23.10.2022 - * / In vigore
01.11.2015 - 22.10.2022
01.03.2015 - 31.10.2015
01.01.2013 - 28.02.2015
01.02.2010 - 31.12.2012
15.01.2009 - 31.01.2010
01.08.2008 - 14.01.2009
01.01.2008 - 31.07.2008
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1

Legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976 (Stato 14 dicembre 2004) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 44, 66, 72-74, 90 e 122 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 aprile 19753, decreta: Titolo primo: Diritto di voto e espressione del voto

Art. 1

e 24

Art. 3

Domicilio politico

1

Il voto è esercitato nel domicilio politico, ossia nel Comune in cui abita ed è notificato l'avente diritto. I nomadi votano nel comune di attinenza.5 2

Chiunque deposita, invece dell'atto d'origine, un altro documento di legittimazione (certificato di cittadinanza, certificato provvisorio ecc.) acquista il domicilio politico soltanto se prova di non essere iscritto nel catalogo elettorale del luogo in cui è depositato l'atto d'origine.


Art. 4

Catalogo elettorale

1

Gli aventi diritto di voto sono iscritti nel catalogo elettorale del loro domicilio politico. Iscrizioni e radiazioni sono fatte d'ufficio.

2

Innanzi un'elezione o votazione, le iscrizioni sono fatte fino al quinto giorno precedente quello dell'elezione o votazione, se risulta che il giorno della votazione sono adempiute le condizioni di partecipazione.

3

Il catalogo elettorale può essere consultato da ogni avente diritto di voto.

RU 1978 688

1 [CS

1 3; RU 1962 1717, 1971 329, 1984 290]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 39, 136, 149 e 192 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (Cost.- RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999 , in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 411 413; FF 1999 6784).

3

FF 1975 I 1313 4

Abrogati dal n. I della LF del 21 giu. 2002 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).

5

Per. 2 introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414 2422; FF 1993 III 309).

161.1

Diritti politici

2

161.1


Art. 5

Principi per l'espressione del voto 1

Il voto è espresso mediante schede ufficiali. Sono loro parificate le schede di rilevamento cantonali per l'elaborazione elettronica dei dati.6 2

Le schede non prestampate devono essere riempite a mano. Le schede elettorali prestampate possono essere modificate soltanto a mano.

3

Il votante esprime personalmente il suo voto deponendo la scheda nell'urna o votando per corrispondenza. 7 La sperimentazione del voto elettronico è retta dall'articolo 8a.8 4 e 5 ...9

6

Il voto per rappresentanza è ammesso se previsto dal diritto cantonale per le votazioni e elezioni cantonali.

7

Il segreto del voto dev'essere tutelato.


Art. 6

Voto degli invalidi

I Cantoni provvedono affinché possano votare anche coloro che, per invalidità o altri motivi, sono durevolmente incapaci di svolgere da sé le necessarie operazioni di voto.


Art. 7

Voto anticipato

1

I Cantoni provvedono affinché il voto anticipato sia possibile in due almeno dei quattro giorni precedenti quello della votazione.

2

Per il voto anticipato, il diritto cantonale prevede che ci si potrà recare a singole o a tutte le urne per un tempo determinato ovvero consegnare la scheda, in busta chiusa, a un pubblico ufficio.

3

Se i Cantoni prevedono un voto anticipato più esteso, questo vale parimente per le votazioni e elezioni federali.

4

I Cantoni emanano le disposizioni necessarie per lo spoglio di tutti i voti, la tutela del segreto del voto e l'impedimento di abusi.10

Art. 8

Voto per corrispondenza 1

I Cantoni provvedono per una procedura semplice del voto per corrispondenza. Essi emanano in particolare disposizioni per assicurare il controllo della legittimazione al voto, il segreto del voto e lo spoglio di tutti i voti e per impedire gli abusi.

6

Per. 2 introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414 2422; FF 1993 III 309).

7

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 dic. 1994 (RU 1994 2414 2422; FF 1993 III 309).

8

Per. introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193 3199; FF 2001 5665).

9

Abrogati dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 309).

10

RU 1978 1552

Legge federale

3

161.1

2

Il voto per corrispondenza può avvenire dal momento in cui il materiale necessario per votare validamente, secondo la normativa cantonale, è disponibile.11
a12 Voto elettronico

1

D'intesa con i Cantoni e i Comuni interessati, il Consiglio federale può autorizzare la sperimentazione del voto elettronico limitandola sotto il profilo territoriale, temporale e materiale.

2

Il controllo della legittimazione al voto, il segreto del voto e lo spoglio di tutti i voti devono essere garantiti e gli abusi esclusi.

3

La sperimentazione del voto elettronico è sorretta da una consulenza scientifica; sono in particolare rilevati dati concernenti sesso, età e formazione.

4

Il Consiglio federale disciplina i dettagli.


Art. 9


13

Persone che prestano servizio militare, civile o di protezione civile Le persone che prestano servizio militare, civile o di protezione civile possono votare per corrispondenza anche in materia cantonale e comunale.

Titolo secondo: Votazioni

Art. 10

Organizzazione 1 Il Consiglio federale stabilisce le norme secondo cui sono fissati i giorni delle votazioni. A tal fine tiene conto delle esigenze degli aventi diritto di voto, del Parlamento, dei Cantoni, dei partiti e delle organizzazioni incaricate del recapito del materiale di voto ed evita le sovrapposizioni di date che potrebbero risultare dalle differenze tra l'anno civile e l'anno ecclesiastico.14 1bis Almeno quattro mesi prima del giorno della votazione, il Consiglio federale stabilisce quali testi porre in votazione. Le leggi federali dichiarate urgenti possono essere poste in votazione entro un termine più breve.15 2 Ogni Cantone organizza la votazione sul suo territorio ed emana le necessarie disposizioni.

11

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 dic. 1994 (RU 1994 2414 2422; FF 1993 III 309).

12 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002 , in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 319 33199; FF 2001 5665).

13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002 , in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193 3199; FF 2001 5665).

14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193 3199; FF 2001 5665).

15 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002 , in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193 3199; FF 2001 5665).

Diritti politici

4

161.1


Art. 11

Testi in votazione, schede e spiegazioni16 1

La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni i testi in votazione e le schede.

2

Ai testi è allegata una breve e oggettiva spiegazione del Consiglio federale, che tenga anche conto delle opinioni di importanti minoranze. Essa deve riprodurre letteralmente le domande figuranti sulla scheda. Nel caso di iniziative popolari e referendum, i comitati promotori trasmettono le proprie argomentazioni al Consiglio federale, il quale le riprende nella spiegazione. Il Consiglio federale può rifiutare o modificare dichiarazioni lesive dell'onore, manifestamente contrarie alla verità oppure troppo lunghe.17 3 Gli aventi diritto di voto ricevono il materiale necessario per votare validamente, secondo la normativa cantonale (scheda, legittimazione, busta, contrassegno di controllo e simili), al minimo tre e al massimo 4 settimane prima del giorno della votazione. La documentazione e le spiegazioni possono essere distribuite anche prima. I testi in votazione e le spiegazioni possono essere distribuiti anche prima. La Cancelleria federale li pubblica in forma elettronica almeno sei settimane prima del giorno della votazione.18 19 4 I Cantoni possono, per legge, autorizzare i Comuni ad inviare un unico esemplare (testi e spiegazione) per economia domestica, a meno che un membro di quest'ultima avente diritto di voto esiga l'invio personale.20

Art. 12

Schede nulle

1

Sono nulle le schede che: a. non sono ufficiali; b. sono riempite non a mano; c. non fanno risultare chiaramente la volontà del votante; d. contengono espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti, e. ...21 2

Sono riservati i motivi di invalidità e nullità giusta la procedura cantonale (busta, marca o bollo di controllo ecc.).

