09.12.2018 - * / In vigore
01.01.2018 - 08.12.2018
01.01.2016 - 31.12.2017
25.06.2015 - 31.12.2015
01.10.2012 - 24.06.2015
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01.01.2010 - 30.09.2012
01.01.2007 - 31.12.2009
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Legge sulla durata del lavoro, LDL)1 dell'8 ottobre 1971 (Stato 1° ottobre 2012) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 24ter, 26, 34ter, 36 e 64bis della Costituzione federale2;
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 19713, decreta: I. Campo d'applicazione

Art. 1

Imprese 1 Sottostanno alla legge a.4 5 la Posta Svizzera; b.6 le imprese ferroviarie e filoviarie in concessione; c.7 le imprese d'autoservizi in concessione; d. le imprese di navigazione in concessione; e. le imprese di funivie in concessione; f.8 le imprese che eseguono corse regolarmente e a titolo professionale su incarico di una delle imprese indicate nelle lettere a-e.

RU 1972 536

1

Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1981, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1981 1120; FF 1980 III 385).

2

[CS 1 3; RU 1976 2000] 3

FF 1971 I 279 4

Nuovo testo giusta il n. 20 dell'appendice alla L del 30 apr. 1997 sull'organizzazione della Posta, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1997 2465; FF 1996 III 1201).

5

Questa lett. sarà abrogata dal n. II 2 della LF del 17 dic. 2010 con effetto dall'entrata in vigore di un nuovo contratto collettivo di lavoro, ma al più tardi due anni dopo la trasformazione della Posta in società anonima di diritto speciale (RU 2012 5043; FF 2009 4573).

6

Nuovo testo giusta il n. II 21 della LF del 21 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

7

Nuovo testo giusta il n. II 21 della LF del 21 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

8

Nuovo testo giusta il n. II 21 della LF del 21 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

822.21

Tutela dei lavoratori 2

822.21

1bis

Sono considerate in concessione le imprese ferroviarie titolari di una concessione secondo l'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19579 sulle ferrovie oppure di una concessione o autorizzazione secondo gli articoli 6-8 della legge del 20 marzo 200910 sul trasporto di viaggiatori. Sono equiparate alle imprese ferroviarie in concessione le imprese che circolano sull'infrastruttura di un'impresa ferroviaria in concessione avvalendosi dell'accesso alla rete o su base esclusivamente contrattuale.11 2 Qualora unicamente singole parti dell'impresa eseguano trasporti pubblici, solo le stesse sottostanno alla legge.

3

Alla legge soggiacciono anche le imprese con sede all'estero, nella misura in cui i loro lavoratori esercitano nella Svizzera un'attività sottoposta alla legge. Nelle concessioni possono essere definite le prescrizioni da osservare nei singoli casi.

4

Le aziende accessorie, costituenti un complemento necessario od utile di un'impresa menzionata nel capoverso 1 possono essere assoggettate alla legge mediante ordinanza.


Art. 2

Lavoratori

1

La legge è applicabile ai lavoratori occupati da un'impresa indicata nell'articolo 1 e tenuti a prestare un servizio esclusivamente personale. La legge è parimenti applicabile alle occupazioni svolte all'estero; restano riservate le convenzioni internazionali o le disposizioni estere più severe.

2

La legge è applicabile agli imprenditori postali e ad altri incaricati dei trasporti, nonché ai titolari di imprese di trasporto in concessione per quanto eseguano essi stessi le corse soggette a concessione.12 3 L'applicabilità della legge ai lavoratori occupati solo in misura esigua da un'impresa di cui all'articolo 1 e ai lavoratori occupati dalle agenzie postali è disciplinata mediante ordinanza.13 4

La legge non è applicabile ai lavoratori dei servizi amministrativi, i cui rapporti di servizio sono di diritto pubblico.

