01.01.2025 - *
01.07.2024 - 31.12.2024
01.01.2023 - 30.06.2024 / In vigore
01.08.2021 - 31.12.2022
20.10.2020 - 31.07.2021
01.01.2020 - 19.10.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
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01.01.2018 - 31.12.2018
28.03.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 27.03.2017
01.07.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 30.06.2016
01.01.2014 - 31.12.2015
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.09.2011 - 31.12.2011
01.02.2011 - 31.08.2011
01.01.2011 - 31.01.2011
01.12.2010 - 31.12.2010
01.01.2010 - 30.11.2010
01.01.2008 - 31.12.2009
01.07.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.06.2007
01.01.2005 - 31.12.2006
01.07.2004 - 31.12.2004
01.04.2003 - 30.06.2004
01.01.2001 - 31.03.2003
01.01.1997 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
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281.1

Legge federale
sulla esecuzione e sul fallimento

(LEF)1

dell'11 aprile 1889 (Stato 1° gennaio 2019)

1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 64 della Costituzione federale2 (Cost.),3

decreta:

2 [CS 1 3]. A questa disp. corrisponde l'art. 122 cpv. 1 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).

3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2531; FF 1999 8077 8458).

Titolo primo: Disposizioni generali

I. Della organizzazione

4 Ogni art. viene corredato di un Tit. marginale, n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto in tutto il presente testo.

Art. 1

1 Per la procedura d'esecuzione e di fallimento il territorio di ogni Cantone forma uno o più circondari.

2 I Cantoni determinano il numero e la circoscrizione di questi circon­dari.

3 Un circondario pei fallimenti può comprendere più circondari d'ese­cuzione.


Art. 2

1 In ogni circondario d'esecuzione è istituito un ufficio d'esecuzione diretto da un ufficiale esecutore.

2 In ogni circondario dei fallimenti è istituito un ufficio dei fallimenti diretto da un ufficiale dei fallimenti.5

3 All'ufficiale è aggiunto un supplente che ne fa le veci nei casi di incompatibilità o d'impedimento alla direzione dell'ufficio.6

4 Gli uffici d'esecuzione e gli uffici dei fallimenti possono essere diretti dallo stesso ufficiale.7

5 Per il resto, l'organizzazione degli uffici spetta ai Cantoni.

5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

7 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 38

La retribuzione dell'ufficiale esecutore, di quello dei fallimenti e dei loro supplenti è di competenza dei Cantoni.

8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 49

1 Gli uffici d'esecuzione e gli uffici dei fallimenti procedono alle ope­razioni di loro competenza su richiesta degli uffici, delle amministra­zioni speciali del fallimento, come pure dei commissari e dei liquida­tori di un altro circondario.

2 Gli uffici, le amministrazioni speciali del fallimento, i commissari e i liquidatori possono procedere ad atti del loro ufficio anche al di fuori del loro circondario, se l'ufficio competente per territorio vi accon­sente. La competenza per la notificazione degli atti esecutivi che non avvenga per posta, per il pignoramento, per la vendita agli incanti e per la richiesta d'intervento della forza pubblica spetta tuttavia unica­mente all'ufficio dove l'atto deve essere compiuto.

9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 4a10

1 Nei fallimenti e nelle procedure concordatarie materialmente connessi, gli organi di esecuzione forzata nonché le autorità di vigilanza e giudiziarie coinvolti coordinano nel limite del possibile i loro atti.

2 I giudici del fallimento e del concordato coinvolti come pure le autorità di vigilanza possono, di comune accordo, designare l'autorità competente per l'insieme delle procedure.

10 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

Art. 511

1 Il Cantone è responsabile del danno cagionato illecitamente dai fun­zionari, dagli impiegati, dai loro ausiliari, dalle amministrazioni spe­ciali del fallimento, dai commissari, dai liquidatori, dalle autorità di vigilanza e giudiziarie, come pure dalla polizia, nell'adempimento dei compiti loro assegnati dalla presente legge.

2 Il danneggiato non ha azione contro il colpevole.

3 Il diritto cantonale disciplina l'esercizio del regresso dei Cantoni contro le persone che hanno cagionato il danno.

4 Se la gravità del pregiudizio lo giustifica, può essere chiesto il paga­mento di una somma a titolo di riparazione morale.

11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 612

1 L'azione di risarcimento del danno si prescrive in un anno dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e in ogni caso in dieci anni dal giorno dell'atto che ha cagionato il danno.

2 Se però il danno deriva da un atto punibile, a riguardo del quale la legislazione penale stabilisce una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione di risarcimento.

12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 713

Se l'azione di risarcimento è fondata sull'atto illecito dell'autorità can­tonale superiore di vigilanza o dell'istanza cantonale superiore dei con­cordati, il Tribunale federale è solo competente.

13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 814

1 Gli uffici d'esecuzione e gli uffici dei fallimenti stendono verbale delle loro operazioni nonché delle domande e dichiarazioni loro pre­sentate e tengono i registri.

2 I verbali e i registri fanno fede fino a prova contraria.

3 L'ufficio d'esecuzione rettifica d'ufficio o su domanda della persona toccata le iscrizioni erronee.

14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 8a15

1 Chiunque renda verosimile un interesse può consultare i verbali e i registri degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti, nonché chiederne estratti.

2 Tale interesse è in particolare reso verosimile se la domanda di estratto risulta da un nesso diretto con la conclusione o la liquidazione del contratto.

3 Gli uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecu­tivi:

a.
nulli o annullati in seguito a impugnazione o a decisione giudi­ziale;
b.
per i quali il debitore ha esercitato con successo l'azione di ripe­tizione dell'indebito;
c.
per i quali il creditore ha ritirato l'esecuzione;
d.16
per i quali il debitore abbia presentato una domanda in tal senso al­meno tre mesi dopo la notificazione del precetto esecu­tivo, sempre che entro un termine di 20 giorni impartito dall'ufficio d'esecuzione il creditore non fornisca la prova di aver avviato a tempo debito la procedura di eliminazione dell'opposizione (art. 79-84); se tale prova è fornita in un secondo tempo o l'esecuzione è proseguita, gli uffici possono nuovamente dar notizia di quest'ultima a terzi.

4 Per i terzi, il diritto di consultazione si estingue cinque anni dopo la chiusura del procedimento. Successivamente, estratti sono rilasciati soltanto ad autorità giudiziarie o amministrative per procedimenti pen­denti presso di loro.

15 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

16 Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4583; FF 2015 2641 4779).

Art. 9

Gli uffici d'esecuzione e dei fallimenti sono tenuti a depositare presso lo stabili­mento dei depositi le somme, le carte-valori e gli oggetti pre­ziosi di cui entro tre giorni dal ricevimento non sia stato disposto.

Art. 1017

1 I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni:

1.
negli affari propri;
2.18
negli affari del coniuge, del partner registrato o della persona con cui convivono di fatto;
2bis.19
negli affari dei parenti ed affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale;
3.
negli affari di una persona di cui siano rappresentanti legali, mandatari o impiegati;
4.
negli affari in cui possano per altri motivi avere interessi.

2 L'ufficiale tenuto a ricusarsi trasmette immediatamente le domande al suo supplente e ne avvisa il creditore con lettera semplice.

17 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

18 Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

19 Introdotto dal n. 16 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).


Art. 1120

Ai funzionari e impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti è vietato concludere negozi per proprio conto riguardo al credito per il quale l'ufficio procede o all'oggetto che è incaricato di realizzare. Gli atti che contravvengono a questo divieto sono nulli.

20 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 12

1 L'ufficio d'esecuzione è tenuto ad accettare ogni pagamento fatto per conto del creditore istante.

2 Il pagamento fatto all'ufficio libera il debitore.

Art. 13

1 Ogni Cantone deve designare un'autorità incaricata di vigilare sugli uffici d'ese­cu­zione e sugli uffici dei fallimenti.21

2 I Cantoni possono inoltre istituire autorità inferiori di vigilanza per uno o più cir­condari.

21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 14

1 L'autorità di vigilanza deve ispezionare almeno una volta all'anno la gestione di ogni ufficio.

2 Nei confronti dell'ufficiale o dell'impiegato possono essere prese le misure disciplinari seguenti:22

1.23
l'ammonimento;
2.24
la multa sino a 1000 franchi;
3.
la sospensione dall'ufficio per una durata non maggiore di sei mesi;
4.
la destituzione.

22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

23 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

24 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

25 Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764).


Art. 15

1 Il Consiglio federale esercita l'alta vigilanza sulle esecuzioni e sui fallimenti e cura l'uniforme applicazione della presente legge.26

2 Emana le disposizioni e i regolamenti necessari all'attuazione della medesima.

3 Può impartire istruzioni alle autorità cantonali di vigilanza e richie­dere da esse an­nuali relazioni.

427

5 Coordina la comunicazione elettronica tra gli uffici di esecuzione e dei fallimenti, tra gli uffici del registro fondiario e del registro di commercio, nonché tra i tribunali e il pubblico.28

26 Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764).

27 Abrogato dal n. II 17 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

28 Introdotto dal n. II 17 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

Art. 16

1 Il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse.

2 Gli atti della procedura d'esecuzione e di fallimento sono esenti da bollo.

Art. 17

1 Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29

2 Il ricorso30 dev'essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.

3 È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.

4 In caso di ricorso, l'ufficio può, fino all'invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Se emana una nuova deci­sione, la notifica senza indugio alle parti e ne dà conoscenza all'auto­rità di vigilanza.31

29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

30 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

31 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 1832

1 La decisione di un'autorità inferiore di vigilanza può essere deferita all'autorità cantonale superiore di vigilanza entro dieci giorni dalla notificazione.

2 Contro una decisione dell'autorità inferiore è ammesso in ogni tempo il ricorso all'autorità cantonale superiore di vigilanza per denegata o ritardata giustizia.

32 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 1933

Il ricorso al Tribunale federale è retto dalla legge del 17 giugno 200534 sul Tribunale federale.

33 Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764).

34 RS 173.110


Art. 2035

Nelle esecuzioni cambiarie i termini d'impugnazione sono ridotti a cinque giorni; l'autorità deve decidere entro ugual termine.

35 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

36 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disp. della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599; FF 2006 7109).


Art. 20a37

138

2 Alla procedura davanti alle autorità cantonali di vigilanza si applicano le disposizioni seguenti:39

1.
le autorità di vigilanza, ogni volta che agiscono in questa ve­ste, devono designarsi come tali e se del caso come autorità superiore o inferiore di vigilanza;
2.
l'autorità di vigilanza constata i fatti d'ufficio. Essa può chie­dere la collaborazione delle parti e, se rifiutano di prestare la collabo­razione che da esse ci si può ragionevolmente atten­dere, dichiara­rne irricevibili le conclusioni;
3.40
l'autorità di vigilanza apprezza liberamente le prove; fatto salvo l'articolo 22, essa è vincolata dalle conclusioni delle parti;
4.
la decisione sul ricorso deve essere motivata e indicare i rimedi di diritto; essa è notificata per scritto alle parti, all'ufficio e agli altri eventuali interessati;
5.41
le procedure sono gratuite. La parte o il suo rappresentante che agiscono in mala fede o in modo temerario possono essere condannati a una multa sino a 1500 franchi, nonché al pagamento di tasse e spese.

3 Per il resto, i Cantoni stabiliscono la procedura.

37 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

38 Abrogato dal n. 6 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764).

39 Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764).

40 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disp. della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599; FF 2006 7109).

41 Introdotto dal n. 6 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764).

Art. 21

L'autorità che dichiara fondato un ricorso annulla o riforma gli atti impugnati. Es­sa ordina l'esecuzione di quelli dei quali il funzionario abbia senza motivo rifiutato o ritardato il compimento.

Art. 2242

1 Sono nulle le decisioni che violano prescrizioni emanate nell'inte­resse pubblico o nell'interesse di persone che non sono parte nel pro­cedimento. L'autorità di vigilanza constata d'ufficio la nullità anche quando la decisione non sia stata impugnata.

2 L'ufficio può sostituire la decisione nulla con una nuova decisione. Nondimeno, se presso l'autorità di vigilanza è pendente un procedi­mento ai sensi del capoverso 1, la sostituzione è ammissibile fino all'invio della risposta da parte dell'ufficio.

42 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 2343

I Cantoni designano le autorità giudiziarie competenti per le decisioni deferite al giudice dalla presente legge.

43 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 24

I Cantoni designano gli stabilimenti obbligati ad accettare i depositi nei casi pre­visti dalla presente legge («stabilimenti di depositi»). Essi sono responsabili dei depositi fatti presso tali stabilimenti.


Art. 2645

1 In quanto il diritto federale non sia applicabile, i Cantoni possono prescrivere che il pignoramento infruttuoso e il fallimento producano effetti di diritto pubblico, quali l'ineleggibilità a funzioni pubbliche, l'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'attività subordi­nata a autorizzazione. È esclusa la privazione dei diritti civici come pure la pubblicazione degli attestati di carenza di beni.

2 Agli effetti di diritto pubblico deve essere posto termine qualora il fallimento sia revocato, tutti i creditori al beneficio di un attestato di carenza di beni siano stati soddisfatti o tutti i loro crediti siano pre­scritti.

3 Qualora il coniuge o il partner registrato del debitore sia l'unico creditore che subisca perdite, gli effetti di diritto pubblico del pignoramento infruttuoso e del fallimento non possono essere pronunciati.46

45 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

46 Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

Art. 2747

1 Chiunque ha l'esercizio dei diritti civili è autorizzato a rappresentare altre persone nel procedimento esecutivo. Ciò vale anche per la rappresentanza professionale. I Cantoni possono, per motivi gravi, vietare a una persona di esercitare la rappresentanza professionale.

2 Le spese per la rappresentanza davanti agli uffici d'esecuzione e agli uffici dei fallimenti non possono essere accollate alla controparte.

47 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Rappresentanza professionale nel procedimento esecutivo), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3643; FF 2014 7505).

Art. 2848

1 I Cantoni indicano al Consiglio federale i circondari di esecuzione e dei fallimenti, l'organizzazione dei relativi uffici, come pure le autorità designate in applicazione della presente legge.

2 Il Consiglio federale provvede alla conveniente pubblicità di tali indi­cazioni.

48 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disp. della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599; FF 2006 7109).

Art. 3050

1 La presente legge non si applica all'esecuzione nei confronti di Can­toni, Distretti e Comuni, in quanto la materia sia disciplinata da norme speciali federali o cantonali.

2 Sono inoltre salve le disposizioni di altre leggi federali che preve­dono procedure esecutive speciali.

50 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 30a51

Sono salvi i trattati internazionali e le disposizioni della legge federale del 18 dicembre 198752 sul diritto internazionale privato (LDIP).

51 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

52 RS 291

II. Regole diverse

Art. 3153

Salvo che la presente legge disponga altrimenti, al computo, all'osser­vanza e al decorso dei termini si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile del 19 dicembre 200854 (CPC).

53 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

54 RS 272

Art. 3255

156

2 Un termine è pure osservato se prima della sua scadenza è adito un ufficio d'esecuzione o dei fallimenti incompetente; questo trasmette senza indugio il relativo atto scritto all'ufficio competente.57

358

4 Se una comunicazione scritta è viziata in modo rimediabile, deve essere data la possibilità di riparare il vizio.

55 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

56 Abrogato dal n. II 17 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

57 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

58 Abrogato dal n. II 17 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

Art. 33

1 I termini fissati nella presente legge non possono essere modificati mediante ac­cordo delle parti.

2 Un termine più lungo o una proroga possono essere concessi alla parte interessata nel procedimento, se abita all'estero o se deve essere avvisata mediante pubblicazione.59

3 La parte interessata nel procedimento può rinunciare ad avvalersi dell'inosservanza di un termine, se questo è stato istituito nel suo esclusivo interesse.60

4 Chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all'autorità di vigilanza o all'autorità giudiziaria competente la restituzione del termine. Egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell'impedimento, inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l'autorità competente l'atto omesso.61

59 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

60 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

61 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 33a62

1 Un atto scritto può essere trasmesso per via elettronica agli uffici di esecuzione e agli uffici dei fallimenti, nonché alle autorità di vigi­lanza.

2 L'atto deve essere munito di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201663 sulla firma elettronica. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per la procedura collettiva.

3 Per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte o il suo rappresentante ha eseguito tutti le operazioni necessarie per la trasmissione.

4 Il Consiglio federale disciplina:

a.
il formato dell'atto e dei relativi allegati;
b.
le modalità di trasmissione;
c.
le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.

62 Introdotto dal n. II 17 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. alla L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913).

63 RS 943.03

Art. 3464

1 Gli avvisi e le decisioni degli uffici d'esecuzione, degli uffici dei fallimenti e delle autorità di vigilanza sono notificati mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.

2 Previo assenso del destinatario, gli avvisi e le decisioni possono essere notificati per via elettronica. Devono essere muniti di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 201665 sulla firma elettro­nica. Il Consiglio federale disciplina:

a.
la firma da utilizzare;
b.
il formato degli avvisi e delle decisioni nonché dei relativi allegati;
c.
le modalità di trasmissione;
d.
il momento in cui gli avvisi o le decisioni sono considerati notificati.66

64 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

65 RS 943.03

66 Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. alla L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913).

Art. 3567

1 Le pubblicazioni sono annotate nel Foglio ufficiale svizzero di com­mercio e nel Foglio ufficiale cantonale interessato. La pubbli­cazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio è determinante per il cal­colo dei termini e le conseguenze della pubblicazione.

2 Qualora le circostanze lo richiedano, la pubblicazione si fa anche in altri fogli o per mezzo di pubblico bando.

67 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 3668

Le appellazioni e i ricorsi hanno effetto sospensivo soltanto per decreto speciale dell'autorità adita o del suo presidente. Tale decreto deve essere immediatamente comunicato alle parti.

68 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 3769

1 L'espressione «ipoteca» ai sensi della presente legge comprende l'ipoteca, la cartella ipotecaria, i pegni immobiliari del diritto ante­riore, gli oneri fondiari, ogni diritto di privilegio su determinati fondi e il pe­gno sugli accessori di un fondo.70

2 L'espressione «pegno manuale» comprende il pegno mobiliare, il pegno sul be­stiame, il diritto di ritenzione, il diritto di pegno su crediti ed altri diritti.

3 L'espressione «pegno» comprende tanto il pegno immobiliare quanto quello mo­biliare.

69 Nuovo testo giusta l'art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60).

70 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

Titolo secondo: Della esecuzione

I. Delle diverse specie d'esecuzione




Art. 38

1 L'esecuzione ha per scopo di ottenere il pagamento di danaro o la prestazione di garanzie.

2 L'esecuzione comincia con la notificazione del precetto esecutivo e si prosegue in via di pignoramento o di realizzazione del pegno, oppure in via di fallimento.

3 L'ufficiale esecutore determina quale specie d'esecuzione si debba applicare.


Art. 39

1 L'esecuzione si prosegue in via di fallimento e cioè come «ese­cu­zione ordinaria in via di fallimento» (art. 159 a 176) o come «esecu­zione cambiaria» (art. 177 a 189) quando il debitore sia iscritto nel registro di commercio in una delle seguenti qualità:

1.
titolare di una ditta commerciale (art. 934 e 935 CO71);
2.
socio di una società in nome collettivo (art. 554 CO);
3.
socio illimitatamente responsabile di una società in accoman­dita (art. 596 CO);
4.
membro dell'amministrazione di una società in accomandita per azioni (art. 765 CO);
5.72
6.
società in nome collettivo (art. 552 CO);
7.
società in accomandita (art. 594 CO);
8.
società anonima o in accomandita per azioni (art. 620 e 764 CO);
9.
società a garanzia limitata (art. 772 CO);
10.
società cooperativa (art. 828 CO);
11.
associazione (art. 60 CC73);
12.74
fondazione (art. 80 CC75);
13.76
società di investimento a capitale variabile (art. 36 della L del 23 giu. 200677 sugli investimenti collettivi, LICol);
14.78
società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (art. 98 LICol).

279

3 L'inscrizione produce effetto soltanto dal giorno susseguente a quello della pub­bli­cazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio80.

71 RS 220

72 Abrogato dal n. 3 dell'all. al LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

73 RS 210

74 Introdotta dal n. II 3 dell'all. alla L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).

75 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

76 Introdotto dal n. II 3 dell'all. alla L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).

77 RS 951.31

78 Introdotto dal n. II 3 dell'all. alla L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).

79 Abrogato dall'art. 15 n. 1 disp. fin. e trans. Tit. XXIV-XXXIII CO, con effetto dal 1° lug. 1937 (RU 53 189).

80 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 40

1 Le persone inscritte nel registro di commercio rimangono soggette alla procedura di fallimento, anche dopo la cancellazione da quel regi­stro, per sei mesi dalla pub­blicazione di questa nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

2 Se prima dello scadere di questo termine il creditore ha chiesto la continuazione dell'esecuzione o il precetto per l'esecuzione cambiaria, l'esecuzione si prosegue in via di fallimento.81

81 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 4182

1 Per i crediti garantiti da pegno l'esecuzione si prosegue in via di realizzazione del pegno (art. 151 a 158) anche contro i debitori soggetti alla procedura di fallimento.

1bis Se un'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento è introdotta per un credito garantito da pegno, il debitore può chiedere, mediante ricorso (art. 17), che il creditore eserciti dapprima il suo diritto sull'oggetto del pegno.

2 Per gli interessi e le annualità di un credito garantiti da ipoteca si può tuttavia procedere, a scelta del creditore, in via di realizzazione del pegno oppure, secondo la persona del debitore, in via di pignoramento o di fallimento. Sono salve le disposizioni in materia di esecuzione cambiaria (art. 177 cpv. 1).

82 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).



Art. 4283

1 In tutti gli altri casi l'esecuzione si prosegue in via di pignoramento (art. 89 a 150).

2 Se un debitore viene iscritto nel registro di commercio, le domande di continuazione dell'esecuzione pendenti contro di lui sono cionono­stante eseguite in via di pignoramento, finché non sia stato dichiarato il suo fallimento.

83 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 4384

L'esecuzione in via di fallimento è in ogni caso esclusa per:

1.
imposte, tributi, tasse, sportule, multe e altre prestazioni fon­date sul diritto pubblico e dovute a pubbliche casse o a funzio­nari;
1bis.85 premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
2.86
contributi periodici di mantenimento o d'assistenza in virtù del diritto di famiglia e contributi di mantenimento secondo la legge del 18 giugno 200487 sull'unione domestica registrata;
3.
pretese tendenti alla prestazione di garanzia.

84 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

85 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2757; FF 2002 7175).

86 Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

87 RS 211.231





Art. 4488

La realizzazione di oggetti confiscati in virtù di leggi d'ordine penale o fiscale oppure in virtù della legge del 18 dicembre 201589 sui valori patrimoniali di provenienza illecita ha luogo secondo le disposizioni delle relative leggi federali o canto­nali.

88 Nuovo testo giusta l'art. 31 cpv. 2 n. 2 della LF del 18 dic. 2007 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1803; FF 2014 4555).

89 RS 196.1

Art. 4590

La realizzazione dei crediti degli istituti di prestito a pegno è disci­pli­nata dall'articolo 910 del Codice civile (CC)91.

90 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

91 RS 210

II. Del luogo dell'esecuzione

Art. 46

1 Il debitore dev'essere escusso al suo domicilio.

2 Le persone giuridiche e le società inscritte nel registro di commercio sono escusse alla loro sede; le persone giuridiche non inscritte, alla sede principale della loro amministrazione.

3 Per debiti di un'indivisione ognuno dei partecipanti può essere escusso al luogo dove la comunione esercita la sua attività economica, quando non esista una rap­pre­sentanza.92

4 La comunione dei comproprietari per piani è escussa al luogo in cui si trova il fondo.93

92 Introdotto dall'art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60).

93 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 48

I debitori che non hanno stabile domicilio possono essere escussi nel luogo di loro dimora.

Art. 4995

Fino alla divisione od alla costituzione di una indivisione od alla liquidazione d'uf­ficio, l'eredità può essere escussa colla specie di esecu­zione applicabile al defunto, al luogo in cui egli poteva essere escusso al momento della sua morte.

95 Nuovo testo giusta l'art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60).



Art. 50

1 Per le obbligazioni assunte a conto di una loro azienda nella Svizzera i debitori domiciliati all'estero possono essere escussi alla sede della medesima.

2 I debitori domiciliati all'estero, che per l'adempimento di un'obbli­ga­zione hanno eletto un domicilio speciale nella Svizzera, possono essere escussi per la medesima al domicilio eletto.

Art. 51

1 Per i crediti garantiti da pegno manuale l'esecuzione si può pro­muo­vere tanto al luogo determinato giusta gli articoli 46 a 50, quanto al luogo in cui si trova il pegno o la sua parte di maggior valore.96

2 Pei crediti ipotecari l'esecuzione si può fare soltanto nel luogo in cui si trova il fondo ipotecato. Se è diretta contro più fondi ipotecati situati in diversi circon­dari, si fa in quello dove trovasi la parte di maggior valore dei medesimi.

96 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 52

L'esecuzione preceduta da sequestro può essere promossa anche al luogo in cui si trova l'oggetto sequestrato.97 Tuttavia la comminatoria e la domanda di fallimento possono essere no­tificate soltanto nel luogo in cui si deve escutere il debitore in via ordinaria.

97 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 53

Se il debitore cambia domicilio dopo la notificazione del pignora­mento, della com­minatoria di fallimento o del precetto nella esecu­zione cambiaria, l'esecuzione si prosegue al domicilio precedente.

