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Legge sulle dogane

(LD)

del 18 marzo 2005 (Stato 15 settembre 2018)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 57 capoverso 2, 101, 121 capoverso 1 e 133 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 dicembre 20032,

decreta:

Titolo primo: Basi doganali

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina:

a.
la sorveglianza e il controllo del traffico delle persone e delle merci attraverso il confine doganale;
b.
la riscossione dei tributi doganali;
c.3
la riscossione dei tributi esigibili in virtù di leggi federali di natura non doganale, sempre che spetti all'Amministrazione federale delle dogane (AFD);
d.
l'esecuzione di disposti federali di natura non doganale e l'adempimento di altri compiti, sempre che spettino all'AFD4.

3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

4 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 2 Diritto internazionale

1 Rimangono salvi i trattati internazionali.

2 Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie all'esecuzione di trattati, decisioni e raccomandazioni internazionali che concernono campi normativi della presente legge, sempre che non si tratti di disposizioni importanti che contengono norme di diritto secondo l'articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale.

Art. 3 Territorio doganale, confine doganale e area di confine

1 Sono reputati territorio doganale il territorio nazionale svizzero e le enclavi doganali estere, ma non le enclavi doganali svizzere.

2 Le enclavi doganali estere sono i territori esteri inclusi nel territorio doganale per effetto di accordi internazionali o del diritto consuetudinario internazionale.

3 Le enclavi doganali svizzere sono territori doganali svizzeri che il Consiglio federale o, nel caso di singoli immobili in particolare situazione geografica, l'AFD esclude dal territorio doganale. L'AFD può controllare le enclavi doganali e applicare al loro interno i disposti federali di natura non doganale.

4 Il confine doganale è il confine del territorio doganale.

5 L'area di confine è una striscia di terreno lungo il confine doganale. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF5) fissa la larghezza di tale striscia d'intesa con il Cantone di confine interessato.

5 Nuova espressione giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 4 Fondi, costruzioni e impianti al confine doganale

1 I proprietari di fondi situati in prossimità del confine doganale devono provvedere affinché le infrastrutture o le piantagioni sui loro fondi non intralcino la sorveglianza del confine.

2 Chiunque edifica o modifica costruzioni e impianti nelle immediate vicinanze del confine doganale o della riva di acque confinarie necessita di un'autorizzazione dell'AFD.

Art. 5 Uffici doganali e impianti

1 Per adempiere i suoi compiti, l'AFD allestisce uffici e impianti doganali; i costi sono a carico della Confederazione.

2 Se l'AFD adempie i suoi compiti in impianti e locali di terzi su loro richiesta, questi devono mettere a disposizione gratuitamente tali impianti e locali e assumere i costi d'esercizio a carico dell'AFD.

3 Se gli impianti e i locali di terzi sono utilizzati anche per adempiere compiti doganali a favore di altre persone, l'AFD partecipa adeguatamente ai costi degli impianti e d'esercizio.

Art. 6 Definizioni

Ai fini della presente legge s'intende per:

a.
persona:
1.
una persona fisica,
2.
una persona giuridica,
3.
un'associazione di persone ammessa dalla legge, senza personalità giuridica ma abilitata a compiere atti giuridici;
b.
merci: le merci figuranti nell'allegato alla legge del 9 ottobre 19866 sulla tariffa delle dogane (legge sulla tariffa delle dogane);
c.
merci in libera pratica secondo il diritto doganale (merci sdoganate): le merci svizzere;
d.
merci che non sono in libera pratica secondo il diritto doganale (merci non sdoganate): le merci estere o le merci tassate per l'esportazione;
e.
tributi: i tributi doganali e i tributi esigibili in virtù di leggi federali di natura non doganale;
f.
tributi doganali: i dazi all'importazione e all'esportazione,
g.
importazione: il trasporto di merci in libera pratica secondo il diritto doga­nale;
h.
esportazione: il trasporto di merci in territorio doganale estero;
i.
transito: il trasporto di merci attraverso il territorio doganale.

Capitolo 2: Obbligo doganale e basi della riscossione del dazio

Sezione 1: Obbligo doganale per le merci

Art. 7 Principio

Le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso sono soggette all'obbligo doganale e devono essere tassate secondo la presente legge e la legge sulla tariffa delle dogane7.

Art. 8 Merci in franchigia di dazio

1 Sono esenti da dazio:

a.
le merci che nella legge sulla tariffa delle dogane8 o nei trattati internazionali sono dichiarate esenti da dazio;
b.
le merci in piccole quantità, di valore insignificante o gravate da un esiguo importo di dazio, in base alle disposizioni emanate dal DFF.

2 Il Consiglio federale può dichiarare esenti da dazio:

a.
le merci che secondo l'uso internazionale sono normalmente considerate esenti da dazio;
b.
i mezzi legali di pagamento, le carte valori, i manoscritti e i documenti privi di valore collezionistico, i valori postali per l'affrancatura in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale, nonché i biglietti di imprese estere di trasporti pubblici;
c.
le masserizie di trasloco, i corredi nuziali e gli oggetti ereditati;
d.
le merci per organizzazioni di utilità pubblica, opere assistenziali o persone bisognose;
e.
i veicoli per invalidi;
f.
gli oggetti per l'insegnamento e la ricerca;
g.
gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei;
h.
gli strumenti e gli apparecchi per l'esame e il trattamento di pazienti in ospedali o case di cura;
i.
gli studi e le opere di artisti svizzeri che soggiornano temporaneamente all'estero a scopo di studio;
j.
le merci del traffico nella zona di confine e gli animali delle acque confinarie;
k.
i modelli e campioni di merci;
l.
gli imballaggi indigeni;
m.9
il materiale bellico della Confederazione e il materiale della protezione civile della Confederazione e dei Cantoni.

8 RS 632.10

9 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

Art. 9 Ammissione temporanea di merci

1 Il Consiglio federale può prevedere l'esenzione parziale o integrale dai tributi doganali all'importazione per merci estere destinate all'ammissione temporanea in territorio doganale o di merci svizzere dopo l'ammissione temporanea in territorio doganale estero.

2 Esso disciplina le condizioni per l'esenzione.

3 Per motivi economici o di politica commerciale, esso può escludere l'applicazione della procedura doganale relativa all'ammissione temporanea, ridurla a una durata determinata oppure subordinarla a un permesso.

Art. 10 Merci svizzere di ritorno

1 Le merci svizzere reimportate intatte nel territorio doganale sono ammesse in franchigia di dazio.

2 Le merci reimportate dopo aver subito modificazioni sono ammesse in franchigia se riesportate a causa di un difetto accertato all'atto della trasformazione in territorio doganale estero.

3 Le merci di ritorno che non ritornano allo speditore originario possono essere reimportate in franchigia di dazio soltanto entro cinque anni dall'esportazione.

4 All'atto della reimportazione, i tributi doganali riscossi all'esportazione sono restituiti e i tributi doganali abbuonati all'importazione a causa dell'esportazione vengono recuperati.

Art. 11 Merci estere di ritorno

1 I tributi doganali riscossi all'importazione vengono rimborsati e i tributi all'espor­tazione non sono riscossi sulle merci estere che, entro tre anni, ritornano intatte allo speditore in territorio doganale estero a causa di rifiuto d'accettazione del destinatario o di rescissione del contratto in base al quale sono state importate nel territorio doganale, oppure perché invendibili.10

2 La restituzione dei tributi doganali e la franchigia doganale sono accordate anche per le merci modificate, indi riesportate perché presentavano lacune accertate all'atto della loro trasformazione nel territorio doganale.

3 La restituzione dei tributi doganali e la franchigia doganale sono altresì accordate anche per le merci che vengono riesportate perché non possono essere messe in circolazione in base al diritto svizzero.

4 Il Consiglio federale disciplina in quale misura la restituzione o la franchigia doganale sono accordate per le merci che non vengono riesportate bensì, a richiesta, sono distrutte nel territorio doganale.

10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

Art. 12 Traffico di perfezionamento attivo

1 L'AFD accorda la riduzione dei tributi doganali o la franchigia doganale per le merci portate temporaneamente nel territorio doganale per essere lavorate, trasformate o riparate, sempre che nessun interesse preponderante vi si opponga.

2 Alle stesse condizioni l'AFD accorda la riduzione dei tributi doganali o la franchigia doganale per merci importate nel territorio doganale se merci svizzere, nella stessa quantità e della medesima qualità e natura, vengono esportate come prodotti lavorati o trasformati.

3 Per i prodotti agricoli, compresi quelli di base, l'AFD accorda la riduzione o la franchigia se non sono disponibili prodotti svizzeri dello stesso genere in quantità sufficiente o se gli inconvenienti dovuti al prezzo delle materie prime necessarie per tali prodotti non possono essere compensati con altri provvedimenti.

4 Il Consiglio federale disciplina in quale misura la restituzione, la riduzione o la franchigia doganale sono accordate per le merci che non vengono riesportate bensì, a richiesta, sono distrutte nel territorio doganale.

Art. 13 Traffico di perfezionamento passivo

1 L'AFD concede la riduzione dei tributi doganali o la franchigia doganale per le merci reimportate che sono state esportate temporaneamente per essere lavorate, trasformate o riparate, sempre che nessun interesse pubblico preponderante vi si opponga.

2 Alle stesse condizioni l'AFD accorda la riduzione dei tributi doganali o la franchigia doganale se le merci esportate sono state sostituite all'estero con merci della stessa quantità, natura e qualità.

3 Il Consiglio federale può prevedere un'altra base di calcolo per i tributi doganali se il calcolo del dazio secondo l'eccedenza di peso non riesce a misurare il valore aggiunto del perfezionamento.

4 Esso disciplina in quale misura la restituzione, la riduzione o la franchigia sono accordate per le merci che non vengono reimportate bensì, a richiesta, sono distrutte nel territorio doganale.

Art. 14 Agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d'impiego

1 Per determinati impieghi delle merci sono applicate aliquote di dazio più basse se:

a.
la legge sulla tariffa delle dogane11 lo prevede; o
b.
il DFF ha abbassato le aliquote di dazio stabilite nella legge sulla tariffa delle dogane.

2 Il DFF può abbassare le aliquote di dazio per determinati impieghi soltanto se ne è comprovata una necessità economica e non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti.

3 La Direzione generale delle dogane può adeguare le aliquote di dazio stabilite dal DFF se aliquote di dazio modificate per prodotti agricoli con prezzo soglia o valore indicativo d'importazione lo richiedono.

4 Chiunque intende utilizzare o cedere successivamente merci tassate per usi soggetti a tributi doganali più elevati deve prima presentare una nuova dichiarazione doganale e pagare la differenza.

5 Chiunque intende successivamente utilizzare o cedere merci tassate per usi soggetti a dazi meno elevati può, nei casi e nei termini previsti dal DFF, chiedere la restituzione della differenza.

Art. 15 Prodotti agricoli

1 Per i prodotti agricoli importati nel periodo libero e ancora in commercio all'inizio del periodo amministrato occorre presentare una nuova dichiarazione doganale e pagare posticipatamente la differenza di dazio rispetto alle aliquote fuori contingente doganale.

2 Il Consiglio federale disciplina i particolari. Esso può prevedere che le merci vengano computate su parti liberate dei contingenti doganali.

Art. 16 Merci del traffico turistico

1 Per le merci del traffico turistico, il Consiglio federale può decretare la franchigia doganale totale o parziale oppure stabilire aliquote forfetarie concernenti più tributi o diverse merci.

2 Sono merci del traffico turistico quelle che il viaggiatore porta seco attraversando il confine doganale o che acquista all'arrivo dall'estero in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse, senza che esse siano destinate al commercio.12

12 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 sull'acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1743; FF 2010 1921).

Art. 17 Negozi in zona franca di tasse nel traffico aereo; deposito di scorte di merci destinate ai ristoranti di bordo13

1 Il DFF può autorizzare gli esercenti di aerodromi con uffici doganali occupati in permanenza a gestire negozi in zona franca di tasse.

