01.01.2025 - *
01.07.2024 - 31.12.2024
01.01.2023 - 30.06.2024 / In vigore
01.08.2021 - 31.12.2022
20.10.2020 - 31.07.2021
01.01.2020 - 19.10.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
28.03.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 27.03.2017
01.07.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 30.06.2016
01.01.2014 - 31.12.2015
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.09.2011 - 31.12.2011
01.02.2011 - 31.08.2011
01.01.2011 - 31.01.2011
01.12.2010 - 31.12.2010
01.01.2010 - 30.11.2010
01.01.2008 - 31.12.2009
01.07.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.06.2007
01.01.2005 - 31.12.2006
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1

Legge federale
sulla esecuzione e sul fallimento
(LEF)
1

dell'11 aprile 1889 (Stato 18 marzo 2003) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 64 della Costituzione federale2,3 decreta:

Titolo primo: Disposizioni generali I. Della organizzazione

Art. 1

1

Per la procedura d'esecuzione e di fallimento il territorio di ogni Cantone forma uno o più circondari.

2

I Cantoni determinano il numero e la circoscrizione di questi circondari.

3

Un circondario pei fallimenti può comprendere più circondari d'esecuzione.


Art. 2

1

In ogni circondario d'esecuzione è istituito un ufficio d'esecuzione diretto da un ufficiale esecutore.

2

In ogni circondario dei fallimenti è istituito un ufficio dei fallimenti diretto da un ufficiale dei fallimenti.5 3

All'ufficiale è aggiunto un supplente che ne fa le veci nei casi di incompatibilità o d'impedimento alla direzione dell'ufficio.6

RU 11 529 e CS 3 3 1

Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

2

[CS 1 3]. A questa disposizione corrisponde l'art. 122 cpv. 1 della Cost. federale del
18 apr. 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2531 2532; FF 1999 8077 8458).

4

Ogni art. viene corredato di un tit. marginale, n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal
1° dic. 1994 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1). Di detta modificazione è stato tenuto in
tutto il presente testo.

5

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

6

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

281.1

A. Circondari
d'esecuzione e
circondari dei
fallimenti4

B. Uffici d'esecuzione e uffici
dei fallimenti
1. Organizzazione

Esecuzione e fallimento 2

281.1

4

Gli uffici d'esecuzione e gli uffici dei fallimenti possono essere diretti dallo stesso ufficiale.7

5

Per il resto, l'organizzazione degli uffici spetta ai Cantoni.


Art. 3


8

La retribuzione dell'ufficiale esecutore, di quello dei fallimenti e dei
loro supplenti è di competenza dei Cantoni.


Art. 4


9

1

Gli uffici d'esecuzione e gli uffici dei fallimenti procedono alle operazioni di loro competenza su richiesta degli uffici, delle amministrazioni speciali del fallimento, come pure dei commissari e dei liquidatori di un altro circondario.

2

Gli uffici, le amministrazioni speciali del fallimento, i commissari e i liquidatori possono procedere ad atti del loro ufficio anche al di fuori
del loro circondario, se l'ufficio competente per territorio vi acconsente. La competenza per la notificazione degli atti esecutivi che non
avvenga per posta, per il pignoramento, per la vendita agli incanti e
per la richiesta d'intervento della forza pubblica spetta tuttavia unicamente all'ufficio dove l'atto deve essere compiuto.


Art. 5


10

1

Il Cantone è responsabile del danno cagionato illecitamente dai funzionari, dagli impiegati, dai loro ausiliari, dalle amministrazioni speciali del fallimento, dai commissari, dai liquidatori, dalle autorità di
vigilanza e giudiziarie, come pure dalla polizia, nell'adempimento dei
compiti loro assegnati dalla presente legge.

2

Il danneggiato non ha azione contro il colpevole.

3

Il diritto cantonale disciplina l'esercizio del regresso dei Cantoni contro le persone che hanno cagionato il danno.

4

Se la gravità del pregiudizio lo giustifica, può essere chiesto il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.

7

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

8

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

9

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

10

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

2. Retribuzione

C. Assistenza

D. Responsabilità
1. Principio

Legge federale

3

281.1


Art. 6


11

1

L'azione di risarcimento del danno si prescrive in un anno dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e in ogni caso in
dieci anni dal giorno dell'atto che ha cagionato il danno.

2

Se però il danno deriva da un atto punibile, a riguardo del quale la legislazione penale stabilisce una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione di risarcimento.


Art. 7


12

Se l'azione di risarcimento è fondata sull'atto illecito dell'autorità cantonale superiore di vigilanza o dell'istanza cantonale superiore dei
concordati, il Tribunale federale è solo competente.


Art. 8


13

1

Gli uffici d'esecuzione e gli uffici dei fallimenti stendono verbale delle loro operazioni nonché delle domande e dichiarazioni loro presentate e tengono i registri.

2

I verbali e i registri fanno fede fino a prova contraria.

3

L'ufficio d'esecuzione rettifica d'ufficio o su domanda della persona toccata le iscrizioni erronee.

a14 1

Chiunque renda verosimile un interesse può consultare i verbali e i registri degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti, nonché
chiederne estratti.

2

Tale interesse è in particolare reso verosimile se la domanda di estratto risulta da un nesso diretto con la conclusione o la liquidazione
del contratto.

3 Gli uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi: a.

nulli o annullati in seguito a impugnazione o a decisione giudiziale; b.

per i quali il debitore ha esercitato con successo l'azione di ripetizione dell'indebito; 11

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

12

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

13

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

14

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

2. Prescrizione

3. Competenza
del Tribunale federale E. Verbali e registri
1. Tenuta, prova
e rettificazione

2. Consultazione

Esecuzione e fallimento 4

281.1

c.

per i quali il creditore ha ritirato l'esecuzione.

4

Per i terzi, il diritto di consultazione si estingue cinque anni dopo la chiusura del procedimento. Successivamente, estratti sono rilasciati
soltanto ad autorità giudiziarie o amministrative per procedimenti pendenti presso di loro.


Art. 9

Gli uffici d'esecuzione e dei fallimenti sono tenuti a depositare presso
lo stabilimento dei depositi le somme, le carte-valori e gli oggetti preziosi di cui entro tre giorni dal ricevimento non sia stato disposto.


Art. 10


15

1

I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare
le loro funzioni:

1.

negli affari propri; 2.

in quelli del coniuge, del fidanzato o della fidanzata, dei parenti ed affini in linea retta ascendente e discendente nonché
dei parenti ed affini in linea collaterale fino al terzo grado incluso; 3.

negli affari di una persona di cui siano rappresentanti legali,
mandatari o impiegati; 4.

negli affari in cui possano per altri motivi avere interessi.

2

L'ufficiale tenuto a ricusarsi trasmette immediatamente le domande al suo supplente e ne avvisa il creditore con lettera semplice.


Art. 11


16

Ai funzionari e impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei
fallimenti è vietato concludere negozi per proprio conto riguardo al
credito per il quale l'ufficio procede o all'oggetto che è incaricato di
realizzare. Gli atti che contravvengono a questo divieto sono nulli.


Art. 12

1

L'ufficio d'esecuzione è tenuto ad accettare ogni pagamento fatto per conto del creditore istante.

2

Il pagamento fatto all'ufficio libera il debitore.

15

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

16

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

F. Deposito di
somme e di oggetti preziosi G. Ricusazione

H. Negozi giuridici vietati I. Pagamenti
all'ufficio d'esecuzione

Legge federale

5

281.1


Art. 13

1

Ogni Cantone deve designare un'autorità incaricata di vigilare sugli uffici d'esecuzione e sugli uffici dei fallimenti.17 2

I Cantoni possono inoltre istituire autorità inferiori di vigilanza per uno o più circondari.


Art. 14

1

L'autorità di vigilanza deve ispezionare almeno una volta all'anno la gestione di ogni ufficio.

2

Nei confronti dell'ufficiale o dell'impiegato possono essere prese le misure disciplinari seguenti:18 1.19 l'ammonimento;

2.20 la multa sino a 1000 franchi; 3.

la sospensione dall'ufficio per una durata non maggiore di sei
mesi;

4.

la destituzione.


Art. 15

1

Il Tribunale federale21 esercita l'alta vigilanza sulle esecuzioni e sui fallimenti e cura l'uniforme applicazione della presente legge.

2

Emana le disposizioni e i regolamenti necessari all'attuazione della medesima.

3

Può impartire istruzioni alle autorità cantonali di vigilanza e richiedere da esse annuali relazioni.

4

Esso cura specialmente che gli uffici d'esecuzione siano posti in grado di tenere un catalogo delle persone soggette alla procedura di fallimento dimoranti nel loro circondario.

17

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

18

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

19

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

20

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

21

Nuovo testo giusta l'art. 1 della LF del 28 giu. 1895 che trasferisce al TF l'alta
sorveglianza in materia di esecuzione e di fallimento, in vigore dal 1° gen. 1896
(RU 15 293 298).

K. Autorità di
vigilanza
1. Autorità cantonale
a. Designazione

b. Ispezione e
sanzioni disciplinari 2. Tribunale federale

Esecuzione e fallimento 6

281.1


Art. 16

1

Il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse.

2

Gli atti della procedura d'esecuzione e di fallimento sono esenti da bollo.


Art. 17

1

Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento
di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione
di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.22 2

Il ricorso23 dev'essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.

3

È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.

4

In caso di ricorso, l'ufficio può, fino all'invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Se emana una nuova decisione, la notifica senza indugio alle parti e ne dà conoscenza all'autorità di vigilanza.24


Art. 18


25

1

La decisione di un'autorità inferiore di vigilanza può essere deferita all'autorità cantonale superiore di vigilanza entro dieci giorni dalla notificazione.

2

Contro una decisione dell'autorità inferiore è ammesso in ogni tempo il ricorso all'autorità cantonale superiore di vigilanza per denegata o
ritardata giustizia.


Art. 19


26

1

La decisione dell'autorità cantonale superiore di vigilanza può essere deferita al Tribunale federale entro dieci giorni dalla notificazione per
violazione del diritto federale o dei trattati internazionali conclusi dalla
Confederazione, come pure per eccesso o abuso nell'apprezzamento.

22

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

23

Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto
il presente testo.

24

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

25

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

26

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

L. Tasse

M. Ricorso
1. All'autorità di
vigilanza

2. All'autorità
superiore di vigilanza 3. Al Tribunale
federale

Legge federale

7

281.1

2

Contro una decisione dell'autorità cantonale superiore di vigilanza è ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.


Art. 20


27

Nelle esecuzioni cambiarie i termini d'impugnazione sono ridotti a
cinque giorni; l'autorità deve decidere entro ugual termine.

a28 1

Le procedure sono gratuite. La parte o il suo rappresentante che agisce in modo temerario o in mala fede può essere condannata a una
multa sino a 1500 franchi, nonché al pagamento di tasse e spese.

2

Alla procedura avanti alle autorità cantonali di vigilanza si applicano inoltre le disposizioni seguenti: 1.

le autorità di vigilanza, ogni volta che agiscono in questa veste, devono designarsi come tali e se del caso come autorità
superiore o inferiore di vigilanza; 2.

l'autorità di vigilanza constata i fatti d'ufficio. Essa può chiedere la collaborazione delle parti e, se rifiutano di prestare la
collaborazione che da esse ci si può ragionevolmente attendere, dichiararne irricevibili le conclusioni; 3.

l'autorità di vigilanza apprezza liberamente le prove; fatto salvo l'articolo 22, essa è vincolata dalle conclusioni delle parti.
Se la procedura è orale, l'articolo 51 capoverso 1 lettere b e c
della legge federale sull'organizzazione giudiziaria29 è applicabile per analogia; 4.

la decisione sul ricorso deve essere motivata e indicare i rimedi
di diritto; essa è notificata per scritto alle parti, all'ufficio e
agli altri eventuali interessati.

3

Per il resto, i Cantoni stabiliscono la procedura.


Art. 21

L'autorità che dichiara fondato un ricorso annulla o riforma gli atti impugnati. Essa ordina l'esecuzione di quelli dei quali il funzionario abbia senza motivo rifiutato o ritardato il compimento.

27

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

28

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

29

RS 173.110

4. Termini in
materia di esecuzione cambiaria 5. Procedura

6. Decisioni su
ricorso

Esecuzione e fallimento 8

281.1


Art. 22


30

1

Sono nulle le decisioni che violano prescrizioni emanate nell'interesse pubblico o nell'interesse di persone che non sono parte nel procedimento. L'autorità di vigilanza constata d'ufficio la nullità anche
quando la decisione non sia stata impugnata.

2

L'ufficio può sostituire la decisione nulla con una nuova decisione.

Nondimeno, se presso l'autorità di vigilanza è pendente un procedimento ai sensi del capoverso 1, la sostituzione è ammissibile fino all'invio della risposta da parte dell'ufficio.


Art. 23


31

I Cantoni designano le autorità giudiziarie competenti per le decisioni
deferite al giudice dalla presente legge.


Art. 24

I Cantoni designano gli stabilimenti obbligati ad accettare i depositi
nei casi previsti dalla presente legge («stabilimenti di depositi»). Essi
sono responsabili dei depositi fatti presso tali stabilimenti.


Art. 25

I Cantoni emanano:32

1.

le regole procedurali per le cause che devono istruirsi con la
procedura accelerata. Tale procedura dev'essere regolata in
modo che le parti vengano citate a breve termine e che le liti
possano essere definite, con decisione di merito dell'ultima
istanza cantonale, entro sei mesi dal giorno in cui fu promossa
l'azione:

2.33 le norme disciplinanti la procedura sommaria in caso di: a.

decisioni delle istanze competenti in materia di opposizione, di fallimento, di sequestro e di concordato; b.

ammissibilità dell'opposizione tardiva (art. 77 cpv. 3) e
dell'opposizione nell'esecuzione cambiaria (art. 181); c.

annullamento o sospensione dell'esecuzione (art. 85); 30

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

31

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

32

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

33

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

N. Decisioni
nulle

O. Disposizioni
cantonali d'esecuzione
1. Autorità giudiziarie 2. Stabilimenti di
deposito

3. Norme procedurali

Legge federale

9

281.1

d.

decisione relativa al ritorno a miglior fortuna (art. 265a
cpv. 1 a 3); 3.

...34


Art. 26


35

1

In quanto il diritto federale non sia applicabile, i Cantoni possono prescrivere che il pignoramento infruttuoso e il fallimento producano
effetti di diritto pubblico, quali l'ineleggibilità a funzioni pubbliche,
l'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'attività subordinata a autorizzazione. È esclusa la privazione dei diritti civici come
pure la pubblicazione degli attestati di carenza di beni.

2

Agli effetti di diritto pubblico deve essere posto termine qualora il fallimento sia revocato, tutti i creditori al beneficio di un attestato di
carenza di beni siano stati soddisfatti o tutti i loro crediti siano prescritti.

3

Qualora il coniuge del debitore sia l'unico creditore che subisca perdite, gli effetti di diritto pubblico del pignoramento infruttuoso e del
fallimento non possono essere pronunciati.


Art. 27


36

1

I Cantoni possono disciplinare la professione di rappresentante delle persone interessate nel procedimento esecutivo. I Cantoni possono segnatamente: 1.

prescrivere che le persone che intendono esercitare questa attività provino la loro capacità professionale e moralità; 2.

esigere la prestazione di garanzie; 3.

fissare la tariffa degli onorari applicabili alla professione di
rappresentante.

2

Chi ha ottenuto in un Cantone l'autorizzazione a esercitare la professione di rappresentante, può chiederla in ogni altro Cantone, sempreché la sua capacità professionale e moralità siano state accertate in
modo adeguato.

3

Nessuno può essere costretto a munirsi di un rappresentante. I costi della rappresentanza non possono essere accollati al debitore.

34

Abrogato dall'art. 398 cpv. 2 lett. c CP (RS 311.0).

35

Abrogato dall'art. 3 cpv. 2 della LF del 29 apr. 1920 sugli effetti di diritto pubblico del
pignoramento infruttuoso e del fallimento (RS 284.1). Nuovo testo giusta il n. I della LF
del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

36

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

4. Effetti di diritto pubblico del
pignoramento infruttuoso e del
fallimento

5. Professione di
rappresentante

Esecuzione e fallimento 10

281.1


Art. 28

1

I Cantoni indicano al Tribunale federale i circondari di esecuzione e dei fallimenti, l'organizzazione dei relativi uffici, come pure le autorità
designate per l'applicazione della presente legge.37 2 Il Tribunale federale38 provvede per la conveniente pubblicità di tali indicazioni.


Art. 29


39

La validità delle leggi e delle ordinanze emanate dai Cantoni in esecuzione della presente legge sottostà all'approvazione della Confederazione.


Art. 30


40

1

La presente legge non si applica all'esecuzione nei confronti di Cantoni, Distretti e Comuni, in quanto la materia sia disciplinata da norme
speciali federali o cantonali.

2

Sono inoltre salve le disposizioni di altre leggi federali che prevedono procedure esecutive speciali.

a41 Sono salvi i trattati internazionali e le disposizioni della legge federale
del 18 dicembre 198742 sul diritto internazionale privato.

II. Regole diverse

Art. 31

1

Il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere.

2

Il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente pel numero a quello da cui comincia a decorrere; mancando tal giorno
nell'ultimo mese il termine scadrà l'ultimo giorno di detto mese.

37

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

38

Nuovo testo giusta l'art. 1 della LF del 28 giu. 1895 che trasferisce al TF l'alta
sorveglianza in materia di esecuzione e di fallimento, in vigore dal 1° gen. 1896
(RU 15 293 298).

39

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

40

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

41

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

42

RS 291

P. Comunicazione circa
l'organizzazione
nel Cantone

Q. Approvazione
delle disposizioni cantonali
d'esecuzione

R. Procedimenti
esecutivi speciali

S. Trattati internazionali e diritto internazionale privato A. Termini
1. Computo

Legge federale

11

281.1

3

Se l'ultimo giorno del termine cade di sabato, di domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, il termine scade il
prossimo giorno feriale.43 4

...44


Art. 32


45

1

Le comunicazioni scritte richieste dalla presente legge devono essere consegnate entro l'ultimo giorno del termine all'autorità o, alla sua attenzione, a un ufficio postale svizzero, oppure a una rappresentanza
diplomatica o consolare svizzera.

2

Il termine è osservato se prima dello scadere del medesimo è adita un'autorità incompetente; questa trasmette senza indugio la comunicazione all'autorità competente.

3

Se un'azione prevista dalla presente legge è ritirata dall'attore o respinta, mediante sentenza, per incompetenza del giudice adito, comincia a decorrere un nuovo termine della medesima durata per promuovere l'azione.

4

Se una comunicazione scritta è viziata in modo rimediabile, deve essere data la possibilità di riparare il vizio.


Art. 33

1

I termini fissati nella presente legge non possono essere modificati mediante accordo delle parti.

2

Un termine più lungo o una proroga possono essere concessi alla parte interessata nel procedimento, se abita all'estero o se deve essere
avvisata mediante pubblicazione.46 3

La parte interessata nel procedimento può rinunciare ad avvalersi dell'inosservanza di un termine, se questo è stato istituito nel suo
esclusivo interesse.47 4

Chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all'autorità di vigilanza o all'autorità giudiziaria competente la restituzione del termine. Egli deve,
entro il medesimo termine dalla cessazione dell'impedimento, inoltrare 43

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

44

Abrogato dall'art. 169 OG (RS 173.110).

45

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

46

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

47

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

2. Osservanza
del termine

3. Modificazione
e restituzione

Esecuzione e fallimento 12

281.1

la richiesta motivata e compiere presso l'autorità competente l'atto
omesso.48


Art. 34


49

Tutte le comunicazioni degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti si fanno per scritto e, salvo disposizione contraria della legge,
mediante lettera raccomandata o consegna contro ricevuta.


Art. 35


50

1

Le pubblicazioni sono annotate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel Foglio ufficiale cantonale interessato. La pubblicazione
sul Foglio ufficiale svizzero di commercio è determinante per il calcolo dei termini e le conseguenze della pubblicazione.

2

Qualora le circostanze lo richiedano, la pubblicazione si fa anche in altri fogli o per mezzo di pubblico bando.


Art. 36


51

Le appellazioni e i ricorsi hanno effetto sospensivo soltanto per decreto speciale dell'autorità adita o del suo presidente. Tale decreto
deve essere immediatamente comunicato alle parti.


Art. 37


52

1

L'espressione «ipoteca» a' sensi della presente legge comprende la ipoteca, la cartella ipotecaria, la rendita fondiaria, gli oneri fondiari, i
pegni immobiliari del diritto anteriore, ogni diritto di privilegio su determinati fondi53, ed il pegno sugli accessori di un fondo.

2

L'espressione «pegno manuale» comprende il pegno mobiliare, il pegno sul bestiame, il diritto di ritenzione, il diritto di pegno su crediti ed
altri diritti.

3

L'espressione «pegno» comprende tanto il pegno immobiliare quanto quello mobiliare.

48

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

49

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

50

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

51

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

52

Nuovo testo giusta l'art. 58 tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RS 210).

53

Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto
il presente testo.

B. Comunicazioni degli uffici
1. Per scritto

2. Mediante
pubblicazione

C. Effetto sospensivo D. Definizioni

Legge federale

13

281.1

Titolo secondo: Della esecuzione I. Delle diverse specie d'esecuzione

Art. 38

1

L'esecuzione ha per scopo di ottenere il pagamento di danaro o la prestazione di garanzie.

2

L'esecuzione comincia con la notificazione del precetto esecutivo e si prosegue in via di pignoramento o di realizzazione del pegno, oppure in via di fallimento.

3

L'ufficiale esecutore determina quale specie d'esecuzione si debba applicare.


Art. 39

1

L'esecuzione si prosegue in via di fallimento e cioè come «esecuzione ordinaria in via di fallimento» (art. 159 a 176) o come «esecuzione cambiaria» (art. 177 a 189) quando il debitore sia iscritto nel registro di commercio in una delle seguenti qualità:

1.

titolare di una ditta commerciale (art. 934 e 935 CO54); 2.

socio di una società in nome collettivo (art. 554 CO); 3.

socio illimitatamente responsabile di una società in accomandita (art. 596 CO); 4.

membro dell'amministrazione di una società in accomandita
per azioni (art. 765 CO); 5.

socio gerente di una società a garanzia limitata (art. 781 CO); 6.

società in nome collettivo (art. 552 CO); 7.

società in accomandita (art. 594 CO); 8.

società anonima o in accomandita per azioni (art. 620 e 764
CO);

9.

società a garanzia limitata (art. 772 CO); 10. società cooperativa (art. 828 CO); 11. associazione (art. 60 CC55); 12. fondazione (art. 80 CC)..56 2

...57

54

RS 220

55

RS 210

56

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

57

Abrogato dall'art. 15 n. 1 disp. fin. e trans. tit. XXIV-XXXIII CO (RS 220 in fine).

A. Oggetto dell'esecuzione e
specie d'esecuzione B. Esecuzione in
via di fallimento
1. Campo d'applicazione

Esecuzione e fallimento 14

281.1

3

L'inscrizione produce effetto soltanto dal giorno susseguente a quello della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio58.


Art. 40

1

Le persone inscritte nel registro di commercio rimangono soggette alla procedura di fallimento, anche dopo la cancellazione da quel registro, per sei mesi dalla pubblicazione di questa nel Foglio ufficiale
svizzero di commercio
.

2

Se prima dello scadere di questo termine il creditore ha chiesto la continuazione dell'esecuzione o il precetto per l'esecuzione cambiaria,
l'esecuzione si prosegue in via di fallimento.59

Art. 41


60

1

Per i crediti garantiti da pegno l'esecuzione si prosegue in via di realizzazione del pegno (art. 151 a 158) anche contro i debitori soggetti
alla procedura di fallimento.

1bis

Se un'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento è introdotta per un credito garantito da pegno, il debitore può chiedere, mediante ricorso (art. 17), che il creditore eserciti dapprima il suo diritto
sull'oggetto del pegno.

2

Per gli interessi e le annualità di un credito garantiti da ipoteca si può tuttavia procedere, a scelta del creditore, in via di realizzazione del pegno oppure, secondo la persona del debitore, in via di pignoramento o
di fallimento. Sono salve le disposizioni in materia di esecuzione cambiaria (art. 177 cpv. 1).


Art. 42


61

1

In tutti gli altri casi l'esecuzione si prosegue in via di pignoramento (art. 89 a 150).

2

Se un debitore viene iscritto nel registro di commercio, le domande di continuazione dell'esecuzione pendenti contro di lui sono ciononostante eseguite in via di pignoramento, finché non sia stato dichiarato
il suo fallimento.

58

Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto
il presente testo.

59

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

60

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

61

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

2. Durata degli
effetti dell'iscrizione nel registro
di commercio

C. Esecuzione in
via di realizzazione del pegno D. Esecuzione in
via di pignoramento

Legge federale

15

281.1


Art. 43


62

L'esecuzione in via di fallimento è in ogni caso esclusa per: 1.

imposte, tributi, tasse, sportule, multe e altre prestazioni fondate sul diritto pubblico e dovute a pubbliche casse o a funzionari; 2.

contributi periodici di mantenimento o d'assistenza in virtù del
diritto di famiglia;

3.

pretese tendenti alla prestazione di garanzia.


Art. 44

La realizzazione di oggetti confiscati in virtù di leggi d'ordine penale o
fiscale ha luogo secondo le disposizioni delle relative leggi federali o
cantonali.


Art. 45


63

La realizzazione dei crediti degli istituti di prestito a pegno è disciplinata dall'articolo 910 del Codice civile64.

II. Del luogo dell'esecuzione

Art. 46

1

Il debitore dev'essere escusso al suo domicilio.

2

Le persone giuridiche e le società inscritte nel registro di commercio sono escusse alla loro sede; le persone giuridiche non inscritte, alla sede principale della loro amministrazione.

3

Per debiti di un'indivisione ognuno dei partecipanti può essere escusso al luogo dove la comunione esercita la sua attività economica,
quando non esista una rappresentanza.65 4

La comunione dei comproprietari per piani è escussa al luogo in cui si trova il fondo.66

62

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

63

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (
RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

64

RS 210

65

Introdotto dall'art. 58 tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RS 210).

66

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

E. Eccezioni
all'esecuzione in
via di fallimento

F. Riserva delle
disposizioni speciali
1. Realizzazione
degli oggetti
confiscati

2. Prestito a pegno A. Foro ordinario d'esecuzione

Esecuzione e fallimento 16

281.1


Art. 47


67



Art. 48

I debitori che non hanno stabile domicilio possono essere escussi nel
luogo di loro dimora.


Art. 49


68

Fino alla divisione od alla costituzione di una indivisione od alla liquidazione d'ufficio, l'eredità può essere escussa colla specie di esecuzione applicabile al defunto, al luogo in cui egli poteva essere escusso
al momento della sua morte.


Art. 50

1

Per le obbligazioni assunte a conto di una loro azienda nella Svizzera i debitori domiciliati all'estero possono essere escussi alla sede della
medesima.

2

I debitori domiciliati all'estero, che per l'adempimento di un'obbligazione hanno eletto un domicilio speciale nella Svizzera,
possono essere escussi per la medesima al domicilio eletto.


Art. 51

1

Per i crediti garantiti da pegno manuale l'esecuzione si può promuovere tanto al luogo determinato giusta gli articoli 46 a 50, quanto al
luogo in cui si trova il pegno o la sua parte di maggior valore.69 2

Pei crediti ipotecari l'esecuzione si può fare soltanto nel luogo in cui si trova il fondo ipotecato. Se è diretta contro più fondi ipotecati situati
in diversi circondari, si fa in quello dove trovasi la parte di maggior
valore dei medesimi.


Art. 52

L'esecuzione preceduta da sequestro può essere promossa anche al
luogo in cui si trova l'oggetto sequestrato.70 Tuttavia la comminatoria
e la domanda di fallimento possono essere notificate soltanto nel luogo
in cui si deve escutere il debitore in via ordinaria.

67

Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

68

Nuovo testo giusta l'art. 58 tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RS 210).

69

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

70

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

B. Fori speciali
d'esecuzione
1. Foro del luogo
di dimora

2. Foro della
successione

3. Foro del debitore domiciliato all'estero 4. Foro del luogo
in cui si trova la
cosa

5. Foro del sequestro

Legge federale

17

281.1


Art. 53

Se il debitore cambia domicilio dopo la notificazione del pignoramento, della comminatoria di fallimento o del precetto nella esecuzione cambiaria, l'esecuzione si prosegue al domicilio precedente.


Art. 54

Contro un debitore in fuga il fallimento si dichiara nel luogo dell'ultimo suo domicilio.


Art. 55

Il fallimento di uno stesso debitore non può essere aperto contemporaneamente, nella Svizzera, in più di un luogo. Si reputa aperto dove
venne prima dichiarato.

III. Dei periodi preclusi, delle ferie e delle sospensioni71

Art. 56


72

Fatti salvi i casi di sequestro o di provvedimenti conservativi che non
ammettono dilazione, non si può procedere ad atti esecutivi: 1.

nei periodi preclusi, cioè tra le ore 20 e le 7, come pure di domenica e nei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi; 2.

durante le ferie, cioè sette giorni prima e sette giorni dopo la
Pasqua e il Natale, come pure dal 15 luglio al 31 luglio; questa
disposizione non si applica tuttavia all'esecuzione cambiaria; 3.

contro un debitore cui sia stata concessa la sospensione (art. 57
a 62).

71

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

72

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

C. Foro in caso
di cambiamento
di domicilio

D. Foro in caso
di fallimento del
debitore in fuga

E. Principio
dell'unità del
fallimento

A. Principi e nozioni

Esecuzione e fallimento 18

281.1


Art. 57


73

1

L'esecuzione contro un debitore in servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile è sospesa per tutta la durata del servizio.75 2

Se il debitore ha prestato, senza interruzioni notevoli, almeno trenta giorni di servizio prima del licenziamento o del congedo, la sospensione continua ancora durante le prime due settimane susseguenti al licenziamento o al congedo.