Art. 54

Contro un debitore in fuga il fallimento si dichiara nel luogo dell'ul­timo suo do­mi­cilio.

Art. 55

Il fallimento di uno stesso debitore non può essere aperto contempo­raneamente, nella Svizzera, in più di un luogo. Si reputa aperto dove venne prima dichiarato.

III. Dei periodi preclusi, delle ferie e delle sospensioni98

98 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 5699

Fatti salvi i casi di sequestro o di provvedimenti conservativi che non ammettono dilazione, non si può procedere ad atti esecutivi:

1.
nei periodi preclusi, cioè tra le ore 20 e le 7, come pure di domenica e nei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi;
2.
durante le ferie, cioè sette giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua e il Natale, come pure dal 15 luglio al 31 luglio; questa disposizione non si applica tuttavia all'esecuzione cambiaria;
3.
contro un debitore cui sia stata concessa la sospensione (art. 57-62).

99 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

100 Nuove espr. giusta il n. 4 dell'all. della LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.


Art. 57101

1 L'esecuzione contro un debitore in servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile è sospesa per tutta la durata del servizio.102

2 Se il debitore ha prestato, senza interruzioni notevoli, almeno trenta giorni di ser­vizio prima del licenziamento o del congedo, la sospen­sione continua ancora du­rante le prime due settimane susseguenti al licenziamento o al congedo.

3 Trattandosi di contributi periodici di mantenimento o d'assistenza in virtù del diritto di famiglia, il debitore può essere escusso anche durante la sospensione.103

4 Il debitore che presta servizio militare o di protezione civile in qua­lità di funzionario o impiegato della Confederazione o del Cantone non fruisce della sospensione.104

101 Nuovo testo giusta l'art. 2 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 57).

102 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

103 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

104 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 57a105

1 Quando non si può procedere ad un atto d'esecuzione perché il debi­tore presta servizio militare, servizio civile o servizio di prote­zione civile, le persone maggiorenni che fanno parte della sua economia domestica, o se si tratta di atti notificati in uno stabilimento industriale o commerciale, i lavoratori o, secondo il caso, il datore di lavoro sono tenuti sotto minaccia di pena (art. 324 n. 5 CP106) a in­di­care all'ufficiale l'indirizzo di servizio e l'anno di nascita del debi­tore.107

1bis L'ufficiale ricorda alle persone tenute all'obbligo d'informare i loro doveri come pure le conseguenze penali dell'inosservanza.108

2 Il comando militare competente comunica all'ufficio d'esecuzione, se richiesto, la data del licenziamento o del congedo del debitore.

3109

105 Introdotto dall'art. 2 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 57). Vedi anche la nota all'art. 57.

106 RS 311.0

107 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

108 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

109 Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 57b110

1 Nei confronti di un debitore, cui è stata concessa la sospensione dell'esecuzione a causa del servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, la garanzia del pegno immobiliare per gli interessi (art. 818 cpv. 1 n. 3 CC111) si estende a tutta la durata della sospen­sione.112

2 In materia di esecuzione in via di realizzazione del pegno, il precetto esecu­tivo de­ve essere notificato anche durante la sospensione se questa dura da almeno tre mesi.

110 Introdotto dall'art. 2 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 57). Vedi anche la nota all'art. 57.

111 RS 210

112 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 57c113

1 Se un debitore fruisce della sospensione dell'esecuzione a causa del servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, il cre­ditore può esigere che per la durata della sospensione l'ufficio d'esecu­zione compili un inventario dei beni con gli effetti previsti dall'articolo 164.114 Il credi­tore deve tuttavia rendere verosimile che il suo credito esiste e che esso è messo in peri­colo con atti del debitore o di terzi intesi a favorire singoli creditori a danno di altri o a danneg­giare i cre­ditori in genere.

2 L'inventario può essere evitato se vengono fornite garanzie per il cre­dito del credi­tore istante.

113 Introdotto dall'art. 2 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 57). Vedi anche la nota all'art. 57.

114 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 57d115

Il giudice competente per il rigetto dell'opposizione può revocare con effetto immediato, in generale oppure per singoli crediti, la sospen­sione concessa a causa del servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, se il creditore istante rende verosimile che:

1.
il debitore ha sottratto beni all'azione dei suoi creditori o com­pie atti intesi a favorire singoli creditori a danno di altri o a danneggiare i creditori in genere; oppure
2.
il debitore, in servizio militare volontario o in servizio volon­ta­rio di protezione civile, non ha bisogno della sospensione per poter provvedere alla propria esistenza economica, oppure
3.
il debitore presta servizio militare volontario o servizio volon­tario di protezione civile per sottrarsi ai suoi impegni.

115 Introdotto dall'art. 2 della LF del 28 set. 1949 (RU 1950 57). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).



Art. 57e116

Le disposizioni sulla sospensione sono applicabili anche alle persone ed alle società il cui rappresentante legale si trova in servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, fintanto che esse non siano in grado di designare un altro rappresentante.

116 Introdotto dall'art. 2 della LF del 28 set. 1949 (RU 1950 57). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 58117

L'esecuzione contro un debitore cui sia morto il coniuge, il partner registrato, un parente o un affine in linea retta o una persona che vive in comunione domestica con lui è sospesa durante due settimane a contare dal giorno della morte.

117 Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

Art. 59

1 L'esecuzione per debiti di una successione è sospesa durante due set­timane a con­tare dal giorno della morte, nonché durante il termine per accettare o rinunciare118 all'eredità.119

2 L'esecuzione iniziata contro il defunto prima della morte può essere continuata contro la sua eredità a termini dell'articolo 49.120

3 Contro gli eredi può essere proseguita soltanto quando si tratti di realiz­zazione del pegno o quando, in una esecuzione per via di pigno­ramento, siano decorsi i termini stabiliti dagli articoli 110 e 111 per la partecipazione al medesimo.

118 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

119 Nuovo testo giusta l'art. 2 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 57).

120 Nuovo testo giusta l'art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60).

Art. 60

Se viene escusso un detenuto che non sia provvisto di rappresentante, l'ufficiale gli assegna un termine per provvedersene.121 Durante questo termine l'esecuzione è sospesa.

121 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

Art. 61

In caso di grave malattia del debitore, l'ufficiale può accordargli la sospensione per un tempo determinato.


Art. 62122

In caso di epidemia o di pubblica calamità e in tempo di guerra, il Consiglio federale, o il Governo cantonale con il consenso del Consi­glio federale, può accordare la sospensione per determinate parti del territorio o di popolazione.

122 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 137; FF 1991 III 1).

Art. 63123

Le ferie e le sospensioni non impediscono la decorrenza dei termini. Tuttavia, il termine a disposizione del debitore, del creditore o di terzi che viene a scadere durante le ferie o le sospensioni è prorogato fino al terzo giorno dopo la fine delle medesime. Nel computo del termine di tre giorni non si tiene conto dei sabati, delle domeniche e dei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi.

123 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

IV. Della notificazione degli atti esecutivi

Art. 64

1 Gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può es­sere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno de' suoi impiegati.

2 Ove non si trovi alcuna delle nominate persone, l'atto esecutivo viene consegnato ad un funzionario comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore.


Art. 65

1 Se l'esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la no­tificazione si fa al rappresentante delle medesime, e cioè:

1.124 per un Comune, un Cantone o la Confederazione, al presidente dell'autorità esecutiva, o al servizio designato da quest'auto­­rità;
2.125 per una società anonima, una società in accomandita per azioni, una società a garanzia limitata, una società cooperativa o un'associazione iscritta nel registro di commercio, a qualun­que membro dell'amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore;
3.
per altra persona giuridica, al presidente dell'amministrazione o all'ammini­stra­tore;
4.
per una società in nome collettivo o in accomandita, a qualun­que socio ammi­nistratore ed a qualunque direttore e procura­tore126.

2 Ove però le ricordate persone non si trovino in ufficio, la notifica­zione si potrà fa­re ad altro funzionario od impiegato.

3 Se l'esecuzione è diretta contro un'eredità non divisa, la notifica­zione si fa al rap­presentante dell'eredità o se questi non è conosciuto ad uno degli eredi.127

124 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

125 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

126 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

127 Introdotto dall'art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60).



Art. 66

1 Quando il debitore non dimori nel luogo dell'esecuzione, gli atti ese­cutivi si con­segnano alla persona o nel locale da lui indicati in quel luogo stesso.

2 In mancanza di tale indicazione, la notificazione si fa per mezzo dell'ufficio del domicilio del debitore o per posta.

3 Se il debitore è domiciliato all'estero, la notificazione si fa per mezzo delle autorità di quel luogo o, in quanto un trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale deve avvenire la notifi­cazione lo ammetta, per posta.128

4 La notificazione si fa mediante pubblicazione quando:

1.
il domicilio del debitore è sconosciuto;
2.
il debitore persiste a sottrarsi alla notificazione;
3.
il debitore è domiciliato all'estero e la notificazione giusta il capoverso 3 non è possibile in un termine ragionevole.129

5130

128 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

129 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

130 Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

V. Della domanda d'esecuzione

Art. 67

1 La domanda d'esecuzione si presenta per iscritto o verbalmente all'ufficio d'ese­cu­zione. Essa deve enunciare:

1.
il nome ed il domicilio del creditore e dell'eventuale suo rap­presentante e, ove dimori all'estero, il domicilio da lui eletto nella Svizzera;
in mancanza d'indicazione speciale, questo domicilio si reputa eletto presso l'ufficio d'esecuzione;
2.131
il nome ed il domicilio del debitore e, al caso, del suo legale rappresentante; nella domanda di esecuzione contro un'eredità dev'essere indicato a quali eredi debba farsi la notificazione;
3.
l'ammontare del credito o delle garanzie richieste, in valuta legale svizzera, e pei crediti fruttiferi la misura degli interessi e il giorno dal quale sono doman­dati;
4.
il titolo di credito con la sua data e, in difetto di titolo, la causa del credito.

2 Pei crediti garantiti da pegno la domanda deve contenere inoltre le indicazioni pre­scritte dall'articolo 151.132

3 Della domanda d'esecuzione si deve dar atto gratuitamente al credi­tore che lo ri­chieda.

131 Nuovo testo giusta l'art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60).

132 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 68

1 Le spese d'esecuzione sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anti­ciparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto ese­cutivo, dandone avviso al creditore.

2 Il creditore ha diritto di prelevare sui pagamenti del debitore le spese d'esecu­zione.

VI. Dell'esecuzione contro un coniuge vivente in comunione di beni133

133 Originario Tit. Vbis. Introdotto dall'art. 15 n. 3 disp. fin. e trans. Tit. XXIV-XXXIII CO (RU 53 189). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 68a134

1 Se l'esecuzione è diretta contro un coniuge vivente in comunione di beni, il precet­to esecutivo e tutti gli altri atti esecutivi devono essere notificati anche all'altro co­niuge; quando tale situazione patrimoniale del debitore sia fatta valere soltanto nel corso del procedimento, l'uffi­cio provvede senza indugio alle notifica­zioni omesse.

2 Ciascun coniuge può fare opposizione.

3135

134 Originario art. 68bis. Introdotto dall'art. 15 n. 3 disp. fin. e trans. Tit. XXIV-XXXIII CO (RU 53 189). Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 5 ott. 1984 che modifica il CC, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).

135 Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 68b136

1 Mediante la procedura di rivendicazione137 (art. 106-109), il debitore o il suo coniuge può far valere che un bene pignorato appartiene ai beni propri di quest'ultimo.

2 Se l'esecuzione verte unicamente sui beni propri del debitore e sulla sua quota di beni comuni, ciascun coniuge può inoltre, mediante la procedura di rivendicazione (art. 106-109), opporsi al pignoramento di beni comuni.

3 Se l'esecuzione è continuata sui beni propri e sulla quota di beni comuni, il pignoramento e la realizzazione di quest'ultima sono retti dall'articolo 132; rimane salvo il pignoramento di entrate successive pro­venienti dall'attività lucrativa del coniuge escusso (art. 93).138

4 La quota di beni comuni non può essere realizzata139 all'incanto.

5 L'autorità di vigilanza può chiedere al giudice di pronunciare la sepa­razione dei beni.

136 Introdotto dal n. II 3 della LF del 5 ott. 1984 che modifica il CC, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).

137 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

138 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

139 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

VII.140 Dell'esecuzione in caso di rappresentanza legale o curatela

140 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 68c141

1 Se il debitore è minorenne, gli atti esecutivi si notificano al rappresentante legale. Se è stata istituita una curatela secondo l'articolo 325 CC142, gli atti esecutivi sono notificati al curatore e ai detentori dell'autorità parentale, sempre che la nomina del curatore sia stata comunicata all'ufficio d'esecuzione.

2 Se tuttavia il credito deriva dall'esercizio di una professione o di un mestiere autorizzati, ovvero è in relazione con l'amministrazione del provento del lavoro o dei beni liberi da parte di un minorenne (art. 321 cpv. 2, 323 cpv. 1 e 327b CC), gli atti esecutivi si notificano al debi­tore e al suo rappresentante legale.

141 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

142 RS 210


Art. 68d143

1 Se l'amministrazione dei beni di un debitore maggiorenne spetta a un curatore o a un mandatario designato con mandato precauzionale e l'autorità di protezione degli adulti ne ha avvisato l'ufficio d'ese­cuzione, gli atti esecutivi sono notificati al curatore o al mandatario.

2 Gli atti esecutivi si notificano pure al debitore se non è limitato nel­l'esercizio dei diritti civili.144

143 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

144 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Rappresentanza professionale nel procedimento esecutivo), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3643; FF 2014 7505).


Art. 68e

Nella procedura di rivendicazione (art. 106 a 109), se il debitore risponde soltanto con i beni liberi, si può far valere l'estraneità del bene pignorato a questi beni.

VIII.145 Del precetto esecutivo e della opposizione

145 Originario Tit. VI.


Art. 69

1 Ricevuta la domanda d'esecuzione, l'ufficio stende il precetto esecu­tivo.

2 Il precetto contiene:

1.
le indicazioni della domanda d'esecuzione;
2.
l'ingiunzione di pagare al creditore, entro venti giorni, il cre­dito e le spese d'esecuzione o, se questa ha per scopo la presta­zione di garanzie, di fornirle;
3.
l'avvertimento che, ove il debitore intenda contestare il credito in tutto o in parte od il diritto del creditore di procedere per esso in via esecutiva, dovrà di­chiararlo all'ufficio («fare oppo­sizione») entro dieci giorni dalla notificazione del precetto;
4.
la comminatoria che, ove il debitore non ottemperi al precetto, né faccia op­po­sizione, l'esecuzione seguirà il suo corso.
Art. 70

1 Il precetto è steso in doppio originale; l'uno pel debitore, l'altro pel creditore. In ca­so di difformità dei due originali, prevale quello notifi­cato al debitore.

2 Se per lo stesso debito si procede contemporaneamente contro più debitori, a ciascuno di essi è notificato un precetto.146

146 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 71

1 Ricevuta la domanda d'esecuzione, il precetto è notificato al debi­tore.147

2 Ove siano presentate più domande d'esecuzione contro lo stesso debitore, tutti i precetti devono essere notificati contemporaneamente.

3 Ad una domanda presentata posteriormente non si può in alcun caso dare corso prima che ad una anteriore.

147 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 72

1 La notificazione è fatta dall'ufficiale, da un impiegato dell'ufficio o per posta.148

2 All'atto della consegna colui che procede alla notificazione deve atte­stare su am­be­due gli originali, in qual giorno ed a chi questa sia stata fatta.

148 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 73149

1 Dopo l'apertura dell'esecuzione il debitore può chiedere in ogni tempo che il creditore sia invitato a presentare presso l'ufficio i mezzi di prova concernenti la pretesa unitamente a una panoramica di tutte le sue pretese scadute nei confronti del debitore.

2 L'invito non ha alcun effetto sui termini, che continuano a correre. In caso di inadempimento o di adempimento tardivo del creditore il giu­dice, in una lite successiva, tiene tuttavia conto nella decisione sulle spese processuali e sulle ripetibili del fatto che il debitore non aveva avuto la possibilità di prendere visione dei mezzi di prova.

149 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4583; FF 2015 2641 4779).

Art. 74

1 Se l'escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio d'esecuzione.150

2 Se l'escusso contesta soltanto una parte del credito, deve indicare esattamente l'importo contestato, altrimenti si reputa contestato l'in­tero credito.151

3 Della dichiarazione di opposizione si deve dar atto gratuitamente al debitore che lo richieda.

150 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

151 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 75152

1 Non è necessario motivare l'opposizione. Adducendone i motivi, il debitore non rinuncia a far valere ulteriori eccezioni.

2 Il debitore che contesta di essere ritornato a miglior fortuna (art. 265, 265a) deve dichiararlo esplicitamente nell'opposizione, altrimenti si reputa che egli abbia rinunciato a tale eccezione.

3 Sono salve le disposizioni sull'opposizione tardiva (art. 77) e sull'op­po­sizione nell'esecuzione cambiaria (art. 179 cpv. 1).

152 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 76

1 Il contenuto dell'opposizione è notificato al creditore istante sul suo esemplare; quando l'opposizione non abbia avuto luogo, se ne fa men­zione.

2 Detto esemplare dev'essere notificato al creditore istante immediata­mente dopo l'opposizione o, se non fu fatta, appena scaduto il termine della medesima.


Art. 77

1 Se il creditore cambia in corso d'esecuzione, l'escusso può fare oppo­sizione in un secondo tempo, sino alla ripartizione o alla dichia­ra­zione di fallimento.153

2 L'escusso deve presentare opposizione scritta e motivata al giudice del luogo dell'esecuzione entro dieci giorni dalla conoscenza del cam­biamento del creditore, rendendo verosimili le eccezioni opponibili al nuovo creditore.154

3 Il giudice, ricevuto l'atto di opposizione, può ordinare la provvisoria sospensione dell'esecuzione; udite le parti, decide sull'ammissibilità dell'opposizione.

4 Se l'opposizione tardiva è ammessa ma un pignoramento è già stato eseguito, l'ufficiale impartisce al creditore un termine di dieci giorni per promuovere l'azione di riconoscimento del suo credito. Trascorso infruttuosamente il termine, il pignoramento decade.155

5 L'ufficio d'esecuzione avvisa il debitore di ogni cambiamento di cre­ditore.156

153 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

154 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

155 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

156 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 78

1 L'opposizione sospende l'esecuzione.

2 Se il debitore contesta soltanto una parte del credito, l'esecuzione può proseguirsi per l'ammontare non contestato.

Art. 79157

Se è stata fatta opposizione contro l'esecuzione, il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura civile o amministrativa. Può chiedere la continuazione dell'esecuzione soltanto in forza di una decisione esecutiva che tolga espressamente l'oppo­sizione.

157 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).


Art. 80158

1 Se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'oppo­si­zione.159

2 Sono parificati alle decisioni giudiziarie:160

1.
le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali;
1bis.161 i documenti pubblici esecutivi secondo gli articoli 347-352 CPC162;
2.163
le decisioni di autorità amministrative svizzere;
3.164
4.165
le decisioni definitive relative alle spese di controllo pronunciate dagli organi di controllo in virtù dell'articolo 16 capo­verso 1 della legge del 17 giugno 2005166 contro il lavoro nero;
5.167
nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto, rendiconti fiscali e avvisi di tassazione che sono passati in giudicato con il subentrare della prescrizione del diritto di tassazione, nonché avvisi di tassazione che sono passati in giudicato con il riconoscimento scritto da parte del contribuente.

158 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

159 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

160 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

161 Introdotto dal n. II 17 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

162 RS 272

163 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

164 Abrogato dal n. II 17 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

165 Introdotto dal n. 3 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243).

166 RS 822.41

167 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161).

Art. 81168

1 Se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un'autorità amministrativa svizzera, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione.

2 Se il credito è fondato su un documento pubblico esecutivo, l'escusso può sollevare altre eccezioni contro l'obbligo di prestazione, sempre che siano immediatamente comprovabili.

3 Se la decisione è stata pronunciata in un altro Stato, l'escusso può inoltre avvalersi delle eccezioni previste dal pertinente trattato o, in mancanza di questo, dalla legge federale del 18 dicembre 1987169 sul diritto internazionale privato, sempre che un tribunale svizzero non abbia già pronunciato su tali eccezioni.170

168 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

169 RS 291

170 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 2 del DF dell'11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).


Art. 82

1 Se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'op­posizione.

2 Il giudice lo pronuncia, sempreché il debitore non giustifichi imme­dia­ta­mente delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito.

Art. 83

1 Spirato il termine del pagamento, il creditore che fece rigettare l'opposizione può chiedere, secondo la persona del debitore, il pigno­ra­mento provvisorio o instare per la formazione dell'inventario a' termini dell'articolo 162.

2 Tuttavia l'escusso, entro venti giorni dal rigetto dell'opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo dell'esecuzione.171

3 Se l'escusso omette di fare tale domanda o se questa è respinta, il rigetto dell'opposizione e, secondo i casi, il pignoramento provvisorio diventano definitivi.172

4 Il decorso del termine di cui all'articolo 165 capoverso 2 è sospeso tra il giorno in cui venne promossa l'azione di disconoscimento del debito e la sua definizione giudiziale. Nondimeno, il giudice del falli­mento pone termine agli effetti dell'inventario quando cessano di esi­stere le condizioni per ordinarlo.173

171 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

172 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

173 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 84174

1 Il giudice del luogo d'esecuzione pronuncia sulla domanda di rigetto dell'opposizione.

2 Non appena ricevuta la domanda, dà all'escusso la possibilità di esprimersi verbalmente o per scritto, poi comunica la decisione entro cinque giorni.

174 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 85175

Se l'escusso prova per mezzo di documenti che il debito con i relativi interessi e con le spese è stato estinto o che gli è stata concessa una dilazione, può ottenere in ogni tempo dal tribunale del luogo dell'ese­cuzione nel primo caso l'annullamento, e nel secondo la sospensione dell'esecuzione.

175 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

176 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

Art. 85a177

1 A prescindere da una sua eventuale opposizione, l'escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell'esecuzione l'accer­tamento dell'inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione.178

2 Se, dopo aver sentito le parti ed esaminato i documenti prodotti, il tribunale ritiene che la domanda è molto verosimilmente fondata, pro­nuncia la sospensione provvisoria dell'esecuzione:

1.
nell'esecuzione in via di pignoramento o di realizzazione del pegno, prima della realizzazione o, se questa ha già avuto luogo, prima della ripartizione;
2.
nell'esecuzione in via di fallimento, dopo la notificazione della comminatoria di fallimento.

3 Se l'azione è ammessa, il tribunale, secondo il caso, annulla o sospende l'esecuzione.

4179

177 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

178 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4583; FF 2015 2641 4779).

179 Abrogato dal n. II 17 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).


Art. 86

1 Chi per omessa opposizione o pel rigetto di questa ha pagato l'indebito può, entro un anno dal pagamento, ripetere in giudizio la somma sborsata.180

2 L'azione per la ripetizione dell'indebito si può promuovere, a scelta dell'attore, o avanti al giudice dell'esecuzione o al foro ordinario del convenuto.

3 In eccezione all'articolo 63 del Codice delle obbligazioni (CO)181, per avere diritto alla restituzione è sufficiente provare l'inesistenza del debito.182

180 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

181 RS 220

182 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 87

Pel precetto nella esecuzione in via di realizzazione del pegno, val­gono le speciali disposizioni degli articoli 151 a 153; pel precetto e per l'opposizione nella esecu­zione cambiaria, quelle degli articoli 178 a 189.

IX. Continuazione dell'esecuzione183

183 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 88184

1 Se l'esecuzione non è stata sospesa in virtù di un'opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto il creditore può chiederne la continuazione.

2 Questo diritto si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto. Se è stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l'azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione.

3 Della domanda di continuazione è dato atto gratuitamente al credi­tore che lo richiede.

4 A richiesta del creditore, l'ammontare del credito espresso in valuta estera può essere riconvertito in valuta svizzera al corso del giorno della domanda di continuazione.

184 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Titolo terzo:185 Della esecuzione in via di pignoramento

185 Originario Tit. avanti l'art. 88.

I.186 Del pignoramento

186 Originario Tit. avanti l'art. 88.

Art. 89187

Se il debitore è soggetto all'esecuzione in via di pignoramento, l'uffi­cio d'esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione, procede senza indugio al pignoramento o vi fa procedere dall'ufficio del luogo dove si trovano i beni da pignorare.

187 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 90

Il debitore dev'essere avvisato del pignoramento almeno il giorno prima. L'avviso richiamerà le disposizioni dell'articolo 91.

Art. 91188

1 Il debitore è tenuto, sotto minaccia di pena:

1.
ad assistere al pignoramento o a farvisi rappresentare (art. 323 n. 1 CP189);
2.
a indicare, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i crediti e i diritti verso terzi (art. 163 n. 1 e 323 n. 2 CP).190

2 Se il debitore omette senza giustificazione sufficiente di assistere al pignoramento o di farvisi rappresentare, l'ufficio d'esecuzione può ordinarne l'accompagnamento per mezzo della polizia.

3 Su richiesta dell'ufficiale, il debitore deve aprire i locali e i ripostigli. Se necessario, l'ufficiale può chiedere l'aiuto dell'autorità di polizia.

4 I terzi che detengono beni del debitore o verso i quali questi vanta crediti hanno, sotto minaccia di pena (art. 324 n. 5 CP), lo stesso obbligo di informare del debitore.

5 Le autorità hanno lo stesso obbligo di informare del debitore.

6 L'ufficio d'esecuzione ricorda esplicitamente agli interessati i loro obblighi come pure le conseguenze penali dell'inosservanza.