9 RS

742.101

10 RS

745.1

11 Introdotto dal n. II 21della LF del 21 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

12 Nuovo testo giusta il n. II 21 della LF del 21 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

13 Nuovo testo giusta il n. II 21 della LF del 21 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

Durata del lavoro nelle imprese di trasporti pubblici. LF 3

822.21

II. Durata del lavoro e del riposo 1. Lavoratori del servizio dell'esercizio

Art. 3

Giorno di lavoro

Il giorno di lavoro, secondo la presente legge, comprende il turno di servizio e il turno di riposo.


Art. 4

Durata del lavoro

1

La durata giornaliera del lavoro è, nella media annuale, di 7 ore al massimo.14 2

Nei servizi in cui la durata del lavoro comprende più di 2 ore di semplice presenza, la durata giornaliera media può essere prolungata di 40 minuti al massimo. Questi servizi devono essere designati nell'ordinanza.

3

La durata del lavoro non deve eccedere 10 ore in un singolo turno di servizio, né 9 ore nella media di 7 giorni di lavoro consecutivi.

bis 15 Supplemento di tempo

Per il servizio tra le ore 22 e le 6, deve essere di massima accordato un supplemento di tempo. Il Consiglio federale determina l'orario che dà diritto al supplemento, nonché l'aliquota di quest'ultimo e ne disciplina la compensazione.


Art. 5

Lavoro straordinario

1

Se la durata del lavoro stabilita nel piano di servizio è superata per motivi di servizio, la parte eccedente è considerata, di principio, lavoro straordinario.

2

Di regola, il lavoro straordinario deve essere compensato con un periodo di tempo libero della stessa durata. Se la compensazione non può avvenire entro un congruo termine, il lavoro straordinario dev'essere pagato. L'indennità corrisponde al salario aumentato del 25 per cento almeno. Durante un anno civile, possono essere rimunerate in contanti 150 ore straordinarie al massimo.

3

Se, per motivi imperativi come casi di forza maggiore o perturbazioni dell'esercizio, la durata massima del lavoro stabilita nell'articolo 4 capoverso 3 dev'essere superata di più di 10 minuti, la durata del lavoro eccedente 10, rispettivamente 63 ore dev'essere interamente compensata con tempo libero della stessa durata, nei 3 giorni di lavoro successivi; inoltre, dev'essere pagata un'indennità calcolata giusta il capoverso 2.

14

Nuovo testo giusta il n. II 21 della LF del 21 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

15

Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 2916; FF 1991 III 1017).

Tutela dei lavoratori 4

822.21


Art. 6

Turno di servizio

1

Il turno di servizio comprende il tempo di lavoro e le pause; nella media di 28 giorni, esso non deve superare 12 ore. In determinati giorni, la sua durata può però essere prolungata fino a 13 ore.

2

Ove si diano circostanze particolari, definibili mediante ordinanza, la durata del turno di servizio può essere prolungata fino a 15 ore, ma non deve eccedere 12 ore nella media di 3 giorni di lavoro consecutivi.

3

Se, per motivi imperativi (casi di forza maggiore, perturbazioni dell'esercizio ecc.), la durata massima del turno di servizio stabilita nel capoverso 2 dev'essere superata di più di 10 minuti, la compensazione deve avvenire nei 3 giorni di lavoro successivi.


Art. 7

Pause

1

Dopo circa la metà della durata del lavoro, dev'essere accordata una pausa che consenta di prendere un pasto. Di norma, essa non dev'essere inferiore a un'ora e, purché il servizio lo consenta, il lavoratore deve poterla trascorrere a domicilio.

2

In un medesimo turno di servizio sono ammesse 3 pause; qualora siano date circostanze particolari, definibili mediante ordinanza, questo numero può essere aumentato a 4. Una pausa deve durare almeno 30 minuti.

3

Le pause fuori del luogo di servizio devono essere computate come lavoro nella proporzione di almeno il 30 per cento. Nel luogo di servizio, vanno computate come lavoro nella misura di almeno il 20 per cento qualora siano previste più di due pause nel medesimo turno di servizio.16 4 Dopo aver consultato i lavoratori o i loro rappresentanti, si può rinunciare ad una pausa se il turno di servizio non eccede 9 ore e se al lavoratore è data la possibilità di prendere un pasto intermedio; a tale riguardo, occorre prevedere una interruzione del lavoro di 20 minuti, da considerare come tempo di lavoro.


