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Legge federale sulla procedura di consultazione (Legge sulla consultazione, LCo1) del 18 marzo 2005 (Stato 23 agosto 2005) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 147 della Costituzione federale2;
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 gennaio 20043, decreta:
Art. 1
Campo di applicazione 1
La presente legge disciplina le linee direttrici della procedura di consultazione.
2
Le procedure di consultazione sono indette dal Consiglio federale o da una commissione parlamentare.
Art. 2
Scopo della procedura di consultazione 1
La procedura di consultazione ha lo scopo di far partecipare i Cantoni, i partiti e gli ambienti interessati al processo di formazione dell'opinione e delle decisioni della Confederazione.
2
La procedura di consultazione fornisce informazioni sulla congruità di un progetto della Confederazione, sulla sua attuabilità e sul consenso che esso raccoglie.
Art. 3
Oggetto della procedura di consultazione 1
La procedura di consultazione è indetta per la preparazione di: a. modifiche
costituzionali;
b. disposizioni di legge ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 lettere a-g della Costituzione federale; c. trattati internazionali che sottostanno a referendum conformemente agli articoli 140 capoverso 1 lettera b e 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale o che riguardano interessi essenziali dei Cantoni.
2
Una procedura di consultazione è indetta anche su altri progetti di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale o la cui esecuzione sarà affidata in gran parte a organi esterni all'Amministrazione federale.
RU 2005 4099 1
Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParlRS 171.10).
2 RS
101
3 FF
2004 453
172.061
Legislazione
2
172.061
3
Per i progetti di ordinanza una procedura di consultazione è indetta presso i Cantoni se essi ne sono considerevolmente toccati.
Art. 4
Partecipazione
1
Qualsiasi persona o organizzazione può partecipare a una procedura di consultazione e rispondere presentando un proprio parere.
2
Sono invitati a esprimere il proprio parere: a. i
Cantoni;
b. i partiti rappresentati nell'Assemblea federale; c. le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna;
d. le associazioni mantello nazionali dell'economia; e. gli altri ambienti interessati nel singolo caso.
3
La Cancelleria federale tiene l'elenco dei destinatari secondo il capoverso 2 lettere a-d.
Art. 5
Indizione
1
Il Consiglio federale indice la procedura di consultazione sui propri disegni di atti normativi.
2
La commissione parlamentare competente indice la procedura di consultazione sui propri progetti di atti normativi.
3
La Cancelleria federale coordina le procedure di consultazione e ne annuncia pubblicamente l'indizione indicando il termine per rispondere e l'ufficio presso il quale può essere ottenuta la documentazione.
Art. 6
Organizzazione
1
Il dipartimento o la Cancelleria federale prepara la procedura di consultazione, ne assicura lo svolgimento e ne raccoglie e valuta i risultati.
2
La commissione parlamentare competente assicura lo svolgimento della procedura di consultazione che ha indetto (art. 5 cpv. 2). Può far capo ai servizi dell'Amministrazione federale per preparare la consultazione e raccoglierne i risultati.
Art. 7
Forma e termine
1
La procedura di consultazione si svolge per scritto, in forma cartacea e in forma elettronica.
2
Il termine per rispondere è di tre mesi. È adeguatamente prolungato se vi sono interferenze con vacanze e giorni festivi nonché in considerazione del contenuto e della portata del progetto.
Legge sulla consultazione 3
172.061
3
In caso d'urgenza, si può eccezionalmente: a. abbreviare il termine per rispondere; b. svolgere la procedura di consultazione, completamente o parzialmente, in forma di conferenza.
4
Se la procedura di consultazione è svolta in forma di conferenza, è tenuto un verbale della conferenza.
Art. 8
Trattazione dei
pareri
Si prende atto dei pareri espressi, li si soppesa e li si valuta.
Art. 9
Pubblicità 1 Sono accessibili al pubblico: a. la
documentazione;
b. al termine della procedura, i pareri pervenuti e i verbali delle consultazioni svolte in forma di conferenza; c. il riassunto dei risultati della consultazione, dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto.
2
I pareri sono resi accessibili al pubblico mediante consultazione in loco, consegna di copie o pubblicazione in forma elettronica, e possono essere elaborati tecnicamente a tal fine.
3
La legge del 17 dicembre 20044 sulla trasparenza non è applicabile.
Art. 10
Indagini conoscitive su progetti di portata minore 1
Su progetti di portata minore il dipartimento o la Cancelleria federale può procedere ad indagini conoscitive presso gli ambienti interessati esterni all'Amministrazione federale.
2
Il risultato dell'indagine è reso accessibile al pubblico.
Art. 11
Disposizioni di esecuzione Il Consiglio federale disciplina i particolari mediante ordinanza, segnatamente: a. la pianificazione e il coordinamento delle singole procedure di consultazione;
b. il contenuto, l'allestimento e la distribuzione della documentazione; c. lo svolgimento della procedura di consultazione in forma elettronica; d. la trattazione dei pareri pervenuti, segnatamente la loro valutazione, preparazione tecnica, pubblicazione e archiviazione.
4 RS
152.3; FF 2004 6435
Legislazione
4
172.061
Art. 12
Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge del 13 dicembre 20025 sul Parlamento Art. 112 cpv. 2 ...
2. Legge del 7 ottobre 19836 sulla protezione dell'ambiente Art. 39 cpv. 3 Abrogato 3. Legge federale del 24 gennaio 19917 sulla protezione delle acque Art. 47 cpv. 2 Abrogato
Art. 13
Referendum ed entrata in vigore 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Data dell'entrata in vigore: 1° settembre 20058 5 RS
171.10. La modificazione qui appresso é stata inserita nella legge menzionata.
6 RS
814.01
7 RS
814.20
8
DCF del 17 ago. 2005 (RU 2005 4102)