01.09.2023 - * / In vigore
01.09.2022 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.08.2022
15.09.2018 - 31.12.2021
01.08.2016 - 14.09.2018
01.02.2013 - 31.07.2016
01.01.2012 - 31.01.2013
01.06.2011 - 31.12.2011
01.04.2011 - 31.05.2011
01.10.2009 - 31.03.2011
01.02.2009 - 30.09.2009
01.01.2009 - 31.01.2009
01.07.2007 - 31.12.2008
01.05.2007 - 30.06.2007
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1

Legge federale
sulle dogane
1

del 1° ottobre 1925 (Stato 19 febbraio 2002) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 28-30 e 34ter della Costituzione federale2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 gennaio 19244, decreta:

Capo primo: Base per la riscossione del dazio I. Obblighi verso la dogana 1. Determinazione

Art. 1

1

Chiunque varca la linea doganale svizzera o trasporta merci attraverso la stessa deve osservare le prescrizioni della legislazione doganale.

2

Gli obblighi doganali consistono nell'osservanza delle prescrizioni concernenti il traffico attraverso il confine (obbligo della denunzia doganale) e nel pagamento
delle tasse previste dalla legge (obbligo di pagare il dazio).

2. Linea doganale

Art. 2

1

La linea doganale svizzera coincide - salve le disposizioni che seguono - col confine politico.

2

Per riguardo alla loro situazione geografica certe parti di territorio svizzero o singoli immobili situati al confine possono essere esclusi dal territorio doganale (territorio fuori della linea doganale), riservato il diritto di controllo della dogana.

3

I distretti franchi (punti franchi e porti franchi) sono considerati come territorio doganale estero, riservato il diritto di controllo doganale.

RU 6 475

1 Nuovo

tit. giusta il n. I della LF del 6 ott. 1972, in vigore dal 1° giu. 1973 (RU 1973 644 650; FF 1972 II 189). Secondo la medesima disp. i tit. marg. sono stati accentrati.

2

[CS 1 3; RU 1958 806]. Queste disposizioni corrispondono ora agli articoli 101 e 133
della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta il n. VI 6 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e
l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000
(RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

4

FF 1924 101

631.0

Ordinamento generale 2

631.0

4

Si considerano come situate entro la linea doganale quelle parti di territorio di Stati esteri che vennero incluse, mediante convenzione internazionale, nel territorio doganale svizzero (unione doganale).

5

Il Consiglio federale emana le disposizioni concernenti le parti di territorio svizzero situate fuori della linea doganale, i distretti franchi nonchè il corso della linea doganale sulle acque di frontiera. È riservato l'articolo 42.

II. Libertà di importazione, di esportazione e di transito 1. Regola


Art. 3

1

L'importazione, l'esportazione e il transito di oggetti d'ogni genere, compresi gli animali (merci nel senso tecnico-doganale), attraverso la linea doganale, sono permessi in quanto non vi ostino divieti o limitazioni legali o prescritti dall'autorità
competente.

2

Per motivi d'ordine tecnico doganale, la Direzione generale delle dogane può limitare a determinati uffici lo sdoganamento di certe merci.

2. Limitazioni di luogo

Art. 4

1

Salve le eccezioni previste da legge o da regolamento, il traffico attraverso la linea doganale per terra, per acqua e per aria è limitato alle vie e ai punti di approdo e di
partenza che sono designati a questo scopo e resi noti pubblicamente dalla Direzione
generale delle dogane.

2

Le linee ferroviarie adibite al servizio pubblico sono considerate come vie doganali. Il Consiglio federale è competente a revocare questa agevolezza a quelle imprese
ferroviarie che non osservassero gli impegni loro imposti dalla presente legge.

3. Limitazioni di tempo

Art. 5

La linea doganale è sempre aperta per il trasporto delle merci delle imprese pubbliche di trasporto nonchè per i viaggiatori che non recano merci con sè. Negli altri casi, le ore in cui il passaggio è permesso sono fissate per regolamento.

LD

3

631.0

III. Obbligo della denunzia 1. Suo oggetto

Art. 6

a. Circa lo sdoganamento 1

Tutte le merci che sono importate od esportate devono essere presentate all'ufficio di dogana competente, poste sotto controllo doganale e denunziate per lo sdoganamento.

2

Restano riservate le eccezioni stabilite nella presente legge o sulla scorta della stessa.5


Art. 7

b. Circa altre prescrizioni 1

L'obbligo della denunzia doganale comprende anche l'osservanza delle disposizioni federali circa la statistica del commercio, i monopoli e le regìe, nonchè delle
altre prescrizioni federali alla cui esecuzione gli agenti della dogana devono cooperare.

2

Il Consiglio federale stabilisce le norme necessarie sui certificati d'origine delle merci e le disposizioni penali; per la contraffazione di certificati d'origine e per analoghe infrazioni può comminare la detenzione.6 2. Eccezioni


Art. 8

1

Per il traffico di confine, sono stabilite, per regolamento, le necessarie eccezioni alle disposizioni generali sull'obbligo della denunzia doganale, tenendo conto dei
bisogni locali.

2

Le persone dimoranti in vicinanza della linea doganale, che sono costrette dalle circostanze a provvedersi del fabbisogno corrente nella zona di confine dello Stato
limitrofo e per le quali l'adempimento dell'obbligo della denunzia presenta soverchie difficoltà, possono essere totalmente o parzialmente esentate da quest'obbligo,
pagando annualmente una somma globale, il cui ammontare è fissato dalla Direzione
generale delle dogane (abbonamento doganale).

3. A chi incombe la denunzia

Art. 9

1

Sono soggette all'obbligo della denunzia doganale le persone che trasportano merce oltre il confine nonchè i loro mandanti.

5

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1972, in vigore dal 1° giu. 1973 (RU 1973
644 650; FF 1972 II 189).

6

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

Ordinamento generale 4

631.0

2

Il padrone risponde delle azioni commesse dai suoi impiegati, operai, apprendisti e domestici nell'esercizio delle loro incombenze di servizio o d'affari, salvo che egli
non provi d'aver usato tutta la necessaria diligenza per far osservare le prescrizioni
dalle dette persone.

3

Parimente, il capo di famiglia risponde per i membri minorenni o interdetti, infermi o deboli di mente.

4

...7

IV. Obbligo di pagare il dazio 1. Determinazione

Art. 10

L'obbligo di soddisfare il dazio include l'impegno di pagare o di garantire i diritti
(dazi, interessi, tasse) e le spese inerenti alle operazioni doganali, nonchè i diritti e le
spese esigibili dalla dogana in virtù di prescrizioni concernenti altri servizi.

2. Inizio dell'obbligo

Art. 11

1

Adempiti che siano gli obblighi inerenti alla denunzia doganale, l'obbligo di pagare il dazio comincia al momento in cui l'accettazione della dichiarazione doganale è
stata confermata secondo l'articolo 35. Se la merce perisce avanti l'emissione della
bolletta doganale, l'obbligo del pagamento del dazio cessa.

2

Se gli obblighi inerenti alla denunzia doganale non sono stati adempiti, l'obbligo di pagare il dazio comincia al momento in cui la merce ha varcato il confine. Se questa data non può essere stabilita con certezza, fa stato il giorno dell'accertamento
dell'omissione.

3. Obbligo condizionato

Art. 12

Sono soggette all'obbligo del pagamento del dazio anche le merci trattate con bolletta di cauzione o con carta di passo. L'obbligo di pagare il dazio e le tasse di monopolio cessa però tosto che la bolletta di cauzione o la carta di passo sia stata scaricata
dalla dogana nelle condizioni previste dalla legge, in seguito alla riesportazione
delle merci.

7

Abrogato dal n. 7 dell'all. al DPA (RS 313.0).

LD

5

631.0

4. Persone soggette all'obbligo

Art. 13

1

Il pagamento del dazio incombe alle persone soggette all'obbligo della denunzia doganale e a quelle indicate nell'articolo 9 come pure a tutte le persone per conto
delle quali le merci sono state importate o esportate. Tutte rispondono solidalmente
delle somme dovute. Il diritto di regresso è retto dalle norme del diritto civile.

2

Se il contribuente muore, l'obbligo passa agli eredi anche nel caso in cui non fosse ancora stato accertato al momento della morte. Gli eredi rispondono solidalmente
delle somme dovute fino all'ammontare dell'eredità, semprechè queste somme non
siano garantite da un pegno doganale.

5. Merci in franchigia

Art. 14

a. Definitivamento

Sono esenti dal dazio d'importazione, riservate le disposizioni dell'articolo 19 e
quelle più particolareggiate da emanarsi per regolamento: 1.

le merci o i quantitativi di merci designati come esenti da dazio in conformità della legge federale del 10 ottobre 19028 sulla tariffa doganale svizzera
o dei trattati con gli Stati esteri; 2.9 le merci in piccole quantità, di valore minimo, o per le quali l'ammontare del dazio sia irrilevante; 3.

le monete aventi corso legale in Isvizzera, la carta monetata, le carte valori, i
documenti scritti d'ogni sorta; i manoscritti e le bozze di stampa; i biglietti
d'imprese estere di trasporti pubblici; 4.10 merci per l'uso ufficiale da parte di missioni diplomatiche, posti consolari e missioni particolari, di organizzazioni interstatali e uffici internazionali
aventi sede in Svizzera e con i quali fu concluso un corrispondente accordo,
oppure da parte di missioni permanenti presso tali organizzazioni; 5.11 merci per l'uso personale da parte di capi di Stato esteri soggiornanti in Svizzera e, qualora non siano cittadini svizzeri: da parte di rappresentanti
diplomatici, funzionari di consolati, rappresentanti dello Stato speditore in
missioni particolari e membri del personale diplomatico attribuiti a tali missioni, funzionari dirigenti e superiori appartenenti alle organizzazioni interstatali e agli uffici internazionali menzionati al numero 4, oppure da parte di 8

[CS 6 711. RU 1959 1397 art. 12 cpv. 2]. Ora: in conformità della LF del 9 ott. 1986
sulla tariffa delle dogane (RS 632.10).

9

Nuovo testo giusta l'art. 11 n. III della LF del 19 giu. 1959 su la tariffa delle dogane svizzere, in vigore dal 1° gen. 1960 [RU 1959 1397].

10

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1972, in vigore dal 1° giu. 1973 (RU 1973
644 650; FF 1972 II 189).

11

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1972, in vigore dal 1° giu. 1973 (RU 1973
644 650; FF 1972 II 189).

Ordinamento generale 6

631.0

collaboratori diplomatici delle missioni permanenti presso tali organizzazioni. Le stesse agevolezze sono concesse ai membri delle famiglie aventi
economia domestica in comune con le persone summenzionate; merci destinate al primo insediamento di membri del personale amministrativo e tecnico attribuiti alle missioni, ai posti, alle organizzazioni ed agli uffici citati al
numero 4, semprechè i destinatari non siano cittadini svizzeri. Il Consiglio
federale può concedere ulteriori agevolezze secondo l'uso internazionale; 6.

gli effetti personali usati, portati seco per il loro uso, da viaggiatori, da impiegati delle imprese pubbliche di trasporto, da vetturali, barcaiuoli, aviatori,
aeronauti, ecc., o spediti loro, allo stesso scopo, avanti o dopo la loro venuta
in Isvizzera; inoltre le provviste da viaggio (cibi, bevande, tabacchi) nelle
quantità ammesse dai regolamenti; 7.

gli attrezzi, utensili e istrumenti, usati, portati seco dagli artisti e dagli artigiani ambulanti domiciliati all'estero per l'esercizio della rispettiva professione o mestiere durante la loro dimora temporanea in Isvizzera, semprechè
questi oggetti non vengano alienati; 8.12 le masserizie usate degli immigranti, destinate al loro proprio uso ulteriore; 9.13 i corredi e i doni nuziali di persone che, sposandosi, abbandonano il loro domicilio all'estero e si stabiliscono in Svizzera, qualora la sposa o lo sposo
siano domiciliati o dimorino in modo permanente in Svizzera e gli soggetti
siano destinati durevolmente al loro proprio uso casalingo. Il Consiglio federale può concedere la franchigia anche per le masserizie domestiche di coniugi immigranti il cui matrimonio è stato celebrato poco prima del trasferimento di domicilio; 10.14 gli oggetti usati provenienti dalla successione di un disponente che aveva il suo ultimo domicilio all'estero, devoluti agli eredi legali, istituiti o fruenti di
un legato, domiciliati in Svizzera. Il Consiglio federale può concedere la
franchigia anche per gli oggetti che il disponente, in vita, assegna ad un erede conteggiandoli sulla sua eredità; 11.15 le merci spedite dall'estero in dono a indigenti o a persone danneggiate da eventi straordinari oppure a opere caritative affinchè siano consegnate a tali
persone; i veicoli a motore per invalidi che a causa delle loro infermità sono
tenuti a utilizzare tali mezzi; 12. le casse mortuarie con le salme e le urne contenenti le ceneri delle salme cremate compresi gli ornamenti funebri, nonchè le corone mortuarie portate
da persone che vengono in Isvizzera per partecipare a un funerale; 12

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1972, in vigore dal 1° giu. 1973 (RU 1973
644 650; FF 1972 II 189).

13

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1972, in vigore dal 1° giu. 1973 (RU 1973
644 650; FF 1972 II 189).

14

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1972, in vigore dal 1° giu. 1973 (RU 1973
644 650; FF 1972 II 189).

15

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1972, in vigore dal 1° giu. 1973 (RU 1973
644 650; FF 1972 II 189).

