01.05.2024 - * / In vigore
01.01.2024 - 30.04.2024
01.10.2023 - 31.12.2023
01.09.2023 - 30.09.2023
01.07.2023 - 31.08.2023
01.01.2020 - 30.06.2023
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.09.2017 - 31.12.2017
01.10.2016 - 31.08.2017
01.08.2016 - 30.09.2016
01.07.2016 - 31.07.2016
20.05.2015 - 30.06.2016
01.01.2015 - 19.05.2015
01.07.2014 - 31.12.2014
11.06.2014 - 30.06.2014
01.06.2014 - 10.06.2014
01.01.2014 - 31.05.2014
27.12.2013 - 31.12.2013
01.07.2013 - 26.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
01.05.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.04.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.07.2010 - 31.12.2010
01.01.2010 - 30.06.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.09.2008 - 31.12.2008
01.04.2008 - 31.08.2008
01.01.2008 - 31.03.2008
01.05.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.04.2007
01.12.2005 - 31.12.2006
01.02.2005 - 30.11.2005
01.01.2005 - 31.01.2005
01.03.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 29.02.2004
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Legge federale
sulla circolazione stradale
(LCStr)

del 19 dicembre 1958 (Stato 23 settembre 2003) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 34ter, 37bis, 64 e 64bis della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 giugno 1955, decreta:

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1

1 La presente legge disciplina la circolazione sulle strade pubbliche,
come anche la responsabilità civile e l'assicurazione per i danni cagionati dai veicoli a motore o dai velocipedi.

2 I conducenti di veicoli a motore e i ciclisti sono assoggettati alle
norme della circolazione (art. 26 a 57) su tutte le strade che servono
alla circolazione pubblica; gli altri utenti della strada sono assoggettati
a tali norme solo sulle strade aperte interamente o parzialmente ai veicoli a motore o ai velocipedi.


Art. 2

1 Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, può: a.

dichiarare aperte, con o senza restrizioni, alla circolazione dei
veicoli a motore e dei velocipedi le strade necessarie al grande
transito;

b.

vietare temporaneamente, in tutta la svizzera, la circolazione
dei veicoli a motore o di singole categorie di essi; c.

...3

RU 1959 685

1

[CS 1 3]. A queste disposizioni corrispondono gli art. 82, 110, 122 e 123 della Cost.
federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal
1° gen. 2001 (RS 272).

3

Abrogata dal n. I della LF del 22 mar. 1991 (RU 1992 534; FF 1988 II 1149).

741.01

Campo
d'applicazione

Competenza
della
Confederazione

Circolazione stradale 2

741.01

2 La circolazione degli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci
è vietata la notte dalle 22.00 alle 05.00 e la domenica. Il Consiglio
federale disciplina i dettagli.4 3 Il Consiglio federale stabilisce un elenco delle strade aperte soltanto
agli autoveicoli. Esso le designa, per quanto ciò non spetti all'Assemblea federale, dopo aver sentito i Cantoni interessati e a proposta dei
medesimi. Esso determina le specie degli autoveicoli ammessi a circolare su tali strade.5 3bis L'Ufficio federale delle strade decide le misure concernenti la
regolazione locale del traffico sulle strade nazionali di prima e seconda
classe. Queste decisioni sono impugnabili presso la commissione di
ricorso del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni. I Comuni sono legittimati a ricorrere se
sul loro territorio sono ordinate misure in materia di circolazione
stradale.6

4 Per quanto sia necessario all'esercito o alla protezione civile, la
circolazione su determinate strade può essere temporaneamente limitata o vietata. Il Consiglio federale designa le autorità militari o di
protezione civile autorizzate a decidere. Esse informano preliminarmente le autorità cantonali.7 5 Per le strade di proprietà della Confederazione, le autorità federali
designate dal Consiglio federale stabiliscono se e a quali condizioni la
circolazione pubblica è permessa. Esse provvedono al collocamento
dei segnali necessari.


Art. 3

1 La sovranità cantonale sulle strade è riservata nei limiti del diritto
federale.

2 I Cantoni possono vietare, limitare o disciplinare la circolazione su
determinate strade. Essi possono delegare tale competenza ai Comuni,
riservato il ricorso a un'autorità cantonale.

3 La circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi sulle strade che
non sono aperte al grande transito può essere vietata completamente o
limitata temporaneamente; quella per il servizio della Confederazione
rimane però permessa. È riservato il ricorso al Tribunale federale per
violazione dei diritti costituzionali dei cittadini.

4

Nuovo testo giusta l'art. 6 n. 2 della LF dell'8 ott. 1999 sul trasferimento del traffico,
in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 740.1).

5

Nuovo testo giusta l'art. 63 della LF dell'8 mar. 1960 su le strade nazionali, in vigore dal
21 giu. 1960 (RS 725.11).

6

Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 2767 2781; FF 1999 3837).

7

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991
(RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

Competenza dei
Cantoni e dei
Comuni

Legge federale

3

741.01

4 Altre limitazioni o prescrizioni possono essere emanate in quanto lo
esigano la protezione degli abitanti o di altri ugualmente toccati
dall'inquinamento fonico od atmosferico, la sicurezza, l'alleviamento
o la disciplina del traffico, la protezione della strada od altre condizioni locali. Per tali motivi, soprattutto nei quartieri d'abitazione può
essere limitato il traffico e regolato specialmente il posteggio. La
decisione cantonale di ultima istanza concernente tali misure può
essere impugnata mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.8 I Comuni sono legittimati a ricorrere se sul loro territorio sono ordinate misure in materia di circolazione stradale.9 10 5 Il diritto cantonale sancisce le misure per le altre categorie di veicoli
e gli altri utenti della strada, in quanto non siano richieste per disciplinare la circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi.

6 In casi speciali, la polizia può prendere le misure richieste dalle
circostanze, in particolare limitare o deviare temporaneamente la circolazione.


Art. 4

1 È vietato intralciare la circolazione mediante ostacoli, salvo per
motivi impellenti; gli ostacoli devono essere indicati in modo sufficiente e soppressi il più presto possibile.

2 Chi intende effettuare scavi, depositare materiali o usare la strada per
scopi analoghi deve ottenere un permesso secondo il diritto cantonale.


Art. 5

1 Le limitazioni e le prescrizioni concernenti la circolazione dei veicoli
a motore e dei velocipedi, che non valgono per tutto il territorio svizzero, devono essere indicate con segnali o demarcazioni.

2 Non è necessario indicare con segnali o demarcazioni le strade e gli
spiazzi manifestamente riservati all'uso privato o a scopi speciali.

3 Per le strade aperte alla circolazione dei veicoli a motore o dei velocipedi, possono essere usati solamente i segnali e le demarcazioni
stabiliti dal Consiglio federale; essi devono essere collocati solo dalle
autorità competenti o con l'approvazione di queste.

8

Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 2767 2781; FF 1999 3837).

9

Quarto per. introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1989 (RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).
Nuovo testo del per. giusta. il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 2767 2781; FF 1999 3837).

10

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° ago. 1984
(RU 1984 808 809; FF 1982 II 835, 1983 I 717).

Ostacoli alla
circolazione

Segnali e
demarcazioni

Circolazione stradale 4

741.01


Art. 6


11

1 La pubblicità e gli altri annunci che potrebbero essere scambiati con
segnali o demarcazioni o che potrebbero altrimenti compromettere la
sicurezza della circolazione, in particolare distogliendo l'attenzione
degli utenti della strada, sono proibiti sulle strade aperte alla circolazione dei veicoli a motore o dei velocipedi e in prossimità di esse.

2 Il Consiglio federale può vietare qualsiasi pubblicità e altro annuncio
sulle autostrade e sulle semiautostrade, come pure in prossimità di
esse.

Titolo secondo: Veicoli e conducenti Capo primo: Veicoli a motore e loro conducenti

Art. 7

1 È considerato veicolo a motore, secondo la presente legge, ogni
veicolo con un dispositivo proprio di propulsione che circoli su terra
senza guida di rotaia.

2 La presente legge è parimente applicabile ai filobus e veicoli simili,
nella misura prevista dalla legislazione sulle imprese filoviarie.


Art. 8

1 Il Consiglio federale emana prescrizioni su la costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

2 Esso prende al riguardo le misure idonee a garantire la sicurezza
della circolazione e a prevenire il rumore, la polvere, il fumo, il puzzo
e altri effetti nocivi o molesti dell'uso dei veicoli.

3 Esso tiene adeguato conto delle esigenze derivanti dall'uso militare
dei veicoli.


Art. 9


12

1 Il Consiglio federale emana prescrizioni sulle dimensioni e sul peso
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. A tal fine tiene conto delle
esigenze della sicurezza stradale, dell'economia e dell'ambiente
nonché delle normative internazionali. Parallelamente all'ammontare
delle tasse stradali può fissare il peso massimo consentito per veicoli o 11

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975
(RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

12

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. fra la
Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su
strada e per ferrovia, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2877 2879; FF 1999 5092).

Pubblicità

Veicoli a motore

Costruzione ed
equipaggiamento

Dimensioni
e peso

Legge federale

5

741.01

combinazioni di veicoli rispettivamente a 40 t e a 44 t nel traffico
combinato.

2 Determina il carico per assi nonché un rapporto adeguato fra la
potenza del motore e il peso totale del veicolo o della combinazione di
veicoli.

3 Sentiti i Cantoni, può prevedere eccezioni per i veicoli a motore e i
rimorchi di linea e per i veicoli che, dato il loro uso speciale, devono
necessariamente

avere dimensioni o peso superiori. Esso stabilisce le condizioni alle quali altri veicoli di dimensioni o peso superiori
possano essere autorizzati, in singoli casi, a compiere viaggi imposti
dalle circostanze.

3bis Su domanda del detentore del veicolo, il peso totale massimo
ammesso di un veicolo a motore o di un rimorchio può essere modificato al massimo una volta all'anno oppure in occasione di un cambio
di detentore. Le garanzie di peso fornite dal costruttore non devono
essere superate.13

4

Rimane salva ogni limitazione, indicata da un segnale, della larghezza, dell'altezza, del peso e del carico per asse dei veicoli.


Art. 10

1 I veicoli a motore e i loro rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, devono essere provvisti della licenza di circolazione e delle
targhe di controllo.

2 Chi conduce un veicolo a motore deve essere titolare della licenza di
condurre; chi impara a condurre deve essere titolare della licenza per
allievo conducente.

3 Le licenze hanno una durata illimitata e valgono per tutta la Svizzera.
Per motivi particolari, esse possono essere limitate nella durata o nella
validità o essere vincolate a condizioni speciali. La durata della licenza
per allievo conducente deve sempre essere limitata.

4 Il conducente deve sempre portare con sè le licenze e presentarle agli
organi di controllo che le richiedessero; la stessa norma vale anche per
i permessi speciali.


Art. 11

1 La licenza di circolazione è rilasciata soltanto se il veicolo è
conforme alle prescrizioni, se esso dà tutte le garanzie di sicurezza e se
è stata stipulata la prescritta assicurazione per la responsabilità civile.

2 La licenza di circolazione può essere rifiutata se il detentore non ha
corrisposto l'imposta o la tassa di circolazione dovuta per il veicolo.

13

Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2002 2767 2781; FF 1999 3837).

Licenze

Licenza di
circolazione

Circolazione stradale 6

741.01

La licenza può essere rilasciata solo se è comprovato che il veicolo è
stato:

a.

sdoganato o esonerato dello sdoganamento, e b.

assoggettato all'imposta o esentato dall'imposta secondo la
legge del 21 giugno 199614 sull'imposizione degli autoveicoli.15 3 Se un veicolo è trasferito di stanza in un altro Cantone o passa a un
altro detentore, deve essere chiesta una nuova licenza di circolazione.


Art. 12

1 L'esame del tipo è prescritto per i veicoli a motore e i loro rimorchi
fabbricati in serie. Il Consiglio federale può parimente sottoporre
all'esame del tipo:

a.

le parti staccate e gli accessori per veicoli a motore e velocipedi; b.

i dispositivi per altri veicoli, in quanto sia richiesto dalla sicurezza della circolazione; c.

i dispositivi di protezione per i conducenti e passeggeri di
veicoli a motore.

2 I veicoli e gli oggetti sottoposti all'esame del tipo possono essere
messi in commercio solo se corrispondono al modello approvato.

3 Il Consiglio federale designa gli uffici e nomina i periti incaricati
dell'esame, stabilisce la procedura e determina le tasse.

4 Il Consiglio federale può decidere di far misurare, in occasione
dell'esame del tipo dei veicoli a motore, oltre al rumore e ai gas di
scarico anche il consumo di carburante. Può prescrivere che i risultati
delle misurazioni siano pubblicati e marcati sui veicoli. Le autorità
federali e cantonali forniscono questi dati anche su domanda.16

Art. 13

1 Prima di rilasciare la licenza di circolazione, il veicolo deve essere
sottoposto a un esame ufficiale.

2 Il Consiglio federale può prevedere la dispensa dall'esame singolo
per i veicoli dei quali sia già stato esaminato il tipo.

14

RS 641.51

15

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 21 giu. 1996 sull'imposizione degli autoveicoli, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 641.51).

16

Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 1980 (RU 1980 1036; FF 1979 I 209). Nuovo testo
giusta il n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71 77;
FF 1986 III 185).

Esame del tipo

Esame dei
veicoli

Legge federale

7

741.01

3 Il veicolo può essere controllato in ogni tempo; esso deve essere
sottoposto a un nuovo esame se ha subìto modificazioni essenziali
oppure se è dubbio che esso dia ancora tutte le garanzie di sicurezza.

4 Il Consiglio federale prescrive l'esame periodico dei veicoli.


Art. 14

1 La licenza di condurre è rilasciata solo se dall'esame ufficiale è risultato che il richiedente conosce le norme della circolazione e sa condurre con sicurezza i veicoli della categoria per la quale essa vale. I
conducenti di motoveicoli, prima di ottenere la licenza per allievo
conducente, devono subire un esame sulle norme della circolazione.

2 La licenza per allievo conducente e la licenza di condurre non
possono essere rilasciate, se il richiedente: a.

non ha ancora compiuto l'età minima stabilita dal Consiglio
federale;

b.

è affetto da malattie o infermità fisiche o psichiche che gli
impediscono di condurre con sicurezza un veicolo a motore; c.

è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania che possono
diminuire l'idoneità alla guida; d.

non dà, quale conducente, garanzia, per il suo comportamento
precedente, di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per
i terzi.

