01.01.2025 - *
01.07.2024 - 31.12.2024
01.01.2023 - 30.06.2024 / In vigore
01.08.2021 - 31.12.2022
20.10.2020 - 31.07.2021
01.01.2020 - 19.10.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
28.03.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 27.03.2017
01.07.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 30.06.2016
01.01.2014 - 31.12.2015
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.09.2011 - 31.12.2011
01.02.2011 - 31.08.2011
01.01.2011 - 31.01.2011
01.12.2010 - 31.12.2010
01.01.2010 - 30.11.2010
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1

Legge federale
sulla esecuzione e sul fallimento
(LEF)
1

dell'11 aprile 1889 (Stato 31 ottobre 2000) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 64 della Costituzione federale2,3 decreta:

Titolo primo: Disposizioni generali I. Della organizzazione

Art. 1

1

Per la procedura d'esecuzione e di fallimento il territorio di ogni Cantone forma uno o più circondari.

2

I Cantoni determinano il numero e la circoscrizione di questi circondari.

3

Un circondario pei fallimenti può comprendere più circondari d'esecuzione.


Art. 2

1

In ogni circondario d'esecuzione è istituito un ufficio d'esecuzione diretto da un ufficiale esecutore.

2

In ogni circondario dei fallimenti è istituito un ufficio dei fallimenti diretto da un ufficiale dei fallimenti.5 3

All'ufficiale è aggiunto un supplente che ne fa le veci nei casi di incompatibilità o d'impedimento alla direzione dell'ufficio.6

RU 11 529 e CS 3 3 1

Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

2

[CS 1 3]. A questa disposizione corrisponde l'art. 122 cpv. 1 della Cost. federale del
18 apr. 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2531 2532; FF 1999 8077 8458).

4

Ogni art. viene corredato di un tit. marginale, n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal
1° dic. 1994 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1). Di detta modificazione è stato tenuto in
tutto il presente testo.

5

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

6

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

281.1

A. Circondari
d'esecuzione e
circondari dei
fallimenti4

B. Uffici d'esecuzione e uffici
dei fallimenti
1. Organizzazione

Esecuzione e fallimento 2

281.1

4

Gli uffici d'esecuzione e gli uffici dei fallimenti possono essere diretti dallo stesso ufficiale.7 5

Per il resto, l'organizzazione degli uffici spetta ai Cantoni.


Art. 3


8

La retribuzione dell'ufficiale esecutore, di quello dei fallimenti e dei
loro supplenti è di competenza dei Cantoni.


Art. 4


9

1

Gli uffici d'esecuzione e gli uffici dei fallimenti procedono alle operazioni di loro competenza su richiesta degli uffici, delle amministrazioni speciali del fallimento, come pure dei commissari e dei liquidatori di un altro circondario.

2

Gli uffici, le amministrazioni speciali del fallimento, i commissari e i liquidatori possono procedere ad atti del loro ufficio anche al di fuori
del loro circondario, se l'ufficio competente per territorio vi acconsente. La competenza per la notificazione degli atti esecutivi che non
avvenga per posta, per il pignoramento, per la vendita agli incanti e
per la richiesta d'intervento della forza pubblica spetta tuttavia unicamente all'ufficio dove l'atto deve essere compiuto.


Art. 5


10

1

Il Cantone è responsabile del danno cagionato illecitamente dai funzionari, dagli impiegati, dai loro ausiliari, dalle amministrazioni speciali del fallimento, dai commissari, dai liquidatori, dalle autorità di
vigilanza e giudiziarie, come pure dalla polizia, nell'adempimento dei
compiti loro assegnati dalla presente legge.

2

Il danneggiato non ha azione contro il colpevole.

3

Il diritto cantonale disciplina l'esercizio del regresso dei Cantoni contro le persone che hanno cagionato il danno.

4

Se la gravità del pregiudizio lo giustifica, può essere chiesto il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.

7

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227
1307; FF 1991 III 1).

8

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

9

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

10

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

2. Retribuzione

C. Assistenza

D. Responsabilità
1. Principio

Legge federale

3

281.1


Art. 6


11

1

L'azione di risarcimento del danno si prescrive in un anno dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e in ogni caso in
dieci anni dal giorno dell'atto che ha cagionato il danno.

2

Se però il danno deriva da un atto punibile, a riguardo del quale la legislazione penale stabilisce una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione di risarcimento.


Art. 7


12

Se l'azione di risarcimento è fondata sull'atto illecito dell'autorità cantonale superiore di vigilanza o dell'istanza cantonale superiore dei
concordati, il Tribunale federale è solo competente.


Art. 8


13

1

Gli uffici d'esecuzione e gli uffici dei fallimenti stendono verbale delle loro operazioni nonché delle domande e dichiarazioni loro presentate e tengono i registri.

2

I verbali e i registri fanno fede fino a prova contraria.

3

L'ufficio d'esecuzione rettifica d'ufficio o su domanda della persona toccata le iscrizioni erronee.

a14 1

Chiunque renda verosimile un interesse può consultare i verbali e i registri degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti, nonché
chiederne estratti.

2

Tale interesse è in particolare reso verosimile se la domanda di estratto risulta da un nesso diretto con la conclusione o la liquidazione
del contratto.

3 Gli uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi: a.

nulli o annullati in seguito a impugnazione o a decisione giudiziale; b.

per i quali il debitore ha esercitato con successo l'azione di ripetizione dell'indebito; 11

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

12

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

13

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

14

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227
1307; FF 1991 III 1).

2. Prescrizione

3. Competenza
del Tribunale
federale

E. Verbali e
registri
1. Tenuta, prova
e rettificazione

2. Consultazione

Esecuzione e fallimento 4

281.1

c.

per i quali il creditore ha ritirato l'esecuzione.

4

Per i terzi, il diritto di consultazione si estingue cinque anni dopo la chiusura del procedimento. Successivamente, estratti sono rilasciati
soltanto ad autorità giudiziarie o amministrative per procedimenti pendenti presso di loro.


Art. 9

Gli uffici d'esecuzione e dei fallimenti sono tenuti a depositare presso
lo stabilimento dei depositi le somme, le carte-valori e gli oggetti preziosi di cui entro tre giorni dal ricevimento non sia stato disposto.


Art. 10


15

1

I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare
le loro funzioni:

1.

negli affari propri; 2.

in quelli del coniuge, del fidanzato o della fidanzata, dei parenti ed affini in linea retta ascendente e discendente nonché
dei parenti ed affini in linea collaterale fino al terzo grado incluso; 3.

negli affari di una persona di cui siano rappresentanti legali,
mandatari o impiegati; 4.

negli affari in cui possano per altri motivi avere interessi.

2

L'ufficiale tenuto a ricusarsi trasmette immediatamente le domande al suo supplente e ne avvisa il creditore con lettera semplice.


Art. 11


16

Ai funzionari e impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei
fallimenti è vietato concludere negozi per proprio conto riguardo al
credito per il quale l'ufficio procede o all'oggetto che è incaricato di
realizzare. Gli atti che contravvengono a questo divieto sono nulli.


Art. 12

1

L'ufficio d'esecuzione è tenuto ad accettare ogni pagamento fatto per conto del creditore istante.

2

Il pagamento fatto all'ufficio libera il debitore.

15

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

16

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

F. Deposito di
somme e di
oggetti preziosi

G. Ricusazione

H. Negozi giuridici vietati I. Pagamenti
all'ufficio d'esecuzione

Legge federale

5

281.1


Art. 13

1

Ogni Cantone deve designare un'autorità incaricata di vigilare sugli uffici d'esecuzione e sugli uffici dei fallimenti.17 2

I Cantoni possono inoltre istituire autorità inferiori di vigilanza per uno o più circondari.


Art. 14

1

L'autorità di vigilanza deve ispezionare almeno una volta all'anno la gestione di ogni ufficio.

2

Nei confronti dell'ufficiale o dell'impiegato possono essere prese le misure disciplinari seguenti:18 1.19 l'ammonimento;

2.20 la multa sino a 1000 franchi; 3.

la sospensione dall'ufficio per una durata non maggiore di sei
mesi;

4.

la destituzione.


Art. 15

1

Il Tribunale federale21 esercita l'alta vigilanza sulle esecuzioni e sui fallimenti e cura l'uniforme applicazione della presente legge.

2

Emana le disposizioni e i regolamenti necessari all'attuazione della medesima.

3

Può impartire istruzioni alle autorità cantonali di vigilanza e richiedere da esse annuali relazioni.

4

Esso cura specialmente che gli uffici d'esecuzione siano posti in grado di tenere un catalogo delle persone soggette alla procedura di fallimento dimoranti nel loro circondario.

17

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

18

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

19

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

20

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

21

Nuovo testo giusta l'art. 1 della LF del 28 giu. 1895 che trasferisce al TF l'alta
sorveglianza in materia di esecuzione e di fallimento, in vigore dal 1° gen. 1896 (RU 15
293 298).

K. Autorità di
vigilanza
1. Autorità cantonale
a. Designazione

b. Ispezione e
sanzioni disciplinari 2. Tribunale
federale

Esecuzione e fallimento 6

281.1


Art. 16

1

Il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse.

2

Gli atti della procedura d'esecuzione e di fallimento sono esenti da bollo.


Art. 17

1

Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento
di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione
di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.22 2

Il ricorso23 dev'essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.

3

È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.

4

In caso di ricorso, l'ufficio può, fino all'invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Se emana una nuova decisione, la notifica senza indugio alle parti e ne dà conoscenza all'autorità di vigilanza.24


Art. 18


25

1

La decisione di un'autorità inferiore di vigilanza può essere deferita all'autorità cantonale superiore di vigilanza entro dieci giorni dalla notificazione.

2

Contro una decisione dell'autorità inferiore è ammesso in ogni tempo il ricorso all'autorità cantonale superiore di vigilanza per denegata o
ritardata giustizia.


Art. 19


26

1

La decisione dell'autorità cantonale superiore di vigilanza può essere deferita al Tribunale federale entro dieci giorni dalla notificazione per
violazione del diritto federale o dei trattati internazionali conclusi dalla
Confederazione, come pure per eccesso o abuso nell'apprezzamento.

22

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

23

Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto
il presente testo.

24

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227
1307; FF 1991 III 1).

25

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

26

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

L. Tasse

M. Ricorso
1. All'autorità di
vigilanza

2. All'autorità
superiore di
vigilanza

3. Al Tribunale
federale

Legge federale

7

281.1

2

Contro una decisione dell'autorità cantonale superiore di vigilanza è ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.


Art. 20


27

Nelle esecuzioni cambiarie i termini d'impugnazione sono ridotti a
cinque giorni; l'autorità deve decidere entro ugual termine.

a28 1

Le procedure sono gratuite. La parte o il suo rappresentante che agisce in modo temerario o in mala fede può essere condannata a una
multa sino a 1500 franchi, nonché al pagamento di tasse e spese.

2

Alla procedura avanti alle autorità cantonali di vigilanza si applicano inoltre le disposizioni seguenti: 1.

le autorità di vigilanza, ogni volta che agiscono in questa veste, devono designarsi come tali e se del caso come autorità
superiore o inferiore di vigilanza; 2.

l'autorità di vigilanza constata i fatti d'ufficio. Essa può chiedere la collaborazione delle parti e, se rifiutano di prestare la
collaborazione che da esse ci si può ragionevolmente attendere, dichiararne irricevibili le conclusioni; 3.

l'autorità di vigilanza apprezza liberamente le prove; fatto salvo l'articolo 22, essa è vincolata dalle conclusioni delle parti.
Se la procedura è orale, l'articolo 51 capoverso 1 lettere b e c
della legge federale sull'organizzazione giudiziaria29 è applicabile per analogia; 4.

la decisione sul ricorso deve essere motivata e indicare i rimedi
di diritto; essa è notificata per scritto alle parti, all'ufficio e agli
altri eventuali interessati.

3

Per il resto, i Cantoni stabiliscono la procedura.


Art. 21

L'autorità che dichiara fondato un ricorso annulla o riforma gli atti impugnati. Essa ordina l'esecuzione di quelli dei quali il funzionario abbia senza motivo rifiutato o ritardato il compimento.

27

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

28

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227
1307; FF 1991 III 1).

29

RS 173.110

4. Termini in
materia di esecuzione cambiaria 5. Procedura

6. Decisioni su
ricorso

Esecuzione e fallimento 8

281.1


Art. 22


30

1

Sono nulle le decisioni che violano prescrizioni emanate nell'interesse pubblico o nell'interesse di persone che non sono parte nel procedimento. L'autorità di vigilanza constata d'ufficio la nullità anche
quando la decisione non sia stata impugnata.

2

L'ufficio può sostituire la decisione nulla con una nuova decisione.

Nondimeno, se presso l'autorità di vigilanza è pendente un procedimento ai sensi del capoverso 1, la sostituzione è ammissibile fino all'invio della risposta da parte dell'ufficio.


Art. 23


31

I Cantoni designano le autorità giudiziarie competenti per le decisioni
deferite al giudice dalla presente legge.


Art. 24

I Cantoni designano gli stabilimenti obbligati ad accettare i depositi
nei casi previsti dalla presente legge («stabilimenti di depositi»). Essi
sono responsabili dei depositi fatti presso tali stabilimenti.


Art. 25

I Cantoni emanano:32

1.

le regole procedurali per le cause che devono istruirsi con la
procedura accelerata. Tale procedura dev'essere regolata in
modo che le parti vengano citate a breve termine e che le liti
possano essere definite, con decisione di merito dell'ultima
istanza cantonale, entro sei mesi dal giorno in cui fu promossa
l'azione:

2.33 le norme disciplinanti la procedura sommaria in caso di: a.

decisioni delle istanze competenti in materia di opposizione, di fallimento, di sequestro e di concordato; b.

ammissibilità dell'opposizione tardiva (art. 77 cpv. 3) e
dell'opposizione nell'esecuzione cambiaria (art. 181); c.

annullamento o sospensione dell'esecuzione (art. 85); 30

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

31

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

32

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

33

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

N. Decisioni
nulle

O. Disposizioni
cantonali d'esecuzione
1. Autorità giudiziarie 2. Stabilimenti di
deposito

3. Norme procedurali

Legge federale

9

281.1

d.

decisione relativa al ritorno a miglior fortuna (art. 265a
cpv. 1 a 3); 3.

...34


Art. 26


35

1

In quanto il diritto federale non sia applicabile, i Cantoni possono prescrivere che il pignoramento infruttuoso e il fallimento producano
effetti di diritto pubblico, quali l'ineleggibilità a funzioni pubbliche,
l'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'attività subordinata a autorizzazione. È esclusa la privazione dei diritti civici come
pure la pubblicazione degli attestati di carenza di beni.

2

Agli effetti di diritto pubblico deve essere posto termine qualora il fallimento sia revocato, tutti i creditori al beneficio di un attestato di
carenza di beni siano stati soddisfatti o tutti i loro crediti siano prescritti.

3

Qualora il coniuge del debitore sia l'unico creditore che subisca perdite, gli effetti di diritto pubblico del pignoramento infruttuoso e del
fallimento non possono essere pronunciati.


Art. 27


36

1

I Cantoni possono disciplinare la professione di rappresentante delle persone interessate nel procedimento esecutivo. I Cantoni possono segnatamente: 1.

prescrivere che le persone che intendono esercitare questa attività provino la loro capacità professionale e moralità; 2.

esigere la prestazione di garanzie; 3.

fissare la tariffa degli onorari applicabili alla professione di
rappresentante.

2

Chi ha ottenuto in un Cantone l'autorizzazione a esercitare la professione di rappresentante, può chiederla in ogni altro Cantone, sempreché la sua capacità professionale e moralità siano state accertate in
modo adeguato.

3

Nessuno può essere costretto a munirsi di un rappresentante. I costi della rappresentanza non possono essere accollati al debitore.

34

Abrogato dall'art. 398 cpv. 2 lett. c CP (RS 311.0).

35

Abrogato dall'art. 3 cpv. 2 della LF del 29 apr. 1920 sugli effetti di diritto pubblico del
pignoramento infruttuoso e del fallimento (RS 284.1). Nuovo testo giusta il n. I della LF
del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

36

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

4. Effetti di
diritto pubblico
del pignoramento
infruttuoso e del
fallimento

5. Professione di
rappresentante

Esecuzione e fallimento 10

281.1


Art. 28

1

I Cantoni indicano al Tribunale federale i circondari di esecuzione e dei fallimenti, l'organizzazione dei relativi uffici, come pure le autorità
designate per l'applicazione della presente legge.37 2 Il Tribunale federale38 provvede per la conveniente pubblicità di tali indicazioni.


Art. 29


39

La validità delle leggi e delle ordinanze emanate dai Cantoni in esecuzione della presente legge sottostà all'approvazione della Confederazione.


Art. 30


40

1

La presente legge non si applica all'esecuzione nei confronti di Cantoni, Distretti e Comuni, in quanto la materia sia disciplinata da norme
speciali federali o cantonali.

2

Sono inoltre salve le disposizioni di altre leggi federali che prevedono procedure esecutive speciali.

a41 Sono salvi i trattati internazionali e le disposizioni della legge federale
del 18 dicembre 198742 sul diritto internazionale privato.

II. Regole diverse

Art. 31

1

Il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere.

2

Il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente pel numero a quello da cui comincia a decorrere; mancando tal giorno
nell'ultimo mese il termine scadrà l'ultimo giorno di detto mese.

37

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

38

Nuovo testo giusta l'art. 1 della LF del 28 giu. 1895 che trasferisce al TF l'alta
sorveglianza in materia di esecuzione e di fallimento, in vigore dal 1° gen. 1896 (RU 15
293 298).

39

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

40

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

41

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227
1307; FF 1991 III 1).

42

RS 291

P. Comunicazione circa l'organizzazione nel
Cantone

Q. Approvazione
delle disposizioni cantonali
d'esecuzione

R. Procedimenti
esecutivi speciali

S. Trattati internazionali e diritto internazionale privato A. Termini
1. Computo

Legge federale

11

281.1

3

Se l'ultimo giorno del termine cade di sabato, di domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, il termine scade il
prossimo giorno feriale.43 4

...44


Art. 32


45

1

Le comunicazioni scritte richieste dalla presente legge devono essere consegnate entro l'ultimo giorno del termine all'autorità o, alla sua attenzione, a un ufficio postale svizzero, oppure a una rappresentanza
diplomatica o consolare svizzera.

2

Il termine è osservato se prima dello scadere del medesimo è adita un'autorità incompetente; questa trasmette senza indugio la comunicazione all'autorità competente.

3

Se un'azione prevista dalla presente legge è ritirata dall'attore o respinta, mediante sentenza, per incompetenza del giudice adito, comincia a decorrere un nuovo termine della medesima durata per promuovere l'azione.

4

Se una comunicazione scritta è viziata in modo rimediabile, deve essere data la possibilità di riparare il vizio.


Art. 33

1

I termini fissati nella presente legge non possono essere modificati mediante accordo delle parti.

2

Un termine più lungo o una proroga possono essere concessi alla parte interessata nel procedimento, se abita all'estero o se deve essere
avvisata mediante pubblicazione.46 3

La parte interessata nel procedimento può rinunciare ad avvalersi dell'inosservanza di un termine, se questo è stato istituito nel suo
esclusivo interesse.47 4

Chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all'autorità di vigilanza o all'autorità giudiziaria competente la restituzione del termine. Egli deve,
entro il medesimo termine dalla cessazione dell'impedimento, inoltrare 43

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

44

Abrogato dall'art. 169 OG (RS 173.110).

45

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

46

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

47

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227
1307; FF 1991 III 1).

2. Osservanza
del termine

3. Modificazione
e restituzione

Esecuzione e fallimento 12

281.1

la richiesta motivata e compiere presso l'autorità competente l'atto
omesso.48


Art. 34


49

Tutte le comunicazioni degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti si fanno per scritto e, salvo disposizione contraria della legge,
mediante lettera raccomandata o consegna contro ricevuta.


Art. 35


50

1

Le pubblicazioni sono annotate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel Foglio ufficiale cantonale interessato. La pubblicazione
sul Foglio ufficiale svizzero di commercio è determinante per il calcolo dei termini e le conseguenze della pubblicazione.

2

Qualora le circostanze lo richiedano, la pubblicazione si fa anche in altri fogli o per mezzo di pubblico bando.


Art. 36


51

Le appellazioni e i ricorsi hanno effetto sospensivo soltanto per decreto speciale dell'autorità adita o del suo presidente. Tale decreto deve essere immediatamente comunicato alle parti.


Art. 37


52

1

L'espressione «ipoteca» a' sensi della presente legge comprende la ipoteca, la cartella ipotecaria, la rendita fondiaria, gli oneri fondiari, i
pegni immobiliari del diritto anteriore, ogni diritto di privilegio su determinati fondi53, ed il pegno sugli accessori di un fondo.

2

L'espressione «pegno manuale» comprende il pegno mobiliare, il pegno sul bestiame, il diritto di ritenzione, il diritto di pegno su crediti ed
altri diritti.

3

L'espressione «pegno» comprende tanto il pegno immobiliare quanto quello mobiliare.

48

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227
1307; FF 1991 III 1).

49

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

50

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

51

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

52

Nuovo testo giusta l'art. 58 tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RS 210).

53

Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto
il presente testo.

B. Comunicazioni degli uffici
1. Per scritto

2. Mediante
pubblicazione

C. Effetto sospensivo D. Definizioni

Legge federale

13

281.1

Titolo secondo: Della esecuzione I. Delle diverse specie d'esecuzione

Art. 38

1

L'esecuzione ha per scopo di ottenere il pagamento di danaro o la prestazione di garanzie.

2

L'esecuzione comincia con la notificazione del precetto esecutivo e si prosegue in via di pignoramento o di realizzazione del pegno, oppure
in via di fallimento.

3

L'ufficiale esecutore determina quale specie d'esecuzione si debba applicare.


Art. 39

1

L'esecuzione si prosegue in via di fallimento e cioè come «esecuzione ordinaria in via di fallimento» (art. 159 a 176) o come «esecuzione cambiaria» (art. 177 a 189) quando il debitore sia iscritto nel
registro di commercio in una delle seguenti qualità: 1.

titolare di una ditta commerciale (art. 934 e 935 CO54); 2.

socio di una società in nome collettivo (art. 554 CO); 3.

socio illimitatamente responsabile di una società in accomandita (art. 596 CO); 4.

membro dell'amministrazione di una società in accomandita
per azioni (art. 765 CO); 5.

socio gerente di una società a garanzia limitata (art. 781 CO); 6.

società in nome collettivo (art. 552 CO); 7.

società in accomandita (art. 594 CO); 8.

società anonima o in accomandita per azioni (art. 620 e 764
CO);

9.

società a garanzia limitata (art. 772 CO); 10. società cooperativa (art. 828 CO); 11. associazione (art. 60 CC55); 12. fondazione (art. 80 CC)..56 2

...57

54

RS 220

55

RS 210

56

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

57

Abrogato dall'art. 15 n. 1 disp. fin. e trans. tit. XXIV-XXXIII CO (RS 220 in fine).

A. Oggetto dell'esecuzione e
specie d'esecuzione B. Esecuzione in
via di fallimento
1. Campo d'applicazione

Esecuzione e fallimento 14

281.1

3

L'inscrizione produce effetto soltanto dal giorno susseguente a quello della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio58.


Art. 40

1

Le persone inscritte nel registro di commercio rimangono soggette alla procedura di fallimento, anche dopo la cancellazione da quel registro, per sei mesi dalla pubblicazione di questa nel Foglio ufficiale
svizzero di commercio
.

2

Se prima dello scadere di questo termine il creditore ha chiesto la continuazione dell'esecuzione o il precetto per l'esecuzione cambiaria,
l'esecuzione si prosegue in via di fallimento.59

Art. 41


60

1

Per i crediti garantiti da pegno l'esecuzione si prosegue in via di realizzazione del pegno (art. 151 a 158) anche contro i debitori soggetti
alla procedura di fallimento.

1bis

Se un'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento è introdotta per un credito garantito da pegno, il debitore può chiedere, mediante
ricorso (art. 17), che il creditore eserciti dapprima il suo diritto sull'oggetto del pegno.

2

Per gli interessi e le annualità di un credito garantiti da ipoteca si può tuttavia procedere, a scelta del creditore, in via di realizzazione del
pegno oppure, secondo la persona del debitore, in via di pignoramento
o di fallimento. Sono salve le disposizioni in materia di esecuzione
cambiaria (art. 177 cpv. 1).


Art. 42


61

1

In tutti gli altri casi l'esecuzione si prosegue in via di pignoramento (art. 89 a 150).

2

Se un debitore viene iscritto nel registro di commercio, le domande di continuazione dell'esecuzione pendenti contro di lui sono ciononostante eseguite in via di pignoramento, finché non sia stato dichiarato
il suo fallimento.

58

Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto
il presente testo.

59

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

60

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

61

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

2. Durata degli
effetti dell'iscrizione nel registro
di commercio

C. Esecuzione in
via di realizzazione del pegno D. Esecuzione in
via di pignoramento

Legge federale

15

281.1


Art. 43


62

L'esecuzione in via di fallimento è in ogni caso esclusa per: 1.

imposte, tributi, tasse, sportule, multe e altre prestazioni fondate sul diritto pubblico e dovute a pubbliche casse o a funzionari; 2.

contributi periodici di mantenimento o d'assistenza in virtù del
diritto di famiglia;

3.

pretese tendenti alla prestazione di garanzia.


Art. 44

La realizzazione di oggetti confiscati in virtù di leggi d'ordine penale o
fiscale ha luogo secondo le disposizioni delle relative leggi federali o
cantonali.


Art. 45


63

La realizzazione dei crediti degli istituti di prestito a pegno è disciplinata dall'articolo 910 del Codice civile64.

II. Del luogo dell'esecuzione

Art. 46

1

Il debitore dev'essere escusso al suo domicilio.

2

Le persone giuridiche e le società inscritte nel registro di commercio sono escusse alla loro sede; le persone giuridiche non inscritte, alla
sede principale della loro amministrazione.

3

Per debiti di un'indivisione ognuno dei partecipanti può essere escusso al luogo dove la comunione esercita la sua attività economica,
quando non esista una rappresentanza.65 4

La comunione dei comproprietari per piani è escussa al luogo in cui si trova il fondo.66

62

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

63

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

64

RS 210

65

Introdotto dall'art. 58 tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RS 210).

66

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227
1307; FF 1991 III 1).

E. Eccezioni
all'esecuzione in
via di fallimento

F. Riserva delle
disposizioni
speciali
1. Realizzazione
degli oggetti
confiscati

2. Prestito a
pegno

A. Foro ordinario d'esecuzione

Esecuzione e fallimento 16

281.1


Art. 47


67



Art. 48

I debitori che non hanno stabile domicilio possono essere escussi nel
luogo di loro dimora.


Art. 49


68

Fino alla divisione od alla costituzione di una indivisione od alla liquidazione d'ufficio, l'eredità può essere escussa colla specie di esecuzione applicabile al defunto, al luogo in cui egli poteva essere escusso
al momento della sua morte.


