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443.1

Legge federale
sulla produzione e la cultura cinematografiche

(Legge sul cinema, LCin)

del 14 dicembre 2001 (Stato 1° gennaio 2024)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 71 e 93 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 settembre 20002,

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente legge intende favorire la pluralità e la qualità dell'offerta cinematografica, promuovere la creazione e rafforzare la cultura cinematografica.

Art. 2 Definizioni

1 Per film si intende una sequenza di immagini registrate e strutturate, sonorizzate o non sonorizzate, che sono destinate ad essere riprodotte e che, se proiettate, suscitano un'impressione di movimento, indipendentemente dal procedimento tecnico di ripresa, registrazione o riproduzione utilizzato.

2 Per film svizzero si intende un film:

a.
realizzato in parte determinante da un autore svizzero o domiciliato in Svizzera;
b.
prodotto da una persona fisica domiciliata in Svizzera o da un'impresa con sede in Svizzera, al cui capitale, proprio e di terzi, nonché alla cui direzione partecipano in maggioranza persone domiciliate in Svizzera; e
c.
realizzato per quanto possibile con interpreti e tecnici svizzeri o domiciliati in Svizzera e da industrie tecniche con sede in Svizzera.

Capitolo 2: Promozione della cinematografia

Sezione 1: Settori di promozione

Art. 3 Creazione cinematografica svizzera

La Confederazione sostiene l'irradiamento culturale, l'efficienza economica, la continuità e le possibilità di espansione della produzione cinematografica svizzera indipendente. A tal fine può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme all'elaborazione di progetti, alla realizzazione e alla commercializzazione di:

a.
film svizzeri;
b.
film coprodotti con l'estero.
Art. 4 Pluralità e qualità dell'offerta cinematografica

Per promuovere la pluralità culturale e linguistica nonché la qualità dell'offerta cinematografica la Confederazione può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme, segnatamente in favore della distribuzione, della proiezione pubblica e della diffusione.

Art. 5 Cultura cinematografica

La Confederazione può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme per favorire:

a.
la diffusione della cultura cinematografica e la sensibilizzazione nei confronti del cinema;
b.
i festival cinematografici che forniscono un contributo importante alla cultura cinematografica nazionale o internazionale;
c.
l'archiviazione e il restauro di film;
d.
la collaborazione fra i vari settori della cinematografia;
e.
altre istituzioni e iniziative che contribuiscono in modo importante a mantenere e a sviluppare la produzione, la cultura e l'innovazione cinematografiche in Svizzera;
f.
la cooperazione internazionale nel settore cinematografico.
Art. 63 Formazione continua

La Confederazione può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme alla formazione continua delle persone occupate nella cinematografia.

3 Nuovo testo giusta l'all. n. 17 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

Sezione 2: Strumenti di promozione

Art. 7 Riconoscimenti

La Confederazione può assegnare premi o altre distinzioni per contributi eccezionali alla produzione e alla cultura cinematografiche.

Art. 84 Promozione cinematografica5

1 Gli aiuti finanziari sono accordati:

a.
sulla base di criteri legati alla qualità (promozione selettiva);
b.
sulla base di criteri legati al successo (promozione legata al successo);
c.
sulla base di criteri legati alla sede (promozione legata alla sede di produzione); o
d.
in funzione del contributo fornito alla pluralità e alla qualità dell'offerta cinematografica in tutte le regioni del Paese (promozione della pluralità).6

2 Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) definisce le condizioni, segnatamente quelle relative all'obbligo di reinvestire, e la procedura.

4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 5637; FF 2015 447).

5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 531; FF 2020 2813).

6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 531; FF 2020 2813).

Art. 9 Delega della promozione della cinematografia

1 La Confederazione può delegare a un'istituzione di diritto privato un settore della promozione della cinematografia se terzi forniscono a tale promozione un contributo importante.

2 Il Consiglio federale decide nel singolo caso sul principio della delega. Il DFI7 stabilisce le condizioni quadro e designa i rappresentanti della Confederazione.

3 La Confederazione conclude con l'istituzione un contratto di prestazioni che disciplina gli obblighi delle parti. Il contratto di prestazioni prevede un tribunale arbitrale che decide in via definitiva le controversie fra l'organizzazione e gli aventi diritto.

