01.06.2022 - * / In vigore
01.01.2018 - 31.05.2022
01.01.2017 - 31.12.2017
01.01.2011 - 31.12.2016
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01.01.2009 - 31.12.2010
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1

Legge federale sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Legge sulla coercizione, LCoe) del 20 marzo 2008 (Stato 1° gennaio 2011) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 57 capoverso 2, 121 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 gennaio 20062, decreta: Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1

Oggetto La presente legge disciplina i principi della coercizione di polizia e delle misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione.


Art. 2

Autorità e persone soggette alla presente legge 1

La presente legge si applica: a. a tutte le autorità federali che nell'adempimento dei loro compiti devono far ricorso alla coercizione di polizia o a misure di polizia; b. a tutte le autorità cantonali che nell'ambito della legislazione sugli stranieri e sull'asilo devono far ricorso alla coercizione di polizia o a misure di polizia; c.3 a tutte le autorità cantonali che, in collaborazione con le autorità penali della Confederazione, adempiono compiti di polizia nell'ambito della giurisdizione federale; d. a tutte le autorità cantonali che su mandato di un'autorità federale effettuano trasporti di persone sottoposte a restrizioni della libertà; e. ai privati di cui queste autorità si avvalgono per l'adempimento dei loro compiti.

2

La presente legge si applica all'esercito solo per quanto presti servizio d'appoggio in Svizzera a favore delle autorità civili della Confederazione.

RU 2008 5463 1

RS 101

2

FF 2006 2327 3

Nuovo testo giusta il n. II 11 dell'all. alla L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

364

Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 2

364


Art. 3

Rapporto con il diritto procedurale federale La presente legge si applica alla coercizione di polizia e alle misure di polizia nell'ambito delle leggi di procedura federali, per quanto queste non contengano disciplinamenti speciali in proposito.


Art. 4

Legittima difesa e stato di necessità La presente legge non si applica in caso di legittima difesa o stato di necessità.

Sezione 2: Disposizioni generali

Art. 5

Coercizione di polizia Per coercizione di polizia s'intende l'uso nei confronti di persone: a. della forza fisica; b. di mezzi ausiliari; c. di armi.


Art. 6

Misure di polizia

Per misure di polizia s'intendono: a. il fermo di breve durata di persone; b. la perquisizione di persone e dei loro effetti personali; c. la perquisizione di locali e veicoli; d. il sequestro di oggetti.


Art. 7

Autorità abilitate a far ricorso alla coercizione di polizia e alle misure di polizia Le leggi speciali designano le autorità abilitate a far ricorso alla coercizione di polizia e alle misure di polizia.


Art. 8

Formazione specifica

Le persone incaricate di applicare la coercizione di polizia e le misure di polizia devono essere istruite in modo specifico a tal fine.


Art. 9

Principi 1 Ci si può avvalere della coercizione di polizia e delle misure di polizia soltanto per mantenere o ripristinare una situazione legale, segnatamente per: a. far fronte a un pericolo; b. proteggere le autorità, gli edifici e le installazioni della Confederazione;

Legge sulla coercizione 3

364

c. eseguire il trasporto di persone sottoposte a restrizioni della libertà; d. impedire la fuga di persone sottoposte a restrizioni della libertà; e. identificare persone;

f.

sequestrare oggetti, se una legge lo prevede.

2

La coercizione e le misure devono essere adeguate alle circostanze; in particolare si devono prendere in considerazione età, sesso e stato di salute delle persone interessate.

3

La coercizione e le misure non devono comportare interventi o pregiudizi sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

4

Trattamenti crudeli, degradanti o umilianti sono vietati.


Art. 10

Avvertimento

1

Se le circostanze e lo scopo dell'intervento lo permettono, il ricorso alla coercizione di polizia e alle misure di polizia dev'essere preceduto da un avvertimento.

2

Per quanto possibile, l'avvertimento dev'essere dato in una lingua comprensibile per l'interessato.


Art. 11

Uso di armi

1

L'uso di armi deve costituire il provvedimento estremo.