Art. 50

1

Per le obbligazioni assunte a conto di una loro azienda nella Svizzera i debitori domiciliati all'estero possono essere escussi alla sede della
medesima.

2

I debitori domiciliati all'estero, che per l'adempimento di un'obbligazione hanno eletto un domicilio speciale nella Svizzera, possono essere escussi per la medesima al domicilio eletto.


Art. 51

1

Per i crediti garantiti da pegno manuale l'esecuzione si può promuovere tanto al luogo determinato giusta gli articoli 46 a 50, quanto al
luogo in cui si trova il pegno o la sua parte di maggior valore.69 2

Pei crediti ipotecari l'esecuzione si può fare soltanto nel luogo in cui si trova il fondo ipotecato. Se è diretta contro più fondi ipotecati situati
in diversi circondari, si fa in quello dove trovasi la parte di maggior
valore dei medesimi.


Art. 52

L'esecuzione preceduta da sequestro può essere promossa anche al
luogo in cui si trova l'oggetto sequestrato.70 Tuttavia la comminatoria e
la domanda di fallimento possono essere notificate soltanto nel luogo
in cui si deve escutere il debitore in via ordinaria.

67

Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

68

Nuovo testo giusta l'art. 58 tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RS 210).

69

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

70

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

B. Fori speciali
d'esecuzione
1. Foro del luogo
di dimora

2. Foro della
successione

3. Foro del debitore domiciliato all'estero 4. Foro del luogo
in cui si trova la
cosa

5. Foro del sequestro

Legge federale

17

281.1


Art. 53

Se il debitore cambia domicilio dopo la notificazione del pignoramento, della comminatoria di fallimento o del precetto nella esecuzione cambiaria, l'esecuzione si prosegue al domicilio precedente.


Art. 54

Contro un debitore in fuga il fallimento si dichiara nel luogo dell'ultimo suo domicilio.


Art. 55

Il fallimento di uno stesso debitore non può essere aperto contemporaneamente, nella Svizzera, in più di un luogo. Si reputa aperto dove
venne prima dichiarato.

III. Dei periodi preclusi, delle ferie e delle sospensioni71

Art. 56


72

Fatti salvi i casi di sequestro o di provvedimenti conservativi che non
ammettono dilazione, non si può procedere ad atti esecutivi: 1.

nei periodi preclusi, cioè tra le ore 20 e le 7, come pure di domenica e nei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi; 2.

durante le ferie, cioè sette giorni prima e sette giorni dopo la
Pasqua e il Natale, come pure dal 15 luglio al 31 luglio; questa
disposizione non si applica tuttavia all'esecuzione cambiaria; 3.

contro un debitore cui sia stata concessa la sospensione (art. 57
a 62).

71

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

72

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

C. Foro in caso
di cambiamento
di domicilio

D. Foro in caso
di fallimento del
debitore in fuga

E. Principio
dell'unità del
fallimento

A. Principi e
nozioni

Esecuzione e fallimento 18

281.1


Art. 57


73

1

L'esecuzione contro un debitore in servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile è sospesa per tutta la durata del servizio.75 2

Se il debitore ha prestato, senza interruzioni notevoli, almeno trenta giorni di servizio prima del licenziamento o del congedo, la sospensione continua ancora durante le prime due settimane susseguenti al
licenziamento o al congedo.

3

Trattandosi di contributi periodici di mantenimento o d'assistenza in virtù del diritto di famiglia, il debitore può essere escusso anche durante la sospensione.76 4

Il debitore che presta servizio militare o di protezione civile in qualità di funzionario o impiegato della Confederazione o del Cantone
non fruisce della sospensione.77
a78 1

Quando non si può procedere ad un atto d'esecuzione perché il debitore presta servizio militare, servizio civile o servizio di protezione
civile, le persone maggiorenni che fanno parte della sua economia domestica, o se si tratta di atti notificati in uno stabilimento industriale o
commerciale, i lavoratori o, secondo il caso, il datore di lavoro sono
tenuti sotto minaccia di pena (art. 324 n. 5 CP79) a indicare all'ufficiale
l'indirizzo di servizio e l'anno di nascita del debitore.80 1bis

L'ufficiale ricorda alle persone tenute all'obbligo d'informare i loro doveri come pure le conseguenze penali dell'inosservanza.81 2

Il comando militare competente comunica all'ufficio d'esecuzione, se richiesto, la data del licenziamento o del congedo del debitore.

3

...82

73

Nuovo testo giusta l'art. 2 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I
57 71).

74

Nuove espressioni giusta il n. 4 dell'all. della LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile
sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RS 824.0). Di detta modificazione è stato tenuto
conto in tutto il presente testo.

75

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

76

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

77

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

78

Introdotto dall'art. 2 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57
71). Vedi anche la nota all'art. 57.

79

RS 311.0

80

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

81

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227
1307; FF 1991 III 1).

82

Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

B. Sospensione
1. Servizio militare, servizio
civile o servizio
di protezione
civile74
a. Durata

b. Obbligo d'informare dei terzi

Legge federale

19

281.1

b83 1

Nei confronti di un debitore, cui è stata concessa la sospensione dell'esecuzione a causa del servizio militare, servizio civile o servizio di
protezione civile, la garanzia del pegno immobiliare per gli interessi
(art. 818 cpv. 1 n. 3 CC84) si estende a tutta la durata della sospensione.85 2

In materia di esecuzione in via di realizzazione del pegno, il precetto esecutivo deve essere notificato anche durante la sospensione se questa
dura da almeno tre mesi.

c86 1

Se un debitore fruisce della sospensione dell'esecuzione a causa del servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, il creditore può esigere che per la durata della sospensione l'ufficio d'esecuzione compili un inventario dei beni con gli effetti previsti dall'articolo
164. 87 Il creditore deve tuttavia rendere verosimile che il suo credito
esiste e che esso è messo in pericolo con atti del debitore o di terzi intesi a favorire singoli creditori a danno di altri o a danneggiare i creditori in genere.

2

L'inventario può essere evitato se vengono fornite garanzie per il credito del creditore istante.

d88 Il giudice competente per il rigetto dell'opposizione può revocare con
effetto immediato, in generale oppure per singoli crediti, la sospensione concessa a causa del servizio militare, servizio civile o servizio
di protezione civile, se il creditore istante rende verosimile che: 1.

il debitore ha sottratto beni all'azione dei suoi creditori o compie atti intesi a favorire singoli creditori a danno di altri o a
danneggiare i creditori in genere, oppure 2.

il debitore, in servizio militare volontario o in servizio volontario di protezione civile, non ha bisogno della sospensione per
poter provvedere alla propria esistenza economica, oppure 83

Introdotto dall'art. 2 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57
71). Vedi anche la nota all'art. 57.

84

RS 210

85

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

86

Introdotto dall'art. 2 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57
71). Vedi anche la nota all'art. 57.

87

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

88

Introdotto dall'art. 2 della LF del 28 set. 1949 (RU 1950 I 57 71). Nuovo testo giusta il n. I
della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

c. Garanzia del
pegno immobiliare d. Inventario

e. Revoca da
parte del giudice

Esecuzione e fallimento 20

281.1

3.

il debitore presta servizio militare volontario o servizio volontario di protezione civile per sottrarsi ai suoi impegni.

e89 Le disposizioni sulla sospensione sono applicabili anche alle persone
ed alle società il cui rappresentante legale si trova in servizio militare,
servizio civile o servizio di protezione civile, fintanto che esse non
siano in grado di designare un altro rappresentante.


Art. 58


90

L'esecuzione contro un debitore cui sia morto il coniuge, un parente o
un affine in linea retta o una persona che vive in comunione domestica
con lui, è sospesa durante due settimane a contare dal giorno della
morte.


Art. 59

1

L'esecuzione per debiti di una successione è sospesa durante due settimane a contare dal giorno della morte, nonchè durante il termine per
accettare o rinunciare91 all'eredità.92 2

L'esecuzione iniziata contro il defunto prima della morte può essere continuata contro la sua eredità a termini dell'articolo 49.93 3

Contro gli eredi può essere proseguita soltanto quando si tratti di realizzazione del pegno o quando, in una esecuzione per via di pignoramento, siano decorsi i termini stabiliti dagli articoli 110 e 111 per la
partecipazione al medesimo.


Art. 60

Se viene escusso un detenuto che non sia provvisto di rappresentante,
l'ufficiale gli assegna un termine per provvedersene, a meno che la
nomina del medesimo non spetti per legge all'autorità tutelare. Durante
questo termine l'esecuzione è sospesa.

89

Introdotto dall'art. 2 della LF del 28 set. 1949 (RU 1950 I 57 71). Nuovo testo giusta il n. I
della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

90

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

91

Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU
1995 1227 1307; FF 1991 III 1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il
presente testo.

92

Nuovo testo giusta l'art. 2 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I
57 71).

93

Nuovo testo giusta l'art. 58 tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RS 210).

f. Servizio militare, servizio
civile o servizio
di protezione
civile del rappresentante legale 2. Decesso nella
famiglia del
debitore

3. Nell'esecuzione per i debiti
della successione

4. Incarcerazione

Legge federale

21

281.1


Art. 61

In caso di grave malattia del debitore, l'ufficiale può accordargli la sospensione per un tempo determinato.


Art. 62


94

In caso di epidemia o di pubblica calamità e in tempo di guerra, il
Consiglio federale, o il Governo cantonale con il consenso del Consiglio federale, può accordare la sospensione per determinate parti del
territorio o di popolazione.


Art. 63


95

Le ferie e le sospensioni non impediscono la decorrenza dei termini.
Tuttavia, il termine a disposizione del debitore, del creditore o di terzi
che viene a scadere durante le ferie o le sospensioni è prorogato fino al
terzo giorno dopo la fine delle medesime. Nel computo del termine di
tre giorni non si tiene conto dei sabati, delle domeniche e dei giorni
ufficialmente riconosciuti come festivi.

IV. Della notificazione degli atti esecutivi

Art. 64

1

Gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi,
la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o
ad uno de' suoi impiegati.

2

Ove non si trovi alcuna delle nominate persone, l'atto esecutivo viene consegnato ad un funzionario comunale o di polizia, perchè lo rimetta
al debitore.


Art. 65

1

Se l'esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante delle medesime, e cioè: 1.96 per un Comune, un Cantone o la Confederazione, al presidente dell'autorità esecutiva, o al servizio designato da quest'autorità; 94

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

95

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

96

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

5. Malattia grave

6. Epidemia o
pubblica calamità C. Effetti sulla
decorrenza dei
termini

A. Alle persone
fisiche

B. Alle persone
giuridiche, società ed eredità
indivise

Esecuzione e fallimento 22

281.1

2.97 per una società anonima, una società in accomandita per azioni, una società a garanzia limitata, una società cooperativa o
un'associazione iscritta nel registro di commercio, a qualunque
membro dell'amministrazione o della direzione, come pure a
qualunque direttore o procuratore; 3.

per altra persona giuridica, al presidente dell'amministrazione
o all'amministratore;

4.

per una società in nome collettivo o in accomandita, a qualunque socio amministratore ed a qualunque direttore e procuratore98.

2

Ove però le ricordate persone non si trovino in ufficio, la notificazione si potrà fare ad altro funzionario od impiegato.

3

Se l'esecuzione è diretta contro un'eredità non divisa, la notificazione si fa al rappresentante dell'eredità o se questi non è conosciuto ad uno
degli eredi.99


Art. 66

1

Quando il debitore non dimori nel luogo dell'esecuzione, gli atti esecutivi si consegnano alla persona o nel locale da lui indicati in quel
luogo stesso.

2

In mancanza di tale indicazione, la notificazione si fa per mezzo dell'ufficio del domicilio del debitore o per posta.

3

Se il debitore è domiciliato all'estero, la notificazione si fa per mezzo delle autorità di quel luogo o, in quanto un trattato internazionale lo
preveda oppure lo Stato sul territorio del quale deve avvenire la notificazione lo ammetta, per posta.100 4

La notificazione si fa mediante pubblicazione quando: 1.

il domicilio del debitore è sconosciuto; 2.

il debitore persiste a sottrarsi alla notificazione; 3.

il debitore è domiciliato all'estero e la notificazione giusta il
capoverso 3 non è possibile in un termine ragionevole.101 5

...102

97

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

98

Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto
il presente testo.

99

Introdotto dall'art. 58 tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RS 210).

100

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

101

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

102

Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

C. Al debitore
domiciliato all'estero o in caso
di notificazione
impossibile

Legge federale

23

281.1

V. Della domanda d'esecuzione

Art. 67

1

La domanda d'esecuzione si presenta per iscritto o verbalmente all'ufficio d'esecuzione. Essa deve enunciare:

1.

il nome ed il domicilio del creditore e dell'eventuale suo rappresentante e, ove dimori all'estero, il domicilio da lui eletto
nella Svizzera;

in mancanza d'indicazione speciale, questo domicilio si reputa
eletto presso l'ufficio d'esecuzione; 2.103 il nome ed il domicilio del debitore e, al caso, del suo legale rappresentante; nella domanda di esecuzione contro un'eredità
dev'essere indicato a quali eredi debba farsi la notificazione; 3.

l'ammontare del credito o delle garanzie richieste, in valuta legale svizzera, e pei crediti fruttiferi la misura degli interessi e il
giorno dal quale sono domandati; 4.

il titolo di credito con la sua data e, in difetto di titolo, la causa
del credito.

2

Pei crediti garantiti da pegno la domanda deve contenere inoltre le indicazioni prescritte dall'articolo 151.104 3

Della domanda d'esecuzione si deve dar atto gratuitamente al creditore che lo richieda.


Art. 68

1

Le spese d'esecuzione sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può
intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore.

2

Il creditore ha diritto di prelevare sui pagamenti del debitore le spese d'esecuzione.

103

Nuovo testo giusta l'art. 58 tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RS 210).

104

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

A. Domanda
d'esecuzione

B. Spese d'esecuzione

Esecuzione e fallimento 24

281.1

VI. Dell'esecuzione contro un coniuge vivente in comunione
di beni
105

a106 107 1

Se l'esecuzione è diretta contro un coniuge vivente in comunione di beni, il precetto esecutivo e tutti gli altri atti esecutivi devono essere
notificati anche all'altro coniuge; quando tale situazione patrimoniale
del debitore sia fatta valere soltanto nel corso del procedimento, l'ufficio provvede senza indugio alle notificazioni omesse.

2

Ciascun coniuge può fare opposizione.

3

...108

b109 1

Mediante la procedura di rivendicazione110 (art. 106-109), il debitore o il suo coniuge può far valere che un bene pignorato appartiene ai
beni propri di quest'ultimo.

2

Se l'esecuzione verte unicamente sui beni propri del debitore e sulla sua quota di beni comuni, ciascun coniuge può inoltre, mediante la
procedura di rivendicazione (art. 106-109), opporsi al pignoramento
di beni comuni.

3

Se l'esecuzione è continuata sui beni propri e sulla quota di beni comuni, il pignoramento e la realizzazione di quest'ultima sono retti dall'articolo 132; rimane salvo il pignoramento di entrate successive provenienti dall'attività lucrativa del coniuge escusso (art. 93).111

4

La quota di beni comuni non può essere realizzata112 all'incanto.

5

L'autorità di vigilanza può chiedere al giudice di pronunciare la separazione dei beni.

105

Originario tit. Vbis. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

106

Introdotto dall'art. 15 n. 3 disp. fin. e trans. tit. XXIV-XXXIII CO (RS 220 in fine).
Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 5 ott. 1984 che modifica il CC, in vigore dal
1° gen. 1988 (RU 1986 122; RS 210.1 art. 1; FF 1979 II 1119).

107

Originario art. 68 bis.

108

Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

109

Introdotto dal n. II 3 della LF del 5 ott. 1984 che modifica il CC, in vigore dal 1° gen.
1988 (RU 1986 122; RS 210.1 art. 1; FF 1979 II 1119).

110

Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto
il presente testo.

111

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

112

Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU
1995 1227 1307; FF 1991 III 1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il
presente testo.

A. Notificazione
degli atti esecutivi. Opposizione B. Disposizioni
speciali

Legge federale

25

281.1

VII.113 Dell'esecuzione in caso di rappresentanza legale o
curatela

c 1

Se il debitore si trova sotto autorità parentale o tutela, gli atti esecutivi si notificano al rappresentante legale; qualora non abbia un rappresentante legale, gli atti esecutivi si notificano all'autorità tutoria competente.

2

Se tuttavia il credito deriva dall'esercizio di una professione o di un mestiere autorizzati, ovvero è in relazione con l'amministrazione del
provento del lavoro o dei beni liberi (art. 321 cpv. 2, 323 cpv. 1, 412,
414 CC114), gli atti esecutivi si notificano al debitore e al suo rappresentante legale.

3

Se al debitore fu nominato un curatore d'amministrazione (art. 395 cpv. 2 CC) e il creditore pretende di essere soddisfatto oltre che sulle
rendite del debitore anche sulla di lui sostanza, gli atti esecutivi sono
notificati al debitore e al curatore.

d Se al debitore fu nominato un curatore e la nomina è stata pubblicata o
comunicata all'ufficio d'esecuzione (art. 397 CC115 ), gli atti d'esecuzione si notificano: 1.

in caso di curatela giusta l'articolo 325 del Codice civile svizzero al curatore e al titolare dell'autorità parentale; 2.

in caso di curatela giusta gli articoli 392 a 394 del Codice civile svizzero al debitore e al curatore.

e Nella procedura di rivendicazione (art. 106 a 109), se il debitore risponde soltanto con i beni liberi, si può far valere l'estraneità del bene
pignorato a questi beni.

VIII.116 Del precetto esecutivo e della opposizione

Art. 69

1

Ricevuta la domanda d'esecuzione, l'ufficio stende il precetto esecutivo.

113

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227
1307; FF 1991 III 1).

114

RS 210

115

RS 210

116

Originario tit. VI.

1. Debitore sotto
autorità parentale
o tutela

2. Debitore sotto
curatela

3. Limitazione
della responsabilità A. Precetto esecutivo
1. Contenuto

Esecuzione e fallimento 26

281.1

2

Il precetto contiene: 1.

le indicazioni della domanda d'esecuzione; 2.

l'ingiunzione di pagare al creditore, entro venti giorni, il credito e le spese d'esecuzione o, se questa ha per scopo la prestazione di garanzie, di fornirle; 3.

l'avvertimento che, ove il debitore intenda contestare il credito
in tutto o in parte od il diritto del creditore di procedere per esso in via esecutiva, dovrà dichiararlo all'ufficio («fare opposizione») entro dieci giorni dalla notificazione del precetto; 4.

la comminatoria che, ove il debitore non ottemperi al precetto,
nè faccia opposizione, l'esecuzione seguirà il suo corso.


Art. 70

1

Il precetto è steso in doppio originale; l'uno pel debitore, l'altro pel creditore. In caso di difformità dei due originali, prevale quello notificato al debitore.

2

Se per lo stesso debito si procede contemporaneamente contro più debitori, a ciascuno di essi è notificato un precetto.117

Art. 71

1

Ricevuta la domanda d'esecuzione, il precetto è notificato al debitore.118

2

Ove siano presentate più domande d'esecuzione contro lo stesso debitore, tutti i precetti devono essere notificati contemporaneamente.

3

Ad una domanda presentata posteriormente non si può in alcun caso dare corso prima che ad una anteriore.


Art. 72

1

La notificazione è fatta dall'ufficiale, da un impiegato dell'ufficio o per posta.119

2

All'atto della consegna colui che procede alla notificazione deve attestare su ambedue gli originali, in qual giorno ed a chi questa sia stata
fatta.

117

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

118

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

119

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

2. Stesura

3. Momento
della notificazione 4. Forma della
notificazione

Legge federale

27

281.1


Art. 73


120

1

Su istanza del debitore, il creditore è invitato a presentare presso l'ufficio, entro il termine di opposizione, i mezzi di prova concernenti
la pretesa.

2

L'inadempimento da parte del creditore non sospende il decorso del termine d'opposizione. In una lite successiva, il giudice terrà tuttavia
conto, nella decisione sulle spese processuali e sulle ripetibili, del fatto
che il debitore non aveva avuto la possibilità di prendere visione dei
mezzi di prova.


Art. 74

1

Se l'escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci
giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio d'esecuzione.121 2

Se l'escusso contesta soltanto una parte del credito, deve indicare esattamente l'importo contestato, altrimenti si reputa contestato l'intero
credito.122

3

Della dichiarazione di opposizione si deve dar atto gratuitamente al debitore che lo richieda.


Art. 75


123

1

Non è necessario motivare l'opposizione. Adducendone i motivi, il debitore non rinuncia a far valere ulteriori eccezioni.

2

Il debitore che contesta di essere ritornato a miglior fortuna (art. 265, 265a) deve dichiararlo esplicitamente nell'opposizione, altrimenti si
reputa che egli abbia rinunciato a tale eccezione.

3

Sono salve le disposizioni sull'opposizione tardiva (art. 77) e sull'opposizione nell'esecuzione cambiaria (art. 179 cpv. 1).


Art. 76

1

Il contenuto dell'opposizione è notificato al creditore istante sul suo esemplare; quando l'opposizione non abbia avuto luogo, se ne fa menzione.

120

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

121

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

122

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

123

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

B. Produzione
dei mezzi di
prova

C. Opposizione
1. Termine e
forma

2. Motivi

3. Comunicazione al creditore

Esecuzione e fallimento 28

281.1

2

Detto esemplare dev'essere notificato al creditore istante immediatamente dopo l'opposizione o, se non fu fatta, appena scaduto il termine
della medesima.


Art. 77

1

Se il creditore cambia in corso d'esecuzione, l'escusso può fare opposizione in un secondo tempo, sino alla ripartizione o alla dichiarazione
di fallimento.124

2

L'escusso deve presentare opposizione scritta e motivata al giudice del luogo dell'esecuzione entro dieci giorni dalla conoscenza del cambiamento del creditore, rendendo verosimili le eccezioni opponibili al
nuovo creditore.125

3

Il giudice, ricevuto l'atto di opposizione, può ordinare la provvisoria sospensione dell'esecuzione; udite le parti, decide sull'ammissibilità
dell'opposizione.

4

Se l'opposizione tardiva è ammessa ma un pignoramento è già stato eseguito, l'ufficiale impartisce al creditore un termine di dieci giorni
per promuovere l'azione di riconoscimento del suo credito. Trascorso
infruttuosamente il termine, il pignoramento decade.126 5

L'ufficio d'esecuzione avvisa il debitore di ogni cambiamento di creditore.127


Art. 78

1

L'opposizione sospende l'esecuzione.

2

Se il debitore contesta soltanto una parte del credito, l'esecuzione può proseguirsi per l'ammontare non contestato.


Art. 79


128

1

Se è stata fatta opposizione contro l'esecuzione, il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura ordinaria o quella
amministrativa. Egli può chiedere la continuazione dell'esecuzione
soltanto in forza di una sentenza passata in giudicato che tolga espressamente l'opposizione.

124

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

125

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

126

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227
1307; FF 1991 III 1).

127

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227
1307; FF 1991 III 1).

128 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

4. Opposizione
tardiva per cambiamento del
creditore

5. Effetti

D. Eliminazione
dell'opposizione
1. Mediante la
procedura ordinaria o amministrativa

Legge federale

29

281.1

2

Se la decisione è stata pronunciata in un altro Cantone, l'ufficio d'esecuzione, ricevuta la domanda di proseguire l'esecuzione, impartisce al debitore un termine di dieci giorni per opporre eventuali eccezioni giusta l'articolo 81 capoverso 2. Se il debitore oppone una tale
eccezione, il creditore può domandare la continuazione dell'esecuzione
soltanto dopo che si sia pronunciato il giudice del rigetto nel foro dell'esecuzione.


Art. 80


129

1

Se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione.

2

Sono parificati alle sentenze esecutive: 1.

le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali; 2.

le decisioni di autorità amministrative federali concernenti il
pagamento di una somma di denaro o la prestazione di garanzie; 3.

entro il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni fondate sul diritto
pubblico, quali le imposte, in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive.


Art. 81


130

1

Se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il
pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.

2

Se la sentenza esecutiva è stata pronunciata in un altro Cantone, l'escusso può inoltre eccepire di non essere stato regolarmente citato o
legalmente rappresentato.

3

Se la sentenza è stata pronunciata in uno Stato estero con il quale esiste un trattato per la reciproca esecuzione delle sentenze, l'escusso
può avvalersi delle eccezioni previste dal trattato.


Art. 82

1

Se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il
rigetto provvisorio dell'opposizione.

129

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

130

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

2. Mediante
rigetto definitivo
a. Titoli di rigetto b. Eccezioni

3. Mediante
rigetto provvisorio
a. Condizioni

Esecuzione e fallimento 30

281.1

2

Il giudice lo pronuncia, semprechè il debitore non giustifichi immediatamente delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito.


Art. 83

1

Spirato il termine del pagamento, il creditore che fece rigettare l'opposizione può chiedere, secondo la persona del debitore, il pignoramento provvisorio o instare per la formazione dell'inventario a' termini
dell'articolo 162.

2

Tuttavia l'escusso, entro venti giorni dal rigetto dell'opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al
giudice del luogo dell'esecuzione.131 3

Se l'escusso omette di fare tale domanda o se questa è respinta, il rigetto dell'opposizione e, secondo i casi, il pignoramento provvisorio
diventano definitivi.132 4

Il decorso del termine di cui all'articolo 165 capoverso 2 è sospeso tra il giorno in cui venne promossa l'azione di disconoscimento del
debito e la sua definizione giudiziale. Nondimeno, il giudice del fallimento pone termine agli effetti dell'inventario quando cessano di esistere le condizioni per ordinarlo.133

Art. 84


134

1

Il giudice del luogo d'esecuzione pronuncia sulla domanda di rigetto dell'opposizione.

2

Non appena ricevuta la domanda, dà all'escusso la possibilità di esprimersi verbalmente o per scritto, poi comunica la decisione entro
cinque giorni.


Art. 85


135

Se l'escusso prova per mezzo di documenti che il debito con i relativi
interessi e con le spese è stato estinto o che gli è stata concessa una
dilazione, può ottenere in ogni tempo dal tribunale del luogo dell'esecuzione nel primo caso l'annullamento, e nel secondo la sospensione
dell'esecuzione.

131

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

132

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

133

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227
1307; FF 1991 III 1).

134

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

135

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

b. Effetti

4. Procedura di
rigetto

E. Annullamento
o sospensione
giudiziali dell'esecuzione
1. In procedura
sommaria

Legge federale

31

281.1

a136 1

L'escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell'esecuzione l'accertamento dell'inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione.

2

Se, dopo aver sentito le parti ed esaminato i documenti prodotti, il tribunale ritiene che la domanda è molto verosimilmente fondata, pronuncia la sospensione provvisoria dell'esecuzione: 1.

nell'esecuzione in via di pignoramento o di realizzazione del
pegno, prima della realizzazione o, se questa ha già avuto luogo, prima della ripartizione; 2.

nell'esecuzione in via di fallimento, dopo la notificazione della
comminatoria di fallimento.

3

Se l'azione è ammessa, il tribunale, secondo il caso, annulla o sospende l'esecuzione.

