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1

Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr1) del 9 ottobre 1992 (Stato 22 dicembre 2003) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 32ter, 64 e 69bis della Costituzione federale2;3 visto il messaggio del Consiglio federale del 30 gennaio 19894, decreta: Capitolo 1: Scopo, campo d'applicazione e definizioni

Art. 1

Scopo La presente legge si prefigge di: a. proteggere i consumatori da derrate alimentari e oggetti d'uso che possono mettere in pericolo la salute; b. assicurare che siano osservati, nei contatti con le derrate alimentari, i principi dell'igiene;

c. proteggere i consumatori dagli inganni in rapporto con derrate alimentari.


Art. 2

Campo d'applicazione

1

La presente legge si applica: a. alla fabbricazione, al trattamento, al deposito, al trasporto e alla consegna delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso; b. alla

caratterizzazione di derrate alimentari e oggetti d'uso e alla relativa pubblicità;

c. all'importazione, al transito e all'esportazione di derrate alimentari e oggetti d'uso.

2

Essa si applica alla produzione agricola, in quanto quest'ultima sia destinata alla fabbricazione di derrate alimentari.

RU 1995 1469 1

Abbreviazione rettificata dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC - RU 1974 1051].

2 [CS

1 3. RU 1985 659]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 97 cpv. 1, 105, 118 cpv. 2 e 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta in n. 6 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

4

FF 1989 I 741 817.0

Polizia delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo 2

817.0

3

Per le derrate alimentari importate sono applicabili le medesime disposizioni, purché non siano in contrasto con impegni assunti in virtù di convenzioni internazionali.

4

La presente legge non si applica: a. alle derrate alimentari e agli oggetti d'uso destinati all'uso personale; è fatto salvo il divieto dell'assenzio; b. alle sostanze e ai prodotti sottoposti alla legislazione sui medicamenti; son fatte salve le disposizioni di polizia degli alimenti concernenti i medicamenti veterinari.

5

In caso di contestazione sull'applicazione della legislazione sulle derrate alimentari o di quella sui medicamenti a determinate sostanze e prodotti, il Dipartimento federale dell'interno decide dopo aver consultato le autorità interessate.


Art. 3

Derrate alimentari

1

Le derrate alimentari sono alimenti o generi voluttuari.

2

Gli alimenti sono prodotti destinati alla costituzione e al sostentamento dell'organismo umano, non pubblicizzati come medicamenti.

3

I generi voluttuari sono bevande alcoliche, articoli di tabacco e articoli per fumatori.

4

Gli ingredienti sono derrate alimentari aggiunte ad altre, oppure componenti di una derrata alimentare, come anche gli additivi.5

Art. 4

Componenti, additivi, sostanze estranee 1

I componenti sono sostanze naturalmente presenti in una determinata derrata alimentare.

2

Gli additivi sono sostanze utilizzate nella fabbricazione di derrate alimentari per ottenere determinate qualità o effetti.

3

Le sostanze estranee sono sostanze indesiderate che non sono naturalmente presenti in una derrata alimentare (come residui, impurità, prodotti del metabolismo

microbico e nuclidi radioattivi).


Art. 5

Oggetti d'uso

Gli oggetti e i beni di consumo (oggetti d'uso) ai sensi della presente legge sono oggetti che non possono essere pubblicizzati in quanto agenti terapeutici e che rientrano in una delle seguenti categorie di prodotti:6 a. oggetti connessi con la fabbricazione, l'utilizzazione o l'imballaggio di derrate alimentari (ad es. apparecchi, vasellame o materiale d'imballaggio); 5

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF 6 ott. 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio, in vigore dal 1° lug. 1996 (RS 946.51).

6

Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 812.21).

Legge sulle derrate alimentari 3

817.0

b. prodotti per la cura corporale e cosmetici, come anche oggetti che entrano in contatto con le mucose della bocca, a causa della loro destinazione; c. capi d'abbigliamento, tessili ed altri oggetti (ad es. braccialetti di orologi, parrucche e gioielli) che entrano in contatto con il corpo, a causa della loro destinazione; d. oggetti destinati ad essere usati da bambini (ad es. giocattoli, materiale didattico, colori per dipingere e utensili da disegno);

e. candele, fiammiferi, accendini e articoli da carnevale; f. oggetti e materiali destinati all'arredamento e al rivestimento di spazi abitabili, per quanto essi non siano sottoposti ad altre norme legislative.

Capitolo 2: Derrate alimentari e oggetti d'uso Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 6

Principio

1

Le derrate alimentari, gli additivi e gli oggetti d'uso che non soddisfano le esigenze stabilite nella presente legge e nelle sue disposizioni esecutive, in particolare quelli che superano i valori limite e i valori di tolleranza, non devono essere utilizzati né distribuiti al consumatore, o possono esserlo soltanto con determinati oneri.

2

Per le derrate alimentari destinate esclusivamente all'esportazione, è applicabile l'ordinamento del Paese di destinazione, sempreché il Consiglio federale non disponga altrimenti.