188 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

189 RS 311.0

190 RU 2005 79


Art. 92

1 Sono impignorabili:

1.191 gli oggetti destinati all'uso personale del debitore o della sua famiglia, quali abiti, effetti personali, utensili, utensili di casa, mobili o altri oggetti, in quanto indispensabili a garantire una qualità minima di vita;
1a.192 gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo;
2.193 i libri religiosi e gli oggetti del culto;
3.194 gli arnesi, gli apparecchi, gli strumenti e i libri, in quanto siano necessari al debitore e alla sua famiglia per l'esercizio della professione;
4.195 a scelta del debitore, due vacche da latte, due giovenche, quattro capre o peco­re, oltre al bestiame minuto, col foraggio e con la paglia necessari per quattro mesi, quando detti animali siano indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia o al mantenimento della sua azienda;
5.196 le provviste di vitto e di combustibile necessarie al debitore ed alla sua fami­glia per i due mesi successivi al pignoramento, ovvero il denaro liquido o i crediti indispensabili per acqui­starli;
6.197 gli effetti di abbigliamento, di equipaggiamento e armamento, il cavallo di servizio e il soldo di un militare, l'importo giorna­liero per le piccole spese versato a chi presta servizio civile, nonché gli effetti di abbigliamento e di equipaggiamento e l'indennità di una persona tenuta a prestare servizio di prote­zione civile;
7.198 il diritto a rendite vitalizie costituite giusta gli articoli 516 a 520 CO199;
8.200 le prestazioni d'assistenza e i sussidi elargiti da associazioni o casse di beneficenza o di soccorso in caso di malattia, indi­genza o morte, come pure da altre simili istituzioni;
9.201
le rendite, indennità in capitale e altre prestazioni elargite alla vittima o ai suoi parenti per lesioni corporali, danno alla salute o morte d'uomo, in quanto costituiscano indennità a titolo di riparazione morale, o risarcimento per le spese di cura o per l'acquisto di mezzi ausiliari;
9a.202 le rendite giusta l'articolo 20 della legge federale del 20 dicembre 1946203 sull'assicu­razione per la vecchiaia e per i superstiti o giusta l'articolo 50 della legge federale del 19 giugno 1959204, sull'assicurazione per l'invalidità le prestazioni giusta l'articolo 12 della legge federale del 19 marzo 1965205 sulle prestazioni complementari all'assicura­zione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, come pure le prestazioni delle casse di compensazione per indennità fami­liari;
10.206
i diritti non ancora esigibili a prestazioni previdenziali e al libero passaggio nei confronti di fondi di previdenza profes­sionale;
11.207 i beni destinati a svolgere compiti di pubblico imperio appartenenti a uno Stato estero o a una banca centrale estera.

2 Sono inoltre impignorabili gli oggetti per i quali vi è senz'altro da presumere che il ricavo eccederebbe di così poco la somma delle spese da non giustificare la loro realizzazione. Tali oggetti devono tuttavia essere indicati nel verbale di pignoramento con il loro valore di stima.208

3 Gli oggetti di cui al capoverso 1 numeri 1 a 3 sono pignorabili se di valore elevato; tuttavia essi possono essere tolti al debitore soltanto dopo che il creditore ha messo a disposizione del debitore, in loro sostituzione, oggetti del medesimo valore d'uso oppure la somma neces­saria per il loro acquisto.209

4 Sono salve le disposizioni speciali sull'impignorabilità previste dalla legge federale del 2 aprile 1908210 sul contratto d'assicurazione (art. 79 cpv. 2 e 80 LCA), dalla legge federale del 9 ottobre 1992211 sul diritto d'autore (art. 18 LDA) e dal Codice penale (CP)212 (art. 378 cpv. 2 CP).213

191 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

192 Introdotto dal n. IV della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).

193 Nuovo testo giusta l'art. 3 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 57).

194 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

195 Nuovo testo giusta l'art. 3 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 57).

196 Nuovo testo giusta l'art. 3 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 57).

197 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445).

198 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

199 RS 220

200 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

201 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

202 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

203 RS 831.10

204 RS 831.20

205 [RU 1965 535, 1971 32, 1972 2483 n. III, 1974 1589 n. II, 1978 391 n. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466 all. n. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 701 n. I 6 3371 all. n. 9 3453, 2003 3837 all. n. 4, 2006 979 art. 2 n. 8. RU 2007 6055 art. 35]. Ora: giusta l'art. 20 della LF del 6. ott. 2006 (RS 831.30).

206 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

207 Introdotto dall'art. 3 della LF del 28 set. 1949 (R 1950 I 57). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

208 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

209 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

210 RS 221.229.1

211 RS 231.1

212 RS 311.0. Ora: l'art 83 cpv. 2.

213 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 93214

1 Ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto, le rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno o una pretesa derivante dal diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità in ca­pitale che non sono impignorabili giusta l'articolo 92, possono essere pignorati in quanto, a giudizio dell'ufficiale, non siano assolutamente necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia.

2 Tali redditi possono essere pignorati per un anno al massimo dal giorno dell'esecuzione del pignoramento. Se al pignoramento parteci­pano più creditori, il termine decorre dal primo pignoramento eseguito su richiesta di un creditore del gruppo in questione (art. 110 e 111).

3 Se durante il decorso di tale termine l'ufficio ha conoscenza di una modificazione determinante per l'importo da pignorare, esso commi­sura il pignoramento alle mutate circostanze.

214 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 94

1 I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati:

1.
sui prati, avanti al primo aprile
2.
sui campi, avanti al primo giugno;
3.
nelle vigne, avanti al venti agosto.

2 L'alienazione delle messi fatta prima o nei giorni suindicati è nulla di fronte al creditore pignorante.

3 Sono salvi i diritti spettanti al creditore con pegno immobiliare sui frutti non an­co­ra raccolti o separati dal suolo come parti costitutive del pegno, a condizione pe­rò che il creditore stesso abbia iniziato la pro­cedura di realizzazione del pegno prima della realizzazione dei frutti pignorati.215

215 Nuovo testo giusta l'art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60).

Art. 95

1 Si devono pignorare in primo luogo i beni mobili, compresi i crediti e le pretese limitatamente pignorabili (art. 93). Sono pignorati anzi­tutto gli oggetti di commercio quotidiano, ma i meno necessari prima degli indispensabili.216

2 I beni immobili possono essere pignorati soltanto in quanto quelli mobili non bastino a coprire il credito.217

3 Da ultimo sono pignorati gli oggetti colpiti da sequestro, quelli indi­cati dal debi­tore come appartenenti a terzi e quelli rivendicati da terzi.

4 Ove siano pignorate provviste di foraggi, si dovrà pignorare, a richie­sta del debi­tore, anche una corrispondente quantità di bestiame.

4bis L'ufficiale può scostarsi da quest'ordine qualora le circostanze lo giustifichino o se il creditore e il debitore di comune accordo lo richiedono.218

5 In ogni caso il funzionario deve conciliare, per quanto sia possibile, gli interessi del creditore e quelli del debitore.

216 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

217 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

218 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).



Art. 95a219

I crediti del debitore verso il suo coniuge o il suo partner registrato sono pignorati soltanto in caso di insufficienza dei suoi altri beni.

219 Introdotto dal II 3 della LF del 5 ott. 1984 che modifica il CC (RU 1986 122; FF 1979 II 1119). Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

Art. 96

1 È fatto divieto al debitore, sotto minaccia di pena (art. 169 CP220), di disporre, senza autorizzazione dell'ufficiale, degli oggetti pignorati. L'ufficiale procedente ricorda esplicitamente al debitore il divieto come pure le conseguenze penali dell'inosservanza.221

2 Gli atti di disposizione del debitore sono nulli in quanto ne siano pregiudicati i di­ritti che il creditore ha acquisito col pignoramento, sotto riserva degli effetti dell'ac­quisto del possesso da parte di terzi di buona fede.222

220 RS 311.0

221 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

222 Introdotto dall'art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60).


Art. 97

1 Il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, ove occorra, da peri­ti.

2 Il pignoramento è limitato a quanto basti per soddisfare dei loro cre­diti, in capita­le, interessi e spese, i creditori pignoranti.


Art. 98

1 Il denaro, i biglietti di banca, i titoli al portatore, le cambiali e gli al­tri titoli girabili, gli oggetti di metallo prezioso e gli altri oggetti di valore sono presi in custodia dall'ufficio.223

2 Le altre cose mobili possono essere lasciate provvisoriamente nelle mani del debi­tore o del terzo possessore con l'obbligo di tenerle pronte ad ogni richiesta.

3 Questi oggetti dovranno però essere collocati in custodia dell'ufficio o d'un terzo, se l'ufficiale lo reputi opportuno o se il creditore giustifi­chi che ciò è necessario per garantire i diritti costituiti in suo favore dal pignoramento.224

4 L'ufficio può interessarsi anche di cose sulle quali un terzo abbia un diritto di pe­gno. Ove non vengano realizzate, gli saranno restituite.

223 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

224 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 apr. 1924, in vigore dal 1° gen. 1925 (RU 40 391).

Art. 99

In caso di pignoramento di crediti o di diritti non risultanti da titoli al portatore o all'ordine, si avverte il terzo debitore che d'ora innanzi non potrà fare un pagamento valido se non all'ufficio.


Art. 100

L'ufficio cura la conservazione dei diritti pignorati e riscuote i crediti scaduti.


Art. 101225

1 Il pignoramento di un fondo limita la facoltà di disporne. L'ufficio comunica senza indugio il pignoramento all'ufficio del registro fon­dia­rio, con la data e la somma per la quale è fatto, affinché proceda senza indugio all'annotazione. Sono pure comunicate la partecipazione di altri creditori e la cessazione del pignoramento.

2 L'annotazione è radiata se la realizzazione non è chiesta entro due anni dal pignoramento.

225 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 102226

1 Il pignoramento di un fondo comprende anche i frutti e gli altri red­diti ed av­viene senza pregiudizio dei diritti spettanti ai creditori con pegno immobiliare.

2 L'ufficio di esecuzione deve dare comunicazione del pignoramento a questi credi­tori, ed al caso agli inquilini ed agli affittuari.

3 Egli cura l'amministrazione e la coltura del fondo227.

226 Nuovo testo giusta l'art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60).

227 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 103

1 L'ufficio cura la raccolta dei frutti (art. 94 e 102).

2 In caso di bisogno, si preleverà da essi quanto sia necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia.

Art. 104

In caso di pignoramento di un usufrutto o di una quota in un'eredità indivisa, in una società o altra comunione, l'ufficio ne dà avviso ai terzi interessati.



Art. 105

A richiesta dell'ufficio, il creditore deve anticipare le spese di conser­va­zione e di mantenimento dei beni pignorati.

Art. 106228

1 Se vien fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o che deve essere preso in considerazione in pro­se­gui­mento di esecuzione, l'ufficio d'esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti.

2 I terzi possono notificare le loro pretese fintanto che la somma rica­vata dalla realizzazione del bene pignorato non sia stata ripartita.

3 Dopo la realizzazione, i terzi possono far valere al di fuori della pro­cedura esecutiva le pretese fondate sul diritto civile in caso di furto, smarrimento o privazione contro la sua volontà di cosa mobile (art. 934 e 935 CC229) oppure in caso di acquisizione in mala fede (art. 936 e 974 cpv. 3 CC). La vendita a trattative private giusta l'articolo 130 della presente legge è equiparata alla vendita all'asta pubblica ai sensi dell'articolo 934 capoverso 2 CC.

228 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

229 RS 210

Art. 107230

1 Il debitore e il creditore possono contestare presso l'ufficio d'esecu­zione la pretesa del terzo, quando questa riguarda:

1.
un bene mobile in possesso esclusivo del debitore;
2.
un credito o un altro diritto, se la pretesa del debitore appare più fondata di quella del terzo;
3.
un fondo, se la pretesa non risulta dal registro fondiario.

2 L'ufficio d'esecuzione impartisce loro un termine di dieci giorni per far valere questo diritto.

3 Su domanda del debitore o del creditore, il terzo è invitato a produrre i suoi mezzi di prova all'ufficio d'esecuzione entro lo spirare del ter­mine d'opposizione. L'articolo 73 capoverso 2 si applica per analogia.

4 Se la pretesa del terzo non è contestata, si ritiene che essa sia ammessa nell'esecuzione in atto.

5 Se la pretesa è contestata, l'ufficio d'esecuzione impartisce al terzo un termine di venti giorni per promuovere l'azione di accertamento del suo diritto nei confronti di colui che lo contesta. Se il terzo non pro­muove l'azione, la sua pretesa non è presa in considerazione nell'ese­cuzione in atto.

230 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 108231

1 Il creditore e il debitore possono promuovere nei confronti del terzo l'azione di contestazione della sua pretesa, quando questa riguarda:

1.
un bene mobile in possesso o copossesso del terzo;
2.
un credito o un altro diritto, se la pretesa del terzo appare più fondata di quella del debitore;
3.
un fondo, se la pretesa risulta dal registro fondiario.

2 L'ufficio d'esecuzione impartisce loro un termine di venti giorni per promuovere l'azione.

3 Se nessuna azione è promossa, la pretesa è ritenuta riconosciuta nell'esecuzione in atto.

4 Su domanda del creditore o del debitore, il terzo è invitato a produrre all'ufficio d'esecuzione i suoi mezzi di prova entro lo scadere del ter­mine per promuovere l'azione. L'articolo 73 capoverso 2 si applica per analogia.

231 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 109232

1 Sono promosse al luogo dell'esecuzione:

1.
le azioni fondate sull'articolo 107 capoverso 5;
2.
le azioni fondate sull'articolo 108 capoverso 1, in quanto il convenuto sia domiciliato all'estero.

2 Se è diretta contro un convenuto domiciliato in Svizzera, l'azione fondata sull'articolo 108 capoverso 1 è promossa al domicilio di que­st'ultimo.

3 Se la pretesa riguarda un fondo, l'azione è promossa in tutti i casi avanti il giudice del luogo ove è situato il fondo o la parte di maggior valore di esso.

4 Il giudice comunica all'ufficio d'esecuzione l'introduzione dell'azio­ne e la decisione definitiva. …233

5 Per quanto riguarda gli oggetti litigiosi, l'esecuzione è sospesa fino a decisione definitiva, e i termini per chiedere la realizzazione (art. 116) sono sospesi.

232 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

233 Per. abrogato dal n. II 17 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

Art. 110

1 I creditori che presentano domanda di continuazione dell'esecuzione entro trenta giorni dall'esecuzione di un pignoramento partecipano a questo. L'ufficio d'esecuzione completa il pignoramento man mano, in quanto sia necessario per coprire tutti i crediti di questo gruppo.234

2 I creditori che presentano la domanda di continuazione dell'esecu­zione solo dopo lo scadere del termine di trenta giorni formano nello stesso modo ulteriori gruppi con pignoramento separato.235

3 I beni già pignorati possono essere nuovamente oggetto di un succes­sivo pignora­mento, ma soltanto nella misura in cui la somma ricava­tane non spetti ai creditori che procedettero al pignoramento anteriore.

234 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

235 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 111236

1 Hanno diritto di partecipare, senza preventiva esecuzione, al pignoramento durante quaranta giorni a contare dall'esecuzione del pignoramento:

1.237
il coniuge o il partner registrato del debitore;
2.238
i figli del debitore per i crediti inerenti ai rapporti con i geni­tori e le persone maggiorenni per i crediti derivanti da un mandato precauzionale (art. 360-369 CC239);
3.
i figli maggiorenni e gli abiatici del debitore per i crediti fon­dati sugli articoli 334 e 334bis CC240;
4.
il costituente di un contratto di vitalizio per i crediti fondati sull'articolo 529 CO241.

2 Le persone di cui al capoverso 1 numeri 1 e 2 possono esercitare tale diritto soltanto se il pignoramento è avvenuto durante il matrimonio, l'unione domestica registrata, l'autorità parentale o l'efficacia del mandato precauzionale, oppure nel termine di un anno dopo la loro fine; la durata di un processo o di un procedimento esecutivo non viene computata. Per i minorenni o le persone sottoposte a una misura di protezione degli adulti la dichiarazione di partecipazione al pignoramento può essere fatta anche dall'autorità di protezione dei minori e da quella di protezione degli adulti.242

3 In quanto da esso conosciuti, l'ufficio d'esecuzione informa, con let­tera semplice, gli aventi diritto di partecipazione al pignoramento.

4 L'ufficio d'esecuzione dà avviso della domanda di partecipazione al debitore e ai creditori, impartendo loro un termine di dieci giorni per contestarla.

5 Se viene contestata, la partecipazione è ammessa soltanto con gli effetti di un pignoramento provvisorio, e l'istante deve promuovere l'azione entro venti giorni al luogo dell'esecuzione; trascorso infruttuo­samente il termine, la sua partecipazione è caduca. …243

236 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

237 Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

238 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

239 RS 210

240 RS 210

241 RS 220

242 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

243 Per. abrogato dal n. II 17 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).


Art. 112

1 Per ogni pignoramento viene steso un verbale («atto di pignora­mento») sotto­scritto dall'ufficiale o dall'impiegato che vi procede. Esso enuncia i nomi dei credi­tori e del debitore, l'ammontare del cre­dito, il giorno e l'ora del pignoramento, i beni pignorati ed il loro prezzo di stima, come pure, quando ne sia il caso, le prete­se dei terzi.

2 Se vengono pignorati oggetti già colpiti da sequestro, la partecipa­zione del credi­tore sequestrante al pignoramento è menzionata nel ver­bale (art. 281).

3 Ove non si trovino beni pignorabili o non se ne trovino in quantità sufficiente, se ne fa pure menzione.

Art. 113244

La partecipazione di nuovi creditori a un pignoramento e i pignora­menti complementari sono annotati in coda all'atto di pignoramento.

244 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 114245

Trascorso il termine di partecipazione di trenta giorni, l'ufficio d'ese­cuzione notifica senza indugio una copia degli atti di pignoramento ai creditori e al debitore.

245 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 115

1 Se non esistono beni pignorabili, il verbale di pignoramento costitui­sce pel credi­tore l'attestato di carenza di beni a' sensi dell'articolo 149.

2 Esso vale come attestato provvisorio di carenza di beni ed ha gli effetti indicati nell'articolo 271 numero 5 e nell'articolo 285, quando in base alla stima ufficiale i beni pignorabili non siano sufficienti.

3 L'attestato provvisorio di carenza di beni conferisce inoltre al credi­tore il diritto di esigere, entro il termine di un anno previsto dall'arti­colo 88 capoverso 2, il pignoramento di beni nuovamente scoperti. Le disposizioni sulla partecipazione (art. 110 e 111) sono applicabili.246

246 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

II. Della realizzazione247

247 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 116248

1 Il creditore può domandare la realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né più tardi di due anni dal pignoramento.

2 Qualora venga pignorato il salario futuro e il datore di lavoro non abbia consegnato alla scadenza le somme pignorate, la realizzazione del diritto a queste somme può essere domandata entro quindici mesi dal pignoramento.

3 Qualora la partecipazione di più creditori abbia comportato pignora­menti complementari, i termini decorrono dall'ultimo pignoramento complementare fruttuoso.

248 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 117

1 Il diritto di chiedere la realizzazione compete, in ciascun gruppo, ad ogni singolo par­te­cipante.

2 Possono chiedere la realizzazione anche i creditori che a' termini dell'articolo 110 capo­verso 3 pignorarono beni soltanto per l'ecce­denza.

Art. 118

Non possono chiederla invece i creditori che ottennero soltanto un pignoramento provvisorio. Contro di loro non decorrono frattanto i ter­mini dell'articolo 116.

Art. 119249

1 I beni pignorati si realizzano conformemente agli articoli 122 a 143a.

2 La realizzazione è sospesa non appena la somma ricavata raggiunge l'importo totale dei crediti, per i quali il pignoramento è provvisorio o definitivo. Rimane salvo l'articolo 144 capoverso 5.

249 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 120

L'ufficio avvisa il debitore, entro tre giorni, che il creditore ha doman­dato la realizzazione.

Art. 121

L'esecuzione è perenta se la domanda di realizzazione non è stata fatta nel termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata.

Art. 122

1 I beni mobili e i crediti sono realizzati dall'ufficio d'esecuzione non prima di dieci giorni né più tardi di due mesi dal ricevimento della domanda di realizzazione.250

2 I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, non possono essere realizzati senza il consenso del debitore prima che siano giunti a matu­rità.

250 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 123251

1 Se il debitore rende verosimile di essere in grado di estinguere con pagamenti rateali il suo debito e si impegna a versare congrui e rego­lari acconti all'ufficio d'esecuzione, l'ufficiale, dopo pagamento della prima rata, può differire la realizzazione di dodici mesi al massimo.252

2 Nell'esecuzione per crediti collocati in prima classe (art. 219 cpv. 4), la realizzazione può essere differita di sei mesi al massimo.253

3 L'ufficiale fissa l'importo e la scadenza delle rate tenendo conto delle condizioni tanto del debitore quanto del creditore.

4 In caso di sospensione dell'esecuzione, la proroga si ritiene prolun­gata per la durata della sospensione. Le rate e le loro scadenze sono fissate di nuovo allo spirare della sospensione.254

5 L'ufficiale modifica la sua decisione, d'ufficio o su istanza del creditore o del debitore, in quanto le circostanze lo richiedano. La proroga cade se una rata non è versata a tempo debito.255

251 Nuovo testo giusto l'art. 5 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 57).

252 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

253 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

254 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

255 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 124

1 Sulla domanda del debitore, la realizzazione si può fare anche prima che il creditore sia autorizzato a chiederla.

2 L'ufficiale può sempre procedere alla realizzazione degli oggetti esposti a rapido deprezzamento, ovvero la cui conservazione o depo­sito comportino spese eccessive.256

256 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 125

1 La realizzazione si fa ai pubblici incanti, dei quali sono resi noti pre­cedentemente il luogo, il giorno e l'ora.2 La forma di pubblicazione del bando, il modo, il tempo ed il luogo degli incanti sono determinati dall'ufficiale col maggior riguardo possibile agli interessi delle parti. Non è richiesta l'inserzione del bando nel foglio ufficiale.

3 Quando il debitore, il creditore e i terzi interessati abbiano in Sviz­zera una dimora conosciuta o un rappresentante, l'ufficio d'esecuzione li avvisa con lettera semplice, almeno tre giorni prima, del giorno, dell'ora e del luogo dell'incanto.257

257 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 126258

1 Dopo tre chiamate, gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al mag­gior offerente, purché l'offerta ecceda l'importo degli eventuali crediti garantiti da pegno poziori a quello del creditore procedente.

2 Se non è fatta un'offerta sufficiente, l'esecuzione cessa riguardo all'oggetto da realizzare.

258 Nuovo testo giusta l'art. 6 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 57).

Art. 127259

Se appare evidente che un'aggiudicazione non sarà possibile in base all'articolo 126, l'ufficiale può, a domanda del creditore procedente, rinunziare alla realizzazione e rila­sciare un attestato di carenza di beni.

259 Nuovo testo giusta l'art. 6 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 57).

Art. 128260

Gli oggetti di metallo prezioso non si possono aggiudicare per un prezzo inferiore al valore del metallo.

260 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 129

1 Il pagamento deve essere effettuato immediatamente dopo l'aggiu­dicazione. L'ufficiale può tuttavia accordare un termine per il pagamento di 20 giorni al massimo. La consegna avviene soltanto quando l'ufficio d'esecuzione può disporre irrevocabilmente del denaro.261

2 Il pagamento può essere effettuato in contanti fino a 100 000 franchi. Se il prezzo è superiore, il pagamento della parte eccedente tale importo deve essere effettuato per il tramite di un intermediario finanziario ai sensi della legge del 10 ottobre 1997262 sul riciclaggio di denaro. L'ufficiale stabilisce il modo di pagamento.263

3 Se il pagamento non è fatto nel termine prescritto, l'ufficio ordina un nuovo in­canto al quale si applica l'articolo 126.264

4 Il precedente deliberatario ed i suoi fideiussori rispondono della minor somma ri­cavata e d'ogni altro danno. Gli interessi perduti sono calcolati nella misura del cin­que per cento.

261 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

262 RS 955.0

263 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

264 Nuovo testo giusta l'art. 7 della LF del 8 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 57).

Art. 130

In luogo dell'incanto si può procedere alla vendita a trattative pri­vate:265

1.266
quando tutti gli interessati vi acconsentono esplicitamente;
2.
quando si tratti di carte-valori o d'altri oggetti che hanno un prezzo di borsa o di mercato ed il prezzo offerto raggiunga il corso della giornata;
3.267
quando si tratta di oggetti di metallo prezioso per i quali le offerte fatte all'incanto non hanno raggiunto il valore del metallo e se ne offre questo prezzo;
4.
nel caso dell'articolo 124 capoverso 2.

265 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

266 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

267 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 131

1 I crediti del debitore che non hanno un prezzo di borsa o di mercato, se tutti i credi­tori pignoranti lo richiedano, sono assegnati in paga­mento per il loro valore nomina­le ai creditori ovvero ad alcuni di essi per conto di tutti. In questo caso, i creditori subentrano nei diritti del debitore fino a concorrenza dei loro crediti.

