01.05.2024 - * / In vigore
01.01.2024 - 30.04.2024
01.10.2023 - 31.12.2023
01.09.2023 - 30.09.2023
01.07.2023 - 31.08.2023
01.01.2020 - 30.06.2023
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.09.2017 - 31.12.2017
01.10.2016 - 31.08.2017
01.08.2016 - 30.09.2016
01.07.2016 - 31.07.2016
20.05.2015 - 30.06.2016
01.01.2015 - 19.05.2015
01.07.2014 - 31.12.2014
11.06.2014 - 30.06.2014
01.06.2014 - 10.06.2014
01.01.2014 - 31.05.2014
27.12.2013 - 31.12.2013
01.07.2013 - 26.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
01.05.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.04.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.07.2010 - 31.12.2010
01.01.2010 - 30.06.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.09.2008 - 31.12.2008
01.04.2008 - 31.08.2008
01.01.2008 - 31.03.2008
01.05.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.04.2007
01.12.2005 - 31.12.2006
01.02.2005 - 30.11.2005
01.01.2005 - 31.01.2005
01.03.2004 - 31.12.2004
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01.01.2004 - 29.02.2004
01.10.2003 - 31.12.2003
01.04.2003 - 30.09.2003
01.02.2003 - 31.03.2003
01.01.2003 - 31.01.2003
01.01.2001 - 31.12.2002
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) del 19 dicembre 1958 (Stato 3 febbraio 2004) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 34ter, 37bis, 64 e 64bis della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 giugno 1955, decreta: Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1

1 La presente legge disciplina la circolazione sulle strade pubbliche, come anche la responsabilità civile e l'assicurazione per i danni cagionati dai veicoli a motore o dai velocipedi.

2

I conducenti di veicoli a motore e i ciclisti sono assoggettati alle norme della circolazione (art. 26 a 57) su tutte le strade che servono alla circolazione pubblica; gli altri utenti della strada sono assoggettati a tali norme solo sulle strade aperte interamente o parzialmente ai veicoli a motore o ai velocipedi.


Art. 2

1 Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, può: a. dichiarare aperte, con o senza restrizioni, alla circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi le strade necessarie al grande transito; b. vietare temporaneamente, in tutta la svizzera, la circolazione dei veicoli a motore o di singole categorie di essi; c. ...3

RU 1959 685

1

[CS 1 3]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 82, 110, 122 e 123 della Cost.

federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 272).

3

Abrogata dal n. I della LF del 22 mar. 1991 (RU 1992 534; FF 1988 II 1149).

741.01

Campo

d'applicazione

Competenza

della

Confederazione

Circolazione stradale 2

741.01

2

La circolazione degli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci è vietata la notte dalle 22.00 alle 05.00 e la domenica. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.4 3 Il Consiglio federale stabilisce un elenco delle strade aperte soltanto agli autoveicoli. Esso le designa, per quanto ciò non spetti all'Assemblea federale, dopo aver sentito i Cantoni interessati e a proposta dei medesimi. Esso determina le specie degli autoveicoli ammessi a circolare su tali strade.5 3bis L'Ufficio federale delle strade decide le misure concernenti la regolazione locale del traffico sulle strade nazionali di prima e seconda classe. Queste decisioni sono impugnabili presso la commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni. I Comuni sono legittimati a ricorrere se sul loro territorio sono ordinate misure in materia di circolazione stradale.6 4 Per quanto sia necessario all'esercito o alla protezione civile, la circolazione su determinate strade può essere temporaneamente limitata o vietata. Il Consiglio federale designa le autorità militari o di protezione civile autorizzate a decidere. Esse informano preliminarmente le autorità cantonali.7 5

Per le strade di proprietà della Confederazione, le autorità federali designate dal Consiglio federale stabiliscono se e a quali condizioni la circolazione pubblica è permessa. Esse provvedono al collocamento dei segnali necessari.


Art. 3

1 La sovranità cantonale sulle strade è riservata nei limiti del diritto federale.

2

I Cantoni possono vietare, limitare o disciplinare la circolazione su determinate strade. Essi possono delegare tale competenza ai Comuni, riservato il ricorso a un'autorità cantonale.

3

La circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi sulle strade che non sono aperte al grande transito può essere vietata completamente o limitata temporaneamente; quella per il servizio della Confederazione rimane però permessa. È riservato il ricorso al Tribunale federale per violazione dei diritti costituzionali dei cittadini.

4

Nuovo testo giusta l'art. 6 n. 2 della LF dell'8 ott. 1999 sul trasferimento del traffico, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 740.1).

5

Nuovo testo giusta l'art. 63 della LF dell'8 mar. 1960 su le strade nazionali, in vigore dal 21 giu. 1960 (RS 725.11).

6

Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 2767 2781; FF 1999 3837).

7

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

Competenza dei

Cantoni e dei

Comuni

Legge federale

3

741.01

4

Altre limitazioni o prescrizioni possono essere emanate in quanto lo esigano la protezione degli abitanti o di altri ugualmente toccati dall'inquinamento fonico od atmosferico, l'eliminazione di svantaggi per i disabili, la sicurezza, l'alleviamento o la disciplina del traffico, la protezione della strada od altre condizioni locali.8 Per tali motivi, soprattutto nei quartieri d'abitazione può essere limitato il traffico e regolato specialmente il posteggio. La decisione cantonale di ultima istanza concernente tali misure può essere impugnata mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.9 I Comuni sono legittimati a ricorrere se sul loro territorio sono ordinate misure in materia di circolazione stradale.10 11 5 Il diritto cantonale sancisce le misure per le altre categorie di veicoli e gli altri utenti della strada, in quanto non siano richieste per disciplinare la circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi.

6

In casi speciali, la polizia può prendere le misure richieste dalle circostanze, in particolare limitare o deviare temporaneamente la circolazione.


Art. 4

1 È vietato intralciare la circolazione mediante ostacoli, salvo per motivi impellenti; gli ostacoli devono essere indicati in modo sufficiente e soppressi il più presto possibile.

2

Chi intende effettuare scavi, depositare materiali o usare la strada per scopi analoghi deve ottenere un permesso secondo il diritto cantonale.


Art. 5

1 Le limitazioni e le prescrizioni concernenti la circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi, che non valgono per tutto il territorio svizzero, devono essere indicate con segnali o demarcazioni.

2

Non è necessario indicare con segnali o demarcazioni le strade e gli spiazzi manifestamente riservati all'uso privato o a scopi speciali.

3

Per le strade aperte alla circolazione dei veicoli a motore o dei velocipedi, possono essere usati solamente i segnali e le demarcazioni stabiliti dal Consiglio federale; essi devono essere collocati solo dalle autorità competenti o con l'approvazione di queste.

8

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla L del 13 dic. 2002 sui disabili, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 151.3).

9

Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 2767 2781; FF 1999 3837).

10

Quarto per. introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1989 (RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

Nuovo testo del per. giusta. il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 2767 2781; FF 1999 3837).

11

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° ago. 1984 (RU 1984 808 809; FF 1982 II 835, 1983 I 717).

Ostacoli alla

circolazione

Segnali e

demarcazioni

Circolazione stradale 4

741.01


Art. 6

12 1 La pubblicità e gli altri annunci che potrebbero essere scambiati con segnali o demarcazioni o che potrebbero altrimenti compromettere la sicurezza della circolazione, in particolare distogliendo l'attenzione degli utenti della strada, sono proibiti sulle strade aperte alla circolazione dei veicoli a motore o dei velocipedi e in prossimità di esse.

2

Il Consiglio federale può vietare qualsiasi pubblicità e altro annuncio sulle autostrade e sulle semiautostrade, come pure in prossimità di esse.

Titolo secondo: Veicoli e conducenti Capo primo: Veicoli a motore e loro conducenti

Art. 7

1 È considerato veicolo a motore, secondo la presente legge, ogni veicolo con un dispositivo proprio di propulsione che circoli su terra senza guida di rotaia.

2

La presente legge è parimente applicabile ai filobus e veicoli simili, nella misura prevista dalla legislazione sulle imprese filoviarie.