Art. 7

Prodotti di base

1

Gli animali, le piante, i minerali e l'acqua potabile utilizzati per la fabbricazione di derrate alimentari o come derrate alimentari devono essere di natura tale che le derrate alimentari risultanti non mettano in pericolo la salute dell'uomo, né diano motivo d'inganno.

2

Per la valutazione sono determinanti: a. per gli animali: il foraggiamento e la cura; b. per le piante: la coltivazione, la concimazione e la protezione fitosanitaria; c. per i minerali: la produzione e la composizione; d. per l'acqua potabile: la composizione, lo stato microbiologico e il trattamento.

3

Il Consiglio federale può ammettere altri prodotti di base. Stabilisce le specie animali la cui carne può essere utilizzata come derrata alimentare.

Polizia delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo 4

817.0


Art. 8

Derrate alimentari ammesse 1

Il Consiglio federale stabilisce le sorte di derrate alimentari ammesse, le definisce e ne stabilisce la denominazione specifica; può disciplinare i requisiti cui esse devono soddisfare.

2

Il Servizio federale competente può autorizzare provvisoriamente derrate alimentari che il Consiglio federale non ha ancora ammesse e stabilirne la denominazione specifica.

3

Il Servizio federale competente pubblica periodicamente un elenco delle derrate alimentari ammesse in base ad un'autorizzazione particolare.

4

La denominazione specifica deve: a. caratterizzare la derrata alimentare e indicarne la natura, nonché le materie prime utilizzate per la sua fabbricazione; b. essere comprensibile ed inconfondibile.

5

La denominazione specifica di surrogati e prodotti d'imitazione dev'essere stabilita in modo che sia garantita una chiara distinzione dal prodotto naturale. 6 Il Consiglio federale può disciplinare l'ammissione di derrate alimentari: a. destinate

alle

persone che abbisognano, per motivi di salute, di una nutrizione speciale; o

b. pubblicizzate con una menzione di effetti nutrizionali particolari.7

Art. 9

Processi di fabbricazione Il Consiglio federale può limitare o vietare le sostanze e i processi seguenti qualora lo stato attuale della scienza non consenta di escludere che possano mettere in pericolo la salute: a.8 materie ausiliarie dell'agricoltura (art. 158 e 159 della legge sull'agricoltura del 29 aprile 19989), medicamenti veterinari e determinati processi di produzione agricola;

b.10 processi fisici, chimici, microbiologici o di ingegneria genetica per la fabbricazione o il trattamento di derrate alimentari o di oggetti d'uso; in tal ambito, tiene conto anche delle esigenze della legge del 21 marzo 200311 sull'ingegneria genetica.

7

Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 812.21).

8

Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. della LF del 29 apr. 1998 sull'agricoltura, in vigore dal 1° gen. 1999 (RS 910.1).

9 RS

910.1

10 Nuovo testo giusta in n. 6 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

11 RS 814.91

Legge sulle derrate alimentari 5

817.0


Art. 10

Valori limite e valori di tolleranza 1

Le derrate alimentari possono contenere componenti, additivi, sostanze estranee e microorganismi (come batteri, lieviti, aspergilli o virus) soltanto in una misura che non pregiudichi la salute.

2

Il Consiglio federale stabilisce, fondandosi su una valutazione tossicologica o epidemiologica:

a. gli additivi ammissibili per le singole derrate alimentari e le loro quantità massime (valori limite); b. le concentrazioni massime (valori limite) per le sostanze estranee e i componenti;

c. le quantità massime di microorganismi (valori limite).

3

Il Consiglio federale può: a. in quanto sia tecnicamente possibile, stabilire le concentrazioni massime e le quantità massime di cui al capoverso 2 a un livello inferiore a quello che esigerebbe imperativamente la protezione della salute (valori di tolleranza); b. vietare integralmente, per le derrate alimentari, l'impiego di additivi, di sostanze estranee e di organismi di cui al capoverso 1, qualora essi non siano tecnicamente necessari per la fabbricazione, il trattamento o il deposito oppure non esista un metodo appropriato per rilevarli.


Art. 11

Divieto dell'assenzio Il Consiglio federale stabilisce quali bevande sono considerate assenzio o imitazioni dell'assenzio.


Art. 12

Informazione del pubblico 1

La Confederazione provvede affinché il pubblico venga sufficientemente informato su eventi particolari con implicazioni per la protezione della salute. Parimenti può provvedere affinché il pubblico venga informato sulle conoscenze scientifiche di interesse generale in ambito nutrizionale, che assumono segnatamente importanza per la prevenzione delle malattie e la protezione della salute.

2

Essa può promuovere l'informazione e la corrispondente ricerca di altre istituzioni.

Sezione 2: Salute

Art. 13

Alimenti e generi voluttuari 1

Gli alimenti non devono, nell'impiego usuale, mettere in pericolo la salute.