2 Con l'accordo di tutti i creditori pignoranti, tutti o alcuni di essi, senza pregiudizio dei loro diritti verso il debitore, possono fare valere a proprio nome, conto e rischio i crediti pignorati. Essi devono otte­nere l'autorizzazione dell'ufficio d'esecuzione. La somma ricavata serve a coprire le spese e i crediti di coloro che hanno proceduto in tal modo. L'eccedenza è consegnata all'ufficio d'esecuzione.268

268 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 132269

1 Se si tratta di beni d'altra specie, come un usufrutto, una quota di un'eredità indi­visa, di una indivisione di famiglia, di una società o di altra comunione, l'ufficiale fa determinare il modo della loro realiz­zazione dall'autorità di vigi­lanza.

2 La stessa regola vale per la realizzazione delle invenzioni, dei titoli di protezione della varietà, dei disegni o modelli industriali, dei marchi di fabbrica e di com­mer­cio e dei diritti d'autore.270

3 Uditi gli interessati, l'autorità di vigilanza può ordinare l'incanto, affidare la realizzazione ad un amministratore o prendere altri provvedi­menti.

269 Nuovo testo giusta l'art. 8 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 57).

270 Nuovo testo giusta l'art. 52 n. 1 della LF del 20 mar. 1975 sulla protezione delle novità vegetali, in vigore dal 1° giu. 1977 (RU 1977 862; FF 1974 I 1399).


Art. 132a271

1 La realizzazione può essere contestata soltanto mediante ricorso contro l'aggiudicazione o l'atto di vendita a trattative private.

2 Il termine di ricorso previsto dall'articolo 17 capoverso 2 decorre dal momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell'atto contestato e poteva conoscere i motivi d'impugnazione.

3 Il diritto di ricorso è perento un anno dopo la realizzazione.

272

271 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

272 Tit. abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 133273

1 I fondi sono realizzati ai pubblici incanti dall'ufficio d'esecuzione non prima di un mese né più tardi di tre mesi dal giorno del ricevi­mento della domanda di realizzazione.

2 Su istanza del debitore e con l'accordo esplicito di tutti i creditori pignoratizi e pignoranti, si può procedere alla realizzazione anche prima che un creditore sia legittimato a richiederla.

273 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 134

1 Le condizioni dell'incanto sono stabilite dall'ufficio in conformità degli usi locali e in modo da ottenere la maggior somma possibile.

2 Esse vengono esposte nell'ufficio almeno dieci giorni prima dell'in­canto, perché ognuno possa prenderne cognizione.

Art. 135

1 Le condizioni dell'incanto devono indicare che i fondi sono aggiudi­cati con tutti gli oneri che li gravano (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari, diritti personali annotati) e che le obbligazioni personali che ne derivano sono accollate al deliberatario. Il precedente debitore di un'ipoteca o di una cartella ipotecaria è liberato se il creditore non gli notifica entro un anno dall'aggiudicazione di tenerlo ancora per obbligato (art. 832 CC274). Se sono esigibili, i debiti garantiti da pegno immobiliare non vengono assegnati, bensì estinti col ricavo della rea­lizzazione.275

2 Le condizioni dell'incanto stabiliscono inoltre quali spese debba sostenere il deli­beratario.

274 RS 210

275 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 136276

1 L'ufficiale stabilisce il modo di pagamento nelle condizioni d'incanto; può accordare un termine per il pagamento di sei mesi al massimo.

2 Il pagamento può essere effettuato in contanti fino a 100 000 franchi. Se il prezzo è superiore, il pagamento della parte eccedente tale importo deve essere effettuato per il tramite di un intermediario finanziario ai sensi della legge del 10 ottobre 1997277 sul riciclaggio di denaro.

276 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

277 RS 955.0

Art. 137278

Quando sia concesso un termine, il fondo rimane, fino al pagamento del prezzo, sotto l'amministrazione dell'ufficio d'esecuzione, per conto e rischio dell'acquirente. Non può nel frattempo essere fatta alcuna iscrizione nel registro fondiario senza il consenso dell'ufficio d'esecu­zione. L'ufficio può inoltre esigere altre garanzie per il pagamento.

278 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 138

1 L'avviso dell'incanto, («bando») è pubblicato almeno un mese prima.

2 Il bando contiene:

1.
il luogo, il giorno e l'ora dell'incanto;
2.
l'indicazione del giorno dal quale saranno esposte le condi­zioni dell'incanto;
3.279 l'ingiunzione ai creditori ipotecari e a tutti gli altri interessati di insinuare all'ufficio d'esecuzione, entro venti giorni, le loro pretese sul fondo, specialmente per interessi e spese. L'ingiun­zione deve contenere la comminatoria che, scaduto il termine predetto, essi potranno partecipare alla somma ricavata dalla realizzazione soltanto in quanto i loro diritti siano iscritti nel registro fondiario.

3 Simile ingiunzione è diretta anche ai possessori di servitù, in quanto sia ancora applicabile il diritto cantonale.280

279 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

280 Nuovo testo giusta l'art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60).

Art. 139281

L'ufficio d'esecuzione notifica, con lettera semplice, copia del bando al creditore, al debitore e, all'occorrenza, al terzo proprietario del fondo, nonché ad ogni altro interessato iscritto nel registro fondiario, sempre­ché abbiano un domicilio conosciuto o un rappresentante.

281 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 140282

1 Prima dell'incanto, l'ufficiale constata, in base alle insinuazioni pre­sentate dagli aventi diritto e all'estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari, diritti per­sonali annotati).

2 L'ufficiale comunica l'elenco di tali oneri agli interessati, impartendo loro un termine di dieci giorni per contestarlo. Sono applicabili gli articoli 106 a 109.

3 L'ufficiale ordina inoltre una stima del fondo e la comunica agli inte­ressati.

282 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 141283

1 Se un diritto iscritto nell'elenco degli oneri è contestato, l'incanto deve essere differito sino a decisione sulla lite, sempreché si possa ammettere che questa influirebbe sul prezzo d'aggiudicazione o che procedendo all'incanto si pregiudicherebbero altri interessi legittimi.

2 Tuttavia, se la lite verte unicamente sulla qualità di accessorio o sulla determinazione dei creditori pignoratizi garantiti da un accessorio, si può procedere all'incanto del fondo e dell'accessorio.

283 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 142284

1 Qualora il fondo sia stato gravato, senza il consenso del creditore pignoratizio anteriore, da servitù, da oneri fondiari o da un diritto per­sonale annotato e la precedenza del diritto di pegno risulti dall'elenco degli oneri, il creditore pignoratizio può pretendere, entro dieci giorni dalla notificazione dell'elenco degli oneri, che il fondo sia messo agli incanti con o senza questo aggravio.

2 Qualora la priorità del diritto di pegno non risulti dall'elenco degli oneri, si procede al doppio turno d'asta soltanto se il titolare dell'onere suddetto riconosce la priorità del diritto di pegno, oppure se il credi­tore pignoratizio non promuove al luogo ove è posto il fondo, entro dieci giorni dalla notificazione dell'elenco degli oneri, l'azione di accerta­mento della priorità del suo credito.

3 Se il prezzo offerto per il fondo con il nuovo aggravio non basta per soddisfare il creditore, e se la realizzazione senza l'aggravio permette di ottenere un prezzo maggiore, il creditore può domandarne la can­cellazione dal registro fondiario. Soddisfatto il creditore, l'eventuale eccedenza spetta in primo luogo, a titolo di indennità, al titolare dell'onere sino a concorrenza del suo valore.

284 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 142a285

Sono applicabili le disposizioni riguardanti l'aggiudicazione e il prin­cipio dell'offerta sufficiente (art. 126), come pure la rinuncia alla rea­lizzazione (art. 127).

285 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 143

1 Se il pagamento non è fatto nel termine prescritto, l'aggiudicazione è revocata e l'ufficio d'esecuzione ordina immediatamente un nuovo incanto. L'articolo 126 è applicabile.286

2 Il precedente deliberatario ed i suoi fideiussori rispondono della minor somma ri­cavata e d'ogni altro danno. Gli interessi perduti sono calcolati nella misura del cin­que per cento.

286 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 143a287

Per il resto, alla realizzazione dei fondi si applicano gli articoli 123 e 132a.

287 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 143b288

1 In luogo dell'incanto, si può fare la vendita a trattative private, se tutti gli interessati vi acconsentono e il prezzo offerto è pari almeno a quello di stima.

2 La vendita può aver luogo soltanto dopo l'appuramento dell'elenco oneri ai sensi degli articoli 138 capoverso 2 numero 3 e capoverso 3 nonché 140, come pure in applicazione per analogia degli articoli 135 a 137.

288 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 144

1 La ripartizione ha luogo tostochè siano realizzati tutti i beni colpiti da un mede­si­mo pignoramento.

2 Si possono fare anche prima delle ripartizioni provvisorie.

3 Sulla somma ricavata si prelevano innanzitutto le spese d'ammini­strazione, di realizzazione e di ripartizione e, all'occorrenza, d'acquis­to di un oggetto di sostituzione (art. 92 cpv. 3).289

4 La somma netta ricavata viene distribuita ai creditori interessati sino a concorrenza dei loro crediti, compresi gli interessi fino al giorno dell'ultima realizzazione e le spese d'esecuzione (art. 68).290

5 Le quote spettanti ai crediti pei quali ebbe luogo un pignoramento provvisorio so­no depositate nel frattempo presso lo stabilimento dei depositi.

289 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

290 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 145291

1 Quando la somma ricavata non basti a coprire l'ammontare dei cre­diti, l'ufficio d'esecuzione procede senza indugio a un pignoramento complementare e realizza nel modo più rapido gli oggetti pignorati. Non è necessario che un creditore ne faccia istanza e l'ufficio d'esecu­zione non è tenuto ad osservare i termini ordinari.

2 Se nel frattempo l'ufficio d'esecuzione ha eseguito un altro pignora­mento, i diritti così acquisiti non sono pregiudicati dal pignoramento complementare.

3 Sono applicabili le disposizioni sulla partecipazione al pignoramento (art. 110 e 111).

291 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 146292

1 Se la somma ricavata non basta a soddisfare tutti i creditori, l'ufficio forma lo stato di graduazione dei creditori («graduatoria») e lo stato di ripartizione.

2 I creditori sono collocati nella classe che, secondo l'articolo 219, occuperebbero nel fallimento del debitore. In luogo della dichiarazione di fallimento, è determinante il momento della domanda di continua­zione dell'esecuzione.

292 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 147293

La graduatoria e lo stato di ripartizione sono depositati presso l'ufficio d'esecuzione. Questo ne informa gli interessati e notifica a ogni credi­tore un estratto concernente il suo credito.

293 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 148

1 Il creditore che intende contestare il credito o il grado di un altro cre­ditore deve promuovere contro l'interessato, entro venti giorni dal ricevimento dell'estratto e davanti al tribunale del luogo d'esecuzione, l'azione di contestazione della graduatoria.294

2295

3 Se la domanda è ammessa, la parte della somma ricavata dalla realiz­zazione destinata secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al soddisfacimento dell'attore, sino a concorrenza della perdita stabilita nello stato di ripartizione e delle spese processuali. L'eccedenza spetta al convenuto.296

294 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

295 Abrogato dal n. II 17 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

296 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 149

1 Il creditore partecipante al pignoramento riceve per l'ammontare rimasto scoperto del suo credito un attestato di carenza di beni. Il debi­tore ne riceve una copia.297

1bis L'ufficio d'esecuzione rilascia l'attestato di carenza di beni non appena stabilito l'ammontare della perdita.298

2 Questo attestato vale come riconoscimento di debito a sensi dell'arti­­­colo 82 e con­ferisce al creditore i diritti indicati nell'arti­colo 271 numero 5 e nell'articolo 285.

3 Entro sei mesi dal ricevimento di tale attestato, il creditore può pro­seguire l'ese­cu­zione senza bisogno di nuovo precetto.

4 Il debitore non può essere costretto a corrispondere interessi su di un credito ac­certato mediante un attestato di carenza di beni, né possono chiedergliene la rifu­sione i condebi­tori, fideiussori o altri obbligati in via di regresso che avessero do­vuto pagarli.

5299

297 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

298 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

299 Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 149a300

1 Il credito accertato mediante un attestato di carenza di beni si pre­scrive in venti anni dal rilascio dell'attestato di carenza di beni; nei confronti degli eredi del debitore il credito si prescrive al più tardi un anno a contare dal giorno dell'apertura della successione.

2 Il debitore può sempre estinguere il debito versandone l'ammontare all'ufficio d'esecuzione che ha rilasciato l'attestato di carenza di beni. L'ufficio consegna l'importo al creditore o, secondo il caso, lo deposita presso la cassa dei depositi.

3 Dopo il pagamento dell'intero debito, l'iscrizione dell'attestato di carenza di beni è cancellata dal registro. Della cancellazione viene dato atto al debitore che lo richieda.

300 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 150

1 I creditori devono, per mezzo dell'ufficiale, restituire quitanzati al debitore i titoli dei crediti intieramente soddisfatti.301

2 Ove il credito sia soddisfatto soltanto in parte, il creditore conserva il titolo; l'uf­fi­cio vi indica o fa indicare dall'autorità competente per quale importo il credito conti­nui a sussistere.

3 Trattandosi di realizzazione di fondi, l'ufficio d'esecuzione procede alle necessarie cancellazioni e mutazioni nel registro fondiario di ser­vitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e diritti personali annotati.302

301 Nuovo testo giusta l'art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60).

302 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Titolo quarto: Dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno


Art. 151303

1 La domanda d'esecuzione per un credito garantito da pegno (art. 37) deve enunciare, oltre alle indicazioni enumerate nell'articolo 67, l'oggetto del pegno. All'occorrenza, essa deve inoltre precisare:

a.
il nome del terzo che ha costituito il pegno o che ne è diventato proprietario;
b.
se il fondo pignorato è l'abitazione familiare (art. 169 CC304) o l'abitazione comune (art. 14 della L del 18 giu. 2004305 sull'unione domestica registrata) del debitore o del terzo.306

2 Il creditore che domanda l'esecuzione per la realizzazione di un pegno manuale sul quale gravi un diritto di pegno posteriore di un terzo (art. 886 CC) deve informarne quest'ultimo.

303 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

304 RS 210

305 RS 211.231

306 Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).



Art. 152

1 Ricevuta la domanda d'esecuzione, l'ufficio d'esecuzione stende il precetto secondo l'articolo 69, con le seguenti modificazioni:307

1.
il termine da assegnarsi al debitore pel pagamento è di un mese se si tratta di un pegno manuale, di sei mesi se si tratta di un'ipoteca;
2.308
la comminatoria dichiara che, qualora il debitore non ottem­peri al precetto né faccia opposizione, il pegno sarà realizzato.

2 Se il fondo è dato in locazione o in affitto e il creditore pignoratizio procedente pretende che il diritto di pegno sia esteso ai crediti per pigioni e fitti (art. 806 CC309), l'ufficio d'esecuzione ne dà comunica­zione ai locatari e agli affittuari, ingiungendo loro che il pagamento delle pigioni e dei fitti che verranno a scadenza andrà fatto all'ufficio d'esecuzione.310

307 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

308 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

309 RS 210

310 Introdotto dall'art. 58 Tit. fin. CC (RU 24 233 Tit. fin. art. 60). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 153

1 Il precetto è steso in conformità dell'articolo 70.

2 L'ufficio d'esecuzione notifica il precetto anche alle seguenti persone:

a.
al terzo che ha costituito il pegno o ne è diventato proprietario;
b.311
al coniuge o al partner registrato del debitore o del terzo se il fondo pignorato è l'abitazione familiare (art. 169 CC312) o l'abitazione comune (art. 14 della L del 18 giu. 2004313 sull'unione domestica registrata).

Il terzo e il coniuge possono fare opposizione alla stregua del debi­tore.314

2bis Le persone di cui al capoverso 2 possono fare opposizione alla stregua del debitore.315

3 Qualora il terzo abbia chiesto la purgazione delle ipoteche (art. 828 e 829 CC), il fondo può essere realizzato soltanto se, terminato il proce­dimento, il creditore dimostra all'ufficio d'esecuzione di essere ancora titolare di un diritto di pegno sul fondo per il credito per cui pro­ce­de.316

4 Si applicano inoltre al precetto ed alla opposizione le disposizioni degli articoli 71 a 86.317

311 Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

312 RS 210

313 RS 211.231

314 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

315 Introdotto dal n. 16 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

316 Introdotto dall'art. 58 Tit. fin. CC (RU 24 233 Tit. fin. art. 60). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

317 Primitivo cpv. 3.

Art. 153a318

1 Se è stata fatta opposizione, il creditore può chiederne il rigetto o promuovere l'azione di accertamento del credito o del diritto di pegno entro dieci giorni dalla comunicazione dell'opposizione.

2 Il creditore soccombente nella procedura di rigetto può promuovere azione ordinaria entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.

3 Trascorsi infruttuosamente i termini, l'avviso ai locatari e agli affit­tuari viene revocato.

318 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 154

1 Il creditore può chiedere la realizzazione di un pegno manuale non prima di un mese né più tardi di un anno, quella di un pegno immobi­liare non prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla notificazione del precetto esecutivo. Se è stata fatta opposizione, i termini riman­gono sospesi tra il giorno in cui fu promossa l'azione e quello della sua definitiva definizione giudiziale.319

2 L'esecuzione è perenta se la domanda di realizzazione non è stata fatta nel termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata.

319 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 155

1 Se il creditore ha domandato la realizzazione, gli articoli 97 capo­verso 1, 102 capoverso 3, 103 e 106 a 109 si applicano per analogia al pegno.320

2 L'ufficio avvisa il debitore, entro tre giorni, che il creditore ha domandato la rea­lizzazione.

320 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 156321

1 La realizzazione si fa secondo gli articoli 122 a 143b. Le condizioni d'incanto (art. 135) stabiliscono nondimeno che la parte del prezzo di realizzazione spettante al credito del procedente deve essere pagata in denaro, salvo pattuizione contraria tra gli interessati. Esse dichiarano inoltre che gli oneri fondiari iscritti nel registro fondiario a favore del procedente devono essere cancellati.

2 I titoli di credito garantiti da pegno immobiliare e per i quali è desi­gnato come creditore il proprietario o il portatore, dati in pegno dal proprietario, sono ridotti, in caso di realizzazione separata, all'importo della somma ricavata.

321 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 157

1 Sulla somma ricavata si prelevano innanzitutto le spese d'ammini­strazione, di realizzazione e di ripartizione.322

2 La somma netta ricavata viene quindi distribuita ai creditori pignora­tizi sino a concorrenza dei loro crediti, compresi gli interessi fino al giorno dell'ultima realizzazione e le spese d'esecuzione.323

3 Se la somma ricavata non basta a soddisfare tutti i creditori, l'uffi­ciale forma la graduatoria dei creditori e determina i loro riparti, avuto riguardo all'articolo 219 ca­poversi 2 e 3.

4 Si applicano per analogia gli articoli 147, 148 e 150.

322 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

323 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 158

1 Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un atte­stato di insufficienza del pegno.324

2 Ricevuto l'attestato, il creditore può promuovere l'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore, sem­preché non si tratti di una rendita fondiaria (art. 33a tit. fin. CC325) o di un altro onere fondiario. Se procede entro un mese, non è necessario un nuovo precetto.326

3 L'attestato di insufficienza del pegno vale quale riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82.327

324 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

325 RS 210

326 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

327 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Titolo quinto: Della procedura di fallimento

I. Della procedura ordinaria di fallimento

Art. 159328

Ricevuta la domanda di continuazione, se il debitore è soggetto all'esecuzione in via di fallimento, l'ufficio d'esecuzione gli commina senza indugio il fallimento.

328 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 160

1 La comminatoria di fallimento contiene:

1.
le indicazioni della domanda d'esecuzione;
2.
la data del precetto;
3.329 l'avvertenza che, scaduto il termine di venti giorni, il credi­tore potrà chiedere il fallimento del debitore;
4.330 l'avvertenza che il debitore che intende contestare l'ammissi­bilità della procedura di fallimento può ricorrere entro dieci giorni all'autorità di vigilanza (art. 17).

2 Si ricorderà inoltre al debitore che la legge gli permette di proporre un concor­dato.

329 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

330 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 161

1 La notificazione della comminatoria di fallimento si fa giusta l'arti­colo 72.331

2 Un esemplare ne è trasmesso al creditore, tostochè l'altro sia stato notificato al debitore.

3332

331 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

332 Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 162

A richiesta del creditore, il giudice del fallimento, quando lo reputi opportuno, or­dina che sia fatto un inventario di tutti i beni del debi­tore.

Art. 163

1 L'ufficio d'esecuzione compila l'inventario. Esso non può procedervi prima della notificazione della comminatoria di fallimento; sono salve le eccezioni previste negli articoli 83 capoverso 1 e 183.333

2 Si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 90, 91 e 92.

333 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 164334

1 Il debitore è tenuto, sotto minaccia di pena (art. 169 CP335), a con­servare gli oggetti inventariati o a sostituirli con altri di egual valore; egli può tuttavia servirsene nella misura in cui, secondo l'apprezza­mento dell'ufficiale, essi sono necessari al sostentamento suo e della sua famiglia.

2 L'ufficiale ricorda esplicitamente al debitore i suoi doveri come pure le conseguenze penali dell'inosservanza.

334 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

335 RS 311.0

Art. 165

1 L'obbligazione del debitore derivante dall'inventario viene annullata dall'ufficiale, se tutti i creditori istanti lo consentono.

2 Gli effetti dell'inventario cessano di diritto quattro mesi dopo la for­mazione.336

336 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 166

1 Decorso il termine di venti giorni dalla notificazione della commi­natoria, il credi­tore, producendo tale documento ed il precetto, può chiedere al giudice del falli­mento che questo venga dichiarato.

2 Tale diritto si estingue quindici mesi dopo la notificazione del pre­cetto esecutivo. Se è stata fatta opposizione, questo termine rimane sospeso a partire dal giorno in cui l'azione fu promossa sino a quello della sua definizione giudiziale.337

337 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 167

Il creditore che ritira la domanda di fallimento non può rinnovarla prima del de­corso di un mese.


Art. 168

Presentata la domanda di fallimento, le parti sono avvisate, almeno tre giorni prima, della trattazione giudiziale della medesima. Esse possono comparire perso­nalmente in giudizio o farsi rappresentare.

Art. 169

1 Chi presenta la domanda di fallimento è responsabile delle spese occorse fino alla sospensione del fallimento per mancanza di attivi (art. 230) o alla pubblicazione e convocazione dei creditori (art. 232) com­prese.338

2 Il giudice può pretendere dal creditore una conveniente anticipazione delle me­de­sime.

338 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 170

Appena presentata domanda di fallimento, il giudice può prendere i provvedimenti conservativi che reputi necessari a tutela dei diritti dei creditori.

Art. 171339

Il giudice decide seduta stante anche in assenza delle parti. Egli dichiara il fallimento, salvo nei casi previsti dagli articoli 172 a 173a.

339 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 172

Il giudice rigetta la domanda di fallimento:

1.
quando la comminatoria sia stata annullata dall'autorità di vigilanza;
2.340 quando al debitore siano stati restituiti i termini (art. 33 cpv. 4) o quando egli sia stato ammesso al beneficio dell'opposi­zione tardiva (art. 77);
3.
quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una dilazione.

340 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 173

1 Se l'autorità di vigilanza in seguito a ricorso o il giudice in applica­zione degli articoli 85 o 85a capoverso 2 hanno ordinato la sospen­sione dell'esecuzione, il giudice differisce la decisione sulla domanda di fallimento.341

2 Se ritiene che nel procedimento sia stata anteriormente emanata una decisione nulla (art. 22 cpv. 1), il giudice differisce anche la sua deci­sione e sottopone il caso all'autorità di vigilanza.342

3 Il decreto dell'autorità di vigilanza è comunicato al giudice del falli­mento, il quale decide.

341 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

342 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 173a343

1 Se il debitore o il creditore hanno presentato una domanda di moratoria concordataria o di moratoria straordinaria, il giudice può differire la decisione sul fallimento.344

2 Il giudice può inoltre differire d'ufficio la decisione sul fallimento qualora appaia possibile la conclusione di un concordato; in tal caso trasmette gli atti al giudice del concordato.

3345

343 Introdotto dall'art. 12 della LF del 28 set. 1949 (RU 1950 57). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

344 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

345 Abrogato dal n. I della LF del 21 giu. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).


Art. 173b346

Se la domanda di fallimento concerne una banca, un commerciante di valori mobiliari, un'impresa di assicurazione, una centrale d'emis­sione di obbligazioni fondiarie, una direzione di un fondo, una società d'investimento a capitale variabile (SICAV), una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale o una società d'investimento a capitale fisso (SICAF), il giudice del fallimento trasmette gli atti all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). La stessa procede conformemente alle norme di leggi speciali.

346 Introdotto dal n. II 1 della LF del 3 ott. 2003 (RU 2004 2767; FF 2002 7175). Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

Art. 174347

1 La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC348. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla de­cisione di prima istanza.

2 L'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1.
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2.
l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudizia­ria superiore a disposizione del creditore; o
3.
il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

3 Se accorda effetto sospensivo al reclamo, l'autorità giudiziaria supe­riore prende i necessari provvedimenti cautelari a tutela dei creditori.

347 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

348 RS 272

Art. 175

1 Il fallimento si considera aperto dal momento in cui è dichiarato.

2 Il giudice stabilisce tale momento nella sentenza.


Art. 176349

1 Il giudice comunica senza indugio agli uffici d'esecuzione, agli uffici dei fallimenti, al registro di commercio e al registro fondiario:

1.
la dichiarazione di fallimento;
2.
la revoca del fallimento;
3.
la chiusura del fallimento;
4.
le decisioni che attribuiscono effetto sospensivo a un ricorso;
5.
i provvedimenti conservativi.