3

Trattandosi di contributi periodici di mantenimento o d'assistenza in virtù del diritto di famiglia, il debitore può essere escusso anche durante la sospensione.76 4

Il debitore che presta servizio militare o di protezione civile in qualità di funzionario o impiegato della Confederazione o del Cantone
non fruisce della sospensione.77
a78 1

Quando non si può procedere ad un atto d'esecuzione perché il debitore presta servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, le persone maggiorenni che fanno parte della sua economia domestica, o se si tratta di atti notificati in uno stabilimento industriale o
commerciale, i lavoratori o, secondo il caso, il datore di lavoro sono
tenuti sotto minaccia di pena (art. 324 n. 5 CP79) a indicare
all'ufficiale l'indirizzo di servizio e l'anno di nascita del debitore.80 1bis

L'ufficiale ricorda alle persone tenute all'obbligo d'informare i loro doveri come pure le conseguenze penali dell'inosservanza.81 2

Il comando militare competente comunica all'ufficio d'esecuzione, se richiesto, la data del licenziamento o del congedo del debitore.

3

...82

73

Nuovo testo giusta l'art. 2 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950
(RU 1950 I 57 71).

74

Nuove espressioni giusta il n. 4 dell'all. della LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile
sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RS 824.0). Di detta modificazione è stato tenuto
conto in tutto il presente testo.

75

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

76

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

77

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

78

Introdotto dall'art. 2 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950
(RU 1950 I 57 71). Vedi anche la nota all'art. 57.

79

RS 311.0

80

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

81

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

82

Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

B. Sospensione
1. Servizio militare, servizio civile o servizio di
protezione civile74
a. Durata

b. Obbligo d'informare dei terzi

Legge federale

19

281.1

b83 1

Nei confronti di un debitore, cui è stata concessa la sospensione dell'esecuzione a causa del servizio militare, servizio civile o servizio di
protezione civile, la garanzia del pegno immobiliare per gli interessi
(art. 818 cpv. 1 n. 3 CC84) si estende a tutta la durata della sospensione.85 2

In materia di esecuzione in via di realizzazione del pegno, il precetto esecutivo deve essere notificato anche durante la sospensione se questa
dura da almeno tre mesi.

c86 1

Se un debitore fruisce della sospensione dell'esecuzione a causa del servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, il creditore può esigere che per la durata della sospensione l'ufficio
d'esecuzione compili un inventario dei beni con gli effetti previsti
dall'articolo 164. 87 Il creditore deve tuttavia rendere verosimile che il
suo credito esiste e che esso è messo in pericolo con atti del debitore o
di terzi intesi a favorire singoli creditori a danno di altri o a danneggiare i creditori in genere.

2

L'inventario può essere evitato se vengono fornite garanzie per il credito del creditore istante.

d88 Il giudice competente per il rigetto dell'opposizione può revocare con
effetto immediato, in generale oppure per singoli crediti, la sospensione concessa a causa del servizio militare, servizio civile o servizio
di protezione civile, se il creditore istante rende verosimile che: 1.

il debitore ha sottratto beni all'azione dei suoi creditori o compie atti intesi a favorire singoli creditori a danno di altri o a
danneggiare i creditori in genere, oppure 2.

il debitore, in servizio militare volontario o in servizio volontario di protezione civile, non ha bisogno della sospensione per
poter provvedere alla propria esistenza economica, oppure 83

Introdotto dall'art. 2 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950
(RU 1950 I 57 71). Vedi anche la nota all'art. 57.

84

RS 210

85

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

86

Introdotto dall'art. 2 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950
(RU 1950 I 57 71). Vedi anche la nota all'art. 57.

87

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

88

Introdotto dall'art. 2 della LF del 28 set. 1949 (RU 1950 I 57 71). Nuovo testo giusta il
n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991
III 1).

c. Garanzia del
pegno immobiliare d. Inventario

e. Revoca da
parte del giudice

Esecuzione e fallimento 20

281.1

3.

il debitore presta servizio militare volontario o servizio volontario di protezione civile per sottrarsi ai suoi impegni.

e89 Le disposizioni sulla sospensione sono applicabili anche alle persone
ed alle società il cui rappresentante legale si trova in servizio militare,
servizio civile o servizio di protezione civile, fintanto che esse non
siano in grado di designare un altro rappresentante.


Art. 58


90

L'esecuzione contro un debitore cui sia morto il coniuge, un parente o
un affine in linea retta o una persona che vive in comunione domestica
con lui, è sospesa durante due settimane a contare dal giorno della
morte.


Art. 59

1

L'esecuzione per debiti di una successione è sospesa durante due settimane a contare dal giorno della morte, nonché durante il termine per
accettare o rinunciare91 all'eredità.92 2

L'esecuzione iniziata contro il defunto prima della morte può essere continuata contro la sua eredità a termini dell'articolo 49.93 3

Contro gli eredi può essere proseguita soltanto quando si tratti di realizzazione del pegno o quando, in una esecuzione per via di pignoramento, siano decorsi i termini stabiliti dagli articoli 110 e 111 per la
partecipazione al medesimo.


Art. 60

Se viene escusso un detenuto che non sia provvisto di rappresentante,
l'ufficiale gli assegna un termine per provvedersene, a meno che la
nomina del medesimo non spetti per legge all'autorità tutelare. Durante questo termine l'esecuzione è sospesa.

89

Introdotto dall'art. 2 della LF del 28 set. 1949 (RU 1950 I 57 71). Nuovo testo giusta il
n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991
III 1).

90

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

91

Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto
il presente testo.

92

Nuovo testo giusta l'art. 2 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950
(RU 1950 I 57 71).

93

Nuovo testo giusta l'art. 58 tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RS 210).

f. Servizio militare, servizio civile o servizio di
protezione civile
del rappresentante legale 2. Decesso nella
famiglia del debitore 3. Nell'esecuzione per i debiti
della successione

4. Incarcerazione

Legge federale

21

281.1


Art. 61

In caso di grave malattia del debitore, l'ufficiale può accordargli la sospensione per un tempo determinato.


Art. 62


94

In caso di epidemia o di pubblica calamità e in tempo di guerra, il
Consiglio federale, o il Governo cantonale con il consenso del Consiglio federale, può accordare la sospensione per determinate parti del
territorio o di popolazione.


Art. 63


95

Le ferie e le sospensioni non impediscono la decorrenza dei termini.
Tuttavia, il termine a disposizione del debitore, del creditore o di terzi
che viene a scadere durante le ferie o le sospensioni è prorogato fino al
terzo giorno dopo la fine delle medesime. Nel computo del termine di
tre giorni non si tiene conto dei sabati, delle domeniche e dei giorni
ufficialmente riconosciuti come festivi.

IV. Della notificazione degli atti esecutivi

Art. 64

1

Gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi,
la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o
ad uno de' suoi impiegati.

2

Ove non si trovi alcuna delle nominate persone, l'atto esecutivo viene consegnato ad un funzionario comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore.


Art. 65

1

Se l'esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante delle medesime, e cioè: 1.96 per un Comune, un Cantone o la Confederazione, al presidente dell'autorità esecutiva, o al servizio designato da quest'autorità; 94

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

95

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

96

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

5. Malattia grave

6. Epidemia o
pubblica calamità C. Effetti sulla
decorrenza dei
termini

A. Alle persone
fisiche

B. Alle persone
giuridiche, società ed eredità
indivise

Esecuzione e fallimento 22

281.1

2.97 per una società anonima, una società in accomandita per azioni, una società a garanzia limitata, una società cooperativa o
un'associazione iscritta nel registro di commercio, a qualunque
membro dell'amministrazione o della direzione, come pure a
qualunque direttore o procuratore; 3.

per altra persona giuridica, al presidente dell'amministrazione
o all'amministratore;

4.

per una società in nome collettivo o in accomandita, a qualunque socio amministratore ed a qualunque direttore e procuratore98.

2

Ove però le ricordate persone non si trovino in ufficio, la notificazione si potrà fare ad altro funzionario od impiegato.

3

Se l'esecuzione è diretta contro un'eredità non divisa, la notificazione si fa al rappresentante dell'eredità o se questi non è conosciuto ad
uno degli eredi.99


Art. 66

1

Quando il debitore non dimori nel luogo dell'esecuzione, gli atti esecutivi si consegnano alla persona o nel locale da lui indicati in quel
luogo stesso.

2

In mancanza di tale indicazione, la notificazione si fa per mezzo dell'ufficio del domicilio del debitore o per posta.

3

Se il debitore è domiciliato all'estero, la notificazione si fa per mezzo delle autorità di quel luogo o, in quanto un trattato internazionale lo
preveda oppure lo Stato sul territorio del quale deve avvenire la notificazione lo ammetta, per posta.100 4

La notificazione si fa mediante pubblicazione quando: 1.

il domicilio del debitore è sconosciuto; 2.

il debitore persiste a sottrarsi alla notificazione; 3.

il debitore è domiciliato all'estero e la notificazione giusta il
capoverso 3 non è possibile in un termine ragionevole.101 5

...102

97

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

98

Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto
il presente testo.

99

Introdotto dall'art. 58 tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RS 210).

100

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

101

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995
1227 1307; FF 1991 III 1).

102

Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

C. Al debitore
domiciliato all'estero o in caso
di notificazione
impossibile

Legge federale

23

281.1

V. Della domanda d'esecuzione

Art. 67

1

La domanda d'esecuzione si presenta per iscritto o verbalmente all'ufficio d'esecuzione. Essa deve enunciare:

1.

il nome ed il domicilio del creditore e dell'eventuale suo rappresentante e, ove dimori all'estero, il domicilio da lui eletto
nella Svizzera;

in mancanza d'indicazione speciale, questo domicilio si reputa
eletto presso l'ufficio d'esecuzione; 2.103 il nome ed il domicilio del debitore e, al caso, del suo legale rappresentante; nella domanda di esecuzione contro un'eredità
dev'essere indicato a quali eredi debba farsi la notificazione; 3.

l'ammontare del credito o delle garanzie richieste, in valuta legale svizzera, e pei crediti fruttiferi la misura degli interessi e il
giorno dal quale sono domandati; 4.

il titolo di credito con la sua data e, in difetto di titolo, la causa
del credito.

2

Pei crediti garantiti da pegno la domanda deve contenere inoltre le indicazioni prescritte dall'articolo 151.104 3

Della domanda d'esecuzione si deve dar atto gratuitamente al creditore che lo richieda.


Art. 68

1

Le spese d'esecuzione sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può
intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore.

2

Il creditore ha diritto di prelevare sui pagamenti del debitore le spese d'esecuzione.

103

Nuovo testo giusta l'art. 58 tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RS 210).

104

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

A. Domanda
d'esecuzione

B. Spese d'esecuzione

Esecuzione e fallimento 24

281.1

VI. Dell'esecuzione contro un coniuge vivente in comunione
di beni
105

a106 107 1

Se l'esecuzione è diretta contro un coniuge vivente in comunione di beni, il precetto esecutivo e tutti gli altri atti esecutivi devono essere
notificati anche all'altro coniuge; quando tale situazione patrimoniale
del debitore sia fatta valere soltanto nel corso del procedimento, l'ufficio provvede senza indugio alle notificazioni omesse.

2

Ciascun coniuge può fare opposizione.

3

...108

b109 1

Mediante la procedura di rivendicazione110 (art. 106-109), il debitore o il suo coniuge può far valere che un bene pignorato appartiene ai beni propri di quest'ultimo.

2

Se l'esecuzione verte unicamente sui beni propri del debitore e sulla sua quota di beni comuni, ciascun coniuge può inoltre, mediante la
procedura di rivendicazione (art. 106-109), opporsi al pignoramento
di beni comuni.

3

Se l'esecuzione è continuata sui beni propri e sulla quota di beni comuni, il pignoramento e la realizzazione di quest'ultima sono retti dall'articolo 132; rimane salvo il pignoramento di entrate successive provenienti dall'attività lucrativa del coniuge escusso (art. 93).111

4

La quota di beni comuni non può essere realizzata112 all'incanto.

5

L'autorità di vigilanza può chiedere al giudice di pronunciare la separazione dei beni.

105

Originario tit. Vbis. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

106

Introdotto dall'art. 15 n. 3 disp. fin. e trans. tit. XXIV-XXXIII CO (RS 220 in fine).
Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 5 ott. 1984 che modifica il CC, in vigore dal
1° gen. 1988 (RU 1986 122; RS 210.1 art. 1; FF 1979 II 1119).

107

Originario art. 68 bis.

108

Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

109

Introdotto dal n. II 3 della LF del 5 ott. 1984 che modifica il CC, in vigore dal 1° gen.
1988 (RU 1986 122; RS 210.1 art. 1; FF 1979 II 1119).

110

Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto
il presente testo.

111

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

112

Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto
il presente testo.

A. Notificazione
degli atti esecutivi. Opposizione B. Disposizioni
speciali

Legge federale

25

281.1

VII.113 Dell'esecuzione in caso di rappresentanza legale o
curatela

c 1

Se il debitore si trova sotto autorità parentale o tutela, gli atti esecutivi si notificano al rappresentante legale; qualora non abbia un rappresentante legale, gli atti esecutivi si notificano all'autorità tutoria competente.

2

Se tuttavia il credito deriva dall'esercizio di una professione o di un mestiere autorizzati, ovvero è in relazione con l'amministrazione del
provento del lavoro o dei beni liberi (art. 321 cpv. 2, 323 cpv. 1, 412,
414 CC114), gli atti esecutivi si notificano al debitore e al suo rappresentante legale.

3

Se al debitore fu nominato un curatore d'amministrazione (art. 395 cpv. 2 CC) e il creditore pretende di essere soddisfatto oltre che sulle
rendite del debitore anche sulla di lui sostanza, gli atti esecutivi sono
notificati al debitore e al curatore.

d Se al debitore fu nominato un curatore e la nomina è stata pubblicata o
comunicata all'ufficio d'esecuzione (art. 397 CC115 ), gli atti d'esecuzione si notificano: 1.

in caso di curatela giusta l'articolo 325 del Codice civile svizzero al curatore e al titolare dell'autorità parentale; 2.

in caso di curatela giusta gli articoli 392 a 394 del Codice civile svizzero al debitore e al curatore.

e Nella procedura di rivendicazione (art. 106 a 109), se il debitore risponde soltanto con i beni liberi, si può far valere l'estraneità del bene
pignorato a questi beni.

VIII.116 Del precetto esecutivo e della opposizione

Art. 69

1

Ricevuta la domanda d'esecuzione, l'ufficio stende il precetto esecutivo.

113

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

114

RS 210

115

RS 210

116

Originario tit. VI.

1. Debitore sotto
autorità parentale
o tutela

2. Debitore sotto
curatela

3. Limitazione
della responsabilità A. Precetto esecutivo
1. Contenuto

Esecuzione e fallimento 26

281.1

2

Il precetto contiene: 1.

le indicazioni della domanda d'esecuzione; 2.

l'ingiunzione di pagare al creditore, entro venti giorni, il credito e le spese d'esecuzione o, se questa ha per scopo la prestazione di garanzie, di fornirle; 3.

l'avvertimento che, ove il debitore intenda contestare il credito
in tutto o in parte od il diritto del creditore di procedere per esso in via esecutiva, dovrà dichiararlo all'ufficio («fare opposizione») entro dieci giorni dalla notificazione del precetto; 4.

la comminatoria che, ove il debitore non ottemperi al precetto,
né faccia opposizione, l'esecuzione seguirà il suo corso.


Art. 70

1

Il precetto è steso in doppio originale; l'uno pel debitore, l'altro pel creditore. In caso di difformità dei due originali, prevale quello notificato al debitore.

2

Se per lo stesso debito si procede contemporaneamente contro più debitori, a ciascuno di essi è notificato un precetto.117

Art. 71

1

Ricevuta la domanda d'esecuzione, il precetto è notificato al debitore.118

2

Ove siano presentate più domande d'esecuzione contro lo stesso debitore, tutti i precetti devono essere notificati contemporaneamente.

3

Ad una domanda presentata posteriormente non si può in alcun caso dare corso prima che ad una anteriore.


Art. 72

1

La notificazione è fatta dall'ufficiale, da un impiegato dell'ufficio o per posta.119

2

All'atto della consegna colui che procede alla notificazione deve attestare su ambedue gli originali, in qual giorno ed a chi questa sia stata
fatta.

117

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

118

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

119

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

2. Stesura

3. Momento
della notificazione 4. Forma della
notificazione

Legge federale

27

281.1


Art. 73


120

1

Su istanza del debitore, il creditore è invitato a presentare presso l'ufficio, entro il termine di opposizione, i mezzi di prova concernenti
la pretesa.

2

L'inadempimento da parte del creditore non sospende il decorso del termine d'opposizione. In una lite successiva, il giudice terrà tuttavia
conto, nella decisione sulle spese processuali e sulle ripetibili, del fatto
che il debitore non aveva avuto la possibilità di prendere visione dei
mezzi di prova.


Art. 74

1

Se l'escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro
dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio
d'esecuzione.121

2

Se l'escusso contesta soltanto una parte del credito, deve indicare esattamente l'importo contestato, altrimenti si reputa contestato
l'intero credito.122

3

Della dichiarazione di opposizione si deve dar atto gratuitamente al debitore che lo richieda.


Art. 75


123

1

Non è necessario motivare l'opposizione. Adducendone i motivi, il debitore non rinuncia a far valere ulteriori eccezioni.

2

Il debitore che contesta di essere ritornato a miglior fortuna (art. 265, 265a) deve dichiararlo esplicitamente nell'opposizione, altrimenti si
reputa che egli abbia rinunciato a tale eccezione.

3

Sono salve le disposizioni sull'opposizione tardiva (art. 77) e sull'opposizione nell'esecuzione cambiaria (art. 179 cpv. 1).


Art. 76

1

Il contenuto dell'opposizione è notificato al creditore istante sul suo esemplare; quando l'opposizione non abbia avuto luogo, se ne fa menzione.

120

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

121

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

122

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

123

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

B. Produzione
dei mezzi di prova C. Opposizione
1. Termine e
forma

2. Motivi

3. Comunicazione al creditore

Esecuzione e fallimento 28

281.1

2

Detto esemplare dev'essere notificato al creditore istante immediatamente dopo l'opposizione o, se non fu fatta, appena scaduto il termine
della medesima.


Art. 77

1

Se il creditore cambia in corso d'esecuzione, l'escusso può fare opposizione in un secondo tempo, sino alla ripartizione o alla dichiarazione di fallimento.124

2

L'escusso deve presentare opposizione scritta e motivata al giudice del luogo dell'esecuzione entro dieci giorni dalla conoscenza del cambiamento del creditore, rendendo verosimili le eccezioni opponibili al
nuovo creditore.125

3

Il giudice, ricevuto l'atto di opposizione, può ordinare la provvisoria sospensione dell'esecuzione; udite le parti, decide sull'ammissibilità
dell'opposizione.

4

Se l'opposizione tardiva è ammessa ma un pignoramento è già stato eseguito, l'ufficiale impartisce al creditore un termine di dieci giorni
per promuovere l'azione di riconoscimento del suo credito. Trascorso
infruttuosamente il termine, il pignoramento decade.126 5

L'ufficio d'esecuzione avvisa il debitore di ogni cambiamento di creditore.127


Art. 78

1

L'opposizione sospende l'esecuzione.

2

Se il debitore contesta soltanto una parte del credito, l'esecuzione può proseguirsi per l'ammontare non contestato.


Art. 79


128

1

Se è stata fatta opposizione contro l'esecuzione, il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura ordinaria o quella
amministrativa. Egli può chiedere la continuazione dell'esecuzione
soltanto in forza di una sentenza passata in giudicato che tolga espressamente l'opposizione.

124

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

125

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

126

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

127

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

128 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

4. Opposizione
tardiva per cambiamento del
creditore

5. Effetti

D. Eliminazione
dell'opposizione
1. Mediante la
procedura ordinaria o amministrativa

Legge federale

29

281.1

2

Se la decisione è stata pronunciata in un altro Cantone, l'ufficio d'esecuzione, ricevuta la domanda di proseguire l'esecuzione, impartisce al debitore un termine di dieci giorni per opporre eventuali eccezioni giusta l'articolo 81 capoverso 2. Se il debitore oppone una tale
eccezione, il creditore può domandare la continuazione dell'esecuzione soltanto dopo che si sia pronunciato il giudice del rigetto nel foro dell'esecuzione.


Art. 80


129

1

Se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione.

2

Sono parificati alle sentenze esecutive: 1.

le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali; 2.

le decisioni di autorità amministrative federali concernenti il
pagamento di una somma di denaro o la prestazione di garanzie; 3.

entro il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni fondate sul diritto
pubblico, quali le imposte, in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive.


Art. 81


130

1

Se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione,
l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi
con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.

2

Se la sentenza esecutiva è stata pronunciata in un altro Cantone, l'escusso può inoltre eccepire di non essere stato regolarmente citato o
legalmente rappresentato.

3

Se la sentenza è stata pronunciata in uno Stato estero con il quale esiste un trattato per la reciproca esecuzione delle sentenze, l'escusso può
avvalersi delle eccezioni previste dal trattato.


Art. 82

1

Se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il
rigetto provvisorio dell'opposizione.

129

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

130

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

2. Mediante rigetto definitivo
a. Titoli di rigetto b. Eccezioni

3. Mediante rigetto provvisorio
a. Condizioni

Esecuzione e fallimento 30

281.1

2

Il giudice lo pronuncia, sempreché il debitore non giustifichi immediatamente delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito.


Art. 83

1

Spirato il termine del pagamento, il creditore che fece rigettare l'opposizione può chiedere, secondo la persona del debitore, il pignoramento provvisorio o instare per la formazione dell'inventario a' termini dell'articolo 162.

2

Tuttavia l'escusso, entro venti giorni dal rigetto dell'opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo dell'esecuzione.131 3

Se l'escusso omette di fare tale domanda o se questa è respinta, il rigetto dell'opposizione e, secondo i casi, il pignoramento provvisorio
diventano definitivi.132 4

Il decorso del termine di cui all'articolo 165 capoverso 2 è sospeso tra il giorno in cui venne promossa l'azione di disconoscimento del
debito e la sua definizione giudiziale. Nondimeno, il giudice del fallimento pone termine agli effetti dell'inventario quando cessano di esistere le condizioni per ordinarlo.133

Art. 84


134

1

Il giudice del luogo d'esecuzione pronuncia sulla domanda di rigetto dell'opposizione.

2

Non appena ricevuta la domanda, dà all'escusso la possibilità di esprimersi verbalmente o per scritto, poi comunica la decisione entro
cinque giorni.


Art. 85


135

Se l'escusso prova per mezzo di documenti che il debito con i relativi
interessi e con le spese è stato estinto o che gli è stata concessa una
dilazione, può ottenere in ogni tempo dal tribunale del luogo dell'esecuzione nel primo caso l'annullamento, e nel secondo la sospensione
dell'esecuzione.

131

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

132

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

133

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

134

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

135

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

b. Effetti

4. Procedura di
rigetto

E. Annullamento
o sospensione
giudiziali dell'esecuzione
1. In procedura
sommaria

Legge federale

31

281.1

a136 1

L'escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell'esecuzione l'accertamento dell'inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione.

2

Se, dopo aver sentito le parti ed esaminato i documenti prodotti, il tribunale ritiene che la domanda è molto verosimilmente fondata, pronuncia la sospensione provvisoria dell'esecuzione: 1.

nell'esecuzione in via di pignoramento o di realizzazione del
pegno, prima della realizzazione o, se questa ha già avuto luogo, prima della ripartizione; 2.

nell'esecuzione in via di fallimento, dopo la notificazione della
comminatoria di fallimento.

3

Se l'azione è ammessa, il tribunale, secondo il caso, annulla o sospende l'esecuzione.

4

La causa è trattata con la procedura accelerata.


Art. 86

1

Chi per omessa opposizione o pel rigetto di questa ha pagato l'indebito può, entro un anno dal pagamento, ripetere con la procedura ordinaria la somma sborsata.

2

L'azione per la ripetizione dell'indebito si può promuovere, a scelta dell'attore, o avanti al giudice dell'esecuzione o al foro ordinario del
convenuto.

3

In eccezione all'articolo 63 del Codice delle obbligazioni137, per avere diritto alla restituzione è sufficiente provare l'inesistenza del debito.138


Art. 87

Pel precetto nella esecuzione in via di realizzazione del pegno, valgono le speciali disposizioni degli articoli 151 a 153; pel precetto e per
l'opposizione nella esecuzione cambiaria, quelle degli articoli 178 a
189.

136

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

137

RS 220

138

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

2. In procedura
accelerata

F. Azione di ripetizione per pagamento indebito G. Esecuzione in
via di realizzazione del pegno
ed esecuzione
cambiaria

Esecuzione e fallimento 32

281.1

IX. Continuazione dell'esecuzione139

Art. 88


140

1

Se l'esecuzione non è stata sospesa in virtù di un'opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notificazione del
precetto il creditore può chiederne la continuazione.

2

Questo diritto si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto. Se è stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il
giorno in cui è stata promossa l'azione giudiziaria o amministrativa e
la sua definizione.

3

Della domanda di continuazione è dato atto gratuitamente al creditore che lo richiede.

4

A richiesta del creditore, l'ammontare del credito espresso in valuta estera può essere riconvertito in valuta svizzera al corso del giorno
della domanda di continuazione.

Titolo terzo:141 Della esecuzione in via di pignoramento I.142 Del pignoramento

Art. 89


143

Se il debitore è soggetto all'esecuzione in via di pignoramento, l'ufficio d'esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione, procede senza
indugio al pignoramento o vi fa procedere dall'ufficio del luogo dove
si trovano i beni da pignorare.


Art. 90

Il debitore dev'essere avvisato del pignoramento almeno il giorno prima. L'avviso richiamerà le disposizioni dell'articolo 91.

139

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

140

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

141

Originario tit. avanti l'art. 88.

142

Originario tit. avanti l'art. 88.

143

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

A. Esecuzione
1. Momento

2. Avviso

Legge federale

33

281.1


Art. 91


144

1

Il debitore è tenuto, sotto minaccia di pena: 1.

ad assistere al pignoramento o a farvisi rappresentare (art. 323
n. 1 CP145);

2.

a indicare, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un
sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni, compresi quelli che
non sono in suo possesso, come pure i crediti e i diritti verso
terzi (art. 164 n. 1 e 323 n. 2 CP).

2

Se il debitore omette senza giustificazione sufficiente di assistere al pignoramento o di farvisi rappresentare, l'ufficio d'esecuzione può ordinarne l'accompagnamento per mezzo della polizia.

3

Su richiesta dell'ufficiale, il debitore deve aprire i locali e i ripostigli.

Se necessario, l'ufficiale può chiedere l'aiuto dell'autorità di polizia.

4

I terzi che detengono beni del debitore o verso i quali questi vanta crediti hanno, sotto minaccia di pena (art. 324 n. 5 CP), lo stesso obbligo di informare del debitore.

5

Le autorità hanno lo stesso obbligo di informare del debitore.

6

L'ufficio d'esecuzione ricorda esplicitamente agli interessati i loro obblighi come pure le conseguenze penali dell'inosservanza.


Art. 92

1

Sono impignorabili: 1.146 gli oggetti destinati all'uso personale del debitore o della sua famiglia, quali abiti, effetti personali, utensili, utensili di casa,
mobili o altri oggetti, in quanto indispensabili a garantire una
qualità minima di vita; 1a.147 gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo;

2.148 i libri religiosi e gli oggetti del culto; 3.149 gli arnesi, gli apparecchi, gli strumenti e i libri, in quanto siano necessari al debitore e alla sua famiglia per l'esercizio
della professione;

144

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

145

RS 311.0

146

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

147 Introdotto dal n. IV della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463 466; FF 2002 3734 5207).

148

Nuovo testo giusta l'art. 3 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950
(RU 1950 I 57 71).

149

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

3. Obblighi del
debitore e dei
terzi

4. Beni impignorabili

Esecuzione e fallimento 34

281.1

4.150 a scelta del debitore, due vacche da latte, due giovenche, quattro capre o pecore, oltre al bestiame minuto, col foraggio e
con la paglia necessari per quattro mesi, quando detti animali
siano indispensabili al sostentamento del debitore e della sua
famiglia o al mantenimento della sua azienda; 5.151 le provviste di vitto e di combustibile necessarie al debitore ed alla sua famiglia per i due mesi successivi al pignoramento,
ovvero il denaro liquido o i crediti indispensabili per acquistarli; 6.152 gli effetti di abbigliamento, di equipaggiamento e armamento, il cavallo di servizio e il soldo di un militare, l'importo giornaliero per le piccole spese versato a chi presta servizio civile,
nonché gli effetti di abbigliamento e di equipaggiamento e
l'indennità di una persona tenuta a prestare servizio di protezione civile; 7.153 il diritto a rendite vitalizie costituite giusta gli articoli 516 a 520 del Codice delle obbligazioni154; 8.155 le prestazioni d'assistenza e i sussidi elargiti da associazioni o casse di beneficenza o di soccorso in caso di malattia, indigenza o morte, come pure da altre simili istituzioni; 9.156 le rendite, indennità in capitale e altre prestazioni elargite alla vittima o ai suoi parenti per lesioni corporali, danno alla
salute o morte d'uomo, in quanto costituiscano indennità a titolo di riparazione morale, o risarcimento per le spese di cura o
per l'acquisto di mezzi ausiliari; 9a.157 le rendite giusta l'articolo 20 della legge federale del 20 dicembre 1946158 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o giusta l'articolo 50 della legge federale del 19 giugno
1959159, sull'assicurazione per l'invalidità le prestazioni giusta
l'articolo 12 della legge federale del 19 marzo 1965160 sulle 150

Nuovo testo giusta l'art. 3 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950
(RU 1950 I 57 71).