2

I generi voluttuari non devono, nell'impiego e nel consumo usuali, mettere direttamente o inopinatamente in pericolo la salute.

Polizia delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo 6

817.0

3

Il Consiglio federale può eccezionalmente sottoporre alle disposizioni concernenti i generi voluttuari (cpv. 2) gli alimenti particolarmente graditi e consumati soltanto in piccole quantità.


Art. 14

Oggetti d'uso

1

Gli oggetti d'uso non devono, nell'impiego a cui sono destinati o in quello abitualmente presunto, mettere in pericolo la salute.

2

Il Consiglio federale può stabilire esigenze cui devono soddisfare gli oggetti d'uso e le loro etichette, come pure limitare o vietare l'impiego di determinate sostanze.

Sezione 3: Contatto con le derrate alimentari

Art. 15

Igiene

1

Chiunque fabbrica, tratta, deposita, trasporta o distribuisce derrate alimentari deve provvedere affinché esse: a. siano depositate in modo ordinato e pulito; b. siano depositate, trasportate o distribuite in modo che non vengano alterate da sostanze che possono mettere in pericolo la salute o alterate in qualsiasi altro modo; c. entrino in contatto diretto o indiretto soltanto con recipienti, materiale d'imballaggio, installazioni, attrezzi o altri oggetti simili puliti e in buono stato;

d. siano depositate e trasportate unicamente in locali e veicoli puliti, sufficientemente grandi e sistemati adeguatamente per consentire un deposito corretto;

e. non vengano per quanto possibile alterate da organismi nocivi e da parassiti.

2

Nel contatto con le derrate alimentari, le persone che espellono agenti patogeni che possono mettere in pericolo la salute dei consumatori devono adottare misure protettive particolari.

3

Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti l'igiene nel contatto con le derrate alimentari.


Art. 16

Macellazione

1

Gli animali devono essere macellati soltanto nei macelli autorizzati.

2

Il Consiglio federale disciplina: a. le eccezioni per la selvaggina, il pesce e le macellazioni occasionali; b. la macellazione degli animali malati, sospetti di esserlo o infortunati.

Legge sulle derrate alimentari 7

817.0


Art. 17

Macelli

1

I macelli devono essere adeguatamente sistemati ed essere sufficientemente grandi e facili da pulire.

2

Il Consiglio federale stabilisce le dimensioni minime, come anche i locali e gli impianti necessari a seconda del genere e del volume della macellazione.

3

I piani di costruzione e di trasformazione dei grandi macelli devono essere approvati dalla Confederazione, quelli inerenti agli altri macelli, dal Cantone.

4

Chiunque esercita un macello deve essere titolare di un'autorizzazione rilasciata dal Cantone.

a12 Produzione, trasformazione e deposito di derrate alimentari di origine animale

Le aziende nelle quali sono prodotte, trasformate o depositate derrate alimentari di origine animale necessitano di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone.

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

Sezione 4: Inganni in materia di derrate alimentari

Art. 18

Divieto d'inganno

1

La qualità pubblicizzata, come anche tutte le altre indicazioni sulla derrata alimentare devono corrispondere ai fatti.

2

La pubblicità, la presentazione e l'imballaggio della derrata alimentare non devono ingannare il consumatore.

3

Sono considerate ingannevoli in particolare le indicazioni e le presentazioni atte a suscitare nel consumatore false concezioni circa la fabbricazione, la composizione, la qualità, il metodo di produzione, la conservazione, l'origine, gli effetti particolari e il valore della derrata alimentare.


Art. 19

Imitazione e confusione 1

Le derrate alimentari non devono essere imitate a scopo di inganno o fabbricate, trattate, distribuite, contrassegnate o pubblicizzate in modo ingannevole.

2

Le merci che non sono derrate alimentari non devono essere depositate, distribuite, contrassegnate o offerte in modo da poter essere confuse con derrate alimentari.

12 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1999, non ancora in vigore (RU 2002 775 776; FF 1999 5092).

Polizia delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo 8

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Sezione 5: Indicazioni sulle derrate alimentari

Art. 20

Obbligo di informare e designazione 1

Chiunque distribuisce derrate alimentari informa, su domanda, l'acquirente sulla loro provenienza (Paese produttore), la loro denominazione specifica e la loro composizione (ingredienti) come anche sulle altre indicazioni prescritte nell'articolo 21.13 2 Chiunque distribuisce derrate alimentari preimballate deve apporre sull'imballaggio informazioni concernenti la denominazione specifica e la composizione menzio-

nandovi i componenti in ordine decrescente rispetto alla loro quantità.

3

Con la denominazione specifica possono essere utilizzate altre designazioni, sempreché queste non ingannino i consumatori.

4

Quando la natura della derrata alimentare è facilmente riconoscibile, si può rinunciare alla denominazione specifica.


