sull'energia nucleare (LENu) del 21 marzo 2003 (Stato 1° gennaio 2018) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 90 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20012, decreta: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e scopo

La presente legge disciplina lo sfruttamento pacifico dell'energia nucleare. Ha come scopo segnatamente la protezione dell'uomo e dell'ambiente dai pericoli che vi sono connessi.


Art. 2

Campo d'applicazione

1

La presente legge si applica: a. ai

beni

nucleari;

b. agli impianti nucleari; c. alle scorie radioattive: 1. prodotte in impianti nucleari, o 2. fornite secondo l'articolo 27 capoverso 1 della legge federale del 22 marzo 19913 sulla radioprotezione (LRaP).

2

Il Consiglio federale può escludere dal campo di applicazione della presente legge: a. i beni nucleari che non servono allo sfruttamento dell'energia nucleare; b. gli impianti nucleari con quantità piccole o non pericolose di materiali nucleari o scorie radioattive; c. beni nucleari e scorie radioattive con radiazioni di tenue intensità.

3

Nella misura in cui la presente legge non disponga diversamente, si applicano le prescrizioni della LRaP.

RU 2004 4719 1 RS

101

2 FF

2001 2349

3 RS

814.50

732.1

Energia nucleare

2

732.1


Art. 3

Definizioni

Nella presente legge si intendono per: a. fase di osservazione: periodo prolungato durante il quale si sorveglia un deposito in strati geologici profondi prima della sua chiusura e durante il quale le scorie radioattive ivi immagazzinate possono essere recuperate senza grosse difficoltà; b. smaltimento: il condizionamento, l'immagazzinamento intermedio e l'immagazzinamento in un deposito in strati geologici profondi delle scorie radioattive;

c. deposito in strati geologici profondi: deposito nel sottosuolo geologico che può essere chiuso se è assicurata la protezione duratura dell'uomo e dell'ambiente per mezzo di barriere passive; d. impianti nucleari: impianti per sfruttare l'energia nucleare, per ricavare, produrre, utilizzare, trattare o immagazzinare materiali nucleari nonché per smaltire scorie radioattive ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera c;

e. energia nucleare: ogni tipo di energia liberata dalla fissione o dalla fusione di nuclei atomici;

f.

materiali nucleari: materiali che possono essere utilizzati per ricavare energia per mezzo di processi di fissione nucleare; g. condizionamento: insieme delle operazioni di preparazione delle scorie radioattive per l'immagazzinamento intermedio o per l'immagazzinamento in un deposito in strati geologici profondi. Comprende in particolare lo smontaggio meccanico, la decontaminazione, la compressione, l'incenerimento delle scorie combustibili, la chiusura in matrici delle scorie e l'imballaggio; h. beni nucleari: 1. i materiali nucleari, 2. i materiali e gli equipaggiamenti destinati o necessari allo sfruttamento dell'energia nucleare, 3. la tecnologia necessaria allo sviluppo, alla produzione e all'utilizzazione di beni di cui ai numeri 1 e 2;

i.

scorie radioattive: sostanze radioattive o materiali radioattivamente contaminati, che non sono ulteriormente utilizzati; j.

manipolazione: ricerca, sviluppo, fabbricazione, immagazzinamento, trasporto, importazione, esportazione, transito e intermediazione; k. intermediazione: 1. la creazione di premesse essenziali per la conclusione di accordi concernenti l'offerta, l'acquisizione o la consegna a terzi di beni nucleari e scorie radioattive, indipendentemente dal luogo in cui i beni nucleari e le scorie radioattive si trovano,

2. la conclusione di siffatti accordi se la prestazione deve essere fornita da terzi,

Energia nucleare. LF 3

732.1

3. il commercio a partire dal territorio svizzero di beni nucleari e di scorie radioattive all'estero; l.

chiusura: riempimento e sigillatura di tutte le parti sotterranee e della galleria d'accesso del deposito in strati geologici profondi, al termine della fase di osservazione; m. ritrattamento: smontaggio meccanico degli elementi combustibili esausti, dissoluzione chimica dell'ossido combustibile e separazione in uranio, plutonio e prodotti della fissione.

Capitolo 2: Principi della sicurezza nucleare

Art. 4

Principi per lo sfruttamento dell'energia nucleare 1

Nello sfruttamento dell'energia nucleare occorre proteggere l'uomo e l'ambiente dai pericoli delle radiazioni ionizzanti. Le sostanze radioattive possono essere liberate soltanto nella misura in cui non presentino pericolo. Occorre in particolare prevenire la liberazione inammissibile di sostanze radioattive, nonché l'irradiazione inammissibile delle persone, sia durante il normale esercizio sia in caso di incidente.

2

Occorre tener conto degli effetti a lungo termine sul patrimonio ereditario.

3

Al fine della prevenzione occorre adottare tutti i provvedimenti che: a. sono necessari secondo l'esperienza e lo stato della scienza e della tecnica; b. contribuiscono a un'ulteriore riduzione del pericolo, sempreché siano adeguati.


Art. 5

Provvedimenti di protezione 1

Nella progettazione, nella costruzione e nell'esercizio di impianti nucleari occorre prendere provvedimenti di protezione secondo i principi riconosciuti sul piano internazionale. I provvedimenti di protezione comprendono segnatamente l'impiego di componenti di buona qualità, l'installazione di barriere di sicurezza scaglionate, la realizzazione di molteplici sistemi di sicurezza e la loro automazione, la creazione di un'organizzazione adeguata con personale qualificato, nonché la promozione di una spiccata cultura della sicurezza.

2

Per il caso in cui vengano liberate quantità pericolose di sostanze radioattive occorre preparare provvedimenti di protezione d'emergenza volti a limitare l'entità del danno.

3

Per impedire che la sicurezza interna di impianti nucleari e materiali nucleari sia ridotta da effetti non autorizzati o che materiali nucleari siano sottratti, vanno presi provvedimenti di sicurezza esterna. Nella misura del necessario, questi provvedimenti sono classificati.

4

Il Consiglio federale determina quali provvedimenti di protezione sono necessari.

Energia nucleare

4

732.1

Capitolo 3: Beni nucleari

Art. 6

Obblighi di licenza

1

Chiunque manipola materiali nucleari abbisogna di una licenza rilasciata dall'autorità designata dal Consiglio federale.

2

Il Consiglio federale può introdurre un obbligo di licenza per: a. la manipolazione di materiali ed equipaggiamenti destinati o necessari allo sfruttamento dell'energia nucleare; b. l'esportazione o l'intermediazione di tecnologia ai sensi dell'articolo 3 lettera h numero 3.

3

La licenza è di durata limitata.

4

Il Consiglio federale disciplina la procedura.


Art. 7

Condizioni di rilascio della licenza La licenza è rilasciata se: a. la protezione dell'uomo e dell'ambiente, nonché la sicurezza nucleare interna ed esterna sono garantite;

b. non vi si oppone alcun motivo sotto il profilo della non proliferazione delle armi nucleari, segnatamente non vi si oppongono provvedimenti internazionali di controllo non vincolanti a norma del diritto internazionale, sostenuti dalla Svizzera; c. non è stata adottata nessuna corrispondente misura coercitiva ai sensi della legge del 22 marzo 20024 sugli embarghi; d. vi è la protezione assicurativa prescritta dalla legge federale del 18 marzo 19835 sulla responsabilità civile in materia nucleare; e. non vi si oppongono obblighi di diritto internazionale e la sicurezza esterna della Svizzera non è toccata; f.

le persone responsabili dispongono della competenza richiesta.


Art. 8

Provvedimenti nel singolo caso e nei confronti di singoli Paesi di destinazione, eccezioni all'obbligo di licenza 1

Indipendentemente dall'obbligo di licenza, il Consiglio federale o l'autorità da esso designata può vietare l'importazione, l'esportazione, il transito e l'intermediazione di beni nucleari nel singolo caso o vincolarli a condizioni o oneri se necessario nell'interesse della non proliferazione delle armi nucleari.

4 RS

946.231

5 RS

732.44

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732.1

2

Per eseguire accordi internazionali, il Consiglio federale può prevedere che per determinati Paesi di destinazione o per un gruppo di Paesi non sia rilasciata alcuna licenza.

3

Il Consiglio federale può prevedere agevolazioni ed eccezioni all'obbligo di licenza, segnatamente per forniture a Paesi che sono Parti ad accordi internazionali sulla non proliferazione delle armi nucleari o che partecipano a provvedimenti di controllo sostenuti dalla Svizzera.


Art. 9

6 Ritrattamento 1 Gli elementi combustibili esausti devono essere smaltiti come scorie radioattive.

Non possono essere ritrattati o esportati a scopo di ritrattamento.

2

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni a scopi di ricerca.


Art. 10

Trasporto aereo di materiali nucleari contenenti plutonio I materiali nucleari contenenti plutonio non possono essere trasportati all'interno dello spazio aereo svizzero.


Art. 11

Obblighi di notifica e di tenuta dei libri 1

Il titolare della licenza notifica senza indugio all'autorità di vigilanza particolari attività ed eventi relativi alla manipolazione di beni nucleari, che possano compromettere la sicurezza nucleare interna od esterna. Il Consiglio federale designa tali attività e eventi.

2

Il Consiglio federale può introdurre un obbligo di notifica per il possesso di beni nucleari.

3

Il possessore di materiali nucleari controlla le sue scorte, tiene una contabilità in merito e notifica periodicamente alle autorità di vigilanza le quantità di scorte. Tali obblighi si applicano anche ai materiali nucleari in suo possesso che si trovano all'estero.

