01.09.2023 - * / In vigore
09.07.2019 - 31.08.2023
15.02.2018 - 08.07.2019
01.01.2018 - 14.02.2018
01.01.2013 - 31.12.2017
  DEFRITRMEN • (html)
  DEFRITRMEN • (pdf)

01.03.2011 - 31.12.2012
01.01.2009 - 28.02.2011
01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.07.2008
01.01.2006 - 31.12.2006
01.02.2003 - 31.12.2005
01.09.2000 - 31.01.2003
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit)1 del 29 settembre 1952 (Stato 1° gennaio 2013) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 43 capoverso 1, 44 e 68 della Costituzione federale2 (Cost.);3
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 agosto 19514, decreta: I. Acquisto e perdita per legge A. Acquisto per legge

Art. 1

5 1 È cittadino svizzero dalla nascita: a.6 il figlio di genitori uniti in matrimonio, dei quali uno almeno è cittadino svizzero;

b. il figlio di una cittadina svizzera non coniugata con il padre.

2

Con la costituzione del rapporto di filiazione nei confronti del padre, il minorenne straniero figlio di padre svizzero non coniugato con la madre acquista la cittadinanza svizzera come se l'acquisto della cittadinanza fosse avvenuto con la nascita.7 3 I figli di un minorenne che acquista la cittadinanza svizzera giusta il capoverso 2 acquistano parimente la cittadinanza svizzera.

RU 1952 1119 1

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1984, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985 420; FF 1984 II 153).

2 [CS

1 3; RU 1984 290]. Queste disp. corrispondono ora agli art. 37 e 38 della Cost.

federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta il n. IV 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891; FF 1999 7979).

4

FF 1951 893

5

Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 25 giu. 1976 (Filiazione), in vigore dal 1° gen.

1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

6

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle persone di origine svizzera e tasse), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5233; FF 2002 1736).

7

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle persone di origine svizzera e tasse), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5233; FF 2002 1736).

141.0

Per filiazione

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 2

141.0


Art. 2

e 38

Art. 4

9 1 Il figlio acquista, con la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del genitore svizzero.

2

Se ambedue i genitori sono svizzeri, il figlio acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome.10 3 e 4 …11

Art 512


Art. 6

1 Il figlio di ignoti trovato in Svizzera acquista la cittadinanza del Cantone in cui è stato esposto e con ciò la cittadinanza svizzera.

2

Il Cantone determina l'attinenza comunale del trovatello.

3

Allorché la filiazione è accertata, il trovatello perde la cittadinanza e l'attinenza acquistate in tal modo se è ancora minorenne e non diventa apolide.

Art 713 Un minorenne straniero adottato da uno svizzero acquista la cittadinanza cantonale e comunale dell'adottante e, per questo fatto, la cittadinanza svizzera.

8

Abrogati dal n. I della L del 23 mar. 1990, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1034; FF 1987 III 245).

9

Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1034; FF 1987 III 245).

10 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).

11 Abrogati dal il n. II 1 della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).

12

Abrogato dal n. I della LF del 14 dic. 1984, con effetto dal 1° lug. 1985 (RU 1985 420; FF 1984 II 153).

13

Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 30 giu. 1972 (Adozione e art. 321), in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).

Cittadinanza

cantonale

e attinenza

comunale

Trovatello

Adozione

Acquisto e perdita della cittadinanza svizzera. LF 3

141.0

B. Perdita per legge

Art. 8

14 Se è annullato il rapporto di filiazione con il genitore che gli ha trasmesso la cittadinanza svizzera, il figlio la perde, salvo che con la perdita diventi apolide.

a15 1 Il minorenne svizzero, adottato da uno straniero, perde la cittadinanza svizzera in seguito all'adozione, allorché acquista per questo fatto la cittadinanza dell'adottante o già la possiede.

1bis

Non vi è perdita della cittadinanza svizzera allorché, in seguito all'adozione, viene a crearsi o permane anche un rapporto di filiazione con un genitore svizzero.16 2 Se l'adozione è revocata, la perdita della cittadinanza svizzera è considerata non intervenuta.