4

La causa è trattata con la procedura accelerata.


Art. 86

1

Chi per omessa opposizione o pel rigetto di questa ha pagato l'indebito può, entro un anno dal pagamento, ripetere con la procedura ordinaria la somma sborsata.

2

L'azione per la ripetizione dell'indebito si può promuovere, a scelta dell'attore, o avanti al giudice dell'esecuzione o al foro ordinario del
convenuto.

3

In eccezione all'articolo 63 del Codice delle obbligazioni137, per avere diritto alla restituzione è sufficiente provare l'inesistenza del debito.138


Art. 87

Pel precetto nella esecuzione in via di realizzazione del pegno, valgono le speciali disposizioni degli articoli 151 a 153; pel precetto e per
l'opposizione nella esecuzione cambiaria, quelle degli articoli 178 a
189.

136

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227
1307; FF 1991 III 1).

137

RS 220

138

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

2. In procedura
accelerata

F. Azione di
ripetizione per
pagamento indebito G. Esecuzione in
via di realizzazione del pegno
ed esecuzione
cambiaria

Esecuzione e fallimento 32

281.1

IX. Continuazione dell'esecuzione139

Art. 88


140

1

Se l'esecuzione non è stata sospesa in virtù di un'opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notificazione del
precetto il creditore può chiederne la continuazione.

2

Questo diritto si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto. Se è stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il
giorno in cui è stata promossa l'azione giudiziaria o amministrativa e la
sua definizione.

3

Della domanda di continuazione è dato atto gratuitamente al creditore che lo richiede.

4

A richiesta del creditore, l'ammontare del credito espresso in valuta estera può essere riconvertito in valuta svizzera al corso del giorno
della domanda di continuazione.

Titolo terzo:141 Della esecuzione in via di pignoramento I.142 Del pignoramento

Art. 89


143

Se il debitore è soggetto all'esecuzione in via di pignoramento, l'ufficio
d'esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione, procede senza
indugio al pignoramento o vi fa procedere dall'ufficio del luogo dove
si trovano i beni da pignorare.


Art. 90

Il debitore dev'essere avvisato del pignoramento almeno il giorno prima. L'avviso richiamerà le disposizioni dell'articolo 91.

139

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227
1307; FF 1991 III 1).

140

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

141

Originario tit. avanti l'art. 88.

142

Originario tit. avanti l'art. 88.

143

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

A. Esecuzione
1. Momento

2. Avviso

Legge federale

33

281.1


Art. 91


144

1

Il debitore è tenuto, sotto minaccia di pena: 1.

ad assistere al pignoramento o a farvisi rappresentare (art. 323
n. 1 CP145);

2.

a indicare, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un
sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni, compresi quelli che
non sono in suo possesso, come pure i crediti e i diritti verso
terzi (art. 164 n. 1 e 323 n. 2 CP).

2

Se il debitore omette senza giustificazione sufficiente di assistere al pignoramento o di farvisi rappresentare, l'ufficio d'esecuzione può ordinarne l'accompagnamento per mezzo della polizia.

3

Su richiesta dell'ufficiale, il debitore deve aprire i locali e i ripostigli.

Se necessario, l'ufficiale può chiedere l'aiuto dell'autorità di polizia.

4

I terzi che detengono beni del debitore o verso i quali questi vanta crediti hanno, sotto minaccia di pena (art. 324 n. 5 CP), lo stesso obbligo di informare del debitore.

5

Le autorità hanno lo stesso obbligo di informare del debitore.

6

L'ufficio d'esecuzione ricorda esplicitamente agli interessati i loro obblighi come pure le conseguenze penali dell'inosservanza.


Art. 92

1

Sono impignorabili: 1.146 gli oggetti destinati all'uso personale del debitore o della sua famiglia, quali abiti, effetti personali, utensili, utensili di casa,
mobili o altri oggetti, in quanto indispensabili a garantire una
qualità minima di vita; 2.147 i libri religiosi e gli oggetti del culto; 3.148 gli arnesi, gli apparecchi, gli strumenti e i libri, in quanto siano necessari al debitore e alla sua famiglia per l'esercizio
della professione;

4.149 a scelta del debitore, due vacche da latte, due giovenche, quattro capre o pecore, oltre al bestiame minuto, col foraggio e 144

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

145

RS 311.0

146

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

147

Nuovo testo giusta l'art. 3 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I
57 71).

148

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

149

Nuovo testo giusta l'art. 3 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I
57 71).

3. Obblighi del
debitore e dei
terzi

4. Beni impignorabili

Esecuzione e fallimento 34

281.1

con la paglia necessari per quattro mesi, quando detti animali
siano indispensabili al sostentamento del debitore e della sua
famiglia o al mantenimento della sua azienda; 5.150 le provviste di vitto e di combustibile necessarie al debitore ed alla sua famiglia per i due mesi successivi al pignoramento,
ovvero il denaro liquido o i crediti indispensabili per acquistarli; 6.151 gli effetti di abbigliamento, di equipaggiamento e armamento, il cavallo di servizio e il soldo di un militare, l'importo giornaliero per le piccole spese versato a chi presta servizio civile,
nonché gli effetti di abbigliamento e di equipaggiamento e
l'indennità di una persona tenuta a prestare servizio di protezione civile; 7.152 il diritto a rendite vitalizie costituite giusta gli articoli 516 a 520 del Codice delle obbligazioni153; 8.154 le prestazioni d'assistenza e i sussidi elargiti da associazioni o casse di beneficenza o di soccorso in caso di malattia, indigenza o morte, come pure da altre simili istituzioni; 9.155 le rendite, indennità in capitale e altre prestazioni elargite alla vittima o ai suoi parenti per lesioni corporali, danno alla
salute o morte d'uomo, in quanto costituiscano indennità a titolo di riparazione morale, o risarcimento per le spese di cura o
per l'acquisto di mezzi ausiliari; 9a.156 le rendite giusta l'articolo 20 della legge federale del 20 dicembre 1946157 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o giusta l'articolo 50 della legge federale del 19 giugno
1959158, sull'assicurazione per l'invalidità le prestazioni giusta
l'articolo 12 della legge federale del 19 marzo 1965159 sulle
prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità, come pure le prestazioni delle casse di
compensazione per indennità familiari; 150

Nuovo testo giusta l'art. 3 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I
57 71).

151

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in
vigore dal 1° ott. 1996 (RS 824.0).

152

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

153

RS 220

154

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

155

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

156

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227
1307; FF 1991 III 1).

157

RS 831.10

158

RS 831.20

159

RS 831.30

Legge federale

35

281.1

10.160 i diritti non ancora esigibili a prestazioni previdenziali e al libero passaggio nei confronti di fondi di previdenza professionale; 11.161 i beni destinati a svolgere compiti di pubblico imperio appartenenti a uno Stato estero o a una banca centrale estera.

2

Sono inoltre impignorabili gli oggetti per i quali vi è senz'altro da presumere che il ricavo eccederebbe di così poco la somma delle spese
da non giustificare la loro realizzazione. Tali oggetti devono tuttavia
essere indicati nel verbale di pignoramento con il loro valore di stima.162 3

Gli oggetti di cui al capoverso 1 numeri 1 a 3 sono pignorabili se di valore elevato; tuttavia essi possono essere tolti al debitore soltanto
dopo che il creditore ha messo a disposizione del debitore, in loro sostituzione, oggetti del medesimo valore d'uso oppure la somma necessaria per il loro acquisto.163 4

Sono salve le disposizioni speciali sull'impignorabilità previste dalla legge federale del 2 aprile 1908164 sul contratto d'assicurazione (art. 79
cpv. 2 e 80 LCA), dalla legge federale del 9 ottobre 1992165 sul diritto
d'autore (art. 18 LDA) e dal Codice penale166 (art. 378 cpv. 2 CP).167

Art. 93


168

1

Ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto, le rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno o una pretesa derivante dal
diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità in capitale che non sono impignorabili giusta l'articolo 92, possono essere
pignorati in quanto, a giudizio dell'ufficiale, non siano assolutamente
necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia.

2

Tali redditi possono essere pignorati per un anno al massimo dal giorno dell'esecuzione del pignoramento. Se al pignoramento partecipano più creditori, il termine decorre dal primo pignoramento eseguito
su richiesta di un creditore del gruppo in questione (art. 110 e 111).

160

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

161

Introdotto dall'art. 3 della LF del 28 set. 1949 (R 1950 I 57 71). Nuovo testo giusta il n. I
della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

162

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227
1307; FF 1991 III 1).

163

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227
1307; FF 1991 III 1).

164

RS 221.229.1 165

RS 231.1

166

RS 311.0

167

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227
1307; FF 1991 III 1).

168

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

5. Redditi limitatamente pignorabili

Esecuzione e fallimento 36

281.1

3

Se durante il decorso di tale termine l'ufficio ha conoscenza di una modificazione determinante per l'importo da pignorare, esso commisura il pignoramento alle mutate circostanze.


Art. 94

1

I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati:

1.

sui prati, avanti al primo aprile 2.

sui campi, avanti al primo giugno; 3.

nelle vigne, avanti al venti agosto.

2

L'alienazione delle messi fatta prima o nei giorni suindicati è nulla di fronte al creditore pignorante.

3

Sono salvi i diritti spettanti al creditore con pegno immobiliare sui frutti non ancora raccolti o separati dal suolo come parti costitutive del
pegno, a condizione però che il creditore stesso abbia iniziato la procedura di realizzazione del pegno prima della realizzazione dei frutti
pignorati.169


Art. 95

1

Si devono pignorare in primo luogo i beni mobili, compresi i crediti e le pretese limitatamente pignorabili (art. 93). Sono pignorati anzitutto gli oggetti di commercio quotidiano, ma i meno necessari prima
degli indispensabili.170 2

I beni immobili possono essere pignorati soltanto in quanto quelli mobili non bastino a coprire il credito.171 3

Da ultimo sono pignorati gli oggetti colpiti da sequestro, quelli indicati dal debitore come appartenenti a terzi e quelli rivendicati da terzi.

4

Ove siano pignorate provviste di foraggi, si dovrà pignorare, a richiesta del debitore, anche una corrispondente quantità di bestiame.

4bis

L'ufficiale può scostarsi da quest'ordine qualora le circostanze lo giustifichino o se il creditore e il debitore di comune accordo lo richiedono.172 5

In ogni caso il funzionario deve conciliare, per quanto sia possibile, gli interessi del creditore e quelli del debitore.

169

Nuovo testo giusta l'art. 58 tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RS 210).

170

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

171

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

172

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227
1307; FF 1991 III 1).

6. Pignoramento
di frutti prima
del raccolto

7. Ordine del
pignoramento
a. In generale

Legge federale

37

281.1

a173 I crediti del debitore verso il suo coniuge sono pignorati soltanto in
caso di insufficienza dei suoi altri beni.


Art. 96

1

È fatto divieto al debitore, sotto minaccia di pena (art. 169 CP174), di disporre, senza autorizzazione dell'ufficiale, degli oggetti pignorati.
L'ufficiale procedente ricorda esplicitamente al debitore il divieto come pure le conseguenze penali dell'inosservanza.175 2

Gli atti di disposizione del debitore sono nulli in quanto ne siano pregiudicati i diritti che il creditore ha acquisito col pignoramento,
sotto riserva degli effetti dell'acquisto del possesso da parte di terzi di
buona fede.176


Art. 97

1

Il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, ove occorra, da periti.

2

Il pignoramento è limitato a quanto basti per soddisfare dei loro crediti, in capitale, interessi e spese, i creditori pignoranti.


Art. 98

1

Il denaro, i biglietti di banca, i titoli al portatore, le cambiali e gli altri titoli girabili, gli oggetti di metallo prezioso e gli altri oggetti di
valore sono presi in custodia dall'ufficio.177 2

Le altre cose mobili possono essere lasciate provvisoriamente nelle mani del debitore o del terzo possessore con l'obbligo di tenerle pronte
ad ogni richiesta.

3

Questi oggetti dovranno però essere collocati in custodia dell'ufficio o d'un terzo, se l'ufficiale lo reputi opportuno o se il creditore giustifichi che ciò è necessario per garantire i diritti costituiti in suo favore
dal pignoramento.178

4

L'ufficio può interessarsi anche di cose sulle quali un terzo abbia un diritto di pegno. Ove non vengano realizzate, gli saranno restituite.

173

Introdotto dal II 3 della LF del 5 ott. 1984 che modifica il CC, in vigore dal 1° gen. 1988
(RU 1986 122; RS 210.1 art. 1; FF 1979 II 1119).

174

RS 311.0

175

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

176

Introdotto dall'art. 58 tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RS 210).

177

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

178

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 apr. 1924, in vigore dal 1° gen. 1925 (RU 40 391
396).

b. Crediti verso
il coniuge

B. Effetti del
pignoramento

C. Stima. Entità
del pignoramento

D. Misure cautelari
1. Per i beni
mobili

Esecuzione e fallimento 38

281.1


Art. 99

In caso di pignoramento di crediti o di diritti non risultanti da titoli al
portatore o all'ordine, si avverte il terzo debitore che d'ora innanzi non
potrà fare un pagamento valido se non all'ufficio.


Art. 100

L'ufficio cura la conservazione dei diritti pignorati e riscuote i crediti
scaduti.


Art. 101


179

1

Il pignoramento di un fondo limita la facoltà di disporne. L'ufficio comunica senza indugio il pignoramento all'ufficio del registro fondiario, con la data e la somma per la quale è fatto, affinché proceda senza
indugio all'annotazione. Sono pure comunicate la partecipazione di
altri creditori e la cessazione del pignoramento.

2

L'annotazione è radiata se la realizzazione non è chiesta entro due anni dal pignoramento.


Art. 102


180

1

Il pignoramento di un fondo comprende anche i frutti e gli altri redditi ed avviene senza pregiudizio dei diritti spettanti ai creditori con
pegno immobiliare.

2

L'ufficio di esecuzione deve dare comunicazione del pignoramento a questi creditori, ed al caso agli inquilini ed agli affittuari.

3

Egli cura l'amministrazione e la coltura del fondo.


Art. 103

1

L'ufficio cura la raccolta dei frutti (art. 94 e 102).

2

In caso di bisogno, si preleverà da essi quanto sia necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia.


Art. 104

In caso di pignoramento di un usufrutto o di una quota in un'eredità
indivisa, in una società o altra comunione, l'ufficio ne dà avviso ai terzi interessati.

179

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

180

Nuovo testo giusta l'art. 58 tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RS 210).

2. Per i crediti

3. Per gli altri
diritti. Riscossione 4. Per i fondi
a. Annotazione
nel registro fondiario b. Frutti e redditi

c. Raccolta dei
frutti

5. Per i beni
comuni

Legge federale

39

281.1


Art. 105

A richiesta dell'ufficio, il creditore deve anticipare le spese di conservazione e di mantenimento dei beni pignorati.


Art. 106


181

1

Se vien fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il
pignoramento o che deve essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l'ufficio d'esecuzione ne fa menzione nel verbale
di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti.

2

I terzi possono notificare le loro pretese fintanto che la somma ricavata dalla realizzazione del bene pignorato non sia stata ripartita.

3

Dopo la realizzazione, i terzi possono far valere al di fuori della procedura esecutiva le pretese fondate sul diritto civile in caso di furto,
smarrimento o privazione contro la sua volontà di cosa mobile (art.
934 e 935 CC182) oppure in caso di acquisizione in mala fede (art. 936
e 974 cpv. 3 CC). La vendita a trattative private giusta l'articolo 130
della presente legge è equiparata alla vendita all'asta pubblica ai sensi
dell'articolo 934 capoverso 2 del Codice civile.


Art. 107


183

1

Il debitore e il creditore possono contestare presso l'ufficio d'esecuzione la pretesa del terzo, quando questa riguarda:

1.

un bene mobile in possesso esclusivo del debitore; 2.

un credito o un altro diritto, se la pretesa del debitore appare
più fondata di quella del terzo; 3.

un fondo, se la pretesa non risulta dal registro fondiario.

2

L'ufficio d'esecuzione impartisce loro un termine di dieci giorni per far valere questo diritto.

3

Su domanda del debitore o del creditore, il terzo è invitato a produrre i suoi mezzi di prova all'ufficio d'esecuzione entro lo spirare del termine d'opposizione. L'articolo 73 capoverso 2 si applica per analogia.

4

Se la pretesa del terzo non è contestata, si ritiene che essa sia ammessa nell'esecuzione in atto.

5

Se la pretesa è contestata, l'ufficio d'esecuzione impartisce al terzo un termine di venti giorni per promuovere l'azione di accertamento del 181

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

182

RS 210

183

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

6. Spese di conservazione e
mantenimento
dei beni pignorati E. Pretese di
terzi (rivendicazione) 1. Menzione e comunicazione 2. Seguito della
procedura a. In
caso di possesso
esclusivo del
debitore

Esecuzione e fallimento 40

281.1

suo diritto nei confronti di colui che lo contesta. Se il terzo non promuove l'azione, la sua pretesa non è presa in considerazione nell'esecuzione in atto.


Art. 108


184

1

Il creditore e il debitore possono promuovere nei confronti del terzo l'azione di contestazione della sua pretesa, quando questa riguarda: 1.

un bene mobile in possesso o copossesso del terzo; 2.

un credito o un altro diritto, se la pretesa del terzo appare più
fondata di quella del debitore; 3.

un fondo, se la pretesa risulta dal registro fondiario.

2

L'ufficio d'esecuzione impartisce loro un termine di venti giorni per promuovere l'azione.

3

Se nessuna azione è promossa, la pretesa è ritenuta riconosciuta nell'esecuzione in atto.

4

Su domanda del creditore o del debitore, il terzo è invitato a produrre all'ufficio d'esecuzione i suoi mezzi di prova entro lo scadere del termine per promuovere l'azione. L'articolo 73 capoverso 2 si applica per
analogia.


Art. 109


185

1

Sono promosse al luogo dell'esecuzione: 1.

le azioni fondate sull'articolo 107 capoverso 5; 2.

le azioni fondate sull'articolo 108 capoverso 1, in quanto il
convenuto sia domiciliato all'estero.

2

Se è diretta contro un convenuto domiciliato in Svizzera, l'azione fondata sull'articolo 108 capoverso 1 è promossa al domicilio di quest'ultimo.

3

Se la pretesa riguarda un fondo, l'azione è promossa in tutti i casi avanti il giudice del luogo ove è situato il fondo o la parte di maggior
valore di esso.

4

Il giudice comunica all'ufficio d'esecuzione l'introduzione dell'azione e la decisione definitiva. La causa è trattata con la procedura accelerata.

5

Per quanto riguarda gli oggetti litigiosi, l'esecuzione è sospesa fino a decisione definitiva, e i termini per chiedere la realizzazione (art. 116)
sono sospesi.

184

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

185

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

b. In caso di
possesso o di
copossesso del
terzo

c. Foro

Legge federale

41

281.1


Art. 110

1

I creditori che presentano domanda di continuazione dell'esecuzione entro trenta giorni dall'esecuzione di un pignoramento partecipano a
questo. L'ufficio d'esecuzione completa il pignoramento man mano, in
quanto sia necessario per coprire tutti i crediti di questo gruppo.186 2

I creditori che presentano la domanda di continuazione dell'esecuzione solo dopo lo scadere del termine di trenta giorni formano nello
stesso modo ulteriori gruppi con pignoramento separato.187 3

I beni già pignorati possono essere nuovamente oggetto di un successivo pignoramento, ma soltanto nella misura in cui la somma ricavatane non spetti ai creditori che procedettero al pignoramento anteriore.


Art. 111


188

1

Hanno diritto di partecipare, senza preventiva esecuzione, al pignoramento durante quaranta giorni a contare dall'esecuzione del pignoramento:

1.

il coniuge del debitore; 2.

i figli e coloro che si trovano sotto la tutela o la curatela del
debitore, per crediti derivanti dal rapporto di filiazione o dalla
tutela;

3.

i figli maggiorenni e gli abiatici del debitore per i crediti fondati sugli articoli 334 e 334bis del Codice civile189; 4.

il costituente di un contratto di vitalizio per i crediti fondati
sull'articolo 529 del Codice delle obbligazioni190.

2

Le persone di cui al capoverso 1 numeri 1 e 2 possono esercitare tale diritto soltanto se il pignoramento è avvenuto durante il matrimonio,
l'autorità parentale o la tutela, oppure nel termine di un anno dopo la
loro fine; la durata di un processo o di un procedimento esecutivo non
viene computata. La dichiarazione di partecipazione al pignoramento
può essere fatta anche dall'autorità tutoria per i minorenni, tutelati o
curatelati.

3

In quanto da esso conosciuti, l'ufficio d'esecuzione informa, con lettera semplice, gli aventi diritto di partecipazione al pignoramento.

186

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

187

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

188

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

189

RS 210

190

RS 220

F. Partecipazione
al pignoramento
1. In generale

2. Partecipazione
privilegiata

Esecuzione e fallimento 42

281.1

4

L'ufficio d'esecuzione dà avviso della domanda di partecipazione al debitore e ai creditori, impartendo loro un termine di dieci giorni per
contestarla.

5

Se viene contestata, la partecipazione è ammessa soltanto con gli effetti di un pignoramento provvisorio, e l'istante deve promuovere
l'azione entro venti giorni al luogo dell'esecuzione; trascorso infruttuosamente il termine, la sua partecipazione è caduca. La causa è trattata
con la procedura accelerata.


Art. 112

1

Per ogni pignoramento viene steso un verbale («atto di pignoramento») sottoscritto dall'ufficiale o dall'impiegato che vi procede. Esso
enuncia i nomi dei creditori e del debitore, l'ammontare del credito, il
giorno e l'ora del pignoramento, i beni pignorati ed il loro prezzo di
stima, come pure, quando ne sia il caso, le pretese dei terzi.

2

Se vengono pignorati oggetti già colpiti da sequestro, la partecipazione del creditore sequestrante al pignoramento è menzionata nel verbale (art. 281).

3

Ove non si trovino beni pignorabili o non se ne trovino in quantità sufficiente, se ne fa pure menzione.


Art. 113


191

La partecipazione di nuovi creditori a un pignoramento e i pignoramenti complementari sono annotati in coda all'atto di pignoramento.


Art. 114


192

Trascorso il termine di partecipazione di trenta giorni, l'ufficio d'esecuzione notifica senza indugio una copia degli atti di pignoramento ai
creditori e al debitore.


Art. 115

1

Se non esistono beni pignorabili, il verbale di pignoramento costituisce pel creditore l'attestato di carenza di beni a' sensi dell'articolo 149.

2

Esso vale come attestato provvisorio di carenza di beni ed ha gli effetti indicati nell'articolo 271 numero 5 e nell'articolo 285, quando in
base alla stima ufficiale i beni pignorabili non siano sufficienti.

3

L'attestato provvisorio di carenza di beni conferisce inoltre al creditore il diritto di esigere, entro il termine di un anno previsto dall'arti-

191

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

192

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

G. Atto di pignoramento
1. Stesura

2. Aggiunte

3. Notificazione
ai creditori e al
debitore

4. Atto di pignoramento valido
come attestato di
carenza di beni

Legge federale

43

281.1

colo 88 capoverso 2, il pignoramento di beni nuovamente scoperti. Le
disposizioni sulla partecipazione (art. 110 e 111) sono applicabili.193 II. Della realizzazione194 ...195


Art. 116


196

1

Il creditore può domandare la realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di un anno dal
pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né più
tardi di due anni dal pignoramento.

2

Qualora venga pignorato il salario futuro e il datore di lavoro non abbia consegnato alla scadenza le somme pignorate, la realizzazione
del diritto a queste somme può essere domandata entro quindici mesi
dal pignoramento.

3

Qualora la partecipazione di più creditori abbia comportato pignoramenti complementari, i termini decorrono dall'ultimo pignoramento
complementare fruttuoso.


Art. 117

1

Il diritto di chiedere la realizzazione compete, in ciascun gruppo, ad ogni singolo partecipante.

2

Possono chiedere la realizzazione anche i creditori che a' termini dell'articolo 110 capoverso 3 pignorarono beni soltanto per l'eccedenza.


Art. 118

Non possono chiederla invece i creditori che ottennero soltanto un pignoramento provvisorio. Contro di loro non decorrono frattanto i termini dell'articolo 116.

193

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227
1307; FF 1991 III 1).

194

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

195

Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

196

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

A. Domanda di
realizzazione
1. Termine

2. Legittimazione attiva 3. In caso di
pignoramento
provvisorio

Esecuzione e fallimento 44

281.1


Art. 119


197

1

I beni pignorati si realizzano conformemente agli articoli 122 a 143a.

2

La realizzazione è sospesa non appena la somma ricavata raggiunge l'importo totale dei crediti, per i quali il pignoramento è provvisorio o
definitivo. Rimane salvo l'articolo 144 capoverso 5.


Art. 120

L'ufficio avvisa il debitore, entro tre giorni, che il creditore ha domandato la realizzazione.


Art. 121

L'esecuzione è perenta se la domanda di realizzazione non è stata fatta
nel termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata.

...198


Art. 122

1

I beni mobili e i crediti sono realizzati dall'ufficio d'esecuzione non prima di dieci giorni né più tardi di due mesi dal ricevimento della
domanda di realizzazione.199 2

I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, non possono essere realizzati senza il consenso del debitore prima che siano giunti a maturità.


Art. 123


200

1

Se il debitore rende verosimile di essere in grado di estinguere con pagamenti rateali il suo debito e si impegna a versare congrui e regolari acconti all'ufficio d'esecuzione, l'ufficiale, dopo pagamento della
prima rata, può differire la realizzazione di dodici mesi al massimo.201 2

Nell'esecuzione per crediti collocati in prima classe (art. 219 cpv. 4), la realizzazione può essere differita di sei mesi al massimo.202 197

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

198

Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

199

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

200

Nuovo testo giusto l'art. 5 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I
57 71).

201

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

202

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

4. Effetti

5. Avviso al
debitore

6. Estinzione
dell'esecuzione

B. Realizzazione
di beni mobili e
crediti
1. Termini
a. In generale

b. Differimento
della realizzazione

Legge federale

45

281.1

3

L'ufficiale fissa l'importo e la scadenza delle rate tenendo conto delle condizioni tanto del debitore quanto del creditore.

4

In caso di sospensione dell'esecuzione, la proroga si ritiene prolungata per la durata della sospensione. Le rate e le loro scadenze sono
fissate di nuovo allo spirare della sospensione.203 5 L'ufficiale modifica
la sua decisione, d'ufficio o su istanza del creditore o del debitore, in
quanto le circostanze lo richiedano. La proroga cade se una rata non è
versata a tempo debito.204

Art. 124

1

Sulla domanda del debitore, la realizzazione si può fare anche prima che il creditore sia autorizzato a chiederla.

2

L'ufficiale può sempre procedere alla realizzazione degli oggetti esposti a rapido deprezzamento, ovvero la cui conservazione o deposito comportino spese eccessive.205

Art. 125

1

La realizzazione si fa ai pubblici incanti, dei quali sono resi noti precedentemente il luogo, il giorno e l'ora.2 La forma di pubblicazione del
bando, il modo, il tempo ed il luogo degli incanti sono determinati
dall'ufficiale col maggior riguardo possibile agli interessi delle parti.
Non è richiesta l'inserzione del bando nel foglio ufficiale.