Art. 8

1 Il Consiglio federale emana prescrizioni su la costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

2

Esso prende al riguardo le misure idonee a garantire la sicurezza della circolazione e a prevenire il rumore, la polvere, il fumo, il puzzo e altri effetti nocivi o molesti dell'uso dei veicoli. Tiene inoltre conto delle esigenze dei disabili.13 3 Esso tiene adeguato conto delle esigenze derivanti dall'uso militare dei veicoli.


Art. 9

14 1 Il Consiglio federale emana prescrizioni sulle dimensioni e sul peso dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. A tal fine tiene conto delle esigenze della sicurezza stradale, dell'economia e dell'ambiente nonché delle normative internazionali. Parallelamente all'ammontare delle 12

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

13 Per. introdotto dal n. 4 dell'all. alla L del 13 dic. 2002 sui disabili, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 151.3).

14 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2877 2879; FF 1999 5092).

Pubblicità

Veicoli a motore

Costruzione ed

equipaggiamento

Dimensioni

e peso

Legge federale

5

741.01

tasse stradali può fissare il peso massimo consentito per veicoli o combinazioni di veicoli rispettivamente a 40 t e a 44 t nel traffico combinato.

2

Determina il carico per assi nonché un rapporto adeguato fra la potenza del motore e il peso totale del veicolo o della combinazione di veicoli.

3

Sentiti i Cantoni, può prevedere eccezioni per i veicoli a motore e i rimorchi di linea e per i veicoli che, dato il loro uso speciale, devono necessariamente avere dimensioni o peso superiori. Esso stabilisce le condizioni alle quali altri veicoli di dimensioni o peso superiori possano essere autorizzati, in singoli casi, a compiere viaggi imposti dalle circostanze.

3bis

Su domanda del detentore del veicolo, il peso totale massimo ammesso di un veicolo a motore o di un rimorchio può essere modificato al massimo una volta all'anno oppure in occasione di un cambio di detentore. Le garanzie di peso fornite dal costruttore non devono essere superate.15 4 Rimane salva ogni limitazione, indicata da un segnale, della larghezza, dell'altezza, del peso e del carico per asse dei veicoli.


Art. 10

1 I veicoli a motore e i loro rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, devono essere provvisti della licenza di circolazione e delle targhe di controllo.

2

Chi conduce un veicolo a motore deve essere titolare della licenza di condurre; chi impara a condurre deve essere titolare della licenza per allievo conducente.

3

Le licenze hanno una durata illimitata e valgono per tutta la Svizzera.

Per motivi particolari, esse possono essere limitate nella durata o nella validità o essere vincolate a condizioni speciali. La durata della licenza per allievo conducente deve sempre essere limitata.

4

Il conducente deve sempre portare con sè le licenze e presentarle agli organi di controllo che le richiedessero; la stessa norma vale anche per i permessi speciali.


Art. 11

1 La licenza di circolazione è rilasciata soltanto se il veicolo è conforme alle prescrizioni, se esso dà tutte le garanzie di sicurezza e se è stata stipulata la prescritta assicurazione per la responsabilità civile.

15

Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 2767 2781; FF 1999 3837).

Licenze

Licenza di

circolazione

Circolazione stradale 6

741.01

2

La licenza di circolazione può essere rifiutata se il detentore non ha corrisposto l'imposta o la tassa di circolazione dovuta per il veicolo.

La licenza può essere rilasciata solo se è comprovato che il veicolo è stato: a. sdoganato o esonerato dello sdoganamento, e b. assoggettato all'imposta o esentato dall'imposta secondo la legge del 21 giugno 199616 sull'imposizione degli autoveicoli.17 3

Se un veicolo è trasferito di stanza in un altro Cantone o passa a un altro detentore, deve essere chiesta una nuova licenza di circolazione.


Art. 12

1 L'esame del tipo è prescritto per i veicoli a motore e i loro rimorchi fabbricati in serie. Il Consiglio federale può parimente sottoporre all'esame del tipo: a. le parti staccate e gli accessori per veicoli a motore e velocipedi;

b. i dispositivi per altri veicoli, in quanto sia richiesto dalla sicurezza della circolazione;

c. i dispositivi di protezione per i conducenti e passeggeri di veicoli a motore.

2

I veicoli e gli oggetti sottoposti all'esame del tipo possono essere messi in commercio solo se corrispondono al modello approvato.

3

Il Consiglio federale designa gli uffici e nomina i periti incaricati dell'esame, stabilisce la procedura e determina le tasse.

4

Il Consiglio federale può decidere di far misurare, in occasione dell'esame del tipo dei veicoli a motore, oltre al rumore e ai gas di scarico anche il consumo di carburante. Può prescrivere che i risultati delle misurazioni siano pubblicati e marcati sui veicoli. Le autorità federali e cantonali forniscono questi dati anche su domanda.18

Art. 13

1 Prima di rilasciare la licenza di circolazione, il veicolo deve essere sottoposto a un esame ufficiale.

2

Il Consiglio federale può prevedere la dispensa dall'esame singolo per i veicoli dei quali sia già stato esaminato il tipo.

16

RS 641.51

17

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 21 giu. 1996 sull'imposizione degli autoveicoli, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 641.51).

18

Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 1980 (RU 1980 1036; FF 1979 I 209). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

Esame del tipo

Esame dei

veicoli

Legge federale

7

741.01

3

Il veicolo può essere controllato in ogni tempo; esso deve essere sottoposto a un nuovo esame se ha subìto modificazioni essenziali oppure se è dubbio che esso dia ancora tutte le garanzie di sicurezza.

4

Il Consiglio federale prescrive l'esame periodico dei veicoli.


Art. 14

1 La licenza di condurre è rilasciata solo se dall'esame ufficiale è risultato che il richiedente conosce le norme della circolazione e sa condurre con sicurezza i veicoli della categoria per la quale essa vale. I conducenti di motoveicoli, prima di ottenere la licenza per allievo conducente, devono subire un esame sulle norme della circolazione.

2

La licenza per allievo conducente e la licenza di condurre non possono essere rilasciate, se il richiedente:

a. non ha ancora compiuto l'età minima stabilita dal Consiglio federale;

b. è affetto da malattie o infermità fisiche o psichiche che gli impediscono di condurre con sicurezza un veicolo a motore; c. è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania che possono diminuire l'idoneità alla guida; d. non dà, quale conducente, garanzia, per il suo comportamento precedente, di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per i terzi.

3

Un nuovo esame è imposto al conducente sulla cui idoneità alla guida esistono dubbi.

4

Ogni medico può annunciare all'autorità di sorveglianza dei medici, nonché all'autorità competente per il rilascio e la revoca della licenza di condurre le persone che non sono idonee a condurre con sicurezza un veicolo a motore a cagione di malattie o infermità fisiche o psichiche oppure a causa di tossicomania.19

Art. 15

20 1 L'allievo conducente può circolare con autoveicoli per esercitarsi alla guida solo se è accompagnato da una persona che abbia compiuto i 23 anni e che possieda da almeno 3 anni una licenza di condurre corrispondente alla categoria del veicolo usato.21 19

Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

20

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

21

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

Licenza per

allievo conducente e licenza di

condurre

Formazione dei

conducenti di

veicoli a motore

Circolazione stradale 8

741.01

2

L'accompagnatore provvede affinché l'esercizio si svolga con sicurezza e l'allievo non contravvenga alle prescrizioni sulla circolazione.

3

Chi, professionalmente, dà lezioni di guida deve essere in possesso della licenza per maestro conducente.

4

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla formazione dei conducenti di veicoli a motore. Può segnatamente prescrivere che una parte della formazione venga impartita da un titolare della licenza per maestro conducente.22 I Cantoni possono fissare la tariffa massima per le lezioni di guida obbligatorie.

5

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla formazione complementare dei conducenti di veicoli a motore.

6

Il Consiglio federale può prescrivere, per i candidati alla licenza di condurre, una formazione in materia di pronto soccorso.


Art. 16

1 Le licenze e i permessi devono essere revocati, se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempite; essi possono essere revocati, se non sono stati osservati le limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio era stato subordinato nel caso particolare.

2

La licenza di condurre o la licenza per allievo conducente può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento.

