01.07.2023 - * / In vigore
01.01.2022 - 30.06.2023
01.04.2019 - 31.12.2021
01.01.2017 - 30.03.2019
01.07.2011 - 31.12.2016
01.01.2011 - 30.06.2011
01.07.2008 - 31.12.2010
01.01.2007 - 30.06.2008
01.01.2005 - 31.12.2006
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1

Legge federale
sulla protezione del design
(Legge sul design, LDes)
del 5 ottobre 2001 (Stato 25 giugno 2002) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 122 e 123 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 febbraio 20002, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Oggetto e condizioni della protezione

Art. 1

Oggetto della protezione La presente legge protegge in quanto design le creazioni di prodotti o parti di prodotti caratterizzati in particolare dalla disposizione di linee, superfici, contorni o
colori oppure dal materiale utilizzato.


Art. 2

Condizioni della protezione 1 Un design può esser protetto se è nuovo e originale.

2 Il design non è nuovo se, prima della data di deposito o di priorità, è stato reso
accessibile al pubblico un design identico che poteva essere noto negli ambienti
economici svizzeri del settore.

3 Il design non è originale se, nell'effetto generale da esso suscitato, si distingue soltanto in virtù di caratteristiche insignificanti da un design che poteva essere noto negli ambienti economici svizzeri del settore.


Art. 3

Divulgazioni non opponibili La divulgazione di un design durante i dodici mesi che precedono la data di deposito
o di priorità non è opponibile alla persona che è titolare del diritto di protezione (titolare del diritto), se: a.

terzi hanno abusivamente divulgato il design a danno dell'avente diritto; b.

l'avente diritto ha divulgato egli stesso il design.

RU 2002 1456 1

RS 101

2

FF 2000 2432 232.12

Proprietà industriale 2

232.12


Art. 4

Motivi di esclusione

La protezione del design è esclusa, se: a.

non è depositato un design ai sensi dell'articolo 1; b.

al momento del deposito il design non adempie le condizioni secondo
l'articolo 2;

c.

le caratteristiche del design risultano esclusivamente dalla funzione tecnica
del prodotto;

d.

il design viola il diritto federale o trattati internazionali3; e.

il design è contrario all'ordine pubblico o ai buoni costumi.

Sezione 2: Esistenza del diritto di design

Art. 5

Nascita del diritto di design e durata della protezione 1 Il diritto di design nasce con l'iscrizione nel registro dei design (registro).

2 La protezione dura per cinque anni a contare dalla data del deposito.

3 Può essere rinnovata per altri quattro periodi di cinque anni ciascuno.


Art. 6

Priorità di deposito

Il diritto di design spetta a chi deposita per primo il design.


Art. 7

Legittimazione al deposito 1 È legittimato al deposito chi ha creato il design, il suo successore in diritto o terzi
cui il diritto appartiene in virtù di un altro titolo giuridico.

2 Qualora più persone abbiano creato insieme un design, esse sono legittimate al deposito in comune, salvo convenzione contraria.

Sezione 3: Estensione della protezione ed effetti

Art. 8

Estensione della protezione La protezione del diritto di design si estende ai design che presentano gli stessi
caratteri essenziali e suscitano pertanto il medesimo effetto generale del design registrato.

3

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 33 LRC RS 171.11).

Legge sul design

3

232.12


Art. 9

Effetti del diritto di design 1 Il diritto di design conferisce al titolare del diritto la facoltà di vietare ad altri di
usare il design a scopi commerciali. Per uso si intende in particolare la produzione,
l'immagazzinamento, l'offerta, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione e il transito nonché il possesso per detti scopi.

2 Il titolare del diritto può inoltre vietare a terzi di partecipare a un uso illecito, di
favorirlo o di agevolarlo.


Art. 10

Obbligo di informare del titolare del diritto Chi rimanda, su merci o in atti d'affari, a una protezione del design senza indicare il
numero del diritto di design è tenuto a comunicarlo gratuitamente su richiesta.


Art. 11

Più aventi diritto

Salvo convenzione contraria, più aventi diritto dispongono in comune delle prerogative secondo l'articolo 9.