3

Quando il debitore, il creditore e i terzi interessati abbiano in Svizzera una dimora conosciuta o un rappresentante, l'ufficio d'esecuzione
li avvisa con lettera semplice, almeno tre giorni prima, del giorno, dell'ora e del luogo dell'incanto.206

Art. 126


207

1

Dopo tre chiamate, gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al maggior offerente, purchè l'offerta ecceda l'importo degli eventuali crediti
garantiti da pegno poziori a quello del creditore procedente.

2

Se non è fatta un'offerta sufficiente, l'esecuzione cessa riguardo all'oggetto da realizzare.

203

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

204

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

205

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

206

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

207

Nuovo testo giusta l'art. 6 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I
57 71).

c. Realizzazione
anticipata

2. Pubblici incanti
a. Preparativi

b. Aggiudicazione. Principio
dell'offerta sufficiente

Esecuzione e fallimento 46

281.1


Art. 127


208

Se appare evidente che un'aggiudicazione non sarà possibile in base
all'articolo 126, l'ufficiale può, a domanda del creditore procedente,
rinunziare alla realizzazione e rilasciare un attestato di carenza di beni.


Art. 128


209

Gli oggetti di metallo prezioso non si possono aggiudicare per un
prezzo inferiore al valore del metallo.


Art. 129

1

L'aggiudicazione si fa contro pagamento in contanti.210 2

Tuttavia l'ufficiale può accordare un termine al pagamento non maggiore di venti giorni. In ogni caso, la consegna non si fa se non contro
pagamento del prezzo.

3

Se il pagamento non è fatto nel termine prescritto, l'ufficio ordina un nuovo incanto al quale si applica l'articolo 126.211 4

Il precedente deliberatario ed i suoi fideiussori rispondono della minor somma ricavata e d'ogni altro danno. Gli interessi perduti sono
calcolati nella misura del cinque per cento.


Art. 130

In luogo dell'incanto si può procedere alla vendita a trattative private:212 1.213 quando tutti gli interessati vi acconsentono esplicitamente; 2.

quando si tratti di carte-valori o d'altri oggetti che hanno un
prezzo di borsa o di mercato ed il prezzo offerto raggiunga il
corso della giornata;

208

Nuovo testo giusta l'art. 6 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I
57 71).

209

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

210

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

211

Nuovo testo giusta l'art. 7 della LF del 8 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I
57 71).

212

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

213

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

c. Rinuncia alla
realizzazione

d. Oggetti di
metallo prezioso

e. Modo di pagamento e conseguenze della
mora

3. Vendita a
trattative private

Legge federale

47

281.1

3.214 quando si tratta di oggetti di metallo prezioso per i quali le offerte fatte all'incanto non hanno raggiunto il valore del metallo e se ne offre questo prezzo; 4.

nel caso dell'articolo 124 capoverso 2.


Art. 131

1

I crediti del debitore che non hanno un prezzo di borsa o di mercato, se tutti i creditori pignoranti lo richiedano, sono assegnati in pagamento per il loro valore nominale ai creditori ovvero ad alcuni di essi
per conto di tutti. In questo caso, i creditori subentrano nei diritti del
debitore fino a concorrenza dei loro crediti.

2

Con l'accordo di tutti i creditori pignoranti, tutti o alcuni di essi, senza pregiudizio dei loro diritti verso il debitore, possono fare valere a
proprio nome, conto e rischio i crediti pignorati. Essi devono ottenere
l'autorizzazione dell'ufficio d'esecuzione. La somma ricavata serve a
coprire le spese e i crediti di coloro che hanno proceduto in tal modo.
L'eccedenza è consegnata all'ufficio d'esecuzione.215

Art. 132


216

1

Se si tratta di beni d'altra specie, come un usufrutto, una quota di un'eredità indivisa, di una indivisione di famiglia, di una società o di
altra comunione, l'ufficiale fa determinare il modo della loro realizzazione dall'autorità di vigilanza.

2

La stessa regola vale per la realizzazione delle invenzioni, dei titoli di protezione della varietà, dei disegni o modelli industriali, dei marchi di
fabbrica e di commercio e dei diritti d'autore.217 3

Uditi gli interessati, l'autorità di vigilanza può ordinare l'incanto, affidare la realizzazione ad un amministratore o prendere altri provvedimenti.

a218 1

La realizzazione può essere contestata soltanto mediante ricorso contro l'aggiudicazione o l'atto di vendita a trattative private.

214

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

215

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

216

Nuovo testo giusta l'art. 8 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I
57 71).

217

Nuovo testo giusta l'art. 52 n. 1 della LF del 20 mar. 1975 sulla protezione delle novità
vegetali, in vigore dal 1° giu. 1977 (RS 232.16).

218

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227
1307; FF 1991 III 1).

4. Assegnazione
dei crediti

5. Procedure
speciali di realizzazione 6. Contestazione
della realizzazione

Esecuzione e fallimento 48

281.1

2

Il termine di ricorso previsto dall'articolo 17 capoverso 2 decorre dal momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell'atto contestato e
poteva conoscere i motivi d'impugnazione.

3

Il diritto di ricorso è perento un anno dopo la realizzazione.

...219


Art. 133


220

1

I fondi sono realizzati ai pubblici incanti dall'ufficio d'esecuzione non prima di un mese né più tardi di tre mesi dal giorno del ricevimento della domanda di realizzazione.

2

Su istanza del debitore e con l'accordo esplicito di tutti i creditori pignoratizi e pignoranti, si può procedere alla realizzazione anche prima che un creditore sia legittimato a richiederla.


Art. 134

1

Le condizioni dell'incanto sono stabilite dall'ufficio in conformità degli usi locali e in modo da ottenere la maggior somma possibile.

2

Esse vengono esposte nell'ufficio almeno dieci giorni prima dell'incanto, perchè ognuno possa prenderne cognizione.


Art. 135

1

Le condizioni dell'incanto devono indicare che i fondi sono aggiudicati con tutti gli oneri che li gravano (servitù, oneri fondiari, pegni
immobiliari, diritti personali annotati) e che le obbligazioni personali
che ne derivano sono accollate al deliberatario. Il precedente debitore
di un'ipoteca o di una cartella ipotecaria è liberato se il creditore non
gli notifica entro un anno dall'aggiudicazione di tenerlo ancora per obbligato (art. 832 CC221). Se sono esigibili, i debiti garantiti da pegno
immobiliare non vengono assegnati, bensì estinti col ricavo della realizzazione.222 2

Le condizioni dell'incanto stabiliscono inoltre quali spese debba sostenere il deliberatario.

219

Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

220

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

221

RS 210

222

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

C. Realizzazione
dei fondi
1. Termine

2. Condizioni
dell'incanto
a. Avviso

b. Contenuto

Legge federale

49

281.1


Art. 136


223

L'aggiudicazione si fa contro pagamento in contanti o dietro concessione di un termine di sei mesi al massimo.


Art. 137


224

Quando sia concesso un termine, il fondo rimane, fino al pagamento
del prezzo, sotto l'amministrazione dell'ufficio d'esecuzione, per conto
e rischio dell'acquirente. Non può nel frattempo essere fatta alcuna
iscrizione nel registro fondiario senza il consenso dell'ufficio d'esecuzione. L'ufficio può inoltre esigere altre garanzie per il pagamento.


Art. 138

1

L'avviso dell'incanto, («bando») è pubblicato almeno un mese prima.

2

Il bando contiene:

1.

il luogo, il giorno e l'ora dell'incanto; 2.

l'indicazione del giorno dal quale saranno esposte le condizioni dell'incanto; 3.225 l'ingiunzione ai creditori ipotecari e a tutti gli altri interessati di insinuare all'ufficio d'esecuzione, entro venti giorni, le loro
pretese sul fondo, specialmente per interessi e spese. L'ingiunzione deve contenere la comminatoria che, scaduto il termine
predetto, essi potranno partecipare alla somma ricavata dalla
realizzazione soltanto in quanto i loro diritti siano iscritti nel
registro fondiario.

3

Simile ingiunzione è diretta anche ai possessori di servitù, in quanto sia ancora applicabile il diritto cantonale.226

Art. 139


227

L'ufficio d'esecuzione notifica, con lettera semplice, copia del bando al
creditore, al debitore e, all'occorrenza, al terzo proprietario del fondo,
nonché ad ogni altro interessato iscritto nel registro fondiario, sempreché abbiano un domicilio conosciuto o un rappresentante.

223

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

224

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

225

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

226

Nuovo testo giusta l'art. 58 tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RS 210).

227

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

c. Modo di pagamento d. Termine per il
pagamento

3. Incanto
a. Bando. Insinuazione dei
diritti

b. Avviso agli
interessati

Esecuzione e fallimento 50

281.1


Art. 140


228

1

Prima dell'incanto, l'ufficiale constata, in base alle insinuazioni presentate dagli aventi diritto e all'estratto del registro fondiario, gli oneri
gravanti il fondo (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari, diritti personali annotati).

2

L'ufficiale comunica l'elenco di tali oneri agli interessati, impartendo loro un termine di dieci giorni per contestarlo. Sono applicabili gli articoli 106 a 109.

3

L'ufficiale ordina inoltre una stima del fondo e la comunica agli interessati.


Art. 141


229

1

Se un diritto iscritto nell'elenco degli oneri è contestato, l'incanto deve essere differito sino a decisione sulla lite, sempreché si possa ammettere che questa influirebbe sul prezzo d'aggiudicazione o che procedendo all'incanto si pregiudicherebbero altri interessi legittimi.

2

Tuttavia, se la lite verte unicamente sulla qualità di accessorio o sulla determinazione dei creditori pignoratizi garantiti da un accessorio, si
può procedere all'incanto del fondo e dell'accessorio.


Art. 142


230

1

Qualora il fondo sia stato gravato, senza il consenso del creditore pignoratizio anteriore, da servitù, da oneri fondiari o da un diritto personale annotato e la precedenza del diritto di pegno risulti dall'elenco
degli oneri, il creditore pignoratizio può pretendere, entro dieci giorni
dalla notificazione dell'elenco degli oneri, che il fondo sia messo agli
incanti con o senza questo aggravio.

2

Qualora la priorità del diritto di pegno non risulti dall'elenco degli oneri, si procede al doppio turno d'asta soltanto se il titolare dell'onere
suddetto riconosce la priorità del diritto di pegno, oppure se il creditore pignoratizio non promuove al luogo ove è posto il fondo, entro
dieci giorni dalla notificazione dell'elenco degli oneri, l'azione di accertamento della priorità del suo credito.

3

Se il prezzo offerto per il fondo con il nuovo aggravio non basta per soddisfare il creditore, e se la realizzazione senza l'aggravio permette
di ottenere un prezzo maggiore, il creditore può domandarne la cancellazione dal registro fondiario. Soddisfatto il creditore, l'eventuale 228

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

229

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

230

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

c. Appuramento
dell'elenco oneri.
Stima

d. Differimento
dell'incanto

e. Doppio turno
d'asta

Legge federale

51

281.1

eccedenza spetta in primo luogo, a titolo di indennità, al titolare dell'onere sino a concorrenza del suo valore.

a231 Sono applicabili le disposizioni riguardanti l'aggiudicazione e il principio dell'offerta sufficiente (art. 126), come pure la rinuncia alla realizzazione (art. 127).


Art. 143

1

Se il pagamento non è fatto nel termine prescritto, l'aggiudicazione è revocata e l'ufficio d'esecuzione ordina immediatamente un nuovo incanto. L'articolo 126 è applicabile.232 2

Il precedente deliberatario ed i suoi fideiussori rispondono della minor somma ricavata e d'ogni altro danno. Gli interessi perduti sono
calcolati nella misura del cinque per cento.

a233 Per il resto, alla realizzazione dei fondi si applicano gli articoli 123 e
132a.

b234 1

In luogo dell'incanto, si può fare la vendita a trattative private, se tutti gli interessati vi acconsentono e il prezzo offerto è pari almeno a
quello di stima.

2

La vendita può aver luogo soltanto dopo l'appuramento dell'elenco oneri ai sensi degli articoli 138 capoverso 2 numero 3 e capoverso 3
nonché 140, come pure in applicazione per analogia degli articoli 135
a 137.

231

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227
1307; FF 1991 III 1).

232

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

233

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227
1307; FF 1991 III 1).

234

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227
1307; FF 1991 III 1).

4. Aggiudicazione. Principio
dell'offerta sufficiente. Rinuncia
alla realizzazione

5. Conseguenze
della mora

6. Disposizioni
complementari

7. Vendita
a trattative private

Esecuzione e fallimento 52

281.1

...235


Art. 144

1

La ripartizione ha luogo tostochè siano realizzati tutti i beni colpiti da un medesimo pignoramento.

2

Si possono fare anche prima delle ripartizioni provvisorie.

3

Sulla somma ricavata si prelevano innanzitutto le spese d'amministrazione, di realizzazione e di ripartizione e, all'occorrenza, d'acquisto
di un oggetto di sostituzione (art. 92 cpv. 3).236 4

La somma netta ricavata viene distribuita ai creditori interessati sino a concorrenza dei loro crediti, compresi gli interessi fino al giorno dell'ultima realizzazione e le spese d'esecuzione (art. 68).237 5

Le quote spettanti ai crediti pei quali ebbe luogo un pignoramento provvisorio sono depositate nel frattempo presso lo stabilimento dei
depositi.


Art. 145


238

1

Quando la somma ricavata non basti a coprire l'ammontare dei crediti, l'ufficio d'esecuzione procede senza indugio a un pignoramento
complementare e realizza nel modo più rapido gli oggetti pignorati.
Non è necessario che un creditore ne faccia istanza e l'ufficio d'esecuzione non è tenuto ad osservare i termini ordinari.

2

Se nel frattempo l'ufficio d'esecuzione ha eseguito un altro pignoramento, i diritti così acquisiti non sono pregiudicati dal pignoramento
complementare.

3

Sono applicabili le disposizioni sulla partecipazione al pignoramento (art. 110 e 111).


Art. 146


239

1

Se la somma ricavata non basta a soddisfare tutti i creditori, l'ufficio forma lo stato di graduazione dei creditori («graduatoria») e lo stato di
ripartizione.

2

I creditori sono collocati nella classe che, secondo l'articolo 219, occuperebbero nel fallimento del debitore. In luogo della dichiarazione

235

Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

236

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

237

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

238

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

239

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

D. Ripartizione
1. Momento.
Modalità

2. Pignoramento
complementare

3. Graduatoria e
stato di ripartizione
a. Graduazione
dei creditori

Legge federale

53

281.1

di fallimento, è determinante il momento della domanda di continuazione dell'esecuzione.


Art. 147


240

La graduatoria e lo stato di ripartizione sono depositati presso l'ufficio
d'esecuzione. Questo ne informa gli interessati e notifica a ogni creditore un estratto concernente il suo credito.


Art. 148

1

Il creditore che intende contestare il credito o il grado di un altro creditore deve promuovere contro l'interessato, entro venti giorni dal ricevimento dell'estratto e davanti al tribunale del luogo d'esecuzione,
l'azione di contestazione della graduatoria.241 2

La causa si tratta con la procedura accelerata.

3

Se la domanda è ammessa, la parte della somma ricavata dalla realizzazione destinata secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al
soddisfacimento dell'attore, sino a concorrenza della perdita stabilita
nello stato di ripartizione e delle spese processuali. L'eccedenza spetta
al convenuto.242


Art. 149

1

Il creditore partecipante al pignoramento riceve per l'ammontare rimasto scoperto del suo credito un attestato di carenza di beni. Il debitore ne riceve una copia.243

1bis

L'ufficio d'esecuzione rilascia l'attestato di carenza di beni non appena stabilito l'ammontare della perdita.244

2

Questo attestato vale come riconoscimento di debito a' sensi dell'articolo 82 e conferisce al creditore i diritti indicati nell'articolo 271 numero 5 e nell'articolo 285.

3

Entro sei mesi dal ricevimento di tale attestato, il creditore può proseguire l'esecuzione senza bisogno di nuovo precetto.

4

Il debitore non può essere costretto a corrispondere interessi su di un credito accertato mediante un attestato di carenza di beni, nè possono 240

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

241

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

242

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227
1307; FF 1991 III 1).

243

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

244

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227
1307; FF 1991 III 1).

b. Avviso

c. Azione di
contestazione

4. Attestato di
carenza di beni
a. Rilascio e
effetti

Esecuzione e fallimento 54

281.1

chiedergliene la rifusione i condebitori, fideiussori o altri obbligati in
via di regresso che avessero dovuto pagarli.

5

...245

a246 1

Il credito accertato mediante un attestato di carenza di beni si prescrive in venti anni dal rilascio dell'attestato di carenza di beni; nei
confronti degli eredi del debitore il credito si prescrive al più tardi un
anno a contare dal giorno dell'apertura della successione.

2

Il debitore può sempre estinguere il debito versandone l'ammontare all'ufficio d'esecuzione che ha rilasciato l'attestato di carenza di beni.
L'ufficio consegna l'importo al creditore o, secondo il caso, lo deposita
presso la cassa dei depositi.

3

Dopo il pagamento dell'intero debito, l'iscrizione dell'attestato di carenza di beni è cancellata dal registro. Della cancellazione viene dato
atto al debitore che lo richieda.


Art. 150

1

I creditori devono, per mezzo dell'ufficiale, restituire quitanzati al debitore i titoli dei crediti intieramente soddisfatti.247 2

Ove il credito sia soddisfatto soltanto in parte, il creditore conserva il titolo; l'ufficio vi indica o fa indicare dall'autorità competente per
quale importo il credito continui a sussistere.

3

Trattandosi di realizzazione di fondi, l'ufficio d'esecuzione procede alle necessarie cancellazioni e mutazioni nel registro fondiario di servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e diritti personali annotati.248 Titolo quarto: Dell'esecuzione in via di realizzazione del
pegno


Art. 151


249

1

La domanda d'esecuzione per un credito garantito da pegno (art. 37) deve enunciare, oltre alle indicazioni enumerate nell'articolo 67, l'oggetto del pegno. Essa deve inoltre precisare: 245

Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

246

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227
1307; FF 1991 III 1).

247

Nuovo testo giusta l'art. 58 tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RS 210).

248

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

249

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

b. Prescrizione e
cancellazione

5. Restituzione
del titolo di
credito

A. Domanda
d'esecuzione

Legge federale

55

281.1

a.

il nome del terzo che lo ha costituito o che ne è diventato proprietario; b.

se il fondo pignorato è l'abitazione della famiglia del debitore
o di terzi (art. 169 CC250).

2

Il creditore che domanda l'esecuzione per la realizzazione di un pegno manuale sul quale gravi un diritto di pegno posteriore di un terzo
(art. 886 CC251 ) deve informarne quest'ultimo.


Art. 152

1

Ricevuta la domanda d'esecuzione, l'ufficio d'esecuzione stende il precetto secondo l'articolo 69, con le seguenti modificazioni:252 1.

il termine da assegnarsi al debitore pel pagamento è di un mese
se si tratta di un pegno manuale, di sei mesi se si tratta di
un'ipoteca;

2.253 la comminatoria dichiara che, qualora il debitore non ottemperi al precetto né faccia opposizione, il pegno sarà realizzato.

2

Se il fondo è dato in locazione o in affitto e il creditore pignoratizio procedente pretende che il diritto di pegno sia esteso ai crediti per pigioni e fitti (art. 806 CC254 ), l'ufficio d'esecuzione ne dà comunicazione ai locatari e agli affittuari, ingiungendo loro che il pagamento
delle pigioni e dei fitti che verranno a scadenza andrà fatto all'ufficio
d'esecuzione.255


Art. 153

1

Il precetto è steso in conformità dell'articolo 70.

2

L'ufficio d'esecuzione notifica il precetto anche alle seguenti persone: a.

al terzo che ha costituito il pegno o ne è diventato proprietario; b.

al coniuge del debitore o del terzo se il fondo pignorato è
l'abitazione della famiglia (art. 169 CC256).257 Il terzo e il coniuge possono fare opposizione alla stregua del debitore.

250

RS 210

251

RS 210

252

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

253

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

254

RS 210

255

Introdotto dall'art. 58 tit. fin. CC (RS 210). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic.
1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

256

RS 210

257

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

B. Precetto esecutivo
1. Contenuto.
Avviso ai locatari e agli affittuari 2. Stesura. Situazione del terzo
proprietario del
pegno

Esecuzione e fallimento 56

281.1

3

Qualora il terzo abbia chiesto la purgazione delle ipoteche (art. 828 e 829 CC), il fondo può essere realizzato soltanto se, terminato il procedimento, il creditore dimostra all'ufficio d'esecuzione di essere ancora
titolare di un diritto di pegno sul fondo per il credito per cui procede.258 4

Si applicano inoltre al precetto ed alla opposizione le disposizioni degli articoli 71 a 86.259
a260 1

Se è stata fatta opposizione, il creditore può chiederne il rigetto o promuovere l'azione di accertamento del credito o del diritto di pegno
entro dieci giorni dalla comunicazione dell'opposizione.

2

Il creditore soccombente nella procedura di rigetto può promuovere azione ordinaria entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.

3

Trascorsi infruttuosamente i termini, l'avviso ai locatari e agli affittuari viene revocato.


Art. 154

1

Il creditore può chiedere la realizzazione di un pegno manuale non prima di un mese né più tardi di un anno, quella di un pegno immobiliare non prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla notificazione
del precetto esecutivo. Se è stata fatta opposizione, i termini rimangono sospesi tra il giorno in cui fu promossa l'azione e quello della sua
definitiva definizione giudiziale.261 2

L'esecuzione è perenta se la domanda di realizzazione non è stata fatta nel termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata.


Art. 155

1

Se il creditore ha domandato la realizzazione, gli articoli 97 capoverso 1, 102 capoverso 3, 103 e 106 a 109 si applicano per analogia al
pegno.262

2

L'ufficio avvisa il debitore, entro tre giorni, che il creditore ha domandato la realizzazione.

258

Introdotto dall'art. 58 tit. fin. CC (RS 210). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic.
1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

259

Primitivo cpv. 3.

260

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227
1307; FF 1991 III 1).

261

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

262

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

C. Opposizione.
Annullamento
dell'avviso ai
locatari e agli
affittuari

D. Termini di
realizzazione

E. Procedura di
realizzazione
1. Introduzione

Legge federale

57

281.1


Art. 156


263

1

La realizzazione si fa secondo gli articoli 122 a 143b. Le condizioni d'incanto (art. 135) stabiliscono nondimeno che la parte del prezzo di
realizzazione spettante al credito del procedente deve essere pagata in
denaro, salvo pattuizione contraria tra gli interessati. Esse dichiarano
inoltre che gli oneri fondiari iscritti nel registro fondiario a favore del
procedente devono essere cancellati.

2

I titoli di credito garantiti da pegno immobiliare e per i quali è designato come creditore il proprietario o il portatore, dati in pegno dal
proprietario, sono ridotti, in caso di realizzazione separata, all'importo
della somma ricavata.


Art. 157

1

Sulla somma ricavata si prelevano innanzitutto le spese d'amministrazione, di realizzazione e di ripartizione.264

2

La somma netta ricavata viene quindi distribuita ai creditori pignoratizi sino a concorrenza dei loro crediti, compresi gli interessi fino al
giorno dell'ultima realizzazione e le spese d'esecuzione.265 3

Se la somma ricavata non basta a soddisfare tutti i creditori, l'ufficiale forma la graduatoria dei creditori e determina i loro riparti, avuto
riguardo all'articolo 219 capoversi 2 e 3.

4

Si applicano per analogia gli articoli 147, 148 e 150.


Art. 158

1

Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre
il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.266 2

Ricevuto l'attestato, il creditore può promuovere l'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore, semprechè non si tratti di una rendita fondiaria o di altro onere fondiario.
Se procede entro un mese, non è necessario un nuovo precetto.267 263

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

264

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

265

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

266

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

267

Nuovo testo giusta l'art. 58 tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RS 210).

2. Attuazione

3. Ripartizione

4. Attestato di
insufficienza del
pegno

Esecuzione e fallimento 58

281.1

3

L'attestato di insufficienza del pegno vale quale riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82.268 Titolo quinto: Della procedura di fallimento I. Della procedura ordinaria di fallimento

Art. 159


269

Ricevuta la domanda di continuazione, se il debitore è soggetto all'esecuzione in via di fallimento, l'ufficio d'esecuzione gli commina
senza indugio il fallimento.


Art. 160

1

La comminatoria di fallimento contiene: 1.

le indicazioni della domanda d'esecuzione; 2.

la data del precetto; 3.270 l'avvertenza che, scaduto il termine di venti giorni, il creditore potrà chiedere il fallimento del debitore;

4.271 l'avvertenza che il debitore che intende contestare l'ammissibiltà della procedura di fallimento può ricorrere entro dieci
giorni all'autorità di vigilanza (art. 17).

2

Si ricorderà inoltre al debitore che la legge gli permette di proporre un concordato.


Art. 161

1

La notificazione della comminatoria di fallimento si fa giusta l'articolo 72.272

2

Un esemplare ne è trasmesso al creditore, tostochè l'altro sia stato notificato al debitore.

3

...273

268

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227
1307; FF 1991 III 1).

269

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

270

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

271

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

272

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

273

Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

A. Comminatoria
di fallimento
1. Momento

2. Contenuto

3. Notificazione

Legge federale

59

281.1


Art. 162

A richiesta del creditore, il giudice del fallimento, quando lo reputi
opportuno, ordina che sia fatto un inventario di tutti i beni del debitore.


Art. 163

1

L'ufficio d'esecuzione compila l'inventario. Esso non può procedervi prima della notificazione della comminatoria di fallimento; sono salve
le eccezioni previste negli articoli 83 capoverso 1 e 183.274 2

Si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 90, 91 e 92.


Art. 164


275

1

Il debitore è tenuto, sotto minaccia di pena (art. 169 CP276), a conservare gli oggetti inventariati o a sostituirli con altri di egual valore;
egli può tuttavia servirsene nella misura in cui, secondo l'apprezzamento dell'ufficiale, essi sono necessari al sostentamento suo e della
sua famiglia.

2

L'ufficiale ricorda esplicitamente al debitore i suoi doveri come pure le conseguenze penali dell'inosservanza.


Art. 165

1

L'obbligazione del debitore derivante dall'inventario viene annullata dall'ufficiale, se tutti i creditori istanti lo consentono.

2

Gli effetti dell'inventario cessano di diritto quattro mesi dopo la formazione.277


Art. 166

1

Decorso il termine di venti giorni dalla notificazione della comminatoria, il creditore, producendo tale documento ed il precetto, può
chiedere al giudice del fallimento che questo venga dichiarato.