3

La licenza di condurre o la licenza per allievo conducente deve essere revocata, se il conducente: a. ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione; b. ha guidato in stato di ebrietà; c. si è dato alla fuga dopo avere ferito o ucciso una persona; d. ha sottratto un veicolo a motore per farne uso; e. non si dà cura o non è capace di condurre senza mettere in pericolo o disturbare terzi;

f.23 ha utilizzato un veicolo a motore per commettere un crimine o, ripetutamente, delitti intenzionali; 22

Nuovo testo dei per. 1 e 2 giusta il n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

23

Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

Revoca delle

licenze

Legge federale

9

741.01

g.24 si è intenzionalmente opposto o sottratto alla prova del sangue, che era stata ordinata o che egli doveva presumere che lo fosse, o a un esame sanitario completivo oppure ne ha eluso lo scopo.

4

La licenza di circolazione può essere revocata per una durata adeguata se:

a. vi è stato abuso della licenza o delle targhe di controllo; b. finché non sono state pagate le imposte o le tasse di circolazione per veicoli del medesimo detentore.25


Art. 17

1 La durata della revoca della licenza di condurre e della licenza per allievo conducente è stabilita secondo le circostanze; tuttavia, essa deve essere: a. di almeno un mese; b. di almeno due mesi, se il conducente ha guidato in stato di ebrietà;

c.26 di almeno sei mesi, se il conducente, nonostante la revoca della licenza, ha guidato un veicolo a motore o se la licenza gli deve essere revocata a causa di un'infrazione commessa entro due anni dalla scadenza dell'ultima revoca; d.27 di almeno un anno se, entro cinque anni dalla scadenza di una revoca della licenza per aver guidato in stato di ebrietà, il conducente ha di nuovo guidato in tale stato.

1bis

La licenza di condurre o la licenza per allievo conducente è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d'alcolismo o altra forma di tossicomania oppure per motivi caratteriali o altri motivi. La revoca comporta un periodo di prova di almeno un anno. Nel caso di revoca per motivi medici non vi è periodo di prova.28 2

La licenza di condurre deve essere revocata durevolmente al conducente incorreggibile.

24

Introdotta dal n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

25

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 2767 2781; FF 1999 3837).

26

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

27

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

28

Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1989. in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

Durata della

revoca della

licenza di

condurre

Circolazione stradale 10

741.01

3

La licenza che è stata revocata per un tempo maggiore può essere nuovamente rilasciata dopo almeno sei mesi condizionatamente, se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo.

La durata minima legale della revoca (cpv. 1 lett. d) e il periodo di prova connesso con la revoca di sicurezza (cpv. 1bis) non possono essere ridotti.29 Qualora il conducente non adempia le condizioni impostegli o venga meno in altro modo alla fiducia in lui riposta, la licenza deve essere nuovamente revocata.30 Capo secondo: Veicoli senza motore e loro conducenti

Art. 18

1 I velocipedi devono essere conformi alle prescrizioni e provvisti di un contrassegno. Il contrassegno è rilasciato se è stata stipulata la prescritta assicurazione per la responsabilità civile. Esso è valido per tutta la Svizzera.31 2 Il Consiglio federale emana prescrizioni su la costruzione e l'equipaggiamento, il contrassegno e l'assicurazione dei velocipedi e dei loro rimorchi.32 3

I Cantoni possono ordinare esami dei velocipedi.


Art. 19

1 I fanciulli non ancora assoggettati all'obbligo scolastico non possono circolare in velocipede.

2

Non possono parimente circolare in velocipede le persone che, essendo affette da malattie o infermità fisiche o psichiche oppure da alcolismo o da altre forme di tossicomania, non ne sono idonee. Se necessario, l'autorità vieta la circolazione in velocipede comminando la pena prevista nell'articolo 292 del Codice penale svizzero33.

3

Nello stesso modo, il Cantone di domicilio può vietare la circolazione al ciclista, che l'ha messa in pericolo gravemente o più volte o che ha circolato in stato di ebrietà. Il divieto è di un mese al minimo.34

29

Per. 2 introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

30

Originario per. 2. Nuovo testo dell'ultimo per. giusta il n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

31

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

32

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

33

RS 311.0

34

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

Velocipedi

Ciclisti

Legge federale

11

741.01

4

I ciclisti, sulla cui idoneità alla circolazione esistono dubbi, possono essere sottoposti a un esame.


Art. 20

35
Il Consiglio federale stabilisce le dimensioni degli altri veicoli, considerando in particolare le esigenze dell'agricoltura e della selvicoltura.


Art. 21

Non possono condurre veicoli a trazione animale, sulle strade aperte
alla circolazione dei veicoli a motore, le persone che, essendo affette da malattie o infermità fisiche o psichiche o da alcolismo, non ne sono idonee, come anche i fanciulli non ancora assoggettati all'obbligo scolastico. Se necessario, l'autorità vieta la guida di veicoli a trazione animale comminando la pena prevista nell'articolo 292 del Codice penale svizzero36.

Capo terzo: Disposizioni comuni

Art. 22

1 Le licenze sono rilasciate e revocate dall'autorità amministrativa. La competenza spetta al Cantone di stanza per i veicoli e al Cantone di domicilio per i conducenti. Il Consiglio federale può rinunciare alla permuta della licenza di condurre in caso di cambiamento di domicilio.37 La Confederazione può prevedere licenze federali per i suoi veicoli e i loro conducenti.38 2 Le stesse norme sono applicabili all'esame dei veicoli e dei conducenti, come anche agli altri provvedimenti previsti nel presente titolo.

3

Per il veicolo che non ha un luogo di stanza fisso e per il conducente che non ha domicilio in Svizzera, la competenza è determinata dal luogo in cui si trova prevalentemente. In caso di dubbio, è competente il Cantone che inizia la procedura per primo.


Art. 23

1 Il rifiuto e la revoca d'una licenza di circolazione o d'una licenza di condurre, come anche il divieto di circolare in velocipede o di condur35 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1997, in vigore dal 15 mag. 1998

(RU 1998 1438 1439; FF 1997 IV 982).

36

RS 311.0

37

Per. introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 2767 2781; FF 1999 3837).

38

Per. introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

Altri veicoli

Conducenti di

veicoli a trazione

animale

Autorità

competente

Provvedimenti

amministrativi:

procedura e

durata

Circolazione stradale 12

741.01

re un veicolo a trazione animale devono essere notificati per iscritto all'interessato, con indicazione dei motivi. Di regola, prima della revoca della licenza di condurre e prima dell'assoggettamento a un divieto di circolare in velocipede o di condurre un veicolo a trazione animale, l'interessato deve essere sentito.

2

Un Cantone può proporre tali provvedimenti a quello competente, se viene a conoscenza di motivi che li giustificano: può parimente proporli alla Confederazione, se essa è competente.

3

Qualora un provvedimento contro un conducente sia in vigore da cinque anni, l'autorità del Cantone di domicilio, se ne è richiesta, prende una nuova decisione, in quanto l'interessato renda attendibile che i presupposti del provvedimento non esistono più. Se l'interessato ha cambiato domicilio, il Cantone che ha preso il provvedimento da revocare deve essere consultato.


Art. 24

39 1 I Cantoni istituiscono un'istanza di ricorso contro le decisioni fondate sul titolo secondo della presente legge.

2

Contro le decisioni cantonali di ultima istanza è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale; nella misura in cui questo ricorso non è ammissibile secondo gli articoli 99 lettere e e f 100 lettera l e 101 della legge federale del 16 dicembre 194340 sull'organizzazione giudiziaria, le decisioni sono oggetto di ricorso al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni41.

3

I ricorsi contro le decisioni di prima istanza concernenti la classificazione di un veicolo in una data categoria e contro contestazioni della costruzione e dell'equipaggiamento di un veicolo a motore devono essere presentati direttamente al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.

4

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni decide definitivamente.

5

Nella procedura di ricorso davanti alle autorità cantonali e federali, il diritto di ricorso spetta alle persone e organizzazioni toccate dalla decisione impugnata e aventi un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa, nonché alle autorità seguenti: 39

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053). Vedi anche l'art. 2 del DCF del 2 lug. 1975, concernente l'entrata in vigore delle disposizioni modificate della L sulla circolazione stradale (RS 741.011).