3

Il Cantone che svolge prove pilota del voto elettronico disciplina nella sua legislazione le condizioni di validità e i motivi di invalidità del voto.22

16

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996 , in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753 759; FF 1993 III 309).

17

Secondo, terzo e quarto periodo introdotti dal n. I della LF del 21 giu. 1996 , in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753 759; FF 1993 III 309).

18 Per. introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002 , in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193 3199; FF 2001 5665).

19

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994 , in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414 2422; FF 1993 III 309).

20

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414 2422; FF 1993 III 309).

21

Abrogata dal n. II della LF del 22 mar. 1991 (RU 1991 2388; FF 1990 III 393).

22 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002 , in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193 3199; FF 2001 5665).

Legge federale

5

161.1


Art. 13

Determinazione del risultato 1

Le schede in bianco o nulle non contano per la determinazione del risultato.

2

Il testo in votazione è considerato respinto per i Cantoni in cui il numero dei sì equivale a quello dei no.23

Art. 14

Processo verbale

1

Per ogni votazione, l'ufficio elettorale deve tenere un processo verbale che indichi il numero complessivo degli aventi diritto di voto, il numero degli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto, il numero dei votanti, il numero delle schede bianche, nulle e valide, nonché quello dei sì e dei no.24 2 Il processo verbale è trasmesso al governo cantonale. Quest'ultimo compila i risultati provvisori di tutto il Cantone, li comunica alla Cancelleria federale e li pubblica, entro tredici giorni da quello della votazione, nel Foglio ufficiale cantonale. Se necessario, pubblica un numero speciale del Foglio ufficiale.25 3 I Cantoni trasmettono i processi verbali, a richiesta anche le schede, alla Cancelleria federale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso (art. 79 cpv. 3).

Accertato l'esito della votazione, le schede sono distrutte.


Art. 15

Accertamento e pubblicazione del risultato 1

Il Consiglio federale accerta vincolativamente il risultato della votazione.

2

Il decreto d'accertamento è pubblicato nel Foglio federale. 3

Le modificazioni della Costituzione federale entrano in vigore accettate che siano dal popolo e dai Cantoni, sempreché il testo non disponga altrimenti.

4

Se una modifica giuridica non può essere ritardata e il risultato della votazione è indubbio, il Consiglio federale o l'Assemblea federale può provvisoriamente porre in vigore leggi o decreti federali concernenti l'approvazione di trattati internazionali, come pure mantenere in vigore o abrogare leggi dichiarate urgenti, prima che sia ultimato l'accertamento.26 23

Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996 , in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753 759; FF 1993 III 309).

24

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996 , in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753 759; FF 1993 III 309).

25 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193 3199; FF 2001 5665).

26 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193 3199; FF 2001 5665).

Diritti politici

6

161.1

Titolo terzo: Elezione del Consiglio nazionale Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 16

Ripartizione dei seggi tra i Cantoni 1

Per la ripartizione dei seggi nel Consiglio nazionale sono determinanti i dati ufficiali dell'ultimo censimento della popolazione residente.27 2 Il Consiglio federale stabilisce dopo ogni censimento della popolazione quanti seggi spettano ai singoli Cantoni.28

Art. 17


29

Metodo di ripartizione I 200 seggi del Consiglio nazionale sono ripartiti tra i Cantoni nel modo seguente:30 a. Ripartizione

preliminare:

1. il totale della popolazione residente della Svizzera è diviso per 200. Il quoziente arrotondato all'intero immediatamente superiore è quello determinante per la ripartizione preliminare. Ogni Cantone la cui popolazione sia inferiore a questo quoziente ottiene un seggio ed è escluso dalla ripartizione successiva.

2. Il totale della popolazione residente dei rimanenti Cantoni è diviso per il numero dei seggi restanti. Il quoziente arrotondato all'intero immediatamente superiore è quello determinante per la seconda ripartizione. Ogni Cantone la cui popolazione sia inferiore a questo quoziente ottiene un seggio ed è escluso dalla ripartizione successiva.

3. L'operazione viene ripetuta fin quando nessuno dei rimanenti Cantoni rientra al di sotto dell'ultimo quoziente di ripartizione.

b. Ripartizione principale: Ogni rimanente Cantone ottiene tanti seggi quante volte l'ammontare della sua popolazione contiene l'ultimo quoziente.

c. Ripartizione completiva: I seggi rimanenti sono ripartiti tra i Cantoni che ottengono i resti maggiori. Se più Cantoni ottengono resti uguali, sono dapprima esclusi quelli che hanno ottenuto i resti minori dalla divisione della loro popolazione per il primo quoziente determinante. Se vi è ancora parità si procede a sorteggio.

27

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994 , in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414 2422; FF 1993 III 309).

28 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193 3199; FF 2001 5665).

29

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994 , in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414 2422; FF 1993 III 309).

30 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193 3199; FF 2001 5665).

Legge federale

7

161.1


Art. 18


31

Incompatibilità

1

Le persone che, contemporaneamente alla loro carica, non possono essere membri del Consiglio nazionale in virtù di un'incompatibilità prevista dalla Costituzione federale o da una legge federale (art. 144 Cost.) devono, se elette al Consiglio nazionale, dichiarare per quale delle due cariche optano.

2

Le persone che ricoprono una carica la cui incompatibilità con il mandato di consigliere nazionale non discende direttamente dalla Costituzione federale abbandonano tale carica al più tardi quattro mesi dopo l'entrata nel Consiglio nazionale.


Art. 19

Data dell'elezione

1

Le elezioni per la rinnovazione ordinaria del Consiglio nazionale avvengono la penultima domenica di ottobre. Il governo cantonale indice per il termine più vicino possibile le elezioni suppletorie e complementari.

2

Per la rinnovazione straordinaria a tenore dell'articolo 193 capoverso 3 della Costituzione federale32, la data è stabilita dal Consiglio federale.33

Art. 20

Decisione per sorteggio Gli eventuali sorteggi avvengono nel Cantone per ordine del governo cantonale, nella Confederazione per ordine del Consiglio federale.

a34 Spoglio

Nello spoglio non è tenuto conto delle schede bianche e nulle.

Capitolo 2: Sistema proporzionale Sezione 1: Candidatura

Art. 21


35

Termine per la presentazione delle proposte 1

Il diritto cantonale stabilisce come ultimo termine per la presentazione delle proposte di candidatura un lunedì tra il 1° agosto e il 30 settembre dell'anno delle elezioni e designa l'autorità presso cui devono essere depositate dette proposte.

2

Le proposte devono giungere al Cantone il più tardi nel giorno previsto come termine per la presentazione.

31 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 411 413; FF 1999 6784).

32 RS

101

33 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 411 413; FF 1999 6784).

34

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414 2422; FF 1993 III 309).

35

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994 , in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414 2422; FF 1993 III 309).

Diritti politici

8

161.1

3

I Cantoni comunicano senza indugio alla Cancelleria federale tutte le proposte ricevute.


Art. 22

Numero e designazione dei candidati 1

Una proposta non può contenere un numero di nomi superiore a quello dei deputati da eleggere nel circondario e nessun nome più di due volte. Se la proposta contiene un numero di nomi maggiore, gli ultimi sono stralciati.

