01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2022 - 31.12.2023
01.01.2017 - 31.12.2021
01.07.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 30.06.2016
01.01.2012 - 31.12.2015
01.01.2007 - 31.12.2011
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1

Legge federale
sulla produzione e la cultura cinematografiche
(Legge sul cinema, LCin)
del 14 dicembre 2001 (Stato 23 luglio 2002) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 71 e 93 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 settembre 20002, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Scopo

La presente legge intende favorire la pluralità e la qualità dell'offerta cinematografica, promuovere la creazione e rafforzare la cultura cinematografica.


Art. 2

Definizioni

1 Per film si intende una sequenza di immagini registrate e strutturate, sonorizzate o
non sonorizzate, che sono destinate ad essere riprodotte e che, se proiettate, suscitano un'impressione di movimento, indipendentemente dal procedimento tecnico di
ripresa, registrazione o riproduzione utilizzato.

2 Per film svizzero si intende un film: a.

realizzato in parte determinante da un autore svizzero o domiciliato in Svizzera; b.

prodotto da una persona fisica domiciliata in Svizzera o da un'impresa con
sede in Svizzera, al cui capitale, proprio e di terzi, nonché alla cui direzione
partecipano in maggioranza persone domiciliate in Svizzera; e c.

realizzato per quanto possibile con interpreti e tecnici svizzeri o domiciliati
in Svizzera e da industrie tecniche con sede in Svizzera.

RU 2002 1904 1

RS 101

2

FF 2000 4725 443.1

Lingue. Arti. Cultura 2

443.1

Capitolo 2: Promozione della cinematografia Sezione 1: Settori di promozione

Art. 3

Creazione cinematografica svizzera La Confederazione sostiene l'irradiamento culturale, l'efficienza economica, la continuità e le possibilità di espansione della produzione cinematografica svizzera indipendente. A tal fine può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre
forme all'elaborazione di progetti, alla realizzazione e alla commercializzazione di: a.

film svizzeri;

b.

film coprodotti con l'estero.


Art. 4

Pluralità e qualità dell'offerta cinematografica Per promuovere la pluralità culturale e linguistica nonché la qualità dell'offerta
cinematografica la Confederazione può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme, segnatamente in favore della distribuzione, della proiezione
pubblica e della diffusione.


Art. 5

Cultura cinematografica La Confederazione può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre
forme per favorire:

a.

la diffusione della cultura cinematografica e la sensibilizzazione nei confronti del cinema; b.

i festival cinematografici che forniscono un contributo importante alla cultura cinematografica nazionale o internazionale; c.

l'archiviazione e il restauro di film; d.

la collaborazione fra i vari settori della cinematografia; e.

altre istituzioni e iniziative che contribuiscono in modo importante a mantenere e a sviluppare la produzione, la cultura e l'innovazione cinematografiche in Svizzera; f.

la cooperazione internazionale nel settore cinematografico.


Art. 6

Formazione professionale e formazione permanente La Confederazione può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre
forme alla formazione professionale e alla formazione permanente delle persone
occupate nella cinematografia.

Produzione e cultura cinematografiche 3

443.1

Sezione 2: Strumenti di promozione

Art. 7

Riconoscimenti

La Confederazione può assegnare premi o altre distinzioni per contributi eccezionali
alla produzione e alla cultura cinematografiche.


Art. 8

Promozione della cinematografia selettiva e legata al successo Possono essere assegnati aiuti finanziari sulla base di criteri legati alla qualità (promozione selettiva) o al successo (promozione legata al successo). Il Dipartimento
competente3 (Dipartimento) definisce le condizioni, segnatamente quelle relative
all'obbligo di reinvestire, e la procedura.


Art. 9

Delega della promozione della cinematografia 1 La Confederazione può delegare a un'istituzione di diritto privato un settore della
promozione della cinematografia se terzi forniscono a tale promozione un contributo
importante.

2 Il Consiglio federale decide nel singolo caso sul principio della delega. Il Dipartimento stabilisce le condizioni quadro e designa i rappresentanti della Confederazione.

3 La Confederazione conclude con l'istituzione un contratto di prestazioni che disciplina gli obblighi delle parti. Il contratto di prestazioni prevede un tribunale arbitrale
che decide in via definitiva le controversie fra l'organizzazione e gli aventi diritto.


Art. 10

Contratti di prestazioni La Confederazione può concludere un contratto di prestazioni con persone giuridiche che ricevono regolarmente aiuti finanziari.

Sezione 3: Principi della promozione e valutazione

Art. 11

Principi della promozione 1 Il Dipartimento disciplina la promozione della cinematografia definendone i principi.