Capitolo 4: Impianti nucleari Sezione 1: Autorizzazione di massima

Art. 12

Obbligo di autorizzazione 1

Chiunque intende costruire o gestire un impianto nucleare abbisogna di un'autorizzazione di massima del Consiglio federale. È fatto salvo l'articolo 12a.7 2

Non vi è alcun diritto all'ottenimento dell'autorizzazione di massima.

6

Nuovo testo giusta il n. II 7 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).

7

Nuovo testo giusta il n. II 7 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).

Energia nucleare

6

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3

Gli impianti nucleari con esiguo potenziale di pericolo non abbisognano di un'autorizzazione di massima. Il Consiglio federale designa tali impianti.

a8 Divieto di rilascio dell'autorizzazione di massima per centrali nucleari Non sono rilasciate autorizzazioni di massima per la costruzione di centrali nucleari.


Art. 13

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di massima 1

L'autorizzazione di massima può essere rilasciata se: a. può essere garantita la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente; b. non vi si oppone nessun altro motivo previsto dalla legislazione federale, segnatamente relativo alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio e alla pianificazione del territorio; c. vi è una concezione per la disattivazione o per la fase di osservazione e la chiusura dell'impianto; d. è fornita la prova dello smaltimento delle scorie radioattive prodotte; e. la sicurezza esterna della Svizzera non è toccata; f.

non vi si oppongono obblighi di diritto internazionale; g. per quanto concerne i depositi in strati geologici profondi, i risultati delle indagini geologiche confermano che il sito è adeguato.

2

L'autorizzazione di massima è rilasciata a società anonime, cooperative e persone giuridiche di diritto pubblico. Un'impresa estera deve avere una succursale iscritta nel registro di commercio. Nella misura in cui non vi si oppongano obblighi internazionali, il Consiglio federale può rifiutare l'autorizzazione di massima a un'impresa organizzata secondo il diritto estero, se lo Stato sede dell'impresa non concede la reciprocità.


Art. 14

Contenuto 1 L'autorizzazione di massima stabilisce: a. il titolare dell'autorizzazione; b. l'ubicazione; c. lo scopo dell'impianto; d. le caratteristiche del progetto; e. l'irradiazione massima ammessa per le persone nei dintorni dell'impianto; f.

inoltre, per i depositi in strati geologici profondi: 1. i criteri secondo cui un'area di deposito prevista è esclusa perché inadeguata,

8

Introdotto dal n. II 7 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).

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2. un'area provvisoria di protezione.

2

Sono considerate caratteristiche del progetto la grandezza e la posizione approssimative delle costruzioni più importanti, nonché segnatamente:

a. nel caso di reattori nucleari, il sistema di reattori, la categoria di potenza e il sistema principale di raffreddamento; b. nel caso di depositi di materiali nucleari o di scorie radioattive, le categorie di materiale depositato e la capacità massima del deposito.

3

Il Consiglio federale stabilisce il termine per la presentazione della domanda di costruzione. In casi motivati può prorogare tale termine.

Sezione 2: Costruzione

Art. 15

Obbligo di licenza

Chiunque intende costruire un impianto nucleare necessita di una licenza di costruzione rilasciata dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento).


Art. 16

Condizioni per il rilascio della licenza di costruzione 1

La licenza di costruzione è rilasciata se: a. è garantita la protezione dell'uomo e dell'ambiente; b. il progetto corrisponde ai principi della sicurezza nucleare interna e esterna; c. non vi si oppone nessun altro motivo previsto dalla legislazione federale, segnatamente relativo alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio e alla pianificazione del territorio; d. è garantita un'esecuzione a regola d'arte del progetto ed esiste un programma di misure atte ad assicurare la qualità per l'insieme delle attività della costruzione;

e. vi è un piano per la disattivazione o un progetto per la fase di osservazione e un piano per la chiusura dell'impianto.

2

Per gli impianti che necessitano di un'autorizzazione di massima la licenza di costruzione è inoltre rilasciata soltanto se: a. il richiedente è titolare di un'autorizzazione di massima definitiva; b. il progetto rispetta le disposizioni dell'autorizzazione di massima.

3

Gli impianti senza autorizzazione di massima devono inoltre soddisfare le condizioni di cui all'articolo 13 capoversi 1 lettere d-f e 2.

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Art. 17

Contenuto della licenza di costruzione 1

La licenza di costruzione stabilisce: a. il titolare della licenza; b. l'ubicazione; c. la potenza del reattore o la capacità dell'impianto pianificate; d. gli elementi essenziali della realizzazione tecnica; e. le caratteristiche della protezione in caso d'emergenza; f. le costruzioni e parti dell'impianto che possono essere eseguite, rispettivamente installate soltanto con il nullaosta delle autorità di vigilanza.

2

Il Dipartimento stabilisce un termine per l'inizio dei lavori di costruzione. In casi motivati può prorogare tale termine.


Art. 18

Esecuzione del progetto Il titolare della licenza allestisce una documentazione completa sulle attrezzature tecniche nonché sui controlli e sugli esami eseguiti.

Sezione 3: Esercizio

Art. 19

Obbligo di licenza

Chiunque intende gestire un impianto nucleare abbisogna di una licenza d'esercizio rilasciata dal Dipartimento.


Art. 20

Condizioni per il rilascio della licenza d'esercizio 1

La licenza d'esercizio è rilasciata se: a. il richiedente è proprietario dell'impianto nucleare; b. le disposizioni dell'autorizzazione di massima e della licenza di costruzione sono rispettate;

c. è garantita la protezione dell'uomo e dell'ambiente; d. l'impianto e l'esercizio previsto corrispondono alle esigenze della sicurezza nucleare interna e esterna; e. le esigenze poste al personale e all'organizzazione possono essere adempiute;

f. vi sono misure atte ad assicurare la qualità dell'insieme delle attività dell'esercizio;

g. sono state allestite le misure di protezione in caso di emergenza;

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732.1

h. vi è la protezione assicurativa prevista dalla legge federale del 18 marzo 19839 sulla responsabilità civile in materia nucleare.

2

La licenza d'esercizio può essere rilasciata contemporaneamente alla licenza di costruzione se già in tale momento le condizioni per un esercizio sicuro possono essere valutate definitivamente.

3

Con l'autorizzazione del Dipartimento, il proprietario di un reattore nucleare può immagazzinare materiali nucleari nel suo impianto prima che la licenza d'esercizio sia rilasciata. Per questa autorizzazione si applicano per analogia gli articoli 20-24.


Art. 21

Contenuto della licenza d'esercizio 1

La licenza d'esercizio stabilisce: a. il titolare della licenza; b. la potenza del reattore o la capacità dell'impianto ammesse; c. i limiti per le emissioni di sostanze radioattive nell'ambiente; d. i provvedimenti per la sorveglianza dei dintorni; e. i provvedimenti di sicurezza interna ed esterna e di protezione d'emergenza che il titolare deve prendere durante l'esercizio; f.

le fasi della messa in esercizio, il cui inizio necessita di un nullaosta preliminare delle autorità di vigilanza.

2

La licenza d'esercizio può essere limitata nel tempo.


Art. 22

Obblighi generali del titolare della licenza 1

Il titolare della licenza è responsabile della sicurezza dell'impianto e dell'esercizio.

2

A questo scopo deve segnatamente: a. dare continuamente la priorità necessaria alla sicurezza nucleare nell'esercizio dell'impianto nucleare, segnatamente rispettare i limiti e le condizioni d'esercizio prescritti;

b. creare un'organizzazione adeguata e occupare un effettivo sufficiente di personale idoneo e professionalmente competente; il Consiglio federale stabilisce le esigenze minime e disciplina la formazione del personale specializzato;

c. prendere provvedimenti per mantenere l'impianto in buono stato; d. eseguire controlli a posteriori nonché valutazioni sistematiche della sicurezza interna ed esterna per tutta la durata d'esistenza dell'impianto;

e. per una centrale nucleare, procedere periodicamente a un'approfondita verifica della sicurezza;

9 RS

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f. fare rapporto periodicamente alle autorità di vigilanza sullo stato e l'esercizio dell'impianto e notificare loro senza indugio avvenimenti particolari;

g. riequipaggiare l'impianto nella misura richiesta dall'esperienza e dallo stato della tecnica di riequipaggiamento e prendere provvedimenti ulteriori sempreché contribuiscano a un'ulteriore riduzione del pericolo e siano adeguati; h. seguire lo sviluppo della scienza e della tecnica nonché le esperienze d'esercizio di impianti paragonabili;

i.

tenere una documentazione completa sulle attrezzature tecniche e l'esercizio e, se occorre, adeguare il rapporto sulla sicurezza interna e il rapporto sulla sicurezza esterna; j.

prendere misure atte ad assicurare la qualità di tutte le attività svolte durante l'esercizio; k. aggiornare il piano per la disattivazione o il progetto per la fase di osservazione e il piano per la chiusura dell'impianto.

3

Il Consiglio federale definisce i criteri che, se adempiuti, obbligano il titolare della licenza a mettere temporaneamente l'impianto nucleare fuori esercizio e a riequipaggiarlo.


Art. 23

Corpo di guardia

1

Per garantire la sicurezza esterna dell'impianto nucleare in modo da proteggerlo da interventi non autorizzati il Dipartimento può obbligare il titolare della licenza a mantenere un corpo di guardia armato.

