01.01.2025 - *
01.09.2023 - 31.12.2024 / In vigore
01.07.2022 - 31.08.2023
01.01.2022 - 30.06.2022
01.02.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 31.01.2021
01.04.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 31.03.2020
01.04.2017 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.03.2017
01.07.2014 - 31.12.2016
01.07.2013 - 30.06.2014
01.05.2013 - 30.06.2013
01.01.2013 - 30.04.2013
01.01.2011 - 31.12.2012
01.01.2010 - 31.12.2010
01.07.2009 - 31.12.2009
01.07.2008 - 30.06.2009
01.01.2008 - 30.06.2008
01.07.2007 - 31.12.2007
01.03.2007 - 30.06.2007
01.01.2007 - 28.02.2007
01.06.2005 - 31.12.2006
01.07.2004 - 31.05.2005
01.06.2004 - 30.06.2004
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1

Legge federale
sul diritto internazionale privato
(LDIP)

del 18 dicembre 1987 (Stato 3 giugno 2003) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, data la competenza della Confederazione in materia di politica estera1;
visto l'articolo 64 della Costituzione federale2;
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 novembre 19823,4 decreta:

Capitolo 1: Disposizioni comuni Sezione 1: Campo di applicazione

Art. 1

1 La presente legge disciplina nell'ambito internazionale: a.

la competenza dei tribunali e delle autorità svizzeri; b.

il diritto applicabile; c.

i presupposti del riconoscimento e dell'esecuzione di decisioni
straniere;

d.

il fallimento e il concordato; e.

l'arbitrato.

2 Sono fatti salvi i trattati internazionali.

Sezione 2: Competenza

Art. 2

Se la presente legge non prevede un foro speciale, sono competenti i
tribunali o le autorità svizzeri del domicilio del convenuto.

RU 1988 1776 1

Questa definizione di competenza trova riscontro nell'articolo 54 capoverso 1 della
Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

2

[CS 1 3]. Questa disposizione corrisponde all'articolo 122 della Costituzione federale del
18 aprile 1999 (RS 101).

3

FF 1983 I 239 4

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF dell'8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in
Svizzera, in vigore dal 1° giu. 2004 (SR 823.20).

291

I. In genere

Diritto internazionale privato 2

291


Art. 3

Se la presente legge non prevede alcun foro in Svizzera e un procedimento all'estero non è possibile o non può essere ragionevolmente
preteso, sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del luogo con
cui la fattispecie denota sufficiente connessione.


Art. 4

Se la presente legge non prevede altro foro in Svizzera, l'azione di
convalida del sequestro può essere promossa nel luogo svizzero del
sequestro.


Art. 5

1 Le parti possono pattuire il foro per una controversia esistente o
futura in materia di pretese patrimoniali derivanti da un determinato
rapporto giuridico. Il patto può essere stipulato per scritto, per telegramma, telex, facsimile o altro mezzo di trasmissione che ne consenta
la prova per testo. Salvo diversa stipulazione, il foro prorogato è esclusivo.

2 La proroga di foro è inefficace se una parte si trova abusivamente
privata di un foro previsto dal diritto svizzero.

3 Il tribunale pattuito non può declinare la propria competenza se: a.

una parte ha il domicilio, la dimora abituale o una stabile organizzazione nel Cantone del tribunale pattuito o b.

giusta la presente legge, all'oggetto litigioso dev'essere applicato il diritto svizzero.


Art. 6

Nelle controversie patrimoniali, l'incondizionata costituzione in giudizio del convenuto comporta competenza del tribunale svizzero adito,
sempreché quest'ultimo non possa declinare la propria competenza
giusta l'articolo 5 capoverso 3.


Art. 7

Se le parti hanno pattuito di sottoporre ad arbitrato una controversia
compromettibile, il tribunale svizzero adito declina la propria competenza, eccetto che: a.

il convenuto si sia incondizionatamente costituito in giudizio; b.

il tribunale accerti la caducità, l'inefficacia o l'inadempibilità
del patto d'arbitrato, ovvero II. Foro di
necessità

III. Convalida
del sequestro

IV. Proroga di
foro

V. Costituzione
in giudizio del
convenuto

VI. Patto
d'arbitrato

LF

3

291

c.

il tribunale arbitrale non possa essere costituito per motivi
manifestamente imputabili al convenuto nel procedimento
arbitrale.


Art. 8

Il tribunale presso cui è pendente la domanda principale giudica anche
sulla domanda riconvenzionale se le due sono materialmente connesse.


Art. 9

1 Se un'azione concernente lo stesso oggetto è già pendente all'estero
tra le stesse parti, il tribunale svizzero sospende il procedimento laddove sia presumibile che il tribunale estero prenda, entro congruo termine, una decisione riconoscibile in Svizzera.

2 Determinante per la litispendenza in Svizzera è il momento del primo
atto procedurale necessario all'introduzione dell'azione. A tal fine,
basta l'apertura della procedura di conciliazione.

3 Il tribunale svizzero stralcia la causa dal ruolo appena gli sia presentata una decisione straniera riconoscibile in Svizzera.


Art. 10

I tribunali e le autorità svizzeri possono prendere provvedimenti cautelari anche se non sono competenti nel merito.


Art. 11

1 Gli atti d'assistenza giudiziaria sono eseguiti in Svizzera giusta il
diritto del Cantone in cui sono compiuti.

2 Ad istanza dell'autorità richiedente, si possono applicare o considerare anche forme procedurali estere in quanto necessario per l'attuazione di una pretesa giuridica all'estero e sempreché non vi ostino gravi motivi inerenti all'interessato.

3 I tribunali e le autorità svizzeri possono stilare documenti secondo le
forme del diritto straniero o ricevere la dichiarazione giurata di un
richiedente qualora una forma prevista dal diritto svizzero non sia riconosciuta all'estero e quivi non si possa pertanto attuare una pretesa
giuridica degna di protezione.


Art. 12

Se una persona all'estero deve osservare un termine dinanzi a tribunali
o autorità svizzeri, è sufficiente se la memoria perviene a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera il giorno della scadenza.

VII. Domanda
riconvenzionale

VIII. Litispendenza IX. Provvedimenti cautelari X. Atti
d'assistenza
giudiziaria

XI. Termini

Diritto internazionale privato 4

291

Sezione 3: Diritto applicabile

Art. 13

Laddove la presente legge richiami un diritto straniero, il rinvio si
riferisce a tutte le disposizioni che, giusta tale diritto, si applicano alla
fattispecie. Il carattere di diritto pubblico attribuito a una disposizione
del diritto straniero non ne inficia l'applicabilità.


Art. 14

1 Se il diritto applicabile richiama a sua volta il diritto svizzero o un
altro diritto straniero, il rinvio dev'essere osservato qualora la presente
legge lo preveda.

2 In questioni di statuto personale o familiare, il rinvio di ritorno al
diritto svizzero dev'essere osservato.


Art. 15

1 Il diritto richiamato dalla presente legge è, per eccezione, inapplicabile qualora dall'insieme delle circostanze risulti manifesto che la fattispecie gli è esiguamente connessa, ma più strettamente connessa con
un altro.

2 La presente disposizione non si applica nel caso in cui il diritto
applicabile sia stato scelto dalle parti.


Art. 16

1 Il contenuto del diritto straniero applicabile è accertato d'ufficio. A
tal fine può essere chiesta la collaborazione delle parti. In caso di pretese patrimoniali, la prova può essere accollata alle parti.

2 Se il contenuto del diritto straniero applicabile non può essere
accertato, si applica il diritto svizzero.


Art. 17

L'applicazione di disposizioni del diritto straniero è esclusa se dovesse
condurre a un esito incompatibile con l'ordine pubblico svizzero.


Art. 18

Sono fatte salve le disposizioni del diritto svizzero che, dato il loro
scopo particolare, devono essere imperativamente applicate indipendentemente dal diritto richiamato dalla presente legge.

I. Estensione del
rinvio

II. Rinvio di
ritorno e rinvio
altrove

III. Clausola
d'eccezione

IV. Accertamento del diritto
straniero

V. Clausola di
riserva

VI. Norme
svizzere
d'applicazione
necessaria

LF

5

291


Art. 19

1 Può essere tenuto conto di una norma di applicazione necessaria di
un diritto diverso da quello richiamato dalla presente legge qualora,
secondo la concezione giuridica svizzera, interessi degni di protezione
e manifestamente preponderanti di una parte lo richiedano e la fattispecie sia strettamente connessa con tale diritto.

2 Per stabilire se si debba tener conto di tale norma, se ne esaminerà lo
scopo e le conseguenze per una decisione equanime secondo la concezione giuridica svizzera.

Sezione 4: Domicilio, sede e cittadinanza

Art. 20

1 Giusta la presente legge, la persona fisica ha: a.

il domicilio nello Stato dove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; b.

la dimora abituale nello Stato dove vive per una certa durata,
anche se tale durata è limitata a priori; c.

la stabile organizzazione nello Stato dove si trova il centro
della sua attività economica.

2 Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. In mancanza di domicilio, fa stato la dimora abituale. Le disposizioni del Codice civile svizzero5 concernenti il domicilio e la dimora
non sono applicabili.


Art. 21

1 Per le società la sede vale domicilio.

2 È considerato sede di società il luogo designato nello statuto o nel
contratto di società. Se manca una tale designazione, è considerato
sede il luogo in cui la società è amministrata effettivamente.

3 La stabile organizzazione di una società si trova nello Stato dove essa
ha la sede o una succursale.


Art. 22

La cittadinanza di una persona rispetto a uno Stato è determinata
secondo il diritto del medesimo.

5

RS 210

VII. Considerazione di norme
straniere
d'applicazione
necessaria

I. Domicilio,
dimora abituale
e stabile organizzazione delle
persone fisiche

II. Sede e stabile
organizzazione
delle società

III. Cittadinanza

Diritto internazionale privato 6

291


Art. 23

1 Se una persona, oltre alla cittadinanza svizzera, ha una o più cittadinanze straniere, solo la cittadinanza svizzera è determinante per stabilire la competenza del foro di origine.

2 Salvo diversa disposizione della presente legge, il diritto applicabile
al pluricittadino è determinato in base allo Stato di origine con cui
esso è più strettamente legato.

3 Se la cittadinanza di una persona è il presupposto per il riconoscimento di una decisione straniera in Svizzera, per il pluricittadino è
sufficiente tener conto di una delle sue cittadinanze.


Art. 24

1 Una persona è considerata apolide se tale qualità le spetta in virtù
della convenzione di Nuova York del 28 settembre 19546 sullo statuto
degli apolidi o le cui relazioni con lo Stato di origine sono a tal punto
allentate da poter essere equiparate all'apolidia.

2 Una persona è considerata rifugiato se tale qualità le spetta in virtù
della legge federale sull'asilo del 5 ottobre 19797.

3 Laddove la presente legge parla di cittadinanza, per gli apolidi e i
rifugiati fa stato il domicilio.

Sezione 5:
Riconoscimento e esecuzione di decisioni straniere


Art. 25

Una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se: a.

vi era competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in
cui fu pronunciata;

b.

non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva e c.

non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'articolo 27.

6

RS 0.142.40

7

[RU 1980 1718, 1986 2062, 1987 1674, 1990 938 1587 art. 3 cpv. 1, 1994 1634 n. I 8.1
2876, 1995 146 n. II 1 4356, 1997 2372 2394, 1998 1582. RU 1999 2262 art. 120 lett. a].
Attualmente la legge del 26 giu. 1998 (RS 142.31).

IV. Pluricittadinanza V. Apolidi e
rifugiati

I. Riconoscimento
1. Principio

LF

7

291


Art. 26

È data la competenza dell'autorità estera se: a.

una disposizione della presente legge la prevede o, in mancanza di una tale disposizione, il convenuto era domiciliato
nello Stato del giudizio; b.

in caso di controversie patrimoniali, le parti, con pattuizione
valida secondo la presente legge, si sono sottoposte alla competenza dell'autorità che ha pronunciato la decisione; c.

in caso di controversie patrimoniali, il convenuto si è costituito
incondizionatamente in giudizio; d.

in caso di domanda riconvenzionale, l'autorità che ha pronunciato la decisione era competente a giudicare la domanda principale e le due domande sono materialmente connesse.