Art. 8

Turno di riposo

1

Il turno di riposo comprende il periodo di tempo tra due turni di servizio e ammonta, nella media di 28 giorni, ad almeno 12 ore. In singoli giorni, può essere ridotto a 11 ore.

2

Ove si diano circostanze particolari, definibili mediante ordinanza, il turno di riposo può essere ridotto a 9 ore, ma deve ammontare ad almeno 12 ore nella media di 3 giorni di lavoro consecutivi.

3

Il turno di riposo, purché il servizio lo consenta, deve poter essere trascorso nel luogo di domicilio.

16

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° giu. 1987 (RU 1987 735; FF 1986 II 389).

Durata del lavoro nelle imprese di trasporti pubblici. LF 5

822.21


Art. 9

Lavoro notturno

1

È considerato lavoro notturno quello svolto tra le 24 e le 4.

2

…17

3

Il lavoro notturno non può essere assegnato al lavoratore più di 7 volte consecutive, né per più di 14 giorni durante un periodo di 28 giorni.

4

Le prescrizioni del capoverso 3 non sono applicabili ai lavoratori assunti esclusivamente per il lavoro notturno.

5

Per lavori di costruzione, che possono essere eseguiti, per esigenze aziendali, soltanto di notte, può essere eccezionalmente derogato al capoverso 3.


Art. 10

Giorni di riposo

1

Per ogni anno civile, al lavoratore devono essere concessi 62 giorni di riposo pagati, adeguatamente ripartiti, di cui almeno 20 devono cadere in domenica. Sono parificati alle domeniche il Capodanno, l'Ascensione, il Natale e al massimo 5 altri giorni festivi cantonali.18 2 Per singoli gruppi di lavoratori delle ferrovie secondarie, delle funivie e delle imprese di navigazione o d'autoservizi, il numero dei giorni di riposo domenicali può essere ridotto a 12 mediante ordinanza.

3

Il giorno di riposo comprende 24 ore consecutive e deve poter essere trascorso nel luogo di domicilio.

Il giorno di riposo dev'essere preceduto da un turno di riposo, che ammonta ad almeno 12 ore nella media di 42 giorni; il turno di riposo non deve però essere inferiore a 9 ore. Qualora siano concessi due o più giorni di riposo consecutivi, questa disposizione si applica soltanto al primo di detti giorni.

5

L'ordinanza disciplina il computo sui giorni di riposo delle assenze dovute a malattia, infortunio, servizio militare o di protezione civile, congedo o altri motivi.


Art. 11

Conducenti di veicoli 1

Il servizio al volante di un veicolo a motore o di un filobus, come anche il servizio di conducente di veicoli tranviari è disciplinato nell'ordinanza.

2

Mediante ordinanza possono essere emanate, nell'ambito della legislazione federale sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali dei veicoli a motore, disposizioni particolari per i conducenti di veicoli a motore che, oltre ai trasporti in concessione, eseguono altri trasporti.19

17

Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 1993, con effetto dal 1° gen. 1994 (RU 1993 2916; FF 1991 III 1017).

18

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1981, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1981 1120; FF 1980 III 385).

19 Nuovo testo giusta il n. II 21 della LF del 21 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

Tutela dei lavoratori 6

822.21


Art. 12

Piani di servizio e ripartizione del servizio 1

Le imprese devono stabilire la ripartizione dei giorni di lavoro e l'assegnazione dei giorni di riposo e delle vacanze in uno schema definibile mediante ordinanza.

2

I lavoratori o i loro rappresentanti devono essere consultati prima della compilazione definitiva dei piani e della ripartizione del servizio.

2. Lavoratori dei servizi amministrativi

Art. 13

Lavoratori dei servizi amministrativi L'ordinamento sulla durata del lavoro e del riposo della legislazione federale concernente il lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio è applicabile, per analogia, ai lavoratori del servizio amministrativo, con riserva dell'articolo 2 capoverso 4 della presente legge. L'ordinanza disciplina le questioni particolari.