3 Un nuovo esame è imposto al conducente sulla cui idoneità alla
guida esistono dubbi.

4 Ogni medico può annunciare all'autorità di sorveglianza dei medici,
nonché all'autorità competente per il rilascio e la revoca della licenza
di condurre le persone che non sono idonee a condurre con sicurezza
un veicolo a motore a cagione di malattie o infermità fisiche o psichiche oppure a causa di tossicomania.17

Art. 15


18

1 L'allievo conducente può circolare con autoveicoli per esercitarsi alla
guida solo se è accompagnato da una persona che abbia compiuto i 23
anni e che possieda da almeno 3 anni una licenza di condurre corrispondente alla categoria del veicolo usato.19 17

Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975
(RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

18

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975
(RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

19

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991
(RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

Licenza per
allievo conducente e licenza di
condurre

Formazione dei
conducenti di
veicoli a motore

Circolazione stradale 8

741.01

2 L'accompagnatore provvede affinché l'esercizio si svolga con sicurezza e l'allievo non contravvenga alle prescrizioni sulla circolazione.

3 Chi, professionalmente, dà lezioni di guida deve essere in possesso
della licenza per maestro conducente.

4 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla formazione dei
conducenti di veicoli a motore. Può segnatamente prescrivere che una
parte della formazione venga impartita da un titolare della licenza per
maestro conducente.20 I Cantoni possono fissare la tariffa massima per
le lezioni di guida obbligatorie.

5 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla formazione
complementare dei conducenti di veicoli a motore.

6 Il Consiglio federale può prescrivere, per i candidati alla licenza di
condurre, una formazione in materia di pronto soccorso.


Art. 16

1 Le licenze e i permessi devono essere revocati, se è accertato che le
condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non
sono più adempite; essi possono essere revocati, se non sono stati
osservati le limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio era stato
subordinato nel caso particolare.

2 La licenza di condurre o la licenza per allievo conducente può essere
revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha
compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di
lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento.

3 La licenza di condurre o la licenza per allievo conducente deve essere
revocata, se il conducente: a.

ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione; b.

ha guidato in stato di ebrietà; c.

si è dato alla fuga dopo avere ferito o ucciso una persona; d.

ha sottratto un veicolo a motore per farne uso; e.

non si dà cura o non è capace di condurre senza mettere in
pericolo o disturbare terzi; f.21 ha utilizzato un veicolo a motore per commettere un crimine o, ripetutamente, delitti intenzionali; 20

Nuovo testo dei per. 1 e 2 giusta il n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991
(RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

21

Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975
(RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

Revoca delle
licenze

Legge federale

9

741.01

g.22 si è intenzionalmente opposto o sottratto alla prova del sangue, che era stata ordinata o che egli doveva presumere che lo
fosse, o a un esame sanitario completivo oppure ne ha eluso lo
scopo.

4 La licenza di circolazione può essere revocata per una durata
adeguata se:

a.

vi è stato abuso della licenza o delle targhe di controllo; b.

finché non sono state pagate le imposte o le tasse di circolazione per veicoli del medesimo detentore.23

Art. 17

1 La durata della revoca della licenza di condurre e della licenza per
allievo conducente è stabilita secondo le circostanze; tuttavia, essa
deve essere:

a.

di almeno un mese;

b.

di almeno due mesi, se il conducente ha guidato in stato di
ebrietà;

c.24 di almeno sei mesi, se il conducente, nonostante la revoca della licenza, ha guidato un veicolo a motore o se la licenza gli deve
essere revocata a causa di un'infrazione commessa entro due
anni dalla scadenza dell'ultima revoca; d.25 di almeno un anno se, entro cinque anni dalla scadenza di una revoca della licenza per aver guidato in stato di ebrietà, il
conducente ha di nuovo guidato in tale stato.

1bis La licenza di condurre o la licenza per allievo conducente è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo a
guidare un veicolo a motore a causa d'alcolismo o altra forma di
tossicomania oppure per motivi caratteriali o altri motivi. La revoca
comporta un periodo di prova di almeno un anno. Nel caso di revoca
per motivi medici non vi è periodo di prova.26 2 La licenza di condurre deve essere revocata durevolmente al conducente incorreggibile.

22

Introdotta dal n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991
(RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

23

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2002 2767 2781; FF 1999 3837).

24

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975
(RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

25

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975
(RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

26

Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1989. in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71 77;
FF 1986 III 185).

Durata della
revoca della
licenza di
condurre

Circolazione stradale 10

741.01

3 La licenza che è stata revocata per un tempo maggiore può essere
nuovamente rilasciata dopo almeno sei mesi condizionatamente, se
può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo.
La durata minima legale della revoca (cpv. 1 lett. d) e il periodo di
prova connesso con la revoca di sicurezza (cpv. 1bis) non possono
essere ridotti.27 Qualora il conducente non adempia le condizioni
impostegli o venga meno in altro modo alla fiducia in lui riposta, la
licenza deve essere nuovamente revocata.28 Capo secondo: Veicoli senza motore e loro conducenti

Art. 18

1 I velocipedi devono essere conformi alle prescrizioni e provvisti di
un contrassegno. Il contrassegno è rilasciato se è stata stipulata la
prescritta assicurazione per la responsabilità civile. Esso è valido per
tutta la Svizzera.29

2 Il Consiglio federale emana prescrizioni su la costruzione e l'equipaggiamento, il contrassegno e l'assicurazione dei velocipedi e dei
loro rimorchi.30

3 I Cantoni possono ordinare esami dei velocipedi.


Art. 19

1 I fanciulli non ancora assoggettati all'obbligo scolastico non possono
circolare in velocipede.

2 Non possono parimente circolare in velocipede le persone che,
essendo affette da malattie o infermità fisiche o psichiche oppure da
alcolismo o da altre forme di tossicomania, non ne sono idonee. Se
necessario, l'autorità vieta la circolazione in velocipede comminando
la pena prevista nell'articolo 292 del Codice penale svizzero31.

3 Nello stesso modo, il Cantone di domicilio può vietare la circolazione al ciclista, che l'ha messa in pericolo gravemente o più volte o
che ha circolato in stato di ebrietà. Il divieto è di un mese al minimo.32 27

Per. 2 introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991
(RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

28

Originario per. 2. Nuovo testo dell'ultimo per. giusta il n. I della LF del 6 ott. 1989,
in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

29

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991
(RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

30

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991
(RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

31

RS 311.0

32

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975
(RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

Velocipedi

Ciclisti

Legge federale

11

741.01

4 I ciclisti, sulla cui idoneità alla circolazione esistono dubbi, possono
essere sottoposti a un esame.


Art. 20


33

Il Consiglio federale stabilisce le dimensioni degli altri veicoli, considerando in particolare le esigenze dell'agricoltura e della selvicoltura.


Art. 21

Non possono condurre veicoli a trazione animale, sulle strade aperte
alla circolazione dei veicoli a motore, le persone che, essendo affette
da malattie o infermità fisiche o psichiche o da alcolismo, non ne sono
idonee, come anche i fanciulli non ancora assoggettati all'obbligo
scolastico. Se necessario, l'autorità vieta la guida di veicoli a trazione
animale comminando la pena prevista nell'articolo 292 del Codice
penale svizzero34.

Capo terzo: Disposizioni comuni

Art. 22

1 Le licenze sono rilasciate e revocate dall'autorità amministrativa. La
competenza spetta al Cantone di stanza per i veicoli e al Cantone di
domicilio per i conducenti. Il Consiglio federale può rinunciare alla
permuta della licenza di condurre in caso di cambiamento di domicilio.35 La Confederazione può prevedere licenze federali per i suoi
veicoli e i loro conducenti.36 2 Le stesse norme sono applicabili all'esame dei veicoli e dei conducenti, come anche agli altri provvedimenti previsti nel presente titolo.

3 Per il veicolo che non ha un luogo di stanza fisso e per il conducente
che non ha domicilio in Svizzera, la competenza è determinata dal
luogo in cui si trova prevalentemente. In caso di dubbio, è competente
il Cantone che inizia la procedura per primo.


Art. 23

1 Il rifiuto e la revoca d'una licenza di circolazione o d'una licenza di
condurre, come anche il divieto di circolare in velocipede o di condur33

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1997, in vigore dal 15 mag. 1998
(RU 1998 1438 1439; FF 1997 IV 982).

34

RS 311.0

35

Per. introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2002 2767 2781; FF 1999 3837).

36

Per. introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991
(RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

Altri veicoli

Conducenti di
veicoli a trazione
animale

Autorità
competente

Provvedimenti
amministrativi:
procedura e
durata

Circolazione stradale 12

741.01

re un veicolo a trazione animale devono essere notificati per iscritto
all'interessato, con indicazione dei motivi. Di regola, prima della
revoca della licenza di condurre e prima dell'assoggettamento a un
divieto di circolare in velocipede o di condurre un veicolo a trazione
animale, l'interessato deve essere sentito.

2 Un Cantone può proporre tali provvedimenti a quello competente, se
viene a conoscenza di motivi che li giustificano: può parimente
proporli alla Confederazione, se essa è competente.

3 Qualora un provvedimento contro un conducente sia in vigore da
cinque anni, l'autorità del Cantone di domicilio, se ne è richiesta,
prende una nuova decisione, in quanto l'interessato renda attendibile
che i presupposti del provvedimento non esistono più. Se l'interessato
ha cambiato domicilio, il Cantone che ha preso il provvedimento da
revocare deve essere consultato.


Art. 24


37

1 I Cantoni istituiscono un'istanza di ricorso contro le decisioni
fondate sul titolo secondo della presente legge.

2 Contro le decisioni cantonali di ultima istanza è ammissibile il
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale; nella misura in
cui questo ricorso non è ammissibile secondo gli articoli 99 lettere e e f
100 lettera l e 101 della legge federale del 16 dicembre 194338
sull'organizzazione giudiziaria, le decisioni sono oggetto di ricorso al
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni39.

3 I ricorsi contro le decisioni di prima istanza concernenti la classificazione di un veicolo in una data categoria e contro contestazioni della
costruzione e dell'equipaggiamento di un veicolo a motore devono
essere presentati direttamente al Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.

4 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e
delle comunicazioni decide definitivamente.

5 Nella procedura di ricorso davanti alle autorità cantonali e federali, il
diritto di ricorso spetta alle persone e organizzazioni toccate dalla
decisione impugnata e aventi un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa, nonché alle autorità
seguenti:

37

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975
(RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053). Vedi anche l'art. 2 del DCF del
2 lug. 1975, concernente l'entrata in vigore delle disposizioni modificate della L sulla
circolazione stradale (RS 741.011).

38

RS 173.110

39

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del
15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato
tenuto conto in tutto il presente testo Ricorsi

Legge federale

13

741.01

a.

l'autorità che decide in prima istanza, se l'istanza cantonale di
ricorso è indipendente dall'amministrazione; b.

l'autorità competente del Cantone che ha proposto a un altro
Cantone di prendere una decisione; c.

l'Ufficio federale delle strade40 nel caso di ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale.

6 Nella procedura davanti alle autorità federali, il termine di ricorso è
di 30 giorni; nel caso di decisione incidentale, di 10 giorni. Del rimanente, la procedura è disciplinata secondo la legge del 16 dicembre
1943 sull'organizzazione giudiziaria e quella del 20 dicembre 196841
sulla procedura amministrativa.


Art. 25

1 Il Consiglio federale può derogare totalmente o parzialmente alle
prescrizioni del presente titolo a stabilire, se necessario, prescrizioni
completive per i seguenti veicoli e per i loro rimorchi, come anche per
i loro conducenti:

a.

i ciclomotori, i carri a mano provvisti di motore, gli altri
veicoli di potenza e velocità minime e quelli usati raramente
sulla strada pubblica; b.

i veicoli a motore usati per scopi militari; c.

le trattrici agricole di velocità limitata e i rimorchi agricoli; d.

le macchine semoventi e i carri con motore.

2 Il Consiglio federale emana prescrizioni circa: a.

le luci e i catarifrangenti dei veicoli stradali senza motore; b.

i veicoli a motore e i velocipedi stranieri e i loro conducenti,
come anche le licenze di circolazione e le licenze di condurre
internazionali;

c.42 i maestri conducenti e i loro veicoli; d.

le licenze e le targhe di controllo, comprese quelle temporanee
per i veicoli a motore e i loro rimorchi esaminati o no, come
anche per le aziende dell'industria dei veicoli a motore; e.

il modo di contrassegnare i veicoli speciali; 40

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del
15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

41

RS 172.021

42

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975
(RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

Prescrizioni
completive di
ammissione

Circolazione stradale 14

741.01

f.43 i segnalatori dei veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario e della polizia, come anche dei veicoli della Posta
svizzera sulle strade postali di montagna; g.

la pubblicità per mezzo di veicoli a motore; h.

i contrassegni per i velocipedi; i.

gli odocronografi, i tacografi e simili; esso prescrive tali apparecchi, in particolare per il controllo del tempo di lavoro dei
conducenti professionali e, se necessario, per i veicoli di persone punite a cagione di eccesso di velocità.

3 Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, emana prescrizioni circa: a.

i requisiti minimi, fisici e psichici, per i conducenti di veicoli a
motore;

b.

l'esecuzione dell'esame dei veicoli e dei conducenti; c.

i requisiti minimi per i periti incaricati degli esami; d.

il noleggio di veicoli a motore a conducenti; e.

l'insegnamento delle norme della circolazione ai conducenti di
veicoli a motore e ai ciclisti che hanno ripetutamente contravvenuto a dette norme.

3bis Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, può prescrivere una
formazione complementare per i nuovi conducenti che hanno contravvenuto a una norma della circolazione stradale in modo tale da
compromettere la circolazione.44 4 ...45

Titolo terzo: Norme della circolazione

Art. 26

1 Ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo ne di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite.

2 Particolare prudenza deve essere usata verso i fanciulli, gli infermi e i
vecchi e parimente quando vi siano indizi per ritenere che un utente
della strada non si comporti correttamente.

43

Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione delle
poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 783.1).

44

Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991
(RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

45

Abrogato dal n. I 23 della LF del 9 ott. 1992 concernente la riduzione di aiuti finanziari e
di indennità (RU 1993 325).

Norma fondamentale

Legge federale

15

741.01

Capo primo: Norme per tutti gli utenti della strada

Art. 27

1 L'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia
hanno la priorità su le norme generali, i segnali e le demarcazioni.

2 Alla percezione degli speciali segnalatori dei veicoli del servizio
antincendio, del servizio sanitario e della polizia, la carreggiata deve
essere lasciata libera immediatamente. Se necessario, i conducenti
devono fermare i loro veicoli.


Art. 28

Gli utenti della strada devono fermarsi davanti ai passaggi a livello se
le barriere si chiudono o se i segnalatori prescrivono l'arresto e,
mancando detti dispositivi, se si avvicinano dei treni.