2

Le armi da fuoco possono essere usate soltanto per fermare persone o impedirne la fuga se:

a. queste persone hanno commesso un reato grave; b. vi è il forte sospetto ch'esse abbiano commesso un reato grave.

3

Un colpo d'avvertimento può essere sparato soltanto se un'intimazione non ha o, secondo le circostanze, non può avere seguito alcuno.

4

L'uso di armi deve sempre essere oggetto di un rapporto all'autorità competente.


Art. 12

Identificabilità Le persone incaricate di applicare la coercizione di polizia e le misure di polizia devono poter essere identificate.

Sezione 3: Disposizioni speciali relative alla coercizione di polizia

Art. 13

Forza fisica

Sono vietate le tecniche d'uso della forza fisica che possono pregiudicare notevolmente la salute delle persone interessate, in particolare ostruendone le vie respiratorie.

Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 4

364


Art. 14

Mezzi ausiliari

1

Il Consiglio federale emana un elenco dei mezzi ausiliari ammessi.

2

Ammette in particolare quali mezzi ausiliari: a. manette e altri mezzi d'immobilizzazione; b. cani di servizio.

3

Non può ammettere l'uso di mezzi ausiliari che potrebbero ostruire le vie respiratorie; vi rientrano in particolare caschi integrali e bavagli.


Art. 15

Armi È ammesso l'uso delle seguenti armi: a. manganelli e bastoni di difesa; b. sostanze irritanti;

c. armi

da

fuoco;

d. dispositivi inabilitanti non letali.


Art. 16

Uso di mezzi ausiliari e di armi in funzione dei compiti Il Consiglio federale emana un elenco dei mezzi ausiliari e delle armi ammessi per i singoli compiti.


Art. 17

Equipaggiamento 1 Il Consiglio federale può disciplinare le esigenze tecniche per i mezzi ausiliari e le armi (equipaggiamento) degli organi di polizia della Confederazione.

2

L'equipaggiamento degli organi di polizia cantonali è retto dal diritto cantonale.


Art. 18

Consultazione dei Cantoni Il Consiglio federale consulta i Cantoni prima di emanare: a. l'elenco dei mezzi ausiliari secondo l'articolo 14 capoverso 1; b. l'elenco dei mezzi ausiliari e delle armi secondo l'articolo 16.

Sezione 4: Disposizioni speciali relative alle misure di polizia

Art. 19

Fermo di breve durata 1

Una persona fermata per un breve periodo deve: a. essere informata sui motivi del fermo; b. avere la possibilità di entrare in contatto con le persone incaricate della sua sorveglianza nel caso in cui necessitasse di aiuto.

Legge sulla coercizione 5

364

2

Il fermo può durare solo fintanto che le circostanze lo esigono, ma al massimo 24 ore.


Art. 20

Perquisizione e tastamento di persone, visita delle zone intime 1

Una perquisizione che implica un contatto fisico può essere effettuata soltanto da persone del medesimo sesso della persona perquisita.

2

Siffatte perquisizioni non possono essere effettuate in pubblico.

3

I capoversi 1 e 2 non si applicano al tastamento di persone sospettate di portare seco armi od oggetti pericolosi.

4

La visita delle zone intime personali può essere effettuata soltanto da un medico.


Art. 21

Sequestro di oggetti

Qualora il sequestro di oggetti non sia retto da disposizioni di una legge speciale, si applica l'articolo 47 della legge federale del 22 marzo 19744 sul diritto penale amministrativo.

Sezione 5: Assistenza medica e impiego di medicamenti

Art. 22

Primi soccorsi

Se la coercizione di polizia provoca un pregiudizio alla salute delle persone, chi l'ha applicata presta i primi soccorsi e, se necessario, ricorre a un'assistenza medica.


Art. 23

Esame medico

La persona nei cui confronti è stata applicata la coercizione di polizia o che è tenuta in stato di fermo deve essere sottoposta a esame medico se non può essere escluso un grave pregiudizio alla sua salute.


