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231.1

Legge federale
sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini

(Legge sul diritto d'autore, LDA)

del 9 ottobre 1992 (Stato 1° luglio 2023)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 95 e 122 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 giugno 19893,

decreta:

1 RS 101

2 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425).

3 FF 1989 III 413

Titolo primo: Oggetto

Art. 1

1 La presente legge disciplina:

a.
la protezione dell'autore di opere letterarie o artistiche;
b.
la protezione dell'artista interprete, del produttore di supporti audio o audiovisivi nonché degli organismi di diffusione;
c.
la sorveglianza federale sulle società di gestione.

2 Sono salvi gli accordi internazionali.

Titolo secondo: Diritto d'autore

Capitolo 1: L'opera

Art. 2 Definizione

1 Sono opere, indipendentemente dal valore o dalla destinazione, le creazioni
dell'ingegno letterarie o artistiche che presentano un carattere originale.

2 Sono in particolare opere:

a.
le opere letterarie, scientifiche e altre opere linguistiche;
b.
le opere musicali e altre opere acustiche;
c.
le opere delle arti figurative, in particolare della pittura, della scultura e della grafica;
d.
le opere di contenuto scientifico o tecnico quali disegni, piani, carte o opere plastiche;
e.
le opere architettoniche;
f.
le opere delle arti applicate;
g.
le opere fotografiche, cinematografiche e le altre opere visive o audiovisive;
h.
le opere coreografiche e le pantomime.

3 I programmi per computer sono pure considerati opere.

3bis Le rappresentazioni fotografiche e le rappresentazioni di oggetti tridimensionali ottenute con procedimenti analoghi a quello della fotografia sono considerate opere anche se non presentano un carattere originale.4

4 Sono altresì protetti i progetti, i titoli e le parti di opere, in quanto costituiscano creazioni dell'ingegno che presentano un carattere originale.

4 Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505).

Art. 3 Opere di seconda mano

1 Sono opere di seconda mano le creazioni dell'ingegno di carattere originale, ideate utilizzando una o più opere preesistenti in modo tale che resti riconoscibile il loro carattere originale.

2 Sono in particolare opere di seconda mano le traduzioni, gli adattamenti audiovisivi e gli altri adattamenti.

3 Le opere di seconda mano sono protette in quanto tali.

4 È salva la protezione delle opere utilizzate.

Art. 4 Collezioni

1 Le collezioni sono protette in quanto tali, se costituiscono creazioni dell'ingegno che presentano un carattere originale per la scelta o la disposizione del contenuto.

2 È salva la protezione delle opere riunite nella collezione.

Art. 5 Opere non protette

1 Non sono protetti dal diritto d'autore:5

a.
le leggi, le ordinanze, gli accordi internazionali e gli altri atti ufficiali;
b.
i mezzi di pagamento;
c.
le decisioni, i verbali e i rapporti delle autorità o delle amministrazioni pubbliche;
d.
i fascicoli di brevetti e le domande di brevetto pubblicate.

2 Parimenti non protette sono le traduzioni e le raccolte ufficiali o richieste dalla legge delle opere di cui nel capoverso 1.

5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505).

Capitolo 2: L'autore

Art. 7 Qualità di coautore

1 Se più persone hanno concorso in qualità di autori alla creazione di un'opera, il diritto d'autore spetta loro in comune.

2 Salvo patto contrario, esse possono utilizzare l'opera solo di comune accordo; nessun coautore può tuttavia rifiutare l'accordo contro i principi della buona fede.

3 In caso di violazione del diritto d'autore, ogni coautore è legittimato ad agire in giudizio, ma soltanto a favore di tutti.

4 Se i contributi rispettivi degli autori possono essere disgiunti, ogni autore può, salvo patto contrario, utilizzare separatamente il proprio, purché non sia pregiudicata l'utilizzazione dell'opera comune.

Art. 8 Presunzione della qualità d'autore

1 Fino a prova del contrario, è considerato autore chi è indicato come tale con il suo nome, con uno pseudonimo o con un segno distintivo sugli esemplari dell'opera o nella pubblicazione di quest'ultima.

2 Finché l'autore non è indicato con il suo nome o non è identificabile quando sia indicato con un pseudonimo o con un segno distintivo, l'editore può esercitare il diritto d'autore. Se neppure l'editore è nominato, tale esercizio spetta a chi ha pubblicato l'opera.

Capitolo 3: Contenuto del diritto d'autore

Sezione 1: Relazione tra l'autore e l'opera

Art. 9 Riconoscimento della qualità d'autore

1 L'autore ha il diritto esclusivo sull'opera e il diritto di far riconoscere la sua qualità di autore.

2 L'autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando, in qual modo e sotto quale nome la sua opera sarà pubblicata per la prima volta.

3 Un'opera è pubblicata quando sia stata resa accessibile per la prima volta, dall'autore o con il suo consenso, a un numero rilevante di persone non appartenenti alla sua cerchia privata (art. 19 cpv. 1 lett. a).

Art. 10 Utilizzazione dell'opera

1 L'autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando e in qual modo la sua opera sarà utilizzata.

2 Egli ha in particolare il diritto di:

a.
allestire esemplari dell'opera, quali stampati, supporti audio o audiovisivi o supporti di dati;
b.
offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione esemplari dell'opera;
c.6
recitare, rappresentare o eseguire l'opera, direttamente o mediante un procedimento qualsiasi, come pure farla vedere o udire altrove oppure metterla a disposizione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta;
d.
diffondere l'opera per radio, televisione o procedimenti analoghi, anche mediante circuiti;
e.
ritrasmettere l'opera diffusa, con impianti tecnici il cui responsabile non è l'organismo di diffusione d'origine, in particolare anche mediante circuiti;
f.7
far vedere o udire opere messe a disposizione, diffuse o ritrasmesse.

3 L'autore di un programma per computer ha inoltre il diritto esclusivo di darlo in locazione.

6 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).

7 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).

Art. 11 Integrità dell'opera

1 L'autore ha il diritto esclusivo di decidere:

a.
se, quando e in qual modo l'opera possa essere modificata;
b.
se, quando e in qual modo l'opera possa essere utilizzata per la creazione di un'opera di seconda mano o essere incorporata in una raccolta.

2 Anche se un terzo è autorizzato in virtù della legge o di un contratto a modificare l'opera o a utilizzarla per creare un'opera di seconda mano, l'autore può opporsi ad ogni alterazione dell'opera che leda la sua personalità.

3 È lecita l'utilizzazione di opere esistenti per la creazione di parodie o di imitazioni analoghe.

Sezione 2:
Relazione tra l'autore e il proprietario dell'esemplare dell'opera

Art. 12 Principio dell'esaurimento dei diritti

1 Gli esemplari dell'opera alienati dall'autore o con il suo consenso possono essere nuovamente alienati o altrimenti messi in circolazione.

1bis Gli esemplari di un'opera audiovisiva non possono essere nuovamente alienati o locati fintanto che l'autore ne risulti pregiudicato nell'esercizio del suo diritto di rappresentare l'opera (art. 10 cpv. 2 lett. c).8

2 I programmi per computer, alienati dall'autore o con il suo consenso, possono essere usati o nuovamente alienati.

3 Le opere architettoniche realizzate possono essere modificate dal proprietario; è salvo l'articolo 11 capoverso 2.

8 Introdotto dall'art. 36 n. 3 della L del 14 dic. 2001 sul cinema (RU 2002 1904; FF 2000 4725). Nuovo testo giusta il n. II della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1385; FF 2002 1835 4927).

Art. 13 Locazione di esemplari d'opere

1 Nel caso in cui esemplari di opere letterarie o artistiche siano dati in locazione o altrimenti messi a disposizione contro rimunerazione, gli autori hanno diritto a compenso da parte del locatore o di chi effettua il prestito.

2 Non è dovuto alcun compenso per:

a.
le opere architettoniche;
b.
gli esemplari d'opere delle arti applicate;
c.
gli esemplari d'opere locati o prestati per uno sfruttamento dei diritti d'autore autorizzati contrattualmente.

3 I diritti al compenso possono essere esercitati soltanto da società di gestione autorizzate (art. 40 segg.).

4 Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. È salvo il diritto esclusivo secondo l'articolo 10 capoverso 3.

Art. 13a9 Messa a disposizione di opere audiovisive

1 Chi mette lecitamente a disposizione un'opera audiovisiva in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta deve versare un compenso all'autore dell'opera.

