01.07.2020 - * / In vigore
01.01.2020 - 30.06.2020
01.01.2017 - 31.12.2019
01.07.2016 - 31.12.2016
01.07.2013 - 30.06.2016
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1

Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Legge sui disabili, LDis) del 13 dicembre 2002 (Stato 13 giugno 2006) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 8 capoverso 4, 87, 92 capoverso 1 e 112 capoverso 6
della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 dicembre 20002, decreta: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Scopo 1 Scopo della presente legge è impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi nei confronti dei disabili.

2

La legge crea le condizioni quadro affinché i disabili, a seconda delle loro possibilità, possano partecipare più facilmente alla vita della società e, in particolare, affinché possano in modo autonomo coltivare contatti sociali, seguire una formazione e un perfezionamento ed esercitare un'attività lucrativa.


Art. 2

Definizioni 1 Ai sensi della presente legge per disabile s'intende una persona affetta da una deficienza fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che le rende difficile o le impedisce di compiere le attività della vita quotidiana, d'intrattenere contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione e un perfezionamento o di esercitare un'attività lucrativa.

2

Vi è svantaggio quando i disabili, nei confronti dei non disabili, sono trattati diversamente di diritto o di fatto e, senza giustificazione oggettiva, ne subiscono un pregiudizio oppure quando non è prevista una diversità di trattamento necessaria a ristabilire un'uguaglianza di fatto fra i disabili e i non disabili.

3

Vi è svantaggio nell'accesso a una costruzione, a un impianto, a un alloggio, a un'infrastruttura o a un veicolo dei trasporti pubblici, quando questi sono concepiti in modo tale che l'accesso da parte dei disabili risulti impossibile o difficile.

4

Vi è svantaggio nel fruire di una prestazione quando l'accesso a quest'ultima è impossibile o difficile per i disabili.

RU 2003 4487 1 RS

101

2 FF

2001 1477

151.3

Diritti fondamentali 2

151.3

5

Vi è svantaggio nell'accesso a una formazione o a un perfezionamento in particolare quando:

a. l'utilizzazione dei mezzi ausiliari adatti alle esigenze dei disabili nonché l'assistenza personale loro necessaria sono ostacolate; b. la durata e l'assetto delle formazioni offerte e degli esami non sono adeguati alle esigenze specifiche dei disabili.


Art. 3

Campo d'applicazione

La presente legge si applica: a. alle costruzioni e agli impianti accessibili al pubblico per i quali l'autorizzazione di costruzione o di effettuare lavori di rinnovo delle parti accessibili al pubblico è accordata dopo l'entrata in vigore della presente legge;

b. alle infrastrutture (costruzioni, impianti, sistemi di comunicazione, sistemi d'emissione di biglietti) e ai veicoli accessibili al pubblico che sono gestiti dai trasporti pubblici e che sottostanno a una delle seguenti leggi: 1. legge federale del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie, 2. legge federale del 20 marzo 19984 sulle Ferrovie federali svizzere, 3. legge federale del 18 giugno 19935 sul trasporto viaggiatori ad eccezione delle sciovie, seggiovie e cabinovie con meno di nove posti per elemento di trasporto,

4. legge federale del 29 marzo 19506 sulle imprese filoviarie, 5. legge federale del 3 ottobre 19757 sulla navigazione interna, o 6. legge federale del 21 dicembre 19488 sulla navigazione aerea; c. agli immobili d'abitazione con più di otto unità abitative, per i quali l'autorizzazione di costruzione o di rinnovo è accordata dopo l'entrata in vigore della presente legge;

d. agli edifici con più di 50 posti di lavoro, per i quali l'autorizzazione di costruzione o di rinnovo è accordata dopo l'entrata in vigore della presente legge; e. alle prestazioni accessibili in genere al pubblico fornite da privati, dalle Ferrovie federali svizzere (FFS), da altre imprese concessionarie e dagli enti pubblici;

f.

alla formazione e al perfezionamento; g. ai rapporti di lavoro secondo la legge del 24 marzo 20009 sul personale federale.