Art. 9


17



Art. 10

1 Il figlio nato all'estero da genitori dei quali uno almeno è svizzero perde la cittadinanza svizzera a ventidue anni compiuti se possiede ancora un'altra cittadinanza, a meno che, fino a questa età, non sia stato notificato a un'autorità svizzera in patria o all'estero, non si sia annunciato egli stesso o non abbia dichiarato per iscritto di voler conservare la cittadinanza svizzera.18 2 I suoi figli perdono con lui la cittadinanza svizzera.19 3

In particolare, è considerata come notificazione nel senso del capoverso 1 ogni comunicazione dei genitori, dei parenti o dei conoscenti intesa a far iscrivere il figlio nei registri del Comune di origine, a immatricolarlo o a fargli rilasciare i documenti di legittimazione.

14

Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1034; FF 1987 III 245).

15

Introdotto dal n. II 2 della LF del 30 giu. 1972 (Adozione e art. 321), in vigore dal 1° apr.

1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).

16

Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 1984, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985 420; FF 1984 II 153).

17

Abrogato dal n. I della L del 23 mar. 1990, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1034; FF 1987 III 245).

18

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1984, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985 420; FF 1984 II 153).

19

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1984, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985 420; FF 1984 II 153).

Per annullamento del rapporto di

filiazione

Per adozione

Per nascita

all'estero

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 4

141.0

4

Chi, contro la sua volontà, non ha potuto annunciarsi o sottoscrivere una dichiarazione, in tempo utile, conformemente al capoverso 1 può farlo ancora validamente entro il termine di un anno a contare dal giorno in cui l'impedimento è cessato.


Art. 11
Chiunque perde la cittadinanza svizzera per legge perde con ciò la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale.

II. Acquisto e perdita per decisione dell'autorità A. Acquisto per naturalizzazione o reintegrazione a. Naturalizzazione ordinaria

Art. 12

1 Nella procedura ordinaria di naturalizzazione, la cittadinanza svizzera si acquista mediante la naturalizzazione in un Cantone e in un Comune.

2

La naturalizzazione è valida soltanto se l'Ufficio federale competente20 (Ufficio federale) ha concesso un'autorizzazione.21


Art. 13

1 L'autorizzazione è concessa dall'Ufficio federale22.23 2

L'autorizzazione è concessa per un Cantone determinato.

3

La durata della sua validità è di tre anni e può essere prorogata.

4

L'autorizzazione può essere modificata quanto ai membri della famiglia ai quali si estende.

5

L'Ufficio federale può revocare l'autorizzazione prima della naturalizzazione qualora venga a conoscenza di fatti che, se fossero stati precedentemente noti, ne avrebbero motivato il rifiuto.24

20 Ufficio federale della migrazione 21 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. alla LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431).

22 Nuova espr. giusta il n. II 1 dell'all. alla LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

23

Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1034; FF 1987 III 245).

24

Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1034; FF 1987 III 245).

Cittadinanza

cantonale

e attinenza

comunale

Decisione di

naturalizzazione

Autorizzazione

di naturalizzazione

Acquisto e perdita della cittadinanza svizzera. LF 5

141.0


Art. 14

25 Prima del rilascio dell'autorizzazione si esamina se il richiedente è idoneo alla naturalizzazione, in particolare se: a. si è integrato nella comunità svizzera; b. si è familiarizzato con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri;

c. si conforma all'ordine giuridico svizzero; d. non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera.


Art. 15

1 Lo straniero può chiedere l'autorizzazione soltanto se ha risieduto nella Svizzera durante dodici anni, di cui tre nel corso dei cinque anni che precedono la domanda.

2

Nel calcolo dei dodici anni di residenza, il tempo che il richiedente ha trascorso in Svizzera tra dieci e vent'anni compiuti è computato due volte.26 3 La domanda di autorizzazione presentata congiuntamente da due persone che vivono da almeno tre anni in unione coniugale è ricevibile anche se soltanto una soddisfa le condizioni dei capoversi 1 e 2, purché l'altra abbia risieduto in Svizzera per cinque anni, incluso quello precedente la domanda.27 4

I termini previsti nel capoverso 3 si applicano anche al richiedente il cui coniuge è già stato naturalizzato individualmente.28 5 Alla persona che vive da almeno tre anni in unione domestica registrata con il proprio partner svizzero basta aver risieduto in Svizzera per cinque anni, incluso quello precedente la domanda.29 6

I capoversi 3 e 4 si applicano per analogia alle coppie di partner stranieri che vivono in unione domestica registrata.30 25

Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 RU 1991 1034; FF 1987 III 245).

26

Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1034; FF 1987 III 245).

27

Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1034; FF 1987 III 245).