2

Tale diritto si estingue quindici mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo. Se è stata fatta opposizione, questo termine rimane
sospeso a partire dal giorno in cui l'azione fu promossa sino a quello
della sua definizione giudiziale.278 274

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

275

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

276

RS 311.0

277

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

278

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

B. Inventario dei
beni
1. Decisione

2. Esecuzione

3. Effetti
a. Obblighi del
debitore

b. Durata

C. Domanda di
fallimento
1. Termine

Esecuzione e fallimento 60

281.1


Art. 167

Il creditore che ritira la domanda di fallimento non può rinnovarla
prima del decorso di un mese.


Art. 168

Presentata la domanda di fallimento, le parti sono avvisate, almeno tre
giorni prima, della trattazione giudiziale della medesima. Esse possono
comparire personalmente in giudizio o farsi rappresentare.


Art. 169

1

Chi presenta la domanda di fallimento è responsabile delle spese occorse fino alla sospensione del fallimento per mancanza di attivi (art.
230) o alla pubblicazione e convocazione dei creditori (art. 232) comprese.279 2

Il giudice può pretendere dal creditore una conveniente anticipazione delle medesime.


Art. 170

Appena presentata domanda di fallimento, il giudice può prendere i
provvedimenti conservativi che reputi necessari a tutela dei diritti dei
creditori.


Art. 171


280

Il giudice decide seduta stante anche in assenza delle parti. Egli dichiara il fallimento, salvo nei casi previsti dagli articoli 172 a 173a.


Art. 172

Il giudice rigetta la domanda di fallimento: 1.

quando la comminatoria sia stata annullata dall'autorità di vigilanza; 2.281 quando al debitore siano stati restituiti i termini (art. 33 cpv.

4) o quando egli sia stato ammesso al beneficio dell'opposizione tardiva (art. 77); 3.

quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi
gli interessi e le spese, è stato estinto o che il creditore gli ha
concesso una dilazione.

279

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

280

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

281

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

2. Ritiro

3. Udienza fallimentare 4. Responsabilità
per le spese

5. Provvedimenti
conservativi

D. Decisione
giudiziale
1. Dichiarazione
di fallimento

2. Reiezione
della domanda di
fallimento

Legge federale

61

281.1


Art. 173

1

Se l'autorità di vigilanza in seguito a ricorso o il giudice in applicazione degli articoli 85 o 85a capoverso 2 hanno ordinato la sospensione dell'esecuzione, il giudice differisce la decisione sulla domanda
di fallimento.282

2

Se ritiene che nel procedimento sia stata anteriormente emanata una decisione nulla (art. 22 cpv. 1), il giudice differisce anche la sua decisione e sottopone il caso all'autorità di vigilanza.283 3

Il decreto dell'autorità di vigilanza è comunicato al giudice del fallimento, il quale decide.

a284 1

Se il debitore o il creditore hanno presentato una domanda di moratoria concordataria o di moratoria straordinaria, il tribunale può differire
la decisione sul fallimento.

2

Il giudice può inoltre differire d'ufficio la decisione sul fallimento qualora appaia possibile la conclusione di un concordato; in tal caso
trasmette gli atti al giudice del concordato.

3

Se il giudice del concordato non concede la moratoria, il giudice del fallimento dichiara il fallimento.


Art. 174


285

1

La decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti
possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

2

L'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la
sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo: 1.

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto; 2.

l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria
superiore a disposizione del creditore; o che 3.

il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

282

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

283

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

284

Introdotto dall'art. 12 della LF del 28 set. 1949 (RU 1950 I 57 71). Nuovo testo giusta il n.
I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III
1).

285

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

3. Differimento
della decisione
a. Per sospensione dell'esecuzione o motivi di
nullità

b. Per domanda
di moratoria
concordataria o
straordinaria
oppure d'ufficio

4. Impugnazione

Esecuzione e fallimento 62

281.1

3

Se attribuisce effetto sospensivo all'impugnazione, l'autorità giudiziaria superiore prende i provvedimenti conservativi necessari per la tutela dei creditori (art. 170).


Art. 175

1

Il fallimento si considera aperto dal momento in cui è dichiarato.

2

Il giudice stabilisce tale momento nella sentenza.


Art. 176


286

1

Il giudice comunica senza indugio agli uffici d'esecuzione, agli uffici dei fallimenti, al registro di commercio e al registro fondiario: 1.

la dichiarazione di fallimento; 2.

la revoca del fallimento; 3.

la chiusura del fallimento; 4.

le decisioni che attribuiscono effetto sospensivo a un ricorso; 5.

i provvedimenti conservativi.

2

La dichiarazione di fallimento è menzionata nel registro fondiario.

II. Della esecuzione cambiaria

Art. 177

1

Pei crediti derivanti da cambiale o da chèque, anche se garantiti con pegno, si può chiedere all'ufficio d'esecuzione che si proceda in via
cambiaria, semprechè il debitore sia soggetto alla procedura di fallimento.

2

Con la domanda d'esecuzione si devono consegnare all'ufficio la cambiale o lo chèque.


Art. 178

1

Quando ricorrano le condizioni della procedura cambiaria, l'ufficio notifica immediatamente al debitore un precetto esecutivo.

2

Il precetto contiene: 1.

le indicazioni della domanda d'esecuzione; 286

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

E. Momento
dell'apertura del
fallimento

F. Comunicazione delle decisioni giudiziali A. Condizioni

B. Precetto esecutivo

Legge federale

63

281.1

2.287 l'ingiunzione di pagare al creditore, entro cinque giorni, il credito e le spese d'esecuzione;

3.288 l'avvertenza che il debitore può fare opposizione (art. 179) o ricorrere all'autorità di vigilanza per violazione delle disposizioni della presente legge (art. 17 e 20); 4.289 l'indicazione che il creditore può domandare il fallimento, se il debitore non ottempera al precetto esecutivo, benché non sia
stata fatta opposizione o questa non sia stata ammessa (art.
188).

3

Sono applicabili gli articoli 70 e 72.


Art. 179


290

1

Il debitore può fare opposizione all'ufficio d'esecuzione, per scritto entro cinque giorni dalla notificazione del precetto, eccependo uno dei
motivi previsti dall'articolo 182. Dell'avvenuta opposizione viene dato
atto gratuitamente al debitore che lo richieda.

2

Adducendo i motivi dell'opposizione, il debitore non rinuncia ad avvalersi di ulteriori eccezioni ai sensi dell'articolo 182.

3

L'articolo 33 capoverso 4 non è applicabile.


Art. 180

1

Il contenuto dell'opposizione è notificato al creditore istante sul suo esemplare. Quando l'opposizione non abbia avuto luogo, se ne fa menzione.

2

Detto esemplare dev'essere notificato al creditore istante subito dopo l'opposizione o, se non fu fatta, appena scaduto il termine della medesima.


Art. 181


291

L'ufficio sottopone senza indugio l'opposizione al giudice del luogo
dell'esecuzione. Il giudice cita le parti al contraddittorio e statuisce,
anche in loro assenza, entro dieci giorni dal ricevimento dell'opposizione.

287

Nuovo testo giusta l'art. 15 n. 4 disp. fin. e trans. tit. XXIV-XXXIII CO, in vigore dal
1° lug. 1937 (RS 220 in fine).

288

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

289

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

290

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

291

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

C. Opposizione
1. Termini e
forma

2. Notificazione
al creditore

3. Trasmissione
al giudice

Esecuzione e fallimento 64

281.1


Art. 182

Il giudice ammette l'opposizione: 1.

quando venga provato con documenti che il debito è stato pagato al portatore della cambiale o dello chèque ovvero che
questi ha accordato la rimessione od una dilazione; 2.

quando appaia verosimile la falsità del titolo allegata dal debitore; 3.

quando un'eccezione ammessa dal diritto cambiario sembri attendibile; 4.292 quando sia opposta un'altra eccezione fondata sull'articolo 1007 del Codice delle obbligazioni293 ed essa sembri attendibile; in questo caso, tuttavia, il debitore deve depositare l'importo del credito in denaro o in valori oppure fornire una garanzia equivalente.


Art. 183

1

Ove il giudice rigetti l'opposizione, può ordinare provvedimenti conservativi, segnatamente la formazione dell'inventario a' sensi degli articoli 162 a 165.

2

Egli può anche esigere, occorrendo, che il creditore presti cauzione.294


Art. 184

1

La decisione sull'ammissibilità dell'opposizione è immediatamente notificata alle parti.295 2

Ove l'opposizione sia stata ammessa soltanto contro deposito dell'ammontare contestato, il creditore è diffidato a promuovere entro dieci giorni l'azione di pagamento. Non ottemperando egli a tale diffida, il
deposito viene restituito.


Art. 185


296

La decisione sull'ammissibilità dell'opposizione può essere deferita
all'autorità giudiziaria superiore entro cinque giorni dalla notificazione.

292

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

293

RS 220

294

Nuovo testo giusta l'art. 15 n. 6 disp. fin. e trans. tit. XXIV-XXXIII CO (RS 220 in fine).

295

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

296

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

4. Ammissibilità

5. Rigetto dell'opposizione.
Provvedimenti
conservativi

6. Notificazione
della decisione.
Termine per
agire in caso di
deposito

7. Impugnazione

Legge federale

65

281.1


Art. 186

Se l'opposizione è stata ammessa, si sospende l'esecuzione ed il creditore, per far valere il suo diritto, deve seguire la procedura ordinaria.


Art. 187

Chi per omessa opposizione o pel rigetto di questa ha pagato l'indebito
può ripeterlo a' termini dell'articolo 86.


Art. 188

1

Quando l'opposizione non sia stata fatta o non sia stata ammessa e ciò non ostante non siasi ottemperato al precetto, il creditore può, mediante produzione di questo e del titolo di credito come anche, occorrendo, della giudiziale decisione, domandare che sia dichiarato il fallimento.

2

Questo diritto si estingue decorso un mese dalla notificazione del precetto. Ove il debitore abbia fatto opposizione, non si computa il
tempo trascorso dal giorno in cui questa ebbe luogo a quello della decisione sulla sua ammissibilità, e, qualora sia stata ammessa, il tempo
trascorso dal giorno in cui l'azione fu promossa a quello della sua giudiziale definizione.


Art. 189


297

1

Il giudice avvisa le parti del luogo, giorno e ora dell'udienza in cui la domanda di fallimento sarà discussa. Egli statuisce, anche in assenza
delle parti, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda.

2

Sono applicabili gli articoli 169, 170, 172 numero 3, 173, 173a, 175 e 176.

III. Della dichiarazione di fallimento senza preventiva
esecuzione


Art. 190

1

Il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione: 1.

contro qualunque debitore che non abbia dimora conosciuta o
sia fuggito per sottrarsi alle sue obbligazioni od abbia compiuto o tentato di compiere atti fraudolenti in pregiudizio dei
suoi creditori o nascosto oggetti del suo patrimonio in una esecuzione in via di pignoramento; 297

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

8. Effetti dell'ammissione
dell'opposizione

D. Azione di
ripetizione

E. Domanda di
fallimento

F. Decisione del
giudice del fallimento A. Su istanza di
un creditore

Esecuzione e fallimento 66

281.1

2.

contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti; 3.

nel caso dell'articolo 309.

2

Il debitore che dimori nella Svizzera o vi abbia un rappresentante è citato in giudizio a breve termine per essere udito.


Art. 191

1

Il debitore può chiedere egli stesso la dichiarazione del suo fallimento facendo nota al giudice la propria insolvenza.

2

Se non sussistono possibilità di appuramento bonale dei debiti secondo gli articoli 333 segg., il giudice dichiara il fallimento.298


Art. 192


299

Il fallimento delle società anonime, società in accomandita per azioni,
società a responsabilità limitata e società cooperative può essere dichiarato senza preventiva esecuzione nei casi previsti dal Codice delle
obbligazioni300 (art. 725a, 764 cpv. 2, 817, 903 CO).


Art. 193


301

1

L'autorità competente informa il giudice qualora: 1.

tutti gli eredi abbiano espressamente rinunciato all'eredità o si
debba presumere la rinuncia (art. 566 segg., 573 CC302); 2.

l'eredità della quale è stata chiesta oppure ordinata la liquidazione d'ufficio risulti oberata (art. 597 CC303 ).

2

Nei casi summenzionati, il giudice ordina la liquidazione in via di fallimento.

3

La liquidazione in via di fallimento può essere chiesta anche da un creditore o da un erede.

298

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227
1307; FF 1991 III 1).

299

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

300

RS 220

301

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

302

RS 210

303

RS 210

B. Su istanza del
debitore

C. Società di
capitali e società
cooperative

D. In caso di
rinuncia all'eredità o di eredità
oberata

Legge federale

67

281.1


Art. 194


304

1

Gli articoli 169, 170 e 173a a 176 si applicano ai fallimenti dichiarati senza preventiva esecuzione. L'articolo 169 non si applica nel caso di
fallimento giusta l'articolo 192.

2

La comunicazione al registro di commercio (art. 176) non ha luogo se il debitore non è soggetto all'esecuzione in via di fallimento.

IV. Della revoca305 del fallimento

Art. 195

1

Il giudice del fallimento ne decreta la revoca e reintegra il debitore nella libera disposizione del suo patrimonio, quando: 1.

il debitore provi che tutti i debiti sono stati estinti; 2.

il debitore produca una dichiarazione scritta di tutti i creditori
con cui ritirano le loro insinuazioni; ovvero 3.

sia intervenuto un concordato.306 2

La rivocazione può essere pronunciata dalla scadenza dei termini per le insinuazioni fino alla chiusura del fallimento.

3

La rivocazione del fallimento viene pubblicata.


Art. 196


307

La liquidazione in via di fallimento di un'eredità a cui gli eredi hanno
rinunciato è inoltre sospesa se, prima della chiusura della medesima,
un avente diritto all'eredità dichiara di accettarla e presta sufficienti
garanzie per il pagamento dei debiti.

304

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

305

Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto
il presente testo.

306

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

307

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

E. Procedura

A. In generale

B. In caso di
rinuncia all'eredità

Esecuzione e fallimento 68

281.1

Titolo sesto: Degli effetti del fallimento I. Degli effetti del fallimento sui beni del debitore

Art. 197

1

Tutti i beni pignorabili spettanti al debitore al momento della dichiarazione di fallimento formano, dovunque si trovino, un'unica massa
destinata al comune soddisfacimento dei creditori.

2

Appartengono alla massa anche i beni che pervengono al fallito prima che sia chiusa la procedura di fallimento.


Art. 198

I beni su cui gravano diritti di pegno sono compresi nella massa, salvo
il diritto preferenziale308 dei creditori pignoratizi.


Art. 199

1

Sono pure devoluti alla massa i beni pignorati non peranco realizzati al momento della dichiarazione di fallimento e gli oggetti sequestrati.

2

Tuttavia, se i termini di partecipazione al pignoramento (art. 110 e 111) sono scaduti, le somme già ricavate dal pignoramento di denaro,
di crediti e di salari, nonché dalla realizzazione di beni, sono ripartite a
norma degli articoli 144 a 150; l'eventuale eccedenza spetta alla massa.309

Art. 200

Appartiene inoltre alla massa tutto ciò che a' termini degli articoli 214
e 285 a 292 è oggetto di azione rivocatoria.


Art. 201

Se presso il fallito si trovano titoli al portatore o all'ordine a lui consegnati o girati soltanto per l'incasso o come fondi per un determinato
pagamento futuro, chi li ha consegnati o girati può chiederne la restituzione.


Art. 202

Ove il fallito abbia venduto cose altrui e al tempo della dichiarazione
di fallimento non ne abbia ancora riscosso il prezzo, il proprietario 308

Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto
il presente testo.

309

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

A. Massa del
fallimento
1. In generale

2. Beni costituiti
in pegno

3. Beni pignorati
o sequestrati

4. Valori oggetto
di azione revocatoria 5. Titoli al portatore o all'ordine 6. Cessione del
credito o restituzione del prezzo

Legge federale

69

281.1

precedente, rimborsando la massa di quanto ha diritto d'esigere sulle
medesime, può domandare la cessione del credito verso il compratore
o la restituzione del prezzo pagato nel frattempo all'amministrazione
del fallimento.


Art. 203

1

Ove una cosa comprata dal fallito, senza che ne abbia pagato il prezzo, gli sia stata spedita, ma al tempo della dichiarazione di fallimento
non sia ancora pervenuta in suo possesso, il venditore può rivendicarla, semprechè l'amministrazione del fallimento non ne paghi il
prezzo.

2

La rivendicazione non è più ammessa quando prima della pubblicazione del fallimento la cosa sia stata venduta o data in pegno ad un
terzo di buona fede, su lettera di vettura, bolletta di spedizione o polizza di carico.


Art. 204

1

Sono nulli, rimpetto ai creditori, tutti gli atti giuridici compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, riguardo ad oggetti appartenenti alla massa.

2

Tuttavia se prima della pubblicazione del fallimento il fallito ha pagato alla scadenza una cambiale propria da lui emessa od una cambiale
tratta sopra di lui, il pagamento è valido, purchè il portatore della cambiale non conoscesse la dichiarazione di fallimento e, in caso di mancato pagamento, avesse potuto esercitare utilmente il regresso cambiario verso i terzi.


Art. 205

1

Dopo la dichiarazione di fallimento, i crediti appartenenti alla massa non possono più essere estinti mediante pagamento al fallito; siffatto
pagamento non produce liberazione dal debito, di fronte ai creditori
del fallimento, se non in quanto ciò che fu pagato sia pervenuto alla
massa.

2

Chi però ha pagato prima della pubblicazione del fallimento rimane liberato se non conosceva ancora la dichiarazione del medesimo.


Art. 206


310

1

Tutte le esecuzioni in corso contro il fallito cessano di diritto e non si possono promuovere durante la procedura di fallimento nuove esecu310

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

7. Diritto di
rivendicazione
del venditore

B. Incapacità di
disporre del
fallito

C. Pagamenti al
fallito

D. Esecuzioni
contro il fallito

Esecuzione e fallimento 70

281.1

zioni per crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento. Fanno
eccezione le esecuzioni per realizzazione di pegni appartenenti a terzi.

2

Le esecuzioni per crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento si proseguono, durante la procedura di fallimento, in via di pignoramento
o di realizzazione del pegno.

3

Durante la procedura di fallimento, il debitore non può chiedere la dichiarazione di un altro fallimento facendo nota la propria insolvenza
(art. 191).


Art. 207


311

1

Salvo i casi d'urgenza, le cause civili nelle quali il fallito è parte e che influiscono sulla composizione della massa rimangono sospese. Le si
può riattivare, in caso di liquidazione ordinaria, non prima di dieci giorni dopo la seconda assemblea dei creditori e, in caso
di liquidazione sommaria, non prima di venti giorni dopo il deposito
della graduatoria.

2

I procedimenti amministrativi possono essere sospesi alle stesse condizioni delle cause civili.

3

I termini di prescrizione e di perenzione non corrono durante i periodi di sospensione.

4

La disposizione summenzionata non si applica alle azioni di risarcimento del danno per lesioni della personalità o corporali né alle cause
del diritto di famiglia.

II. Degli effetti del fallimento sui diritti dei creditori

Art. 208

1

La dichiarazione di fallimento rende esigibili rimpetto alla massa tutti i debiti del fallito eccettuati quelli che sono effettivamente garantiti da
pegno sui suoi fondi. Il creditore può far valere col suo credito gli interessi fino al giorno della dichiarazione e le spese di esecuzione.312 2

Dai crediti infruttiferi non ancora scaduti si deduce lo sconto del cinque per cento.

311

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

312

Nuovo testo giusta l'art. 58 tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RS 210).

E. Sospensione
delle cause civili
e dei procedimenti amministrativi A. Esigibilità dei
debiti

Legge federale

71

281.1


Art. 209


313

1

Dichiarato il fallimento, cessano di decorrere gli interessi di tutti i crediti nei confronti del fallito.

2

Tuttavia, gli interessi dei crediti garantiti da pegno continuano a decorrere sino alla realizzazione, nella misura in cui il ricavo di questa
sia superiore al debito, compresi gli interessi calcolati sino alla dichiarazione di fallimento.


Art. 210


314

1

I crediti sottoposti a condizione sospensiva sono ammessi al passivo per l'intero ammontare; tuttavia il creditore non può percepire il riparto
che gli spetta sulla massa sino a che non sia adempita la condizione.

2

Per le pretese derivanti da rendite vitalizie è applicabile l'articolo 518 capoverso 3 del Codice delle obbligazioni315.


Art. 211

1

I crediti che non hanno per oggetto il pagamento di una somma di danaro si risolvono in crediti pecuniari di valore corrispondente.

2

Tuttavia, l'amministrazione del fallimento ha il diritto di adempiere in luogo del debitore i crediti risultanti da contratti bilaterali non ancora eseguiti o eseguiti solo in parte al momento della dichiarazione di
fallimento. Il cocontraente può pretendere garanzia per l'adempimento.316 2bis

Il diritto dell'amministrazione del fallimento previsto dal capoverso 2 è tuttavia escluso in caso di obbligazioni a tempo determinato (art.
108 n. 3 CO317), come pure in caso di operazioni finanziarie a termine,
swaps e opzioni, qualora il valore delle prestazioni contrattuali il giorno della dichiarazione di fallimento sia determinabile in base al prezzo
di mercato o al corso di borsa. L'amministrazione del fallimento e il
cocontraente hanno entrambi il diritto di far valere la differenza tra il
valore convenuto delle prestazioni contrattuali e il valore di mercato al
momento della dichiarazione di fallimento.318 313

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

314

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

315

RS 220

316

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

317

RS 220

318

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227
1307; FF 1991 III 1).

B. Decorso degli
interessi

C. Crediti sottoposti a condizione D. Conversione
in crediti pecuniari

Esecuzione e fallimento 72

281.1

3

Sono salve le disposizioni di altre leggi federali sullo scioglimento di contratti in caso di fallimento, come pure le disposizioni sulla riserva
di proprietà (art. 715 e 716 CC319).320

Art. 212

Il venditore che prima della dichiarazione di fallimento avesse consegnato al fallito la cosa vendutagli non può più recedere dal contratto
nè rivendicare la cosa quand'anche si fosse riservato tale diritto espressamente.


Art. 213

1

Il creditore può compensare il suo credito con quello del fallito verso di lui.

2

La compensazione non ha luogo: 1.321 quando un debitore del fallito diventi creditore di lui soltanto dopo la dichiarazione di fallimento, sempreché non abbia
adempito un'obbligazione sorta precedentemente o abbia riscattato una cosa data in pegno per un debito del fallito e gli
competa su questa cosa la proprietà o un diritto reale limitato
(art. 110 n. 1 CO322 ); 2.

quando un creditore del fallito diventi debitore di lui o della
massa soltanto dopo la dichiarazione di fallimento; 3.

...323

3

La compensazione con crediti derivanti da titoli al portatore può aver luogo se e nella misura in cui il creditore fornisce la prova che ha acquistato i titoli in buona fede prima dell'apertura del fallimento.324 4

In caso di fallimento di una società in accomandita, di una società anonima, di una società in accomandita per azioni, di una società a
responsabilità limitata o di una società cooperativa, non si possono
compensare le quote non versate del capitale accomandato o del capitale sociale, né gli arretrati dei contributi statutari di una società cooperativa.325 319

RS 210

320

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

321

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

322

RS 220

323

Abrogato dall'art. 13 della LF del 28 set. 1949 (RU 1950 I 57 71).

324

Introdotto dall'art. 13 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57
71).

325

Originario cpv. 3. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen.
1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

E. Diritto di
recesso del venditore F. Compensazione
1. Condizioni

Legge federale

73

281.1


Art. 214

La compensazione può essere impugnata quando un debitore del fallito, prima della dichiarazione di fallimento, conoscendo l'insolvenza
di lui, abbia acquistato un credito verso il medesimo allo scopo di procurare mediante la compensazione un vantaggio a sè o ad altri in pregiudizio della massa.


Art. 215

1

I crediti derivanti da fideiussioni del fallito, ancorchè non scaduti, si possono far valere nel fallimento.

2

La massa è surrogata nei diritti del creditore verso il debitore principale e i coobbligati fino a concorrenza della somma che ha pagato (art.
507 CO326). Tuttavia, se viene dichiarato il fallimento anche del debitore principale o di un coobbligato, si applicano gli articoli 216 e
217.327


Art. 216

1

Se viene dichiarato contemporaneamente il fallimento di più coobbligati, il creditore può far valere il suo credito per l'intiero ammontare
in ogni singolo fallimento.

2

Ove i riparti delle singole masse eccedano complessivamente l'ammontare dell'intiero credito, l'eccedenza torna alle medesime in proporzione dei diritti di regresso spettanti reciprocamente ai coobbligati.

3

Finchè l'importo complessivo dei riparti delle singole masse non raggiunga l'ammontare dell'intero credito, esse non hanno, l'una in confronto dell'altra, alcun regresso pei riparti pagati.


Art. 217

1

Quando un creditore sia stato soddisfatto in parte pel suo credito da un coobbligato del fallito, tale credito è ammesso ciò nondimeno per
l'importo originario al passivo della massa, abbia o non abbia il coobbligato un diritto di regresso verso il fallito.

2

Il diritto d'insinuare tale credito nel fallimento spetta al creditore ed al coobbligato.

3

Il riparto assegnato al credito spetta al creditore sino a totale suo soddisfacimento. Sull'eccedenza il coobbligato avente diritto di regresso ottiene la somma che otterrebbe facendo valere direttamente
tale diritto. Il residuo rimane alla massa.

326

RS 220

327

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

2. Impugnazione

G. Responsabilità dei coobbligati
1. Fideiussione

2. Fallimento
contemporaneo
di più coobbligati 3. Acconto pagato da un coobbligato del fallito

Esecuzione e fallimento 74

281.1


Art. 218

1

Qualora sia stato dichiarato contemporaneamente il fallimento di una società in nome collettivo e di un socio di questa, i creditori della società non possono far valere nel fallimento del socio se non il residuo
dei loro crediti rimasto insoddisfatto nel fallimento della società. Riguardo al pagamento di tale residuo per parte dei singoli soci valgono
le disposizioni degli articoli 216 e 217.

2

Qualora sia stato dichiarato il fallimento di un socio, ma non contemporaneamente quello della società, i creditori di questa possono far
valere nel fallimento del socio i loro crediti per l'intiero ammontare e
la massa è surrogata nei diritti menzionati all'articolo 215.

3

I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia ai soci illimitatamente responsabili di una società in accomandita.328


Art. 219

1

I crediti garantiti da pegno vengono soddisfatti in precedenza con la somma ricavata dalla realizzazione dei pegni.

2

Se più pegni garantiscono il medesimo credito, le somme da essi ricavate s'impiegano, in proporzione del loro ammontare, pel pagamento
di quello.

3

Il grado dei crediti garantiti da pegno e l'estensione della garanzia agli interessi ed accessori sono regolati dalle disposizioni sul pegno
immobiliare.329

4

I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell'ordine seguente sull'intera massa
residuale del fallimento: Prima classe

a.

I crediti dei lavoratori derivanti dal rapporto di lavoro per i sei
mesi precedenti la dichiarazione di fallimento, i crediti derivanti dallo scioglimento anticipato del rapporto di lavoro a
causa del fallimento del datore di lavoro e i crediti per la restituzione di garanzie.

b.