151

Nuovo testo giusta l'art. 3 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950
(RU 1950 I 57 71).

152

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in
vigore dal 1° ott. 1996 (RS 824.0).

153

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

154

RS 220

155

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

156

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

157

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

158

RS 831.10

159

RS 831.20

160

RS 831.30

Legge federale

35

281.1

prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità, come pure le prestazioni delle casse di
compensazione per indennità familiari; 10.161 i diritti non ancora esigibili a prestazioni previdenziali e al libero passaggio nei confronti di fondi di previdenza professionale; 11.162 i beni destinati a svolgere compiti di pubblico imperio appartenenti a uno Stato estero o a una banca centrale estera.

2

Sono inoltre impignorabili gli oggetti per i quali vi è senz'altro da presumere che il ricavo eccederebbe di così poco la somma delle spese
da non giustificare la loro realizzazione. Tali oggetti devono tuttavia
essere indicati nel verbale di pignoramento con il loro valore di stima.163 3

Gli oggetti di cui al capoverso 1 numeri 1 a 3 sono pignorabili se di valore elevato; tuttavia essi possono essere tolti al debitore soltanto
dopo che il creditore ha messo a disposizione del debitore, in loro sostituzione, oggetti del medesimo valore d'uso oppure la somma necessaria per il loro acquisto.164 4

Sono salve le disposizioni speciali sull'impignorabilità previste dalla legge federale del 2 aprile 1908165 sul contratto d'assicurazione (art.
79 cpv. 2 e 80 LCA), dalla legge federale del 9 ottobre 1992166 sul diritto d'autore (art. 18 LDA) e dal Codice penale167 (art. 378 cpv. 2
CP).168


Art. 93


169

1

Ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto, le rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno o una pretesa derivante dal
diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità in capitale che non sono impignorabili giusta l'articolo 92, possono essere
pignorati in quanto, a giudizio dell'ufficiale, non siano assolutamente
necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia.

161

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

162

Introdotto dall'art. 3 della LF del 28 set. 1949 (R 1950 I 57 71). Nuovo testo giusta il n. I
della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

163

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

164

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

165

RS 221.229.1 166

RS 231.1

167

RS 311.0

168

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

169

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

5. Redditi limitatamente pignorabili

Esecuzione e fallimento 36

281.1

2

Tali redditi possono essere pignorati per un anno al massimo dal giorno dell'esecuzione del pignoramento. Se al pignoramento partecipano più creditori, il termine decorre dal primo pignoramento eseguito
su richiesta di un creditore del gruppo in questione (art. 110 e 111).

3

Se durante il decorso di tale termine l'ufficio ha conoscenza di una modificazione determinante per l'importo da pignorare, esso commisura il pignoramento alle mutate circostanze.


Art. 94

1

I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati:

1.

sui prati, avanti al primo aprile 2.

sui campi, avanti al primo giugno; 3.

nelle vigne, avanti al venti agosto.

2

L'alienazione delle messi fatta prima o nei giorni suindicati è nulla di fronte al creditore pignorante.

3

Sono salvi i diritti spettanti al creditore con pegno immobiliare sui frutti non ancora raccolti o separati dal suolo come parti costitutive del
pegno, a condizione però che il creditore stesso abbia iniziato la procedura di realizzazione del pegno prima della realizzazione dei frutti
pignorati.170


Art. 95

1

Si devono pignorare in primo luogo i beni mobili, compresi i crediti e le pretese limitatamente pignorabili (art. 93). Sono pignorati anzitutto gli oggetti di commercio quotidiano, ma i meno necessari prima
degli indispensabili.171 2

I beni immobili possono essere pignorati soltanto in quanto quelli mobili non bastino a coprire il credito.172 3

Da ultimo sono pignorati gli oggetti colpiti da sequestro, quelli indicati dal debitore come appartenenti a terzi e quelli rivendicati da terzi.

4

Ove siano pignorate provviste di foraggi, si dovrà pignorare, a richiesta del debitore, anche una corrispondente quantità di bestiame.

170

Nuovo testo giusta l'art. 58 tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RS 210).

171

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

172

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

6. Pignoramento
di frutti prima
del raccolto

7. Ordine del pignoramento
a. In generale

Legge federale

37

281.1

4bis

L'ufficiale può scostarsi da quest'ordine qualora le circostanze lo giustifichino o se il creditore e il debitore di comune accordo lo richiedono.173 5

In ogni caso il funzionario deve conciliare, per quanto sia possibile, gli interessi del creditore e quelli del debitore.

a174 I crediti del debitore verso il suo coniuge sono pignorati soltanto in caso di insufficienza dei suoi altri beni.


Art. 96

1

È fatto divieto al debitore, sotto minaccia di pena (art. 169 CP175), di disporre, senza autorizzazione dell'ufficiale, degli oggetti pignorati.
L'ufficiale procedente ricorda esplicitamente al debitore il divieto come pure le conseguenze penali dell'inosservanza.176 2

Gli atti di disposizione del debitore sono nulli in quanto ne siano pregiudicati i diritti che il creditore ha acquisito col pignoramento,
sotto riserva degli effetti dell'acquisto del possesso da parte di terzi di
buona fede.177


Art. 97

1

Il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, ove occorra, da periti.

2

Il pignoramento è limitato a quanto basti per soddisfare dei loro crediti, in capitale, interessi e spese, i creditori pignoranti.


Art. 98

1

Il denaro, i biglietti di banca, i titoli al portatore, le cambiali e gli altri titoli girabili, gli oggetti di metallo prezioso e gli altri oggetti di
valore sono presi in custodia dall'ufficio.178 2

Le altre cose mobili possono essere lasciate provvisoriamente nelle mani del debitore o del terzo possessore con l'obbligo di tenerle
pronte ad ogni richiesta.

173

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

174

Introdotto dal II 3 della LF del 5 ott. 1984 che modifica il CC, in vigore dal 1° gen. 1988
(RU 1986 122; RS 210.1 art. 1; FF 1979 II 1119).

175

RS 311.0

176

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

177

Introdotto dall'art. 58 tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RS 210).

178

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

b. Crediti verso
il coniuge

B. Effetti del pignoramento C. Stima. Entità
del pignoramento

D. Misure cautelari
1. Per i beni mobili

Esecuzione e fallimento 38

281.1

3

Questi oggetti dovranno però essere collocati in custodia dell'ufficio o d'un terzo, se l'ufficiale lo reputi opportuno o se il creditore giustifichi che ciò è necessario per garantire i diritti costituiti in suo favore
dal pignoramento.179

4

L'ufficio può interessarsi anche di cose sulle quali un terzo abbia un diritto di pegno. Ove non vengano realizzate, gli saranno restituite.


Art. 99

In caso di pignoramento di crediti o di diritti non risultanti da titoli al
portatore o all'ordine, si avverte il terzo debitore che d'ora innanzi non
potrà fare un pagamento valido se non all'ufficio.


Art. 100

L'ufficio cura la conservazione dei diritti pignorati e riscuote i crediti
scaduti.


Art. 101


180

1

Il pignoramento di un fondo limita la facoltà di disporne. L'ufficio comunica senza indugio il pignoramento all'ufficio del registro fondiario, con la data e la somma per la quale è fatto, affinché proceda senza
indugio all'annotazione. Sono pure comunicate la partecipazione di
altri creditori e la cessazione del pignoramento.

2

L'annotazione è radiata se la realizzazione non è chiesta entro due anni dal pignoramento.


Art. 102


181

1

Il pignoramento di un fondo comprende anche i frutti e gli altri redditi ed avviene senza pregiudizio dei diritti spettanti ai creditori con
pegno immobiliare.

2

L'ufficio di esecuzione deve dare comunicazione del pignoramento a questi creditori, ed al caso agli inquilini ed agli affittuari.

3

Egli cura l'amministrazione e la coltura del fondo.


Art. 103

1

L'ufficio cura la raccolta dei frutti (art. 94 e 102).

179

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 apr. 1924, in vigore dal 1° gen. 1925
(RU 40 391 396).

180

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

181

Nuovo testo giusta l'art. 58 tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RS 210).

2. Per i crediti

3. Per gli altri diritti. Riscossione 4. Per i fondi
a. Annotazione
nel registro fondiario b. Frutti e redditi

c. Raccolta dei
frutti

Legge federale

39

281.1

2

In caso di bisogno, si preleverà da essi quanto sia necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia.


Art. 104

In caso di pignoramento di un usufrutto o di una quota in un'eredità
indivisa, in una società o altra comunione, l'ufficio ne dà avviso ai terzi interessati.


Art. 105

A richiesta dell'ufficio, il creditore deve anticipare le spese di conservazione e di mantenimento dei beni pignorati.


Art. 106


182

1

Se vien fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il
pignoramento o che deve essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l'ufficio d'esecuzione ne fa menzione nel verbale
di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti.

2

I terzi possono notificare le loro pretese fintanto che la somma ricavata dalla realizzazione del bene pignorato non sia stata ripartita.

3

Dopo la realizzazione, i terzi possono far valere al di fuori della procedura esecutiva le pretese fondate sul diritto civile in caso di furto,
smarrimento o privazione contro la sua volontà di cosa mobile (art.
934 e 935 CC183) oppure in caso di acquisizione in mala fede (art. 936
e 974 cpv. 3 CC). La vendita a trattative private giusta l'articolo 130
della presente legge è equiparata alla vendita all'asta pubblica ai sensi
dell'articolo 934 capoverso 2 del Codice civile.


Art. 107


184

1

Il debitore e il creditore possono contestare presso l'ufficio d'esecuzione la pretesa del terzo, quando questa riguarda:

1.

un bene mobile in possesso esclusivo del debitore; 2.

un credito o un altro diritto, se la pretesa del debitore appare
più fondata di quella del terzo; 3.

un fondo, se la pretesa non risulta dal registro fondiario.

182

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

183

RS 210

184

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

5. Per i beni comuni 6. Spese di conservazione e
mantenimento
dei beni pignorati E. Pretese di terzi (rivendicazione)
1. Menzione e
comunicazione

2. Seguito della
procedura
a. In caso di possesso esclusivo
del debitore

Esecuzione e fallimento 40

281.1

2

L'ufficio d'esecuzione impartisce loro un termine di dieci giorni per far valere questo diritto.

3

Su domanda del debitore o del creditore, il terzo è invitato a produrre i suoi mezzi di prova all'ufficio d'esecuzione entro lo spirare del termine d'opposizione. L'articolo 73 capoverso 2 si applica per analogia.

4

Se la pretesa del terzo non è contestata, si ritiene che essa sia ammessa nell'esecuzione in atto.

5

Se la pretesa è contestata, l'ufficio d'esecuzione impartisce al terzo un termine di venti giorni per promuovere l'azione di accertamento del
suo diritto nei confronti di colui che lo contesta. Se il terzo non promuove l'azione, la sua pretesa non è presa in considerazione nell'esecuzione in atto.


Art. 108


185

1

Il creditore e il debitore possono promuovere nei confronti del terzo l'azione di contestazione della sua pretesa, quando questa riguarda: 1.

un bene mobile in possesso o copossesso del terzo; 2.

un credito o un altro diritto, se la pretesa del terzo appare più
fondata di quella del debitore; 3.

un fondo, se la pretesa risulta dal registro fondiario.

2

L'ufficio d'esecuzione impartisce loro un termine di venti giorni per promuovere l'azione.

3

Se nessuna azione è promossa, la pretesa è ritenuta riconosciuta nell'esecuzione in atto.

4

Su domanda del creditore o del debitore, il terzo è invitato a produrre all'ufficio d'esecuzione i suoi mezzi di prova entro lo scadere del termine per promuovere l'azione. L'articolo 73 capoverso 2 si applica per
analogia.


Art. 109


186

1

Sono promosse al luogo dell'esecuzione: 1.

le azioni fondate sull'articolo 107 capoverso 5; 2.

le azioni fondate sull'articolo 108 capoverso 1, in quanto il
convenuto sia domiciliato all'estero.

2

Se è diretta contro un convenuto domiciliato in Svizzera, l'azione fondata sull'articolo 108 capoverso 1 è promossa al domicilio di quest'ultimo.

185

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

186

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

b. In caso di possesso o di copossesso del terzo c. Foro

Legge federale

41

281.1

3

Se la pretesa riguarda un fondo, l'azione è promossa in tutti i casi avanti il giudice del luogo ove è situato il fondo o la parte di maggior
valore di esso.

4

Il giudice comunica all'ufficio d'esecuzione l'introduzione dell'azione e la decisione definitiva. La causa è trattata con la procedura accelerata.

5

Per quanto riguarda gli oggetti litigiosi, l'esecuzione è sospesa fino a decisione definitiva, e i termini per chiedere la realizzazione (art. 116)
sono sospesi.


Art. 110

1

I creditori che presentano domanda di continuazione dell'esecuzione entro trenta giorni dall'esecuzione di un pignoramento partecipano a
questo. L'ufficio d'esecuzione completa il pignoramento man mano, in
quanto sia necessario per coprire tutti i crediti di questo gruppo.187 2

I creditori che presentano la domanda di continuazione dell'esecuzione solo dopo lo scadere del termine di trenta giorni formano nello
stesso modo ulteriori gruppi con pignoramento separato.188 3

I beni già pignorati possono essere nuovamente oggetto di un successivo pignoramento, ma soltanto nella misura in cui la somma ricavatane non spetti ai creditori che procedettero al pignoramento anteriore.


Art. 111


189

1

Hanno diritto di partecipare, senza preventiva esecuzione, al pignoramento durante quaranta giorni a contare dall'esecuzione del pignoramento:

1.

il coniuge del debitore; 2.

i figli e coloro che si trovano sotto la tutela o la curatela del
debitore, per crediti derivanti dal rapporto di filiazione o dalla
tutela;

3.

i figli maggiorenni e gli abiatici del debitore per i crediti fondati sugli articoli 334 e 334bis del Codice civile190; 4.

il costituente di un contratto di vitalizio per i crediti fondati
sull'articolo 529 del Codice delle obbligazioni191.

187

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

188

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

189

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

190

RS 210

191

RS 220

F. Partecipazione
al pignoramento
1. In generale

2. Partecipazione
privilegiata

Esecuzione e fallimento 42

281.1

2

Le persone di cui al capoverso 1 numeri 1 e 2 possono esercitare tale diritto soltanto se il pignoramento è avvenuto durante il matrimonio,
l'autorità parentale o la tutela, oppure nel termine di un anno dopo la
loro fine; la durata di un processo o di un procedimento esecutivo non
viene computata. La dichiarazione di partecipazione al pignoramento
può essere fatta anche dall'autorità tutoria per i minorenni, tutelati o
curatelati.

3

In quanto da esso conosciuti, l'ufficio d'esecuzione informa, con lettera semplice, gli aventi diritto di partecipazione al pignoramento.

4

L'ufficio d'esecuzione dà avviso della domanda di partecipazione al debitore e ai creditori, impartendo loro un termine di dieci giorni per
contestarla.

5

Se viene contestata, la partecipazione è ammessa soltanto con gli effetti di un pignoramento provvisorio, e l'istante deve promuovere
l'azione entro venti giorni al luogo dell'esecuzione; trascorso infruttuosamente il termine, la sua partecipazione è caduca. La causa è trattata con la procedura accelerata.


Art. 112

1

Per ogni pignoramento viene steso un verbale («atto di pignoramento») sottoscritto dall'ufficiale o dall'impiegato che vi procede. Esso enuncia i nomi dei creditori e del debitore, l'ammontare del credito,
il giorno e l'ora del pignoramento, i beni pignorati ed il loro prezzo di
stima, come pure, quando ne sia il caso, le pretese dei terzi.

2

Se vengono pignorati oggetti già colpiti da sequestro, la partecipazione del creditore sequestrante al pignoramento è menzionata nel verbale (art. 281).

3

Ove non si trovino beni pignorabili o non se ne trovino in quantità sufficiente, se ne fa pure menzione.


Art. 113


192

La partecipazione di nuovi creditori a un pignoramento e i pignoramenti complementari sono annotati in coda all'atto di pignoramento.


Art. 114


193

Trascorso il termine di partecipazione di trenta giorni, l'ufficio d'esecuzione notifica senza indugio una copia degli atti di pignoramento ai
creditori e al debitore.

192

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

193

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

G. Atto di pignoramento
1. Stesura

2. Aggiunte

3. Notificazione
ai creditori e al
debitore

Legge federale

43

281.1


Art. 115

1

Se non esistono beni pignorabili, il verbale di pignoramento costituisce pel creditore l'attestato di carenza di beni a' sensi dell'articolo
149.

2

Esso vale come attestato provvisorio di carenza di beni ed ha gli effetti indicati nell'articolo 271 numero 5 e nell'articolo 285, quando in
base alla stima ufficiale i beni pignorabili non siano sufficienti.

3

L'attestato provvisorio di carenza di beni conferisce inoltre al creditore il diritto di esigere, entro il termine di un anno previsto dall'articolo 88 capoverso 2, il pignoramento di beni nuovamente scoperti. Le
disposizioni sulla partecipazione (art. 110 e 111) sono applicabili.194 II. Della realizzazione195 ...196


Art. 116


197

1

Il creditore può domandare la realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di un anno dal
pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né più
tardi di due anni dal pignoramento.

2

Qualora venga pignorato il salario futuro e il datore di lavoro non abbia consegnato alla scadenza le somme pignorate, la realizzazione
del diritto a queste somme può essere domandata entro quindici mesi
dal pignoramento.

3

Qualora la partecipazione di più creditori abbia comportato pignoramenti complementari, i termini decorrono dall'ultimo pignoramento
complementare fruttuoso.


Art. 117

1

Il diritto di chiedere la realizzazione compete, in ciascun gruppo, ad ogni singolo partecipante.

2

Possono chiedere la realizzazione anche i creditori che a' termini dell'articolo 110 capoverso 3 pignorarono beni soltanto per l'eccedenza.

194

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

195

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

196

Tit. abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

197

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

4. Atto di pignoramento valido
come attestato di
carenza di beni

A. Domanda di
realizzazione
1. Termine

2. Legittimazione attiva

Esecuzione e fallimento 44

281.1


Art. 118

Non possono chiederla invece i creditori che ottennero soltanto un pignoramento provvisorio. Contro di loro non decorrono frattanto i termini dell'articolo 116.


Art. 119


198

1

I beni pignorati si realizzano conformemente agli articoli 122 a 143a.

2

La realizzazione è sospesa non appena la somma ricavata raggiunge l'importo totale dei crediti, per i quali il pignoramento è provvisorio o
definitivo. Rimane salvo l'articolo 144 capoverso 5.


Art. 120

L'ufficio avvisa il debitore, entro tre giorni, che il creditore ha domandato la realizzazione.


Art. 121

L'esecuzione è perenta se la domanda di realizzazione non è stata fatta
nel termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata.

...199


Art. 122

1

I beni mobili e i crediti sono realizzati dall'ufficio d'esecuzione non prima di dieci giorni né più tardi di due mesi dal ricevimento della
domanda di realizzazione.200 2

I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, non possono essere realizzati senza il consenso del debitore prima che siano giunti a maturità.


Art. 123


201

1

Se il debitore rende verosimile di essere in grado di estinguere con pagamenti rateali il suo debito e si impegna a versare congrui e rego198

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

199

Tit. abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

200

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

201

Nuovo testo giusto l'art. 5 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950
(RU 1950 I 57 71).

3. In caso di pignoramento
provvisorio

4. Effetti

5. Avviso al debitore 6. Estinzione
dell'esecuzione

B. Realizzazione
di beni mobili e
crediti
1. Termini
a. In generale

b. Differimento
della realizzazione

Legge federale

45

281.1

lari acconti all'ufficio d'esecuzione, l'ufficiale, dopo pagamento della
prima rata, può differire la realizzazione di dodici mesi al massimo.202 2

Nell'esecuzione per crediti collocati in prima classe (art. 219 cpv. 4), la realizzazione può essere differita di sei mesi al massimo.203 3

L'ufficiale fissa l'importo e la scadenza delle rate tenendo conto delle condizioni tanto del debitore quanto del creditore.

4

In caso di sospensione dell'esecuzione, la proroga si ritiene prolungata per la durata della sospensione. Le rate e le loro scadenze sono
fissate di nuovo allo spirare della sospensione.204 5 L'ufficiale modifica la sua decisione, d'ufficio o su istanza del creditore o del debitore,
in quanto le circostanze lo richiedano. La proroga cade se una rata non
è versata a tempo debito.205

Art. 124

1

Sulla domanda del debitore, la realizzazione si può fare anche prima che il creditore sia autorizzato a chiederla.

2

L'ufficiale può sempre procedere alla realizzazione degli oggetti esposti a rapido deprezzamento, ovvero la cui conservazione o deposito comportino spese eccessive.206

Art. 125

1

La realizzazione si fa ai pubblici incanti, dei quali sono resi noti precedentemente il luogo, il giorno e l'ora.2 La forma di pubblicazione
del bando, il modo, il tempo ed il luogo degli incanti sono determinati
dall'ufficiale col maggior riguardo possibile agli interessi delle parti.
Non è richiesta l'inserzione del bando nel foglio ufficiale.

3

Quando il debitore, il creditore e i terzi interessati abbiano in Svizzera una dimora conosciuta o un rappresentante, l'ufficio d'esecuzione
li avvisa con lettera semplice, almeno tre giorni prima, del giorno, dell'ora e del luogo dell'incanto.207 202

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

203

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

204

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

205

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

206

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

207

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

c. Realizzazione
anticipata

2. Pubblici incanti
a. Preparativi

Esecuzione e fallimento 46

281.1


Art. 126


208

1

Dopo tre chiamate, gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al maggior offerente, purché l'offerta ecceda l'importo degli eventuali crediti
garantiti da pegno poziori a quello del creditore procedente.

2

Se non è fatta un'offerta sufficiente, l'esecuzione cessa riguardo all'oggetto da realizzare.


Art. 127


209

Se appare evidente che un'aggiudicazione non sarà possibile in base
all'articolo 126, l'ufficiale può, a domanda del creditore procedente,
rinunziare alla realizzazione e rilasciare un attestato di carenza di beni.


Art. 128


210

Gli oggetti di metallo prezioso non si possono aggiudicare per un
prezzo inferiore al valore del metallo.


Art. 129

1

L'aggiudicazione si fa contro pagamento in contanti.211 2

Tuttavia l'ufficiale può accordare un termine al pagamento non maggiore di venti giorni. In ogni caso, la consegna non si fa se non contro
pagamento del prezzo.

3

Se il pagamento non è fatto nel termine prescritto, l'ufficio ordina un nuovo incanto al quale si applica l'articolo 126.212 4

Il precedente deliberatario ed i suoi fideiussori rispondono della minor somma ricavata e d'ogni altro danno. Gli interessi perduti sono
calcolati nella misura del cinque per cento.


Art. 130

In luogo dell'incanto si può procedere alla vendita a trattative private:213 208

Nuovo testo giusta l'art. 6 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950
(RU 1950 I 57 71).

209

Nuovo testo giusta l'art. 6 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950
(RU 1950 I 57 71).

210

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

211

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

212

Nuovo testo giusta l'art. 7 della LF del 8 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950
(RU 1950 I 57 71).

213

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

b. Aggiudicazione. Principio
dell'offerta sufficiente c. Rinuncia alla
realizzazione

d. Oggetti di
metallo prezioso

e. Modo di pagamento e conseguenze della
mora

3. Vendita a
trattative private

Legge federale

47

281.1

1.214 quando tutti gli interessati vi acconsentono esplicitamente; 2.

quando si tratti di carte-valori o d'altri oggetti che hanno un
prezzo di borsa o di mercato ed il prezzo offerto raggiunga il
corso della giornata;

3.215 quando si tratta di oggetti di metallo prezioso per i quali le offerte fatte all'incanto non hanno raggiunto il valore del metallo e se ne offre questo prezzo; 4.

nel caso dell'articolo 124 capoverso 2.


Art. 131

1

I crediti del debitore che non hanno un prezzo di borsa o di mercato, se tutti i creditori pignoranti lo richiedano, sono assegnati in pagamento per il loro valore nominale ai creditori ovvero ad alcuni di essi
per conto di tutti. In questo caso, i creditori subentrano nei diritti del
debitore fino a concorrenza dei loro crediti.

2

Con l'accordo di tutti i creditori pignoranti, tutti o alcuni di essi, senza pregiudizio dei loro diritti verso il debitore, possono fare valere a
proprio nome, conto e rischio i crediti pignorati. Essi devono ottenere
l'autorizzazione dell'ufficio d'esecuzione. La somma ricavata serve a
coprire le spese e i crediti di coloro che hanno proceduto in tal modo.
L'eccedenza è consegnata all'ufficio d'esecuzione.216

Art. 132


217

1

Se si tratta di beni d'altra specie, come un usufrutto, una quota di un'eredità indivisa, di una indivisione di famiglia, di una società o di
altra comunione, l'ufficiale fa determinare il modo della loro realizzazione dall'autorità di vigilanza.

2

La stessa regola vale per la realizzazione delle invenzioni, dei titoli di protezione della varietà, dei disegni o modelli industriali, dei marchi di
fabbrica e di commercio e dei diritti d'autore.218 3

Uditi gli interessati, l'autorità di vigilanza può ordinare l'incanto, affidare la realizzazione ad un amministratore o prendere altri provvedimenti.

214

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

215

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

216

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

217

Nuovo testo giusta l'art. 8 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950
(RU 1950 I 57 71).

218

Nuovo testo giusta l'art. 52 n. 1 della LF del 20 mar. 1975 sulla protezione delle novità
vegetali, in vigore dal 1° giu. 1977 (RS 232.16).

4. Assegnazione
dei crediti

5. Procedure
speciali di realizzazione

Esecuzione e fallimento 48

281.1

a219 1

La realizzazione può essere contestata soltanto mediante ricorso contro l'aggiudicazione o l'atto di vendita a trattative private.

2

Il termine di ricorso previsto dall'articolo 17 capoverso 2 decorre dal momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell'atto contestato e
poteva conoscere i motivi d'impugnazione.

3

Il diritto di ricorso è perento un anno dopo la realizzazione.

...220


Art. 133


221

1

I fondi sono realizzati ai pubblici incanti dall'ufficio d'esecuzione non prima di un mese né più tardi di tre mesi dal giorno del ricevimento della domanda di realizzazione.

2

Su istanza del debitore e con l'accordo esplicito di tutti i creditori pignoratizi e pignoranti, si può procedere alla realizzazione anche prima
che un creditore sia legittimato a richiederla.


Art. 134

1

Le condizioni dell'incanto sono stabilite dall'ufficio in conformità degli usi locali e in modo da ottenere la maggior somma possibile.

2

Esse vengono esposte nell'ufficio almeno dieci giorni prima dell'incanto, perché ognuno possa prenderne cognizione.


Art. 135

1

Le condizioni dell'incanto devono indicare che i fondi sono aggiudicati con tutti gli oneri che li gravano (servitù, oneri fondiari, pegni
immobiliari, diritti personali annotati) e che le obbligazioni personali
che ne derivano sono accollate al deliberatario. Il precedente debitore
di un'ipoteca o di una cartella ipotecaria è liberato se il creditore non
gli notifica entro un anno dall'aggiudicazione di tenerlo ancora per obbligato (art. 832 CC222). Se sono esigibili, i debiti garantiti da pegno
immobiliare non vengono assegnati, bensì estinti col ricavo della realizzazione.223 219

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

220

Tit. abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

221

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

222

RS 210

223

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

6. Contestazione
della realizzazione C. Realizzazione
dei fondi
1. Termine

2. Condizioni
dell'incanto
a. Avviso

b. Contenuto

Legge federale

49

281.1

2

Le condizioni dell'incanto stabiliscono inoltre quali spese debba sostenere il deliberatario.


Art. 136


224

L'aggiudicazione si fa contro pagamento in contanti o dietro concessione di un termine di sei mesi al massimo.


Art. 137


225

Quando sia concesso un termine, il fondo rimane, fino al pagamento
del prezzo, sotto l'amministrazione dell'ufficio d'esecuzione, per
conto e rischio dell'acquirente. Non può nel frattempo essere fatta alcuna iscrizione nel registro fondiario senza il consenso dell'ufficio
d'esecuzione. L'ufficio può inoltre esigere altre garanzie per il pagamento.


Art. 138

1

L'avviso dell'incanto, («bando») è pubblicato almeno un mese prima.

2

Il bando contiene:

1.

il luogo, il giorno e l'ora dell'incanto; 2.

l'indicazione del giorno dal quale saranno esposte le condizioni dell'incanto; 3.226 l'ingiunzione ai creditori ipotecari e a tutti gli altri interessati di insinuare all'ufficio d'esecuzione, entro venti giorni, le loro
pretese sul fondo, specialmente per interessi e spese. L'ingiunzione deve contenere la comminatoria che, scaduto il termine
predetto, essi potranno partecipare alla somma ricavata dalla
realizzazione soltanto in quanto i loro diritti siano iscritti nel
registro fondiario.

3

Simile ingiunzione è diretta anche ai possessori di servitù, in quanto sia ancora applicabile il diritto cantonale.227

Art. 139


228

L'ufficio d'esecuzione notifica, con lettera semplice, copia del bando
al creditore, al debitore e, all'occorrenza, al terzo proprietario del fon224

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

225

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

226

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

227

Nuovo testo giusta l'art. 58 tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RS 210).

228

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

c. Modo di pagamento d. Termine per il
pagamento

3. Incanto
a. Bando. Insinuazione dei diritti b. Avviso agli
interessati

Esecuzione e fallimento 50

281.1

do, nonché ad ogni altro interessato iscritto nel registro fondiario,
sempreché abbiano un domicilio conosciuto o un rappresentante.