2

Il Consiglio federale disciplina i requisiti del corpo di guardia e, dopo aver sentito i Cantoni, ne stabilisce i compiti e le competenze.

3

Il Cantone di sito disciplina la formazione del corpo di guardia in collaborazione con il servizio federale competente.


Art. 24

Controlli di affidabilità 1

Le persone impiegate in funzioni essenziali per la sicurezza nucleare interna ed esterna devono sottoporsi a un controllo periodico di affidabilità.

2

Nell'ambito di questo controllo possono essere elaborati dati personali particolarmente degni di protezione sulla salute e l'idoneità psichica, nonché dati rilevanti per la sicurezza sulla condotta di vita delle persone interessate; in merito può essere compilata una raccolta di dati.

3

I dati possono essere comunicati al proprietario dell'impianto e all'autorità di vigilanza.

4

Il Consiglio federale stabilisce chi è sottoposto al controllo e disciplina la procedura di esame. Designa il servizio competente per eseguire la procedura di esame, elaborare i dati, nonché costituire la raccolta di dati.

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Art. 25

Provvedimenti in situazioni straordinarie In situazioni straordinarie, il Consiglio federale può ordinare la messa fuori esercizio preventiva di centrali nucleari.

Sezione 4: Disattivazione

Art. 26

Obblighi di disattivazione 1

Il proprietario deve disattivare il proprio impianto se: a. lo ha messo definitivamente fuori esercizio; b. la licenza d'esercizio non è stata rilasciata o è stata revocata o è scaduta secondo l'articolo 68 capoverso 1 lettere a o b e il Dipartimento ordina la disattivazione.

2

Il proprietario deve segnatamente: a. adempiere le esigenze della sicurezza nucleare interna ed esterna; b. trasportare i materiali nucleari in un altro impianto nucleare; c. decontaminare le parti radioattive o trattarle come scorie radioattive; d. smaltire le scorie radioattive; e. sorvegliare l'impianto fino a quando tutte le fonti nucleari di pericolo siano state eliminate.


Art. 27

Progetto di disattivazione 1

Il proprietario dell'impianto deve presentare alle autorità di vigilanza un progetto per la prevista disattivazione. L'autorità di vigilanza gli impartisce a tal fine un termine.

2

Il progetto specifica: a. le fasi e il calendario; b. le singole fasi dello smontaggio e dello smantellamento; c. le misure di protezione; d. il fabbisogno di personale e l'organizzazione; e. lo smaltimento delle scorie radioattive; f.

il totale dei costi e la garanzia di finanziamento da parte dell'esercente.


Art. 28

Decisione di disattivazione Il Dipartimento ordina i lavori di disattivazione. Stabilisce quali lavori abbisognano del nullaosta delle autorità di vigilanza.

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Art. 29

Conclusione della disattivazione 1

Quando i lavori di disattivazione sono terminati in modo regolare, il Dipartimento accerta che l'impianto non costituisce più una fonte radiologica di pericolo e che quindi non sottostà più alla legislazione sull'energia nucleare.

2

La società tenuta alla disattivazione può sciogliersi soltanto con il consenso del Dipartimento.

Capitolo 5: Scorie radioattive Sezione 1: In generale

Art. 30

Principi

1

Nel manipolare sostanze radioattive occorre operare in modo tale da produrre la minor quantità possibile di scorie radioattive.

2

Le scorie radioattive prodotte in Svizzera devono di massima essere smaltite nel Paese.

3

Le scorie radioattive devono essere smaltite in modo tale che sia garantita la protezione duratura dell'uomo e dell'ambiente.


Art. 31

Obbligo di smaltimento 1

Chiunque gestisce o disattiva un impianto nucleare è tenuto a smaltire, a proprie spese e in modo sicuro, le scorie radioattive provenienti dall'impianto. L'obbligo di smaltimento include anche i lavori di preparazione necessari, quali la ricerca e le indagini geologiche, nonché il tempestivo allestimento di un deposito in strati geologici profondi.

2

L'obbligo di smaltimento è adempiuto quando: a. le scorie sono state trasportate in un deposito in strati geologici profondi e i mezzi finanziari richiesti per la fase di osservazione e per l'eventuale chiusura sono assicurati; b. le scorie sono state trasportate in un impianto di smaltimento estero.

3

In caso di trasferimento dell'autorizzazione di massima per una centrale nucleare a un nuovo esercente (art. 66 cpv. 2), il vecchio e il nuovo esercente sono tenuti a smaltire le scorie d'esercizio e gli elementi combustibili esausti prodotti fino al trasferimento.

4

La società tenuta allo smaltimento può sciogliersi soltanto con il consenso del Dipartimento.


Art. 32

Programma di gestione delle scorie 1

Le persone soggette all'obbligo di smaltimento elaborano un programma di gestione delle scorie. Il programma contiene parimenti un piano di finanziamento che

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copre il periodo sino alla messa fuori servizio degli impianti nucleari. Il Consiglio federale stabilisce il termine entro il quale il programma dev'essere elaborato.

2

L'autorità designata dal Consiglio federale esamina il programma. Il Dipartimento lo sottopone per approvazione al Consiglio federale.

3

L'autorità designata dal Consiglio federale vigila sull'osservanza del programma.

4

Le persone soggette all'obbligo di smaltimento adeguano periodicamente il programma alle mutate circostanze.

5

Il Consiglio federale informa regolarmente l'Assemblea federale sullo stato del programma.


Art. 33

Smaltimento da parte della Confederazione 1

La Confederazione smaltisce: a. le scorie radioattive fornite secondo l'articolo 27 capoverso 1 LRaP10; b. le rimanenti scorie radioattive a spese del fondo di smaltimento, se chi è tenuto allo smaltimento non adempie i suoi obblighi.

2

La Confederazione può a questo scopo: a. partecipare a indagini geologiche o svolgerne essa stessa; b. partecipare alla costruzione e all'esercizio di un impianto di smaltimento o costruire e gestire essa stessa un impianto siffatto.


Art. 34

Manipolazione di scorie radioattive 1

Gli articoli 6-11 si applicano per analogia alla manipolazione di scorie radioattive al di fuori di impianti nucleari.

2

Per l'importazione di scorie radioattive non prodotte in Svizzera, ma da smaltire in Svizzera, la licenza può essere eccezionalmente rilasciata se le condizioni di cui all'articolo 7 sono soddisfatte e se: a. la Svizzera ha acconsentito in un accordo internazionale all'importazione, a scopo di smaltimento, delle scorie radioattive; b. in Svizzera vi è un impianto di smaltimento adeguato, conforme allo stato della scienza e della tecnica a livello internazionale; c. gli Stati di transito hanno acconsentito al transito; d. il destinatario ha convenuto in modo vincolante con lo speditore, e con il consenso dello Stato d'origine, che lo speditore riprenderà se necessario le scorie radioattive.

3

Per l'esportazione di scorie radioattive a scopo di condizionamento la licenza è rilasciata se le condizioni di cui all'articolo 7 sono soddisfatte e se: 10 RS

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a. lo Stato destinatario ha acconsentito in un accordo internazionale all'importazione, a scopo di condizionamento, delle scorie radioattive;

b. nello Stato destinatario vi è un impianto di smaltimento adeguato, conforme allo stato della scienza e della tecnica a livello internazionale; c. gli Stati di transito hanno acconsentito al transito; d. lo speditore ha convenuto in modo vincolante con il destinatario, e con il consenso dell'autorità designata dal Consiglio federale, che riprenderà le scorie radioattive condizionate, quelle derivanti dal condizionamento, nonché, se del caso, quelle non ancora condizionate.

4

Per l'esportazione di scorie radioattive a scopo di immagazzinamento, la licenza può essere eccezionalmente rilasciata se le condizioni di cui al capoverso 3 lettere a-c sono soddisfatte e se lo speditore ha convenuto in modo vincolante con il destinatario, e con il consenso dell'autorità designata dal Consiglio federale, che le riprenderà se necessario.

Sezione 2: Indagini geologiche

Art. 35

Obbligo di licenza e condizioni 1

Le indagini geologiche in possibili regioni di ubicazione, volte a procurare conoscenze in vista di un deposito in strati geologici profondi, necessitano di una licenza del Dipartimento.

2

La licenza è rilasciata se: a. le indagini previste consentono di fornire le basi necessarie per l'ulteriore valutazione della sicurezza di un deposito in strati geologici profondi, senza pregiudicare l'idoneità di un sito; b. non vi si oppone nessun altro motivo previsto dalla legislazione federale, segnatamente relativo alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio e alla pianificazione del territorio.

3

Il Consiglio federale può esentare dall'obbligo di licenza secondo la presente legge le indagini che comportano solo lievi pregiudizi.


Art. 36

Contenuto della licenza per le indagini geologiche 1

La licenza stabilisce: a. le grandi linee delle indagini, segnatamente la posizione e l'estensione approssimative di trivellazioni e costruzioni sotterranee; b. le indagini che possono essere eseguite soltanto con il nullaosta delle autorità di vigilanza;

c. l'entità della documentazione geologica.

2

La licenza è di durata limitata.

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Sezione 3: Disposizioni speciali per depositi in strati geologici profondi

Art. 37

Licenza d'esercizio

1

Per i depositi in strati geologici profondi la licenza d'esercizio è rilasciata se le condizioni secondo l'articolo 20 capoverso 1 sono soddisfatte e se: a. le informazioni raccolte durante la costruzione confermano l'idoneità del sito;

b. il recupero delle scorie radioattive è possibile senza grosse difficoltà fino all'eventuale chiusura.