2 Non è dovuto alcun compenso se:

a.
l'autore o i suoi eredi gestiscono personalmente il diritto esclusivo di messa a disposizione; o
b.
l'opera audiovisiva è:
1.
una presentazione aziendale, un filmato industriale, un filmato pubblicitario o promozionale, un videogioco, un'opera degli organismi di diffusione creata nel corso del rapporto di lavoro o su commissione o un'altra opera giornalistica creata nel corso del rapporto di lavoro o su commissione,
2.
un'opera d'archivio degli organismi di diffusione (art. 22a),
3.
un'opera orfana (art. 22b).

3 Il diritto al compenso è intrasmissibile e irrinunciabile ed è riservato esclusivamente agli autori; sostituisce il compenso per l'utilizzazione autorizzata contrattualmente dell'opera audiovisiva. Può essere esercitato soltanto da società di gestione autorizzate.

4 L'autore di un'opera audiovisiva prodotta da una persona che non ha domicilio o sede in Svizzera ha diritto al compenso soltanto se anche il Paese nel quale è stata prodotta l'opera audiovisiva riconosce all'autore, per la messa a disposizione di quest'ultima, un diritto al compenso soggetto a gestione collettiva.

5 Il presente articolo non è applicabile alla musica contenuta in opere audiovisive. L'autore di un'opera musicale ha diritto a un'equa parte del prodotto dei suoi diritti esclusivi soggetti a gestione collettiva.

9 Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505).

Art. 14 Diritto dell'autore di accedere all'opera e di esporla

1 L'autore può esigere dal proprietario o dal possessore di un esemplare dell'opera che gli venga consentito l'accesso all'esemplare, in quanto ciò sia indispensabile all'esercizio del suo diritto d'autore e non vi si oppongano interessi legittimi del proprietario o del possessore.

2 L'autore che desidera esporre un'opera in Svizzera può esigere dal proprietario o dal possessore che l'esemplare gli sia consegnato, qualora provi di avere un interesse preponderante.

3 Il proprietario o il possessore può far dipendere la consegna dell'opera dalla prestazione di una garanzia per la restituzione dell'esemplare intatto. Se l'esemplare non può essere restituito intatto, l'autore è responsabile anche senza sua colpa.

Art. 15 Protezione in caso di distruzione

1 Il proprietario di un'opera di cui esiste un solo esemplare originale, se deve ammettere che l'autore abbia un interesse legittimo alla conservazione di detto esemplare, non può distruggerlo senza prima proporre all'autore di riprenderlo. In questo caso, non può pretendere più del valore del materiale.

2 Qualora l'autore non possa riprendere l'opera, il proprietario deve permettergli di riprodurre in modo adeguato l'esemplare originale.

3 In caso di opere architettoniche, l'autore ha unicamente il diritto di fotografarle e di esigere che gli siano fornite a sue spese copie dei piani.

Capitolo 4: Trasferimento dei diritti; esecuzione forzata

Art. 16 Trasferimento dei diritti

1 Il diritto d'autore è trasferibile e trasmissibile per successione.

2 Salvo patto contrario, il trasferimento di uno dei diritti contenuti nel diritto d'autore non implica il trasferimento di altri diritti parziali.

3 Il trasferimento della proprietà di un esemplare dell'opera, anche se si tratta dell'originale, non implica il trasferimento di facoltà d'utilizzazione inerenti al diritto d'autore.

Art. 17 Diritti su programmi per computer

Il diritto esclusivo di utilizzazione su programmi per computer, creati dal lavoratore nell'esercizio delle sue attività di servizio e nell'adempimento degli obblighi contrattuali, spetta unicamente al datore di lavoro.

Art. 18 Esecuzione forzata

Sottostanno all'esecuzione forzata i diritti enumerati nell'articolo 10 capoversi 2 e 3 e nell'articolo 11, nella misura in cui l'autore li abbia già esercitati e l'opera sia stata pubblicata con il consenso dell'autore.

Capitolo 5: Restrizioni del diritto d'autore

Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato

1 L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende:

a.
qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici;
b.
qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici;
c.
la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi.

2 Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.10

3 Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:11

a.
la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio;
b.
la riproduzione di opere delle arti figurative;
c.
la riproduzione di spartiti di opere musicali;
d.
la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati.

3bis Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.12

4 Il presente articolo non si applica ai programmi per computer.

10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135).

11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135).

12 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135).

Art. 20 Compenso per l'uso privato

1 Fatto salvo il capoverso 3, l'utilizzazione dell'opera nella cerchia privata (art. 19 cpv. 1 lett. a) non dà diritto a compenso.

2 La persona che riproduce opere in qualsivoglia modo, per uso privato ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 lettere b o c oppure per conto di terzi secondo l'articolo 19 capoverso 2, è tenuta a versare un compenso all'autore.

3 I produttori e gli importatori di cassette vergini, come pure di altri supporti audio o audiovisivi atti alla registrazione di opere, sono tenuti a versare un compenso all'autore per l'utilizzazione dell'opera secondo l'articolo 19.

4 I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle società di gestione autorizzate.

Art. 21 Decodificazione di programmi per computer

1 Chi è autorizzato ad utilizzare un programma per computer può procurarsi, mediante decodificazione del codice del programma o tramite terzi, le informazioni necessarie per l'interfaccia con programmi elaborati indipendentemente.

2 Le informazioni per l'interfaccia, ottenute mediante decodificazione del codice di programma, possono essere utilizzate solamente per l'elaborazione, la manutenzione e l'utilizzazione di programmi interoperabili, a condizione che non si pregiudichi in modo intollerabile la normale utilizzazione del programma né gli interessi legittimi dell'avente diritto.

Art. 22 Ritrasmissione di opere diffuse

1 Il diritto di far vedere o udire, simultaneamente e senza modifiche, opere diffuse, oppure di ritrasmetterle nel corso della ritrasmissione di un programma d'emissione può essere esercitato solo dalle società di gestione autorizzate.

2 È lecito ritrasmettere opere mediante installazioni tecniche destinate ad un numero limitato di utenti, quali impianti che coprono un edificio plurifamiliare o un complesso residenziale.

3 Il presente articolo non si applica alla ridiffusione di programmi della televisione per abbonamento o di programmi che non possono essere captati in Svizzera.

Art. 22a13 Utilizzazione delle opere d'archivio degli organismi di diffusione

1 Fatto salvo il capoverso 3, i seguenti diritti sulle opere d'archivio degli organismi di diffusione secondo la legge federale del 24 marzo 200614 sulla radiotelevisione possono essere esercitati soltanto tramite società di gestione autorizzate:

a.
il diritto di trasmettere senza modifiche, integralmente o in estratti, l'opera d'archivio;
b.
il diritto di mettere a disposizione senza modifiche, integralmente o in estratti, l'opera d'archivio in modo che ognuno possa accedervi dal luogo o nel momento di sua scelta;
c.
i diritti di riproduzione necessari per l'utilizzazione secondo le lettere a e b.

2 Per opera d'archivio di un organismo di diffusione si intende un'opera su supporto audio o audiovisivo, prodotta dall'organismo di diffusione stesso, sotto la sua responsabilità redazionale e con mezzi propri, o da terzi, su suo esclusivo mandato e a sue spese, la cui prima diffusione risale ad almeno dieci anni. Se un'opera d'archivio include altre opere o parti di opere, il capoverso 1 si applica altresì all'esercizio dei diritti su queste opere o parti di opere per quanto queste non determinino in modo rilevante il carattere specifico dell'opera d'archivio.

3 Se in merito ai diritti secondo il capoverso 1 e alla loro rimunerazione è stato concluso un accordo contrattuale prima della prima diffusione o entro i dieci anni successivi, solo le disposizioni contrattuali sono applicabili. Il capoverso 1 non si applica ai diritti degli organismi di diffusione secondo l'articolo 37. Su domanda della società di gestione, gli organismi di diffusione e i terzi aventi diritto sono tenuti a fornirle informazioni sugli accordi contrattuali.

13 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135).

14 RS 784.40

Art. 22b15 Utilizzazione di opere orfane

1 Un'opera è considerata orfana se, dopo una ricerca condotta sostenendo un onere ragionevole, i titolari dei diritti sull'opera risultano sconosciuti o introvabili.

2 I diritti di cui all'articolo 10 sull'opera orfana possono essere esercitati soltanto tramite società di gestione autorizzate se l'opera è utilizzata sulla base di un esemplare che:

a.
si trova in fondi di biblioteche, istituti d'insegnamento, musei, collezioni e archivi, pubblici o accessibili al pubblico, oppure in fondi di archivi di organismi di diffusione; e
b.
è stato allestito, riprodotto o messo a disposizione in Svizzera o consegnato a una delle istituzioni di cui alla lettera a.