LD

7

631.0

13. i campioni di merce invendibili (eccettuati i commestibili, le bevande ed i tabacchi); le carte di campioni e i campioni in ritagli o saggi senza valore;

14.16 gli oggetti d'arte e gli oggetti da collezione per esposizioni pubbliche, gli oggetti per l'insegnamento e la ricerca destinati a istituti di pubblica istruzione o di pubblica utilità, gli istrumenti e gli apparecchi impiegati per
l'esame e il trattamento di pazienti, destinati a ospedali e case di cura pubblici o di pubblica utilità, semprechè tutti questi oggetti siano importati dai
destinatari o direttamente per loro conto e non siano ceduti a terzi all'interno
del Paese;

15. le opere e gli studi di Svizzeri che dimorano temporaneamente all'estero a scopo di cultura artistica; 16. i premi d'onore, le medaglie e i ricordi di esposizioni o gare pubbliche estere, in quanto siano importati dalla persona stessa che ne fu insignita o siano
ad essa spediti; i doni d'onore mandati da persone residenti all'estero in occasione di feste svizzere; 17. il materiale da guerra della Confederazione a condizione che non sia rivenduto nel Paese;

18. gli imballaggi marcati provenienti dal libero traffico interno, compresi i tubetti e i rocchetti, che sono rinviati vuoti al mittente dopo aver servito a spedire merce all'estero;

19. gli animali, le macchine agricole, gli attrezzi e gli altri oggetti esportati da abitanti della zona economica svizzera per la coltivazione dei fondi situati
nella zona economica estera; 20. i pesci, i gamberi, le rane, le lumache, i legumi, allo stato fresco, come pure i fiori recisi, semprechè queste merci siano importate nel traffico stradale e
vendute al mercato o a domicilio (da casa a casa) da mercanti girovaghi, agli
abitanti della zona economica di confine per il loro proprio uso e non per
farne commercio. L'importatore deve essere domiciliato nella zona economica estera e la merce deve provenire da questa zona; 21. il latte fresco prodotto nella zona economica estera, in quanto sia necessario all'approvvigionamento di località della zona economica svizzera; 22. i pesci freschi pescati nelle acque di confine dagli abitanti delle regioni rivierasche svizzere;

23. i prodotti greggi del suolo - eccettuati quelli della vigna - provenienti da fondi situati nella zona economica estera e coltivati dai loro proprietari,
usufruttuari o affittuari, semprechè il coltivatore sia domiciliato nella zona
economica svizzera e importi questi prodotti egli stesso o per mezzo dei
propri dipendenti;

16

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1972, in vigore dal 1° giu. 1973 (RU 1973
644 650; FF 1972 II 189).

Ordinamento generale 8

631.0

24. l'uva fresca o pigiata, prodotta nella zona economica estera, fino ad una quantità totale di quarantadue quintali metrici lordi, o il vino nuovo che ne è
stato spremuto fino ad una quantità di trenta ettolitri, quando siano importati
nell'anno stesso della vendemmia dai proprietari od usufruttuari indicati nel
numero 23, o dai loro dipendenti. Per quantità maggiori di quelle sopri indicate, il Consiglio federale fissa dei dazi ridotti, semprechè l'importazione
totale d'un proprietario o d'un usufruttuario non superi mille quattrocento
quintali metrici d'uva, peso lordo, o mille ettolitri di vino.


Art. 15

b. Con carta di passo Riservate le disposizioni dell'articolo 19 e le misure di controllo previste per le carte
di passo e adempite che siano le condizioni prescritte, sono esenti dal pagamento del
dazio e delle tasse di monopolio: 1.

gli animali da tiro e da sella provenienti dall'estero, i veicoli di ogni genere
coi necessari animali e finimenti, organi propulsori, pezzi di arredamento e
di ricambio, in quanto i veicoli servano al trasporto di persone o merci al di
qua del confine ed escano poscia dalla Svizzera; 2.

gli animali da tiro e da sella provenienti dal libero traffico interno, i veicoli
di ogni genere coi necessari animali e finimenti, organi propulsori, pezzi di
arredamento e di ricambio, che abbiano servito al trasporto di persone o di
merci attraverso il confine e ritornino poscia nella Svizzera. Maggiori agevolezze possono essere consentite dal regolamento d'esecuzione17; 3.

gli imballaggi marcati, compresi i tubetti e i rocchetti, che sono importati
vuoti in Isvizzera per essere rispediti pieni al mittente o, per essere riesportati per conto di quest'ultimo, a un altro destinatario all'estero; 4.

gli animali, le macchine agricole, gli attrezzi e gli altri oggetti importati da
abitanti della zona economica estera per coltivare dei fondi situati nella zona
economica svizzera e quindi riesportati; 5.

le merci provenienti dal libero traffico in Isvizzera che, per giungere per la
via più breve possibile da un luogo situato nel territorio doganale svizzero
ad un altro luogo dello stesso territorio, devono passare per brevi tratti di territorio estero 6.

le altre merci che, in conformità dell'articolo 47, sono importate per uso
temporaneo in Isvizzera o che, dopo uso temporaneo, all'estero, sono reimportate in Isvizzera.

17

RS 631.01. Ora: Ordinanza del 10 lug. 1926 della L sulle dogane (OLD).

LD

9

631.0

6. Agevolezze del traffico

Art. 16


18

a. Merci di ritorno

1

Le merci esportate, provenienti dal libero traffico interno, rispedite intatte al mittente in Svizzera, sono ammesse in franchigia. Gli importi di dazio che furono riscossi o rifusi per effetto dell'esportazione, sono restituiti o nuovamente riscossi.

2

È rimborsato il dazio sulle merci estere sdoganate all'importazione che, a causa di rifiuto del destinatario o di rescissione del contratto di vendita o di commissione, o
perchè rimaste invendute, ritornano intatte al mittente all'estero; non è riscosso un
dazio d'uscita.

3

Per le merci in conformità del capoverso 1, che sono reimportate modificate, può essere concessa la franchigia totale o parziale se il rinvio è effettuato a causa di un
difetto scoperto solo durante la lavorazione della merce. Per le merci giusta il capoverso 2, che sono riesportate modificate, il dazio riscosso all'importazione può essere restituito integralmente o parzialmente quando siano adempite le stesse condizioni.

4

Le disposizioni particolareggiate saranno emanate mediante ordinanza.


Art. 17


19

b. Traffico di perfezionamento 1

Se interessi particolari dell'economia, in particolare per far fronte alla concorrenza internazionale, lo esigono e nessun interesse preponderante vi si oppone, il Consiglio federale concede agevolazioni doganali o la franchigia di dazio per merci importate o esportate temporaneamente per la lavorazione, la trasformazione o la riparazione.

2

Alle stesse condizioni può prevedere agevolazioni doganali o la franchigia di dazio per merci importate, se merci svizzere, nella stessa quantità e della medesima qualità
e natura, vengono esportate come prodotti lavorati o trasformati.

3

Il traffico di perfezionamento di prodotti e sostanze agricole di base è sottoposto ad agevolazioni doganali o alla franchigia di dazio se vi è penuria di prodotti svizzeri
dello stesso genere o se nessun altro mezzo consente di compensare gli inconvenienti dovuti al prezzo delle materie prime necessarie per tali prodotti.


Art. 18

c. Applicazione del dazio secondo l'uso della merce 1

Se la misura del dazio dipende dall'uso della merce, questa è sdoganata, a richiesta e dietro prova dell'uso, al dazio più basso ad esso corrispondente, in quanto la tariffa non preveda l'esenzione intera.

18

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1972, in vigore dal 1° giu. 1973 (RU 1973
644 650; FF 1972 II 189).

19

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995
1816 1817; FF 1994 IV 923).

Ordinamento generale 10

631.0

2

Il Consiglio federale può consentire, in determinate circostanze, un trattamento differenziale, secondo l'uso, anche per le merci per le quali la tariffa non lo preveda
esplicitamente, semprechè interessi economici del Paese lo richiedano.

3

L'applicazione del dazio più basso è fatta dipendere, in massima, o dalla prova dell'uso o dalla denaturazione della merce sotto la vigilanza della dogana. In difetto di
ciò, si applica, in massima, il dazio più alto. In questi casi, se viene richiesta, all'atto
dell'operazione doganale l'applicazione del dazio più basso e se viene fornita la
prova dell'uso entro il termine regolamentare, la differenza di dazio è posticipatamente rimborsata.

4

Tuttavia, qualora le circostanze lo giustifichino e con riserva del diritto di controllare in ogni tempo l'uso della merce, la prova dell'uso può essere sostituita, alle condizioni fissate per regolamento, da un impegno di garanzia (Revers), da parte del
consumatore; questo impegno dà diritto all'applicazione del dazio più basso.

7. Misure di sicurezza e di ritorsione

Art. 19

Il Consiglio federale potrà limitare temporaneamente o definitivamente ed anche revocare le agevolezze previste negli articoli 14 a 18, se la loro applicazione cagionasse abusi o se uno Stato estero non usasse la reciprocità a questo proposito.

8. ...


Art. 20


20

V. Fissazione dei diritti doganali 1. Dazi


Art. 21

a. Tariffa doganale

1

I dazi d'entrata e d'uscita sono fissati dalla tariffa doganale21.

2

Il dazio, salvo altre disposizioni di tariffa, è riscosso in base alle aliquote e ai fattori determinanti in vigore il giorno nel quale comincia l'obbligo del pagamento.


Art. 22

b. Classificazione

1

Le merci non nominate nella tariffa sono assegnate dal Consiglio federale, d'officio o a richiesta, alle voci della tariffa con le quali esse hanno maggior analogia. Il
Consiglio federale non può delegare a un altro ufficio questa competenza.

20

Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1816; FF 1994 IV 923).

21

RS 632.10 allegato. Ora: tariffa delle dogane svizzere.

LD

11

631.0

2

Le sue decisioni in proposito vincolano la Commissione di ricorso.

3

Le classificazioni devono essere pubblicate. Senza pregiudizio delle classificazioni da stabilirsi dal Consiglio federale, la Direzione generale delle dogane ha la facoltà
di emanare prescrizioni di servizio sulla classificazione, secondo la tariffa di certe
merci; ove occorra, queste prescrizioni dovranno essere pubblicate.

4

Gli organi competenti a dare informazioni in materia di tariffa saranno designati per regolamento.


Art. 23

c. Fattori determinanti Salvo il caso in cui sia prescritto altrimenti da legge o da disposizioni speciali, l'importo del dazio è determinato dalla natura, dalla quantità e dallo stato della merce al
momento in cui essa è posta sotto controllo doganale.


Art. 24

d. Calcolo del dazio

1

La base per il calcolo del dazio è costituita dalla dichiarazione stesa dal contribuente in conformità della tariffa, salvo che non debba essere rettificata in seguito
alla visita doganale.

2

Se la visita doganale non è possibile sia perchè lo stato della merce o la chiusura dell'imballaggio non la permettono, sia perchè il contribuente vi si oppone, la merce
può essere gravata del dazio più alto, salvo che il modo di sdoganamento richiesto
sia addirittura rifiutato.

3

Se la richiesta di sdoganamento designa la merce in modo insufficiente o equivoco, quest'ultima può essere gravata del dazio più alto, applicabile secondo la sua natura.
Rimane riservato l'articolo 34 capoverso 3.

4

Se merci di diversa natura, soggette a dazi differenti, sono imballate nello stesso collo e mancano i dati sufficienti circa la quantità di ogni singola merce racchiusa
nel collo, il dazio sarà calcolato sul peso totale in base all'aliquota a cui è soggetta la
parte di merce maggiormente gravata.

2. Altre tasse

Art. 25

a. Per l'applicazione delle prescrizioni doganali 1

L'applicazione delle prescrizioni doganali importa la riscossione di tasse speciali e cioè:

1.

per le operazioni officiali della dogana rese necessarie sia dall'inosservanza
delle prescrizioni in vigore, da parte del contribuente, sia dalla concessione
di deroghe alle disposizioni doganali generali, sia da circostanze particolari;

Ordinamento generale 12

631.0

2.

per l'assistenza del personale doganale ai servizi speciali di scorta e di vigilanza; 3.

per l'emissione di certificati officiali.

2

L'ammontare delle tasse è fissato per regolamento.


Art. 26

b. Per l'applicazione di altre prescrizioni 1

Per l'applicazione di altre prescrizioni federali, la dogana riscuote le tasse previste dalle stesse.

2

Tutte le merci che varcano la linea doganale sono soggette alla tassa di statistica prevista nella legge federale del 10 ottobre 190222 sulla tariffa doganale svizzera.

VI. Misure di polizia al confine

Art. 27

1

Il Consiglio federale prende tutti i provvedimenti atti a garantire la sicurezza della linea doganale, la vigilanza del transito attraverso il confine e ad assicurare la riscossione del dazio al confine e nell'interno del Paese.

2

È proibito di costruire edifizi e recinti a una distanza di meno di due metri dalla linea doganale. Nei luoghi dove il territorio svizzero rasenta un corso d'acqua di confine, occorre il permesso del Consiglio federale per costruire recinti che intralcino
seriamente l'esercizio della vigilanza doganale o edifizi a una distanza di meno di
due metri dal confine.

3

Il Consiglio federale emana inoltre le disposizioni concernenti le costruzioni al confine.

VII. Zone economiche

Art. 28

Per agevolare il traffico nella zona limitrofa di confine, viene stabilita una zona economica che si estende per dieci chilometri di qua e di là dalla linea doganale.

22

[CS 6 711. RU 1959 1397 art. 12 cpv. 2]. Ora: prevista dalla LF del 9 ott. 1986 sulla tariffa delle dogane (RS 632.10).

LD

13

631.0

Capo secondo: Operazioni doganali I. Cooperazione del denunziante 1. Regola


Art. 29

1

Le persone soggette all'obbligo della denunzia doganale devono prendere tutte le disposizioni necessarie, secondo la legge e i regolamenti, per l'esecuzione del controllo doganale stesso e stabilire l'obbligo di pagare il dazio.

2

Sono anzitutto tenuti a cooperare, riservato l'articolo 13: nel traffico stradale:
le persone che conducono o portano merci con sè; nel traffico aereo:
il conduttore dell'aeromobile, il viaggiatore o il loro incaricato;
nel traffico per acqua: 1.

per il bagaglio: il viaggiatore o il suo incaricato; 2.

per le altre merci: l'impresa di navigazione o il conduttore del natante; nel traffico ferroviario: 1.

per il bagaglio a mano: il viaggiatore o il suo incaricato; 2.

per il bagaglio registrato: il viaggiatore, il suo incaricato o l'amministrazione
ferroviaria;

3.

per le altre spedizioni:
a.

fin tanto che la merce è in viaggio, l'amministrazione ferroviaria; b.

se l'operazione doganale avviene alla stazione destinataria: la persona
autorizzata a disporre della merce, il suo incaricato o l'amministrazione
ferroviaria.