Art. 27

1 Non è riconosciuta in Svizzera la decisione straniera il cui riconoscimento sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico svizzero.

2 La decisione straniera non è inoltre riconosciuta qualora una parte
provi che:

a.

non è stata citata regolarmente, né secondo il diritto del suo
domicilio né secondo il diritto della sua dimora abituale,
eccetto che si sia incondizionatamente costituita in giudizio; b.

la decisione è stata presa in violazione di principi fondamentali
del diritto procedurale svizzero, segnatamente in dispregio del
proprio diritto d'essere sentita; c.

una causa tra le stesse parti e sullo stesso oggetto è già stata
introdotta o decisa in Svizzera, ovvero precedentemente decisa
in uno Stato terzo, sempreché per tale decisione siano adempiti
i presupposti del riconoscimento.

3 Per altro, la decisione straniera non può essere riesaminata nel merito.


Art. 28

La decisione riconosciuta secondo gli articoli 25 a 27 è dichiarata esecutiva ad istanza della parte interessata.


Art. 29

1 L'istanza di riconoscimento o di esecuzione dev'essere proposta
all'autorità competente del Cantone in cui è fatta valere la decisione
straniera. All'istanza vanno allegati: 2. Competenza
dell'autorità
estera

3. Motivi di
rifiuto

II. Esecuzione

III. Procedura

Diritto internazionale privato 8

291

a.

un esemplare completo e autenticato della decisione; b.

un documento attestante che la decisione non può più essere
impugnata con un rimedio giuridico ordinario od è definitiva e, c.

in caso di sentenza contumaciale, un documento dal quale
risulti che la parte contumace è stata citata regolarmente ed in
tempo congruo per presentare le proprie difese.

2 La parte che si oppone all'istanza di riconoscimento o di esecuzione
dev'essere sentita; essa può produrre le proprie prove.

3 Se una decisione è fatta valere in via pregiudiziale, l'autorità adita
può procedere essa stessa al giudizio di delibazione.


Art. 30

Gli articoli 25 a 29 si applicano anche alla transazione giudiziale che,
nello Stato in cui fu stipulata, sia equiparata a una decisione giudiziaria.


Art. 31

Gli articoli 25 a 29 si applicano per analogia al riconoscimento e
all'esecuzione di decisioni o documenti della giurisdizione volontaria.


Art. 32

1 La decisione o il documento stranieri concernenti lo stato civile sono
iscritti nei registri dello stato civile se così dispone l'autorità cantonale
di vigilanza.

2 L'iscrizione è autorizzata se sono adempiute le condizioni di cui agli
articoli 25 a 27.

3 Se non è certo che nello Stato estero del giudizio siano stati sufficientemente rispettati i diritti procedurali delle parti, gli interessati
devono essere sentiti prima dell'iscrizione.

Capitolo 2: Persone fisiche

Art. 33

1 Salvo diversa disposizione della presente legge, in materia di rapporti
di diritto delle persone sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del domicilio; essi applicano il diritto del domicilio.

2 In caso di pretese derivanti da lesioni arrecate alla personalità, si
applicano le disposizioni della presente legge in materia di atti illeciti
(art. 129 segg.).

IV. Transazione
giudiziale

V. Giurisdizione
volontaria

VI. Iscrizione nei
registri dello
stato civile

I. Principio

LF

9

291


Art. 34

1 La capacità giuridica è regolata dal diritto svizzero.

2 Inizio e fine della personalità sono regolati dal diritto cui sottostà il
rapporto giuridico che presuppone la capacità giuridica.


Art. 35

La capacità di agire è regolata dal diritto del domicilio. Il cambiamento
di domicilio non tange, acquisita che sia, la capacità di agire.


Art. 36

1 Chi abbia compiuto un negozio giuridico benché incapace di agire
giusta il diritto del proprio domicilio non può appellarsi a questa sua
incapacità se, giusta il diritto dello Stato in cui il negozio fu compiuto,
fosse stato capace di agire, eccetto che l'altra parte abbia saputo o
dovuto sapere di tale incapacità.

2 La presente disposizione non si applica ai negozi giuridici del diritto
di famiglia e del diritto successorio, né a quelli concernenti diritti reali
su fondi.


Art. 37

1 Il nome di una persona domiciliata in Svizzera è regolato dal diritto
svizzero; quello di una persona domiciliata all'estero, dal diritto
richiamato dalle norme di diritto internazionale privato dello Stato di
domicilio.

2 Una persona può tuttavia esigere che il suo nome sia regolato dal
diritto nazionale.


Art. 38

1 Competenti per il cambiamento del nome sono le autorità svizzere
del domicilio dell'instante.

2 Lo svizzero non domiciliato in Svizzera può chiedere il cambiamento
del nome all'autorità del suo Cantone di origine.

3 Presupposti ed effetti del cambiamento del nome sono regolati dal
diritto svizzero.


Art. 39

Il cambiamento del nome avvenuto all'estero è riconosciuto in Svizzera se valido nello Stato di domicilio o di origine dell'instante.

II. Capacità
giuridica

III. Capacità di
agire
1. Principio

2. Protezione del
commercio
giuridico

IV. Nome
1. Principio

2. Cambiamento
del nome

3. Cambiamento
del nome
all'estero

Diritto internazionale privato 10

291


Art. 40

Il nome è iscritto nei registri dello stato civile giusta i principi svizzeri
sulla tenuta dei registri.


Art. 41

1 Competenti per la dichiarazione di scomparsa sono i tribunali o le
autorità svizzeri dell'ultimo domicilio noto dello scomparso.

2 I tribunali o le autorità svizzeri sono inoltre competenti per dichiarare la scomparsa qualora un interesse degno di protezione lo giustifichi.

3 Presupposti ed effetti della dichiarazione di scomparsa sono regolati
dal diritto svizzero.


Art. 42

La dichiarazione estera di scomparsa o di morte è riconosciuta in Svizzera se pronunciata nello Stato dell'ultimo domicilio noto o nello Stato
di origine dello scomparso.

Capitolo 3: Diritto matrimoniale Sezione 1: Celebrazione del matrimonio

Art. 43

1 Le autorità svizzere sono competenti a celebrare il matrimonio se uno
degli sposi è domiciliato in Svizzera o ne ha la cittadinanza.

2 Gli sposi stranieri non domiciliati in Svizzera possono nondimeno
essere autorizzati dall'autorità competente a contrarre matrimonio in
Svizzera se il medesimo vien riconosciuto nello Stato di domicilio o di
origine di ambedue.

3 L'autorizzazione non può essere rifiutata per il solo motivo che un
divorzio pronunciato o riconosciuto in Svizzera non sarebbe riconosciuto all'estero.


Art. 44

1 I presupposti materiali della celebrazione del matrimonio in Svizzera
sono regolati dal diritto svizzero.

2 Se i presupposti giusta il diritto svizzero non sono adempiuti, il
matrimonio tra stranieri può essere celebrato in Svizzera se conforme
ai presupposti del diritto nazionale di uno degli sposi.

3 La forma della celebrazione del matrimonio in Svizzera è regolata dal
diritto svizzero.

4. Iscrizione nei
registri dello
stato civile

V. Dichiarazione
di scomparsa
1. Competenza e
diritto applicabile 2. Dichiarazione
estera di scomparsa e di morte I. Competenza

II. Diritto
applicabile

LF

11

291


Art. 45

1 Il matrimonio celebrato validamente all'estero è riconosciuto in Svizzera.

2 Se uno degli sposi è cittadino svizzero o se entrambi sono domiciliati
in Svizzera, il matrimonio celebrato all'estero è riconosciuto qualora la
celebrazione all'estero non sia stata manifestamente voluta per eludere
le norme del diritto svizzero sulla nullità del matrimonio.8
a9 I minorenni domiciliati in Svizzera raggiungono la maggiore età con la
celebrazione di un matrimonio in Svizzera o con il riconoscimento di
un matrimonio celebrato all'estero.

Sezione 2: Effetti del matrimonio in generale

Art. 46

Per le azioni o i provvedimenti concernenti i diritti e i doveri coniugali
sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del domicilio o, in
mancanza di domicilio, della dimora abituale di uno dei coniugi.


Art. 47

Se i coniugi non hanno né domicilio né dimora abituale in Svizzera ed
uno di loro è cittadino svizzero, per le azioni o i provvedimenti concernenti i diritti e i doveri coniugali sono competenti i tribunali o le
autorità del luogo di origine, sempreché sia impossibile proporre
l'azione o l'istanza nel luogo di domicilio o di dimora abituale di uno
dei coniugi o non lo si possa ragionevolmente pretendere.


Art. 48

1 I diritti e i doveri coniugali sono regolati dal diritto dello Stato di
domicilio dei coniugi.

2 Se i coniugi non sono domiciliati nello stesso Stato, i diritti e i doveri
coniugali sono regolati dal diritto dello Stato di domicilio più strettamente connesso con la fattispecie.

3 Se competenti giusta l'articolo 47, i tribunali o le autorità svizzeri del
luogo di origine applicano il diritto svizzero.

8

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

9

Introdotto dal n. II 2 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 1126 1132; FF 1993 I 921).

III. Matrimonio
celebrato
all'estero

IV. Maggiore età

I. Competenza
1. Principio

2. Foro di
origine

II. Diritto
applicabile
1. Principio

Diritto internazionale privato 12

291


Art. 49

L'obbligo di mantenimento tra i coniugi è regolato dalla convenzione
dell'Aia del 2 ottobre 197310 sulla legge applicabile alle obbligazioni
alimentari.


Art. 50

Le decisioni o i provvedimenti stranieri concernenti i diritti e i doveri
coniugali sono riconosciuti in Svizzera se pronunciati nello Stato di
domicilio o di dimora abituale di uno dei coniugi.

Sezione 3: Regime dei beni fra i coniugi

Art. 51

Per le azioni o i provvedimenti concernenti i rapporti patrimoniali tra i
coniugi sono competenti: a.

per la liquidazione del regime dei beni in caso di morte di un
coniuge, i tribunali o le autorità svizzeri competenti a liquidare
la successione (art. 86 a 89); b.

per la liquidazione del regime dei beni in caso di scioglimento
giudiziale del matrimonio o di separazione, i tribunali svizzeri
competenti in merito (art. 59, 60, 63 e 64); c.

negli altri casi, i tribunali o le autorità svizzeri competenti per
le azioni o per i provvedimenti concernenti gli effetti del matrimonio (art. 46 e 47).


Art. 52

1 I rapporti patrimoniali sono regolati dal diritto scelto dai coniugi.

2 I coniugi possono scegliere il diritto dello Stato in cui sono ambedue
domiciliati, o lo saranno dopo la celebrazione del matrimonio, o il
diritto di uno dei loro Stati di origine. L'articolo 23 capoverso 2 è
inapplicabile.


Art. 53

1 La scelta del diritto applicabile dev'essere pattuita per scritto o risultare univocamente dalla convenzione matrimoniale. Per altro, è regolata dal diritto scelto.

10

RS 0.211.213.01 2. Obbligo di
mantenimento

III. Decisioni o
provvedimenti
stranieri

I. Competenza

II. Diritto
applicabile
1. Scelta del
diritto
applicabile
a. Principio

b. Modalità

LF

13

291

2 La scelta può essere fatta o modificata in ogni momento. Se posteriore alla celebrazione del matrimonio, è retroattivamente efficace, salvo diversa pattuizione delle parti, dal momento della celebrazione del
matrimonio.

3 Il diritto scelto rimane applicabile fintanto che i coniugi non ne scelgano un altro o non revochino la scelta medesima.