28

Introdotto dal n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1034; FF 1987 III 245).

29 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

30 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

Idoneità

Condizioni di

residenza

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 6

141.0

a31 1 La procedura a livello cantonale e comunale è retta dal diritto cantonale.

2

Il diritto cantonale può prevedere che una domanda di naturalizzazione sia sottoposta per decisione agli aventi diritto di voto nell'ambito di un'assemblea comunale.

b32 1 Il rifiuto di una domanda di naturalizzazione deve essere motivato.

2

Gli aventi diritto di voto possono respingere una domanda di naturalizzazione soltanto se una proposta di rifiuto è stata presentata e motivata.

c33 1 I Cantoni provvedono affinché le procedure di naturalizzazione a livello cantonale e comunale tutelino la sfera privata.

2

Agli aventi diritto di voto sono comunicati i dati seguenti: a. cittadinanza; b. durata di residenza; c. informazioni indispensabili per stabilire se il candidato adempie le condizioni di naturalizzazione, in particolare per quanto attiene alla sua integrazione nella società svizzera.

3

Nella scelta dei dati secondo il capoverso 2, i Cantoni tengono conto della cerchia dei destinatari.


Art. 16
Il conferimento da parte di un Cantone o di un Comune della cittadinanza onoraria a uno straniero, senza l'autorizzazione federale, non ha gli effetti di una naturalizzazione.


Art. 17


34

31 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Procedura nel Cantone/Ricorso dinanzi a un tribunale cantonale), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5911; FF 2005 6177 6331).

32 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Procedura nel Cantone/Ricorso dinanzi a un tribunale cantonale), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5911; FF 2005 6177 6331).

33 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Procedura nel Cantone/Ricorso dinanzi a un tribunale cantonale), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5911; FF 2005 6177 6331).

34

Abrogato dal n. I della L del 23 mar. 1990 , con effetto dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1034; FF 1987 III 245).

Procedura

nel Cantone

Obbligo di

motivazione

Protezione della

sfera privata

Cittadinanza

onoraria

Acquisto e perdita della cittadinanza svizzera. LF 7

141.0

b. Reintegrazione

Art. 18

35 1 La reintegrazione presuppone che il richiedente: a. soddisfa le condizioni previste nell'articolo 21 o 23; b. ha vincoli con la Svizzera; c.36 si conforma all'ordinamento giuridico svizzero; e d. non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

2

Se il richiedente non risiede in Svizzera si applica per analogia la condizione di cui al capoverso 1 lettera c.37

Art. 19

e 2038

Art. 21

39 1 Chiunque ha omesso, per motivi scusabili, di notificarsi o di fare la dichiarazione secondo l'articolo 10 e ha di conseguenza perduto la cittadinanza svizzera per perenzione può, entro un termine di dieci anni, presentare una domanda di reintegrazione.

2

Il richiedente che ha stretti vincoli con la Svizzera può presentare la domanda anche dopo la scadenza del termine.40

Art. 22


41

35

Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1034; FF 1987 III 245).

36

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle persone di origine svizzera e tasse), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5233; FF 2002 1736).

37

Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle persone di origine svizzera e tasse), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5233; FF 2002 1736).

38

Abrogato(i) dal n. I della L del 23 mar. 1990, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1034; FF 1987 III 245).

39

Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1034; FF 1987 III 245).

40

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle persone di origine svizzera e tasse), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5233; FF 2002 1736).

41

Abrogato dal n. I della L del 23 mar. 1990, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1034; FF 1987 III 245).

Principio

Perenzione

in seguito a

nascita

all'estero

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 8

141.0

Art 2342 1

Chiunque è stato svincolato dalla cittadinanza svizzera può presentare una domanda di reintegrazione dopo un anno di residenza in Svizzera.

2

Il richiedente che è stato svincolato dalla cittadinanza svizzera per acquistarne o conservarne un'altra può, se ha stretti vincoli con la Svizzera, presentare la domanda anche se risiede all'estero.43 Art 2444 Con la reintegrazione, il richiedente acquista la cittadinanza cantonale
e l'attinenza comunale che ha avuto da ultimo.


Art. 25

45 L'Ufficio federale46 pronuncia sulla reintegrazione; sente prima il Cantone.

c. Naturalizzazione agevolata

Art. 26

47 1 La naturalizzazione agevolata è accordata se il richiedente: a. è integrato in Svizzera; b. si conforma all'ordinamento giuridico svizzero; c. non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

2

Se il richiedente non risiede in Svizzera si applicano per analogia le condizioni di cui al capoverso 1.

