01.07.2024 - *
15.10.2023 - 30.06.2024 / In vigore
01.09.2023 - 14.10.2023
01.07.2023 - 31.08.2023
01.04.2023 - 30.06.2023
17.12.2022 - 31.03.2023
22.11.2022 - 16.12.2022
01.09.2022 - 21.11.2022
01.06.2022 - 31.08.2022
01.05.2022 - 31.05.2022
02.10.2021 - 30.04.2022
01.07.2021 - 01.10.2021
01.04.2020 - 30.06.2021
01.12.2019 - 31.03.2020
01.06.2019 - 30.11.2019
01.03.2019 - 31.05.2019
01.01.2019 - 28.02.2019
15.09.2018 - 31.12.2018
01.07.2018 - 14.09.2018
01.01.2018 - 30.06.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.10.2016 - 31.12.2016
01.10.2015 - 30.09.2016
29.09.2015 - 30.09.2015
20.07.2015 - 28.09.2015
01.07.2015 - 19.07.2015
01.03.2015 - 30.06.2015
01.02.2014 - 28.02.2015
20.01.2014 - 31.01.2014
01.01.2014 - 19.01.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
29.09.2012 - 31.12.2012
11.10.2011 - 28.09.2012
01.10.2011 - 10.10.2011
24.01.2011 - 30.09.2011
01.01.2011 - 23.01.2011
01.12.2010 - 31.12.2010
15.05.2010 - 30.11.2010
01.01.2010 - 14.05.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
12.12.2008 - 31.12.2008
05.12.2008 - 11.12.2008
01.01.2008 - 04.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
29.05.2006 - 31.12.2006
01.04.2006 - 28.05.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
01.04.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 31.03.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
01.06.2002 - 31.12.2002
01.09.2000 - 31.05.2002
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Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Legge federale
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
(LDDS)
1

del 26 marzo 1931 (Stato 2 agosto 2000) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 69ter della Costituzione federale2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 giugno 19294, decreta:

Sezione 1:5 Della dimora, del domicilio...6

Art. 1

Ha diritto di risiedere in Svizzera ogni straniero che sia al beneficio d'un permesso
di dimora o di domicilio ..., ovvero che, secondo la presente legge, non abbia bisogno d'un permesso siffatto.


Art. 2

1

Entro tre mesi da che si trova in Svizzera, lo straniero deve notificare il suo arrivo alla polizia degli stranieri del luogo dove risiede allo scopo di regolare le condizioni
della sua residenza. Gli stranieri venuti in Svizzera con l'intenzione di stabilirvisi o
di esercitare un'attività lucrativa devono fare questa notificazione entro otto giorni,
in ogni caso prima di assumere un impiego. Il Consiglio federale può parimente stabilire a tre mesi il termine di notificazione per certe categorie di persone che esercitano un'attività lucrativa.7 2

Chiunque alloggi uno straniero a pagamento deve notificarlo immediatamente alla polizia locale. Qualora gli dia l'alloggio gratuitamente, è tenuto alla notificazione
solo se lo straniero si trattiene presso di lui più d'un mese; restano riservate le disposizioni più rigorose che i Cantoni stimassero di dover emanare a questo riguardo.

CS 1 117

1

Introdotta dal n. I della LF del 26 giu. 1998 (RU 1999 1111 1117; FF 1996 II 1).

2

[CS 1 3]. Questa disposizione corrisponde ora all'articolo 121 della Costituzione federale
del 18 apr. 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta il n. IV 2 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e
l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° sett. 2000
(RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

4

FF 1929 741

5

Originario Capo I.

6

Termine soppresso dal n. I della LF del 20 giu. 1986 (RU 1987 1665; FF 1986 I 1). Di
tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

7

Nuovo testo giusta l'art. 1 della LF dell'8 ott. 1948, in vigore dal 21 mar. 1949
(RU 1949 I 225 232).

142.20

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 2

142.20

3

Quando circostanze speciali lo richiedano, il Consiglio federale potrà emanare, in materia di notificazione, delle disposizioni più severe tanto per gli alloggiatori
quanto per tutti gli stranieri in genere o per certe categorie di essi.


Art. 3

1

Per regolare le condizioni di residenza lo straniero deve presentare i suoi documenti di legittimazione. Il Consiglio federale determinerà quali documenti di legittimazione debbano essere riconosciuti; i Cantoni possono esigerne il deposito, salve le
eccezioni che stabilirà il Consiglio federale.

2

Lo straniero come pure il suo datore di lavoro devono informare esattamente l'autorità di tutte le circostanze che hanno importanza decisiva per la concessione del
permesso.

3

Lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò.


Art. 4

L'autorità decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati
con l'estero, circa la concessione del permesso di dimora o di domicilio ... .


Art. 5


8

1

Il permesso di dimora è sempre di durata limitata; la prima volta non supererà, di regola, un anno. Esso può essere condizionale.

2

Nei casi dell'articolo 25 capoverso 1 lettera e il permesso di dimora può essere accordato con riserva di revoca.

3

I Cantoni possono esigere dagli stranieri, sprovvisti di documenti di legittimazione nazionali riconosciuti e valevoli, una garanzia per l'adempimento di tutti gli obblighi
di diritto pubblico e per l'osservanza delle condizioni imposte.


Art. 6


9

1

Il permesso di domicilio è di durata illimitata. Esso non può essere condizionale e la sua concessione è vincolata, di regola, al possesso di un documento di legittimazione nazionale riconosciuto e valevole.

2

Se il permesso di domicilio è rilasciato a stranieri sprovvisti di documenti di legittimazione nazionali riconosciuti e valevoli, i Cantoni possono esigere una garanzia
per l'adempimento di tutti gli obblighi di diritto pubblico.

8

Nuovo testo giusta l'art. 1 della LF dell'8 ott. 1948, in vigore dal 21 mar. 1949
(RU 1949 I 225 232).

9

Nuovo testo giusta l'art. 1 della LF dell'8 ott. 1948, in vigore dal 21 mar. 1949
(RU 1949 I 225 232).

Dimora e domicilio degli stranieri - LF 3

142.20

Art 710

1

Il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio. Questo diritto si estingue qualora sorga un motivo
d'espulsione.

2

I diritti di cui al capoverso 1 non sussistono se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente
quelle sulla limitazione dell'effettivo degli stranieri.


Art. 8

1

I permessi di dimora o di domicilio ... valgono solo per il Cantone che li ha rilasciati.

2

Lo straniero ha però il diritto di risiedere temporaneamente, senza obbligo di notificazione, anche in un altro Cantone, e di esercitarvi un'attività lucrativa consentitagli dal Cantone che gli ha accordato il permesso, purché non vi trasferisca il centro
di quest'ultima. Qualora la residenza nell'altro Cantone non fosse temporanea o lo
straniero intendesse trasferire in esso il centro della sua attività, egli dovrà prima
procurarsi il suo consenso. Se l'altro Cantone reputa indesiderabile la presenza dello
straniero, può proporre all'autorità federale di ritirargli il permesso di dimora ...
Prima di decidere, l'autorità federale sentirà il parere del Cantone che li ha rilasciati.