Le disposizioni concernenti il traffico ferroviario sono applicabili a tutte le imprese
di trasporto per terra che hanno la concessione di trasportare persone e merci; nel traffico postale:
il mittente o, in vece sua, se egli non adempie i suoi obblighi, la Posta svizzera.23 2. Denunzia e presentazione della merce

Art. 30

1

Salve le eccezioni contemplate nella presente legge o nel regolamento d'esecuzione24, la persona soggetta all'obbligo della denunzia deve, senza abbandonare la
strada doganale nè fermarsi in viaggio, condurre immediatamente all'ufficio dogana23

Nuovo testo dell'ultimo lemma giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997
sull'organizzazione delle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 783.1).

24

RS 631.01. Ora: Ordinanza del 10 lug. 1926 della L sulle dogane (OLD).

Ordinamento generale 14

631.0

le più vicino e porre sotto controllo tutte le merci entrate dalla linea doganale, senza
modificarne nè lo stato nè l'imballaggio.

2

Il vettore deve, senza bisogno d'essere invitato, fermarsi ai posti di vigilanza presso il confine e conformarsi alle istruzioni che gli saranno date per la presentazione
della merce all'ufficio doganale più vicino.

3

Le merci destinate all'esportazione devono essere presentate all'ufficio doganale competente dalla persona soggetta all'obbligo della denunzia e messe sotto controllo
doganale. Rimangono riservate le agevolezze previste da regolamento.

4

A richiesta, i vettori incontrati in vicinanza della linea doganale, devono provare che hanno soddisfatto gli obblighi verso la dogana per le merci trasportate.

3. Richiesta di sdoganamento e dichiarazione della merce

Art. 31

1

La persona soggetta all'obbligo della denunzia deve richiedere lo sdoganamento delle merci sotto controllo e, a seconda della destinazione della merce, presentare la
dichiarazione relativa, producendo tutti i documenti giustificativi, i permessi e le altre carte di legittimazione occorrenti per il modo di sdoganamento richiesto, nel numero, nella forma e nel termine prescritti.

2

Essa è parimente tenuta, a sue spese e a proprio rischio, a far scaricare i colli ed i bagagli da visitare, a farli portare nella sala di visita ed a provvedere che la merce
possa essere visitata e portata via.

3

Chiunque intenda esercitare la professione di dichiarante in dogana può essere obbligato a fornire la prova della sua attitudine e buona condotta. Qualora il dichiarante abbia perduto l'uno o l'altro di questi requisiti o sia stato condannato più volte
per infrazioni doganali commesse con intenzione o per negligenza, la Direzione generale delle dogane decide se e per quale durata l'esercizio della professione debba
essergli vietato.25

4. Facoltà della persona soggetta all'obbligo della denunzia

Art. 32

La persona soggetta all'obbligo della denunzia ha la facoltà di chiedere all'ufficio
doganale gli schiarimenti necessari sugli obblighi da adempiere e di farsi dare, al
prezzo di costo, i moduli per la dichiarazione. Prima di presentare la dichiarazione
doganale, essa può, a propria spesa e a suo rischio, esaminare o far esaminare da un
suo procuratore la merce posta sotto controllo. In quanto lo giustifichino le circostanze e impregiudicato il diritto di visita da parte della dogana, essa può, inoltre,
presentando un campione della merce, chiedere ragguagli circa l'applicazione della
tariffa, o, eccezionalmente, quando vi siano i dati necessari circa la composizione, lo 25

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

LD

15

631.0

stato o l'uso della merce, chiedere la visita preventiva col concorso d'un funzionario
doganale.

II. Sdoganamento 1. Competenza


Art. 33

1

Le operazioni di sdoganamento competono agli uffici doganali.

2

Il regolamento d'esecuzione26 stabilisce le competenze dei diversi uffici circa lo sdoganamento, il luogo delle operazioni, le ore durante le quali essi sono obbligati a
compierle, nonchè l'ordine in cui devono essere eseguite.

3

Lo sdoganamento deve aver luogo nei luoghi officialmente designati. In via eccezionale, può essere eseguito altrove alle condizioni da fissarsi per regolamento.

2. Esame della richiesta

Art. 34

a. Esame formale della dichiarazione 1

Ricevuta la richiesta di sdoganamento, l'ufficio esamina anzitutto la sua propria competenza. Se si ritiene incompetente ad iniziare l'operazione doganale proposta,
respinge la richiesta e pone il richiedente nell'alternativa o di condurre la merce all'ufficio competente più vicino o di ritrasportarla oltre il confine doganale o (se si
tratta di merci da esportare) di rinunziare all'esportazione.

2

Qualora, invece, l'ufficio si reputi competente, esso esamina se la dichiarazione presentata è giusta dal lato della forma e completa, e se concorda con i documenti di
scorta.

3

Se la dichiarazione non concorda con i documenti di scorta o non è stesa nel modo prescritto oppure se contiene indicazioni insufficienti, equivoche o non conformi
alla tariffa, è restituita al dichiarante per l'integrazione o la rettifica, salvo che sia disposto diversamente dalla legge o dai regolamenti. Se l'integrazione o la rettifica
viene negata, la merce è respinta oltre il confine o depositata nel magazzino doganale più vicino a spese della persona soggetta all'obbligo della denunzia oppure sdoganata in conformità dell'articolo 24.


Art. 35

b. Accettazione della dichiarazione 1

L'accettazione della dichiarazione è confermata dall'apposizione del bollo dell'ufficio.

2

La dichiarazione accettata vincola il dichiarante e costituisce - salvo il risultato della visita - la base per determinare il dazio e le altre tasse.

26

RS 631.01. Ora: Ordinanza del 10 lug. 1926 della L sulle dogane (OLD).

Ordinamento generale 16

631.0

3

Il dichiarante che abbia contravvenuto alle disposizioni doganali non si sottrae alla responsabilità col sostituire, integrare, rettificare o annullare la dichiarazione accettata.

4

La dichiarazione viene rettificata d'officio, se la visita accerta errori a pregiudizio del contribuente.


Art. 36

c. Visita doganale

1

Salvo che sia altrimenti disposto dalla legge, dai regolamenti o dagli ordini di servizio, gli uffici doganali hanno il diritto di verificare integralmente o a scelta tutte le
merci denunziate per il trattamento doganale o soggette all'obbligo della denunzia
oppure di eseguire lo sdoganamento in base alla dichiarazione doganale.

2

Essi sono autorizzati a compiere la visita della merce e a prelevare i campioni occorrenti per la verificazione. Siffatte operazioni dovranno però limitarsi allo stretto
necessario ed essere eseguite con ogni riguardo.

3

Il diritto di visita si estende - nel traffico per terra, per aria e per acqua - anche ai veicoli che, secondo l'indicazione delle persone responsabili, non trasportano merci
vietate né soggette a dazio.

3bis Qualora, in occasione di una visita doganale, sono scoperti armi, parti essenziali
di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 4 della legge del
20 giugno 199727 sulle armi), che sono presumibilmente confiscabili, questi devono
essere provvisoriamente sequestrati e consegnati alle autorità preposte al perseguimento penale (art. 36 della legge del 20 giugno 1997 sulle armi). Le autorità competenti preposte al perseguimento penale decidono circa il mantenimento del sequestro. Il ricorso contro provvedimenti dell'amministrazione doganale è escluso.28 4

Se scoperte nell'eseguire la visita, le merci contenenti rappresentazioni punibili pornografiche o violente (art. 135 e 197 n. 3 CP29 e perciò presumibilmente confiscabili devono essere sequestrate provvisoriamente e trasmesse al pubblico ministero
del Cantone di domicilio o di sede del destinatario dell'invio o al pubblico ministero
competente per territorio. I film per i quali è stato accordato un permesso d'importazione non sottostanno a questo sequestro provvisorio. Circa il mantenimento del sequestro decidono in competenza esclusiva e secondo il diritto processuale cantonale
le competenti autorità penali del Cantone. Il ricorso contro i provvedimenti dell'Amministrazione delle dogane è escluso.30 5

Le persone che varcano la linea doganale e delle quali si sospetta che portino indosso merci vietate o soggette a dazio possono essere sottoposte a una visita personale. Le prescrizioni necessarie sono emanate dal Consiglio federale per regolamento.

27

RS 514.54

28 Introdotto

dall'art. 41 cpv. 2 della LF del 20 giu. 1997 sulle armi, nel testo del 22 giu.

2001 (RS 514.54).

29

RS 311.0

30

Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 giu. 1991, in vigore dal 1° ott. 1992 (RU 1992
1670 1677; FF 1985 II 901).

LD

17

631.0

6

La persona soggetta all'obbligo della denunzia o il suo procuratore deve coadiuvare alla visita nel modo richiesto dall'ufficio doganale. Il risultato della visita è
certificato sulla dichiarazione e costituisce la base per la tassazione e per le ulteriori
operazioni doganali.

7

Non è dovuta alcuna indennità per le diminuzioni di valore e le spese cagionate dalla verificazione. Restano salve le disposizioni della legislazione federale sulla responsabilità dei funzionari e degli impiegati, per i danni cagionati con intenzione o
per grave negligenza.


Art. 37

d. Bollette doganali

1

Determinati gli obblighi risultanti dall'assoggettamento al dazio, viene staccata la bolletta doganale. Questa comprova, in mancanza di altri certificati, l'operazione doganale e l'adempimento degli obblighi del contribuente.

2

La bolletta doganale è consegnata al contribuente solo quando gli obblighi da essa certificati sono adempiti. Prima di ciò, non si può disporre delle merci poste sotto
controllo se non col permesso esplicito dell'ufficio doganale.

3. Modi di sdoganamento

Art. 38

1

Lo sdoganamento è definitivo quando, in base ad esso, l'obbligo di pagare il dazio è stato definitivamente determinato e la merce ammessa al libero traffico nell'interno
o all'esportazione.

2

Se per determinare definitivamente l'obbligo di pagare il dazio occorrono altre operazioni doganali, si procederà ad un'operazione intermedia di sdoganamento.

III. Sdoganamento definitivo

Art. 39

1

L'ammissione al libero traffico delle merci estere soggette a dazio, come pure l'esportazione delle merci soggette a dazio non possono aver luogo se non dopo eseguito lo sdaziamento. La bolletta consegnata dall'ufficio doganale vale come documento giustificativo.

2

Le merci estere non soggette a dazio d'entrata e le merci indigene non soggette a dazio d'uscita sono senz'altro ammesse al libero passaggio del confine tosto che siano compiute le operazioni di svincolo doganale.

Ordinamento generale 18

631.0

IV. Operazioni intermedie: 1. Con bolletta provvisoria

Art. 40

1

Le merci estere destinate al libero traffico, le quali, per una ragione qualsiasi, non possono essere sdaziate definitivamente al momento in cui sono dichiarate per l'importazione, devono essere sdaziate provvisoriamente.

2

Nelle stesse condizioni si possono sdaziare provvisoriamente merci all'esportazione.

3

La bolletta di dazio provvisorio staccata dall'ufficio vale come prova dell'avvenuto sdoganamento.

4

Se entro il termine regolamentare non è richiesto un altro modo di sdoganamento, viene rilasciata d'officio la bolletta definitiva.

2. Traffico con bolletta di cauzione

Art. 41

1

Le merci provenienti dall'estero e destinate ad essere riesportate od avviate ad un altro ufficio doganale di confine o interno o ad un magazzino di deposito doganale
devono - su proposta del contribuente o per ordine della dogana - essere trattate con
bolletta di cauzione, verso deposito o garanzia del dazio dovuto e delle altre tasse,
salvo che non sia disposto diversamente dalla legge o dai regolamenti. A richiesta
del contribuente o per disposizione della dogana, le merci da trattare con bolletta di
cauzione possono essere poste sotto chiusura doganale, nel qual caso è calcolato il
dazio massimo previsto nella tariffa.

2

Il contribuente riceve, come prova dell'avvenuta operazione, una bolletta di cauzione. Questa sarà dichiarata per lo scarico all'ufficio doganale competente entro il
termine stabilito; contemporaneamente sarà presentata la merce nello stato in cui fu
spedita e con chiusura doganale intatta, se la spedizione è stata effettuata sotto chiusura. Se la bolletta di cauzione non è scaricata, i tributi garantiti sono conteggiati
definitivamente. Se, per motivi degni di riguardo, all'atto di esportare la merce si è
omesso di scaricare la bolletta di cauzione, lo scarico può essere posticipatamente
autorizzato qualora entro 60 giorni a contare dalla scadenza del termine di validità
della bolletta di cauzione sia presentata un'adeguata domanda e la riesportazione
nonchè l'identità della merce siano comprovate in modo irreprensibile.31 3

Il regolamento d'esecuzione32 stabilisce le disposizioni più particolareggiate per il trattamento con bolletta di cauzione.

31

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1972, in vigore dal 1° giu. 1973 (RU 1973
644 650; FF 1972 II 189).

32

RS 631.01. Ora: Ordinanza del 10 lug. 1926 della L sulle dogane (OLD).

LD

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3. Traffico di deposito

Art. 42


33

a. Deposito delle merci in franchigia di dazio 1

Per il deposito di merci non sdoganate il Dipartimento federale delle finanze34 può autorizzare le amministrazioni ferroviarie e le società di deposito ad istituire dei magazzini di deposito doganali (distretti franchi doganali e magazzini di deposito federali) quando esista una necessità d'interesse economico generale, soprattutto in vista
di una riesportazione o di una destinazione ancora incerta delle merci. L'autorizzazione può essere subordinata a oneri e a prestazioni finanziarie.

2

Per generi di merci del commercio all'ingrosso la Direzione generale delle dogane può ammettere il deposito privato, prevedendo quantità minime per l'immissione e
l'asportazione. Le liste delle merci ammesse al deposito privato devono essere pubblicate. In singoli casi la Direzione generale delle dogane può anche autorizzare il
deposito privato di altre merci quando il deposito in magazzini doganali non sia possibile o si riveli inopportuno. Le merci destinate al deposito privato sono sdoganate
con bolletta di cauzione o mediante iscrizione in conto corrente.