III. Vacanze

Art. 14

Vacanze

1

Il lavoratore ha diritto, ogni anno civile, ad almeno 4 settimane di vacanze pagate.

L'età a contare dalla quale devono essere concesse 5 o 6 settimane di vacanze pagate verrà stabilita nell'ordinanza.20 2 Ai lavoratori del servizio dell'esercizio, dev'essere conteggiato un giorno di riposo pagato per ogni periodo di 7 giorni di vacanza.

3

Ai lavoratori del servizio amministrativo, i giorni festivi che cadono in un periodo di vacanze devono essere successivamente accordati come vacanze.

4

L'ordinanza disciplina il computo sulle vacanze delle assenze dovute a malattia, infortunio, servizio militare o di protezione civile, congedo o altri motivi.21 IV. Igiene e prevenzione degli infortuni

Art. 15

Igiene, prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 1

Mediante ordinanza sono disciplinate l'applicabilità e l'esecuzione delle prescrizioni federali sull'igiene come anche sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

2

Mediante ordinanza, possono essere emanate prescrizioni deroganti o completive per tener conto delle condizioni particolari delle imprese.

20

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1981, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1981 1120; FF 1980 III 385).

21

Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445).

Durata del lavoro nelle imprese di trasporti pubblici. LF 7

822.21

V. Protezione speciale22

Art. 16


23

Giovani

Ai giovani si applicano le disposizioni di protezione speciale della legge del 13 marzo 196424 sul lavoro.


Art. 17


25

Altri gruppi di lavoratori 1

La tutela della salute, l'occupazione, il lavoro compensativo e il pagamento continuato del salario durante la maternità sono disciplinati dalle disposizioni della legge del 13 marzo 196426 sul lavoro.

2

Il Consiglio federale può, per ragioni sanitarie, vietare l'occupazione delle donne incinte o di altri gruppi di lavoratori in determinati lavori oppure subordinarla a condizioni speciali.

VI. Esecuzione della legge

Art. 18

Vigilanza27

1

La vigilanza e l'esecuzione della legge incombono ai servizi del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni28, da designare nell'ordinanza.

2

Le autorità di vigilanza decidono sull'assoggettamento alla legge di singole imprese, di parti d'impresa o di esercizi accessori e sull'applicazione della legge a singoli lavoratori, come anche sulle controversie tra imprese e lavoratori circa l'osservanza della legge, della relativa ordinanza e delle decisioni prese in applicazione delle presenti disposizioni. Possono presentare proposte tanto le imprese, quanto i lavoratori e i loro rappresentanti.

3

…29

22

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986; in vigore dal 1° giu. 1987 (RU 1987 735; FF 1986 II 389).

23

Nuovo testo giusta il n. II 21 della LF del 21 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

24 RS

822.11

25

Nuovo testo giusta il n. II 21 della LF del 21 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

26 RS

822.11

27 Nuovo testo giusta il n. 99 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1069 2197; FF 2001 4000).

28 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

29 Abrogato dal n. 99 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1069 2197; FF 2001 4000).

Tutela dei lavoratori 8

822.21


Art. 19


30

Misure contro decisioni e disposizioni illegali Le autorità di vigilanza sono obbligate ad annullare, modificare o impedire l'applicazione di decisioni e disposizioni di organi o di servizi dell'impresa, qualora siano contrarie alla legge, all'ordinanza, alle istruzioni, alla concessione o a convenzioni internazionali.


Art. 20

Obbligo d'informare

L'impresa e il lavoratore devono fornire agli organi di vigilanza le informazioni necessarie all'esecuzione della legge e della relativa ordinanza e tenere a loro disposizione i piani di servizio e la ripartizione del servizio.


Art. 21

Deroghe alle prescrizioni legali 1

In circostanze particolari possono, previa consultazione delle imprese interessate e dei lavoratori o dei loro rappresentanti, essere autorizzate, mediante ordinanze, eccezioni alle prescrizioni della presente legge, a favore di singole imprese o di categorie d'imprese.