7 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5637; FF 2015 447). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 10 Contratti di prestazioni

1 La Confederazione può concludere un contratto di prestazioni con persone giuridiche che ricevono regolarmente aiuti finanziari.

2 È esclusa la concessione periodica di sussidi d'esercizio a imprese che perseguono uno scopo lucrativo.8

8 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 531; FF 2020 2813).

Sezione 3: Principi della promozione e valutazione

Art. 11 Principi della promozione

1 Il DFI disciplina la promozione della cinematografia definendone i principi.

2 I principi sono definiti per ogni singolo settore della promozione conformemente agli articoli 3-6 e, per i riconoscimenti, conformemente all'articolo 7. Essi indicano gli obiettivi prefissati, gli strumenti di promozione e i criteri determinanti.

3 I principi della promozione sono stabiliti per un periodo tra i tre e i cinque anni.

Art. 12 Valutazione

1 L'adeguatezza e l'efficacia dei principi e degli strumenti della promozione sono verificate regolarmente.

2 I risultati della valutazione sono pubblicati.

3 Il DFI disciplina la procedura di valutazione.

Sezione 4: Aiuti finanziari e altre forme di sostegno

Art. 139 Forma degli aiuti finanziari

1 Gli aiuti finanziari sono versati, nei limiti dei crediti stanziati, in forma di contributi a fondo perso, garanzie di deficit, contributi in conto interessi, prestazioni in natura o mutui rimborsabili condizionalmente.10

2 Un sostegno può essere accordato anche in forma di consulenza o di raccomandazioni, nonché mediante l'assunzione di patronati o mediante altre prestazioni non finanziarie.

9 Nuovo testo giusta l'all. n. II 3 della LF dell'11 dic. 2009 sulla promozione della cultura, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6127; FF 2007 4421 4459).

10 Nuovo testo giusta n. I 2 della LF del 19 marzo 2021 concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 654; FF 2020 6109).

Art. 14 Decisioni sugli aiuti finanziari e sulle altre forme di sostegno

1 Le decisioni in merito all'assegnazione di aiuti finanziari e di altre forme di sostegno sono prese dall'Ufficio federale della cultura (UFC)11.

2 Nei settori in cui non dispone delle necessarie conoscenze tecniche, l'UFC fa esaminare le domande da commissioni d'esperti o da esperti incaricati.

3 ...12

11 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 531; FF 2020 2813). Di detta mod. é tenuto conto nelle disp. menzionate nella RU.

12 Abrogato dall'all. n. 43 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 15 Concessione e ripartizione dei mezzi

1 Il finanziamento della promozione della cinematografia è retto dall'articolo 27 della legge dell'11 dicembre 200913 sulla promozione della cultura.14

2 Gli introiti risultanti dalla tassa destinata alla promozione della pluralità dell'offerta, i contributi degli enti televisivi e degli offerenti di film in linea, nonché eventuali contributi e donazioni di terzi sono iscritti nel conto finanziario. Sono destinati:

a.
ai compiti di cui agli articoli 3-6;
b.
ai compiti connessi con la riscossione della tassa;
c.
ai compiti connessi con l'esecuzione del capitolo 3a.15

3 L'UFC ripartisce ogni anno i mezzi a disposizione tra i settori di promozione conformemente agli articoli 3-6. Nel fare ciò tiene conto dei principi della promozione e fissa per ogni settore gli importi massimi che possono essere assegnati per i singoli progetti.

13 RS 442.1

14 Nuovo testo giusta l'all. n. II 3 della LF dell'11 dic. 2009 sulla promozione della cultura, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6127; FF 2007 4421 4459).

15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 531; FF 2020 2813).

Sezione 5: Esclusione dalla promozione cinematografica

Art. 16

1 Non ricevono alcun aiuto finanziario i film realizzati:

a.
a scopo pubblicitario;
b.
con una finalità essenzialmente didattica;
c.
su ordinazione.

2 Sono esclusi da qualsiasi forma di promozione segnatamente i film che:

a.
ledono la dignità umana;
b.
propongono un'immagine avvilente dell'uomo o della donna o di persone appartenenti a un gruppo determinato;
c.
esaltano o minimizzano la violenza;
d.
hanno un carattere pornografico.