3 RS

742.101

4 RS

742.31

5 RS

744.10

6 RS

744.21

7 RS

747.201

8 RS

748.0

9 RS

172.220.1

Eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili - L 3

151.3


Art. 4

Rapporto con il diritto cantonale La presente legge non preclude ai Cantoni l'adozione di disposizioni più favorevoli ai disabili.


Art. 5

Provvedimenti della Confederazione e dei Cantoni 1

La Confederazione e i Cantoni adottano provvedimenti per impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi; tengono conto delle esigenze particolari delle donne disabili.

2

I provvedimenti adeguati destinati a compensare gli svantaggi esistenti nei confronti dei disabili non infrangono l'articolo 8 capoverso 1 della Costituzione federale.


Art. 6

Prestazioni di privati I privati che forniscono prestazioni al pubblico non devono discriminare un disabile per la sua disabilità.

Sezione 2: Diritti soggettivi e procedure

Art. 7

Diritti soggettivi in materia di costruzioni, di infrastrutture o di veicoli 1

In caso di nuova costruzione o di rinnovo di una costruzione o di un impianto secondo l'articolo 3 lettere a, c e d, chi è svantaggiato ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 può: a. nella procedura di autorizzazione di costruzione, chiedere all'autorità competente che si rinunci allo svantaggio;

b. al termine della procedura di autorizzazione di costruzione, far valere eccezionalmente nella giurisdizione civile un diritto all'eliminazione, se l'assenza dei provvedimenti stabiliti per legge non era ravvisabile nella procedura di autorizzazione di costruzione.

2

In caso di infrastruttura o di veicolo dei trasporti pubblici secondo l'articolo 3 lettera b, chi è svantaggiato ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 può chiedere all'autorità amministrativa di ordinare che le FFS o un'altra impresa concessionaria eliminino lo svantaggio o vi rinuncino.


Art. 8

Diritti soggettivi in materia di prestazioni 1

Chi è svantaggiato ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 a causa delle FFS, di un'altra impresa concessionaria o di un ente pubblico può chiedere al giudice o all'autorità amministrativa di ordinare che il fornitore della prestazione elimini lo svantaggio o vi rinunci.

2

Chi è svantaggiato ai sensi dell'articolo 2 capoverso 5 a causa di un ente pubblico può chiedere al giudice o all'autorità amministrativa di ordinare che l'ente pubblico elimini lo svantaggio o vi rinunci.

Diritti fondamentali 4

151.3

3

Chi è discriminato ai sensi dell'articolo 6 può chiedere al giudice il versamento di un'indennità.


Art. 9

Diritto di ricorso e di azione delle organizzazioni di aiuto ai disabili 1

Le organizzazioni d'importanza nazionale di aiuto ai disabili che esistono da almeno dieci anni possono far valere diritti per svantaggi che hanno ripercussioni su un gran numero di disabili.

2

Il Consiglio federale designa le organizzazioni autorizzate a ricorrere.

3

Il diritto di ricorso comprende: a. la facoltà di agire davanti alle istanze della giurisdizione civile per far accertare una discriminazione ai sensi dell'articolo 6;

b. la facoltà di ricorrere contro un'autorizzazione di costruzione o di rinnovo di costruzioni e di impianti per far valere i diritti di cui all'articolo 7; c. la facoltà di ricorrere contro le decisioni di approvazione dei piani, come pure di ammissione o di omologazione dei veicoli, prese dalle autorità federali in virtù: 1. dell'articolo 13 capoverso 1 della legge del 19 dicembre 195810 sulla circolazione stradale; 2. degli articoli 18 e 18w della legge federale del 20 dicembre 195711 sulle ferrovie;

3. degli articoli 11 e 13 della legge federale del 29 marzo 195012 sulle imprese filoviarie;

4. dell'articolo 8 della legge federale del 3 ottobre 197513 sulla navigazione interna;