Art. 140


229

1

Prima dell'incanto, l'ufficiale constata, in base alle insinuazioni presentate dagli aventi diritto e all'estratto del registro fondiario, gli oneri
gravanti il fondo (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari, diritti personali annotati).

2

L'ufficiale comunica l'elenco di tali oneri agli interessati, impartendo loro un termine di dieci giorni per contestarlo. Sono applicabili gli articoli 106 a 109.

3

L'ufficiale ordina inoltre una stima del fondo e la comunica agli interessati.


Art. 141


230

1

Se un diritto iscritto nell'elenco degli oneri è contestato, l'incanto deve essere differito sino a decisione sulla lite, sempreché si possa
ammettere che questa influirebbe sul prezzo d'aggiudicazione o che
procedendo all'incanto si pregiudicherebbero altri interessi legittimi.

2

Tuttavia, se la lite verte unicamente sulla qualità di accessorio o sulla determinazione dei creditori pignoratizi garantiti da un accessorio, si
può procedere all'incanto del fondo e dell'accessorio.


Art. 142


231

1

Qualora il fondo sia stato gravato, senza il consenso del creditore pignoratizio anteriore, da servitù, da oneri fondiari o da un diritto personale annotato e la precedenza del diritto di pegno risulti dall'elenco
degli oneri, il creditore pignoratizio può pretendere, entro dieci giorni
dalla notificazione dell'elenco degli oneri, che il fondo sia messo agli
incanti con o senza questo aggravio.

2

Qualora la priorità del diritto di pegno non risulti dall'elenco degli oneri, si procede al doppio turno d'asta soltanto se il titolare dell'onere
suddetto riconosce la priorità del diritto di pegno, oppure se il creditore pignoratizio non promuove al luogo ove è posto il fondo, entro
dieci giorni dalla notificazione dell'elenco degli oneri, l'azione di accertamento della priorità del suo credito.

229

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

230

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

231

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

c. Appuramento
dell'elenco oneri. Stima d. Differimento
dell'incanto

e. Doppio turno
d'asta

Legge federale

51

281.1

3

Se il prezzo offerto per il fondo con il nuovo aggravio non basta per soddisfare il creditore, e se la realizzazione senza l'aggravio permette
di ottenere un prezzo maggiore, il creditore può domandarne la cancellazione dal registro fondiario. Soddisfatto il creditore, l'eventuale
eccedenza spetta in primo luogo, a titolo di indennità, al titolare dell'onere sino a concorrenza del suo valore.

a232 Sono applicabili le disposizioni riguardanti l'aggiudicazione e il principio dell'offerta sufficiente (art. 126), come pure la rinuncia alla realizzazione (art. 127).


Art. 143

1

Se il pagamento non è fatto nel termine prescritto, l'aggiudicazione è revocata e l'ufficio d'esecuzione ordina immediatamente un nuovo incanto. L'articolo 126 è applicabile.233 2

Il precedente deliberatario ed i suoi fideiussori rispondono della minor somma ricavata e d'ogni altro danno. Gli interessi perduti sono
calcolati nella misura del cinque per cento.

a234 Per il resto, alla realizzazione dei fondi si applicano gli articoli 123 e
132a.

b235 1

In luogo dell'incanto, si può fare la vendita a trattative private, se tutti gli interessati vi acconsentono e il prezzo offerto è pari almeno a
quello di stima.

2

La vendita può aver luogo soltanto dopo l'appuramento dell'elenco oneri ai sensi degli articoli 138 capoverso 2 numero 3 e capoverso 3
nonché 140, come pure in applicazione per analogia degli articoli 135
a 137.

232

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

233

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

234

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

235

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

4. Aggiudicazione. Principio
dell'offerta sufficiente. Rinuncia
alla realizzazione

5. Conseguenze
della mora

6. Disposizioni
complementari

7. Vendita
a trattative private

Esecuzione e fallimento 52

281.1

...236


Art. 144

1

La ripartizione ha luogo tostochè siano realizzati tutti i beni colpiti da un medesimo pignoramento.

2

Si possono fare anche prima delle ripartizioni provvisorie.

3

Sulla somma ricavata si prelevano innanzitutto le spese d'amministrazione, di realizzazione e di ripartizione e, all'occorrenza,
d'acquisto di un oggetto di sostituzione (art. 92 cpv. 3).237 4

La somma netta ricavata viene distribuita ai creditori interessati sino a concorrenza dei loro crediti, compresi gli interessi fino al giorno dell'ultima realizzazione e le spese d'esecuzione (art. 68).238 5

Le quote spettanti ai crediti pei quali ebbe luogo un pignoramento provvisorio sono depositate nel frattempo presso lo stabilimento dei
depositi.


Art. 145


239

1

Quando la somma ricavata non basti a coprire l'ammontare dei crediti, l'ufficio d'esecuzione procede senza indugio a un pignoramento
complementare e realizza nel modo più rapido gli oggetti pignorati.
Non è necessario che un creditore ne faccia istanza e l'ufficio d'esecuzione non è tenuto ad osservare i termini ordinari.

2

Se nel frattempo l'ufficio d'esecuzione ha eseguito un altro pignoramento, i diritti così acquisiti non sono pregiudicati dal pignoramento
complementare.

3

Sono applicabili le disposizioni sulla partecipazione al pignoramento (art. 110 e 111).


Art. 146


240

1

Se la somma ricavata non basta a soddisfare tutti i creditori, l'ufficio forma lo stato di graduazione dei creditori («graduatoria») e lo stato di
ripartizione.

236

Tit. abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

237

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

238

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

239

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

240

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

D. Ripartizione
1. Momento.
Modalità

2. Pignoramento
complementare

3. Graduatoria e
stato di ripartizione
a. Graduazione
dei creditori

Legge federale

53

281.1

2

I creditori sono collocati nella classe che, secondo l'articolo 219, occuperebbero nel fallimento del debitore. In luogo della dichiarazione
di fallimento, è determinante il momento della domanda di continuazione dell'esecuzione.


Art. 147


241

La graduatoria e lo stato di ripartizione sono depositati presso l'ufficio
d'esecuzione. Questo ne informa gli interessati e notifica a ogni creditore un estratto concernente il suo credito.


Art. 148

1

Il creditore che intende contestare il credito o il grado di un altro creditore deve promuovere contro l'interessato, entro venti giorni dal ricevimento dell'estratto e davanti al tribunale del luogo d'esecuzione,
l'azione di contestazione della graduatoria.242 2

La causa si tratta con la procedura accelerata.

3

Se la domanda è ammessa, la parte della somma ricavata dalla realizzazione destinata secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al
soddisfacimento dell'attore, sino a concorrenza della perdita stabilita
nello stato di ripartizione e delle spese processuali. L'eccedenza spetta
al convenuto.243


Art. 149

1

Il creditore partecipante al pignoramento riceve per l'ammontare rimasto scoperto del suo credito un attestato di carenza di beni. Il debitore ne riceve una copia.244

1bis

L'ufficio d'esecuzione rilascia l'attestato di carenza di beni non appena stabilito l'ammontare della perdita.245

2

Questo attestato vale come riconoscimento di debito a' sensi dell'articolo 82 e conferisce al creditore i diritti indicati nell'articolo
271 numero 5 e nell'articolo 285.

3

Entro sei mesi dal ricevimento di tale attestato, il creditore può proseguire l'esecuzione senza bisogno di nuovo precetto.

241

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

242

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

243

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

244

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

245

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

b. Avviso

c. Azione di
contestazione

4. Attestato di
carenza di beni
a. Rilascio e effetti

Esecuzione e fallimento 54

281.1

4

Il debitore non può essere costretto a corrispondere interessi su di un credito accertato mediante un attestato di carenza di beni, né possono
chiedergliene la rifusione i condebitori, fideiussori o altri obbligati in
via di regresso che avessero dovuto pagarli.

5

...246

a247 1

Il credito accertato mediante un attestato di carenza di beni si prescrive in venti anni dal rilascio dell'attestato di carenza di beni; nei
confronti degli eredi del debitore il credito si prescrive al più tardi un
anno a contare dal giorno dell'apertura della successione.

2

Il debitore può sempre estinguere il debito versandone l'ammontare all'ufficio d'esecuzione che ha rilasciato l'attestato di carenza di beni.
L'ufficio consegna l'importo al creditore o, secondo il caso, lo deposita presso la cassa dei depositi.

3

Dopo il pagamento dell'intero debito, l'iscrizione dell'attestato di carenza di beni è cancellata dal registro. Della cancellazione viene dato
atto al debitore che lo richieda.


Art. 150

1

I creditori devono, per mezzo dell'ufficiale, restituire quitanzati al debitore i titoli dei crediti intieramente soddisfatti.248 2

Ove il credito sia soddisfatto soltanto in parte, il creditore conserva il titolo; l'ufficio vi indica o fa indicare dall'autorità competente per
quale importo il credito continui a sussistere.

3

Trattandosi di realizzazione di fondi, l'ufficio d'esecuzione procede alle necessarie cancellazioni e mutazioni nel registro fondiario di servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e diritti personali annotati.249 246

Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

247

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

248

Nuovo testo giusta l'art. 58 tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RS 210).

249

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

b. Prescrizione e
cancellazione

5. Restituzione
del titolo di credito

Legge federale

55

281.1

Titolo quarto: Dell'esecuzione in via di realizzazione del
pegno


Art. 151


250

1

La domanda d'esecuzione per un credito garantito da pegno (art. 37) deve enunciare, oltre alle indicazioni enumerate nell'articolo 67, l'oggetto del pegno. Essa deve inoltre precisare: a.

il nome del terzo che lo ha costituito o che ne è diventato proprietario; b.

se il fondo pignorato è l'abitazione della famiglia del debitore
o di terzi (art. 169 CC251).

2

Il creditore che domanda l'esecuzione per la realizzazione di un pegno manuale sul quale gravi un diritto di pegno posteriore di un terzo
(art. 886 CC252 ) deve informarne quest'ultimo.


Art. 152

1

Ricevuta la domanda d'esecuzione, l'ufficio d'esecuzione stende il precetto secondo l'articolo 69, con le seguenti modificazioni:253 1.

il termine da assegnarsi al debitore pel pagamento è di un mese
se si tratta di un pegno manuale, di sei mesi se si tratta di
un'ipoteca;

2.254 la comminatoria dichiara che, qualora il debitore non ottemperi al precetto né faccia opposizione, il pegno sarà realizzato.

2

Se il fondo è dato in locazione o in affitto e il creditore pignoratizio procedente pretende che il diritto di pegno sia esteso ai crediti per pigioni e fitti (art. 806 CC255 ), l'ufficio d'esecuzione ne dà comunicazione ai locatari e agli affittuari, ingiungendo loro che il pagamento
delle pigioni e dei fitti che verranno a scadenza andrà fatto all'ufficio
d'esecuzione.256

250

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

251

RS 210

252

RS 210

253

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

254

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

255

RS 210

256

Introdotto dall'art. 58 tit. fin. CC (RS 210). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic.
1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

A. Domanda
d'esecuzione

B. Precetto esecutivo
1. Contenuto.
Avviso ai locatari e agli affittuari

Esecuzione e fallimento 56

281.1


Art. 153

1

Il precetto è steso in conformità dell'articolo 70.

2

L'ufficio d'esecuzione notifica il precetto anche alle seguenti persone:

a.

al terzo che ha costituito il pegno o ne è diventato proprietario; b.

al coniuge del debitore o del terzo se il fondo pignorato è
l'abitazione della famiglia (art. 169 CC257).258 Il terzo e il coniuge possono fare opposizione alla stregua del debitore.

3

Qualora il terzo abbia chiesto la purgazione delle ipoteche (art. 828 e 829 CC), il fondo può essere realizzato soltanto se, terminato il procedimento, il creditore dimostra all'ufficio d'esecuzione di essere ancora
titolare di un diritto di pegno sul fondo per il credito per cui procede.259 4

Si applicano inoltre al precetto ed alla opposizione le disposizioni degli articoli 71 a 86.260
a261 1

Se è stata fatta opposizione, il creditore può chiederne il rigetto o promuovere l'azione di accertamento del credito o del diritto di pegno
entro dieci giorni dalla comunicazione dell'opposizione.

2

Il creditore soccombente nella procedura di rigetto può promuovere azione ordinaria entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.

3

Trascorsi infruttuosamente i termini, l'avviso ai locatari e agli affittuari viene revocato.


Art. 154

1

Il creditore può chiedere la realizzazione di un pegno manuale non prima di un mese né più tardi di un anno, quella di un pegno immobiliare non prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla notificazione
del precetto esecutivo. Se è stata fatta opposizione, i termini rimangono sospesi tra il giorno in cui fu promossa l'azione e quello della
sua definitiva definizione giudiziale.262 257

RS 210

258

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

259

Introdotto dall'art. 58 tit. fin. CC (RS 210). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic.
1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

260

Primitivo cpv. 3.

261

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

262

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

2. Stesura. Situazione del terzo
proprietario del
pegno

C. Opposizione.
Annullamento
dell'avviso ai locatari e agli affittuari D. Termini di
realizzazione

Legge federale

57

281.1

2

L'esecuzione è perenta se la domanda di realizzazione non è stata fatta nel termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata.


Art. 155

1

Se il creditore ha domandato la realizzazione, gli articoli 97 capoverso 1, 102 capoverso 3, 103 e 106 a 109 si applicano per analogia al
pegno.263

2

L'ufficio avvisa il debitore, entro tre giorni, che il creditore ha domandato la realizzazione.


Art. 156


264

1

La realizzazione si fa secondo gli articoli 122 a 143b. Le condizioni d'incanto (art. 135) stabiliscono nondimeno che la parte del prezzo di
realizzazione spettante al credito del procedente deve essere pagata in
denaro, salvo pattuizione contraria tra gli interessati. Esse dichiarano
inoltre che gli oneri fondiari iscritti nel registro fondiario a favore del
procedente devono essere cancellati.

2

I titoli di credito garantiti da pegno immobiliare e per i quali è designato come creditore il proprietario o il portatore, dati in pegno dal
proprietario, sono ridotti, in caso di realizzazione separata, all'importo
della somma ricavata.


Art. 157

1

Sulla somma ricavata si prelevano innanzitutto le spese d'amministrazione, di realizzazione e di ripartizione.265

2

La somma netta ricavata viene quindi distribuita ai creditori pignoratizi sino a concorrenza dei loro crediti, compresi gli interessi fino al
giorno dell'ultima realizzazione e le spese d'esecuzione.266 3

Se la somma ricavata non basta a soddisfare tutti i creditori, l'ufficiale forma la graduatoria dei creditori e determina i loro riparti, avuto
riguardo all'articolo 219 capoversi 2 e 3.

4

Si applicano per analogia gli articoli 147, 148 e 150.

263

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

264

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

265

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

266

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

E. Procedura di
realizzazione
1. Introduzione

2. Attuazione

3. Ripartizione

Esecuzione e fallimento 58

281.1


Art. 158

1

Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre
il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.267 2

Ricevuto l'attestato, il creditore può promuovere l'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore, sempreché non si tratti di una rendita fondiaria o di altro onere fondiario.
Se procede entro un mese, non è necessario un nuovo precetto.268 3

L'attestato di insufficienza del pegno vale quale riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82.269 Titolo quinto: Della procedura di fallimento I. Della procedura ordinaria di fallimento

Art. 159


270

Ricevuta la domanda di continuazione, se il debitore è soggetto all'esecuzione in via di fallimento, l'ufficio d'esecuzione gli commina
senza indugio il fallimento.


Art. 160

1

La comminatoria di fallimento contiene: 1.

le indicazioni della domanda d'esecuzione; 2.

la data del precetto; 3.271 l'avvertenza che, scaduto il termine di venti giorni, il creditore potrà chiedere il fallimento del debitore;

4.272 l'avvertenza che il debitore che intende contestare l'ammissibilità della procedura di fallimento può ricorrere entro dieci giorni all'autorità di vigilanza (art. 17).

2

Si ricorderà inoltre al debitore che la legge gli permette di proporre un concordato.

267

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

268

Nuovo testo giusta l'art. 58 tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RS 210).

269

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

270

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

271

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

272

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

4. Attestato di
insufficienza del
pegno

A. Comminatoria
di fallimento
1. Momento

2. Contenuto

Legge federale

59

281.1


Art. 161

1

La notificazione della comminatoria di fallimento si fa giusta l'articolo 72.273

2

Un esemplare ne è trasmesso al creditore, tostochè l'altro sia stato notificato al debitore.

3

...274


Art. 162

A richiesta del creditore, il giudice del fallimento, quando lo reputi
opportuno, ordina che sia fatto un inventario di tutti i beni del debitore.


Art. 163

1

L'ufficio d'esecuzione compila l'inventario. Esso non può procedervi prima della notificazione della comminatoria di fallimento; sono
salve le eccezioni previste negli articoli 83 capoverso 1 e 183.275 2

Si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 90, 91 e 92.


Art. 164


276

1

Il debitore è tenuto, sotto minaccia di pena (art. 169 CP277), a conservare gli oggetti inventariati o a sostituirli con altri di egual valore;
egli può tuttavia servirsene nella misura in cui, secondo l'apprezzamento dell'ufficiale, essi sono necessari al sostentamento suo e della
sua famiglia.

2

L'ufficiale ricorda esplicitamente al debitore i suoi doveri come pure le conseguenze penali dell'inosservanza.


Art. 165

1

L'obbligazione del debitore derivante dall'inventario viene annullata dall'ufficiale, se tutti i creditori istanti lo consentono.

2

Gli effetti dell'inventario cessano di diritto quattro mesi dopo la formazione.278

273

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

274

Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

275

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

276

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

277

RS 311.0

278

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

3. Notificazione

B. Inventario dei
beni
1. Decisione

2. Esecuzione

3. Effetti
a. Obblighi del
debitore

b. Durata

Esecuzione e fallimento 60

281.1


Art. 166

1

Decorso il termine di venti giorni dalla notificazione della comminatoria, il creditore, producendo tale documento ed il precetto, può
chiedere al giudice del fallimento che questo venga dichiarato.

2

Tale diritto si estingue quindici mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo. Se è stata fatta opposizione, questo termine rimane sospeso a partire dal giorno in cui l'azione fu promossa sino a quello
della sua definizione giudiziale.279

Art. 167

Il creditore che ritira la domanda di fallimento non può rinnovarla
prima del decorso di un mese.


Art. 168

Presentata la domanda di fallimento, le parti sono avvisate, almeno tre
giorni prima, della trattazione giudiziale della medesima. Esse possono
comparire personalmente in giudizio o farsi rappresentare.


Art. 169

1

Chi presenta la domanda di fallimento è responsabile delle spese occorse fino alla sospensione del fallimento per mancanza di attivi (art.
230) o alla pubblicazione e convocazione dei creditori (art. 232) comprese.280 2

Il giudice può pretendere dal creditore una conveniente anticipazione delle medesime.


Art. 170

Appena presentata domanda di fallimento, il giudice può prendere i
provvedimenti conservativi che reputi necessari a tutela dei diritti dei
creditori.


Art. 171


281

Il giudice decide seduta stante anche in assenza delle parti. Egli dichiara il fallimento, salvo nei casi previsti dagli articoli 172 a 173a.

279

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

280

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

281

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

C. Domanda di
fallimento
1. Termine

2. Ritiro

3. Udienza fallimentare 4. Responsabilità
per le spese

5. Provvedimenti
conservativi

D. Decisione
giudiziale
1. Dichiarazione
di fallimento

Legge federale

61

281.1


Art. 172

Il giudice rigetta la domanda di fallimento: 1.

quando la comminatoria sia stata annullata dall'autorità di vigilanza; 2.282 quando al debitore siano stati restituiti i termini (art. 33 cpv.

4) o quando egli sia stato ammesso al beneficio dell'opposizione tardiva (art. 77); 3.

quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi
gli interessi e le spese, è stato estinto o che il creditore gli ha
concesso una dilazione.


Art. 173

1

Se l'autorità di vigilanza in seguito a ricorso o il giudice in applicazione degli articoli 85 o 85a capoverso 2 hanno ordinato la sospensione dell'esecuzione, il giudice differisce la decisione sulla domanda
di fallimento.283

2

Se ritiene che nel procedimento sia stata anteriormente emanata una decisione nulla (art. 22 cpv. 1), il giudice differisce anche la sua decisione e sottopone il caso all'autorità di vigilanza.284 3

Il decreto dell'autorità di vigilanza è comunicato al giudice del fallimento, il quale decide.

a285 1

Se il debitore o il creditore hanno presentato una domanda di moratoria concordataria o di moratoria straordinaria, il tribunale può differire
la decisione sul fallimento.

2

Il giudice può inoltre differire d'ufficio la decisione sul fallimento qualora appaia possibile la conclusione di un concordato; in tal caso
trasmette gli atti al giudice del concordato.

3

Se il giudice del concordato non concede la moratoria, il giudice del fallimento dichiara il fallimento.

282

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

283

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

284

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

285

Introdotto dall'art. 12 della LF del 28 set. 1949 (RU 1950 I 57 71). Nuovo testo giusta il
n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991
III 1).

2. Reiezione
della domanda di
fallimento

3. Differimento
della decisione
a. Per sospensione dell'esecuzione o motivi di
nullità

b. Per domanda
di moratoria
concordataria o
straordinaria oppure d'ufficio

Esecuzione e fallimento 62

281.1


Art. 174


286

1

La decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione.
Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati
anteriormente alla decisione di prima istanza.

2

L'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la
sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo: 1.

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto; 2.

l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria
superiore a disposizione del creditore; o che 3.

il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

3

Se attribuisce effetto sospensivo all'impugnazione, l'autorità giudiziaria superiore prende i provvedimenti conservativi necessari per la
tutela dei creditori (art. 170).


Art. 175

1

Il fallimento si considera aperto dal momento in cui è dichiarato.

2

Il giudice stabilisce tale momento nella sentenza.


Art. 176


287

1

Il giudice comunica senza indugio agli uffici d'esecuzione, agli uffici dei fallimenti, al registro di commercio e al registro fondiario: 1.

la dichiarazione di fallimento; 2.

la revoca del fallimento; 3.

la chiusura del fallimento; 4.

le decisioni che attribuiscono effetto sospensivo a un ricorso; 5.

i provvedimenti conservativi.

2

La dichiarazione di fallimento è menzionata nel registro fondiario.

286

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

287

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

4. Impugnazione

E. Momento
dell'apertura del
fallimento

F. Comunicazione delle decisioni giudiziali

Legge federale

63

281.1

II. Della esecuzione cambiaria

Art. 177

1

Pei crediti derivanti da cambiale o da chèque, anche se garantiti con pegno, si può chiedere all'ufficio d'esecuzione che si proceda in via
cambiaria, sempreché il debitore sia soggetto alla procedura di fallimento.

2

Con la domanda d'esecuzione si devono consegnare all'ufficio la cambiale o lo chèque.


Art. 178

1

Quando ricorrano le condizioni della procedura cambiaria, l'ufficio notifica immediatamente al debitore un precetto esecutivo.

2

Il precetto contiene: 1.

le indicazioni della domanda d'esecuzione; 2.288 l'ingiunzione di pagare al creditore, entro cinque giorni, il credito e le spese d'esecuzione;

3.289 l'avvertenza che il debitore può fare opposizione (art. 179) o ricorrere all'autorità di vigilanza per violazione delle disposizioni della presente legge (art. 17 e 20); 4.290 l'indicazione che il creditore può domandare il fallimento, se il debitore non ottempera al precetto esecutivo, benché non sia
stata fatta opposizione o questa non sia stata ammessa (art.
188).

3

Sono applicabili gli articoli 70 e 72.


Art. 179


291

1

Il debitore può fare opposizione all'ufficio d'esecuzione, per scritto entro cinque giorni dalla notificazione del precetto, eccependo uno dei
motivi previsti dall'articolo 182. Dell'avvenuta opposizione viene dato
atto gratuitamente al debitore che lo richieda.

2

Adducendo i motivi dell'opposizione, il debitore non rinuncia ad avvalersi di ulteriori eccezioni ai sensi dell'articolo 182.

3

L'articolo 33 capoverso 4 non è applicabile.

288

Nuovo testo giusta l'art. 15 n. 4 disp. fin. e trans. tit. XXIV-XXXIII CO, in vigore dal
1° lug. 1937 (RS 220 in fine).

289

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

290

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

291

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

A. Condizioni

B. Precetto esecutivo C. Opposizione
1. Termini e
forma

Esecuzione e fallimento 64

281.1


Art. 180

1

Il contenuto dell'opposizione è notificato al creditore istante sul suo esemplare. Quando l'opposizione non abbia avuto luogo, se ne fa menzione.

2

Detto esemplare dev'essere notificato al creditore istante subito dopo l'opposizione o, se non fu fatta, appena scaduto il termine della medesima.


Art. 181


292

L'ufficio sottopone senza indugio l'opposizione al giudice del luogo
dell'esecuzione. Il giudice cita le parti al contraddittorio e statuisce,
anche in loro assenza, entro dieci giorni dal ricevimento dell'opposizione.


Art. 182

Il giudice ammette l'opposizione: 1.

quando venga provato con documenti che il debito è stato pagato al portatore della cambiale o dello chèque ovvero che
questi ha accordato la rimessione od una dilazione; 2.

quando appaia verosimile la falsità del titolo allegata dal debitore; 3.

quando un'eccezione ammessa dal diritto cambiario sembri attendibile; 4.293 quando sia opposta un'altra eccezione fondata sull'articolo 1007 del Codice delle obbligazioni294 ed essa sembri attendibile; in questo caso, tuttavia, il debitore deve depositare l'importo del credito in denaro o in valori oppure fornire una garanzia equivalente.


Art. 183

1

Ove il giudice rigetti l'opposizione, può ordinare provvedimenti conservativi, segnatamente la formazione dell'inventario a' sensi degli articoli 162 a 165.

2

Egli può anche esigere, occorrendo, che il creditore presti cauzione.295

292

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

293

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

294

RS 220

295

Nuovo testo giusta l'art. 15 n. 6 disp. fin. e trans. tit. XXIV-XXXIII CO (RS 220 in fine).

2. Notificazione
al creditore

3. Trasmissione
al giudice

4. Ammissibilità

5. Rigetto dell'opposizione.
Provvedimenti
conservativi

Legge federale

65

281.1


Art. 184

1

La decisione sull'ammissibilità dell'opposizione è immediatamente notificata alle parti.296 2

Ove l'opposizione sia stata ammessa soltanto contro deposito dell'ammontare contestato, il creditore è diffidato a promuovere entro
dieci giorni l'azione di pagamento. Non ottemperando egli a tale diffida, il deposito viene restituito.


Art. 185


297

La decisione sull'ammissibilità dell'opposizione può essere deferita
all'autorità giudiziaria superiore entro cinque giorni dalla notificazione.


Art. 186

Se l'opposizione è stata ammessa, si sospende l'esecuzione ed il creditore, per far valere il suo diritto, deve seguire la procedura ordinaria.


Art. 187

Chi per omessa opposizione o pel rigetto di questa ha pagato
l'indebito può ripeterlo a' termini dell'articolo 86.


Art. 188

1

Quando l'opposizione non sia stata fatta o non sia stata ammessa e ciò non ostante non siasi ottemperato al precetto, il creditore può, mediante produzione di questo e del titolo di credito come anche, occorrendo, della giudiziale decisione, domandare che sia dichiarato il fallimento.

2

Questo diritto si estingue decorso un mese dalla notificazione del precetto. Ove il debitore abbia fatto opposizione, non si computa il
tempo trascorso dal giorno in cui questa ebbe luogo a quello della decisione sulla sua ammissibilità, e, qualora sia stata ammessa, il tempo
trascorso dal giorno in cui l'azione fu promossa a quello della sua giudiziale definizione.

296

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

297

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

6. Notificazione
della decisione.
Termine per agire in caso di deposito 7. Impugnazione

8. Effetti dell'ammissione
dell'opposizione

D. Azione di ripetizione E. Domanda di
fallimento

Esecuzione e fallimento 66

281.1


Art. 189


298

1

Il giudice avvisa le parti del luogo, giorno e ora dell'udienza in cui la domanda di fallimento sarà discussa. Egli statuisce, anche in assenza
delle parti, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda.

2

Sono applicabili gli articoli 169, 170, 172 numero 3, 173, 173a, 175 e 176.

III. Della dichiarazione di fallimento senza preventiva
esecuzione


Art. 190

1

Il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione: 1.

contro qualunque debitore che non abbia dimora conosciuta o
sia fuggito per sottrarsi alle sue obbligazioni od abbia compiuto o tentato di compiere atti fraudolenti in pregiudizio dei
suoi creditori o nascosto oggetti del suo patrimonio in una esecuzione in via di pignoramento; 2.

contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti; 3.

nel caso dell'articolo 309.

2

Il debitore che dimori nella Svizzera o vi abbia un rappresentante è citato in giudizio a breve termine per essere udito.


Art. 191

1

Il debitore può chiedere egli stesso la dichiarazione del suo fallimento facendo nota al giudice la propria insolvenza.

2

Se non sussistono possibilità di appuramento bonale dei debiti secondo gli articoli 333 segg., il giudice dichiara il fallimento.299


Art. 192


300

Il fallimento delle società anonime, società in accomandita per azioni,
società a responsabilità limitata e società cooperative può essere di298

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

299

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

300

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

F. Decisione del
giudice del fallimento A. Su istanza di
un creditore

B. Su istanza del
debitore

C. Società di capitali e società
cooperative

Legge federale

67

281.1

chiarato senza preventiva esecuzione nei casi previsti dal Codice delle
obbligazioni301 (art. 725a, 764 cpv. 2, 817, 903 CO).