40

RS 173.110

41 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo Ricorsi

Legge federale

13

741.01

a. l'autorità che decide in prima istanza, se l'istanza cantonale di ricorso è indipendente dall'amministrazione; b. l'autorità competente del Cantone che ha proposto a un altro Cantone di prendere una decisione; c. l'Ufficio federale delle strade42 nel caso di ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

6

Nella procedura davanti alle autorità federali, il termine di ricorso è di 30 giorni; nel caso di decisione incidentale, di 10 giorni. Del rimanente, la procedura è disciplinata secondo la legge del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria e quella del 20 dicembre 196843 sulla procedura amministrativa.


Art. 25

1 Il Consiglio federale può derogare totalmente o parzialmente alle prescrizioni del presente titolo a stabilire, se necessario, prescrizioni completive per i seguenti veicoli e per i loro rimorchi, come anche per i loro conducenti: a. i ciclomotori, i carri a mano provvisti di motore, gli altri veicoli di potenza e velocità minime e quelli usati raramente sulla strada pubblica;

b. i veicoli a motore usati per scopi militari; c. le trattrici agricole di velocità limitata e i rimorchi agricoli; d. le macchine semoventi e i carri con motore.

2

Il Consiglio federale emana prescrizioni circa: a. le luci e i catarifrangenti dei veicoli stradali senza motore; b. i veicoli a motore e i velocipedi stranieri e i loro conducenti, come anche le licenze di circolazione e le licenze di condurre internazionali; c.44 i maestri conducenti e i loro veicoli; d. le licenze e le targhe di controllo, comprese quelle temporanee per i veicoli a motore e i loro rimorchi esaminati o no, come anche per le aziende dell'industria dei veicoli a motore; e. il modo di contrassegnare i veicoli speciali; 42 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

43

RS 172.021

44

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

Prescrizioni

completive di

ammissione

Circolazione stradale 14

741.01

f.45 i segnalatori dei veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario e della polizia, come anche dei veicoli della Posta svizzera sulle strade postali di montagna; g. la pubblicità per mezzo di veicoli a motore; h. i contrassegni per i velocipedi; i.

gli odocronografi, i tacografi e simili; esso prescrive tali apparecchi, in particolare per il controllo del tempo di lavoro dei conducenti professionali e, se necessario, per i veicoli di persone punite a cagione di eccesso di velocità.

3

Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, emana prescrizioni circa: a. i requisiti minimi, fisici e psichici, per i conducenti di veicoli a motore;

b. l'esecuzione dell'esame dei veicoli e dei conducenti; c. i requisiti minimi per i periti incaricati degli esami; d. il noleggio di veicoli a motore a conducenti; e. l'insegnamento delle norme della circolazione ai conducenti di veicoli a motore e ai ciclisti che hanno ripetutamente contravvenuto a dette norme.

3bis

Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, può prescrivere una formazione complementare per i nuovi conducenti che hanno contravvenuto a una norma della circolazione stradale in modo tale da compromettere la circolazione.46 4

...47

Titolo terzo: Norme della circolazione

Art. 26

1 Ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo ne di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite.

2

Particolare prudenza deve essere usata verso i fanciulli, gli infermi e i vecchi e parimente quando vi siano indizi per ritenere che un utente della strada non si comporti correttamente.

45 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione delle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 783.1).

46

Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

47

Abrogato dal n. I 23 della LF del 9 ott. 1992 concernente la riduzione di aiuti finanziari e di indennità (RU 1993 325).

Norma fondamentale

Legge federale

15

741.01

Capo primo: Norme per tutti gli utenti della strada

Art. 27

1 L'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità su le norme generali, i segnali e le demarcazioni.

2

Alla percezione degli speciali segnalatori dei veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario e della polizia, la carreggiata deve essere lasciata libera immediatamente. Se necessario, i conducenti devono fermare i loro veicoli.


Art. 28

Gli utenti della strada devono fermarsi davanti ai passaggi a livello se
le barriere si chiudono o se i segnalatori prescrivono l'arresto e, mancando detti dispositivi, se si avvicinano dei treni.


Capo secondo: Norme per i veicoli I. Norme generali Art. 29
I veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e conformi alle prescrizioni. Essi devono essere costruiti e tenuti in modo che le norme della circolazione possano essere osservate, che il conducente, i passeggeri e gli altri utenti della strada non siano messi in pericolo e che la strada non venga danneggiata.


Art. 30

1 Sui veicoli a motore e velocipedi il conducente può trasportare passeggeri soltanto sugli appositi posti. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni; esso emana prescrizioni sul trasporto di persone mediante rimorchi.48 2

I veicoli non devono essere sovraccaricati. Il carico deve essere collocato in modo che non sia di pericolo ne di ostacolo ad alcuno e che non possa cadere. I carichi sporgenti devono essere segnalati, di giorno e di notte, in modo ben visibile.

3

I veicoli a motore possono essere usati per il traino di rimorchi o di altri veicoli solo se la forza di trazione e i freni sono sufficienti e se il dispositivo di agganciamento è sicuro.

48

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

Osservanza dei

segnali, delle

demarcazioni e

degli ordini

Passaggi a

livello

Garanzie di

sicurezza

Passeggeri,

carico, rimorchi

Circolazione stradale 16

741.01

4

Nei limiti delle competenze della Confederazione, il Consiglio federale emana prescrizioni sul trasporto degli animali e di materie e oggetti pericolosi, nocivi o ripugnanti.


Art. 31

1 Il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza.

2

Chi è in stato di ebrietà o di spossatezza o è inabile alla guida per altri motivi, non deve condurre un veicolo.

3

Il conducente deve provvedere affinché non sia ostacolato nella guida né dal carico né in altro modo.49 I passeggeri non devono ostacolarlo ne disturbarlo.


Art. 32

1 La velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. Nei punti in cui il veicolo potrebbe intralciare la circolazione, il conducente deve circolare lentamente e, se necessario, fermarsi, in particolare dove la visibilità non è buona, alle intersezioni con scarsa visuale e ai passaggi a livello.

2

Il Consiglio federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade.50 3

La velocità massima stabilita dal Consiglio federale può essere ridotta o aumentata, per determinati tratti di strada, dall'autorità competente soltanto in virtù di una perizia. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.51 4 ...52

5

...53

49

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

50

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1975 1257, 1976 2810 n. II cpv. 2; FF 1973 II 1053).

51

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 2767 2781; FF 1999 3837).

52

Abrogato dal n. I della LF del 14 dic. 2001 (RU 2002 2767; FF 1999 3837).

53

Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1975 (RU 1975 1257, 1976 2810 n. II cpv. 2; FF 1973 II 1053).

Padronanza del

veicolo

Velocità

Legge federale

17

741.01


Art. 33

1 Il conducente deve agevolare ai pedoni l'attraversamento della carreggiata.54 2

Avvicinandosi ai passaggi pedonali, il conducente deve circolare con particolare prudenza e, se necessario, fermarsi, dando la precedenza ai pedoni che vi transitano o che stanno accedendovi.55 3 Alle fermate dei servizi di trasporto pubblici, il conducente deve badare alle persone che salgono e scendono.

II. Singole manovre

Art. 34

1 I veicoli devono circolare a destra, sulle strade larghe nella metà destra. Essi devono tenersi il più possibile sul margine destro della strada, soprattutto se procedono lentamente e sui tratti senza visuale.

2

Sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre circolare alla destra di queste linee.

3

Il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono.

4

Il conducente deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare nell'incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro.56

Art. 35

1 I veicoli incrociano a destra e sorpassano a sinistra.

2

È permesso fare un sorpasso. o girare un ostacolo solo se la visuale è libera, il tratto di strada necessario è sgombro e la manovra non è d'impedimento per i veicoli che giungono in senso inverso. Nella circolazione in colonna, può sorpassare solo chi ha la certezza di poter rientrare tempestivamente senza ostacolare la circolazione degli altri veicoli.