Art. 54

1 I rapporti patrimoniali dei coniugi che non abbiano scelto il diritto
applicabile sono regolati: a.

dal diritto dello Stato in cui ambedue sono simultaneamente
domiciliati o, se ciò non è il caso; b.

dal diritto dello Stato in cui ambedue erano da ultimo simultaneamente domiciliati.

2 Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello
stesso Stato, si applica il loro diritto nazionale comune.

3 Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello
stesso Stato né hanno cittadinanza comune, si applica il regime della
separazione dei beni giusta il diritto svizzero.


Art. 55

1 Se i coniugi trasferiscono il loro domicilio in un altro Stato, il diritto
del nuovo Stato di domicilio si applica retroattivamenta dal momento
della celebrazione del matrimonio. I coniugi possono escludere la
retroattività mediante pattuizione scritta.

2 Il cambiamento di domicilio non influisce sul diritto applicabile
qualora le parti abbiano pattuito per scritto l'ulteriore vigenza del diritto precedente o siano legate da una convenzione matrimoniale.


Art. 56

La convenzione matrimoniale è formalmente valida se conforme al
diritto applicabile per materia o al diritto del luogo di stipulazione.


Art. 57

1 Gli effetti del regime dei beni sul rapporto giuridico tra un coniuge e
un terzo sono regolati dal diritto dello Stato in cui questo coniuge era
domiciliato al momento della nascita del rapporto giuridico.

2 Se, in tale momento, il terzo era o doveva essere a conoscenza del
diritto regolatore dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, si applica
quest'ultimo diritto.

2. Omessa
scelta del diritto
applicabile
a. Principio

b. Mutabilità e
retroattività in
caso di
cambiamento di
domicilio

3. Forma della
convenzione
matrimoniale

4. Rapporti
giuridici con i
terzi

Diritto internazionale privato 14

291


Art. 58

1 Le decisioni straniere concernenti i rapporti patrimoniali tra i coniugi
sono riconosciute in Svizzera se: a.

sono state pronunciate o vengano riconosciute nello Stato di
domicilio del coniuge convenuto; b.

sono state pronunciate o vengano riconosciute nello Stato di
domicilio del coniuge attore, presupposto che il coniuge convenuto non fosse domiciliato in Svizzera; c.

sono state pronunciate o vengano riconosciute nello Stato il
cui diritto è applicabile secondo la presente legge o d.

concernono fondi e sono state pronunciate o vengano riconosciute nello Stato di situazione dei medesimi.

2 Per le decisioni in materia di rapporti patrimoniali pronunciate in
connessione con provvedimenti a tutela dell'unione coniugale od in
seguito a morte, dichiarazione di nullità del matrimonio, divorzio o
separazione, il riconoscimento è retto dalle disposizioni della presente
legge concernenti gli effetti del matrimonio in generale, il divorzio o le
successioni (art. 50, 65 e 96).

Sezione 4: Divorzio e separazione

Art. 59

Per le azioni di divorzio o separazione sono competenti: a.

i tribunali svizzeri del domicilio del convenuto; b.

i tribunali svizzeri del domicilio dell'attore se questi dimora in
Svizzera da almeno un anno od è cittadino svizzero.


Art. 60

Se i coniugi non sono domiciliati in Svizzera ed uno di loro è cittadino
svizzero, per le azioni di divorzio o separazione sono competenti i tribunali del luogo di origine sempreché sia impossibile proporre
l'azione nel domicilio di uno dei coniugi o non lo si possa ragionevolmente pretendere.


Art. 61

1 Divorzio e separazione sono regolati dal diritto svizzero.

2 Se i coniugi hanno una cittadinanza straniera comune e solo uno di
loro è domiciliato in Svizzera, si applica il loro diritto nazionale
comune.

III. Decisioni
straniere

I. Competenza
1. Principio

2. Foro di
origine

II. Diritto
applicabile

LF

15

291

3 Ove il diritto nazionale straniero comune non ammetta il divorzio o
lo ammetta soltanto a condizioni straordinariamente severe, si applica
il diritto svizzero se uno dei coniugi è anche svizzero o dimora in
Svizzera da almeno due anni.

4 Se competenti giusta l'articolo 60, i tribunali svizzeri del luogo di
origine applicano il diritto svizzero.


Art. 62

1 Il tribunale svizzero presso cui è pendente un'azione di divorzio o di
separazione può prendere provvedimenti cautelari sempreché la sua
incompetenza a giudicare l'azione non sia manifesta o non sia stata
accertata con decisione cresciuta in giudicato.

2 I provvedimenti cautelari sono regolati dal diritto svizzero.

3 Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti l'obbligo di mantenimento dei coniugi (art. 49), gli effetti della filiazione
(art. 82 e 83) e la protezione dei minori (art. 85).


Art. 63

1 I tribunali svizzeri competenti per le azioni di divorzio o separazione
sono competenti anche a regolare gli effetti accessori.

2 Gli effetti accessori del divorzio o della separazione sono regolati dal
diritto applicabile al divorzio o alla separazione. Sono fatte salve le
disposizioni della presente legge concernenti il nome (art. 37 a 40),
l'obbligo di mantenimento dei coniugi (art. 49), il regime dei beni
(art. 52 a 57), gli effetti della filiazione (art. 82 e 83) e la protezione
dei minori (art. 85).


Art. 64

1 I tribunali svizzeri sono competenti per le azioni di completamento o
modificazione di decisioni in materia di divorzio o separazione se
hanno pronunciato essi stessi tali decisioni o se la loro competenza
discende dagli articoli 59 o 60. Sono fatte salve le disposizioni della
presente legge concernenti la protezione dei minori (art. 85).

2 Il completamento o la modificazione di una sentenza di divorzio o
separazione è regolato dal diritto applicabile al divorzio o alla separazione. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti il nome (art. 37 a 40), l'obbligo di mantenimento dei coniugi
(art. 49), il regime dei beni (art. 52 a 57), gli effetti della filiazione
(art. 82 e 83) e la protezione dei minori (art. 85).

III. Provvedimenti
cautelari

IV. Effetti
accessori

V. Completamento o
modificazione di
una decisione

Diritto internazionale privato 16

291


Art. 65

1 Le decisioni straniere in materia di divorzio o separazione sono riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate o vengano riconosciute
nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei
coniugi.

2 Tuttavia, la decisione pronunciata in uno Stato di cui nessuno dei
coniugi o soltanto il coniuge attore sia cittadino, è riconosciuta in
Svizzera soltanto se:

a.

all'atto dell'introduzione dell'azione, almeno un coniuge era
domiciliato o dimorava abitualmente in detto Stato e il coniuge
convenuto non era domiciliato in Svizzera; b.

il coniuge convenuto ha accettato incondizionatamente la
competenza del tribunale straniero o c.

il coniuge convenuto è d'accordo con il riconoscimento della
decisione in Svizzera.

Capitolo 4: Filiazione Sezione 1: Filiazione per discendenza

Art. 66

Per le azioni di accertamento o contestazione della filiazione sono
competenti i tribunali svizzeri della dimora abituale del figlio o del
domicilio di un genitore.


Art. 67

Ove i genitori non siano domiciliati in Svizzera ed il figlio non vi
dimori abitualmente, per le azioni di accertamento o contestazione
della filiazione sono competenti i tribunali del luogo di origine svizzero di un genitore se è impossibile proporre l'azione nel domicilio di
un genitore o nella dimora abituale del figlio ovvero non lo si possa
ragionevolmente pretendere.


Art. 68

1 Il sorgere, l'accertamento e la contestazione della filiazione sono
regolati dal diritto della dimora abituale del figlio.

2 Tuttavia, se nessuno dei genitori è domiciliato nello Stato di dimora
abituale del figlio, ma tutti e tre hanno la stessa cittadinanza, si applica
il loro diritto nazionale comune.

VI. Decisioni
straniere

I. Competenza
1. Principio

2. Foro di
origine

II. Diritto
applicabile
1. Principio

LF

17

291


Art. 69

1 Il momento della nascita del figlio determina il diritto applicabile al
sorgere, all'accertamento e alla contestazione della filiazione.

2 Per l'accertamento o la contestazione giudiziale della filiazione, il
momento determinante è tuttavia quello in cui l'azione è proposta,
sempreché un interesse preponderante del figlio lo richieda.


Art. 70

Le decisioni straniere concernenti l'accertamento o la contestazione
della filiazione sono riconosciute in Svizzera se pronunciate nello
Stato di dimora abituale o di origine del figlio o nello Stato di domicilio o di origine di un genitore.

Sezione 2: Riconoscimento di figlio

Art. 71

1 Sono competenti a ricevere il riconoscimento le autorità svizzere del
luogo di nascita o di dimora abituale del figlio, nonché quelle del
domicilio o del luogo di origine di un genitore.

2 Se avviene nell'ambito di un procedimento giudiziario in cui la filiazione ha rilevanza giuridica, il riconoscimento può essere ricevuto
anche dal giudice adito.

3 I tribunali competenti in materia di accertamento o contestazione
della filiazione (art. 66 e 67) lo sono anche per la contestazione del
riconoscimento.


Art. 72

1 Il riconoscimento in Svizzera può avvenire giusta il diritto della
dimora abituale o il diritto nazionale del figlio o giusta il diritto del
domicilio o il diritto nazionale di un genitore. Determinante è il
momento del riconoscimento.

2 La forma del riconoscimento in Svizzera è regolata dal diritto svizzero.

3 La contestazione del riconoscimento è regolata dal diritto svizzero.


Art. 73

1 Il riconoscimento all'estero è riconosciuto in Svizzera se valido giusta il diritto della dimora abituale o il diritto nazionale del figlio o giusta il diritto del domicilio o il diritto nazionale di un genitore.

2. Momento
determinante

III. Decisioni
straniere

I. Competenza

II. Diritto
applicabile

III. Riconoscimento all'estero
e contestazione

Diritto internazionale privato 18

291

2 Le decisioni straniere in materia di contestazione del riconoscimento
sono riconosciute in Svizzera se pronunciate in uno Stato di cui al
capoverso 1.


Art. 74

L'articolo 73 si applica per analogia al riconoscimento di una legittimazione avvenuta all'estero.

Sezione 3: Adozione

Art. 75

1 Sono competenti a pronunciare l'adozione i tribunali o le autorità
svizzeri del domicilio dell'adottante o dei coniugi adottanti.

2 I tribunali competenti in materia di accertamento o contestazione
della filiazione (art. 66 e 67) lo sono anche per la contestazione
dell'adozione.


Art. 76

Ove l'adottante o i coniugi adottanti non siano domiciliati in Svizzera
e uno di loro sia cittadino svizzero, per l'adozione sono competenti i
tribunali o le autorità del luogo di origine se è impossibile attuare
l'adozione nel loro domicilio o non lo si possa ragionevolmente pretendere.


Art. 77

1 I presupposti dell'adozione in Svizzera sono regolati dal diritto svizzero.

2 Ove risulti che un'adozione non sarebbe riconosciuta nello Stato di
domicilio o di origine dell'adottante o dei coniugi adottanti, con conseguente grave pregiudizio per il figlio, l'autorità tiene conto anche dei
presupposti giusta il diritto di detto Stato. Se anche in tal caso il riconoscimento non sembri assicurato, l'adozione non può essere pronunciata.

3 La contestazione di un'adozione pronunciata in Svizzera è regolata
dal diritto svizzero. L'adozione pronunciata all'estero può essere contestata in Svizzera soltanto se ne sussista un motivo anche secondo il
diritto svizzero.

IV. Legittimazione I. Competenza
1. Principio

2. Foro di
origine

II. Diritto
applicabile

LF

19

291


Art. 78

1 Le adozioni straniere sono riconosciute in Svizzera se pronunciate
nello Stato di domicilio o di origine dell'adottante o dei coniugi adottanti.