Art. 12

Diritto di proseguire l'uso 1 Il titolare del diritto non può vietare a terzi di continuare a usare, nella stessa misura, un design che avevano usato in buona fede in Svizzera durante i seguenti periodi: a.

prima della data di deposito o di priorità; b.

durante la durata del differimento della pubblicazione (art. 26).

2 Il diritto di proseguire l'uso è trasferibile soltanto insieme all'azienda.


Art. 13

Diritto di coutenza

1 Il titolare del diritto non può opporre il design registrato a terzi che, in buona fede,
hanno usato commercialmente il design in Svizzera fra l'ultimo giorno del termine
di pagamento dell'emolumento relativo a un ulteriore periodo di protezione e il
giorno in cui è stata presentata la domanda di proseguimento della procedura
(art. 31) o che hanno effettuato a tale scopo speciali preparativi.

2 Il diritto di coutenza è trasferibile soltanto insieme all'azienda.

3 Chi rivendica il diritto di coutenza deve versare al titolare del diritto un equo indennizzo a partire dal risorgere del diritto di design.


Art. 14

Trasferimento

1 Il titolare del diritto può trasferire interamente o in parte il diritto di design.

2 Per essere valido il trasferimento esige la forma scritta, ma non l'iscrizione nel registro. Esso ha effetto nei confronti di terzi in buona fede soltanto una volta iscritto
nel registro.

Proprietà industriale 4

232.12

3 Fino alla registrazione del trasferimento: a.

i titolari di licenza in buona fede possono liberarsi degli obblighi fornendo le
prestazioni al precedente titolare del diritto; b.

possono essere promosse azioni secondo la presente legge contro il precedente titolare del diritto.


Art. 15

Licenza

1 Il titolare del diritto può concedere a terzi l'uso esclusivo o non esclusivo del diritto di design o di singole facoltà da esso derivanti.

2 La licenza è iscritta nel registro su domanda di una delle parti. In tal modo diventa
opponibile a ogni diritto sul design acquisito posteriormente.


Art. 16

Usufrutto e pegno

1 Il diritto di design può essere oggetto di usufrutto o costituito in pegno.

2 L'usufrutto e la costituzione in pegno sono opponibili a un acquirente in buona fede del diritto di design soltanto quando sono iscritti nel registro. La registrazione
avviene su domanda di una delle parti.

3 Fino alla registrazione del diritto di usufrutto, i titolari di licenza in buona fede
possono liberarsi degli obblighi fornendo le prestazioni al precedente titolare del diritto.


Art. 17

Esecuzione

Il diritto di design può essere oggetto di procedure esecutive.

Sezione 4: Rappresentanza

Art. 18

1 Chi è parte in una procedura amministrativa o giudiziaria secondo la presente legge e non ha né sede né domicilio in Svizzera deve designare come rappresentante
una persona residente in Svizzera.

2 Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano l'esercizio della rappresentanza
processuale a titolo professionale.

Legge sul design

5

232.12

Capitolo 2: Deposito e registrazione Sezione 1: Deposito

Art. 19

Condizioni generali

1 Il design è considerato depositato dal momento in cui è presentata una domanda di
registrazione all'Istituto federale della proprietà intellettuale (Istituto). La domanda
contiene:

a.

la richiesta di registrazione; b.

una raffigurazione del design idonea per la riproduzione; se la raffigurazione
non soddisfa questa condizione, l'Istituto concede al depositante4 un termine
per ovviare a tale mancanza.

2 Entro il termine fissato dall'Istituto, va inoltre pagato l'emolumento previsto per il
primo periodo di protezione.

3 Nel caso in cui il design depositato sia bidimensionale (disegno) e sia stato chiesto
il differimento della pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, si può inviare un esemplare del design in luogo e vece della raffigurazione. Se è tuttavia previsto che la
protezione del design debba essere mantenuta dopo la scadenza del differimento5, va
preventivamente fatta pervenire all'Istituto una raffigurazione del design idonea per
la riproduzione.

4 Contro versamento di un emolumento, il design può essere corredato di una descrizione di 100 parole al massimo al fine di spiegare la raffigurazione.


Art. 20

Deposito cumulativo

1 I design che, secondo l'Accordo di Locarno dell'8 ottobre 19686 istitutivo di una
classificazione internazionale per i disegni o modelli industriali, appartengono alla
stessa classe possono essere depositati mediante deposito cumulativo.