2 I principi sono definiti per ogni singolo settore della promozione conformemente
agli articoli 3-6 e, per i riconoscimenti, conformemente all'articolo 7. Essi indicano
gli obiettivi prefissati, gli strumenti di promozione e i criteri determinanti.

3 I principi della promozione sono stabiliti per un periodo tra i tre e i cinque anni.

3

Attualmente il Dipartimento federale dell'interno.

Lingue. Arti. Cultura 4

443.1


Art. 12

Valutazione

1 L'adeguatezza e l'efficacia dei principi e degli strumenti della promozione sono
verificate regolarmente.

2 I risultati della valutazione sono pubblicati.

3 Il Dipartimento disciplina la procedura di valutazione.

Sezione 4: Aiuti finanziari e altre forme di sostegno

Art. 13

Forme dell'aiuto finanziario Gli aiuti finanziari sono versati sotto forma di contributi a fondo perso, contributi in
conto interessi, fideiussioni o prestiti a rimborso condizionato.


Art. 14

Decisioni sugli aiuti finanziari e sulle altre forme di sostegno 1 Le decisioni in merito all'assegnazione di aiuti finanziari e di altre forme di sostegno sono prese dall'Ufficio federale competente4 (Ufficio).

2 Nei settori in cui non dispone delle necessarie conoscenze tecniche, l'Ufficio fa
esaminare le domande da commissioni d'esperti o da esperti incaricati.

3 Le decisioni in merito all'assegnazione di aiuti finanziari possono essere impugnate presso il Dipartimento. L'apprezzamento non è censurabile.


Art. 15

Concessione e ripartizione dei mezzi 1 L'Assemblea federale autorizza, con un decreto federale semplice, un limite di
spesa pluriennale per la promozione della cinematografia di cui agli articoli 3 e 4.

2 Gli introiti risultanti dalla tassa destinata alla promozione della pluralità dell'offerta, i contributi degli enti televisivi ed eventuali contributi e donazioni di terzi
sono iscritti nel conto finanziario e impiegati a destinazione vincolata per la promozione della cinematografia.

3 L'Ufficio ripartisce ogni anno i mezzi a disposizione tra i settori di promozione
conformemente agli articoli 3-6. Nel fare ciò tiene conto dei principi della promozione e fissa per ogni settore gli importi massimi che possono essere assegnati per i
singoli progetti.

4

Attualmente l'Ufficio federale della cultura.

Produzione e cultura cinematografiche 5

443.1

Sezione 5: Esclusione dalla promozione cinematografica

Art. 16

1 Non ricevono alcun aiuto finanziario i film realizzati: a.

a scopo pubblicitario; b.

con una finalità essenzialmente didattica; c.

su ordinazione.

2 Sono esclusi da qualsiasi forma di promozione segnatamente i film che: a.

ledono la dignità umana; b.

propongono un'immagine avvilente dell'uomo o della donna o di persone
appartenenti a un gruppo determinato; c.

esaltano o minimizzano la violenza; d.

hanno un carattere pornografico.

Capitolo 3:
Prescrizioni sulla promozione della pluralità dei film proiettati
in pubblico

Sezione 1: Provvedimenti a favore della pluralità dell'offerta

Art. 17

Principio

1 Le imprese di distribuzione e di proiezione sono tenute a dare il proprio contributo
alla pluralità dell'offerta nell'ambito della loro attività per mezzo: a.

della loro politica aziendale; b.

dei provvedimenti del settore.

2 Tra i provvedimenti concertati dal settore figurano segnatamente gli accordi con i
quali le imprese di distribuzione e di proiezione, rispettivamente le loro associazioni, si impegnano a strutturare la programmazione in una determinata regione,
curando per quanto possibile la pluralità e la qualità dell'offerta cinematografica.

3 Prima di concordare un provvedimento volto a migliorare la pluralità dell'offerta o
il pluralismo linguistico le associazioni coinvolte danno al Dipartimento la possibilità di esprimere un parere.


Art. 18

Pluralità dell'offerta La pluralità dell'offerta in una regione è garantita se, tenendo conto del numero
delle sale di proiezione e della grandezza della regione, i film proiettati provengono
in quantità sufficiente da Paesi diversi e appartengono a generi e stili diversi.

Lingue. Arti. Cultura 6

443.1


Art. 19

Pluralismo linguistico 1 I film sostenuti dalla Confederazione devono essere disponibili in più di una lingua
nazionale.

2 Un'impresa può distribuire un film in prima visione soltanto se possiede per tutto
il territorio svizzero i diritti per tutte le versioni linguistiche commercializzate in
Svizzera.