3

Lo straniero che si trasferisca da un Cantone in un altro deve notificare, entro otto giorni, il suo arrivo all'autorità di polizia degli stranieri del nuovo luogo di dimora.
A lui pure si applica l'articolo 3 capoverso 3.11

Art. 9


12

1

Il permesso di dimora perde ogni validità: a.

alla sua scadenza, quando non sia stato prorogato; b.

col rilascio di un permesso in un altro Cantone; c.

con la notificazione della partenza o quando la dimora cessi di fatto; d.

in seguito ad espulsione o a rimpatrio; e.

col ritiro previsto nell'articolo 8 capoverso 2.

2

Il permesso di dimora può essere revocato: a.

quando lo straniero l'abbia ottenuto dando indicazioni false o tacendo
scientemente dei fatti d'importanza essenziale; 10

Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 1986 (RU 1987 1665; FF 1986 I 1). Nuovo testo
giusta il n. III della LF del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1034 1043;
FF 1987 III 245).

11

Nuovo testo giusta l'art. 1 della LF dell'8 ott. 1948, in vigore dal 21 mar. 1949
(RU 1949 I 225 232).

12

Nuovo testo giusta l'art. 1 della LF dell'8 ott. 1948, in vigore dal 21 mar. 1949
(RU 1949 I 225 232).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 4

142.20

b.

quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della concessione del permesso o quando la condotta dello straniero dia motivo a gravi
lagnanze;

c.

quando il permesso sia stato accordato soltanto con riserva di revoca.

3

Il permesso di domicilio perde ogni validità: a.

col rilascio di un permesso in un altro Cantone; b.

in seguito ad espulsione o a rimpatrio; c.

non appena lo straniero notifichi la sua partenza o quando egli risieda effettivamente all'estero durante sei mesi; a domanda presentata entro i sei mesi, il
termine può essere prolungato fino a due anni; d.

se lo straniero che aveva ottenuto il permesso in base ad un documento di legittimazione nazionale riconosciuto e valevole, cessa di possedere siffatto
documento; in questo caso il permesso può essergli nuovamente concesso e
l'articolo 6 capoverso 2 è applicabile.

4

Il permesso di domicilio può essere revocato: a.

quando lo straniero l'abbia ottenuto dando indicazioni false o tacendo
scientemente dei fatti d'importanza essenziale; b.

quando non venga fornita la garanzia richiesta secondo l'articolo 6 capoverso 2.

5

...13

Art 1014

1

Lo straniero non può essere espulso dalla Svizzera o da un Cantone se non per le seguenti ragioni:

a.

quando egli sia stato punito dall'autorità giudiziaria per un crimine o un delitto; b.

quando la sua condotta in generale e i suoi atti permettano di concludere che
egli non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese
che lo ospita;

c.

quando in seguito a malattia mentale abbia compromesso l'ordine pubblico; d.

quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cada in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica.

2

L'espulsione prevista nel capoverso 1 lettera c o d può essere pronunciata solo nel caso in cui il ritorno dell'espulso nel suo Paese d'origine è possibile e può essere ragionevolmente richiesto.

13

Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 1986 (RU 1987 1665; FF 1986 I 1).

14

Nuovo testo giusta l'art. 1 della LF dell'8 ott. 1948, in vigore dal 21 mar. 1949
(RU 1949 I 225 232).

Dimora e domicilio degli stranieri - LF 5

142.20

3

L'espulsione può essere limitata al territorio di un Cantone solo in via eccezionale e unicamente nel caso che lo straniero possegga o ottenga un permesso in un altro
Cantone.

4

La presente legge non tocca l'espulsione, prevista dalla Costituzione federale15, degli stranieri che compromettono la sicurezza interna od esterna della Svizzera, nè
quella pronunziata da un'autorità giudiziaria in via penale.

Art 1116

1

L'espulsione può essere pronunziata per un tempo indeterminato o per un termine non inferiore a due anni.

2

...17

3

L'espulsione sarà pronunciata solo se dall'insieme delle circostanze sembri adeguata. Saranno parimente evitati rigori inutili nelle espulsioni decise secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera d. In questi casi potrà essere ordinato il solo rimpatrio.

4

Le persone espulse non possono, per tutta la durata dell'espulsione, venire in Svizzera. In casi eccezionali, l'espulsione può essere temporaneamente sospesa o tolta
intieramente, senza peraltro che con ciò sia ristabilito un permesso annullato da essa.


Art. 12

1

Lo straniero che non è al beneficio di alcun permesso può in ogni tempo essere obbligato a lasciare la Svizzera.

2

Lo straniero è obbligato a lasciare il Cantone alla scadenza del permesso.

3

Lo straniero è inoltre tenuto a partire quando gli sia rifiutata la concessione o la proroga d'un permesso ovvero quando il permesso gli sia revocato o ritirato in applicazione dell'articolo 8 capoverso 2. In questi casi l'autorità gli assegna un termine
di partenza. Se l'autorità è cantonale, l'ordine di partire vale solo per il territorio del
Cantone; se l'autorità è federale, lo straniero deve lasciare la Svizzera. L'autorità
federale competente può trasformare l'ordine di lasciare un Cantone in un ordine di
lasciare la Svizzera.

4

L'autorità assegna parimente un termine di partenza allo straniero espulso.


Art. 13


18

1

L'autorità federale può vietare l'entrata in Svizzera di stranieri indesiderabili. Essa può parimente, ma per una durata non superiore a tre anni, vietare l'entrata in Svizzera di stranieri che abbiano contravvenuto gravemente o più volte alle prescrizioni 15

RS 101

16

Nuovo testo giusta l'art. 1 della LF dell'8 ott. 1948, in vigore dal 21 mar. 1949
(RU 1949 I 225 232).

17

Abrogato dal n. III della LF del 23 mar. 1990 (RU 1991 1034; FF 1987 III 245).

18

Nuovo testo giusta l'art. 1 della LF dell'8 ott. 1948, in vigore dal 21 mar. 1949
(RU 1949 I 225 232).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 6

142.20

sulla polizia degli stranieri, ad altre disposizioni di legge o a decisioni prese dall'autorità in base a queste disposizioni. Fintanto che vale questo divieto, lo straniero non
potrà varcare il confine, senza il permesso esplicito dell'autorità che l'ha emanato.