1bis Nei negozi in zona franca di tasse i viaggiatori in partenza per l'estero o in provenienza dall'estero possono acquistare merci in franchigia di dazio. Il Consiglio federale designa le merci.14

2 L'AFD può autorizzare le compagnie di navigazione aerea e altre imprese a costituire negli aerodromi doganali o nelle loro vicinanze scorte di merci non sdoganate per l'approvvigionamento dei loro ristoranti di bordo nonché per la preparazione di cibi e bevande da imbarcare sugli aerei in partenza per l'estero.15

3 L'autorizzazione è rilasciata soltanto se sono garantite le necessarie misure di controllo e di sicurezza.

13 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 sull'acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1743; FF 2010 1921).

14 Introdotto dal n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 sull'acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1743; FF 2010 1921).

15 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 sull'acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1743; FF 2010 1921).

Sezione 2: Basi della riscossione del dazio doganale

Art. 18 Base dell'imposizione doganale

1 La base dell'imposizione doganale è la dichiarazione doganale.

2 La dichiarazione doganale può essere rettificata dall'ufficio doganale.

3 Le merci non dichiarate sono tassate d'ufficio.

Art. 19 Calcolo del dazio

1 L'importo del dazio è calcolato in base:

a.
alla natura, alla quantità e allo stato della merce nel momento in cui viene dichiarata all'ufficio doganale; e
b.
alle aliquote di dazio e alle basi di calcolo in vigore nel momento in cui sorge l'obbligazione doganale.

2 La merce può essere tassata all'aliquota più elevata applicabile al suo genere se:

a.
la dichiarazione doganale contiene una designazione insufficiente o equi­voca delle merci e non è possibile farla rettificare; o
b.
la merce non è stata dichiarata.

3 Se merci soggette a aliquote diverse sono imballate nello stesso collo o trasportate con lo stesso mezzo di trasporto e i dati sulla quantità di ciascuna di esse sono insufficienti, i tributi doganali sono calcolati in base al peso complessivo e all'aliquota applicabile alla merce soggetta al dazio più elevato.

Art. 20 Informazioni in materia di tariffa e di origine

1 Su richiesta scritta, l'AFD rilascia informazioni scritte sulla classificazione tariffale e l'origine preferenziale delle merci.

2 Essa limita la validità delle sue informazioni a sei anni per quanto concerne la classificazione tariffale e a tre anni per quanto riguarda l'origine. L'avente diritto deve provare nella dichiarazione doganale che la merce dichiarata corrisponde esattamente a quella descritta nell'informazione.

3 L'informazione non è vincolante se è stata rilasciata in base a indicazioni inesatte o incomplete del richiedente.

4 Essa perde il suo carattere vincolante se sono modificate le relative disposizioni.

5 L'AFD può revocare l'informazione per un motivo grave.

Titolo secondo: Procedura d'imposizione doganale

Capitolo 1: Sorveglianza del traffico merci

Art. 21 Obbligo di presentazione

1 Chiunque introduce o fa introdurre merci nel territorio doganale o le prende successivamente in consegna deve presentarle o farle presentare senza indugio e intatte all'ufficio doganale più vicino. Questo obbligo vale anche per i viaggiatori che all'arrivo dall'estero acquistano merci in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse.16

2 Chiunque asporta o fa asportare merci dal territorio doganale deve presentarle previamente al competente ufficio doganale, indi esportarle intatte dopo l'espleta­mento dell'imposizione.

3 Sono soggette all'obbligo di presentazione anche le imprese di trasporto, per le merci da esse trasportate, a meno che tale obbligo non venga soddisfatto dai viaggiatori, per i loro bagagli, o dagli aventi diritto.

16 Per. introdotto dal n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 sull'acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1743; FF 2010 1921).

Art. 22 Strade doganali, punti d'approdo doganali e aerodromi doganali

1 Il traffico delle merci attraverso il confine doganale per terra, acqua e aria deve svolgersi su determinate strade (strade doganali), porti e punti d'approdo (punti d'approdo doganali) e aerodromi (aerodromi doganali) designati dall'AFD.

2 Sono inoltre reputate strade doganali, sempre che attraversino il confine doganale:

a.
le linee ferroviarie adibite al servizio pubblico;
b.
le linee elettriche;
c.
gli impianti in condotta; o
d.
altre vie di trasporto o comunicazione designate come strade doganali dall'AFD.

3 L'AFD, tenendo conto di situazioni particolari, può autorizzare il traffico delle merci anche in altri luoghi. Essa ne stabilisce le condizioni e gli oneri.

Art. 23 Vigilanza e controllo doganali

1 Le merci introdotte nel territorio doganale soggiacciono alla vigilanza e al controllo doganali dal momento dell'introduzione sino all'atto della riesportazione o immissione in libera pratica.

2 La vigilanza doganale comprende ogni provvedimento generale adottato dall'AFD per garantire l'osservanza della normativa doganale e dei disposti federali di natura non doganale.

3 Il controllo doganale comprende l'espletamento degli atti specifici previsti dalla presente legge al fine di garantire l'osservanza della normativa doganale e dei disposti federali di natura non doganale.

Art. 24 Presentazione in dogana e dichiarazione sommaria

1 La persona soggetta all'obbligo di presentazione, o il suo mandatario, deve presentare la merce in dogana e dichiararla sommariamente.

2 La presentazione consiste nel comunicare all'AFD che le merci si trovano presso l'ufficio doganale o in un altro luogo autorizzato dall'AFD.

3 Le merci presentate sono poste sotto la custodia dell'AFD.

4 L'AFD può prescrivere la forma della presentazione e della dichiarazione sommaria.

Art. 25 Dichiarazione

1 Entro il termine fissato dall'AFD, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve dichiarare per l'imposizione le merci presentate in dogana e dichiarate sommariamente e presentare i documenti di scorta.

2 Nella dichiarazione doganale occorre precisare la destinazione doganale delle merci.

3 Nell'interesse della vigilanza doganale, l'AFD può prevedere che le merci siano dichiarate all'ufficio doganale prima di essere introdotte nel territorio doganale o asportate da esso.

4 Prima di consegnare la dichiarazione doganale la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può esaminare o far esaminare a proprie spese e a proprio rischio le merci dichiarate sommariamente.

Art. 26 Persone soggette all'obbligo di dichiarazione

Sono soggette all'obbligo di dichiarazione:

a.
le persone soggette all'obbligo di presentare la merce in dogana;
b.
le persone incaricate di allestire la dichiarazione doganale;
c.17
d.
le persone che modificano l'impiego previsto di una merce.

17 Abrogata dal n. I della LF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

Art. 27 Destinazione doganale

Con la destinazione doganale la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione stabilisce se le merci:

a.
sono vincolate a un regime doganale (art. 47-61);
b.
sono introdotte in un deposito franco doganale (art. 62-67);
c.
sono riesportate fuori del territorio doganale;
d.
sono eliminate o distrutte;
e.
sono abbandonate a favore della Cassa federale.
Art. 28 Forma della dichiarazione doganale

1 La dichiarazione doganale è presentata:

a.
elettronicamente;
b.
per scritto;
c.
verbalmente; oppure
d.
in un'altra forma di manifestazione della volontà ammessa dall'AFD.

2 L'AFD può prescrivere la forma della dichiarazione; può segnatamente ordinare che si ricorra all'elaborazione elettronica dei dati, previo esame del sistema informatico utilizzato.

Art. 29 Competenze degli uffici doganali, orario e luogo dell'imposizione

1 L'AFD stabilisce per i singoli uffici doganali:

a.
quali sono le loro competenze;
b.
gli orari in cui vengono espletate le operazioni d'imposizione;
c.
il luogo in cui si svolge l'imposizione (area ufficiale).

2 Essa tiene conto delle necessità nazionali e regionali e rende note le sue disposizioni in modo appropriato.

3 Gli uffici doganali possono effettuare le operazioni d'imposizione anche fuori dell'area ufficiale, segnatamente al domicilio dello speditore o del destinatario.

Art. 30 Controlli sul territorio doganale

1 L'AFD può svolgere sul territorio doganale controlli concernenti l'adempimento dell'obbligo doganale.

2 Le persone che erano soggette all'obbligo di dichiarazione all'atto dell'importa­zione delle merci devono, a richiesta, fornire la prova che le merci importate sono state sottoposte alla procedura d'imposizione.

3 Il diritto di controllo si estingue un anno dopo l'importazione della merce. Rimane salva l'apertura di un'inchiesta penale.

Art. 31 Controlli domiciliari

1 L'AFD può eseguire senza preavviso controlli domiciliari presso persone che sono o erano soggette all'obbligo di dichiarazione o debitrici in una procedura d'imposizione oppure che hanno l'obbligo di tenere una contabilità in virtù della presente legge.

2 Essa può procedere al controllo fisico del genere, della quantità e della natura delle merci, chiedere tutte le informazioni necessarie e esaminare dati, documenti e informazioni che possono essere importanti per l'esecuzione della presente legge.

3 Il diritto18 di controllo si estingue cinque anni dopo l'importazione della merce. È fatta salva l'apertura di un'inchiesta penale.

18 Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

Capitolo 2: Imposizione

Art. 32 Esame sommario

1 L'ufficio doganale può esaminare in modo approfondito o saltuario se la dichiarazione doganale è formalmente corretta e completa e se è corredata dei documenti di scorta richiesti.

2 Se tale non è il caso, esso restituisce la dichiarazione doganale affinché sia rettificata o completata. Se accerta errori manifesti, li rettifica d'intesa con la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

3 Se l'ufficio doganale non ha accertato una lacuna esistente e non ha restituito la dichiarazione doganale, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non può dedurne alcun diritto.

4 L'ufficio doganale restituisce le merci che non devono essere introdotte, importate, esportate o fatte transitare nel territorio doganale, ma che sono dichiarate regolarmente per l'imposizione doganale, sempre che non debbano essere distrutte.

Art. 34 Rettifica o ritiro della dichiarazione doganale

1 La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può rettificare o ritirare la dichiarazione doganale accettata, fintanto che la merce è presentata in dogana e l'ufficio doganale:

a.
non ha constatato l'inesattezza delle indicazioni contenute nella dichiara­zione doganale o nei documenti di scorta; oppure
b.
non ha ordinato la visita della merce.

2 Per la merce che non è più sotto la custodia dell'AFD, il Consiglio federale può prevedere un breve termine per rettificare la dichiarazione doganale accettata.

3 Entro 30 giorni dal momento in cui la merce non è più sotto la custodia dell'AFD, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può presentare all'ufficio doganale una domanda di modifica dell'imposizione; essa deve presentare in pari tempo una dichiarazione doganale rettificata.

4 L'ufficio doganale accoglie la domanda se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione prova che:

a.
la merce è stata erroneamente dichiarata per il regime doganale indicato nella dichiarazione doganale; oppure
b.
le condizioni necessarie per la nuova imposizione richiesta erano già adempite al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale e nel frattempo la merce non è stata modificata.
Art. 35 Controllo della dichiarazione doganale accettata

1 Durante la procedura d'imposizione, l'ufficio doganale può controllare in ogni momento la dichiarazione doganale accettata e i documenti di scorta.

2 Esso può esigere documenti supplementari dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

Art. 36 Visita delle merci e perquisizione personale

1 L'ufficio doganale può controllare in modo approfondito o saltuario le merci dichiarate per l'imposizione doganale o soggette all'obbligo di dichiarazione.

2 Esso può controllare anche i mezzi e gli impianti di trasporto, il materiale d'imbal­laggio e gli accessori per il trasporto.

3 Le persone sospettate di portare su di sé merci soggette a tributi, a un divieto oppure all'obbligo del permesso o del controllo possono essere sottoposte a perquisizione personale. La procedura è disciplinata dall'articolo 102.

4 La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione è tenuta a collaborare nel modo richiesto dall'ufficio doganale.

Art. 37 Norme disciplinanti la visita delle merci

1 Se solo una parte delle merci dichiarate viene sottoposta alla visita, il risultato di quest'ultima è applicabile a tutte le merci della stessa natura designate nella dichiarazione doganale. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può tuttavia esigere una visita integrale.

2 L'intervento sulla merce deve limitarsi allo stretto necessario ed essere effettuato con la massima diligenza. Se queste condizioni sono rispettate, le diminuzioni di valore e i costi derivanti dalla visita non sono rimborsati.

3 Il risultato della visita è attestato per scritto. Esso costituisce la base per l'impo­sizione e per eventuali altre procedure.