Art. 43

b. Rapporti della dogana coi magazzini di deposito 1

I magazzini non amministrati dalla dogana stessa sono soggetti alla sua vigilanza.

Le disposizioni emanate dalla dogana per garantire la sicurezza doganale vincolano
tutti gli interessati.

2

Nel caso in cui il magazzino sia amministrato dalla dogana, questa provvede, a spese dei depositanti, alla conclusione delle assicurazioni contro il furto e le avarie.
Del resto, essa non è responsabile dei danni e delle perdite subite dalle merci depositate se non quando sia provato che sono dovuti a colpa del personale delle dogane.
Le disposizioni più particolareggiate sono stabilite per regolamento.


Art. 44

c. Immissione in deposito 1

Le merci non sdoganate destinate ad essere introdotte in magazzini doganali federali o in distretti franchi di deposito devono essere annunciate per l'immissione in
deposito presso l'ufficio doganale competente.

2

Al depositante può essere rilasciato, secondo il modo d'esercizio del magazzino doganale, un certificato di deposito o un altro documento analogo. I certificati di deposito possono essere ceduti o girati a terzi; la dogana ne dev'essere avvertita.

3

Il regolamento d'esecuzione35 fissa le norme della vigilanza sui magazzini doganali nonchè le condizioni alle quali la merce può essere sballata e rimballata, frazionata,
cernita o lavorata.

33

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1972, in vigore dal 1° giu. 1973 (RU 1973
644 650; FF 1972 II 189).

34

Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento
delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici
(non pubblicato). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

35

RS 631.01. Ora: Ordinanza del 10 lug. 1926 della L sulle dogane (OLD).

Ordinamento generale 20

631.0


Art. 45

d. Termini di giacenza in deposito 1

Per le merci depositate, il termine di giacenza nei magazzini federali di deposito non può superare due anni a contare dal giorno dell'immissione. Tuttavia, la Direzione generale delle dogane ha la facoltà d'accordare una proroga del termine fino
ad un massimo di cinque anni, quando speciali circostanze lo giustifichino.

2

Il termine di giacenza nei magazzini privati di deposito è di due anni al massimo.

3

Il trasferimento di merci da un magazzino doganale ad un altro non interrompe i termini legali di giacenza.

4

La durata della giacenza nei distretti franchi doganali è illimitata.

5

Spirato il termine di giacenza, le merci rimaste nei magazzini di deposito federali, delle quali non siasi disposto nonostante diffida, possono essere vendute all'asta
dalla dogana per conto e a rischio della persona autorizzata a disporne. Le somme
dovute alla Confederazione sono prelevate sul ricavo della vendita. Se la detta persona è sconosciuta e, diffidata, non si fa conoscere entro un anno dalla scadenza del
termine di giacenza, anche il ricavo eccedente le somme dovute alla dogana è devoluto alla Cassa federale.

6

Le merci esistenti nei magazzini di deposito privati, che non sono riesportate nel termine legale di giacenza, devono pagare senz'altro il dazio d'entrata.


Art. 46

e. Uscita dal magazzino 1

Le merci escono dal magazzino doganale: 1.

mediante lo sdoganamento definitivo (sdaziamento o ammissione in franchigia); 2.

mediante operazione doganale intermedia (sdaziamento provvisorio in entrata, bolletta di cauzione o carta di passo).

2

L'ammontare del dazio e delle altre tasse è calcolato, per le merci uscenti da distretti franchi doganali o da magazzini di deposito federali, in base alle quantità accertate all'atto dell'uscita. Per le merci uscenti da magazzini privati, fanno norma le
quantità accertate all'atto del deposito.

a36 f. Depositi doganali aperti 1

È reputato deposito doganale aperto un luogo sul territorio doganale svizzero nel quale, su autorizzazione delle autorità doganali, possono essere depositate senza limitazione di tempo merci non sdoganate, ad eccezione dei combustibili e dei carburanti liquidi. Tali merci sono soggette ai tributi d'importazione e ai provvedimenti di
politica commerciale solo all'atto della loro asportazione dal deposito.

2

Chiunque intende gestire un deposito doganale aperto dev'esserne autorizzato dalla Direzione generale delle dogane. Il Consiglio federale determina condizioni e oneri.

36

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1816
1817; FF 1994 IV 923).

LD

21

631.0

3

Per tutte le merci depositate, il depositario deve tenere un controllo delle scorte nella forma prescritta dalle autorità doganali. La Direzione generale delle dogane
può esigere che il depositario presti una garanzia per le merci depositate.

4. Traffico con carta di passo

Art. 47

1

Le merci designate negli articoli 15 e 17 possono, in conformità delle disposizioni della presente legge o dei regolamenti, essere dichiarate per il trattamento con carta
di passo, verso pagamento o garanzia del dazio dovuto e delle altre tasse.

2

A condizioni analoghe si può chiedere il trattamento con carta di passo anche per l'esportazione temporanea di merci indigene, per poi ottenerne la reimportazione in
franchigia.

3

Come documento comprovante l'operazione serve la carta di passo da rilasciarsi dall'ufficio doganale. In determinati casi si può prescrivere per regolamento la sostituzione della carta di passo con un'annotazione nei registri ufficiali (traffico con
semplice annotazione).

4

Per motivi di carattere economico il trattamento con carta di passo può essere subordinato, in via generale o in singoli casi, ad un'autorizzazione della Direzione generale delle dogane oppure negato per le merci provenienti da Stati che non accordano la reciprocità.

5

Il Dipartimento federale delle finanze emana disposizioni speciali per il traffico del bestiame destinato all'alpeggio e allo svernamento.

6

Nel traffico con carta di passo il diritto al rimborso dei tributi garantiti per le merci estere e il diritto alla reimportazione in franchigia per le merci indigene sono riconosciuti soltanto se la riesportazione o la reimportazione sono effettuate nel modo prescritto e entro il termine regolamentare e siano ufficialmente accertate dalla dogana.
Se, per motivi degni di riguardo, all'atto di riesportare o di reimportare la merce si è
omesso di scaricare la carta di passo, lo scarico può essere posticipatamente autorizzato qualora sia presentata una adeguata domanda entro 60 giorni a contare dalla
scadenza del termine di validità della carta di passo e la riesportazione o la reimportazione, nonchè l'identità della merce siano comprovate in modo irreprensibile.37 37

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1972, in vigore dal 1° giu. 1973 (RU 1973
644 650; FF 1972 II 189).

Ordinamento generale 22

631.0

V. Traffici speciali 1. Traffico viaggiatori

Art. 48

1

Le persone giungenti dall'estero, che non abitano nella zona di confine e non portano indosso nè accompagnano merci destinate al commercio, possono in ogni tempo chiedere il compimento delle formalità doganali presso gli uffici doganali di
confine o presso i posti di vigilanza.

2

Queste persone devono, dopo aver varcato il confine, presentarsi immediatamente all'ufficio doganale o al posto di vigilanza più vicino. Tuttavia, la Direzione generale delle dogane può, in certi tratti di confine, esentare dall'obbligo di presentarsi
quei viaggiatori che non conducono nè portano merci con sè.

3

Il Consiglio federale è autorizzato a concedere agevolazioni per qualsiasi tributo riscosso dall'Amministrazione delle dogane nel traffico viaggiatori in virtù della legislazione doganale o di altre prescrizioni, per quanto concerne l'assoggettamento ai
tributi, come pure operazioni doganali. In particolare, esso può stabilire aliquote
globali concernenti più tributi, rinunciare alla riscossione di singoli tributi, stabilire
un limite di franchigia per tutti i tributi o per alcuni di essi e autorizzare operazioni
intermedie di sdoganamento senza documento doganale e senza garanzia per il pagamento dei tributi.38 4

Il trattamento doganale dei cavalli e degli altri animali da sella o da tiro come pure dei carri, delle slitte, dei velocipedi, degli automobili e degli aeromobili è prescritto per regolamento.

2. Traffico delle imprese di trasporto per terra

Art. 49

a. Obblighi dell'impresa 1

Le Strade ferrate federali39 e le imprese date in concessione, che si occupano del trasporto per terra delle persone e delle merci attraverso la linea doganale, devono
mettere gratuitamente40 a disposizione, nelle stazioni di confine, secondo le prescrizioni del Consiglio federale, gli impianti ed i locali occorrenti al servizio delle dogane e al deposito temporaneo delle merci soggette al controllo doganale; lo stesso dicasi degli impianti necessari per il riscaldamento, l'illuminazione e la fornitura dell'acqua nonchè degli apparecchi per pesare del servizio ferroviario. L'arredamento
interno è a carico della dogana.

38

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 set. 1955, in vigore dal 1° apr. 1956 (RU 1956 639 640).

39

Ora: Ferrovie federali svizzere, conformemente all'art. I della L del 23 giu. 1944 sulle
FFS (RS 742.31).

40

Ora per queste prestazioni le imprese ferroviarie hanno diritto a un'equa indennità
(art. 46 della LF del 20 dic. 1957 sulle ferrovie - RS 742.101).

LD

23

631.0

2

Le Strade ferrate federali41 e le imprese di trasporto per terra date in concessione sostengono le spese di riscaldamento, d'illuminazione e di pulizia dei locali di visita
e di deposito; la dogana quelle per i locali destinati agli uffici.

3

Se i trattati internazionali non dispongono altrimenti, queste prescrizioni sono applicabili anche agli uffici doganali svizzeri nelle stazioni estere di raccordo, semprechè le imprese di trasporto interessate siano sottoposte alla legislazione federale.

4

Gli impianti e i locali da mettere a disposizione per gli uffici doganali presso le stazioni ferroviarie nell'interno del Paese formieranno oggetto di una convenzione
fra le amministrazioni interessate.

5

Le Strade ferrate federali42 e le imprese di trasporto per terra date in concessione sono tenute a trasportare gratuitamente, nei viaggi di servizio, gli agenti doganali cui
è affidata la vigilanza diretta sul traffico delle merci soggette all'obbligo della denunzia doganale, e ad osservare le disposizioni prese a salvaguardia degli interessi
della dogana. Queste imprese devono mettere a disposizione degli agenti doganali i
registri dei loro uffici di spedizione delle merci a scopo d'indagini officiali.


Art. 50

b. Sdoganamento

1

Salvo che sia altrimenti disposto dalla legge o dai regolamenti, le Strade ferrate federali43 e le altre imprese di trasporto per terra date in concessione sono tenute all'adempimento degli obblighi doganali.

2

Immediatamente dopo l'arrivo ad una stazione di confine di un trasporto di merci proveniente dall'estero, esse devono consegnare all'ufficio doganale l'elenco delle
merci (lista di carico), servendosi del modulo officiale. In base a questi elenchi la
dogana accetta le merci sotto controllo fino a che siano terminate le operazioni doganali. Queste disposizioni devono essere applicate per analogia all'esportazione.

3

Terminate le operazioni doganali, i treni e i veicoli non possono proseguire se non quando l'ufficio doganale abbia dato il suo consenso.


Art. 51

c. Relazioni con le Strade ferrate federali44 1

Nelle loro relazioni con gli uffici doganali, le Strade ferrate federali45 potranno, nella loro qualità di vettori, fruire di tutte quelle agevolezze che, a giudizio della dogana, fossero compatibili con la sicurezza doganale.

41

Ora: Ferrovie federali svizzere, conformemente all'art. I della L del 23 giu. 1944 sulle
FFS (RS 742.31).

42

Ora: Ferrovie federali svizzere, conformemente all'art. I della L del 23 giu. 1944 sulle
FFS (RS 742.31).

43

Ora: Ferrovie federali svizzere, conformemente all'art. 1 della LF del 23 giu. 1944 sulle
FFS (RS 742.31).

44

Ora: Ferrovie federali svizzere, conformemente all'art. 1 della LF del 23 giu. 1944 sulle
FFS (RS 742.31).

45

Ora: Ferrovie federali svizzere, conformemente all'art. 1 della LF del 23 giu. 1944 sulle
FFS (RS 742.31).

Ordinamento generale 24

631.0

2

Del resto, le operazioni doganali eseguite nel traffico ferroviario saranno regolate di comune accordo fra la Direzione generale delle Strade ferrate federali46 e la Direzione generale delle dogane mediante un'ordinanza sullo sdoganamento degl'invii
per ferrovia47.

3. Traffico per acqua

Art. 52

1

La navigazione sulle acque di frontiera e sui corsi d'acqua riconosciuti come vie doganali è soggetta, per principio, alle disposizioni generali della dogana.

2

Le imprese di navigazione sono equiparate alle strade ferrate e, salve disposizioni contrarie di convenzioni, devono adempiere le stesse prestazioni e gli stessi obblighi.

3

Per il traffico con natanti privati possono essere consentite eccezionalmente, mediante regolamento, certe agevolezze circa l'adempimento degli obblighi della denunzia doganale per le merci non destinate al commercio.

4. Navigazione aerea a. Importazione

Art. 53

aa. Disposizioni generali 1

Gli aeromobili dirigibili, che giungono in Isvizzera per via aerea, devono seguire l'itinerario prescritto ed approdare negli aeroporti doganali.

2

Qualora un aeromobile approdi fuori d'un aeroporto doganale, il pilota deve annunciarsi immediatamente all'autorità del luogo più vicino. Questa deve provvedere,
immediatamente dopo l'approdo, che l'aeromobile, i viaggiatori e il carico rimangano sotto la sua vigilanza in attesa della decisione dell'autorità doganale, che dovrà
esserne informata per la via più rapida.

3

Restano riservate le disposizioni particolari circa il divieto o la limitazione dell'importazione per via aerea e circa la navigazione aerea in generale.

4

È vietato il trasporto di merci attraverso il confine con aeromobili non dirigibili.

5

Salvo il caso di necessità, è vietato gettare da aeromobili di qualsiasi genere altri oggetti che non siano quelli indicati nelle disposizioni sulla navigazione aerea in generale.

46

Ora: Ferrovie federali svizzere, conformemente all'art. 1 della LF del 23 giu. 1944 sulle
FFS (RS 742.31).