Capo secondo: Norme per i veicoli I. Norme generali

Art. 29

I veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di
sicurezza e conformi alle prescrizioni. Essi devono essere costruiti e
tenuti in modo che le norme della circolazione possano essere osservate, che il conducente, i passeggeri e gli altri utenti della strada non
siano messi in pericolo e che la strada non venga danneggiata.


Art. 30

1 Sui veicoli a motore e velocipedi il conducente può trasportare
passeggeri soltanto sugli appositi posti. Il Consiglio federale può
prevedere eccezioni; esso emana prescrizioni sul trasporto di persone
mediante rimorchi.46

2 I veicoli non devono essere sovraccaricati. Il carico deve essere
collocato in modo che non sia di pericolo ne di ostacolo ad alcuno e
che non possa cadere. I carichi sporgenti devono essere segnalati, di
giorno e di notte, in modo ben visibile.

3 I veicoli a motore possono essere usati per il traino di rimorchi o di
altri veicoli solo se la forza di trazione e i freni sono sufficienti e se il
dispositivo di agganciamento è sicuro.

46

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975
(RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

Osservanza dei
segnali, delle
demarcazioni e
degli ordini

Passaggi a
livello

Garanzie di
sicurezza

Passeggeri,
carico, rimorchi

Circolazione stradale 16

741.01

4 Nei limiti delle competenze della Confederazione, il Consiglio federale emana prescrizioni sul trasporto degli animali e di materie e
oggetti pericolosi, nocivi o ripugnanti.


Art. 31

1 Il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo
da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza.

2 Chi è in stato di ebrietà o di spossatezza o è inabile alla guida per
altri motivi, non deve condurre un veicolo.

3 Il conducente deve provvedere affinché non sia ostacolato nella guida
né dal carico né in altro modo.47 I passeggeri non devono ostacolarlo
ne disturbarlo.


Art. 32

1 La velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. Nei punti in cui
il veicolo potrebbe intralciare la circolazione, il conducente deve
circolare lentamente e, se necessario, fermarsi, in particolare dove la
visibilità non è buona, alle intersezioni con scarsa visuale e ai passaggi
a livello.

2 Il Consiglio federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le
strade.48

3 La velocità massima stabilita dal Consiglio federale può essere
ridotta o aumentata, per determinati tratti di strada, dall'autorità
competente soltanto in virtù di una perizia. Il Consiglio federale può
prevedere eccezioni.49 4 ...50

5 ...51

47

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991
(RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

48

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° gen. 1977
(RU 1975 1257, 1976 2810 n. II cpv. 2; FF 1973 II 1053).

49

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 2767 2781; FF 1999 3837).

50

Abrogato dal n. I della LF del 14 dic. 2001 (RU 2002 2767; FF 1999 3837).

51

Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1975
(RU 1975 1257, 1976 2810 n. II cpv. 2; FF 1973 II 1053).

Padronanza del
veicolo

Velocità

Legge federale

17

741.01


Art. 33

1 Il conducente deve agevolare ai pedoni l'attraversamento della
carreggiata.52

2 Avvicinandosi ai passaggi pedonali, il conducente deve circolare con
particolare prudenza e, se necessario, fermarsi, dando la precedenza ai
pedoni che vi transitano o che stanno accedendovi.53 3 Alle fermate dei servizi di trasporto pubblici, il conducente deve
badare alle persone che salgono e scendono.

II. Singole manovre

Art. 34

1 I veicoli devono circolare a destra, sulle strade larghe nella metà
destra. Essi devono tenersi il più possibile sul margine destro della
strada, soprattutto se procedono lentamente e sui tratti senza visuale.

2 Sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono
sempre circolare alla destra di queste linee.

3 Il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio
per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia
a un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a
quelli che seguono.

4 Il conducente deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti
della strada, in particolare nell'incrociare, sorpassare e circolare
affiancato o dietro un altro.54

Art. 35

1 I veicoli incrociano a destra e sorpassano a sinistra.

2 È permesso fare un sorpasso. o girare un ostacolo solo se la visuale è
libera, il tratto di strada necessario è sgombro e la manovra non è
d'impedimento per i veicoli che giungono in senso inverso. Nella
circolazione in colonna, può sorpassare solo chi ha la certezza di poter
rientrare tempestivamente senza ostacolare la circolazione degli altri
veicoli.

3 Chi sorpassa deve avere speciale riguardo agli altri utenti della
strada, in particolare a coloro che vuole sorpassare.

52

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1961, in vigore dal 1° gen. 1963
(RU 1962 1417; RS 741.11 art. 99 cpv. 2).

53

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1961, in vigore dal 1° gen. 1963
(RU 1962 1417; RS 741.11 art. 99 cpv. 2).

54

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991
(RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

Doveri verso i
pedoni

Circolazione a
destra

Incrocio e
sorpasso

Circolazione stradale 18

741.01

4 È vietato sorpassare nelle curve senza visuale, ai passaggi a livello
sprovvisti di barriere e immediatamente prima di essi e prima di un
dosso; alle intersezioni, il sorpasso è permesso solo se la visuale è
libera e se il diritto di precedenza degli altri utenti della strada non
viene ostacolato.

5 È vietato sorpassare un veicolo, quando il conducente indica l'intenzione di voltare a sinistra o si ferma davanti a un passaggio pedonale
allo scopo di permettere ai pedoni l'attraversamento della strada.

6 I veicoli che si mettono in preselezione per voltare a sinistra devono
essere sorpassati solo a destra.

7 La carreggiata deve essere lasciata libera in modo da permettere il
sorpasso ai veicoli che circolano più rapidamente e segnalano il loro
avvicinarsi. Chi viene sorpassato non deve aumentare la velocità.


Art. 36

1 Chi vuole voltare a destra deve tenersi sul margine destro della
carreggiata, chi vuole voltare a sinistra deve tenersi verso l'asse della
carreggiata.

2 Alle intersezioni, la precedenza spetta al veicolo che giunge da
destra. I veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno la
precedenza anche se giungono da sinistra. È riservato qualsiasi altro
disciplinamento mediante segnali od ordini della polizia.

3 Prima di voltare a sinistra, la precedenza deve essere data ai veicoli
che giungono in senso inverso.

4 Il conducente che si appresta a entrare nella circolazione, a voltare il
veicolo o a fare marcia indietro non deve ostacolare gli altri utenti
della strada; questi hanno la precedenza.


Art. 37

1 Il conducente che vuole fermarsi deve badare, per quanto possibile,
ai veicoli che lo seguono.

2 È vietato fermarsi o sostare, dove il veicolo potrebbe essere di
ostacolo o di pericolo alla circolazione. Se possibile, devono essere
usati gli appositi parcheggi.

3 Il conducente, prima di lasciare il veicolo, deve prendere le adeguate
misure di sicurezza.

Preselezione,
precedenza

Fermata,
parcheggio

Legge federale

19

741.01


Art. 38

1 Alla tranvia e alla ferrovia su strada deve essere lasciato libero il
binario e data la precedenza.

2 La tranvia e la ferrovia su strada, in moto, sono sorpassate a destra.
Se ciò non è possibile, possono essere sorpassate a sinistra.

3 La tranvia e la ferrovia su strada, ferme, possono essere incrociate e
sorpassate solo lentamente. Esse devono essere sorpassate a destra, se
vi è una banchina; altrimenti solo a sinistra.

4 Il conducente che è impedito di circolare a destra da una tranvia o da
una ferrovia su strada, proveniente in senso inverso, deve spostarsi a
sinistra.

III. Misure di sicurezza

Art. 39

1 Qualsiasi cambiamento di direzione deve essere segnalato tempestivamente con l'indicatore di direzione o con cenni ben visibili della
mano. Questa norma deve essere osservata in particolare: a.

per mettersi in preselezione, passare da una corsia a un'altra e
voltare;

b.

per sorpassare e girare; c.

per immettersi nella circolazione e fermarsi al margine della
strada.

2 La segnalazione non svincola il conducente dall'obbligo di usare la
necessaria prudenza.


Art. 40

Se è richiesto dalla sicurezza della circolazione, il conducente deve
attirare l'attenzione degli altri utenti della strada usando gli avvisatori.
L'uso inutile ed eccessivo dei medesimi deve essere evitato. È proibito
adoperarli a scopo di richiamo.


Art. 41

1 Dall'imbrunire al far del giorno e quando è richiesto dalle condizioni
atmosferiche, i veicoli devono avere le luci accese. Il Consiglio federale può permettere, in determinati casi, la sostituzione di talune luci
mediante catarifrangenti.

2 L'uso delle luci non è necessario, quando i veicoli stazionano nei
parcheggi o in luoghi sufficientemente rischiarati dall'illuminazione
stradale.

Comportamento
nei confronti
delle tranvie e
delle ferrovie su
strada

Segnalazioni

Uso degli
avvisatori

Uso delle luci

Circolazione stradale 20

741.01

3 Nessun veicolo può essere provvisto di luci o catarifrangenti di
colore rosso, nella parte anteriore, o di colore bianco, in quella posteriore. Il Consiglio federale può permettere eccezioni.

4 Le luci devono essere usate in modo che nessuno sia abbagliato
inutilmente.


Art. 42

1 Il conducente deve astenersi dal cagionare agli utenti della strada e ai
vicini qualsiasi molestia evitabile, in particolare con rumore, polvere,
fumo o puzzo e deve evitare, il più possibile, di spaventare gli animali.

2 L'uso di altoparlanti su veicoli a motore è vietato, salvo per informare i passeggeri. L'autorità competente secondo il diritto cantonale
può permettere eccezioni in singoli casi.

IV. Norme per particolari condizioni stradali

Art. 43

1 I veicoli a motore e i velocipedi non devono usare le strade che non
sono adatte o non sono manifestamente destinate alla loro circolazione,
come le strade pedonali, in particolare per il turismo a piedi.

2 Il marciapiede è riservato ai pedoni, la ciclopista è riservata ai ciclisti. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

3 Solo i veicoli delle categorie designate dal Consiglio federale
possono circolare sulle strade riservate ai veicoli a motore. L'accesso
dei pedoni è vietato; l'accesso dei veicoli a motore è permesso solo nei
posti appositamente previsti. Il Consiglio federale può emanare
prescrizioni d'uso e norme speciali di circolazione per tali strade.


Art. 44

1 Sulle strade suddivise in diverse corsie, il conducente può abbandonare quella che percorre, solo se non ostacola la circolazione.

2 La stessa norma vale, per analogia, quando, su strade larghe non
suddivise in corsie, circolano, nello stesso senso, più colonne di veicoli
affiancate.


Art. 45

1 Sulle strade a forte pendenza e su quelle di montagna, il conducente
deve circolare in modo da non esigere dai freni del veicolo un lavoro
eccessivo. Se l'incrocio di due veicoli è difficile, spetta al veicolo che
discende fermarsi tempestivamente per primo. Se l'incrocio è imposDivieto di
molestie

Separazione
della
circolazione

Corsie, circolazione in colonna Strade a forte
pendenza, strade
di montagna

Legge federale

21

741.01

sibile il veicolo che discende deve fare marcia indietro, in quanto
l'altro non sia manifestamente più vicino a uno spiazzo d'incrocio.

2 Per le strade di montagna, il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive e prevedere eccezioni alle norme della circolazione.

V. Categorie speciali di veicoli

Art. 46

1 I ciclisti devono circolare sulle ciclopiste e sulle corsie loro riservate.

2 I ciclisti non devono circolare affiancati. Il Consiglio federale può
prevedere eccezioni.55 3 ...56

4 I ciclisti non devono farsi trainare da veicoli né da animali.


Art. 47

1 I conducenti di motoveicoli non devono circolare affiancati, salvo
che sembri opportuno quando circolano in una colonna di autoveicoli.

2 Se la circolazione è fermata, i conducenti di motoveicoli devono
rimanere al loro posto nella colonna dei veicoli.


Art. 48

Le norme della circolazione previste nella presente legge sono
parimente applicabili alle tranvie e alle ferrovie su strada, per quanto
sia consentito dalle particolarità di detti veicoli, del loro esercizio e
degli impianti.

Capo terzo: Norme per gli altri utenti della strada

Art. 49

1 I pedoni devono circolare sui marciapiedi. In mancanza di questi, essi
devono tenersi sul margine della strada e, se è richiesto da particolari
pericoli, circolare in fila indiana. Salvo che vi si oppongano speciali
condizioni, essi devono tenersi sul margine sinistro della strada,
soprattutto di notte fuori delle località.

55

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° gen. 1977
(RU 1975 1257, 1976 2810 n. II cpv. 2; FF 1973 II 1053).

56

Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1975
(RU 1975 1257, 1976 2810 n. II cpv. 2; FF 1973 II 1053).

Norme per i
ciclisti

Norme per i
conducenti di
motoveicoli

Norme per le
tranvie e le
ferrovie su strada

Pedoni

Circolazione stradale 22

741.01

2 Essi devono attraversare la carreggiata con cautela e per la via più
breve, usando se possibile i passaggi pedonali. Su di questi godono
della precedenza, ma non devono accedervi all'improvviso.57

Art. 50

1 I cavalli montati devono circolare sul margine destro della carreggiata.

2 Il bestiame non può essere lasciato incustodito sulla strada, salvo
nelle regioni di pascolo segnalate.

3 Le mandre e i greggi devono essere guidati da un numero sufficiente
di guardiani; se possibile, la parte sinistra della carreggiata deve essere
lasciata libera agli altri utenti della strada. Gli animali isolati devono
essere guidati sul margine destro della carreggiata.

4 Circa il comportamento nella circolazione, i cavalieri e i guardiani di
animali devono osservare, per analogia, le norme stabilite per i conducenti di veicoli (preselezione, precedenza, segnalazioni, ecc.).

Capo quarto:
Comportamento in caso d'infortunio


Art. 51

1 In caso d'infortunio, nel quale hanno parte veicoli a motore o velocipedi, tutte le persone coinvolte devono fermarsi subito. Esse devono
provvedere, per quanto possibile, alla sicurezza della circolazione.

2 Se vi sono feriti, tutte le persone coinvolte nell'infortunio devono
prestare loro soccorso; le persone non coinvolte devono collaborare
nella misura che si può esigere da esse. Le persone coinvolte
nell'infortunio, per primi i conducenti dei veicoli, devono avvertire la
polizia. Queste persone, compresi i passeggeri, devono collaborare
all'accertamento dei fatti. Esse non possono abbandonare il luogo
dell'infortunio senza il permesso della polizia, salvo che abbiano
bisogno di cure o che debbano cercare soccorso o avvertire la polizia.

3 Se vi sono soltanto danni materiali, il loro autore deve avvisare
immediatamente il danneggiato indicando il nome e l'indirizzo. Se ciò
è impossibile, deve avvertire senza indugio la polizia.

4 In caso d'infortunio a un passaggio a livello, le persone coinvolte
devono avvertire senza indugio l'amministrazione della ferrovia.