Capitolo 3:
Prescrizioni sulla promozione della pluralità dei film proiettati
in pubblico

Sezione 1: Provvedimenti a favore della pluralità dell'offerta

Art. 17 Principio

1 Le imprese di distribuzione e di proiezione sono tenute a dare il proprio contributo alla pluralità dell'offerta nell'ambito della loro attività per mezzo:

a.
della loro politica aziendale;
b.
dei provvedimenti del settore.

2 Tra i provvedimenti concertati dal settore figurano segnatamente gli accordi con i quali le imprese di distribuzione e di proiezione, rispettivamente le loro associazioni, si impegnano a strutturare la programmazione in una determinata regione, curando per quanto possibile la pluralità e la qualità dell'offerta cinematografica.

3 Prima di concordare un provvedimento volto a migliorare la pluralità dell'offerta o il pluralismo linguistico le associazioni coinvolte danno al DFI la possibilità di esprimere un parere.

Art. 18 Pluralità dell'offerta

La pluralità dell'offerta in una regione è garantita se, tenendo conto del numero delle sale di proiezione e della grandezza della regione, i film proiettati provengono in quantità sufficiente da Paesi diversi e appartengono a generi e stili diversi.

Art. 19 Pluralismo linguistico

1 I film sostenuti dalla Confederazione devono essere disponibili in più di una lingua nazionale.

2 Un'impresa può commercializzare un film in prima visione nelle sale o ad altri fini soltanto se possiede per tutto il territorio svizzero i diritti per tutte le versioni linguistiche commercializzate in Svizzera.16

3 È esclusa la commercializzazione da parte di emittenti televisive in programmi di cui all'articolo 2 lettera a della legge federale del 24 marzo 200617 sulla radiotelevisione.18

16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5637; FF 2015 447).

17 RS 784.40

18 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5637; FF 2015 447).

Art. 20 Valutazione e miglioramenti

1 Periodicamente, sulla scorta dei dati forniti conformemente all'articolo 24, l'UFC valuta l'efficacia delle attività e dei provvedimenti di cui all'articolo 17. Pubblica i risultati della valutazione e dà al settore, in particolare alle associazioni che hanno concertato accordi secondo l'articolo 17 capoverso 3, la possibilità di esprimere un parere.

2 Se nell'ambito della valutazione constata che in una determinata regione non vi è pluralità d'offerta, l'UFC invita le imprese di distribuzione e di proiezione interessate a prendere i provvedimenti necessari per ripristinare la pluralità dell'offerta, impartendo loro un termine adeguato.

3 L'attuazione dei mandati di cui all'articolo 17 capoverso 3 affidati alle imprese di distribuzione e di proiezione compete all'associazione responsabile. Quest'ultima prende di propria iniziativa i provvedimenti necessari per ripristinare la pluralità dell'offerta entro un termine adeguato.

Sezione 2: Tassa volta a promuovere la pluralità dell'offerta

Art. 21 Tassa

1 Se entro un termine adeguato non viene ripristinata una situazione conforme alla legge, la Confederazione può riscuotere una tassa. Il DFI decide in merito alla sua riscossione dopo aver consultato le cerchie interessate e la Commissione del cinema (art. 25).

2 L'importo della tassa ammonta al massimo a 2 franchi per ingresso; essa è riferita agli ingressi realizzati in una determinata regione dalle imprese di distribuzione e di proiezione interessate. Fatto salvo l'articolo 22, quest'ultime si assumono la tassa ciascuna per metà.

3 I proventi della tassa, dopo deduzione dei costi d'esecuzione, sono destinati alla promozione della pluralità dell'offerta nella distribuzione e nella proiezione pubblica nella regione in cui la tassa è stata percepita.

4 La tassa può essere percepita fino a che sarà ripristinata una situazione conforme alla legge.

Art. 22 Esenzione dalla tassa

1 Le imprese di distribuzione e di proiezione possono farsi esentare dal versamento della tassa impegnandosi formalmente nei confronti della Confederazione a fornire un contributo speciale a favore della pluralità e della qualità dell'offerta cinematografica in una determinata regione.