2

Le proposte devono indicare: cognome e nome, sesso, data di nascita, professione, indirizzo e luogo d'origine dei candidati.36 3 Ogni candidato deve dichiarare per scritto che accetta la proposta. Se tale dichiarazione manca, il suo nome è stralciato.37


Art. 23

Denominazione della proposta Ogni proposta deve recare una denominazione che la distingua dalle altre. I gruppi che presentano proposte con elementi identici nella denominazione principale al fine di congiungerle designano una delle proposte quale lista privilegiata.38

Art. 24

Numero dei firmatari39 1

Ogni proposta dev'essere firmata personalmente da un numero minimo di elettori con domicilio politico nel circondario elettorale. Il numero minimo di elettori è di: a. 100 nei Cantoni con 2 sino a 10 seggi; b. 200 nei Cantoni con 11 sino a 20 seggi; c. 400 nei Cantoni con oltre 20 seggi.40 2

Un elettore non può firmare più di una proposta. Non può ritirare la sua firma dopo il deposito della proposta.

3

L'obbligo di cui al capoverso 1 non si applica al partito che: a. era regolarmente registrato presso la Cancelleria federale (art. 76a) alla fine dell'anno precedente l'elezione; b. presenta una sola proposta nel Cantone; e 36 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193 3199; FF 2001 5665).

37

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414 2422; FF 1993 III 309).

38 Per introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193 3199; FF 2001 5665).

39

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414 2422; FF 1993 III 309).

40

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414 2422; FF 1993 III 309).

Legge federale

9

161.1

c. nella legislatura uscente è rappresentato in Consiglio nazionale per lo stesso circondario o in occasione dell'ultimo rinnovo integrale ha ottenuto almeno il 3 per cento dei suffragi nel medesimo Cantone.41 4

Il partito di cui al capoverso 3 deve depositare soltanto le firme valide di tutti i candidati e delle persone preposte alla presidenza e alla gestione.42

Art. 25

Rappresentanti

1

I firmatari della proposta devono designare un rappresentante e un suo sostituto. Se vi rinunciano, si riterrà rappresentante il primo firmatario e sostituto il secondo.

2

Il rappresentante e, se questi è impedito, il suo sostituto hanno il diritto e il dovere di fare validamente in nome dei firmatari le dichiarazioni necessarie a togliere le difficoltà che potessero sorgere.


Art. 26

Consultazione delle proposte Gli elettori del circondario possono prender visione delle proposte e dei nomi dei firmatari presso l'autorità competente.


Art. 27


43

Candidature plurime

1

Se il nome di un candidato figura su più di una proposta del circondario, il Cantone lo stralcia immediatamente da tutte le proposte.

2

La Cancelleria federale stralcia immediatamente dalla proposta quei candidati il cui nome figura già su liste o proposte di altri Cantoni.

3

La Cancelleria federale notifica senza indugio gli stralci ai Cantoni interessati.


Art. 28


44



Art. 29

Rettificazioni; proposte di sostituzione 1

Il Cantone esamina le proposte e assegna al rappresentante dei firmatari un termine per rettificarle, per modificare denominazioni che si prestano a confusione e per sostituire i candidati stralciati d'ufficio.45 2 I proposti alla sostituzione devono confermare per scritto l'accettazione della candidatura.46 Se manca tale conferma, il nome figura già su un'altra lista o il proposto

41 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193 3199; FF 2001 5665).

42 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193 3199; FF 2001 5665).

43

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414 2422; FF 1993 III 309).

44

Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).

45

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753 759; FF 1993 III 309).

46

Nuovo testo della frase giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414 2422; FF 1993 III 309).

Diritti politici

10

161.1

non è eleggibile, la proposta di sostituzione è stralciata.47 Se il rappresentante dei firmatari non dispone altrimenti, le proposte di sostituzione sono inserite in fine alla proposta di candidatura.

3

La proposta non rettificata in tempo utile è nulla. Se il difetto concerne soltanto un candidato, è stralciato unicamente il nome di costui.

4

Dopo il secondo lunedì successivo al termine di presentazione delle candidature, le proposte non possono più essere modificate. Il diritto cantonale può limitare a una settimana il termine per la modifica.48

Art. 30

Liste

1

Le proposte di candidatura definitivamente stabilite prendono il nome di liste.

2

Le liste sono munite di un numero progressivo.


Art. 31


49

Congiunzione di liste 1

Due o più liste possono essere congiunte per dichiarazione concorde dei firmatari o dei loro rappresentanti entro il termine per la modifica (art. 29 cpv. 4). Fra le congiunzioni di liste, solo le sotto-congiunzioni sono autorizzate.

1bis

Sono autorizzate soltanto le sotto-congiunzioni tra le liste con denominazione uguale, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l'appartenenza di un gruppo, la regione o l'età dei candidati.

2

Le congiunzioni e sotto-congiunzioni devono essere indicate sulle liste.

3

Le dichiarazioni di congiunzione e sotto-congiunzione di liste non possono essere revocate.


Art. 32


50

Pubblicazione delle liste 1

Il Cantone pubblica il più presto possibile nel proprio Foglio ufficiale le liste, con la loro denominazione, il numero progressivo e l'indicazione delle congiunzioni e sotto-congiunzioni.

2

La Cancelleria federale pubblica in forma elettronica, con indicazione nel Foglio federale, le liste con il cognome, il nome, l'anno di nascita, la professione, il luogo d'origine e il domicilio dei candidati.51 47

Nuovo testo della frase giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414 2422; FF 1993 III 309).

48

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414 2422; FF 1993 III 309).

49

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414 2422; FF 1993 III 309).

50

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414 2422; FF 1993 III 309).

51 Intrdotto dall'art. 21 n. 1 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali, in vigore dal 1° gen. 2005 (RS 170.512).

Legge federale

11

161.1


Art. 33

Allestimento e consegna delle schede 1

Per tutte le liste, i Cantoni allestiscono schede in cui sono prestampate la denominazione, all'occorrenza l'indicazione della congiunzione e sotto-congiunzione di liste, il numero progressivo e i dati personali dei candidati (per lo meno cognome, nome e domicilio), come anche schede non prestampate.

1bis

I Cantoni che sostituiscono le schede di rilevamento alle schede elettorali trasmettono agli aventi diritto di voto anche un elenco che indichi i dati personali di ogni candidato nonché la denominazione delle liste, le congiunzioni e le sotto-congiunzioni.52 2

I Cantoni provvedono affinché gli elettori ricevano un gioco completo di tutte le schede il più tardi dieci giorni prima di quello dell'elezione.

3

I firmatari possono ottenere al prezzo di costo presso le cancellerie di Stato cantonali schede prestampate suppletive.

Sezione 2: Operazioni elettorali e spoglio

Art. 34

53 Guida elettorale

Prima di ogni elezione per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale, la Cancelleria federale allestisce una breve guida elettorale da consegnare agli elettori assieme alle schede (art. 33 cpv. 2).


Art. 35

Riempimento della scheda 1

L'elettore che usa una scheda non prestampata può iscrivervi i nomi di candidati eleggibili e indicarvi la denominazione o il numero progressivo di una lista.

2

L'elettore che usa una scheda prestampata può stralciare i nomi di candidati; può iscrivervi nomi di candidati di altre liste (panachage). Può inoltre cancellare o sostituire i numeri progressivi e le denominazioni di lista.

3

Il nome di un candidato può essere ripetuto due volte sulla scheda (cumulo).


Art. 36

Suffragi dati a persone decedute I suffragi dati a candidati deceduti dopo lo stabilimento definitivo delle liste (art. 29 cpv. 4) contano come voti personali.


Art. 37

Suffragi di complemento 1

Se la scheda contiene un numero di suffragi validi inferiore al numero dei deputati da eleggere nel circondario, le linee lasciate in bianco valgono quali suffragi di com52

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414 2422; FF 1993 III 309).

53

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414 2422; FF 1993 III 309).

Diritti politici

12

161.1

plemento per la lista la cui denominazione o il cui numero progressivo è indicato sulla scheda. Mancando una tale denominazione o un tal numero progressivo od essendo indicata più d'una delle denominazioni o dei numeri progressivi depositati, le linee lasciate in bianco non contano (voti non emessi).