2 Il fallimento è menzionato nel registro fondiario al più tardi due gior­ni dopo la relativa dichiarazione.350

349 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

350 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2004 (Menzione del fallimento nel registro fondiario), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4033; FF 2003 5655 5663).

II. Della esecuzione cambiaria

Art. 177

1 Pei crediti derivanti da cambiale o da chèque, anche se garantiti con pegno, si può chiedere all'ufficio d'esecuzione che si proceda in via cambiaria, sempreché il debi­tore sia soggetto alla procedura di falli­mento.

2 Con la domanda d'esecuzione si devono consegnare all'ufficio la cambiale o lo chèque.


Art. 178

1 Quando ricorrano le condizioni della procedura cambiaria, l'ufficio notifica im­me­diatamente al debitore un precetto esecutivo.

2 Il precetto contiene:

1.
le indicazioni della domanda d'esecuzione;
2.351 l'ingiunzione di pagare al creditore, entro cinque giorni, il cre­dito e le spese d'esecuzione;
3.352 l'avvertenza che il debitore può fare opposizione (art. 179) o ricorrere all'autorità di vigilanza per violazione delle disposi­zioni della presente legge (art. 17 e 20);
4.353 l'indicazione che il creditore può domandare il fallimento, se il debitore non ottempera al precetto esecutivo, benché non sia stata fatta opposizione o questa non sia stata ammessa (art. 188).

3 Sono applicabili gli articoli 70 e 72.

351 Nuovo testo giusta l'art. 15 n. 4 disp. fin. e trans. Tit. XXIV-XXXIII CO, in vigore dal 1° lug. 1937 (RU 53 189).

352 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

353 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 179354

1 Il debitore può fare opposizione all'ufficio d'esecuzione, per scritto entro cinque giorni dalla notificazione del precetto, eccependo uno dei motivi previsti dall'articolo 182. Dell'avvenuta opposizione viene dato atto gratuitamente al debitore che lo richieda.

2 Adducendo i motivi dell'opposizione, il debitore non rinuncia ad avvalersi di ulteriori eccezioni ai sensi dell'articolo 182.

3 L'articolo 33 capoverso 4 non è applicabile.

354 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 180

1 Il contenuto dell'opposizione è notificato al creditore istante sul suo esemplare. Quando l'opposizione non abbia avuto luogo, se ne fa men­zione.

2 Detto esemplare dev'essere notificato al creditore istante subito dopo l'opposizione o, se non fu fatta, appena scaduto il termine della mede­sima.

Art. 181355

L'ufficio sottopone senza indugio l'opposizione al giudice del luogo dell'esecuzione. Il giudice cita le parti al contraddittorio e statuisce, anche in loro assenza, entro dieci giorni dal ricevimento dell'opposi­zione.

355 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 182

Il giudice ammette l'opposizione:

1.
quando venga provato con documenti che il debito è stato pagato al portatore della cambiale o dello chèque ovvero che questi ha accordato la rimessione od una dilazione;
2.
quando appaia verosimile la falsità del titolo allegata dal debitore;
3.
quando un'eccezione ammessa dal diritto cambiario sembri attendibile;
4.356
quando sia opposta un'altra eccezione fondata sull'articolo 1007 del CO357 ed essa sembri atten­dibile; in questo caso, tuttavia, il debitore deve depositare l'importo del credito in denaro o in valori oppure fornire una ga­ranzia equivalente.

356 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

357 RS 220


Art. 183

1 Ove il giudice rigetti l'opposizione, può ordinare provvedimenti con­servativi, se­gnatamente la formazione dell'inventario a sensi degli arti­coli 162 a 165.

2 Egli può anche esigere, occorrendo, che il creditore presti cau­zione.358

358 Nuovo testo giusta l'art. 15 n. 6 disp. fin. e trans. Tit. XXIV-XXXIII CO, in vigore dal 1° lug. 1937 (RU 53 189).

Art. 184

1 La decisione sull'ammissibilità dell'opposizione è immediatamente notificata alle parti.359

2 Ove l'opposizione sia stata ammessa soltanto contro deposito dell'ammontare con­testato, il creditore è diffidato a promuovere entro dieci giorni l'azione di paga­mento. Non ottemperando egli a tale dif­fida, il deposito viene restituito.

359 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 185360

La decisione sull'ammissibilità dell'opposizione può essere impugnata entro cinque giorni mediante reclamo secondo il CPC361.

360 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

361 RS 272


Art. 186

Se l'opposizione è stata ammessa, si sospende l'esecuzione ed il credi­tore, per far valere il suo diritto, deve seguire la procedura ordinaria.

Art. 187

Chi per omessa opposizione o pel rigetto di questa ha pagato l'indebito può ripete­rlo a' termini dell'articolo 86.

Art. 188

1 Quando l'opposizione non sia stata fatta o non sia stata ammessa e ciò non ostante non siasi ottemperato al precetto, il creditore può, mediante produzione di questo e del titolo di credito come anche, occor­rendo, della giudiziale decisione, domandare che sia dichiarato il fal­limento.

2 Questo diritto si estingue decorso un mese dalla notificazione del precetto. Ove il debitore abbia fatto opposizione, non si computa il tempo trascorso dal giorno in cui questa ebbe luogo a quello della decisione sulla sua ammissibilità, e, qualora sia stata ammessa, il tempo trascorso dal giorno in cui l'azione fu promossa a quello della sua giu­diziale definizione.


Art. 189362

1 Il giudice avvisa le parti del luogo, giorno e ora dell'udienza in cui la domanda di fallimento sarà discussa. Egli statuisce, anche in assenza delle parti, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda.

2 Sono applicabili gli articoli 169, 170, 172 numero 3, 173, 173a, 175 e 176.

362 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

III. Della dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione


Art. 190

1 Il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione:

1.
contro qualunque debitore che non abbia dimora conosciuta o sia fuggito per sottrarsi alle sue obbligazioni od abbia com­piuto o tentato di compiere atti fraudolenti in pregiudizio dei suoi creditori o nascosto oggetti del suo patri­mo­nio in una ese­cuzione in via di pignoramento;
2.
contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.
3.363
...

2 Il debitore che dimori nella Svizzera o vi abbia un rappresentante è citato in giu­di­zio a breve termine per essere udito.

363 Abrogato dal n. I della LF del 21 giu. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).


Art. 191

1 Il debitore può chiedere egli stesso la dichiarazione del suo falli­mento facendo nota al giudice la propria insolvenza.

2 Se non sussistono possibilità di appuramento bonale dei debiti secondo gli articoli 333 segg., il giudice dichiara il fallimento.364

364 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 192365

Il fallimento è dichiarato d'ufficio, senza preventiva esecuzione, nei casi previsti dalla legge.

365 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).


Art. 193366

1 L'autorità competente informa il giudice qualora:

1.
tutti gli eredi abbiano espressamente rinunciato all'eredità o si debba presumere la rinuncia (art. 566 segg., 573 CC367);
2.
l'eredità della quale è stata chiesta oppure ordinata la liquida­zione d'ufficio risulti oberata (art. 597 CC).

2 Nei casi summenzionati, il giudice ordina la liquidazione in via di fallimento.

3 La liquidazione in via di fallimento può essere chiesta anche da un creditore o da un erede.

366 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

367 RS 210

Art. 194368

1 Gli articoli 169, 170 e 173a a 176 si applicano ai fallimenti dichiarati senza preventiva esecuzione. L'articolo 169 non si applica nel caso di fallimento giusta l'articolo 192.

2 La comunicazione al registro di commercio (art. 176) non ha luogo se il debitore non è soggetto all'esecuzione in via di fallimento.

368 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

IV. Della revoca369 del fallimento

369 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 195

1 Il giudice del fallimento ne decreta la revoca e reintegra il debitore nella libera disposizione del suo patrimonio, quando:

1.
il debitore provi che tutti i debiti sono stati estinti;
2.
il debitore produca una dichiarazione scritta di tutti i creditori con cui ritirano le loro insinuazioni; ovvero
3.
sia intervenuto un concordato.370

2 La rivocazione può essere pronunciata dalla scadenza dei termini per le insinua­zioni fino alla chiusura del fallimento.

3 La rivocazione del fallimento viene pubblicata.

370 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 196371

La liquidazione in via di fallimento di un'eredità a cui gli eredi hanno rinunciato è inoltre sospesa se, prima della chiusura della medesima, un avente diritto all'eredità dichiara di accettarla e presta sufficienti garanzie per il pagamento dei debiti.

371 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Titolo sesto: Degli effetti del fallimento

I. Degli effetti del fallimento sui beni del debitore

Art. 197

1 Tutti i beni pignorabili spettanti al debitore al momento della dichia­razione di fal­limento formano, dovunque si trovino, un'unica massa destinata al comune sod­di­sfacimento dei creditori.

2 Appartengono alla massa anche i beni che pervengono al fallito prima che sia chiu­sa la procedura di fallimento.

Art. 198

I beni su cui gravano diritti di pegno sono compresi nella massa, salvo il diritto preferenziale372 dei creditori pignoratizi.

372 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 199

1 Sono pure devoluti alla massa i beni pignorati non peranco realizzati al momento della dichiarazione di fallimento e gli oggetti sequestrati.

2 Tuttavia, se i termini di partecipazione al pignoramento (art. 110 e 111) sono scaduti, le somme già ricavate dal pignoramento di denaro, di crediti e di salari, nonché dalla realizzazione di beni, sono ripartite a norma degli articoli 144 a 150; l'eventuale eccedenza spetta alla massa.373

373 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 200

Appartiene inoltre alla massa tutto ciò che a' termini degli articoli 214 e 285 a 292 è oggetto di azione rivocatoria.


Art. 201

Se presso il fallito si trovano titoli al portatore o all'ordine a lui conse­gnati o girati soltanto per l'incasso o come fondi per un determinato pagamento futuro, chi li ha consegnati o girati può chiederne la resti­tuzione.

Art. 202

Ove il fallito abbia venduto cose altrui e al tempo della dichiarazione di fallimento non ne abbia ancora riscosso il prezzo, il proprietario precedente, rimborsando la massa di quanto ha diritto d'esigere sulle medesime, può domandare la cessione del credito verso il compratore o la restituzione del prezzo pagato nel frattempo all'amministrazione del fallimento.

Art. 203

1 Ove una cosa comprata dal fallito, senza che ne abbia pagato il prezzo, gli sia stata spedita, ma al tempo della dichiarazione di falli­mento non sia ancora perve­nuta in suo possesso, il venditore può rivendicarla, sempreché l'amministrazione del falli­mento non ne paghi il prezzo.

2 La rivendicazione non è più ammessa quando prima della pubblica­zione del fal­li­mento la cosa sia stata venduta o data in pegno ad un terzo di buona fede, su lette­ra di vettura, bolletta di spedizione o polizza di carico.

Art. 204

1 Sono nulli, rimpetto ai creditori, tutti gli atti giuridici compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, riguardo ad oggetti appar­tenenti alla massa.

2 Tuttavia se prima della pubblicazione del fallimento il fallito ha pagato alla sca­denza una cambiale propria da lui emessa od una cam­biale tratta sopra di lui, il pa­gamento è valido, purché il portatore della cam­biale non conoscesse la dichiara­zione di fallimento e, in caso di man­cato pagamento, avesse potuto esercitare util­mente il regresso cambia­rio verso i terzi.

Art. 205

1 Dopo la dichiarazione di fallimento, i crediti appartenenti alla massa non possono più essere estinti mediante pagamento al fallito; siffatto pagamento non produce li­berazione dal debito, di fronte ai creditori del fallimento, se non in quanto ciò che fu pagato sia pervenuto alla massa.

2 Chi però ha pagato prima della pubblicazione del fallimento rimane liberato se non conosceva ancora la dichiarazione del medesimo.

Art. 206374

1 Tutte le esecuzioni in corso contro il fallito cessano di diritto e non si possono promuovere durante la procedura di fallimento nuove esecu­zioni per crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento. Fanno eccezione le esecuzioni per realizzazione di pegni appartenenti a terzi.

2 Le esecuzioni per crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento si proseguono, durante la procedura di fallimento, in via di pignoramento o di realizzazione del pegno.

3 Durante la procedura di fallimento, il debitore non può chiedere la dichiarazione di un altro fallimento facendo nota la propria insolvenza (art. 191).

374 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 207375

1 Salvo i casi d'urgenza, le cause civili nelle quali il fallito è parte e che influiscono sulla composizione della massa rimangono sospese. Le si può riattivare, in caso di liquidazione ordinaria, non

prima di dieci giorni dopo la seconda assemblea dei creditori e, in caso di liquidazione sommaria, non prima di venti giorni dopo il deposito della graduatoria.

2 I procedimenti amministrativi possono essere sospesi alle stesse con­dizioni delle cause civili.

3 I termini di prescrizione e di perenzione non corrono durante i periodi di sospensione.

4 La disposizione summenzionata non si applica alle azioni di risarci­mento del danno per lesioni della personalità o corporali né alle cause del diritto di famiglia.

375 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

II. Degli effetti del fallimento sui diritti dei creditori


Art. 208

1 La dichiarazione di fallimento rende esigibili rimpetto alla massa tutti i debiti del fallito eccettuati quelli che sono effettivamente garantiti da pegno sui suoi fondi. Il creditore può far valere col suo credito gli inte­ressi fino al giorno della dichiara­zione e le spese di esecuzione.376

2 Dai crediti infruttiferi non ancora scaduti si deduce lo sconto del cin­que per cento.

376 Nuovo testo giusta l'art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60).


Art. 209377

1 Dichiarato il fallimento, cessano di decorrere gli interessi di tutti i crediti nei confronti del fallito.

2 Tuttavia, gli interessi dei crediti garantiti da pegno continuano a decorrere sino alla realizzazione, nella misura in cui il ricavo di questa sia superiore al debito, compresi gli interessi calcolati sino alla dichia­razione di fallimento.

377 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 210378

1 I crediti sottoposti a condizione sospensiva sono ammessi al passivo per l'intero ammontare; tuttavia il creditore non può percepire il riparto che gli spetta sulla massa sino a che non sia adempita la condizione.

2 Per le pretese derivanti da rendite vitalizie è applicabile l'articolo 518 capoverso 3 del CO379.

378 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

379 RS 220


Art. 211

1 I crediti che non hanno per oggetto il pagamento di una somma di danaro si risol­vono in crediti pecuniari di valore corrispondente.

2 Tuttavia, l'amministrazione del fallimento ha il diritto di adempiere in luogo del debitore i crediti risultanti da contratti bilaterali non ancora eseguiti o eseguiti solo in parte al momento della dichiarazione di fallimento. Il cocontraente può pretendere garanzia per l'adem­pi­mento.380

2bis Il diritto dell'amministrazione del fallimento previsto dal capo­verso 2 è tuttavia escluso in caso di obbligazioni a tempo determinato (art. 108 n. 3 CO381), come pure in caso di operazioni finanziarie a termine, swaps e opzioni, qualora il valore delle prestazioni contrattuali il giorno della dichiarazione di fallimento sia determinabile in base al prezzo di mercato o al corso di borsa. L'amministrazione del falli­mento e il cocontraente hanno entrambi il diritto di far valere la diffe­renza tra il valore convenuto delle prestazioni contrattuali e il valore di mercato al momento della dichiarazione di fallimento.382

3 Sono salve le disposizioni di altre leggi federali sullo scioglimento di contratti in caso di fallimento, come pure le disposizioni sulla riserva di proprietà (art. 715 e 716 CC383).384

380 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

381 RS 220

382 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

383 RS 210

384 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 211a385

1 Le pretese risultanti da contratti di durata possono essere fatte valere come crediti a partire dalla dichiarazione di fallimento, ma non oltre il primo termine di disdetta utile o la sca­denza del contratto di durata determinata. Gli eventuali vantaggi con­se­guiti dal creditore durante tale periodo gli sono imputati.

2 Se la massa del fallimento ha beneficiato di prestazioni derivanti da contratti di durata, i relativi crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento sono considerati debiti della massa.

3 È fatta salva la continuazione di un rapporto contrattuale a titolo per­sonale da parte del debitore.

385 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).


Art. 212

Il venditore che prima della dichiarazione di fallimento avesse conse­gnato al fallito la cosa vendutagli non può più recedere dal contratto né rivendicare la cosa quan­d'anche si fosse riservato tale diritto espres­samente.

Art. 213

1 Il creditore può compensare il suo credito con quello del fallito verso di lui.

2 La compensazione non ha luogo:

1.386 quando un debitore del fallito diventi creditore di lui soltanto dopo la dichiarazione di fallimento, sempreché non abbia adempito un'obbligazione sorta precedentemente o abbia riscattato una cosa data in pegno per un debito del fallito e gli competa su questa cosa la proprietà o un diritto reale limitato (art. 110 n. 1 CO387);
2.
quando un creditore del fallito diventi debitore di lui o della massa soltanto do­po la dichiarazione di fallimento;
3.388

3 La compensazione con crediti derivanti da titoli al portatore può aver luogo se e nella misura in cui il creditore fornisce la prova che ha acquistato i titoli in buona fede prima dell'apertura del fallimento.389

4 In caso di fallimento di una società in accomandita, di una società anonima, di una società in accomandita per azioni, di una società a responsabilità limitata o di una società cooperativa, non si possono compensare le quote non versate del capitale accomandato o del capi­tale sociale, né gli arretrati dei contributi statutari di una società cooperativa.390

386 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

387 RS 220

388 Abrogato dall'art. 13 della LF del 28 set. 1949, con effetto dal 1° feb. 1950 (RU 1950 57).

389 Introdotto dall'art. 13 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 57).

390 Originario cpv. 3. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 214

La compensazione può essere impugnata quando un debitore del fal­lito, prima della dichiarazione di fallimento, conoscendo l'insolvenza di lui, abbia acquistato un cr­edito verso il medesimo allo scopo di pro­curare mediante la compensazione un vantaggio a sé o ad altri in pre­giudizio della massa.


Art. 215

1 I crediti derivanti da fideiussioni del fallito, ancorché non scaduti, si possono far valere nel fallimento.

2 La massa è surrogata nei diritti del creditore verso il debitore princi­pale e i coobbligati fino a concorrenza della somma che ha pagato (art. 507 CO391). Tuttavia, se viene dichiarato il fallimento anche del debi­tore principale o di un coobbligato, si applicano gli articoli 216 e 217.392

391 RS 220

392 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 216

1 Se viene dichiarato contemporaneamente il fallimento di più coob­bligati, il credi­tore può far valere il suo credito per l'intiero ammontare in ogni singolo fallimento.

2 Ove i riparti delle singole masse eccedano complessivamente l'am­montare dell'in­tiero credito, l'eccedenza torna alle medesime in pro­porzione dei diritti di regresso spettanti reciprocamente ai coobbligati.

3 Finché l'importo complessivo dei riparti delle singole masse non rag­giunga l'am­montare dell'intero credito, esse non hanno, l'una in con­fronto dell'altra, alcun re­gresso pei riparti pagati.


Art. 217

1 Quando un creditore sia stato soddisfatto in parte pel suo credito da un coobbli­gato del fallito, tale credito è ammesso ciò nondimeno per l'importo originario al passivo della massa, abbia o non abbia il coob­bligato un diritto di regresso verso il fallito.

2 Il diritto d'insinuare tale credito nel fallimento spetta al creditore ed al coobbli­gato.

3 Il riparto assegnato al credito spetta al creditore sino a totale suo soddisfacimento. Sull'eccedenza il coobbligato avente diritto di regresso ottiene la somma che otter­rebbe facendo valere direttamente tale diritto. Il residuo rimane alla massa.

Art. 218

1 Qualora sia stato dichiarato contemporaneamente il fallimento di una società in nome collettivo e di un socio di questa, i creditori della società non possono far vale­re nel fallimento del socio se non il residuo dei loro crediti rimasto insoddi­sfatto nel fallimento della società. Ri­guardo al pagamento di tale residuo per parte dei sin­goli soci valgono le disposizioni degli articoli 216 e 217.

2 Qualora sia stato dichiarato il fallimento di un socio, ma non con­temporaneamen­te quello della società, i creditori di questa possono far valere nel fallimento del socio i loro crediti per l'intiero ammontare e la massa è surrogata nei diritti men­zionati all'articolo 215.

3 I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia ai soci illimitatamente responsabili di una società in accomandita.393

393 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 219

1 I crediti garantiti da pegno vengono soddisfatti in precedenza con la somma rica­vata dalla realizzazione dei pegni.

2 Se più pegni garantiscono il medesimo credito, le somme da essi ricavate s'impie­gano, in proporzione del loro ammontare, pel pagamento di quello.

3 Il grado dei crediti garantiti da pegno e l'estensione della garanzia agli interessi ed accessori sono regolati dalle disposizioni sul pegno immobiliare.394

4 I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell'ordine seguente sull'intera massa residuale del fallimento:

Prima classe

a.395 I crediti dei lavoratori derivanti dal rapporto di lavoro, sorti o divenuti esigibili nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento o successivamente, sino all'importo annuo massimo del guadagno assicurato secondo l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
abis.396
I crediti dei lavoratori per la cauzione fornita al datore di lavoro.
ater.397 I crediti dei lavoratori derivanti da un piano sociale, sorti o divenuti esigibili nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento o successivamente.
b.
I crediti degli assicurati secondo la legge federale del 20 marzo 1981398 sull'assi­cu­ra­­zione infortuni, come pure quelli derivanti dalla previdenza professionale non obbligatoria e i crediti degli istituti di previ­denza del personale nei confronti dei datori di lavoro affiliati.
c.399 I crediti pecuniari per contributi di mantenimento e d'assi­stenza in virtù del diritto di famiglia, come pure quelli per contributi di mantenimento secondo la legge del 18 giugno 2004400 sull'unione domestica registrata, sorti nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento.

Seconda classe401

a.
I crediti di persone il cui patrimonio era affidato al fallito in virtù dell'autorità parentale, per le somme di cui egli, in tale qualità, sia divenuto debitore verso le medesime.
Questo privilegio vale soltanto quando il fallimento sia stato dichia­rato durante l'autorità parentale o entro l'anno dalla ces­sazione della stessa.
b.
I crediti di contributi conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1946402 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, alla legge federale del 19 giugno 1959403 sull'assi­cu­­razione per l'invalidità, alla legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, alla legge federale del 25 settembre 1952404 sulle indennità di per­dita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di pro­tezione civile e alla legge federale del 25 giu­gno 1982405 sull'assicurazio­ne obbligatoria contro la disoccu­pazione e l'indennità per insolvenza.
c.
I crediti di premi e partecipazioni ai costi dell'assicurazione malattie sociale.
d.
I contributi alla Cassa unica per gli assegni familiari.
e.406...
f.407
I depositi di cui all'articolo 37a della legge dell'8 novembre 1934408 sulle banche.

Terza classe

Tutti gli altri crediti.409

5 Non si computano nei termini stabiliti per la prima e seconda classe:

1.
la durata della procedura concordataria precedente la dichiarazione di fallimento;
2.
la durata di una causa concernente il credito;
3.
in caso di liquidazione in via di fallimento di un'eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l'ordine di liquidazione.410

394 Nuovo testo giusta l'art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60).

395 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 4921; FF 2009 6941 6951). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

396 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 4921; FF 2009 6941 6951). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

397 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 4921; FF 2009 6941 6951). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

398 RS 832.20

399 Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

400 RS 211.231

401 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2531; FF 1999 8077 8458).

402 RS 831.10

403 RS 831.20

404 RS 834.1. Ora : LF del 25 set. 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità.

405 RS 837.0

406 Introdotta dall'art. 111 n. 1 della LF del 12 giu. 2009 sull'IVA (RU 2009 5203; FF 2008 6033). Abrogata dal n. I della LF del 21 giu. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

407 Introdotta dal n. 2 dell'all. alla LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

408 RS 952.0

409 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

410 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).


Art. 220

1 I creditori della medesima classe concorrono fra loro a parità di diritto.

2 I creditori di una classe susseguente non hanno alcun diritto se non dopo soddi­sfatti quelli della classe precedente.

Titolo settimo: Della liquidazione del fallimento

I. Della determinazione dell'attivo e della definizione della procedura411

411 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 221

1 Appena l'ufficio dei fallimenti abbia ricevuto comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione dell'inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione.

2412

412 Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).



Art. 222413

1 Il fallito è tenuto, sotto minaccia di pena (art. 163 n. 1, 323 n. 4 CP414), a indicare tutti i suoi beni all'ufficio d'esecuzione e a metterli a sua disposizione.

2 Se il fallito è morto o latitante, tale obbligo incombe, sotto minaccia di pena (art. 324 n. 1 CP), a tutte le persone adulte che convivevano con lui.

3 Le persone menzionate ai capoversi 1 e 2 devono, a richiesta dell'uf­ficiale, aprire i locali e i ripostigli. Se necessario, l'ufficiale può chie­dere l'aiuto dell'autorità di polizia.

4 I terzi che detengono beni del fallito o verso i quali questi vanta cre­diti hanno, sotto minaccia di pena (art. 324 n. 5 CP), lo stesso obbligo di informare e di mettere a disposizione del fallito.

5 Le autorità hanno lo stesso obbligo di informare del fallito.

6 L'ufficio dei fallimenti ricorda esplicitamente agli interessati i loro obblighi come pure le conseguenze penali dell'inosservanza.

413 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

414 RS 311.0


Art. 223

1 L'ufficio dei fallimenti fa chiudere immediatamente, con apposizione di sigilli, i magazzini, i depositi di merci, le officine, le botteghe ecc., quando non possano es­sere amministrati con sufficiente vigilanza fino alla prima assemblea415 dei creditori.