Art. 20

Valutazione e miglioramenti 1 Periodicamente, sulla scorta dei dati forniti conformemente all'articolo 24, l'Ufficio valuta l'efficacia delle attività e dei provvedimenti di cui all'articolo 17. Pubblica i risultati della valutazione e dà al settore, in particolare alle associazioni che
hanno concertato accordi secondo l'articolo 17 capoverso 3, la possibilità di esprimere un parere.

2 Se nell'ambito della valutazione constata che in una determinata regione non vi è
pluralità d'offerta, l'Ufficio invita le imprese di distribuzione e di proiezione interessate a prendere i provvedimenti necessari per ripristinare la pluralità dell'offerta,
impartendo loro un termine adeguato.

3 L'attuazione dei mandati di cui all'articolo 17 capoverso 3 affidati alle imprese di
distribuzione e di proiezione compete all'associazione responsabile. Quest'ultima
prende di propria iniziativa i provvedimenti necessari per ripristinare la pluralità
dell'offerta entro un termine adeguato.

Sezione 2: Tassa volta a promuovere la pluralità dell'offerta

Art. 21

Tassa

1 Se entro un termine adeguato non viene ripristinata una situazione conforme alla
legge, la Confederazione può riscuotere una tassa. Il Dipartimento decide in merito
alla sua riscossione dopo aver consultato le cerchie interessate e la Commissione del
cinema (art. 25).

2 L'importo della tassa ammonta al massimo a 2 franchi per ingresso; essa è riferita
agli ingressi realizzati in una determinata regione dalle imprese di distribuzione e di
proiezione interessate. Fatto salvo l'articolo 22, quest'ultime si assumono la tassa
ciascuna per metà.

3 I proventi della tassa, dopo deduzione dei costi d'esecuzione, sono destinati alla
promozione della pluralità dell'offerta nella distribuzione e nella proiezione pubblica nella regione in cui la tassa è stata percepita.

4 La tassa può essere percepita fino a che sarà ripristinata una situazione conforme
alla legge.

Produzione e cultura cinematografiche 7

443.1


Art. 22

Esenzione dalla tassa 1 Le imprese di distribuzione e di proiezione possono farsi esentare dal versamento
della tassa impegnandosi formalmente nei confronti della Confederazione a fornire
un contributo speciale a favore della pluralità e della qualità dell'offerta cinematografica in una determinata regione.

2 In caso di inadempimento colpevole dell'obbligo di cui al capoverso 1 la tassa è
sempre dovuta.

Sezione 3: Obbligo di registrazione e di notifica

Art. 23

Obbligo di registrazione 1 Chiunque, a titolo professionale, proietta in pubblico o distribuisce film per la
proiezione in pubblico, deve, prima di intraprendere l'attività, iscriversi in un registro pubblico della Confederazione.

2 Può figurare nel registro soltanto chi ha il domicilio o la sede in Svizzera.

3 Se l'impresa è una persona giuridica, i membri della sua direzione devono essere
domiciliati in Svizzera. I cambiamenti del personale direttivo devono essere comunicati all'Ufficio.


Art. 24

Obbligo di notifica

1 Le imprese di produzione sostenute notificano ogni anno i titoli e i dati tecnici dei
film da esse prodotti, nonché i risultati ottenuti in Svizzera e all'estero con la loro
commercializzazione.

2 Le imprese di distribuzione notificano mensilmente i titoli dei film distribuiti, i
luoghi di proiezione, gli schermi sui quali vengono proiettati, nonché, per ogni film
e per ogni schermo, il numero di ingressi realizzati.

3 Le imprese di proiezione delle città chiave notificano settimanalmente - le altre
imprese di proiezione, mensilmente - i titoli dei film proiettati, gli schermi sui quali
vengono proiettati, nonché, per ogni film e per ogni schermo, il numero di ingressi
realizzati.

4 Le comunicazioni sono rivolte alla Confederazione o ad un'organizzazione da lei
riconosciuta.

5 I dati di cui ai capoversi 2 e 3 sono pubblicati periodicamente.

Capitolo 4: Commissioni

Art. 25

Commissione federale della cinematografia 1 Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale della cinematografia
(Commissione del cinema) che offre consulenza alle autorità in tutte le questioni

Lingue. Arti. Cultura 8

443.1

importanti riguardanti la cultura e la politica cinematografiche nonché l'esecuzione
della presente legge.

2 La Commissione del cinema dev'essere consultata segnatamente in merito: a.

alle disposizioni d'esecuzione della presente legge, ai principi della promozione e ai piani di ripartizione; b.

alla valutazione dei principi e degli strumenti di promozione; c.

ai risultati delle valutazioni sulla pluralità dell'offerta e la pluralità linguistica.