3 Le opere orfane sono considerate pubblicate. Se un'opera orfana include altre opere o parti di opere, il capoverso 2 si applica altresì all'esercizio dei diritti su tali opere o parti di opere sempre che queste non determinino in modo rilevante il carattere specifico dell'esemplare.

4 Ai titolari dei diritti spetta un compenso per l'utilizzazione dell'opera. L'importo del compenso non può essere superiore a quello previsto per l'utilizzazione dell'opera nel regolamento di ripartizione della società di gestione interessata.

5 Se un numero rilevante di opere è utilizzato sulla base di esemplari d'opera che si trovano nei fondi di cui al capoverso 2 lettera a, si applica l'articolo 43a.

6 Se i diritti non sono rivendicati entro dieci anni, la totalità del prodotto della gestione è utilizzato, in deroga all'articolo 48 capoverso 2, per fini di previdenza sociale e promozione di attività culturali.

15 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505).

Art. 22c16 Diritto di mettere a disposizione opere musicali diffuse

1 Il diritto di mettere a disposizione opere musicali non teatrali contenute in emissioni radiotelevisive in connessione con la loro diffusione può essere esercitato soltanto tramite società di gestione autorizzate se:

a.
l'emissione è stata prodotta prevalentemente dall'organismo di diffusione stesso o su suo incarico;
b.
l'emissione era dedicata a un tema non musicale predominante rispetto alla musica e annunciato prima dell'emissione secondo il modo abituale; e
c.
la messa a disposizione non pregiudica la vendita di musica su supporti audio o su offerte in linea di terzi.

2 Alle condizioni di cui al capoverso 1, il diritto alla riproduzione ai fini della messa a disposizione può essere esercitato soltanto da società di gestione autorizzate.

16 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135).

Art. 23 Licenza obbligatoria per l'allestimento di supporti audio

1 Se un'opera musicale, con o senza testo, è registrata in Svizzera o all'estero su un supporto audio ed è, in questa forma e con l'autorizzazione dell'autore, proposta al pubblico, alienata o altrimenti messa in circolazione, ogni fabbricante di supporti audio che abbia uno stabilimento industriale in Svizzera può esigere dal titolare del diritto d'autore, contro compenso, la stessa autorizzazione per la Svizzera.

2 Il Consiglio federale può prescindere dalla condizione dello stabilimento industriale in Svizzera per le persone appartenenti a Stati che accordano la reciprocità.

Art. 24 Esemplari d'archivio e copie di sicurezza

1 Per assicurare la conservazione di un'opera, è lecito allestirne una copia. Un esemplare dev'essere depositato in un archivio non accessibile al pubblico e designato come esemplare d'archivio.

1bis Le biblioteche, gli istituti d'insegnamento, i musei, le collezioni e gli archivi, pubblici o accessibili al pubblico, possono allestire gli esemplari d'opera necessari alla salvaguardia e alla conservazione delle loro collezioni sempre che con tali riproduzioni non perseguano uno scopo economico o commerciale.17

2 La persona che ha il diritto di usare un programma per computer può farne una copia di sicurezza; non sono ammesse deroghe per contratto a tale facoltà.

17 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505).

Art. 24a18 Riproduzioni temporanee

La riproduzione temporanea di un'opera è ammessa se:

a.
è transitoria o accessoria;
b.
è parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnico;
c.
serve esclusivamente alla trasmissione in rete fra terzi mediante un intermediario o a un'utilizzazione legittima; e
d.
è priva di significato economico proprio.

18 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135).

Art. 24b19 Riproduzione ai fini di diffusione

1 Il diritto di riprodurre opere musicali non teatrali può essere esercitato solo per il tramite di una società di gestione autorizzata se i supporti audio e audiovisivi disponibili in commercio sono utilizzati ai fini di diffusione dagli organismi di diffusione che soggiacciono alla legge federale del 24 marzo 200620 sulla radiotelevisione.

2 Le riproduzioni allestite secondo il capoverso 1 non possono essere alienate né messe altrimenti in circolazione; devono essere allestite con mezzi propri dall'organismo di diffusione. Vanno distrutte non appena hanno adempiuto il loro scopo. È fatto salvo l'articolo 11.

19 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135).

20 RS 784.40

Art. 24c21 Utilizzazione da parte di disabili

1 Un'opera può essere riprodotta, messa in circolazione e messa a disposizione in una forma accessibile ai disabili sempre che per tali persone la fruizione dell'opera nella forma già pubblicata sia impossibile o difficoltosa.

2 Le riproduzioni secondo il capoverso 1 possono essere allestite, messe in circolazione e messe a disposizione solo a uso dei disabili e senza scopo di lucro.

3 Le riproduzioni secondo il capoverso 1 e quelle allestite in virtù di una limitazione legale del diritto d'autore prevista in un altro Paese possono essere importate o esportate se:

a.
sono utilizzate esclusivamente da persone disabili; e
b.
sono state ottenute da un'organizzazione senza scopo di lucro che contempla tra le sue attività principali la fornitura ai disabili di servizi di insegnamento, formazione pedagogica, lettura adattiva o accesso all'informazione.

4 L'autore ha diritto a un compenso per la riproduzione, la messa in circolazione e la messa a disposizione di un'opera in una forma accessibile ai disabili sempre che non si tratti solo dell'allestimento di singoli esemplari.

5 Il diritto al compenso può essere esercitato soltanto da una società di gestione autorizzata.

21 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, (RU 2008 2421; FF 2006 3135). Nuovo testo giusta l'all. del DF del 21 giu. 2019 che approva il Trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa e lo traspone nel diritto svizzero, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 1013; FF 2018 505).

Art. 24d22 Utilizzazione di opere a fini di ricerca scientifica

1 È consentito riprodurre un'opera per fini di ricerca scientifica se la riproduzione è necessaria per applicare un procedimento tecnico e se l'accesso all'opera da riprodurre è lecito.

2 Conclusa la ricerca scientifica, le riproduzioni allestite in virtù del presente articolo possono essere conservate a fini di archiviazione e salvaguardia.

3 Il presente articolo non si applica alla riproduzione di programmi per computer.

22 Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505).

Art. 24e23 Inventari di fondi

1 Le biblioteche, gli istituti d'insegnamento, i musei, le collezioni e gli archivi, pubblici o accessibili al pubblico, possono riprodurre brevi estratti delle opere o degli esemplari d'opera presenti nei loro fondi all'interno degli elenchi utili ai fini della repertoriazione e della diffusione dei loro fondi, sempre che ciò non pregiudichi la normale utilizzazione delle opere.

2 Per breve estratto si intendono in particolare le parti di opere seguenti:

a.
per le opere letterarie, scientifiche e altre opere linguistiche:
1.
la copertina, sotto forma di immagine in formato ridotto e a bassa risoluzione,
2.
il titolo,
3.
il frontespizio,
4.
l'indice e la bibliografia,
5.
le pagine di copertina,
6.
i riassunti di opere scientifiche;
b.
per le opere musicali e altre opere acustiche nonché per le opere cinematografiche e altre opere audiovisive:
1.
la copertina, sotto forma di immagine in formato ridotto e a bassa risoluzione,
2.
un estratto reso pubblicamente accessibile dai titolari dei diritti,
3.
un estratto di breve durata a bassa risoluzione o in formato ridotto;
c.
per le opere delle arti figurative, in particolare della pittura, della scultura e della grafica, nonché per le opere fotografiche e altre opere visive: la veduta generale dell'opera, sotto forma di immagine in formato ridotto e a bassa risoluzione.

23 Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505).

Art. 25 Citazioni

1 Sono lecite le citazioni tratte da opere pubblicate, nella misura in cui servano da commento, riferimento o dimostrazione e se la portata della citazione è giustificata dall'impiego fatto.

2 La citazione dev'essere indicata in quanto tale; la fonte, come l'autore, se vi è designato, devono essere menzionati.

Art. 27 Opere ubicate su suolo accessibile al pubblico

1 È lecito riprodurre un'opera che, in modo permanente, sia situata o si affacci su suolo accessibile al pubblico; la riproduzione può essere offerta al pubblico, alienata, diffusa o altrimenti messa in circolazione.

2 La riproduzione non può essere tridimensionale e non deve essere utilizzabile agli stessi fini dell'originale.

Art. 28 Servizi d'attualità

1 Per i rendiconti sugli avvenimenti d'attualità è lecito registrare, riprodurre, presentare, diffondere e mettere in circolazione o altrimenti far vedere o udire le opere viste o udite in occasione dell'avvenimento, nella misura in cui lo scopo informativo lo giustifichi.