5. dell'articolo 37 della legge federale del 21 dicembre 194814 sulla navigazione aerea;

6. dell'articolo 27 dell'ordinanza del 10 marzo 198615 sugli impianti di trasporto a fune;

d. la facoltà di ricorrere contro le decisioni delle autorità federali sul rilascio di concessioni in virtù: 1. degli articoli 28 e 30 della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea;

2. dell'articolo 14 della legge federale del 30 aprile 199716 sulle telecomunicazioni;

10 RS

741.01

11 RS

742.101

12 RS

744.21

13 RS

747.201

14 RS

748.0

15 RS

743.12

16 RS

784.10

Eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili - L 5

151.3

3. dell'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 199117 sulla radiotelevisione.

4

L'autorità comunica le decisioni ai sensi del capoverso 3 lettere c e d che possono essere oggetto di ricorso da parte di organizzazioni mediante notifica scritta o pubblicazione sul Foglio federale o sull'organo ufficiale del Cantone. L'organizzazione che non ha fatto ricorso può intervenire come parte nel seguito della procedura solo se la decisione è modificata a svantaggio dei disabili. 5 Se una procedura di opposizione precede l'emanazione di una decisione, la domanda deve essere comunicata conformemente al capoverso 4. L'organizzazione può far ricorso solo se è intervenuta come parte nella procedura di opposizione.


Art. 10

Gratuità della procedura 1

Le procedure ai sensi degli articoli 7 e 8 sono gratuite.

2

Le spese di procedura possono essere poste addebitate alla parte che si comporta in modo temerario o con leggerezza.

3

Le spese di procedura dinanzi al Tribunale federale sono disciplinate dalla legge federale del 17 giugno 200518 sul Tribunale federale.19 Sezione 3: Proporzionalità

Art. 11

Principi generali

1

Il giudice o l'autorità amministrativa non ordina l'eliminazione di uno svantaggio se il beneficio che il disabile ne trarrebbe è sproporzionato in particolare rispetto: a. ai costi che ne risultano; b. agli interessi della protezione dell'ambiente o della protezione della natura e del paesaggio;

c. agli interessi della sicurezza del traffico o dell'esercizio.

2

Il giudice fissa l'indennità secondo l'articolo 8 capoverso 3 tenendo conto delle circostanze, della gravità della discriminazione e del valore della prestazione in questione. L'indennità ammonta al massimo a 5000 franchi.


Art. 12

Casi particolari

1

Nella ponderazione degli interessi secondo l'articolo 11 capoverso 1, il giudice o l'autorità amministrativa non ordina l'eliminazione dello svantaggio nell'accesso a costruzioni, impianti o abitazioni ai sensi dell'articolo 3 lettera a, c e d, se l'onere 17 RS

784.40

18 RS

173.110

19 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla legge del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

Diritti fondamentali 6

151.3

per l'adeguamento supera il 5 per cento del valore assicurativo della costruzione o del valore a nuovo dell'impianto oppure il 20 per cento delle spese di rinnovo.

2

Nella ponderazione degli interessi secondo l'articolo 11 capoverso 1, il giudice o l'autorità amministrativa considera il termine transitorio per l'adeguamento dei trasporti pubblici (art. 22); tiene pure conto delle modalità d'esecuzione definite dalla Confederazione per il versamento di aiuti finanziari (art. 23 cpv. 3) e dei conseguenti piani d'esercizio e d'investimento elaborati dalle imprese di trasporti pubblici.

3

Il giudice o l'autorità amministrativa obbliga le FFS, l'impresa concessionaria o l'ente pubblico chiamati in causa a prevedere un'adeguata soluzione alternativa se non ordina l'eliminazione dello svantaggio conformemente all'articolo 11 capoverso 1.