47

RS 631.252.1

LD

25

631.0

6

Gli agenti doganali e di polizia hanno il diritto di obbligare gli aeromobili ad approdare e di salire a bordo per prendere tutti i provvedimenti necessari nell'interesse
della sicurezza doganale.


Art. 54

bb. Procedura

Il pilota dell'aeromobile approdato deve presentare, senza esserne richiesto, all'ufficio doganale la lista di carico (manifesto) per le merci e provviste che trasporta,
nonchè le dichiarazioni doganali e i documenti di scorta; inoltre deve adempiere egli
stesso o far adempiere da un mandatario gli obblighi verso la dogana.

b. Esportazione

Art. 55

Gli aeromobili possono partire per l'estero soltanto da un aeroporto doganale, e dopo aver adempito gli obblighi verso la dogana. La Direzione generale delle dogane
può accordare dispense da questi obblighi in genere o caso per caso e consentire altre agevolezze.

c. Transito


Art. 56

Gli aeromobili che sorvolano il territorio doganale svizzero senza approdare e senza
gettare merci non sono soggetti alle formalità doganali. In caso di approdo intermedio, sono applicabili le disposizioni sull'importazione e sull'esportazione.

5. Servizio postale

Art. 57

1

Gli invii postali soggetti a dazio sono sottoposti al controllo doganale. Ne sono esentati gli invii spediti in transito diretto. Per agevolare il commercio possono essere consentiti, mediante regolamento, opportuni temperamenti in favore di traffici
speciali, in modo particolare per l'esportazione di invii esenti da dazio.

2

La Posta svizzera pone sotto controllo doganale tutti gli invii postali provenienti dall'estero presentando senza indugio all'ufficio doganale competente la dichiarazione doganale stesa dal mittente e i documenti di scorta.48 48

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione delle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 783.1).

Ordinamento generale 26

631.0

3

Del resto, le operazioni doganali eseguite nel traffico postale sono regolate di comune accordo fra la Posta svizzera e l'Amministrazione delle dogane mediante l'ordinanza del 2 febbraio 197249 concernente lo sdoganamento degli invii postali.50

4

Il trasporto dei viaggiatori con la Posta svizzera è soggetto alle stesse disposizioni doganali che fanno stato per il servizio ferroviario.51 6. Traffico di confine

Art. 58

1

Per traffico di confine s'intende il traffico d'importazione e di esportazione fra gli abitanti di zone economiche limitrofe, semprechè si tratti di merci occorrenti alla loro economia domestica o alla cultura delle loro terre.

2

Il traffico di confine comprende: 1. il traffico rurale per la coltivazione dei fondi nonchè l'importazione e l'esportazione dei prodotti greggi dei fondi coltivati;
2. il piccolo traffico di mercato e quello ambulante;
3. il traffico di perfezionamento e di riparazione per i lavori eseguiti da artigiani
delle zone economiche limitrofe per i bisogni domestici degli abitanti di confine.

3

Il Consiglio federale può, finchè lo stimi opportuno, consentire maggiori agevolezze tenendo conto dei bisogni locali.

4

In caso di abusi manifesti, il Consiglio federale può sospendere o limitare l'applicazione delle disposizioni particolari sul traffico di confine o farla dipendere dall'adempimento di determinate condizioni o dalla produzione di prove speciali.

VI. Esecuzione di prescrizioni non doganali 1. Regola


Art. 59

Se è prevista la cooperazione degli agenti doganali all'applicazione di prescrizioni
fiscali o di polizia o di altre prescrizioni federali non doganali, essi procedono in
conformità delle norme a ciò relative, per incarico e a spese dell'amministrazione
interessata.

49

RS 631.255.1 50

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione delle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 783.1).

51

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione delle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 783.1).

LD

27

631.0

2. Merci vietate

Art. 60

1

Le merci di cui l'importazione, l'esportazione o il transito sono vietati, vengono respinte se sono state dichiarate con la loro esatta denominazione, semprechè non sia
il caso di distruggerle.

2

In tutti gli altri casi si inizierà la procedura penale per infrazione dei divieti.

VII. Pagamento del dazio 1. Modo di pagamento

Art. 61

1

I dazi e le altre tasse esigibili dalla dogana devono, di regola, essere riscossi in contanti e in valuta svizzera. Se i trattati internazionali non dispongono altrimenti, il
Consiglio federale può ordinare che la riscossione sia fatta in base alla valuta aurea.

2

La Direzione generale delle dogane può, se crede opportuno e alle condizioni che essa stessa fisserà, consentire che il pagamento sia fatto in buoni delle Strade ferrate
federali52 o in assegni postali53 e bancari svizzeri, invece che in contanti. L'obbligo
di pagare il dazio sarà, in questo caso, considerato adempito soltanto quando la dogana avrà riscosso l'ammontare integrale del suo credito in contanti. La dogana può
esigere in ogni momento il pagamento in contanti verso restituzione dei titoli accettati come valsente del dazio.

3

In via eccezionale e riservato il diritto di revoca, la Direzione generale delle dogane può consentire dilazioni di pagamento, nel qual caso potrà essere richiesto un interesse a contare dal giorno dello sdoganamento.

4

Di regola, si consentiranno agevolezze nel pagamento soltanto verso prestazioni di una fideiussione doganale.

2. Quietanza doganale

Art. 62

1

Il dazio e le altre tasse saranno pagati subito dopo terminate le operazioni doganali, semprechè non siano previste eccezioni nella presente legge. Al contribuente è consegnata una quietanza doganale che vale come documento giustificativo.

2

Il possessore della quietanza è autorizzato a ritirare le merci poste sotto controllo doganale.

52

Ora: Ferrovie federali svizzere, conformemente all'art. 1 della LF del 23 giu. 1944 sulle
FFS (RS 742.31).

53

Nuova denominazione (n. II cpv. 2 della LF del 21 dic. 1966 che modifica quella sul servizio delle poste - RU 1967 1527).

Ordinamento generale 28

631.0

3. Abbonamento doganale

Art. 63

Le condizioni di pagamento relative agli abbonamenti doganali, di cui all'articolo 8
capoverso 2, sono fissate dalla Direzione generale delle dogane.

4. Prescrizione

Art. 64


54

I dazi e le altre tasse si prescrivono in un anno dal giorno dell'accettazione formale
della dichiarazione doganale. In caso di sdoganamento intermedio, la prescrizione
comincia dallo spirare del termine di validità dello sdoganamento suddetto. La prescrizione è interrotta da ogni azione intentata al contribuente per ottenere il pagamento; essa è sospesa durante il periodo in cui è concessa una dilazione per il pagamento stesso.

5. Garanzia

a. Regola


Art. 65

1

In caso di sdoganamento intermedio di merci soggette a dazio o in caso di facilitazioni di pagamento di qualsiasi genere, si dovrà prestare garanzia per il dazio e per
le altre tasse, come pure per i crediti dipendenti da infrazioni delle disposizioni doganali, anche se l'ammontare non ne è stato ancora definitivamente determinato.

2

Potranno essere consentite, per regolamento, eccezioni all'obbligo di prestare garanzia.

b. Deposito in contanti

Art. 66

1

Di regola, la garanzia è prestata mediante deposito in contanti da eseguirsi nello stesso modo che il pagamento del dazio.

2

I depositi in contanti sono rimborsati totalmente o parzialmente secondo il modo dello sdoganamento definitivo, oppure allibrati definitivamente emettendo quietanza
doganale.

3

Nessun interesse è corrisposto per le somme rimborsate; nessuna tassa è chiesta per l'amministrazione del danaro depositato.

54

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

LD

29

631.0

c. Fideiussione doganale

Art. 67

aa. Casi

1

L'autorità doganale competente può accettare una fideiussione solidale, invece di un deposito in contanti, nei casi seguenti: 1.

a garanzia generale per tutti gli obblighi di un contribuente oppure per quelli
dipendenti da un dato genere d'operazione doganale; 2.

quando siano consentite facilitazioni di pagamento; 3.

in tutti gli altri casi, salvo che non sia prescritto esplicitamente il deposito in
contanti.

2

Il regolamento d'esecuzione55 stabilisce le disposizioni più particolareggiate.


Art. 68

bb. Fideiussori

1

Come fideiussori generali non sono, di regola, accettati, dall'autorità doganale che gli istituti bancari svizzeri o le imprese svizzere d'assicurazione. In altri casi di fideiussione doganale, possono essere accettate come fideiussori le singole persone residenti in Isvizzera o società commerciali svizzere riconosciute solvibili per la somma
da garantire.

2

L'autorità doganale che accetta la fideiussione decide se questa debba essere prestata da uno o da più fideiussori.

3

I rapporti giuridici fra il debitore principale e il suo fideiussore come pure quelli fra più confideiussori sono regolati dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni56. La posizione giuridica del debitore principale e del suo fideiussore di fronte
alla Confederazione è regolata dalle disposizioni della presente legge.

4

In caso di fallimento del debitore, il fideiussore ha il diritto d'insinuare il credito nel fallimento, semprechè la dogana vi rinunzi. Essa gli rilascia in questo caso un
certificato che vale come titolo di credito nel fallimento.

5

Al fideiussore che paga il credito è rilasciata una ricevuta in base alla quale egli può far valere il suo diritto di regresso contro il debitore principale e, dato il caso,
chiedere il rigetto di qualsiasi opposizione. Se la merce, per la quale ha avuto origine il credito garantito, si trova in custodia della dogana, essa è consegnata al fideiussore verso pagamento integrale del credito.


Art. 69

cc. Forma e sostanza

1

La fideiussione doganale dev'essere data per iscritto su modulo officiale. Nell'atto di fideiussione dev'essere indicato l'importo massimo della somma garantita.

55

RS 631.01. Ora: Ordinanza del 10 lug. 1926 della L sulle dogane (OLD).

56

RS 220

Ordinamento generale 30

631.0

2

Salvo contrarie disposizioni dell'atto di fideiussione, i fideiussori sono responsabili solidalmente col debitore di tutti i crediti per dazi e altre tasse, nonchè delle
multe, spese e interessi che dipendono dagli impegni garantiti.57 3

Il fideiussore non può far valere contro i crediti altre eccezioni che non siano quelle del debitore stesso. Gli atti esecutivi promossi contro il debitore hanno effetto
anche contro i fideiussori.


Art. 70

dd. Estinzione

1

La responsabilità del fideiussore si estingue con la responsabilità del debitore. Ove si tratti di una fideiussione generale, il fideiussore può, dopo un anno, chiedere di
esserne svincolato. In questo caso, egli non può più essere reso responsabile delle
conseguenze degli atti compiuti dal debitore dopo che la dogana ha concesso lo
svincolo o al più tardi quattro settimane dopo la disdetta.

2

Se un fideiussore abbandona il suo domicilio in Isvizzera oppure se, per altri motivi, l'estinzione della fideiussione sembra opportuna, l'autorità doganale può richiedere il deposito in contanti o una nuova fideiussione.

3

Gli eredi di un fideiussore subentrano nei suoi obblighi derivanti dalla fideiussione.


Art. 71

ee. Interesse e tasse 1

Sulle somme garantite da fideiussioni doganali che sono allibrate definitivamente, è riscosso un interesse il cui saggio è stabilito per regolamento. Il Consiglio federale
può esentare totalmente o parzialmente certi generi di traffico dal pagamento di interessi.

2

Per l'accettazione di fideiussioni generali, sono riscosse le tasse di cancelleria e di controllo fissate per regolamento.

d. Deposito di titoli

Art. 72

1

Invece di una somma in contanti o di una fideiussione possono essere accettati in deposito dei titoli in conformità delle norme stabilite dalla Direzione generale delle
dogane. All'atto dell'allibramento definitivo delle somme garantite da titoli, si riscuote un interesse il cui saggio è fissato per regolamento.

2

Se il debito non è pagato alla scadenza, i titoli depositati sono realizzati come un pegno doganale.

3

L'autorità doganale ha facoltà di chiedere, verso restituzione dei titoli depositati, il deposito in contanti o la prestazione di una fideiussione.

57

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

LD

31

631.0

VIII. Accordi58
a59 Per semplificare il trattamento doganale la Direzione generale delle dogane può concludere con certi contribuenti degli accordi circa il sistema di riscossione dei tributi
da parte dell'Amministrazione delle dogane e il procedimento doganale. Tali accordi
sono ammessi soltanto se non provocano una diminuzione dei proventi e se non minacciano di seriamente pregiudicare le condizioni di concorrenza.

Capo terzo: Violazione delle prescrizioni doganali I. Infrazioni doganali60 1. Enumerazione

Art. 73


61

Sono considerate infrazioni doganali la contravvenzione doganale, l'infrazione dei
divieti, la ricettazione doganale e la distrazione di pegno doganale.

2. Contravvenzione doganale a. Fattispecie

Art. 74

Commette una contravvenzione doganale: 1.

chiunque, senza permesso esplicito, importa, esporta o fa transitare merci
oggette a dazio per vie o da approdi non permessi al traffico doganale, oppure trasporta merci oltre il confine con aeromobili non dirigibili; 2.

chiunque, per recarsi con merci soggette a dazio all'ufficio doganale indicatogli dal posto di vigilanza al quale si è annunciato, non segue il cammino
prescritto;

3.

chiunque, varcando il confine, omette di dichiarare, totalmente o parzialmente, per le operazioni doganali, delle merci soggette a dazio; 4. chiunque,
varcata la linea doganale, scarica o getta merci soggette a dazio prima di essere giunto all'ufficio o all'approdo doganale o fa subire ad esse un'alterazione qualsiasi prima dello sdoganamento; 58

Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1972, in vigore dal 1° giu. 1973 (RU 1973 644 650;
FF 1972 II 189).

59

Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1972, in vigore dal 1° giu. 1973 (RU 1973 644 650;
FF 1972 II 189).