2 A scopo informativo su questioni d'attualità è lecito riprodurre, mettere in circolazione e diffondere o ritrasmettere brevi estratti di articoli di giornale o di relazioni radiofoniche o televisive; l'estratto dev'essere indicato; la fonte e l'autore, se vi è designato, devono essere menzionati.

Capitolo 6: Durata della protezione

Art. 29 In generale

1 Un'opera, fissa o meno, è protetta dal diritto d'autore dal momento in cui è creata.

2 La protezione si estingue:

a.
50 anni dopo la morte dell'autore per i programmi per computer;
abis.24
50 anni dopo la produzione per le rappresentazioni fotografiche e le rappresentazioni di oggetti tridimensionali ottenute con procedimenti analoghi a quello della fotografia che non presentano un carattere originale;
b.
70 anni dopo la morte dell'autore per ogni altro genere di opere.

3 La protezione si estingue quando deve presumersi che l'autore è deceduto da più di 50, rispettivamente 70 anni.25

4 Alle rappresentazioni fotografiche e alle rappresentazioni di oggetti tridimensionali ottenute con procedimenti analoghi a quello della fotografia che non presentano un carattere originale non si applicano gli articoli 30 e 31.26

24 Introdotta dal n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505).

25 Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58, cpv. 1, LParl - RS 171.10).

26 Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505).

Art. 30 Coautori

1 Se l'opera è stata creata da più persone (art. 7), la protezione si estingue:

a.
50 anni dopo la morte dell'ultimo coautore superstite per i programmi per computer;27
b.
70 anni dopo la morte dell'ultimo coautore superstite per ogni altro genere di opere.28

2 Se i singoli contributi possono essere disgiunti, la protezione dei contributi utilizzabili singolarmente si estingue 50, rispettivamente 70 anni dopo la morte dell'autore.29

3 Per calcolare la durata di protezione delle pellicole cinematografiche e di altre opere audiovisive è presa in considerazione soltanto la data di morte del regista.

27 Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58, cpv. 1, LParl - RS 171.10).

28 Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58, cpv. 1, LParl - RS 171.10).

29 Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58, cpv. 1, LParl - RS 171.10).

Art. 31 Autore ignoto

1 Se l'autore è ignoto, la protezione dell'opera si estingue 70 anni dopo la sua pubblicazione o, se essa è stata pubblicata a dispense, 70 anni dopo la pubblicazione dell'ultima dispensa.

2 Se l'identità dell'autore è divenuta di pubblica ragione prima della scadenza del termine precitato, la protezione dell'opera si estingue:

a.
50 anni dopo la morte dell'autore per i programmi per computer;30
b.
70 anni dopo la morte dell'autore per ogni altro genere di opere.31

30 Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58, cpv. 1, LParl - RS 171.10).

31 Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58, cpv. 1, LParl - RS 171.10).

Art. 32 Calcolo

La durata della protezione si calcola dal 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuto il fatto determinante per il computo.

Titolo terzo: Diritti di protezione affini

Art. 33 Diritti dell'artista interprete

1 È artista interprete la persona fisica che esegue un'opera o un'espressione del folclore o che partecipa sul piano artistico a tale esecuzione.32

2 L'artista interprete ha il diritto esclusivo di:

a.33
far vedere o udire altrove la sua prestazione, o la relativa fissazione, direttamente o mediante un procedimento qualsiasi, oppure metterla a disposizione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta;
b.
trasmettere la sua prestazione per radio, televisione o mediante procedimenti analoghi, anche mediante circuiti, o ritrasmettere la prestazione trasmessa per mezzo di installazioni tecniche il cui titolare non è l'organismo di diffusione d'origine;
c.
registrare la sua prestazione su supporti audio o audiovisivi o su un supporto di dati e riprodurre tali registrazioni;
d.
offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione esemplari riprodotti della sua prestazione;
e.34
far vedere o udire la sua prestazione, o la relativa fissazione, quando è diffusa, ritrasmessa o messa a disposizione.

32 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).

33 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).

34 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).

Art. 3437 Pluralità di artisti interpreti

1 Se più persone hanno partecipato sul piano artistico all'esecuzione di un'opera, i diritti di protezione affini secondo le regole dell'articolo 7 spettano loro in comune.

2 Se gli artisti interpreti si esibiscono come gruppo, sotto un nome comune, il rappresentante designato dal gruppo è abilitato ad esercitare i diritti dei membri. Fintanto che il gruppo non ha designato un rappresentante, l'organizzatore, il produttore di supporti audio o audiovisivi o supporti di dati oppure l'organismo di diffusione possono esercitare tali diritti.

3 Se la prestazione è effettuata da un coro o da un'orchestra o nell'ambito di uno spettacolo scenico, per un'utilizzazione ai sensi dell'articolo 33 è necessario il consenso delle persone seguenti:

a.
i solisti;
b.
il direttore;
c.
il regista;
d.
il rappresentante designato dal gruppo di artisti secondo il capoverso 2.

4 Chi ha il diritto di utilizzare un'esibizione su supporti audiovisivi è considerato abilitato a permettere a terzi di renderla accessibile in modo che ognuno possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta.

5 In mancanza di pertinenti disposizioni statutarie o contrattuali, i rapporti tra le persone abilitate ad esercitare i diritti secondo i capoversi 2 e 4 e gli artisti da esse rappresentati sono retti dalle norme sulla gestione d'affari senza mandato.

37 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135).

Art. 35 Diritto a compenso per l'utilizzazione di supporti audio o audiovisivi

1 L'artista interprete ha diritto a un compenso qualora supporti audio o audiovisivi disponibili in commercio siano utilizzati ai fini di diffusione, ritrasmissione, ricezione pubblica (art. 33 cpv. 2 lett. e) o rappresentazione.

2 Il produttore del supporto utilizzato può esigere un'equa parte del compenso spettante all'artista interprete.

3 I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle società di gestione autorizzate.

4 Gli artisti interpreti stranieri senza residenza abituale in Svizzera hanno diritto a compenso soltanto se appartengono a uno Stato che accorda la reciprocità.

Art. 35a38 Messa a disposizione di prestazioni in opere audiovisive

1 Chi mette lecitamente a disposizione un'opera audiovisiva in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta deve versare un compenso agli artisti interpreti che hanno partecipato a una prestazione in essa contenuta.

2 Non è dovuto alcun compenso se:

a.
gli artisti interpreti o i loro eredi gestiscono personalmente il diritto esclusivo di messa a disposizione; o
b.
l'opera audiovisiva è:
1.
una presentazione aziendale, un filmato industriale, un filmato pubblicitario o promozionale, un videogioco, un video musicale, una registrazione di un concerto, un'opera degli organismi di diffusione creata nel corso del rapporto di lavoro o su commissione o un'altra opera giornalistica creata nel corso del rapporto di lavoro o su commissione,
2.
un'opera d'archivio degli organismi di diffusione (art. 22a),
3.
un'opera orfana (art. 22b).

3 Il diritto al compenso è intrasmissibile e irrinunciabile ed è riservato esclusivamente agli artisti interpreti; sostituisce il compenso per l'utilizzazione autorizzata contrattualmente della prestazione. Può essere esercitato soltanto da società di gestione autorizzate.

4 L'artista interprete di una prestazione contenuta in un'opera audiovisiva prodotta da una persona che non ha domicilio o sede in Svizzera ha diritto al compenso soltanto nel caso in cui anche il Paese nel quale è stata prodotta l'opera audiovisiva riconosca all'artista interprete, per la messa a disposizione di quest'ultima, un diritto al compenso soggetto a gestione collettiva.

38 Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505).

Art. 3639 Diritti del produttore di supporti audio o audiovisivi

Il produttore di supporti audio o audiovisivi ha il diritto esclusivo di:

a.
riprodurre le registrazioni e offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione gli esemplari riprodotti;
b.
mettere a disposizione le registrazioni mediante un procedimento qualsiasi in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta.

39 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).

Art. 37 Diritti degli organismi di diffusione

L'organismo di diffusione ha il diritto esclusivo di:

a.
ritrasmettere l'emissione;
b.
far vedere o udire l'emissione;
c.
registrare l'emissione su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati e riprodurre tali registrazioni;
d.
offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione gli esemplari riprodotti dell'emissione;
e.40
mettere a disposizione la sua emissione mediante un procedimento qualsiasi in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta.