3

Chi sorpassa deve avere speciale riguardo agli altri utenti della strada, in particolare a coloro che vuole sorpassare.

54

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1961, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU 1962 1417; RS 741.11 art. 99 cpv. 2).

55

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1961, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU 1962 1417; RS 741.11 art. 99 cpv. 2).

56

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

Doveri verso i

pedoni

Circolazione a

destra

Incrocio e

sorpasso

Circolazione stradale 18

741.01

4

È vietato sorpassare nelle curve senza visuale, ai passaggi a livello sprovvisti di barriere e immediatamente prima di essi e prima di un dosso; alle intersezioni, il sorpasso è permesso solo se la visuale è libera e se il diritto di precedenza degli altri utenti della strada non viene ostacolato.

5

È vietato sorpassare un veicolo, quando il conducente indica l'intenzione di voltare a sinistra o si ferma davanti a un passaggio pedonale allo scopo di permettere ai pedoni l'attraversamento della strada.

6

I veicoli che si mettono in preselezione per voltare a sinistra devono essere sorpassati solo a destra.

7

La carreggiata deve essere lasciata libera in modo da permettere il sorpasso ai veicoli che circolano più rapidamente e segnalano il loro avvicinarsi. Chi viene sorpassato non deve aumentare la velocità.


Art. 36

1 Chi vuole voltare a destra deve tenersi sul margine destro della carreggiata, chi vuole voltare a sinistra deve tenersi verso l'asse della carreggiata.

2

Alle intersezioni, la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra. I veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra. È riservato qualsiasi altro disciplinamento mediante segnali od ordini della polizia.

3

Prima di voltare a sinistra, la precedenza deve essere data ai veicoli che giungono in senso inverso.

4

Il conducente che si appresta a entrare nella circolazione, a voltare il veicolo o a fare marcia indietro non deve ostacolare gli altri utenti della strada; questi hanno la precedenza.


Art. 37

1 Il conducente che vuole fermarsi deve badare, per quanto possibile, ai veicoli che lo seguono.

2

È vietato fermarsi o sostare, dove il veicolo potrebbe essere di ostacolo o di pericolo alla circolazione. Se possibile, devono essere usati gli appositi parcheggi.

3

Il conducente, prima di lasciare il veicolo, deve prendere le adeguate misure di sicurezza.

Preselezione,

precedenza

Fermata,

parcheggio

Legge federale

19

741.01


Art. 38

1 Alla tranvia e alla ferrovia su strada deve essere lasciato libero il binario e data la precedenza.

2

La tranvia e la ferrovia su strada, in moto, sono sorpassate a destra.

Se ciò non è possibile, possono essere sorpassate a sinistra.

3

La tranvia e la ferrovia su strada, ferme, possono essere incrociate e sorpassate solo lentamente. Esse devono essere sorpassate a destra, se vi è una banchina; altrimenti solo a sinistra.

4

Il conducente che è impedito di circolare a destra da una tranvia o da una ferrovia su strada, proveniente in senso inverso, deve spostarsi a sinistra.

III. Misure di sicurezza

Art. 39

1 Qualsiasi cambiamento di direzione deve essere segnalato tempestivamente con l'indicatore di direzione o con cenni ben visibili della mano. Questa norma deve essere osservata in particolare:

a. per mettersi in preselezione, passare da una corsia a un'altra e voltare;

b. per sorpassare e girare; c. per immettersi nella circolazione e fermarsi al margine della strada.

2

La segnalazione non svincola il conducente dall'obbligo di usare la necessaria prudenza.


Art. 40

Se è richiesto dalla sicurezza della circolazione, il conducente deve
attirare l'attenzione degli altri utenti della strada usando gli avvisatori.

L'uso inutile ed eccessivo dei medesimi deve essere evitato. È proibito adoperarli a scopo di richiamo.


Art. 41

1 Dall'imbrunire al far del giorno e quando è richiesto dalle condizioni atmosferiche, i veicoli devono avere le luci accese. Il Consiglio federale può permettere, in determinati casi, la sostituzione di talune luci mediante catarifrangenti.

2

L'uso delle luci non è necessario, quando i veicoli stazionano nei parcheggi o in luoghi sufficientemente rischiarati dall'illuminazione stradale.

Comportamento

nei confronti

delle tranvie e

delle ferrovie su

strada

Segnalazioni

Uso degli

avvisatori

Uso delle luci

Circolazione stradale 20

741.01

3

Nessun veicolo può essere provvisto di luci o catarifrangenti di colore rosso, nella parte anteriore, o di colore bianco, in quella posteriore. Il Consiglio federale può permettere eccezioni.

4

Le luci devono essere usate in modo che nessuno sia abbagliato inutilmente.


Art. 42

1 Il conducente deve astenersi dal cagionare agli utenti della strada e ai vicini qualsiasi molestia evitabile, in particolare con rumore, polvere, fumo o puzzo e deve evitare, il più possibile, di spaventare gli animali.

2

L'uso di altoparlanti su veicoli a motore è vietato, salvo per informare i passeggeri. L'autorità competente secondo il diritto cantonale può permettere eccezioni in singoli casi.

IV. Norme per particolari condizioni stradali

Art. 43

1 I veicoli a motore e i velocipedi non devono usare le strade che non sono adatte o non sono manifestamente destinate alla loro circolazione, come le strade pedonali, in particolare per il turismo a piedi.

2

Il marciapiede è riservato ai pedoni, la ciclopista è riservata ai ciclisti. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

3

Solo i veicoli delle categorie designate dal Consiglio federale possono circolare sulle strade riservate ai veicoli a motore. L'accesso dei pedoni è vietato; l'accesso dei veicoli a motore è permesso solo nei posti appositamente previsti. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni d'uso e norme speciali di circolazione per tali strade.


Art. 44

1 Sulle strade suddivise in diverse corsie, il conducente può abbandonare quella che percorre, solo se non ostacola la circolazione.

2

La stessa norma vale, per analogia, quando, su strade larghe non suddivise in corsie, circolano, nello stesso senso, più colonne di veicoli affiancate.


Art. 45

1 Sulle strade a forte pendenza e su quelle di montagna, il conducente deve circolare in modo da non esigere dai freni del veicolo un lavoro eccessivo. Se l'incrocio di due veicoli è difficile, spetta al veicolo che discende fermarsi tempestivamente per primo. Se l'incrocio è imposDivieto di

molestie

Separazione

della

circolazione

Corsie, circolazione in colonna

Strade a forte

pendenza, strade

di montagna

Legge federale

21

741.01

sibile il veicolo che discende deve fare marcia indietro, in quanto l'altro non sia manifestamente più vicino a uno spiazzo d'incrocio.

2

Per le strade di montagna, il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive e prevedere eccezioni alle norme della circolazione.

V. Categorie speciali di veicoli

Art. 46

1 I ciclisti devono circolare sulle ciclopiste e sulle corsie loro riservate.

2

I ciclisti non devono circolare affiancati. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.57 3 ...58

4

I ciclisti non devono farsi trainare da veicoli né da animali.


Art. 47

1 I conducenti di motoveicoli non devono circolare affiancati, salvo che sembri opportuno quando circolano in una colonna di autoveicoli.

2

Se la circolazione è fermata, i conducenti di motoveicoli devono rimanere al loro posto nella colonna dei veicoli.


Art. 48
Le norme della circolazione previste nella presente legge sono parimente applicabili alle tranvie e alle ferrovie su strada, per quanto sia consentito dalle particolarità di detti veicoli, del loro esercizio e degli impianti.

Capo terzo: Norme per gli altri utenti della strada

Art. 49

1 I pedoni devono circolare sui marciapiedi. In mancanza di questi, essi devono tenersi sul margine della strada e, se è richiesto da particolari pericoli, circolare in fila indiana. Salvo che vi si oppongano speciali condizioni, essi devono tenersi sul margine sinistro della strada, soprattutto di notte fuori delle località.

57

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1975 1257, 1976 2810 n. II cpv. 2; FF 1973 II 1053).

58

Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1975 (RU 1975 1257, 1976 2810 n. II cpv. 2; FF 1973 II 1053).