Art. 193


302

1

L'autorità competente informa il giudice qualora: 1.

tutti gli eredi abbiano espressamente rinunciato all'eredità o si
debba presumere la rinuncia (art. 566 segg., 573 CC303); 2.

l'eredità della quale è stata chiesta oppure ordinata la liquidazione d'ufficio risulti oberata (art. 597 CC304 ).

2

Nei casi summenzionati, il giudice ordina la liquidazione in via di fallimento.

3

La liquidazione in via di fallimento può essere chiesta anche da un creditore o da un erede.


Art. 194


305

1

Gli articoli 169, 170 e 173a a 176 si applicano ai fallimenti dichiarati senza preventiva esecuzione. L'articolo 169 non si applica nel caso di
fallimento giusta l'articolo 192.

2

La comunicazione al registro di commercio (art. 176) non ha luogo se il debitore non è soggetto all'esecuzione in via di fallimento.

IV. Della revoca306 del fallimento

Art. 195

1

Il giudice del fallimento ne decreta la revoca e reintegra il debitore nella libera disposizione del suo patrimonio, quando: 1.

il debitore provi che tutti i debiti sono stati estinti; 2.

il debitore produca una dichiarazione scritta di tutti i creditori
con cui ritirano le loro insinuazioni; ovvero 3.

sia intervenuto un concordato.307 301

RS 220

302

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

303

RS 210

304

RS 210

305

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

306

Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto
il presente testo.

307

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

D. In caso di rinuncia all'eredità
o di eredità oberata E. Procedura

A. In generale

Esecuzione e fallimento 68

281.1

2

La rivocazione può essere pronunciata dalla scadenza dei termini per le insinuazioni fino alla chiusura del fallimento.

3

La rivocazione del fallimento viene pubblicata.


Art. 196


308

La liquidazione in via di fallimento di un'eredità a cui gli eredi hanno
rinunciato è inoltre sospesa se, prima della chiusura della medesima,
un avente diritto all'eredità dichiara di accettarla e presta sufficienti
garanzie per il pagamento dei debiti.

Titolo sesto: Degli effetti del fallimento I. Degli effetti del fallimento sui beni del debitore

Art. 197

1

Tutti i beni pignorabili spettanti al debitore al momento della dichiarazione di fallimento formano, dovunque si trovino, un'unica massa
destinata al comune soddisfacimento dei creditori.

2

Appartengono alla massa anche i beni che pervengono al fallito prima che sia chiusa la procedura di fallimento.


Art. 198

I beni su cui gravano diritti di pegno sono compresi nella massa, salvo
il diritto preferenziale309 dei creditori pignoratizi.


Art. 199

1

Sono pure devoluti alla massa i beni pignorati non peranco realizzati al momento della dichiarazione di fallimento e gli oggetti sequestrati.

2

Tuttavia, se i termini di partecipazione al pignoramento (art. 110 e 111) sono scaduti, le somme già ricavate dal pignoramento di denaro,
di crediti e di salari, nonché dalla realizzazione di beni, sono ripartite a
norma degli articoli 144 a 150; l'eventuale eccedenza spetta alla massa.310 308

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

309

Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto
il presente testo.

310

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

B. In caso di rinuncia all'eredità A. Massa del
fallimento
1. In generale

2. Beni costituiti
in pegno

3. Beni pignorati
o sequestrati

Legge federale

69

281.1


Art. 200

Appartiene inoltre alla massa tutto ciò che a' termini degli articoli 214
e 285 a 292 è oggetto di azione rivocatoria.


Art. 201

Se presso il fallito si trovano titoli al portatore o all'ordine a lui consegnati o girati soltanto per l'incasso o come fondi per un determinato
pagamento futuro, chi li ha consegnati o girati può chiederne la restituzione.


Art. 202

Ove il fallito abbia venduto cose altrui e al tempo della dichiarazione
di fallimento non ne abbia ancora riscosso il prezzo, il proprietario
precedente, rimborsando la massa di quanto ha diritto d'esigere sulle
medesime, può domandare la cessione del credito verso il compratore
o la restituzione del prezzo pagato nel frattempo all'amministrazione
del fallimento.


Art. 203

1

Ove una cosa comprata dal fallito, senza che ne abbia pagato il prezzo, gli sia stata spedita, ma al tempo della dichiarazione di fallimento
non sia ancora pervenuta in suo possesso, il venditore può rivendicarla, sempreché l'amministrazione del fallimento non ne paghi il
prezzo.

2

La rivendicazione non è più ammessa quando prima della pubblicazione del fallimento la cosa sia stata venduta o data in pegno ad un terzo di buona fede, su lettera di vettura, bolletta di spedizione o polizza
di carico.


Art. 204

1

Sono nulli, rimpetto ai creditori, tutti gli atti giuridici compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, riguardo ad oggetti appartenenti alla massa.

2

Tuttavia se prima della pubblicazione del fallimento il fallito ha pagato alla scadenza una cambiale propria da lui emessa od una cambiale
tratta sopra di lui, il pagamento è valido, purché il portatore della cambiale non conoscesse la dichiarazione di fallimento e, in caso di mancato pagamento, avesse potuto esercitare utilmente il regresso cambiario verso i terzi.


Art. 205

1

Dopo la dichiarazione di fallimento, i crediti appartenenti alla massa non possono più essere estinti mediante pagamento al fallito; siffatto 4. Valori oggetto
di azione revocatoria 5. Titoli al portatore o all'ordine 6. Cessione del
credito o restituzione del prezzo 7. Diritto di rivendicazione del
venditore

B. Incapacità di
disporre del fallito C. Pagamenti al
fallito

Esecuzione e fallimento 70

281.1

pagamento non produce liberazione dal debito, di fronte ai creditori
del fallimento, se non in quanto ciò che fu pagato sia pervenuto alla
massa.

2

Chi però ha pagato prima della pubblicazione del fallimento rimane liberato se non conosceva ancora la dichiarazione del medesimo.


Art. 206


311

1

Tutte le esecuzioni in corso contro il fallito cessano di diritto e non si possono promuovere durante la procedura di fallimento nuove esecuzioni per crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento. Fanno
eccezione le esecuzioni per realizzazione di pegni appartenenti a terzi.

2

Le esecuzioni per crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento si proseguono, durante la procedura di fallimento, in via di pignoramento
o di realizzazione del pegno.

3

Durante la procedura di fallimento, il debitore non può chiedere la dichiarazione di un altro fallimento facendo nota la propria insolvenza
(art. 191).


Art. 207


312

1

Salvo i casi d'urgenza, le cause civili nelle quali il fallito è parte e che influiscono sulla composizione della massa rimangono sospese. Le
si può riattivare, in caso di liquidazione ordinaria, non prima di dieci giorni dopo la seconda assemblea dei creditori e, in caso
di liquidazione sommaria, non prima di venti giorni dopo il deposito
della graduatoria.

2

I procedimenti amministrativi possono essere sospesi alle stesse condizioni delle cause civili.

3

I termini di prescrizione e di perenzione non corrono durante i periodi di sospensione.

4

La disposizione summenzionata non si applica alle azioni di risarcimento del danno per lesioni della personalità o corporali né alle cause
del diritto di famiglia.

311

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

312

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

D. Esecuzioni
contro il fallito

E. Sospensione
delle cause civili
e dei procedimenti amministrativi

Legge federale

71

281.1

II. Degli effetti del fallimento sui diritti dei creditori

Art. 208

1

La dichiarazione di fallimento rende esigibili rimpetto alla massa tutti i debiti del fallito eccettuati quelli che sono effettivamente garantiti da
pegno sui suoi fondi. Il creditore può far valere col suo credito gli interessi fino al giorno della dichiarazione e le spese di esecuzione.313 2

Dai crediti infruttiferi non ancora scaduti si deduce lo sconto del cinque per cento.


Art. 209


314

1

Dichiarato il fallimento, cessano di decorrere gli interessi di tutti i crediti nei confronti del fallito.

2

Tuttavia, gli interessi dei crediti garantiti da pegno continuano a decorrere sino alla realizzazione, nella misura in cui il ricavo di questa
sia superiore al debito, compresi gli interessi calcolati sino alla dichiarazione di fallimento.


Art. 210


315

1

I crediti sottoposti a condizione sospensiva sono ammessi al passivo per l'intero ammontare; tuttavia il creditore non può percepire il riparto che gli spetta sulla massa sino a che non sia adempita la condizione.

2

Per le pretese derivanti da rendite vitalizie è applicabile l'articolo 518 capoverso 3 del Codice delle obbligazioni316.


Art. 211

1

I crediti che non hanno per oggetto il pagamento di una somma di danaro si risolvono in crediti pecuniari di valore corrispondente.

2

Tuttavia, l'amministrazione del fallimento ha il diritto di adempiere in luogo del debitore i crediti risultanti da contratti bilaterali non ancora eseguiti o eseguiti solo in parte al momento della dichiarazione di
fallimento. Il cocontraente può pretendere garanzia per l'adempimento.317 313

Nuovo testo giusta l'art. 58 tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RS 210).

314

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

315

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

316

RS 220

317

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

A. Esigibilità dei
debiti

B. Decorso degli
interessi

C. Crediti sottoposti a condizione D. Conversione
in crediti pecuniari

Esecuzione e fallimento 72

281.1

2bis

Il diritto dell'amministrazione del fallimento previsto dal capoverso 2 è tuttavia escluso in caso di obbligazioni a tempo determinato (art.
108 n. 3 CO318), come pure in caso di operazioni finanziarie a termine,
swaps e opzioni, qualora il valore delle prestazioni contrattuali il giorno della dichiarazione di fallimento sia determinabile in base al prezzo
di mercato o al corso di borsa. L'amministrazione del fallimento e il
cocontraente hanno entrambi il diritto di far valere la differenza tra il
valore convenuto delle prestazioni contrattuali e il valore di mercato al
momento della dichiarazione di fallimento.319 3

Sono salve le disposizioni di altre leggi federali sullo scioglimento di contratti in caso di fallimento, come pure le disposizioni sulla riserva
di proprietà (art. 715 e 716 CC320).321

Art. 212

Il venditore che prima della dichiarazione di fallimento avesse consegnato al fallito la cosa vendutagli non può più recedere dal contratto
nè rivendicare la cosa quand'anche si fosse riservato tale diritto
espressamente.


Art. 213

1

Il creditore può compensare il suo credito con quello del fallito verso di lui.

2

La compensazione non ha luogo: 1.322 quando un debitore del fallito diventi creditore di lui soltanto dopo la dichiarazione di fallimento, sempreché non abbia
adempito un'obbligazione sorta precedentemente o abbia riscattato una cosa data in pegno per un debito del fallito e gli
competa su questa cosa la proprietà o un diritto reale limitato
(art. 110 n. 1 CO323 ); 2.

quando un creditore del fallito diventi debitore di lui o della
massa soltanto dopo la dichiarazione di fallimento; 3.

...324

318

RS 220

319

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

320

RS 210

321

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

322

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

323

RS 220

324

Abrogato dall'art. 13 della LF del 28 set. 1949 (RU 1950 I 57 71).

E. Diritto di recesso del venditore F. Compensazione
1. Condizioni

Legge federale

73

281.1

3

La compensazione con crediti derivanti da titoli al portatore può aver luogo se e nella misura in cui il creditore fornisce la prova che ha acquistato i titoli in buona fede prima dell'apertura del fallimento.325 4

In caso di fallimento di una società in accomandita, di una società anonima, di una società in accomandita per azioni, di una società a responsabilità limitata o di una società cooperativa, non si possono compensare le quote non versate del capitale accomandato o del capitale
sociale, né gli arretrati dei contributi statutari di una società cooperativa.326

Art. 214

La compensazione può essere impugnata quando un debitore del fallito, prima della dichiarazione di fallimento, conoscendo l'insolvenza
di lui, abbia acquistato un credito verso il medesimo allo scopo di procurare mediante la compensazione un vantaggio a sé o ad altri in pregiudizio della massa.


Art. 215

1

I crediti derivanti da fideiussioni del fallito, ancorché non scaduti, si possono far valere nel fallimento.

2

La massa è surrogata nei diritti del creditore verso il debitore principale e i coobbligati fino a concorrenza della somma che ha pagato (art.
507 CO327). Tuttavia, se viene dichiarato il fallimento anche del debitore principale o di un coobbligato, si applicano gli articoli 216 e
217.328


Art. 216

1

Se viene dichiarato contemporaneamente il fallimento di più coobbligati, il creditore può far valere il suo credito per l'intiero ammontare
in ogni singolo fallimento.

2

Ove i riparti delle singole masse eccedano complessivamente l'ammontare dell'intiero credito, l'eccedenza torna alle medesime in proporzione dei diritti di regresso spettanti reciprocamente ai coobbligati.

3

Finché l'importo complessivo dei riparti delle singole masse non raggiunga l'ammontare dell'intero credito, esse non hanno, l'una in confronto dell'altra, alcun regresso pei riparti pagati.

325

Introdotto dall'art. 13 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950
(RU 1950 I 57 71).

326

Originario cpv. 3. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal
1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

327

RS 220

328

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

2. Impugnazione

G. Responsabilità dei coobbligati
1. Fideiussione

2. Fallimento
contemporaneo
di più coobbligati

Esecuzione e fallimento 74

281.1


Art. 217

1

Quando un creditore sia stato soddisfatto in parte pel suo credito da un coobbligato del fallito, tale credito è ammesso ciò nondimeno per
l'importo originario al passivo della massa, abbia o non abbia il coobbligato un diritto di regresso verso il fallito.

2

Il diritto d'insinuare tale credito nel fallimento spetta al creditore ed al coobbligato.

3

Il riparto assegnato al credito spetta al creditore sino a totale suo soddisfacimento. Sull'eccedenza il coobbligato avente diritto di regresso ottiene la somma che otterrebbe facendo valere direttamente
tale diritto. Il residuo rimane alla massa.


Art. 218

1

Qualora sia stato dichiarato contemporaneamente il fallimento di una società in nome collettivo e di un socio di questa, i creditori della società non possono far valere nel fallimento del socio se non il residuo
dei loro crediti rimasto insoddisfatto nel fallimento della società. Riguardo al pagamento di tale residuo per parte dei singoli soci valgono
le disposizioni degli articoli 216 e 217.

2

Qualora sia stato dichiarato il fallimento di un socio, ma non contemporaneamente quello della società, i creditori di questa possono far
valere nel fallimento del socio i loro crediti per l'intiero ammontare e
la massa è surrogata nei diritti menzionati all'articolo 215.

3

I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia ai soci illimitatamente responsabili di una società in accomandita.329


Art. 219

1

I crediti garantiti da pegno vengono soddisfatti in precedenza con la somma ricavata dalla realizzazione dei pegni.

2

Se più pegni garantiscono il medesimo credito, le somme da essi ricavate s'impiegano, in proporzione del loro ammontare, pel pagamento di quello.

3

Il grado dei crediti garantiti da pegno e l'estensione della garanzia agli interessi ed accessori sono regolati dalle disposizioni sul pegno
immobiliare.330

4

I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell'ordine seguente sull'intera massa
residuale del fallimento: 329

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

330

Nuovo testo giusta l'art. 58 tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RS 210).

3. Acconto pagato da un coobbligato del fallito 4. Fallimento
contemporaneo
della società in
nome collettivo,
della società in
accomandita e
dei loro soci

H. Ordine dei
creditori

Legge federale

75

281.1

Prima classe a.

I crediti dei lavoratori derivanti dal rapporto di lavoro per i sei
mesi precedenti la dichiarazione di fallimento, i crediti derivanti dallo scioglimento anticipato del rapporto di lavoro a
causa del fallimento del datore di lavoro e i crediti per la restituzione di garanzie.

b.

I crediti degli assicurati secondo la legge federale sull'assicurazione infortuni331, come pure quelli derivanti dalla previdenza professionale non obbligatoria e i crediti degli istituti di
previdenza del personale nei confronti dei datori di lavoro affiliati.

c.

I crediti pecuniari per contributi di mantenimento e d'assistenza in virtù del diritto di famiglia sorti nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento.

Seconda classe332 a.

I crediti di persone il cui patrimonio era affidato al fallito in
virtù dell'autorità parentale, per le somme di cui egli, in tale
qualità, sia divenuto debitore verso le medesime.

Questo privilegio vale soltanto quando il fallimento sia stato
dichiarato durante l'autorità parentale o entro l'anno dalla cessazione della stessa.

b.

I crediti di contributi conformemente alla legge federale del
20 dicembre 1946333 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti, alla legge federale del 19 giugno 1959334 sull'assicurazione per l'invalidità, alla legge federale del 20 marzo
1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, alla legge federale
del 25 settembre 1952335 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di
protezione ci- vile e alla legge federale del 25 giugno 1982336
sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza.

c.

I crediti di premi e partecipazioni ai costi dell'assicurazione
malattie sociale.

d.

I contributi alla Cassa unica per gli assegni familiari.

331

RS 832.20

332 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2531 2532; FF 1999 8077 8458).

333

RS 831.10

334

RS 831.20

335

RS 834.1

336

RS 837.0

Esecuzione e fallimento 76

281.1

Terza classe Tutti gli altri crediti.337 5

Non si computano nei termini stabiliti per la prima e seconda classe: 1.

la durata della procedura di concordato precedente la dichiarazione di fallimento; 2.

la durata di un differimento della dichiarazione di fallimento
giusta gli articoli 725a, 764, 817 o 903 del Codice delle obbligazioni338; 3.

la durata di una causa concernente il credito; 4.

in caso di liquidazione in via di fallimento di un'eredità, il
tempo trascorso tra il giorno della morte e l'ordine di liquidazione.339

Art. 220

1

I creditori della medesima classe concorrono fra loro a parità di diritto.

2

I creditori di una classe susseguente non hanno alcun diritto se non dopo soddisfatti quelli della classe precedente.

Titolo settimo: Della liquidazione del fallimento I. Della determinazione dell'attivo e della definizione della
procedura
340


Art. 221

1

Appena l'ufficio dei fallimenti abbia ricevuto comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione dell'inventario
dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni
per la loro conservazione.

2

...341

337

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

338

RS 220

339

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

340

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

341

Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

I. Rapporto tra le
classi

A. Formazione
dell'inventario

Legge federale

77

281.1


Art. 222


342

1

Il fallito è tenuto, sotto minaccia di pena (art. 163 n. 1, 323 n. 4 CP343), a indicare tutti i suoi beni all'ufficio d'esecuzione e a metterli
a sua disposizione.

2

Se il fallito è morto o latitante, tale obbligo incombe, sotto minaccia di pena (art. 324 n. 1 CP), a tutte le persone adulte che convivevano
con lui.

3

Le persone menzionate ai capoversi 1 e 2 devono, a richiesta dell'ufficiale, aprire i locali e i ripostigli. Se necessario, l'ufficiale può chiedere l'aiuto dell'autorità di polizia.

4

I terzi che detengono beni del fallito o verso i quali questi vanta crediti hanno, sotto minaccia di pena (art. 324 n. 5 CP), lo stesso obbligo
di informare e di mettere a disposizione del fallito.

5

Le autorità hanno lo stesso obbligo di informare del fallito.

6

L'ufficio dei fallimenti ricorda esplicitamente agli interessati i loro obblighi come pure le conseguenze penali dell'inosservanza.


Art. 223

1

L'ufficio dei fallimenti fa chiudere immediatamente, con apposizione di sigilli, i magazzini, i depositi di merci, le officine, le botteghe ecc.,
quando non possano essere amministrati con sufficiente vigilanza fino
alla prima assemblea344 dei creditori.

2

Esso prende in custodia il danaro contante, le carte-valori, i libri di commercio e di famiglia e le altre carte di qualche importanza.

3

Tutti gli altri beni, finché non siano inventariati, sono posti sotto sigillo; i sigilli si possono apporre di nuovo anche dopo la registrazione
nell'inventario, se l'ufficio lo reputa necessario.

4

L'ufficio provvede alla custodia degli oggetti che si trovano fuori dei locali utilizzati dal fallito.


Art. 224

I beni enumerati nell'articolo 92 sono lasciati a disposizione del fallito, ma indicati ciò nondimeno nell'inventario.

342

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

343

RS 311.0

344

Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto
il presente testo.

B. Obbligo d'informare e di
mettere a disposizione C. Misure cautelari D. Beni necessari

Esecuzione e fallimento 78

281.1


Art. 225

Le cose indicate come proprietà di terzi o rivendicate da terzi devono
ciò non ostante essere inventariate, con menzione di tale circostanza.


Art. 226


345

I diritti dei terzi sui fondi del fallito che risultano dal registro fondiario
sono annotati d'ufficio nell'inventario.


Art. 227

Nell'inventario si indica il prezzo di stima di ogni singolo oggetto.


Art. 228

1

L'ufficio sottopone l'inventario al fallito, invitandolo a dichiarare se lo riconosca esatto e completo.

2

La dichiarazione del fallito è menzionata nell'inventario e dev'essere sottoscritta da lui.


Art. 229

1

Durante la procedura di fallimento, il fallito è tenuto, sotto minaccia di pena (art. 323 n. 5 CP346), a rimanere a disposizione dell'amministrazione, a meno che ne venga dispensato espressamente. Se necessario, egli è tradotto sul luogo dall'autorità di polizia. L'amministrazione
del fallimento gli ricorda esplicitamente il suo obbligo come pure le
conseguenze penali dell'inosservanza.347 2

L'amministrazione del fallimento può assegnargli un equo soccorso, specialmente quando lo obblighi a stare a sua disposizione.

3

L'amministrazione del fallimento determina a quali condizioni e fino a quando il fallito e la sua famiglia possono rimanere nell'abitazione,
sempreché questa faccia parte della massa.348 345

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

346

RS 311.0

347

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

348

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

E. Diritti di terzi
1. Su cose mobili

2. Su fondi

F. Stima

G. Dichiarazione
del fallito circa
l'inventario

H. Collaborazione e sussistenza del fallito

Legge federale

79

281.1


Art. 230

1

Se è prevedibile che la massa non sarà sufficiente per coprire le spese della procedura sommaria, il giudice del fallimento ordina, su istanza
dell'ufficio dei fallimenti, la sospensione della procedura di fallimento.349 2

L'ufficio dei fallimenti pubblica la sospensione della procedura di fallimento. La pubblicazione avverte che la procedura sarà chiusa se
entro dieci giorni nessun creditore ne chiederà la continuazione fornendo la garanzia richiesta per la quota di spese non coperte dalla
massa.350

3

Durante i due anni dopo la sospensione della liquidazione, il debitore può essere escusso anche in via di pignoramento.351 4

Dopo la sospensione della procedura di fallimento, le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento riprendono il loro
corso. Il tempo trascorso tra la dichiarazione di fallimento e la sospensione non si computa nei termini previsti dalla presente legge.352
a353 1

Se la liquidazione in via di fallimento di un'eredità alla quale tutti gli eredi hanno rinunciato viene sospesa per mancanza di attivi, gli eredi
possono esigere che gli attivi appartenenti all'eredità siano ceduti a loro favore o ad alcuni di essi, purché i richiedenti si dichiarino personalmente responsabili per il pagamento dei crediti garantiti da pegno e
delle spese di liquidazione non coperte dalla massa. Se nessun erede se
ne avvale, questo diritto può essere esercitato dai creditori o, in caso di
loro inattività, da terzi interessati.

2

Se la massa di una persona giuridica in fallimento comprende valori gravati da diritti di pegno e la procedura di fallimento è stata sospesa
per mancanza di attivi, ogni creditore pignoratizio può nondimeno
pretendere dall'ufficio dei fallimenti la realizzazione del proprio pegno. L'ufficio impartisce un termine.

3

In mancanza di una cessione ai sensi del capoverso 1 e se nessun creditore domanda la realizzazione del proprio pegno entro il termine
stabilito dall'ufficio, gli attivi, previo prelevamento delle spese, sono
devoluti allo Stato con gli oneri che li gravano ma senza le obbliga349

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

350

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

351

Introdotto dall'art. 15 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950
(RU 1950 I 57 71).

352

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

353

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

I. Sospensione
della procedura
di fallimento per
mancanza di attivi
1. In generale

2. Eredità alle
quali tutti gli
eredi hanno rinunciato e persone giuridiche

Esecuzione e fallimento 80

281.1

zioni personali, sempreché l'autorità cantonale competente non rifiuti
la devoluzione.

4

Se l'autorità cantonale competente rifiuta la devoluzione, l'ufficio dei fallimenti procede alla realizzazione degli attivi.


Art. 231


354

1

L'ufficio dei fallimenti propone al giudice del fallimento di procedere alla liquidazione secondo la procedura sommaria quando constata
che:

1.

il ricavo della realizzazione dei beni inventariati non sarà prevedibilmente sufficiente per coprire le spese della procedura
ordinaria; o

2.

il caso è semplice.

2

Se il giudice è dello stesso parere, la massa è liquidata con la procedura sommaria, sempreché prima della ripartizione della somma ricavata nessun creditore chieda che si proceda secondo la procedura ordinaria di fallimento, fornendo una garanzia sufficiente per le spese presumibilmente non coperte.

3

La liquidazione sommaria ha luogo secondo le regole della procedura ordinaria, fatte salve le eccezioni seguenti: 1.

Di regola non hanno luogo assemblee dei creditori. Tuttavia,
se in ragione di circostanze particolari una consultazione dei
creditori sembra opportuna, l'ufficio dei fallimenti può riunirli
in assemblea o provocare una loro risoluzione per mezzo di
circolare.

2.

Allo scadere del termine per le insinuazioni (art. 232 cpv. 2 n.
2), l'ufficio dei fallimenti procede alla realizzazione; esso osserva le disposizioni degli articoli 256 capoversi 2 a 4 e tiene
conto con il maggior riguardo possibile degli interessi dei creditori. I fondi possono essere realizzati soltanto dopo che sia
stato allestito l'elenco degli oneri.

3.

L'ufficio dei fallimenti designa i beni necessari nell'inventario
e lo deposita insieme con la graduatoria.

4.

Non è necessario depositare lo stato di ripartizione.

354

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

K. Liquidazione
sommaria

Legge federale

81

281.1

II. Della grida e della convocazione dei creditori355

Art. 232

1

L'ufficio dei fallimenti pubblica la dichiarazione di fallimento non appena sia stato deciso se si procederà alla liquidazione ordinaria o a
quella sommaria.356

2

La pubblicazione contiene: 1.

la designazione del fallito e del suo domicilio, nonché la data
della dichiarazione di fallimento; 2.357 l'ingiunzione ai creditori del fallito e a tutti coloro che vantano pretese sui beni che sono in suo possesso d'insinuare all'ufficio dei fallimenti, entro un mese dalla pubblicazione, i loro crediti o le loro pretese insieme con i mezzi di prova (riconoscimenti di debito, estratti di libri ecc.);

3.358 l'ingiunzione ai debitori del fallito di annunciarsi all'ufficio dei fallimenti entro il termine per le insinuazioni, nonché l'avvertenza circa le conseguenze penali dell'omissione (art. 324
n. 2 CP359);

4.360 l'ingiunzione a coloro che posseggono oggetti del fallito a titolo di pegno o per altro titolo, di porli a disposizione dell'ufficio dei fallimenti entro il termine per le insinuazioni, nonché l'avvertenza circa le conseguenze penali dell'omissione
(art. 324 n. 3 CP361 ) e l'avviso che, ove questa non sia giustificata, i diritti di prelazione saranno estinti; 5.362 la convocazione della prima assemblea dei creditori, che deve aver luogo al più tardi entro venti giorni dalla pubblicazione
e alla quale possono intervenire anche i condebitori e i fideiussori del fallito, come pure gli obbligati in via di regresso; 6.363 l'avvertenza che per gli interessati residenti all'estero l'ufficio dei fallimenti vale quale luogo per la notificazione, fintanto
che non ne venga designato un altro in Svizzera.

355

Prima avanti l'art. 231.

356

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

357

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

358

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

359

RS 311.0

360

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

361

RS 311.0

362

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

363

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

A. Pubblicazione

Esecuzione e fallimento 82

281.1


Art. 233

L'ufficio dei fallimenti trasmette un esemplare non raccomandato della
pubblicazione a tutti i creditori dei quali siano conosciuti il nome e la
dimora.


Art. 234


364

Se, prima della liquidazione di un'eredità alla quale tutti gli eredi abbiano rinunciato o nel corso di una procedura concordataria precedente il fallimento, ha già avuto luogo una grida ai creditori, l'ufficio
dei fallimenti riduce il termine per le insinuazioni a dieci giorni, comunicando nella pubblicazione che i debitori già insinuatisi sono dispensati dal farlo una seconda volta.

III. Dell'amministrazione della massa

Art. 235

1

Nella prima assemblea dei creditori un funzionario dell'ufficio dei fallimenti dirige le deliberazioni e costituisce con due creditori scelti
da lui la presidenza (burò).

2

La presidenza decide sull'ammissione di persone che, senza essere state invitate particolarmente, intendano prender parte alle deliberazioni.

3

L'assemblea è costituita legalmente quando il numero dei creditori presenti o rappresentati raggiunga almeno il quarto dei creditori conosciuti. Ove siano soltanto quattro o meno, possono deliberare validamente, purché costituiscano almeno la metà dei creditori conosciuti.

4

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei creditori votanti. A parità di voti, prevale quello del presidente. La presidenza decide sulle
contestazioni relative al computo dei voti.365

Art. 236


366

Se l'assemblea non può essere costituita, l'ufficio dei fallimenti lo
constata. Esso informa i creditori presenti sullo stato della massa e
amministra la stessa sino alla seconda assemblea dei creditori.

364

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

365

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

366

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

B. Avviso speciale ai creditori C. Casi speciali

A. Prima assemblea dei creditori
1. Costituzione e
quorum

2. Mancanza di
quorum

Legge federale

83

281.1


Art. 237

1

Costituita l'assemblea, l'ufficio presenta una relazione sull'inventario e sulla massa.