I crediti degli assicurati secondo la legge federale sull'assicurazione infortuni330, come pure quelli derivanti dalla previdenza
professionale non obbligatoria e i crediti degli istituti di previdenza del personale nei confronti dei datori di lavoro affiliati.

328

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227
1307; FF 1991 III 1).

329

Nuovo testo giusta l'art. 58 tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RS 210).

330

RS 832.20

4. Fallimento
contemporaneo
della società in
nome collettivo,
della società in
accomandita e
dei loro soci

H. Ordine dei
creditori

Legge federale

75

281.1

c.

I crediti pecuniari per contributi di mantenimento e d'assistenza in virtù del diritto di famiglia sorti nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento.

Seconda classe331 a.

I crediti di persone il cui patrimonio era affidato al fallito in
virtù dell'autorità parentale, per le somme di cui egli, in tale
qualità, sia divenuto debitore verso le medesime.

Questo privilegio vale soltanto quando il fallimento sia stato
dichiarato durante l'autorità parentale o entro l'anno dalla cessazione della stessa.

b.

I crediti di contributi conformemente alla legge federale del
20 dicembre 1946332 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti, alla legge federale del 19 giugno 1959333
sull'assicurazione per l'invalidità, alla legge federale del 20
marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, alla legge
federale del 25 settembre 1952334 sulle indennità di perdita di
guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio
di protezione ci- vile e alla legge federale del 25 giugno
1982335 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza.

c.

I crediti di premi e partecipazioni ai costi dell'assicurazione
malattie sociale.

d.

I contributi alla Cassa unica per gli assegni familiari.

Terza classe Tutti gli altri crediti.336 5

Non si computano nei termini stabiliti per la prima e seconda classe: 1.

la durata della procedura di concordato precedente la dichiarazione di fallimento; 2.

la durata di un differimento della dichiarazione di fallimento
giusta gli articoli 725a, 764, 817 o 903 del Codice delle obbligazioni337; 3.

la durata di una causa concernente il credito; 331 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2531 2532; FF 1999 8077 8458).

332

RS 831.10

333

RS 831.20

334

RS 834.1

335

RS 837.0

336

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

337

RS 220

Esecuzione e fallimento 76

281.1

4.

in caso di liquidazione in via di fallimento di un'eredità, il
tempo trascorso tra il giorno della morte e l'ordine di liquidazione.338

Art. 220

1

I creditori della medesima classe concorrono fra loro a parità di diritto.

2

I creditori di una classe susseguente non hanno alcun diritto se non dopo soddisfatti quelli della classe precedente.

Titolo settimo: Della liquidazione del fallimento I. Della determinazione dell'attivo e della definizione della
procedura
339


Art. 221

1

Appena l'ufficio dei fallimenti abbia ricevuto comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione dell'inventario dei
beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la
loro conservazione.

2

...340


Art. 222


341

1

Il fallito è tenuto, sotto minaccia di pena (art. 163 n. 1, 323 n. 4 CP342), a indicare tutti i suoi beni all'ufficio d'esecuzione e a metterli a
sua disposizione.

2

Se il fallito è morto o latitante, tale obbligo incombe, sotto minaccia di pena (art. 324 n. 1 CP), a tutte le persone adulte che convivevano
con lui.

3

Le persone menzionate ai capoversi 1 e 2 devono, a richiesta dell'ufficiale, aprire i locali e i ripostigli. Se necessario, l'ufficiale può chiedere l'aiuto dell'autorità di polizia.

4

I terzi che detengono beni del fallito o verso i quali questi vanta crediti hanno, sotto minaccia di pena (art. 324 n. 5 CP), lo stesso obbligo
di informare e di mettere a disposizione del fallito.

338

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227
1307; FF 1991 III 1).

339

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

340

Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

341

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

342

RS 311.0

I. Rapporto tra le
classi

A. Formazione
dell'inventario

B. Obbligo d'informare e di
mettere a disposizione

Legge federale

77

281.1

5

Le autorità hanno lo stesso obbligo di informare del fallito.

6

L'ufficio dei fallimenti ricorda esplicitamente agli interessati i loro obblighi come pure le conseguenze penali dell'inosservanza.


Art. 223

1

L'ufficio dei fallimenti fa chiudere immediatamente, con apposizione di sigilli, i magazzini, i depositi di merci, le officine, le botteghe ecc.,
quando non possano essere amministrati con sufficiente vigilanza fino
alla prima assemblea343 dei creditori.

2

Esso prende in custodia il danaro contante, le carte-valori, i libri di commercio e di famiglia e le altre carte di qualche importanza.

3

Tutti gli altri beni, finchè non siano inventariati, sono posti sotto sigillo; i sigilli si possono apporre di nuovo anche dopo la registrazione
nell'inventario, se l'ufficio lo reputa necessario.

4

L'ufficio provvede alla custodia degli oggetti che si trovano fuori dei locali utilizzati dal fallito.


Art. 224

I beni enumerati nell'articolo 92 sono lasciati a disposizione del fallito,
ma indicati ciò nondimeno nell'inventario.


Art. 225

Le cose indicate come proprietà di terzi o rivendicate da terzi devono
ciò non ostante essere inventariate, con menzione di tale circostanza.


Art. 226


344

I diritti dei terzi sui fondi del fallito che risultano dal registro fondiario
sono annotati d'ufficio nell'inventario.


Art. 227

Nell'inventario si indica il prezzo di stima di ogni singolo oggetto.


Art. 228

1

L'ufficio sottopone l'inventario al fallito, invitandolo a dichiarare se lo riconosca esatto e completo.

343

Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto
il presente testo.

344

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

C. Misure cautelari D. Beni necessari E. Diritti di terzi
1. Su cose mobili

2. Su fondi

F. Stima

G. Dichiarazione
del fallito circa
l'inventario

Esecuzione e fallimento 78

281.1

2

La dichiarazione del fallito è menzionata nell'inventario e dev'essere sottoscritta da lui.


Art. 229

1

Durante la procedura di fallimento, il fallito è tenuto, sotto minaccia di pena (art. 323 n. 5 CP345), a rimanere a disposizione dell'amministrazione, a meno che ne venga dispensato espressamente. Se necessario, egli è tradotto sul luogo dall'autorità di polizia. L'amministrazione
del fallimento gli ricorda esplicitamente il suo obbligo come pure le
conseguenze penali dell'inosservanza.346 2

L'amministrazione del fallimento può assegnargli un equo soccorso, specialmente quando lo obblighi a stare a sua disposizione.

3

L'amministrazione del fallimento determina a quali condizioni e fino a quando il fallito e la sua famiglia possono rimanere nell'abitazione,
sempreché questa faccia parte della massa.347

Art. 230

1

Se è prevedibile che la massa non sarà sufficiente per coprire le spese della procedura sommaria, il giudice del fallimento ordina, su istanza
dell'ufficio dei fallimenti, la sospensione della procedura di fallimento.348 2

L'ufficio dei fallimenti pubblica la sospensione della procedura di fallimento. La pubblicazione avverte che la procedura sarà chiusa se
entro dieci giorni nessun creditore ne chiederà la continuazione fornendo la garanzia richiesta per la quota di spese non coperte dalla
massa.349

3

Durante i due anni dopo la sospensione della liquidazione, il debitore può essere escusso anche in via di pignoramento.350 4

Dopo la sospensione della procedura di fallimento, le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento riprendono il loro
corso. Il tempo trascorso tra la dichiarazione di fallimento e la sospensione non si computa nei termini previsti dalla presente legge.351 345

RS 311.0

346

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

347

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

348

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

349

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

350

Introdotto dall'art. 15 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57
71).

351

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227
1307; FF 1991 III 1).

H. Collaborazione e sussistenza del fallito I. Sospensione
della procedura
di fallimento per
mancanza di
attivi
1. In generale

Legge federale

79

281.1

a352 1

Se la liquidazione in via di fallimento di un'eredità alla quale tutti gli eredi hanno rinunciato viene sospesa per mancanza di attivi, gli eredi
possono esigere che gli attivi appartenenti all'eredità siano ceduti a
loro favore o ad alcuni di essi, purché i richiedenti si dichiarino personalmente responsabili per il pagamento dei crediti garantiti da pegno e
delle spese di liquidazione non coperte dalla massa. Se nessun erede se
ne avvale, questo diritto può essere esercitato dai creditori o, in caso di
loro inattività, da terzi interessati.

2

Se la massa di una persona giuridica in fallimento comprende valori gravati da diritti di pegno e la procedura di fallimento è stata sospesa
per mancanza di attivi, ogni creditore pignoratizio può nondimeno
pretendere dall'ufficio dei fallimenti la realizzazione del proprio pegno. L'ufficio impartisce un termine.

3

In mancanza di una cessione ai sensi del capoverso 1 e se nessun creditore domanda la realizzazione del proprio pegno entro il termine
stabilito dall'ufficio, gli attivi, previo prelevamento delle spese, sono
devoluti allo Stato con gli oneri che li gravano ma senza le obbligazioni personali, sempreché l'autorità cantonale competente non rifiuti
la devoluzione.

4

Se l'autorità cantonale competente rifiuta la devoluzione, l'ufficio dei fallimenti procede alla realizzazione degli attivi.


Art. 231


353

1

L'ufficio dei fallimenti propone al giudice del fallimento di procedere alla liquidazione secondo la procedura sommaria quando constata che: 1.

il ricavo della realizzazione dei beni inventariati non sarà prevedibilmente sufficiente per coprire le spese della procedura
ordinaria; o

2.

il caso è semplice.

2

Se il giudice è dello stesso parere, la massa è liquidata con la procedura sommaria, sempreché prima della ripartizione della somma ricavata nessun creditore chieda che si proceda secondo la procedura ordinaria di fallimento, fornendo una garanzia sufficiente per le spese presumibilmente non coperte.

3

La liquidazione sommaria ha luogo secondo le regole della procedura ordinaria, fatte salve le eccezioni seguenti: 1.

Di regola non hanno luogo assemblee dei creditori. Tuttavia,
se in ragione di circostanze particolari una consultazione dei 352

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227
1307; FF 1991 III 1).

353

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

2. Eredità alle
quali tutti gli
eredi hanno
rinunciato e
persone giuridiche K. Liquidazione
sommaria

Esecuzione e fallimento 80

281.1

creditori sembra opportuna, l'ufficio dei fallimenti può riunirli
in assemblea o provocare una loro risoluzione per mezzo di
circolare.

2.

Allo scadere del termine per le insinuazioni (art. 232 cpv. 2 n.
2), l'ufficio dei fallimenti procede alla realizzazione; esso osserva le disposizioni degli articoli 256 capoversi 2 a 4 e tiene
conto con il maggior riguardo possibile degli interessi dei creditori. I fondi possono essere realizzati soltanto dopo che sia
stato allestito l'elenco degli oneri.

3.

L'ufficio dei fallimenti designa i beni necessari nell'inventario
e lo deposita insieme con la graduatoria.

4.

Non è necessario depositare lo stato di ripartizione.

II. Della grida e della convocazione dei creditori354

Art. 232

1

L'ufficio dei fallimenti pubblica la dichiarazione di fallimento non appena sia stato deciso se si procederà alla liquidazione ordinaria o a
quella sommaria.355

2

La pubblicazione contiene: 1.

la designazione del fallito e del suo domicilio, nonchè la data
della dichiarazione di fallimento; 2.356 l'ingiunzione ai creditori del fallito e a tutti coloro che vantano pretese sui beni che sono in suo possesso d'insinuare all'ufficio dei fallimenti, entro un mese dalla pubblicazione, i loro crediti o le loro pretese insieme con i mezzi di prova (riconoscimenti di debito, estratti di libri ecc.);

3.357 l'ingiunzione ai debitori del fallito di annunciarsi all'ufficio dei fallimenti entro il termine per le insinuazioni, nonché l'avvertenza circa le conseguenze penali dell'omissione (art. 324 n.
2 CP358);

4.359 l'ingiunzione a coloro che posseggono oggetti del fallito a titolo di pegno o per altro titolo, di porli a disposizione del354

Prima avanti l'art. 231.

355

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

356

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

357

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

358

RS 311.0

359

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

A. Pubblicazione

Legge federale

81

281.1

l'ufficio dei fallimenti entro il termine per le insinuazioni, nonché l'avvertenza circa le conseguenze penali dell'omissione
(art. 324 n. 3 CP360 ) e l'avviso che, ove questa non sia giustificata, i diritti di prelazione saranno estinti; 5.361 la convocazione della prima assemblea dei creditori, che deve aver luogo al più tardi entro venti giorni dalla pubblicazione
e alla quale possono intervenire anche i condebitori e i fideiussori del fallito, come pure gli obbligati in via di regresso; 6.362 l'avvertenza che per gli interessati residenti all'estero l'ufficio dei fallimenti vale quale luogo per la notificazione, fintanto
che non ne venga designato un altro in Svizzera.


Art. 233

L'ufficio dei fallimenti trasmette un esemplare non raccomandato della
pubblicazione a tutti i creditori dei quali siano conosciuti il nome e la
dimora.


Art. 234


363

Se, prima della liquidazione di un'eredità alla quale tutti gli eredi abbiano rinunciato o nel corso di una procedura concordataria precedente il fallimento, ha già avuto luogo una grida ai creditori, l'ufficio
dei fallimenti riduce il termine per le insinuazioni a dieci giorni, comunicando nella pubblicazione che i debitori già insinuatisi sono dispensati dal farlo una seconda volta.

III. Dell'amministrazione della massa

Art. 235

1

Nella prima assemblea dei creditori un funzionario dell'ufficio dei fallimenti dirige le deliberazioni e costituisce con due creditori scelti
da lui la presidenza (burò).

2

La presidenza decide sull'ammissione di persone che, senza essere state invitate particolarmente, intendano prender parte alle deliberazioni.

3

L'assemblea è costituita legalmente quando il numero dei creditori presenti o rappresentati raggiunga almeno il quarto dei creditori cono360

RS 311.0

361

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

362

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227
1307; FF 1991 III 1).

363

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

B. Avviso speciale ai creditori C. Casi speciali

A. Prima assemblea dei creditori
1. Costituzione e
quorum

Esecuzione e fallimento 82

281.1

sciuti. Ove siano soltanto quattro o meno, possono deliberare validamente, purchè costituiscano almeno la metà dei creditori conosciuti.

4

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei creditori votanti. A parità di voti, prevale quello del presidente. La presidenza decide sulle
contestazioni relative al computo dei voti.364

Art. 236


365

Se l'assemblea non può essere costituita, l'ufficio dei fallimenti lo constata. Esso informa i creditori presenti sullo stato della massa e amministra la stessa sino alla seconda assemblea dei creditori.


Art. 237

1

Costituita l'assemblea, l'ufficio presenta una relazione sull'inventario e sulla massa.

2

L'assemblea delibera se intende affidare l'amministrazione all'ufficio dei fallimenti oppure ad una o più persone di sua scelta.

3

In entrambi i casi, l'assemblea può costituire fra i suoi membri una delegazione dei creditori, alla quale sono affidati, se l'assemblea non
decide altrimenti, i seguenti compiti:366 1.

vigilare sulla gestione dell'amministrazione del fallimento, dar
pareri sulle questioni ad essa sottoposte dall'amministrazione,
fare opposizione ad ogni provvedimento contrario agli interessi dei creditori; 2.

autorizzare la continuazione del commercio o dell'industria del
fallito, determinandone le condizioni; 3.

approvare i conti, autorizzare a stare in giudizio, a transigere e
compromettere;

4.

opporsi ai crediti ammessi dall'amministrazione; 5.

autorizzare ripartizioni provvisorie durante la procedura di fallimento.


Art. 238

1

L'assemblea dei creditori può deliberare su questioni la cui soluzione non ammetta indugio, in particolare circa la continuazione dell'industria o del commercio del fallito, circa il tenere aperte le officine, i ma364

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

365

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1227 1307; FF 1991 III 1).

366

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

2. Mancanza di
quorum

3. Competenze
a. Designazione
dell'amministrazione e di una
delegazione dei
creditori

b. Deliberazioni
su questioni
urgenti

Legge federale

83

281.1

gazzini e le botteghe dello stesso, circa la prosecuzione delle cause
pendenti e le vendite a trattative private.

2

Se il fallito propone un concordato, l'assemblea può sospendere la liquidazione.367


Art. 239

1

Le deliberazioni dell'assemblea possono essere deferite, entro cinque giorni, all'autorità di vigilanza.368 2

L'autorità di vigilanza decide a breve termine, udito l'ufficio dei fallimenti e, se lo giudichi opportuno, il ricorrente ed i creditori che ne
facciano istanza.


Art. 240

L'amministrazione del fallimento cura gli interessi della massa e provvede alla sua liquidazione. Essa rappresenta la massa in giudizio.


Art. 241


369

Le disposizioni contenute negli articoli 8 a 11, 13, 14 capoverso 2 numeri 1, 2 e 4, nonché 17 a 19, 34 e 35 valgono anche per l'amministrazione speciale del fallimento.


Art. 242


370

1

L'amministrazione del fallimento decide se le cose rivendicate da un terzo devono essere restituite.

2

Se ritiene infondata la pretesa del terzo, l'amministrazione del fallimento gli impartisce un termine di venti giorni per promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento. Se il terzo non osserva
questo termine, il diritto è perento.

3

La massa che rivendica come proprietà del fallito beni mobili in possesso o copossesso di terzi oppure fondi iscritti nel registro fondiario a
nome di terzi deve promuovere azione contro di essi.

367

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

368

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

369

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

370

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

4. Impugnazione
delle deliberazioni B. Amministrazione del fallimento
1. Compiti in
generale

2. Situazione
dell'amministrazione speciale 3. Rivendicazione di terzi e
della massa

Esecuzione e fallimento 84

281.1


Art. 243

1

L'amministrazione del fallimento riscuote i crediti liquidi e scaduti della massa; occorrendo, in via di esecuzione.

2

L'amministrazione del fallimento realizza senza indugio gli oggetti esposti a rapido deprezzamento, che richiedono una manutenzione costosa o la cui conservazione comporta spese eccessive. Essa può inoltre ordinare la realizzazione immediata di cartevalori e altri oggetti che
hanno un prezzo di borsa o di mercato.371 3

Gli altri beni della massa sono realizzati soltanto dopo la seconda assemblea dei creditori.

IV. Della verificazione dei crediti e della graduazione dei
creditori


Art. 244

Trascorso il termine per le insinuazioni, l'amministrazione del fallimento esamina i crediti insinuati e fa le necessarie verificazioni. Su
ciascuna insinuazione chiede la dichiarazione del fallito.


Art. 245

L'amministrazione decide sull'ammissione dei singoli crediti senza essere vincolata alla dichiarazione del fallito.


Art. 246


372

I crediti risultanti dal registro fondiario, anche se non sono insinuati,
sono ammessi, con gli interessi in corso, al passivo del fallimento.


Art. 247


373

1

Entro sessanta giorni dallo scadere del termine per le insinuazioni, l'amministrazione del fallimento forma lo stato di graduazione dei crediti («graduatoria», art. 219 e 220).

2

Se un fondo fa parte della massa, l'amministrazione compila entro lo stesso termine un elenco degli oneri che lo gravano (diritti di pegno,
servitù, oneri fondiari e diritti personali annotati). L'elenco degli oneri
costituisce parte integrante della graduatoria.

371

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

372

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

373

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

4. Riscossione
dei crediti. Realizzazione d'urgenza A. Esame delle
insinuazioni

B. Decisione

C. Crediti ammessi d'ufficio D. Graduatoria
1. Formazione

Legge federale

85

281.1

3

Se è stata costituita una delegazione dei creditori, l'amministrazione del fallimento sottopone alla sua approvazione la graduatoria e l'elenco
degli oneri; la delegazione può modificarli entro dieci giorni.

4

L'autorità di vigilanza può, all'occorrenza, prorogare questi termini.


Art. 248

Nella graduatoria è fatta menzione anche dei crediti rigettati, con l'indicazione dei motivi del rigetto.


Art. 249

1

La graduatoria viene depositata per l'ispezione presso l'ufficio.

2

L'amministrazione ne avverte con pubblico avviso i creditori.

3

Coloro i cui crediti furono in tutto o in parte rigettati o non furono collocati nel grado domandato ricevono speciale avviso del deposito e
del rigetto.


Art. 250


374

1

Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado
rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del
fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della
graduatoria.

2

Se egli contesta il credito o il grado di un altro creditore, l'azione deve essere promossa contro l'interessato. Se la domanda è ammessa, il
riparto destinato secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al
soddisfacimento dell'attore fino a concorrenza del suo intero credito,
comprese le spese processuali. L'eventuale eccedenza è ripartita secondo la graduatoria rettificata.

3

La causa è trattata con la procedura accelerata.


Art. 251

1

Le insinuazioni tardive sono ammesse fino alla chiusura del fallimento.

2

Il creditore deve pagare le spese cagionate dal ritardo e può essere costretto ad una conveniente anticipazione.

3

Egli non ha alcun diritto sulle ripartizioni provvisorie fatte prima della sua insinuazione.

374

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

2. Crediti rigettati 3. Deposito della
graduatoria e
avviso speciale

4. Contestazione
della graduatoria

5. Insinuazioni
tardive

Esecuzione e fallimento 86

281.1

4

Se l'amministrazione del fallimento ritiene giustificata l'insinuazione tardiva, modifica la graduatoria e pubblica le modificazioni.

5

È applicabile l'articolo 250.

V. Della liquidazione della massa

Art. 252

1

Dopo aver depositato la graduatoria, l'amministrazione del fallimento convoca ad una seconda assemblea i creditori i cui crediti non sono
stati rigettati definitivamente. L'avviso di convocazione deve essere
inviato almeno venti giorni prima dell'assemblea.375 2

Qualora in quest'assemblea si debba deliberare su un concordato, l'avviso di convocazione ne fa menzione.376 3

L'assemblea è presieduta da un membro dell'amministrazione. Si applica per analogia l'articolo 235 capoversi 3 e 4.


Art. 253

1

L'amministrazione presenta all'assemblea una relazione particolareggiata sull'andamento della gestione, nonchè sullo stato attivo e passivo.

2

L'assemblea delibera sulla conferma dell'amministrazione ed eventualmente della delegazione dei creditori; essa ordina inappellabilmente quanto richiede la gestione del fallimento.


Art. 254


377

Se l'assemblea non può essere costituita, l'amministrazione del fallimento lo constata e informa i creditori presenti sullo stato della massa.
L'amministrazione e la delegazione dei creditori rimangono in funzione sino alla chiusura della liquidazione.


Art. 255


378

Ulteriori assemblee dei creditori sono convocate, qualora un quarto dei
creditori o la delegazione dei creditori ne faccia domanda, oppure
l'amministrazione del fallimento lo reputi necessario.

375

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

376

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

377

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

378

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

A. Seconda
assemblea dei
creditori
1. Convocazione

2. Competenza

3. Mancanza di
quorum

B. Ulteriori
assemblee dei
creditori

Legge federale

87

281.1

a379 1

Nei casi urgenti o se non è stato possibile costituire una delle assemblee dei creditori, l'amministrazione può sottoporre proposte ai creditori per mezzo di circolare. Una proposta è accettata quando la maggioranza dei creditori la approva, esplicitamente o tacitamente, entro il
termine impartito.

2

Se non si conoscono tutti i creditori, l'amministrazione può inoltre pubblicare le sue proposte.


Art. 256

1

I beni appartenenti alla massa sono realizzati per cura dell'amministrazione ai pubblici incanti o, se i creditori lo deliberano, a trattative
private.

2

I beni costituiti in pegno non possono essere realizzati in modo diverso dai pubblici incanti se non col consenso dei creditori pignoratizi.

3

I beni di cospicuo valore e i fondi possono essere realizzati a trattative private soltanto se è stata data la possibilità ai creditori di formulare offerte superiori.380

4

Le pretese fondate sugli articoli 286 a 288 non possono essere realizzate ai pubblici incanti né altrimenti alienate.381


Art. 257

1

Il luogo, il giorno e l'ora dell'incanto sono resi pubblicamente noti.

2

Ove siano da realizzare fondi, il bando dev'essere pubblicato almeno un mese prima dell'incanto e indicare il giorno dal quale le condizioni
dell'incanto saranno depositate, per l'ispezione, presso l'ufficio dei fallimenti.

3

Un esemplare del bando sarà notificato ad ogni singolo creditore ipotecaro con l'indicazione del prezzo di stima.


Art. 258


382

1

Dopo tre chiamate, gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al maggior offerente.

379

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227
1307; FF 1991 III 1).

380

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227
1307; FF 1991 III 1).

381

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227
1307; FF 1991 III 1).

382

Nuovo testo giusta l'art. 16 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950
I 57 71).

C. Deliberazioni
per mezzo di
circolare

D. Modo di
realizzazione

E. Pubblici incanti
1. Pubblicazione

2. Aggiudicazione

Esecuzione e fallimento 88

281.1

2

In caso di realizzazione di un fondo sono applicabili le disposizioni dell'articolo 142 capoversi 1 e 3. I creditori possono inoltre stabilire un
prezzo d'aggiudicazione minimo per il primo incanto.383

Art. 259


384

Alle condizioni dell'incanto si applicano per analogia gli articoli 128,
129, 132a, 134 a 137 e 143. Le funzioni dell'ufficio d'esecuzione
spettano all'amministrazione del fallimento.


Art. 260

1

Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.

2

La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla
massa.

3

Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.385 VI. Della ripartizione

Art. 261

Incassata la somma ricavata da tutta la massa e divenuta definitiva la
graduatoria, l'amministrazione compila lo stato di ripartizione ed il
conto finale.


Art. 262


386

1

Si prelevano in primo luogo tutte le spese cagionate dalla dichiarazione e dalla liquidazione del fallimento, nonché dalla formazione dell'inventario.

2

Sulla somma ricavata dagli oggetti costituiti in pegno si prelevano soltanto le spese d'inventario, di amministrazione e di realizzazione del
pegno.

383

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

384

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

385

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227
1307; FF 1991 III 1).

386

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

3. Condizioni
dell'incanto

F. Cessione dei
diritti

A. Stato di ripartizione e conto
finale

B. Spese

Legge federale

89

281.1


Art. 263

1

Lo stato di ripartizione ed il conto finale sono depositati per dieci giorni presso l'ufficio dei fallimenti.

2

Il deposito è notificato a ciascun creditore insieme ad un estratto riguardante il suo riparto.


Art. 264

1

Appena trascorso il termine del deposto, l'amministrazione del fallimento procede alla ripartizione.

2

Sono applicabili per analogia le disposizioni dell'articolo 150.

3

I riparti spettanti ai crediti sottoposti a condizione sospensiva od a scadenza incerta sono depositati presso lo stabilimento dei depositi.


Art. 265

1

All'atto della ripartizione finale ciascun creditore riceve, per l'ammontare rimasto scoperto del suo credito, un attestato di carenza di
beni, nel quale si indica se il credito sia stato riconosciuto o contestato
dal fallito. Nel primo caso, l'attestato di carenza di beni vale come riconoscimento di debito a' sensi dell'articolo 82.