40 Introdotta dall'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).

Art. 39 Durata della protezione

1 La protezione inizia con l'esecuzione dell'opera o dell'espressione del folclore da parte dell'artista interprete, con la pubblicazione dei supporti audio o audiovisivi o, se questi non sono pubblicati, con il loro allestimento; si estingue dopo 70 anni. La protezione dell'emissione inizia con la sua diffusione; si estingue dopo 50 anni.41

1bis Il diritto dell'artista interprete al riconoscimento della sua qualità di interprete secondo l'articolo 33a capoverso 1 si estingue con il suo decesso ma non prima dello scadere del termine di protezione di cui al capoverso 1.42

2 La durata della protezione si calcola dal 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuto il fatto determinante per il computo.

41 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505).

42 Introdotto dall'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).

Titolo terzo a:43
Protezione dei provvedimenti tecnici e delle informazioni
sulla gestione dei diritti

43 Introdotto dall'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).

Art. 39a Protezione dei provvedimenti tecnici

1 I provvedimenti tecnici efficaci destinati alla protezione delle opere e di altri oggetti protetti non devono essere elusi.

2 Sono considerati provvedimenti tecnici efficaci ai sensi del capoverso 1 le tecnologie e i dispositivi quali i controlli relativi all'accesso e alle copie, i sistemi di criptaggio, i sistemi di distorsione e altri sistemi di trasformazione destinati e atti a impedire o limitare impieghi non autorizzati di opere e di altri oggetti protetti.

3 È vietato produrre, importare, offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione, dare in locazione, lasciare in uso, pubblicizzare o possedere a scopo di lucro dispositivi, prodotti o componenti e fornire servizi che:

a.
sono oggetto di un'azione promozionale, pubblicitaria o commerciale volta a eludere i provvedimenti tecnici efficaci;
b.
a prescindere dall'elusione dei provvedimenti tecnici efficaci, hanno solo una finalità o utilità commerciale limitata; o
c.
sono progettati, prodotti, adattati o forniti principalmente allo scopo di consentire o facilitare l'elusione dei provvedimenti tecnici efficaci.

4 Il divieto di elusione non può essere fatto valere nei confronti di chi elude i provvedimenti tecnici efficaci esclusivamente allo scopo di procedere a un'utilizzazione legalmente autorizzata.

Art. 39b Osservatorio dei provvedimenti tecnici

1 Il Consiglio federale istituisce un servizio specializzato che:

a.
osserva gli effetti dei provvedimenti tecnici (art. 39a cpv. 2) sulle restrizioni del diritto d'autore disciplinate negli articoli 19-28 e riferisce sulle sue osservazioni;
b.
funge da organismo di collegamento tra gli utenti e i consumatori e fra gli utilizzatori dei provvedimenti tecnici e promuove soluzioni concertate.

2 Il Consiglio federale disciplina nei dettagli i compiti e l'organizzazione del servizio. Può prevedere che quest'ultimo abbia facoltà di ordinare provvedimenti se l'interesse pubblico protetto dalle restrizioni del diritto d'autore lo esige.

Art. 39c Protezione delle informazioni sulla gestione dei diritti

1 Le informazioni sulla gestione dei diritti d'autore e dei diritti di protezione affini non devono essere rimosse o alterate.

2 Le informazioni elettroniche che consentono di identificare opere e altri oggetti protetti o che spiegano le modalità e le condizioni della loro utilizzazione, nonché i numeri o i codici che rappresentano tali informazioni sono protetti se l'elemento d'informazione:

a.
è apposto su supporti audio, audiovisivi o supporti di dati; o
b.
appare in relazione con una comunicazione senza supporto fisico di un'opera o di un altro oggetto protetto.

3 Le opere o altri oggetti protetti le cui informazioni sulla gestione dei diritti d'autore e dei diritti di protezione affini sono state rimosse o alterate non possono essere riprodotte, importate, offerte al pubblico, alienate o messe altrimenti in circolazione, né essere diffuse, fatte vedere o udire o essere messe a disposizione in questa forma.

Titolo terzo b:44
Obbligo dei prestatori di servizi di hosting in Internet che memorizzano le informazioni fornite dagli utenti

44 Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505).

Art. 39d

1 Il prestatore di un servizio di hosting in Internet che memorizza le informazioni fornite dagli utenti deve impedire che grazie a tale servizio un'opera o un altro oggetto protetto sia reso nuovamente accessibile a terzi in maniera illecita se:

a.
l'opera o l'altro oggetto protetto sono già stati resi accessibili a terzi in maniera illecita per il tramite dello stesso servizio;
b.
è stato informato della violazione del diritto; e
c.
il servizio, segnatamente poiché le sue modalità tecniche di funzionamento o i suoi obiettivi economici favoriscono la violazione del diritto, presenta un rischio particolare di simili violazioni.

2 Il prestatore deve adottare le misure ragionevolmente esigibili dal punto di vista tecnico ed economico alla luce del rischio di tali violazioni del diritto.

Titolo quarto: Società di gestione

Capitolo 1:
Ambiti di gestione soggetti alla sorveglianza della Confederazione

Art. 40

1 Sottostanno alla sorveglianza della Confederazione:

a.
la gestione dei diritti esclusivi d'esecuzione e diffusione delle opere musicali non teatrali nonché di registrazione di tali opere su supporti audio o audio-visivi;
abis.45
l'esercizio di diritti esclusivi secondo gli articoli 22, 22a - 22c e 24b;
b.46
l'esercizio dei diritti al compenso previsti negli articoli 13, 13a, 20, 24c, 35 e 35a.

2 Se l'interesse pubblico lo esige, il Consiglio federale può sottoporre alla sorveglianza della Confederazione altri ambiti di gestione.

3 La gestione personale dei diritti esclusivi secondo il capoverso 1 lettera a da parte dell'autore o dei suoi eredi non sottostà alla sorveglianza della Confederazione.47

45 Introdotta dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135).

46 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505).

47 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135).

Capitolo 2: Autorizzazione

Art. 4148 Principio

Chi gestisce diritti che sottostanno alla sorveglianza della Confederazione dev'essere titolare di un'autorizzazione dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI).

48 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425).

Art. 42 Condizioni

1 Le autorizzazioni sono accordate soltanto alle società di gestione che:

a.
sono costituite secondo il diritto svizzero, hanno sede in Svizzera e dirigono gli affari dalla Svizzera;
b.
hanno per scopo principale la gestione di diritti d'autore o di diritti di protezione affini;
c.
sono accessibili a tutti i titolari di tali diritti;
d.
concedono agli autori e agli artisti interpreti un diritto di partecipazione appropriato alle decisioni della società;
e.
offrono garanzia, in particolare sulla base degli statuti, che siano rispettate le disposizioni legali;
f.
lasciano presumere una gestione efficace ed economica.

2 Di norma è accordata l'autorizzazione a una sola società per categoria di opere e a una sola società per i diritti di protezione affini.

Art. 43 Durata; pubblicazione

1 L'autorizzazione è accordata per cinque anni; alla scadenza di ogni periodo, può essere rinnovata per cinque anni.

2 La concessione, il rinnovo, la modificazione, la revoca e il non rinnovo dell'autorizzazione sono pubblicati.

Capitolo 2a:49 Licenze collettive estese

49 Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505).

Art. 43a

1 Per l'utilizzazione di un numero rilevante di opere pubblicate e prestazioni protette, una società di gestione può esercitare anche per i titolari che non rappresenta i diritti esclusivi la cui gestione non è subordinata ad autorizzazione secondo l'articolo 41 se le condizioni seguenti sono soddisfatte:

a.
l'utilizzazione su licenza non pregiudica la normale gestione di opere e prestazioni protette;
b.
nel campo di applicazione della licenza, la società rappresenta un numero rilevante di titolari dei diritti.

2 Le opere che si trovano in fondi di biblioteche, archivi o altre istituzioni della memoria, pubblici o accessibili al pubblico, sono considerate pubblicate ai sensi del capoverso 1.

3 Le società di gestione rendono note in forma adeguata le licenze collettive estese prima della loro entrata in vigore, segnatamente pubblicandole in uno spazio facilmente accessibile e reperibile.

4 I titolari dei diritti e i titolari di una licenza esclusiva possono chiedere alla società di gestione che concede una licenza collettiva estesa di escludere i loro diritti da una determinata licenza collettiva; con la ricezione della dichiarazione di esclusione, tale licenza cessa di applicarsi alle relative opere o prestazioni protette.

5 Le disposizioni in materia di tariffe (art. 46 e 47) e di sorveglianza delle tariffe (art. 55‒60) non si applicano alle licenze collettive estese; il prodotto della gestione deve per contro essere ripartito secondo i principi di cui all'articolo 49. La gestione in virtù del presente articolo sottostà all'obbligo d'informare e di rendere conto (art. 50) e alla sorveglianza sulle società di gestione (art. 52‒54).