2 Esso prende in custodia il danaro contante, le carte-valori, i libri di commercio e di famiglia e le altre carte di qualche importanza.

3 Tutti gli altri beni, finché non siano inventariati, sono posti sotto sigillo; i sigilli si possono apporre di nuovo anche dopo la registra­zione nell'inventario, se l'ufficio lo reputa necessario.

4 L'ufficio provvede alla custodia degli oggetti che si trovano fuori dei locali utiliz­zati dal fallito.

415 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.


Art. 224

I beni enumerati nell'articolo 92 sono lasciati a disposizione del fallito, ma indicati ciò nondimeno nell'inventario.

Art. 225

Le cose indicate come proprietà di terzi o rivendicate da terzi devono ciò non ostante essere inventariate, con menzione di tale circostanza.

Art. 226416

I diritti dei terzi sui fondi del fallito che risultano dal registro fondiario sono annotati d'ufficio nell'inventario.

416 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 227

Nell'inventario si indica il prezzo di stima di ogni singolo oggetto.

Art. 228

1 L'ufficio sottopone l'inventario al fallito, invitandolo a dichiarare se lo riconosca esatto e completo.

2 La dichiarazione del fallito è menzionata nell'inventario e dev'essere sottoscritta da lui.


Art. 229

1 Durante la procedura di fallimento, il fallito è tenuto, sotto minaccia di pena (art. 323 n. 5 CP417), a rimanere a disposizione dell'ammini­strazione, a meno che ne venga dispensato espressamente. Se necessa­rio, egli è tradotto sul luogo dall'autorità di polizia. L'amministrazione del fallimento gli ricorda esplicitamente il suo obbligo come pure le conseguenze penali dell'inosservanza.418

2 L'amministrazione del fallimento può assegnargli un equo soccorso, specialmente quando lo obblighi a stare a sua disposizione.

3 L'amministrazione del fallimento determina a quali condizioni e fino a quando il fallito e la sua famiglia possono rimanere nell'abitazione, sempreché questa faccia parte della massa.419

417 RS 311.0

418 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

419 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 230

1 Se è prevedibile che la massa non sarà sufficiente per coprire le spese della procedura sommaria, il giudice del fallimento ordina, su istanza dell'ufficio dei fallimenti, la sospensione della procedura di falli­mento.420

2 L'ufficio dei fallimenti pubblica la sospensione della procedura di fallimento. La pubblicazione avverte che la procedura sarà chiusa se entro dieci giorni nessun creditore ne chiederà la continuazione for­nendo la garanzia richiesta per la quota di spese non coperte dalla massa.421

3 Durante i due anni dopo la sospensione della liquidazione, il debitore può essere escusso anche in via di pignoramento.422

4 Dopo la sospensione della procedura di fallimento, le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento riprendono il loro corso. Il tempo trascorso tra la dichiarazione di fallimento e la sospen­sione non si computa nei termini previsti dalla presente legge.423

420 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

421 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

422 Introdotto dall'art. 15 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 57).

423 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 230a424

1 Se la liquidazione in via di fallimento di un'eredità alla quale tutti gli eredi hanno rinunciato viene sospesa per mancanza di attivi, gli eredi possono esigere che gli attivi appartenenti all'eredità siano ceduti a loro favore o ad alcuni di essi, purché i richiedenti si dichiarino perso­nalmente responsabili per il pagamento dei crediti garantiti da pegno e delle spese di liquidazione non coperte dalla massa. Se nessun erede se ne avvale, questo diritto può essere esercitato dai creditori o, in caso di loro inattività, da terzi interessati.

2 Se la massa di una persona giuridica in fallimento comprende valori gravati da diritti di pegno e la procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivi, ogni creditore pignoratizio può nondimeno pretendere dall'ufficio dei fallimenti la realizzazione del proprio pegno. L'ufficio impartisce un termine.

3 In mancanza di una cessione ai sensi del capoverso 1 e se nessun creditore domanda la realizzazione del proprio pegno entro il termine stabilito dall'ufficio, gli attivi, previo prelevamento delle spese, sono devoluti allo Stato con gli oneri che li gravano ma senza le obbli­gazioni personali, sempreché l'autorità cantonale competente non rifiuti la devoluzione.

4 Se l'autorità cantonale competente rifiuta la devoluzione, l'ufficio dei fallimenti procede alla realizzazione degli attivi.

424 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 231425

1 L'ufficio dei fallimenti propone al giudice del fallimento di procedere alla liquidazione secondo la procedura sommaria quando constata che:

1.
il ricavo della realizzazione dei beni inventariati non sarà pre­vedibilmente sufficiente per coprire le spese della procedura ordinaria; o
2.
il caso è semplice.

2 Se il giudice è dello stesso parere, la massa è liquidata con la proce­dura sommaria, sempreché prima della ripartizione della somma rica­vata nessun creditore chieda che si proceda secondo la procedura ordi­naria di fallimento, fornendo una garanzia sufficiente per le spese pre­sumibilmente non coperte.

3 La liquidazione sommaria ha luogo secondo le regole della procedura ordinaria, fatte salve le eccezioni seguenti:

1.
Di regola non hanno luogo assemblee dei creditori. Tuttavia, se in ragione di circostanze particolari una consultazione dei creditori sembra opportuna, l'ufficio dei fallimenti può riunirli in assemblea o provocare una loro risoluzione per mezzo di circolare.
2.
Allo scadere del termine per le insinuazioni (art. 232 cpv. 2 n. 2), l'ufficio dei fallimenti procede alla realizzazione; esso osserva le disposizioni degli articoli 256 capoversi 2 a 4 e tiene conto con il maggior riguardo possibile degli interessi dei cre­ditori. I fondi possono essere realizzati soltanto dopo che sia stato allestito l'elenco degli oneri.
3.
L'ufficio dei fallimenti designa i beni necessari nell'inventario e lo deposita insieme con la graduatoria.
4.
Non è necessario depositare lo stato di ripartizione.

425 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

II. Della grida e della convocazione dei creditori426

426 Prima avanti l'art. 231.

Art. 232

1 L'ufficio dei fallimenti pubblica la dichiarazione di fallimento non appena sia stato deciso se si procederà alla liquidazione ordinaria o a quella sommaria.427

2 La pubblicazione contiene:

1.
la designazione del fallito e del suo domicilio, nonché la data della dichiara­zione di fallimento;
2.428 l'ingiunzione ai creditori del fallito e a tutti coloro che van­tano pretese sui beni che sono in suo possesso d'insinuare all'ufficio dei fallimenti, entro un mese dalla pubblicazione, i loro crediti o le loro pretese insieme con i mezzi di prova (riconoscimenti di debito, estratti di libri ecc.);
3.429 l'ingiunzione ai debitori del fallito di annunciarsi all'ufficio dei fallimenti entro il termine per le insinuazioni, nonché l'avvertenza circa le conseguenze penali dell'omissione (art. 324 n. 2 CP430);
4.431 l'ingiunzione a coloro che posseggono oggetti del fallito a titolo di pegno o per altro titolo, di porli a disposizione dell'ufficio dei fallimenti entro il termine per le insinuazioni, non­ché l'avvertenza circa le conseguenze penali dell'omis­sione (art. 324 n. 3 CP) e l'avviso che, ove questa non sia giusti­ficata, i diritti di prelazione saranno estinti;
5.432 la convocazione della prima assemblea dei creditori, che deve aver luogo al più tardi entro venti giorni dalla pubbli­cazione e alla quale possono intervenire anche i condebitori e i fideiussori del fallito, come pure gli obbligati in via di regresso;
6.433 l'avvertenza che per gli interessati residenti all'estero l'ufficio dei fallimenti vale quale luogo per la notificazione, fintanto che non ne venga designato un altro in Svizzera.

427 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

428 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

429 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

430 RS 311.0

431 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

432 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

433 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 233

L'ufficio dei fallimenti trasmette un esemplare non raccomandato della pubblica­zione a tutti i creditori dei quali siano conosciuti il nome e la dimora.

Art. 234434

Se, prima della liquidazione di un'eredità alla quale tutti gli eredi abbiano rinunciato o nel corso di una procedura concordataria precedente il fallimento, ha già avuto luogo una grida ai creditori, l'ufficio dei fallimenti riduce il termine per le insinuazioni a dieci giorni, comunicando nella pubblicazione che i creditori già insinuatisi sono dispensati dal farlo una seconda volta.

434 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Correzione della CdR dell'AF, pubblicata il 14 mar. 2017 (RU 2017 2165).

III. Dell'amministrazione della massa


Art. 235

1 Nella prima assemblea dei creditori un funzionario dell'ufficio dei fallimenti dirige le deliberazioni e costituisce con due creditori scelti da lui la presidenza (burò).

2 La presidenza decide sull'ammissione di persone che, senza essere state invitate particolarmente, intendano prender parte alle delibera­zioni.

3 L'assemblea è costituita legalmente quando il numero dei creditori presenti o rap­presentati raggiunga almeno il quarto dei creditori cono­sciuti. Ove siano soltanto quattro o meno, possono deliberare valida­mente, purché costituiscano almeno la metà dei creditori conosciuti.

4 L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei creditori votanti. A parità di voti, prevale quello del presidente. La presidenza decide sulle contestazioni relative al computo dei voti.435

435 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 236436

Se l'assemblea non può essere costituita, l'ufficio dei fallimenti lo con­stata. Esso informa i creditori presenti sullo stato della massa e ammi­nistra la stessa sino alla seconda assemblea dei creditori.

436 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 237

1 Costituita l'assemblea, l'ufficio presenta una relazione sull'inven­ta­rio e sulla massa.

2 L'assemblea delibera se intende affidare l'amministrazione all'uffi­cio dei fallimenti oppure ad una o più persone di sua scelta.

3 In entrambi i casi, l'assemblea può costituire fra i suoi membri una delegazione dei creditori, alla quale sono affidati, se l'assemblea non decide altrimenti, i seguenti compiti:437

1.
vigilare sulla gestione dell'amministrazione del fallimento, dar pareri sulle questioni ad essa sottoposte dall'amministrazione, fare opposizione ad ogni provvedimento contrario agli inte­ressi dei creditori;
2.
autorizzare la continuazione del commercio o dell'industria del fallito, deter­mi­nandone le condizioni;
3.
approvare i conti, autorizzare a stare in giudizio, a transigere e compromettere;
4.
opporsi ai crediti ammessi dall'amministrazione;
5.
autorizzare ripartizioni provvisorie durante la procedura di fal­limento.

437 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 238

1 L'assemblea dei creditori può deliberare su questioni la cui soluzione non ammetta indugio, in particolare circa la continuazione dell'indu­stria o del commercio del fal­lito, circa il tenere aperte le officine, i magazzini e le botteghe dello stesso, circa la prosecuzione delle cause pendenti e le vendite a trattative private.

2 Se il fallito propone un concordato, l'assemblea può sospendere la liquidazione.438

438 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 239

1 Le deliberazioni dell'assemblea possono essere deferite, entro cinque giorni, all'autorità di vigilanza.439

2 L'autorità di vigilanza decide a breve termine, udito l'ufficio dei fal­limenti e, se lo giudichi opportuno, il ricorrente ed i creditori che ne facciano istanza.

439 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 240

L'amministrazione del fallimento cura gli interessi della massa e prov­vede alla sua liquidazione. Essa rappresenta la massa in giudizio.

Art. 241440

Le disposizioni contenute negli articoli 8 a 11, 13, 14 capoverso 2 numeri 1, 2 e 4, nonché 17 a 19, 34 e 35 valgono anche per l'amministra­zione speciale del fallimento.

440 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 242441

1 L'amministrazione del fallimento decide se le cose rivendicate da un terzo devono essere restituite.

2 Se ritiene infondata la pretesa del terzo, l'amministrazione del falli­mento gli impartisce un termine di venti giorni per promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento. Se il terzo non osserva questo termine, il diritto è perento.

3 La massa che rivendica come proprietà del fallito beni mobili in pos­sesso o copossesso di terzi oppure fondi iscritti nel registro fondiario a nome di terzi deve promuovere azione contro di essi.

441 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).



Art. 243

1 L'amministrazione del fallimento riscuote i crediti liquidi e scaduti della massa; occorrendo, in via di esecuzione.

2 L'amministrazione del fallimento realizza senza indugio gli oggetti esposti a rapido deprezzamento, che richiedono una manutenzione costosa o la cui conservazione comporta spese eccessive. Essa può inol­tre ordinare la realizzazione immediata di cartevalori e altri oggetti che hanno un prezzo di borsa o di mercato.442

3 Gli altri beni della massa sono realizzati soltanto dopo la seconda assemblea dei cre­ditori.

442 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

IV. Della verificazione dei crediti e della graduazione dei creditori


Art. 244

Trascorso il termine per le insinuazioni, l'amministrazione del falli­mento esamina i crediti insinuati e fa le necessarie verificazioni. Su ciascuna insinuazione chiede la dichiarazione del fallito.

Art. 245

L'amministrazione decide sull'ammissione dei singoli crediti senza essere vincolata alla dichiarazione del fallito.


Art. 246443

I crediti risultanti dal registro fondiario, anche se non sono insinuati, sono ammessi, con gli interessi in corso, al passivo del fallimento.

443 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 247444

1 Entro sessanta giorni dallo scadere del termine per le insinuazioni, l'amministrazione del fallimento forma lo stato di graduazione dei cre­diti («graduatoria», art. 219 e 220).

2 Se un fondo fa parte della massa, l'amministrazione compila entro lo stesso termine un elenco degli oneri che lo gravano (diritti di pegno, servitù, oneri fondiari e diritti personali annotati). L'elenco degli oneri costituisce parte integrante della graduatoria.

3 Se è stata costituita una delegazione dei creditori, l'amministrazione del fallimento sottopone alla sua approvazione la graduatoria e l'elenco degli oneri; la delegazione può modificarli entro dieci giorni.

4 L'autorità di vigilanza può, all'occorrenza, prorogare questi termini.

444 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 248

Nella graduatoria è fatta menzione anche dei crediti rigettati, con l'indicazione dei motivi del rigetto.

Art. 249

1 La graduatoria viene depositata per l'ispezione presso l'ufficio.

2 L'amministrazione ne avverte con pubblico avviso i creditori.

3 Coloro i cui crediti furono in tutto o in parte rigettati o non furono collocati nel grado domandato ricevono speciale avviso del deposito e del rigetto.

Art. 250445

1 Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria.

2 Se egli contesta il credito o il grado di un altro creditore, l'azione deve essere promossa contro l'interessato. Se la domanda è ammessa, il riparto destinato secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al soddisfacimento dell'attore fino a concorrenza del suo intero credito, comprese le spese processuali. L'eventuale eccedenza è ripartita secondo la graduatoria rettificata.

3446

445 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

446 Abrogato dal n. II 17 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

Art. 251

1 Le insinuazioni tardive sono ammesse fino alla chiusura del falli­mento.

2 Il creditore deve pagare le spese cagionate dal ritardo e può essere costretto ad una conveniente anticipazione.

3 Egli non ha alcun diritto sulle ripartizioni provvisorie fatte prima della sua insi­nuazione.

4 Se l'amministrazione del fallimento ritiene giustificata l'insinuazione tardiva, mo­difica la graduatoria e pubblica le modificazioni.

5 È applicabile l'articolo 250.

V. Della liquidazione della massa

Art. 252

1 Dopo aver depositato la graduatoria, l'amministrazione del fallimento convoca ad una seconda assemblea i creditori i cui crediti non sono stati rigettati definitivamente. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno venti giorni prima dell'assemblea.447

2 Qualora in quest'assemblea si debba deliberare su un concordato, l'avviso di convocazione ne fa menzione.448

3 L'assemblea è presieduta da un membro dell'amministrazione. Si applica per ana­logia l'articolo 235 capoversi 3 e 4.

447 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

448 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 253

1 L'amministrazione presenta all'assemblea una relazione particolareg­giata sull'an­da­mento della gestione, nonché sullo stato attivo e passivo.

2 L'assemblea delibera sulla conferma dell'amministrazione ed even­tualmente della delegazione dei creditori; essa ordina inappellabil­mente quanto richiede la gestione del fallimento.

Art. 254449

Se l'assemblea non può essere costituita, l'amministrazione del falli­mento lo constata e informa i creditori presenti sullo stato della massa. L'amministrazione e la delegazione dei creditori rimangono in fun­zione sino alla chiusura della liquidazione.

449 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 255450

Ulteriori assemblee dei creditori sono convocate, qualora un quarto dei creditori o la delegazione dei creditori ne faccia domanda, oppure l'amministrazione del fallimento lo reputi necessario.

450 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 255a451

1 Nei casi urgenti o se non è stato possibile costituire una delle assem­blee dei creditori, l'amministrazione può sottoporre proposte ai credi­tori per mezzo di circolare. Una proposta è accettata quando la mag­gioranza dei creditori la approva, esplicitamente o tacitamente, entro il termine impartito.

2 Se non si conoscono tutti i creditori, l'amministrazione può inoltre pubblicare le sue proposte.

451 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 256

1 I beni appartenenti alla massa sono realizzati per cura dell'ammini­strazione ai pub­blici incanti o, se i creditori lo deliberano, a trattative private.

2 I beni costituiti in pegno non possono essere realizzati in modo diverso dai pubblici incanti se non col consenso dei creditori pignoratizi.

3 I beni di cospicuo valore e i fondi possono essere realizzati a tratta­tive private soltanto se è stata data la possibilità ai creditori di formu­lare offerte superiori.452

4 Le pretese fondate sugli articoli 286 a 288 non possono essere realiz­zate ai pubblici incanti né altrimenti alienate.453

452 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

453 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 257

1 Il luogo, il giorno e l'ora dell'incanto sono resi pubblicamente noti.

2 Ove siano da realizzare fondi, il bando dev'essere pubblicato almeno un mese prima dell'incanto e indicare il giorno dal quale le condizioni dell'incanto sa­ranno depositate, per l'ispezione, presso l'ufficio dei fal­limenti.

3 Un esemplare del bando sarà notificato ad ogni singolo creditore ipotecario con l'indicazione del prezzo di stima.

Art. 258454

1 Dopo tre chiamate, gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al mag­gior offerente.

2 In caso di realizzazione di un fondo sono applicabili le disposizioni dell'articolo 142 capoversi 1 e 3. I creditori possono inoltre stabilire un prezzo d'aggiudicazione minimo per il primo incanto.455

454 Nuovo testo giusta l'art. 16 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 57).

455 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 259456

Alle condizioni dell'incanto si applicano per analogia gli articoli 128, 129, 132a, 134 a 137 e 143. Le funzioni dell'ufficio d'esecuzione spettano all'amministrazione del fallimento.

456 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 260

1 Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali ri­nuncia la massa dei creditori.

2 La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei ces­sionari se­condo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa.

3 Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.457

457 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

VI. Della ripartizione


Art. 261

Incassata la somma ricavata da tutta la massa e divenuta definitiva la graduatoria, l'amministrazione compila lo stato di ripartizione ed il conto finale.

Art. 262458

1 Si prelevano in primo luogo tutte le spese cagionate dalla dichiara­zione e dalla liquidazione del fallimento, nonché dalla formazione dell'inventario.

2 Sulla somma ricavata dagli oggetti costituiti in pegno si prelevano soltanto le spese d'inventario, di amministrazione e di realizzazione del pegno.

458 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 263

1 Lo stato di ripartizione ed il conto finale sono depositati per dieci giorni presso l'ufficio dei fallimenti.

2 Il deposito è notificato a ciascun creditore insieme ad un estratto riguardante il suo riparto.

Art. 264

1 Appena trascorso il termine del deposto, l'amministrazione del falli­mento procede alla ripartizione.

2 Sono applicabili per analogia le disposizioni dell'articolo 150.

3 I riparti spettanti ai crediti sottoposti a condizione sospensiva od a scadenza in­certa sono depositati presso lo stabilimento dei depositi.

Art. 265

1 All'atto della ripartizione finale ciascun creditore riceve, per l'ammontare rimasto scoperto del suo credito, un attestato di carenza di beni, nel quale si indica se il cre­dito sia stato riconosciuto o contestato dal fallito. Nel primo caso, l'attestato di ca­renza di beni vale come riconoscimento di debito a' sensi dell'articolo 82.

2 L'attestato di carenza di beni permette di chiedere il sequestro e pro­duce gli effetti enunciati negli articoli 149 capoverso 4 e 149a. Tutta­via, non si può promuovere una nuova esecuzione, in base al mede­simo, se non quando il debitore sia ritornato a miglior fortuna. A tale effetto si tien conto anche dei beni di cui il debitore disponga econo­micamente.459

3460

459 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

460 Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 265a461

1 Se il debitore si oppone al precetto esecutivo contestando di essere ritornato a miglior fortuna, l'ufficio d'esecuzione trasmette l'oppo­sizione al giudice del luogo dell'esecuzione. Questi statuisce dopo aver sentito le parti; contro la decisione non è dato alcun mezzo di impugnazione.462

2 Il giudice ammette l'opposizione se il debitore espone la sua situa­zione economica e patrimoniale e rende verosimile di non essere ritor­nato a miglior fortuna.

3 Se il giudice non ammette l'opposizione, esso determina in quale misura il debitore è ritornato a miglior fortuna (art. 265 cpv. 2). Il giudice può dichiarare pignorabili i beni appartenenti a terzi ma di cui il debi­tore dispone economicamente, qualora il diritto del terzo si fondi su una atto compiuto dal debitore nell'intenzione riconoscibile per il terzo di impedire il ritorno a miglior fortuna.

4 Il debitore e il creditore possono promuovere l'azione di contesta­zione o accertamento del ritorno a miglior fortuna davanti al giudice del luogo dell'esecuzione, entro venti giorni dalla comunicazione della decisione sull'opposizione.463

461 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

462 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

463 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).



Art. 265b464

Il debitore che si oppone all'esecuzione contestando di essere ritornato a miglior fortuna non può domandare egli stesso, durante l'esecuzione medesima, la dichiarazione del suo fallimento (art. 191).

464 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 266

1 Si possono fare delle ripartizioni provvisorie tostochè sia trascorso il termine per impugnare la graduatoria.

2 L'articolo 263 si applica per analogia.465

465 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 267

I creditori che non hanno partecipato alla liquidazione sottostanno alle limitazioni di coloro che ricevettero un attestato di carenza di beni.

VII. Della chiusura del fallimento

Art. 268

1 Ultimata la ripartizione, l'amministrazione presenta una relazione finale al giudice del fallimento.

2 Quando il giudice ritenga esaurita la procedura di fallimento, ne pro­nuncia la chiu­sura.

3 Ove abbia a fare osservazioni sulla gestione dell'amministrazione, ne informa l'autorità di vigilanza.

4 L'ufficio pubblica la chiusura del fallimento.

Art. 269

1 Se, chiuso il fallimento, si scoprono beni che sarebbero spettati alla massa, ma non vi fu­rono compresi, l'ufficio ne prende possesso e li realizza senz'altra forma­lità, distribuendo la somma ricavatane fra i creditori perdenti, secondo il grado ri­spet­tivo.

2 L'ufficio dei fallimenti procede nello stesso modo riguardo alle somme depositate che divengono disponibili o che non sono state riscosse entro dieci anni.466

3 Trattandosi di pretesa dubbia, l'ufficio ne avvisa i creditori mediante pubblica­zione o con lettera. Si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 260.

466 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 270

1 La procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo.467

2 In caso di bisogno, questo termine può essere prorogato dall'autorità di vigilanza.

467 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Titolo ottavo: Del sequestro

Art. 271

1 Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera:468

1.
quando il debitore non abbia domicilio fisso;
2.
quando il debitore, nell'intenzione di sottrarsi all'adem­pi­mento delle sue ob­bli­gazioni, trafughi i suoi beni, si renda latitante o si prepari a prendere la fu­ga;
3.
quando il debitore sia di passaggio o appartenga al ceto delle persone che fre­quentano le fiere ed i mercati e si tratti di cre­diti per loro natura immediata­men­te esigibili;
4.469
quando il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su un riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82 capoverso 1;
5.470
quando al creditore sia stato rilasciato nei confronti del debitore un attestato provvisorio o definitivo di carenza di beni;
6.471
quando il creditore possieda nei confronti del debitore un titolo definitivo di rigetto dell'opposizione.

2 Nei casi contemplati ai numeri 1 e 2 il sequestro si può domandare altresì per cre­diti non ancora scaduti; esso produce, rimpetto al debi­tore, la scadenza del cr­edito.

3 Nel caso contemplato al capoverso 1 numero 6, se si tratta di una decisione straniera da eseguire secondo la Convenzione del 30 ottobre 2007472 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il giudice pronuncia anche sull'esecutività della stessa.473

468 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 2 del DF (Convenzione di Lugano) dell'11 dic. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).

469 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 2 del DF dell'11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).

470 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

471 Introdotto dall'art. 3 n. 2 del DF dell'11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).

472 RS 0.275.12

473 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 2 del DF dell'11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).

Art. 272474

1 Il sequestro viene concesso dal giudice del luogo dell'esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:475

1.
del credito;
2.
di una causa di sequestro;
3.
di beni appartenenti al debitore.

2 Se il creditore dimora all'estero e non ha eletto domicilio in Svizzera, lo si ritiene domiciliato presso l'ufficio d'esecuzione.

474 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

475 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 2 del DF dell'11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).

Art. 273476

1 Il creditore è responsabile sia nei confronti del debitore, sia di terzi, dei danni cagionati con un sequestro infondato. Il giudice può obbli­garlo a prestare garanzia.