Art. 21

Designazione particolare 1

Il Consiglio federale determina se occorre fornire al consumatore indicazioni supplementari, segnatamente sulla conservabilità, il modo di conservazione, la provenienza (luogo, fabbricante, importatore o venditore), il modo di produzione, il modo di preparazione, gli effetti speciali, le scritte d'avvertimento e il valore nutritivo. Può emanare prescrizioni particolari concernenti la designazione dei cibi pronti al consumo sulla carta dei menu.

2

Può inoltre emanare prescrizioni concernenti la designazione delle derrate alimentari, per la protezione:

a. della salute, in particolare delle persone particolarmente esposte a pericoli; b. dagli inganni, in particolare nei settori in cui i consumatori possono essere assai facilmente ingannati, a cagione della merce o della natura del commercio.

3

Il Consiglio federale disciplina la designazione delle derrate alimentari alle quali sono state aggiunte sostanze considerate vitali o fisiologicamente utili (vitamine, oligo-elementi).

4

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni che le derrate alimentari pubblicizzate per la particolarità del loro metodo di produzione devono soddisfare (segnatamente produzione integrata o biologica); può trattarsi del riconoscimento di criteri d'omologazione privati.

13

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF 6 ott. 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio, in vigore dal 1° lug. 1996 (RS 946.51).

Legge sulle derrate alimentari 9

817.0

Capitolo 3: Controllo delle derrate alimentari Sezione 1: Principi

Art. 22

Metodi di analisi

1

Il Consiglio federale emana raccomandazioni sul modo di analizzare e di valutare le derrate alimentari, gli additivi e gli oggetti d'uso secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche.

2

Provvede per una pubblicazione separata delle raccomandazioni (Manuale delle derrate alimentari).

3

Mediante ordinanza, può conferire obbligatorietà a talune parti del Manuale delle derrate alimentari, in particolare ai metodi di riferimento che vi sono stabiliti.


Art. 23

Controllo autonomo

1

Chiunque fabbrica, tratta, distribuisce, importa od esporta derrate alimentari, additivi e oggetti d'uso deve provvedere, nel quadro della sua attività, affinché le merci siano conformi alle esigenze legali. Deve analizzarle o farle analizzare secondo le regole di una buona pratica di fabbricazione.

2

Il controllo ufficiale non libera dall'obbligo del controllo autonomo.

3

Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni è possibile, nel singolo caso, rinunciare ad un'analisi.

4

I detentori di animali o gli acquirenti di animali da macello informano l'ispettore o il controllore delle carni se l'animale ha avuto malattie o è stato trattato con medicamenti.

5

Il Consiglio federale può disciplinare la documentazione del controllo autonomo.14 Sezione 2: Esecuzione del controllo

Art. 24

Ispezione e campionatura 1

Gli organi di controllo esaminano le derrate alimentari, gli additivi, gli oggetti d'uso, i locali, gli impianti, i veicoli, i procedimenti di fabbricazione, gli animali, le piante, i minerali e i terreni utilizzati a scopi agricoli, come anche le condizioni igieniche; il controllo è eseguito di regola per prove a caso.

2

Gli organi di controllo possono prelevare campioni ed esaminare, se necessario, bollettini di fornitura, ricette e dispositivi di controllo.

3

Nell'adempimento del loro compito, essi hanno accesso, durante le ore usuali d'esercizio, ai fondi, alle aziende, ai locali ed ai veicoli.

14 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 775 776; FF 1999 5092).

Polizia delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo 10

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Art. 25

Diritti e doveri del fabbricante e del commerciante 1

Chiunque fabbrica, tratta, deposita, distribuisce, importa od esporta derrate alimentari, additivi ed oggetti d'uso deve coadiuvare gratuitamente gli organi di controllo nell'adempimento dei loro compiti e fornire le informazioni necessarie.

2

Chiunque macella animali deve mettere gratuitamente a disposizione i locali, gli impianti e il personale ausiliario adeguati per l'ispezione degli animali e delle carni.

3

L'interessato ha diritto alla notificazione del risultato; la notificazione è consegnata a lui stesso o al suo rappresentante nel luogo di controllo.

4

Se un campione non è contestato, il proprietario può esigere il rimborso del controvalore, qualora il campione equivalga ad un valore minimo stabilito dal Consiglio federale.


Art. 26

Ispezione delle carni e degli animali da macello 1

Dopo la macellazione l'ispettore o il controllore delle carni esamina la carne: a. degli animali appartenenti alle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina; b. degli animali selvatici allevati come animali da reddito, quando sono macellati in grande quantità.

2

L'ispettore o il controllore delle carni decide sull'utilizzazione della carne.

3

Il Consiglio federale disciplina: a. la procedura d'ispezione degli animali prima e dopo la macellazione; b. la procedura di controllo del pollame.

4

Può prescrivere:

a. l'ispezione degli animali prima della macellazione; b. l'ispezione delle carni per altre specie d'animali; c. eccezioni per la caccia.

a15 Controllo delle derrate alimentari di origine animale Il Consiglio federale può prescrivere che le derrate alimentari di origine animale siano sottoposte a controlli sistematici; può disciplinare la modalità d'esecuzione e l'attestazione dei controlli.