2

L'assemblea delibera se intende affidare l'amministrazione all'ufficio dei fallimenti oppure ad una o più persone di sua scelta.

3

In entrambi i casi, l'assemblea può costituire fra i suoi membri una delegazione dei creditori, alla quale sono affidati, se l'assemblea non
decide altrimenti, i seguenti compiti:367 1.

vigilare sulla gestione dell'amministrazione del fallimento, dar
pareri sulle questioni ad essa sottoposte dall'amministrazione,
fare opposizione ad ogni provvedimento contrario agli interessi dei creditori; 2.

autorizzare la continuazione del commercio o dell'industria del
fallito, determinandone le condizioni; 3.

approvare i conti, autorizzare a stare in giudizio, a transigere e
compromettere;

4.

opporsi ai crediti ammessi dall'amministrazione; 5.

autorizzare ripartizioni provvisorie durante la procedura di fallimento.


Art. 238

1

L'assemblea dei creditori può deliberare su questioni la cui soluzione non ammetta indugio, in particolare circa la continuazione dell'industria o del commercio del fallito, circa il tenere aperte le officine, i magazzini e le botteghe dello stesso, circa la prosecuzione delle cause
pendenti e le vendite a trattative private.

2

Se il fallito propone un concordato, l'assemblea può sospendere la liquidazione.368


Art. 239

1

Le deliberazioni dell'assemblea possono essere deferite, entro cinque giorni, all'autorità di vigilanza.369 2

L'autorità di vigilanza decide a breve termine, udito l'ufficio dei fallimenti e, se lo giudichi opportuno, il ricorrente ed i creditori che ne
facciano istanza.

367

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

368

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

369

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

3. Competenze
a. Designazione
dell'amministrazione e di una
delegazione dei
creditori

b. Deliberazioni
su questioni urgenti 4. Impugnazione
delle deliberazioni

Esecuzione e fallimento 84

281.1


Art. 240

L'amministrazione del fallimento cura gli interessi della massa e provvede alla sua liquidazione. Essa rappresenta la massa in giudizio.


Art. 241


370

Le disposizioni contenute negli articoli 8 a 11, 13, 14 capoverso 2 numeri 1, 2 e 4, nonché 17 a 19, 34 e 35 valgono anche per l'amministrazione speciale del fallimento.


Art. 242


371

1

L'amministrazione del fallimento decide se le cose rivendicate da un terzo devono essere restituite.

2

Se ritiene infondata la pretesa del terzo, l'amministrazione del fallimento gli impartisce un termine di venti giorni per promuovere
l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento. Se il terzo non osserva questo termine, il diritto è perento.

3

La massa che rivendica come proprietà del fallito beni mobili in possesso o copossesso di terzi oppure fondi iscritti nel registro fondiario a
nome di terzi deve promuovere azione contro di essi.


Art. 243

1

L'amministrazione del fallimento riscuote i crediti liquidi e scaduti della massa; occorrendo, in via di esecuzione.

2

L'amministrazione del fallimento realizza senza indugio gli oggetti esposti a rapido deprezzamento, che richiedono una manutenzione costosa o la cui conservazione comporta spese eccessive. Essa può inoltre ordinare la realizzazione immediata di cartevalori e altri oggetti che
hanno un prezzo di borsa o di mercato.372 3

Gli altri beni della massa sono realizzati soltanto dopo la seconda assemblea dei creditori.

370

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

371

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

372

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

B. Amministrazione del fallimento
1. Compiti in generale 2. Situazione
dell'amministrazione speciale 3. Rivendicazione di terzi e
della massa

4. Riscossione
dei crediti. Realizzazione d'urgenza

Legge federale

85

281.1

IV. Della verificazione dei crediti e della graduazione dei
creditori


Art. 244

Trascorso il termine per le insinuazioni, l'amministrazione del fallimento esamina i crediti insinuati e fa le necessarie verificazioni. Su
ciascuna insinuazione chiede la dichiarazione del fallito.


Art. 245

L'amministrazione decide sull'ammissione dei singoli crediti senza essere vincolata alla dichiarazione del fallito.


Art. 246


373

I crediti risultanti dal registro fondiario, anche se non sono insinuati,
sono ammessi, con gli interessi in corso, al passivo del fallimento.


Art. 247


374

1

Entro sessanta giorni dallo scadere del termine per le insinuazioni, l'amministrazione del fallimento forma lo stato di graduazione dei crediti («graduatoria», art. 219 e 220).

2

Se un fondo fa parte della massa, l'amministrazione compila entro lo stesso termine un elenco degli oneri che lo gravano (diritti di pegno,
servitù, oneri fondiari e diritti personali annotati). L'elenco degli oneri
costituisce parte integrante della graduatoria.

3

Se è stata costituita una delegazione dei creditori, l'amministrazione del fallimento sottopone alla sua approvazione la graduatoria e
l'elenco degli oneri; la delegazione può modificarli entro dieci giorni.

4

L'autorità di vigilanza può, all'occorrenza, prorogare questi termini.


Art. 248

Nella graduatoria è fatta menzione anche dei crediti rigettati, con l'indicazione dei motivi del rigetto.


Art. 249

1

La graduatoria viene depositata per l'ispezione presso l'ufficio.

2

L'amministrazione ne avverte con pubblico avviso i creditori.

373

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

374

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

A. Esame delle
insinuazioni

B. Decisione

C. Crediti ammessi d'ufficio D. Graduatoria
1. Formazione

2. Crediti rigettati 3. Deposito della
graduatoria e avviso speciale

Esecuzione e fallimento 86

281.1

3

Coloro i cui crediti furono in tutto o in parte rigettati o non furono collocati nel grado domandato ricevono speciale avviso del deposito e
del rigetto.


Art. 250


375

1

Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado
rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del
fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della
graduatoria.

2

Se egli contesta il credito o il grado di un altro creditore, l'azione deve essere promossa contro l'interessato. Se la domanda è ammessa, il
riparto destinato secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al
soddisfacimento dell'attore fino a concorrenza del suo intero credito,
comprese le spese processuali. L'eventuale eccedenza è ripartita secondo la graduatoria rettificata.

3

La causa è trattata con la procedura accelerata.


Art. 251

1

Le insinuazioni tardive sono ammesse fino alla chiusura del fallimento.

2

Il creditore deve pagare le spese cagionate dal ritardo e può essere costretto ad una conveniente anticipazione.

3

Egli non ha alcun diritto sulle ripartizioni provvisorie fatte prima della sua insinuazione.

4

Se l'amministrazione del fallimento ritiene giustificata l'insinuazione tardiva, modifica la graduatoria e pubblica le modificazioni.

5

È applicabile l'articolo 250.

V. Della liquidazione della massa

Art. 252

1

Dopo aver depositato la graduatoria, l'amministrazione del fallimento convoca ad una seconda assemblea i creditori i cui crediti non
sono stati rigettati definitivamente. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno venti giorni prima dell'assemblea.376 375

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

376

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

4. Contestazione
della graduatoria

5. Insinuazioni
tardive

A. Seconda assemblea dei creditori
1. Convocazione

Legge federale

87

281.1

2

Qualora in quest'assemblea si debba deliberare su un concordato, l'avviso di convocazione ne fa menzione.377 3

L'assemblea è presieduta da un membro dell'amministrazione. Si applica per analogia l'articolo 235 capoversi 3 e 4.


Art. 253

1

L'amministrazione presenta all'assemblea una relazione particolareggiata sull'andamento della gestione, nonché sullo stato attivo e passivo.

2

L'assemblea delibera sulla conferma dell'amministrazione ed eventualmente della delegazione dei creditori; essa ordina inappellabilmente quanto richiede la gestione del fallimento.


Art. 254


378

Se l'assemblea non può essere costituita, l'amministrazione del fallimento lo constata e informa i creditori presenti sullo stato della massa.
L'amministrazione e la delegazione dei creditori rimangono in funzione sino alla chiusura della liquidazione.


Art. 255


379

Ulteriori assemblee dei creditori sono convocate, qualora un quarto dei
creditori o la delegazione dei creditori ne faccia domanda, oppure
l'amministrazione del fallimento lo reputi necessario.

a380 1

Nei casi urgenti o se non è stato possibile costituire una delle assemblee dei creditori, l'amministrazione può sottoporre proposte ai creditori per mezzo di circolare. Una proposta è accettata quando la maggioranza dei creditori la approva, esplicitamente o tacitamente, entro il
termine impartito.

2

Se non si conoscono tutti i creditori, l'amministrazione può inoltre pubblicare le sue proposte.

377

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

378

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

379

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

380

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

2. Competenza

3. Mancanza di
quorum

B. Ulteriori assemblee dei creditori C. Deliberazioni
per mezzo di circolare

Esecuzione e fallimento 88

281.1


Art. 256

1

I beni appartenenti alla massa sono realizzati per cura dell'amministrazione ai pubblici incanti o, se i creditori lo deliberano, a trattative
private.

2

I beni costituiti in pegno non possono essere realizzati in modo diverso dai pubblici incanti se non col consenso dei creditori pignoratizi.

3

I beni di cospicuo valore e i fondi possono essere realizzati a trattative private soltanto se è stata data la possibilità ai creditori di formulare offerte superiori.381

4

Le pretese fondate sugli articoli 286 a 288 non possono essere realizzate ai pubblici incanti né altrimenti alienate.382


Art. 257

1

Il luogo, il giorno e l'ora dell'incanto sono resi pubblicamente noti.

2

Ove siano da realizzare fondi, il bando dev'essere pubblicato almeno un mese prima dell'incanto e indicare il giorno dal quale le condizioni
dell'incanto saranno depositate, per l'ispezione, presso l'ufficio dei
fallimenti.

3

Un esemplare del bando sarà notificato ad ogni singolo creditore ipotecario con l'indicazione del prezzo di stima.


Art. 258


383

1

Dopo tre chiamate, gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al maggior offerente.

2

In caso di realizzazione di un fondo sono applicabili le disposizioni dell'articolo 142 capoversi 1 e 3. I creditori possono inoltre stabilire
un prezzo d'aggiudicazione minimo per il primo incanto.384

Art. 259


385

Alle condizioni dell'incanto si applicano per analogia gli articoli 128,
129, 132a, 134 a 137 e 143. Le funzioni dell'ufficio d'esecuzione
spettano all'amministrazione del fallimento.

381

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

382

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

383

Nuovo testo giusta l'art. 16 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950
(RU 1950 I 57 71).

384

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

385

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

D. Modo di realizzazione E. Pubblici incanti
1. Pubblicazione

2. Aggiudicazione 3. Condizioni
dell'incanto

Legge federale

89

281.1


Art. 260

1

Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.

2

La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla
massa.

3

Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.386 VI. Della ripartizione

Art. 261

Incassata la somma ricavata da tutta la massa e divenuta definitiva la
graduatoria, l'amministrazione compila lo stato di ripartizione ed il
conto finale.


Art. 262


387

1

Si prelevano in primo luogo tutte le spese cagionate dalla dichiarazione e dalla liquidazione del fallimento, nonché dalla formazione dell'inventario.

2

Sulla somma ricavata dagli oggetti costituiti in pegno si prelevano soltanto le spese d'inventario, di amministrazione e di realizzazione
del pegno.


Art. 263

1

Lo stato di ripartizione ed il conto finale sono depositati per dieci giorni presso l'ufficio dei fallimenti.

2

Il deposito è notificato a ciascun creditore insieme ad un estratto riguardante il suo riparto.


Art. 264

1

Appena trascorso il termine del deposto, l'amministrazione del fallimento procede alla ripartizione.

2

Sono applicabili per analogia le disposizioni dell'articolo 150.

386

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

387

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

F. Cessione dei
diritti

A. Stato di ripartizione e conto
finale

B. Spese

C. Deposito
dello stato di ripartizione e del
conto finale

D. Ripartizione

Esecuzione e fallimento 90

281.1

3

I riparti spettanti ai crediti sottoposti a condizione sospensiva od a scadenza incerta sono depositati presso lo stabilimento dei depositi.


Art. 265

1

All'atto della ripartizione finale ciascun creditore riceve, per l'ammontare rimasto scoperto del suo credito, un attestato di carenza di beni, nel quale si indica se il credito sia stato riconosciuto o contestato
dal fallito. Nel primo caso, l'attestato di carenza di beni vale come riconoscimento di debito a' sensi dell'articolo 82.

2

L'attestato di carenza di beni permette di chiedere il sequestro e produce gli effetti enunciati negli articoli 149 capoverso 4 e 149a. Tuttavia, non si può promuovere una nuova esecuzione, in base al medesimo, se non quando il debitore sia ritornato a miglior fortuna. A tale
effetto si tien conto anche dei beni di cui il debitore disponga economicamente.388 3

...389

a390 1

Se il debitore si oppone al precetto esecutivo contestando di essere ritornato a miglior fortuna, l'ufficio d'esecuzione trasmette l'opposizione al giudice del luogo dell'esecuzione. Questi statuisce definitivamente dopo aver sentito le parti.

2

Il giudice ammette l'opposizione se il debitore espone la sua situazione economica e patrimoniale e rende verosimile di non essere ritornato a miglior fortuna.

3

Se il giudice non ammette l'opposizione, esso determina in quale misura il debitore è ritornato a miglior fortuna (art. 265 cpv. 2). Il giudice
può dichiarare pignorabili i beni appartenenti a terzi ma di cui il debitore dispone economicamente, qualora il diritto del terzo si fondi su
una atto compiuto dal debitore nell'intenzione riconoscibile per il terzo di impedire il ritorno a miglior fortuna.

4

Il debitore e il creditore possono promuovere l'azione ordinaria di contestazione o accertamento del ritorno a miglior fortuna avanti al
giudice del luogo dell'esecuzione, entro venti giorni dalla notificazione della decisione sull'opposizione. La causa è trattata in procedura
accelerata.

388

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

389

Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

390

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

E. Attestato di
carenza di beni
1. Contenuto ed
effetti

2. Determinazione del ritorno
a miglior fortuna

Legge federale

91

281.1

b391 Il debitore che si oppone all'esecuzione contestando di essere ritornato
a miglior fortuna non può domandare egli stesso, durante l'esecuzione
medesima, la dichiarazione del suo fallimento (art. 191).


Art. 266

1

Si possono fare delle ripartizioni provvisorie tostochè sia trascorso il termine per impugnare la graduatoria.

2

L'articolo 263 si applica per analogia.392

Art. 267

I creditori che non hanno partecipato alla liquidazione sottostanno alle
limitazioni di coloro che ricevettero un attestato di carenza di beni.

VII. Della chiusura del fallimento

Art. 268

1

Ultimata la ripartizione, l'amministrazione presenta una relazione finale al giudice del fallimento.

2

Quando il giudice ritenga esaurita la procedura di fallimento, ne pronuncia la chiusura.

3

Ove abbia a fare osservazioni sulla gestione dell'amministrazione, ne informa l'autorità di vigilanza.

4

L'ufficio pubblica la chiusura del fallimento.


Art. 269

1

Se, chiuso il fallimento, si scoprono beni che sarebbero spettati alla massa, ma non vi furono compresi, l'ufficio ne prende possesso e li
realizza senz'altra formalità, distribuendo la somma ricavatane fra i
creditori perdenti, secondo il grado rispettivo.

2

L'ufficio dei fallimenti procede nello stesso modo riguardo alle somme depositate che divengono disponibili o che non sono state riscosse entro dieci anni.393 391

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

392

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

393

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

3. Inammissibilità della dichiarazione di fallimento su domanda del debitore F. Ripartizioni
provvisorie

G. Crediti non
insinuati

A. Relazione finale e decisione
di chiusura

B. Beni scoperti
successivamente

Esecuzione e fallimento 92

281.1

3

Trattandosi di pretesa dubbia, l'ufficio ne avvisa i creditori mediante pubblicazione o con lettera. Si applicano per analogia le disposizioni
dell'articolo 260.


Art. 270

1

La procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo.394 2

In caso di bisogno, questo termine può essere prorogato dall'autorità di vigilanza.

Titolo ottavo: Del sequestro

Art. 271

1

Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore:395

1.

quando il debitore non abbia domicilio fisso; 2.

quando il debitore, nell'intenzione di sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni, trafughi i suoi beni, si renda latitante o si prepari a prendere la fuga; 3.

quando il debitore sia di passaggio o appartenga al ceto delle
persone che frequentano le fiere ed i mercati e si tratti di crediti per loro natura immediatamente esigibili; 4.396 quando il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente
con la Svizzera o si fondi su una sentenza esecutiva o su un riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82 capoverso 1; 5.397 quando al creditore sia stato rilasciato nei confronti del debitore un attestato provvisorio o definitivo di carenza di beni.

2

Nei casi contemplati ai numeri 1 e 2 il sequestro si può domandare altresì per crediti non ancora scaduti; esso produce, rimpetto al debitore, la scadenza del credito.

3

...398

394

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

395

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

396

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

397

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

398

Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

C. Termine di
ultimazione della
procedura di fallimento A. Cause di sequestro

Legge federale

93

281.1


Art. 272


399

1

Il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza: 1.

del credito;

2.

di una causa di sequestro; 3.

di beni appartenenti al debitore.

2

Se il creditore dimora all'estero e non ha eletto domicilio in Svizzera, lo si ritiene domiciliato presso l'ufficio d'esecuzione.


Art. 273


400

1

Il creditore è responsabile sia nei confronti del debitore, sia di terzi, dei danni cagionati con un sequestro infondato. Il giudice può obbligarlo a prestare garanzia.

2

L'azione di risarcimento può essere promossa anche avanti al giudice del luogo del sequestro.


Art. 274

1

Il giudice del sequestro incarica dell'esecuzione del sequestro l'ufficiale o altro funzionario o impiegato, a cui comunica il decreto di sequestro.401

2

Il decreto enuncia: 1.

il nome ed il domicilio del creditore, dell'eventuale mandatario
e del debitore;

2.

il credito pel quale il sequestro è concesso; 3.

la causa del sequestro; 4.

gli oggetti da sequestrare; 5.

la menzione della responsabilità del creditore pei danni ed
eventualmente della prestazione di garanzia a lui imposta.


Art. 275


402

Gli articoli 91 a 109 concernenti il pignoramento si applicano per
analogia all'esecuzione del sequestro.

399

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

400

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

401

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

402

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

B. Concessione
del sequestro

C. Responsabilità per sequestro
infondato

D. Decreto di
sequestro

E. Esecuzione
del sequestro

Esecuzione e fallimento 94

281.1


Art. 276

1

Il funzionario o l'impiegato incaricato del sequestro ne stende il verbale, attestando a piè del decreto l'avvenuto sequestro ed indicando gli
oggetti sequestrati con la loro stima, e lo trasmette immediatamente
all'ufficio.

2

Questo comunica immediatamente copia del verbale al creditore e al debitore e informa i terzi i cui diritti sono toccati dal sequestro.403

Art. 277

Gli oggetti sequestrati sono lasciati a disposizione del debitore, ove
presti garanzia che in caso di pignoramento o di fallimento presenterà
gli identici oggetti o ne sostituirà altri di egual valore. La garanzia si
presta mediante deposito, fideiussione solidale o un'altra garanzia
equivalente.404


Art. 278


405

1

Chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare opposizione al giudice del sequestro entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro.

2

Il giudice del sequestro dà agli interessati la possibilità di esprimersi e pronuncia senza indugio.

3

Contro la decisione sull'opposizione è ammesso il ricorso, entro dieci giorni, all'autorità giudiziaria superiore. Le parti possono avvalersi
di fatti nuovi.

4

L'opposizione e il ricorso non ostacolano l'efficacia del sequestro.

5

Durante la procedura di opposizione e in caso di impugnazione della decisione sull'opposizione i termini previsti dall'articolo 279 rimangono sospesi.


Art. 279


406

1

Il creditore che avesse ottenuto un sequestro prima di promuovere l'esecuzione o l'azione deve provvedervi entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di sequestro.

2

Se il debitore ha fatto opposizione, il creditore deve, entro dieci giorni dalla relativa notificazione, fare domanda di rigetto dell'opposizione o promuovere l'azione di accertamento del suo credito. Se la

403

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

404

Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

405

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

406

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

F. Verbale di sequestro G. Garanzia prestata dal debitore H. Opposizione
al decreto di sequestro I. Convalida del
sequestro

Legge federale

95

281.1

domanda di rigetto non è ammessa, egli deve promuovere l'azione entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.

3

Se il debitore non ha fatto opposizione o questa è stata rimossa, il creditore deve chiedere la continuazione dell'esecuzione entro dieci
giorni dal momento in cui è legittimato a farlo (art. 88). L'esecuzione
si prosegue in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona
del debitore.

4

Se il creditore ha promosso l'azione di accertamento del suo credito senza preventiva esecuzione, deve promuovere l'esecuzione entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.


Art. 280


407

Il sequestro è revocato se il creditore: 1.

non osserva i termini stabiliti dall'articolo 279; 2.

ritira o lascia perimere l'azione o l'esecuzione; 3.

la sua azione è respinta definitivamente dal giudice.


Art. 281

1

Qualora dopo il decreto di sequestro gli oggetti sequestrati vengano pignorati da terzi, prima che il creditore sequestrante possa presentare
la domanda di pignoramento, questi partecipa di diritto al pignoramento in via provvisoria.

2

Egli preleva sulla somma ricavata le spese del sequestro.

3

Il sequestro non produce altro diritto di prelazione.

Titolo nono: Disposizioni speciali relative a pigioni e affitti

Art. 282


408



Art. 283

1

Anche prima d'iniziare l'esecuzione, il locatore di locali commerciali può domandare l'assistenza dell'ufficio per la provvisoria tutela del
suo diritto di ritenzione (art. 268 segg. e 299c del Codice delle obbligazioni).409 407

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

408

Abrogato dal n. II art. 3 della LF del 15 dic. 1989 che modifica il CO (locazione e affitto)
(RS 220 in fine, disp. fin. tit. VIII e VIIIbis).

409

Nuovo testo giusta il n. II art. 3 della LF del 15 dic. 1989 che modifica il CO (locazione e
affitto), in vigore dal 1° lug. 1990 (RS 220 in fine, disp. fin. tit. VIII e VIIIbis).

K. Revoca del
sequestro

L. Partecipazione
provvisoria

Inventario degli
oggetti vincolati
al diritto di ritenzione

Esecuzione e fallimento 96

281.1

2

Quando siavi pericolo nel ritardo, si può chiedere l'assistenza della polizia o delle autorità comunali.

3

L'ufficio fa l'inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione e fissa al locatore un termine per promuovere l'esecuzione in via di
realizzazione del pegno.


Art. 284

Ove tali oggetti siano stati asportati clandestinamente o con violenza,
potranno essere riportati, con l'assistenza della polizia, nei locali appigionati o affittati, entro dieci giorni dall'asportazione. Sono salvi i diritti dei terzi di buona fede. In caso di contestazione, il giudice decide
con la procedura accelerata.

Titolo decimo: Della revocazione410

Art. 285

1

La revocazione ha per scopo di assoggettare all'esecuzione i beni che le sono stati sottratti in seguito a uno degli atti enumerati dagli articoli
286 a 288.411

2

Possono domandare la revocazione: 1.412 i creditori che hanno ottenuto un attestato provvisorio o definitivo di carenza di beni dopo pignoramento;

2.

l'amministrazione del fallimento o, a termini degli articoli 260
e 269 capoverso 3, i singoli creditori.


Art. 286

1

Sono revocabili tutte le donazioni e disposizioni a titolo gratuito, eccetto gli usuali regali occasionali, fatte dal debitore nell'anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento.413

2

Sono equiparati alle donazioni: 1.

gli atti pei quali il debitore avesse accettato un correspettivo
non proporzionato alla sua prestazione; 410

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

411

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

412

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

413

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

Reintegrazione
di oggetti

A. Scopo. Legittimazione attiva B. Atti revocabili
1. Disposizioni a
titolo gratuito

Legge federale

97

281.1

2.414 gli atti mediante i quali il debitore avesse costituito a sé o ad altri una rendita vitalizia, un vitalizio, un usufrutto o un diritto
di abitazione.


Art. 287

1

Sono revocabili i seguenti atti che il debitore in stato d'insolvenza avesse compiuto nell'anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento: 415 1.416 la costituzione di garanzie per obbligazioni preesistenti per le quali il debitore non si era già prima obbligato a prestar garanzia; 2.

l'estinzione di un debito pecuniario che non sia stata eseguita
con danaro o con altri mezzi usuali di pagamento; 3.

il pagamento di un debito non scaduto.

2

Tuttavia la revocazione non è ammessa se colui che ha profittato dell'atto prova di non aver conosciuto né di aver dovuto conoscere l'insolvenza del debitore.417


Art. 288


418

Sono infine revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento
con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recar pregiudizio ai
suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri.

a419 Non sono computati nei termini previsti dagli articoli 286 a 288: 1.

la durata della procedura concordataria precedente alla dichiarazione di fallimento; 2.

la durata di un differimento della dichiarazione di fallimento ai
sensi degli articoli 725a, 764, 817 o 903 del Codice delle obbligazioni420; 414

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

415 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

416

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

417

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

418

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

419

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

420

RS 220

2. Insolvenza

3. Dolo

4. Computo dei
termini

Esecuzione e fallimento 98

281.1

3.

nel caso di liquidazione in via di fallimento di un'eredità, il
tempo trascorso tra il giorno della morte e l'ordine di liquidazione; 4.

la durata della preventiva esecuzione.


Art. 289


421

L'azione revocatoria si promuove al domicilio del convenuto. Se questi non ha domicilio in Svizzera, l'azione può essere promossa al luogo
del pignoramento o del fallimento.


Art. 290


422

L'azione revocatoria si promuove contro coloro che stipularono col
debitore l'atto revocabile o che furono da lui favoriti mediante un atto
revocabile, nonché contro i loro eredi o altri successori a titolo universale e contro terzi di mala fede. L'azione non pregiudica i diritti dei
terzi di buona fede.


Art. 291

1

Chi per l'atto rivocabile avesse acquistato beni del debitore è tenuto a restituirli. Il correspettivo dev'essere restituito, in quanto si trovi ancora nelle mani del debitore o in quanto questi se ne sia arricchito. Per
l'eccedenza non si ha che un semplice credito verso il debitore.

2

Il creditore che ha restituito quanto gli fu dato in pagamento in virtù di un atto revocabile, rientra nei suoi diritti.423 3

Il donatario di buona fede è tenuto a restituire soltanto ciò di cui si è arricchito.


Art. 292


424

L'azione revocatoria è perenta: 1.

due anni dopo la notificazione dell'attestato di carenza di beni
dopo pignoramento (art. 285 cpv. 2 n. 1); 2.

due anni dopo la dichiarazione di fallimento (art. 285 cpv. 2
n. 2).

421

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

422

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

423

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

424

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

C. Azione revocatoria
1. Foro

2. Legittimazione passiva D. Effetti

E. Perenzione

Legge federale

99

281.1

Titolo undecimo:425 Della procedura concordataria I. Moratoria concordataria

Art. 293

1

Il debitore che vuole ottenere un concordato deve presentare al giudice del concordato una domanda motivata e una proposta di concordato. Egli deve allegarvi il bilancio e il conto di esercizio o un documento equivalente, da cui si possa conoscere il suo stato patrimoniale
e il suo andamento reddituale, come pure l'elenco dei suoi libri di
commercio, se è obbligato a tenerne (art. 957 CO426).

2

Il creditore che può presentare domanda di fallimento è legittimato anche a chiedere al giudice del concordato, con domanda motivata,
l'apertura della procedura concordataria.

3

Presentata la domanda o nel caso in cui il fallimento sia differito d'ufficio (art. 173a cpv. 2), il giudice ordina senza indugio i provvedimenti necessari alla conservazione dei beni del debitore. In casi motivati, può concedere una moratoria provvisoria di due mesi al massimo e nominare un commissario provvisorio incaricato di esaminare
lo stato patrimoniale e l'andamento reddituale del debitore, nonché le
possibilità di risanamento.

4

Gli articoli 296, 297 e 298 sono applicabili alla moratoria provvisoria.


Art. 294

1

In caso di domanda di moratoria concordataria o di provvedimenti cautelari, il giudice del concordato convoca senza indugio il debitore e
il creditore richiedente. Egli può inoltre sentire altri creditori oppure
esigere dal debitore che produca un bilancio dettagliato, un conto
d'esercizio o un documento equivalente e l'elenco dei suoi libri di
commercio.

2

Non appena in possesso dei documenti necessari, il giudice del concordato decide nel tempo più breve sulla domanda; egli ha riguardo
allo stato patrimoniale e all'andamento reddituale del debitore, nonché
alle possibilità di concordato.

3

Nei Cantoni dove esiste un'istanza superiore dei concordati, è ammesso il ricorso alla medesima da parte del debitore e del creditore richiedente entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.

4

Ogni creditore può impugnare la decisione, se la stessa riguarda la nomina del commissario.

425

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

426

RS 220

A. Procedura
1. Domanda;
provvedimenti
cautelari

2. Convocazione,
decisione e impugnazione

Esecuzione e fallimento 100

281.1


Art. 295

1

Se la domanda non appare a prima vista infondata, il giudice del concordato concede al debitore una dilazione da quattro a sei mesi (moratoria concordataria) e nomina uno o più commissari. La durata della
moratoria provvisoria non è computata.

2

Il commissario:

a.

vigila sugli atti del debitore; b.

esercita le attribuzioni indicate negli articoli 298 a 302 e 304; c.

presenta su domanda del giudice del concordato rapporti intermedi e informa i creditori sull'andamento della moratoria.

3

Gli articoli 8, 10, 11, 14, 17 a 19, 34 e 35 si applicano per analogia al commissario.

4

Su domanda del commissario, la moratoria può essere prorogata fino a dodici mesi al massimo e, nei casi particolarmente complessi, fino a
24 mesi al massimo. In caso di proroga oltre dodici mesi, i creditori
devono essere sentiti.