2 Le adozioni straniere o atti analoghi esteri che hanno effetti essenzialmente divergenti dal rapporto di filiazione nel senso del diritto
svizzero sono riconosciuti in Svizzera soltanto con gli effetti conferiti
loro nello Stato in cui sono avvenuti.

Sezione 4: Effetti della filiazione

Art. 79

1 Per le azioni concernenti i rapporti tra genitori e figlio, segnatamente
per l'azione di mantenimento del figlio, sono competenti i tribunali
svizzeri della dimora abituale del figlio ovvero quelli del domicilio o,
in mancanza di domicilio, della dimora abituale del genitore convenuto.

2 Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti il
nome (art. 33 e 37 a 40), la protezione dei minori (art. 85) e il diritto
successorio (art. 86 a 89).


Art. 80

Se né il figlio né il genitore convenuto hanno il domicilio o la dimora
abituale in Svizzera ed uno di loro è cittadino svizzero, sono competenti i tribunali del luogo di origine.


Art. 81

I tribunali svizzeri competenti giusta gli articoli 79 e 80 decidono
parimente sulle pretese: a.

di autorità che hanno fatto anticipazioni per il mantenimento
del figlio;

b.

della madre per il mantenimento e per il rimborso delle spese
insorte con il parto.


Art. 82

1 I rapporti tra genitori e figlio sono regolati dal diritto della dimora
abituale del figlio.

2 Tuttavia, se nessuno dei genitori è domiciliato nello Stato di dimora
abituale del figlio, ma ambedue ed il figlio hanno la stessa cittadinanza, si applica il loro diritto nazionale comune.

III. Adozioni
e atti analoghi
stranieri

I. Competenza
1. Principio

2. Foro di
origine

3. Pretese di terzi II. Diritto
applicabile
1. Principio

Diritto internazionale privato 20

291

3 Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti il
nome (art. 33 e 37 a 40), la protezione dei minori (art. 85) e il diritto
successorio (art. 90 a 95).


Art. 83

1 L'obbligo di mantenimento tra genitori e figlio è regolato dalla convenzione dell'Aia del 2 ottobre 197311 sulla legge applicabile alle
obbligazioni alimentari.

2 In quanto non disciplini le pretese della madre per il mantenimento e
per il rimborso delle spese insorte con il parto, la convenzione si
applica per analogia.


Art. 84

1 Le decisioni straniere concernenti i rapporti tra genitori e figlio sono
riconosciute in Svizzera se pronunciate nello Stato di dimora abituale
del figlio o in quello di domicilio o di dimora abituale del genitore
convenuto.

2 Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti il
nome (art. 39), la protezione dei minori (art. 85) e il diritto successorio
(art. 96).

Capitolo 5: Tutela e altri provvedimenti protettivi

Art. 85

1 In materia di protezione dei minori, la competenza dei tribunali o
delle autorità svizzeri, il diritto applicabile e il riconoscimento di
decisioni o provvedimenti stranieri sono regolati dalla convenzione
dell'Aia del 5 ottobre 196112 concernente la competenza delle autorità
e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni.

2 La convenzione si applica per analogia ai maggiorenni e alle persone
considerate minori soltanto dal diritto svizzero, nonché alle persone
che non hanno la dimora abituale in uno Stato contraente.

3 I tribunali o le autorità svizzeri sono inoltre competenti se lo esige la
protezione di una persona o dei suoi beni.

11

RS 0.211.213.01 12

RS 0.211.231.01 2. Obbligo di
mantenimento

III. Decisioni
straniere

LF

21

291

Capitolo 6: Diritto successorio

Art. 86

1 Per il procedimento successorio e le controversie ereditarie sono
competenti i tribunali o le autorità svizzeri dell'ultimo domicilio
dell'ereditando.

2 È riservata la competenza dello Stato che la rivendica a titolo esclusivo per i fondi situati sul suo territorio.


Art. 87

1 Se l'ereditando era un cittadino svizzero con ultimo domicilio
all'estero, sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di
origine, sempreché l'autorità estera non si occupi della successione.

2 I tribunali o le autorità svizzeri del luogo di origine sono sempre
competenti se un cittadino svizzero con ultimo domicilio all'estero ha,
per testamento o contratto successorio, sottoposto alla competenza o al
diritto svizzeri i suoi beni situati in Svizzera o l'intera successione. È
fatto salvo l'articolo 86 capoverso 2.


Art. 88

1 Se l'ereditando era uno straniero con ultimo domicilio all'estero, per
i beni situati in Svizzera sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di situazione, sempreché le autorità estere non se ne
occupino.

2 Se i beni sono situati in più luoghi, sono competenti i tribunali o le
autorità svizzeri aditi per primi.


Art. 89

Se l'ereditando con ultimo domicilio all'estero lascia beni in Svizzera,
le autorità svizzere del luogo di situazione ordinano i necessari provvedimenti d'urgenza a loro tutela.


Art. 90

1 La successione di una persona con ultimo domicilio in Svizzera è
regolata dal diritto svizzero.

2 Tuttavia, lo straniero può, per testamento o contratto successorio,
sottoporre la successione ad uno dei suoi diritti nazionali. Tale sua
disposizione è inefficace se, al momento della morte, non era più cittadino di quello Stato o se è divenuto cittadino svizzero.

I. Competenza
1. Principio

2. Foro di
origine

3. Foro del luogo
di situazione

4. Provvedimenti
conservativi

II. Diritto
applicabile
1. Ultimo
domicilio in
Svizzera

Diritto internazionale privato 22

291


Art. 91

1 La successione di una persona con ultimo domicilio all'estero è regolata dal diritto richiamato dalle norme di diritto internazionale privato
dello Stato di domicilio.

2 In quanto i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di origine siano
competenti giusta l'articolo 87, la successione di uno svizzero con
ultimo domicilio all'estero è regolata dal diritto svizzero, eccetto che,
per testamento o contratto successorio, l'ereditando abbia riservato
espressamente il diritto del suo ultimo domicilio.


Art. 92

1 Il diritto applicabile alla successione determina che cosa appartiene
alla successione, chi e in qual misura vi ha diritto, chi ne sopporta i
debiti, quali rimedi giuridici e provvedimenti sono ammissibili e a
quali condizioni possono essere presi.

2 L'attuazione dei singoli provvedimenti è regolata dal diritto del luogo di sede dell'autorità competente. Questo diritto si applica in particolare ai provvedimenti conservativi e alla liquidazione della successione, inclusa l'esecuzione testamentaria.


Art. 93

1 La forma del testamento è regolata dalla convenzione dell'Aia del
5 ottobre 196113 sui conflitti di leggi relativi alla forma delle disposizioni testamentarie.

2 La convenzione si applica per analogia anche alla forma di altre
disposizioni a causa di morte.


Art. 94

Una persona può disporre a causa di morte se, al momento della
disposizione, ne ha la capacità giusta il diritto del domicilio o della
dimora abituale o giusta un suo diritto nazionale.


Art. 95

1 Il contratto successorio è regolato dal diritto del domicilio del disponente al momento della stipulazione.

2 Se il disponente sottopone contrattualmente l'intera successione al
suo diritto nazionale, quest'ultimo surroga quello domiciliare.

13

RS 0.211.312.1 2. Ultimo
domicilio
all'estero

3. Estensione
dello stato
successorio e
liquidazione
della successione

4. Forma

5. Capacità di
disporre

6. Contratti
successori e
disposizioni
reciproche
a causa di morte

LF

23

291

3 Le disposizioni reciproche a causa di morte devono corrispondere al
diritto del domicilio di ciascun disponente ovvero al diritto nazionale
comune da loro scelto.

4 Sono fatte salve le disposizioni della presente legge sulla forma e
sulla capacità di disporre (art. 93 e 94).


Art. 96

1 Le decisioni, i provvedimenti e i documenti stranieri concernenti la
successione, come anche i diritti derivanti da una successione aperta
all'estero sono riconosciuti in Svizzera se: a.

sono stati pronunciati, stilati o accertati oppure vengano riconosciuti nello Stato d'ultimo domicilio dell'ereditando o nello
Stato di cui egli ha scelto il diritto o b.

concernono fondi e sono stati pronunciati, stilati o accertati
oppure vengano riconosciuti nello Stato di situazione dei
medesimi.

2 Se uno Stato rivendica la competenza esclusiva per i fondi dell'ereditando situati sul suo territorio, sono riconosciute soltanto le decisioni, i
provvedimenti e i documenti di questo Stato.

3 I provvedimenti conservativi dello Stato di situazione dei beni
dell'ereditando sono riconosciuti in Svizzera.

Capitolo 7: Diritti reali

Art. 97

Per le azioni concernenti diritti reali su fondi in Svizzera sono esclusivamente competenti i tribunali del luogo di situazione.


Art. 98

1 Per le azioni concernenti diritti reali su cose mobili sono competenti i
tribunali svizzeri del domicilio o, in mancanza di domicilio, della
dimora abituale del convenuto.

2 Se il convenuto non ha né domicilio né dimora abituale in Svizzera,
sono competenti i tribunali svizzeri del luogo di situazione della cosa.


Art. 99

1 I diritti reali su fondi sono regolati dal diritto del luogo di situazione.

2 Per le pretese derivanti da immissioni da un fondo si applicano le
disposizioni della presente legge sugli atti illeciti (art. 138).

III. Decisioni,
provvedimenti,
documenti e
diritti stranieri

I. Competenza
1. Fondi

2. Cose mobili

II. Diritto
applicabile
1. Fondi

Diritto internazionale privato 24

291


Art. 100

1 L'acquisto e la perdita di diritti reali su cose mobili sono regolati dal
diritto dello Stato di situazione al momento dell'antefatto da cui derivano.

2 Contenuto e esercizio dei diritti reali su cose mobili sono regolati dal
diritto del luogo di situazione.


Art. 101

L'acquisto e la perdita negoziali di diritti reali su cose in transito sono
regolati dal diritto dello Stato di destinazione.


Art. 102

1 Se una cosa mobile giunge in Svizzera senza che l'acquisto o la perdita di un diritto reale su di essa sia già avvenuto all'estero, gli
antefatti all'estero sono considerati avvenuti in Svizzera.

2 La riserva di proprietà costituita validamente all'estero su una cosa
mobile che giunge in Svizzera è quivi valida per soli tre mesi se non
conforme alle esigenze del diritto svizzero.

3 L'esistenza di una siffatta riserva non è opponibile al terzo di buona
fede.


Art. 103

La riserva della proprietà su una cosa mobile destinata all'esportazione
è regolata dal diritto dello Stato di destinazione.


Art. 104

1 Le parti possono sottoporre l'acquisto e la perdita di diritti reali su
cose mobili al diritto dello Stato di partenza o dello Stato di destinazione ovvero al diritto regolatore del negozio giuridico di base.

2 La scelta del diritto applicabile non è opponibile ai terzi.


Art. 105

1 La costituzione in pegno di crediti, di titoli di credito (cartevalori) e
di altri diritti è regolata dal diritto scelto dalle parti. La scelta del diritto applicabile non è opponibile ai terzi.

2 Se le parti non hanno scelto il diritto applicabile, la costituzione in
pegno di crediti e titoli di credito è regolata dal diritto della dimora
abituale del creditore pignoratizio; la costituzione in pegno di altri
diritti è regolata dal diritto applicabile a questi ultimi.

3 Il diritto opponibile al debitore è unicamente quello regolatore del
diritto costituito in pegno.

2. Cose mobili
a. Principio

b. Cose in
transito

c. Cose che
giungono in
Svizzera

d. Riserva della
proprietà su cose
esportate

e. Scelta del
diritto
applicabile

3. Norme
speciali
a. Costituzione
in pegno di
crediti, di titoli
di credito e di
altri diritti

LF

25

291


Art. 106

1 Il diritto designato in un titolo determina se il titolo rappresenta la
merce. In mancanza di designazione, si applica il diritto dello Stato in
cui l'emittente ha la stabile organizzazione.