2 In caso di inadempimento colpevole dell'obbligo di cui al capoverso 1 la tassa è sempre dovuta.

Sezione 3: Obbligo di registrazione e di notifica

Art. 23 Obbligo di registrazione

1 Chiunque, a titolo professionale, proietta in pubblico o distribuisce film per la proiezione in pubblico, deve, prima di intraprendere l'attività, iscriversi in un registro pubblico della Confederazione.

2 Può figurare nel registro soltanto chi ha il domicilio o la sede in Svizzera.

3 Se l'impresa è una persona giuridica, i membri della sua direzione devono essere domiciliati in Svizzera. I cambiamenti del personale direttivo devono essere comunicati all'UFC.

Art. 24 Obbligo di notifica

1 ...20

2 Le imprese di distribuzione notificano mensilmente i titoli dei film distribuiti, i luoghi di proiezione, gli schermi sui quali vengono proiettati, nonché, per ogni film e per ogni schermo, il numero di ingressi realizzati.

3 Le imprese di proiezione delle città chiave notificano settimanalmente - le altre imprese di proiezione, mensilmente - i titoli dei film proiettati, gli schermi sui quali vengono proiettati, nonché, per ogni film e per ogni schermo, il numero di ingressi realizzati.

3bis ...21

4 Le comunicazioni sono rivolte alla Confederazione o ad un'organizzazione da lei riconosciuta.

5 I dati di cui ai capoversi 2 e 3 sono pubblicati periodicamente.22

20 Abrogato dal n. I della LF del 1° ott. 2021, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 531; FF 2020 2813).

21 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2015 (RU 2015 5637; FF 2015 447). Abrogato dal n. I della LF del 1° ott. 2021, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 531; FF 2020 2813).

22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 531; FF 2020 2813).

Capitolo 3a:23
Prescrizioni sulla promozione della pluralità dell'offerta cinematografica al di fuori dei cinema

23 Introdotta dal n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 531; FF 2020 2813).

Sezione 1: Pluralità dell'offerta cinematografica

Art. 24a

1 Le imprese che offrono film in Svizzera tramite servizi elettronici su richiesta o in abbonamento devono garantire, ai fini della promozione della pluralità dell'offerta, che almeno il 30 per cento dei film sia costituito da film europei e che questi siano designati come tali e facilmente reperibili.

2 L'obbligo di cui al capoverso 1 si applica anche alle imprese con sede all'estero che si rivolgono al pubblico svizzero.

3 Il Consiglio federale esenta le imprese dall'obbligo di cui al capoverso 1 se:

a.
non raggiungono una determinata cifra d'affari minima;
b.
offrono film soltanto occasionalmente; o
c.
l'obbligo appare sproporzionato o impossibile da osservare, segnatamente a causa del tipo di film offerti o dell'orientamento tematico dell'offerta o poiché le offerte di terzi sono proposte inalterate.

Sezione 2:
Considerazione della creazione cinematografica svizzera indipendente

Art. 24b Principio

1 Le imprese che in Svizzera mostrano film nei loro programmi, o li offrono tramite servizi elettronici su richiesta o in abbonamento, devono destinare ogni anno almeno il 4 per cento dei loro proventi lordi alla creazione cinematografica svizzera indipendente o versare una corrispondente tassa sostitutiva. La tassa è esigibile se la quota dei proventi da investire annualmente non è raggiunta in media su un periodo di quattro anni.

2 L'obbligo di cui al capoverso 1 si applica anche alle imprese con sede all'estero che si rivolgono al pubblico svizzero.

3 La presente sezione non si applica alla Società svizzera di radiotelevisione (SSR).

4 Quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente disposizione, il Consiglio federale presenta un rapporto concernente l'entità dell'obbligo di investimento o della tassa sostitutiva di cui ai capoversi 1 e 2 e gli effetti di tali investimenti e tasse sulla creazione cinematografica svizzera e sulle imprese soggette all'obbligo di investimento o di versare la tassa.

Art. 24c Spese computabili

1 Sono computabili le spese sostenute per l'acquisto, la produzione o la coproduzione di film svizzeri e di film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l'estero destinate a terzi indipendenti dal committente. La nozione di film è retta dall'articolo 2.