5

Su domanda del commissario, la moratoria può essere revocata prima dello scadere del termine, se necessario per preservare il patrimonio
del debitore o se la conclusione del concordato non è manifestamente
più possibile. Il debitore e i creditori devono essere sentiti. Gli articoli
307 a 309 sono applicabili per analogia.


Art. 296

La concessione della moratoria è pubblicata e comunicata senza indugio all'ufficio dei fallimenti e al registro fondiario. La moratoria concordataria è menzionata nel registro fondiario.


Art. 297

1

Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso. L'articolo 199 capoverso 2 si applica per
analogia ai beni pignorati.

2

Anche durante la moratoria sono ammissibili: 1.

l'esecuzione in via di pignoramento per i crediti della prima
classe (art. 219 cpv. 4); 2.

l'esecuzione in via di realizzazione del pegno per i crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno,
invece, non può aver luogo.

3

La concessione della moratoria sospende nei confronti del debitore il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato.

3. Concessione e
durata della moratoria. Nomina
e compiti del
commissario

4. Pubblicazione

B. Effetti della
moratoria
1. Sui diritti dei
creditori

Legge federale

101

281.1

4

Per la compensazione valgono gli articoli 213 a 214a. La pubblicazione della moratoria e, all'occorrenza, il precedente differimento della
dichiarazione di fallimento ai sensi degli articoli 725a, 764, 817 e 903
del Codice delle obbligazioni427 valgono come dichiarazione di fallimento.


Art. 298

1

Il debitore può continuare la sua attività sotto la vigilanza del commissario. Il giudice del concordato può tuttavia ordinare che determinati atti possano essere compiuti validamente soltanto con il concorso
del commissario, oppure autorizzare il commissario a proseguire l'attività aziendale in luogo del debitore.

2

Salvo autorizzazione del giudice del concordato, durante la moratoria il debitore non può validamente alienare o ipotecare elementi degli attivi fissi, costituire pegni, prestare fideiussioni e disporre a titolo gratuito.

3

Se il debitore contravviene a queste disposizioni o alle istruzioni del commissario, il giudice del concordato può, su rapporto del commissario, togliere al debitore la facoltà di disporre dei suoi beni o revocare
la moratoria. Il debitore e i creditori devono essere sentiti. Sono applicabili gli articoli 307 a 309.


Art. 299

1

Il commissario, appena nominato, fa l'inventario di tutti i beni del debitore e procede alla stima dei singoli oggetti.

2

Il commissario tiene a disposizione dei creditori la decisione sulla stima dei pegni; la comunica per scritto, prima dell'assemblea dei creditori, ai creditori ipotecari e al debitore.

3

Ogni interessato può domandare al giudice del concordato, entro dieci giorni e anticipandone le spese, una nuova stima del pegno. Se la
medesima è stata domandata da un creditore, questi può pretendere dal
debitore il rimborso delle spese soltanto se la prima stima è stata modificata in notevole misura.


Art. 300

1

Il commissario invita i creditori, mediante pubblico avviso (art. 35 e 296), ad insinuare entro venti giorni i loro crediti, sotto la comminatoria che in caso di omissione non avranno diritto di voto alle deliberazioni sul concordato. Egli invia, con lettera semplice, una copia della
pubblicazione ai creditori dei quali sia conosciuto il nome e il domicilio.

427

RS 220

2. Sulla capacità
di disporre del
debitore

C. Compiti specifici del commissario
1. Formazione
dell'inventario e
stima del pegno

2. Avviso ai creditori

Esecuzione e fallimento 102

281.1

2

Il commissario invita il debitore a pronunciarsi sui crediti insinuati.


Art. 301

1

Allestita la proposta di concordato, il commissario convoca, mediante pubblico avviso, l'assemblea dei creditori, avvertendo che gli
atti possono essere esaminati nei dieci giorni che precedono detta assemblea. La pubblicazione dell'avviso deve aver luogo almeno un mese prima dell'assemblea.

2

L'articolo 300 capoverso 1 secondo periodo è applicabile.


Art. 302

1

Nell'assemblea dei creditori il commissario dirige le deliberazioni e riferisce sullo stato patrimoniale e sull'andamento reddituale del debitore.

2

Il debitore deve intervenire all'assemblea per dare gli schiarimenti che gli venissero chiesti.

3

Il commissario sottopone il concordato ai creditori riuniti in assemblea, perché l'approvino con la loro sottoscrizione.

4

...


Art. 303

1

Il creditore che non ha aderito al concordato non perde i suoi diritti contro i condebitori, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso (art.
216).

2

Parimenti, il creditore che vi ha aderito non perde i suoi diritti contro le persone summenzionate, a condizione che le abbia avvisate, almeno
dieci giorni prima, del giorno e del luogo dell'assemblea, offrendo loro
la cessione del proprio credito contro pagamento (art. 114, 147, 501
CO428).

3

Il creditore può altresì, senza pregiudizio dei suoi diritti, autorizzare i condebitori, fideiussori e obbligati in via di regresso a deliberare in
sua vece sull'adesione al concordato.


Art. 304

1

Prima della scadenza della moratoria, il commissario sottopone al giudice del concordato tutti gli atti. Nella sua relazione, egli riferisce
sulle adesioni già ricevute e raccomanda l'omologazione o il rigetto
del concordato.

2

Il giudice del concordato pronuncia a breve termine.

428

RS 220

3. Convocazione
dell'assemblea
dei creditori

D. Assemblea
dei creditori

E. Diritti contro i
coobbligati

F. Relazione del
commissario;
pubblicazione
dell'udienza
d'omologazione

Legge federale

103

281.1

3

Il giorno e il luogo dell'udienza sono comunicati mediante pubblico avviso, con l'avvertenza che i creditori potranno farvi valere le loro
opposizioni al concordato.

II. Disposizioni generali sul concordato

Art. 305

1

Il concordato è accettato qualora vi abbia aderito, prima della decisione di omologazione, la maggioranza dei creditori, rappresentanti
almeno i due terzi dell'ammontare complessivo dei crediti, oppure un
quarto dei creditori, rappresentanti almeno i tre quarti di detto ammontare.

2

I creditori privilegiati e il coniuge del debitore non sono compresi nel computo né per la loro persona, né per i loro crediti. I crediti garantiti
da pegno si computano soltanto per l'ammontare che in base alla stima
del commissario rimane scoperto.

3

Il giudice429 decide se e per qual somma si debbano computare anche i crediti sotto condizione, quelli sottoposti a termine incerto e quelli
contestati, senza che ne rimanga pregiudicata la questione sulla sussistenza dei medesimi.


Art. 306

1

...

2

L'omologazione è inoltre subordinata alle seguenti condizioni: 1.

La somma offerta deve essere in giusta proporzione con i mezzi del debitore; il giudice può tener conto delle sue aspettative.

1bis. Se il concordato prevede l'abbandono dell'attivo (art. 317 cpv.

1), il ricavo della realizzazione o la somma offerta dal terzo
devono apparire superiori al prezzo conseguibile mediante una
liquidazione in via di fallimento.

2.

L'esecuzione del concordato, l'integrale soddisfacimento dei
creditori privilegiati ammessi e l'adempimento delle obbligazioni contratte durante la moratoria con il consenso del commissario devono essere sufficientemente garantiti, a meno che
singoli creditori abbiano esplicitamente rinunciato a esigere
una garanzia per il loro credito.

3

Il giudice può, d'ufficio o su domanda di un partecipante, completare un concordato non disciplinato in modo sufficiente.

429

Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto
il presente testo.

A. Accettazione
da parte dei creditori B. Omologazione
1. Condizioni

Esecuzione e fallimento 104

281.1

a 1

Su domanda del debitore, il giudice del concordato può sospendere, durante un anno al massimo a contare dall'omologazione del concordato, la realizzazione di un fondo gravato di un pegno per un credito
anteriore all'inizio della procedura concordataria, a condizione che gli
interessi del suo debito ipotecario non siano impagati da più di un anno. Il debitore deve tuttavia rendere verosimile che il fondo è necessario per l'esercizio della sua azienda e che con la realizzazione egli
correrebbe il rischio di vedere compromessa la sua esistenza economica.

2

Ai creditori interessati deve essere dato modo di presentare le loro osservazioni scritte prima della discussione sull'omologazione del
concordato (art. 304); essi sono convocati personalmente all'assemblea dei creditori (art. 302) e all'udienza avanti il giudice del concordato.

3

La sospensione della realizzazione cade d'ufficio quando il debitore aliena volontariamente il pegno, quando è dichiarato in fallimento o
quando muore.

4

Su domanda di un creditore interessato e dopo aver sentito il debitore, il giudice del concordato revoca la sospensione della realizzazione, se il creditore rende verosimile che:

1.

il debitore l'ha ottenuta dando indicazioni non veritiere al giudice del concordato; 2.

il patrimonio o il reddito del debitore sia aumentato e che di
conseguenza questi può rimborsare il debito senza compromettere la sua esistenza economica; oppure 3.

la realizzazione del pegno immobiliare non mette più in pericolo l'esistenza economica del debitore.


Art. 307

Nei Cantoni dove esiste un'istanza superiore dei concordati, la decisione sull'omologazione può essere deferita alla medesima entro dieci
giorni dalla sua notificazione.


Art. 308

1

Appena divenuta definitiva, la decisione è pubblicata e comunicata all'ufficio d'esecuzione e al registro fondiario. La decisione è inoltre
comunicata al registro di commercio, se un debitore iscritto nel registro di commercio ottiene un concordato con abbandono dell'attivo.

2

Con la pubblicazione della decisione cessano gli effetti della moratoria.

2. Sospensione
della realizzazione di pegni
immobiliari

3. Impugnazione

4. Pubblicazione

Legge federale

105

281.1


Art. 309

In caso di rigetto del concordato o di revoca della moratoria (art. 295
cpv. 5 e 298 cpv. 3), ogni creditore può chiedere, entro venti giorni
dalla pubblicazione, l'immediata dichiarazione di fallimento di qualsiasi debitore.


Art. 310

1

Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori i cui crediti siano sorti prima della pubblicazione della moratoria o, senza il consenso del
commissario, dopo detta pubblicazione. Fanno eccezione i crediti garantiti da pegno per l'ammontare coperto da questo.

2

I debiti contratti durante la moratoria con il consenso del commissario costituiscono debiti della massa in un concordato con abbandono
dell'attivo o in un fallimento successivo.


Art. 311

L'omologazione del concordato produce estinzione di tutte le esecuzioni promosse prima della moratoria ad eccezione di quelle in via di
realizzazione del pegno; l'articolo 199 capoverso 2 è applicabile per
analogia.


Art. 312

È nulla ogni promessa con cui il debitore assicuri ad un creditore più
di quanto gli spetti secondo i termini del concordato (art. 20 CO430).


Art. 313

1

Ogni creditore può domandare al giudice del concordato la revoca di un concordato ottenuto con mezzi sleali (art. 20, 28, 29 CO431 ).

2

Gli articoli 307 a 309 sono applicabili per analogia.

III. Del concordato ordinario

Art. 314

1

Il concordato indica in quale misura i creditori rinunciano ai loro crediti, come il debitore adempirà le sue obbligazioni e, all'occorrenza, come queste saranno garantite.

430

RS 220

431

RS 220

C. Effetti
1. In caso di rigetto 2. In caso di
omologazione
a. Obbligatorietà
per i creditori

b. Estinzione
delle esecuzioni

c. Nullità delle
promesse fatte al
di fuori del concordato D. Revoca del
concordato

A. Contenuto

Esecuzione e fallimento 106

281.1

2

Il commissario o un terzo può essere incaricato di prendere i provvedimenti di vigilanza, di gestione e di liquidazione necessari per eseguire il concordato e garantirne l'adempimento.


Art. 315

1

Omologando il concordato, il giudice assegna ai creditori le cui pretese sono contestate un termine di 20 giorni per promuovere l'azione
al luogo del concordato, sotto la comminatoria che in caso di omissione perderanno il diritto alla garanzia del dividendo.

2

A richiesta del giudice del concordato, il debitore deve depositare presso lo stabilimento dei depositi, sino a causa definita, i riparti relativi ai crediti contestati.


Art. 316

1

Ogni creditore riguardo al quale non sia stato adempito il concordato può, senza pregiudizio dei diritti che questo gli assicura, domandare al
giudice del concordato la revoca per il suo credito.

2

L'articolo 307 è applicabile per analogia.

IV. Del concordato con abbandono dell'attivo

Art. 317

1

Il concordato con abbandono dell'attivo può conferire ai creditori il diritto di disporre dei beni del debitore o consistere nel trasferimento a
terzi di tutti o di parte di questi beni.

2

I creditori esercitano i loro diritti per il tramite di liquidatori e di una delegazione dei creditori. Questi sono nominati dall'assemblea che si
pronuncia sul concordato. Possono fungere da commissario i liquidatori.


Art. 318

1

Il concordato contiene disposizioni circa: 1.

la rinuncia dei creditori alla parte del credito non coperta dal
ricavo della liquidazione dei beni o del prezzo del trasferimento di tali beni a un terzo, oppure la regolamentazione precisa dei diritti spettanti ad essi a questo riguardo; 2.

la designazione dei liquidatori e dei membri della delegazione
dei creditori, nonché la delimitazione delle loro attribuzioni; 3.

il modo di liquidazione, in quanto non disciplinato dalla legge;
se i beni sono ceduti a un terzo, il modo e le garanzie d'esecuzione della cessione; B. Crediti contestati C. Revocazione
di un concordato
nei confronti di
un creditore

A. Nozione

B. Contenuto

Legge federale

107

281.1

4.

gli organi, oltre i fogli ufficiali, nei quali le pubblicazioni destinate ai creditori devono essere fatte.

2

In particolare, il concordato che non concerne la totalità dei beni del debitore deve indicare esattamente quali beni sono ceduti ai creditori e
quali a un terzo.


Art. 319

1

Quando l'omologazione del concordato con abbandono dell'attivo è divenuta definitiva, il debitore non ha più diritto di disporre dei suoi
beni ed i precedenti aventi diritto non sono più autorizzati a firmare.

2

Se il debitore è iscritto nel registro di commercio, alla sua ragione sociale devono essere aggiunte le parole: «in liquidazione concordataria». Sotto questa ragione la massa può essere escussa per i debiti non
compresi nel concordato.

3

I liquidatori provvedono a tutti gli atti necessari alla conservazione e alla realizzazione della massa o, all'occorrenza, al trasferimento dei
beni.

4

Essi rappresentano la massa in giustizia. L'articolo 242 è applicabile per analogia.


Art. 320

1

I liquidatori soggiacciono alla vigilanza e al controllo della delegazione dei creditori.

2

I provvedimenti dei liquidatori concernenti la realizzazione dell'attivo possono essere impugnati avanti la delegazione dei creditori, e le
decisioni di questa commissione possono essere deferite all'autorità di
sorveglianza entro dieci giorni dalla comunicazione.

3

Per il resto, gli articoli 8 a 11, 14, 34 e 35 si applicano per analogia alla gestione dei liquidatori.


Art. 321

1

Per determinare le persone che parteciperanno al riparto del ricavo della liquidazione ed il grado dei loro crediti, i liquidatori, senza pubblicare nuova grida e fondandosi sui libri e sulle insinuazioni, compileranno uno stato di collocazione (graduatoria), che sarà messo a disposizione dei creditori.

2

Gli articoli 244 a 251 si applicano per analogia.

C. Effetti dell'omologazione D. Situazione dei
liquidatori

E. Determinazione dei creditori legittimati a
partecipare alla
ripartizione

Esecuzione e fallimento 108

281.1


Art. 322

1

I beni che compongono l'attivo sono di regola realizzati separatamente o in blocco. La realizzazione si fa per via d'incasso o di vendita
se si tratta di crediti e a trattative private o mediante pubblico incanto
se si tratta di altri beni.

2

Il modo e il momento della realizzazione sono determinati dai liquidatori d'accordo con la delegazione dei creditori.


Art. 323

Eccezion fatta per i casi in cui gli attivi siano trasferiti a un terzo, i
fondi gravati da pegno possono essere venduti dai liquidatori a trattative private soltanto col consenso dei creditori pignoratizi non coperti
dal prezzo di vendita. In mancanza di consenso, essi dovranno essere
realizzati ai pubblici incanti (art. 134 a 137, 142, 143, 257 e 258). La
graduatoria (art. 321) fa stato per l'esistenza e il grado degli oneri (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e diritti personali annotati) che
li gravano.


Art. 324

1

I creditori garantiti da pegni manuali non hanno l'obbligo di consegnarli ai liquidatori. Se il concordato comportante moratoria non lo
vieta, i creditori garantiti da pegni manuali possono realizzarli al momento che loro sembra opportuno, mediante esecuzione in via di realizzazione del pegno, ovvero, se vi sono autorizzati dall'atto costitutivo del pegno, mediante vendita a trattative private o in borsa.

2

Se tuttavia l'interesse della massa esige che il pegno sia realizzato, i liquidatori possono assegnare al creditore pignoratizio un termine non
inferiore a sei mesi per procedere alla realizzazione. Contemporaneamente, essi ingiungono al creditore pignoratizio, sotto minaccia di pena (art. 324 n. 4 CP432), di consegnare loro il pegno dopo la scadenza
del termine per la realizzazione, e lo avvisano che, se la mancata consegna non è giustificata, il diritto preferenziale sarà estinto.


Art. 325

Se i liquidatori o la delegazione dei creditori rinunciano ad una pretesa
contestata o di realizzazione difficile, in ispecial modo, se rinunciano
ad un diritto che dovrebbe essere fatto valere mediante l'azione rivocatoria od un'azione di responsabilità contro gli organi o gl'impiegati
del debitore, essi ne informeranno i creditori con avviso personale o
mediante pubblicazione ufficiale ed offriranno loro la cessione di dette
pretese conformemente all'articolo 260.

432

RS 311.0

F. Realizzazione
1. In generale

2. Fondi gravati
da pegno

3. Pegni mobiliari 4. Cessione di
pretese ai creditori

Legge federale

109

281.1


Art. 326

Prima di ogni distribuzione, anche provvisoria, i liquidatori sono tenuti a compilare un estratto dello stato di riparto e a tenerlo a disposizione dei creditori per dieci giorni. Entro questo termine, è ammesso il
ricorso contro lo stato di riparto all'autorità di vigilanza.


Art. 327

1

I creditori pignoratizi i cui pegni sono già stati realizzati al momento del deposito dello stato di riparto provvisorio partecipano al riparto
provvisorio per l'importo effettivamente scoperto. Questo importo è
determinato dai liquidatori, la cui decisione può essere impugnata soltanto mediante ricorso conformemente all'articolo 326.

2

Se il pegno non è ancora stato realizzato al momento del deposito dello stato di riparto provvisorio, il creditore pignoratizio parteciperà
alla distribuzione per l'importo presumibilmente scoperto, a stima del
commissario. Se dimostra che il ricavo della realizzazione del pegno è
rimasto inferiore a questa stima, il creditore pignoratizio avrà diritto al
dividendo e agli acconti corrispondenti.

3

Se il ricavo della realizzazione del pegno e i dividendi provvisori già riscossi superano l'ammontare del credito, il creditore dovrà restituire
l'eccedenza.


Art. 328

Con lo stato di riparto definitivo, i liquidatori devono depositare il
conto finale, che comprenderà anche il conto delle spese.


Art. 329

1

I dividendi che non sono stati ritirati entro il termine fissato sono depositati presso la cassa dei depositi designata dal giudice dei concordati.

2

I dividendi che non saranno stati ritirati entro il termine di dieci anni saranno distribuiti a cura dell'ufficio dei fallimenti; è applicabile per
analogia l'articolo 269.


Art. 330

1

Terminata la liquidazione, i liquidatori stendono una relazione finale.

Questa deve essere approvata dalla delegazione dei creditori, comunicata al giudice del concordato e tenuta a disposizione dei creditori.

2

Se la liquidazione dura più di un anno, i liquidatori hanno l'obbligo di allestire al 31 dicembre di ogni anno uno stato del patrimonio liquidato e dei beni non ancora realizzati ed una relazione sulla loro gestione. Entro i due primi mesi dell'anno seguente, essi devono trasmettere lo stato del patrimonio e la relazione al giudice dei concorG. Ripartizione
1. Stato di riparto 2. Importo scoperto in caso di
credito garantito
da pegno

3. Conto finale

4. Deposito

H. Relazione
sulla gestione

Esecuzione e fallimento 110

281.1

dati, per il tramite della delegazione dei creditori, e metterli a disposizione dei creditori stessi.


Art. 331

1

Gli atti giuridici compiuti dal debitore prima dell'omologazione del concordato sono revocabili conformemente agli articoli 285 a 292.

2

Per il computo dei termini fa stato, in luogo del pignoramento o della dichiarazione di fallimento, la concessione della moratoria concordataria o il differimento della dichiarazione di fallimento (art. 725a, 764,
817 o 903 CO433), se quest'ultima precede la concessione della moratoria concordataria.

3

I liquidatori possono e debbono opporre ai creditori tutte le eccezioni che competono alla massa in virtù dei disposti relativi all'azione rivocatoria.

V. Del concordato nella procedura di fallimento

Art. 332

1

Se il debitore propone un concordato dopo la dichiarazione del suo fallimento, l'amministrazione lo sottopone col proprio parere ai creditori, i quali deliberano sul medesimo al più presto nella seconda assemblea.

2

Gli articoli 302 a 307 e 310 a 331 si applicano per analogia. Tuttavia le funzioni del commissario spettano all'amministrazione del fallimento. La realizzazione è sospesa sino a decisione del giudice del
concordato sull'omologazione.

3

La decisione sul concordato è comunicata all'amministrazione, la quale, in caso di omologazione, propone al giudice la rivocazione del
fallimento.

VI. Dell'appuramento bonale dei debiti mediante trattative
private


Art. 333

1

Ogni debitore non soggetto all'esecuzione in via di fallimento può domandare al giudice del concordato che si proceda all'appuramento
bonale dei debiti mediante trattative private.

2

Nella domanda, il debitore deve presentare lo stato dei suoi debiti e la situazione quanto al suo patrimonio e ai suoi proventi.

433

RS 220

I. Revoca di atti
giuridici

1. Domanda del
debitore

Legge federale

111

281.1


Art. 334

1

Se l'appuramento bonale dei debiti non appare escluso già di primo acchito e le spese del procedimento sono garantite, il giudice del concordato concede al debitore una moratoria di tre mesi al massimo e
nomina un commissario.

2

Su domanda del commissario, la moratoria può essere prorogata fino a sei mesi al massimo. Inoltre, può essere revocata innanzi tempo, se
l'appuramento non è manifestamente più possibile.

3

Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore, fatta eccezione per i contributi periodici
di mantenimento o d'esistenza in virtù del diritto di famiglia. I termini
previsti dagli articoli 88, 93 capoverso 2, 116 e 154 sono sospesi.

4

La decisione del giudice del concordato è comunicata ai creditori.

L'articolo 294 capoversi 3 e 4 è applicabile per analogia.


Art. 335

1

Il commissario assiste il debitore nell'elaborazione di una proposta di appuramento. Il debitore può in particolare proporre ai creditori un dividendo, oppure richiedere una moratoria o ogni altra misura per facilitare il pagamento del capitale o degli interessi.

2

Il commissario conduce le trattative con i creditori in vista dell'accettazione delle proposte di appuramento fatte dal debitore.

3

Il giudice del concordato può incaricare il commissario di vigilare sul debitore nell'esecuzione dell'appuramento bonale.


Art. 336

In caso di successiva procedura concordataria, la durata della moratoria secondo gli articoli 333 segg. è computata sulla durata della moratoria concordataria.

Titolo dodicesimo:434 Della moratoria straordinaria

Art. 337

In circostanze straordinarie, soprattutto nel caso di crisi economica
persistente, il Governo cantonale può, col consenso della Confederazione435, dichiarare applicabili per un determinato tempo le disposi434

Introdotto dal n. IV della LF del 3 apr. 1924 (RU 40 391 396).Nuovo testo giusta il n. I
della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

435

Espressione modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l'approvazione di atti
legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991
(RU 1991 362 369; FF 1988 II 1149).

2. Moratoria.
Nomina di un
commissario

3. Compiti del
commissario

4. Rapporto con
la moratoria concordataria A. Applicabilità

Esecuzione e fallimento 112

281.1

zioni del presente titolo ai debitori di un determinato territorio resi
vittime da siffatte circostanze.


Art. 338

1

Un debitore che, senza sua colpa, in seguito alle circostanze previste dall'articolo 337, non è in grado di soddisfare i suoi impegni, può
chiedere al giudice del concordato una moratoria straordinaria di sei
mesi al massimo, sempreché si possa presumere che, scaduta la moratoria, egli possa soddisfare integralmente i suoi creditori.

2

A questo scopo egli deve allegare alla sua domanda gli atti giustificativi richiesti circa le sue condizioni patrimoniali, presentare un elenco dei suoi creditori, fornire tutti gli schiarimenti chiesti dal giudice
dei concordati e produrre gli altri documenti che gli fossero domandati.

3

Se il debitore è sottoposto alla procedura di fallimento, deve allegare alla domanda anche un bilancio e i suoi libri di commercio.

4

Dopo la presentazione della domanda, il giudice del concordato può sospendere, con una misura provvisionale, le esecuzioni pendenti, eccezion fatta di quelle per crediti indicati nell'articolo 342. Egli decide
se e in quale misura il tempo della sospensione debba essere computato nella durata della moratoria straordinaria.


Art. 339

1

Il giudice dei concordati compie le indagini che ancora fossero necessarie e, quando la domanda non risulti senz'altro infondata, cita,
mediante pubblico avviso, tutti i creditori ad una discussione orale;
ove occorra, saranno assunti dei periti.

2

Se l'elenco dei creditori presentato dal debitore indica un numero relativamente esiguo di creditori e il giudice lo reputa degno di fede, la
convocazione pubblica dei creditori, fideiussori e condebitori può essere sostituita da una citazione personale.436 3

Prima della discussione i creditori possono vedere gli atti e anche presentare per iscritto le loro obiezioni contro la domanda.437 4

Il giudice dei concordati decide entro breve termine. Essa può, concedendo la moratoria, imporre al debitore il pagamento di una o più
rate.438

436

Introdotto dall'art. 25 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950
(RU 1950 I 57 71).

437

Primitivi cpv. 2 e 3.

438

Primitivi cpv. 2 e 3.

B. Concessione
1. Condizioni

2. Decisione

Legge federale

113

281.1


Art. 340

1

Nei Cantoni dove esiste un'istanza superiore dei concordati, la decisione può essere deferita alla medesima dal debitore e da ogni creditore entro dieci giorni dalla notificazione.

2

Ai dibattimenti sono citati a comparire il debitore e i creditori che erano presenti o si erano fatti rappresentare davanti alla prima istanza.

3

La moratoria concessa in prima istanza è operativa fino alla decisione definitiva dell'istanza superiore giudiziaria cantonale439.


Art. 341

1

Il giudice del concordato ordina, al più tardi al momento della concessione della moratoria, la formazione di un inventario dei beni. Gli
articoli 163 e 164 si applicano per analogia. Il giudice può prendere
altri provvedimenti per la tutela degli interessi dei creditori.

2

Concedendo la moratoria, egli può affidare a un commissario l'incarico di vigilare sulla gestione del debitore.


Art. 342

La decisione che concede la moratoria è notificata all'ufficio d'esecuzione e, se il debitore è sottoposto alla procedura di fallimento, al giudice del fallimento. Essa viene pubblicata non appena sia divenuta definitiva.


Art. 343

1

Finché dura la moratoria, contro il debitore possono essere iniziate e proseguite delle esecuzioni fino al pignoramento o alla comminatoria
di fallimento. I salari pignorati sono riscossi anche durante la moratoria. Lo stesso dicasi delle pigioni e dei fitti, in quanto siano compresi
nella garanzia reale in virtù di un'esecuzione chiesta prima o durante
la moratoria. Per contro, non può essere dato corso a una domanda di
realizzazione o a una domanda di fallimento.

2

I termini previsti dagli articoli 116, 154, 166, 188, 219, 286, 287 e 288 sono prolungati di un periodo corrispondente alla moratoria. Parimenti, viene prolungata di un periodo corrispondente alla moratoria
la garanzia reale per gli interessi dei crediti garantiti da pegno immobiliare (art. 818 cpv. 1 n. 3 CC440).

439

Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto
il presente testo.

440

RS 210

3. Impugnazione

4. Misure cautelari 5. Comunicazione della decisione C. Effetti della
moratoria straordinaria
1. Sulle esecuzioni e sui termini

Esecuzione e fallimento 114

281.1


Art. 344

Il debitore può continuare il suo commercio o la sua industria, ma gli è
vietato di compiere durante la moratoria degli atti giuridici tali da nuocere agli interessi legittimi dei creditori o da favorire certi creditori a
detrimento di altri.


Art. 345

1

Concedendo la moratoria, il giudice del concordato può disporre che il debitore non potrà, senza il consenso del commissario o, in sua assenza, del giudice del concordato, validamente alienare o ipotecare
fondi, costituire pegni, prestare fideiussioni, disporre dei propri beni a
titolo gratuito, né fare pagamenti per debiti contratti anteriormente alla
moratoria. Il consenso non è però richiesto per il pagamento di debiti
della seconda classe giusta l'articolo 219 capoverso 4, né per il versamento delle rate previste dall'articolo 339 capoverso 4.

2

Se il giudice del concordato, nel concedere la moratoria, formula siffatta riserva, quest'ultima deve essere indicata nella pubblicazione e
la moratoria deve essere menzionata nel registro fondiario come restrizione del diritto di disporre.


Art. 346

1

La moratoria non si estende né ai crediti inferiori a cento franchi, né ai crediti della prima classe (art. 219 cpv. 4).