3 Il Consiglio federale determina la composizione della Commissione del cinema.
Ne nomina il presidente e i membri.

4 Il Dipartimento disciplina l'organizzazione e la procedura. Può istituire comitati,
composti da membri della Commissione del cinema, e affidare loro compiti particolari.


Art. 26

Commissioni d'esperti 1 Il Dipartimento istituisce commissioni di esperti incaricate di esaminare le
domande di aiuti finanziari.

2 Disciplina l'organizzazione e la procedura.

Capitolo 5: Disposizioni penali

Art. 27

Infrazioni all'obbligo di registrazione 1 Chiunque, intenzionalmente, non adempie l'obbligo di registrazione di cui all'articolo 23, è punito con la multa.

2 In caso di infrazione continuata, la pena è la multa fino a 20 000 franchi.


Art. 28

Infrazione all'obbligo di notifica 1 Chiunque, come membro della direzione di un'impresa soggetta all'obbligo di
notifica, omette di notificare i dati che egli ha l'obbligo di notificare conformemente
all'articolo 24 oppure fornisce intenzionalmente false informazioni in proposito,
nonostante sia stato diffidato, è punito con la multa.

2 In caso di infrazione continuata, la pena è la multa fino a 20 000 franchi.


Art. 29

Infrazioni alla prescrizione sul pluralismo linguistico 1 Chiunque, intenzionalmente, distribuisce in prima visione commerciale un film per
il quale un'impresa registrata ha già acquisito i diritti nello stesso settore di commercializzazione (art. 19 cpv. 2), è punito con la multa.

2 In caso di infrazione continuata, la pena è la multa fino a 100 000 franchi.

Produzione e cultura cinematografiche 9

443.1


Art. 30

Infrazioni alle prescrizioni sulle tasse 1 Chiunque, intenzionalmente, sottrae una tassa secondo l'articolo 21 o procura a sé
o a un terzo un vantaggio fiscale illecito, è punito con la multa fino al triplo dell'importo in questione.

2 Se l'infrazione è commessa per negligenza, la pena è la multa fino all'importo in
questione.

3 Se non è possibile stabilirlo precisamente, l'importo della tassa viene stimato.

4 Il tentativo di procacciare a sé o a un terzo un vantaggio fiscale illecito relativo al
pagamento della tassa è punibile.


Art. 31

Competenza in materia penale 1 Il perseguimento e il giudizio dei reati sono disciplinati dalla legge federale del
22 marzo 19745 sul diritto penale amministrativo.

2 L'autorità amministrativa incaricata del perseguimento e del giudizio è il Dipartimento.

Capitolo 6: Procedura e cooperazione internazionale

Art. 32

Procedura e rimedi giuridici La procedura e i rimedi giuridici sono retti dalle disposizioni della legge federale del
20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa e della legge federale del
16 dicembre 19437 sull'organizzazione giudiziaria.


Art. 33

Cooperazione internazionale Per promuovere le relazioni internazionali nel settore cinematografico, il Consiglio
federale può stipulare accordi di diritto internazionale o contratti di diritto privato
riguardanti in particolare: a.

le coproduzioni;

b.

la partecipazione finanziaria a produzioni internazionali; c.

la promozione di film; d.

iniziative culturali nel settore cinematografico; e.

la partecipazione finanziaria a provvedimenti di promozione internazionali.

5

RS 313.0

6

RS 172.021

7

RS 173.110

Lingue. Arti. Cultura 10

443.1

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 34

Esecuzione

1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni d'esecuzione, sempre che la presente
legge non indichi un'altra istanza.

2 Può delegare taluni compiti a organizzazioni private.


Art. 35

Diritto previgente: abrogazione La legge federale del 28 settembre 19628 sulla cinematografia è abrogata.


Art. 36


Modifica del diritto vigente I seguenti testi di legge sono modificati come segue: 1. Legge federale del 16 dicembre 19439 sull'organizzazione giudiziaria Art. 100
cpv. 1 lett. q
...

3. Legge federale del 9 ottobre 199211 sul diritto d'autore e sui diritti

8

[RU 1962 1789, 1969 784 II cpv. 1 n. 6, 1970 509, 1974 1857 all. n. 4, 1975 1801,
1987 1579, 1991 857 all. n. 7, 1992 288 all. n. 18] 9

RS 173.110. La modificazione qui appresso é inserita nella LF menzionata.

10

RS 784.40. La modificazione qui appresso é inserita nella LF menzionata.

11 RS

231.1. La modificazione qui appresso é inserita nella LF menzionata.

Produzione e cultura cinematografiche 11

443.1


Art. 37

Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° agosto 200212 12

DCF del 3 lug. 2002 (RU 2002 1914).

Lingue. Arti. Cultura 12

443.1