2

Se in un Cantone sono state depositate più liste regionali con la stessa denominazione, i suffragi di complemento inerenti a schede che non recano la designazione della regione sono attribuiti alla lista della regione in cui queste schede furono votate.54 2bis

Negli altri casi d'applicazione dell'articolo 31 capoverso 1, i suffragi di complemento sono attribuiti alla lista che figura sulla scheda.55 I suffragi di complemento provenienti da schede la cui denominazione è lacunosa sono attribuiti alla lista designata dal gruppo quale lista privilegiata.56 3

I nomi non recati da nessuna lista del circondario sono stralciati. I suffragi loro dati sono tuttavia contati come suffragi di complemento se la scheda reca una denominazione di lista o un numero progressivo. Mancando una tale denominazione o un tal numero progressivo, questi suffragi non contano (voti non emessi).

4

Se vi è contraddizione tra la denominazione e il numero progressivo quella fa stato.


Art. 38

Schede e suffragi nulli 1

Sono nulle le schede che: a. non contengono alcun nome di candidati del circondario; b. non sono ufficiali; c. sono riempite o modificate non a mano; d. contengono espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti; e. ...57 2

Se il nome di un candidato figura più di due volte sulla scheda, i suffragi in soprannumero sono stralciati.

3

Se la scheda contiene più nomi di quanti sono i seggi da assegnare, gli ultimi sono stralciati.

4

Sono salvi i motivi di annullabilità e di nullità stabiliti dal diritto cantonale (busta, timbro di controllo, ecc.).58 5 Il Cantone che svolge prove pilota del voto elettronico disciplina nella sua legislazione le condizioni di validità e i motivi di invalidità del voto.59

54

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414 2422; FF 1993 III 309).

55

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414 2422; FF 1993 III 309).

56 Per. introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193 3199; FF 2001 5665).

57

Abrogata dal n. II della LF del 22 mar. 1991 (RU 1991 2388; FF 1990 III 393).

58

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414 2422; FF 1993 III 309).

Legge federale

13

161.1


Art. 39

Compilazione dei risultati Dopo l'elezione, i Cantoni stabiliscono in base ai processi verbali degli uffici elettorali: a. il numero degli elettori e dei votanti; b. il numero delle schede valide, nulle e bianche; c. il numero dei suffragi raccolti dai singoli candidati di ogni lista (voti personali);

d.60 il numero dei suffragi di complemento di ogni lista (art. 37); e.61 le somme dei voti personali e dei suffragi di complemento delle singole liste (voti di partito);

f.

per le liste congiunte il numero totale dei suffragi spettanti ad ogni gruppo; g. il numero dei voti non emessi.


Art. 40

Prima ripartizione dei mandati tra le liste62 1

Il numero dei suffragi di partito validi di tutte le liste è diviso per il numero dei mandati da assegnare, aumentato di uno. Il numero intero immediatamente superiore al quoziente ottenuto è quello determinante per la ripartizione.63 2 Ad ogni lista sono assegnati tanti mandati quante volte il quoziente è contenuto nel totale dei suoi suffragi.

3

...64


Art. 41


65

Ripartizioni successive 1

I mandati restanti dopo la prima ripartizione sono attribuiti singolarmente e successivamente secondo la procedura seguente:

a. il numero di suffragi di ciascuna lista è diviso per il numero dei mandati che le sono già stati assegnati, aumentato di uno; b. la lista che consegue il maggiore quoziente ottiene il mandato successivo; 59 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193 3199; FF 2001 5665).

60 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193 3199; FF 2001 5665).

61 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193 3199; FF 2001 5665).

62

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414 2422; FF 1993 III 309).

63 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193 3199; FF 2001 5665).

64

Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).

65

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414 2422; FF 1993 III 309).

Diritti politici

14

161.1

c. se più liste ottengono uguale quoziente, il mandato successivo è assegnato alla lista che ha ottenuto il maggiore resto nella ripartizione secondo l'articolo 40 capoverso 2; d. se più liste hanno ancora uguale diritto, il mandato è attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior numero di suffragi di partito; e. se più liste hanno ancora uguale diritto, il primo mandato restante è attribuito alla lista di cui il candidato in competizione ha ottenuto il maggiore numero di suffragi; f.

infine, se più candidati si trovano in questa situazione, si procede al sorteggio.

2

La procedura viene ripetuta fino all'esaurimento dei mandati.


Art. 42

Ripartizione dei mandati fra liste congiunte 1

Ogni gruppo di liste congiunte é, nella ripartizione dei mandati, trattato dapprima come lista unica.

2

I mandati assegnati sono poi ripartiti fra le singole liste corrispondentemente agli articoli 40 e 41. È fatto salvo l'articolo 37 capoversi 2 e 2bis.66

Art. 43

Proclamazione degli eletti e ordine di subentro 1

Fra i candidati di una stessa lista sono eletti, nei limiti dei mandati ricevuti, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

2

I candidati non eletti subentreranno nell'ordine dei voti ottenuti.

3

In caso di parità di voti, decide la sorte.


Art. 44

Mandati in soprannumero Se a una lista è assegnato un numero di mandati superiore a quello dei suoi candidati, per i mandati in soprannumero si procede a un'elezione complementare giusta l'articolo 56.


Art. 45

67 Elezione tacita

1

Se il numero dei candidati di tutte le liste non supera quello dei mandati da assegnare, tutti i candidati sono proclamati eletti dal governo cantonale.

2

Se il numero dei candidati di tutte le liste non raggiunge quello dei mandati da assegnare, per i seggi restanti si procede a una elezione complementare giusta l'articolo 56 capoverso 3.

66

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414 2422; FF 1993 III 309).

67

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414 2422; FF 1993 III 309).

Legge federale

15

161.1


Art. 46

Elezione senza liste

1

Se non è stata depositata alcuna lista, si può votare per qualsiasi persona eleggibile.

Sono elette le persone che ottengono il maggior numero di voti.

2

Se una scheda contiene un numero di nomi superiore a quello dei mandati da assegnare, sono stralciati gli ultimi nomi.68 3

Per altro s'applicano per analogia le disposizioni determinanti per il circondario ad elezione uninominale.

Capitolo 3: Sistema maggioritario

Art. 47

Procedura

1

Nei circondari in cui si elegge un solo deputato, si può votare per qualsiasi persona eleggibile. È eletta la persona che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, decide la sorte.

2

Il diritto cantonale può tuttavia prevedere l'elezione tacita se entro il trentesimo giorno precedente l'elezione è stata presentata all'autorità competente un'unica candidatura valida.69

Art. 48

Scheda

I Cantoni consegnano la scheda agli elettori il più tardi dieci giorni prima di quello dell'elezione.


Art. 49

Schede nulle

1

Sono nulle le schede che: a. contengono nomi di diverse persone; b. non sono ufficiali; c. sono riempite non a mano; d. contengono espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti; e. ...70 2

Sono salvi i motivi di annullabilità e di nullità stabiliti dal diritto cantonale (busta, timbro di controllo, ecc.).71 3 Il Cantone che svolge prove pilota del voto elettronico disciplina nella sua legislazione le condizioni di validità e i motivi di invalidità del voto.72

68

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414 2422; FF 1993 III 309).

69

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414 2422; FF 1993 III 309).

70

Abrogata dal n. II della LF del 22 mar. 1991 (RU 1991 2388; FF 1990 III 393).

71

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414 2422; FF 1993 III 309).

Diritti politici

16

161.1


Art. 50


73



Art. 51

74 Elezioni suppletorie

Gli articoli 47 a 49 s'applicano anche alle elezioni suppletorie.