2

L'autorità federale può emanare una restrizione d'entrata nei confronti di uno straniero la cui entrata o il ritorno in Svizzera per determinati scopi sia indesiderabile.
Questa misura consiste nel divieto di venire in Svizzera per gli scopi indicati nella
decisione, senza l'esplicita autorizzazione dell'autorità federale. La durata della restrizione non può superare due anni.

a19 Allo scopo di garantire l'attuazione della procedura di allontanamento, la competente
autorità cantonale può far incarcerare per tre mesi al massimo, durante la preparazione della decisione in merito al diritto di soggiorno, lo straniero privo di permesso
di dimora o di domicilio che: a.

nella procedura d'asilo o d'allontanamento rifiuta di dichiarare la propria
identità, presenta più domande d'asilo sotto diverse identità o ripetutamente
non dà seguito a una citazione senza sufficiente motivo; b.

abbandona il territorio che gli è attribuito giusta l'articolo 13e o accede a un
territorio che gli è vietato; c.20 entra in territorio svizzero nonostante che gliene sia stato fatto divieto e non può essere allontanato immediatamente; d.

presenta domanda d'asilo dopo un'espulsione amministrativa cresciuta in
giudicato secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera a o b o dopo un'espulsione giudiziaria senza condizionale; e.

minaccia in modo grave o espone a serio pericolo la vita o la salute altrui e
per questa ragione è perseguito penalmente o è stato condannato.

b21 1

Se l'allontanamento è eseguibile oppure se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, l'autorità cantonale competente, allo scopo di
garantire l'esecuzione può: a.

mantenere in carcere lo straniero che già vi si trova sulla base dell'articolo
13a;

b.

incarcerare lo straniero, se sono dati motivi giusta l'articolo 13a lettere b, c o
e;

19

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995
(RU 1995 146 152; FF 1994 I 273).

20

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° ott. 1999
(RU 1999 1111 2253; FF 1996 II 1).

21

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995
(RU 1995 146 152; FF 1994 I 273).

Dimora e domicilio degli stranieri - LF 7

142.20

c.

incarcerare lo straniero, se indizi concreti fanno temere che lo stesso intende
sottrarsi all'espulsione, in particolare perché il suo comportamento precedente indica ch'egli non si attiene alle disposizioni delle autorità.

2

La carcerazione può durare tre22 mesi al massimo; se particolari ostacoli si oppongono all'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione, con il consenso dell'autorità giudiziaria cantonale la carcerazione può essere prorogata di sei mesi al massimo.

3

Va fatto subito il necessario per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione.

c23 1

La carcerazione è ordinata dall'autorità del Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione.

2

La legalità e l'adeguatezza della carcerazione sono esaminate da un'autorità giudiziaria il più tardi entro 96 ore, dopo audizione in procedura orale.

3

Nel decidere la carcerazione o il mantenimento o la revoca di quest'ultima, l'autorità giudiziaria24 tiene conto, oltre che dei motivi di carcerazione, segnatamente della
situazione familiare dell'interessato e delle circostanze in cui la carcerazione dev'essere eseguita. È esclusa la carcerazione preliminare o in vista di sfratto di fanciulli e
adolescenti che non hanno ancora compiuto i 1525 anni.

4

Lo straniero incarcerato può, dopo un mese, presentare istanza di scarcerazione.

L'autorità giudiziaria decide in merito all'istanza entro otto giorni feriali, sulla base
di un'udienza. Una nuova istanza di scarcerazione può essere presentata dopo un
mese se si tratta di carcerazione secondo l'articolo 13a e dopo due mesi se si tratta di
carcerazione secondo l'articolo 13b.

5

La carcerazione ha termine se: a.

il motivo della carcerazione è venuto a mancare o se risulta che l'esecuzione
dell'allontanamento o dell'espulsione è inattuabile per motivi giuridici o effettivi; b.

è stata accolta un'istanza di scarcerazione; c.

la persona incarcerata comincia a scontare una pena o misura privativa della
libertà.

6

L'autorità competente decide immediatamente in merito al diritto di soggiorno dello straniero incarcerato.

22

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LCR-RS 171.11).

23

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995
(RU 1995 146 152; FF 1994 I 273).

24

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LCR-RS 171.11).

25

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LCR-RS 171.11).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 8

142.20

d26 1

I Cantoni provvedono affinché in Svizzera sia informata una persona designata dall'incarcerato. Questi può comunicare verbalmente e per scritto con il rappresentante
legale.

2

La carcerazione è eseguita in locali adeguati. Va evitato di collocare le persone incarcerate in base alla presente legge con persone in carcerazione preventiva o detenute in esecuzione della pena. Per quanto possibile, all'incarcerato è offerta un'occupazione adeguata.

e27 1

Allo straniero privo di permesso di dimora o di domicilio che disturba o mette in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblico l'autorità cantonale competente può imporre
di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio, segnatamente al fine di
lottare contro il traffico di stupefacenti.

2

Queste misure sono ordinate dall'autorità del Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. Il divieto di accedere a un dato territorio può
essere ordinato anche dall'autorità del Cantone in cui si trova questo territorio.

3

Contro le misure ordinate è dato il ricorso a un'autorità giudiziaria cantonale. Il ricorso non ha effetto sospensivo.


Art. 14


28

1

L'autorità cantonale competente può sfrattare uno straniero dal Paese verso uno Stato da essa designato, se: a.

lo straniero lascia trascorrere il termine che gli è fissato per la partenza; b.

l'allontanamento o l'espulsione può essere eseguito immediatamente; c.

lo straniero è in carcere in base all'articolo 13b ed è data una decisione d'allontanamento o espulsione cresciuta in giudicato.

2

Lo straniero che ha la possibilità di recarsi legalmente in più di uno Stato è sfrattato nel Paese di sua scelta.

3

Durante la procedura di allontanamento o di espulsione, l'autorità competente secondo il diritto cantonale può ordinare la perquisizione dello straniero e degli oggetti
ch'egli porta con sé, allo scopo di mettere al sicuro i documenti di viaggio e di legittimazione. La perquisizione può essere attuata soltanto da persona dello stesso sesso.

26

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995
(RU 1995 146 152; FF 1994 I 273).

27

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995
(RU 1995 146 152; FF 1994 I 273).

28

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995
(RU 1995 146 152; FF 1994 I 273).

Dimora e domicilio degli stranieri - LF 9

142.20

4

Se è stata pronunciata una decisione di prima istanza, l'autorità giudiziaria può ordinare la perquisizione di un'abitazione o di altri locali se è dato il sospetto che vi si
tiene nascosto uno straniero che dev'essere allontanato o espulso.

a29 1

Se l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione non è possibile, non ammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio federale dei rifugiati dispone l'ammissione provvisoria.30

2 L'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire o essere allontanato né
verso il Paese d'origine o di provenienza, né verso un Paese terzo.31 3 L'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero
verso il Paese d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo è contrario a impegni
di diritto internazionale.32 4 L'esecuzione non è ragionevolmente esigibile in particolare se implica per lo straniero un'esposizione concreta a pericolo.33 4bis Se l'esecuzione dell'allontanamento espone il richiedente l'asilo a una grave situazione personale ai sensi dell'articolo 44 capoverso 3 della legge sull'asilo del 26
giugno 199834, l'Ufficio federale dei rifugiati può deciderne l'ammissione provvisoria.35 5 ...36

6 I capoversi 4 e 4bis non sono applicabili se lo straniero allontanato o espulso ha
messo in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici o li compromette in maniera
grave.37

29

Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1986 (RU 1987 1665; FF 1986 I 1). Nuovo testo
giusta il n. II del DF del 22 giu. 1990 concernente la procedura d'asilo, in vigore sino al
31 dic. 1995 (RU 1990 938; FF 1990 II 425), prorogato fino al 31 dic. 1997 dal n. I del
DF del 23 giu. 1995 (RU 1995 4356; FF 1995 I 301) e fino al 31 dic. 2000 dal n . I del
DF del 20 giu. 1997 (RU 1997 2372; FF 1997 I 781).