Norme per i

ciclisti

Norme per i

conducenti di

motoveicoli

Norme per le

tranvie e le

ferrovie su strada

Pedoni

Circolazione stradale 22

741.01

2

Essi devono attraversare la carreggiata con cautela e per la via più breve, usando se possibile i passaggi pedonali. Su di questi godono della precedenza, ma non devono accedervi all'improvviso.59

Art. 50

1 I cavalli montati devono circolare sul margine destro della carreggiata.

2

Il bestiame non può essere lasciato incustodito sulla strada, salvo nelle regioni di pascolo segnalate.

3

Le mandre e i greggi devono essere guidati da un numero sufficiente di guardiani; se possibile, la parte sinistra della carreggiata deve essere lasciata libera agli altri utenti della strada. Gli animali isolati devono essere guidati sul margine destro della carreggiata.

4

Circa il comportamento nella circolazione, i cavalieri e i guardiani di animali devono osservare, per analogia, le norme stabilite per i conducenti di veicoli (preselezione, precedenza, segnalazioni, ecc.).

Capo quarto: Comportamento in caso d'infortunio

Art. 51

1 In caso d'infortunio, nel quale hanno parte veicoli a motore o velocipedi, tutte le persone coinvolte devono fermarsi subito. Esse devono provvedere, per quanto possibile, alla sicurezza della circolazione.

2

Se vi sono feriti, tutte le persone coinvolte nell'infortunio devono prestare loro soccorso; le persone non coinvolte devono collaborare nella misura che si può esigere da esse. Le persone coinvolte nell'infortunio, per primi i conducenti dei veicoli, devono avvertire la polizia. Queste persone, compresi i passeggeri, devono collaborare all'accertamento dei fatti. Esse non possono abbandonare il luogo dell'infortunio senza il permesso della polizia, salvo che abbiano bisogno di cure o che debbano cercare soccorso o avvertire la polizia.

3

Se vi sono soltanto danni materiali, il loro autore deve avvisare immediatamente il danneggiato indicando il nome e l'indirizzo. Se ciò è impossibile, deve avvertire senza indugio la polizia.

4

In caso d'infortunio a un passaggio a livello, le persone coinvolte devono avvertire senza indugio l'amministrazione della ferrovia.

59

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1961, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU 1962 1417; RS 741.11 art. 99 cpv. 2).

Cavalli montati,

animali

Legge federale

23

741.01

Capo quinto: Manifestazioni sportive, prova di veicoli

Art. 52

1 Le gare di velocità con veicoli a motore effettuate su circuito alla presenza di pubblico sono vietate. Il Consiglio federale può permettere singole eccezioni o estendere il divieto ad altre gare con veicoli a motore; decidendo, esso considera soprattutto le esigenze della sicurezza e dell'educazione stradali.

2

Le altre manifestazioni sportive con veicoli a motore e quelle con velocipedi sulle strade pubbliche abbisognano del permesso dei Cantoni sul cui territorio si svolgono, salvo le escursioni.

3

Il permesso può essere concesso solo se: a. gli organizzatori danno affidamento per uno svolgimento irreprensibile,

b. le esigenze della circolazione lo consentono, c. sono state prese le necessarie misure di sicurezza e d. è stata stipulata la prescritta assicurazione per la responsabilità civile.

4

L'autorità cantonale può permettere deroghe alle norme della circolazione, se sono state prese sufficienti misure di sicurezza.


Art. 53

Per le corse di prova, nelle quali non possono essere osservate le
norme della circolazione o le prescrizioni concernenti i veicoli, è necessario il permesso dei Cantoni sul cui territorio la prova si svolge; detti Cantoni ordinano le necessarie misure di sicurezza.

Capo sesto: Disposizioni esecutive
a60 1 Previa consultazione dei Cantoni, il Consiglio federale può: a. ordinare

provvedimenti

adeguati

e necessari di gestione del traffico motorizzato sulla rete stradale di importanza nazionale per impedire o eliminare gravi perturbazioni del traffico suscettibili di compromettere la sicurezza stradale;

60 Introdotto dall'art. 6 n. 2 della LF dell'8 ott. 1999 sul trasferimento del traffico (RS 740.1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 2767 2781; FF 1999 3837).

Manifestazioni

sportive

Prova di veicoli

Garanzia di un

traffico di

transito scorrevole e sicuro

Circolazione stradale 24

741.01

b. emanare raccomandazioni riguardo alla gestione del traffico motorizzato per garantire la fluidità e la sicurezza del traffico e realizzare gli obiettivi della legge dell'8 ottobre 199961 sul trasferimento del traffico.

2

Può delegare a terzi l'esecuzione dei provvedimenti e delle raccomandazioni.

3

I Cantoni effettuano i controlli stradali degli autoveicoli pesanti conformemente all'obiettivo della legge dell'8 ottobre 1999 sul trasferimento del traffico e in funzione del maggior rischio.


Art. 54

1 La polizia, se accerta in circolazione un veicolo che non è autorizzato a circolare o il cui stato o carico rappresenta un pericolo per la circolazione o che cagiona un rumore evitabile, vieta la continuazione del viaggio. Essa può sequestrare la licenza di circolazione e, se necessario, il veicolo.

1bis

La polizia è autorizzata a fermare gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci che non raggiungono la velocità minima prescritta e obbligarli a invertire la loro marcia.62 2 Se il conducente di un veicolo si trova in uno stato che lo fa inetto a una guida sicura o non è autorizzato a condurre per un altro motivo stabilito nella legge, la polizia gli impedisce la continuazione del viaggio e gli sequestra la licenza di condurre.

3

Se il conducente di un veicolo a motore ha dimostrato di essere particolarmente pericoloso per avere violato gravemente importanti norme della circolazione o ha cagionato intenzionalmente un rumore evitabile, la polizia può sequestrargli sul posto la licenza di condurre.

4

Le licenze sequestrate dalla polizia devono essere trasmesse subito all'autorità incaricata di revocarle, che prenderà immediatamente una decisione. Fino al momento della decisione, il sequestro da parte della polizia ha effetto di revoca.


Art. 55

63 1 Il Consiglio federale fissa il tasso alcolemico a contare dal quale si ammette lo stato di ebrietà, secondo la presente legge, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità all'alcole. Sono riservati altri mezzi di prova dell'inattitudine a condurre per influsso alcolico.

61 RS

740.1

62 Introdotto dall'art. 6 n. 2 della LF dell'8 ott. 1999 sul trasferimento del traffico, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 740.1).

63

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1975 1257, 1979 1583 n. II cpv. 2; FF 1973 II 1053).

Poteri speciali

della polizia

Stato di ebrietà

Legge federale

25

741.01

2

I conducenti di veicoli e gli altri utenti della strada, in quanto quest'ultimi siano coinvolti in infortuni, devono essere sottoposti ad appropriati esami se palesano indizi di ebrietà. Può essere ordinata la prova del sangue.

3

Il diritto cantonale determina la competenza a ordinare dette misure.

4

Il Consiglio federale emana le prescrizioni sulla procedura di prelievo del sangue e sulla valutazione tecnica della prova del sangue, come anche sull'esame sanitario completivo delle persone indiziate di ebrietà.


Art. 56

64 1 Il Consiglio federale disciplina la durata del lavoro e della presenza dei conducenti professionali di veicoli a motore. Esso garantisce loro un sufficiente riposo giornaliero, come pure dei giorni di congedo, in modo che non siano assoggettati a esigenze maggiori di quelle stabilite nella legge per attività simili. Esso provvede affinché sia esercitato un controllo efficace sull'osservanza di queste disposizioni.

2

Il Consiglio federale disciplina l'applicazione delle disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo: a. ai conducenti professionali che circolano all'estero con autoveicoli immatricolati in Svizzera;

b. ai conducenti professionali che circolano in Svizzera con autoveicoli immatricolati all'estero.

3

Il Consiglio federale può vietare che il salario dei conducenti professionali di autoveicoli sia calcolato in funzione del tragitto percorso, della quantità di merci trasportate o di prestazioni analoghe.65


Art. 57

1 Il Consiglio federale può emanare norme completive della circolazione e, se è richiesto da circostanze speciali, prevedere eccezioni alle norme della circolazione, in particolare per i bisogni dell'esercito e della protezione civile, nonché per le strade a senso unico.66 2

Consultati i Cantoni, esso designa le strade principali con diritto di precedenza.