2

Tuttavia, durante la moratoria, anche contro il creditore sottoposto alla procedura di fallimento è possibile, per questi crediti, soltanto
l'esecuzione in via di pignoramento o di realizzazione del pegno.


Art. 347

1

Entro il termine dell'articolo 337, il giudice del concordato può, su istanza del debitore, prorogare per quattro mesi al massimo la moratoria concessagli, quando continuino a sussistere, senza che egli ne abbia
colpa, i motivi che ne hanno determinato la concessione.

2

Il debitore deve, con la domanda, completare l'elenco dei creditori e, qualora sia sottoposto alla procedura di fallimento, presentare un nuovo bilancio.

3

Il giudice dei concordati, con pubblico avviso, informa della domanda di proroga i creditori e fissa loro un termine entro il quale essi
possono far valere le loro opposizioni per iscritto alla domanda stessa.
Se è stato designato un commissario, esso sarà invitato a riferire.

4

Trascorso il termine, il giudice dei concordati decide. Contro la sua decisione è ammesso il ricorso come per la moratoria straordinaria; essa va pubblicata nello stesso modo di quest'ultima.

2. Sulla capacità
di disporre del
debitore
a. In generale

b. Per decisione
del giudice del
concordato

3. Crediti non
soggetti alla moratoria D. Proroga

Legge federale

115

281.1

5

L'istanza superiore giudiziaria dei concordati decide fondandosi sugli atti.


Art. 348

1

Su proposta di un creditore o del commissario, il giudice dei concordati deve revocare la moratoria:

1.

se il creditore non paga puntualmente le rate che gli sono state
imposte;

2.

se esso contravviene alle istruzioni del commissario, lede gli
interessi legittimi dei creditori o favorisce alcuni creditori a
detrimento d'altri;

3.

se un creditore fornisce la prova che le indicazioni date dal debitore all'autorità dei concordati sono false o che egli è in grado di soddisfare tutti i suoi impegni.

2

Il debitore deve poter esporre oralmente o in iscritto le sue ragioni circa la domanda di revoca. Il giudice dei concordati, dopo d'aver fatto
le indagini che ancora fossero necessarie, decide in base agli atti; altrettanto farà l'istanza superiore giudiziaria in caso d'appello. La revoca vien pubblicata nello stesso modo della concessione della moratoria.

3

Se la moratoria vien revocata giusta il numero 2 o 3, non può essere concessa nè una moratoria ordinaria nè una nuova moratoria straordinaria.


Art. 349

1

Se, durante la moratoria straordinaria, il debitore intende chiedere un concordato, il disegno di concordato, corredato di tutti gli atti e del
preavviso del commissario, dev'essere presentato prima che scada la
moratoria.

2

Entro il semestre che segue la scadenza della moratoria straordinaria, non può essere chiesta nè una moratoria ordinaria nè una nuova moratoria straordinaria.

3

Il debitore, che abbia ritirato la domanda di moratoria straordinaria o la cui domanda sia stata respinta, non può presentare una nuova domanda prima che siano scorsi sei mesi.441 441

Introdotto dall'art. 28 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950
(RU 1950 I 57 71).

E. Revoca

F. Rapporto con
la moratoria ordinaria

Esecuzione e fallimento 116

281.1


Art. 350

1

Se una società anonima ha ottenuto una moratoria straordinaria, non le può essere concesso alcun differimento della dichiarazione di fallimento, in virtù dell'articolo 725 del Codice delle obbligazioni442, entro il termine di un anno dallo spirare della moratoria.

2

Allorchè il giudice ha differito la dichiarazione di fallimento di una società anonima in virtù dell'articolo 725 del Codice delle obbligazioni443, non può essere concessa a quest'ultima alcuna moratoria
straordinaria entro il termine di un anno dallo spirare di questo differimento.

3

Queste disposizioni si applicano parimenti al differimento della dichiarazione di fallimento della società in accomandita per azioni, della
società a responsabilità limitata e alla società cooperativa (art. 764,
817 e 903 CO444 ).

Titolo tredicesimo:445 Disposizioni finali

Art. 351

1

La presente legge andrà in vigore il primo gennaio 1892.

2

L'articolo 333 entra in vigore con l'inserzione della legge nella Rac- colta federale delle leggi.

3

Con l'attuazione della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie delle legislazioni federale e cantonale, dei regolamenti
e dei concordati, salvo le eccezioni contenute nei seguenti articoli.


Art. 352

Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare la presente legge, conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874446 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

442

RS 220

443

RS 220

444

RS 220

445

Nuovo numerazione giusta il n. V della LF del 3 apr. 1924 (RU 40 391 396). Nuovo testo
giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307;
FF 1991 III 1).

446

[CS 1 168; RU 1962 848 art. 11 cpv. 3. RU 1978 688 art. 89 lett. b] G. Rapporto con
il differimento
della dichiarazione di fallimento A. Entrata in vigore B. Pubblicazione

Legge federale

117

281.1

Disposizioni finali della modificazione del 16 dicembre
1994
447

Il Consiglio federale, il Tribunale federale e i Cantoni emanano le disposizioni d'esecuzione.

1

Le disposizioni di procedura previste dalla presente legge e le relative disposizioni d'esecuzione si applicano a partire dalla loro entrata
in vigore ai procedimenti in corso, in quanto con essi compatibili.

2

Per la durata dei termini il cui decorso è cominciato prima dell'entrata in vigore della presente legge, vale il diritto anteriore.

3

I diritti di prelazione previsti dal diritto anteriore (art. 146 e 219) si applicano ai fallimenti pronunciati e ai pignoramenti eseguiti prima
dell'entrata in vigore della presente legge.

4

Il credito privilegiato della moglie è collocato in una classe speciale tra la seconda e la terza classe nei casi seguenti: a.

quando i coniugi continuano a vivere sotto il regime dell'unione di beni o sotto il regime esterno della comunione di
beni giusta gli articoli 211 e 224 del Codice civile448 nel tenore
del 1907;

b.

quando i coniugi vivono sotto il regime della partecipazione
agli acquisti giusta l'articolo 9c del titolo finale del Codice civile nel tenore del 1984449.

5

La prescrizione dei crediti accertati mediante un attestato di carenza di beni rilasciato precedentemente all'entrata in vigore della presente
legge comincia a decorrere dall'entrata in vigore di questa.

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

447

RU 1995 1227; FF 1991 III 1 448

CS 2 3

449

RU 1984 778

A. Disposizioni
d'esecuzione

B. Disposizioni
transitorie

C. Referendum

D. Entrata in vigore

Esecuzione e fallimento 118

281.1

Disposizioni finali della modificazione del 24 marzo 2000450
I privilegi previsti dal diritto anteriore (art. 146 e 219) si applicano ai
fallimenti dichiarati, ai pignoramenti eseguiti e alle moratorie concordatarie concesse prima dell'entrata in vigore della presente legge.

450

RU 2000 2531; FF 1999 8077 8458

Legge federale

119

281.1

Indice

Titolo primo: Disposizioni generali I. Della organizzazione A. Circondari d'esecuzione e circondari dei fallimenti Art. 1

B. Uffici d'esecuzione e uffici dei fallimenti 1. Organizzazione

Art. 2

2. Retribuzione

Art. 3

C. Assistenza

Art. 4

D. Responsabilità

1. Principio

Art. 5

2. Prescrizione

Art. 6

3. Competenza del Tribunale federale Art. 7

E. Verbali e registri 1. Tenuta, prova e rettificazione Art. 8

2. Consultazione

Art. 8a

F. Deposito di somme e di oggetti preziosi Art. 9

G. Ricusazione

Art. 10

H. Negozi giuridici vietati Art. 11

I. Pagamenti all'ufficio d'esecuzione Art. 12

K. Autorità di vigilanza 1. Autorità cantonale a. Designazione

Art. 13

b. Ispezione e sanzioni disciplinari Art. 14

2. Tribunale federale Art. 15

L. Tasse

Art. 16

M. Ricorso

1. All'autorità di vigilanza Art. 17

2. All'autorità superiore di vigilanza Art. 18

3. Al Tribunale federale Art. 19

4. Termini in materia di esecuzione cambiaria Art. 20

5. Procedura

Art. 20a

6. Decisioni su ricorso Art. 21

N. Decisioni nulle

Art. 22

O. Disposizioni cantonali d'esecuzione 1. Autorità giudiziarie Art. 23

2. Stabilimenti di deposito Art. 24

Esecuzione e fallimento 120

281.1

3. Norme procedurali Art. 25

4. Effetti di diritto pubblico del pignoramento infruttuoso
e del fallimento

Art. 26

5. Professione di rappresentante Art. 27

P. Comunicazione circa l'organizzazione nel Cantone Art. 28

Q. Approvazione delle disposizioni cantonali d'esecuzione Art. 29

R. Procedimenti esecutivi speciali Art. 30

S. Trattati internazionali e diritto internazionale privato Art. 30a

II. Regole diverse A. Termini

1. Computo

Art. 31

2. Osservanza del termine Art. 32

3. Modificazione e restituzione Art. 33

B. Comunicazioni degli uffici 1. Per scritto

Art. 34

2. Mediante pubblicazione Art. 35

C. Effetto sospensivo Art. 36

D. Definizioni

Art. 37

Titolo secondo: Della esecuzione I. Delle diverse specie d'esecuzione A. Oggetto dell'esecuzione e specie d'esecuzione Art. 38

B. Esecuzione in via di fallimento 1. Campo d'applicazione Art. 39

2. Durata degli effetti dell'iscrizione nel registro di
commercio

Art. 40

C. Esecuzione in via di realizzazione del pegno Art. 41

D. Esecuzione in via di pignoramento Art. 42

E. Eccezioni all'esecuzione in via di fallimento Art. 43

F. Riserva delle disposizioni speciali 1. Realizzazione degli oggetti confiscati Art. 44

2. Prestito a pegno Art. 45

II. Del luogo dell'esecuzione A. Foro ordinario d'esecuzione Art. 46

Art. 47

B. Fori speciali d'esecuzione 1. Foro del luogo di dimora Art. 48

Legge federale

121

281.1

2. Foro della successione Art. 49

3. Foro del debitore domiciliato all'estero Art. 50

4. Foro del luogo in cui si trova la cosa Art. 51

5. Foro del sequestro Art. 52

C. Foro in caso di cambiamento di domicilio Art. 53

D. Foro in caso di fallimento del debitore in fuga Art. 54

E. Principio dell'unità del fallimento Art. 55

III. Dei periodi preclusi, delle ferie e delle sospensioni A. Principi e nozioni Art. 56

B. Sospensione

1. Servizio militare, servizio civile o servizio di protezione
civile

a. Durata

Art. 57

b. Obbligo d'informare dei terzi Art. 57a

c. Garanzia del pegno immobiliare Art. 57b

d. Inventario

Art. 57c

e. Revoca da parte del giudice Art. 57d

f. Servizio militare, servizio civile o servizio di protezione
civile del rappresentante legale Art. 57e

2. Decesso nella famiglia del debitore Art. 58

3. Nell'esecuzione per i debiti della successione Art. 59

4. Incarcerazione

Art. 60

5. Malattia grave

Art. 61

6. Epidemia o pubblica calamità Art. 62

C. Effetti sulla decorrenza dei termini Art. 63

IV. Della notificazione degli atti esecutivi A. Alle persone fisiche Art. 64

B. Alle persone giuridiche, società ed eredità indivise Art. 65

C. Al debitore domiciliato all'estero o in caso di notificazione
impossibile

Art. 66

V. Della domanda d'esecuzione A. Domanda d'esecuzione Art. 67

B. Spese d'esecuzione Art. 68

VI. Dell'esecuzione contro un coniuge vivente in
comunione di beni

A. Notificazione degli atti esecutivi. Opposizione Art. 68a

Esecuzione e fallimento 122

281.1

B. Disposizioni speciali Art. 68b

VII. Dell'esecuzione in caso di rappresentanza legale
o curatela

1. Debitore sotto autorità parentale o tutela Art. 68c

2. Debitore sotto curatela Art. 68d

3. Limitazione della responsabilità Art. 68e

VIII. Del precetto esecutivo e della opposizione A. Precetto esecutivo 1. Contenuto

Art. 69

2. Stesura

Art. 70

3. Momento della notificazione Art. 71

4. Forma della notificazione Art. 72

B. Produzione dei mezzi di prova Art. 73

C. Opposizione

1. Termine e forma

Art. 74

2. Motivi

Art. 75

3. Comunicazione al creditore Art. 76

4. Opposizione tardiva per cambiamento del creditore Art. 77

5. Effetti

Art. 78

D. Eliminazione dell'opposizione 1. Mediante la procedura ordinaria o amministrativa Art. 79

2. Mediante rigetto definitivo a. Titoli di rigetto

Art. 80

b. Eccezioni

Art. 81

3. Mediante rigetto provvisorio a. Condizioni

Art. 82

b. Effetti

Art. 83

4. Procedura di rigetto Art. 84

E. Annullamento o sospensione giudiziali dell'esecuzione 1. In procedura sommaria Art. 85

2. In procedura accelerata Art. 85a

F. Azione di ripetizione per pagamento indebito Art. 86

G. Esecuzione in via di realizzazione del pegno ed esecuzione
cambiaria

Art. 87

Legge federale

123

281.1

IX. Continuazione dell'esecuzione Art. 88

Titolo terzo: Della esecuzione in via di pignoramento I. Del pignoramento A. Esecuzione

1. Momento

Art. 89

2. Avviso

Art. 90

3. Obblighi del debitore e dei terzi Art. 91

4. Beni impignorabili Art. 92

5. Redditi limitatamente pignorabili Art. 93

6. Pignoramento di frutti prima del raccolto Art. 94

7. Ordine del pignoramento a. In generale

Art. 95

b. Crediti verso il coniuge Art. 95a

B. Effetti del pignoramento Art. 96

C. Stima. Entità del pignoramento Art. 97

D. Misure cautelari 1. Per i beni mobili

Art. 98

2. Per i crediti

Art. 99

3. Per gli altri diritti. Riscossione Art. 100

4. Per i fondi

a. Annotazione nel registro fondiario Art. 101

b. Frutti e redditi Art. 102

c. Raccolta dei frutti Art. 103

5. Per i beni comuni Art. 104

6. Spese di conservazione e mantenimento dei beni pignorati Art. 105

E. Pretese di terzi (rivendicazione) 1. Menzione e comunicazione Art. 106

2. Seguito della procedura a. In caso di possesso esclusivo del debitore Art. 107

b. In caso di possesso o di copossesso del terzo Art. 108

c. Foro

Art. 109

F. Partecipazione al pignoramento 1. In generale

Art. 110

2. Partecipazione privilegiata Art. 111

Esecuzione e fallimento 124

281.1

G. Atto di pignoramento 1. Stesura

Art. 112

2. Aggiunte

Art. 113

3. Notificazione ai creditori e al debitore Art. 114

4. Atto di pignoramento valido come attestato di carenza di
beni

Art. 115

II. Della realizzazione A. Domanda di realizzazione 1. Termine

Art. 116

2. Legittimazione attiva Art. 117

3. In caso di pignoramento provvisorio Art. 118

4. Effetti

Art. 119

5. Avviso al debitore Art. 120

6. Estinzione dell'esecuzione Art. 121

B. Realizzazione di beni mobili e crediti 1. Termini

a. In generale

Art. 122

b. Differimento della realizzazione Art. 123

c. Realizzazione anticipata Art. 124

2. Pubblici incanti a. Preparativi

Art. 125

b. Aggiudicazione. Principio dell'offerta sufficiente Art. 126

c. Rinuncia alla realizzazione Art. 127

d. Oggetti di metallo prezioso Art. 128

e. Modo di pagamento e conseguenze della mora Art. 129

3. Vendita a trattative private Art. 130

4. Assegnazione dei crediti Art. 131

5. Procedure speciali di realizzazione Art. 132

6. Contestazione della realizzazione Art. 132a

C. Realizzazione dei fondi 1. Termine

Art. 133

2. Condizioni dell'incanto a. Avviso

Art. 134

b. Contenuto

Art. 135

c. Modo di pagamento Art. 136

d. Termine per il pagamento Art. 137

Legge federale

125

281.1

3. Incanto

a. Bando. Insinuazione dei diritti Art. 138

b. Avviso agli interessati Art. 139

c. Appuramento dell'elenco oneri. Stima Art. 140

d. Differimento dell'incanto Art. 141

e. Doppio turno d'asta Art. 142

4. Aggiudicazione. Principio dell'offerta sufficiente.
Rinuncia alla realizzazione Art. 142a

5. Conseguenze della mora Art. 143

6. Disposizioni complementari Art. 143a

7. Vendita

a trattative private Art. 143b

D. Ripartizione

1. Momento. Modalità Art. 144

2. Pignoramento complementare Art. 145

3. Graduatoria e stato di ripartizione a. Graduazione dei creditori Art. 146

b. Avviso

Art. 147

c. Azione di contestazione Art. 148

4. Attestato di carenza di beni a. Rilascio e effetti Art. 149

b. Prescrizione e cancellazione Art. 149a

5. Restituzione del titolo di credito Art. 150

Titolo quarto: Dell'esecuzione in via di realizzazione
del pegno

A. Domanda d'esecuzione Art. 151

B. Precetto esecutivo 1. Contenuto. Avviso ai locatari e agli affittuari Art. 152

2. Stesura. Situazione del terzo proprietario del pegno Art. 153

C. Opposizione. Annullamento dell'avviso ai locatari e agli
affittuari

Art. 153a

D. Termini di realizzazione Art. 154

E. Procedura di realizzazione 1. Introduzione

Art. 155

2. Attuazione

Art. 156

3. Ripartizione

Art. 157

4. Attestato di insufficienza del pegno Art. 158

Esecuzione e fallimento 126

281.1

Titolo quinto: Della procedura di fallimento I. Della procedura ordinaria di fallimento A. Comminatoria di fallimento 1. Momento

Art. 159

2. Contenuto

Art. 160

3. Notificazione

Art. 161

B. Inventario dei beni 1. Decisione

Art. 162

2. Esecuzione

Art. 163

3. Effetti

a. Obblighi del debitore Art. 164

b. Durata

Art. 165

C. Domanda di fallimento 1. Termine

Art. 166

2. Ritiro

Art. 167

3. Udienza fallimentare Art. 168

4. Responsabilità per le spese Art. 169

5. Provvedimenti conservativi Art. 170

D. Decisione giudiziale 1. Dichiarazione di fallimento Art. 171

2. Reiezione della domanda di fallimento Art. 172

3. Differimento della decisione a. Per sospensione dell'esecuzione o motivi di nullità Art. 173

b. Per domanda di moratoria concordataria o straordinaria
oppure d'ufficio

Art. 173a

4. Impugnazione

Art. 174

E. Momento dell'apertura del fallimento Art. 175

F. Comunicazione delle decisioni giudiziali Art. 176

II. Della esecuzione cambiaria A. Condizioni

Art. 177

B. Precetto esecutivo Art. 178

C. Opposizione

1. Termini e forma

Art. 179

2. Notificazione al creditore Art. 180

3. Trasmissione al giudice Art. 181

4. Ammissibilità

Art. 182

5. Rigetto dell'opposizione. Provvedimenti conservativi Art. 183

Legge federale

127

281.1

6. Notificazione della decisione. Termine per agire in caso di
deposito

Art. 184

7. Impugnazione

Art. 185

8. Effetti dell'ammissione dell'opposizione Art. 186

D. Azione di ripetizione Art. 187

E. Domanda di fallimento Art. 188

F. Decisione del giudice del fallimento Art. 189

III. Della dichiarazione di fallimento senza preventiva
esecuzione

A. Su istanza di un creditore Art. 190

B. Su istanza del debitore Art. 191

C. Società di capitali e società cooperative Art. 192

D. In caso di rinuncia all'eredità o di eredità oberata Art. 193

E. Procedura

Art. 194

IV. Della revoca del fallimento A. In generale

Art. 195

B. In caso di rinuncia all'eredità Art. 196

Titolo sesto: Degli effetti del fallimento I. Degli effetti del fallimento sui beni del debitore A. Massa del fallimento 1. In generale

Art. 197

2. Beni costituiti in pegno Art. 198

3. Beni pignorati o sequestrati Art. 199

4. Valori oggetto di azione revocatoria Art. 200

5. Titoli al portatore o all'ordine Art. 201

6. Cessione del credito o restituzione del prezzo Art. 202

7. Diritto di rivendicazione del venditore Art. 203

B. Incapacità di disporre del fallito Art. 204

C. Pagamenti al fallito Art. 205

D. Esecuzioni contro il fallito Art. 206

E. Sospensione delle cause civili e dei procedimenti amministrativi Art. 207

II. Degli effetti del fallimento sui diritti dei creditori A. Esigibilità dei debiti Art. 208

B. Decorso degli interessi Art. 209

Esecuzione e fallimento 128

281.1

C. Crediti sottoposti a condizione Art. 210

D. Conversione in crediti pecuniari Art. 211

E. Diritto di recesso del venditore Art. 212

F. Compensazione

1. Condizioni

Art. 213

2. Impugnazione

Art. 214

G. Responsabilità dei coobbligati 1. Fideiussione

Art. 215

2. Fallimento contemporaneo di più coobbligati Art. 216

3. Acconto pagato da un coobbligato del fallito Art. 217

4. Fallimento contemporaneo della società in nome collettivo, della società in accomandita e dei loro soci Art. 218

H. Ordine dei creditori Art. 219

I. Rapporto tra le classi Art. 220

Titolo settimo: Della liquidazione del fallimento I. Della determinazione dell'attivo e della definizione
della procedura

A. Formazione dell'inventario Art. 221

B. Obbligo d'informare e di mettere a disposizione Art. 222

C. Misure cautelari Art. 223

D. Beni necessari

Art. 224

E. Diritti di terzi 1. Su cose mobili

Art. 225

2. Su fondi

Art. 226

F. Stima

Art. 227

G. Dichiarazione del fallito circa l'inventario Art. 228

H. Collaborazione e sussistenza del fallito Art. 229

I. Sospensione della procedura di fallimento per mancanza di
attivi

1. In generale

Art. 230

2. Eredità alle quali tutti gli eredi hanno rinunciato e persone
giuridiche

Art. 230a

K. Liquidazione sommaria Art. 231

II. Della grida e della convocazione dei creditori A. Pubblicazione

Art. 232

B. Avviso speciale ai creditori Art. 233

C. Casi speciali

Art. 234

Legge federale

129

281.1

III. Dell'amministrazione della massa A. Prima assemblea dei creditori 1. Costituzione e quorum Art. 235

2. Mancanza di quorum Art. 236

3. Competenze

a. Designazione dell'amministrazione e di una delegazione
dei creditori

Art. 237

b. Deliberazioni su questioni urgenti Art. 238

4. Impugnazione delle deliberazioni Art. 239

B. Amministrazione del fallimento 1. Compiti in generale Art. 240

2. Situazione dell'amministrazione speciale Art. 241

3. Rivendicazione di terzi e della massa Art. 242

4. Riscossione dei crediti. Realizzazione d'urgenza Art. 243

IV. Della verificazione dei crediti e della graduazione
dei creditori

A. Esame delle insinuazioni Art. 244

B. Decisione

Art. 245

C. Crediti ammessi d'ufficio Art. 246

D. Graduatoria

1. Formazione

Art. 247

2. Crediti rigettati Art. 248

3. Deposito della graduatoria e avviso speciale Art. 249

4. Contestazione della graduatoria Art. 250

5. Insinuazioni tardive Art. 251

V. Della liquidazione della massa A. Seconda assemblea dei creditori 1. Convocazione

Art. 252

2. Competenza

Art. 253

3. Mancanza di quorum Art. 254

B. Ulteriori assemblee dei creditori Art. 255

C. Deliberazioni per mezzo di circolare Art. 255a

D. Modo di realizzazione Art. 256

E. Pubblici incanti 1. Pubblicazione

Art. 257

2. Aggiudicazione

Art. 258

3. Condizioni dell'incanto Art. 259

Esecuzione e fallimento 130

281.1

F. Cessione dei diritti Art. 260

VI. Della ripartizione A. Stato di ripartizione e conto finale Art. 261

B. Spese

Art. 262

C. Deposito dello stato di ripartizione e del conto finale Art. 263

D. Ripartizione

Art. 264

E. Attestato di carenza di beni 1. Contenuto ed effetti Art. 265

2. Determinazione del ritorno a miglior fortuna Art. 265a

3. Inammissibilità della dichiarazione di fallimento su domanda del debitore Art. 265b

F. Ripartizioni provvisorie Art. 266

G. Crediti non insinuati Art. 267

VII. Della chiusura del fallimento A. Relazione finale e decisione di chiusura Art. 268

B. Beni scoperti successivamente Art. 269

C. Termine di ultimazione della procedura di fallimento Art. 270

Titolo ottavo: Del sequestro A. Cause di sequestro Art. 271

B. Concessione del sequestro Art. 272

C. Responsabilità per sequestro infondato Art. 273

D. Decreto di sequestro Art. 274

E. Esecuzione del sequestro Art. 275

F. Verbale di sequestro Art. 276

G. Garanzia prestata dal debitore Art. 277

H. Opposizione al decreto di sequestro Art. 278

I. Convalida del sequestro Art. 279

K. Revoca del sequestro Art. 280

L. Partecipazione provvisoria Art. 281

Titolo nono: Disposizioni speciali relative a pigioni
e affitti

Art. 282

Inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione Art. 283

Reintegrazione di oggetti Art. 284

Legge federale

131

281.1

Titolo decimo: Della revocazione A. Scopo. Legittimazione attiva Art. 285

B. Atti revocabili

1. Disposizioni a titolo gratuito Art. 286

2. Insolvenza

Art. 287

3. Dolo

Art. 288

4. Computo dei termini Art. 288a

C. Azione revocatoria 1. Foro

Art. 289

2. Legittimazione passiva Art. 290

D. Effetti

Art. 291

E. Perenzione

Art. 292

Titolo undecimo: Della procedura concordataria I. Moratoria concordataria A. Procedura

1. Domanda; provvedimenti cautelari Art. 293

2. Convocazione, decisione e impugnazione Art. 294

3. Concessione e durata della moratoria. Nomina e compiti
del commissario

Art. 295

4. Pubblicazione

Art. 296

B. Effetti della moratoria 1. Sui diritti dei creditori Art. 297

2. Sulla capacità di disporre del debitore Art. 298

C. Compiti specifici del commissario 1. Formazione dell'inventario e stima del pegno Art. 299

2. Avviso ai creditori Art. 300

3. Convocazione dell'assemblea dei creditori Art. 301

D. Assemblea dei creditori Art. 302

E. Diritti contro i coobbligati Art. 303

F. Relazione del commissario; pubblicazione dell'udienza
d'omologazione

Art. 304

II. Disposizioni generali sul concordato A. Accettazione da parte dei creditori Art. 305

B. Omologazione

1. Condizioni

Art. 306

2. Sospensione della realizzazione di pegni immobiliari Art. 306a

Esecuzione e fallimento 132

281.1

3. Impugnazione

Art. 307

4. Pubblicazione

Art. 308

C. Effetti

1. In caso di rigetto Art. 309

2. In caso di omologazione a. Obbligatorietà per i creditori Art. 310

b. Estinzione delle esecuzioni Art. 311

c. Nullità delle promesse fatte al di fuori del concordato Art. 312

D. Revoca del concordato Art. 313

III. Del concordato ordinario A. Contenuto

Art. 314

B. Crediti contestati Art. 315

C. Revocazione di un concordato nei confronti di un creditore Art. 316

IV. Del concordato con abbandono dell'attivo A. Nozione

Art. 317

B. Contenuto

Art. 318

C. Effetti dell'omologazione Art. 319

D. Situazione dei liquidatori Art. 320

E. Determinazione dei creditori legittimati a partecipare alla
ripartizione

Art. 321

F. Realizzazione

1. In generale

Art. 322

2. Fondi gravati da pegno Art. 323

3. Pegni mobiliari

Art. 324

4. Cessione di pretese ai creditori Art. 325

G. Ripartizione

1. Stato di riparto Art. 326

2. Importo scoperto in caso di credito garantito da pegno Art. 327

3. Conto finale

Art. 328

4. Deposito

Art. 329

H. Relazione sulla gestione Art. 330

I. Revoca di atti giuridici Art. 331

V. Del concordato nella procedura di fallimento Art. 332

Legge federale

133

281.1

VI. Dell'appuramento bonale dei debiti mediante
trattative private
1. Domanda del debitore Art. 333

2. Moratoria. Nomina di un commissario Art. 334

3. Compiti del commissario Art. 335

4. Rapporto con la moratoria concordataria Art. 336

Titolo dodicesimo: Della moratoria straordinaria A. Applicabilità

Art. 337

B. Concessione

1. Condizioni

Art. 338

2. Decisione

Art. 339

3. Impugnazione

Art. 340

4. Misure cautelari Art. 341

5. Comunicazione della decisione Art. 342

C. Effetti della moratoria straordinaria 1. Sulle esecuzioni e sui termini Art. 343

2. Sulla capacità di disporre del debitore a. In generale

Art. 344

b. Per decisione del giudice del concordato Art. 345

3. Crediti non soggetti alla moratoria Art. 346

D. Proroga

Art. 347

E. Revoca

Art. 348

F. Rapporto con la moratoria ordinaria Art. 349

G. Rapporto con il differimento della dichiarazione di
fallimento

Art. 350

Titolo tredicesimo: Disposizioni finali A. Entrata in vigore

Art. 351

B. Pubblicazione

Art. 352

Disposizioni finali della modificazione del 16 dicembre
1994

A. Disposizioni d'esecuzione Art. 1

B. Disposizioni transitorie Art. 2

C. Referendum

Art. 3

D. Entrata in vigore Art. 4

Disposizioni finali della modificazione del 24 marzo 2000 Art. 1

Esecuzione e fallimento 134

281.1