Capitolo 4: Pubblicazione dei risultati e verificazione dei poteri

Art. 52

Avviso d'elezione; pubblicazione dei risultati 1

Dopo lo spoglio, il governo cantonale annuncia per scritto e senza indugio agli eletti l'avvenuta elezione e comunica i loro nomi al Consiglio federale.

2

Al più tardi entro otto giorni da quello dell'elezione, il Cantone pubblica nel Foglio ufficiale i risultati concernenti tutti i candidati e, se del caso, tutte le liste e indica i rimedi di diritto.75 3 I risultati delle elezioni per la rinnovazione integrale, delle elezioni suppletorie e di quelle complementari sono pubblicati nel Foglio federale. Tali risultati sono pubblicati integralmente anche in forma elettronica.76 77 4 Trascorso il termine di ricorso (art. 77 cpv. 2), il Cantone trasmette immediatamente il processo verbale alla Cancelleria federale. Nei dieci giorni successivi, le schede sono trasferite al luogo indicato dalla Cancelleria federale.78

Art. 53

Verificazione dei poteri 1

La seduta costitutiva del neoeletto Consiglio nazionale si svolge il settimo lunedì seguente l'elezione. In tale seduta dev'essere dapprima accertata la validità delle nomine. Il Consiglio è costituito quando l'elezione di almeno la maggioranza dei membri è stata convalidata. Il Consiglio nazionale disciplina la procedura nel suo regolamento.79 2 In siffatte deliberazioni, eccetto quelle che li concernono personalmente, prendono posto e votano coloro che sono muniti di un'attestazione di nomina rilasciata dal governo cantonale.

72 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002 , in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193 3199; FF 2001 5665).

73

Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).

74

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414 2422; FF 1993 III 309).

75 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193 3199; FF 2001 5665).

76 Per. intrdotto dall'art. 21 n. 1 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali, in vigore dal 1° gen. 2005 (RS 170.512).

77

Introdotto dall'art. 17 n. I della LF del 21 mar. 1986 sulle pubblicazioni ufficiali, in vigore dal 15 mag. 1987 [RU 1987 600].

78

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414 2422; FF 1993 III 309).

79 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193 3199; FF 2001 5665).

Legge federale

17

161.1

3

In caso di subingresso, di elezioni suppletorie o completive, il neoeletto può partecipare ai dibattiti soltanto dopo che è stata convalidata la sua elezione.80

Capitolo 5: Modificazioni durante il periodo di nomina

Art. 54

Dimissioni

Le dimissioni dalla carica di consigliere nazionale devono essere comunicate per scritto al presidente del Consiglio nazionale.


Art. 55

Subentro

1

Se un consigliere nazionale lascia la carica prima della scadenza del periodo di nomina, il governo cantonale proclama eletto il primo subentrante della stessa lista.

2

Il subentrante che non può o non vuole accettare il mandato è surrogato da quello seguente.


Art. 56

Elezione complementare 1

Se un seggio divenuto vacante non può essere assegnato mediante subentro, tre quinti dei firmatari della lista (art. 24 cpv. 1) o la direzione del partito cantonale (art. 24 cpv. 3) che ha depositato la lista su cui figurava il deputato da sostituire possono presentare una proposta di candidatura.81 2 Non appena la proposta è stata definitivamente stabilita (art. 22 e 29), il candidato proposto è proclamato eletto dal governo cantonale senza votazione, giusta l'articolo 45.82 3 Se non è fatto uso del diritto di proposta, si procede a un'elezione popolare.83 Se devono essere assegnati più seggi, s'applicano le disposizioni sul sistema proporzionale, altrimenti quelle sul sistema maggioritario.


Art. 57


84

Fine del periodo di nomina Il periodo di nomina del Consiglio nazionale termina all'atto della costituzione del neoeletto Consiglio.

80

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414 2422; FF 1993 III 309).

81 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193 3199; FF 2001 5665).

82

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414 2422; FF 1993 III 309).

83 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193 3199; FF 2001 5665).

84

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414 2422; FF 1993 III 309).

Diritti politici

18

161.1

Titolo quarto:85 Referendum Capitolo 2: Referendum obbligatorio

Art. 58

Pubblicazione

Gli atti legislativi sottostanti al referendum obbligatorio sono pubblicati accettati che siano dall'Assemblea federale. Il Consiglio federale indice la votazione.

Capitolo 2: Referendum facoltativo Sezione 1: Disposizioni generali86

Art. 59


87

Termine

Per gli atti legislativi sottostanti al referendum facoltativo, il termine per la raccolta delle firme, comprese le attestazioni del diritto di voto, è di 100 giorni dalla pubblicazione ufficiale nel Foglio federale.

a88 Importanza del termine La domanda di referendum, sostenuta dal numero di Cantoni previsto dalla Costituzione oppure corredata del necessario numero di firme e relative attestazioni del diritto di voto, deve essere depositata presso la Cancelleria federale entro la scadenza del termine di referendum.

b89 Inammissibilità del ritiro Un referendum non può essere ritirato.

c90 Votazione popolare

Riuscita la domanda di referendum, il Consiglio federale ordina la votazione popolare.

85

Le disposizioni rivedute del titolo quarto (art. 59-67) della legge si applicano soltanto agli atti legislativi approvati dalle Camere federali dopo il 31 mar. 1997 (RU 1997 760 art. 2 cpv. 2).

86

Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753 759; FF 1993 III 309).

87

Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. alla L sul Parlamento del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RS 171.10).

88 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753 759; FF 1993 III 309).

89

Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753 759; FF 1993 III 309).

90

Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753 759; FF 1993 III 309).

Legge federale

19

161.1

Sezione 2: Referendum popolare91

Art. 60

Lista delle firme

1

La lista delle firme (su foglio, pagina o cartolina) per una domanda di referendum deve contenere le seguenti indicazioni:92 a. il Cantone e il Comune politico in cui il firmatario ha diritto di voto; b. l'atto legislativo, con la data della decisione dell'Assemblea federale; c.93 la punibilità di chiunque alteri il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP94) o si renda colpevole di corruzione attiva o passiva nell'ambito della medesima (art. 281 CP).

2

Se sono presentate più domande, ognuna dev'essere oggetto di un'apposita lista di firme. Le liste di firme per più iniziative possono figurare sulla medesima pagina se separabili in vista del deposito.95
a96 Lista delle firme in forma elettronica Chi scarica una lista delle firme pubblicata in forma elettronica per una domanda di referendum deve assicurarsi che tale lista soddisfi tutte le esigenze formali previste dalla legge.


Art. 61

Firma

1

L'avente diritto di voto deve scrivere a mano e in modo leggibile il proprio nome sulla lista e inoltre apporvi la firma97.

1bis

L'avente diritto di voto incapace di scrivere può far iscrivere il proprio nome da un avente diritto di voto di sua scelta. Questi firma in nome dell'incapace e mantiene il silenzio sul contenuto delle istruzioni ricevute.98 91

Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753 759; FF 1993 III 309).

92

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753 759; FF 1993 III 309).

93

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753 759; FF 1993 III 309).

94

RS 311.0

95

Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753 759; FF 1993 III 309).

96 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193 3199; FF 2001 5665).

97

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753 759; FF 1993 III 309).

98

Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996 , in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753 759; FF 1993 III 309).

Diritti politici

20

161.1

2

L'avente diritto di voto deve dare ogni altra indicazione necessaria all'accertamento della sua identità, come prenomi, data di nascita e indirizzo.99 3 Può firmare una volta sola la stessa domanda di referendum.


Art. 62

Attestazione del diritto di voto 1

Le liste, prima della scadenza del termine di referendum, devono essere tempestivamente inviate al servizio competente, secondo il diritto cantonale, per l'attestazione del diritto di voto.