2

Per tener conto di circostanze straordinarie e previa consultazione delle imprese interessate e dei lavoratori o dei loro rappresentanti, le autorità di vigilanza possono, in singoli casi e per una durata limitata, autorizzare deroghe alle prescrizioni della presente legge.

3

Nell'autorizzare eccezioni e deroghe, dev'essere debitamente tenuto conto delle esigenze poste dalla sicurezza del traffico e dell'esercizio, nonché dalla protezione del lavoratore.


Art. 22

Commissione della legge sulla durata del lavoro 1

Il Consiglio federale, dopo aver preso nota delle proposte delle imprese e dei lavoratori, nomina la Commissione federale della legge sulla durata del lavoro, composta del presidente e di rappresentanti, in numero uguale, delle imprese e dei lavoratori.

2

La Commissione della legge sulla durata del lavoro esprime, a destinazione delle autorità federali, il suo parere su questioni riguardanti la legge sulla durata del lavoro e la sua esecuzione. Essa può fare proposte di propria iniziativa.


Art. 23

Ordinanza

Il Consiglio federale emana disposizioni per ordinanza: a. nei casi espressamente previsti dalla legge; b. per l'esecuzione della presente legge.

30

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 2916; FF 1991 III 1017).

Durata del lavoro nelle imprese di trasporti pubblici. LF 9

822.21

VII. Disposizioni penali

Art. 24

Responsabilità penale 1

I datori di lavoro, o le persone che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essi, sono punibili se violano, intenzionalmente o per negligenza, le prescrizioni della presente legge, della relativa ordinanza o di una decisione presa dalle autorità competenti in virtù delle prescrizioni: a. sulla durata del lavoro e del riposo; b. sulle vacanze;

c. su l'igiene e la prevenzione degli infortuni; d.31 sulla protezione speciale.

2

Il lavoratore è punibile se, intenzionalmente o per negligenza, viola le prescrizioni della presente legge, della relativa ordinanza o di una decisione presa dalle autorità competenti, in virtù delle prescrizioni sulla durata del lavoro e del riposo, come anche sull'igiene e la prevenzione degli infortuni.

3

La pena è della multa.32 4

Se il lavoratore commette un reato secondo la presente legge ad incitamento del suo datore di lavoro o superiore oppure se quest'ultimi non hanno impedito, secondo le loro possibilità, la contravvenzione, il datore di lavoro e il superiore sono passibili della stessa pena del lavoratore. Se le circostanze lo giustificano, la pena del lavoratore può essere attenuata o soppressa.


Art. 25

Perseguimento penale. Riserva concernente il Codice penale 1

In caso di torto o colpa di lieve entità, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.33 2

Sono riservate le disposizioni speciali del Codice penale svizzero34.

3

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

31

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° giu. 1987 (RU 1987 735; FF 1986 II 389).

32 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

33

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 2916; FF 1991 III 1017).

34

RS 311.0

Tutela dei lavoratori 10

822.21

VIII. Disposizioni finali e transitorie

Art. 26


35



Art. 27

Disposizioni transitorie 1

…36

2

L'applicazione della presente legge non deve cagionare alcuna diminuzione del guadagno annuo globale, finora riscosso dal lavoratore.


Art. 28

Abrogazione e modificazione di prescrizioni 1

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni ad essa contrarie e segnatamente: - la legge federale del 6 marzo 192037 sulla durata del lavoro nell'esercizio delle strade ferrate ed altre imprese di trasporto e di comunicazione; - l'articolo 66 della legge federale del 13 marzo 196438 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (L sul lavoro).

2

…39


Art. 29

Entrata in vigore

Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Data dell'entrata in vigore: 28 maggio 197240 35

Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1981, con effetto dal 1° gen. 1981 (RU 1981 1120; FF 1980 III 385).

36

Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1981, con effetto dal 1° gen. 1981 (RU 1981 1120; FF 1980 III 385).

37

[CS 8 148; RU 1948 921, 1956 1349; RU 1966 57 art. 66] 38

RS 822.11

39

La mod. può essere consultata alla RU 1972 536.

40

N. 1 del DCF del 26 gen. 1972.