60

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

61

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

Ordinamento generale 32

631.0

5.

chiunque, fuori delle ore di servizio prescritte, importa od esporta merci soggette a dazio, non osservando le disposizioni emanate per garantire il pagamento del dazio; 6.

chiunque froda il dazio o ne pregiudica la determinazione dichiarando inesattamente delle merci soggette a dazio oppure occultandole alla visita; 7.

chiunque dichiara, per merci soggette a dazio, un peso inferiore di più del 3
per cento a quello reale; 8.62 chiunque froda il dazio o ne pregiudica la determinazione mediante altre indicazioni inesatte o mediante impiego abusivo di documenti doganali, di documenti giustificativi oppure di contrassegni o marche di riconoscimento
doganali autentici, falsificati o contraffatti; 9.

chiunque ottiene l'ammissione in franchigia o la riduzione del dazio per
merci che non rispondono alle condizioni prescritte per il traffico delle merci
esenti da dazio o per le agevolezze del traffico di confine; 10. chiunque, avendo dichiarata una merce come destinata ad un determinato uso e avendo ottenuta, previa denaturazione, l'ammissione in franchigia o la
riduzione del dazio, impiega in seguito la merce per altro scopo o rende possibile siffatto impiego oppure frustra in qualsiasi modo gli effetti della denaturazione 11. chiunque, senza permesso dell'autorità competente e senza pagare il dazio supplementare, impiega più tardi a uno scopo diverso da quello dichiarato,
merci ammesse in franchigia totale o parziale in base a dichiarazioni esatte; 12. chiunque ottiene con atti o mezzi illeciti la restituzione indebita di dazi o altre tasse;

13. chiunque froda parzialmente il dazio sostituendo con altre le merci soggette a dazio - trattate con bolletta di cauzione, certificato di deposito, carta di
passo o semplice annotazione - oppure alterandole nelle loro parti integranti
senza averne il permesso esplicito; 14.63 chiunque fa abuso delle agevolezze consentite nel traffico di confine per importare o esportare in franchigia merci soggette a dazio; 15.64 chiunque, in un ordine di sdaziamento, indica una voce di tariffa inesatta o designa la merce secondo voce siffatta facendo si che una merce soggetta a
dazio sia dichiarata a un'aliquota inferiore; 16.65 chiunque, valendosi di altri modi che non siano quelli sopra indicati, al fine di procacciare un profitto a sè o a un terzo, sottrae i dazi alla Confederazione
ovvero procaccia a sè o a un terzo un profitto doganale indebito o impedisce
o pregiudica66 la determinazione del dazio secondo la legge.

62

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

63

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

64

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

65

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

66

Nel testo francese «empêche ou cherche à empêcher».

LD

33

631.0

b. Pene


Art. 75

1

La contravvenzione doganale è punita con una multa che può ammontare fino a venti volte l'importo del dazio frodato o pregiudicato. Se il dazio non può essere determinato esattamente in base ai dati numerici, sarà stabilito mediante stima.

2

Se esistono le circostanze aggravanti, l'importo massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunziata la detenzione fino a sei mesi.

3

La contravvenzione doganale colposa è punibile.67 3. Infrazione dei divieti a. Fattispecie

Art. 76


68

Si rende colpevole d'infrazione dei divieti chiunque contravviene ai divieti o alle
limitazioni vigenti per l'importazione, l'esportazione o il transito ovvero ne pregiudica l'esecuzione, segnatamente: 1.

fa varcare il confine a merci vietate o sottoposte a limitazioni eludendo il
controllo doganale, omette di dichiararle o le dichiara inesattamente all'ufficio doganale competente ovvero contravviene altrimenti a un divieto o a una
limitazione vigente per l'importazione, l'esportazione o il transito; 2.

senza averne il permesso, impiega per uno scopo non corrispondente allo
sdoganamento, introduce nel libero traffico o utilizza altrimenti contro un
divieto o una limitazione merci vietate o sottoposte a limitazioni che sono
oggetto di un'operazione doganale intermedia o si trovano sotto controllo
doganale, che sono state sdoganate con riserva d'impiego o si trovano depositate in un magazzino doganale; 3.

fornisce, procura o esita, in vicinanza della linea doganale, merci vietate o
sottoposte a limitazioni, delle quali egli sa o deve presumere che sono destinate a varcare il confine eludendo il controllo doganale; 4.

ottiene che, in base a indicazioni inesatte o a fatti rilevanti sottaciuti, un permesso venga concesso contro le norme vigenti in materia; 5.

elude le condizioni o gli oneri connessi a un permesso o fa ch'essi vengano
elusi.

67

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

68

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

Ordinamento generale 34

631.0

b. Pene


Art. 77

1

L'infrazione dei divieti, in quanto soggiaccia a disposizioni penali e procedurali particolari, è perseguita e giudicata secondo quest'ultime.69 2

L'infrazione dei divieti per la quale disposizioni particolari non prevedono pena è punita con una multa che può ammontare fino a sei volte il valore della merce. Il
valore della merce è calcolato al corso del mercato interno al momento in cui fu scoperta l'infrazione. Se questo corso non è noto, il valore della merce è fissato da periti.70 3

Se esistono circostanze aggravanti, l'importo massimo della multa è aumentato della metà; può inoltre essere pronunciata la detenzione fino a un anno.

4

L'infrazione dei divieti colposa è punibile.71 4. Ricettazione

Art. 78

1

Si rende colpevole di ricettazione chiunque acquista, accetta in dono, in pegno o in custodia, occulta, spaccia o aiuta a spacciare merci soggette a dazio o vietate, di cui
egli sa o deve supporre che siano state sottratte all'obbligo di pagare il dazio oppure
importate contrariamente ai divieti.

2

Le pene comminate per le contravvenzioni doganali e per le infrazioni dei divieti valgono anche per la ricettazione.

5. Distrazione di pegno doganale

Art. 79

1

Chiunque, lasciato in possesso di un oggetto che la dogana abbia, con decisione esecutiva, sequestrato come pegno doganale, lo distrugge o ne dispone senza il consenso dell'autorità doganale, si rende colpevole di distrazione di pegno doganale e è
punito con una multa che può ammontare fino al quadruplo del valore della merce
sul mercato interno o con l'arresto.72 2

Rimangono riservati i diritti della dogana.

69

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

70

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

71

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

72

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

LD

35

631.0

6. Disposizioni penali comuni a. Diritto applicabile; tentativo73

Art. 80


74

1

È applicabile il titolo secondo della legge federale del 22 marzo 197475 sul diritto penale amministrativo (art. 2 e segg.).

2

Il tentativo di un'infrazione doganale è punibile.

b. ...


Art. 81


76

c. Circostanze aggravanti

Art. 82

Sono considerate come circostanze aggravanti:
1.77 l'arrolamento di persone allo scopo di perpetrare un'infrazione doganale; 2.78 la perpetrazione professionale o abituale di infrazioni doganali oppure la loro
perpetrazione previa assicurazione contro le conseguenze penali; 3. l'aver seco armi, utensili pericolosi o cani per opporre resistenza agli agenti cui è
deferita la tutela degli interessi dello Stato, come pure l'uso di forza meccanica o
d'animali per impedire un fermo, il controllo doganale o un sequestro; 4.79 l'essere l'autore dell'infrazione un funzionario o impiegato federale; 5. ...80

73

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

74

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

75

RS 313.0

76

Abrogato dal n. 7 dell'all. al DPA (RS 313.0).

77

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

78

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

79

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

80

Abrogato dal n. 7 dell'all. al DPA (RS 313.0).

Ordinamento generale 36

631.0

d. Prescrizione dell'azione penale81

Art. 83


82

La prescrizione dell'azione penale in conformità dell'articolo 11 capoverso 2 della
legge federale del 22 marzo 197483 sul diritto penale amministrativo è parimente applicabile all'infrazione dei divieti e alla ricettazione.


Art. 84


84

e. Concorso di disposizioni penali85

Art. 85


86
1

Se un'azione costituisce una contravvenzione doganale e un'infrazione dei divieti, si applica, adeguatamente aumentata, la pena prevista per l'infrazione più grave.

2

Se un'azione costituisce una contravvenzione doganale, con o senza infrazione dei divieti (cpv. 1), e un reato a tenore dell'articolo 14 della legge federale del 22 marzo
197487 sul diritto penale amministrativo, si applica soltanto quest'ultima disposizione.

f. Condizioni di luogo

Art. 86


88

Le infrazioni doganali commesse presso un ufficio doganale svizzero all'estero sono
considerate commesse nel Comune svizzero più vicino all'ufficio suddetto.

81

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

82

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

83

RS 313.0

84

Abrogato dal n. 7 dell'all. al DPA (RS 313.0).

85

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

86

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

87

RS 313.0

88

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

LD

37

631.0

7. Azione penale e esecuzione della pena89 a. Diritto applicabile; competenza90

Art. 87


91

1

Il procedimento penale è disciplinato dalla legge federale del 22 marzo 197492 sul diritto penale amministrativo. L'amministrazione incaricata del procedimento e del
giudizio a tenore di quella legge è l'Amministrazione delle dogane.

2

La Direzione generale delle dogane emana i decreti penali e gli ordini di confisca come anche le decisioni penali e di confisca; essa decide circa l'abbandono del procedimento e la revisione dei procedimenti penali definiti, come anche circa le indennità e il diritto di regresso a tenore degli articoli 99 a 102 della legge federale del
22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo. Il Dipartimento federale delle finanze può delegare per gradi attribuzioni siffatte alle direzioni di circondario delle
dogane e agli uffici doganali.

b. Perquisizione di aree ferroviarie e postali93

Art. 88


94

Le aree occupate dalle ferrovie o dalle poste possono essere soggette a perquisizione. Nella perquisizione di locali della Posta svizzera, il segreto postale deve essere tutelato come per i controlli doganali.

c. Fermo


Art. 89

1

Nel perseguire infrazioni doganali in vicinanza della linea doganale, come pure negli stabilimenti e impianti della Posta svizzera, delle Ferrovie federali svizzere e
delle imprese di trasporto date in concessione ivi situati, si possono fermare e sottoporre a un'investigazione preliminare le persone sospette di aver commesso
un'infrazione doganale. Questo provvedimento può essere esteso ai bagagli, alle
merci e ai veicoli condotti seco da queste persone. 95 89

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

90

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

91

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

92

RS 313.0

93

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

94

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione delle
poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 783.1).

95

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione delle
poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 783.1).

Ordinamento generale 38

631.0

2

In caso di resistenza si può, in conformità dell'articolo 51 della legge federale del 22 marzo 197496 sul diritto penale amministrativo , procedere al fermo della persona
sospetta e al sequestro degli oggetti e dei veicoli ch'essa ha con sè97 .

3

Durante l'inseguimento degli imputati in fuga e per impedire che siano fatte scomparire le tracce del reato, è lecito penetrare nei fondi e nelle abitazioni situati in vicinanza della linea doganale e nei recinti contigui.

4

Se dall'investigazione preliminare emergano indizi che confermino il sospetto, la persona sospettata sarà invitata a recarsi, sotto la scorta di un agente, all'ufficio doganale più vicino per l'accertamento dei fatti.

5

Gli agenti doganali che viaggiano per ragioni di servizio con battelli o altri veicoli in vicinanza della linea doganale sono, ove sia necessario, dispensati dall'osservanza
delle prescrizioni di polizia sulla circolazione.


Art. 90

a 9798 8. ...


Art. 98

a 10099 9. Obbligo di pagamento del dazio100

Art. 101


101

In caso d'infrazione dei divieti d'importazione o di esportazione, dev'essere pagato
il dazio che sarebbe applicabile se il traffico fosse libero. Se la merce è distrutta o respinta per ordine dell'autorità, il dazio è restituito.

10. Sequestro e realizzazione degli oggetti trovati

Art. 102

1

Se i funzionari o gli impiegati dell'Amministrazione delle dogane trovano in vicinanza del confine oggetti dei quali è da supporre che siano stati importati trasgredendo gli obblighi doganali o i divieti, questi oggetti saranno, salvo altre disposizioni di diritto federale, provvisoriamente sequestrati, a garanzia dei diritti, delle

96

RS 313.0

97

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

98

Abrogati dal n. 7 dell'all. al DPA (RS 313.0).

99

Abrogati dal n. 7 dell'all. al DPA (RS 313.0).

100

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).
Originariamente prima dell'art. 99.

101

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

LD

39

631.0

multe e delle spese; ne sarà dato avviso alla polizia. Si dovrà procedere nello stesso
modo se le merci importate in franchigia con obbligo di riesportazione sono state
abbandonate nel territorio doganale svizzero eludendo il pagamento del dazio.102 2

Se questi oggetti vengono in possesso dell'autorità di polizia oppure di un'impresa di trasporto data in concessione o appartenente alla Confederazione, essi saranno
messi a disposizione dell'ufficio doganale più vicino per il sequestro a norma dell'articolo 121.103 3

Gli oggetti esposti al pericolo di un rapido deprezzamento o la cui conservazione sia costosa possono essere realizzati immediatamente.

4

In ogni singolo caso, il legittimo proprietario sarà avvertito del sequestro mediante avviso nel Foglio federale e, se le circostanze lo richiedano, anche nel modo praticato usualmente nel Cantone in causa. Sarà pure avvertito che egli può opporsi al
sequestro mediante ricorso entro il termine legale decorrente dalla data della pubblicazione. Salvo disposizioni contrarie di altre leggi, la merce o il ricavo della vendita
sarà restituito al proprietario, se questi prova che la merce è stata importata lecitamente adempiendo gli obblighi doganali, oppure che è stata importata a sua insaputa
e contro la sua volontà. In caso di restituzione, il proprietario è tenuto a pagare il dazio che fosse dovuto sulla merce, nonchè le spese di sequestro, di pubblicazione e di
vendita.

5

Sono riservate le disposizioni del Codice civile svizzero104 per la cosa trovata. Se la cosa è venduta, saranno rifuse a chi l'ha trovata le spese sostenute e gli sarà assegnata un'equa mercede, deducendone l'importo dal ricavo della vendita, dopo pagati
i diritti dovuti.

11. Devoluzione delle multe, ecc.105

Art. 103


106

1

Le multe riscosse per infrazioni doganali, i pagamenti in contanti imposti come misura speciale, i doni e i profitti confiscati, come anche il ricavo dalla vendita degli
oggetti confiscati sono, dedotte le spese, ripartiti nel modo seguente: a.

due terzi rimangono alla Confederazione; b.

un terzo è assegnato a una cassa di previdenza in favore del personale delle
dogane.