Art. 27

Contestazioni

1

Con la contestazione, gli organi di controllo constatano che le esigenze legali non sono adempiute. Essa può concernere: a. le

derrate

alimentari, gli additivi o gli oggetti d'uso; b. le

condizioni

igieniche;

15 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 775 776; FF 1999 5092).

Legge sulle derrate alimentari 11

817.0

c. i locali, gli impianti o i veicoli; d. i procedimenti

di fabbricazione;

e. gli animali, le piante, i minerali o i terreni utilizzati a scopi agricoli.

2

Una contestazione è pronunciata in particolare qualora i valori limite o i valori di tolleranza siano superati.

3

Gli organi di controllo notificano per scritto le contestazioni agli interessati. In materia di ispezione degli animali e delle carni, il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

4

Gli organi di controllo contestano le merci destinate all'esportazione, se: a. sono manifestamente pericolose per la salute; b. non sono conformi, per quanto è riconoscibile, alle esigenze del Paese di destinazione.

5

Gli organi di controllo possono contestare merci in transito, qualora siano manifestamente pericolose per la salute.

Sezione 3: Provvedimenti

Art. 28

Merci contestate

1

Gli organi di controllo decidono se le merci contestate: a. possono essere utilizzate con o senza oneri; b. devono essere eliminate dagli interessati; c. devono essere confiscate, nonché rese inoffensive, utilizzate o eliminate in modo inoffensivo a spese degli interessati.

2

Gli organi di controllo possono obbligare gli interessati a chiarire le cause dei difetti e ad informarli.

3

Se un valore limite è superato, gli organi di controllo ordinano i provvedimenti necessari per la protezione della salute.

4

Se un valore di tolleranza è superato, senza che sussista un pericolo per la salute, la merce può essere utilizzata, con o senza oneri degli organi di controllo. Se gli oneri sono ripetutamente disattesi, gli organi di controllo possono parimente ordinare l'eliminazione o la confisca.

5

All'importazione o all'esportazione, le merci contestate possono pure essere respinte o consegnate, per complemento di inchiesta, al competente controllo cantonale delle derrate alimentari.


Art. 29

Altre contestazioni

1

Quando sono contestati procedimenti di fabbricazione, locali, impianti, veicoli o condizioni igieniche, gli organi di controllo ordinano la rimozione dei difetti.

Polizia delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo 12

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2

Possono vietare, definitivamente o temporaneamente, procedimenti di fabbricazione, la macellazione di animali o l'utilizzazione di locali, impianti, veicoli e terreni agricoli.

3

Se le condizioni in un'azienda possono costituire un pericolo diretto ed importante per la salute pubblica, la competente autorità esecutiva può ordinarne la chiusura immediata.


Art. 30

Misure cautelari

1

Qualora lo esiga la protezione dei consumatori, gli organi di controllo sequestrano le merci contestate.

2

Possono sequestrare la merce anche nel caso di sospetto motivato.

3

Le merci sequestrate possono essere messe al sicuro.

4

Le merci sequestrate, che non possono essere conservate, sono utilizzate o eliminate, tenuto conto degli interessi delle persone interessate.


Art. 31

Denuncia e ammonimento 1

L'autorità esecutiva competente denuncia all'autorità del procedimento penale le infrazioni alle prescrizioni del diritto sulle derrate alimentari.

2

Nei casi di esigua gravità, l'autorità esecutiva può rinunciare alla denuncia del responsabile e impartirgli un ammonimento. In tale caso, si prescinde da qualsiasi pena.

Capitolo 4: Esecuzione Sezione 1: Confederazione

Art. 32

Importazione, transito ed esportazione 1

La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, il transito e l'esportazione e provvede per un corrispondente controllo delle derrate alimentari. Il Consiglio federale può demandare questi compiti esecutivi all'Amministrazione delle dogane.

2

La Confederazione controlla l'importazione dei medicamenti veterinari per impedire la produzione di derrate alimentari non conformi alle esigenze legali.

3

Può affidare al controllo cantonale delle derrate alimentari la cura di eseguire determinati controlli e di decidere definitivamente.


Art. 33

Divieto d'importare

Il dipartimento competente può vietare l'importazione di determinate merci pericolose per la salute, qualora il pericolo per la salute della popolazione non possa essere altrimenti evitato.

Legge sulle derrate alimentari 13

817.0


Art. 34

Ricerca e formazione

La Confederazione:

a. ricerca e procura le basi scientifiche richieste dall'applicazione della presente legge;

b. può eseguire rilevazioni direttamente o in collaborazione con i Cantoni; c. collabora alla formazione e al perfezionamento degli organi di controllo.


Art. 35

Esecuzione nell'esercito Negli impianti fissi utilizzati dall'esercito, la Confederazione esegue il controllo delle derrate alimentari, per quanto possibile, attraverso gli organi esecutivi cantonali. Per altro, l'esercito stesso provvede affinché le esigenze della presente legge siano rispettate. Il Consiglio federale disciplina la procedura e la competenza.