Sezione 4: Disposizioni speciali concernenti la Confederazione

Art. 13

Provvedimenti nel settore del personale 1

In quanto datore di lavoro, la Confederazione si adopera con ogni mezzo a sua disposizione per garantire ai disabili pari opportunità. Adotta i provvedimenti necessari all'attuazione della legge in tutti i rapporti di lavoro e a tutti i livelli, in particolare in occasione dell'assunzione di personale.

2

Il capoverso 1 si applica ai datori di lavoro ai sensi dell'articolo 3 della legge del 24 marzo 200020 sul personale federale.


Art. 14

Provvedimenti a favore delle persone affette da disturbi del linguaggio, audiolese o ipovedenti 1

Nei rapporti con la popolazione, le autorità considerano le esigenze particolari delle persone affette da disturbi del linguaggio, audiolese o ipovedenti.

2

Nella misura in cui le autorità offrano le loro prestazioni su Internet, tali prestazioni devono essere accessibili senza difficoltà alle persone ipovedenti. Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni tecniche. Può dichiarare obbligatorie le norme tecniche fissate dalle organizzazioni private.

3

A complemento delle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità, la Confederazione può:

a. sostenere misure dei Cantoni destinate a promuovere l'uso del linguaggio dei segni e del linguaggio parlato nella formazione scolastica e professionale delle persone affette da disturbi del linguaggio e audiolese e le conoscenze linguistiche delle persone ipovedenti; 20 RS

172.220.1

Eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili - L 7

151.3

b. sostenere organizzazioni e istituzioni a scopo non lucrativo e d'importanza nazionale che si adoperano per le esigenze politiche di linguaggio e di comprensione delle persone affette da disturbi del linguaggio, audiolese e ipovedenti 4

La Confederazione può sostenere misure volte a rendere le trasmissioni televisive accessibili alle persone audiolese e ipovedenti.


Art. 15

Prescrizioni sulle norme tecniche 1

Al fine di assicurare ai disabili una rete di trasporti pubblici adeguata alle loro esigenze, il Consiglio federale emana per le FFS e per altre imprese che necessitano di una concessione federale, prescrizioni relative alla concezione:

a. delle stazioni ferroviarie, delle fermate e degli aeroporti; b. dei sistemi di comunicazione e dei sistemi di emissione dei biglietti; c. dei veicoli.

2

Il Consiglio federale emana prescrizioni sui provvedimenti da adottare in favore dei disabili nelle costruzioni e negli impianti costruiti o sussidiati dalla Confederazione.

3

Le prescrizioni di cui ai capoversi 1 e 2 sono adeguate periodicamente all'evoluzione della tecnica. Il Consiglio federale può dichiarare vincolanti norme tecniche o altre regole stabilite da organizzazioni private.

4

Il Consiglio federale consulta le cerchie interessate prima di emanare le prescrizioni di cui ai capoversi 1 e 2.

5

Possono essere emanate prescrizioni differenti a seconda che si tratti di costruzioni, impianti, sistemi di comunicazione, sistemi di emissione dei biglietti o veicoli nuovi o già esistenti.


Art. 16

Programmi d'integrazione dei disabili 1

La Confederazione può attuare programmi volti a migliorare l'integrazione dei disabili nella società.

2

Tali programmi concernono segnatamente i seguenti settori: a. la

formazione;

b. l'attività

professionale;

c. l'alloggio; d. il trasporto di passeggeri; e. la cultura;

f. lo

sport.

3

La Confederazione può partecipare ai programmi di organizzazioni attive a livello nazionale o di una regione linguistica, in particolare con aiuti finanziari.

Diritti fondamentali 8

151.3


Art. 17

Progetti pilota d'integrazione professionale Il Consiglio federale può svolgere o sostenere progetti pilota di durata limitata volti a sperimentare l'applicazione di incentivi per favorire l'integrazione professionale dei disabili. A tale scopo può segnatamente prevedere il versamento di contributi agli investimenti per creare o adeguare posti di lavoro per i disabili.