2 L'azione di risarcimento può essere promossa anche avanti al giudice del luogo del sequestro.

476 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 274

1 Il giudice incarica dell'esecuzione del sequestro l'ufficiale o altro funzionario o impiegato, a cui comunica il decreto di sequestro.477

2 Il decreto enuncia:

1.
il nome ed il domicilio del creditore, dell'eventuale mandatario e del debitore;
2.
il credito pel quale il sequestro è concesso;
3.
la causa del sequestro;
4.
gli oggetti da sequestrare;
5.
la menzione della responsabilità del creditore pei danni ed
eventualmente della prestazione di garanzia a lui imposta.

477 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 2 del DF dell'11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).

Art. 275478

Gli articoli 91 a 109 concernenti il pignoramento si applicano per ana­logia all'esecuzione del sequestro.

478 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 276

1 Il funzionario o l'impiegato incaricato del sequestro ne stende il ver­bale, attestan­do a piè del decreto l'avvenuto sequestro ed indicando gli oggetti sequestrati con la loro stima, e lo trasmette immediatamente all'ufficio.

2 Questo comunica immediatamente copia del verbale al creditore e al debitore e informa i terzi i cui diritti sono toccati dal sequestro.479

479 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 277

Gli oggetti sequestrati sono lasciati a disposizione del debitore, ove presti garanzia che in caso di pignoramento o di fallimento presenterà gli identici oggetti o ne so­sti­tuirà altri di egual valore. La garanzia si presta mediante deposito, fideiussione solidale o un'altra garanzia equivalente.480

480 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 278481

1 Chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare opposizione al giudice entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro.

2 Il giudice dà agli interessati la possibilità di esprimersi e pronuncia senza indugio.

3 La decisione sull'opposizione può essere impugnata mediante reclamo secondo il CPC482. Davanti all'autorità giudiziaria superiore possono essere fatti valere nuovi fatti.

4 L'opposizione e il reclamo non ostacolano l'efficacia del sequestro.

481 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 2 del DF dell'11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).

482 RS 272

Art. 279483

1 Il creditore che avesse ottenuto un sequestro prima di promuovere l'esecuzione o l'azione deve provvedervi entro dieci giorni dalla notifi­cazione del verbale di sequestro.

2 Se il debitore ha fatto opposizione, il creditore deve, entro dieci giorni dalla notificazione dell'esemplare a lui destinato del precetto esecutivo, fare domanda di rigetto dell'opposizione o promuovere l'azione di accertamento del suo credito. Se la domanda di rigetto non è ammessa, il creditore deve promuovere l'azione entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.484

3 Se il debitore non ha fatto opposizione, il creditore deve chiedere la continuazione dell'esecuzione entro venti giorni dalla notificazione dell'esemplare a lui destinato del precetto esecutivo. Se l'opposizione è stata rimossa, il termine decorre dal passaggio in giudicato della relativa decisione. L'esecuzione si prosegue in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore.485

4 Se il creditore ha promosso l'azione di accertamento del suo credito senza preventiva esecuzione, deve promuovere l'esecuzione entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.

5 I termini previsti dal presente articolo rimangono sospesi:

1.
durante la procedura di opposizione e in caso di impugnazione della decisione sull'opposizione;
2.
durante la procedura per la dichiarazione di esecutività secondo la Convenzione del 30 ottobre 2007486 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e in caso di impu­gnazione della decisione sulla dichiarazione di esecuti­vità.487

483 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

484 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 2 del DF dell'11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).

485 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 2 del DF dell'11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).

486 RS 0.275.12

487 Introdotto dall'art. 3 n. 2 del DF dell'11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).

Art. 280488

Il sequestro è revocato se il creditore:

1.
non osserva i termini stabiliti dall'articolo 279;
2.
ritira o lascia perimere l'azione o l'esecuzione;
3.
la sua azione è respinta definitivamente dal giudice.

488 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 281

1 Qualora dopo il decreto di sequestro gli oggetti sequestrati vengano pignorati da terzi, prima che il creditore sequestrante possa presentare la domanda di pignora­mento, questi partecipa di diritto al pignora­mento in via provvisoria.

2 Egli preleva sulla somma ricavata le spese del sequestro.

3 Il sequestro non produce altro diritto di prelazione.

Titolo nono: Disposizioni speciali relative a pigioni e affitti


Art. 282489

489 Abrogato dal n. II art. 3 della LF del 15 dic. 1989 che modifica il CO, con effetto dal 1° lug. 1990 (locazione e affitto) (RU 1990 802 disp. fin. Tit. VIII e VIIIbis; FF 1985 I 1202).


Art. 283

1 Anche prima d'iniziare l'esecuzione, il locatore di locali commerciali può doman­dare l'assistenza dell'ufficio per la provvisoria tutela del suo diritto di ritenzione (art. 268 segg. e 299c del CO).490

2 Quando siavi pericolo nel ritardo, si può chiedere l'assistenza della polizia o delle autorità comunali.

3 L'ufficio fa l'inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione e fissa al lo­ca­tore un termine per promuovere l'esecuzione in via di realizzazione del pegno.

490 Nuovo testo giusta il n. II art. 3 della LF del 15 dic. 1989 che modifica il CO (locazione e affitto), in vigore dal 1° lug. 1990 (RU 1990 802 disp. fin. Tit. VIII e VIIIbis; FF 1985 I 1202).

Art. 284

Ove tali oggetti siano stati asportati clandestinamente o con violenza, potranno es­sere riportati, con l'assistenza della polizia, nei locali appi­gionati o affittati, entro dieci giorni dall'asportazione. Sono salvi i diritti dei terzi di buona fede. In caso di contestazione, decide il giudice.491

491 Nuovo testo del per. giusta il n. II 17 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

Titolo nonobis:492 Disposizioni speciali relative ai rapporti di trust

492 Introdotto dall'art. 3 del DF del 20 dic. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. dell'Aia relativa alla L applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2849; FF 2006 517).


Art. 284a

1 L'esecuzione per debiti per cui rispondono beni in trust ai sensi del capitolo 9a LDIP493 dev'essere diretta contro un trustee, in qualità di rappresentante del trust.

2 Il luogo dell'esecuzione è la sede del trust ai sensi dell'articolo 21 capoverso 3 LDIP. Se il luogo designato dell'amministrazione non si trova in Svizzera, l'esecuzione del trust deve avvenire nel luogo in cui il trust è amministrato effettivamente.

3 L'esecuzione si prosegue in via di fallimento. Il fallimento verte uni­ca­mente sui beni in trust.

493 RS 291

Art. 284b

In caso di fallimento di un trustee, i beni in trust vengono separati dalla massa del fallimento, previa deduzione delle pretese del trustee su di essi.

Titolo decimo: Della revocazione494

494 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

495 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

Art. 285

1 La revocazione ha per scopo di assoggettare all'esecuzione i beni che le sono stati sottratti in seguito a uno degli atti enumerati dagli articoli 286 a 288.496

2 Possono domandare la revocazione:

1.497 i creditori che hanno ottenuto un attestato provvisorio o defi­nitivo di carenza di beni dopo pignoramento;
2.
l'amministrazione del fallimento o, a termini degli articoli 260 e 269 capoverso 3, i singoli creditori.

3 Non sono revocabili gli atti compiuti durante una moratoria con­cor­dataria, per quanto siano stati autorizzati da un giudice del concordato o da una delegazione dei creditori (art. 295a).498

496 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

497 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

498 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

Art. 286

1 Sono revocabili tutte le donazioni e disposizioni a titolo gratuito, eccetto gli usuali regali occasionali, fatte dal debitore nell'anno prece­dente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento.499

2 Sono equiparati alle donazioni:

1.
gli atti pei quali il debitore avesse accettato un correspettivo non proporziona­to alla sua prestazione;
2.500 gli atti mediante i quali il debitore avesse costituito a sé o ad altri una rendita vitalizia, un vitalizio, un usufrutto o un diritto di abitazione.

3 Se è chiesta la revocazione di un atto compiuto a favore di una persona vicina al debitore, incombe a tale persona provare che non vi è sproporzione tra prestazione e correspettivo. Sono considerate persone vicine anche le società facenti parte di un gruppo.501

499 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

500 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

501 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

Art. 287

1 Sono revocabili i seguenti atti che il debitore in stato d'insolvenza avesse compiuto nell'anno precedente il pignoramento o la dichiara­zione di fallimento:502

1.503 la costituzione di garanzie per obbligazioni preesistenti per le quali il debitore non si era già prima obbligato a prestar garan­zia;
2.
l'estinzione di un debito pecuniario che non sia stata eseguita con danaro o con altri mezzi usuali di pagamento;
3.
il pagamento di un debito non scaduto.

2 Tuttavia la revocazione non è ammessa se colui che ha profittato dell'atto prova di non aver conosciuto né di aver dovuto conoscere l'in­solvenza del debitore.504

3 La revocazione non è in particolare ammessa se valori mobiliari, titoli contabili o altri strumenti finanziari negoziati su un mercato rappresentativo sono stati costituiti in garanzia e in precedenza il debitore:

1.
si è impegnato ad aumentare la garanzia in caso di cam­biamenti del valore della garanzia o dell'importo dell'im­pegno garantito; o
2.
si è fatto concedere il diritto di sostituire una garanzia con una garanzia dello stesso valore.505

502 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

503 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

504 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

505 Introdotto dal n. 4 dell'all. alla L del 3 ott. 2008 sui titoli contabili, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 3577; FF 2006 8533).

Art. 288506

1 Sono infine revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cin­que anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri.

2 Se è chiesta la revocazione di un atto compiuto a favore di una persona vicina al debitore, incombe a tale persona provare che non poteva rendersi conto dell'intenzione di recar pregiudizio. Sono conside­rate persone vicine anche le società facenti parte di un gruppo.507

506 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

507 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).


Art. 288a508

Non sono computati nei termini previsti dagli articoli 286-288:

1.
la durata della moratoria concordataria precedente la dichia­ra­zione di fallimento;
2.
in caso di liquidazione in via di fallimento di un'eredità, il tem­po trascorso tra il giorno della morte e l'ordine di liqui­dazione;
3.
la durata della preventiva esecuzione.

508 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).


Art. 289509

L'azione revocatoria si promuove al domicilio del convenuto. Se questi non ha domicilio in Svizzera, l'azione può essere promossa al luogo del pignoramento o del fallimento.

509 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 290510

L'azione revocatoria si promuove contro coloro che stipularono col debitore l'atto revocabile o che furono da lui favoriti mediante un atto revocabile, nonché contro i loro eredi o altri successori a titolo univer­sale e contro terzi di mala fede. L'azione non pregiudica i diritti dei terzi di buona fede.

510 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 291

1 Chi per l'atto rivocabile avesse acquistato beni del debitore è tenuto a restituirli. Il correspettivo dev'essere restituito, in quanto si trovi ancora nelle mani del debitore o in quanto questi se ne sia arricchito. Per l'eccedenza non si ha che un semplice cre­dito verso il debitore.

2 Il creditore che ha restituito quanto gli fu dato in pagamento in virtù di un atto revocabile, rientra nei suoi diritti.511

3 Il donatario di buona fede è tenuto a restituire soltanto ciò di cui si è arricchito.

511 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 292512

1 L'azione revocatoria si prescrive in:

1.
due anni dalla notificazione dell'attestato di carenza di be­ni dopo pignoramento (art. 285 cpv. 2 n. 1);
2.
due anni dalla dichiarazione di fallimento (art. 285 cpv. 2 n. 2);
3.
due anni dall'omologazione del concordato con abbando­no dell'attivo.

2 In caso di riconoscimento di un decreto straniero di fallimento, non si computa il tempo trascorso tra l'istanza di riconoscimento e la pubblicazione di cui all'articolo 169 LDIP513.514

512 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

513 RS 291

514 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3263; FF 2017 3531).

Titolo undecimo:515 Della procedura concordataria

515 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

I. Moratoria concordataria

Art. 293516

La procedura concordataria è promossa mediante:

a.
l'istanza del debitore, corredata dei seguenti documenti: bilancio aggiornato, conto economico e piano di liquidità, o documenti attestanti lo stato patrimoniale o reddi­tuale attuale e futuro del debitore, nonché un piano di risanamento provvisorio;
b.
l'istanza di un creditore legittimato a presentare domanda di fallimento;
c.
la trasmissione degli atti conformemente all'articolo 173a capoverso 2.

516 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

Art. 293a517

1 Il giudice del concordato concede senza indugio una moratoria provvisoria e adotta d'ufficio i provvedimenti necessari a preservare il patrimonio del debitore. Su domanda può prorogare la moratoria prov­visoria.

2 La durata complessiva della moratoria provvisoria non può eccedere quattro mesi.

3 Se manifestamente non vi sono possibilità di risanamento o di omologazione di un concordato, il giudice del concordato dichiara d'ufficio il fallimento.

517 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

Art. 293b518

1 Il giudice del concordato designa uno o più commissari provvisori perché esaminino approfonditamente le possibilità di risanamento o di omolo­gazione di un concordato. L'articolo 295 si applica per analogia.

2 In casi motivati può rinunciare alla designazione di un commissario provvisorio.

518 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

Art. 293c519

1 La moratoria provvisoria ha i medesimi effetti di una moratoria defi­nitiva.

2 In casi motivati è possibile rinunciare alla pubblicazione fino alla scadenza della moratoria provvisoria purché ne sia stata fatta richie­sta e sia garantita la tutela dei terzi. In tal caso:

a.
la comunicazione agli uffici non ha luogo;
b.
un'esecuzione contro il debitore può essere promossa, ma non proseguita;
c.
le conseguenze giuridiche di cui all'articolo 297 capoverso 4 si esplicano soltanto dal momento in cui la moratoria provvisoria è comunicata al cessionario;
d.
è designato un commissario provvisorio.

519 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

Art. 293d520

La concessione della moratoria provvisoria e la designazione del commissario provvisorio non sono impugnabili.

520 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

Art. 294521

1 Se durante la moratoria provvisoria appare probabile il risanamento o l'omologazione del concordato, il giudice del concordato concede la moratoria in via definitiva per un periodo da quattro a sei mesi; decide d'ufficio prima della scadenza della moratoria provvisoria.

2 Il giudice convoca per un'udienza preliminare il debitore e l'even­tuale creditore richiedente. Il commissario provvisorio riferisce oralmente o per scritto. Il giudice può sentire altri creditori.

3 Se non vi sono possibilità di risanamento o di omologazione del concordato, il giudice dichiara d'ufficio il fallimento.

521 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

Art. 295522

1 Il giudice del concordato nomina uno o più commissari.

2 Il commissario ha segnatamente i compiti seguenti:

a.
elabora il progetto di concordato, per quanto sia necessario;
b.
vigila sugli atti del debitore;
c.
esercita le attribuzioni di cui agli articoli 298-302 e 304;
d.
presenta su domanda del giudice del concordato rapporti intermedi e informa i creditori sull'andamento della mora­toria.

3 Il giudice del concordato può attribuire altri compiti al commissario.

522 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

Art. 295a523

1 Se le circostanze lo richiedono, il giudice del concordato istituisce una delegazione dei creditori; le diverse categorie di creditori devono esservi adeguatamente rappresentate.

2 La delegazione dei creditori vigila sul commissario; può rivolgergli raccomandazioni ed è da questi periodicamente informata sullo sta­to della procedura.

3 La delegazione dei creditori autorizza, in vece del giudice del concordato, gli atti di cui all'articolo 298 capoverso 2.

523 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

Art. 295b524

1 Su domanda del commissario, la moratoria può essere prorogata fino a 12 mesi e, nei casi particolarmente complessi, fino a un massimo di 24 mesi.

2 In caso di proroga superiore a 12 mesi il commissario convoca un'assemblea dei creditori, da tenersi entro nove mesi dalla con­cessione della moratoria definitiva. L'articolo 301 si applica per ana­logia.

3 Il commissario informa i creditori sullo stato della procedura e sui motivi della proroga. I creditori possono costituire o revocare una delegazione dei creditori, nominare o revocare membri nonché nominare un nuovo commissario. L'articolo 302 capoverso 2 si applica per analogia.

524 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

Art. 295c525

1 Il debitore e i creditori possono impugnare la decisione del giudi­ce del concordato mediante reclamo secondo il CPC526.

2 Al reclamo contro la concessione della moratoria concordataria non può essere attribuito l'effetto sospensivo.

525 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

526 RS 272

Art. 296527

Il giudice del concordato pubblica la concessione della moratoria e la comunica senza indugio all'ufficio d'esecuzione, al registro di commercio e al registro fondiario. La moratoria concordataria è menzionata nel registro fondiario al più tardi due giorni dopo essere stata concessa.

527 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

Art. 296a528

1 Se il risanamento ha esito positivo prima della scadenza della mo­ra­toria concordataria, il giudice del concordato la annulla d'uffi­cio. L'articolo 296 si applica per analogia.

2 Il giudice convoca per un'udienza il debitore e l'eventuale creditore richiedente. Il commissario riferisce oralmente o per scritto. Il giudice può sentire altri creditori.

3 La decisione di annullamento può essere impugnata mediante reclamo secondo il CPC529.

528 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

529 RS 272

Art. 296b530

Il fallimento è dichiarato d'ufficio prima della scadenza della moratoria se:

a.
è necessario per preservare il patrimonio del debitore;
b.
manifestamente non vi sono possibilità di risanamento o di omologazione del concordato; o
c.
il debitore contravviene all'articolo 298 o alle istruzioni del commissario.

530 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).


Art. 297531

1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa.

2 L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati.

3 I crediti concor­datari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari.

4 La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione.

5 Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi.

6 Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso.

7 La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato.

8 La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento.

9 L'articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito.

531 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).



Art. 297a532

Con il consenso del commissario e dietro indennizzo del cocontraente, il debitore può in ogni tempo disdire per una scadenza qualsiasi un contratto di durata se altrimenti lo scopo del risanamento risulterebbe vanificato; l'indennizzo è considerato un credito concordatario. Sono fatte salve le norme speciali sulla risoluzione dei contratti di lavoro.

532 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).


Art. 298533

1 Il debitore può continuare la sua attività sotto la vigilanza del commissario. Il giudice del concordato può tuttavia ordinare che determinati atti possano essere compiuti validamente soltanto con il concorso del commissario, oppure autorizzare il commissario a proseguire l'attività aziendale in luogo del debitore.

2 Salvo autorizzazione del giudice del concordato o della delega­zione dei creditori, durante la moratoria il debitore non può valida­mente alienare o ipotecare elementi degli attivi fissi, costituire pegni, presentare fideiussioni e disporre a titolo gratuito.

3 Sono fatti salvi i diritti dei terzi di buona fede.

4 Se il debitore contravviene a queste disposizioni o alle istruzioni del commissario, il giudice del concordato può, su segnalazione del commissario, togliere al debitore la facoltà di disporre dei suoi beni o dichiarare d'ufficio il fallimento.

533 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

534 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).


535 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

Art. 299

1 Il commissario, appena nominato, fa l'inventario di tutti i beni del debitore e procede alla stima dei singoli oggetti.

2 Il commissario tiene a disposizione dei creditori la decisione sulla stima dei pegni; la comunica per scritto, prima dell'assemblea dei cre­ditori, ai creditori ipotecari e al debitore.

3 Ogni interessato può domandare al giudice del concordato, entro dieci giorni e anticipandone le spese, una nuova stima del pegno. Se la medesima è stata domandata da un creditore, questi può pretendere dal debitore il rimborso delle spese soltanto se la prima stima è stata modificata in notevole misura.

Art. 300

1 Il commissario invita i creditori, mediante pubblico avviso (art. 35 e 296), a insinuare entro un mese i loro crediti, sotto la comminatoria che in caso di omissione non avranno diritto di voto nelle deliberazioni sul concordato. Invia, con lettera semplice, una copia del pubblico avviso ai creditori dei quali sia conosciuto il nome e il domicilio.536

2 Il commissario invita il debitore a pronunciarsi sui crediti insinuati.

536 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

Art. 301

1 Allestita la proposta di concordato, il commissario convoca, mediante pubblico avviso, l'assemblea dei creditori, avvertendo che gli atti possono essere esaminati nei venti giorni che precedono detta assemblea.537 La pubblicazione dell'avviso deve aver luogo almeno un mese prima dell'assemblea.

2 Egli invia, con lettera semplice, una copia del pubblico avviso ai cre­ditori dei quali sia conosciuto il nome e il domicilio.538

537 RU 2004 1359

538 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

539 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).


Art. 302

1 Nell'assemblea dei creditori il commissario dirige le deliberazioni e riferisce sullo stato patrimoniale e sull'andamento reddituale del debi­tore.

2 Il debitore deve intervenire all'assemblea per dare gli schiarimenti che gli venis­sero chiesti.

3 Il commissario sottopone il concordato ai creditori riuniti in assem­blea, perché l'approvino con la loro sottoscrizione.

4 Abrogato

540 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

Art. 303

1 Il creditore che non ha aderito al concordato non perde i suoi diritti contro i condebitori, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso (art. 216).

2 Parimenti, il creditore che vi ha aderito non perde i suoi diritti contro le persone summenzionate, a condizione che le abbia avvisate, almeno dieci giorni prima, del giorno e del luogo dell'assemblea, offrendo loro la cessione del proprio credito contro pagamento (art. 114, 147, 501 CO541).

3 Il creditore può altresì, senza pregiudizio dei suoi diritti, autorizzare i condebitori, fideiussori e obbligati in via di regresso a deliberare in sua vece sull'adesione al concordato.

541 RS 220

542 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).


Art. 304

1 Prima della scadenza della moratoria, il commissario sottopone al giudice del concordato tutti gli atti. Nella sua relazione, egli riferisce sulle adesioni già ricevute e raccomanda l'omologazione o il rigetto del concordato.

2 Il giudice del concordato pronuncia a breve termine.

3 Il giorno e il luogo dell'udienza sono comunicati mediante pubblico avviso, con l'avvertenza che i creditori potranno farvi valere le loro opposizioni al concordato.

II. Disposizioni generali sul concordato

Art. 305

1 Il concordato è accettato qualora vi abbia aderito, prima della decisione di omologazione:

a.
la maggioranza dei creditori, rappresentanti almeno i due terzi dell'ammontare complessivo dei crediti; o
b.
un quarto dei creditori, rappresentanti almeno i tre quarti di detto ammontare.543

2 I creditori privilegiati e il coniuge o il partner registrato del debitore non sono compresi nel computo né per la loro persona né per i loro crediti. I crediti garantiti da pegno si computano soltanto per l'am­montare che in base alla stima del commissario rimane scoperto.544

3 Il giudice del concordato545 decide se e per qual somma si debbano computare anche i crediti sotto condizione, quelli sottoposti a termine incerto e quelli contestati, senza che ne ri­manga pregiudicata la questione sulla sussi­stenza dei medesimi.546

543 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

544 Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

545 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

546 CS 3 3

Art. 306547

1 L'omologazione è subordinata alle seguenti condizioni:

1.
il valore delle prestazioni offerte deve essere in giusta pro­porzione con i mezzi del debitore; il giudice del concordato può tener conto delle sue aspettative;
2.
l'integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati ammessi e l'adempimento delle obbligazioni contratte durante la mora­toria con il consenso del commissario devono essere sufficientemente garantiti, a meno che singoli creditori abbiano esplicitamente rinunciato a esigere una garanzia per il loro credito; l'articolo 305 capoverso 3 si applica per analogia;
3.
in caso di concordato ordinario (art. 314 cpv. 1), i titolari di quote di partecipazione devono contribuire equamente al risanamento.

2 Il giudice del concordato può, d'ufficio o su domanda di un parte­cipante, completare un concordato non sufficientemente disciplinato.

547 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

Art. 306a

1 Su domanda del debitore, il giudice del concordato può sospendere, durante un anno al massimo a contare dall'omologazione del concor­dato, la realizzazione di un fondo gravato di un pegno per un credito anteriore all'inizio della procedura concordataria, a condizione che gli interessi del suo debito ipotecario non siano impagati da più di un anno. Il debitore deve tuttavia rendere verosimile che il fondo è neces­sario per l'esercizio della sua azienda e che con la realizzazione egli correrebbe il rischio di vedere compromessa la sua esistenza econo­mica.

2 Ai creditori interessati deve essere dato modo di presentare le loro osservazioni scritte prima della discussione sull'omologazione del con­cordato (art. 304); essi sono convocati personalmente all'assem­blea dei creditori (art. 302) e all'udienza avanti il giudice del concordato.

3 La sospensione della realizzazione cade d'ufficio quando il debitore aliena volontariamente il pegno, quando è dichiarato in fallimento o quando muore.

4 Su domanda di un creditore interessato e dopo aver sentito il debi­tore, il giudice del concordato revoca la sospensione della realizza­zione, se il creditore rende verosimile che:

1.
il debitore l'ha ottenuta dando indicazioni non veritiere al giu­dice del concordato;
2.
il patrimonio o il reddito del debitore sia aumentato e che di conseguenza questi può rimborsare il debito senza compro­mettere la sua esistenza economica; oppure
3.
la realizzazione del pegno immobiliare non mette più in peri­colo l'esistenza economica del debitore.
Art. 307548

1 La decisione sul concordato può essere impugnata mediante reclamo secondo il CPC549.

2 Il reclamo ha effetto sospensivo, sempreché l'autorità giudiziaria superiore non disponga diversamente.

548 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

549 RS 272

Art. 308550

1 Non appena esecutiva, la decisione sul concordato:

a.
è comunicata senza indugio all'ufficio d'esecuzione, all'uffi­cio dei fallimenti, al registro fondiario e, se il debitore vi è iscritto, al registro di commercio;
b.
è pubblicata.