2

L'attestato di carenza di beni permette di chiedere il sequestro e produce gli effetti enunciati negli articoli 149 capoverso 4 e 149a. Tuttavia, non si può promuovere una nuova esecuzione, in base al medesimo, se non quando il debitore sia ritornato a miglior fortuna. A tale
effetto si tien conto anche dei beni di cui il debitore disponga economicamente.387 3

...388

a389 1

Se il debitore si oppone al precetto esecutivo contestando di essere ritornato a miglior fortuna, l'ufficio d'esecuzione trasmette l'opposizione al giudice del luogo dell'esecuzione. Questi statuisce definitivamente dopo aver sentito le parti.

2

Il giudice ammette l'opposizione se il debitore espone la sua situazione economica e patrimoniale e rende verosimile di non essere ritornato a miglior fortuna.

3

Se il giudice non ammette l'opposizione, esso determina in quale misura il debitore è ritornato a miglior fortuna (art. 265 cpv. 2). Il giudice

387

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

388

Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

389

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227
1307; FF 1991 III 1).

C. Deposito
dello stato di
ripartizione e del
conto finale

D. Ripartizione

E. Attestato di
carenza di beni
1. Contenuto ed
effetti

2. Determinazione del ritorno
a miglior fortuna

Esecuzione e fallimento 90

281.1

può dichiarare pignorabili i beni appartenenti a terzi ma di cui il debitore dispone economicamente, qualora il diritto del terzo si fondi su
una atto compiuto dal debitore nell'intenzione riconoscibile per il terzo
di impedire il ritorno a miglior fortuna.

4

Il debitore e il creditore possono promuovere l'azione ordinaria di contestazione o accertamento del ritorno a miglior fortuna avanti al
giudice del luogo dell'esecuzione, entro venti giorni dalla notificazione
della decisione sull'opposizione. La causa è trattata in procedura accelerata.

b390 Il debitore che si oppone all'esecuzione contestando di essere ritornato
a miglior fortuna non può domandare egli stesso, durante l'esecuzione
medesima, la dichiarazione del suo fallimento (art. 191).


Art. 266

1

Si possono fare delle ripartizioni provvisorie tostochè sia trascorso il termine per impugnare la graduatoria.

2

L'articolo 263 si applica per analogia.391

Art. 267

I creditori che non hanno partecipato alla liquidazione sottostanno alle
limitazioni di coloro che ricevettero un attestato di carenza di beni.

VII. Della chiusura del fallimento

Art. 268

1

Ultimata la ripartizione, l'amministrazione presenta una relazione finale al giudice del fallimento.

2

Quando il giudice ritenga esaurita la procedura di fallimento, ne pronuncia la chiusura.

3

Ove abbia a fare osservazioni sulla gestione dell'amministrazione, ne informa l'autorità di vigilanza.

4

L'ufficio pubblica la chiusura del fallimento.

390

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227
1307; FF 1991 III 1).

391

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227
1307; FF 1991 III 1).

3. Inammissibilità della dichiarazione di fallimento su domanda del debitore F. Ripartizioni
provvisorie

G. Crediti non
insinuati

A. Relazione
finale e decisione di chiusura

Legge federale

91

281.1


Art. 269

1

Se, chiuso il fallimento, si scoprono beni che sarebbero spettati alla massa, ma non vi furono compresi, l'ufficio ne prende possesso e li
realizza senz'altra formalità, distribuendo la somma ricavatane fra i
creditori perdenti, secondo il grado rispettivo.

2

L'ufficio dei fallimenti procede nello stesso modo riguardo alle somme depositate che divengono disponibili o che non sono state riscosse
entro dieci anni.392

3

Trattandosi di pretesa dubbia, l'ufficio ne avvisa i creditori mediante pubblicazione o con lettera. Si applicano per analogia le disposizioni
dell'articolo 260.


Art. 270

1

La procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo.393 2

In caso di bisogno, questo termine può essere prorogato dall'autorità di vigilanza.

Titolo ottavo: Del sequestro

Art. 271

1

Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore:394

1.

quando il debitore non abbia domicilio fisso; 2.

quando il debitore, nell'intenzione di sottrarsi all'adempimento
delle sue obbligazioni, trafughi i suoi beni, si renda latitante o
si prepari a prendere la fuga; 3.

quando il debitore sia di passaggio o appartenga al ceto delle
persone che frequentano le fiere ed i mercati e si tratti di crediti per loro natura immediatamente esigibili; 4.395 quando il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente
con la Svizzera o si fondi su una sentenza esecutiva o su un riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82 capoverso 1; 392

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

393

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

394

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

395

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

B. Beni scoperti
successivamente

C. Termine di
ultimazione della
procedura di
fallimento

A. Cause di
sequestro

Esecuzione e fallimento 92

281.1

5.396 quando al creditore sia stato rilasciato nei confronti del debitore un attestato provvisorio o definitivo di carenza di beni.

2

Nei casi contemplati ai numeri 1 e 2 il sequestro si può domandare altresì per crediti non ancora scaduti; esso produce, rimpetto al debitore, la scadenza del credito.

3

...397


Art. 272


398

1

Il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza: 1.

del credito;

2.

di una causa di sequestro; 3.

di beni appartenenti al debitore.

2

Se il creditore dimora all'estero e non ha eletto domicilio in Svizzera, lo si ritiene domiciliato presso l'ufficio d'esecuzione.


Art. 273


399

1

Il creditore è responsabile sia nei confronti del debitore, sia di terzi, dei danni cagionati con un sequestro infondato. Il giudice può obbligarlo a prestare garanzia.

2

L'azione di risarcimento può essere promossa anche avanti al giudice del luogo del sequestro.


Art. 274

1

Il giudice del sequestro incarica dell'esecuzione del sequestro l'ufficiale o altro funzionario o impiegato, a cui comunica il decreto di sequestro.400

2

Il decreto enuncia: 1.

il nome ed il domicilio del creditore, dell'eventuale mandatario
e del debitore;

2.

il credito pel quale il sequestro è concesso; 3.

la causa del sequestro; 396

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

397

Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

398

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

399

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

400

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

B. Concessione
del sequestro

C. Responsabilità per sequestro
infondato

D. Decreto di
sequestro

Legge federale

93

281.1

4.

gli oggetti da sequestrare; 5.

la menzione della responsabilità del creditore pei danni ed
eventualmente della prestazione di garanzia a lui imposta.


Art. 275


401

Gli articoli 91 a 109 concernenti il pignoramento si applicano per
analogia all'esecuzione del sequestro.


Art. 276

1

Il funzionario o l'impiegato incaricato del sequestro ne stende il verbale, attestando a piè del decreto l'avvenuto sequestro ed indicando gli
oggetti sequestrati con la loro stima, e lo trasmette immediatamente
all'ufficio.

2

Questo comunica immediatamente copia del verbale al creditore e al debitore e informa i terzi i cui diritti sono toccati dal sequestro.402

Art. 277

Gli oggetti sequestrati sono lasciati a disposizione del debitore, ove
presti garanzia che in caso di pignoramento o di fallimento presenterà
gli identici oggetti o ne sostituirà altri di egual valore. La garanzia si
presta mediante deposito, fideiussione solidale o un'altra garanzia
equivalente.403


Art. 278


404

1

Chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare opposizione al giudice del sequestro entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro.

2

Il giudice del sequestro dà agli interessati la possibilità di esprimersi e pronuncia senza indugio.

3

Contro la decisione sull'opposizione è ammesso il ricorso, entro dieci giorni, all'autorità giudiziaria superiore. Le parti possono avvalersi di
fatti nuovi.

4

L'opposizione e il ricorso non ostacolano l'efficacia del sequestro.

401

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

402

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

403

Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

404

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

E. Esecuzione
del sequestro

F. Verbale di
sequestro

G. Garanzia
prestata dal
debitore

H. Opposizione
al decreto di
sequestro

Esecuzione e fallimento 94

281.1

5

Durante la procedura di opposizione e in caso di impugnazione della decisione sull'opposizione i termini previsti dall'articolo 279 rimangono sospesi.


Art. 279


405

1

Il creditore che avesse ottenuto un sequestro prima di promuovere l'esecuzione o l'azione deve provvedervi entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di sequestro.

2

Se il debitore ha fatto opposizione, il creditore deve, entro dieci giorni dalla relativa notificazione, fare domanda di rigetto dell'opposizione
o promuovere l'azione di accertamento del suo credito. Se la domanda
di rigetto non è ammessa, egli deve promuovere l'azione entro dieci
giorni dalla notificazione della decisione.

3

Se il debitore non ha fatto opposizione o questa è stata rimossa, il creditore deve chiedere la continuazione dell'esecuzione entro dieci
giorni dal momento in cui è legittimato a farlo (art. 88). L'esecuzione
si prosegue in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona
del debitore.

4

Se il creditore ha promosso l'azione di accertamento del suo credito senza preventiva esecuzione, deve promuovere l'esecuzione entro dieci
giorni dalla notificazione della decisione.


Art. 280


406

Il sequestro è revocato se il creditore: 1.

non osserva i termini stabiliti dall'articolo 279; 2.

ritira o lascia perimere l'azione o l'esecuzione; 3.

la sua azione è respinta definitivamente dal giudice.


Art. 281

1

Qualora dopo il decreto di sequestro gli oggetti sequestrati vengano pignorati da terzi, prima che il creditore sequestrante possa presentare
la domanda di pignoramento, questi partecipa di diritto al pignoramento in via provvisoria.

2

Egli preleva sulla somma ricavata le spese del sequestro.

3

Il sequestro non produce altro diritto di prelazione.

405

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

406

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

I. Convalida del
sequestro

K. Revoca del
sequestro

L. Partecipazione
provvisoria

Legge federale

95

281.1

Titolo nono: Disposizioni speciali relative a pigioni e affitti

Art. 282


407



Art. 283

1

Anche prima d'iniziare l'esecuzione, il locatore di locali commerciali può domandare l'assistenza dell'ufficio per la provvisoria tutela del suo
diritto di ritenzione (art. 268 segg. e 299c del Codice delle obbligazioni).408 2

Quando siavi pericolo nel ritardo, si può chiedere l'assistenza della polizia o delle autorità comunali.

3

L'ufficio fa l'inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione e fissa al locatore un termine per promuovere l'esecuzione in via di
realizzazione del pegno.


Art. 284

Ove tali oggetti siano stati asportati clandestinamente o con violenza,
potranno essere riportati, con l'assistenza della polizia, nei locali appigionati o affittati, entro dieci giorni dall'asportazione. Sono salvi i diritti dei terzi di buona fede. In caso di contestazione, il giudice decide
con la procedura accelerata.

Titolo decimo: Della revocazione409

Art. 285

1

La revocazione ha per scopo di assoggettare all'esecuzione i beni che le sono stati sottratti in seguito a uno degli atti enumerati dagli articoli
286 a 288.410

2

Possono domandare la revocazione: 1.411 i creditori che hanno ottenuto un attestato provvisorio o definitivo di carenza di beni dopo pignoramento;

407

Abrogato dal n. II art. 3 della LF del 15 dic. 1989 che modifica il CO (locazione e affitto)
(RS 220 in fine, disp. fin. tit. VIII e VIIIbis).

408

Nuovo testo giusta il n. II art. 3 della LF del 15 dic. 1989 che modifica il CO (locazione e
affitto), in vigore dal 1° lug. 1990 (RS 220 in fine, disp. fin. tit. VIII e VIIIbis).

409

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

410

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

411

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

Inventario degli
oggetti vincolati
al diritto di ritenzione Reintegrazione
di oggetti

A. Scopo. Legittimazione attiva

Esecuzione e fallimento 96

281.1

2.

l'amministrazione del fallimento o, a termini degli articoli 260
e 269 capoverso 3, i singoli creditori.


Art. 286

1

Sono revocabili tutte le donazioni e disposizioni a titolo gratuito, eccetto gli usuali regali occasionali, fatte dal debitore nell'anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento.412

2

Sono equiparati alle donazioni: 1.

gli atti pei quali il debitore avesse accettato un correspettivo
non proporzionato alla sua prestazione; 2.413 gli atti mediante i quali il debitore avesse costituito a sè o ad altri una rendita vitalizia, un vitalizio, un usufrutto o un diritto
di abitazione.


Art. 287

1

Sono revocabili i seguenti atti che il debitore in stato d'insolvenza avesse compiuto nell'anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento: 414 1.415 la costituzione di garanzie per obbligazioni preesistenti per le quali il debitore non si era già prima obbligato a prestar garanzia; 2.

l'estinzione di un debito pecuniario che non sia stata eseguita
con danaro o con altri mezzi usuali di pagamento; 3.

il pagamento di un debito non scaduto.

2

Tuttavia la revocazione non è ammessa se colui che ha profittato dell'atto prova di non aver conosciuto né di aver dovuto conoscere l'insolvenza del debitore.416


Art. 288


417

Sono infine revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento 412

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

413

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

414 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

415

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

416

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

417

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

B. Atti revocabili
1. Disposizioni a
titolo gratuito

2. Insolvenza

3. Dolo

Legge federale

97

281.1

con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recar pregiudizio ai
suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri.

a418 Non sono computati nei termini previsti dagli articoli 286 a 288: 1.

la durata della procedura concordataria precedente alla dichiarazione di fallimento; 2.

la durata di un differimento della dichiarazione di fallimento ai
sensi degli articoli 725a, 764, 817 o 903 del Codice delle obbligazioni419; 3.

nel caso di liquidazione in via di fallimento di un'eredità, il
tempo trascorso tra il giorno della morte e l'ordine di liquidazione; 4.

la durata della preventiva esecuzione.


Art. 289


420

L'azione revocatoria si promuove al domicilio del convenuto. Se questi
non ha domicilio in Svizzera, l'azione può essere promossa al luogo
del pignoramento o del fallimento.


Art. 290


421

L'azione revocatoria si promuove contro coloro che stipularono col
debitore l'atto revocabile o che furono da lui favoriti mediante un atto
revocabile, nonché contro i loro eredi o altri successori a titolo universale e contro terzi di mala fede. L'azione non pregiudica i diritti dei
terzi di buona fede.


Art. 291

1

Chi per l'atto rivocabile avesse acquistato beni del debitore è tenuto a restituirli. Il correspettivo dev'essere restituito, in quanto si trovi ancora nelle mani del debitore o in quanto questi se ne sia arricchito. Per
l'eccedenza non si ha che un semplice credito verso il debitore.

2

Il creditore che ha restituito quanto gli fu dato in pagamento in virtù di un atto revocabile, rientra nei suoi diritti.422 418

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227
1307; FF 1991 III 1).

419

RS 220

420

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

421

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

422

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

4. Computo dei
termini

C. Azione revocatoria
1. Foro

2. Legittimazione passiva D. Effetti

Esecuzione e fallimento 98

281.1

3

Il donatario di buona fede è tenuto a restituire soltanto ciò di cui si è arricchito.


Art. 292


423

L'azione revocatoria è perenta: 1.

due anni dopo la notificazione dell'attestato di carenza di beni
dopo pignoramento (art. 285 cpv. 2 n. 1); 2.

due anni dopo la dichiarazione di fallimento (art. 285 cpv. 2 n.
2).

Titolo undecimo:424 Della procedura concordataria I. Moratoria concordataria

Art. 293

1

Il debitore che vuole ottenere un concordato deve presentare al giudice del concordato una domanda motivata e una proposta di concordato. Egli deve allegarvi il bilancio e il conto di esercizio o un documento equivalente, da cui si possa conoscere il suo stato patrimoniale
e il suo andamento reddituale, come pure l'elenco dei suoi libri di
commercio, se è obbligato a tenerne (art. 957 CO425).

2

Il creditore che può presentare domanda di fallimento è legittimato anche a chiedere al giudice del concordato, con domanda motivata,
l'apertura della procedura concordataria.

3

Presentata la domanda o nel caso in cui il fallimento sia differito d'ufficio (art. 173a cpv. 2), il giudice ordina senza indugio i provvedimenti necessari alla conservazione dei beni del debitore. In casi motivati, può concedere una moratoria provvisoria di due mesi al massimo e nominare un commissario provvisorio incaricato di esaminare
lo stato patrimoniale e l'andamento reddituale del debitore, nonché le
possibilità di risanamento.

4

Gli articoli 296, 297 e 298 sono applicabili alla moratoria provvisoria.


Art. 294

1

In caso di domanda di moratoria concordataria o di provvedimenti cautelari, il giudice del concordato convoca senza indugio il debitore e 423

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

424

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

425

RS 220

E. Perenzione

A. Procedura
1. Domanda;
provvedimenti
cautelari

2. Convocazione,
decisione e impugnazione

Legge federale

99

281.1

il creditore richiedente. Egli può inoltre sentire altri creditori oppure
esigere dal debitore che produca un bilancio dettagliato, un conto
d'esercizio o un documento equivalente e l'elenco dei suoi libri di
commercio.

2

Non appena in possesso dei documenti necessari, il giudice del concordato decide nel tempo più breve sulla domanda; egli ha riguardo
allo stato patrimoniale e all'andamento reddituale del debitore, nonché
alle possibilità di concordato.

3

Nei Cantoni dove esiste un'istanza superiore dei concordati, è ammesso il ricorso alla medesima da parte del debitore e del creditore
richiedente entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.

4

Ogni creditore può impugnare la decisione, se la stessa riguarda la nomina del commissario.


Art. 295

1

Se la domanda non appare a prima vista infondata, il giudice del concordato concede al debitore una dilazione da quattro a sei mesi (moratoria concordataria) e nomina uno o più commissari. La durata della
moratoria provvisoria non è computata.

2

Il commissario:

a.

vigila sugli atti del debitore; b.

esercita le attribuzioni indicate negli articoli 298 a 302 e 304; c.

presenta su domanda del giudice del concordato rapporti intermedi e informa i creditori sull'andamento della moratoria.

3

Gli articoli 8, 10, 11, 14, 17 a 19, 34 e 35 si applicano per analogia al commissario.

4

Su domanda del commissario, la moratoria può essere prorogata fino a dodici mesi al massimo e, nei casi particolarmente complessi, fino a
24 mesi al massimo. In caso di proroga oltre dodici mesi, i creditori
devono essere sentiti.

5

Su domanda del commissario, la moratoria può essere revocata prima dello scadere del termine, se necessario per preservare il patrimonio
del debitore o se la conclusione del concordato non è manifestamente
più possibile. Il debitore e i creditori devono essere sentiti. Gli articoli
307 a 309 sono applicabili per analogia.


Art. 296

La concessione della moratoria è pubblicata e comunicata senza indugio all'ufficio dei fallimenti e al registro fondiario. La moratoria concordataria è menzionata nel registro fondiario.

3. Concessione e
durata della
moratoria. Nomina e compiti
del commissario

4. Pubblicazione

Esecuzione e fallimento 100

281.1


Art. 297

1

Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso. L'articolo 199 capoverso 2 si applica per
analogia ai beni pignorati.

2

Anche durante la moratoria sono ammissibili: 1.

l'esecuzione in via di pignoramento per i crediti della prima
classe (art. 219 cpv. 4); 2.

l'esecuzione in via di realizzazione del pegno per i crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno,
invece, non può aver luogo.

3

La concessione della moratoria sospende nei confronti del debitore il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato.

4

Per la compensazione valgono gli articoli 213 a 214a. La pubblicazione della moratoria e, all'occorrenza, il precedente differimento della
dichiarazione di fallimento ai sensi degli articoli 725a, 764, 817 e 903
del Codice delle obbligazioni426 valgono come dichiarazione di fallimento.


Art. 298

1

Il debitore può continuare la sua attività sotto la vigilanza del commissario. Il giudice del concordato può tuttavia ordinare che determinati atti possano essere compiuti validamente soltanto con il concorso
del commissario, oppure autorizzare il commissario a proseguire l'attività aziendale in luogo del debitore.

2

Salvo autorizzazione del giudice del concordato, durante la moratoria il debitore non può validamente alienare o ipotecare elementi degli
attivi fissi, costituire pegni, prestare fideiussioni e disporre a titolo
gratuito.

3

Se il debitore contravviene a queste disposizioni o alle istruzioni del commissario, il giudice del concordato può, su rapporto del commissario, togliere al debitore la facoltà di disporre dei suoi beni o revocare
la moratoria. Il debitore e i creditori devono essere sentiti. Sono applicabili gli articoli 307 a 309.

426

RS 220

B. Effetti della
moratoria
1. Sui diritti dei
creditori

2. Sulla capacità
di disporre del
debitore

Legge federale

101

281.1


Art. 299

1

Il commissario, appena nominato, fa l'inventario di tutti i beni del debitore e procede alla stima dei singoli oggetti.

2

Il commissario tiene a disposizione dei creditori la decisione sulla stima dei pegni; la comunica per scritto, prima dell'assemblea dei creditori, ai creditori ipotecari e al debitore.

3

Ogni interessato può domandare al giudice del concordato, entro dieci giorni e anticipandone le spese, una nuova stima del pegno. Se la
medesima è stata domandata da un creditore, questi può pretendere dal
debitore il rimborso delle spese soltanto se la prima stima è stata modificata in notevole misura.


Art. 300

1

Il commissario invita i creditori, mediante pubblico avviso (art. 35 e 296), ad insinuare entro venti giorni i loro crediti, sotto la comminatoria che in caso di omissione non avranno diritto di voto alle deliberazioni sul concordato. Egli invia, con lettera semplice, una copia della
pubblicazione ai creditori dei quali sia conosciuto il nome e il domicilio.

2

Il commissario invita il debitore a pronunciarsi sui crediti insinuati.


Art. 301

1

Allestita la proposta di concordato, il commissario convoca, mediante pubblico avviso, l'assemblea dei creditori, avvertendo che gli
atti possono essere esaminati nei dieci giorni che precedono detta assemblea. La pubblicazione dell'avviso deve aver luogo almeno un mese prima dell'assemblea.

2

L'articolo 300 capoverso 1 secondo periodo è applicabile.


Art. 302

1

Nell'assemblea dei creditori il commissario dirige le deliberazioni e riferisce sullo stato patrimoniale e sull'andamento reddituale del debitore.

2

Il debitore deve intervenire all'assemblea per dare gli schiarimenti che gli venissero chiesti.

3

Il commissario sottopone il concordato ai creditori riuniti in assemblea, perché l'approvino con la loro sottoscrizione.

4

...

C. Compiti specifici del commissario
1. Formazione
dell'inventario e
stima del pegno

2. Avviso ai
creditori

3. Convocazione
dell'assemblea
dei creditori

D. Assemblea
dei creditori

Esecuzione e fallimento 102

281.1


Art. 303

1

Il creditore che non ha aderito al concordato non perde i suoi diritti contro i condebitori, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso (art.
216).

2

Parimenti, il creditore che vi ha aderito non perde i suoi diritti contro le persone summenzionate, a condizione che le abbia avvisate, almeno
dieci giorni prima, del giorno e del luogo dell'assemblea, offrendo loro
la cessione del proprio credito contro pagamento (art. 114, 147, 501
CO427).

3

Il creditore può altresì, senza pregiudizio dei suoi diritti, autorizzare i condebitori, fideiussori e obbligati in via di regresso a deliberare in
sua vece sull'adesione al concordato.


Art. 304

1

Prima della scadenza della moratoria, il commissario sottopone al giudice del concordato tutti gli atti. Nella sua relazione, egli riferisce
sulle adesioni già ricevute e raccomanda l'omologazione o il rigetto del
concordato.

2

Il giudice del concordato pronuncia a breve termine.

3

Il giorno e il luogo dell'udienza sono comunicati mediante pubblico avviso, con l'avvertenza che i creditori potranno farvi valere le loro
opposizioni al concordato.

II. Disposizioni generali sul concordato

Art. 305

1

Il concordato è accettato qualora vi abbia aderito, prima della decisione di omologazione, la maggioranza dei creditori, rappresentanti
almeno i due terzi dell'ammontare complessivo dei crediti, oppure un
quarto dei creditori, rappresentanti almeno i tre quarti di detto ammontare.

2

I creditori privilegiati e il coniuge del debitore non sono compresi nel computo né per la loro persona, né per i loro crediti. I crediti garantiti
da pegno si computano soltanto per l'ammontare che in base alla stima
del commissario rimane scoperto.

3

Il giudice428 decide se e per qual somma si debbano computare anche i crediti sotto condizione, quelli sottoposti a termine incerto e quelli 427

RS 220

428

Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU
1995 1227 1307; FF 1991 III 1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il
presente testo.

E. Diritti contro i
coobbligati

F. Relazione del
commissario;
pubblicazione
dell'udienza
d'omologazione

A. Accettazione
da parte dei
creditori

Legge federale

103

281.1

contestati, senza che ne rimanga pregiudicata la questione sulla sussistenza dei medesimi.


Art. 306

1

...

2

L'omologazione è inoltre subordinata alle seguenti condizioni: 1.

la somma offerta deve essere in giusta proporzione coi mezzi
del debitore, tenuto eventualmente conto delle sue aspettative
ereditarie;

2.

l'esecuzione del concordato e l'integrale soddisfacimento dei
creditori privilegiati che si sono insinuati devono essere sufficientemente garantiti, a meno che essi non vi abbiano espressamente rinunciato.

a 1

Su domanda del debitore, il giudice del concordato può sospendere, durante un anno al massimo a contare dall'omologazione del concordato, la realizzazione di un fondo gravato di un pegno per un credito
anteriore all'inizio della procedura concordataria, a condizione che gli
interessi del suo debito ipotecario non siano impagati da più di un anno. Il debitore deve tuttavia rendere verosimile che il fondo è necessario per l'esercizio della sua azienda e che con la realizzazione egli
correrebbe il rischio di vedere compromessa la sua esistenza economica.

2

Ai creditori interessati deve essere dato modo di presentare le loro osservazioni scritte prima della discussione sull'omologazione del concordato (art. 304); essi sono convocati personalmente all'assemblea dei
creditori (art. 302) e all'udienza avanti il giudice del concordato.

3

La sospensione della realizzazione cade d'ufficio quando il debitore aliena volontariamente il pegno, quando è dichiarato in fallimento o
quando muore.

4

Su domanda di un creditore interessato e dopo aver sentito il debitore, il giudice del concordato revoca la sospensione della realizzazione, se il creditore rende verosimile che:

1.

il debitore l'ha ottenuta dando indicazioni non veritiere al giudice del concordato; 2.

il patrimonio o il reddito del debitore sia aumentato e che di
conseguenza questi può rimborsare il debito senza compromettere la sua esistenza economica; oppure 3.

la realizzazione del pegno immobiliare non mette più in pericolo l'esistenza economica del debitore.

B. Omologazione
1. Condizioni

2. Sospensione
della realizzazione di pegni
immobiliari

Esecuzione e fallimento 104

281.1


Art. 307

Nei Cantoni dove esiste un'istanza superiore dei concordati, la decisione sull'omologazione può essere deferita alla medesima entro dieci
giorni dalla sua notificazione.


Art. 308

1

Appena divenuta definitiva, la decisione è pubblicata e comunicata all'ufficio d'esecuzione e al registro fondiario. La decisione è inoltre
comunicata al registro di commercio, se un debitore iscritto nel registro di commercio ottiene un concordato con abbandono dell'attivo.