57

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1961, in vigore dal 1° gen. 1963
(RU 1962 1417; RS 741.11 art. 99 cpv. 2).

Cavalli montati,
animali

Legge federale

23

741.01

Capo quinto: Manifestazioni sportive, prova di veicoli

Art. 52

1 Le gare di velocità con veicoli a motore effettuate su circuito alla
presenza di pubblico sono vietate. Il Consiglio federale può permettere
singole eccezioni o estendere il divieto ad altre gare con veicoli a
motore; decidendo, esso considera soprattutto le esigenze della
sicurezza e dell'educazione stradali.

2 Le altre manifestazioni sportive con veicoli a motore e quelle con
velocipedi sulle strade pubbliche abbisognano del permesso dei
Cantoni sul cui territorio si svolgono, salvo le escursioni.

3 Il permesso può essere concesso solo se: a.

gli organizzatori danno affidamento per uno svolgimento irreprensibile, b.

le esigenze della circolazione lo consentono, c.

sono state prese le necessarie misure di sicurezza e d.

è stata stipulata la prescritta assicurazione per la responsabilità
civile.

4 L'autorità cantonale può permettere deroghe alle norme della circolazione, se sono state prese sufficienti misure di sicurezza.


Art. 53

Per le corse di prova, nelle quali non possono essere osservate le
norme della circolazione o le prescrizioni concernenti i veicoli, è
necessario il permesso dei Cantoni sul cui territorio la prova si svolge;
detti Cantoni ordinano le necessarie misure di sicurezza.

Capo sesto: Disposizioni esecutive
a58 1 Previa consultazione dei Cantoni, il Consiglio federale può: a.

ordinare provvedimenti adeguati e necessari di gestione del
traffico motorizzato sulla rete stradale di importanza nazionale
per impedire o eliminare gravi perturbazioni del traffico suscettibili di compromettere la sicurezza stradale; b.

emanare raccomandazioni riguardo alla gestione del traffico
motorizzato per garantire la fluidità e la sicurezza del traffico e 58 Introdotto

dall'art. 6 n. 2 della LF dell'8 ott. 1999 sul trasferimento del traffico (RS 740.1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 2767 2781; FF 1999 3837).

Manifestazioni
sportive

Prova di veicoli

Garanzia di un
traffico di
transito scorrevole e sicuro

Circolazione stradale 24

741.01

realizzare gli obiettivi della legge dell'8 ottobre 199959 sul
trasferimento del traffico.

2 Può delegare a terzi l'esecuzione dei provvedimenti e delle raccomandazioni.

3 I Cantoni effettuano i controlli stradali degli autoveicoli pesanti
conformemente all'obiettivo della legge dell'8 ottobre 1999 sul trasferimento del traffico e in funzione del maggior rischio.


Art. 54

1 La polizia, se accerta in circolazione un veicolo che non è autorizzato
a circolare o il cui stato o carico rappresenta un pericolo per la circolazione o che cagiona un rumore evitabile, vieta la continuazione del
viaggio. Essa può sequestrare la licenza di circolazione e, se necessario, il veicolo.

1bis La polizia è autorizzata a fermare gli autoveicoli pesanti adibiti al
trasporto di merci che non raggiungono la velocità minima prescritta e
obbligarli a invertire la loro marcia.60 2 Se il conducente di un veicolo si trova in uno stato che lo fa inetto a
una guida sicura o non è autorizzato a condurre per un altro motivo
stabilito nella legge, la polizia gli impedisce la continuazione del
viaggio e gli sequestra la licenza di condurre.

3 Se il conducente di un veicolo a motore ha dimostrato di essere
particolarmente pericoloso per avere violato gravemente importanti
norme della circolazione o ha cagionato intenzionalmente un rumore
evitabile, la polizia può sequestrargli sul posto la licenza di condurre.

4 Le licenze sequestrate dalla polizia devono essere trasmesse subito
all'autorità incaricata di revocarle, che prenderà immediatamente una
decisione. Fino al momento della decisione, il sequestro da parte della
polizia ha effetto di revoca.


Art. 55


61

1 Il Consiglio federale fissa il tasso alcolemico a contare dal quale si
ammette lo stato di ebrietà, secondo la presente legge, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità all'alcole. Sono riservati altri mezzi di prova dell'inattitudine a condurre per
influsso alcolico.

2 I conducenti di veicoli e gli altri utenti della strada, in quanto
quest'ultimi siano coinvolti in infortuni, devono essere sottoposti ad 59

RS 740.1

60 Introdotto

dall'art. 6 n. 2 della LF dell'8 ott. 1999 sul trasferimento del traffico, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 740.1).

61

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1975 1257, 1979 1583 n. II cpv. 2; FF 1973 II 1053).

Poteri speciali
della polizia

Stato di ebrietà

Legge federale

25

741.01

appropriati esami se palesano indizi di ebrietà. Può essere ordinata la
prova del sangue.

3 Il diritto cantonale determina la competenza a ordinare dette misure.

4 Il Consiglio federale emana le prescrizioni sulla procedura di prelievo del sangue e sulla valutazione tecnica della prova del sangue, come
anche sull'esame sanitario completivo delle persone indiziate di
ebrietà.


Art. 56


62

1 Il Consiglio federale disciplina la durata del lavoro e della presenza
dei conducenti professionali di veicoli a motore. Esso garantisce loro
un sufficiente riposo giornaliero, come pure dei giorni di congedo, in
modo che non siano assoggettati a esigenze maggiori di quelle stabilite
nella legge per attività simili. Esso provvede affinché sia esercitato un
controllo efficace sull'osservanza di queste disposizioni.

2 Il Consiglio federale disciplina l'applicazione delle disposizioni sulla
durata del lavoro e del riposo: a.

ai conducenti professionali che circolano all'estero con autoveicoli immatricolati in Svizzera; b.

ai conducenti professionali che circolano in Svizzera con autoveicoli immatricolati all'estero.

3 Il Consiglio federale può vietare che il salario dei conducenti professionali di autoveicoli sia calcolato in funzione del tragitto percorso,
della quantità di merci trasportate o di prestazioni analoghe.63

Art. 57

1 Il Consiglio federale può emanare norme completive della circolazione e, se è richiesto da circostanze speciali, prevedere eccezioni alle
norme della circolazione, in particolare per i bisogni dell'esercito e
della protezione civile, nonché per le strade a senso unico.64 2 Consultati i Cantoni, esso designa le strade principali con diritto di
precedenza.

3 Esso emana disposizioni concernenti: a.

gli ordini della polizia e, d'intesa con i Cantoni, i distintivi
della polizia stradale, b.

il controllo dei veicoli e dei loro conducenti al confine, 62

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975
(RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

63

Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991
(RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

64

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991
(RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

Durata del lavoro e del riposo
dei conducenti
professionali di
veicoli a motore

Norme
completive della
circolazione

Circolazione stradale 26

741.01

c.

il controllo dei veicoli della Confederazione e dei loro conducenti, d.

il disciplinamento della circolazione da parte dei militari e e.

l'accertamento dei fatti in caso d'infortuni, in cui sono coinvolti veicoli a motore militari.

4 ...

5 Il Consiglio federale può prescrivere che a.

gli occupanti di autoveicoli abbiano ad usare dispositivi di
trattenuta (cinture di sicurezza e simili); b.

i conducenti e i passeggeri di veicoli a motore a due ruote
abbiano a portare il casco di protezione.65
a66 1

Sulle strade riservate alla circolazione dei veicoli a motore (autostrade e semiautostrade) sono istituiti, dopo consultazione dei
Cantoni, settori di competenza per il servizio di polizia, che coincidono con i settori per la manutenzione della strada. Il Consiglio federale
può, per motivi impellenti, permettere eccezioni.

2 La competente polizia autostradale provvede sul suo settore, senza
tener conto dei confini cantonali, al servizio d'ordine e di sicurezza e
alle investigazioni di polizia, come anche, nel caso di reati d'ogni
natura, ai provvedimenti urgenti sull'area autostradale. Nei casi penali,
essa invita senza indugio gli organi del Cantone competente pei territorio a prendere gli ulteriori provvedimenti.

3 La giurisdizione del Cantone competente per territorio e l'applicazione del suo diritto sono riservate.

4 I Governi dei Cantoni interessati regolano i reciproci diritti e doveri
risultanti dall'attività di polizia di un Cantone sul territorio dell'altro.
Se, mancando l'accordo, il servizio di polizia non è garantito, il
Consiglio federale prende disposizioni provvisionali.

65

Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 1980, in vigore dal 1° lug. 1981
(RU 1981 505 506; FF 1979 I 209).

66

Originario art. 57bis. Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 1967, in vigore dal
1° set. 1967 (RU 1967 1147 1148; FF 1966 II 261).

Polizia sulle
autostrade

Legge federale

27

741.01

Capo settimo:67
Perturbazione dei controlli della circolazione stradale
b 1 Gli apparecchi e i dispositivi che ostacolano, perturbano o vanificano
i controlli ufficiali della circolazione stradale (ad es. i rivelatori di
radar) non possono essere messi in commercio o acquistati, né montati
o trasportati nei veicoli, né fissati su quest'ultimi e neppure usati in
alcun modo.

2 Per «mettere in commercio» s'intende la fabbricazione, l'importazione, la pubblicità, la cessione, la vendita nonché la consegna o la
messa a disposizione in qualsiasi altro modo.

3 Gli organi di controllo sequestrano tali apparecchi e dispositivi; il
giudice ne ordina la confisca e la distruzione.

Capo ottavo:68
Informazioni sul traffico
c 1 I Cantoni informano gli utenti della strada in merito a situazioni
straordinarie del traffico, a sue limitazioni e allo stato delle strade, in
particolare delle strade di grande transito. Se la situazione lo esige,
informano gli altri Cantoni e gli Stati limitrofi.

2 I Cantoni possono demandare a organizzazioni private il compito di
informare gli utenti della strada.

3 La Confederazione sostiene i Cantoni, fornendo loro consulenza
tecnica e nel coordinamento dell'informazione sul traffico di interesse
nazionale e internazionale.

Titolo quarto: Responsabilità civile e assicurazione Capo primo: Responsabilità civile

Art. 58

1 Se, con un veicolo a motore che è in esercizio, è cagionata la morte o
la lesione corporale di una persona oppure un danno materiale, il
detentore è civilmente responsabile dei danni.

67

Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991
(RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

68

Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 2767 2781; FF 1999 3837).

Responsabilità
civile del
detentore del
veicolo a motore

Circolazione stradale 28

741.01

2 Se un infortunio della circolazione è cagionato da un veicolo a motore che non è in esercizio, il detentore è civilmente responsabile se la
parte lesa prova che egli o persone per le quali è responsabile hanno
commesso una colpa o che un difetto del veicolo ha contribuito a
cagionare l'infortunio.

3 Il detentore è civilmente responsabile, secondo l'apprezzamento del
giudice, anche dei danni conseguenti all'assistenza prestata per infortuni in cui il suo veicolo a motore è coinvolto, per quanto egli sia
civilmente responsabile dell'infortunio o l'assistenza sia stata prestata
a lui stesso o ai passeggeri del suo veicolo.

4 Il detentore è civilmente responsabile, come se si trattasse di colpa
propria, per la colpa del conducente e delle persone che coadiuvano
all'uso del veicolo a motore.


Art. 59

1 Il detentore è liberato dalla responsabilità civile se prova che l'infortunio è stato cagionato da forza maggiore oppure da colpa grave della
parte lesa o di un terzo, senza che vi sia colpa da parte sua o delle
persone per le quali è responsabile e senza che un difetto del veicolo a
motore abbia contribuito a cagionare l'infortunio.

2 Se il detentore, che non può liberarsi dalla responsabilità civile in
virtù del capoverso 1, prova che una colpa della parte lesa ha contribuito a cagionare l'infortunio, il giudice determina il risarcimento
considerando tutte le circostanze.

3 ...69

4 È determinata secondo il Codice delle obbligazioni70: a.

la responsabilità civile nei rapporti fra il detentore e il
proprietario di un veicolo a motore per i danni subìti da questo
veicolo;

b.71 la responsabilità civile del detentore per i danni subiti dalle cose trasportate nel suo veicolo, eccettuate quelle che la parte
lesa portava con sé, in particolare bagagli e simili; è fatta salva
la legge federale del 4 ottobre 198572 sul trasporto pubblico.

69

Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1975 (RU 1975 1257 1857 n. III; FF 1973 II 1053).

70

RS 220

71

Nuovo testo giusta l'art. 54 n. 2 della LF del 4 ott. 1985 sul trasporto pubblico, in vigore
dal 1° gen. 1987 (RS 742.40).

72

RS 742.40

Attenuazione o
esclusione della
responsabilità
civile

Legge federale

29

741.01


Art. 60


73

1 Più persone, se sono responsabili per i danni subiti da un terzo in un
infortunio, nel quale è coinvolto un veicolo a motore, rispondono in
solido.

2 Ciascuna di esse concorre al risarcimento nella misura risultante
dall'apprezzamento, di tutte le circostanze. Trattandosi di più detentori
di veicoli a motore, il concorso al risarcimento avviene in proporzione
alla loro colpa, salvo che circostanze speciali, segnatamente il rischio
d'esercizio dei veicoli, giustifichino un altro modo di ripartizione.


Art. 61

1 Se un detentore è vittima di lesioni corporali in un infortunio, nel
quale sono coinvolti più veicoli a motore, i detentori di tutti i veicoli a
motore coinvolti rispondono del danno in proporzione alla loro colpa,
salvo che circostanze speciali, segnatamente il rischio d'esercizio dei
veicoli, giustifichino un altro modo di ripartizione.74 2 Un detentore risponde verso un altro dei danni materiali, solo se la
parte lesa prova che il danno è stato cagionato dalla colpa o dalla
temporanea incapacità di discernimento del detentore convenuto o di
una persona per la quale questi è responsabile o da un difetto del
veicolo del convenuto.

3 Più detentori responsabili rispondono in solido del danno subìto da
un altro detentore.75


Art. 62

1 Il modo e la misura del risarcimento e l'attribuzione di una riparazione sono determinati secondo i principi del Codice delle obbligazioni76 concernenti gli atti illeciti.

2 Se la persona uccisa o ferita aveva un reddito eccezionalmente elevato, il giudice può ridurre adeguatamente il risarcimento considerando
tutte le circostanze.

3 Le prestazioni effettuate alla parte lesa da un'assicurazione privata, i
cui premi sono stati pagati in tutto o in parte dal detentore, sono
dedotte dal risarcimento, dovuto da questo, proporzionatamente ai
premi da lui pagati, salvo che il contratto di assicurazione preveda
un'altra soluzione.