2 I diritti reali sul titolo rappresentante merci e sulla merce medesima
sono regolati dal diritto applicabile al titolo in quanto cosa mobile.

3 Se più parti fanno valere diritti reali sulla merce, le une direttamente
e le altre sulla scorta di un titolo rappresentante merci, la priorità è
decisa giusta il diritto applicabile alla merce medesima.


Art. 107

Sono fatte salve le disposizioni di altre leggi federali in materia di
diritti reali su navi, aeromobili e altri mezzi di trasporto.


Art. 108

1 Le decisioni straniere concernenti diritti reali su fondi sono riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate o vengano riconosciute
nello Stato di situazione dei fondi.

2 Le decisioni straniere concernenti diritti reali su cose mobili sono
riconosciute in Svizzera se pronunciate: a.

nello Stato di domicilio del convenuto; b.

nello Stato di situazione della cosa, sempreché il convenuto vi
dimori abitualmente, o c.

nello Stato del foro prorogato.

Capitolo 8: Diritti immateriali

Art. 109

1 Per le azioni concernenti i diritti immateriali sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio del convenuto o, in mancanza di domicilio,
del luogo in cui è chiesta la protezione. Sono eccettuate le azioni concernenti la validità o l'iscrizione di diritti immateriali all'estero.

2 Se più persone possono essere convenute in Svizzera e se le pretese
si fondano essenzialmente sugli stessi fatti e sugli stessi titoli giuridici,
tutte possono essere convenute congiuntamente innanzi a qualsiasi
giudice competente; il primo giudice adito è esclusivamente competente.

b. Titoli rappresentanti merci c. Mezzi di
trasporto

III. Decisioni
straniere

I. Competenza

Diritto internazionale privato 26

291

3 Se il convenuto non è domiciliato in Svizzera, per le azioni concernenti la validità o l'iscrizione di diritti immateriali in Svizzera sono
competenti i tribunali svizzeri della sede commerciale del rappresentante iscritto nel registro o, in subordine, quelli della sede dell'autorità
svizzera del registro.


Art. 110

1 I diritti immateriali sono regolati dal diritto dello Stato per il quale si
chiede la protezione del bene immateriale.

2 Per le pretese derivanti dalla violazione di diritti immateriali, le parti,
verificatosi l'evento dannoso, possono sempre pattuire l'applicazione
del diritto del foro.

3 Ai contratti concernenti i diritti immateriali si applicano le disposizioni della presente legge relative ai contratti (art. 122).


Art. 111

1 Le decisioni straniere in materia di diritti immateriali sono riconosciute in Svizzera se pronunciate: a.

nello Stato di domicilio del convenuto o b.

nello Stato per il quale è chiesta la protezione del bene immateriale, sempreché il convenuto non sia domiciliato in Svizzera.

2 Le decisioni straniere concernenti la validità o l'iscrizione di diritti
immateriali sono riconosciute soltanto se sono state pronunciate o
vengano riconosciute nello Stato per il quale è chiesta la protezione.

Capitolo 9: Diritto delle obbligazioni Sezione 1: Contratti

Art. 112

1 Per le azioni derivanti da contratto sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale
del convenuto.

2 Per le azioni fondate sull'attività di una stabile organizzazione in
Svizzera sono inoltre competenti i tribunali del luogo dell'organizzazione medesima.

II. Diritto
applicabile

III. Decisioni
straniere

I. Competenza
1. Principio

LF

27

291


Art. 113

Se il convenuto non ha né domicilio o dimora abituale, né una stabile
organizzazione in Svizzera, ma la prestazione dev'essere quivi eseguita, l'azione può essere proposta al tribunale svizzero del luogo di
adempimento.


Art. 114

1 Le azioni del consumatore derivanti da contratti per i quali sono
adempiute le condizioni di cui all'articolo 120 capoverso 1 devono
essere proposte, a scelta del consumatore, ai tribunali svizzeri: a.

del domicilio o della dimora abituale del consumatore o b.

del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del fornitore.

2 Il consumatore non può rinunciare a priori al foro del suo domicilio o
della sua dimora abituale.


Art. 115

1 Per le azioni derivanti dal contratto di lavoro sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio del convenuto o del luogo in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro.

2 Per le azioni del lavoratore sono inoltre competenti i tribunali svizzeri del suo domicilio o della sua dimora abituale.

3 Per le azioni concernenti le condizioni di lavoro e di salario applicabili alla prestazione lavorativa sono inoltre competenti i tribunali svizzeri del luogo in cui il lavoratore è stato distaccato per un periodo di
tempo limitato e per svolgere tutta o una parte del suo lavoro
all'estero.14


Art. 116

1 Il contratto è regolato dal diritto scelto dalle parti.

2 La scelta del diritto applicabile dev'essere esplicita o risultare univocamente dal contratto o dalle circostanze. Per altro, è regolata dal
diritto scelto.

3 La scelta può avvenire o essere modificata in ogni tempo. Se fatta o
modificata dopo la stipulazione del contratto, è retroattivamente efficace dal momento della stipulazione. Sono riservati i diritti dei terzi.

14

Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF dell'8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera, in
vigore dal 1° giu. 2004 (SR 823.20).

2. Luogo di
adempimento

3. Contratti con
consumatori

4. Contratti di
lavoro

II. Diritto
applicabile
1. In genere
a. Scelta del
diritto
applicabile

Diritto internazionale privato 28

291


Art. 117

1 Se le parti non hanno scelto il diritto applicabile, il contratto è regolato dal diritto dello Stato con il quale è più strettamente connesso.

2 Si presume che la connessione più stretta sia quella con lo Stato in
cui la parte che deve eseguire la prestazione caratteristica ha la dimora
abituale o, se ha concluso il contratto in base a un'attività professionale o commerciale, in cui ha la stabile organizzazione.

3 È segnatamente prestazione caratteristica: a.

nei contratti di alienazione, la prestazione dell'alienante; b.

nei contratti di cessione d'uso, la prestazione della parte che
cede l'uso di una cosa o di un diritto; c.

nel mandato, nell'appalto o in analoghi contratti di prestazione
di servizi, la prestazione del servizio; d.

nei contratti di deposito, la prestazione del depositario; e.

nei contratti di garanzia o fideiussione, la prestazione del
garante o fideiussore.


Art. 118

1 La compravendita di cose mobili corporee è regolata dalla convenzione dell'Aia del 15 giugno 195515 concernente la legge applicabile
ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili
corporee.

2 È fatto salvo l'articolo 120.


Art. 119

1 I contratti concernenti i fondi o il loro uso sono regolati dal diritto
dello Stato di situazione.

2 Le parti possono scegliere il diritto applicabile.

3 La forma è regolata dal diritto dello Stato di situazione del fondo,
eccetto ch'esso consenta l'applicazione di un altro diritto. Se il fondo è
situato in Svizzera, la forma è regolata dal diritto svizzero.


Art. 120

1 I contratti concernenti una prestazione di consumo corrente destinata
all'uso personale o familiare del consumatore e non connessa con
l'attività professionale o commerciale di costui sono regolati dal diritto
dello Stato di dimora abituale del consumatore se: 15

RS 0.221.211.4 b. Omessa scelta
del diritto
applicabile

2. In particolare
a. Compravendita di cose
mobili corporee

b. Fondi

c. Contratti con
consumatori

LF

29

291

a.

il fornitore ha ricevuto l'ordinazione in questo Stato; b.

la stipulazione del contratto è stata preceduta in questo Stato
da un'offerta o da una pubblicità e il consumatore vi ha compiuto gli atti giuridici necessari per la stipulazione medesima o c.

il fornitore ha indotto il consumatore a recarsi all'estero per
fare l'ordinazione.

2 Le parti non possono scegliere il diritto applicabile.


Art. 121

1 Il contratto di lavoro è regolato dal diritto dello Stato in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro.

2 Se il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro in più Stati, il
contratto è regolato dal diritto dello Stato della stabile organizzazione
o, in subordine, di domicilio o di dimora abituale del datore di lavoro.

3 Le parti possono sottoporre il contratto di lavoro al diritto dello Stato
di dimora abituale del lavoratore ovvero della stabile organizzazione,
di domicilio o di dimora abituale del datore di lavoro.


Art. 122

1 I contratti concernenti i diritti immateriali sono regolati dal diritto
dello Stato di dimora abituale di colui che trasferisce il diritto immateriale o ne conferisce l'uso.

2 Le parti possono scegliere il diritto applicabile.

3 I contratti tra datore di lavoro e lavoratore concernenti diritti su beni
immateriali creati dal lavoratore nell'ambito stipulato nel contratto di
lavoro sono regolati dal diritto applicabile al contratto di lavoro.


Art. 123

La parte che non risponde a una proposta di concludere un contratto
può, per gli effetti del suo silenzio, appellarsi al diritto dello Stato
dove dimora abitualmente.


Art. 124

1 Il contratto è formalmente valido se conforme al diritto che gli è
applicabile o al diritto del luogo di stipulazione.

2 Se, al momento della stipulazione, le parti si trovano in diversi Stati,
è sufficiente la conformità al diritto di uno di essi.

3 Se il diritto applicabile al contratto prescrive l'osservanza di una
forma a tutela di una parte, la validità formale è regolata esclusivamente da questo diritto, a meno ch'esso non ammetta l'applicazione di
un altro diritto.

d. Contratti
di lavoro

e. Contratti concernenti diritti
immateriali

3. Disposizioni
comuni
a. Silenzio su
una proposta

b. Forma

Diritto internazionale privato 30

291


Art. 125

Le modalità di adempimento e di verifica sono regolate dal diritto
dello Stato in cui si svolgono effettivamente.


Art. 126

1 In caso di rappresentanza negoziale, il rapporto tra rappresentato e
rappresentante è regolato dal diritto applicabile al loro contratto.

2 Le condizioni alle quali un atto del rappresentante vincola il rappresentato nei confronti del terzo sono regolate dal diritto dello Stato in
cui il rappresentante ha la stabile organizzazione o, se tale organizzazione manca o non è riconoscibile per il terzo, dello Stato in cui egli
agisce principalmente nel caso concreto.

3 Se il rappresentante è vincolato al rappresentato da un rapporto di
lavoro e non possiede un proprio domicilio di affari, il luogo della sua
stabile organizzazione è quello di sede del rappresentato.

4 Il diritto applicabile secondo il capoverso 2 regola anche il rapporto
tra il rappresentante non autorizzato ed il terzo.

Sezione 2: Indebito arricchimento

Art. 127

Per le azioni derivanti da indebito arricchimento sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora
abituale o del luogo della stabile organizzazione del convenuto.


Art. 128

1 Le pretese derivanti da indebito arricchimento sottostanno al diritto
regolatore del rapporto giuridico, esistente o presunto, in base al quale
è avvenuto l'arricchimento.

2 In mancanza di tale rapporto, le pretese derivanti da indebito arricchimento sono regolate dal diritto dello Stato in cui si è prodotto l'arricchimento; le parti possono pattuire l'applicazione del diritto del
foro.

Sezione 3: Atti illeciti

Art. 129

1 Per le azioni derivanti da atto illecito sono competenti i tribunali
svizzeri del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale o del luogo della stabile organizzazione del convenuto.

c. Modalità di
adempimento
e di verifica

d. Rappresentanza I. Competenza

II. Diritto
applicabile

I. Competenza
1. Principio

LF

31

291

2 Se il convenuto non ha in Svizzera né domicilio o dimora abituale,
né una stabile organizzazione, l'azione può essere proposta al tribunale svizzero del luogo dove l'atto è stato commesso o ha prodotto i
suoi effetti.

3 Se più persone possono essere convenute in Svizzera e se le pretese
si fondano essenzialmente sugli stessi fatti e sugli stessi titoli giuridici,
tutte possono essere convenute congiuntamente innanzi a qualsiasi
giudice competente; il primo giudice adito è esclusivamente competente.