Capitolo 3: Obblighi delle società di gestione

Art. 44 Obbligo di gestione

Nei confronti dei titolari dei diritti, le società di gestione sono obbligate ad esercitare i diritti attinenti al loro ambito d'attività.

Art. 45 Principi della gestione

1 Le società di gestione esercitano la propria attività secondo i principi di un'amministrazione sana ed economica.

2 Sono obbligate ad adempiere le loro funzioni secondo regole fisse e nel rispetto della parità di trattamento.

3 Non possono avere fine di lucro.

4 Nella misura del possibile concludono contratti di reciprocità con società di gestione estere.

Art. 46 Obbligo di applicare tariffe

1 Le società di gestione allestiscono tariffe per riscuotere le indennità da esse rivendicate.

2 Negoziano il contenuto delle singole tariffe con le associazioni che rappresentano gli utenti.

3 Sottopongono per approvazione le tariffe alla Commissione arbitrale federale (art. 55) e pubblicano le tariffe approvate.

Art. 47 Tariffa comune

1 Le società di gestione che esercitano la propria attività nello stesso settore devono fissare, secondo principi uniformi, una tariffa comune per ogni tipo di utilizzazione d'opere o di prestazione di artista interprete, nonché designare una di loro come organo comune per l'incasso.

2 Il Consiglio federale può emanare disposizioni complementari per disciplinare la loro collaborazione.

Art. 48 Principi della ripartizione

1 Le società di gestione devono fissare un regolamento di ripartizione e sottoporlo per approvazione all'IPI.50

2 L'utilizzazione di parti del prodotto della gestione per fini di previdenza sociale e di promozione di attività culturali richiede l'approvazione dell'organo supremo della società.

50 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505).

Art. 49 Ripartizione del prodotto della gestione

1 Le società ripartiscono il prodotto della loro gestione proporzionalmente al reddito di ogni opera e di ogni prestazione. Devono intraprendere tutto quanto si può ragionevolmente pretendere da loro per identificare gli aventi diritto.

2 Se tale ripartizione comporta spese eccessive, le società di gestione possono procedere a valutazioni per determinare il reddito effettivo; le valutazioni devono essere fondate su criteri controllabili e adeguati.

3 Il prodotto della gestione dev'essere ripartito tra l'avente diritto originario e gli altri aventi diritto in modo tale che un'equa parte spetti di norma all'autore e all'artista interprete. È consentita un'altra ripartizione se le spese fossero eccessive.

4 Il regolamento di ripartizione non infirma gli accordi contrattuali tra il titolare originario dei diritti e terzi.

Art. 50 Obbligo d'informare e di rendere conto

Le società di gestione devono fornire all'IPI51 tutte le informazioni utili e metterle a disposizione tutti i documenti necessari per l'attuazione della sorveglianza, nonché presentargli un rapporto annuo sull'esercizio precedente.

51 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

Capitolo 4: Obbligo di informare le società di gestione

Art. 51

1 Nella misura in cui sia ragionevolmente esigibile, gli utenti d'opere devono fornire alle società di gestione, in un formato conforme allo stato della tecnica e che consenta un trattamento automatico dei dati, le informazioni di cui necessitano per fissare e applicare le tariffe nonché per ripartire il prodotto della gestione.52

1bis Le società di gestione possono scambiarsi le informazioni ottenute in applicazione del presente articolo per quanto sia necessario all'esercizio delle loro attività.53

2 Le società di gestione sono tenute al segreto commerciale.

52 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505).

53 Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505).

Capitolo 5: Sorveglianza sulle società di gestione

Sezione 1: Sorveglianza della gestione

Art. 53 Estensione della sorveglianza

1 L'IPI controlla l'attività delle società di gestione e vigila affinché adempiano i loro obblighi. Esamina e approva il loro rapporto d'attività.

2 Può emanare istruzioni sull'obbligo d'informare (art. 50).

3 Per esercitare le sue funzioni, può far capo a persone estranee all'amministrazione federale; esse sono tenute al segreto.

Art. 54 Misure in caso di violazione degli obblighi

1 Se una società di gestione non adempie gli obblighi, l'IPI gli assegna un termine congruo per regolarizzare la situazione; se il termine non è rispettato, prende i provvedimenti necessari.

2 Se una società di gestione non si conforma alle decisioni, l'IPI può, dopo diffida, limitare o revocare l'autorizzazione.

3 L'IPI può pubblicare, a spese della società di gestione, le decisioni cresciute in giudicato.

Sezione 2: Sorveglianza delle tariffe

Art. 55 Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini

1 La Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini (Commissione arbitrale) è competente per l'approvazione delle tariffe delle società di gestione (art. 46).

2 Il Consiglio federale ne nomina i membri. Disciplina l'organizzazione e la procedura della Commissione arbitrale nell'ambito della legge federale del 20 dicembre 196855 sulla procedura amministrativa.

3 La Commissione arbitrale decide senza ricevere istruzioni; le persone responsabili del segretariato della Commissione sono subordinate in quest'attività al presidente della Commissione.

Art. 56 Composizione della Commissione arbitrale

1 La Commissione arbitrale si compone di un presidente, di due assessori, di due supplenti e di altri membri.

2 Gli altri membri sono proposti dalle società di gestione e dalle associazioni che rappresentano gli utenti d'opere e prestazioni.

Art. 57 Quorum

1 La Commissione arbitrale pronuncia nella composizione di cinque membri: il presidente, due assessori e due altri membri.

2 Questi ultimi sono designati per ogni singola vertenza dal presidente e devono essere competenti in materia. Uno è scelto tra i membri proposti dalle società di gestione, l'altro tra i membri proposti dalle associazioni di utenti.

3 L'appartenenza ad una società di gestione o ad un'associazione di utenti non costituisce di per sé motivo di ricusa dei membri designati per la loro competenza in materia.

Art. 58 Sorveglianza amministrativa

1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia è l'autorità di sorveglianza amministrativa della Commissione arbitrale.

2 La Commissione arbitrale fa rapporto ogni anno al Dipartimento sulla sua attività.

Art. 59 Approvazione delle tariffe

1 La Commissione arbitrale approva la tariffa che le è sottoposta se la struttura e le singole clausole sono adeguate.

2 Dopo aver sentito la società di gestione che partecipa alla procedura e le associazioni di utenti (art. 46 cpv. 2), essa può modificare la tariffa.

3 Le tariffe approvate con decisione cresciuta in giudicato vincolano il giudice.

Art. 60 Principio dell'adeguatezza

1 Per il calcolo dell'indennità, devono essere tenuti in considerazione:

a.
le entrate conseguite dall'utente per mezzo dell'utilizzazione dell'opera, della prestazione, dei supporti audio o audiovisivi o dell'emissione oppure, a titolo sussidiario, le spese relative all'utilizzazione;
b.
il numero e il genere delle opere, delle prestazioni, dei supporti audio o audiovisivi o delle emissioni utilizzati;
c.
la proporzione esistente tra le opere, prestazioni, supporti audio o audiovisivi o emissioni protetti e quelli non protetti, nonché rispetto ad altre prestazioni.

2 L'indennità ammonta di norma al 10 per cento al massimo delle entrate o spese d'utilizzazione per i diritti d'autore e al 3 per cento al massimo per i diritti affini; essa deve tuttavia essere fissata in modo da garantire agli aventi diritto una remunerazione adeguata mediante una gestione razionale.

3 L'utilizzazione d'opere secondo l'articolo 19 capoverso 1 lettera b sottostà a tariffe preferenziali.

4 La locazione di esemplari d'opere di cui all'articolo 13 da parte di biblioteche pubbliche o accessibili al pubblico sottostà a tariffe preferenziali, affinché tali istituzioni possano assolvere al loro mandato di trasmissione e diffusione del sapere.56

56 Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505).

Titolo quinto: Protezione giuridica

Capitolo 1: Protezione di diritto civile

Art. 61 Azione d'accertamento

Chi prova d'avere un interesse legittimo può promuovere un'azione intesa a fare accertare l'esistenza o l'assenza di un diritto o di un rapporto giuridico disciplinato dalla presente legge.

Art. 62 Azione d'esecuzione di una prestazione

1 Chi è leso o rischia di essere leso nel suo diritto d'autore o nel suo diritto affine di protezione può chiedere al giudice:

a.
di proibire una lesione imminente;
b.
di far cessare una lesione attuale;
c.57
di obbligare il convenuto a indicare la provenienza e la quantità degli oggetti in suo possesso illecitamente fabbricati o immessi sul mercato, nonché i destinatari e l'entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali.