30

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995
(RU 1995 146 152; FF 1994 I 273).

31

Nuovo testo giusta l'allegato alla legge del 26 giugno 1998 sull'asilo, in vigore dal 1° ott.
1999 (RS 142.31).

32

Nuovo testo giusta l'allegato alla legge del 26 giugno 1998 sull'asilo, in vigore dal 1° ott.
1999 (RS 142.31).

33

Nuovo testo giusta l'allegato alla legge del 26 giugno 1998 sull'asilo, in vigore dal 1° ott.
1999 (RS 142.31).

34

RS 142.31

35

Introdotto dall'allegato alla legge del 26 giugno 1998 sull'asilo, in vigore dal 1° ott. 1999
(RS 142.31).

36

Abrogato dall'allegato alla legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (RS 142.31).

37

Nuovo testo giusta l'allegato alla legge del 26 giugno 1998 sull'asilo, in vigore dal 1° ott.
1999 (RS 142.31).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 10

142.20

b38 1

L'ammissione provvisoria può essere proposta dall'Ufficio federale degli stranieri, dal Ministero pubblico della Confederazione e dall'autorità cantonale di polizia degli
stranieri.39

2

L'ammissione provvisoria deve essere revocata se l'esecuzione è lecita e se lo straniero ha la possibilità di recarsi legalmente in uno Stato terzo o di ritornare nel Paese
d'origine o di ultima residenza e lo si possa ragionevolmente pretendere da lui. Tali
misure decadono se lo straniero lascia liberamente la Svizzera o vi ottiene un permesso di dimora.40 2bis L'ammissione provvisoria ai sensi dell'articolo 14a capoverso 4bis può essere
abrogata se lo straniero non si trova più in una grave situazione personale come definita all'articolo 44 capoverso 3 della legge sull'asilo del 26 giugno 199841 o se sono
dati motivi ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 lettere a o b.42 3 ...43

4 L'assunzione delle spese di partenza e il versamento di un aiuto al ritorno da parte
della Confederazione sono retti dagli articoli 92 e 93 della legge sull'asilo, sempre
che si applichino ai richiedenti l'asilo.44
c45 1 Fatto salvo l'articolo 14b capoversi 2 e 2bis, l'ammissione provvisoria può essere
pronunciata per dodici mesi. Il Cantone di dimora ne prolunga la durata, di norma, di
dodici mesi ogni volta.

2 Lo straniero ammesso a titolo provvisorio può scegliere liberamente il luogo di dimora nel territorio dell'attuale Cantone di dimora o del Cantone di assegnazione.46 3 Le autorità cantonali autorizzano lo straniero a esercitare un'attività lucrativa dipendente per quanto il mercato del lavoro e la situazione economica lo consentano.

38

Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1986 (RU 1987 1665; FF 1986 I 1). Nuovo testo
giusta il n. II del DF del 22 giu. 1990 concernente la procedura d'asilo, in vigore sino al
31 dic. 1995 (RU 1990 938; FF 1990 II 425) e prorogato fino al 31 dic. 1997 dal n. I del
DF del 23 giu. 1995 (RU 1995 4356; FF 1995 I 301) e fino al 31 dic. 2000 dal n . I del
DF del 20 giu. 1997 (RU 1997 2372; FF 1997 I 781).

39

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995
(RU 1995 146 152; FF 1994 I 273).

40

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995
(RU 1995 146 152; FF 1994 I 273).

41

RS 142.31; RU 1999 2262 42

Introdotto dall'allegato alla legge del 26 giugno 1998 sull'asilo, in vigore dal 1° ott. 1999
(RS 142.31).

43

Abrogato dall'allegato alla legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (RS 142.31).

44

Nuovo testo giusta l'allegato alla legge del 26 giugno 1998 sull'asilo, in vigore dal 1° ott.
1999 (RS 142.31).

45

Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1986 (RU 1987 1665; FF 1986 I 1). Nuovo testo
giusta l'allegato alla legge del 26 giugno 1998 sull'asilo, in vigore dal 1° ott. 1999
(RS 142.31).

46

Il testo della nota a piè di pagina (vedi FF 1998 2826) cade in quanto non è stato richiesto
un referendum contro la ivi citata modifica della LDDS del 26 giugno 1998.

Dimora e domicilio degli stranieri - LF 11

142.20

4 Fissazione, versamento e conteggio delle prestazioni assistenziali sono retti dal diritto cantonale. Il capitolo 5 della legge sull'asilo del 26 giugno 199847 si applica per
analogia. L'assistenza ai rifugiati ammessi provvisoriamente è retta dalle disposizioni dei capitoli 5 e 6 della legge sull'asilo applicabili ai rifugiati.

5 Per ogni straniero ammesso provvisoriamente, la Confederazione versa ai Cantoni
la somma forfettaria prevista dall'articolo 88 capoverso 1 lettera a della legge
sull'asilo. L'obbligo di rimborsare le spese sorge al momento della presentazione
della domanda ai sensi dell'articolo 14b capoverso 1 o dell'ammissione provvisoria
ai sensi dell'articolo 14a capoverso 1 e dura fino alla data fissata dall'Ufficio federale dei rifugiati per l'abrogazione dell'ammissione provvisoria.

6 Gli stranieri ammessi provvisoriamente sono obbligati a fornire garanzie per il rimborso delle spese d'assistenza, procedura, partenza ed esecuzione. Gli articoli 85-87
e le disposizioni del capitolo 10 della legge sull'asilo si applicano per analogia.

d ...

e48 1

La Confederazione può finanziare in tutto od in parte la costruzione e la sistemazione di stabilimenti cantonali destinati esclusivamente all'esecuzione della carcerazione preliminare o in vista di sfratto. Alla procedura si applicano per analogia le
pertinenti disposizioni delle sezioni 2 e 5-8 della legge federale del 5 ottobre 198449
sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle
misure.

2

La Confederazione partecipa con una somma forfettaria giornaliera alle spese d'esercizio dei Cantoni per l'esecuzione della carcerazione preliminare o in vista di
sfratto. Questa somma è versata per: a.

richiedenti l'asilo; b.

rifugiati e stranieri la cui incarcerazione è in relazione con la revoca di
un'ammissione provvisoria; c.

persone la cui incarcerazione è stata ordinata in relazione con una decisione
d'espulsione dell'Ufficio federale dei rifugiati; d.

rifugiati espulsi secondo l'articolo 44 della legge sull'asilo del 5 ottobre
197950.

47

RS 142.31

48

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995
(RU 1995 146 152; FF 1994 I 273).