Art. 38 Decisione d'imposizione

L'ufficio doganale stabilisce i tributi doganali, allestisce la decisione d'imposizione e la notifica alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

Art. 39 Imposizione provvisoria

1 Le merci la cui imposizione definitiva non è opportuna o non è possibile possono essere tassate provvisoriamente.

2 Fanno eccezione le merci per le quali manca il permesso d'importazione o d'esportazione oppure la cui importazione o esportazione è vietata.

3 Le merci possono essere liberate mediante garanzia dei tributi doganali all'aliquota di dazio più elevata applicabile secondo il loro genere.

4 Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non presenta i documenti di scorta necessari entro il termine impartito dall'ufficio doganale e non chiede nessuna modifica della dichiarazione doganale, l'imposizione provvisoria diventa definitiva.

Art. 40 Liberazione e sgombero di merci

1 L'ufficio doganale libera le merci tassate in base alla decisione d'imposizione o a un altro documento stabilito dall'AFD.

2 Le merci possono essere sgomberate soltanto se sono stata liberate dall'ufficio doganale.

3 L'AFD fissa il termine per lo sgombero.

Art. 41 Conservazione di dati e documenti

1 I dati e i documenti utilizzati in applicazione della presente legge devono essere conservati con cura e sistematicamente, nonché protetti da eventuali effetti nocivi.

2 Il Consiglio federale designa le persone a cui spetta l'obbligo di conservazione e disciplina i dettagli.

Capitolo 3: Disposizioni procedurali speciali

Art. 42 Semplificazione della procedura d'imposizione doganale

1 Il Consiglio federale può prevedere semplificazioni nella procedura d'imposizione doganale. Esso può segnatamente:

a.
liberare dall'obbligo di presentazione in dogana e della dichiarazione sommaria se non ne risulta compromesso il controllo doganale;
b.
prevedere agevolazioni nel traffico turistico;
c.
prevedere dichiarazioni collettive periodiche;
d.
delegare compiti dell'AFD a persone che partecipano alla procedura d'imposizione doganale.

2 Al fine di semplificare ulteriormente la procedura d'imposizione doganale o di eseguire prove pilota, l'AFD può concludere accordi con le persone che partecipano alla procedura d'imposizione doganale, sempre che in tal modo non si pregiudichino le condizioni di concorrenza.

3 Le semplificazioni della procedura d'imposizione doganale sono ammesse unicamente se non compromettono la sicurezza doganale e segnatamente se non riducono l'importo dei tributi doganali.

Art. 42a19 Operatori economici autorizzati

1 Su richiesta, l'AFD concede alle persone stabilite nel ter­ritorio doganale o nelle enclavi doganali svizzere la qualifica di operatore econo­mico autorizzato (Authorised Economic Operator, AEO) se tali persone adem­piono le seguenti condizioni:

a.
una comprovata osservanza degli obblighi doganali;
b.
un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti, che consenta di effettuare adeguati controlli doganali di sicurezza;
c.
una comprovata solvibilità finanziaria; e
d.
norme di sicurezza adeguate.

2 Il Consiglio federale disciplina nei dettagli le condizioni e la procedura di autorizzazione.

2bis È legittimato a concludere autonomamente trattati internazionali che concernono esclusivamente il reciproco riconoscimento della qualifica di operatore economico autorizzato.20

3 L'AFD può effettuare controlli dell'azienda del richiedente e dell'operatore economico autorizzato.

19 Introdotto dall'art. 3 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Acc. tra la Svizzera e la CE sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 981; FF 2009 7783).

20 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

Art. 43 Traffico nella zona di confine

1 Il traffico nella zona di confine è l'importazione o l'esportazione all'interno della zona di confine di:

a.
merci del traffico rurale di confine; e
b.
merci del traffico di mercato.

2 La zona di confine è il territorio svizzero ed estero che, sulle due parti del confine doganale, si estende lungo il medesimo per una striscia di 10 km di profondità (zona parallela).

3 L'AFD può estendere la zona di confine tenendo conto di condizioni locali particolari.

4 Il Consiglio federale disciplina la procedura d'imposizione doganale per il traffico nella zona di confine.

Art. 4421 Traffico ferroviario, per via d'acqua e aereo

1 Il Consiglio federale disciplina la procedura d'imposizione doganale applicabile al traffico ferroviario, per via d'acqua e aereo.

2 Le imprese di trasporto devono trasmettere all'AFD tutti i documenti e tutte le registrazioni che possono essere importanti ai fini del controllo doganale. Su richiesta dell'AFD, la trasmissione deve avvenire in forma elettronica.

21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

Art. 45 Trasporto in condotte

1 Le merci trasportate in condotte nel territorio doganale sono reputate in regime di transito sino alla loro riesportazione o assegnazione ad un altro regime doganale.

2 L'obbligo di dichiarazione doganale incombe titolare dell'impianto in condotta.

3 Il titolare deve permettere all'AFD di consultare tutti i documenti e tutte le registrazioni che possono essere importanti ai fini del controllo doganale.

Art. 46 Energia elettrica

Il Consiglio federale disciplina la procedura d'imposizione doganale applicabile all'energia elettrica.

Capitolo 4: Regimi doganali

Sezione 1: Regimi doganali ammessi

Art. 47

1 Le merci destinate ad essere assegnate a un regime doganale devono essere dichiarate per tale regime.

2 I regimi doganali ammessi sono:

a.
l'immissione in libera pratica;
b.
il transito;
c.
il deposito doganale;
d.
l'ammissione temporanea;
e.
il perfezionamento attivo;
f.
il perfezionamento passivo;
g.
l'esportazione.

3 Le merci assegnate a un regime doganale possono essere dichiarate in un altro regime.

Sezione 2: Immissione in libera pratica

Art. 48

1 Le merci estere cui si intende assegnare lo statuto doganale di merci svizzere devono essere dichiarate per l'immissione in libera pratica.

2 Nella procedura d'immissione in libera pratica:

a.
sono determinati i tributi doganali all'importazione;
b.
si rinuncia eventualmente alla riscossione dei tributi doganali sulle merci svizzere di ritorno;
c.
è eventualmente stabilito il diritto alla restituzione o al recupero dei tributi doganali sulle merci svizzere di ritorno;
d.
sono applicati i disposti federali di natura non doganale.

Sezione 3: Regime di transito

Art. 49

1 Le merci estere trasportate intatte attraverso il territorio doganale (transito) o tra due località situate nello stesso devono essere dichiarate nel regime di transito.

2 Nel regime di transito:

a.
sono determinati i tributi doganali all'importazione con obbligo di pagamento condizionato;
b.
è garantita l'identità della merce;
c.
è fissato il termine per il regime di transito;
d.
sono applicati i disposti federali di natura non doganale.

3 Se il regime di transito non è concluso regolarmente, le merci rimaste in territorio doganale sono trattate come merci ammesse22 in libera pratica. Se le merci sono state tassate precedentemente all'esportazione, il regime d'esportazione viene annullato.

4 Il capoverso 3 non è applicabile se le merci sono state riesportate entro il termine stabilito e la loro identità è comprovata. La domanda dev'essere presentata entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per questo regime doganale.

22 Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

Sezione 4: Regime di deposito doganale

Art. 50 Definizione

1 Il deposito doganale è un luogo del territorio doganale autorizzato dall'AFD e posto sotto vigilanza doganale, nel quale le merci possono essere immagazzinate alle condizioni stabilite dall'AFD.

2 Il deposito doganale può essere un deposito aperto o un deposito di merci di gran consumo.

Art. 51 Procedura

1 Le merci non immesse in libera pratica ma destinate a essere immagazzinate in un deposito doganale devono essere dichiarate nel regime di deposito doganale.

2 Nel regime di deposito doganale:

a.
per il deposito doganale aperto si rinuncia a stabilire e garantire i tributi doganali all'importazione e ad applicare provvedimenti di politica commerciale;
b.
per il deposito delle merci di gran consumo sono stabiliti tributi doganali all'importazione con obbligo di pagamento condizionato e si applicano provvedimenti di politica commerciale;
c.
è garantita l'identità delle merci;
d.
è controllata saltuariamente l'osservanza delle condizioni e degli oneri stabiliti nell'autorizzazione;
e.
sono concretati nella decisione d'imposizione gli oneri stabiliti nell'autoriz­zazione;
f.
sono applicati i disposti federali di natura non doganale.

3 Se il regime di deposito doganale non è concluso regolarmente, i tributi doganali all'importazione diventano esigibili; questo non vale se le merci sono state poste sotto un altro regime doganale entro il termine eventualmente fissato e la loro identità è comprovata. Per i depositi di merci di gran consumo, la domanda dev'essere presentata entro 60 giorni dalla scadenza del periodo di giacenza delle merci nel deposito.

Art. 52 Depositario e depositante

1 Il depositario è la persona che gestisce il deposito doganale.

2 Il depositante è:

a.
la persona che deposita merci in un deposito doganale ed è vincolata alla dichiarazione di assoggettamento delle merci al regime di deposito doganale; oppure
b.
la persona cui sono stati trasferiti i diritti e obblighi della persona di cui alla lettera a.

3 Il depositante deve provvedere all'adempimento degli obblighi risultanti dall'asse­gnazione delle merci al regime di deposito doganale.

Art. 53 Depositi doganali aperti

1 I depositi doganali aperti sono depositi doganali nei quali i depositari possono immagazzinare merci proprie o merci di terzi non immesse in libera pratica.

2 Le merci tassate all'esportazione possono essere immagazzinate in un deposito doganale aperto se, dopo esserne uscite, sono esportate. Il Consiglio federale può prevedere l'immagazzinamento di merci che non vengono esportate.

3 Nei depositi doganali aperti le merci possono essere immagazzinate senza limitazione di tempo. Il Consiglio federale stabilisce il termine entro il quale le merci tassate all'esportazione devono essere esportate.

4 Le merci destinate a essere immagazzinate sono dichiarate dal depositario o dal suo mandatario presso l'ufficio doganale di controllo menzionato nell'autorizza­zione.

5 Il depositario è responsabile di:

a.
assicurare che le merci non siano sottratte alla vigilanza doganale durante la loro giacenza nel deposito;
b.
far rispettare gli obblighi risultanti dall'immagazzinamento delle merci; e
c.
far adempire gli oneri connessi all'autorizzazione.

6 L'AFD può esigere che il depositario presti una garanzia per l'osservanza degli obblighi di cui al capoverso 5.

Art. 54 Autorizzazione per i depositi doganali aperti

1 Per gestire un deposito doganale aperto è necessaria un'autorizzazione dell'AFD.

2 L'AFD rilascia l'autorizzazione se:

a.
il richiedente risiede in Svizzera e offre garanzia per una gestione regolare del deposito doganale aperto; e
b.
la vigilanza e il controllo doganali non comportano un dispendio amministrativo sproporzionato per l'AFD.

3 L'autorizzazione può:

a.
essere vincolata ad oneri ed escludere l'immagazzinamento di determinate merci a rischio; o
b.
prescrivere che determinate merci a rischio siano depositate in locali particolari.
Art. 55 Depositi per merci di gran consumo

1 In depositi per merci di gran consumo possono essere immagazzinate solo le merci ammesse dall'AFD.

2 Le merci possono essere immagazzinate per due anni al massimo. Su richiesta, in casi giustificati questo termine può essere prorogato a cinque anni al massimo.

3 L'immagazzinamento di merci di gran consumo dev'essere notificato al compe­tente ufficio doganale.

Art. 56 Merci depositate; inventari e lavorazione

1 Il depositario o il depositante deve tenere un inventario di tutte le merci depositate. L'AFD disciplina la forma dell'inventario.

2 Il Consiglio federale disciplina le condizioni alle quali le merci depositate in un deposito doganale aperto possono essere sottoposte a lavorazione.

Art. 57 Uscita dal deposito

1 Dai depositi doganali aperti le merci escono quando è loro assegnato un regime doganale che sarebbe ammesso per tali merci all'atto dell'importazione o dell'immissione nel territorio doganale o quando sono dichiarate per il regime di transito ed esportate.

2 Dai depositi per merci di gran consumo le merci escono quando è loro assegnato un altro regime doganale. In caso di immissione in libera pratica devono essere riscossi i tributi doganali all'importazione.