Art. 36

Sorveglianza e coordinamento 1

La Confederazione sorveglia l'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni.

2

Essa coordina le misure esecutive dei Cantoni e la loro attività informativa, sempreché sussista un interesse nazionale.

3

A tale scopo, il Confederazione può:16 a. obbligare i Cantoni ad informare la Confederazione sulle misure esecutive adottate e sui risultati di analisi; b. prescrivere ai Cantoni misure intese ad unificare l'esecuzione; c. in situazioni straordinarie, ordinare rispetto ai Cantoni determinate misure esecutive.

4

Il servizio federale competente effettua esperimenti collettivi con i laboratori cantonali, onde unificare e armonizzare i metodi di analisi.

5 Il Consiglio federale coordina l'esecuzione della presente legge, della legge del 15 dicembre 200017 sugli agenti terapeutici, della legge sull'agricoltura del 29 aprile 199818 e della legge del 1° luglio 196619 sulle epizoozie.20

Art. 37

Disposizioni esecutive del Consiglio federale 1

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

16 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 775 776; FF 1999 5092).

17 RS

812.21

18 RS

910.1

19 RS

916.40

20 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 812.21).

Polizia delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo 14

817.0

2

Può delegare il compito di emanare le disposizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa agli uffici federali competenti in materia.21

Art. 38

Collaborazione internazionale 1

Allorché emana le sue prescrizioni, il Consiglio federale tiene conto delle raccomandazioni internazionali e delle relazioni commerciali con l'estero.

2

Nei limiti della presente legge, può dichiarare applicabili norme concernenti le derrate alimentari e gli oggetti d'uso, raccomandate da organizzazioni internazionali, e riconoscere servizi di controllo e certificati stranieri.

3

Può concludere accordi di diritto internazionale nei limiti delle competenze conferitegli dalla presente legge.

4

I servizi federali collaborano con organi specializzati e istituzioni nazionali e internazionali.

Sezione 2: Cantoni

Art. 39

Prescrizioni cantonali I Cantoni emanano le loro prescrizioni esecutive e le comunicano alle autorità federali.


Art. 40

Controllo delle derrate alimentari 1

I Cantoni eseguono la presente legge, in quanto non ne sia competente la Confederazione, e provvedono al controllo delle derrate alimentari all'interno del Paese.

2

Designano un chimico cantonale, un veterinario cantonale, come anche il numero necessario di ispettori delle derrate alimentari, ispettori delle carni, controllori delle derrate alimentari e controllori delle carni.

3

I Cantoni disciplinano i compiti di questi organi di controllo nell'ambito della presente legge; possono inoltre affidare ad altre autorità esecutive particolari compiti di

controllo.

4

Il chimico cantonale dirige il controllo delle derrate alimentari nel suo ambito.

Coordina l'attività dei laboratori, degli ispettori e dei controllori delle derrate alimentari che gli sono subordinati.

5

Il veterinario cantonale oppure un veterinario designato dal Cantone, che soddisfa i requisiti, dirige il controllo dell'allevamento e della macellazione degli animali.

Coordina l'attività degli ispettori e dei controllori delle carni che gli sono subordinati. I Cantoni possono inoltre affidargli il controllo della trasformazione della carne.

21 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 775 776; FF 1999 5092).

Legge sulle derrate alimentari 15

817.0

6

Per l'esame delle prove, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati. Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. Possono anche affidare l'esame delle prove a laboratori privati idonei.


Art. 41

Formazione e perfezionamento 1

Le persone incaricate dei controlli devono adempiere i requisiti stabiliti dal Consiglio federale per le singole funzioni.

2

I Cantoni provvedono per la formazione e il perfezionamento.

Sezione 3: Prescrizioni esecutive speciali

Art. 42

Obbligo del segreto

Tutte le persone incaricate dell'esecuzione della presente legge sottostanno all'obbligo del segreto.


Art. 43

Avvertimento al pubblico 1

Se accertano che a un numero indeterminato di consumatori sono stati distribuiti derrate alimentari, additivi o oggetti d'uso presentanti un pericolo per la salute, le autorità esecutive informano il pubblico e raccomandano il modo di comportarsi.

2

Secondo le possibilità, l'autorità consulta previamente i fabbricanti, gli importatori, i distributori o i venditori, come anche le organizzazioni di consumatori.

3

Se è minacciata la popolazione di più Cantoni, l'informazione e le raccomandazioni incombono alle autorità federali.

Capitolo 5: Finanziamento

Art. 44

Ripartizione dei compiti La Confederazione ed i Cantoni assumono le spese d'esecuzione della presente legge nel loro ambito di competenza.


Art. 45

Emolumenti

1

Per quanto la legge non disponga altrimenti, il controllo delle derrate alimentari è esente da emolumenti.