49

RS 341

50

[RU 1980 1718, 1986 2062, 1987 1674, 1990 938 1587, 1994 1634 2876, 1995 146
1126 4536, 1997 2372 2394, 1998 1582]. Vedi attualmente la legge del 26 giugno 1998
sull'asilo (RS 142.31).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 12

142.20

Sezione 2:51 Delle autorità e della procedura

Art. 15

1

Ogni Cantone designa un'autorità cantonale di polizia degli stranieri (polizia cantonale degli stranieri), la quale esercita tutte le funzioni che non spettano a un'autorità federale o che non sono affidate dalla legislazione cantonale ad altra autorità.

2

La facoltà di espellere uno straniero nonché di rilasciare o di mantenere un permesso di dimora o di domicilio ... sarà conferita alla polizia cantonale degli stranieri o ad
un'autorità ad essa preposta. In via eccezionale e col consenso del Consiglio federale, anche delle autorità subalterne potranno essere dichiarate competenti a decidere
in materia di dimora; parimente, più autorità dello stesso grado, in materia
d'espulsione.

3

L'Ufficio federale degli stranieri52 esercita tutte le funzioni di polizia degli stranieri non affidate ad altra autorità federale.

4

L'Ufficio federale dei rifugiati è competente per ordinare ed eseguire l'ammissione provvisoria, salvo che la presente legge ne incarichi i Cantoni.53 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia determina i casi in cui è necessario il suo consenso per
sospendere o revocare l'espulsione dal territorio svizzero pronunciata in virtù
dell'articolo 10.54


Art. 16

1

Nelle loro decisioni, le autorità competenti a concedere i permessi terranno conto degli interessi morali ed economici del Paese nonché dell'eccesso della popolazione
straniera.

2

Prima di rilasciare un permesso che autorizzi ad assumere un impiego, si sentirà di regola il parere dell'ufficio di collocamento competente.

3

Salve le eccezioni che avesse a consentire il Consiglio federale, agli stranieri di cui si presuma che si fermeranno a lungo in Svizzera, non si rilascerà alcun permesso,
prima che abbiano presentato un estratto del casellario giudiziario.


Art. 17

1

Anche se è previsto che lo straniero si stabilisca durevolmente in Svizzera, di regola l'autorità gli rilascerà dapprima solo un permesso di dimora. L'Ufficio federale

51

Originario Capo II.

52

Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento
delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici
(non pubblicato). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

53

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995
(RU 1995 146 152; FF 1994 I 273).

54

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1988
(RU 1987 1665 1668; FF 1986 I 1).

Dimora e domicilio degli stranieri - LF 13

142.20

degli stranieri stabilirà caso per caso la data a contare dalla quale potrà essere accordato il domicilio.

2

Se questa data è già stata stabilita o se lo straniero possiede il permesso di domicilio, il coniuge ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora fintanto che
i coniugi vivono insieme. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni,
anche il coniuge ha diritto al permesso di domicilio. I figli celibi d'età inferiore a
18 anni hanno il diritto d'essere inclusi nel permesso di domicilio se vivono con i
genitori. Questi diritti si estinguono se l'avente diritto viola l'ordine pubblico.55

Art. 18

1

La decisione cantonale che rifiuta un permesso è definitiva, salvo quanto dispone l'articolo 21.

2

I Cantoni sono competenti ad accordare di moto proprio permessi di dimora: a.

agli stranieri che non esercitano un'attività lucrativa, sino a due anni, purché,
dato lo scopo della dimora e le circostanze, sia verosimile che si tratterranno
in Svizzera solo per un tempo limitato; agli scolari, per la durata della loro scuola; agli studenti, sino alla fine dei loro studi; agli ammalati che si trovano in stabilimenti di cura, sino alla loro uscita dallo
stabilimento;

b.56 alle donne di servizio e alla mano d'opera nell'agricoltura sino a cinque anni; c.

ai lavoranti di stagione, per una stagione, ma non oltre i nove mesi; se il
Segretariato di Stato d'economia57 stabilisce che per determinati mestieri non
si possa ammettere ogni anno più di un dato numero di lavoranti di stagione,
nell'accordare i permessi si starà nei limiti di questo contingente.

3

Per tutti gli altri permessi occorre l'approvazione dell'Ufficio federale degli stranieri. Salvo disposizione contraria di esso, tutti i Cantoni possono accordare permessi nei limiti di quest'approvazione. Per la dimora ... l'approvazione può essere
subordinata a condizioni e limitazioni.

4

Il Consiglio federale può regolare la competenza dei Cantoni, dopo averli sentiti, derogando alle disposizioni dei capoversi 2 e 3.58 5

Anche nei casi in cui sia necessaria l'approvazione dell'Ufficio federale degli stranieri, i Cantoni possono accordare in via provvisoria un permesso di dimora ...

55

Nuovo testo giusta il n. III della LF del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 1034 1043; FF 1987 III 245).

56

Nuovo testo giusta l'art. 1 della LF dell'8 ott. 1948, in vigore dal 21 mar. 1949
(RU 1949 I 225 232).

57

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta
modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

58

Introdotto dall'art. 1 della LF dell'8 ott. 1948, in vigore dal 21 mar. 1949
(RU 1949 I 225 232).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 14

142.20

quando l'esercizio di un'attività lucrativa da parte di uno straniero non ammetta indugi; essi devono però avvertirne immediatamente l'Ufficio federale degli stranieri.59 6

Le autorità federali e cantonali devono sbrigare con la massima sollecitudine le domande loro presentate.60

Art. 19

1

Qualora le decisioni menzionate nel capoverso 2 dell'articolo 15 non siano riservate al Governo cantonale o al capo di un suo Dipartimento o non sia ammesso il
ricorso all'autorità federale, il diritto cantonale deve prevedere, per i casi di rifiuto,
la facoltà di ricorrere a un'autorità cantonale superiore.

2

Le decisioni che negano il permesso di dimora o di domicilio ..., come pure i decreti di espulsione e le decisioni che ritirano o revocano i permessi devono essere
motivati per iscritto; nei casi in cui si può ricorrere s'indicherà il termine e l'autorità
di ricorso. Il ricorrente o il suo rappresentante ha il diritto di consultare gli atti, salvo
che ragioni d'ordine pubblico o di sicurezza pubblica non vi si oppongano.


Art. 20


61

1

Sono impugnabili con ricorso al Dipartimento federale di giustizia e polizia: a.

le decisioni dell'Ufficio federale degli stranieri; b.62 le decisioni dell'Ufficio federale dei rifugiati sull'ammissione provvisoria di stranieri; fanno eccezione le decisioni prese in virtù dell'articolo 44 capoversi 2 e 3 della legge sull'asilo del 26 giugno 199863.

2

Hanno diritto di ricorrere, oltre lo straniero, l'autorità cantonale competente e altri interessati.

3

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia decide inappellabilmente, in quanto non sia dato il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.


Art. 21


64

Le disposizioni della legge federale del 20 dic. 196865 sulla procedura amministrativa e della legge federale del 16 dic. 194366 sull'organizzazione giudiziaria concer59

Primitivo cpv. 4. Nuovo testo giusta l'art. 1 della LF dell'8 ott. 1948, in vigore dal 21 mar.
1949 (RU 1949 I 225 232).