Sezione 5: Regime di ammissione temporanea

Art. 58

1 Le merci che sono state introdotte temporaneamente nel territorio doganale o che ne sono state asportate temporaneamente devono essere dichiarate nel regime di ammissione temporanea.

2 Nel regime di ammissione temporanea:

a.
sono determinati i tributi doganali all'importazione o eventuali tributi all'esportazione con obbligo di pagamento condizionato;
b.
è garantita l'identità delle merci;
c.
è stabilita la durata dell'ammissione temporanea;
d.
sono applicati i disposti federali di natura non doganale.

3 Se il regime di ammissione temporanea non è concluso regolarmente, i tributi doganali all'importazione o all'esportazione diventano esigibili; questo non si applica se le merci sono state ricondotte nel territorio doganale o asportate dal territorio doganale entro il termine stabilito e la loro identità è comprovata. La domanda dev'essere presentata entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per questo regime doganale.

Sezione 6: Regime del perfezionamento attivo

Art. 59

1 Le merci introdotte nel territorio doganale per essere sottoposte al perfezionamento attivo devono essere dichiarate come sottoposte a tale regime.

2 Per introdurre merci nel territorio doganale al fine di sottoporle al perfezionamento attivo è necessaria un'autorizzazione dell'AFD. L'autoriz­zazione può essere vincolata a oneri, in particolare limitata quantitativamente e nel tempo.

3 Nel regime del perfezionamento attivo:

a.
sono determinati i tributi doganali all'importazione nel regime di restitu­zione con diritto alla restituzione o nel regime di non riscossione con obbligo di pagamento condizionato;
b.
si controlla in modo saltuario l'osservanza degli oneri stabiliti dall'autorizza­zione;
c.
si concretano nella decisione d'imposizione gli oneri stabiliti dall'autorizza­zione;
d.
si applicano i disposti federali di natura non doganale.

4 Se il regime del perfezionamento attivo non è concluso regolarmente, i tributi doganali all'importazione diventano esigibili; ciò non si applica se è comprovato che le merci perfezionate sono state riesportate. La domanda dev'essere presentata entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato.

Sezione 7: Regime del perfezionamento passivo

Art. 60

1 Le merci introdotte nel territorio doganale estero per essere sottoposte al perfezionamento passivo devono essere dichiarate come sottoposte a tale regime.

2 Per introdurre merci nel territorio doganale estero al fine di sottoporle al perfezionamento passivo è necessaria un'autorizzazione dell'AFD. L'autorizzazione può essere vincolata a oneri, in particolare limitata quantitativamente e nel tempo.

3 Nel regime del perfezionamento passivo:

a.
sono determinati i tributi doganali all'esportazione nel regime di restituzione con diritto alla restituzione o nel regime di non riscossione con obbligo di pagamento condizionato;
b.
si rinuncia a riscuotere integralmente o parzialmente i tributi doganali alla reimportazione delle merci;
c.
si controlla in modo saltuario l'osservanza degli oneri stabiliti dall'autorizza­zione;
d.
si concretano nella decisione d'imposizione gli oneri stabiliti dall'autorizza­zione;
e.
si applicano i disposti federali di natura non doganale.

4 Se il regime del perfezionamento passivo non è concluso regolarmente, i tributi doganali all'esportazione diventano esigibili e il diritto alla reimportazione delle merci in esenzione parziale o totale dei tributi doganali decade; ciò non si applica se è comprovato che le merci perfezionate sono state reimportate nel territorio doganale entro il termine fissato. La domanda dev'essere presentata entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per questo regime doganale.

Sezione 8: Regime d'esportazione

Art. 61

1 Le merci in libera pratica introdotte nel territorio doganale estero o in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse devono essere dichiarate come sottoposte al regime d'esportazione.23

2 Nel regime d'esportazione:

a.
sono determinati eventuali tributi doganali all'esportazione;
b.
è stabilito il diritto alla restituzione per le merci estere di ritorno;
c.
la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione dichiara che l'esportazione delle merci non è oggetto di divieti o restrizioni;
d.
sono applicati i disposti federali di natura non doganale.

3 Il regime d'esportazione è reputato concluso allorché le merci sono state introdotte regolarmente nel territorio doganale estero o in un deposito franco doganale o in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse oppure sottoposte al regime di transito.24

4 Il regime d'esportazione non concluso regolarmente può essere annullato.

23 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 sull'acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1743; FF 2010 1921).

24 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 sull'acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1743; FF 2010 1921).

Capitolo 5: Depositi franchi doganali

Art. 62 Definizione e scopo

1 I depositi franchi doganali sono parti del territorio doganale o locali in esso ubicati:

a.
che sono sottoposti alla vigilanza doganale;
b.
che sono separati dal resto del territorio doganale; e
c.
nei quali possono essere immagazzinate merci che non sono in libera pratica.

2 Nei depositi franchi doganali possono essere immagazzinate merci destinate all'esportazione se, dopo che ne sono uscite, sono esportate. Il Consiglio federale può prevedere l'immagazzinamento di merci che non vengono esportate.

3 Le merci immagazzinate non soggiacciono né ai tributi doganali all'importazione né a provvedimenti di politica commerciale.

Art. 63 Depositario e depositante

1 Il depositario è la persona che gestisce il deposito franco doganale.

2 Il depositante è:

a.
la persona che immagazzina merci in un deposito franco doganale ed è vincolata alla dichiarazione di immissione di merci nel deposito franco doganale; oppure
b.
la persona alla quale sono stati trasferiti i diritti e obblighi della persona di cui alla lettera a.

3 Il depositante deve provvedere all'adempimento degli obblighi risultanti dall'immissione di merci nel deposito franco doganale.

Art. 64 Autorizzazione

1 Per gestire un deposito franco doganale è necessaria un'autorizzazione dell'AFD.

2 L'AFD rilascia l'autorizzazione se:

a.
il richiedente risiede in Svizzera e offre garanzia per una gestione regolare del deposito franco doganale;
b.
la vigilanza e il controllo doganali non comportano un dispendio amministrativo sproporzionato per l'AFD; e
c.
vi è garanzia che il deposito franco doganale è per principio aperto a tutti alle medesime condizioni.

3 L'autorizzazione può:

a.
essere vincolata ad oneri ed escludere l'immagazzinamento di determinate merci a rischio; o
b.
prescrivere che determinate merci a rischio siano depositate in locali particolari.
Art. 65 Immissione in deposito, durata di giacenza e lavorazione delle merci

1 Le merci che saranno immagazzinate in un deposito franco doganale devono essere dichiarate a tal fine all'ufficio doganale competente ed essere immesse nel deposito franco doganale.

2 Nei depositi franchi doganali le merci possono essere immagazzinate per una durata illimitata. Il Consiglio federale stabilisce il termine entro il quale le merci tassate all'esportazione devono essere esportate.

3 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali le merci depositate possono essere sottoposte a lavorazione.

Art. 66 Vigilanza e inventario

1 Il depositario deve tenere un inventario di tutte le merci sensibili depositate. L'AFD stabilisce la forma dell'inventario.

2 L'autorizzazione di gestire un deposito franco doganale può prevedere che l'obbligo di tenere un inventario spetti al depositante.

3 Il depositario è responsabile di:

a.
assicurare che le merci non siano sottratte alla vigilanza doganale durante le loro giacenza nel deposito;
b.
far rispettare gli obblighi risultanti dall'immagazzinamento delle merci; e
c.
far adempire gli oneri connessi all'autorizzazione.

4 L'AFD può esigere che il depositario presti una garanzia per l'osservanza degli obblighi di cui al capoverso 3.

Art. 67 Uscita dal deposito

Le merci escono dal deposito quando è loro assegnato un regime doganale che sarebbe ammesso per tali merci all'atto dell'importazione o dell'immissione nel territorio doganale o quando sono dichiarate per il regime di transito ed esportate.

Titolo terzo: Riscossione dei tributi doganali

Capitolo 1: Obbligazione doganale

Art. 68 Definizione

L'obbligazione doganale è l'impegno di pagare i tributi doganali stabiliti dall'AFD.

Art. 69 Inizio dell'obbligazione doganale

L'obbligazione doganale sorge:

a.
nel momento in cui l'ufficio doganale accetta la dichiarazione doganale;
b.
se l'ufficio doganale ha accettato la dichiarazione doganale prima dell'intro­duzione delle merci, nel momento in cui le stesse vengono condotte oltre il confine doganale;
c.
se la dichiarazione doganale è stata omessa, nel momento in cui le merci vengono condotte oltre il confine doganale, utilizzate o consegnate per altri scopi (art. 14 cpv. 4), consegnate fuori del periodo stabilito (art. 15) oppure, se tali momenti non possono essere determinati, quando si accerta l'omis­sione; oppure
d.
se la dichiarazione doganale è stata omessa all'atto dell'uscita da un deposito franco doganale, nel momento in cui le merci ne escono o, se tale momento non può essere determinato, quando si accerta l'omissione.
Art. 70 Debitore doganale

1 Il debitore doganale deve corrispondere l'importo dell'obbligazione doganale o, se l'AFD lo esige, garantirlo.

2 È debitore doganale:

a.
chiunque trasporta o fa trasportare merci attraverso il confine doganale;
b.
chiunque è tenuto a presentare la dichiarazione doganale o è incaricato di presentarla;
c.
la persona per conto della quale la merce è importata o esportata;
d.25

3 I debitori doganali rispondono solidalmente dell'obbligazione doganale. Il regresso fra di loro è disciplinato dal Codice delle obbligazioni26.

4 Non rispondono solidalmente le persone che allestiscono professionalmente dichiarazioni doganali se l'obbligazione doganale:

a.
è pagata mediante il conto dell'importatore nell'ambito della procedura accentrata di conteggio dell'AFD (PCD); o
b.
risulta da una decisione di riscossione posticipata secondo la legge federale del 22 marzo 197427 sul diritto penale amministrativo (DPA) e la persona che ha allestito professionalmente la dichiarazione doganale non è colpevole dell'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione; in caso di infrazione non grave l'importo della responsabilità solidale può essere diminuito.

4bis Neanche le imprese di trasporto e i loro dipendenti rispondono solidalmente, se l'impresa di trasporto interessata non è stata incaricata della dichiarazione doganale o se il dipendente competente non è in grado di riconoscere se la merce è stata dichiarata correttamente perché:

a.
non ha potuto prendere conoscenza né dei documenti di scorta né del carico; o
b.
la merce è stata imposta a torto all'aliquota di dazio del contingente o per la merce è stata concessa a torto un'aliquota preferenziale o un'agevola­zione doganale.28

5 L'obbligazione doganale passa agli eredi del debitore doganale anche se non era ancora stata stabilita al momento del decesso. Gli eredi rispondono solidalmente dell'obbligazione doganale del defunto fino a concorrenza della loro quota ereditaria, compresi gli anticipi.

6 Chi assume un'impresa con attivo e passivo subentra nei diritti e negli obblighi della stessa in materia di obbligazioni doganali. Per un periodo di due anni dalla comunicazione o dalla notifica dell'assunzione, il precedente debitore dell'imposta è solidalmente responsabile con quello nuovo per le obbligazioni doganali sorte prima dell'assunzione.

25 Abrogata dal n. I della LF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

26 RS 220

27 RS 313.0

28 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

Art. 72 Esigibilità ed esecutività

1 L'obbligazione doganale è esigibile dal momento in cui sorge.

2 Le decisioni relative all'obbligazione doganale sono immediatamente esecutive; un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 73 Modalità di pagamento

1 L'obbligazione doganale deve essere pagata in una valuta ufficiale e, salvo disposizione contraria, in contanti.

2 Il DFF disciplina le modalità di pagamento e le condizioni per le agevolazioni di pagamento. Esso può prevedere termini di pagamento.

3 L'AFD può obbligare i debitori doganali che si avvalgono regolarmente del traffico dei pagamenti a corrispondere l'obbligazione doganale altrimenti che in contanti.

Art. 74 Interessi

1 Se l'obbligazione doganale non viene pagata entro il termine stabilito, a partire dall'esigibilità è riscosso un interesse di mora.

2 L'interesse di mora non è dovuto:

a.
nei casi particolari previsti dal Consiglio federale;
b.
fintanto che l'obbligazione doganale è garantita mediante deposito in contanti.