73

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975
(RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

74

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975
(RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

75

Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975
(RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

76

RS 220

Concorso nel
danneggiamento

Risarcimento fra
detentori di
veicoli a motore

Risarcimento e
riparazione

Circolazione stradale 30

741.01

Capo secondo: Assicurazione

Art. 63

1 Nessun veicolo a motore può essere messo in circolazione sulle
strade pubbliche, se non è stata stipulata un'assicurazione per la
responsabilità civile conforme alle disposizioni che seguono.

2 L'assicurazione deve sopperire alla responsabilità civile del detentore
e delle persone per le quali egli è responsabile secondo la presente
legge, almeno in tutti gli Stati nei quali la targa svizzera vale come
attestato di assicurazione.77 3 Possono essere escluse dall'assicurazione: a.78 79 le pretese del detentore per danni materiali causati da persone per le quali egli è responsabile secondo la presente legge; b.80 le pretese per danni materiali del coniuge e dei parenti in linea retta del detentore, come anche dei suoi fratelli e sorelle che
vivono in comunione domestica con lui; c.

le pretese per danni materiali, dei quali il detentore non è civilmente responsabile secondo la presente legge; d.

le pretese per infortuni avvenuti durante manifestazioni
sportive per le quali è stata stipulata l'assicurazione prescritta
nell'articolo 72.


Art. 64


81

Il Consiglio federale fissa gli importi fino a concorrenza dei quali
l'assicurazione sulla responsabilità civile deve soddisfare le pretese
della parte lesa in caso di lesione corporale e di danni materiali.


Art. 65

1 La parte lesa può agire direttamente contro l'assicuratore nei limiti
della copertura stipulata nel contratto d'assicurazione.

77

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5462 5464; FF 1995 I 29).

78

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5462 5464; FF 1995 I 29).

79

Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 23 giu. 1995 alla fine del presente testo.

80

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976
(RU 1975 1257 1857 n. III; FF 1973 II 1053).

81

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976
(RU 1975 1257 1857 n. III; FF 1973 II 1053).

Assicurazione
obbligatoria

Minimi
d'assicurazione

Azione diretta
contro
l'assicuratore.
Eccezioni

Legge federale

31

741.01

2 Le eccezioni derivanti dal contratto d'assicurazione o dalla legge
federale del 2 aprile 190882 sul contratto d'assicurazione non possono
essere opposte alla parte lesa.

3 L'assicuratore ha diritto di regresso contro lo stipulante o contro
l'assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto diritto di negare o ridurre le sue prestazioni secondo il contratto di assicurazione la legge
federale del 2 aprile 190883 sul contratto d'assicurazione.


Art. 66

1 Se le pretese delle parti lese superano la copertura stipulata nel contratto di assicurazione, il diritto dei singoli contro l'assicuratore è
ridotto proporzionatamente al rapporto fra detta copertura e il totale
delle pretese.

2 La parte lesa che per prima promuove un'azione, come anche
l'assicuratore convenuto, possono chiedere al giudice adito di invitare
le altre parti lese a promuovere la loro azione entro un determinato
termine davanti allo stesso giudice, indicando loro le conseguenze di
una omissione. Il giudice adito decide sulla ripartizione, fra le parti
lese, della prestazione dovuta dall'assicuratore. Nella ripartizione, le
pretese avanzate nei termini stabiliti devono essere soddisfatte per
prime, senza riguardo alle altre.

3 L'assicuratore che, ignorando l'esistenza di altre pretese, ha pagato in
buona fede a una delle parti lese una somma superiore alla quota che
proporzionatamente le spettava, è liberato dai suoi obblighi verso le
altre parti lese fino a concorrenza della somma pagata.


Art. 67

1 In caso di cambiamento del detentore, i diritti e gli obblighi derivanti
dal contratto d'assicurazione passano al nuovo detentore. Se la nuova
licenza di circolazione è allestita fondandosi su un'altra assicurazione
per la responsabilità civile, il precedente contratto diventa caduco.

2 Il precedente assicuratore ha diritto di recedere dal contratto entro
quattordici giorni da quando ha avuto conoscenza che il detentore è
cambiato.

3 Se il detentore, servendosi delle targhe di controllo del veicolo a
motore assicurato, adopera, invece di questo, un veicolo di riserva
della stessa categoria, l'assicurazione vale esclusivamente per questo
ultimo.

4 Un veicolo di riserva può essere adoperato soltanto con il permesso
dell'autorità competente. Se è adoperato più di trenta giorni, il deten82

RS 221.229.1 83

RS 221.229.1 Pluralità di parti
lese

Cambiamento
del detentore del
veicolo a motore.
Veicoli a motore
di riserva

Circolazione stradale 32

741.01

tore deve avvisare l'assicuratore. Se non lo avvisa o se il permesso
dell'autorità non è stato rilasciato, l'assicuratore ha diritto di regresso.


Art. 68

1 L'assicuratore è tenuto ad allestire un attestato di assicurazione per
l'autorità che rilascia la licenza di circolazione.

2 L'assicuratore deve notificare all'autorità la sospensione o la cessazione dell'assicurazione, le quali diventano efficaci verso le parti lese
solo con la restituzione della licenza di circolazione e delle targhe di
controllo, ma in ogni caso sessanta giorni dopo il ricevimento della
notificazione dell'assicuratore, salvo che l'assicurazione sia stata
precedentemente sostituita con un'altra. Non appena ricevuta la notificazione, l'autorità revoca la licenza di circolazione e ritira le targhe di
controllo.

3 Quando le targhe di controllo sono depositate presso l'autorità
competente, gli effetti dell'assicurazione sono sospesi. L'autorità ne
avverte l'assicuratore.84 Capo terzo: Casi speciali

Art. 69


85

1 Il detentore del veicolo a motore trainante è civilmente responsabile
del danno cagionato dal rimorchio o dal veicolo rimorchiato; le
disposizioni concernenti la responsabilità civile per i danni cagionati
dai veicoli a motore si applicano per analogia. Se il veicolo rimorchiato è guidato da un conducente, il suo detentore e quello del veicolo
trainante sono solidalmente responsabili.

2 L'assicurazione del veicolo a motore trainante sopperisce anche alla
responsabilità civile per i danni cagionati: a.

dal rimorchio;

b.

dal veicolo a motore rimorchiato non guidato da un conducente; c.

dal veicolo a motore rimorchiato guidato da un conducente, se
detto veicolo non è assicurato.

3 I rimorchi destinati al trasporto di persone possono essere messi in
circolazione solo se è stata stipulata un'assicurazione completiva per il 84

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975
(RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

85

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991
(RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

Attestato di
assicurazione,
sospensione e
cessazione
dell'assicurazione Rimorchi di
veicoli a motore;
veicoli
rimorchiati

Legge federale

33

741.01

rimorchio che garantisca i minimi d'assicurazione per tutto il convoglio fissati dal Consiglio federale giusta l'articolo 64.

4 La responsabilità civile del detentore del veicolo trainante per le
lesioni personali subìte dai passeggeri di rimorchi, nonché la responsabilità civile per i danni cagionati tra il veicolo trainante e il veicolo a
motore rimorchiato sono disciplinate dalla presente legge. Per i danni
materiali al rimorchio è civilmente responsabile il detentore del veicolo trainante giusta il Codice delle obbligazioni86.


Art. 70

1 La responsabilità civile dei ciclisti è disciplinata dal Codice delle
obbligazioni87.

2 Il contrassegno per i velocipedi può essere rilasciato solo se è stata
stipulata un'assicurazione per la responsabilità civile della persona che
usa il velocipede provvisto di detto contrassegno. L'assicurazione
sopperisce parimente alla responsabilità civile delle persone responsabili per coloro che usano il velocipede, segnatamente a quella del capo
di famiglia.

3 Il Consiglio federale fissa gli importi fino a concorrenza dei quali
l'assicurazione sulla responsabilità civile deve soddisfare le pretese
della parte lesa in caso di lesione corporale e di danni materiali.88 4 Possono essere escluse dall'assicurazione: a.89 le pretese per danni materiali del coniuge e dei parenti in linea retta del ciclista, come anche dei suoi fratelli e sorelle che
vivono in comunione domestica con lui; b.

le pretese per lesione corporale o morte del passeggero; c.

le pretese per il danneggiamento o la distruzione del velocipede o delle cose trasportate; d.

le pretese derivanti da infortuni avvenuti durante manifestazioni sportive per le quali è stata stipulata l'assicurazione
prescritta nell'articolo 72.

5 L'assicurazione non può essere sospesa ne cessare fintanto che il
contrassegno è valido.

6 L'assicuratore ha diritto di regresso verso la persona che ha usato
illecitamente il velocipede o il contrassegno.

7 Gli articoli 65 e 66 sono applicabili per analogia.

86

RS 220

87

RS 220

88

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976
(RU 1975 1257 1857 n. III; FF 1973 II 1053).

89

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976
(RU 1975 1257 1857 n. III; FF 1973 II 1053).

Velocipedi

Circolazione stradale 34

741.01


Art. 71


90

1 Il gerente di un'azienda dell'industria dei veicoli a motore è civilmente responsabile, come un detentore, dei danni cagionati da un
veicolo a motore consegnatogli per custodia, riparazione, manutenzione, trasformazione o per altri scopi simili. Il detentore e il suo
assicuratore non sono civilmente responsabili.

2 Il gerente designato nel capoverso 1 e il gerente di aziende che
costruiscono veicoli a motore e ne fanno commercio devono stipulare
un'assicurazione per la responsabilità civile estesa a tutti i loro veicoli
a motore e a quelli che hanno ricevuto. Le disposizioni concernenti
l'assicurazione del detentore sono applicabili per analogia.


Art. 72

1 Le disposizioni del presente articolo sono applicabili alle gare con
veicoli a motore o con velocipedi, la cui graduatoria è stabilita principalmente considerando la velocità raggiunta o per le quali è richiesta
una velocità media superiore a 50 km/h. Esse sono parimente applicabili quando il percorso è chiuso alla circolazione. Il Consiglio
federale può estendere le disposizioni del presente articolo ad altre
manifestazioni sportive.

2 Gli organizzatori sono civilmente responsabili del danno cagionato
dai veicoli dei partecipanti o dai veicoli degli accompagnatori o da altri
veicoli al servizio della manifestazione; le disposizioni sulla
responsabilità civile dei detentori di veicoli a motore sono applicabili
per analogia.

3 La responsabilità civile per i danni subìti dai partecipanti e dai loro
passeggeri, come anche dai veicoli al servizio della manifestazione
non è disciplinata nella presente legge.

4 Un'assicurazione deve sopperire alla responsabilità civile degli organizzatori, dei partecipanti e degli ausiliari verso i terzi, come spettatori,
altri utenti della strada e vicini. L'autorità che concede il permesso
d'organizzare la manifestazione stabilisce, secondo le circostanze, la
copertura minima d'assicurazione; questa non può essere, tuttavia,
inferiore a quella dell'assicurazione ordinaria. Gli articoli 65 e 66 sono
applicabili per analogia.

5 Se a un danno cagionato durante una manifestazione organizzata
senza permesso deve essere sopperito dall'assicurazione ordinaria del
veicolo a motore o del velocipede che l'ha cagionato, l'assicuratore ha
diritto di regresso verso le persone civilmente responsabili che sapevano o avrebbero dovuto sapere, prestando tutta la dovuta attenzione, 90

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976
(RU 1975 1257 1857 n. III; FF 1973 II 1053).

Aziende
dell'industria dei
veicoli a motore

Manifestazioni
sportive

Legge federale

35

741.01

che un'assicurazione speciale non era stata stipulata per la manifestazione.


Art. 73

1 La Confederazione e i Cantoni, quali detentori di veicoli a motore,
sono assoggettati alle disposizioni della presente legge concernenti la
responsabilità civile, ma non a quelle sull'obbligo dell'assicurazione.
Non sono inoltre assoggettati all'obbligo dell'assicurazione i veicoli a
motore per i quali la Confederazione garantisce come un assicuratore il
risarcimento dei danni da essi cagionati.

2 I velocipedi della Confederazione e dei Cantoni non sono assoggettati all'obbligo dell'assicurazione. La Confederazione e i Cantoni, in
quanto non siano civilmente responsabili in misura più estesa secondo
altre leggi, garantiscono però come un assicuratore il risarcimento dei
danni cagionati da detti velocipedi.

3 La Confederazione e i Cantoni liquidano conformemente alle disposizioni valide per le assicurazioni di responsabilità civile i sinistri
causati dai veicoli a motore, dai rimorchi e dai velocipedi di cui sono
civilmente responsabili. Comunicano al centro d'informazione
(art. 79a) i servizi competenti per la liquidazione.91

Art. 74


92

1 Gli istituti d'assicurazione ammessi in Svizzera a esercitare un'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore costituiscono e
gestiscono in comune l'Ufficio nazionale di assicurazione che è dotato
di personalità giuridica propria.

2 L'Ufficio nazionale di assicurazione ha i seguenti compiti: a.

copre la responsabilità per i danni causati in Svizzera da
veicoli a motore e rimorchi esteri nella misura in cui essi siano
sottoposti all'obbligo di concludere un'assicurazione in base
alla presente legge;

b.

gestisce il centro d'informazione di cui all'articolo 79a; c.

coordina la conclusione di assicurazioni di confine per i veicoli
a motore che entrano in Svizzera e non dispongono della
dovuta copertura assicurativa.

3 Il Consiglio federale disciplina: a.

l'obbligo di concludere un'assicurazione di confine; 91

Introdotto dal n.I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1 feb. 2003
(RU 2003 222 228; FF 2002 4093).

92

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1 feb. 2003
(RU 2003 222 228; FF 2002 4093).

Veicoli a motore
e velocipedi
della
Confederazione
e dei Cantoni

Ufficio nazionale
di assicurazione

Circolazione stradale 36

741.01

b.

la coordinazione delle prestazioni delle assicurazioni sociali
con quelle dell'Ufficio nazionale di assicurazione.

4 Esso può escludere o limitare il sequestro destinato ad assicurare le
pretese di risarcimento di danni causati da veicoli a motore o rimorchi
esteri.


Art. 75


93

1 Chi sottrae un veicolo a motore per farne uso è civilmente responsabile come un detentore. Il conducente risponde in solido con lui se
all'inizio del viaggio sapeva o poteva sapere, prestando l'attenzione
dovuta, che il veicolo era stato sottratto. Il detentore è civilmente corresponsabile, eccetto nei confronti degli utenti del veicolo, i quali
dall'inizio del viaggio sapevano o potevano sapere, prestando l'attenzione dovuta, che il veicolo era stato sottratto.

2 Il detentore e il suo assicuratore sulla responsabilità civile hanno il
diritto di regresso verso le persone che avevano sottratto il veicolo e
verso il conducente che dall'inizio del viaggio sapeva o poteva sapere,
prestando l'attenzione dovuta, che il veicolo era stato sottratto.