Art. 18

Informazione, consulenza e valutazione dell'efficienza 1

La Confederazione può svolgere campagne d'informazione volte a sensibilizzare maggiormente la popolazione sui problemi di parità di trattamento dei disabili e sulla loro integrazione e intese a presentare alle cerchie interessate le diverse possibilità di intervento.

2

Può fornire consulenza a privati e ad autorità e destinare loro raccomandazioni.

3

Valuta periodicamente l'impatto dei suoi provvedimenti sull'integrazione dei disabili. Può inoltre valutare le ripercussioni dei provvedimenti presi da altri enti pubblici o da privati.


Art. 19

Ufficio per le pari opportunità dei disabili Il Consiglio federale istituisce un Ufficio per le pari opportunità dei disabili. L'Ufficio promuove segnatamente: a. l'informazione sulle basi legali e sulle direttive volte a impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi nei confronti dei disabili; b. i programmi e le campagne di cui agli articoli 16 e 18; c. l'analisi e la ricerca nell'ambito delle pari opportunità e dell'integrazione dei disabili;

d. il coordinamento delle attività delle istituzioni pubbliche e private attive in questo ambito.

Sezione 5: Disposizioni speciali concernenti i Cantoni

Art. 20

1 I Cantoni provvedono affinché i fanciulli e gli adolescenti disabili possano beneficiare di una scolarizzazione di base adeguata alle loro esigenze specifiche.

2

I Cantoni promuovono l'integrazione dei fanciulli e degli adolescenti disabili nelle scuole regolari mediante forme di scolarizzazione adeguate, nel limite del possibile e per il bene dei fanciulli e degli adolescenti disabili.

3

Rendono segnatamente possibile ai fanciulli e agli adolescenti che hanno difficoltà di percezione o di articolazione, e alle persone loro particolarmente vicine, l'apprendimento di una tecnica di comunicazione adeguata alla disabilità.

Eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili - L 9

151.3

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 21

Modifica del diritto vigente Il diritto vigente è modificato conformemente all'allegato.


Art. 22

Termini per l'adeguamento dei trasporti pubblici 1

Le costruzioni e impianti esistenti come pure i veicoli dei trasporti pubblici devono essere conformi alle esigenze dei disabili entro 20 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

2

I sistemi di comunicazione e i sistemi di emissione dei biglietti devono essere conformi alle esigenze dei disabili entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge.

3

Durante i termini di adeguamento ai sensi dei capoversi 1 e 2, le imprese di trasporti pubblici possono esigere che vengano considerati i loro piani d'esercizio e d'investimento basati sulle modalità d'esecuzione definite dalla Confederazione per il versamento di aiuti finanziari (art. 23 cpv. 3).


Art. 23

Aiuti finanziari

1

Nell'ambito delle loro rispettive competenze di finanziamento dei trasporti pubblici, la Confederazione e i Cantoni concedono aiuti finanziari per i provvedimenti secondo l'articolo 22.

2

La Confederazione fissa un limite di spesa per un periodo di 20 anni.

3

Il Consiglio federale definisce segnatamente le priorità, le condizioni e i tassi applicabili agli aiuti federali.


Art. 24

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 2004 Le cifre 2 e 3 dell'allegato entrano in vigore il 1° gennaio 200521 21 DCF del 25 giu. 2003 (RU 2003 4496).

Diritti fondamentali 10

151.3

Allegato

(art. 21)


2. Legge federale del 14 dicembre 1990 23 sull'imposta federale diretta Art. 33
cpv. 1 lett. h e hbis
...

22 RS

431.01. La modifica qui appresso è stata inserita nella LF menzionata.

23 RS

642.11. La modifica qui appresso è stata inserita nella LF menzionata.

24 RS

642.14. La modifica qui appresso è stata inserita nella LF menzionata.

25 RS

741.01. Le modifica qui appresso sono state inserite nella LF menzionata.

Eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili - L 11

151.3

26 RS

784.10. La modifica qui appresso è stata inserita nella LF menzionata.

Diritti fondamentali 12

151.3