2

Il Consiglio federale emana le prescrizioni particolareggiate concernenti lo scopo, l'organizzazione e la gestione di questa cassa.

102

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

103

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

104

RS 210

105

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

106

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 20 giu. 1980 sulla nuova ripartizione del ricavo
dalle multe, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 1793; FF 1980 I 469).

Ordinamento generale 40

631.0

II. Inosservanza di prescrizioni d'ordine107

Art. 104


108

1

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, disattende una norma della legislazione doganale, di un accordo internazionale bilaterale o multilaterale in materia doganale o un'istruzione di carattere generale emanata in base a norme siffatte o una
singola decisione notificatagli sotto comminatoria della pena contemplata nel presente articolo, è punito, in quanto la sua azione non costituisca un'infrazione doganale, con la multa fino a 2000 franchi.

2

L'inosservanza di un ordine verbale ufficiale del personale delle dogane come anche di un ordine ufficiale delle dogane significato, in caso di bisogno, mediante segnali o tavole è punita con la multa fino a 500 franchi. L'ordine non deve necessariamente comminare la pena prevista nel presente articolo.

3

Gli articoli 80 capoverso 1 e 87 sono applicabili per analogia ai procedimenti per inosservanza di prescrizioni d'ordine.

4

Rimane riservato il rinvio a giudizio in virtù degli articoli 285 o 286 del Codice penale svizzero109.


Art. 105

a 108110 Capo quarto: Ricorsi

Art. 109


111

Istanze e procedimento 1

Istanze di ricorso sono: a.

le Direzioni di circondario per le decisioni prese dagli uffici doganali; b.

la Direzione generale delle dogane per le decisioni di prima istanza o le decisioni di ricorso prese dalle Direzioni di circondario; c.

la Commissione di ricorso in materia doganale per le decisioni di prima
istanza o le decisioni di ricorso prese dalla Direzione generale delle dogane
concernenti:
1.

l'imposizione dei dazi, compresi l'obbligo di pagare il dazio, le franchigie, le agevolezze doganali e lo sdoganamento intermedio; 2.

la classificazione tariffale a scopi diversi dalla riscossione del dazio; 3.

la tassa di statistica; 107

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

108

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

109

RS 311.0

110

Abrogati dal n. 7 dell'all. al DPA (RS 313.0).

111

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1972, in vigore dal 1° giu. 1973 (RU 1973
644 650; FF 1972 II 189).

LD

41

631.0

4.112 le tasse sul traffico pesante e quelle per l'utilizzazione delle strade nazionali.

5.113 il condono del dazio (art. 127) e il condono dell'imposta all'importazione (art. 84 della legge del 2 setembre 1999114 sull'IVA);

d.

il Dipartimento federale delle finanze per le decisioni di prima istanza prese
dalla Direzione generale delle dogane e non sottostanti al ricorso presso la
Commissione di ricorso in materia doganale, nonchè per le decisioni di ricorso della Direzione generale delle dogane non sottostanti al ricorso presso
la Commissione di ricorso in materia doganale nè al ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale; e.

il Tribunale federale per le decisioni di ricorso prese dalla Direzione generale delle dogane, dalla Commissione di ricorso in materia doganale e dal
Dipartimento federale delle finanze che sottostanno al ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale.

2

Il termine per la presentazione del primo ricorso contro lo sdoganamento è di 60 giorni a decorrere dalla data dello sdoganamento.

3

Per il procedimento di ricorso fanno stato del rimanente le disposizioni degli articoli 44 e seguenti della legge federale del 20 dicembre 1968115 sulla procedura amministrativa e degli articoli 97 e seguenti della legge federale del 16 dicembre
1943116 sull'organizzazione giudiziaria.

4

L'impugnazione di una decisione nel procedimento penale è disciplinata dalle pertinenti norme della legge federale del 22 marzo 1974117 sul diritto penale amministrativo.118


Art. 110

a 116119 Capo quinto: Esazione e garanzia dei crediti doganali I. Realizzazione 1. Crediti esigibili

Art. 117

1

I crediti doganali sono esigibili all'atto dell'accettazione della dichiarazione doganale; le altre tasse, spese e interessi da riscuotersi dalla dogana in conformità della

112

Introdotto dal n. 25 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992
288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

113 Introdotto

dall'art. 92 della LF del 2 set. 1999 sull'IVA, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 641.20).

114 RS

641.20

115

RS 172.021

116

RS 173.110

117

RS 313.0

118

Introdotto dal n. 7 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

119

Abrogati dal n. I della LF del 6 ott. 1972 (RU 1973 644; FF 1972 II 189).

Ordinamento generale 42

631.0

presente legge sono esigibili dal momento in cui sono stati determinati. Rimangono
riservate le disposizioni sull'effetto sospensivo dei ricorsi.

2

e 3. ...120

2. Modo di realizzazione

Art. 118


121

Se i crediti della dogana sono garantiti da un pegno in sue mani o da essa sequestrato, si procederà alla realizzazione del credito in conformità dell'articolo 122 e
della procedura disciplinata nell'ordinanza del 10 luglio 1926122 della legge sulle
dogane. Lo stesso vale per la realizzazione dei titoli depositati. In tutti gli altri casi e
nel caso in cui le somme non fossero coperte dalla realizzazione del pegno, si procederà all'esecuzione per debiti.

3. Disposizioni speciali sull'esecuzione per debiti

Art. 119

1

Si procederà all'esazione dei crediti doganali mediante esecuzione in via di pignoramento o di realizzazione del pegno anche in confronto dei debitori sottoposti alla
procedura di fallimento. Rimane riservata la realizzazione del pegno doganale e dei
titoli depositati. In caso di fallimento del debitore, la dogana partecipa, senza pregiudizio dei suoi diritti sul pegno doganale, alla liquidazione della massa fallimentare.

2

I provvedimenti e le decisioni delle autorità amministrative concernenti i crediti doganali, divenuti esecutivi a norma della presente legge, sono equiparati alle sentenze esecutive giudiziarie, nel senso dell'articolo 80 della legge federale dell'11
aprile 1889123 sulla esecuzione e sul fallimento.

3

Quando i crediti doganali sono stati accertati definitivamente in conformità della presente legge, il giudice ne è vincolato anche se sono contestati nella procedura
esecutiva o fallimentare. Rimane riservato l'articolo 122.

120

Abrogati dal n. 7 dell'all. al DPA (RS 313.0).

121

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

122

RS 631.01

123

RS 281.1

LD

43

631.0

II. Diritto di pegno doganale 1. Oggetto


Art. 120

1

La Confederazione ha un diritto di pegno legale (diritto di pegno doganale) sulle merci soggette agli obblighi doganali come pure sugli oggetti che hanno servito a
commettere una violazione delle prescrizioni doganali o di altre disposizioni alla cui
esecuzione gli agenti doganali devono cooperare124.

2

Il pegno doganale garantisce i crediti nell'ordine seguente: 1.

dazi ed interessi;

2.125 multe, risarcimenti e spese; 3.

tasse per l'applicazione delle prescrizioni doganali e tassa di statistica; 4.

spese e tasse derivanti dalle operazioni doganali e dalla procedura di ricorso; 5.126 multe per inosservanza di prescrizioni d'ordine; 6.

diritti, tasse, multe e spese dovuti in virtù di disposizioni concernenti altre
amministrazioni, alla cui esecuzione coopera la dogana.

3

Il diritto di pegno si costituisce legalmente nel momento in cui ha origine il credito ch'esso deve garantire ed ha la precedenza su tutti gli altri diritti reali che potessero
essere vantati sulla cosa. Rimane riservato l'articolo 122.

2. Sequestro del pegno doganale

Art. 121

1

La dogana può trattenere il pegno fino all'estinzione del credito da esso garantito o, se non si trova in sua custodia, può sequestrarlo. Si procederà al sequestro prendendo possesso della cosa o diffidando il detentore a non disporne. Dell'operazione
di sequestro va steso processo verbale. Non è necessaria la presenza di rappresentanti speciali dell'autorità alla compilazione del verbale, salvo che esso non venga
steso anche in dipendenza del procedimento penale.

2

Contro il sequestro è ammesso il ricorso.

3

La cosa sequestrata può essere liberata verso prestazione di garanzia.

124

Nel testo francese «sont chargés de poursuivre».

125

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

126

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

Ordinamento generale 44

631.0

3. Realizzazione del pegno doganale

Art. 122

1

Se il credito garantito dal pegno è divenuto esigibile, il pegno può essere realizzato.

2

Il proprietario del pegno, se non è personalmente responsabile del credito garantito, può opporsi alla realizzazione, purchè provi che gli oggetti sono stati adoperati
senza sua colpa per commettere un'infrazione o che egli ne ha acquisito la proprietà
o il diritto di acquisirla ignorando che non era stato adempito l'obbligo di pagare il
dazio.127

3

L'opposizione alla realizzazione è fatta mediante ricorso.

III. Misure di sicurezza 1. Procedura


Art. 123

1

Quando il credito doganale sembri compromesso dal contegno del contribuente o questi non sia domiciliato in Isvizzera, la Direzione di circondario competente può
in ogni tempo esigere la prestazione di garanzia da ognuna delle persone obbligate al
pagamento, in quanto il credito non sia garantito da pegno doganale o quest'ultimo
non possa essere realizzato o presumibilmente non basti per coprire il credito. L'ordine di prestare la garanzia è immediatamente esecutorio ed è equiparato a una sentenza giudiziaria nel senso dell'articolo 80 della legge federale dell'11 aprile
1889128 sull'esecuzione e sul fallimento.

2

La garanzia deve essere prestata sotto forma di deposito in contanti, di atto di fideiussione doganale o di deposito di titoli.

3

L'ordine di prestare la garanzia può essere impugnato mediante ricorso.129 2. Causa di sequestro

Art. 124

1

L'ordine di prestare la garanzia costituisce una causa di sequestro ai sensi dell'articolo 271 della legge federale dell'11 aprile 1889130 sull'esecuzione e sul fallimento.

2

L'azione di revocazione, contemplata nell'articolo 279 della legge federale dell'11 aprile 1889131 sull'esecuzione e sul fallimento, non è ammessa.

127

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

128

RS 281.1

129

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

130

RS 281.1

131

RS 281.1

LD

45

631.0

IV. Restituzione e riscossione posticipata dei diritti 1. Restituzione

Art. 125

1

Se la verificazione officiale delle scritturazioni attinenti alle operazioni doganali fa scoprire errori a danno del contribuente, le somme pagate di troppo gli saranno rimborsate d'officio. Le disposizioni più particolareggiate sono emanate per regolamento.

2

La restituzione di un diritto pagato, riservati i casi previsti dagli articoli 16 e 18 non può essere richiesta dal contribuente che mediante il ricorso previsto contro la
determinazione del diritto stesso. Se la domanda di restituzione si fonda sopra un errore di calcolo, il termine per presentarla è d'un anno.

2. Riscossione posticipata

Art. 126

1

Il dazio dovuto a norma di legge e ogni altro diritto esigibile dalla dogana, che in seguito ad errore degli agenti doganali all'atto dello sdoganamento non fossero stati
determinati affatto o lo fossero stati insufficientemente, possono essere rivendicati
presso i contribuenti dalla Direzione di circondario competente entro un anno dal
giorno dello sdoganamento o della determinazione dei diritti. Lo stesso dicasi delle
somme rimborsate in più.

2

L'ordine di riscossione posticipata è notificato al contribuente con lettera raccomandata e può essere da lui impugnato mediante il ricorso previsto contro la determinazione dei diritti.

3

La riscossione posticipata è esclusa quando sull'esenzione dai diritti o sull'importo degli stessi primitivamente preteso è stato statuito con decisione di ricorso divenuta
esecutoria. Non è ammessa neppure la riscossione posticipata delle differenze di dazio risultanti dal variare di criterio dell'autorità competente nel decidere circa una
determinata questione di tariffa.

V. Condono del dazio

Art. 127

1

Il dazio può essere in tutto o in parte condonato: 1.

quando una merce sdaziata provvisoriamente o definitivamente all'importazione, ma che si trova ancora sotto controllo officiale o giacente in un magazzino di deposito federale, viene totalmente o parzialmente distrutta per
caso fortuito, per forza maggiore o per disposizione dell'autorità oppure viene respinta oltre il confine;

Ordinamento generale 46

631.0

2.

quando una merce trattata con bolletta di cauzione o con carta di passo viene
totalmente o parzialmente distrutta per caso fortuito, per forza maggiore o
per disposizione dell'autorità, nel termine di validità della bolletta doganale,
semprechè la distruzione sia stata accertata officialmente dalla dogana oppure debitamente certificata da una dichiarazione delle Strade ferrate federali132 o di un'autorità federale, cantonale o comunale; 3.

allorché la riscossione posticipata costituirebbe, date le particolari circostanze, un non equo aggravio per il contribuente; 4.133 in altri casi, quando a causa di circostanze straordinarie non concernenti la fissazione dei tributi la riscossione costituirebbe un rigore particolare.

2

Verso domanda scritta, corredata dei necessari documenti giustificativi, la Direzione generale delle dogane decide circa il condono del dazio. Il termine per la presentazione di domande tendenti ad ottenere il condono del dazio è di un anno a contare dalla determinazione dei tributi, per gli sdoganamenti intermedi a decorrere
dalla scadenza del termine di validità di tale sdoganamento.134 Capo sesto: Organizzazione135 I. Autorità doganali 1. Consiglio federale

Art. 128

1

Il Consiglio federale è la suprema autorità amministrativa in materia doganale.

2

Esso emana i regolamenti per l'esecuzione della presente legge e prende in via definitiva tutti i provvedimenti non riservati ad altra autorità da espressa disposizione
di legge o non delegati da esso ad altra autorità.

2. Dipartimento federale delle finanze

Art. 129

1

Il Dipartimento federale delle finanze ha alla sua dipendenza l'Amministrazione delle dogane.