3 A contare dal momento del pagamento, l'AFD corrisponde gli interessi sugli importi indebitamente riscossi o indebitamente non restituiti.

4 Il DFF stabilisce i saggi d'interesse.

Art. 75 Prescrizione

1 L'obbligazione doganale si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui è sorta.

2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d'esecuzione o di rettifica da parte dell'autorità competente. È sospesa finché il debitore doganale non può essere escusso in Svizzera oppure finché l'obbligazione doganale è oggetto di una proce­dura di impugnazione.

3 L'interruzione e la sospensione hanno effetto nei confronti di tutti i debitori doganali.

4 L'obbligazione doganale decade in ogni caso 15 anni dopo la fine dell'anno civile in cui è sorta. Restano salvi i termini di prescrizione più lunghi secondo gli articoli 11 e 12 DPA29.

Capitolo 2: Garanzia dei crediti doganali

Sezione 1: Principio

Art. 76

1 Se un credito doganale sorge solo condizionatamente oppure se l'AFD accorda agevolazioni di pagamento, il debitore doganale deve garantire il credito doganale mediante deposito in contanti, deposito di titoli sicuri e negoziabili o mediante fideiussione doganale.

2 Se non è prestata una garanzia oppure se il pagamento appare compromesso, l'AFD può ordinare, anche se il credito doganale non è ancora esigibile, che sia prestata una garanzia o far valere il diritto di pegno doganale.

3 Il pagamento può risultare compromesso in particolare se il debitore doganale:

a.
è in mora con il pagamento; oppure
b.
non è domiciliato in Svizzera o compie atti per rinunciare al domicilio, alla sede o allo stabilimento d'impresa in Svizzera o per farsi cancellare dal registro di commercio svizzero.

4 Il Consiglio federale stabilisce i casi in cui non è richiesta una garanzia o ne è richiesta soltanto una parziale.

Sezione 2: Fideiussione doganale

Art. 77 Contenuto e forma

1 Con la fideiussione doganale solidale possono essere garantiti:

a.
un determinato credito doganale (garanzia singola); oppure
b.
tutti i crediti doganali nei confronti del debitore doganale (garanzia gene­rale).

2 La fideiussione dev'essere compilata su modulo ufficiale; deve esservi indicato in particolare l'importo massimo garantito.

Art. 78 Diritti e doveri del fideiussore

1 Se il fideiussore paga il credito doganale, l'AFD gli rilascia a richiesta un'attestazione che gli permette di esercitare il diritto di regresso contro il debitore doganale e di chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione.

2 Le merci che sono all'origine del credito doganale garantito e che sono sottoposte alla custodia dell'AFD sono consegnate al fideiussore contro pagamento del credito.

3 Riguardo al credito doganale, il fideiussore non può far valere eccezioni che non siano quelle del debitore doganale. I titoli esecutivi nei confronti di quest'ultimo hanno effetto anche contro il fideiussore.

Art. 79 Estinzione della fideiussione

1 La responsabilità del fideiussore cessa contemporaneamente a quella del debitore doganale.

2 La garanzia generale può essere disdetta al più presto un anno dopo la sua costituzione. In tal caso la fideiussione non si estende più ai crediti doganali nei confronti del debitore doganale sorti oltre 30 giorni dopo il ricevimento della disdetta da parte dell'AFD.

3 L'AFD può annullare in qualsiasi momento la fideius­sione.

Art. 80 Diritto applicabile

1 Lo statuto giuridico del debitore doganale e del fideiussore nei confronti della Confederazione è disciplinato dalla presente legge.

2 Per il rimanente si applica il Codice delle obbligazioni30.

30 RS 220

Sezione 3: Ordine di prestare garanzia e diritto di pegno doganale

Art. 81 Ordine di prestare garanzia

1 Nell'ordine di prestare garanzia devono essere menzionati il motivo legale della garanzia, l'importo da garantire e l'ufficio presso il quale devono essere depositate le garanzie.

2 Il ricorso contro l'ordine di prestare garanzia non ha effetto sospensivo.

3 L'ordine di prestare garanzia è parificato a una sentenza giudiziaria a tenore dell'articolo 80 della legge federale dell'11 aprile 188931 sull'esecuzione e sul fallimento (LEF). Esso è reputato decreto di sequestro ai sensi dell'articolo 274 LEF. L'opposizione al decreto di sequestro non è ammessa.

Art. 82 Contenuto del diritto di pegno doganale

1 La Confederazione ha un diritto di pegno legale (diritto di pegno doganale):

a.
sulle merci per le quali devono essere versati tributi doganali; e
b.
sulle merci o sulle cose che sono servite a commettere una violazione di disposti federali doganali o non doganali alla cui esecuzione l'AFD coopera.

2 Se il pegno doganale non copre tutti i crediti garantiti, il debitore doganale può precisare quali debiti intende estinguere con il provento della realizzazione. Se il debitore doganale non si decide entro il termine stabilito, il pegno doganale risponde nella graduatoria stabilita dal Consiglio federale.

3 Il diritto di pegno doganale sorge contemporaneamente al credito doganale che deve garantire e ha la precedenza su tutti gli altri diritti reali sulla cosa.

Art. 83 Sequestro

1 L'AFD fa valere il diritto di pegno doganale mediante sequestro.

2 Si procede al sequestro prendendo possesso delle merci o delle cose oppure diffidando il detentore a non disporne.

3 Se accerta la presenza di merci che si presume siano state introdotte illecitamente nel territorio doganale, l'AFD le sequestra a titolo di pegno doganale. Se il valore della merce lo giustifica, l'AFD cerca di rintracciare l'avente diritto.

Art. 84 Liberazione

1 Le merci o le cose sequestrate possono essere liberate all'avente diritto contro prestazione di garanzie.

2 Senza garanzia, le merci o le cose sequestrate sono liberate se il proprietario:

a.
non è personalmente responsabile del credito doganale garantito; e
b.
prova che le merci o le cose sono state utilizzate senza sua colpa per commettere un'infrazione o che egli ne ha acquisito la proprietà o il diritto di acquisirla prima del sequestro ignorando che non era stato adempito l'obbligo doganale.

Capitolo 3: Riscossione posticipata e condono di tributi doganali

Art. 85 Riscossione posticipata di tributi doganali

Se per errore l'AFD non ha stabilito un tributo doganale o ha stabilito un tributo doganale insufficiente, oppure ha restituito un importo troppo elevato di un tributo doganale, essa può riscuotere posticipatamente l'importo dovuto, purché ne comunichi l'intenzione entro un anno dalla decisione d'imposizione32.

32 Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

Art. 86 Condono di tributi doganali

1 A richiesta, l'AFD rinuncia alla riscossione di tributi doganali o li restituisce completamente o in parte se:

a.
merci poste sotto la sua custodia oppure ammesse in regime di transito, di deposito doganale, di perfezionamento attivo o passivo oppure d'ammis­sione temporanea sono distrutte totalmente o parzialmente per caso fortuito o per forza maggiore oppure con il consenso dell'autorità;
b.
merci ammesse in libera pratica sono distrutte totalmente o parzialmente oppure riesportate per decisione dell'autorità;
c.
per effetto di circostanze particolari, una riscossione posticipata dovesse gravare in modo sproporzionato il debitore doganale;
d.
in altri casi, se per motivi straordinari non concernenti la determinazione dei tributi doganali, il pagamento dovesse costituire un rigore eccessivo.

2 A richiesta, essa rinuncia interamente o parzialmente a far valere l'obbligo di pa­gamento secondo l'articolo 12 DPA33 oppure restituisce interamente o parzialmente la somma già versata se:

a.
il richiedente non è colpevole; e
b.
l'obbligo di pagamento o la non restituzione:
1.
dovesse gravare in modo sproporzionato sul richiedente date le circostanze particolari, o
2.
fosse considerato chiaramente inaccettabile.34

3 Le domande devono essere presentate come segue:

a.
domande ai sensi del capoverso 1: all'ufficio che ha effettuato l'imposi­zione, entro un anno dal passaggio in giudicato della decisione d'imposi­zione; per le imposizioni con obbligo di pagamento condizionato il termine è di un anno a contare dalla conclusione del regime doganale scelto;
b.
domande ai sensi del capoverso 2: alla Direzione generale delle dogane, entro un anno dal passaggio in giudicato della decisione.35

33 RS 313.0

34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

35 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

Capitolo 4: Esecuzione di crediti doganali

Art. 87 Realizzazione del pegno doganale e vendita di titoli

1 Un pegno doganale può essere realizzato se:

a.
il credito doganale così garantito è diventato esigibile; e
b.
il termine di pagamento impartito al debitore doganale o al fideiussore è scaduto infruttuosamente.
2 L'AFD può realizzare immediatamente e senza il consenso del proprietario del pegno le merci o cose che sono esposte a rapido deprezzamento o che richiedono una manutenzione costosa.

3 Il pegno è di norma realizzato mediante incanto pubblico. Il Consiglio federale può stabilire i principi relativi alla procedura; per il rimanente fanno stato le disposizioni del diritto cantonale vigente nel luogo dell'incanto.

4 L'AFD può realizzare il pegno a trattative private soltanto previo consenso del proprietario, a meno che:

a.
il pegno non abbia potuto essere realizzato mediante incanto pubblico; o
b.
il valore del pegno ammonti al massimo a 5000 franchi e il proprietario sia sconosciuto.36

5 Il Consiglio federale stabilisce:

a.
le ulteriori condizioni alle quali l'AFD può realizzare il pegno a trattative private;
b.
i casi nei quali l'AFD può rinunciare alla realizzazione del pegno.37

6 L'AFD può vendere in borsa i titoli depositati.38

36 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

37 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

38 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

Art. 88 Esecuzione per debiti

1 Si procede per esecuzione in via di pignoramento secondo l'articolo 42 LEF39 se:

a.
un credito doganale esigibile non è garantito da un pegno doganale realizzabile o non è interamente coperto con il ricavo della realizzazione del pegno; e
b.
il termine di pagamento impartito al debitore doganale o al fideiussore è scaduto infruttuosamente.

2 Se nei confronti del debitore doganale è stato dichiarato il fallimento, l'AFD può far valere il suo credito senza pregiudizio delle sue pretese derivanti dal diritto di pegno doganale. Non è applicabile l'articolo 198 LEF.

3 Le decisioni passate in giudicato dell'AFD sono parifi­cate alle sentenze giudiziarie a tenore dell'articolo 80 LEF.

4 La graduazione definitiva di un credito contestato non ha luogo finché manca una decisione dell'AFD passata in giudicato.

Capitolo 5: Tasse

Art. 89

1 L'AFD può riscuotere tasse per:

a.
decisioni che emana in esecuzione della legislazione doganale;
b.
servizi che fornisce, segnatamente mettendo a disposizione la propria infrastruttura nonché i propri impianti e installazioni.

2 Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di tasse per altre attività ufficiali che l'AFD intraprende ai sensi della legislazione doganale.

3 Esso disciplina nei dettagli l'ammontare delle tasse.

4 Per la riscossione, la garanzia, la riscossione posticipata e l'esecuzione delle tasse si applicano per analogia gli articoli 68-88.

Titolo quarto: Tributi risultanti da leggi federali di natura non doganale


Art. 90

1 L'imposizione, la riscossione, la restituzione e la prescrizione di tributi, nonché la domanda di restituzione di importi risultanti da leggi federali di natura non doganale sono disciplinate dalla presente legge, sempre che l'esecuzione di tali leggi spetti all'AFD ed esse non escludano l'applicazione della presente legge.

2 La disposizione sul condono di tributi doganali (art. 86) è applicabile ai tributi ai sensi di una legge federale di natura non doganale solo se tale legge lo prevede.

Titolo quinto: Amministrazione delle dogane

Capitolo 1: Organizzazione e personale

Art. 91 Amministrazione delle dogane

1 L'AFD è costituita dalla Direzione generale delle dogane, dalle direzioni di circondario e dagli uffici doganali.

2 Il Corpo delle guardie di confine è una formazione armata e in uniforme.

Art. 91a40 Giuramento

1 L'AFD designa le persone che possono applicare la coercizione di polizia e misure di polizia e a cui sono conferite le facoltà di cui agli articoli 101-105.

2 Le persone designate secondo il capoverso 1 giurano di adempiere coscienziosamente il loro dovere. Il giuramento può essere sostituito dalla promessa solenne.