1bis Vi è rischio di lesione dei diritti d'autore o dei diritti di protezione affini in particolare nel caso degli atti di cui agli articoli 39a capoversi 1 e 3 e 39c capoversi 1 e 3 nonché in caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 39d.58

2 Sono salve le azioni secondo il Codice delle obbligazioni59 volte al risarcimento, alla riparazione morale, nonché alla consegna dell'utile giusta le disposizioni della gestione d'affari senza mandato.

3 Chi dispone di una licenza esclusiva è legittimato in proprio all'azione, sempre che il contratto di licenza non lo escluda espressamente. Tutti i titolari di una licenza possono intervenire nell'azione per far valere il proprio danno.60

57 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

58 Introdotto dall'art. 2 del DF del 5 ott. 2007 (RU 2008 2497; FF 2006 3135). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505).

59 RS 220

60 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 63 Confisca

1 Il giudice può ordinare la confisca e la realizzazione o la distruzione degli oggetti fabbricati illecitamente o delle installazioni, degli apparecchi e degli altri mezzi che servono prevalentemente alla loro fabbricazione.61

2 Fanno eccezione le opere architettoniche già realizzate.

61 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 6563 Provvedimenti cautelari

Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice prenda provvedimenti per:

a.
assicurare le prove;
b.
accertare la provenienza degli oggetti allestiti o messi in circolazione illecitamente;
c.
salvaguardare lo stato di fatto; o
d.
attuare a titolo provvisorio le pretese di omissione o di cessazione della turbativa.

63 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 9 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

Art. 66 Pubblicazione della sentenza

Su richiesta della parte vincente, il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza a spese della parte soccombente. Esso fissa modo ed estensione della pubblicazione.

Capitolo 2: Disposizioni penali

Art. 67 Violazione del diritto d'autore

1 A querela della parte lesa, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e illecitamente:65

a.
utilizza un'opera sotto una designazione falsa o diversa da quella decisa
dall'autore;
b.
pubblica un'opera;
c.
modifica un'opera;
d.
utilizza un'opera per creare un'opera di seconda mano;
e.
allestisce esemplari di un'opera mediante un procedimento qualsiasi;
f.
offre al pubblico, aliena o mette altrimenti in circolazione esemplari di un'opera;
g.
recita, rappresenta o esegue un'opera direttamente o mediante un procedimento qualsiasi oppure la fa vedere o udire altrove;
gbis.66
mette a disposizione un'opera mediante un procedimento qualsiasi in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta;
h.
diffonde un'opera per radio, televisione o procedimenti analoghi, anche mediante circuiti, o la ritrasmette con impianti tecnici il cui titolare non è l'organismo di diffusione d'origine;
i.67
fa vedere o udire un'opera messa a disposizione, diffusa o ritrasmessa;
k.68
si rifiuta d'indicare all'autorità competente la provenienza e la quantità degli oggetti in suo possesso illecitamente fabbricati o immessi sul mercato, nonché i destinatari e l'entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali;
l.
dà in locazione un programma per computer.

2 Se l'autore dell'infrazione ha agito per mestiere, si procede d'ufficio. La pena è una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria. ...69 70

65 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).

66 Introdotta dall'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).

67 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).

68 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

69 Per. abrogato dal n. I 4 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

70 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).

Art. 68 Omissione dell'indicazione della fonte

Chiunque, nei casi previsti dalla legge (art. 25 e 28), omette intenzionalmente d'indicare la fonte utilizzata e, sempre che vi sia designato, l'autore è, a querela della parte lesa, punito con la multa.

Art. 69 Lesione di diritti di protezione affini

1 A querela della parte lesa, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e illecitamente:71

a.
diffonde la prestazione di un artista interprete (prestazione) per radio, televisione o procedimenti analoghi, anche mediante circuiti;
b.
registra una prestazione su supporti audio o audiovisivi o su un supporto di dati;
c.
offre al pubblico, aliena o mette altrimenti in circolazione esemplari riprodotti di una prestazione;
d.
ritrasmette la prestazione con impianti tecnici il cui titolare non è l'organismo di diffusione d'origine;
e.72
fa vedere o udire una prestazione messa a disposizione, diffusa o ritrasmessa;
ebis.73
utilizza una prestazione sotto falso nome o sotto un nome diverso dal nome d'arte scelto dall'artista interprete;
eter.74
mette a disposizione mediante un procedimento qualsiasi una prestazione, un supporto audio o audiovisivo o un'emissione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta;
f.
riproduce un supporto audio o audiovisivo o offre al pubblico, aliena o mette altrimenti in circolazione gli esemplari riprodotti;
g.
ritrasmette un'emissione;
h.
registra un'emissione su supporti audio o audiovisivi o su un supporto di dati;
i.
riproduce un'emissione registrata su un supporto audio o audiovisivo o su un supporto di dati o mette altrimenti in circolazione tali esemplari riprodotti;
k.75
rifiuta d'indicare all'autorità competente la provenienza e la quantità dei supporti in suo possesso sui quali è registrata una prestazione protetta ai sensi degli articoli 33, 36 o 37, illecitamente fabbricati o immessi sul mercato, nonché i destinatari e l'entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali.

2 Se l'autore dell'infrazione ha agito per mestiere, si procede d'ufficio. La pena è una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria. ...76 77

71 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).

72 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).

73 Introdotta dall'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).

74 Introdotta dall'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).

75 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

76 Per. abrogato dal n. I 4 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

77 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).

Art. 69a78 Violazione della protezione dei provvedimenti tecnici e delle informazioni sulla gestione dei diritti

1 A querela della parte lesa, è punito con la multa chiunque intenzionalmente e illecitamente:

a.
elude i provvedimenti tecnici efficaci secondo l'articolo 39a capoverso 2 con l'intenzione di procedere a un'utilizzazione legalmente non autorizzata di opere o di altri oggetti protetti;
b.
produce, importa, offre al pubblico, aliena o mette altrimenti in circolazione, dà in locazione, lascia in uso, pubblicizza o possiede a scopo di lucro dispositivi, prodotti o componenti o fornisce servizi che:
1.
sono oggetto di un'azione promozionale, pubblicitaria o commerciale volta a eludere i provvedimenti tecnici efficaci,
2.
a prescindere dall'elusione dei provvedimenti tecnici efficaci, hanno solo una finalità o utilità commerciale limitata, o
3.
sono progettati, prodotti, adattati o forniti principalmente allo scopo di consentire o facilitare l'elusione dei provvedimenti tecnici efficaci;
c.
rimuove o altera informazioni elettroniche sulla gestione dei diritti d'autore e dei diritti di protezione affini secondo l'articolo 39b capoverso 2;
d.
riproduce, importa, offre al pubblico, aliena o mette altrimenti in circolazione, diffonde, fa vedere o udire o mette a disposizione opere o altri oggetti protetti le cui informazioni sulla gestione dei diritti secondo l'articolo 39c capoverso 2 sono state rimosse o alterate.

2 Se ha agito per mestiere, l'autore dell'infrazione è perseguito d'ufficio. La pena è una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria.

3 Gli atti di cui al capoverso 1 lettere c e d sono punibili solo se sono compiuti da una persona che sa o che, secondo le circostanze, è tenuta a sapere che in tal modo commette, rende possibile, facilita o dissimula la violazione di un diritto d'autore o di un diritto di protezione affine.

78 Introdotto dall'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).

Art. 7079 Esercizio illecito di diritti

Chiunque, senza essere titolare dell'autorizzazione richiesta (art. 41), fa valere diritti d'autore o diritti di protezione affini la cui gestione sottostà alla sorveglianza della Confederazione (art. 40) è punito con la multa.

79 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 73 Perseguimento penale

1 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

2 Le infrazioni ai sensi dell'articolo 70 sono perseguite e giudicate dall'IPI conformemente alla legge federale del 22 marzo 197483 sul diritto penale amministrativo.

Capitolo 3:84 Ricorso al Tribunale amministrativo federale

84 Nuovo testo giusta l'all. n. 19 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 74

1 Contro le decisioni dell'IPI e della Commissione arbitrale è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.

2 La procedura di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla legge del 17 giugno 200585 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge federale del 20 dicembre 196886 sulla procedura amministrativa (PA). Sono fatte salve le seguenti eccezioni:

a.
i ricorsi contro le decisioni della Commissione arbitrale non hanno effetto sospensivo; è esclusa la concessione dell'effetto sospensivo nel singolo caso;
b.
l'articolo 53 PA non è applicabile;
c.
il termine fissato dal Tribunale amministrativo federale per presentare eventuali osservazioni è di 30 giorni al massimo; non può essere prorogato;
d.
di norma non si procede a un ulteriore scambio di scritti secondo l'articolo 57 capoverso 2 PA.87

85 RS 173.32

86 RS 172.021

87 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505).