Art. 130

1 Per i danni causati da un impianto nucleare o dal trasporto di materiale nucleare sono competenti i tribunali svizzeri del luogo in cui si è
prodotto l'evento dannoso.

2 Se questo luogo non può essere determinato, sono competenti: a.

in caso di responsabilità dell'esercente dell'impianto nucleare,
i tribunali svizzeri del luogo di situazione dell'impianto; b.

in caso di responsabilità del titolare del permesso di trasporto,
i tribunali svizzeri del domicilio, anche elettivo, di costui.

3 Per le azioni intese a dare esecuzione al diritto d'accesso contro il
titolare di una collezione di dati sono competenti i tribunali menzionati
nell'articolo 129 oppure i tribunali svizzeri del luogo nel quale la
collezione di dati è gestita o utilizzata.16

Art. 131

Per le azioni fondate su un diritto di credito diretto nei confronti
dell'assicuratore della responsabilità civile, sono competenti i tribunali
svizzeri del luogo della stabile organizzazione dell'assicuratore o di
quello dove l'atto è stato commesso o ha prodotto i suoi effetti.


Art. 132

Verificatosi l'evento dannoso, le parti possono sempre pattuire l'applicazione del diritto del foro.


Art. 133

1 Se danneggiatore e danneggiato hanno la dimora abituale nel medesimo Stato, le pretese derivanti da atto illecito sono regolate dal diritto
di questo Stato.

16

Introdotto dal n. 3 dell'all. della LF del 19 giu. 1992 sulla protezione dei dati,
in vigore dal 1° lug. 1993 (RS 235.1).

2. In particolare

3. Diritto di
credito diretto

II. Diritto
applicabile
1. In genere
a. Per scelta
delle parti

b. Senza scelta
delle parti

Diritto internazionale privato 32

291

2 Se danneggiatore e danneggiato non hanno la dimora abituale nel
medesimo Stato, si applica il diritto dello Stato in cui l'atto è stato
commesso. Se l'effetto non si produce nello Stato in cui l'atto è stato
commesso, si applica il diritto dello Stato in cui l'effetto si produce,
sempreché il danneggiatore dovesse presumere che l'effetto si sarebbe
prodotto in questo Stato.

3 Nonostante i capoversi 1 e 2, ove l'atto illecito sia lesivo di un rapporto giuridico esistente tra danneggiatore e danneggiato, le pretese
che ne derivano sottostanno al diritto regolatore di tale rapporto.


Art. 134

Le pretese derivanti da incidenti della circolazione stradale sono regolate dalla convenzione dell'Aia del 4 maggio 197117 sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione stradale.


Art. 135

1 Le pretese derivanti da vizi o da una descrizione viziata di un prodotto sono regolate, a scelta del danneggiato: a.

dal diritto dello Stato della stabile organizzazione o, in mancanza di stabile organizzazione, della dimora abituale del danneggiatore o b.

dal diritto dello Stato in cui il prodotto è stato acquistato, sempreché il danneggiatore non provi che il prodotto vi è stato
messo in commercio senza il suo consenso.

2 Le pretese derivanti da vizi o da una descrizione viziata di un prodotto, se regolate da un diritto straniero, possono essere soddisfatte in
Svizzera soltanto nella misura prevista in simili casi dal diritto svizzero.


Art. 136

1 Le pretese derivanti da concorrenza sleale sono regolate dal diritto
dello Stato sul cui mercato si esplicano gli effetti dell'atto sleale.

2 Se la lesione concerne esclusivamente gli interessi aziendali del danneggiato, si applica il diritto dello Stato in cui si trova la stabile organizzazione interessata.

3 È fatto salvo l'articolo 133 capoverso 3.

17

RS 0.741.31

2. In particolare
a. Incidenti della
circolazione
stradale

b. Vizi di un
prodotto

c. Concorrenza
sleale

LF

33

291


Art. 137

1 Le pretese derivanti da ostacoli alla concorrenza sono regolate dal
diritto dello Stato sul cui mercato il danneggiato è direttamente colpito.

2 Le pretese derivanti da ostacoli alla concorrenza, se regolate da un
diritto straniero, possono essere soddisfatte in Svizzera soltanto nella
misura prevista in simili casi dal diritto svizzero.


Art. 138

Le pretese derivanti da immissioni nocive da un fondo sono regolate, a
scelta del danneggiato, dal diritto dello Stato di situazione del fondo o
dello Stato in cui si produce l'effetto.


Art. 139

1 Le pretese derivanti da una lesione arrecata alla personalità tramite i
mezzi di comunicazione sociale, segnatamente tramite la stampa, la
radio, la televisione o altri mezzi di pubblica informazione, sono
regolate, a scelta del danneggiato: a.

dal diritto dello Stato di dimora abituale del danneggiato, sempreché l'autore della lesione dovesse presumere che l'effetto si
sarebbe prodotto in questo Stato; b.

dal diritto dello Stato della stabile organizzazione o della
dimora abituale dell'autore della lesione o c.

dal diritto dello Stato in cui l'atto lesivo esplica effetto, sempreché l'autore dovesse presumere che l'effetto si sarebbe prodotto in questo Stato.

2 Il diritto di risposta nei confronti dei mezzi di comunicazione sociale
periodici è regolato esclusivamente dal diritto dello Stato in cui è
apparsa la pubblicazione o è stata diffusa l'emissione radiofonica o
televisiva.

3 Il capoverso 1 si applica anche alle pretese per lesione della personalità risultante da un trattamento di dati personali come pure per pregiudizio arrecato al diritto d'accesso ai dati personali.18

Art. 140

Se più persone hanno partecipato all'atto illecito, il diritto applicabile
a ciascuna di loro è determinato separatamente, indipendentemente dal
genere della loro partecipazione.

18

Introdotto dal n. 3 dell'all. della LF del 19 giu. 1992 sulla protezione dei dati,
in vigore dal 1° lug. 1993 (RS 235.1).

d. Ostacoli alla
concorrenza

e. Immissioni

f. Lesione della
personalità

3. Disposizioni
speciali
a. Responsabilità
di più persone

Diritto internazionale privato 34

291


Art. 141

Il danneggiato può far valere direttamente la sua pretesa contro l'assicuratore della persona civilmente responsabile se il diritto applicabile
all'atto illecito o al contratto di assicurazione lo prevede.


Art. 142

1 Il diritto applicabile all'atto illecito determina in particolare la capacità a delinquere, le condizioni e l'estensione della responsabilità,
come anche la persona civilmente responsabile.

2 Va tenuto conto delle norme di sicurezza e di condotta nel luogo di
commissione dell'atto.

Sezione 4: Disposizioni comuni

Art. 143

Se il creditore ha pretese contro più debitori, le conseguenze giuridiche sottostanno al diritto regolatore del rapporto giuridico esistente tra
il creditore e il debitore escusso.


Art. 144

1 Un debitore può esercitare il regresso verso un altro debitore, direttamente o subentrando nelle ragioni del creditore, in quanto i diritti
regolatori di ambo i debiti lo consentano.

2 L'esercizio del regresso è regolato dal diritto applicabile al debito
dell'obbligato in via di regresso. Le questioni concernenti unicamente
il rapporto tra il creditore e l'autorizzato al regresso sono regolate dal
diritto applicabile al debito di quest'ultimo.

3 La legittimazione al regresso di un'istituzione che adempie compiti
pubblici è regolata dal diritto applicabile a questa istituzione. Per
l'ammissibilità e l'esercizio del regresso si applicano i capoversi 1 e 2.


Art. 145

1 La cessione contrattuale di un credito è regolata dal diritto scelto
dalle parti o, in mancanza di scelta, da quello applicabile al credito. La
scelta operata dalle parti è inefficace nei confronti del debitore che non
vi acconsenta.

2 Per la cessione del credito del lavoratore, la scelta del diritto applicabile è efficace soltanto nella misura in cui l'articolo 121 capoverso 3
l'ammetta per il contratto di lavoro.

3 La forma della cessione è regolata esclusivamente dal diritto applicabile al contratto di cessione.

b. Diritto di
credito diretto

4. Campo di
applicazione

I. Pluralità di
debitori
1. Pretese contro
più debitori

2. Regresso tra
debitori

II. Trasmissione
di crediti
1. Cessione per
contratto

LF

35

291

4 Le questioni concernenti unicamente il rapporto tra cedente e cessionario sono regolate dal diritto applicabile al rapporto giuridico su
cui si fonda la cessione.


Art. 146

1 La trasmissione di un credito per legge sottostà al diritto regolatore
del rapporto giuridico di base esistente tra il vecchio e il nuovo creditore o, in mancanza di tale rapporto, al diritto regolatore del credito.

2 Sono fatte salve le disposizioni del diritto regolatore del credito a
tutela del debitore.


Art. 147

1 La moneta si definisce giusta il diritto dello Stato di emissione.

2 Gli effetti che una moneta esplica sull'ammontare di un debito sono
determinati giusta il diritto applicabile a quest'ultimo.

3 Il pagamento è fatto nella moneta determinata dal diritto dello Stato
in cui deve avvenire.


Art. 148

1 La prescrizione e l'estinzione di un credito sono regolate dal diritto
applicabile a quest'ultimo.

2 In caso di compensazione, l'estinzione è regolata dal diritto applicabile al credito che s'intende estinguere in tal modo.

3 La novazione, il contratto di remissione e quello di compensazione
sono regolati dalle disposizioni della presente legge concernenti il
diritto applicabile ai contratti (art. 116 segg.).

Sezione 5: Decisioni straniere

Art. 149

1 Le decisioni straniere concernenti pretese in materia di obbligazioni
sono riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate: a.

nello Stato in cui il convenuto era domiciliato o b.

nello Stato in cui il convenuto dimorava abitualmente, sempreché le pretese siano connesse con un'attività svolta in tale
Stato.

2 La decisione straniera è inoltre riconosciuta se: a.

concerne una prestazione contrattuale, è stata pronunciata
nello Stato di adempimento della medesima e il convenuto non
era domiciliato in Svizzera; 2. Trasmissione
per legge

III. Moneta

IV. Prescrizione
e estinzione di
un credito

Diritto internazionale privato 36

291

b.

concerne pretese derivanti da contratti con consumatori, è stata
pronunciata nel domicilio o nella dimora abituale del consumatore e sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 120
capoverso 1;

c.

concerne pretese derivanti da un contratto di lavoro, è stata
pronunciata nel luogo di lavoro o dell'azienda e il lavoratore
non era domiciliato in Svizzera; d.

concerne pretese derivanti dall'esercizio di una stabile organizzazione ed è stata pronunciata nella sede della medesima; e.

concerne pretese derivanti da indebito arricchimento, è stata
pronunciata nel luogo di commissione o di effetto dell'atto e il
convenuto non era domiciliato in Svizzera o f.

concerne pretese derivanti da atto illecito, è stata pronunciata
nel luogo di commissione o di effetto dell'atto e il convenuto
non era domiciliato in Svizzera.

Capitolo 10: Società

Art. 150

1 Sono società nel senso della presente legge le unioni di persone e le
unità patrimoniali, organizzate.

2 Le società semplici che non si son dotate di un'organizzazione sono
regolate dal diritto applicabile ai contratti (art. 116 segg.).


Art. 151

1 Nelle controversie societarie, i tribunali svizzeri della sede della
società sono competenti per le azioni contro la società, contro i soci o
contro le persone responsabili in virtù del diritto societario.

2 Per le azioni contro un socio o contro una persona responsabile in
virtù del diritto societario sono competenti anche i tribunali svizzeri
del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del
convenuto.

3 Per le azioni di responsabilità in seguito ad emissione pubblica di
titoli di partecipazione e di prestiti sono inoltre competenti i tribunali
svizzeri del luogo di emissione. Questa competenza non può essere
esclusa con una proroga di foro.