3 Il rifiuto di prestare giuramento o promessa solenne può condurre alla disdetta ordinaria ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 lettera a della legge del 24 marzo 200041 sul personale federale.

40 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

41 RS 172.220.1

Art. 92 Impieghi all'estero42

1 L'AFD può partecipare a missioni all'estero nell'ambito di provvedimenti internazionali.

2 Per il personale dell'AFD la partecipazione a tali missioni è volontaria.

3 Nell'ambito di provvedimenti internazionali, l'AFD può mettere a disposizione di Stati esteri e dell'agenzia dell'Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen il materiale di sorveglianza delle frontiere.43

4 Essa può impiegare agenti di collegamento all'estero e assegnare loro i seguenti compiti:

a.
raccolta di informazioni strategiche, tattiche e operative di cui essa necessita per l'adempimento dei propri compiti previsti dalla legge;
b.
scambio di informazioni tra le autorità partner nello Stato d'accoglienza e presso organizzazioni internazionali nonché tra le autorità svizzere;
c.
promozione della cooperazione giudiziaria e di polizia.44

5 L'AFD, d'intesa con l'Ufficio federale di polizia (fedpol), può delegare compiti dei propri agenti di collegamento agli agenti di collegamento di fedpol. Nel quadro dei compiti delegati dall'AFD, gli agenti di collegamento di fedpol sono equiparati a quelli dell'AFD per quanto riguarda l'accesso ai sistemi d'informazione e il diritto di elaborare i dati, purché ciò sia necessario per l'adempimento dei compiti.45

6 Il Consiglio federale è autorizzato a:

a.
concludere trattati internazionali di cooperazione concernenti l'impiego di personale dell'AFD in seno all'agenzia dell'Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen;
b.
concordare con le autorità estere competenti l'impiego di agenti di colle­gamento dell'AFD;
c.
disciplinare l'estensione dei compiti previsti al capoverso 4.46

42 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. al DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3161; FF 2017 3561).

43 Introdotto dall'art. 3 del DF del 3 ott. 2008 che approva e traspone gli scambi di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativi al recepimento del regolamento FRONTEX e del regolamento RABIT (RU 2009 4583; FF 2008 1225). Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. al DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3161; FF 2017 3561).

44 Introdotto dall'art. 3 del DF del 3 ott. 2008 che approva e traspone gli scambi di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativi al recepimento del regolamento FRONTEX e del regolamento RABIT (RU 2009 4583; FF 2008 1225). Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. al DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3161; FF 2017 3561).

45 Introdotto dal n. 3 dell'all. al DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3161; FF 2017 3561).

46 Introdotto dal n. 3 dell'all. al DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3161; FF 2017 3561).

Capitolo 2: Compiti

Art. 95 Compiti di natura non doganale

1 L'AFD collabora all'esecuzione di disposti federali di natura non doganale, per quanto questi disposti lo prevedano.

1bis Nell'ambito dei propri compiti, essa sostiene la lotta contro il riciclaggio di denaro e contro il finanziamento del terrorismo.47

2 Se i tributi sono a destinazione vincolata, l'AFD deduce dal provento lordo le proprie spese di riscossione.

47 Introdotto dal n. I 5 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

Art. 96 Compiti di sicurezza48

1 Nel quadro dei propri compiti di natura doganale e non doganale, nell'area di confine l'AFD svolge anche compiti di sicurezza per contribuire alla sicurezza interna del Paese e alla protezione della popolazione. Queste attività sono coordinate con quelle della polizia federale e cantonale.49

2 Sono salvaguardate le competenze delle autorità penali nonché della polizia fede­rale e cantonale. Rimane salvo l'articolo 97.

48 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

49 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

Art. 9750 Assunzione di compiti di polizia cantonale

1 Il DFF può concludere con un Cantone, su richiesta di quest'ultimo, un accordo sulla base del quale l'AFD è autorizzata ad adempiere compiti di polizia che sono in relazione con l'esecuzione di disposti federali di natura non doganale e che la legislazione della Confederazione ha delegato ai Cantoni.

2 Gli accordi disciplinano in particolare l'area d'impiego, la portata dei compiti e l'assunzione dei costi.

50 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

Capitolo 3: Competenze

Art. 100 Competenze generali

1 Per l'adempimento dei compiti che le sono assegnati, in particolare per garantire il traffico regolare di merci e persone attraverso il confine doganale e per contribuire alla sicurezza interna del Paese e alla protezione della popolazione, l'AFD è abilitata segnatamente a:

a.
controllare il traffico delle persone, in particolare:
1.
la loro identità,
2.
il loro diritto di varcare il confine,
3.
il loro diritto di soggiornare in Svizzera;
b.
accertare l'identità delle persone;
c.
controllare il traffico delle merci;
d.
ricercare persone e cose nell'area di confine;
e.
controllare l'area di confine.

1bis Sempreché la presente legge non contenga norme speciali, è applicabile la legge del 20 marzo 200851 sulla coercizione.52

253

51 RS 364

52 Introdotto dal n. 5 dell'all. alla L del 20 mar. 2008 sulla coercizone, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5463; FF 2006 2327).

53 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

Art. 101 Intercettazione e tastamento

1 L'AFD può intercettare e interrogare una persona se le circostanze lasciano presumere che essa possa fornire indicazioni utili all'adempi­mento di un compito che incombe all'Amministrazione stessa.

2 Una persona può essere tastata se:

a.
vi è il sospetto che costituisca un rischio o che porti su di sé armi o altri oggetti che devono essere messi al sicuro; oppure
b.
sono adempite le condizioni per il fermo.
Art. 102 Perquisizione e visita personale

1 L'AFD può far perquisire o sottoporre alla visita personale una persona se:

a.
sospetta che tale persona costituisca un rischio o porti su di sé oggetti che devono essere messi al sicuro; oppure
b.
sono adempite le condizioni per il fermo.

2 La perquisizione personale dev'essere effettuata da una persona dello stesso sesso; sono ammesse eccezioni solo se la perquisizione non può essere differita.

3 La visita personale può essere eseguita soltanto da un medico.

Art. 103 Accertamento dell'identità di una persona

1 L'AFD può accertare l'identità di una persona fotografandola o rilevandone dati biometrici se:

a.
tale persona è sospettata di aver commesso o di essere potenzialmente in procinto di commettere gravi infrazioni; o
b.
un altro disposto prevede l'accertamento dell'identità di persone.

2 Il Consiglio federale determina i dati biometrici che possono essere rilevati.

Art. 10454 Messa al sicuro provvisoria, restituzione e confisca

1 L'AFD può mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, se questi presumibilmente:

a.
saranno utilizzati come mezzi di prova; o
b.
devono essere confiscati.

2 Essa consegna immediatamente all'autorità competente gli oggetti e i valori patrimoniali. Detta autorità decide se ordinare un sequestro.

3 Se l'autorità competente non ordina il sequestro, l'AFD restituisce all'avente dirit­to gli oggetti e i valori patrimoniali posti sotto la sua custodia. Qualora l'avente diritto o il suo luogo di soggiorno sia sconosciuto, si applica per analogia l'arti­colo 92 DPA55.

4 L'AFD può ordinare la confisca indipendente di oggetti e valori patrimoniali di cui agli articoli 69 e 70 del Codice penale56. La procedura è retta dall'articolo 66 DPA.

54 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

55 RS 313.0

56 RS 311.0

Art. 105 Scorta al posto e fermo

1 L'AFD può scortare al posto a fini di controllo una persona sospettata di aver commesso o di essere potenzialmente in procinto di commettere gravi infrazioni. Essa può sporgere denuncia all'autorità competente.

2 In caso di pericolo nel ritardo o di resistenza, l'AFD può mettere in stato di fermo la persona scortata al posto secondo l'articolo 19 DPA57.

3 Essa consegna immediatamente la persona fermata all'autorità competente.

Art. 106 Porto e uso dell'arma

1 Il personale del Corpo delle guardie di confine può far uso delle armi di cui all'articolo 4 capoverso 1 della legge del 20 giugno 199758 sulle armi o di altri mezzi di autodifesa e coattivi che necessita per l'adempimento del suo mandato:

a.
in caso di legittima difesa;
b.
in stato di necessità; o
c.
quale ultimo mezzo per l'adempimento del suo mandato, sempre che i beni giuridici da proteggere lo giustifichino.

2 Il Consiglio federale disciplina:

a.
in quale misura il rimanente personale dell'AFD è autorizzato a portare e utilizzare armi o altri mezzi di autodifesa e coattivi;
b.
l'uso dell'arma e degli altri mezzi di autodifesa e coattivi.
Art. 107 Perquisizione di fondi, recinti e costruzioni

1 A fini di controllo, il personale dell'AFD è autorizzato a perquisire fondi nell'area di confine.

2 A fini di controllo è pure autorizzato a perquisire recinti e costruzioni situati sulla riva di acque confinarie, eccettuate le abitazioni.

3 Alla perquisizione di abitazioni e altri locali come pure di immobili cintati e attigui a una casa o di costruzioni si applicano le condizioni di cui all'articolo 48 DPA59.

Art. 108 Impiego di telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza

1 L'AFD può impiegare telecamere e videoregistratori automatici nonché altri apparecchi di sorveglianza:

a.
al fine di accertare tempestivamente i passaggi illegali del confine o i pericoli per la sicurezza nel traffico transfrontaliero;
b.
in particolare per la ricerca nonché per la sorveglianza di depositi franchi doganali e di locali in cui si trovano valori o persone scortate al posto o fermate.

2 Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 109 Allestimento professionale di dichiarazioni doganali

1 Chiunque allestisce professionalmente dichiarazioni doganali deve essere idoneo a tale attività.

2 L'AFD può vietare a tempo determinato o indeterminato a persone che non sono idonee o hanno violato la legislazione doganale di allestire dichiarazioni doganali a titolo professionale e di esercitare altre attività nell'ambito della procedura d'imposizione doganale.

Titolo sesto: Protezione dei dati e assistenza amministrativa

Capitolo 1: Protezione dei dati

Art. 110 Sistemi d'informazione dell'AFD

1 L'AFD può elaborare dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e i profili della personalità, sempre che sia necessario per l'esecuzione dei disposti che essa deve applicare.

2 L'AFD può gestire sistemi d'informazione, segnatamente per:

a.
determinare e riscuotere tributi;
b.
allestire analisi dei rischi;
c.
perseguire e giudicare reati;
d.
sbrigare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria;
e.
allestire statistiche;
f.
svolgere e analizzare attività di polizia nell'ambito dei controlli delle per­sone;
g.
svolgere e analizzare l'esecuzione dei disposti federali di natura non doga­nale;
h.
svolgere e analizzare attività nell'ambito della lotta alla criminalità.

2bis I sistemi d'informazione con dati personali, compresi dati degni di particolare protezione, sono disciplinati negli articoli 110a-110f.60

3 Il Consiglio federale disciplina:61

a.
l'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione;
b.
i cataloghi dei dati da registrare;
c.62
la ripresa in un sistema d'informazione dell'AFD di dati provenienti da altri sistemi d'informazione della Confederazione nel quadro dell'articolo 111 capoverso 1;
d.
il diritto di elaborazione dei dati;
dbis.63
l'acquisizione e la comunicazione dei dati nel quadro degli articoli 112 e 113;
e.
la durata di conservazione dei dati;
f.
l'archiviazione e la distruzione dei dati.

60 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

61 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

62 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

63 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

Art. 110a64 Sistema d'informazione in materia penale

1 L'AFD gestisce un sistema d'informazione per il perseguimento e il giudizio di casi penali nonché per il trattamento di domande di assistenza amministrativa e giudiziaria.

2 Il sistema d'informazione serve all'esecuzione della presente legge, del DPA65 e della legge federale del 20 marzo 198166 sull'assistenza internazionale in materia penale, in particolare per:

a.
l'accertamento e il perseguimento di reati;
b.
la concessione dell'assistenza giudiziaria e amministrativa nazionale e internazionale;
c.
l'esecuzione delle pene e delle misure nonché per le prestazioni e la restituzione dei tributi;
d.
l'organizzazione mirata della vigilanza e dei controlli doganali;
e.
la ricapitolazione, la visualizzazione e l'analisi statistica delle informazioni in relazione con la vigilanza, il controllo doganale, i procedimenti penali e le procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa.