2

La licenza d'esercizio stabilisce l'area di protezione definitiva del deposito in strati geologici profondi.

3

Essa stabilisce esigenze, in particolare valori limite per la radioattività delle scorie da depositare. Per l'immagazzinamento dei diversi tipi di scorie occorre il nullaosta delle autorità di vigilanza.


Art. 38

Obblighi speciali del titolare della licenza d'esercizio per un deposito in strati geologici profondi 1

Il Consiglio federale può obbligare il titolare della licenza d'esercizio per un deposito in strati geologici profondi a prendere a carico le scorie radioattive provenienti dalla Svizzera, contro versamento di indennità che coprano i costi, per quanto tali scorie corrispondano alle esigenze definite nella licenza d'esercizio.

2

Il titolare della licenza tiene una documentazione completa sulle conoscenze acquisite fino al termine della fase di osservazione ed essenziali per la sicurezza, sui piani del deposito in strati geologici profondi e sull'inventario delle scorie radioattive.

3

Finché il deposito in strati geologici profondi sottostà alla legislazione sull'energia nucleare, la società esercente può sciogliersi soltanto con il consenso del Dipartimento.


Art. 39

Fase di osservazione e chiusura 1

Il proprietario del deposito in strati geologici profondi deve presentare un progetto aggiornato per la fase di osservazione e un progetto per l'eventuale chiusura se: a. l'immagazzinamento delle scorie radioattive è concluso; b. la licenza d'esercizio è stata revocata o è scaduta secondo l'articolo 68 capoverso 1 lettere a o b e il Dipartimento ordina la presentazione di un progetto.

2

Una volta terminata la fase di osservazione, il Consiglio federale ordina i lavori di chiusura se la protezione duratura dell'uomo e dell'ambiente è garantita.

3

Dopo la chiusura regolamentare, il Consiglio federale può ordinare un'ulteriore sorveglianza limitata nel tempo.

Energia nucleare

16

732.1

4

Dopo la chiusura regolamentare o dopo la scadenza del termine di sorveglianza, il Consiglio federale accerta che il deposito non sottostà più alla legislazione sull'energia nucleare. La Confederazione può prendere ulteriori provvedimenti dopo questo termine, segnatamente in materia di sorveglianza dell'ambiente.


Art. 40

Protezione del deposito in strati geologici profondi 1

L'area di protezione è lo spazio nel sottosuolo in cui interventi possono compromettere la sicurezza del deposito. Il Consiglio federale stabilisce i criteri per l'area di protezione.

2

Chi intende eseguire trivellazioni in profondità, costruzioni di gallerie, esplosioni e altre operazioni con le quali viene toccata un'area di protezione necessita di una licenza dell'autorità designata dal Consiglio federale.

3

L'autorità designata dal Consiglio federale notifica all'ufficio del registro fondiario, dopo il rilascio dell'autorizzazione di massima, l'area di protezione provvisoria e, dopo il rilascio della licenza d'esercizio, l'area di protezione definitiva per menzione nel registro fondiario. I Cantoni intavolano nel registro fondiario i fondi interessati dall'area di protezione che non vi sono intavolati. I fondi che non sono stati oggetto di una misurazione riconosciuta devono essere misurati a questo scopo (misurazione iniziale o rinnovo della misurazione). Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

4

I Cantoni provvedono affinché l'area di protezione sia iscritta nel piano d'utilizzazione e nel piano direttore.

5

Se il deposito non è costruito o messo in servizio, l'autorità designata dal Consiglio federale elimina l'area di protezione provvisoria e invita l'ufficio del registro fondiario a cancellare la menzione. I Cantoni provvedono affinché il piano di utilizzazione e il piano direttore vengano adeguati.

6

Il Consiglio federale provvede affinché le informazioni sul deposito, sulle scorie immagazzinate e sull'area di protezione e le conoscenze in merito siano conservate.

Può comunicare i dati corrispondenti ad altri Stati o a organizzazioni internazionali.

7

Il Consiglio federale prescrive la marcatura duratura del deposito.


Art. 41

Consegna e utilizzazione di dati geologici 1

Dati grezzi e risultati ottenuti mediante le indagini geologiche e durante la costruzione di un deposito in strati geologici profondi devono essere, su domanda, consegnati gratuitamente alla Confederazione.

2

Il Consiglio federale disciplina l'accesso a tali dati e la loro utilizzazione. Esso tutela gli interessi dei proprietari.

Energia nucleare. LF 17

732.1

Capitolo 6: Procedura e vigilanza Sezione 1: Autorizzazione di massima

Art. 42

Avvio della procedura La domanda di autorizzazione di massima deve essere presentata con i documenti necessari all'Ufficio federale dell'energia (Ufficio federale). Quest'ultimo esamina se la domanda è completa e chiede eventualmente complementi.


Art. 43

Perizie e pareri

1

L'Ufficio federale si procura le perizie necessarie, segnatamente su: a. la protezione dell'uomo e dell'ambiente; b. lo smaltimento delle scorie radioattive.

2

L'Ufficio federale invita i Cantoni e i servizi competenti della Confederazione ad esprimersi entro tre mesi sulla domanda e sulle perizie. Sono fatti salvi i termini derogatori per l'esame dell'impatto sull'ambiente. In casi motivati può prorogare il termine.

3

La procedura di eliminazione delle divergenze nell'amministrazione federale è disciplinata dall'articolo 62b della legge federale del 21 marzo 199711 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.


Art. 44

Partecipazione del Cantone di sito, dei Cantoni limitrofi e dei Paesi vicini Il Dipartimento associa alla preparazione della decisione concernente l'autorizzazione di massima il Cantone di sito nonché i Cantoni limitrofi e Paesi vicini situati nelle immediate vicinanze del sito previsto. Le preoccupazioni di costoro vanno considerate per quanto il progetto non ne risulti sproporzionalmente limitato.


Art. 45

Consultazione e pubblicazione 1

La domanda e i pareri dei Cantoni e dei servizi specializzati nonché le perizie devono essere esposti pubblicamente per consultazione durante tre mesi.

2

L'avviso relativo alla possibilità di consultazione deve essere pubblicato negli organi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni interessati nonché nel Foglio federale.


Art. 46

Obiezioni e opposizioni 1

Entro tre mesi dalla pubblicazione, ognuno può sollevare per scritto presso l'Ufficio federale obiezioni motivate al rilascio dell'autorizzazione di massima. L'Ufficio federale può prorogare di tre mesi al massimo questo termine su domanda motivata.

Le obiezioni sono esenti da spese; non vi è alcun diritto a ripetibili.

11 RS

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Energia nucleare

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732.1

2

Chiunque è parte secondo le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 196812 sulla procedura amministrativa (PA) può fare opposizione presso l'Ufficio federale entro tre mesi dalla pubblicazione. I Comuni tutelano i loro interessi con l'opposizione. Per il resto, si applicano le disposizioni della PA.

3

Le parti che abitano all'estero designano un domicilio di notifica in Svizzera. Se una parte omette di farlo, gli invii possono non essere recapitati o essere pubblicati nel Foglio federale.


Art. 47

Pareri in merito a obiezioni e opposizioni 1

L'Ufficio federale invita i Cantoni, i servizi specializzati e i periti a pronunciarsi sulle obiezioni e opposizioni a destinazione del Consiglio federale.

2

La procedura di eliminazione delle divergenze nell'amministrazione federale è disciplinata dall'articolo 62b della legge federale del 21 marzo 199713 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.


Art. 48

Decisione

1

Il Consiglio federale decide sulla domanda, nonché sulle obiezioni e opposizioni.

2

Sottopone, per approvazione, la decisione all'Assemblea federale.

3

Se il Consiglio federale non concede l'autorizzazione di massima e l'Assemblea federale non approva questa decisione, l'Assemblea federale incarica il Consiglio federale di concedere l'autorizzazione di massima con gli eventuali vincoli da essa decisi e di sottoporle nuovamente la decisione per approvazione.

4

Il decreto dell'Assemblea federale concernente l'approvazione dell'autorizzazione sottostà al referendum facoltativo.

Sezione 2:

Licenza di costruzione di impianti nucleari e licenza per indagini geologiche


Art. 49

In generale

1

La procedura per la licenza di costruzione di impianti nucleari e per la licenza per indagini geologiche è retta dalla presente legge e in subordine dalla PA14 e dalla legge federale del 20 giugno 193015 sull'espropriazione (LEspr).

2

Con la licenza, sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.

3

Autorizzazioni e piani cantonali non sono necessari. Occorre prendere in considerazione il diritto cantonale per quanto esso non limiti sproporzionalmente il progetto.

12 RS

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13 RS

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14 RS

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732.1

4

Prima di rilasciare la licenza il Dipartimento consulta il Cantone di sito. Il Cantone di sito è legittimato a ricorrere se, nonostante il suo parere negativo, il Dipartimento rilascia la licenza.

5

Fanno parte dell'impianto nucleare anche gli impianti di allacciamento e le aree di cantiere in relazione con la costruzione e l'esercizio. Rientrano inoltre nell'ambito delle indagini geologiche e del deposito in strati geologici profondi, i siti per l'utilizzazione e il deposito di materiale erompente, estrattivo o di demolizione in stretta relazione spaziale e funzionale con il progetto.