Art. 152

Per le azioni contro le persone responsabili giusta l'articolo 159, come
anche contro la società estera per la quale esse agiscono, sono competenti: I. Definizioni

II. Competenza
1. Principio

2. Responsabilità
per società estere

LF

37

291

a.

i tribunali svizzeri del domicilio o, mancanza di domicilio,
della dimora abituale del convenuto o b.

i tribunali svizzeri del luogo in cui la società è amministrata
effettivamente.


Art. 153

Per misure a tutela di beni situati in Svizzera di società con sede
all'estero sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di
situazione.


Art. 154

1 Le società sono regolate dal diritto dello Stato giusta il quale sono
organizzate, se ne adempiono le prescrizioni in materia di pubblicità o
registrazione o, in mancanza di tali prescrizioni, si sono organizzate
giusta il diritto di questo Stato.

2 La società che non adempie tali condizioni sottostà al diritto dello
Stato in cui è amministrata effettivamente.


Art. 155

Fatti salvi gli articoli 156 a 161, il diritto applicabile alla società
determina in particolare: a.

la natura giuridica; b.

la costituzione e lo scioglimento; c.

la capacità giuridica e la capacità di agire; d.

il nome o la ditta; e.

l'organizzazione;

f.

i rapporti interni, segnatamente quelli tra la società ed i membri; g.

la responsabilità in caso di violazione delle norme del diritto
societario;

h.

la responsabilità per i debiti societari; i.

la rappresentanza delle persone che agiscono per la società in
virtù della sua organizzazione.


Art. 156

Le pretese derivanti dall'emissione pubblica di titoli di partecipazione
e di prestiti per mezzo di prospetti, circolari od analoghe pubblicazioni
possono essere fatte valere giusta il diritto applicabile alla società
ovvero giusta il diritto dello Stato di emissione.

3. Misure
protettive

III. Diritto
applicabile
1. Principio

2. Estensione

IV. Collegamenti
speciali
1. Pretese
derivanti
dall'emissione
pubblica di titoli
di partecipazione
e di prestiti

Diritto internazionale privato 38

291


Art. 157

1 La protezione del nome o della ditta di una società iscritta nel registro svizzero di commercio è regolata dal diritto svizzero se il pregiudizio è stato arrecato in Svizzera.

2 Se la società non è iscritta nel registro svizzero di commercio, la
protezione del nome o della ditta è regolata dal diritto applicabile alla
concorrenza sleale (art. 136) o alla lesione della personalità (art. 132,
133 e 139).


Art. 158

La società non può invocare la limitazione del potere di rappresentanza di un organo o di un rappresentante se tale limitazione non è prevista dal diritto dello Stato della stabile organizzazione o della dimora
abituale dell'altra parte, eccetto che quest'ultima sapesse o dovesse
sapere di tale limitazione.


Art. 159

Se gli affari di una società costituita giusta il diritto straniero sono
gestiti in Svizzera o a partire dalla Svizzera, la responsabilità delle
persone che agiscono per essa è regolata dal diritto svizzero.


Art. 160

1 Una società con sede all'estero può avere una succursale in Svizzera.
Tale succursale è regolata dal diritto svizzero.

2 Il potere di rappresentanza della succursale è regolato dal diritto
svizzero. Almeno una persona con potere di rappresentanza dev'essere
domiciliata in Svizzera ed iscritta nel registro svizzero di commercio.

3 Il Consiglio federale disciplina i particolari inerenti all'obbligo
d'iscrizione nel registro di commercio.


Art. 161

1 La società straniera può, senza liquidazione né nuova costituzione,
sottoporsi al diritto svizzero se il diritto straniero lo consente, se essa
medesima adempie le condizioni poste dal diritto straniero e se l'adattamento a una forma prevista dal diritto svizzero è possibile.

2 Il Consiglio federale può autorizzare la sottomissione al diritto svizzero anche senza tener conto del diritto straniero, segnatamente se
interessi svizzeri rilevanti lo richiedano.


Art. 162

1 La società tenuta a farsi iscrivere nel registro di commercio giusta il
diritto svizzero è regolata da quest'ultimo appena provi che il suo cen2. Protezione
del nome e della
ditta

3. Limitazione
del potere di
rappresentanza

4. Responsabilità
per società
straniere

V. Succursali in
Svizzera di
società straniere

VI. Trasferimento della
società
dall'estero in
Svizzera
1. Principio

2. Momento determinante

LF

39

291

tro di attività è stato trasferito in Svizzera e ch'essa si è adattata al diritto svizzero.

2 La società non tenuta a farsi iscrivere nel registro di commercio giusta il diritto svizzero è regolata da quest'ultimo appena sia chiaramente
riconoscibile ch'essa intende sottoporvisi, sussista una sufficiente connessione con la Svizzera ed essa si sia adattata al diritto svizzero.

3 Prima di farsi iscrivere nel registro di commercio, la società di capitali deve provare, mediante un rapporto di un ufficio di revisione abilitato a tal fine dal Consiglio federale, che il capitale sociale è coperto
giusta il diritto svizzero.


Art. 163

1 La società svizzera può, senza liquidazione né nuova costituzione,
sottoporsi al diritto straniero qualora provi che: a.

sono adempiute le condizioni poste dal diritto svizzero; b.

continua a sussistere giusta il diritto straniero e c.

ha diffidato pubblicamente i creditori ad annunciare le loro
pretese, avvertendoli dell'imminente modificazione dello statuto societario.

2 Sono fatte salve le disposizioni sulle misure preventive di protezione
in caso di conflitti internazionali a' sensi dell'articolo 61 della legge
federale sull'approvvigionamento economico del Paese19.


Art. 164

1 La società iscritta nel registro svizzero di commercio può esserne
cancellata soltanto ove sia reso verosimile che i creditori sono stati
tacitati o i loro crediti garantiti ovvero qualora i creditori vi acconsentano.

2 La società può essere escussa in Svizzera finché i creditori non siano
tacitati o i loro crediti garantiti.


Art. 165

1 Le decisioni straniere concernenti pretese inerenti al diritto societario
sono riconosciute in Svizzera se: a.

sono state pronunciate o vengano riconosciute nello Stato di
sede della società e il convenuto non era domiciliato in Svizzera o b.

sono state pronunciate nello Stato di domicilio o di dimora
abituale del convenuto.

19

RS 531

VII. Trasferimento della
società dalla
Svizzera
all'estero
1. Principio

2. Debiti della
società

VIII. Decisioni
straniere

Diritto internazionale privato 40

291

2 Le decisioni straniere concernenti pretese derivanti dall'emissione
pubblica di titoli di partecipazione e di prestiti per mezzo di prospetti,
circolari od analoghe pubblicazioni sono riconosciute in Svizzera se
sono state pronunciate nello Stato di emissione e il convenuto non era
domiciliato in Svizzera.

Capitolo 11: Fallimento e concordato

Art. 166

1 Il decreto straniero di fallimento pronunciato nello Stato di domicilio
del debitore è riconosciuto in Svizzera ad istanza dell'amministrazione
straniera del fallimento o di un creditore se: a.

è esecutivo nello Stato in cui è stato pronunciato; b.

non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'articolo 27 e c.

lo Stato in cui è stato pronunciato concede la reciprocità.

2 Se il debitore ha una succursale in Svizzera, sono ammissibili, fino
all'efficacia giuridica della graduatoria di cui all'articolo 172, i procedimenti previsti dall'articolo 50 capoverso 1 della legge federale
sull'esecuzione e sul fallimento20.


Art. 167

1 L'istanza di riconoscimento del decreto straniero di fallimento
dev'essere proposta al tribunale competente del luogo di situazione dei
beni in Svizzera. L'articolo 29 è applicabile per analogia.

2 Se i beni si trovano in più luoghi, è competente il tribunale adito per
primo.

3 I crediti del fallito sono considerati situati nel luogo di domicilio del
suo debitore.


Art. 168

Proposta l'istanza di riconoscimento del decreto straniero di fallimento, il tribunale può, su richiesta dell'instante, ordinare i provvedimenti conservativi di cui agli articoli 162 a 165 e 170 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento21.


Art. 169

1 La decisione di riconoscimento del decreto straniero di fallimento è
pubblicata.

20

RS 281.1

21

RS 281.1

I. Riconoscimento II. Procedura
1. Competenza

2. Provvedimenti
conservativi

3. Pubblicazione

LF

41

291

2 Essa è comunicata all'ufficio di esecuzione, all'ufficio dei fallimenti,
all'ufficio del registro fondiario e al registro di commercio del luogo di
situazione dei beni, come anche, se è il caso, all'Istituto federale della
proprietà intellettuale22. La stessa norma vale per la chiusura e la
sospensione della procedura fallimentare e per la revoca del fallimento.


Art. 170

1 Salvo che la presente legge disponga altrimenti, il riconoscimento del
decreto straniero di fallimento comporta, per i beni del debitore situati
in Svizzera, le conseguenze giuridiche del fallimento previste dal
diritto svizzero.

2 I termini giusta il diritto svizzero decorrono dalla pubblicazione della
decisione di riconoscimento.

3 Non vengono costituite né adunanze né delegazioni dei creditori.


Art. 171

L'azione revocatoria è regolata dagli articoli 285 a 292 della legge
federale sull'esecuzione e sul fallimento23 . Può essere proposta anche
dall'amministrazione straniera del fallimento o da un creditore del fallito legittimato a tal fine.


Art. 172

1 Nella graduatoria sono menzionati soltanto: a.

i crediti garantiti da pegno giusta l'articolo 219 della legge
federale sull'esecuzione e sul fallimento24 e b.25 i crediti non garantiti da pegno, ma privilegiati, di creditori domiciliati in Svizzera.

2 L'azione di impugnazione della graduatoria giusta l'articolo 250
della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento può essere proposta soltanto dai creditori di cui al capoverso 1.

3 Se un credito è già stato parzialmente tacitato in un procedimento
estero connesso con il fallimento, tale parte, dedotte le spese, è imputata al dividendo che gli spetta nel procedimento svizzero.

22

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

23

RS 281.1

24

RS 281.1

25

Nuovo testo giusta il n. 22 dall'all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

III. Conseguenze
giuridiche
1. In genere

2. Azione
revocatoria

3. Graduatoria

Diritto internazionale privato 42

291


Art. 173

1 Tacitati i creditori giusta l'articolo 172 capoverso 1, l'eventuale saldo è messo a disposizione dell'amministrazione straniera del fallimento o dei creditori legittimati.

2 Il saldo può essere messo a disposizione soltanto se la graduatoria
straniera è stata riconosciuta.

3 Per il riconoscimento della graduatoria straniera è competente il tribunale svizzero che ha riconosciuto il decreto straniero di fallimento.
Il tribunale esamina in particolare se tale graduatoria tenga adeguatamente conto dei crediti di persone domiciliate in Svizzera. Questi creditori devono essere sentiti.


Art. 174

1 Se la graduatoria straniera non viene riconosciuta, il saldo è ripartito
fra i creditori della terza classe giusta l'articolo 219 capoverso 4 della
legge federale sull'esecuzione e sul fallimento26, domiciliati in Svizzera.27 2 La stessa norma vale se la graduatoria non è esibita per la delibazione
entro il termine fissato dal giudice.


Art. 175

Se pronunciato dall'autorità competente, il decreto straniero che omologa il concordato o un analogo procedimento è riconosciuto in Svizzera. Gli articoli 166 a 170 si applicano per analogia. I creditori domiciliati in Svizzera devono essere sentiti.

Capitolo 12: Arbitrato internazionale

Art. 176

1 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai tribunali arbitrali
con sede in Svizzera sempreché, al momento della stipulazione del
patto di arbitrato, almeno una parte non fosse domiciliata né dimorasse
abitualmente in Svizzera.

2 Le disposizioni del presente capitolo non si applicano se le parti ne
hanno escluso per scritto l'applicazione e convenuto l'applicazione
esclusiva delle disposizioni cantonali in materia di arbitrato.