3 L'assicuratore non può addossare nessun onere finanziario al detentore cui non è imputabile colpa alcuna per la sottrazione del veicolo.


Art. 76


94

1 Gli istituti d'assicurazione ammessi in Svizzera a esercitare un'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore costituiscono e
gestiscono in comune il Fondo nazionale di garanzia che è dotato di
personalità giuridica propria.

2 Il Fondo nazionale di garanzia ha i seguenti compiti: a.

copre la responsabilità per i danni causati in Svizzera da
veicoli a motore, rimorchi e velocipedi non identificati o non
assicurati, nella misura in cui essi siano sottoposti all'obbligo
di concludere un'assicurazione in base alla presente legge; b.

copre la responsabilità per i danni causati da veicoli a motore e
rimorchi immatricolati in Svizzera nel caso in cui sia stato
dichiarato il fallimento dell'assicuratore della responsabilità
civile tenuto a versare prestazioni; c.

gestisce l'organismo d'indennizzo di cui all'articolo 79d.

93

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976
(RU 1975 1257 1857 n. III; FF 1973 II 1053).

94

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1 feb. 2003
(RU 2003 222 228; FF 2002 4093).

Veicoli a motore
usati
illecitamente

Fondo nazionale
di garanzia

Legge federale

37

741.01

3 Il Consiglio federale disciplina: a.

i compiti del Fondo nazionale di garanzia conformemente al
capoverso 2;

b.

la franchigia a carico della parte lesa per i danni materiali; c.

la coordinazione delle prestazioni delle assicurazioni sociali
con quelle del Fondo nazionale di garanzia 4 Nei casi previsti dal capoverso 2 lettera a, gli obblighi a carico del
Fondo nazionale di garanzia si riducono in proporzione equivalente
alle prestazioni che la parte lesa può pretendere da un'assicurazione
contro i danni o un'assicurazione sociale.

5 Il Consiglio federale può, nei casi previsti dal capoverso 2 lettera a: a.

obbligare il Fondo nazionale di garanzia a versare anticipazioni quando l'assenza di un assicuratore di responsabilità civile
tenuto a risarcire il danno è contestata; b.

limitare o escludere dalle prestazioni del Fondo nazionale di
garanzia le parti lese estere che risiedono in Paesi che non
applicano la reciprocità.

6 Mediante il pagamento dell'indennità alla parte lesa, il Fondo nazionale di garanzia subentra a quest'ultima nei diritti relativi ai danni di
natura analoga a quelli per i quali esso risponde.

a95 1 Il detentore di un veicolo a motore paga annualmente un contributo
secondo il tipo di rischio assicurato per la copertura dell'esborso giusta
gli articoli 74, 76, 79a e 79d.96 2 L'Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia
stabiliscono questi contributi, che devono essere approvati dall'Ufficio
federale delle assicurazioni private.97 3 Gli assicuratori di responsabilità civile degli autoveicoli riscuotono i
contributi con i premi.98 4 La Confederazione, le sue aziende e i suoi istituti sono esonerati
dall'obbligo di contribuire. I Cantoni detentori di veicoli a motore, che
non soggiacciono all'obbligo d'assicurazione sulla responsabilità civile (art. 73 cpv. 1), sono tenuti a pagare il contributo nella misura in cui
i loro veicoli sono assicurati.

95

Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1980, in vigore dal 1° gen. 1981
(RU 1980 1509; FF 1980 I 469). Vedi anche l'art. 108, qui di seguito.

96

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1 feb. 2003
(RU 2003 222 228).

97

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5462 5464; FF 1995 I 29).

98

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5462 5464; FF 1995 I 29).

Finanziamento
ed esecuzione

Circolazione stradale 38

741.01

5 Il Consiglio federale disciplina i particolari; stabilisce segnatamente
le basi di calcolo del contributo e la procedura d'approvazione.

b99 1 La parte lesa ha un diritto di azione diretta nei confronti dell'Ufficio
nazionale di assicurazione e del Fondo nazionale di garanzia.

2 L'Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia
sono sottoposti alla sorveglianza dell'Ufficio federale delle strade.

3 Le persone che assumono mansioni dell'Ufficio nazionale di assicurazione e del Fondo nazionale di garanzia o che ne sorvegliano
l'esecuzione sono tenute al segreto nei confronti di terzi. Nell'adempimento dei compiti loro affidati sono autorizzate a trattare o a fare
trattare i dati personali necessari, compresi i dati degni di particolare
protezione e i profili della personalità.

4 L'Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia
possono:

a.

affidare ai loro membri o a terzi l'esecuzione dei compiti di
loro competenza e designare un assicuratore gerente; b.

concludere accordi con altri uffici nazionali di assicurazione e
fondi nazionali di garanzia e con altri organismi esteri che si
occupano di compiti analoghi, per facilitare il traffico transfrontaliero e per tutelare le vittime della circolazione in questo
ambito.

5 Il Consiglio federale emana disposizioni sui compiti e sulle competenze dell'Ufficio nazionale di assicurazione e del Fondo nazionale di
garanzia per quanto concerne: a.

la copertura dei danni in Svizzera e all'estero; b.

la promozione e lo sviluppo della protezione assicurativa e
della protezione delle vittime della circolazione nel traffico
transfrontaliero.


Art. 77

1 Se i Cantoni rilasciano licenze di circolazione e targhe di controllo
per veicoli a motore o contrassegni per velocipedi senza che sia stata
stipulata l'assicurazione prescritta, essi sono civilmente responsabili,
nei limiti dei minimi d'assicurazione previsti nella presente legge, dei
danni per i quali sono tenuti i detentori di veicoli a motore o i ciclisti. I
Cantoni sono civilmente responsabili, nella stessa misura, se omettono
di revocare la licenza di circolazione e di ritirare le targhe di controllo
entro sessanta giorni dalla notificazione fatta dall'assicuratore confor99

Introdotto dal n.I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1 feb. 2003
(RU 2003 222 228; FF 2002 4093).

Disposizioni
comuni per
l'Ufficio
nazionale di
assicurazione e il
Fondo nazionale
di garanzia

Veicoli non
assicurati

Legge federale

39

741.01

memente all'articolo 68 oppure dopo che il detentore abbia informato
di aver ritirato definitivamente il veicolo dalla circolazione.100 2 Il Cantone o il suo assicuratore ha diritto di regresso verso il detentore che non poteva, in buona fede, ritenere di essere coperto
dall'assicurazione prescritta.

3 Le presenti disposizioni sono applicabili per analogia al rilascio di
licenze di circolazione e di targhe di controllo o di contrassegni per
velocipedi da parte della Confederazione.


Art. 78


101



Art. 79


102

a103 1 Il centro d'informazione fornisce alle parti lese e alle assicurazioni
sociali le informazioni necessarie per far valere le loro pretese d'indennizzo.

2 Il Consiglio federale stabilisce quali informazioni vanno fornite.

3 Esso può obbligare le autorità e i privati a fornire al centro d'informazione i dati necessari.

b104 1 Gli istituti d'assicurazione ammessi in Svizzera ad esercitare un'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore devono designare un mandatario per la liquidazione dei sinistri in ogni Paese
appartenente allo Spazio economico europeo. Ne comunicano il nome
e l'indirizzo ai centri d'informazione di questi Paesi e al centro
d'informazione di cui all'articolo 79a.

2 Il Consiglio federale può obbligare gli istituti d'assicurazione di cui
al capoverso 1 a designare mandatari per la liquidazione dei sinistri in
altri Paesi.

3 I mandatari per la liquidazione dei sinistri sono persone fisiche o
giuridiche che rappresentano, nel proprio Paese d'attività, gli istituti
d'assicurazione con sede in altri Paesi. Essi provvedono conforme100

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991
(RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

101

Abrogato dal n. 7 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni
(RS 832.20).

102

Abrogato n.I della LF del 4 ott. 2002 (RU 2003 222 228; FF 2002 4093).).

103 Introdotto dal n.I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1 feb. 2003 (RU 2003 222 228; FF 2002 4093).

104 Introdotto dal n.I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1 feb. 2003 (RU 2003 222 228; FF 2002 4093).

Centro
d'informazione

Mandatari per la
liquidazione dei
sinistri

Circolazione stradale 40

741.01

mente all'articolo 79c al trattamento e alla liquidazione delle richieste
d'indennizzo presentate dalle parti lese residenti nel loro Paese d'attività nei confronti degli istituti d'assicurazione da loro rappresentati.

4 Essi devono:

a.

essere domiciliati nel loro Paese d'attività; b.

disporre di poteri sufficienti per rappresentare gli istituti
d'assicurazione nei confronti delle parti lese e per soddisfare
integralmente le richieste d'indennizzo; c.

essere in grado di trattare i casi nella lingua ufficiale rispettivamente nelle lingue ufficiali del loro Paese d'attività.

5 Essi possono esercitare la loro attività per conto di uno o più istituti
d'assicurazione.

c105 1 Gli istituti d'assicurazione ammessi in Svizzera ad esercitare un'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore, i mandatari
incaricati in Svizzera della liquidazione dei sinistri, la Confederazione
e i Cantoni, nella misura in cui i loro veicoli non sono assicurati, come
pure l'Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di
garanzia devono rispondere entro tre mesi alle richieste d'indennizzo
avanzate dalle parti lese: a.

presentando un'offerta di risarcimento motivata, se la responsabilità non è contestata e il danno è stato quantificato; b.

fornendo una risposta motivata alle osservazioni formulate
nella richiesta, se la responsabilità è contestata o non è chiaramente stabilita o se il danno non è stato quantificato integralmente.

2 Il termine di tre mesi decorre dal momento in cui la richiesta con
pretese d'indennizzo concrete perviene all'organismo interpellato dalla
parte lesa.

3 Dopo la scadenza del termine di tre mesi vanno corrisposti gli interessi di mora. Sono fatte salve ulteriori pretese della parte lesa.

d106 1 Le parti lese domiciliate in Svizzera possono far valere le loro pretese
di responsabilità civile presso l'organismo d'indennizzo del Fondo
nazionale di garanzia se: 105 Introdotto dal n.I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1 feb. 2003 (RU 2003 222 228; FF 2002 4093).

106 Introdotto dal n.I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1 feb. 2003 (RU 2003 222 228; FF 2002 4093).

Liquidazione
dei sinistri

Organismo
d'indennizzo

Legge federale

41

741.01

a.

l'organismo interpellato per la liquidazione del sinistro non ha
rispettato le disposizioni dell'articolo 79c; b.

l'assicuratore estero della responsabilità civile tenuto a risarcire i danni non ha designato in Svizzera alcun mandatario per la
liquidazione dei sinistri; c.

il danno, verificatosi in un Paese il cui ufficio nazionale di
assicurazione ha aderito al sistema della carta verde, è stato
provocato da un veicolo a motore non identificabile o il cui
assicuratore non possa essere identificato entro due mesi.

2 Non sussiste nessuna pretesa nei confronti dell'organismo d'indennizzo se la parte lesa: a.

ha dato avvio in Svizzera o all'estero a un'azione legale per far
valere le sue pretese; oppure b.

ha inoltrato una richiesta d'indennizzo direttamente all'assicuratore estero ed esso ha fornito entro tre mesi una risposta
motivata.

e107 1 Gli articoli 79a-79d sono applicabili a un altro Paese soltanto se esso
accorda alla Svizzera la reciprocità.

2 L'Ufficio federale delle assicurazioni private pubblica una lista dei
Paesi che accordano la reciprocità.

Capo quarto: Rapporti con altre assicurazioni

Art. 80


108

La parte lesa, assicurata conformemente alle legge del 20 marzo
1981109 sull'assicurazione contro gli infortuni, conserva i diritti che le
spettano in virtù della presente legge.


Art. 81


110

Se una persona assoggettata all'assicurazione militare è uccisa o ferita
da un veicolo militare, la Confederazione risarcisce i danni esclusiva107 Introdotto dal n.I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1 feb. 2003

(RU 2003 222 228; FF 2002 4093).

108

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

109 RS

832.20

110

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 19 giu. 1992 sull'assicurazione militare, in
vigore dal 1° gen. 1994 (RS 833.1).

Reciprocità

Assicurazione
obbligatoria
contro gli
infortuni

Assicurazione
militare

Circolazione stradale 42

741.01

mente secondo la legge federale del 19 giugno 1992111 su l'assicurazione militare.

Capo quinto: Disposizioni comuni

Art. 82


112

Le assicurazioni prescritte nella presente legge devono essere stipulate
con un istituto d'assicurazione ammesso a esercitare in Svizzera. È
fatto salvo il riconoscimento di assicurazioni stipulate all'estero per
veicoli esteri.


Art. 83

1 L'azione di risarcimento o di riparazione derivante da infortuni
cagionati da veicoli a motore o da velocipedi si prescrive in due anni
dal giorno in cui la parte lesa conobbe il danno e la persona responsabile, ma in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno
dell'infortunio. Se l'azione deriva da un reato per il quale la legislazione penale stabilisce una prescrizione più lunga, questa è applicabile
anche all'azione civile.

2 L'interruzione della prescrizione verso la persona civilmente responsabile vale anche verso l'assicuratore, e viceversa.

3 Il diritto di regresso fra le persone civilmente responsabili di un
infortunio cagionato da veicoli a motore o da velocipedi, come anche
gli altri diritti di regresso previsti nella presente legge si prescrivono in
due anni dal giorno in cui la prestazione fu effettuata integralmente e il
responsabile fu noto.

4 Per il rimanente, è applicabile il Codice delle obbligazioni113.


Art. 84


114



Art. 85


115


Art. 86

Nelle vertenze relative alle pretese derivanti da infortuni cagionati da
veicoli a motore o da velocipedi, il giudice apprezza i fatti senza essere 111

RS 833.1

112

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° apr. 1994
(RU 1993 3330, 1994 815; FF 1993 I 609).

113

RS 220

114 Abrogato dal n. 17 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

115

Abrogato dal n. I lett. d dell'all. alla LF del 18 dic. 1987 sul diritto privato internazionale
(RS 291).

Assicuratore

Prescrizione

Apprezzamento
delle prove

Legge federale

43

741.01

vincolato dalle disposizioni della procedura cantonale concernenti le
prove.


Art. 87

1 Ogni convenzione, che esclude o limita la responsabilità civile stabilita nella presente legge, è nulla.

2 Ogni convenzione che stabilisce un risarcimento manifestamente
insufficiente è impugnabile entro un anno dalla sua conclusione.


Art. 88

Se le prestazioni dell'assicurazione non soddisfano integralmente una
parte lesa, l'assicuratore può far valere il suo diritto di regresso verso
la persona civilmente responsabile o l'assicurazione per la responsabilità civile di quest'ultima, solo se la parte lesa non subisce alcun
pregiudizio.