3 Nel sistema d'informazione possono essere elaborati i seguenti dati personali degni di particolare protezione:

a.
indicazioni necessarie per identificare, localizzare e contattare una persona;
b.
indicazioni concernenti l'appartenenza religiosa, nonché profili della personalità ai sensi dell'articolo 3 lettera d della legge federale del 19 giugno 199267 sulla protezione dei dati, sempre che ciò sia eccezionalmente necessario per il perseguimento penale;
c.
indicazioni su sospetti di infrazione;
d.
indicazioni su elementi oggettivi di reato, nonché su oggetti e mezzi di prova sequestrati;
e.
indicazioni sullo svolgimento di procedimenti penali e di procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa;
f.
indicazioni sulla riscossione e sull'assicurazione di tributi, multe e pene.

64 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

65 RS 313.0

66 RS 351.1

67 RS 235.1

Art. 110b68 Sistema d'informazione per la gestione dei risultati dei controlli doganali

1 L'AFD gestisce un sistema d'informazione per la gestione dei risultati dei controlli doganali.

2 Il sistema d'informazione serve all'esecuzione della presente legge, in particolare per:

a.
la gestione centralizzata dei risultati dei controlli doganali;
b.
l'acquisizione dei dati necessari all'analisi dei rischi;
c.
l'acquisizione dei dati necessari per i rapporti sull'adempimento dei compiti dell'AFD.

3 Nel sistema d'informazione possono essere elaborati i seguenti dati personali degni di particolare protezione:

a.
indicazioni necessarie per identificare e contattare una persona;
b.
indicazioni sui risultati dei controlli doganali;
c.
indicazioni sulle misure di diritto amministrativo ordinate o che devono eventualmente essere adottate;
d.
informazioni circa un eventuale procedimento penale avviato sulla scorta del controllo doganale.

68 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

Art. 110c69 Sistema d'informazione per l'elaborazione di analisi dei rischi

1 Il Centro di situazione e analisi dell'AFD gestisce un sistema d'informazione per l'elaborazione di analisi dei rischi.

2 Il sistema d'informazione serve all'esecuzione della presente legge, in particolare per:

a.
la sorveglianza del traffico delle persone e delle merci;
b.
l'organizzazione mirata dei controlli doganali;
c.
l'analisi delle informazioni risultanti dalla vigilanza doganale, dal controllo doganale e dai regimi doga­nali.

3 Nel sistema d'informazione possono essere elaborati i seguenti dati personali degni di particolare protezione:

a.
indicazioni necessarie per identificare, localizzare e contattare una persona;
b.
indicazioni sull'importazione, sull'esportazione e sul transito di merci, sulle imprese coinvolte e sui mezzi di trasporto impiegati;
c.
indicazioni sui risultati della vigilanza doganale e dei controlli doganali;
d.
indicazioni sulle misure di diritto amministrativo ordinate o che devono even­tualmente essere adottate;
e.
indicazioni sui procedimenti penali pendenti o conclusi.

4 I risultati delle analisi dei rischi possono essere resi accessibili alle persone autorizzate sul sito Intranet dell'AFD.

69 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

Art. 110d70 Sistema d'informazione per il sostegno alla conduzione

1 L'AFD gestisce un sistema d'informazione per il sostegno alla conduzione.

2 Il sistema d'informazione serve all'acquisizione e all'elaborazione di tutte le infor­mazioni necessarie alla gestione operativa e strategica degli impieghi e alla loro direzione.

3 Nel sistema d'informazione possono essere elaborati i seguenti dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione:

a.
indicazioni necessarie per identificare, localizzare e contattare una persona, nonché indicazioni sui mezzi di trasporto da essa impiegati e su merci, oggetti e valori patrimoniali da essa trasportati;
b.
indicazioni sugli eventi trattati dalle centrali d'intervento;
c.
indicazioni sulle risorse dell'AFD e delle autorità coinvolte.

70 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

Art. 110e71 Sistema d'informazione per la documentazione delle attività del Corpo delle guardie di confine

1 L'AFD gestisce un sistema d'informazione per la documentazione delle attività del Corpo delle guardie di confine e per l'elaborazione di statistiche e analisi dei rischi.

2 Nel sistema d'informazione possono essere elaborati i seguenti dati personali degni di particolare protezione:

a.
indicazioni necessarie per identificare, localizzare e contattare una persona, nonché indicazioni sui mezzi di trasporto da essa impiegati e su merci, oggetti e valori patrimoniali da essa trasportati;
b.
indicazioni relative a constatazioni ed eventi in relazione con un controllo;
c.
indicazioni su elementi oggettivi di reato, nonché su oggetti e mezzi di prova messi provvisoriamente al sicuro o confiscati;
d.
indicazioni sulle misure di diritto amministrativo ordinate o che devono eventualmente essere adottate;
e.
indicazioni sui procedimenti penali pendenti o conclusi.

3 Le seguenti persone hanno accesso, mediante procedura di richiamo, ai dati di cui al capoverso 2 lettere a-c:

a.
i collaboratori di fedpol competenti per:72
1.
la lotta contro la criminalità, in particolare contro i reati il cui perseguimento è di competenza della Confederazione,
2.
la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
b.
i collaboratori della Segreteria di Stato della migrazione competenti per l'esecuzione della legge federale del 16 dicembre 200573 sugli stranieri e la loro integrazione74 e della legge del 26 giugno 199875 sull'asilo.

4 Nel quadro degli accordi di cui all'articolo 97 è possibile concedere l'accesso, me­diante procedura di richiamo, ai dati di cui al capoverso 2 lettere a-c ai collaboratori delle autorità cantonali di polizia competenti per la lotta contro la criminalità.

71 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

72 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. al DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3161; FF 2017 3561).

73 RS 142.20

74 Il titolo è stato adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019.

75 RS 142.31

Art. 110f76 Sistema d'informazione per telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza

1 L'AFD gestisce un sistema d'informazione per la gestione di registrazioni effettuate in virtù degli articoli 108 o 128a.

2 Nel sistema d'informazione possono essere elaborati in particolare i dati relativi a:

a.
persone e veicoli che si trovano nell'area di confine;
b.
persone, veicoli e oggetti ricercati;
c.
persone scortate al posto o fermate;
d.
persone, merci e oggetti che si trovano in depositi franchi doganali o in locali in cui vi sono valori;
e.
persone e veicoli osservati in segreto secondo l'articolo 128a.

76 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

Art. 110g77 Interfacce

1 I sistemi d'informazione di cui agli articoli 110a-110f possono essere collegati tra loro e con altri sistemi d'informazione dell'AFD in maniera tale da consentire agli utenti che dispongono dei diritti d'accesso di verificare con un'unica interrogazione se una determinata persona od organizzazione è registrata in un sistema d'informa­zione.

2 Il collegamento dei sistemi d'informazione di cui agli articoli 110a-110f con altri sistemi d'informazione dell'Amministrazione federale ai quali l'AFD ha accesso è possibile soltanto se la legislazione relativa a tali altri sistemi lo prevede.

77 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

Art. 110h78 Piattaforme di analisi

1 Per i sistemi d'informazione dell'AFD è possibile realizzare piattaforme di analisi. Una piattaforma di analisi si compone di una piattaforma di analisi sommaria e di una piattaforma di analisi dettagliata.

2 La piattaforma di analisi sommaria serve al trattamento, all'interpretazione e alla conservazione dei dati.

3 La piattaforma di analisi dettagliata contiene strumenti tecnici speciali, come aiuti per l'analisi e la visualizzazione, nonché filtri. Essa serve per l'interpretazione dettagliata dei dati.

78 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

Art. 111 Altri sistemi d'informazione

1 Nell'adempimento dei suoi compiti, l'AFD può elaborare dati provenienti da sistemi d'informazione di altre autorità della Confederazione e dei Cantoni, sempre che ciò sia previsto da altri disposti federali o cantonali. Essa deve utilizzare i dati esclusivamente in modo conforme allo scopo previsto.

2 Nell'adempimento dei suoi compiti l'AFD può altresì procurarsi dati provenienti dai sistemi d'informazione degli aerodromi doganali, dei depositi doganali aperti, dei depositi per merci di gran consumo nonché dei depositi franchi doganali.

Art. 112 Comunicazione di dati ad autorità svizzere

1 L'AFD può comunicare alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nonché alle organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato cui la Confederazione ha assegnato compiti di diritto pubblico (autorità svizzere), dati e accertamenti effettuati dal personale delle dogane nell'esercizio delle sue funzioni, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione dei disposti che tali autorità devono applicare.

2 Possono in particolare essere comunicati i seguenti dati e connessioni di dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità:

a.
indicazioni concernenti l'identità di persone;
b.
indicazioni concernenti gli assoggettamenti a tributi;
c.
indicazioni concernenti procedimenti amministrativi e penali pendenti o conclusi, nonché sanzioni amministrative e penali rientranti nelle competenze dell'AFD;
d
indicazioni concernenti l'introduzione, l'importazione e l'esportazione di merci;
e.
indicazioni concernenti reati commessi o la cui commissione è potenzialmente imminente, comprese le infrazioni a disposti federali di natura non doganale;
f.
indicazioni concernenti passaggi del confine;
g.
indicazioni concernenti la situazione finanziaria ed economica di persone.

3 I dati giusta il capoverso 2 lettera g possono pure essere comunicati a terzi incaricati dall'AFD di controllare la solvibilità dei debitori. I terzi devono garantire all'AFD di utilizzare i dati esclusivamente ai fini dell'espletamento dell'incarico.

4 L'AFD può rendere accessibili alle autorità menzionate qui appresso i seguenti dati mediante procedura di richiamo, sempre che essi siano necessari per l'esecuzione dei disposti che queste autorità devono applicare:

a.
dati di dichiarazioni doganali: alle autorità svizzere;
b.
dati provenienti da sistemi d'informazione dell'AFD: agli organi di quest'ultima;
c.
dati provenienti da sistemi informatici del Corpo delle guardie di confine: alle competenti autorità di polizia.

5 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente lo scopo e il contenuto della comunicazione di dati.

6 I dati comunicati devono essere utilizzati esclusivamente in modo conforme allo scopo previsto. Essi non possono essere trasmessi a terzi senza il consenso dell'AFD. È fatto salvo l'articolo 6 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 199279 sulla protezione dei dati.

Art. 113 Comunicazione di dati ad autorità estere

L'AFD può comunicare dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, ad autorità di altri Stati nonché ad organizzazioni sopranazionali o internazionali (autorità estere) in singoli casi o mediante procedura di richiamo, sempre che un trattato internazionale lo preveda.

Capitolo 2: Assistenza amministrativa tra autorità svizzere80

80 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).

Art. 114 ...81

1 L'AFD e altre autorità svizzere si prestano vicendevolmente assistenza amministrativa nell'adempimento dei loro compiti e collaborano mutualmente.

2 Le autorità svizzere comunicano all'AFD dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione dei disposti ch'essa deve applicare.

81 Abrogata dal n. 2 dell'all. alla L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, con effetto dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).

Capitolo 3: Assistenza amministrativa internazionale82

82 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).

Art. 11583 Oggetto e campo d'applicazione

1 Nell'ambito delle proprie competenze, l'AFD può prestare a richiesta assistenza amministrativa alle autorità estere nell'esecuzione dei loro compiti, segnatamente per garantire la corretta applicazione del diritto doga­nale, nonché per prevenire, scoprire e perseguire infrazioni contro il diritto doganale, sempre che ciò sia previsto da un trattato internazionale.

2 Ove un trattato internazionale lo preveda, essa può concedere l'assistenza ammi­nistrativa anche d'ufficio.

83 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).

Art. 115a84 Competenza

1 L'AFD esegue l'assistenza amministrativa in base alle domande estere e presenta le domande svizzere.

2 Se la domanda estera concerne un settore disciplinato da un disposto di natura non doganale, l'AFD inoltra la domanda all'autorità compe­tente.

3 Se l'autorità competente non è in grado di eseguire i provvedimenti richiesti, l'AFD esegue l'assistenza amministrativa con l'ausilio dell'autorità competente.

84 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).