Art. 50

Avvio della procedura La domanda è presentata all'Ufficio federale con i documenti necessari. L'Ufficio federale esamina se i documenti sono completi e chiede se del caso complementi.


Art. 51

Diritto di espropriazione Al richiedente spetta il diritto di espropriazione per: a. la costruzione, l'esercizio e la disattivazione di un impianto nucleare per il quale è necessaria un'autorizzazione di massima; b. le indagini geologiche soggette a licenza; c. la costruzione degli impianti di allacciamento e delle aree di cantiere in relazione con i progetti secondo le lettere a e b;

d. i siti per l'utilizzazione e il deposito del materiale erompente, estrattivo o di demolizione in stretta relazione spaziale e funzionale con il progetto.


Art. 52

Picchettamento

1

Prima dell'esposizione pubblica della domanda, il richiedente rende visibili, picchettandole, le modifiche che l'impianto pianificato o le indagini pianificate causano nel terreno; nel caso di opere edili procede alla modinatura.

2

Le obiezioni al picchettamento o alla modinatura devono essere presentate immediatamente all'Ufficio federale, in ogni caso prima della scadenza del termine dell'esposizione pubblica.


Art. 53

Audizione, pubblicazione e esposizione pubblica della domanda 1

L'Ufficio federale trasmette la domanda ai Cantoni interessati e li invita a pronunciarsi entro tre mesi. In casi motivati può prorogare il termine.

2

La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni interessati, nonché nel Foglio federale, ed esposta pubblicamente durante 30 giorni.

3

L'esposizione pubblica provoca il bando di espropriazione secondo gli articoli 42-44 LEspr16.

16 RS

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Art. 54

Avviso personale

Al più tardi con l'esposizione pubblica della domanda, il richiedente trasmette a tutti gli aventi diritto a un'indennità secondo l'articolo 31 LEspr17 un avviso personale relativo ai diritti da espropriare.


Art. 55

Opposizione

1

Durante il termine di esposizione pubblica, chiunque è parte secondo le prescrizioni della PA18 o della LEspr19 può fare opposizione presso l'Ufficio federale. Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura.

2

Entro il termine di esposizione pubblica sono fatte valere tutte le obiezioni relative al diritto di espropriazione nonché le domande di indennizzo o di prestazione in natura. Obiezioni e domande successive secondo gli articoli 39-41 LEspr sono presentate all'Ufficio federale.

3

I Comuni interessati tutelano i loro interessi mediante opposizione.

4

Alle parti che abitano all'estero si applica l'articolo 46 capoverso 3.


Art. 56

Procedura di eliminazione delle divergenze nell'amministrazione federale La procedura di eliminazione delle divergenze nell'amministrazione federale è disciplinata dall'articolo 62b della legge federale del 21 marzo 199720 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.


Art. 57

Decisione

Con il rilascio della licenza il Dipartimento decide contemporaneamente anche in merito alle opposizioni relative al diritto di espropriazione.


Art. 58

Procedura di stima, immissione anticipata in possesso 1

Dopo la conclusione della procedura di licenza si procede, se necessario, alla procedura di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr21. Sono trattate soltanto le richieste notificate; è fatto salvo l'articolo 38 LEspr.

2

L'Ufficio federale trasmette al presidente della Commissione di stima i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dell'acquisto di terreni e le richieste notificate.

17 RS

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18 RS

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19 RS

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20 RS

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21 RS

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3

Il presidente della Commissione di stima può autorizzare l'immissione anticipata in possesso in base a una decisione esecutiva di licenza. In merito, si presume che senza l'immissione anticipata in possesso l'espropriante subirebbe importanti inconvenienti. Del rimanente si applica l'articolo 76 LEspr.


Art. 59

Richieste relative al diritto di espropriazione a causa dell'area di protezione 1

Se equivalgono a un'espropriazione, le restrizioni della proprietà legate alla determinazione dell'area di protezione danno luogo a un'indennità integrale. Per il calcolo dell'indennità sono determinanti le condizioni esistenti all'entrata in vigore della restrizione della proprietà.

2

L'indennità è dovuta dal titolare del deposito in strati geologici profondi.

3

L'interessato annuncia per scritto le sue pretese al titolare del deposito entro cinque anni dalla menzione definitiva (art. 40 cpv. 3). Se le pretese sono contestate totalmente o in parte, si applica la procedura di cui agli articoli 57-75 LEspr22.

4

In tale procedura sono trattate unicamente le pretese annunciate. Sono escluse successive opposizioni contro la restrizione della proprietà fondiaria.

5

L'indennità produce interessi dal momento in cui ha effetto la restrizione della proprietà.


Art. 60

Partecipazione dei Cantoni allo smaltimento di materiale erompente, estrattivo o di demolizione 1

Se, all'atto delle indagini geologiche e della costruzione di depositi in strati geologici profondi, sono prodotte notevoli quantità di materiale erompente, estrattivo o di demolizione che non possono essere utilizzate o depositate nelle vicinanze, i Cantoni interessati designano i siti necessari per lo smaltimento del materiale.

2

Se, al momento del rilascio della licenza di costruzione o della licenza per indagini geologiche, non vi è alcuna autorizzazione del Cantone passata in giudicato, il Dipartimento può designare il sito per un deposito intermedio e vincolarne l'utilizzazione a condizioni e oneri. Si applicano le disposizioni di procedura della presente sezione. Il Cantone designa entro cinque anni i siti per lo smaltimento del materiale.

Sezione 3:

Licenza d'esercizio per impianti nucleari, disattivazione di impianti nucleari e chiusura di un deposito in strati geologici profondi

Art. 61

Licenza d'esercizio per impianti nucleari La procedura è disciplinata dagli articoli 49 capoversi 1-4, 50, 51 e 53-59.

22 RS

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Energia nucleare

22

732.1


Art. 62

Disattivazione di impianti nucleari La procedura è disciplinata dagli articoli 49 capoversi 1-4, 50-58 e 60.


Art. 63

Chiusura di un deposito in strati geologici profondi La procedura è disciplinata dagli articoli 49 capoversi 1-4, 50, 53 e 55.

Sezione 4: Altre decisioni, inclusi i nullaosta

Art. 64

1 Alle altre decisioni secondo la presente legge, non espressamente disciplinate nelle sezioni 1-3, si applica la PA23.

2

Per le parti che abitano all'estero si applica l'articolo 46 capoverso 3.

3

Nella procedura dei nullaosta rilasciati dalle autorità di vigilanza ha qualità di parte soltanto il richiedente.

Sezione 5: Modifica, trasferimento, revoca e decadenza di decisioni

Art. 65

Modifica

1

È necessaria una modifica dell'autorizzazione di massima secondo la procedura prevista per il suo rilascio per: a. una modifica dello scopo o delle linee fondamentali di un impianto nucleare soggetto ad autorizzazione di massima; sono fatte salve la disattivazione e la chiusura; b. il rinnovo sostanziale di una centrale nucleare volto a prolungare in modo significativo la durata dell'esercizio, segnatamente con la sostituzione del contenitore pressurizzato del reattore.

2

Per deroghe importanti alla licenza di costruzione o d'esercizio, alla licenza per indagini geologiche e alla decisione di disattivazione o di chiusura è necessaria una modifica della licenza o della decisione secondo la procedura prevista per il loro rilascio.

3

Per modifiche che non derogano in modo importante a una licenza o decisione di cui al capoverso 2, che potrebbero tuttavia influire sulla sicurezza nucleare interna ed esterna, il titolare necessita del nullaosta delle autorità di vigilanza.

4

Le altre modifiche sono notificate alle autorità di vigilanza.

5

In caso di dubbio:

a. il Consiglio federale decide se è necessaria una modifica dell'autorizzazione di massima;

23 RS

172.021

Energia nucleare. LF 23

732.1

b. il Dipartimento decide se è necessaria una modifica di una licenza o decisione di cui al capoverso 2;

c. le autorità di vigilanza decidono se è necessario un nullaosta.


Art. 66

Trasferimento

1

L'autorità concedente può trasferire un'autorizzazione, purché il nuovo titolare ne adempia le condizioni.

2

L'autorizzazione di massima per una centrale nucleare può essere trasferita se inoltre il titolare attuale ha garantito la copertura dei costi di disattivazione e di smaltimento conformemente alla durata dell'esercizio.

3

Per il trasferimento dell'autorizzazione di massima è competente il Consiglio federale. Esso chiede previamente il parere del Cantone di sito.

4

Con l'autorizzazione di massima sono trasferite anche la licenza di costruzione e la licenza d'esercizio. La licenza di costruzione e la licenza d'esercizio non possono essere trasferite da sole.

5

Nella procedura per il trasferimento dell'autorizzazione di massima soltanto il richiedente e il titolare attuale hanno qualità di parte. Si applicano le disposizioni della PA24.

6

Le licenze per la manipolazione di beni nucleari e scorie radioattive non sono trasferibili.


Art. 67

Revoca 1 L'autorità concedente revoca l'autorizzazione se: a. le condizioni per il rilascio non sono o non sono più adempiute; b. nonostante diffida il titolare dell'autorizzazione non si conforma a un onere o a un provvedimento deciso.

2

La decisione di revoca dell'autorizzazione di massima compete al Consiglio federale.

3

La decisione del Consiglio federale sottostà all'approvazione dell'Assemblea federale.

4

Con l'autorizzazione di massima sono revocate anche la licenza di costruzione e quella d'esercizio.

5

Alla revoca dell'autorizzazione di massima si applicano le disposizioni della PA25.