2

Sono riscossi emolumenti per: a. l'ispezione delle carni e degli animali da macello; b. i controlli effettuati dalle autorità della Confederazione; c. i controlli che hanno provocato contestazioni;

Polizia delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo 16

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d. le prestazioni e i controlli speciali che non sono stati eseguiti d'ufficio e che hanno causato un onere eccedente la normale attività di controllo; e.22 le autorizzazioni.

3

Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti per i controlli effettuati dalle autorità federali e i limiti per gli emolumenti cantonali.

Capitolo 6: Pesatura degli animali macellati

Art. 46

Il Consiglio federale disciplina il modo di calcolo del peso di macellazione.

Capitolo 7: Disposizioni penali e protezione giuridica Sezione 1: Disposizioni penali

Art. 47

Delitti

1

È punito con la detenzione o con la multa chiunque intenzionalmente: a. fabbrica,

tratta,

deposita, trasporta o distribuisce alimenti in modo tale che, nel caso di impiego usuale, mettano in pericolo la salute; b. fabbrica,

tratta,

deposita, trasporta o distribuisce generi voluttuari in modo tale che, nel caso di impiego e di consumo usuali, mettano direttamente o inopinatamente in pericolo la salute; c. fabbrica,

tratta, deposita, trasporta o distribuisce oggetti d'uso in modo tale che, nell'impiego a cui sono destinati o in quello abitualmente presunto, mettano in pericolo la salute; d. fabbrica,

importa,

trasporta, vende, aiuta a smerciare ovvero acquista o deposita a scopo di vendita bevande contenenti assenzio o imitazioni dell'assenzio;

e. importa o esporta derrate alimentari e oggetti d'uso che mettano in pericolo la salute.

2

La pena è della detenzione sino a cinque anni o della multa, se l'autore ha agito per mestiere o a scopo di lucro.

3

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della detenzione sino a sei mesi o della multa.

22 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1º giu. 2002 (RU 2002 775 776; FF 1999 5092).

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817.0


Art. 48

Contravvenzioni

1

È punito con l'arresto o con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

a. contravviene alle prescrizioni sulle norme di igiene nel contatto con le derrate alimentari;

b. utilizza sostanze o procedimenti vietati nella produzione agricola o nella fabbricazione di derrate alimentari; c. contravviene alle prescrizioni, fondate sulla presente legge, concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di derrate alimentari e di oggetti d'uso;

d. contravviene alle prescrizioni, fondate sulla presente legge, concernenti l'importazione di medicamenti veterinari;

e. macella illecitamente animali fuori dei macelli autorizzati; f.

sottrae all'esame degli organi di controllo derrate alimentari, additivi, oggetti d'uso, locali, impianti, veicoli e procedimenti di fabbricazione, come anche animali, piante, minerali o terreni, utilizzati per la fabbricazione di derrate alimentari, ovvero impedisce o rende difficile tale controllo; g. fabbrica,

tratta,

deposita,

trasporta o distribuisce derrate alimentari, additivi o oggetti d'uso in modo che essi non soddisfino le esigenze della presente legge;

h. fornisce indicazioni false o fallaci su derrate alimentari; i. omette, prima della macellazione, l'annuncio prescritto agli organi di controllo sulle malattie degli animali o sui trattamenti cui sono stati sottoposti

gli animali;

k. omette le indicazioni prescritte sulle derrate alimentari o le riproduce in modo inesatto;

l. contravviene

alle

restrizioni della pubblicità, fondate sulla presente legge, in favore di bevande alcoliche o di articoli di tabacco e articoli per fumatori; m. contravviene alle prescrizioni concernenti il calcolo del peso di macellazione.

2

Il tentativo e la complicità sono punibili.

3

In casi di esigua gravità, si può prescindere dal procedimento penale e dalla pena.


Art. 49

Infrazioni commesse nell'azienda, falsità in documenti Nel settore disciplinato dal diritto sulle derrate alimentari, gli articoli 6, 7 e 15 della legge federale sul diritto penale amministrativo23 sono applicabili anche alle autorità cantonali.

23

RS 313.0

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Art. 50

Procedimento penale

1

I Cantoni perseguono e giudicano le infrazioni. L'ufficio federale cui compete la sorveglianza conferita alla Confederazione può obbligare le autorità cantonali ad avviare un procedimento.

2

L'Amministrazione delle dogane persegue e giudica le infrazioni alle prescrizioni fondate sulla presente legge, concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione.

3

Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2, come anche un'infrazione giusta la legge del 9 marzo 197824 sulla protezione degli animali, la legge sulle dogane25, la legge del 1° luglio 196626 sulle epizoozie, la legge federale del 20 giugno 198627 sulla caccia o quella del 14 dicembre 197328 sulla pesca, perseguibile dall'Amministrazione delle dogane, è applicata la pena incorsa per l'infrazione più grave; la pena può essere aumentata adeguatamente.