42

Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1034; FF 1987 III 245).

43

Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle persone di origine svizzera e tasse), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5233; FF 2002 1736).

44

Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1034; FF 1987 III 245).

45

Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1034; FF 1987 III 245).

46 Nuova espr. giusta il n. II 1 dell'all. alla LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

47

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle persone di origine svizzera e tasse), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5233; FF 2002 1736).

Svizzeri

svincolati

dalla loro

cittadinanza

Effetto

Competenza

Condizioni

Acquisto e perdita della cittadinanza svizzera. LF 9

141.0


Art. 27

48 1 Il coniuge straniero di un cittadino svizzero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: a. ha risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera; b. vi risiede da un anno; e c. vive da tre anni in unione coniugale con il cittadino svizzero.

2

Il richiedente acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del coniuge svizzero.


Art. 28

49 1 Il coniuge straniero di un cittadino svizzero che vive o è vissuto all'estero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: a. vive da sei anni in unione coniugale con il cittadino svizzero; e b. ha vincoli stretti con la Svizzera.

2

Il richiedente acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del coniuge svizzero.


Art. 29

1 Lo straniero che è vissuto durante almeno cinque anni ritenendo in buona fede di essere svizzero e come tale è effettivamente stato considerato dall'autorità cantonale o comunale può essere posto al beneficio della naturalizzazione agevolata.

2

Di regola, egli acquista con siffatta naturalizzazione la cittadinanza del Cantone responsabile dell'errore; egli acquista simultaneamente l'attinenza comunale determinata da questo Cantone.

3

Se il richiedente ha già prestato servizio militare nell'esercito svizzero, non è fissato termine minimo alcuno.

4

I capoversi 1 e 3 si applicano per analogia allo straniero che ha perso la cittadinanza svizzera per annullamento del rapporto di filiazione con il genitore svizzero (art. 8). Egli acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale che possedeva in precedenza.50 48

Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1034; FF 1987 III 245).

49

Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1034; FF 1987 III 245).

50

Introdotto dal n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1034; FF 1987 III 245).

Coniuge di

un cittadino

svizzero

Coniuge di

uno Svizzero

dell'estero

Cittadinanza

svizzera

ammessa per

errore

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 10

141.0


Art. 30

51 1 Il minorenne apolide può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se ha risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera, incluso l'anno precedente la domanda.

2

Egli acquista la cittadinanza del Cantone e del Comune di residenza.


Art. 31


52


a53 1 Il figlio straniero che non è stato incluso nella naturalizzazione di un genitore può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata prima del compimento del ventiduesimo anno d'età se ha risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera, incluso l'anno precedente la domanda.

2

Egli acquista la cittadinanza cantonale e comunale del genitore svizzero.

b54 1 Il figlio straniero che non ha potuto acquistare la cittadinanza svizzera in quanto un genitore l'ha persa prima ch'egli nascesse può, se ha stretti vincoli con la Svizzera, beneficiare della naturalizzazione agevolata.

2

Egli acquista la cittadinanza cantonale e comunale che il genitore aveva da ultimo.


Art. 32

55 L'Ufficio federale pronuncia sulla naturalizzazione agevolata; sente prima il Cantone.

51

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle persone di origine svizzera e tasse), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5233; FF 2002 1736).

52

Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle persone di origine svizzera e tasse), con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5233; FF 2002 1736).

53

Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle persone di origine svizzera e tasse), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5233; FF 2002 1736).

54

Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle persone di origine svizzera e tasse), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5233; FF 2002 1736).

55

Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1034; FF 1987 III 245).

Minorenne

apolide

Figlio di un

genitore

naturalizzato

Figlio di un

genitore che ha

perso la cittadinanza svizzera

Competenza

Acquisto e perdita della cittadinanza svizzera. LF 11

141.0

d. Disposizioni comuni56

Art. 33

I figli minorenni del richiedente sono compresi, di regola, nella sua
naturalizzazione o reintegrazione.


Art. 34

1 La domanda di naturalizzazione o di reintegrazione di minorenni è presentata dal loro rappresentante legale.57 2 I minorenni di oltre sedici anni devono esprimere per iscritto la loro volontà di acquistare la cittadinanza svizzera.