64

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

65

Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

66

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

Durata del lavoro e del riposo

dei conducenti

professionali di

veicoli a motore

Norme

completive della

circolazione

Circolazione stradale 26

741.01

3

Esso emana disposizioni concernenti: a. gli ordini della polizia e, d'intesa con i Cantoni, i distintivi della polizia stradale,

b. il controllo dei veicoli e dei loro conducenti al confine, c. il controllo dei veicoli della Confederazione e dei loro conducenti,

d. il disciplinamento della circolazione da parte dei militari e e. l'accertamento dei fatti in caso d'infortuni, in cui sono coinvolti veicoli a motore militari.

4

...

5

Il Consiglio federale può prescrivere che a. gli occupanti di autoveicoli abbiano ad usare dispositivi di trattenuta (cinture di sicurezza e simili);

b. i conducenti e i passeggeri di veicoli a motore a due ruote abbiano a portare il casco di protezione.67
a68 1 Sulle strade riservate alla circolazione dei veicoli a motore (autostrade e semiautostrade) sono istituiti, dopo consultazione dei Cantoni, settori di competenza per il servizio di polizia, che coincidono con i settori per la manutenzione della strada. Il Consiglio federale può, per motivi impellenti, permettere eccezioni.

2

La competente polizia autostradale provvede sul suo settore, senza tener conto dei confini cantonali, al servizio d'ordine e di sicurezza e alle investigazioni di polizia, come anche, nel caso di reati d'ogni natura, ai provvedimenti urgenti sull'area autostradale. Nei casi penali, essa invita senza indugio gli organi del Cantone competente pei territorio a prendere gli ulteriori provvedimenti.

3

La giurisdizione del Cantone competente per territorio e l'applicazione del suo diritto sono riservate.

4

I Governi dei Cantoni interessati regolano i reciproci diritti e doveri risultanti dall'attività di polizia di un Cantone sul territorio dell'altro.

Se, mancando l'accordo, il servizio di polizia non è garantito, il Consiglio federale prende disposizioni provvisionali.

67

Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 1980, in vigore dal 1° lug. 1981 (RU 1981 505 506; FF 1979 I 209).

68

Originario art. 57bis. Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 1967, in vigore dal 1° set. 1967 (RU 1967 1147 1148; FF 1966 II 261).

Polizia sulle

autostrade

Legge federale

27

741.01

Capo settimo:69 Perturbazione dei controlli della circolazione stradale
b 1 Gli apparecchi e i dispositivi che ostacolano, perturbano o vanificano i controlli ufficiali della circolazione stradale (ad es. i rivelatori di radar) non possono essere messi in commercio o acquistati, né montati o trasportati nei veicoli, né fissati su quest'ultimi e neppure usati in alcun modo.

2

Per «mettere in commercio» s'intende la fabbricazione, l'importazione, la pubblicità, la cessione, la vendita nonché la consegna o la messa a disposizione in qualsiasi altro modo.

3

Gli organi di controllo sequestrano tali apparecchi e dispositivi; il giudice ne ordina la confisca e la distruzione.

Capo ottavo:70 Informazioni sul traffico
c 1 I Cantoni informano gli utenti della strada in merito a situazioni straordinarie del traffico, a sue limitazioni e allo stato delle strade, in particolare delle strade di grande transito. Se la situazione lo esige, informano gli altri Cantoni e gli Stati limitrofi.

2

I Cantoni possono demandare a organizzazioni private il compito di informare gli utenti della strada.

3

La Confederazione sostiene i Cantoni, fornendo loro consulenza tecnica e nel coordinamento dell'informazione sul traffico di interesse nazionale e internazionale.

Titolo quarto: Responsabilità civile e assicurazione Capo primo: Responsabilità civile

Art. 58

1 Se, con un veicolo a motore che è in esercizio, è cagionata la morte o la lesione corporale di una persona oppure un danno materiale, il detentore è civilmente responsabile dei danni.

69

Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

70

Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 2767 2781; FF 1999 3837).

Responsabilità

civile del

detentore del

veicolo a motore

Circolazione stradale 28

741.01

2

Se un infortunio della circolazione è cagionato da un veicolo a motore che non è in esercizio, il detentore è civilmente responsabile se la parte lesa prova che egli o persone per le quali è responsabile hanno commesso una colpa o che un difetto del veicolo ha contribuito a cagionare l'infortunio.

3

Il detentore è civilmente responsabile, secondo l'apprezzamento del giudice, anche dei danni conseguenti all'assistenza prestata per infortuni in cui il suo veicolo a motore è coinvolto, per quanto egli sia civilmente responsabile dell'infortunio o l'assistenza sia stata prestata a lui stesso o ai passeggeri del suo veicolo.

4

Il detentore è civilmente responsabile, come se si trattasse di colpa propria, per la colpa del conducente e delle persone che coadiuvano all'uso del veicolo a motore.


Art. 59

1 Il detentore è liberato dalla responsabilità civile se prova che l'infortunio è stato cagionato da forza maggiore oppure da colpa grave della parte lesa o di un terzo, senza che vi sia colpa da parte sua o delle persone per le quali è responsabile e senza che un difetto del veicolo a motore abbia contribuito a cagionare l'infortunio.

2

Se il detentore, che non può liberarsi dalla responsabilità civile in virtù del capoverso 1, prova che una colpa della parte lesa ha contribuito a cagionare l'infortunio, il giudice determina il risarcimento considerando tutte le circostanze.

3

...71

4

È determinata secondo il Codice delle obbligazioni72: a. la responsabilità civile nei rapporti fra il detentore e il proprietario di un veicolo a motore per i danni subìti da questo veicolo;

b.73 la responsabilità civile del detentore per i danni subiti dalle cose trasportate nel suo veicolo, eccettuate quelle che la parte lesa portava con sé, in particolare bagagli e simili; è fatta salva la legge federale del 4 ottobre 198574 sul trasporto pubblico.

71

Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1975 (RU 1975 1257 1857 n. III; FF 1973 II 1053).

72

RS 220

73

Nuovo testo giusta l'art. 54 n. 2 della LF del 4 ott. 1985 sul trasporto pubblico, in vigore dal 1° gen. 1987 (RS 742.40).

74

RS 742.40

Attenuazione o

esclusione della

responsabilità

civile

Legge federale

29

741.01


Art. 60

75 1 Più persone, se sono responsabili per i danni subiti da un terzo in un infortunio, nel quale è coinvolto un veicolo a motore, rispondono in solido.

2

Ciascuna di esse concorre al risarcimento nella misura risultante dall'apprezzamento, di tutte le circostanze. Trattandosi di più detentori di veicoli a motore, il concorso al risarcimento avviene in proporzione alla loro colpa, salvo che circostanze speciali, segnatamente il rischio d'esercizio dei veicoli, giustifichino un altro modo di ripartizione.


Art. 61

1 Se un detentore è vittima di lesioni corporali in un infortunio, nel quale sono coinvolti più veicoli a motore, i detentori di tutti i veicoli a motore coinvolti rispondono del danno in proporzione alla loro colpa, salvo che circostanze speciali, segnatamente il rischio d'esercizio dei veicoli, giustifichino un altro modo di ripartizione.76 2 Un detentore risponde verso un altro dei danni materiali, solo se la parte lesa prova che il danno è stato cagionato dalla colpa o dalla temporanea incapacità di discernimento del detentore convenuto o di una persona per la quale questi è responsabile o da un difetto del veicolo del convenuto.

3

Più detentori responsabili rispondono in solido del danno subìto da un altro detentore.77

Art. 62

1 Il modo e la misura del risarcimento e l'attribuzione di una riparazione sono determinati secondo i principi del Codice delle obbligazioni78 concernenti gli atti illeciti.

2

Se la persona uccisa o ferita aveva un reddito eccezionalmente elevato, il giudice può ridurre adeguatamente il risarcimento considerando tutte le circostanze.