Art. 89

1 Il Consiglio federale può esentare, totalmente o parzialmente, dalle
disposizioni del presente titolo i veicoli a motore con potenza motrice
o velocità minime e quelli che sono usati raramente sulle strade
pubbliche.

2 Esso emana le necessarie prescrizioni concernenti l'assicurazione per
i veicoli provvisti di targhe professionali o trasferibili e in casi simili.

3 Contro le decisioni delle autorità cantonali sull'assoggettamento di
un veicolo, di un'azienda dell'industria dei veicoli a motore o di una
manifestazione sportiva alle disposizioni della presente legge concernenti la responsabilità civile e l'obbligo d'assicurazione è dato ricorso,
entro trenta giorni, al Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, che decide definitivamente116.

Titolo quinto: Disposizioni penali

Art. 90

1. Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute
nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio
federale, è punito con l'arresto o con la multa.

116

Ora, contro la decisione del DATEC è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al
TF (art. 97 e segg. OG, nel testo del 20 dic. 1968 - RS 173.110). Attualmente:
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
(RU 1998 1794 art. 1 cpv. 2).

Convenzione

Condizioni per il
regresso

Disposizioni
completive sulla
responsabilità
civile e
sull'assicurazione Infrazione alle
norme della
circolazione

Circolazione stradale 44

741.01

2.117 Chiunque, violando gravemente le norme della circolazione,
cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di
detto pericolo, è punito con la detenzione o con la multa.

3.118 L'articolo 237 numero 2 del Codice penale svizzero119 non è
applicabile in questi casi.


Art. 91

1 Chiunque, in stato di ebrietà, conduce un veicolo a motore, è punito
con la detenzione o con la multa.120 2 Chiunque, in stato di ebrietà conduce un veicolo senza motore, è
punito con l'arresto o con la multa.

3 La stessa pena è comminata a chiunque, intenzionalmente, si oppone
o si sottrae alla prova del sangue, che è stata ordinata o che egli deve
presumere che lo sia, o a un esame sanitario completivo oppure ne
elude lo scopo.121


Art. 92

1

Chiunque, in caso d'infortunio, non osserva i doveri impostigli dalla presente legge, è punito con l'arresto o con la multa.

2

Il conducente, che, dopo avere ucciso o ferito una persona in un infortunio della circolazione, si dà alla fuga, è punito con la detenzione.


Art. 93

1.

Chiunque, intenzionalmente, compromette la sicurezza di un veicolo, in modo che ne risulti pericolo d'infortunio, è punito con la
detenzione o con la multa.
Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è dell'arresto o della multa.

2. Chiunque conduce un veicolo, di cui sa o dovrebbe sapere,
prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni, è punito con l'arresto o con la multa.
La stessa pena è comminata al detentore o a colui che è responsabile
come un detentore dello stato di sicurezza del veicolo, se tollera intenzionalmente o per negligenza l'uso di un veicolo che non è conforme
alle prescrizioni.

117

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975
(RU 1975 1257; RS 741.01 art. 1; FF 1953 II 1053).

118

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975
(RU 1975 1257; RS 741.01 art. 1; FF 1953 II 1053).

119

RS 311.0

120

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975
(RU 1975 1257; RS 741.01 art. 1; FF 1953 II 1053).

121

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991
(RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

Conducenti ebbri

Inosservanza dei
doveri in caso
d'infortunio

Stato difettoso
del veicolo

Legge federale

45

741.01


Art. 94

1. Chiunque sottrae un veicolo a motore per farne uso e chiunque
circola, come conducente o passeggero, con questo veicolo, sapendo
sin dall'inizio che è stato sottratto, è punito con la detenzione o con la
multa.
Se uno degli autori è un congiunto o un membro della comunione
domestica del detentore e se il conducente è titolare della licenza di
condurre richiesta, il perseguimento penale è promosso solo a querela
di parte; la pena è dell'arresto o della multa.

2. Chiunque per un viaggio cui evidentemente non è autorizzato, usa
un veicolo a motore affidatogli, è punito, a querela di parte, con
l'arresto o con la multa.

3. Chiunque sottrae un velocipede senza averne diritto è punito con
l'arresto o con la multa.122 Se l'autore è un congiunto o un membro
della comunione domestica del possessore, il perseguimento penale è
promosso solo a querela di parte.

4. L'articolo 143 del Codice penale svizzero123 non è applicabile in
questi casi.


Art. 95

1. Chiunque conduce un veicolo a motore senza essere titolare della
licenza di condurre richiesta,
chiunque non osserva le limitazioni o le altre condizioni speciali cui è
subordinata la sua licenza,
chiunque mette un veicolo a motore a disposizione di un conducente,
del quale sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione imposta
dalle circostanze, che non è titolare della licenza richiesta, chiunque si esercita alla guida senza essere titolare della licenza per
allievo conducente o senza essere accompagnato conformemente alle
prescrizioni,
chiunque, in un esercizio di guida, assume il compito di accompagnare
un allievo senza adempire le condizioni richieste, chiunque, senza essere titolare di una licenza per maestro conducente,
dà professionalmente lezioni di guida, è punito con l'arresto o con la multa.

2. Chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene la licenza di
condurre o la licenza per allievo conducente gli sia stata rifiutata o
revocata, è punito con l'arresto non inferiore a dieci giorni e con la
multa.

122

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991
(RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

123

RS 311.0. Ora: l'art. 141 del Codice penale.

Furto d'uso

Conducenti
senza licenza di
condurre

Circolazione stradale 46

741.01


Art. 96

1. Chiunque conduce un veicolo a motore o circola con un rimorchio
trainato da un veicolo a motore, senza la licenza di circolazione o le
targhe di controllo richieste,
chiunque, senza permesso, effettua viaggi subordinati dalla presente
legge a un permesso speciale, chiunque non osserva le limitazioni o le altre condizioni, in particolare
circa il peso totale ammesso del veicolo, cui una licenza di circolazione o un permesso è subordinato in virtù della presente legge o nel
singolo caso,
è punito con l'arresto o con la multa 2. Chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene sappia o dovesse
sapere, prestando l'attenzione dovuta, che non sussiste la prescritta
assicurazione di responsabilità civile, è punito con la detenzione e la
multa.
Nei casi di lieve gravità, il colpevole è punito con la multa.124 3. Le stesse pene sono comminate al detentore o a chi, in sua vece,
dispone del veicolo, se conosce o, prestando tutta l'attenzione richiesta
dalle circostanze, dovrebbe conoscere l'infrazione.


Art. 97

1. Chiunque usa licenze o targhe di controllo che non sono state
rilasciate per lui ne per il suo veicolo, chiunque, nonostante un avvertimento dell'autorità, non restituisce le
licenze o le targhe di controllo che non sono più valide o che sono
state revocate,
chiunque cede a terzi l'uso di licenze o di targhe di controllo che non
sono state rilasciate per essi ne per i loro veicoli,
chiunque, dando informazioni non esatte, dissimulando fatti importanti
o presentando certificati falsi, ottiene fraudolentemente una licenza o
un permesso,
chiunque, per farne uso, altera o contraffà targhe di controllo o
contrassegni per velocipedi,
chiunque usa targhe di controllo o contrassegni per velocipedi, alterati
o contraffatti,
chiunque, intenzionalmente, si appropria illecitamente di targhe di
controllo di contrassegni per velocipedi allo scopo di usarli egli stesso
o di cederne l'uso a terzi, è punito con la detenzione o con la multa.

2. Le disposizioni speciali del Codice penale svizzero125 non sono
applicabili a questi casi.

124

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5462 5464; FF 1995 I 29).

125

RS 311.0

Veicoli a motore
senza licenza di
circolazione

Abuso della
licenza e delle
targhe

Legge federale

47

741.01


Art. 98

Chiunque, intenzionalmente, sposta o danneggia un segnale e chiunque, intenzionalmente, toglie, rende illeggibile o modifica un segnale o
una demarcazione,

chiunque non avverte la polizia di avere involontariamente danneggiato un segnale,
chiunque pone un segnale o traccia una demarcazione senza il consenso dell'autorità,
è punito con l'arresto o con la multa.


Art. 99

1. Chiunque mette in commercio veicoli, parti staccate o accessori
sottoposti all'esame del tipo, che non sono conformi a un modello
approvato, è punito con la multa.

2. Il detentore che, dopo avere ripreso un veicolo a motore o il rimorchio di un veicolo a motore da un altro detentore o dopo avere trasferito il luogo di stanza da un Cantone a un altro, non richiede la nuova
licenza nel termine stabilito, è punito con una multa sino a 100 franchi.

3.126 Il conducente di un veicolo che non porta con sè le licenze o i
permessi necessari è punito con la multa .

3.bis127 Chiunque su domanda si rifiuta di presentare agli organi di
controllo le licenze o i permessi necessari è punito con la multa.

4. Chiunque circola con un velocipede sprovvisto di contrassegno
valido,
chiunque lascia usare ad altri, segnatamente a un fanciullo, un velocipede sprovvisto di contrassegno valido,
è punito con la multa.

5. Chiunque imita gli effetti degli speciali segnalatori dei veicoli del
servizio antincendio, del servizio sanitario e della polizia o di quelli
dei veicoli postali di montagna,
chiunque usa illecitamente distintivi della polizia stradale,
è punito con l'arresto o con la multa.

6. Chiunque illecitamente usa un altoparlante su un veicolo a motore è
punito con l'arresto o con la multa.

7.

Chiunque organizza illecitamente manifestazioni sportive con veicoli a motore o velocipedi o effettua corse di prova, o non prende,
per tali manifestazioni o corse autorizzate, le misure di sicurezza
richieste, è punito con l'arresto o con la multa.

126

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° set. 1996
(RU 1996 1075 1977; FF 1993 III 581).

127

Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975
(RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

Segnali e
demarcazioni

Altre infrazioni

Circolazione stradale 48

741.01

8.128 Chiunque mette in commercio apparecchi o dispositivi che ostacolano, perturbano o vanificano i controlli ufficiali della circolazione
stradale, li acquista, li monta o li trasporta nei veicoli, li fissa su
quest'ultimi o li usa in qualsiasi modo,
chiunque contribuisce a far pubblicità a tali apparecchi o dispositivi, è
punito con l'arresto o con la multa.


Art. 100

1. Salvo disposizione espressa e contraria della presente legge, anche
la negligenza è punibile.
Nei casi particolarmente lievi, il prevenuto può essere esentato da
qualsiasi pena.

2. La stessa pena del conducente è comminata al datore di lavoro o al
superiore che induce il conducente di un veicolo a motore a commettere un reato secondo la presente legge oppure che non lo impedisce
secondo le sue possibilità.129
Se per l'atto commesso è comminato solo l'arresto o la multa, il
giudice può attenuare la pena del conducente o esentare questo da ogni
pena, qualora sia giustificato dalle circostanze.

3. La persona che accompagna un allievo conducente è responsabile
dei reati commessi durante gli esercizi di guida, se contravviene agli
obblighi che le incombono in virtù della sua funzione.
L'allievo conducente è responsabile delle infrazioni che avrebbe dovuto evitare secondo il suo grado di istruzione.

4. Nei viaggi ufficiali urgenti, il conducente di un veicolo del servizio
antincendio, del servizio sanitario o della polizia che ha usato gli
speciali segnalatori prescritti e la prudenza imposta dalle particolari
circostanze non è punibile per avere violato le norme e le misure
speciali concernenti la circolazione.


Art. 101

1 Chiunque, all'estero, commette un'infrazione alle norme della circolazione o un'altra infrazione connessa alla circolazione, per la quale il
diritto federale commina una pena privativa della libertà, ed è punibile
secondo il diritto straniero, è perseguito nella Svizzera, a istanza delle
competenti autorità straniere, in quanto risieda e dimori nella Svizzera
e non accetti la giurisdizione penale straniera.

128

Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991
(RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

129

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975
(RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

Punibilità

Infrazioni
commesse
all'estero

Legge federale

49

741.01

2 Il giudice applica le disposizioni penali, ma non pronuncia pene
privative della libertà, se il diritto del luogo dove l'infrazione è stata
commessa non ne commina.


Art. 102


130

1. Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale svizzero131 salvo disposizione contraria della presente legge.

2. Sono riservate le disposizioni speciali del Codice penale svizzero e
la legislazione sulla polizia ferroviaria.


Art. 103

1 Il Consiglio federale può comminare l'arresto o la multa alle persone
che violano le sue prescrizioni d'esecuzione alla presente legge.

2 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

3 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sul controllo delle
sentenze penali che non sono iscritte nel casellario giudiziale federale.

Titolo sesto: Disposizioni esecutive e finali

Art. 104

1 La polizia e le autorità penali devono informare le competenti autorità di qualsiasi infrazione che può giustificare un provvedimento
amministrativo previsto nella presente legge.

2 Gli organi di polizia comunicano all'Ufficio federale di statistica, in
forma anonimizzata, per scritto o per via elettronica, gli incidenti della
circolazione stradale che hanno registrato. L'Ufficio federale di statistica rileva i dati per scopi statistici. Per il rimanente è applicabile la
legge del 9 ottobre 1992132 sulla statistica federale.133 3 ...134

4 ...135

5 I Cantoni devono comunicare il nome dei detentori di veicoli e dei
loro assicuratori, se il richiedente rende verosimile un sufficiente interesse. L'elenco dei detentori di veicoli può essere pubblicato.

130

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975
(RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

131

RS 311.0

132 RS 431.01 133

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1999, in vigore dal 1° ott. 2003
(RU 2000 2795 311, 2003 3368; FF 1997 IV 1029).

134 Abrogato dal n. I della LF del 18 giu. 1999 (RU 2000 2795; FF 1997 IV 1029).

135

Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1975 (RU 1975 1257; FF 1973 II 1053).

Rapporti con
altre leggi penali

Disposizioni
penali
completive,
perseguimento
penale, controllo
penale

Avvisi

Circolazione stradale 50

741.01

a136 1 La Confederazione gestisce in collaborazione con i Cantoni un
registro informatizzato dei veicoli e dei detentori di veicoli (MOFIS).
2 Il registro serve all'adempimento dei compiti legali seguenti: a.

controllo dell'ammissione alla circolazione, dell'assicurazione
dei veicoli, dello sdoganamento e dell'imposizione ai sensi
della legge federale del 21 giugno 1996137 sull'imposizione
degli autoveicoli;

b.

allestimento della statistica dei veicoli; c.138 identificazione del detentore, protezione delle vittime della circolazione e ricerca; d.

requisizione e locazione di veicoli a favore dell'esercito, della
protezione civile e dell'approvvigionamento economico del
Paese.