2 Sono computabili le spese per:

a.
l'acquisto dei diritti di commercializzazione dell'offerta propria dei titolari dei diritti e i compensi dovuti alle società di gestione autorizzate per l'utilizzazione dei film secondo la legge del 9 ottobre 199224 sul diritto d'autore;
b.
la realizzazione di film su ordinazione;
c.
la produzione o coproduzione di film svizzeri, nonché coproduzioni nell'ambito di un accordo internazionale;
d.
la promozione e la mediazione di film di origine svizzera o il rafforzamento della piazza cinematografica svizzera, fino a concorrenza di un importo totale di 500 000 franchi all'anno e per programma televisivo;
e.
le istituzioni di promozione della cinematografia riconosciute dall'UFC.

3 Dalle spese vanno dedotti gli eventuali sussidi per la promozione della cultura e della cinematografia versati da Confederazione, Cantoni e Comuni, nonché da istituzioni prevalentemente sostenute da questi o finanziate mediante tributi pubblici.

Art. 24d Proventi lordi

1 Per le imprese con sede all'estero sono determinanti soltanto i proventi lordi realizzati in Svizzera.

2 Per le imprese che gestiscono reti sono determinanti soltanto i proventi lordi risultanti dalla propria offerta cinematografica.

Art. 24e Procedura

1 Il Consiglio federale disciplina la procedura di determinazione e di riscossione della tassa sostitutiva, nonché la collaborazione con le autorità svizzere ed estere. In tale ambito tiene conto degli interessi legittimi delle imprese interessate alla salvaguardia dei loro segreti d'affari.

2 Le imprese sono esentate dall'obbligo di prendere in considerazione la creazione cinematografica svizzera indipendente se:

a.
non raggiungono una determinata cifra d'affari minima;
b.
mostrano od offrono film soltanto occasionalmente; o
c.
l'obbligo appare sproporzionato o impossibile da osservare, segnatamente a causa del tipo di film offerti, dell'orientamento tematico dell'offerta o della limitata penetrazione del programma televisivo o poiché i programmi o le offerte di terzi sono proposti inalterati.
Art. 24f Assistenza amministrativa

Le autorità svizzere trasmettono gratuitamente all'UFC i dati che potrebbero essere importanti per l'esecuzione del presente capitolo. I dati sono resi accessibili singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici.

Sezione 3: Obbligo di registrazione, di fare rapporto e di notifica

Art. 24g Obbligo di registrazione

1 Le imprese che in Svizzera mostrano film nei loro programmi, o li offrono tramite servizi elettronici su richiesta o in abbonamento, devono iscriversi in un registro pubblico della Confederazione.

2 Le imprese non iscritte nel registro svizzero di commercio devono indicare nel registro di cui al capoverso 1 un recapito in Svizzera e le persone responsabili.

3 Le modifiche devono essere comunicate senza indugio all'UFC.

Art. 24h Obbligo di fare rapporto

1 Le imprese di cui all'articolo 24g capoverso 1 devono ogni anno:

a.
presentare all'UFC un rapporto che indichi se e come sono adempiuti gli obblighi di cui all'articolo 24a capoverso 1;
b.
notificare all'UFC i dati necessari al controllo dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 24b, segnatamente l'importo dei proventi lordi realizzati e le spese fatte valere per l'acquisto, la produzione o la coproduzione di film svizzeri e di film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l'estero.

2 Le imprese esentate in virtù dell'articolo 24a capoverso 3 o 24e capoverso 2 comunicano se le circostanze determinanti per l'esenzione sono mutate.

Art. 24i Obbligo di notifica

1 Le imprese che offrono film a pagamento in Svizzera tramite servizi elettronici su richiesta o in abbonamento devono notificare alla Confederazione il numero di richieste per ogni film.

2 I dati sono pubblicati periodicamente.

Capitolo 4: Commissioni

Art. 25 Commissione federale della cinematografia

1 Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale della cinematografia (Commissione del cinema) che offre consulenza alle autorità in tutte le questioni importanti riguardanti la cultura e la politica cinematografiche nonché l'esecuzione della presente legge.

2 La Commissione del cinema dev'essere consultata segnatamente in merito:

a.
alle disposizioni d'esecuzione della presente legge, ai principi della promozione e ai piani di ripartizione;
b.
alla valutazione dei principi e degli strumenti di promozione;
c.
ai risultati delle valutazioni sulla pluralità dell'offerta e la pluralità linguistica.