Art. 35

Per maggiore e minore età nel senso della presente legge si intendono
quelle previste dalla legislazione svizzera (art. 14 Codice civile58).


Art. 36

1 Per residenza dello straniero nel senso della presente legge s'intende la sua presenza nella Svizzera conformemente alle disposizioni legali in materia di polizia degli stranieri.

2

La residenza non è interrotta quando lo straniero soggiorna durante breve tempo all'estero, con l'intenzione di ritornare nella Svizzera.

3

La residenza, invece, cessa di fatto quando lo straniero lascia la Svizzera dopo avere notificato la sua partenza alle autorità di polizia o ha soggiornato effettivamente all'estero durante più di sei mesi.


Art. 37

59
Le autorità federali possono incaricare l'autorità cantonale di naturalizzazione di svolgere le inchieste necessarie per determinare se il candidato soddisfa le condizioni della naturalizzazione.

56

Originario tit. avanti l'art. 32.

57 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

58

RS 210

59

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle persone di origine svizzera e tasse), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5233; FF 2002 1736).

Estensione ai

figli

Minorenni

Maggiore età

Residenza dello

straniero

Inchieste

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 12

141.0


Art. 38

60 1 Le autorità federali e le autorità cantonali e comunali possono prelevare, per le loro decisioni, al massimo tasse che coprano le spese procedurali.

2

La tassa federale è condonata in caso d'indigenza.

Art 3961


Art. 40


62



Art. 41

1 Con il consenso dell'autorità del Cantone d'origine, l'Ufficio federale può annullare la naturalizzazione o la reintegrazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all'occultamento di fatti essenziali.63 1bis

La naturalizzazione o la reintegrazione può essere annullata entro due anni dal giorno in cui l'Ufficio federale è venuto a conoscenza dell'evento giuridicamente rilevante, ma non oltre otto anni dall'acquisto della cittadinanza svizzera. Dopo ogni atto istruttorio comunicato alla persona naturalizzata decorre un nuovo termine di prescrizione di due anni. Durante la procedura di ricorso i termini sono sospesi.64 2 Nelle stesse condizioni, la naturalizzazione concessa conformemente agli articoli 12 a 17 può essere parimente annullata dall'autorità cantonale.

3

Salvo esplicita decisione contraria, l'annullamento implica la perdita della cittadinanza svizzera anche per i membri della famiglia che l'hanno acquistata in virtù della decisione annullata.

60

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle persone di origine svizzera e tasse), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5233; FF 2002 1736).

61

Abrogato dal n. I della LF del 14 dic. 1984, con effetto dal 1° lug. 1985 (RU 1985 420; FF 1984 II 153).

62

Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle persone di origine svizzera e tasse), con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5233; FF 2002 1736).

63 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2011 (Prolungamento del termine di annullamento), in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 347; FF 2008 1103 1115).

64 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2011 (Prolungamento del termine di annullamento), in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 347; FF 2008 1103 1115).

Tasse

Annullamento

Acquisto e perdita della cittadinanza svizzera. LF 13

141.0

B. Perdita per decisione dell'autorità a. Svincolo

Art. 42

1 Ogni cittadino svizzero è, a domanda, svincolato dalla sua cittadinanza se non risiede in Svizzera e possiede o gli è stata assicurata la cittadinanza di un altro Stato. L'articolo 34 è applicabile per analogia ai minorenni.65 2

Lo svincolo è pronunciato dall'autorità del Cantone d'origine.

3

La perdita della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale, e con ciò la perdita della cittadinanza svizzera, avvengono con la notificazione dell'atto di svincolo.

Art 4366


Art. 44

1 I figli minorenni posti sotto l'autorità parentale del richiedente sono compresi nel suo svincolo;67 i figli di oltre sedici anni non sono tuttavia compresi che qualora vi consentano per iscritto.

2

Essi devono parimente risiedere fuori della Svizzera e avere già acquistato o avere la sicurezza di acquistare la cittadinanza di un altro Stato.


Art. 45

1 Il Cantone d'origine allestisce un atto di svincolo nel quale sono indicate tutte le persone svincolate.

2

L'Ufficio federale provvede alla notificazione dell'atto e informa il Cantone dell'avvenuta notificazione.

3

Esso differisce la notificazione fino a quando non appaia certo che la persona svincolata otterrà la cittadinanza straniera che gli è stata promessa.