60

Primitivo cpv. 5.

61

Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 n. 5 della LF del 20 dic. 1968 che modifica l'OG, in
vigore dal 1° ott. 1969 (RS 173.110 in fine, disp. fin. mod. 20 dic. 1968).

62

Nuovo testo giusta l'allegato alla legge del 26 giugno 1998 sull'asilo, in vigore dal 1° ott.
1999 (RS 142.31).

63

RS 142.31; RU 1999 2262 64

Abrogato dall'art. 51 n. 1 della L del 5 ott. 1979 sull'asilo [RU 1980 1718]. Nuovo testo
giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 1111 2253;
FF 1996 II 1).

65

RS 172.021

66

RS 173.110

Dimora e domicilio degli stranieri - LF 15

142.20

nenti la sospensione dei termini non si applicano alla procedura ai sensi degli articoli
13a, 13b e 13e.


Art. 22

La presente legge non tocca il ricorso per violazione delle disposizioni di trattati internazionali di domicilio.

a67 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia sostiene i Cantoni incaricati dell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione di stranieri adottando in particolare
le misure seguenti:

a.

collabora per l'ottenimento dei documenti di viaggio; b.

organizza possibilità di partenza; c.

coordina la collaborazione tra più Cantoni coinvolti nonché la collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri.

Sezione 3:68 Disposizioni concernenti la protezione dei dati
b L'Ufficio federale degli stranieri e, nei limiti delle sue competenze, il Servizio dei ricorsi del Dipartimento federale di giustizia e polizia possono trattare o far trattare
dati personali concernenti gli stranieri se necessari per l'adempimento del loro mandato legale. Possono essere trattati segnatamente i dati seguenti: a.

generalità;

b.

regolamentazione di polizia degli stranieri; c.

attività professionale; d.

misure e sanzioni amministrative e penali; e.

inosservanza di obblighi di diritto pubblico o mancato versamento di pensioni alimentari.

c 1 Per l'adempimento dei suoi compiti, segnatamente per la lotta contro reati commessi nel settore degli stranieri, l'Ufficio federale degli stranieri può comunicare, per
trattamento, dati personali relativi a stranieri alle autorità estere e alle organizzazioni 67

Introdotto dal n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° ott. 1999
(RU 1999 1111 2253; FF 1996 II 1).

68

Introdotta dal n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° mar. 1999
(RU 1999 1111 1117; FF 1996 II 1).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 16

142.20

internazionali incaricate di compiti corrispondenti, a condizione che queste garantiscano una protezione equivalente dei dati trasmessi.

2 I dati personali seguenti possono essere comunicati in virtù del capoverso 1: a.

le generalità (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, sesso, nazionalità) della persona interessata e, se del caso, dei congiunti; b.

indicazioni concernenti il passaporto o altri documenti d'identità; c.

altri dati che permettono di accertare l'identità di una persona; d.

indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari; e.

indicazioni sull'autorizzazione di residenza e i visti accordati; f.

indicazioni sullo stato di salute, nella misura in cui siffatta comunicazione
sia nell'interesse della persona interessata.

3 Allo scopo di stabilire l'identità di uno straniero, è possibile prenderne le impronte
digitali o fotografie in occasione dell'esame delle condizioni d'entrata in Svizzera
nonché di procedure di polizia degli stranieri. Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

d 1 L'Ufficio federale degli stranieri tiene, in collaborazione con i servizi federali menzionati nell'articolo 22e e con la partecipazione dei Cantoni, un registro automatizzato degli stranieri (Registro centrale degli stranieri).

2 Il Registro centrale degli stranieri serve alla razionalizzazione dei lavori, ai controlli prescritti dalla legislazione sugli stranieri, all'allestimento di statistiche sugli
stranieri e, in casi particolari, a facilitare l'assistenza amministrativa.

3 Per il resto, il Registro centrale degli stranieri serve al controllo e al rilascio automatizzato dei visti. Allo scopo, è allestita una specifica raccolta di dati relativi ai visti. In tale ambito sono trattati anche dati degni di particolare protezione, segnatamente relativi agli allontanamenti, ai divieti di entrata in Svizzera e alle espulsioni.

e 1 L'Ufficio federale degli stranieri può accordare alle autorità enumerate qui di seguito l'accesso diretto con procedura di richiamo ai dati personali del Registro centrale, nella misura in cui l'adempimento dei compiti legali lo esiga: a.

le autorità cantonali e comunali di polizia degli stranieri, per l'adempimento
dei loro compiti secondo la presente legge; b.

le rappresentanze svizzere all'estero, per l'esame delle domande di visto; c.

le autorità federali, cantonali e comunali preposte al mercato del lavoro, per
l'adempimento dei loro compiti conformemente all'ordinanza del 6 ottobre
198669 che limita l'effettivo degli stranieri; 69

RS 823.21

Dimora e domicilio degli stranieri - LF 17

142.20

d.

le autorità federali incaricate delle questioni dell'asilo, per l'adempimento dei
loro compiti in virtù della legge sull'asilo del 26 giugno 199870 e della presente
legge;

e.

il Servizio dei ricorsi del Dipartimento federale di giustizia e polizia, per
l'istruzione dei ricorsi conformemente alla presente legge; f.

i posti di frontiera, per il controllo d'identità e il rilascio di visti d'eccezione; g.

le autorità di polizia cantonali e comunali, per i controlli giusta la presente
legge nonché per l'identificazione di persone nell'ambito di inchieste di polizia di sicurezza e di polizia criminale; h.

la Cassa svizzera di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni da parte di stranieri che hanno lasciato la Svizzera e il calcolo delle
prestazioni dovute loro; i.

le autorità federali competenti nei settori della sicurezza interna e della polizia:
1.

...71

2.

esclusivamente per scopi d'identificazione delle persone in rapporto con
i compiti nel settore dello scambio internazionale e intercantonale delle
informazioni di polizia, 3.

esclusivamente per scopi d'identificazione delle persone in rapporto con
le procedure d'estradizione, con l'assistenza giudiziaria e amministrativa, con il perseguimento e l'esecuzione penali in via sostitutiva nonché con il controllo delle registrazioni RIPOL ai sensi dell'ordinanza
RIPOL del 19 giugno 199572, 4.

per la gestione della polizia politica degli stranieri, segnatamente per
quanto concerne i divieti d'entrata e le espulsioni allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera, 5.

esclusivamente per l'identificazione delle persone in occasione delle inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria.

2 Di norma i dati personali relativi a terzi non coinvolti non devono essere accessibili
con la procedura di richiamo e non devono in alcun caso essere trattati ulteriormente.