3 Il registro comprende tutti i veicoli immatricolati attualmente e in
passato in Svizzera, i nomi, le date di nascita, gli indirizzi e i Paesi
d'origine dei detentori come pure le indicazioni relative alla loro
assicurazione di responsabilità civile.139 4 Oltre all'ufficio federale competente per la gestione del registro, le
autorità seguenti trattano nel registro i dati personali e i dati relativi ai
veicoli:

a.

le autorità federali e cantonali competenti per il rilascio e la
revoca delle licenze di circolazione; b.

l'autorità competente per l'adempimento dei compiti secondo
il capoverso 2 lettera d.

5 I servizi seguenti possono accedere ai dati contenuti nel registro
mediante procedura di richiamo: a.

autorità federali e cantonali competenti per gli esami dei
veicoli;

b.

Ufficio federale di statistica per quanto attiene ai dati relativi ai
veicoli;

136

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1999, in vigore dal 1° ott. 2003
(RU 2000 2795 311, 2003 3368; FF 1997 IV 1029).

137 RS

641.51

138

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° ott. 2003
(RU 2003 222 3368; FF 2002 4093).

139

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° ott. 2003
(RU 2003 222 3368; FF 2002 4093).

Registro dei
veicoli e dei
detentori di
veicoli

Legge federale

51

741.01

c.140 Ufficio nazionale di assicurazione e Fondo nazionale di garanzia, nella misura in cui ciò sia necessario per l'adempimento
dei loro compiti. Essi possono trasmettere a terzi i dati del
registro nell'ambito delle disposizioni della presente legge.

d.

autorità doganali e di polizia per quanto attiene ai dati necessari per il controllo dell'ammissione alla circolazione, l'identificazione del detentore e del suo assicuratore come anche la
ricerca;

e.

autorità doganali per quanto attiene ai dati necessari per il
controllo dello sdoganamento e dell'imposizione ai sensi della
legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli autoveicoli.

6 Il Consiglio federale fissa le modalità, segnatamente: a.

la responsabilità del trattamento dei dati; b.

il catalogo dei dati raccolti e la loro durata di conservazione; c.

la procedura di notifica; d.

la rettifica dei dati; e.

l'organizzazione e la gestione del sistema informatizzato di
trattamento dei dati;

f.141 la collaborazione con le autorità e le organizzazioni interessate;

g.

le autorità cui i dati possono essere di caso in caso comunicati; h.

la sicurezza dei dati.

7 Il Consiglio federale può autorizzare le autorità del Principato del
Liechtenstein che svolgono i compiti enumerati nei capoversi 4 e 5 a
partecipare alla gestione e all'utilizzazione del registro.

b142 1 L'ufficio federale competente in materia di circolazione stradale
gestisce in collaborazione con i Cantoni un registro informatizzato
delle misure amministrative (ADMAS).

2

Il registro ADMAS serve all'adempimento dei compiti legali seguenti:

a.

rilascio di licenze d'allievo conducente, di licenze di condurre
e di licenze per maestri conducenti; 140

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° ott. 2003
(RU 2003 222 3368; FF 2002 4093).

141

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° ott. 2003
(RU 2003 222 3368; FF 2002 4093).

142 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1999, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2795 2798; FF 1997 IV 1029).

Registro delle
misure amministrative

Circolazione stradale 52

741.01

b.

esecuzione di procedimenti amministrativi e penali contro
conducenti di veicoli; c.

allestimento della statistica delle misure amministrative.

3 Il registro ADMAS comprende tutte le misure amministrative decise
da autorità svizzere, come anche da autorità straniere contro persone
domiciliate in Svizzera: a.

rifiuto e revoca di licenze e permessi; b.

divieto di circolare; c.

divieto di far uso della licenza di condurre svizzera ordinato da
autorità straniere;

d.

divieto di far uso della licenza di condurre straniera; e.

ammonimenti;

f.

esami psicologici e medici in materia di circolazione stradale; g.

oneri imposti;

h.

nuovo esame di conducente; i.

partecipazione a corsi d'educazione stradale come formazione
complementare;

j.

revoca o modifica delle misure ai sensi delle lettere a-i.

4 Oltre all'ufficio federale competente in materia di circolazione
stradale, le autorità federali e cantonali competenti per il rilascio e la
revoca delle licenze trattano dati personali contenuti nel registro
ADMAS.

5 Nell'ambito di procedure per il giudizio delle infrazioni in materia di
circolazione stradale, le autorità preposte al perseguimento penale e
quelle giudiziarie possono consultare il registro ADMAS mediante
procedura di richiamo.

6 Il Consiglio federale fissa le modalità, segnatamente: a.

la responsabilità del trattamento dei dati; b.

il catalogo dei dati raccolti e la loro durata di conservazione; c.

la procedura di notifica; d.

la rettifica dei dati; e.

l'organizzazione e la gestione del sistema informatizzato di
trattamento dei dati;

f.

la collaborazione con le autorità interessate; g.

le autorità cui i dati possono essere di caso in caso comunicati; h.

la sicurezza dei dati.

Legge federale

53

741.01

7 Il Consiglio federale può autorizzare le autorità del Principato del
Liechtenstein che svolgono i compiti enumerati nei capoversi 4 e 5 a
partecipare alla gestione e all'utilizzazione del registro.

c143 1 L'Ufficio federale delle strade gestisce in collaborazione con i Cantoni
un registro automatizzato delle autorizzazioni a condurre (FABER).

2 Il registro serve all'adempimento dei compiti legali seguenti: a.

rilascio di licenze per allievo conducente, licenze di condurre e
licenze per maestri conducenti; b.

controlli delle autorizzazioni a condurre civili e militari; c.

allestimento della statistica delle autorizzazioni a condurre.

3 Il registro contiene: a.

le autorizzazioni a condurre rilasciate da autorità svizzere o da
autorità straniere per persone residenti in Svizzera; b.

le attuali revoche di licenze di condurre, gli attuali rifiuti, i non
riconoscimenti e i divieti di circolazione decisi da autorità
svizzere;

c.

le attuali revoche di licenze di condurre, gli attuali rifiuti, i non
riconoscimenti e i divieti di circolare decisi da autorità straniere contro persone residenti in Svizzera o titolari di una licenza
per allievo conducente o una licenza di condurre svizzera.

4 Oltre all'Ufficio federale delle strade, trattano dati personali contenuti nel registro le autorità della Confederazione e dei Cantoni
competenti per il rilascio e la revoca delle licenze di condurre.

5 I servizi seguenti possono accedere ai dati contenuti nel registro
mediante procedura di richiamo: a.

la polizia stradale e le autorità doganali, per quanto attiene ai
dati richiesti al fine di controllare l'autorizzazione a condurre; b.

le autorità incaricate del perseguimento penale e le autorità
giudiziarie per quanto attiene a tutti i dati nel quadro delle
procedure in cui devono giudicare le infrazioni al diritto della
circolazione stradale.

6 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente per quanto
concerne:

a.

la responsabilità del trattamento dei dati; b.

il catalogo dei dati da rilevare e il loro periodo di conservazione; 143

Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2002 2767 2781; FF 1999 3837).

Registro delle
autorizzazioni a
condurre

Circolazione stradale 54

741.01

c.

la procedura di notificazione; d.

la rettifica dei dati; e.

l'organizzazione e la gestione del sistema automatizzato di
trattamento dei dati;

f.

la collaborazione con le autorità interessate; g.

le autorità cui i dati possono essere di caso in caso comunicati; h.

la sicurezza dei dati.

7 Il Consiglio federale può autorizzare le autorità del Principato del
Liechtenstein, che adempiono i compiti di cui ai capoversi 4 e 5, a
partecipare alla gestione e all'esercizio del registro.


Art. 105

1 È riservato il diritto dei Cantoni di istituire l'imposta sui veicoli e di
riscuotere tasse. Le tasse cantonali di transito sono tuttavia vietate.

2 Dall'inizio del mese in cui il luogo di stanza di un veicolo a motore è
trasferito in un altro Cantone, competente a riscuotere l'imposta è il
nuovo Cantone di stanza. Il Cantone di precedente stanza deve
rimborsare le imposte che ha riscosso dopo l'inizio di detto mese.

3 Il nuovo Cantone di stanza può riscuotere imposte o tasse sui velocipedi solo se la validità del contrassegno rilasciato dal Cantone, nel
quale il velocipede era prima di stanza, è scaduta.

4 I Cantoni possono riscuotere imposte sui veicoli a motore della
Confederazione per l'uso fuori servizio. I velocipedi della Confederazione sono esenti da qualsiasi imposta e tassa.

5 La riscossione di tasse d'entrata sui veicoli a motore esteri è riservata
alla Confederazione. Il Consiglio federale decide dell'introduzione di
dette tasse.

6 Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, stabilisce le condizioni,
cui l'imposizione dei veicoli a motore esteri che rimangono in
Svizzera un certo tempo è subordinata. Il Cantone, in cui il veicolo si
trova prevalentemente, è competente a riscuotere l'imposta.


Art. 106

1 Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni esecutive della
presente legge e designa le autorità federali competenti per eseguirla.
Può autorizzare l'Ufficio federale delle strade a disciplinare i particolari.144 144

Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2002 2767 2781; FF 1999 3837).

Imposte e tasse

Esecuzione della
legge

Legge federale

55

741.01

2 Per il rimanente, i Cantoni sono incaricati di eseguire la presente
legge. Essi prendono le misure necessarie a tale scopo e designano le
autorità cantonali competenti.

3 I Cantoni rimangono competenti a emanare prescrizioni completive
sulla circolazione stradale, in quanto non concernano i veicoli a motore, i velocipedi e i veicoli ferrotranviari.

4 Il Consiglio federale può sottoporre a periti o a commissioni speciali
problemi concernenti l'esecuzione della presente legge. ...145 5 Il Consiglio federale è autorizzato a prendere provvisoriamente, finche la materia sia disciplinata per legge, tutte le misure imposte dai
progressi tecnici nel settore della circolazione stradale e dall'esecuzione di convenzioni internazionali.

6 Per le persone che godono di privilegi e immunità diplomatici, il
Consiglio federale può disciplinare diversamente la competenza delle
autorità e prevedere le altre eccezioni alla presente legge derivanti
dagli usi internazionali.

7 Il Consiglio federale può conchiudere con gli Stati esteri convenzioni
concernenti il traffico dei veicoli a motore attraverso i confini.
Nell'ambito di queste convenzioni, esso può concedere eccezionalmente autorizzazioni per viaggi di veicoli svizzeri o esteri con pesi
superiori a quelli stabiliti nell'articolo 9, per quanto sia consentito
dagli interessi della sicurezza della circolazione e della protezione
ecologica.146

8 Il Consiglio federale può vietare, contingentare, sottomettere ad
autorizzazione o ad altre restrizioni i viaggi di veicoli stranieri, se uno
Stato estero ordina tali provvedimenti nei confronti dei veicoli svizzeri
e dei loro conducenti, oppure applica loro prescrizioni di circolazione
più severe rispetto a quelle applicate ai propri veicoli e loro conducenti.147 9 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali concernenti la costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli, l'equipaggiamento degli utenti dei veicoli e il riconoscimento reciproco delle
perizie relative. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni può aderire agli emendamenti dei
regolamenti tecnici relativi a questi accordi ove non sia necessario
adattare il diritto svizzero. Può anche riprendere le modifiche degli 145

Sec. e terzo per. abrogati dal n. I della LF del 14 dic. 2001
(RU 2002 2767 2781; FF 1999 3837).

146

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975
(RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

147

Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975
(RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

Circolazione stradale 56

741.01

allegati dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957148 relativo al
trasporto internazionale su strada delle merci pericolose.149 150 10 Il Consiglio federale può sottoporre ad autorizzazione determinati
lavori ai veicoli, nella misura in cui lo esigano la sicurezza della circolazione o la protezione dell'ambiente. Esso fissa le esigenze poste al
rilascio dell'autorizzazione e disciplina la sorveglianza.151

Art. 107

1 Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

2 Esso emana le disposizioni transitorie necessarie, in particolare per
adeguare alla presente legge i contratti di assicurazione per la responsabilità civile esistenti.

3 Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, in
particolare la legge federale del 15 marzo 1932152 sulla circolazione
degli autoveicoli e dei velocipedi.


Art. 108


153

I nuovi articoli 76 e 76a s'applicano, dalla loro entrata in vigore, anche
ai sinistri accaduti prima e non ancora liquidati. Il Consiglio federale
disciplina i particolari.

Data dell'entrata in vigore:
art. 10 cpv. 3, 104 a 107: 1° ottobre 1959154
art. 58 a 75, 77 a 89155, 96, 97, 99 n. 4: 1° gennaio 1960156
art. 8, 9, 93, 100, 101, 103: 1° novembre 1960157
art. 10 cpv. 1, 2, 4, art. 95, 99 n. 3: 1° dicembre 1960158
le rimanenti disposizioni, salvo l'art. 12: 1° gennaio 1963159
art. 12: 1° marzo 1967160 148

RS 0.741.621 149 Per. introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 2767 2781; FF 1999 3837).

150

Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71 77;
FF 1986 III 185).

151

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1993
3330,1994 815; FF 1993 I 609).

152

[CS 7 535 555; RU 1948 478, 1949 II 1525 art. 4, 1960 1205 art. 28 cpv. 1 n. 1, 1365
art. 4 cpv. 6, 1962 art. 99 cpv. 3] 153

Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1980, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 1509; FF
1980 I 469).

154

N. 4 del DCF del 25 ago. 1959 (RU 1959 725).

155

Gli art. 78 e 85 sono abrogati.

156

Art. 61 cpv. 1 dell'O del 20 nov. 1959 (RS 741.31). Vedi nondimeno gli art. 71 cpv. 1 e 73
cpv. 1 di questa O.

157

Art. 29 cpv. 1 lett. a, art. 30 del DCF del 21 ott. 1960 [RU 1960 1205] 158

Art. 4 cpv. 1 del DCF dell'8 nov. 1960 [RU 1960 1365] 159

Art. 99 cpv. 2 dell'O del 13 nov. 1962 (RS 741.11).

160

Art. 14 cpv. 1 del DCF del 22 nov. 1966 [RU 1966 1531] Disposizioni
finali

Disposizione
transitoria della
revisione del
1980

Legge federale

57

741.01

Disposizione finale della modificazione del 23 giugno 1995161 1

L'articolo 63 capoverso 3 lettera a modificato è applicabile a tutti i sinistri che si verificano dopo l'entrata in vigore della presente modificazione. Sono inefficaci le disposizioni del contratto d'assicurazione
aventi tenore diverso.

2

I contratti di assicurazione devono essere adeguati all'articolo 63 capoverso 3 lettera a modificato, entro la fine dell'anno di assicurazione.

161

RU 1995 5462; FF 1995 I 29

Circolazione stradale 58

741.01