4

Se il luogo di residenza della persona svincolata non è noto, lo svincolo può essere pubblicato sul Foglio federale. Siffatta pubblicazione ha gli stessi effetti che la notificazione dell'atto.

65

Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1034; FF 1987 III 245).

66

Abrogato dal n. I della L del 23 mar. 1990, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1034; FF 1987 III 245).

67 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

Domanda

di svincolo

e decisione

Estensione

ai figli

Atto di svincolo

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 14

141.0


Art. 46

1 I Cantoni possono riscuotere, per l'esame di una domanda di svincolo, una tassa di cancelleria.

2

Tuttavia, la notificazione dell'atto di svincolo non può essere fatta dipendere dal pagamento della tassa.

3

L'Ufficio federale non riscuote tassa alcuna per il suo intervento nella procedura di svincolo.68

Art. 47

1 Se il richiedente è cittadino di più Cantoni, l'autorità di ciascun Cantone d'origine si pronuncia sullo svincolo.

2

Gli atti di svincolo dei Cantoni sono notificati tutti insieme.

3

La notificazione di un solo atto di svincolo implica la perdita della cittadinanza svizzera e di tutte le cittadinanze cantonali e le attinenze comunali, anche se, per errore, un Cantone d'origine non si è pronunciato.

b. Revoca


Art. 48

L'Ufficio federale può, con il consenso dell'autorità del Cantone
d'origine, revocare la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale a una persona che possiede anche un'altra cittadinanza, se la sua condotta è di grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera.

III. Procedura d'accertamento

Art. 49

1 In caso di dubbio sulla cittadinanza svizzera, decide d'ufficio o su domanda l'autorità del Cantone del quale la persona ha la cittadinanza che è pure messa in discussione.

2

La domanda può essere presentata anche dall'Ufficio federale.

68 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. alla LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431).

Tassa

Cittadini di più

Cantoni

Acquisto e perdita della cittadinanza svizzera. LF 15

141.0

IV.69 Trattamento di dati personali
a 1 Per adempiere i suoi compiti conformemente alla presente legge, l'Ufficio federale (…)70 può trattare dati personali, compresi profili della personalità e dati degni di particolare protezione relativi alle opinioni religiose, alle attività politiche, alla salute, a misure di assistenza sociale e a perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali. A tale scopo gestisce un sistema d'informazione elettronico.

2

Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione concernenti: a. l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione; b. l'accesso ai dati; c. il diritto di trattamento; d. la durata di conservazione dei dati; e. l'archiviazione e l'eliminazione dei dati; f.

la sicurezza dei dati.

b 1 Su richiesta e in singoli casi, l'Ufficio federale può comunicare alle autorità federali, cantonali e comunali che svolgono compiti legati all'acquisto e alla perdita della cittadinanza svizzera tutti i dati necessari per adempiere tali compiti.

2

Rende accessibili per il Tribunale amministrativo federale, mediante procedura di richiamo, i dati personali necessari all'istruzione dei ricorsi. Il Consiglio federale disciplina il volume di tali dati.71 69 Introdotto dal n. IV 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891; FF 1999 7979).

70 Nuova espr. giusta il n. II 1 dell'all. alla LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, con effetto dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

71 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

Trattamento dei

dati

Comunicazione

dei dati

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 16

141.0

V. Rimedi giuridici72

Art. 50

73 I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie che decidono in ultima istanza cantonale sui ricorsi contro le decisioni di rifiuto della naturalizzazione ordinaria.


Art. 51

74 1 I ricorsi contro le decisioni cantonali di ultima istanza e contro le decisioni delle autorità amministrative della Confederazione sono disciplinati dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

2

Sono parimenti legittimati a ricorrere i Cantoni e i Comuni direttamente interessati.76 3

…77


Art. 52

e 5378 VI.79 Disposizioni finali e transitorie

Art. 54

1 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge.

2

Esso è autorizzato a emanare norme concernenti i documenti di legittimazione per i cittadini svizzeri.

72

Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1034; FF 1987 III 245). Originario IV.

73

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Procedura nel Cantone/Ricorso dinanzi a un tribunale cantonale), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5911; FF 2005 6177 6331).

74

Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1034; FF 1987 III 245).

75 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Procedura nel Cantone/Ricorso dinanzi a un tribunale cantonale), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5911; FF 2005 6177 6331).