2

Il servizio attesta che i firmatari hanno diritto di voto in materia federale nel Comune indicato sulla lista e, senza indugio, rinvia le liste ai mittenti.

3

L'attestazione deve indicare in lettere o in cifre il numero delle firme attestate; dev'essere datata e provvista della firma autografa del funzionario attestatore e menzionare, con un bollo o una scritta, la qualità ufficiale di costui.

4

Il diritto di voto dei firmatari può essere attestato collettivamente per più liste.


Art. 63

Diniego dell'attestazione 1

L'attestazione del diritto di voto è negata se non sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 61.

2

Se un avente diritto di voto ha firmato più volte, è attestata una sola firma.

3

Il motivo del diniego dev'essere indicato sulla lista delle firme.


Art. 64

Divieto di consultare le liste100 1

...101

2

Le liste depositate non sono restituite né possono essere esaminate.


Art. 65


102



Art. 66

Riuscita

1

Trascorso il termine di referendum, la Cancelleria federale accerta se il referendum ha raccolto il numero prescritto di firme valide. Se non è raggiunta almeno la metà del numero costituzionalmente stabilito, viene pubblicata nel Foglio federale una semplice nota indicante che il termine di referendum è trascorso infruttuosamente. Nel 99

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996 , in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753 759; FF 1993 III 309).

100 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996 , in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753 759; FF 1993 III 309).

101 Abrogato dal n. I della LF del 21 giu. 1996 (RU 1997 753; FF 1993 III 309).

102 Abrogato dal n. I della LF del 21 giu. 1996 (RU 1997 753; FF 1993 III 309).

Legge federale

21

161.1

caso contrario, la Cancelleria federale accerta con una decisione la riuscita o la non riuscita del referendum.103 2 Sono nulle:

a.104 le firme su liste che non adempiono i requisiti di cui all'articolo 60; b.105 le firme di coloro il cui diritto di voto non è stato attestato; c. le firme su liste depositate scaduto il termine di referendum.

3

La Cancelleria federale conta le firme valide sino a quando è raggiunto il numero costituzionalmente stabilito e pubblica la decisione di riuscita nel Foglio federale.106 Sezione 3: Referendum dei Cantoni107

Art. 67


108

Competenza

Salvo disposizione contraria del diritto cantonale, la decisione di chiedere il referendum spetta al Parlamento cantonale.

a109 Forma

La lettera del governo cantonale alla Cancelleria federale deve contenere le indicazioni seguenti: a. l'atto normativo con la data di promulgazione da parte dell'Assemblea federale;

b. l'organo che domanda la votazione popolare in nome del Cantone; c. le disposizioni di diritto cantonale disciplinanti la competenza in materia di referendum del Cantone; d. la data e il risultato della decisione che chiede il referendum.

103 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996 , in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753 759; FF 1993 III 309).

104 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193 3199; FF 2001 5665).

105 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193 3199; FF 2001 5665).

106 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193 3199; FF 2001 5665).

107 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753 759; FF 1993 III 309).

108 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753 759; FF 1993 III 309).

109 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753 759; FF 1993 III 309).

Diritti politici

22

161.1

b110 Riuscita

1

Trascorso il termine di referendum, la Cancelleria federale accerta se il referendum è appoggiato dal numero prescritto di Cantoni.111 2 Sono nulle le domande di referendum che: a. non sono decise e depositate alla Cancelleria federale entro la scadenza del termine di referendum; b. non sono state decise da un organo materialmente competente; c. non consentono di identificare con certezza l'atto normativo federale sul quale è chiesta la votazione popolare.

3

La Cancelleria federale notifica per scritto ai governi di tutti i Cantoni che hanno chiesto il referendum la decisione accertante la riuscita o la non riuscita e la pubblica nel Foglio federale, indicando il numero delle domande valide e di quelle nulle.

Titolo quinto112: Iniziativa popolare

Art. 68

Lista delle firme

1

La lista delle firme (su foglio, pagina, cartolina) per una iniziativa popolare deve contenere le seguenti indicazioni:113 a. il Cantone e il Comune politico in cui il firmatario ha diritto di voto; b.114 il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale; c. una clausola di ritiro incondizionata; d.115 la punibilità di chiunque alteri il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP116) o si renda colpevole di corruzione attiva o passiva nell'ambito della medesima (art. 281 CP); 110 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996 , in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753 759; FF 1993 III 309).

111 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193 3199; FF 2001 5665).

112 La modificazione del titolo quinto (art. 68-74) del 21 giugno 1996 (RU 1997 753) si applica soltanto alle iniziative popolari per le quali la raccolta delle firme ha avuto inizio dopo il 31 mar. 1997 (Art. 2 capoverso 2 dell'O del 26 feb. 1997 sull'entrata in vigore della modificazione della LF sui diritti politici - RU 1997 760).

113 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996 , in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753 759; FF 1993 III 309).

114 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996 , in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753 759; FF 1993 III 309).

115 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996 , in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753 759; FF 1993 III 309).

116 RS 311.0

Legge federale

23

161.1

e.117 il nome e l'indirizzo dei promotori, che devono avere il diritto di voto ed essere almeno sette ma non più di 27 (comitato d'iniziativa).

2

L'articolo 60 capoverso 2 si applica anche alle iniziative popolari.118

Art. 69

Esame preliminare

1

Prima della raccolta delle firme, la Cancelleria federale accerta con una decisione se la lista corrisponde alle esigenze formali della legge.

2

Se il titolo dell'iniziativa è fallace, contiene elementi di pubblicità commerciale o personale o si presta a confusione, la Cancelleria federale lo modifica.119 3 La Cancelleria federale esamina la concordanza linguistica dei testi e procede alle eventuali traduzioni.

4

Il titolo, il testo dell'iniziativa e il nome dei promotori sono pubblicati nel Foglio federale.120

a121 Lista delle firme in forma elettronica Chi scarica una lista delle firme pubblicata in forma elettronica per un'iniziativa popolare deve assicurarsi che tale lista soddisfi tutte le esigenze formali previste dalla legge.


Art. 70

122 Disposizioni completive

Le disposizioni inerenti alla firma (art. 61), all'attestazione del diritto di voto (art. 62) e al diniego dell'attestazione (art. 63) in materia di referendum si applicano per analogia anche all'iniziativa popolare.


Art. 71

Deposito

1

Le liste delle firme per un'iniziativa popolare devono essere depositate in blocco presso la Cancelleria federale, il più tardi diciotto mesi dopo la pubblicazione del testo dell'iniziativa nel Foglio federale. 2 Le liste depositate non sono restituite né possono essere esaminate.

117 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996 , in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753 759; FF 1993 III 309).

118 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996 , in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753 759; FF 1993 III 309).

119 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996 , in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753 759; FF 1993 III 309).

120 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996 , in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753 759; FF 1993 III 309).

121 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193 3199; FF 2001 5665).

122 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996 , in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753 759; FF 1993 III 309).

Diritti politici

24

161.1


Art. 72

Riuscita

1

Trascorso il termine di raccolta delle firme, la Cancelleria federale accerta se l'iniziativa popolare ha raccolto il numero prescritto di firme valide. Se non è raggiunta almeno la metà del numero costituzionalmente stabilito, viene pubblicata nel Foglio federale una semplice nota indicante che il termine di raccolta delle firme è trascorso infruttuosamente. Nel caso contrario, la Cancelleria federale accerta con una decisione la riuscita o la non riuscita dell'iniziativa popolare.123 2

Sono nulle:

a. le firme su liste che non adempiono i requisiti di cui all'articolo 68; b. le firme di coloro il cui diritto di voto non è stato attestato; c. le firme su liste depositate dopo la scadenza del relativo termine di raccolta.124 3

La Cancelleria federale pubblica nel Foglio federale la decisione di riuscita indicando per Cantone il numero delle firme valide e nulle.125


Art. 73


126

Ritiro

1

Ogni iniziativa popolare può essere ritirata dal comitato d'iniziativa. La dichiarazione di ritiro, per essere vincolante, deve essere firmata dalla maggioranza assoluta dei membri del comitato d'iniziativa aventi ancora diritto di voto.