3 Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione concernenti l'organizzazione
e la gestione del Registro centrale degli stranieri, il catalogo dei dati da rilevare,
l'accesso ai dati nonché le autorizzazioni di trattamento, la durata di conservazione,
l'archiviazione e la distruzione dei dati.

f L'Ufficio federale degli stranieri gestisce, in collaborazione con il Servizio dei ricorsi del Dipartimento federale di giustizia e polizia e le autorità cantonali e comu70

RS 142.31

71

Abrogato dal n. IV 2 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento
di basi legali per il trattamento di dati personali (RU 2000 1891; FF 1999 7979).

72

RS 172.213.61

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 18

142.20

nali di polizia degli stranieri, un sistema di gestione elettronica dei fascicoli personali, delle informazioni e della documentazione. Tale sistema permette di semplificare le operazioni di procedura necessarie per l'adempimento dei compiti in virtù
della presente legge e rende possibile un accesso rapido e semplice alla documentazione.

g I ricorsi fondati sulle disposizioni della presente sezione sono retti dall'articolo 25
della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati73.

Sezione 4: 74 Disposizioni penali

Art. 23


75

1

Chiunque contraffà i documenti di legittimazione da presentare alle autorità di polizia degli stranieri o ne altera di veri o chi scientemente adopera o procura siffatti
documenti falsi o alterati,
chiunque scientemente usa documenti di legittimazione autentici non destinati a lui,
chiunque cede, perché ne sia fatto uso, documenti autentici a persone che non vi
hanno diritto,
chiunque entra in Svizzera o vi risiede illegalmente,
chiunque, in Svizzera o all'estero, facilita od aiuta a preparare l'entrata o l'uscita illegale o un soggiorno illegale,
è punito con la detenzione fino a sei mesi. A questa pena può essere aggiunta la
multa fino a diecimila franchi; nei casi poco gravi, si potrà infliggere solo una multa.

2

Chiunque, nell'intento di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento, facilita od aiuta a preparare l'entrata o il soggiorno illegali di uno straniero è punito con la
detenzione e con la multa fino a centomila franchi. La stessa pena è applicabile se
l'autore, senza fine di arricchimento, agisce per un'associazione o un gruppo di persone costituitosi per commettere ripetutamente tali atti.76 3

Nel caso in cui lo straniero sia immediatamente respinto al confine si potrà prescindere da ogni pena per entrata illegale. Non è punibile lo straniero che si rifugia
in Svizzera, qualora la natura e la gravità delle persecuzioni alle quali è esposto giustifichino il passaggio illegale della frontiera; del pari, chi gli presta aiuto non è punibile se è spinto da motivi rispettabili.77 73

RS 235.1

74

Originario Capo III.

75

Nuovo testo giusta l'art. 1 della LF dell'8 ott. 1948, in vigore dal 21 mar. 1949
(RU 1949 I 225 232).

76

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988
(RU 1988 332 333; FF 1986 III 217).

77

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988
(RU 1988 332 333; FF 1986 III 217).

Dimora e domicilio degli stranieri - LF 19

142.20

4

Chiunque, intenzionalmente, impiega stranieri non autorizzati a lavorare in Svizzera è punito, per ogni straniero impiegato illegalmente, con la multa fino a cinquemila franchi, cumulata se del caso con la pena prevista nel capoverso 1. Se l'autore
ha agito per negligenza, la multa non può eccedere i tremila franchi. Nei casi di minima gravità, si potrà prescindere da ogni pena. Se l'autore ha agito per fine di lucro,
il giudice non è vincolato da questi massimi.78 5

Chiunque è già stato oggetto di una condanna passata in giudicato per un atto intenzionale secondo il capoverso 4 e, entro cinque anni, reimpiega illegalmente uno
straniero può essere punito, oltre che con la multa, con la detenzione fino a sei mesi
o con l'arresto.79

6

Le altre infrazioni alle disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti delle autorità competenti sono punite con la multa fino a duemila franchi; nei casi di
minima gravità si potrà prescindere da ogni pena.80
a81 Chi non ottempera alle misure giusta l'articolo 13e è punito con l'arresto o con la
detenzione fino a un anno ove risulti che l'allontanamento o l'espulsione è inattuabile
per motivi giuridici o effettivi.


Art. 24


82

1

Le infrazioni di cui all'articolo 23 e 23a sono perseguite e giudicate dai Cantoni.83 Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale svizzero del 21 dicembre
193784. Se un'infrazione è stata commessa in più Cantoni, la competenza a procedere
spetta al Cantone che per primo ha iniziato il procedimento.

2

Nei casi poco gravi, e quando sia provato lo stato d'indigenza, le multe potranno essere condonate dai Governi cantonali.

3

...85

78

Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 332 333;
FF 1986 III 217).

79

Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 332 333;
FF 1986 III 217).

80

Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 332 333;
FF 1986 III 217).

81

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995
(RU 1995 146 152; FF 1994 I 273).

82

Nuovo testo giusta l'art. 1 della LF dell'8 ott. 1948, in vigore dal 21 mar. 1949
(RU 1949 I 225 232).

83

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995
(RU 1995 146 152; FF 1994 I 273).

84

RS 311.0

85

Abrogato dal n. I della LF del 9 ott. 1987 (RU 1998 332; FF 1986 III 217).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 20

142.20

a86 Su istruzione dell'Ufficio federale degli stranieri, le rappresentanze svizzere all'estero, i posti di frontiera e le autorità cantonali competenti possono confiscare, rispettivamente mettere al sicuro a destinazione degli aventi diritto, i documenti di viaggio
falsi e falsificati nonché i documenti autentici utilizzati in maniera abusiva. È fatta
salva la confisca nell'ambito di un procedimento penale.

Sezione 5: Disposizioni finali87

Art. 25

1

Il Consiglio federale esercita l'alta vigilanza sull'applicazione delle disposizioni federali in materia di polizia degli stranieri. Esso emana le disposizioni necessarie per
l'esecuzione della presente legge. È particolarmente autorizzato a stabilire delle
norme circa:

a.

l'entrata e l'uscita degli stranieri, il controllo al confine e il piccolo traffico
di confine;

b.

l'introduzione di un libretto d'identità per gli stranieri; c.

la determinazione delle tasse federali e del massimo delle tasse da riscuotersi
nei Cantoni;

d.

la cooperazione della polizia degli stranieri con altre autorità, specialmente
con gli uffici pubblici di collocamento, e le competenze del Segretariato di Stato
d'economia di fronte agli uffici cantonali di collocamento nelle questioni
relative al mercato del lavoro; e.88 l'autorizzazione o l'istruzione alle autorità di polizia degli stranieri, di accordare, con riserva di revoca, permessi di dimora per i lavoranti e gli impiegati
di stagione; eccezionalmente questa autorizzazione vale anche per altri lavoratori, qualora la situazione del mercato del lavoro sia instabile e debbano
pur tuttavia poter essere concessi permessi di lunga durata; f.

il trattamento particolare da usare, nel dominio della polizia degli stranieri,
in confronto dei rappresentanti di Stati esteri o dei membri di organismi internazionali; g.89 le condizioni alle quali possono essere concessi permessi di domicilio a stranieri sprovvisti di documenti di legittimazione nazionali riconosciuti e valevoli;

86

Introdotto dal n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° ott. 1999
(RU 1999 1111 2253; FF 1996 II 1).