Art. 24

Sorveglianza medica

Una persona tenuta in stato di fermo o trasportata dev'essere sorvegliata da una persona con una formazione medica se: a. per motivi medici è stata sedata mediante medicamenti; o b. un parere medico giudica che siano verosimili complicazioni per la salute.

4 RS

313.0

Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 6

364


Art. 25

Impiego di medicamenti 1

I medicamenti non possono essere impiegati in luogo e vece di mezzi ausiliari.

2

Medicamenti possono essere prescritti, dispensati o somministrati soltanto su indicazione medica e da persone autorizzate ai sensi della legislazione sugli agenti terapeutici.

Sezione 6: Trasporto di persone sottoposte a restrizioni della libertà

Art. 26

Prescrizioni del Consiglio federale 1

Il Consiglio federale emana le prescrizioni necessarie relative al trasporto di persone sottoposte a restrizioni della libertà.

2

Il Consiglio federale disciplina in particolare: a. come preparare ed effettuare il trasporto; b. le circostanze nelle quali la persona trasportata va immobilizzata; c. le esigenze relative ai mezzi di trasporto; d. quali bisogni delle persone trasportate sono da tenere in considerazione nei trasporti di lunga durata.


Art. 27

Preparazione del rinvio per via aerea 1

Il rinvio coatto di una persona per via aerea deve essere preparato dalle autorità competenti in funzione delle circostanze concrete.

2

Sempre che non si comprometta l'esecuzione medesima del rinvio, l'interessato va informato e sentito in anticipo; dev'essergli in particolare data la possibilità di sbrigare o far sbrigare affari personali urgenti prima del rinvio.

3

L'interessato deve essere esaminato da un medico prima della partenza se: a. lo

chiede;

b. vi sono indizi di problemi alla salute.


Art. 28

Scorta 1 Le persone oggetto di un rinvio coatto per via aerea devono essere accompagnate da persone che dispongono di una formazione specifica. Durante il rinvio dev'essere data loro la possibilità di rivolgersi a una persona del loro stesso sesso.

2

Durante il volo, le persone rinviate e la scorta soggiacciono all'autorità del comandante dell'aeromobile.

Legge sulla coercizione 7

364

Sezione 7: Formazione e perfezionamento

Art. 29

Programmi e coordinamento 1

Il Consiglio federale disciplina i programmi di formazione e di perfezionamento delle persone alle quali sono conferiti compiti che possono includere la coercizione di polizia e misure di polizia nel campo d'applicazione della presente legge. Consulta in merito i Cantoni e provvede al coordinamento necessario tra i servizi federali interessati e le autorità cantonali.

2

Il Consiglio federale tiene conto dell'evoluzione della scienza e della tecnica.

3

La Confederazione sostiene i programmi specifici di formazione e di perfezionamento delle persone incaricate del rinvio coatto per via aerea.


Art. 30

Contenuto La formazione e il perfezionamento devono in particolare trattare i temi seguenti: a. comportamento con le persone che oppongono resistenza e tendono a far uso della violenza;

b. uso della forza fisica; c. uso dei mezzi ausiliari e delle armi; d. valutazione dei rischi per la salute insiti nell'uso della forza; e. primi soccorsi;

f.

diritti fondamentali, protezione della personalità e diritto procedurale; g. comportamento con persone di diversa provenienza culturale.

Sezione 8: Responsabilità per danni

Art. 31

1 La Confederazione risponde conformemente alla legge del 14 marzo 19585 sulla responsabilità per i danni causati illecitamente da: a. organi federali nell'esecuzione della presente legge; b. organi cantonali o persone private che hanno agito direttamente su mandato o sotto la direzione delle autorità federali.

2

Ove abbia risarcito il danno, la Confederazione ha diritto di regresso contro il Cantone al cui servizio si trova la persona che ha causato il danno. La procedura è retta dall'articolo 10 capoverso 1 della legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità.

5 RS

170.32

Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 8

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Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 32

Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.


Art. 33

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 20096 6

DCF del 12 nov. 2008

Legge sulla coercizione 9

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Allegato

(art. 32)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: ...7 7

Le modifiche possono essere consultate alla RU 2008 5463.

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