76 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla legge del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

77 Abrogato dal n. 2 dell'all. alla legge del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

78

Abrogati dal n. I della L del 23 mar. 1990, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1034; FF 1987 III 245).

79 Originario

V.

Ricorso dinanzi

a un tribunale

cantonale

Ricorsi a livello

federale75

Esenzione

Acquisto e perdita della cittadinanza svizzera. LF 17

141.0


Art. 55

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate, in
particolare: la legge federale del 3 dicembre 185080 sui privi di patria; la legge federale del 25 giugno 190381 sull'acquisto della cittadinanza svizzera e sulla rinunzia alla stessa.


Art. 56


82



Art. 57

83 L'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera sono retti dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante. Sono salvi gli articoli seguenti.

a84
b85 1 La donna che ha acquistato la cittadinanza svizzera per matrimonio secondo l'articolo 3 capoverso 1 della presente legge nel tenore del 29 settembre 195286 conserva la cittadinanza svizzera dopo l'annullamento del matrimonio se al momento della celebrazione era in buona fede.

2

I figli nati da un matrimonio dichiarato nullo rimangono cittadini svizzeri anche se i genitori avevano contratto matrimonio in malafede.


Art. 58

87 1 La donna che, prima dell'entrata in vigore della modifica del 3 ottobre 200388 della presente legge, ha perso la cittadinanza svizzera 80

[CS 1 95]

81

[CS 1 97]

82 Abgrogato dal n. II 2 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

83

Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1034; FF 1987 III 245).

84

Introdotto dal n. I della L del 23 mar. 1990 (RU 1991 1034; FF 1987 III 245).

Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle persone di origine svizzera e tasse), con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5233; FF 2002 1736).

85

Introdotto dal n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1034; FF 1987 III 245).

86

Art. 3 cpv. 1 nel tenore del 29 set. 1952: «La donna straniera acquista la cittadinanza svizzera per il fatto del suo matrimonio con un cittadino svizzero.» 87

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle persone di origine svizzera e tasse), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5233; FF 2002 1736).

88 Prima del 1° gen. 2006 (RU 2005 5233).

Abrogazione di

disposizioni

Irretroattività

Annullamento

del matrimonio

di una svizzera

per matrimonio

Reintegrazione

di ex svizzere

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 18

141.0

per matrimonio o per inclusione nello svincolo del marito può presentare una domanda di reintegrazione.

2

Si applicano per analogia gli articoli 18, 24, 25 e 33-41.

a89 1 Il figlio straniero nato innanzi il 1° luglio 1985 e la cui madre possedeva la cittadinanza svizzera al momento o prima del parto può, se ha stretti vincoli con la Svizzera, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata.

2

Egli acquista la cittadinanza cantonale e comunale che la madre ha o aveva da ultimo, e con ciò la cittadinanza svizzera.

3

Se il figlio ha a sua volta figli che hanno stretti vincoli con la Svizzera, questi possono anch'essi presentare una domanda di naturalizzazione agevolata.

4

Si applicano per analogia gli articoli 26 e 32-41.

b90
c91 1 Il figlio di padre svizzero, se adempie le condizioni di cui all'articolo 1 capoverso 2 ed è nato prima dell'entrata in vigore della modifica del 3 ottobre 200392 della presente legge, può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata prima del compimento del ventiduesimo anno d'età.

2

Compiuti i ventidue anni, può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se ha stretti vincoli con la Svizzera.

3

Si applicano per analogia gli articoli 26 e 32-41.

89

Introdotto dal n. I della L del 23 mar. 1990 (RU 1991 1034; FF 1987 III 245).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle persone di origine svizzera e tasse), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5233; FF 2002 1736).

90

Introdotto dal n. I della L del 23 mar. 1990 (RU 1991 1034; FF 1987 III 245).

Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle persone di origine svizzera e tasse), con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5233; FF 2002 1736).

91

Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Acquisto della cittadinanza delle persone di origine svizzera e tasse), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5233; FF 2002 1736).

92 Prima del 1° gen. 2006 (RU 2005 5233).

Naturalizzazione

agevolata dei

figli di svizzere

Naturalizzazione

agevolata del

figlio di padre

svizzero

Acquisto e perdita della cittadinanza svizzera. LF 19

141.0


Art. 59

Il Consiglio federale fissa l'entrata in vigore della presente legge.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 195393 93

DCF del 30 dic. 1952.

Entrata in vigore

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 20

141.0