2

Con la pubblicazione della decisione cessano gli effetti della moratoria.


Art. 309

In caso di rigetto del concordato o di revoca della moratoria (art. 295
cpv. 5 e 298 cpv. 3), ogni creditore può chiedere, entro venti giorni
dalla pubblicazione, l'immediata dichiarazione di fallimento di qualsiasi debitore.


Art. 310

1

Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori i cui crediti siano sorti prima della pubblicazione della moratoria o, senza il consenso del
commissario, dopo detta pubblicazione. Fanno eccezione i crediti garantiti da pegno per l'ammontare coperto da questo.

2

I debiti contratti durante la moratoria con il consenso del commissario costituiscono debiti della massa in un concordato con abbandono
dell'attivo o in un fallimento successivo.


Art. 311

L'omologazione del concordato produce estinzione di tutte le esecuzioni promosse prima della moratoria ad eccezione di quelle in via di
realizzazione del pegno; l'articolo 199 capoverso 2 è applicabile per
analogia.


Art. 312

È nulla ogni promessa con cui il debitore assicuri ad un creditore più
di quanto gli spetti secondo i termini del concordato (art. 20 CO429).

429

RS 220

3. Impugnazione

4. Pubblicazione

C. Effetti
1. In caso di
rigetto

2. In caso di
omologazione
a. Obbligatorietà
per i creditori

b. Estinzione
delle esecuzioni

c. Nullità delle
promesse fatte al
di fuori del concordato

Legge federale

105

281.1


Art. 313

1

Ogni creditore può domandare al giudice del concordato la revoca di un concordato ottenuto con mezzi sleali (art. 20, 28, 29 CO430 ).

2

Gli articoli 307 a 309 sono applicabili per analogia.

III. Del concordato ordinario

Art. 314

1

Il concordato indica in quale misura i creditori rinunciano ai loro crediti, come il debitore adempirà le sue obbligazioni e, all'occorrenza,
come queste saranno garantite.

2

Il commissario o un terzo può essere incaricato di prendere i provvedimenti di vigilanza, di gestione e di liquidazione necessari per eseguire il concordato e garantirne l'adempimento.


Art. 315

1

Omologando il concordato, il giudice assegna ai creditori le cui pretese sono contestate un termine di 20 giorni per promuovere l'azione al
luogo del concordato, sotto la comminatoria che in caso di omissione
perderanno il diritto alla garanzia del dividendo.

2

A richiesta del giudice del concordato, il debitore deve depositare presso lo stabilimento dei depositi, sino a causa definita, i riparti relativi ai crediti contestati.


Art. 316

1

Ogni creditore riguardo al quale non sia stato adempito il concordato può, senza pregiudizio dei diritti che questo gli assicura, domandare al
giudice del concordato la revoca per il suo credito.

2

L'articolo 307 è applicabile per analogia.

IV. Del concordato con abbandono dell'attivo

Art. 317

1

Il concordato con abbandono dell'attivo può conferire ai creditori il diritto di disporre dei beni del debitore o consistere nel trasferimento a
terzi di tutti o di parte di questi beni.

2

I creditori esercitano i loro diritti per il tramite di liquidatori e di una delegazione dei creditori. Questi sono nominati dall'assemblea che si 430

RS 220

D. Revoca del
concordato

A. Contenuto

B. Crediti contestati C. Revocazione
di un concordato
nei confronti di
un creditore

A. Nozione

Esecuzione e fallimento 106

281.1

pronuncia sul concordato. Possono fungere da commissario i liquidatori.


Art. 318

1

Il concordato contiene disposizioni circa: 1.

la rinuncia dei creditori alla parte del credito non coperta dal
ricavo della liquidazione dei beni o del prezzo del trasferimento di tali beni a un terzo, oppure la regolamentazione precisa dei diritti spettanti ad essi a questo riguardo; 2.

la designazione dei liquidatori e dei membri della delegazione
dei creditori, nonché la delimitazione delle loro attribuzioni; 3.

il modo di liquidazione, in quanto non disciplinato dalla legge;
se i beni sono ceduti a un terzo, il modo e le garanzie d'esecuzione della cessione; 4.

gli organi, oltre i fogli ufficiali, nei quali le pubblicazioni destinate ai creditori devono essere fatte.

2

In particolare, il concordato che non concerne la totalità dei beni del debitore deve indicare esattamente quali beni sono ceduti ai creditori e
quali a un terzo.


Art. 319

1

Quando l'omologazione del concordato con abbandono dell'attivo è divenuta definitiva, il debitore non ha più diritto di disporre dei suoi
beni ed i precedenti aventi diritto non sono più autorizzati a firmare.

2

Se il debitore è iscritto nel registro di commercio, alla sua ragione sociale devono essere aggiunte le parole: «in liquidazione concordataria». Sotto questa ragione la massa può essere escussa per i debiti non
compresi nel concordato.

3

I liquidatori provvedono a tutti gli atti necessari alla conservazione e alla realizzazione della massa o, all'occorrenza, al trasferimento dei
beni.

4

Essi rappresentano la massa in giustizia. L'articolo 242 è applicabile per analogia.


Art. 320

1

I liquidatori soggiacciono alla vigilanza e al controllo della delegazione dei creditori.

2

I provvedimenti dei liquidatori concernenti la realizzazione dell'attivo possono essere impugnati avanti la delegazione dei creditori, e le
decisioni di questa commissione possono essere deferite all'autorità di
sorveglianza entro dieci giorni dalla comunicazione.

B. Contenuto

C. Effetti dell'omologazione D. Situazione dei
liquidatori

Legge federale

107

281.1

3

Per il resto, gli articoli 8 a 11, 14, 34 e 35 si applicano per analogia alla gestione dei liquidatori.


Art. 321

1

Per determinare le persone che parteciperanno al riparto del ricavo della liquidazione ed il grado dei loro crediti, i liquidatori, senza pubblicare nuova grida e fondandosi sui libri e sulle insinuazioni, compileranno uno stato di collocazione (graduatoria), che sarà messo a disposizione dei creditori.

2

Gli articoli 244 a 251 si applicano per analogia.


Art. 322

1

I beni che compongono l'attivo sono di regola realizzati separatamente o in blocco. La realizzazione si fa per via d'incasso o di vendita
se si tratta di crediti e a trattative private o mediante pubblico incanto
se si tratta di altri beni.

2

Il modo e il momento della realizzazione sono determinati dai liquidatori d'accordo con la delegazione dei creditori.


Art. 323

Eccezion fatta per i casi in cui gli attivi siano trasferiti a un terzo, i
fondi gravati da pegno possono essere venduti dai liquidatori a trattative private soltanto col consenso dei creditori pignoratizi non coperti
dal prezzo di vendita. In mancanza di consenso, essi dovranno essere
realizzati ai pubblici incanti (art. 134 a 137, 142, 143, 257 e 258). La
graduatoria (art. 321) fa stato per l'esistenza e il grado degli oneri (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e diritti personali annotati) che
li gravano.


Art. 324

1

I creditori garantiti da pegni manuali non hanno l'obbligo di consegnarli ai liquidatori. Se il concordato comportante moratoria non lo
vieta, i creditori garantiti da pegni manuali possono realizzarli al momento che loro sembra opportuno, mediante esecuzione in via di realizzazione del pegno, ovvero, se vi sono autorizzati dall'atto costitutivo
del pegno, mediante vendita a trattative private o in borsa.

2

Se tuttavia l'interesse della massa esige che il pegno sia realizzato, i liquidatori possono assegnare al creditore pignoratizio un termine non
inferiore a sei mesi per procedere alla realizzazione. Contemporaneamente, essi ingiungono al creditore pignoratizio, sotto minaccia di pena (art. 324 n. 4 CP431), di consegnare loro il pegno dopo la scadenza 431

RS 311.0

E. Determinazione dei creditori legittimati a
partecipare alla
ripartizione

F. Realizzazione
1. In generale

2. Fondi gravati
da pegno

3. Pegni mobiliari

Esecuzione e fallimento 108

281.1

del termine per la realizzazione, e lo avvisano che, se la mancata consegna non è giustificata, il diritto preferenziale sarà estinto.


Art. 325

Se i liquidatori o la delegazione dei creditori rinunciano ad una pretesa
contestata o di realizzazione difficile, in ispecial modo, se rinunciano
ad un diritto che dovrebbe essere fatto valere mediante l'azione rivocatoria od un'azione di responsabilità contro gli organi o gl'impiegati
del debitore, essi ne informeranno i creditori con avviso personale o
mediante pubblicazione ufficiale ed offriranno loro la cessione di dette
pretese conformemente all'articolo 260.


Art. 326

Prima di ogni distribuzione, anche provvisoria, i liquidatori sono tenuti a compilare un estratto dello stato di riparto e a tenerlo a disposizione dei creditori per dieci giorni. Entro questo termine, è ammesso il
ricorso contro lo stato di riparto all'autorità di vigilanza.


Art. 327

1

I creditori pignoratizi i cui pegni sono già stati realizzati al momento del deposito dello stato di riparto provvisorio partecipano al riparto
provvisorio per l'importo effettivamente scoperto. Questo importo è
determinato dai liquidatori, la cui decisione può essere impugnata soltanto mediante ricorso conformemente all'articolo 326.

2

Se il pegno non è ancora stato realizzato al momento del deposito dello stato di riparto provvisorio, il creditore pignoratizio parteciperà
alla distribuzione per l'importo presumibilmente scoperto, a stima del
commissario. Se dimostra che il ricavo della realizzazione del pegno è
rimasto inferiore a questa stima, il creditore pignoratizio avrà diritto al
dividendo e agli acconti corrispondenti.

3

Se il ricavo della realizzazione del pegno e i dividendi provvisori già riscossi superano l'ammontare del credito, il creditore dovrà restituire
l'eccedenza.


Art. 328

Con lo stato di riparto definitivo, i liquidatori devono depositare il
conto finale, che comprenderà anche il conto delle spese.


Art. 329

1

I dividendi che non sono stati ritirati entro il termine fissato sono depositati presso la cassa dei depositi designata dal giudice dei concordati.

4. Cessione di
pretese ai creditori G. Ripartizione
1. Stato di riparto 2. Importo scoperto in caso di
credito garantito
da pegno

3. Conto finale

4. Deposito

Legge federale

109

281.1

2

I dividendi che non saranno stati ritirati entro il termine di dieci anni saranno distribuiti a cura dell'ufficio dei fallimenti; è applicabile per
analogia l'articolo 269.


Art. 330

1

Terminata la liquidazione, i liquidatori stendono una relazione finale.

Questa deve essere approvata dalla delegazione dei creditori, comunicata al giudice del concordato e tenuta a disposizione dei creditori.

2

Se la liquidazione dura più di un anno, i liquidatori hanno l'obbligo di allestire al 31 dicembre di ogni anno uno stato del patrimonio liquidato e dei beni non ancora realizzati ed una relazione sulla loro gestione. Entro i due primi mesi dell'anno seguente, essi devono trasmettere lo stato del patrimonio e la relazione al giudice dei concordati, per il tramite della delegazione dei creditori, e metterli a disposizione dei creditori stessi.


Art. 331

1

Gli atti giuridici compiuti dal debitore prima dell'omologazione del concordato sono revocabili conformemente agli articoli 285 a 292.

2

Per il computo dei termini fa stato, in luogo del pignoramento o della dichiarazione di fallimento, la concessione della moratoria concordataria o il differimento della dichiarazione di fallimento (art. 725a, 764,
817 o 903 CO432), se quest'ultima precede la concessione della moratoria concordataria.

3

I liquidatori possono e debbono opporre ai creditori tutte le eccezioni che competono alla massa in virtù dei disposti relativi all'azione rivocatoria.

V. Del concordato nella procedura di fallimento

Art. 332

1

Se il debitore propone un concordato dopo la dichiarazione del suo fallimento, l'amministrazione lo sottopone col proprio parere ai creditori, i quali deliberano sul medesimo al più presto nella seconda assemblea.

2

Gli articoli 302 a 307 e 310 a 331 si applicano per analogia. Tuttavia le funzioni del commissario spettano all'amministrazione del fallimento. La realizzazione è sospesa sino a decisione del giudice del
concordato sull'omologazione.

432

RS 220

H. Relazione
sulla gestione

I. Revoca di atti
giuridici

Esecuzione e fallimento 110

281.1

3

La decisione sul concordato è comunicata all'amministrazione, la quale, in caso di omologazione, propone al giudice la rivocazione del
fallimento.

VI. Dell'appuramento bonale dei debiti mediante trattative
private


Art. 333

1

Ogni debitore non soggetto all'esecuzione in via di fallimento può domandare al giudice del concordato che si proceda all'appuramento
bonale dei debiti mediante trattative private.

2

Nella domanda, il debitore deve presentare lo stato dei suoi debiti e la situazione quanto al suo patrimonio e ai suoi proventi.


Art. 334

1

Se l'appuramento bonale dei debiti non appare escluso già di primo acchito e le spese del procedimento sono garantite, il giudice del concordato concede al debitore una moratoria di tre mesi al massimo e
nomina un commissario.

2

Su domanda del commissario, la moratoria può essere prorogata fino a sei mesi al massimo. Inoltre, può essere revocata innanzi tempo, se
l'appuramento non è manifestamente più possibile.

3

Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore, fatta eccezione per i contributi periodici
di mantenimento o d'esistenza in virtù del diritto di famiglia. I termini
previsti dagli articoli 88, 93 capoverso 2, 116 e 154 sono sospesi.

4

La decisione del giudice del concordato è comunicata ai creditori.

L'articolo 294 capoversi 3 e 4 è applicabile per analogia.


Art. 335

1

Il commissario assiste il debitore nell'elaborazione di una proposta di appuramento. Il debitore può in particolare proporre ai creditori un
dividendo, oppure richiedere una moratoria o ogni altra misura per
facilitare il pagamento del capitale o degli interessi.

2

Il commissario conduce le trattative con i creditori in vista dell'accettazione delle proposte di appuramento fatte dal debitore.

3

Il giudice del concordato può incaricare il commissario di vigilare sul debitore nell'esecuzione dell'appuramento bonale.

1. Domanda del
debitore

2. Moratoria.
Nomina di un
commissario

3. Compiti del
commissario

Legge federale

111

281.1


Art. 336

In caso di successiva procedura concordataria, la durata della moratoria secondo gli articoli 333 segg. è computata sulla durata della moratoria concordataria.

Titolo dodicesimo:433 Della moratoria straordinaria

Art. 337

In circostanze straordinarie, soprattutto nel caso di crisi economica
persistente, il Governo cantonale può, col consenso della Confederazione434, dichiarare applicabili per un determinato tempo le disposizioni del presente titolo ai debitori di un determinato territorio resi
vittime da siffatte circostanze.


Art. 338

1

Un debitore che, senza sua colpa, in seguito alle circostanze previste dall'articolo 337, non è in grado di soddisfare i suoi impegni, può
chiedere al giudice del concordato una moratoria straordinaria di sei
mesi al massimo, sempreché si possa presumere che, scaduta la moratoria, egli possa soddisfare integralmente i suoi creditori.

2

A questo scopo egli deve allegare alla sua domanda gli atti giustificativi richiesti circa le sue condizioni patrimoniali, presentare un elenco dei suoi creditori, fornire tutti gli schiarimenti chiesti dal giudice
dei concordati e produrre gli altri documenti che gli fossero domandati.

3

Se il debitore è sottoposto alla procedura di fallimento, deve allegare alla domanda anche un bilancio e i suoi libri di commercio.

4

Dopo la presentazione della domanda, il giudice del concordato può sospendere, con una misura provvisionale, le esecuzioni pendenti, eccezion fatta di quelle per crediti indicati nell'articolo 342. Egli decide
se e in quale misura il tempo della sospensione debba essere computato nella durata della moratoria straordinaria.


Art. 339

1

Il giudice dei concordati compie le indagini che ancora fossero necessarie e, quando la domanda non risulti senz'altro infondata, cita,

433

Introdotto dal n. IV della LF del 3 apr. 1924 (RU 40 391 396).Nuovo testo giusta il n. I
della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

434

Espressione modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l'approvazione di atti
legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991
362 369; FF 1988 II 1149).

4. Rapporto con
la moratoria
concordataria

A. Applicabilità

B. Concessione
1. Condizioni

2. Decisione

Esecuzione e fallimento 112

281.1

mediante pubblico avviso, tutti i creditori ad una discussione orale;
ove occorra, saranno assunti dei periti.

2

Se l'elenco dei creditori presentato dal debitore indica un numero relativamente esiguo di creditori e il giudice lo reputa degno di fede, la
convocazione pubblica dei creditori, fideiussori e condebitori può essere sostituita da una citazione personale.435 3

Prima della discussione i creditori possono vedere gli atti e anche presentare per iscritto le loro obiezioni contro la domanda.436 4

Il giudice dei concordati decide entro breve termine. Essa può, concedendo la moratoria, imporre al debitore il pagamento di una o più
rate.437


Art. 340

1

Nei Cantoni dove esiste un'istanza superiore dei concordati, la decisione può essere deferita alla medesima dal debitore e da ogni creditore entro dieci giorni dalla notificazione.

2

Ai dibattimenti sono citati a comparire il debitore e i creditori che erano presenti o si erano fatti rappresentare davanti alla prima istanza.

3

La moratoria concessa in prima istanza è operativa fino alla decisione definitiva dell'istanza superiore giudiziaria cantonale438.


Art. 341

1

Il giudice del concordato ordina, al più tardi al momento della concessione della moratoria, la formazione di un inventario dei beni. Gli
articoli 163 e 164 si applicano per analogia. Il giudice può prendere
altri provvedimenti per la tutela degli interessi dei creditori.

2

Concedendo la moratoria, egli può affidare a un commissario l'incarico di vigilare sulla gestione del debitore.


Art. 342

La decisione che concede la moratoria è notificata all'ufficio d'esecuzione e, se il debitore è sottoposto alla procedura di fallimento, al giudice del fallimento. Essa viene pubblicata non appena sia divenuta definitiva.

435

Introdotto dall'art. 25 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57
71).

436

Primitivi cpv. 2 e 3.

437

Primitivi cpv. 2 e 3.

438

Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU
1995 1227 1307; FF 1991 III 1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il
presente testo.

3. Impugnazione

4. Misure cautelari 5. Comunicazione della decisione

Legge federale

113

281.1


Art. 343

1

Finchè dura la moratoria, contro il debitore possono essere iniziate e proseguite delle esecuzioni fino al pignoramento o alla comminatoria
di fallimento. I salari pignorati sono riscossi anche durante la moratoria. Lo stesso dicasi delle pigioni e dei fitti, in quanto siano compresi
nella garanzia reale in virtù di un'esecuzione chiesta prima o durante la
moratoria. Per contro, non può essere dato corso a una domanda di
realizzazione o a una domanda di fallimento.

2

I termini previsti dagli articoli 116, 154, 166, 188, 219, 286, 287 e 288 sono prolungati di un periodo corrispondente alla moratoria. Parimenti, viene prolungata di un periodo corrispondente alla moratoria
la garanzia reale per gli interessi dei crediti garantiti da pegno immobiliare (art. 818 cpv. 1 n. 3 CC439).


Art. 344

Il debitore può continuare il suo commercio o la sua industria, ma gli è
vietato di compiere durante la moratoria degli atti giuridici tali da nuocere agli interessi legittimi dei creditori o da favorire certi creditori a
detrimento di altri.


Art. 345

1

Concedendo la moratoria, il giudice del concordato può disporre che il debitore non potrà, senza il consenso del commissario o, in sua assenza, del giudice del concordato, validamente alienare o ipotecare
fondi, costituire pegni, prestare fideiussioni, disporre dei propri beni a
titolo gratuito, né fare pagamenti per debiti contratti anteriormente alla
moratoria. Il consenso non è però richiesto per il pagamento di debiti
della seconda classe giusta l'articolo 219 capoverso 4, né per il versamento delle rate previste dall'articolo 339 capoverso 4.

2

Se il giudice del concordato, nel concedere la moratoria, formula siffatta riserva, quest'ultima deve essere indicata nella pubblicazione e
la moratoria deve essere menzionata nel registro fondiario come restrizione del diritto di disporre.


Art. 346

1

La moratoria non si estende né ai crediti inferiori a cento franchi, né ai crediti della prima classe (art. 219 cpv. 4).

2

Tuttavia, durante la moratoria, anche contro il creditore sottoposto alla procedura di fallimento è possibile, per questi crediti, soltanto
l'esecuzione in via di pignoramento o di realizzazione del pegno.

439

RS 210

C. Effetti della
moratoria straordinaria
1. Sulle esecuzioni e sui termini 2. Sulla capacità
di disporre del
debitore
a. In generale

b. Per decisione
del giudice del
concordato

3. Crediti non
soggetti alla
moratoria

Esecuzione e fallimento 114

281.1


Art. 347

1

Entro il termine dell'articolo 337, il giudice del concordato può, su istanza del debitore, prorogare per quattro mesi al massimo la moratoria concessagli, quando continuino a sussistere, senza che egli ne abbia
colpa, i motivi che ne hanno determinato la concessione.

2

Il debitore deve, con la domanda, completare l'elenco dei creditori e, qualora sia sottoposto alla procedura di fallimento, presentare un nuovo bilancio.

3

Il giudice dei concordati, con pubblico avviso, informa della domanda di proroga i creditori e fissa loro un termine entro il quale essi
possono far valere le loro opposizioni per iscritto alla domanda stessa.
Se è stato designato un commissario, esso sarà invitato a riferire.

4

Trascorso il termine, il giudice dei concordati decide. Contro la sua decisione è ammesso il ricorso come per la moratoria straordinaria;
essa va pubblicata nello stesso modo di quest'ultima.

5

L'istanza superiore giudiziaria dei concordati decide fondandosi sugli atti.


Art. 348

1

Su proposta di un creditore o del commissario, il giudice dei concordati deve revocare la moratoria:

1.

se il creditore non paga puntualmente le rate che gli sono state
imposte;

2.

se esso contravviene alle istruzioni del commissario, lede gli
interessi legittimi dei creditori o favorisce alcuni creditori a
detrimento d'altri;

3.

se un creditore fornisce la prova che le indicazioni date dal debitore all'autorità dei concordati sono false o che egli è in grado di soddisfare tutti i suoi impegni.

2

Il debitore deve poter esporre oralmente o in iscritto le sue ragioni circa la domanda di revoca. Il giudice dei concordati, dopo d'aver fatto
le indagini che ancora fossero necessarie, decide in base agli atti; altrettanto farà l'istanza superiore giudiziaria in caso d'appello. La revoca vien pubblicata nello stesso modo della concessione della moratoria.

3

Se la moratoria vien revocata giusta il numero 2 o 3, non può essere concessa nè una moratoria ordinaria nè una nuova moratoria straordinaria.


Art. 349

1

Se, durante la moratoria straordinaria, il debitore intende chiedere un concordato, il disegno di concordato, corredato di tutti gli atti e del D. Proroga

E. Revoca

F. Rapporto con
la moratoria
ordinaria

Legge federale

115

281.1

preavviso del commissario, dev'essere presentato prima che scada la
moratoria.

2

Entro il semestre che segue la scadenza della moratoria straordinaria, non può essere chiesta nè una moratoria ordinaria nè una nuova moratoria straordinaria.

3

Il debitore, che abbia ritirato la domanda di moratoria straordinaria o la cui domanda sia stata respinta, non può presentare una nuova domanda prima che siano scorsi sei mesi.440

Art. 350

1

Se una società anonima ha ottenuto una moratoria straordinaria, non le può essere concesso alcun differimento della dichiarazione di fallimento, in virtù dell'articolo 725 del Codice delle obbligazioni441, entro
il termine di un anno dallo spirare della moratoria.

2

Allorchè il giudice ha differito la dichiarazione di fallimento di una società anonima in virtù dell'articolo 725 del Codice delle obbligazioni442, non può essere concessa a quest'ultima alcuna moratoria
straordinaria entro il termine di un anno dallo spirare di questo differimento.

3

Queste disposizioni si applicano parimenti al differimento della dichiarazione di fallimento della società in accomandita per azioni, della
società a responsabilità limitata e alla società cooperativa (art. 764,
817 e 903 CO443 ).

Titolo tredicesimo:444 Disposizioni finali

Art. 351

1

La presente legge andrà in vigore il primo gennaio 1892.

2

L'articolo 333 entra in vigore con l'inserzione della legge nella Rac- colta federale delle leggi.

3

Con l'attuazione della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie delle legislazioni federale e cantonale, dei regolamenti
e dei concordati, salvo le eccezioni contenute nei seguenti articoli.

440

Introdotto dall'art. 28 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57
71).

441

RS 220

442

RS 220

443

RS 220

444

Nuovo numerazione giusta il n. V della LF del 3 apr. 1924 (RU 40 391 396). Nuovo testo
giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307;
FF 1991 III 1).

G. Rapporto con
il differimento
della dichiarazione di fallimento A. Entrata in
vigore

Esecuzione e fallimento 116

281.1


Art. 352

Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare la presente legge, conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874445 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Disposizioni finali della modificazione del 16 dicembre
1994
446

Il Consiglio federale, il Tribunale federale e i Cantoni emanano le disposizioni d'esecuzione.

1

Le disposizioni di procedura previste dalla presente legge e le relative disposizioni d'esecuzione si applicano a partire dalla loro entrata
in vigore ai procedimenti in corso, in quanto con essi compatibili.

2

Per la durata dei termini il cui decorso è cominciato prima dell'entrata in vigore della presente legge, vale il diritto anteriore.

3

I diritti di prelazione previsti dal diritto anteriore (art. 146 e 219) si applicano ai fallimenti pronunciati e ai pignoramenti eseguiti prima
dell'entrata in vigore della presente legge.

4

Il credito privilegiato della moglie è collocato in una classe speciale tra la seconda e la terza classe nei casi seguenti: a.

quando i coniugi continuano a vivere sotto il regime dell'unione di beni o sotto il regime esterno della comunione di
beni giusta gli articoli 211 e 224 del Codice civile447 nel tenore
del 1907;

b.

quando i coniugi vivono sotto il regime della partecipazione
agli acquisti giusta l'articolo 9c del titolo finale del Codice civile nel tenore del 1984448.

5

La prescrizione dei crediti accertati mediante un attestato di carenza di beni rilasciato precedentemente all'entrata in vigore della presente
legge comincia a decorrere dall'entrata in vigore di questa.

445

[CS 1 168; RU 1962 848 art. 11 cpv. 3. RU 1978 688 art. 89 lett. b] 446

RU 1995 1227; FF 1991 III 1 447

CS 2 3

448

RU 1984 778

B. Pubblicazione

A. Disposizioni
d'esecuzione

B. Disposizioni
transitorie

Legge federale

117

281.1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Disposizioni finali della modificazione del 24 marzo 2000449
I privilegi previsti dal diritto anteriore (art. 146 e 219) si applicano ai
fallimenti dichiarati, ai pignoramenti eseguiti e alle moratorie concordatarie concesse prima dell'entrata in vigore della presente legge.

449

RU 2000 2531; FF 1999 8077 8458 C. Referendum

D. Entrata in
vigore

Esecuzione e fallimento 118

281.1