3 La sede del tribunale arbitrale è designata dalle parti o dall'istituzione arbitrale da loro indicata, altrimenti dagli arbitri medesimi.

26

RS 281.1

27

Nuovo testo giusta il n. 22 dall'all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

4. Ripartizione
a. Riconoscimento della
graduatoria
straniera

b. Negato riconoscimento della
graduatoria
straniera

IV. Riconoscimento di concordati e di analoghi
procedimenti
stranieri

I. Campo di
applicazione.
Sede del
tribunale arbitrale

LF

43

291


Art. 177

1 Può essere oggetto di arbitrato qualsiasi pretesa patrimoniale.

2 Uno Stato, un'impresa dominata da uno Stato o un'organizzazione
controllata da uno Stato non può, in quanto parte, invocare il proprio
diritto per contestare la compromettibilità della causa oggetto del patto
di arbitrato o la propria capacità di essere parte nel procedimento arbitrale.


Art. 178

1 Il patto di arbitrato dev'essere fatto per scritto, per telegramma, telex,
facsimile o altro mezzo di trasmissione che ne consenta la prova per
testo.

2 Il patto è materialmente valido se conforme al diritto scelto dalle
parti, al diritto applicabile all'oggetto litigioso, segnatamente a quello
applicabile al contratto principale, o al diritto svizzero.

3 Contro il patto di arbitrato non può essere eccepita la nullità del contratto principale od il fatto ch'esso si riferisca a una lite non ancora
sorta.


Art. 179

1 Gli arbitri sono nominati, revocati e sostituiti giusta quanto pattuito
fra le parti.

2 Se tale pattuizione manca, può essere adito il giudice del luogo di
sede del tribunale arbitrale; questi applica per analogia le disposizioni
del diritto cantonale concernenti la nomina, la revoca e la sostituzione
degli arbitri.

3 Il giudice cui è stata affidata la nomina di un arbitro soddisfa tale
richiesta eccetto che, da un esame sommario, risulti che le parti non
sono legate da un patto d'arbitrato.


Art. 180

1 Un arbitro può essere ricusato se: a.

non soddisfa ai requisiti convenuti dalle parti; b.

vi è una causa di ricusa contemplata dall'ordinamento procedurale convenuto dalle parti o c.

vi sono circostanze tali da far dubitare legittimamente della sua
indipendenza.

2 Una parte può ricusare un arbitro da lei nominato, o alla cui nomina
ha partecipato, soltanto per cause di cui è venuta a conoscenza dopo la
nomina. La causa di ricusa dev'essere comunicata senza indugio al tribunale arbitrale e all'altra parte.

II. Compromettibilità III. Patto di
arbitrato

IV. Arbitri
1. Costituzione
del tribunale
arbitrale

2. Ricusa

Diritto internazionale privato 44

291

3 Ove le parti non abbiano disciplinato la procedura di ricusa, i casi
controversi sono decisi definitivamente dal giudice del luogo di sede
del tribunale arbitrale.


Art. 181

Il procedimento arbitrale è pendente appena una parte adisca l'arbitro
o gli arbitri designati nel patto d'arbitrato o, in mancanza di tale designazione, appena una parte avvii la procedura di costituzione del tribunale arbitrale.


Art. 182

1 Le parti possono regolare la procedura arbitrale direttamente o
mediante richiamo di un ordinamento procedurale arbitrale; possono
anche dichiarare applicabile un diritto procedurale di loro scelta.

2 Se non regolata dalle parti medesime, la procedura, per quanto
necessario, è stabilita dal tribunale arbitrale, sia direttamente sia con
riferimento a una legge o a un ordinamento procedurale arbitrale.

3 Indipendentemente dalla procedura scelta, il tribunale arbitrale deve
garantire in ogni caso la parità di trattamento delle parti, nonché il loro
diritto d'essere sentite in contraddittorio.


Art. 183

1 Salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale può, ad
istanza di parte, ordinare provvedimenti cautelari o conservativi.

2

Se la parte contro cui è ordinato il provvedimento non vi si sottopone spontaneamente, il tribunale arbitrale può chiedere la collaborazione
del giudice competente; questi applica il suo proprio diritto.

3

Il tribunale arbitrale o il giudice possono subordinare l'attuazione dei provvedimenti cautelari o conservativi alla prestazione di adeguate
garanzie.


Art. 184

1 Il tribunale arbitrale procede lui stesso all'assunzione delle prove.

2 Se per l'esecuzione della procedura probatoria è necessaria l'assistenza delle autorità giudiziarie dello Stato, il tribunale arbitrale o, con
il suo consenso, una parte può chiedere la collaborazione del giudice
del luogo di sede del tribunale arbitrale; questo giudice applica il suo
proprio diritto.


Art. 185

Se è necessaria un'ulteriore collaborazione giudiziale, il giudice competente è quello del luogo di sede del tribunale arbitrale.

V. Litispendenza

VI. Procedura
1. Principio

2. Provvedimenti
cautelari e
conservativi

3. Assunzione
delle prove

4. Ulteriore
collaborazione
del giudice

LF

45

291


Art. 186

1 Il tribunale arbitrale decide da sé sulla propria competenza.

2 L'eccezione d'incompetenza dev'essere proposta prima di qualsiasi
atto difensivo nel merito.

3 Sulla propria competenza il tribunale arbitrale decide di regola in via
pregiudiziale.


Art. 187

1 Il tribunale arbitrale decide la controversia secondo il diritto scelto
dalle parti o, in subordine, secondo il diritto con cui la fattispecie è più
strettamente connessa.

2 Le parti possono autorizzare il tribunale arbitrale a decidere secondo
equità.


Art. 188

Salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale può emettere
decisioni parziali.


Art. 189

1 Il lodo è prolato secondo la procedura e la forma pattuite dalle parti.

2 In mancanza di un tale pattuizione, il lodo è emesso a maggioranza di
voti o, in subordine, dal presidente del tribunale arbitrale. È steso per
scritto, motivato, datato e firmato. La firma del presidente è sufficiente.


Art. 190

1 Notificato che sia, il lodo è definitivo.

2 Il lodo può essere impugnato soltanto se: a.

l'arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale
arbitrale è stato costituito irregolarmente; b.

il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o
incompetente;

c.

il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano
stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni; d.

è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti
o il loro diritto di essere sentite; e.

è incompatibile con l'ordine pubblico.

VII. Competenza

VIII. Decisione
nel merito
1. Diritto
applicabile

2. Decisione
parziale

3. Lodo

IX. Carattere
definitivo.
Impugnazione
1. Principio

Diritto internazionale privato 46

291

3 Le decisioni pregiudiziali possono essere impugnate soltanto in virtù
del capoverso 2 lettere a e b; il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione.


Art. 191

1 L'unica istanza di ricorso è il Tribunale federale. La procedura è retta
dalle disposizioni della legge federale sull'organizzazione giudiziaria28
concernenti il ricorso di diritto pubblico.

2 Le parti possono pattuire che, in vece del Tribunale federale, decida
il giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale; la decisione di questo giudice è definitiva. I Cantoni designano a tal fine un tribunale di
unica istanza.


Art. 192

1 Qualora non abbiano il domicilio, la dimora abituale o una stabile
organizzazione in Svizzera, le parti possono, con dichiarazione espressa nel patto di arbitrato o in un successivo accordo scritto, escludere
completamente l'impugnabilità delle decisioni arbitrali; possono anche
escludere soltanto alcune delle impugnative previste nell'articolo 190
capoverso 2.

2 Se le parti hanno escluso completamente l'impugnabilità di una decisione e questa dev'essere eseguita in Svizzera, si applica per analogia la convenzione di Nuova York del 10 giugno 195829 concernente il
riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere.


Art. 193

1 Ogni parte può, a sue spese, depositare un esemplare del lodo presso
il tribunale svizzero del luogo di sede del tribunale arbitrale.

2 Ad istanza di una parte, il tribunale attesta l'esecutività.

3 Ad istanza di una parte, il tribunale arbitrale attesta che il lodo è stato
pronunciato secondo le disposizioni della presente legge; siffatta attestazione equivale a deposito giudiziale.


Art. 194

Il riconoscimento e l'esecuzione di lodi stranieri sono regolati dalla
convenzione di Nuova York del 10 giugno 195830 concernente il
riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere.

28

RS 173.110

29

RS 0.277.12

30

RS 0.277.12

2. Autorità di
ricorso

X. Rinuncia
all'impugnazione

XI. Deposito e
attestazione
dell'esecutività

XII. Lodi
stranieri

LF

47

291

Capitolo 13: Disposizioni finali Sezione 1: Abrogazioni e modificazioni

Art. 195

Le abrogazioni e modificazioni del diritto federale vigente sono date
nell'allegato, parte integrante della presente legge.

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 196

1 Gli effetti giuridici di fatti o atti giuridici sorti e conclusi prima
dell'entrata in vigore della presente legge sono regolati dal diritto previgente.

2 Gli effetti giuridici di fatti o atti giuridici sorti prima, ma che perdurano dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono regolati, fino a
detta entrata in vigore, dal diritto previgente. Dall'entrata in vigore
della presente legge, sono regolati dal nuovo diritto.


Art. 197

1 Per le azioni od istanze pendenti al momento dell'entrata in vigore
della presente legge rimangono competenti i tribunali o le autorità
svizzeri aditi, anche se non più competenti in virtù della presente legge.

2 Le azioni od istanze respinte, per difetto di competenza, da tribunali
o autorità svizzeri prima dell'entrata in vigore della presente legge
possono essere riproposte ove la presente legge preveda una tale competenza e la pretesa giuridica possa essere ancora fatta valere.


Art. 198

Il diritto applicabile alle azioni od istanze pendenti in prima istanza al
momento dell'entrata in vigore della presente legge è determinato da
quest'ultima.


Art. 199

Se l'istanza di riconoscimento o esecuzione di una decisione straniera
è pendente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, i
presupposti per il riconoscimento o l'esecuzione sono regolati dalla
presente legge.

I. Irretroattività

II. Diritto transitorio
1. Competenza

2. Diritto
applicabile

3. Ricono
scimento e
esecuzione di
decisioni
straniere

Diritto internazionale privato 48

291

Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore

Art. 200

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 198931 31

DCF del 27 ott. 1988 (RU 1988 1827)

LF

49

291

Allegato

Abrogazione e modificazione di atti legislativi I. Abrogazioni Sono abrogati:

a.

la legge federale del 25 giugno 189132 sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti; b.

l'articolo 418b capoverso 2 del Codice delle obbligazioni33; c.

l'articolo 14 delle disposizioni finali e transitorie dei titoli XXIV a XXXIII
del Codice delle obbligazioni34 ; d.

l'articolo 85 della legge federale sulla circolazione stradale35; e.

l'articolo 30 della legge federale 26 settembre 189036 sulla protezione delle
marche di fabbrica e di commercio, delle indicazioni di provenienza di merci
e delle distinzioni industriali; f.

l'articolo 14 capoverso 3 della legge federale del 30 marzo 190037 sui disegni e modelli industriali; g.

l'articolo 41 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 197538 sulla protezione delle nuove piante.


Art. 43a

...

32

[CS 2 723; RU 1972 2653 n. II 1, 1977 237 n. II 1, 1986 122 n. II 1] 33

RS 220

34

RS 220

35

RS 741.01

36

[CS 2 829; RU 1951 931 art. 1, 1971 1617, 1992 288 all. n. 8. RS 232.11 art. 74] 37

RS 232.12

38

RS 232.16

39

RS 173.110. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella LF menzionata.

Diritto internazionale privato 50

291

...

...

40

Questo articolo è abrogato.

41

Questo articolo è abrogato.

42

RS 232.14. La modificazione qui appresso é stata inserita nella LF menzionata.

43

RS 273. La modificazione qui appresso é stata inserita nella L menzionata.