2 Non appena la decisione è esecutiva, cessano gli effetti della mora­toria.

550 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

Art. 309551

In caso di rigetto del concordato, il giudice del concordato dichiara d'ufficio il fallimento.

551 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

Art. 310552

1 Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori i cui crediti siano sorti prima della concessione della moratoria o, senza il consenso del com­missario, dopo la stessa (crediti concordatari). Fanno eccezione i crediti garantiti da pegno, purché coperti da quest'ultimo.

2 I debiti contratti durante la moratoria con il consenso del commis­sario costituiscono debiti della massa in un concordato con abbandono dell'attivo o in un fallimento successivo. Lo stesso vale per i crediti risultanti da un contratto di durata, a condizione che il debitore abbia beneficiato delle prestazioni con il consenso del commissario.

552 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

Art. 311

L'omologazione del concordato produce estinzione di tutte le esecu­zioni promosse prima della moratoria ad eccezione di quelle in via di realizzazione del pegno; l'articolo 199 capoverso 2 è applicabile per analogia.


Art. 312

È nulla ogni promessa con cui il debitore assicuri ad un creditore più di quanto gli spetti secondo i termini del concordato (art. 20 CO553).

553 RS 220

Art. 313

1 Ogni creditore può domandare al giudice del concordato la revoca di un concordato ottenuto con mezzi sleali (art. 20, 28, 29 CO554).

2 Gli articoli 307 a 309 sono applicabili per analogia.

554 RS 220

III. Del concordato ordinario

Art. 314

1 Il concordato indica in quale misura i creditori rinunciano ai loro crediti, come il debitore adempirà le sue obbligazioni e, all'occor­renza, come queste saranno garantite.

1bis Il dividendo del concordato può essere costituito in tutto o in parte di quote sociali o diritti societari del debitore o di una società subentrante.555

2 Il commissario o un terzo può essere incaricato di prendere i provve­dimenti di vigilanza, di gestione e di liquidazione necessari per ese­guire il concordato e garantirne l'adempimento.

555 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).


Art. 315

1 Omologando il concordato, il giudice del concordato assegna ai creditori le cui pre­tese sono contestate un termine di venti giorni per promuovere l'azione al luogo del concordato, sotto la comminatoria che in caso di omissione perderanno il diritto alla garanzia del dividendo.

2 A richiesta del giudice del concordato, il debitore deve depositare presso lo stabilimento dei depositi, sino a causa definita, i riparti rela­tivi ai crediti contestati.

Art. 316

1 Ogni creditore riguardo al quale non sia stato adempito il concordato può, senza pregiudizio dei diritti che questo gli assicura, domandare al giudice del concordato la revoca per il suo credito.

2 L'articolo 307 è applicabile per analogia.

IV. Del concordato con abbandono dell'attivo

Art. 317

1 Il concordato con abbandono dell'attivo può conferire ai creditori il diritto di disporre dei beni del debitore o consistere nel trasferimento a terzi di tutti o di parte di questi beni.

2 I creditori esercitano i loro diritti per il tramite di liquidatori e di una delegazione dei creditori. Questi sono nominati dall'assemblea che si pronuncia sul concordato. Possono fungere da commissario i liquida­tori.

Art. 318

1 Il concordato contiene disposizioni circa:

1.
la rinuncia dei creditori alla parte del credito non coperta dal ricavo della liquidazione dei beni o del prezzo del trasfe­rimento di tali beni a un terzo, oppure la regolamentazione precisa dei diritti spettanti ad essi a questo riguardo;
2.
la designazione dei liquidatori e il numero di membri della delegazione dei creditori, nonché la delimitazione delle loro attribuzioni;
3.
il modo di liquidazione, in quanto non disciplinato dalla legge, nonché il modo e le garanzie d'esecuzione della cessione, se i beni sono ceduti a un terzo;
4.
gli organi, oltre i fogli ufficiali, nei quali le pubblicazioni destinate ai creditori devono essere fatte.556

1bis Il dividendo del concordato può essere costituito in tutto o in parte di quote sociali o di diritti societari del debitore o di una società subentrante.557

2 In particolare, il concordato che non concerne la totalità dei beni del debitore deve indicare esattamente quali beni sono ceduti ai creditori e quali a un terzo.

556 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

557 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

Art. 319

1 Quando l'omologazione del concordato con abbandono dell'attivo è divenuta de­finitiva, il debitore non ha più diritto di disporre dei suoi beni ed i precedenti aventi diritto non sono più autorizzati a firmare.

2 Se il debitore è iscritto nel registro di commercio, alla sua ragione sociale devono essere aggiunte le parole: «in liquidazione concordata­ria». Sotto questa ragione la massa può essere escussa per i debiti non compresi nel concordato.

3 I liquidatori provvedono a tutti gli atti necessari alla conservazione e alla realizzazione della massa o, all'occorrenza, al trasferimento dei beni.

4 Essi rappresentano la massa in giustizia. L'articolo 242 è applicabile per analogia.

Art. 320

1 I liquidatori soggiacciono alla vigilanza e al controllo della delega­zione dei credi­tori.

2 I provvedimenti dei liquidatori concernenti la realizzazione dell'at­tivo possono es­sere impugnati avanti la delegazione dei creditori, e le decisioni di questa commis­sione possono essere deferite all'autorità di sorveglianza entro dieci giorni dalla co­municazione.

3 Per il resto, gli articoli 8 a 11, 14, 34 e 35 si applicano per analogia alla gestione dei liquidatori.


Art. 321

1 Per determinare le persone che parteciperanno al riparto del ricavo della liquida­zio­ne ed il grado dei loro crediti, i liquidatori, senza pub­blicare nuova grida e fon­dan­dosi sui libri e sulle insinuazioni, compi­leranno uno stato di collocazione (graduatoria), che sarà messo a disposizione dei creditori.

2 Gli articoli 244 a 251 si applicano per analogia.

Art. 322

1 I beni che compongono l'attivo sono di regola realizzati separata­mente o in blocco. La realizzazione si fa per via d'incasso o di vendita se si tratta di crediti e a tratta­tive private o mediante pubblico incanto se si tratta di altri beni.

2 Il modo e il momento della realizzazione sono determinati dai liqui­datori d'ac­cordo con la delegazione dei creditori.

Art. 323

Eccezion fatta per i casi in cui gli attivi siano trasferiti a un terzo, i fondi gravati da pegno possono essere venduti dai liquidatori a tratta­tive private soltanto col consenso dei creditori pignoratizi non coperti dal prezzo di vendita. In mancanza di consenso, essi dovranno essere realizzati ai pubblici incanti (art. 134 a 137, 142, 143, 257 e 258). La graduatoria (art. 321) fa stato per l'esistenza e il grado degli oneri (ser­vitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e diritti personali annotati) che li gravano.


Art. 324

1 I creditori garantiti da pegni manuali non hanno l'obbligo di conse­gnarli ai liquida­tori. Se il concordato comportante moratoria non lo vieta, i creditori garantiti da pe­gni manuali possono realizzarli al momento che loro sembra opportuno, mediante esecuzione in via di rea­lizzazione del pegno, ovvero, se vi sono autorizzati dall'atto costitutivo del pegno, mediante vendita a trattative private o in borsa.

2 Se tuttavia l'interesse della massa esige che il pegno sia realizzato, i liquidatori possono assegnare al creditore pignoratizio un termine non inferiore a sei mesi per procedere alla realizzazione. Contemporanea­mente, essi ingiungono al creditore pignoratizio, sotto minaccia di pena (art. 324 n. 4 CP558), di consegnare loro il pegno dopo la sca­denza del termine per la realizzazione, e lo avvisano che, se la mancata consegna non è giustificata, il diritto preferenziale sarà estinto.

558 RS 311.0


Art. 325

Se i liquidatori o la delegazione dei creditori rinunciano ad una pretesa contestata o di realizzazione difficile, in ispecial modo, se rinunciano ad un diritto che dovrebbe essere fatto valere mediante l'azione rivo­catoria od un'azione di responsabilità con­tro gli organi o gl'impiegati del debitore, essi ne informeranno i creditori con avviso personale o mediante pubblicazione ufficiale ed offriranno loro la cessione di dette pretese conformemente all'articolo 260.


Art. 326

Prima di ogni distribuzione, anche provvisoria, i liquidatori sono te­nuti a compilare un estratto dello stato di riparto e a tenerlo a disposi­zione dei creditori per dieci giorni. Entro questo termine, è ammesso il ricorso contro lo stato di riparto all'autorità di vigilanza.


Art. 327

1 I creditori pignoratizi i cui pegni sono già stati realizzati al momento del deposito dello stato di riparto provvisorio partecipano al riparto provvisorio per l'importo effettivamente scoperto. Questo importo è determinato dai liquidatori, la cui decisione può essere impugnata sol­tanto mediante ricorso conformemente all'articolo 326.

2 Se il pegno non è ancora stato realizzato al momento del deposito dello stato di ri­parto provvisorio, il creditore pignoratizio parteciperà alla distribuzione per l'im­porto presumibilmente scoperto, a stima del commissario. Se dimostra che il ricavo della realizzazione del pegno è rimasto inferiore a questa stima, il creditore pigno­ra­tizio avrà diritto al dividendo e agli acconti corrispondenti.

3 Se il ricavo della realizzazione del pegno e i dividendi provvisori già riscossi su­pe­rano l'ammontare del credito, il creditore dovrà restituire l'eccedenza.

Art. 328

Con lo stato di riparto definitivo, i liquidatori devono depositare il conto finale, che comprenderà anche il conto delle spese.

Art. 329

1 I dividendi che non sono stati ritirati entro il termine fissato sono depositati pres­so la cassa dei depositi designata dal giudice del concordato559.

2 I dividendi che non saranno stati ritirati entro il termine di dieci anni saranno di­stribuiti a cura dell'ufficio dei fallimenti; è applicabile per analogia l'articolo 269.

559 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 330

1 Terminata la liquidazione, i liquidatori stendono una relazione finale. Questa deve essere approvata dalla delegazione dei creditori, comuni­cata al giudice del concordato e tenuta a disposizione dei creditori.

2 Se la liquidazione dura più di un anno, i liquidatori hanno l'obbligo di allestire al 31 dicembre di ogni anno uno stato del patrimonio liqui­dato e dei beni non ancora rea­liz­zati ed una relazione sulla loro gestione. Entro i due primi mesi dell'anno se­guen­te, essi devono tra­smettere lo stato del patrimonio e la relazione al giudice del concordato, per il tramite della delegazione dei creditori, e metterli a disposi­zione dei creditori stessi.

Art. 331

1 Gli atti giuridici compiuti dal debitore prima dell'omologazione del concordato sono revocabili conformemente agli articoli 285 a 292.

2 Per il computo dei termini di cui agli articoli 286-288 fa stato, in luogo del pignoramento o della dichiarazione di fallimento, la concessione della moratoria concordataria.560

3 I liquidatori possono e debbono opporre ai creditori tutte le eccezioni che compe­tono alla massa in virtù dei disposti relativi all'azione rivo­catoria.

560 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

V. Del concordato nella procedura di fallimento

Art. 332

1 Il debitore o un creditore può proporre un concordato. In tal caso, l'amministrazione del fallimento lo sottopone col proprio parere ai creditori, i quali deliberano sul medesimo al più presto nella seconda assemblea.561

2 Gli articoli 302 a 307 e 310 a 331 si applicano per analogia. Tuttavia le funzioni del commissario spettano all'amministrazione del falli­mento. La realizzazione è sospesa sino a decisione del giudice del concordato sull'omologazione.

3 La decisione sul concordato è comunicata all'amministrazione, la quale, in caso di omologazione, propone al giudice la rivocazione del fallimento.

561 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

VI. Dell'appuramento bonale dei debiti mediante trattative private

Art. 333

1 Ogni debitore non soggetto all'esecuzione in via di fallimento può domandare al giudice del concordato che si proceda all'appuramento bonale dei debiti mediante trattative private.

2 Nella domanda, il debitore deve presentare lo stato dei suoi debiti e la situazione quanto al suo patrimonio e ai suoi proventi.

Art. 334

1 Se l'appuramento bonale dei debiti non appare escluso già di primo acchito e le spese del procedimento sono garantite, il giudice del con­cordato concede al debitore una moratoria di tre mesi al massimo e nomina un commissario.

2 Su domanda del commissario, la moratoria può essere prorogata fino a sei mesi al massimo. Inoltre, può essere revocata innanzi tempo, se l'appuramento non è manifestamente più possibile.

3 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore, fatta eccezione per i contributi periodici di mantenimento o d'esistenza in virtù del diritto di famiglia. I termini previsti dagli articoli 88, 93 capoverso 2, 116 e 154 sono sospesi.

4 La decisione del giudice del concordato è comunicata ai creditori. L'articolo 294 capoversi 3 e 4562 è applicabile per analogia.

562 Ora: l'art. 295c.

Art. 335

1 Il commissario assiste il debitore nell'elaborazione di una proposta di appuramento. Il debitore può in particolare proporre ai creditori un dividendo, oppure richiedere una moratoria o ogni altra misura per facilitare il pagamento del capitale o degli interessi.

2 Il commissario conduce le trattative con i creditori in vista dell'ac­cettazione delle proposte di appuramento fatte dal debitore.

3 Il giudice del concordato può incaricare il commissario di vigilare sul debitore nell'esecuzione dell'appuramento bonale.

Art. 336

In caso di successiva procedura concordataria, la durata della morato­ria secondo gli articoli 333 segg. è computata sulla durata della mora­toria concordataria.

Titolo dodicesimo:563 Della moratoria straordinaria

563 Introdotto dal n. IV della LF del 3 apr. 1924 (RU 40 391).Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 337

In circostanze straordinarie, soprattutto nel caso di crisi economica persistente, il Governo cantonale può, col consenso della Confedera­zione564, dichiarare applica­bili per un determinato tempo le disposi­zioni del presente titolo ai debitori di un deter­minato territorio resi vittime da siffatte circostanze.

564 Espr. modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

Art. 338

1 Un debitore che, senza sua colpa, in seguito alle circostanze previste dall'articolo 337, non è in grado di soddisfare i suoi impegni, può chiedere al giudice del concordato una moratoria straordinaria di sei mesi al massimo, sempreché si possa presumere che, scaduta la mora­toria, egli possa soddisfare integralmente i suoi creditori.

2 A questo scopo egli deve allegare alla sua domanda gli atti giustifi­cativi richiesti circa le sue condizioni patrimoniali, presentare un elenco dei suoi creditori, fornire tutti gli schiarimenti chiesti dal giudice del concordato e produrre gli altri docu­menti che gli fossero domandati.

3 Se il debitore è sottoposto alla procedura di fallimento, deve allegare alla doman­da anche un bilancio e i suoi libri di commercio.

4 Dopo la presentazione della domanda, il giudice del concordato può sospendere, con una misura provvisionale, le esecuzioni pendenti, eccezion fatta di quelle per crediti indicati nell'articolo 342. Egli decide se e in quale misura il tempo della sospensione debba essere compu­tato nella durata della moratoria straordinaria.

Art. 339

1 Il giudice del concordato compie le indagini che ancora fossero necessarie e, quan­do la domanda non risulti senz'altro infondata, cita, mediante pubblico avviso, tutti i creditori ad una discussione orale; ove occorra, saranno assunti dei periti.

2 Se l'elenco dei creditori presentato dal debitore indica un numero relativamente esiguo di creditori e il giudice del concordato lo reputa degno di fede, la convocazione pubblica dei creditori, fideiussori e condebitori può essere sostituita da una citazione perso­nale.565

3 Prima della discussione i creditori possono vedere gli atti e anche presentare per iscritto le loro obiezioni contro la domanda.566

4 Il giudice del concordato decide entro breve termine. Essa può, con­cedendo la mo­ratoria, imporre al debitore il pagamento di una o più rate.567

565 Introdotto dall'art. 25 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 57).

566 Primitivi cpv. 2 e 3.

567 Primitivi cpv. 2 e 3.

568 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

Art. 340

1 Il debitore e ogni creditore possono impugnare la decisione mediante reclamo secondo il CPC569.570

2 Ai dibattimenti sono citati a comparire il debitore e i creditori che erano presenti o si erano fatti rappresentare davanti alla prima istanza.

3 La moratoria concessa dal giudice del concordato è operativa fino alla decisione definitiva dell'autorità giudiziaria superiore.571

569 RS 272

570 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

571 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).


Art. 341

1 Il giudice del concordato ordina, al più tardi al momento della con­cessione della moratoria, la formazione di un inventario dei beni. Gli articoli 163 e 164 si applicano per analogia. Il giudice può prendere altri provvedimenti per la tutela degli interessi dei creditori.

2 Concedendo la moratoria, egli può affidare a un commissario l'inca­rico di vigilare sulla gestione del debitore.


Art. 342

La decisione che concede la moratoria è notificata all'ufficio d'esecu­zione e, se il debitore è sottoposto alla procedura di fallimento, al giu­dice del fallimento. Essa viene pubblicata non appena sia divenuta definitiva.



Art. 343

1 Finché dura la moratoria, contro il debitore possono essere iniziate e proseguite delle esecuzioni fino al pignoramento o alla comminatoria di fallimento. I salari pi­gnorati sono riscossi anche durante la morato­ria. Lo stesso dicasi delle pigioni e dei fitti, in quanto siano compresi nella garanzia reale in virtù di un'esecuzione chiesta prima o durante la moratoria. Per contro, non può essere dato corso a una domanda di realizzazione o a una domanda di fallimento.

2 I termini previsti dagli articoli 116, 154, 166, 188, 219, 286, 287 e 288 sono prolungati di un periodo corrispondente alla moratoria. Parimenti, viene prolungata di un periodo corrispondente alla moratoria la garanzia reale per gli interessi dei crediti garantiti da pegno immo­biliare (art. 818 cpv. 1 n. 3 CC572).

572 RS 210

Art. 344

Il debitore può continuare il suo commercio o la sua industria, ma gli è vietato di compiere durante la moratoria degli atti giuridici tali da nuo­cere agli interessi le­git­timi dei creditori o da favorire certi creditori a detrimento di altri.

Art. 345

1 Concedendo la moratoria, il giudice del concordato può disporre che il debitore non potrà, senza il consenso del commissario o, in sua assenza, del giudice del concordato, validamente alienare o ipotecare fondi, costituire pegni, prestare fideiussioni, disporre dei propri beni a titolo gratuito, né fare pagamenti per debiti contratti anteriormente alla moratoria. Il consenso non è però richiesto per il pagamento di debiti della seconda classe giusta l'articolo 219 capoverso 4, né per il versa­mento delle rate previste dall'articolo 339 capoverso 4.

2 Se il giudice del concordato, nel concedere la moratoria, formula siffatta riserva, quest'ultima deve essere indicata nella pubblicazione e la moratoria deve essere menzionata nel registro fondiario come restri­zione del diritto di disporre.

Art. 346

1 La moratoria non si estende né ai crediti inferiori a cento franchi, né ai crediti della prima classe (art. 219 cpv. 4).

2 Tuttavia, durante la moratoria, anche contro il debitore sottoposto alla procedura di fallimento è possibile, per questi crediti, soltanto l'esecuzione in via di pignoramento o di realizzazione del pegno.573

573 Correzione della CdR dell'AF, pubblicata il 14 mar. 2017 (RU 2017 2165).

Art. 347

1 Entro il termine dell'articolo 337, il giudice del concordato può, su istanza del debitore, prorogare per quattro mesi al massimo la morato­ria concessagli, quando continuino a sussistere, senza che egli ne abbia colpa, i motivi che ne hanno determinato la concessione.

2 Il debitore deve, con la domanda, completare l'elenco dei creditori e, qualora sia sottoposto alla procedura di fallimento, presentare un nuovo bilancio.

3 Il giudice del concordato, con pubblico avviso, informa della domanda di proroga i creditori e fissa loro un termine entro il quale essi possono far valere le loro oppo­sizioni per iscritto alla domanda stessa. Se è stato designato un commissario, esso sarà invitato a rife­rire.

4 Trascorso il termine, il giudice del concordato decide. Contro la sua decisione è ammesso il ricorso come per la moratoria straordinaria; essa va pubblicata nello stesso modo di quest'ultima.

5 L'istanza superiore giudiziaria dei concordati decide fondandosi sugli atti.

Art. 348

1 Su proposta di un creditore o del commissario, il giudice del concordato deve revo­care la moratoria:

1.574
se il debitore non paga puntualmente le rate che gli sono state imposte;
2.
se esso contravviene alle istruzioni del commissario, lede gli interessi legit­timi dei creditori o favorisce alcuni creditori a detrimento d'altri;
3.
se un creditore fornisce la prova che le indicazioni date dal debitore al giudice del concordato575 sono false o che egli è in grado di soddisfare tutti i suoi im­pegni.

2 Il debitore deve poter esporre oralmente o in iscritto le sue ragioni circa la domanda di revoca. Il giudice del concordato, dopo aver fatto le indagini eventualmente ancora necessarie, decide in base agli atti; altrettanto fa l'autorità giudiziaria superiore in caso di reclamo.576 La revoca vien pubblicata nello stesso modo della concessione della moratoria.

3 Se la moratoria vien revocata giusta il numero 2 o 3, non può essere concessa nè una moratoria ordinaria nè una nuova moratoria straordi­naria.

574 Correzione della CdR dell'AF, pubblicata il 14 mar. 2017 (RU 2017 2165).

575 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

576 Nuovo testo del per. giusta il n. II 17 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

Art. 349

1 Se, durante la moratoria straordinaria, il debitore intende chiedere un concordato, il disegno di concordato, corredato di tutti gli atti e del preavviso del commissario, dev'essere presentato prima che scada la moratoria.

2 Entro il semestre che segue la scadenza della moratoria straordinaria, non può es­sere chiesta nè una moratoria ordinaria nè una nuova moratoria straordinaria.

3 Il debitore, che abbia ritirato la domanda di moratoria straordinaria o la cui do­manda sia stata respinta, non può presentare una nuova domanda prima che siano scorsi sei mesi.577

577 Introdotto dall'art. 28 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 57).

Titolo tredicesimo:579 Disposizioni finali

579 Nuovo numerazione giusta il n. V della LF del 3 apr. 1924 (RU 40 391). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 351

1 La presente legge andrà in vigore il primo gennaio 1892.

2 L'articolo 333 entra in vigore con l'inserzione della legge nella Rac­colta federale delle leggi.

3 Con l'attuazione della presente legge sono abrogate tutte le disposi­zioni contrarie delle legislazioni federale e cantonale, dei regolamenti e dei concordati, salvo le ec­cezioni contenute nei seguenti articoli.

Art. 352

Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare la presente legge, con­formemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874580 concernente le vota­zioni popolari su leggi e risoluzioni fede­rali.

580 [CS 1 168; RU 1962 848 art. 11 cpv. 3. RU 1978 688 art. 89 lett. b]

Disposizioni finali della modifica del 16 dicembre 1994581

Art. 1

Il Consiglio federale, il Tribunale federale e i Cantoni emanano le disposizioni d'esecuzione.

Art. 2

1 Le disposizioni di procedura previste dalla presente legge e le rela­tive disposizioni d'esecuzione si applicano a partire dalla loro entrata in vigore ai procedimenti in corso, in quanto con essi compatibili.

2 Per la durata dei termini il cui decorso è cominciato prima dell'en­trata in vigore della presente legge, vale il diritto anteriore.

3 I diritti di prelazione previsti dal diritto anteriore (art. 146 e 219) si applicano ai fallimenti pronunciati e ai pignoramenti eseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

4 Il credito privilegiato della moglie è collocato in una classe speciale tra la seconda e la terza classe nei casi seguenti:

a.
quando i coniugi continuano a vivere sotto il regime dell'u­nione di beni o sotto il regime esterno della comunione di beni giusta gli articoli 211 e 224 CC582 nel tenore del 1907;
b.
quando i coniugi vivono sotto il regime della partecipazione agli acquisti giusta l'articolo 9c del titolo finale CC nel tenore del 1984583.

5 La prescrizione dei crediti accertati mediante un attestato di carenza di beni rilasciato precedentemente all'entrata in vigore della presente legge comincia a decorrere dall'entrata in vigore di questa.

582 CS 2 3

583 RU 1984 778

Art. 3

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Art. 4

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Disposizione finale della modifica del 24 marzo 2000584

I privilegi previsti dal diritto anteriore (art. 146 e 219) si applicano ai fallimenti dichiarati, ai pignoramenti eseguiti e alle moratorie concor­datarie concesse prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Disposizione finale della modifica del 19 dicembre 2003585

I privilegi previsti nel diritto previgente si applicano ai fallimenti dichiarati, ai pignoramenti eseguiti e alle moratorie concesse prima dell'entrata in vigore della presente modifica.

Disposizione finale della modifica del 17 giugno 2005586 587

586 Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

587 RU 2006 1205; FF 2001 3764

Le ordinanze di esecuzione del Tribunale federale che non derogano materialmente al nuovo diritto rimangono in vigore sino a quando il Consiglio federale non disponga altrimenti.

Disposizione transitoria della modifica del 18 giugno 2010588

I privilegi previsti dal diritto anteriore si applicano ai fallimenti dichiarati, ai pignoramenti eseguiti e alle moratorie concordatarie concesse prima dell'entrata in vigore della presente modifica.

Disposizione transitoria della modifica del 21 giugno 2013589

La procedura concordataria è retta dal diritto anteriore se la domanda di moratoria è stata presentata prima dell'entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2013.