2 Il Consiglio federale può limitare le dimensioni e il peso del deposito cumulativo.


Art. 21

Effetto del deposito

Il deposito crea la presunzione della novità e dell'originalità del design nonché del
diritto al deposito.

4

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 33 LRC RS 171.11).

5

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 33 LRC RS 171.11).

6

RS 0.232.121.3

Proprietà industriale 6

232.12

Sezione 2: Priorità

Art. 22

Condizioni ed effetti della priorità 1 Se un design è stato oggetto di un primo deposito regolare, effettuato o esplicante i
suoi effetti in un altro Stato firmatario della Convenzione d'Unione di Parigi del
20 marzo 18837 per la protezione della proprietà industriale, il depositante8 o il suo
successore in diritto possono rivendicare la data del primo deposito per depositare lo
stesso design in Svizzera, a condizione che il deposito in Svizzera avvenga entro sei
mesi dal primo deposito.

2 Il primo deposito in uno Stato che garantisce alla Svizzera la reciprocità ha gli
stessi effetti del primo deposito in uno Stato firmatario della Convenzione d'Unione
di Parigi.


Art. 23

Requisiti formali

1 Chi intende rivendicare un diritto di priorità deve presentare all'Istituto una dichiarazione di priorità. L'Istituto può esigere la presentazione di un attestato di priorità.

2 La pretesa decade se i termini e i requisiti formali stabiliti dal Consiglio federale
non sono rispettati.

3 La registrazione di una priorità crea unicamente una presunzione a favore del titolare del diritto.

Sezione 3: Registrazione e pubblicazione

Art. 24

Registrazione

1 Un design depositato conformemente alle prescrizioni giuridiche è iscritto nel registro.

2 L'Istituto non entra nel merito della domanda di registrazione, se i requisiti formali
secondo l'articolo 19 capoversi 1 e 2 non sono soddisfatti.

3 L'Istituto respinge la domanda di registrazione quando è evidente che esiste un
motivo d'esclusione secondo l'articolo 4 lettere a, d o e.

4 Nel registro sono inoltre iscritte tutte le modificazioni relative al diritto di design o
agli aventi diritto. Il Consiglio federale può prevedere l'iscrizione di ulteriori indicazioni, come restrizioni della libertà di disporre decise da giudici o da autorità preposte alle procedure esecutive.

7

RS 0.232.01/.04 8

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 33 LRC RS 171.11).

Legge sul design

7

232.12


Art. 25

Pubblicazione

1 L'Istituto pubblica, in base alle iscrizioni nel registro, le indicazioni previste dall'ordinanza e una riproduzione del design depositato.

2 L'Istituto designa l'organo di pubblicazione.


Art. 26

Differimento della pubblicazione 1 Il depositante9 può chiedere per scritto che la pubblicazione sia differita di 30 mesi
al massimo a contare dalla data di deposito o di priorità.

2 Durante il periodo di differimento, il titolare del diritto può chiedere in ogni momento la pubblicazione immediata.

3 L'Istituto mantiene segreto il design depositato fino alla scadenza del periodo di
differimento. Il segreto è mantenuto illimitatamente, se il deposito viene ritirato prima della scadenza del periodo di differimento.


Art. 27

Pubblicità del registro e consultazione degli atti 1 Chiunque può consultare il registro, ottenere informazioni sul suo contenuto e
chiedere estratti; è fatto salvo l'articolo 26.

2 Chiunque ha inoltre il diritto di prendere visione del fascicolo relativo ai design
registrati. Il Consiglio federale può restringere il diritto alla consultazione soltanto
se vi si oppongono segreti di fabbricazione o di affari o altri interessi preponderanti.

3 A titolo eccezionale il fascicolo può essere consultato prima dell'iscrizione a condizione che questo non abbia effetti sulle condizioni e sull'estensione della protezione (art. 2-17). Il Consiglio federale disciplina i dettagli.


Art. 28

Cancellazione della registrazione L'Istituto cancella del tutto o in parte la registrazione se: a.

il titolare del diritto ne chiede la cancellazione; b.

la registrazione non viene rinnovata; c.

gli emolumenti previsti non vengono pagati; d.

la registrazione è dichiarata nulla da una sentenza cresciuta in giudicato; o e.

il termine di protezione giusta l'articolo 5 è scaduto.