3 Il Consiglio federale determina la composizione della Commissione del cinema. Ne nomina il presidente e i membri.

4 Il DFI disciplina l'organizzazione e la procedura. Può istituire comitati, composti da membri della Commissione del cinema, e affidare loro compiti particolari.

Art. 2625 Commissioni di esperti

1 Sono istituite commissioni di esperti incaricate di esaminare le domande di aiuti finanziari.

2 Il DFI ne disciplina l'organizzazione e la procedura.

25 Nuovo testo giusta il n. I 2.3 dell'O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).

Capitolo 5: Disposizioni penali

Art. 27 Infrazioni all'obbligo di registrazione

1 Chiunque, intenzionalmente, non adempie l'obbligo di registrazione di cui all'articolo 23 capoversi 2 e 3 o 24g capoversi 1 e 2, è punito con la multa.26

2 In caso di infrazione continuata, la pena è la multa fino a 20 000 franchi.

26 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 531; FF 2020 2813).

Art. 28 Infrazione all'obbligo di notifica

1 Chiunque, come membro della direzione di un'impresa, omette di notificare i dati che ha l'obbligo di notificare conformemente all'articolo 24 capoversi 2 e 3, 24h o 24i capoverso 1 nonostante sia stato diffidato, oppure fornisce intenzionalmente false informazioni in proposito, è punito con la multa.27

2 In caso di infrazione continuata, la pena è la multa fino a 20 000 franchi.

27 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 531; FF 2020 2813).

Art. 29 Infrazioni alla prescrizione sul pluralismo linguistico

1 Chiunque, intenzionalmente, distribuisce in prima visione commerciale un film per il quale un'impresa registrata ha già acquisito i diritti nello stesso settore di commercializzazione (art. 19 cpv. 2), è punito con la multa.

2 In caso di infrazione continuata, la pena è la multa fino a 100 000 franchi.

Art. 30 Infrazioni alle prescrizioni sulle tasse

1 Chiunque, intenzionalmente, sottrae una tassa secondo l'articolo 21 o procura a sé o a un terzo un vantaggio fiscale illecito, è punito con la multa fino al triplo dell'importo in questione.

2 Se l'infrazione è commessa per negligenza, la pena è la multa fino all'importo in questione.

3 Se non è possibile stabilirlo precisamente, l'importo della tassa viene stimato.

4 Il tentativo di procacciare a sé o a un terzo un vantaggio fiscale illecito relativo al pagamento della tassa è punibile.

Art. 31 Competenza in materia penale

1 Il perseguimento e il giudizio dei reati sono disciplinati dalla legge federale del 22 marzo 197428 sul diritto penale amministrativo.

2 L'autorità amministrativa incaricata del perseguimento e del giudizio è il DFI.

Capitolo 6: Procedura e cooperazione internazionale

Art. 3229 Procedura e protezione giuridica

1 Le procedure e i rimedi giuridici sono retti dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

2 ...30

3 Nelle procedure di ricorso contro le decisioni in materia di aiuti finanziari non può essere invocata l'inadeguatezza.

29 Nuovo testo giusta l'all. n. 43 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

30 Abrogata dall'all. n. II 3 della LF dell'11 dic. 2009 sulla promozione della cultura, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6127; FF 2007 4421 4459).

Art. 33 Cooperazione internazionale

Per promuovere le relazioni internazionali nel settore cinematografico, il Consiglio federale può stipulare accordi di diritto internazionale o contratti di diritto privato riguardanti segnatamente:31

a.
le coproduzioni;
b.
la partecipazione finanziaria a produzioni internazionali;
c.
la promozione di film;
d.
iniziative culturali nel settore cinematografico;
e.
la partecipazione finanziaria a provvedimenti di promozione internazionali;
f.32
la cooperazione tra le autorità, la protezione dei dati e la computabilità dei contributi finanziari e delle tasse legati alle attività transfrontaliere.

31 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 531; FF 2020 2813).

32 Introdotta dal n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 531; FF 2020 2813).

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 34 Esecuzione

1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni d'esecuzione, sempre che la presente legge non indichi un'altra istanza.

2 Può delegare taluni compiti a organizzazioni private.

Art. 37 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° agosto 200235

35 DCF del 3 lug. 2002.