Art. 1 Campo d'applicazione
1 La presente legge disciplina le condizioni di esecuzione degli esami genetici sull'essere umano, negli ambiti:
- a.
- medico;
- b.
- lavorativo;
- c.
- assicurativo;
- d.
- della responsabilità civile.
2 Essa disciplina l'allestimento di profili del DNA volti a determinare la filiazione o l'identità di una persona. Per quanto concerne l'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse è applicabile la legge del 20 giugno 20033 sui profili del DNA.
3 La presente legge non si applica agli esami genetici a scopo di ricerca.4
3 RS 363
4 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 30 set. 2011 sulla ricerca umana, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3215; FF 2009 6979).