Art. 29

Deposito internazionale Chi effettua il deposito internazionale di un disegno o modello industriale (design)
con denominazione Svizzera consegue la protezione garantita dalla presente legge
come nel caso di deposito in Svizzera. Qualora le disposizioni dell'Accordo dell'Aja 9

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 33 LRC RS 171.11).

Proprietà industriale 8

232.12

del 6 novembre 192510 concernente il deposito internazionale dei disegni o modelli
industriali siano più favorevoli al depositario internazionale di quelle della presente
legge, esse prevalgono su queste ultime.

Sezione 4: Emolumenti

Art. 30

L'ammontare degli emolumenti da pagare secondo la presente legge e la relativa ordinanza nonché le modalità di pagamento sono retti dal Regolamento del 28 aprile
199711 sulle tasse dell'Istituto della proprietà intellettuale (OT-IPI).

Capitolo 3: Protezione giuridica Sezione 1:
Proseguimento della procedura in caso di inosservanza dei termini


Art. 31

1 Se non osserva un termine che va rispettato nei confronti dell'Istituto, il depositante12 o il titolare del diritto può chiedere per scritto all'Istituto il proseguimento
della procedura.

2 La domanda deve essere presentata entro due mesi dal momento in cui si è avuto
conoscenza dell'inosservanza del termine, ma al massimo entro sei mesi dalla scadenza del termine non osservato. Entro detti termini, il depositante13 o il titolare del
diritto deve inoltre aver compiuto integralmente l'atto omesso e pagato l'emolumento per il proseguimento della procedura.

3 L'accettazione della domanda di proseguimento della procedura da parte dell'Istituto ripristina la situazione che si sarebbe avuta compiendo l'atto per tempo.

4 Il proseguimento della procedura è escluso in caso di inosservanza dei termini: a.

per la presentazione della domanda di proseguimento della procedura; b.

per rivendicare una priorità.

10

RS 0.232.121.1/.2 11

RS 232.148

12

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 33 LRC RS 171.11).

13

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 33 LRC RS 171.11).

Legge sul design

9

232.12

Sezione 2: Ricorso davanti alla Commissione di ricorso

Art. 32

Le decisioni dell'Istituto possono essere impugnate con ricorso davanti alla Commissione di ricorso in materia di proprietà intellettuale.

Sezione 3: Diritto civile

Art. 33

Azione d'accertamento Chiunque dimostri un interesse giuridico può far accertare dal giudice l'esistenza o
l'inesistenza di un diritto o di un rapporto giuridico ai sensi della presente legge.


Art. 34

Azione per cessione

1 Chiunque dimostri un diritto prevalente può pretendere in giudizio la cessione del
diritto di design da parte del titolare del diritto.

2 Se il titolare del diritto è in buona fede, l'azione nei suoi confronti va promossa
entro due anni dalla pubblicazione del design.

3 Se il giudice ordina la cessione, le licenze o gli altri diritti concessi nel frattempo a
terzi si estinguono; detti terzi hanno tuttavia diritto al rilascio di una licenza non
esclusiva qualora, in buona fede, abbiano usato industrialmente il design in Svizzera
o abbiano effettuato a tale scopo speciali preparativi.

4 Sono fatte salve le pretese di risarcimento dei danni.


Art. 35

Azione d'esecuzione di una prestazione 1 Il titolare del diritto, che è leso o rischia di essere leso nel suo diritto, può chiedere
al giudice di:

a.

proibire una lesione imminente; b.

far cessare una lesione attuale; c.

obbligare la parte convenuta a indicare la provenienza e l'entità degli oggetti
in suo possesso prodotti illecitamente nonché i destinatari e l'entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali.

2 Sono fatte salve le azioni secondo il Codice delle obbligazioni14 volte al risarcimento del danno, alla riparazione del torto morale, nonché alla consegna dell'utile
secondo le disposizioni della gestione d'affari senza mandato.

3 L'azione d'esecuzione di una prestazione può essere promossa soltanto dopo
l'iscrizione del design nel registro. Un danno può essere fatto valere con effetto retroattivo al momento in cui la parte convenuta ha avuto conoscenza del contenuto
della domanda di registrazione.