Art. 68

Decadenza

1

L'autorizzazione decade se: a. il termine ivi fissato scade; 24 RS

172.021

25 RS

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Energia nucleare

24

732.1

b. il suo titolare dichiara all'autorità concedente di rinunciarvi; c. il Dipartimento o secondo l'articolo 39 capoverso 4 il Consiglio federale accerta che l'impianto non sottostà più alla legislazione sull'energia nucleare.

2

L'autorizzazione di massima decade se la domanda di costruzione non è presentata entro il termine fissato. La licenza di costruzione decade se i lavori di costruzione non iniziano entro il termine stabilito.

3

Con l'autorizzazione di massima decadono anche la licenza di costruzione e quella d'esercizio.


Art. 69

Validità ulteriore di disposizioni dell'autorizzazione 1

Le disposizioni contenute nell'autorizzazione, necessarie per la sicurezza interna dell'impianto anche dopo la sua messa fuori esercizio, continuano a essere valide dopo la revoca o la decadenza dell'autorizzazione fino all'ordine di procedere ai lavori di disattivazione o di chiusura.

2

Il capoverso 1 si applica per analogia anche alla revoca e alla decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 20 capoverso 3.

Sezione 6: Vigilanza

Art. 70

Autorità di vigilanza 1

Sono autorità di vigilanza: a. in materia di sicurezza nucleare interna ed esterna, l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare conformemente alla legge federale del 22 giugno 200726 sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare;

b. altri organi designati dal Consiglio federale.27 2

Le autorità di vigilanza non sottostanno a istruzioni quanto agli aspetti tecnici e sono formalmente distinte dalle autorità concedenti le autorizzazioni.


Art. 71


28

Commissione per la sicurezza nucleare 1

Il Consiglio federale nomina una Commissione per la sicurezza degli impianti nucleari; essa si compone di cinque a sette membri. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti d'indipendenza dei membri.

2

La Commissione, organo consultivo dell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare, del Dipartimento e del Consiglio federale:

26 RS

732.2

27 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'art. 25 della LF del 22 giu. 2007 sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2007 5635; FF 2006 8115).

28 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'art. 25 della LF del 22 giu. 2007 sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5635; FF 2006 8115).

Energia nucleare. LF 25

732.1

a. esamina questioni di principio in materia di sicurezza; b. collabora ai lavori legislativi nel settore della sicurezza nucleare.

3

La Commissione può, a destinazione del Consiglio federale e del Dipartimento, esprimere il proprio parere in merito a perizie dell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare. Si pronuncia anche sulle questioni che il Consiglio federale, il Dipartimento o l'Ufficio federale le sottopongono per parere.


Art. 72

Compiti e competenze delle autorità di vigilanza 1

Le autorità di vigilanza esaminano i progetti presentati e vigilano affinché i titolari di autorizzazioni o licenze e i detentori di beni nucleari rispettino i loro obblighi secondo la presente legge.

2

Esse ordinano tutti i provvedimenti necessari e proporzionati per garantire la sicurezza nucleare interna ed esterna.

3

Se vi è la minaccia di un pericolo imminente, le autorità di vigilanza possono ordinare immediatamente provvedimenti che derogano all'autorizzazione o licenza rilasciata o alla decisione.

4

Se necessario, esse possono confiscare beni nucleari o scorie radioattive ed eliminare le fonti di pericolo a spese del detentore.

5

Le autorità di vigilanza possono far capo alla polizia dei Cantoni e dei Comuni, nonché agli organi d'inchiesta dell'amministrazione delle dogane. Se vi sono indizi di infrazioni alla presente legge, possono far capo agli organi di polizia competenti della Confederazione. Il controllo alla frontiera incombe agli organi doganali.

6

Le autorità di vigilanza tengono una contabilità dei materiali nucleari e delle scorie radioattive negli impianti nucleari in Svizzera. La contabilità comprende anche materiali nucleari e scorie radioattive all'estero, per quanto siano in possesso di titolari di licenza svizzeri. La contabilità informa sul luogo e sullo scopo dell'utilizzazione, della lavorazione e dell'immagazzinamento.


Art. 73

Obbligo di informare, obbligo di produrre documenti, accesso 1

Se necessario per l'esecuzione della presente legge, delle disposizioni d'esecuzione o delle decisioni emanate in base alle stesse, occorre fornire alle autorità di vigilanza tutte le informazioni e presentare o produrre su domanda i documenti necessari per una valutazione o un controllo completi.

2

Le autorità di vigilanza sono autorizzate ad accedere senza preavviso ai fondi, agli edifici e agli impianti delle persone tenute a dare informazioni e ai luoghi in cui si procede a indagini geologiche secondo l'articolo 35, a installare dispositivi di sorveglianza e a apporre sigilli, a prelevare materiale e campioni di terreno, nonché a esaminare i relativi documenti. Sequestrano il materiale a carico.

Energia nucleare

26

732.1


Art. 74

Informazione del pubblico 1

Le autorità competenti informano regolarmente il pubblico sullo stato degli impianti nucleari e in merito a fatti che concernono i beni nucleari e le scorie radioattive.

2

Informano il pubblico in merito ad avvenimenti particolari.

3

È protetto il segreto di fabbricazione e d'affari.

a29 Rapporto sugli sviluppi della tecnologia nucleare Il Consiglio federale riferisce periodicamente all'Assemblea federale sugli sviluppi della tecnologia nucleare.


Art. 75

Protezione dei dati

1

Le autorità concedenti e di vigilanza possono elaborare dati personali nell'ambito dello scopo della presente legge.

2

Fra i dati personali degni di particolare protezione possono essere elaborati soltanto quelli concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali. Altri dati personali degni di particolare protezione possono essere elaborati soltanto se indispensabile per il trattamento del caso singolo.

3

I dati possono essere conservati elettronicamente.

Sezione 7: …

Art. 76


30

Capitolo 7:

Garanzia del finanziamento della disattivazione e dello smaltimento

Art. 77

Fondo di disattivazione e fondo di smaltimento 1

Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione).

2

Il fondo di smaltimento garantisce il finanziamento dello smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori esercizio degli impianti nucleari (costi di smaltimento).

29 Introdotto dal n. II 7 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).

30 Abrogato dal n. 70 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Energia nucleare. LF 27

732.1

3

I proprietari degli impianti nucleari versano contributi al fondo di disattivazione e al fondo di smaltimento. Il Consiglio federale può esimere dall'obbligo di contribuzione proprietari di impianti con bassi costi di disattivazione e di smaltimento.


Art. 78

Pretese

1

Ogni contributore ha nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri. Questa pretesa non può essere alienata, costituita in pegno, pignorata o inclusa nella massa fallimentare.

2

Se la pretesa di un contributore nei confronti di un fondo supera il pagamento effettuato, l'eccedenza gli è rimborsata entro un anno dal conteggio finale.

3

Se un impianto nucleare è ripreso da una massa fallimentare, la pretesa nei confronti dei fondi passa al nuovo proprietario; questi versa i contributi che la società fallita deve ai fondi.

4

Se dopo la conclusione di una procedura di fallimento la società è radiata dal registro di commercio con il consenso del Dipartimento e l'impianto non è ripreso da un'altra società, i contributi versati sono devoluti ai fondi. I fondi utilizzano queste risorse per finanziare i lavori di disattivazione e di smaltimento dell'impianto interessato. Il Consiglio federale stabilisce l'impiego di eventuali eccedenze.


Art. 79

Prestazioni dei fondi 1

Se la pretesa del contributore non è sufficiente per coprire i costi, egli copre la differenza con i propri mezzi.

2

Se il contributore prova che i propri mezzi non sono sufficienti, il fondo di disattivazione o il fondo di smaltimento copre i costi rimanenti con la totalità dei mezzi.

Lo stesso vale anche nel caso dell'articolo 78 capoverso 4.

3

Il fondo di smaltimento copre i costi che risultano per la Confederazione in seguito alle prestazioni per lo smaltimento secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera b, mediante i contributi che la persona tenuta allo smaltimento ha versato al fondo. Se questi contributi non sono sufficienti, il fondo copre i costi rimanenti con la totalità dei suoi mezzi.


Art. 80

Obbligo di versamento supplementare 1

Se riceve da un fondo pagamenti che superano la sua pretesa, l'avente diritto rimborsa al fondo la differenza aumentata degli interessi usuali sul mercato.

2

Se l'avente diritto non può effettuare il rimborso entro il termine stabilito dal Consiglio federale, gli altri contributori e aventi diritto devono coprire la differenza con versamenti supplementari al fondo in proporzione ai loro contributi.

3

L'obbligo di versamento supplementare sussiste anche: a. nel caso dell'articolo 78 capoverso 4, se le risorse devolute ai fondi non sono sufficienti per la copertura dei costi di disattivazione o di smaltimento;

Energia nucleare

28

732.1

b. nel caso dell'articolo 79 capoverso 3, se la persona tenuta allo smaltimento non rimborsa la differenza al fondo.

4

Se la copertura della differenza non è sostenibile sotto il profilo economico per le persone tenute al versamento supplementare, l'Assemblea federale decide se e in che misura la Confederazione partecipa ai costi non coperti.


Art. 81

Forma giuridica e organizzazione dei fondi 1

I fondi hanno una propria personalità giuridica. Essi sottostanno alla vigilanza della Confederazione.