2

Il ritiro è ammesso fintantoché il Consiglio federale non abbia stabilito la votazione popolare. La Cancelleria federale invita prima il comitato d'iniziativa a comunicarle la sua decisione e gli impartisce un breve termine di risposta.

3

L'iniziativa che riveste la forma di proposta generale non può più essere ritirata, approvata che sia dall'Assemblea federale.


Art. 74


127

Trattazione

1

Il Consiglio federale sottopone l'iniziativa alla votazione popolare entro dieci mesi dal voto finale dell'Assemblea federale, ma al massimo dieci mesi dopo la scadenza dei termini legali previsti per la trattazione da parte del Parlamento.128 2 In caso di controprogetti a livello di legge (controprogetti indiretti), l'Assemblea federale può prorogare il termine per l'indizione della votazione popolare.

123 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996 , in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753 759; FF 1993 III 309).

124 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002 , in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193 3199; FF 2001 5665).

125 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002 , in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193 3199; FF 2001 5665).

126 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996 , in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753 759; FF 1993 III 309).

127 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996 , in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753 759; FF 1993 III 309).

128 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002 , in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193 3199; FF 2001 5665).

Legge federale

25

161.1

3

In caso di accettazione di un'iniziativa popolare presentata in forma di proposta generale, la modificazione costituzionale elaborata è sottoposta entro 30 mesi al voto del popolo e dei Cantoni.

4

Alla trattazione di un'iniziativa popolare da parte del Consiglio federale e dell'Assemblea federale e ai relativi termini si applicano le disposizioni della legge del 23 marzo 1962129 sui rapporti fra i Consigli.130


Art. 75

Esame della validità131 1

L'iniziativa popolare che non rispetti l'unità materiale (art. 139 cpv. 3 e art. 194 cpv.

2 Cost.132) o l'unità formale (art. 139 cpv. 3 e art. 194 cpv. 3 Cost.) o che violi disposizioni cogenti del diritto internazionale (art. 139 cpv. 3, art. 193 cpv. 4 e art. 194 cpv. 2 Cost.) è dichiarata nulla in tutto o in parte dall'Assemblea federale.133 2 L'unità materiale è rispettata se le singole parti dell'iniziativa sono intrinsecamente connesse.

3

L'unità formale è rispettata se l'iniziativa riveste esclusivamente la forma di proposta generale o di progetto già elaborato.


Art. 76

134 1 Se l'Assemblea federale adotta un controprogetto, ai votanti sono poste sulla stessa scheda tre domande. Ogni votante può dichiarare senza riserve: a. se preferisce l'iniziativa popolare al diritto vigente; b. se preferisce il controprogetto al diritto vigente; c. quale dei due testi dovrà entrare in vigore nel caso in cui Popolo e Cantoni li abbiano preferiti entrambi al diritto vigente.

2

La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.

129 [RU

1962 831, 1966 1363 1753, 1970 1249, 1972 245 1686, 1974 1051 II n. 1, 1978 570 688 art. 88 n. 2, 1979 114 art. 66 679 1318, 1984 768, 1985 452, 1986 1712, 1987 600 art. 16 n. 3, 1989 257 260, 1990 1530 1642, 1991 857 all. n. 1, 1992 641 2344, 1994 360 2147, 1995 4840, 1996 1725 all. n. 1 2868, 1997 753 760 art. 1 2022 all. n. 4, 1998 646 1418 2847 all. n. 8, 1999 468, 2000 273 2093, 2001 114 n. I 1, 2002 3371 all. n. 1, 2003 2119. RU 2003 3543 all. n. I 3]. Vedi ora la L del 13 dic. 2002 sul Parlamento (RS 171.10).

130 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002 , in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193 3199; FF 2001 5665).

131 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002 , in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193 3199; FF 2001 5665).

132 RS 101

133 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999 , in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 411 413; FF 1999 6784).

134 Abrogato dal n. II della LF del 7 ott. 1988 (RU 1989 260; FF 1987 III 325 337).

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999 , in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 411 413; FF 1999 6784).

Diritti politici

26

161.1

3

Se risultano accettati sia l'iniziativa sia il controprogetto, è determinante l'esito della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti del Popolo e dei Cantoni.

Titolo quinto a:135 Registro dei partiti
a 1 Un partito politico può farsi ufficialmente registrare presso la Cancelleria federale se:

a. riveste la forma giuridica dell'associazione ai sensi degli articoli 60-79 del Codice civile136; e

b. è rappresentato con lo stesso nome da almeno un membro in seno al Consiglio nazionale o da una deputazione di al minimo tre membri in almeno tre parlamenti cantonali.

2

L'associazione che intende farsi iscrivere nel registro dei partiti fornisce alla Cancelleria federale i documenti e le indicazioni seguenti:

a. un esemplare degli statuti vigenti; b. il nome previsto negli statuti e la sede del partito; c. il nome e l'indirizzo delle persone preposte alla presidenza e alla gestione del partito a livello federale.

3

La Cancelleria federale tiene un registro concernente le indicazioni fornitele dai partiti. Il registro è pubblico. L'Assemblea federale disciplina i dettagli mediante ordinanza.

Titolo sesto: Rimedi di diritto

Art. 77

Ricorsi

1

Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: a.137 violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4, 5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto); b.138 irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione); c. irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione).

135 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193 3199; FF 2001 5665).

136 RS 210

137 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414 2422; FF 1993 III 309).

138 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414 2422; FF 1993 III 309).

Legge federale

27

161.1

2

Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone.139

Art. 78

Motivazione

1

Il ricorso dev'essere motivato con una breve esposizione dei fatti.

2

...140


Art. 79

Decisioni su ricorso e altre disposizioni 1

Il governo cantonale decide entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso.

2

Se, su ricorso o d'ufficio, accerta irregolarità, prende le necessarie disposizioni, se possibile prima della chiusura della procedura d'elezione o votazione.

2bis

Il governo cantonale respinge, senza esaminarli più approfonditamente, i ricorsi sul diritto di voto o sulle votazioni se accerta che il genere e l'entità delle irregolarità non sono in grado di influire essenzialmente sull'esito della votazione o dell'elezione.141 3 Il governo cantonale notifica le decisioni su ricorso e le altre disposizioni giusta gli articoli 34-38 e 61 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968142 sulla procedura amministrativa e le comunica anche alla Cancelleria federale.143

Art. 80

Ricorso di diritto amministrativo 1

Contrariamente all'enunciato dell'articolo 98a della legge federale del 16 dicembre 1943144 sull'organizzazione giudiziaria, le decisioni del tribunale cantonale amministrativo concernenti i ricorsi sul diritto di voto (art. 77 cpv. 1 lett. a) possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione.145 2 Possono essere inoltre impugnate con ricorso di diritto amministrativo le decisioni della Cancelleria federale inerenti alla riuscita di un'iniziativa popolare o di un referendum. Il ricorso è inammissibile contro le note pubblicate nel Foglio federale indicanti che una domanda di referendum o un'iniziativa popolare non ha manifestamente raccolto il numero prescritto di firme valide (art. 66 cpv. 1 e 72 cpv. 1).146 139 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193 3199; FF 2001 5665).

140 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).

141 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414 2422; FF 1993 III 309).