14

RS 220

Proprietà industriale 10

232.12

4 Chi dispone di una licenza esclusiva15 è legittimato in proprio all'azione indipendentemente dal fatto che la licenza sia iscritta nel registro, sempre che il contratto di
licenza non lo escluda espressamente. Tutti i titolari di una licenza possono intervenire in un'azione per contraffazione per far valere il danno da essi subìto.


Art. 36

Confisca nella procedura civile Il giudice può ordinare la confisca e la realizzazione o la distruzione degli oggetti
prodotti illecitamente o delle installazioni, apparecchi e altri mezzi che servono prevalentemente alla loro produzione.


Art. 37

Giurisdizione cantonale unica Ciascun Cantone designa per l'intero territorio cantonale un tribunale unico competente per le cause civili.


Art. 38

Provvedimenti cautelari 1 Chi rende verosimile l'esistenza o il rischio imminente di una lesione illecita al suo
diritto di design, tale da potergli causare un pregiudizio difficilmente riparabile, può
chiedere al giudice di ordinare provvedimenti cautelari.

2 Può in particolare chiedere al giudice di ordinare provvedimenti per assicurare le
prove, per indagare sull'origine degli oggetti prodotti illecitamente, per il mantenimento dello stato di fatto o per l'esecuzione a titolo cautelativo di pretese di cessazione o di divieto della turbativa.

3 Sono inoltre applicabili per analogia gli articoli 28c-28f del Codice civile svizzero16.

4 L'articolo 35 capoverso 4 è applicabile per analogia.


Art. 39

Pubblicazione della sentenza Su domanda della parte vincente, il giudice può ordinare che la sentenza sia pubblicata a spese della parte soccombente. Il giudice fissa le modalità e l'estensione della
pubblicazione.


Art. 40

Comunicazione delle sentenze Il giudice comunica all'Istituto le sentenze cresciute in giudicato che implicano la
modifica di un'iscrizione nel registro.

15

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 33 LRC RS 171.11).

16

RS 210

Legge sul design

11

232.12

Sezione 4: Diritto penale

Art. 41

Violazione del diritto di design 1 Chiunque, intenzionalmente, viola il diritto di design: a.

usando illecitamente il design; b.

partecipando a un atto d'uso o avendone favorito o facilitato l'esecuzione; c.

rifiutando di indicare all'autorità competente la provenienza e l'entità degli
oggetti in suo possesso prodotti illecitamente nonché i destinatari e l'entità
delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali, su querela del titolare del diritto è punito con la detenzione fino a un anno o con la
multa fino a 100 000 franchi 2 I reati commessi per mestiere sono perseguiti d'ufficio. La pena è della detenzione
e della multa fino a 100 000 franchi.


Art. 42

Infrazioni commesse nell'azienda Ai dipendenti, mandatari o rappresentanti che commettono infrazioni nell'azienda
sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 197417 sul diritto
penale amministrativo.


Art. 43

Sospensione del procedimento 1 Il giudice può sospendere il procedimento penale quando l'imputato fa valere in un
procedimento civile la nullità o la non violazione del diritto di design.

2 Qualora in un procedimento penale si sostenga la nullità o la non violazione del diritto di design, il giudice può fissare un termine adeguato per farle valere in un procedimento civile.

3 Durante la sospensione del procedimento è sospesa anche la prescrizione.


Art. 44

Confisca nella procedura penale Anche in caso di assoluzione, il giudice può ordinare la confisca o la distruzione degli oggetti prodotti illecitamente e delle installazioni, apparecchi e altri mezzi che
servono prevalentemente alla loro produzione.


Art. 45

Perseguimento penale

Il perseguimento penale compete ai Cantoni.

17

RS 313.0

Proprietà industriale 12

232.12

Sezione 5: Intervento dell'Amministrazione delle dogane

Art. 46

Denuncia di invii palesemente illeciti 1 L'Amministrazione delle dogane è autorizzata ad attirare l'attenzione del titolare
del diritto di un design depositato, se questi è noto, su determinati invii quando sia
palese l'imminente importazione, esportazione o transito di oggetti prodotti illecitamente.