2

Il Consiglio federale nomina per ogni fondo una Commissione amministrativa quale organo direttivo. Le commissioni stabiliscono nel singolo caso i contributi ai fondi e le prestazioni di questi ultimi.

3

Se necessario, i fondi possono concedersi reciprocamente anticipi o la Confederazione può concedere anticipi ai fondi; detti anticipi sono rimunerati alle condizioni usuali di mercato.

4

I fondi sono esonerati da tutte le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

5

Il Consiglio federale disciplina i dettagli; stabilisce le basi di calcolo per la riscossione dei contributi e le linee fondamentali della politica d'investimento. Può riunire i fondi.


Art. 82

Garanzia del finanziamento degli altri lavori di smaltimento 1

Per i costi di smaltimento che risultano prima della messa fuori servizio degli impianti nucleari i proprietari devono procedere ad accantonamenti, conformemente all'articolo 669 del Codice delle obbligazioni31 e in base al calcolo dei costi di smaltimento del fondo di smaltimento.

2

I proprietari inoltre: a. sottopongono, per approvazione, il piano di accantonamento all'autorità designata dal Consiglio federale; b. designano attivi, a destinazione vincolata per i costi di smaltimento, corrispondenti agli accantonamenti;

c. presentano all'autorità designata dal Consiglio federale il rapporto del servizio di revisione sul rispetto del piano di accantonamento e sull'utilizzazione a destinazione vincolata di accantonamenti.

3

Il servizio di revisione prende visione dei piani finanziari e d'investimento a lungo termine ed esamina se sussistono i mezzi finanziari per i costi di smaltimento risultanti dalla messa fuori esercizio degli impianti nucleari o se gli accantonamenti sono stati effettuati conformemente al piano d'accantonamento.

31 RS

220

Energia nucleare. LF 29

732.1

Capitolo 8: Tasse, indennità, provvedimenti promozionali

Art. 83

Emolumenti e tasse di vigilanza della Confederazione 1

Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per:

a. il rilascio, il trasferimento, la modifica, l'adeguamento e la revoca di autorizzazioni e licenze;

b. l'allestimento di perizie; c. l'esercizio della

vigilanza;

d. lavori di ricerca e sviluppo eseguiti o fatti eseguire dalla Confederazione nell'ambito della vigilanza per singoli impianti nucleari.

2

Per la copertura dei costi dell'attività di vigilanza non imputabili a determinati impianti nucleari, le autorità federali competenti riscuotono inoltre una tassa annua di vigilanza dagli esercenti degli impianti nucleari. L'importo della tassa di vigilanza è calcolato in base alla media dei costi dei cinque anni precedenti; la tassa è ripartita tra i singoli impianti nucleari in rapporto alle prestazioni tassabili loro fornite.

3

Il Consiglio federale disciplina i dettagli.


Art. 84

Emolumenti dei Cantoni I Cantoni possono chiedere emolumenti e il rimborso degli esborsi agli esercenti di impianti nucleari e ai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, segnatamente per: a. la pianificazione e l'esecuzione di provvedimenti di protezione in caso di emergenza;

b. la protezione di polizia degli impianti nucleari e del trasporto di materiali nucleari e di scorie radioattive; c. la formazione destinata al corpo di guardia; d. la misurazione dei fondi nell'area di protezione, la loro intavolazione nel registro fondiario e le iscrizioni nel registro fondiario.


Art. 85

Indennità per diritti sovrani cantonali 1

Il titolare della licenza indennizza integralmente il Cantone se per le indagini geologiche secondo l'articolo 35, per un deposito in strati geologici profondi o per un'area di protezione sono esercitate regalie cantonali.

2

Un indennizzo integrale secondo il capoverso 1 deve essere versato anche nei casi in cui la costruzione di una centrale nucleare comporti l'utilizzazione di diritti d'acqua cantonali.

Energia nucleare

30

732.1

3

In caso di contestazione, la Commissione di stima determina l'indennizzo nella procedura secondo gli articoli 57-75 e 77-86 LEspr32.


Art. 86

Promozione della ricerca e della formazione di specialisti 1

La Confederazione può promuovere la ricerca applicata sullo sfruttamento pacifico dell'energia nucleare, in particolare sulla sicurezza degli impianti nucleari e sullo smaltimento nucleare.

2

Può sostenere la formazione di specialisti o provvedervi essa stessa.

3

I privati ottengono di massima aiuti finanziari soltanto se forniscono prestazioni proprie per almeno il 50 per cento dei costi.


Art. 87

Contributi a organizzazioni internazionali e partecipazione a progetti internazionali La Confederazione può versare, nel campo dello sfruttamento pacifico dell'energia nucleare, segnatamente nei settori della non proliferazione delle armi nucleari, della sicurezza, della sanità e dell'ambiente, contributi a organizzazioni internazionali e partecipare a progetti internazionali.

Capitolo 9:33 Disposizioni penali

Art. 88

Inosservanza di provvedimenti di sicurezza interna ed esterna 1

Chiunque intenzionalmente: a. costruisce o fornisce elementi difettosi di un impianto nucleare, essenziali per la sicurezza interna o esterna; b. danneggia, elimina, rende inservibile, aziona in modo contrario alle prescrizioni, mette fuori esercizio, non installa o non rende pronto all'esercizio un dispositivo di un impianto nucleare, essenziale per la sicurezza interna ed esterna;

c. omette di prendere provvedimenti di protezione essenziali per la sicurezza interna ed esterna allorquando manipola materiali nucleari o scorie radioattive, è punito con la detenzione o con la multa fino a 500 000 franchi.

2

Chiunque in tal modo causa scientemente un pericolo per la vita o la salute di un numero elevato di persone o per la proprietà altrui di notevole valore, è punito con la reclusione. Con la reclusione può essere cumulata la multa fino a 500 000 franchi.

32 RS

711

33 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2-6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

Energia nucleare. LF 31

732.1

3

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione o della multa fino a 100 000 franchi.


Art. 89

Infrazioni con beni nucleari e scorie radioattive 1

Chiunque intenzionalmente: a. senza disporre della corrispondente licenza, manipola beni nucleari o scorie radioattive o non rispetta le condizioni o gli oneri stabiliti in una licenza; b. fornisce in una domanda indicazioni errate o incomplete, essenziali per il rilascio di un'autorizzazione o di una licenza, o utilizza una domanda di questo tipo redatta da un terzo; c.34 non notifica o non notifica correttamente beni nucleari o scorie radioattive per l'importazione, l'esportazione o il transito; d. fornisce, cede, procura per intermediazione o per mezzo di un terzo beni nucleari o scorie radioattive a un acquirente finale o a un luogo di destinazione diversi da quelli nominati nella licenza; e. fa pervenire beni nucleari o scorie radioattive a una persona di cui sa o deve presumere che intende trasmetterli direttamente o indirettamente a un acquirente finale al quale la trasmissione sarebbe preclusa; f. partecipa al disbrigo finanziario di un affare illegale relativo a beni nucleari o scorie radioattive o fa da intermediario per il finanziamento, è punito con la detenzione o con la multa fino a 1 milione di franchi.

2

In casi gravi la pena è della reclusione fino a dieci anni. Con la reclusione può essere cumulata la multa fino a 5 milioni di franchi.

3

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione fino a sei mesi o della multa fino a 100 000 franchi.


Art. 90

Inosservanza degli obblighi di autorizzazione o licenza per impianti nucleari 1

Chiunque intenzionalmente: a. costruisce o gestisce senza licenza un impianto nucleare; b. non rispetta gli obblighi derivanti dall'autorizzazione di massima di un impianto nucleare (art. 22 e 38), gli obblighi di disattivazione (art. 26) o l'obbligo di smaltimento delle scorie radioattive e di chiusura di un deposito in strati geologici profondi (art. 31 e 39 cpv. 1 e 2); c. senza licenza esegue operazioni con le quali viene toccata l'area di protezione di un deposito in strati geologici profondi;

d. effettua un'operazione senza disporre del relativo nullaosta, 34 Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485).

Energia nucleare

32

732.1

è punito con la detenzione o con la multa fino a 500 000 franchi.

2

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione fino a sei mesi o della multa fino a 100 000 franchi.

3

Chiunque intenzionalmente o per negligenza effettua senza autorizzazione o licenza altre operazioni che, secondo la presente legge o un'ordinanza di esecuzione, sono soggette ad autorizzazione o licenza è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a 100 000 franchi.


Art. 91

Violazione del segreto 1

Chiunque intenzionalmente: a. indaga su fatti o provvedimenti segreti che servono alla protezione di impianti nucleari, di materiali nucleari o di scorie radioattive contro effetti dovuti a terzi o contro eventi bellici, per comunicarli o renderli accessibili a persone non autorizzate o per utilizzare egli stesso in modo non autorizzato le conoscenze così acquisite; b. comunica o rende accessibili tali fatti o provvedimenti a persone non autorizzate,

è punito con la detenzione o con la multa fino a 500 000 franchi.

2

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione fino a sei mesi o della multa fino a 100 000 franchi.


Art. 92

Abbandono del possesso 1

Chiunque abbandona intenzionalmente il possesso di materiali nucleari o di scorie radioattive senza esserne autorizzato è punito con la detenzione o con la multa fino a 100 000 franchi.

2

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione fino a sei mesi o della multa.


