04.12.2023 - * / In vigore
26.11.2018 - 03.12.2023
01.04.2016 - 25.11.2018
25.11.2013 - 31.03.2016
01.09.2005 - 24.11.2013
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Legge federale sulla procedura di consultazione (Legge sulla consultazione, LCo1) del 18 marzo 2005 (Stato 23 agosto 2005) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 147 della Costituzione federale2;
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 gennaio 20043, decreta:

Art. 1

Campo di applicazione 1

La presente legge disciplina le linee direttrici della procedura di consultazione.

2

Le procedure di consultazione sono indette dal Consiglio federale o da una commissione parlamentare.


Art. 2

Scopo della procedura di consultazione 1

La procedura di consultazione ha lo scopo di far partecipare i Cantoni, i partiti e gli ambienti interessati al processo di formazione dell'opinione e delle decisioni della Confederazione.

2

La procedura di consultazione fornisce informazioni sulla congruità di un progetto della Confederazione, sulla sua attuabilità e sul consenso che esso raccoglie.


Art. 3

Oggetto della procedura di consultazione 1

La procedura di consultazione è indetta per la preparazione di: a. modifiche

costituzionali;

b. disposizioni di legge ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 lettere a-g della Costituzione federale; c. trattati internazionali che sottostanno a referendum conformemente agli articoli 140 capoverso 1 lettera b e 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale o che riguardano interessi essenziali dei Cantoni.

2

Una procedura di consultazione è indetta anche su altri progetti di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale o la cui esecuzione sarà affidata in gran parte a organi esterni all'Amministrazione federale.

RU 2005 4099 1

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParlRS 171.10).

2 RS

101

3 FF

2004 453

172.061

Legislazione

2

172.061

3

Per i progetti di ordinanza una procedura di consultazione è indetta presso i Cantoni se essi ne sono considerevolmente toccati.


Art. 4

Partecipazione

1

Qualsiasi persona o organizzazione può partecipare a una procedura di consultazione e rispondere presentando un proprio parere.

2

Sono invitati a esprimere il proprio parere: a. i

Cantoni;

b. i partiti rappresentati nell'Assemblea federale; c. le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna;

d. le associazioni mantello nazionali dell'economia; e. gli altri ambienti interessati nel singolo caso.

3

La Cancelleria federale tiene l'elenco dei destinatari secondo il capoverso 2 lettere a-d.


Art. 5

Indizione

1

Il Consiglio federale indice la procedura di consultazione sui propri disegni di atti normativi.

2

La commissione parlamentare competente indice la procedura di consultazione sui propri progetti di atti normativi.

3

La Cancelleria federale coordina le procedure di consultazione e ne annuncia pubblicamente l'indizione indicando il termine per rispondere e l'ufficio presso il quale può essere ottenuta la documentazione.


Art. 6

Organizzazione

1

Il dipartimento o la Cancelleria federale prepara la procedura di consultazione, ne assicura lo svolgimento e ne raccoglie e valuta i risultati.

2

La commissione parlamentare competente assicura lo svolgimento della procedura di consultazione che ha indetto (art. 5 cpv. 2). Può far capo ai servizi dell'Amministrazione federale per preparare la consultazione e raccoglierne i risultati.


Art. 7

Forma e termine

1

La procedura di consultazione si svolge per scritto, in forma cartacea e in forma elettronica.

2

Il termine per rispondere è di tre mesi. È adeguatamente prolungato se vi sono interferenze con vacanze e giorni festivi nonché in considerazione del contenuto e della portata del progetto.

Legge sulla consultazione 3

172.061

3

In caso d'urgenza, si può eccezionalmente: a. abbreviare il termine per rispondere; b. svolgere la procedura di consultazione, completamente o parzialmente, in forma di conferenza.

4

Se la procedura di consultazione è svolta in forma di conferenza, è tenuto un verbale della conferenza.


Art. 8

Trattazione dei

pareri

Si prende atto dei pareri espressi, li si soppesa e li si valuta.


Art. 9

Pubblicità 1 Sono accessibili al pubblico: a. la

documentazione;

b. al termine della procedura, i pareri pervenuti e i verbali delle consultazioni svolte in forma di conferenza; c. il riassunto dei risultati della consultazione, dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto.

2

I pareri sono resi accessibili al pubblico mediante consultazione in loco, consegna di copie o pubblicazione in forma elettronica, e possono essere elaborati tecnicamente a tal fine.

3

La legge del 17 dicembre 20044 sulla trasparenza non è applicabile.


Art. 10

Indagini conoscitive su progetti di portata minore 1

Su progetti di portata minore il dipartimento o la Cancelleria federale può procedere ad indagini conoscitive presso gli ambienti interessati esterni all'Amministrazione federale.

2

Il risultato dell'indagine è reso accessibile al pubblico.


Art. 11

Disposizioni di esecuzione Il Consiglio federale disciplina i particolari mediante ordinanza, segnatamente: a. la pianificazione e il coordinamento delle singole procedure di consultazione;

b. il contenuto, l'allestimento e la distribuzione della documentazione; c. lo svolgimento della procedura di consultazione in forma elettronica; d. la trattazione dei pareri pervenuti, segnatamente la loro valutazione, preparazione tecnica, pubblicazione e archiviazione.

4 RS

152.3; FF 2004 6435

Legislazione

4

172.061


Art. 12

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge del 13 dicembre 20025 sul Parlamento Art. 112 cpv. 2 ...

2. Legge del 7 ottobre 19836 sulla protezione dell'ambiente Art. 39 cpv. 3 Abrogato 3. Legge federale del 24 gennaio 19917 sulla protezione delle acque Art. 47 cpv. 2 Abrogato

Art. 13

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° settembre 20058 5 RS

171.10. La modificazione qui appresso é stata inserita nella legge menzionata.

6 RS

814.01

7 RS

814.20

8

DCF del 17 ago. 2005 (RU 2005 4102)