4

I Cantoni conferiscono agli organi esecutivi del controllo delle derrate alimentari la qualità di funzionari della polizia giudiziaria.


Art. 51

Spese processuali

La persona condannata assume le spese di procedura, comprese quelle della procedura amministrativa.

Sezione 2: Protezione giuridica

Art. 52

Procedura d'opposizione Le decisioni su provvedimenti previsti dalla presente legge possono essere impugnate con opposizione all'autorità di decisione.


Art. 53

Procedura cantonale

1

Nei limiti della presente legge, i Cantoni disciplinano la procedura d'opposizione e di ricorso secondo il diritto cantonale.

2

Istituiscono un'autorità di ricorso incaricata di verificare se le decisioni dei loro organi esecutivi, compreso l'apprezzamento, sono conformi alla presente legge.

24

RS 455

25

RS 631.0

26

RS 916.40

27

RS 922.0

28

[RU 1975 2345, 1985 660, 1992 186. RU 1991 2259 art. 27 n. 1]. Ora: la LF del 21 giu. 1991 sulla pesca (RS 923.0).

Legge sulle derrate alimentari 19

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Art. 54

Procedura federale

In quanto la presente legge non disponga altrimenti, la procedura di opposizione e di ricorso è disciplinata secondo la legge federale sulla procedura amministrativa29 e quella sull'organizzazione giudiziaria30.


Art. 55

Termini

1

Il termine d'opposizione è di cinque giorni.

2

Il termine di ricorso contro le decisioni su provvedimenti ricadenti nell'ambito del controllo delle derrate alimentari (art. 24, 28-30) è di dieci giorni.

3

Il termine di ricorso contro le decisioni prese nel quadro dell'ispezione delle carni e degli animali da macello (art. 26, 28 e 30) è di cinque giorni.


Art. 56

Effetto sospensivo, misure cautelari 1

L'autorità di decisione e l'autorità di ricorso possono revocare l'effetto sospensivo ad una opposizione o ad un ricorso.

2

Se a una opposizione o a un ricorso è conferito l'effetto sospensivo, l'autorità di decisione o l'autorità di ricorso può prendere misure cautelari.


Art. 57

Responsabilità civile Gli enti collettivi rispondono del danno qualora, nell'esecuzione della presente legge, i loro organi hanno illecitamente: a. preso una decisione su misure cautelari (art. 30 e 56); b. preso un provvedimento inadeguato o rifiutato di prendere una decisione (art. 28 e 29);

c. revocato l'effetto sospensivo; d. respinto o accordato tardivamente una domanda di ripristino dell'effetto sospensivo.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 58

Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate:

a. la legge federale dell'8 dicembre 190531 sul commercio delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo; b. la legge federale del 24 giugno 191032 concernente il divieto dell'assenzio; 29

RS 172.021

30

RS 173.110

31

[CS 4 463; RU 1979 1758, 1985 1992 n. I 1, 1991 362 n. II 404] 32

[CS 4 667]

Polizia delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo 20

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c. la legge federale del 7 marzo 191233 sul divieto del vino artificiale e del sidro artificiale.


Art. 59

Modificazioni del diritto vigente 1. La legge federale del 9 marzo 197834 sulla protezione degli animali è modificata come segue:


2. La legge del 1° luglio 196635 sulle epizoozie è modificata come segue: Art. 10b

...


3. La legge sull'agricoltura del 3 ottobre 195136 è modificata come segue: Art. 39a

...


Art. 70
cpv. 1
...


Art. 71
cpv. 1
...

33

[CS 4 690]

34

RS 455. La modificazione qui appresso è stata inserita nel testo menzionato.

35

RS 916.40. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

36

[RU 1953 1133, 1962 1191 art. 14, 1967 760, 1968 95, 1971 1461 disp. fin. e trans. tit. X art. 6 n. 7, 1974 763, 1975 1088 1204, 1977 2249 I 921 931 942, 1979 2060, 1982 1676 all n. 6, 1988 640, 1989 504 art. 33 lett. c, 1991 362 II 51 857 all. n. 25 2611, 1992 1860 art. 75 n. 5 1986 art. 36 cpv. 1, 1993 1410 art. 92 n. 4 1571 2080 all. n. 11, 1994 28, 1995 1469 art. 59 n. 3 1837 3517 I 2, 1996 2588 all. n. 2, 1997 1187 1190, 1998 1822 art. 15. RU 1998 3033 all. lett. c]

Legge sulle derrate alimentari 21

817.0


Art. 73

...


Art. 60

Disposizione transitoria Il Consiglio federale può limitare la pubblicità a favore di bevande alcoliche e di tabacco destinata specialmente ai giovani, fintanto che siano introdotte nella presente legge disposizioni al riguardo. Sono fatte salve le restrizioni alla pubblicità stabilite dalla legge del 21 giugno 199137 sulla radiotelevisione.


Art. 61

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 199538 37

RS 784.40

38

DCF del 1° mar. 1995 (RU 1995 1489).

Polizia delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo 22

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