Art. 93

Contravvenzioni

1

Chiunque intenzionalmente: a. rifiuta di fornire le informazioni, di produrre i documenti, di permettere l'accesso ai locali commerciali e la visione di documenti secondo l'articolo 73 o in tal ambito fornisce indicazioni errate;

b. non adempie un obbligo di notifica, un obbligo di controllo e di tenere la contabilità o un obbligo di documentazione secondo la presente legge o un'ordinanza d'esecuzione; c. contravviene in altro modo a una disposizione della presente legge o a una prescrizione di esecuzione la cui trasgressione è dichiarata punibile o contravviene a una decisione emanata con la comminatoria della pena prevista nel presente articolo, senza che vi sia un comportamento punibile secondo un'altra fattispecie penale,

Energia nucleare. LF 33

732.1

è punito con l'arresto o con la multa fino a 100 000 franchi.

2

Il tentativo e la complicità sono punibili.

3

Se l'atto è stato compiuto per negligenza, la pena è della multa fino a 40 000 franchi.


Art. 94

Infrazioni commesse nell'azienda Alle infrazioni secondo la presente legge è applicabile l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197435 sul diritto penale amministrativo.


Art. 95

Reato commesso all'estero, partecipazione a un reato commesso all'estero 1

Lo Svizzero che commette all'estero un crimine o un delitto secondo gli articoli 89 e 91 è punibile anche se il fatto non è considerato reato nel luogo in cui è stato commesso.

2

Se il complice di un reato commesso all'estero ha agito in Svizzera, per la complicità si applica il diritto penale svizzero, per quanto il reato principale sia punibile in Svizzera, indipendentemente dal diritto dello Stato in cui il reato principale è stato commesso.


Art. 96

Prescrizione di contravvenzioni Il procedimento penale per le contravvenzioni si prescrive in cinque anni. In caso d'interruzione, il termine di prescrizione non può essere prolungato di oltre la metà.


Art. 97


36

Confisca di oggetti

Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti in causa se e nella misura in cui non è data la garanzia di un ulteriore impiego conforme al diritto. Gli oggetti confiscati nonché l'eventuale ricavo della realizzazione sono devoluti alla Confederazione, fatta salva l'applicazione della legge federale del 19 marzo 200437 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.


Art. 98


38

Confisca di valori patrimoniali o di risarcimenti equivalenti I valori patrimoniali confiscati e i risarcimenti equivalenti sono devoluti alla Confederazione, fatta salva l'applicazione della legge federale del 19 marzo 200439 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.

35 RS

313.0

36 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 come art. 36b della L sull'energia nucleare del 23 dic. 1959 (RU 2004 3503; FF 2002 389).

37 RS

312.4

38 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 come art. 36c della L sull'energia nucleare del 23 dic. 1959 (RU 2004 3503; FF 2002 389).

Energia nucleare

34

732.1


Art. 99

Rapporto con il Codice penale Del rimanente, alla confisca secondo gli articoli 97 e 98 sono applicabili gli articoli 58 e 59 del Codice penale40.


Art. 100

Giurisdizione, obbligo di denuncia 1

Il procedimento e il giudizio dei crimini e dei delitti di cui agli articoli 88-92 sottostanno alla giurisdizione penale federale.

2

Le contravvenzioni di cui all'articolo 93 sono perseguite e giudicate dall'Ufficio federale. Alla procedura si applica la legge federale del 22 marzo 197441 sul diritto penale amministrativo.

3

Le autorità concedenti e di vigilanza, gli organi di polizia dei Cantoni e dei Comuni, nonché gli organi doganali denunciano al Ministero pubblico della Confederazione le infrazioni alla presente legge da loro scoperte o di cui sono venuti a conoscenza nella loro attività di servizio.

Capitolo 10: Disposizioni finali

Art. 101

Esecuzione 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

2

Può delegare l'emanazione di prescrizioni, a seconda della loro portata, al Dipartimento o a servizi subordinati.

3

L'autorità designata dal Consiglio federale gestisce un servizio centrale che procura, elabora e trasmette dati, nella misura in cui l'esecuzione della presente legge e della LRaP 42, nonché la prevenzione dei reati e il procedimento penale lo esigano.43 4

Le autorità concedenti e di vigilanza sono tenute al segreto d'ufficio e adottano nel loro ambito tutte le precauzioni necessarie per evitare lo spionaggio economico.

5

Per l'esecuzione, il Consiglio federale può far capo ai Cantoni.

6

Nell'ambito delle sue competenze, l'autorità esecutiva può consultare terzi per l'esecuzione della presente legge, segnatamente per l'attuazione di esami e controlli.


Art. 102

Assistenza amministrativa in Svizzera I servizi federali competenti, nonché gli organi di polizia dei Cantoni e dei Comuni possono comunicarsi dati vicendevolmente e comunicarne alle autorità di vigilanza per quanto necessario all'esecuzione della presente legge.

39 RS 312.4

40 RS

311.0. Ora: art. 69 e 70.

41 RS

313.0

42 RS

814.50

43 Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

Energia nucleare. LF 35

732.1


Art. 103

Assistenza amministrativa ad autorità estere 1

Le autorità della Confederazione competenti per l'esecuzione, per il controllo, per la prevenzione dei reati o per il procedimento penale possono collaborare con le autorità competenti estere, nonché con organizzazioni e organi internazionali e coordinare le indagini, nella misura in cui sia necessario per l'esecuzione della presente legge o di prescrizioni estere corrispondenti e sempre che le autorità estere o le organizzazioni o gli organi internazionali siano vincolati al segreto d'ufficio o a un corrispondente obbligo di segretezza.

2

Esse possono segnatamente chiedere alle autorità estere nonché alle organizzazioni o agli organi internazionali di trasmettere loro i dati necessari. Per ottenerli possono comunicare loro dati su: a. la natura, la quantità, il luogo di destinazione e di utilizzazione, lo scopo di utilizzazione, nonché il destinatario di beni nucleari e di scorie radioattive; b. le persone che partecipano alla fabbricazione, alla fornitura, all'intermediazione o al finanziamento di beni nucleari e di scorie radioattive;

c. il decorso finanziario dell'affare; d. incidenti e altri eventi rilevanti per la sicurezza.

3

Se lo Stato estero garantisce la reciprocità, esse possono inoltre comunicare di moto proprio o su domanda all'autorità estera i dati di cui al capoverso 2, se quest'ultima assicura che tali dati: a. sono elaborati soltanto per scopi che corrispondono alla presente legge; e b. sono utilizzati in un procedimento penale giudiziario soltanto se procurati conformemente alle disposizioni sull'assistenza giudiziaria internazionale.

4

Esse possono comunicare i dati anche a organizzazioni o a organi internazionali alle condizioni del capoverso 3; in tal caso si può rinunciare all'esigenza della reciprocità.

5

Sono fatte salve le disposizioni sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.


Art. 104

Accordi internazionali 1

Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali bilaterali concernenti: a. la manipolazione di beni nucleari e scorie radioattive; b. provvedimenti di sicurezza esterna e di controllo per beni nucleari e scorie radioattive;

c. lo scambio di informazioni sulla costruzione e sull'esercizio di impianti nucleari.

2

Nei limiti dei crediti stanziati il Consiglio federale può concludere accordi concernenti la partecipazione ai progetti internazionali di cui all'articolo 87.

Energia nucleare

36

732.1


Art. 105

Abrogazione e modifica del diritto vigente L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato alla presente legge.


Art. 106

Disposizioni transitorie 1

Gli impianti nucleari in esercizio che secondo la presente legge necessitano di un'autorizzazione di massima possono essere mantenuti in esercizio senza la corrispondente autorizzazione fintantoché non siano apportate modifiche che a norma dell'articolo 65 capoverso 1 richiedono una modifica dell'autorizzazione di massima.

1bis

Non sono rilasciate autorizzazioni di massima per la modifica di centrali nucleari esistenti.44 2

I proprietari delle centrali nucleari esistenti forniscono entro dieci anni la prova dello smaltimento delle scorie radioattive prodotte, sempreché il Consiglio federale non l'abbia già considerata adempiuta. In casi motivati, il Consiglio federale può prorogare di cinque anni il termine.

3

La licenza d'esercizio per una centrale nucleare esistente può essere trasferita senza autorizzazione di massima a un nuovo esercente. Si applicano per analogia gli articoli 13 capoverso 2, 31 capoverso 3 e 66 capoverso 2.

4

...45


Art. 107

Referendum e entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale pubblica la legge nel Foglio federale nel caso in cui le iniziative popolari «Moratoria più» e «Corrente senza nucleare» siano ritirate o respinte.

3

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° febbraio 200546 n. II/6 dell'all.: 1° gennaio 200547 44 Introdotto dal n. II 7 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen.

2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).

45 Abrogato dal n. II 7 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, con effetto dal 1° gen.

2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).

46 O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5321).

47 DCF del 10 nov. 2004.

Energia nucleare. LF 37

732.1

Allegato

(art. 105)

Abrogazione e modifica del diritto vigente I

I seguenti atti normativi sono abrogati: 1. legge federale del 23 dicembre 195948 sull'uso pacifico dell'energia nucleare;

2. decreto federale del 6 ottobre 197849 concernente la legge sull'energia nucleare.

II

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue: ...50

48 [RU

1960 571, 1987 544, 1993 901 all. n. 9, 1994 1933 art. 48 n. 1, 1995 4954, 2002 3673 art. 17 n. 3, 2004 3503 all. n. 4. RU 2004 4719 all. n. I 1].

49 [RU

1979 816, 2001 283] 50 Le mod. possono essere consultate alla RU 2004 4719.

Energia nucleare

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