2 In tali casi l'Amministrazione delle dogane è autorizzata a trattenere gli oggetti durante tre giorni feriali affinché il titolare del diritto possa presentare una domanda
giusta l'articolo 47.


Art. 47

Domanda d'intervento

1 Se ha indizi concreti per ritenere imminente l'importazione, l'esportazione o il
transito di oggetti prodotti illecitamente, il titolare del diritto o di una licenza di un
design depositato può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di rifiutare lo svincolo di tali oggetti.

2 La persona che presenta la domanda (richiedente) deve fornire tutte le indicazioni
di cui dispone e che sono necessarie per la decisione dell'Amministrazione delle dogane; fornisce tra l'altro una descrizione esatta degli oggetti.

3 L'Amministrazione delle dogane decide definitivamente in merito alla domanda.
Può riscuotere una tassa18 a copertura delle spese amministrative.


Art. 48

Trattenuta degli oggetti 1 Se, in base a una domanda giusta l'articolo 47, ha il sospetto fondato che un determinato oggetto destinato all'importazione, all'esportazione o al transito sia prodotto illecitamente, l'Amministrazione delle dogane lo comunica al richiedente.

2 L'Amministrazione delle dogane trattiene gli oggetti in questione fino dieci giorni
feriali a contare dal momento della comunicazione secondo il capoverso 1, affinché
il richiedente possa ottenere provvedimenti cautelari.

3 In casi motivati, l'Amministrazione delle dogane può trattenere gli oggetti in questione per altri dieci giorni feriali al massimo.


Art. 49

Prestazione di garanzie e risarcimento dei danni 1 Se v'è da temere un danno a causa della trattenuta degli oggetti, l'Amministrazione
delle dogane può vincolare tale trattenuta alla prestazione di un'adeguata garanzia
da parte del richiedente.

2 Il richiedente deve risarcire il danno causato dalla trattenuta degli oggetti, se i
provvedimenti cautelari non sono ordinati oppure si rivelano ingiustificati.

18

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 33 LRC RS 171.11).

Legge sul design

13

232.12

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 50

Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.


Art. 51

Abrogazione e modifica del diritto previgente L'abrogazione e la modifica del diritto previgente sono disciplinati nell'allegato.


Art. 52

Disposizioni transitorie 1 I disegni e i modelli registrati sottostanno al nuovo diritto dall'entrata in vigore
della presente legge. Con la richiesta di proroga per un quarto periodo di protezione
occorre presentare all'istituto una raffigurazione del design adatta per la riproduzione.

2 I disegni e i modelli già depositati al momento dell'entrata in vigore della presente
legge, ma non ancora registrati, sottostanno al diritto previgente fino al momento
della registrazione.

3 I disegni e i modelli registrati in piego sigillato al momento dell'entrata in vigore
della presente legge rimangono sigillati fino al termine del primo periodo di protezione.

4 L'articolo 35 capoverso 4 è applicabile soltanto ai contratti di licenza conclusi o
confermati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 53

Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 200219 19 DCF

dell' 8 mar. 2002 (RU 2002 1468)

Proprietà industriale 14

232.12

Allegato

(art. 51)

Abrogazione e modifica del diritto vigente I

La legge federale del 30 marzo 190020 sui disegni e modelli industriali è abrogata.

II


Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Codice delle obbligazioni 21 Art. 332

...


Art. 332a

Abrogato

2. Legge federale del 24 marzo 199522 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto
federale della proprietà intellettuale
Ingresso

...

3. Legge federale del 28 agosto 199223 sulla protezione dei marchi e delle
indicazioni di provenienza
Ingresso

...

20

[CS 2 857; RU 1956 872, 1962 479, 1988 1776 all. n. I lett. f, 1992 288 all. n. 9, 1995
1784 5050 all. n. 3] 21 RS

220. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella LF menzionata.

22

RS 172.010.31. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella LF menzionata.

23

RS 232.11. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella LF menzionata.

Legge sul design

15

232.12


Art. 38
Abs. 3
...

4. Legge federale del 25 giugno 195424 sui brevetti d'invenzione Ingresso

...


Art. 61
cpv. 3
...

24

RS 232.14. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella LF menzionata.

Proprietà industriale 16

232.12