Art. 115b85 Domanda

1 La domanda di uno Stato estero deve essere presentata per scritto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e contenere le indicazioni previste nel trattato internazionale.

2 Se queste condizioni non sono soddisfatte, l'autorità competente lo comunica per scritto all'autorità richiedente, dandole la possibilità di completare per scritto la domanda.

85 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).

Art. 115c86 Provvedimenti ammessi

Ai fini della produzione di informazioni, documentazione, oggetti o valori patrimo­niali sono ammessi unicamente i provvedimenti previsti dal diritto svizzero e che possono essere applicati nell'ambito del diritto doganale o dei disposti federali di natura non doganale.

86 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).

Art. 115d87 Obbligo di collaborazione

1 Nell'ambito dell'articolo 115c l'AFD può obbligare la persona interessata dalla domanda a collaborare ed esigere in particolare da essa informazioni, dati e documenti.

2 La persona interessata può rifiutarsi di collaborare o di deporre se è soggetta a un segreto professionale tutelato dalla legge o se ha la facoltà di non deporre.

3 Se la persona interessata rifiuta di collaborare o di deporre, l'AFD emana una decisione sull'obbligo di collaborare e di produrre informazioni, dati e documenti.

87 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).

Art. 115e88 Provvedimenti coercitivi

1 Provvedimenti coercitivi possono essere ordinati se il diritto svizzero o il diritto internazionale ne prevede l'esecuzione.

2 Gli articoli 45-60 DPA89 sono applicabili.

88 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).

89 RS 313.0

Art. 115f90 Diritto di partecipazione

Se è stata obbligata a collaborare conformemente all'articolo 115d o se sono stati ordinati provvedimenti coercitivi conformemente all'articolo 115e, la persona interessata dalla domanda può partecipare alla procedura e consultare gli atti.

90 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).

Art. 115g91 Procedura semplificata

1 Se acconsente a trasmettere all'autorità richiedente informazioni, documentazione, oggetti o valori patrimoniali, la persona interessata dalla domanda ne informa per scritto l'autorità competente. Il consenso è irrevocabile.

2 L'autorità competente chiude la procedura trasmettendo all'autorità richiedente le informazioni, la documentazione, gli oggetti o i valori patrimoniali, con l'indica­zione del consenso della persona interessata.

3 Se il consenso riguarda soltanto una parte delle informazioni, della documenta­zione, degli oggetti o dei valori patrimoniali, alla parte rimanente si applica la procedura ordinaria.

91 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).

Art. 115h92 Procedura ordinaria

1 L'autorità competente notifica alla persona interessata dalla domanda una deci­sione finale in cui motiva l'assistenza amministrativa e determina l'entità delle informazioni, della documentazione, degli oggetti o dei valori patrimoniali da trasmettere.

2 Le informazioni, la documentazione, gli oggetti o i valori patrimoniali presumibilmente irrilevanti non possono essere trasmessi. L'autorità competente li rimuove o li rende irriconoscibili.

92 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).

Art. 115i93 Rimedi giuridici

1 Le decisioni incidentali, comprese le decisioni relative ai provvedimenti coercitivi, sono immediatamente esecutive. Esse non possono essere impugnate separatamente.

2 Le decisioni incidentali che, a causa del sequestro o del blocco di valori patrimo­niali e di oggetti di valore, provocano un pregiudizio immediato o non più riparabile possono essere impugnate separatamente.

3 Contro le decisioni incidentali di cui al capoverso 2 e la decisione finale può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale; quest'ultimo decide in via definitiva. La legittimazione a ricorrere è retta dall'articolo 48 della legge federale del 20 dicembre 196894 sulla procedura amministrativa.

93 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).

94 RS 172.021

Titolo settimo: Protezione giuridica

Art. 11695

1 Contro le decisioni degli uffici doganali è ammissibile il ricorso presso le direzioni di circondario.

1bis Contro le decisioni di prima istanza delle direzioni di circondario è ammissibile il ricorso presso la Direzione generale delle dogane.

2 Nelle procedure davanti al Tribunale amministrativo federale e dinanzi al Tribunale federale, l'AFD è rappresentata dalla Direzione generale delle dogane.

3 Il termine di ricorso di prima istanza contro l'imposizione è di 60 giorni a contare dall'allestimento della decisione d'imposizione.96

4 Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura federale.

95 Nuovo testo giusta l'art. 50 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

96 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

Titolo ottavo: Disposizioni penali

Art. 117 Infrazioni doganali

Sono infrazioni doganali:

a.
la frode doganale;
b.
la messa in pericolo del dazio;
c.
l'infrazione dei divieti;
d.
la ricettazione doganale;
e.
la distrazione del pegno doganale.
Art. 118 Frode doganale

1 È punito con la multa fino al quintuplo dell'importo del tributo doganale frodato chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

a.
omettendo di dichiarare la merce, occultandola, dichiarandola inesattamente o in qualsiasi altro modo sottrae tutti o parte dei tributi doganali; oppure
b.
procaccia altrimenti a sé o a un terzo un profitto doganale indebito.

2 È fatto salvo l'articolo 14 DPA97.

3 In caso di circostanze aggravanti, l'importo massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno.

4 Se non può essere determinato esattamente, l'importo del tributo doganale frodato è stimato nell'ambito del procedimento amministrativo.

Art. 119 Messa in pericolo del dazio

1 È punito con la multa fino al quintuplo dell'importo del tributo doganale messo in pericolo chiunque, intenzionalmente o per negligenza, omettendo di dichiarare la merce, occultandola, dichiarandola inesattamente o in qualsiasi altro modo mette in pericolo tutti o parte dei tributi doganali.

2 In caso di circostanze aggravanti, l'importo massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno.

3 Se non può essere determinato esattamente, l'importo del tributo doganale messo in pericolo è stimato nell'ambito del procedimento amministrativo.

Art. 120 Infrazione dei divieti

1 È punito con la multa fino al quintuplo del valore della merce chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

a.
omettendo di dichiarare la merce, occultandola, dichiarandola inesattamente o in qualsiasi altro modo contravviene a un divieto o a una limitazione vigenti per l'introduzione nel territorio doganale, l'importazione, l'espor­tazione o il transito oppure ne compromette l'esecuzione; oppure
b.
ottiene indebitamente un permesso per sé o per un terzo.

2 Sono fatte salve le disposizioni penali di altri atti normativi.

3 In caso di circostanze aggravanti, l'importo massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno.

4 Il valore della merce corrisponde al prezzo commerciale applicato sul mercato interno al momento in cui è scoperta l'infrazione. Se tale prezzo non è noto, il valore della merce è stabilito da periti.

5 In caso d'infrazione dei divieti devono essere pagati i tributi doganali che sarebbero riscossi all'atto di un'importazione o di un'esportazione autorizzate. Se la merce dev'essere respinta oltre confine o distrutta, non è riscosso alcun tributo.

Art. 121 Ricettazione doganale

Chiunque acquista, accetta in dono, in pegno o in custodia, occulta, spaccia, aiuta a spacciare o mette in commercio merci soggette a dazio o vietate, di cui egli sa o deve supporre che sono state sottratte all'obbligo doganale oppure introdotte nel territorio doganale o importate in violazione di un divieto o di una limitazione, è punito con la pena comminata per l'antefatto.

Art. 122 Distrazione del pegno doganale

1 È punito con la multa fino al quintuplo del valore della merce chiunque:

a.
lasciato in possesso di una merce o una cosa che l'AFD ha sequestrato come pegno doganale, la distrugge; oppure
b.
ne dispone senza il consenso dell'AFD.

2 Il valore della merce corrisponde al prezzo commerciale applicato sul mercato interno al momento in cui è scoperta la distrazione del pegno doganale. Se tale prezzo non è noto, il valore della merce è stabilito da periti.

Art. 124 Circostanze aggravanti

Sono circostanze aggravanti:

a.
l'ingaggio di una o più persone allo scopo di commettere un'infrazione doganale;
b.
la perpetrazione per mestiere o abituale di infrazioni doganali.
Art. 125 Infrazioni commesse nell'azienda

Se la multa applicabile non supera i 100 000 franchi e l'individuazione delle persone punibili in virtù dell'articolo 6 DPA98 implica provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, l'autorità può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l'azienda (art. 7 DPA) al pagamento della multa.

Art. 126 Concorso di infrazioni99

1 Se una fattispecie costituisce in pari tempo una frode o una messa in pericolo del dazio e una ricettazione doganale100, si applica la pena prevista per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.

2 Se una fattispecie costituisce in pari tempo un'infrazione doganale e un'altra infrazione il cui perseguimento incombe all'AFD, si applica la pena prevista per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.

99 Nuovo testo giusta l'art. 44 della L del 6 ott. 2006 sull'imposizione della birra, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2895; FF 2005 5045).

100 Corretto: Infrazione dei divieti.

Art. 127 Inosservanza di prescrizioni d'ordine

1 Sempre che non sia adempita la fattispecie legale di un'infrazione doganale, è punito con la multa fino a 5000 franchi chiunque viola intenzionalmente o per negligenza grave:

a.
una norma della legislazione doganale, di un trattato internazionale oppure una delle sue disposizioni d'esecuzione, nella misura in cui un atto legislativo dichiari punibile la violazione di tali norme; oppure
b.
una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena contemplata dal presente articolo.

2 L'inosservanza di un ordine verbale del personale dell'AFD o di un ordine impartito mediante segnali o tavole è punita con la multa sino a 2000 franchi. L'ordine impartito non deve necessariamente comminare la pena prevista nel presente articolo.

3 È fatto salvo il rinvio a giudizio giusta gli articoli 285 o 286 del Codice penale101.

101 RS 311.0

Art. 128 Azione penale

1 Le infrazioni sono perseguite e giudicate secondo la presente legge e il DPA102.

2 L'AFD è l'autorità competente per il perseguimento e il giudizio.

102 RS 313.0

Art. 128a103 Osservazione

1 Nel quadro della propria competenza in materia di perseguimento penale, l'AFD può ordinare di far osservare in segreto persone e cose nei luoghi accessibili al pubblico e di effettuarvi registrazioni su supporto visivo o sonoro, se:

a.
in base a indizi concreti si può ritenere che sia stato commesso un crimine o un delitto; e
b.
altrimenti l'inchiesta risulterebbe vana o eccessivamente difficile.

2 Un provvedimento ordinato secondo il capoverso 1 non può protrarsi per più di 30 giorni, salva l'approvazione della Direzione generale delle dogane.

3 Al più tardi alla chiusura dell'inchiesta l'AFD comunica alle persone direttamente interessate dall'osservazione il motivo, il genere e la durata dell'osservazione.

4 La comunicazione è differita o tralasciata se:

a.
le informazioni ottenute con l'osservazione non sono utilizzate a scopo probatorio; e
b.
ciò è necessario per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti.

103 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

Titolo nono: Disposizioni finali

Art. 130 Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

Art. 132 Disposizioni transitorie

1 Le procedure d'imposizione doganale pendenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge vengono concluse secondo il diritto previgente ed entro il termine assegnato dallo stesso.

2 Le autorizzazioni e gli accordi esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge rimangono validi per un periodo massimo di due anni.

3 A contare dall'entrata in vigore della presente legge i depositi doganali a tenore degli articoli 42 e 46a della legge federale del 1° ottobre 1925106 sulle dogane possono essere ancora gestiti secondo il diritto previgente per un periodo massimo di due anni.

4 Le fideiussioni doganali esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge rimangono valide; si applica il nuovo diritto.

5 I ricorsi contro sdoganamenti effettuati da uffici doganali, pendenti presso le direzioni di circondario al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono decisi dalla competente direzione di circondario; tali decisioni possono essere impugnate presso la Commissione di ricorso in materia doganale conformemente all'articolo 116.

6 I ricorsi contro decisioni su ricorso pronunciate dalle direzioni di circondario, pendenti presso la Direzione generale delle dogane al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono decisi dalla Direzione medesima.

7107

106 [CS 6 475; RU 1973 644, 1995 1816, 1996 3371 all. 2 n. 2]

107 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

Art. 133 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° maggio 2007109

109 DCF del 4 apr. 2007.

Allegato

(art. 131 cpv. 2)

Modifica del diritto vigente

...110

110 Le mod. possono essere consultate alla RU 2007 1411.