Capitolo 4:
Intervento dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
88

88 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 12 giu. 2020 sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore il 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).

Art. 7589 Denuncia di merci sospette

1 L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è autorizzato ad avvisare i titolari di diritti d'autore o di diritti di protezione affini nonché le società di gestione autorizzate, qualora vi sia il sospetto dell'imminente importazione, esportazione o transito di merci la cui messa in circolazione viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d'autore o di diritti di protezione affini.90

2 In tali casi, l'UDSC91 è autorizzato a trattenere le merci per tre giorni feriali, affinché le persone autorizzate possano presentare una domanda secondo l'articolo 76 capoverso 1.

89 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

90 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 12 giu. 2020 sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore il 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).

91 Nuova espr. giusta il n. I 1 dell'O del 12 giu. 2020 sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore il 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 76 Domanda d'intervento

1 Se dispone di indizi concreti per ritenere imminente l'introduzione nel territorio doganale svizzero o l'asportazione dal territorio doganale svizzero di merci la cui messa in circolazione viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d'autore o diritti di protezione affini, il titolare di diritti d'autore o di diritti di protezione affini, il titolare di una licenza legittimato ad agire o una società di gestione autorizzata può chiedere per scritto all'UDSC di negare lo svincolo di tali merci.92

2 Il richiedente fornisce all'UDSC le indicazioni necessarie per decidere in merito alla richiesta. Gli rimette in particolare una descrizione precisa delle merci.93

3 L'UDSC decide definitivamente sulla domanda. Può riscuotere un emolumento per coprire le spese amministrative.94

92 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425).

93 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425).

94 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 7795 Ritenzione della merce

1 Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 76 capoverso 1, ha motivi fondati di sospettare che l'introduzione nel territorio doganale svizzero o l'asportazione dal territorio doganale svizzero di una determinata merce violi la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d'autore o diritti di protezione affini, l'UDSC lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, al detentore o al proprietario di tale merce.96

2 L'UDSC trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dal momento della comunicazione secondo il capoverso 1, per consentire al richiedente di chiedere provvedimenti cautelari.

3 In casi motivati, può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo.

95 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

96 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425).

Art. 77a97 Campioni

1 Durante la ritenzione della merce, l'UDSC è abilitato, su domanda, a consegnare o inviare, per esame, campioni della merce al richiedente o a consentirgli di ispezionare la merce ritenuta.

2 Le spese per il prelievo e l'invio dei campioni sono a carico del richiedente.

3 Dopo l'esame, i campioni, sempre che ciò sia opportuno, devono essere restituiti. Se rimangono presso il richiedente, i campioni sottostanno alle disposizioni della legislazione doganale.

97 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 77b98 Tutela dei segreti di fabbricazione e d'affari

1 Contemporaneamente alla comunicazione di cui all'articolo 77 capoverso 1, l'UDSC informa il dichiarante, detentore o proprietario della merce della possibile consegna di campioni e della possibilità di ispezionarli secondo l'articolo 77a capoverso 1.

2 Il dichiarante, detentore o proprietario può chiedere di essere presente durante l'ispezione al fine di tutelare i propri segreti di fabbricazione o d'affari.

3 L'UDSC può, su richiesta motivata del dichiarante, detentore o proprietario, rifiutare la consegna di campioni.

98 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 77c99 Domanda di distruzione della merce

1 Insieme con la domanda di cui all'articolo 76 capoverso 1, il richiedente può chiedere per scritto all'UDSC di distruggere la merce.

2 Se è presentata una domanda di distruzione della merce secondo il capoverso 1, l'UDSC ne avvisa il dichiarante, detentore o proprietario della merce nella comunicazione di cui all'articolo 77 capoverso 1.

3 La domanda di distruzione della merce non implica un prolungamento dei termini per chiedere provvedimenti cautelari secondo l'articolo 77 capoversi 2 e 3.

99 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 77d100 Consenso

1 Per la distruzione della merce è necessario il consenso del dichiarante, detentore o proprietario.

2 Il consenso è considerato dato se il dichiarante, detentore o proprietario non si oppone esplicitamente alla distruzione della merce entro i termini di cui all'articolo 77 capoversi 2 e 3.

100 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 77e101 Mezzi probatori

Prima di distruggere la merce, l'UDSC preleva campioni e li conserva come prova per un'eventuale azione per risarcimento dei danni.

101 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 77f102 Risarcimento

1 Se la distruzione della merce si rivela ingiustificata, soltanto il richiedente risponde del danno.

2 Se il dichiarante, detentore o proprietario ha acconsentito per scritto alla distruzione della merce, il richiedente non può essere chiamato a rispondere del danno nemmeno se successivamente la distruzione si rivela ingiustificata.

102 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 77g103 Spese

1 Le spese per la distruzione della merce sono a carico del richiedente.

2 Sulle spese per il prelievo e la conservazione di campioni ai sensi dell'articolo 77e decide il giudice nell'ambito del giudizio relativo alle pretese di risarcimento dei danni secondo l'articolo 77f capoverso 1.

103 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 77h104 Dichiarazione di responsabilità e risarcimento

1 Se vi è da temere un danno dovuto alla ritenzione della merce, l'UDSC può subordinare la ritenzione della merce a una dichiarazione di responsabilità da parte del richiedente. Al posto di tale dichiarazione, l'UDSC può, in casi motivati, chiedere al richiedente un'adeguata garanzia.

2 Se non vengono ordinati provvedimenti cautelari o se i provvedimenti presi si rivelano infondati, il richiedente deve risarcire il danno causato dalla ritenzione della merce e dal prelievo dei campioni.

104 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

Titolo quinto a:105
Trattamento di dati personali a fini di querela o denuncia

105 Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505).

Art. 77i

1 Se necessario al fine di sporgere querela o denuncia, chi è leso nei suoi diritti d'autore o nei suoi diritti di protezione affini è autorizzato a trattare i dati personali a cui può accedere in maniera lecita. È inoltre autorizzato a utilizzare tali dati per far valere pretese di diritto civile in via adesiva o al termine del procedimento penale.

2 La persona lesa deve rendere noti lo scopo del trattamento dei dati, la natura dei dati trattati e l'estensione del trattamento dei dati.

3 Non è autorizzata a collegare i dati personali di cui al capoverso 1 con dati raccolti per altri fini.

Titolo sesto: Disposizioni finali

Capitolo 1: Esecuzione e abrogazione del diritto previgente

Capitolo 2: Disposizioni transitorie

Art. 80 Oggetti protetti esistenti

1 La presente legge si applica anche a opere, prestazioni, supporti audio e audiovisivi nonché ad emissioni creati prima della sua entrata in vigore.

2 Se l'utilizzazione di un'opera, di una prestazione, di un supporto audio o audiovisivo o di un'emissione, lecita secondo il diritto previgente, è vietata dalla presente legge, l'utilizzazione iniziata prima dell'entrata in vigore della presente legge può essere portata a termine.

Art. 81 Contratti esistenti

1 I contratti relativi ai diritti d'autore e ai diritti di protezione affini, conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge, come pure gli atti di disposizione effettuati in virtù di tali contratti, rimangono efficaci secondo le norme del diritto previgente.

2 Salvo patto contrario, questi contratti non sono applicabili ai diritti introdotti dalla presente legge.

3 Gli articoli 13a e 35a non sono applicabili ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della modifica del 27 settembre 2019.108

108 Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505).

Art. 82 Autorizzazioni per la gestione di diritti d'autore

Le società di gestione di diritti d'autore ammesse ad esercitare la propria attività in virtù della legge federale del 25 settembre 1940110 concernente la riscossione dei diritti d'autore devono chiedere una nuova autorizzazione (art. 41) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

110 [CS 2 818]

Art. 83 Tariffe

1 Le tariffe delle società di gestione autorizzate che sono state approvate secondo il diritto previgente rimangono in vigore fino allo spirare della loro durata di validità.

2 I compensi previsti negli articoli 13, 20 e 35 sono dovuti a contare dall'entrata in vigore della presente legge; possono essere rivendicati dopo l'approvazione della tariffa corrispondente.

Capitolo 3: Referendum ed entrata in vigore

Art. 84

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:111 1° luglio 1993
Art. 74 cpv. 1: 1° gennaio 1994

111 DCF del 26 apr. 1993.