2

Ad esso spetta di fare le proposte e dar parere nelle questioni doganali da trattarsi dal Consiglio federale, nonchè di provvedere all'esecuzione delle risoluzioni prese.

132

Ora: Ferrovie federali svizzere, conformemente all'art. 1 della LF del 23 giu. 1944 sulle
FFS (RS 742.31).

133

Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1972, in vigore dal 1° giu. 1973 (RU 1973 644 650;
FF 1972 II 189).

134

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1972, in vigore dal 1° giu. 1973 (RU 1973
644 650; FF 1972 II 189).

135

Vedi anche l'O dell'11 dic. 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale delle
finanze (RS 172.215.1).

LD

47

631.0

3

Esso prende le disposizioni che gli sono riservate dalla presente legge o da altre prescrizioni e invigila la gestione delle autorità doganali.

3. Amministrazione delle dogane a. Suddivisioni

Art. 130

1

Gli organi dell'Amministrazione delle dogane sono: 1.

la Direzione generale delle dogane; 2.

le Direzioni di circondario; 3.

gli Uffici doganali; 4.

il Corpo delle guardie di confine.

2

Il regolamento d'esecuzione determina le incombenze dei singoli uffici.

3

La nomina e il rapporto d'impiego dei funzionari e degli agenti ausiliari aggregati a queste autorità sono regolati dalla legislazione federale.

b. Direzione generale delle dogane

Art. 131

1

La Direzione generale delle dogane dirige l'Amministrazione delle dogane.

2

Alla sua testa sta il direttore generale. I supplenti del direttore generale sono designati dal Consiglio federale fra i capidivisione della Direzione generale.

3

Per il disbrigo degli affari, la Direzione generale delle dogane si compone di più divisioni, suddivise in sezioni. Ad ogni divisione è preposto un capodivisione e ad
ogni sezione un caposezione.

4

Il regolamento d'esecuzione determina l'organizzazione particolare e il funzionamento dei servizi della Direzione generale.

c. Circondari doganali

Art. 132


136

aa. Divisione

Il Consiglio federale divide il territorio della Confederazione in circondari doganali
e stabilisce la sede delle direzioni di circondario.

136

Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 18 mar. 1994 sulle misure di risanamento 1993,
in vigore dal 1° giu. 1995 (RU 1994 1634).

Ordinamento generale 48

631.0


Art. 133

bb. Organizzazione

1

In ogni circondario è istituita una Direzione di circondario per la direzione del servizio. Essa è diretta dal direttore di circondario. I supplenti del direttore sono designati dalla Direzione generale.

2

Il regolamento d'esecuzione determina l'organizzazione particolare, il funzionamento dei servizi e le incombenze delle Direzioni di circondario.

d. Uffici doganali

Art. 134

aa. Istituzione

1

Gli uffici doganali provvedono al controllo, allo sdoganamento delle merci e alla riscossione del dazio. Istituendoli si terrà conto, per quanto sia possibile, dei bisogni
del commercio e del traffico.

2

Gli uffici doganali si suddividono in uffici di confine e uffici interni. Gli uffici doganali istituiti all'estero in base ad accordi internazionali sono considerati come uffici di confine.

3

Possono essere istituiti uffici doganali nell'interno dove interessi economici di ordine generale lo giustifichino. La loro istituzione è subordinata alla condizione che il
Comune in cui sono istituiti oppure gli enti interessati versino un contributo annuo
adeguato per sovvenire alle spese del servizio. La Direzione generale delle dogane
fisserà l'ammontare del contributo caso per caso.


Art. 135

bb. Suddivisione e organizzazione Gli uffici doganali sono suddivisi, a seconda delle loro funzioni, in uffici principali,
uffici secondari e posti di riscossione. Gli uffici d'ogni singola categoria possono
alla loro volta essere suddivisi in classi, secondo l'importanza degli uffici, il traffico
a cui devono attendere e le competenze loro assegnate.


Art. 136

cc. Competenza della Direzione generale L'istituzione e la soppressione di uffici doganali, la determinazione delle loro attribuzioni e la loro classificazione nell'ambito della legge e del regolamento d'esecuzione137 spettano alla Direzione generale138.

137

RS 631.01. Ora: Ordinanza del 10 lug. 1926 della L sulle dogane (OLD).

138

La classificazione degli uffici doganali è ora stabilita secondo l'art. 20 della LF del
30 giu. 1927 sull'ordinamento dei funzionari federali (RS 172.221.10) e l'art. 19 del
R dei funzionari (l) del 10 nov. 1959 (RS 172.221.101).

LD

49

631.0

e. Corpo delle guardie di confine

Art. 137

aa. Organizzazione

1

Il Corpo delle guardie di confine vigila la linea doganale e assicura il servizio delle dogane. Esso è organizzato militarmente ed è sottoposto al Codice penale139 e alla
giurisdizione militari.

2

L'alta direzione del Corpo delle guardie di confine spetta alla Direzione generale delle dogane.

3

Ad ogni Direzione di circondario è attribuito un comandante delle guardie di confine, nonchè il numero necessario di ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie.140

4

Il comandante delle guardie è agli ordini diretti del direttore di circondario. Egli è responsabile dell'organizzazione del servizio della truppa a lui affidata e della vigilanza al confine.

5

Il personale del Corpo delle guardie di confine, ad eccezione degli ufficiali, è tenuto ad occupare i locali d'alloggio che gli sono assegnati dall'Amministrazione federale delle dogane. L'ammontare del compenso da corrispondersi dal personale è
fissato caso per caso dalla Direzione generale delle dogane.

6

La Direzione generale delle dogane emana un regolamento speciale per l'organizzazione e il servizio del Corpo delle guardie di confine.


Art. 138

bb. Competenze speciali 1

Le guardie di confine hanno la facoltà, nell'esercizio delle loro funzioni di entrare in qualsiasi proprietà, eccettuate le abitazioni e i recinti contigui alle medesime, restando riservato al proprietario il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti, di cui sia fornita la prova. Esse possono penetrare, per compiervi delle visite di
controllo, nei recinti e negli edifici situati sulla riva di acque di frontiera, eccettuate
le abitazioni.

2

Le guardie di confine che perseguono un'infrazione doganale hanno le competenze contemplate nell'articolo 89 della presente legge, come anche negli articoli 48 e 51
della legge federale del 22 marzo 1974141 sul diritto penale amministrativo.142 139

RS 321.0

140

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1972, in vigore dal 1° giu. 1973 (RU 1973
644 650; FF 1972 II 189).

141

RS 313.0

142

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

Ordinamento generale 50

631.0

II. Assistenza 1. Agenti federali

Art. 139

1

Gli agenti delle altre amministrazioni federali sono tenuti a prestare valida assistenza alle autorità doganali per scoprire e perseguire le infrazioni doganali. Essi devono immediatamente denunziare alle autorità doganali le infrazioni scoperte nell'esercizio delle loro funzioni, fornendo le prove se ve ne sono.

2

L'ordinanza del 10 luglio 1926143 della legge sulle dogane può, a questo riguardo, imporre obblighi speciali al personale della Posta svizzera e delle Ferrovie federali
svizzere. 144

3

La colposa inosservanza degli obblighi previsti nel presente articolo da parte di funzionari ed impiegati federali costituisce una violazione dei doveri di servizio.

2. Cantonali

Art. 140

Gli agenti della polizia cantonale, distrettuale o di circolo e comunale sono obbligati
a denunziare all'autorità doganale tutti i casi di violazione delle prescrizioni doganali scoperti nell'esercizio delle loro funzioni officiali e ad aiutarla a stabilire i fatti e
a perseguire i colpevoli.

III. Commissione di ricorso

Art. 141


145

1

Il Consiglio federale nomina la Commissione doganale di ricorso. Questa è indipendente dall'amministrazione.

2

Esso ne disciplina l'organizzazione e ne nomina i membri. Questi non possono appartenere all'amministrazione federale.

143

RS 631.01

144 Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione delle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 783.1).

145

Nuovo testo giusta il n. II 5 della LF del 24 giu. 1977 (9 a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° mag. 1978 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

LD

51

631.0

IV.146 Protezione dei dati
a Trattamento dei dati

1 L'Amministrazione delle dogane può trattare dati, compresi dati personali degni di
particolare protezione e profili della personalità, se è necessario per l'esecuzione
delle leggi che deve applicare.

2 L'Amministrazione delle dogane può gestire sistemi d'informazione, in particolare
per:

a.

fissare e riscuotere le tasse; b.

allestire analisi dei rischi; c.

perseguire e giudicare casi penali; d.

trattare efficacemente e razionalmente le richieste di assistenza amministrativa e giudiziaria.

3 Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione concernenti: a.

l'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione; b.

i cataloghi dei dati da rilevare; c.

l'accesso ai dati;

d.

il diritto di trattamento; e.

la durata di conservazione; f.

l'archiviazione e la distruzione dei dati.

b Collaborazione

1 Nell'adempimento dei suoi compiti, l'Amministrazione delle dogane accede pure a
sistemi d'informazione di altre autorità della Confederazione e può trattare tali dati,
in quanto ciò sia previsto in altri atti legislativi. Utilizza i dati solo in modo conforme allo scopo previsto.

2 Le autorità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono
tenute a informare l'Amministrazione delle dogane, se tali informazioni sono necessarie per l'esecuzione delle leggi che essa deve applicare.

c Comunicazione di dati ad autorità in Svizzera 1 L'Amministrazione delle dogane comunica dati ad altre autorità in Svizzera, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, nonché le constatazioni fatte dai suoi collaboratori nello svolgimento del loro servizio, se è necessario per l'esecuzione delle leggi che queste autorità devono applicare.

146 Introdotto dal n. VI 6 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000
(RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

Ordinamento generale 52

631.0

2 Possono essere comunicati in particolare i dati e le connessioni di dati seguenti: a.

indicazioni sull'identità di persone fisiche o giuridiche; b.

indicazioni sull'assoggettamento alle tasse; c.

indicazioni su procedimenti amministrativi, penali amministrativi e penali
pendenti e conclusi nonché su sanzioni amministrative, penali amministrative e penali che rientrano nella sua sfera di competenza; d.

indicazioni sull'importazione, l'esportazione e il transito; e.

indicazioni su reati potenziali; f.

indicazioni sugli attraversamenti del confine; g.

indicazioni sulla situazione finanziaria ed economica di persone fisiche o
giuridiche.

d Comunicazione di dati ad autorità estere e internazionali Nell'ambito di convenzioni internazionali, l'Amministrazione delle dogane può trasmettere dati, compresi dati personali degni di particolare protezione e profili della
personalità, ad autorità estere e internazionali.

e Comunicazione di dati nella procedura di richiamo 1 L'Amministrazione delle dogane può rendere accessibili nella procedura di richiamo i dati delle dichiarazioni doganali ad altre autorità in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein nonché a organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato incaricate di compiti federali, se i dati sono necessari per l'esecuzione delle
leggi che tali servizi devono applicare. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in
particolare scopo e contenuto della comunicazione di dati.

2 La comunicazione di dati nella procedura di richiamo ad autorità estere e internazionali è retta dalle disposizioni di convenzioni internazionali.

3 I dati personali comunicati secondo i capoversi 1 e 2 non possono essere trasmessi
a terzi senza l'approvazione dell'Amministrazione delle dogane. È fatto salvo l'articolo 6 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1992147 sulla protezione dei
dati.

f Impiego di videocamere 1 L'Amministrazione delle dogane può impiegare videocamere o videoregistratori
automatici per individuare attraversamenti illegali del confine o pericoli per la sicurezza del confine.

2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

147

RS 235.1

LD

53

631.0

Capo settimo: Disposizioni finali e transitorie I. Entrata in vigore ed esecuzione della legge

Art. 142

1

Il Consiglio federale fissa il giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

2

Esso emana le disposizioni esecutive necessarie. Quando il traffico deve svolgersi rapidamente e senza intralci, come pure allorchè necessità impellenti richiedono
un'adeguata organizzazione aziendale dei vettori, degli importatori e dei destinatari
di merci, esso può prevedere delle semplificazioni del procedimento doganale, purchè non provochino una diminuzione dei proventi.148 3

Esso emana le disposizioni necessarie per l'esecuzione di trattati, decisioni e raccomandazioni internazionali riferentesi ad oggetti della presente legge.149

II. Abrogazione di disposizioni vigenti

Art. 143

1

Coll'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le leggi emanate anteriormente e contrarie alle sue disposizioni.

2

Sono abrogate in particolare: 1. la legge federale del 28 giugno 1893150 sulle dogane, eccettuate le disposizioni
degli articoli 46 a 53 che rimangono applicabili fino all'entrata in vigore di nuove
disposizioni legali sulla materia151; 2. l'articolo 2 capoverso 2, l'articolo 7, gli articoli 9 a 12 e 15 a 17 della legge federale del 10 ottobre 1902152 sulla tariffa doganale svizzera; 148

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1972, in vigore dal 1° giu. 1973 (RU 1973
644 650; FF 1972 II 189).

149

Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1972, in vigore dal 1° giu. 1973 (RU 1973 644 650;
FF 1972 II 189).

150

[RU 13 708]

151

Questi articoli sono stati abrogati dall'art. 80 cpv. 2 della LF del 30 giu. 1927
sull'ordinamento dei funzionari federali (CS 1 453).

152

[CS 6 711. RU 1959 1397 art. 12 cpv. 2]

Ordinamento generale 54

631.0

3. la legge federale del 4 novembre 1910153 sull'organizzazione dell'Amministrazione delle dogane, eccettuati gli articoli 7 a 11 che rimangono applicabili fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni legali sulla materia154; 4. l'articolo 4 del decreto federale del 18 febbraio 1921155 che limita le importazioni.


Art. 144


156

Data dell'entrata in vigore: 1° ottobre 1926157 153

[RU 27 171]

154

Questi articoli sono stati abrogati dall'art. 80 cpv. 2 della LF del 30 giu. 1927
sull'ordinamento dei funzionari federali (CS 1 453).

155

[RU 37 139 816, 38 433, 39 115 549, 40 498] 156

Disp. trans. priva d'oggetto.

157

DCF del 10 lug. 1926 (RU 42 460).