1 Un arbitro può essere ricusato se:
- a.
- non soddisfa ai requisiti convenuti dalle parti;
- b.136
- vi è un motivo di ricusa contemplato dall'ordinamento procedurale convenuto dalle parti; o
- c.137
- vi sono circostanze tali da far dubitare legittimamente della sua indipendenza o imparzialità.
2 Una parte può ricusare un arbitro da lei nominato, o alla cui nomina ha partecipato, unicamente per motivi di cui, nonostante abbia usato la dovuta attenzione, è venuta a conoscenza soltanto dopo la nomina.138
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Art. 180a140
1 Salvo diversa pattuizione delle parti e purché il procedimento arbitrale non sia ancora concluso, l'istanza di ricusa, scritta e motivata, dev'essere proposta all'arbitro ricusato e comunicata agli altri arbitri entro 30 giorni dal momento in cui l'instante è venuto a conoscenza del motivo di ricusa o avrebbe potuto venirne a conoscenza usando la dovuta attenzione.
2 Entro 30 giorni dal deposito dell'istanza di ricusa, l'instante può chiedere la ricusa al giudice. Questi decide definitivamente.
3 Salvo diversa pattuizione delle parti, durante la procedura di ricusa il tribunale arbitrale può continuare il procedimento fino e compresa la pronuncia del lodo, senza escludere l'arbitro ricusato.
Art. 180b141
1 Ciascun arbitro può essere destituito per accordo tra le parti.
2 Se un arbitro non si dimostra in grado di adempiere i suoi compiti in un termine utile o di agire con la cura richiesta dalle circostanze, una parte può, salvo diversa pattuizione, chiederne la destituzione al giudice con istanza scritta e motivata. Il giudice decide definitivamente.