87

Originario Capo IV. ....

88

Nuovo testo giusta l'art. 1 della LF dell'8 ott. 1948, in vigore dal 21 mar. 1949
(RU 1949 I 225 232).

89

Introdotta dall'art. 2 della LF dell'8 ott. 1948, in vigore dal 21 mar. 1949
(RU 1949 I 225 232).

Dimora e domicilio degli stranieri - LF 21

142.20

h.90 l'entrata e l'uscita di gruppi di fanciulli stranieri accolti in Svizzera da istituzioni benefiche a scopo di riposo e di cura, e il modo di regolare le condizioni di residenza di questi fanciulli;

i.91 l'istituzione di una Commissione consultiva per le questioni relative agli stranieri, composta di cittadini svizzeri e stranieri, e la definizione dei compiti attribuiti alla stessa.

2

Il Consiglio federale può emanare disposizioni deroganti alle norme della presente legge, per quanto concerne il domicilio degli attinenti di Stati che trattano gli Svizzeri meno favorevolmente di quello che la Svizzera tratta i loro attinenti.

3

I Cantoni emanano le disposizioni necessarie all'esecuzione della presente legge nel loro territorio; essi designano le autorità competenti determinandone i diritti e le
incombenze. ...92

a93 1 La Confederazione può versare sussidi per l'integrazione sociale degli stranieri; di
norma tali sussidi sono accordati soltanto se i Cantoni, i Comuni o terzi partecipano
adeguatamente alla copertura delle spese. Il Consiglio federale disciplina la procedura.

2 La Commissione consultiva istituita dal Consiglio federale conformemente all'articolo 25 capoverso 1 lettera i è autorizzata a proporre il versamento di sussidi e a fornire il proprio parere sulle richieste di sussidi.

3 L'Assemblea federale fissa nel preventivo l'importo annuale massimo.

b94 1 Il Consiglio federale può concludere con Stati esteri convenzioni sull'obbligo del
visto, sulla riaccettazione e il transito delle persone residenti illegalmente in Svizzera
e sul domicilio, nonché accordi sulla formazione e il perfezionamento professionali
(accordi sui praticanti).

1bis Nell'ambito di accordi di riammissione e di transito, il Consiglio federale può
disciplinare il trasporto in transito sotto scorta di polizia nonché lo statuto giuridico
degli agenti di scorta delle Parti contraenti.95 90

Introdotta dall'art. 2 della LF dell'8 ott. 1948, in vigore dal 21 mar. 1949
(RU 1949 I 225 232).

91

Introdotta dal n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° ott. 1999
(RU 1999 1111 2253; FF 1996 II 1).

92

Per. 2 abrogato dal n. II 11 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti
legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

93

Introdotto dal n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° ott. 1999
(RU 1999 1111 2253; FF 1996 II 1).

94

Introdotto dal n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° mar. 1999
(RU 1999 1111 1117; FF 1996 II 1).

95

Introdotto dal n. I della LF del 22 aprile 1999, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 2411;
FF 1999 1237).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 22

142.20

2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può, d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri, concludere convenzioni sulle modalità d'esecuzione tecnica
degli accordi di riaccettazione e di transito con le autorità estere competenti in materia di migrazioni o con organizzazioni internazionali.

3 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può, d'intesa con le altre autorità federali interessate, concludere con le autorità estere preposte al mercato del lavoro
convenzioni concernenti le modalità d'esecuzione tecnica degli accordi sui praticanti.

c96 1 Per l'esecuzione degli accordi di riaccettazione e di transito di cui all'articolo 25b,
le autorità competenti possono trasmettere i dati personali necessari anche a Stati che
non dispongono di un'equivalente protezione dei dati.

2 Ai fini della riaccettazione di suoi cittadini, possono essere comunicati all'altro
Stato contraente i dati seguenti: a.

generalità (cognome, nome, pseudonimi, anno di nascita, sesso, nazionalità)
delle persone interessate e, se del caso, dei congiunti; b.

indicazioni concernenti il passaporto o altri documenti d'identità; c.

altri dati che permettono di accertare l'identità di una persona.

3 Ai fini del transito di cittadini di Stati terzi, possono essere comunicati all'altro
Stato contraente i dati seguenti: a.

dati secondo il capoverso 2; b.

indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari; c.

indicazioni sull'autorizzazione di residenza e i visti accordati.

4 Lo scopo per cui questi dati possono essere utilizzati, eventuali provvedimenti di
sicurezza e le autorità competenti sono precisati nel relativo accordo.


Art. 26

1

La presente legge abroga l'ordinanza del 29 novembre 192197 sul controllo degli stranieri, nonché tutte le disposizioni contrarie alla legge stessa.

2

I permessi di dimora e di domicilio rilasciati per un tempo illimitato o limitati nella loro durata solo a scopo di controllo e non vincolati a condizioni, e i cui titolari non
sono più soggetti al controllo federale sono trasformati in permessi di domicilio nel
senso della presente legge. Tutti gli altri permessi valgono come permessi di dimora
secondo la presente legge.98 96

Introdotto dal n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° mar. 1999 (RU 1999 1111
1117; FF 1996 II 1). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente
testo.

97

[RU 37 923, 41 766, 44 811] 98

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1988
(RU 1987 1665 1668; FF 1986 I 1).

Dimora e domicilio degli stranieri - LF 23

142.20

3

Le altre disposizioni vigenti al momento dell'attuazione della presente legge continuano ad avere effetto; per i divieti e le restrizioni d'entrata, il termine di cui all'articolo 13 capoversi 1 e 2 comincia a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della
legge.

4

Le disposizioni penali della presente legge si applicano alle infrazioni commesse prima della sua entrata in vigore, se sono più favorevoli al colpevole.

5

Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore. Tuttavia l'autorità che ha iniziato un procedimento
può condurlo a compimento anche se, giusta la nuova legge, essa non fosse più competente.

6

Il Consiglio federale stabilisce il giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 193499 Disposizioni finali della modificazione del 18 marzo 1994100
Esecuzione 1

I Cantoni emanano le disposizioni d'attuazione necessarie all'esecuzione della presente legge.

2

Fino all'emanazione delle stesse, ma per due anni al massimo, le disposizioni necessarie sono prese dai governi cantonali.

Disposizione transitoria Le procedure pendenti alla data d'entrata in vigore della presente legge sono rette dal
nuovo diritto. Sono tuttavia escluse la carcerazione preliminare o in vista di sfratto o
una perquisizione in base ai fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

99

DCF del 5 mag. 1933 (RU 49 303).

100

RU 1995 146; FF 1994 I 273

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 24

142.20

Disposizioni finali della modificazione del 26 giugno 1998101 1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia resta competente a trattare i ricorsi
pendenti all'entrata in vigore della presente modifica.

2 L'articolo 25c si applica solo agli accordi di riaccettazione e di transito stipulati
dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

101 RU

1999 1111 2253; FF 1996 II 1