142 RS 172.021 143 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414 2422; FF 1993 III 309).

144 RS 173.110 145 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414 2422; FF 1993 III 309).

146 Per introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193 3199; FF 2001 5665).

Diritti politici

28

161.1

3

I membri del comitato d'iniziativa possono impugnare con ricorso di diritto amministrativo anche le decisioni della Cancelleria federale inerenti alla validità formale della lista di firme (art. 69 cpv. 1) e al titolo dell'iniziativa (art. 69 cpv. 2).

4

La Cancelleria federale è legittimata a ricorrere giusta l'articolo 103 lettera b della legge federale sull'organizzazione giudiziaria.


Art. 81

Ricorso al Consiglio federale Le decisioni del governo cantonale concernenti i ricorsi sulle votazioni (art. 77 cpv. 1 lett. b) possono essere impugnate presso il Consiglio federale entro cinque giorni dalla notificazione. Il Consiglio federale decide sul ricorso prima di accertare l'esito della votazione (art. 15 cpv. 1).147

Art. 82

Ricorso al Consiglio nazionale Le decisioni del governo cantonale concernenti i ricorsi sulle elezioni (art. 77 cpv. 1 lett. c) possono essere impugnate presso il Consiglio nazionale entro cinque giorni dalla notificazione. Il Consiglio nazionale ne decide quando accerta la validità delle nomine (art. 53 cpv. 1).

Titolo settimo: Disposizioni comuni

Art. 83

Diritto cantonale

In quanto la presente legge e i disposti federali esecutivi non contengano pertinenti disposizioni, s'applica il diritto cantonale. È riservata la legge federale del 16 dicembre 1943148 sull'organizzazione giudiziaria.


Art. 84

Impiego di ausili tecnici 1

Il Consiglio federale può autorizzare i governi cantonali ad emanare disposizioni deroganti alla presente legge per accertare con mezzi tecnici i risultati delle elezioni e votazioni.149 2 L'utilizzazione di mezzi tecnici per le elezioni e le votazioni deve essere approvata dal Consiglio federale.150 147 Nuovo testo della frase giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414 2422; FF 1993 III 309).

148 RS 173.110 149 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994 , in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414 2422; FF 1993 III 309).

150 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414 2422; FF 1993 III 309).

Legge federale

29

161.1


Art. 85


151

Termini di ricorso

In quanto la presente legge non disponga altrimenti, il computo dei termini di ricorso è retto: a. dagli articoli 20-24 della legge federale del 20 dicembre 1968152 sulla procedura amministrativa, nel procedimento dinnanzi alla Cancelleria federale e al Consiglio federale;

b. dagli articoli 32-35 della legge federale del 16 dicembre 1943153 sull'organizzazione giudiziaria, nel procedimento dinnanzi al Tribunale federale.


Art. 86

Gratuità delle operazioni ufficiali Per le operazioni ufficiali in base alla presente legge non si possono riscuotere emolumenti. In caso di ricorso temerario o contrario alla buona fede, le spese possono essere addossate al ricorrente.


Art. 87

Rilevazioni statistiche 1

Il Consiglio federale può ordinare rilevazioni statistiche sulle elezioni al Consiglio nazionale e sulle votazioni.

2

Udito il competente governo cantonale, può prevedere che in determinati Comuni il voto sia espresso separatamente in funzione del sesso e del gruppo d'età.

3

Il segreto del voto non dev'essere pregiudicato.

Titolo ottavo: Disposizioni finali Capitolo 1: Modificazioni e abrogazioni

Art. 88


Modificazione di leggi federali 1. Il Codice penale svizzero154 è modificato come segue: Art. 282bis

...

151 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414 2422; FF 1993 III 309).

152 RS 172.021 153 RS 173.110 154 RS 311.0. La modificazione qui appresso è stata inserita nel testo menzionato.

Diritti politici

30

161.1

155 [RU 1962 831, 1966 1363 1753, 1970 1249, 1972 245 1686, 1974 1051 II n. 1, 1978 570, 1979 114 art. 66 679 1318, 1984 768, 1985 452, 1986 1712, 1987 600 art. 16 n. 3, 1989 257 260, 1990 1530 1642, 1991 857 all. n. 1, 1992 641 2344, 1994 360 2147, 1995 4840, 1996 1725 all. n. 1 2868, 1997 753 760 art. 1 2022 all. n. 4, 1998 646 1418 2847 all. n. 8, 1999 468, 2000 273 2093, 2001 114 n. I 1, 2002 3371 all. n. 1, 2003 2119. RU 2003 3543 all. n. I 3]. Vedi ora la L del 13 dic. 2002 sul Parlamento (RS 171.10).

156 Questo art. ha ora un nuovo testo.

157 Questo art. ha ora un nuovo testo.

158 Questo art. ha ora un nuovo testo.

159 L'art. 67 è abrogato.

Legge federale

31

161.1


3. La legge federale del 16 dicembre 1943160 sull'organizzazione giudiziaria è modificata come segue: Art. 100
lett. p
161 ...


Art. 106
cpv. 1
...


Art. 89

Abrogazione di leggi federali Sono abrogate:

a. la legge federale del 19 luglio 1872164 sulle elezioni e votazioni federali; b. la legge federale del 17 giugno 1874165 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali; c. la legge federale del 23 marzo 1962166 sul modo di procedere per la domanda d'iniziativa popolare concernente la revisione della Costituzione federale (legge sulle iniziative popolari); d. la legge federale del 25 giugno 1965167 che istituisce delle agevolezze in materia di votazioni ed elezioni federali;

160 RS 173.110. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

161 RU 1978 1384 162 RS 312.0. La modificazione qui appresso è stata inserita nel testo menzionato.

163 [RU 1949 II 1557, 1967 17 art. 4 cpv. 2, 1979 114 art. 72 lett. 1.

RU 1987 600 art. 16 n. 1] 164 [CS 1 153; RU 1952 69, 1966 867 art. 9, 1971 1361] 165 [CS 1 168; RU 1962 848 art. 11 cpv. 3] 166 [RU 1962 848]

Diritti politici

32

161.1

e. la legge federale dell'8 marzo 1963168 per la ripartizione dei deputati al Consiglio nazionale tra i Cantoni;

f. la legge federale del 14 febbraio 1919 169 circa l'elezione del Consiglio nazionale.

Capitolo 2: Diritto transitorio, esecuzione e entrata in vigore

Art. 90

Diritto transitorio

1

La presente legge non s'applica ai fatti e ai ricorsi riferentisi ad elezioni e votazioni antecedenti alla sua entrata in vigore. Lo stesso vale per i referendum e le iniziative popolari precedentemente depositati. In questi casi resta determinante il diritto previgente.

2

Decorsi 18 mesi dall'entrata in vigore saranno accolte soltanto le liste di firme conformi alle disposizioni della presente legge.

3

L'iniziativa concernente la garanzia della libertà di stampa, depositata dal Partito socialista svizzero il 31 maggio 1935, è tolta di ruolo d'intesa con i promotori.

4

Il Consiglio federale, per il rinnovamento totale del Consiglio nazionale nel 1979, stabilisce la ripartizione dei seggi dopo la fondazione del Canton Giura (deroga all'art.

16 cpv. 2).170


Art. 91

Esecuzione

1

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

2

Le disposizioni cantonali esecutive richiedono, per essere valide, l'approvazione della Confederazione171. Esse devono essere emanate entro 18 mesi dall'accettazione della presente legge da parte dell'Assemblea federale.


Art. 92

Referendum e entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 1978172 167 [RU 1966 867] 168 [RU 1963 435] 169 [CS 1 174; RU 1975 601] 170 Introdotto dal n. III della LF del 9 mar. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 1694 1695; FF 1977 III 829).

171 Espressione modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362 369; FF 1988 II 1149).

172 DCF del 24 mag. 1978 (RU 1978 711).