3

Le prestazioni effettuate alla parte lesa da un'assicurazione privata, i cui premi sono stati pagati in tutto o in parte dal detentore, sono dedotte dal risarcimento, dovuto da questo, proporzionatamente ai premi da lui pagati, salvo che il contratto di assicurazione preveda un'altra soluzione.

75

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

76

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

77

Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

78

RS 220

Concorso nel

danneggiamento

Risarcimento fra

detentori di

veicoli a motore

Risarcimento e

riparazione

Circolazione stradale 30

741.01

Capo secondo: Assicurazione

Art. 63

1 Nessun veicolo a motore può essere messo in circolazione sulle strade pubbliche, se non è stata stipulata un'assicurazione per la responsabilità civile conforme alle disposizioni che seguono.

2

L'assicurazione deve sopperire alla responsabilità civile del detentore e delle persone per le quali egli è responsabile secondo la presente legge, almeno in tutti gli Stati nei quali la targa svizzera vale come attestato di assicurazione.79 3 Possono essere escluse dall'assicurazione: a.80 81 le pretese del detentore per danni materiali causati da persone per le quali egli è responsabile secondo la presente legge; b.82 le pretese per danni materiali del coniuge e dei parenti in linea retta del detentore, come anche dei suoi fratelli e sorelle che vivono in comunione domestica con lui; c. le pretese per danni materiali, dei quali il detentore non è civilmente responsabile secondo la presente legge;

d. le pretese per infortuni avvenuti durante manifestazioni sportive per le quali è stata stipulata l'assicurazione prescritta nell'articolo 72.


Art. 64

83 Il Consiglio federale fissa gli importi fino a concorrenza dei quali l'assicurazione sulla responsabilità civile deve soddisfare le pretese della parte lesa in caso di lesione corporale e di danni materiali.


Art. 65

1 La parte lesa può agire direttamente contro l'assicuratore nei limiti della copertura stipulata nel contratto d'assicurazione.

79

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5462 5464; FF 1995 I 29).

80

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5462 5464; FF 1995 I 29).

81

Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 23 giu. 1995 alla fine del presente testo.

82

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1257 1857 n. III; FF 1973 II 1053).

83

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1257 1857 n. III; FF 1973 II 1053).

Assicurazione

obbligatoria

Minimi

d'assicurazione

Azione diretta

contro

l'assicuratore.

Eccezioni

Legge federale

31

741.01

2

Le eccezioni derivanti dal contratto d'assicurazione o dalla legge federale del 2 aprile 190884 sul contratto d'assicurazione non possono essere opposte alla parte lesa.

3

L'assicuratore ha diritto di regresso contro lo stipulante o contro l'assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto diritto di negare o ridurre le sue prestazioni secondo il contratto di assicurazione la legge federale del 2 aprile 190885 sul contratto d'assicurazione.


Art. 66

1 Se le pretese delle parti lese superano la copertura stipulata nel contratto di assicurazione, il diritto dei singoli contro l'assicuratore è ridotto proporzionatamente al rapporto fra detta copertura e il totale delle pretese.

2

La parte lesa che per prima promuove un'azione, come anche l'assicuratore convenuto, possono chiedere al giudice adito di invitare le altre parti lese a promuovere la loro azione entro un determinato termine davanti allo stesso giudice, indicando loro le conseguenze di una omissione. Il giudice adito decide sulla ripartizione, fra le parti lese, della prestazione dovuta dall'assicuratore. Nella ripartizione, le pretese avanzate nei termini stabiliti devono essere soddisfatte per prime, senza riguardo alle altre.

3

L'assicuratore che, ignorando l'esistenza di altre pretese, ha pagato in buona fede a una delle parti lese una somma superiore alla quota che proporzionatamente le spettava, è liberato dai suoi obblighi verso le altre parti lese fino a concorrenza della somma pagata.


Art. 67

1 In caso di cambiamento del detentore, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione passano al nuovo detentore. Se la nuova licenza di circolazione è allestita fondandosi su un'altra assicurazione per la responsabilità civile, il precedente contratto diventa caduco.

2

Il precedente assicuratore ha diritto di recedere dal contratto entro quattordici giorni da quando ha avuto conoscenza che il detentore è cambiato.

84

RS 221.229.1 85

RS 221.229.1 Pluralità di parti

lese

Cambiamento

del detentore del

veicolo a motore.

Veicoli a motore

di riserva

Circolazione stradale 32

741.01

3

Il Consiglio federale disciplina le condizioni a cui il detentore, servendosidelle targhe di controllo del veicolo a motore assicurato, può adoperare, invece di questo, un veicolo di riserva. L'assicurazione vale esclusivamente per il veicolo utilizzato. L'assicuratore ha diritto di regresso nei confronti del detentore se l'utilizzazione non era lecita.86 4

...87


Art. 68

1 L'assicuratore è tenuto ad allestire un attestato di assicurazione per l'autorità che rilascia la licenza di circolazione.

2

L'assicuratore deve notificare all'autorità la sospensione o la cessazione dell'assicurazione, le quali diventano efficaci verso le parti lese solo con la restituzione della licenza di circolazione e delle targhe di controllo, ma in ogni caso sessanta giorni dopo il ricevimento della notificazione dell'assicuratore, salvo che l'assicurazione sia stata precedentemente sostituita con un'altra. Non appena ricevuta la notificazione, l'autorità revoca la licenza di circolazione e ritira le targhe di controllo.

3

Quando le targhe di controllo sono depositate presso l'autorità competente, gli effetti dell'assicurazione sono sospesi. L'autorità ne avverte l'assicuratore.88

Capo terzo: Casi speciali

Art. 69

89 1 Il detentore del veicolo a motore trainante è civilmente responsabile del danno cagionato dal rimorchio o dal veicolo rimorchiato; le disposizioni concernenti la responsabilità civile per i danni cagionati dai veicoli a motore si applicano per analogia. Se il veicolo rimorchiato è guidato da un conducente, il suo detentore e quello del veicolo trainante sono solidalmente responsabili.

2

L'assicurazione del veicolo a motore trainante sopperisce anche alla responsabilità civile per i danni cagionati: 86 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2002 2767 2781, 2004 647; FF 1999 3837).

87 Abrogato dal n. I della LF del 14 dic. 2001, con effetto dal 1° mar. 2004 (RU 2002 2767 2781, 2004 647; FF 1999 3837).

88

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

89

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

Attestato di

assicurazione,

sospensione e

cessazione

dell'assicurazione

Rimorchi di

veicoli a motore;

veicoli

rimorchiati

Legge federale

33

741.01

a. dal

rimorchio;

b. dal veicolo a motore rimorchiato non guidato da un conducente;

c. dal veicolo a motore rimorchiato guidato da un conducente, se detto veicolo non è assicurato.

3

I rimorchi destinati al trasporto di persone possono essere messi in circolazione solo se è stata stipulata un'assicurazione completiva per il rimorchio che garantisca i minimi d'assicurazione per tutto il convoglio fissati dal Consiglio federale giusta l'articolo 64.

4

La responsabilità civile del detentore del veicolo trainante per le lesioni personali subìte dai passeggeri di rimorchi, nonché la responsabilità civile per i danni cagionati tra il veicolo trainante e il veicolo a motore rimorchiato sono disciplinate dalla presente legge. Per i danni materiali al rimorchio è civilmente responsabile il detentore del veicolo trainante giusta il Codice delle obbligazioni90.


Art. 70

1 La responsabilità civile dei ciclisti è disciplinata dal Codice delle obbligazioni91.

2

Il contrassegno per i velocipedi può essere rilasciato solo se è stata stipulata un'assicurazione per la responsabilità civile della persona che usa il velocipede provvisto di detto contrassegno. L'assicurazione sopperisce parimente alla responsabilità civile delle persone responsabili per coloro che usano il velocipede, segnatamente a quella del capo di famiglia.

3

Il Consiglio federale fissa gli importi fino a concorrenza dei quali l'assicurazione sulla responsabilità civile deve soddisfare le pretese della parte lesa in caso di lesione corporale e di danni materiali.92 4 Possono essere escluse dall'assicurazione: a.93 le pretese per danni materiali del coniuge e dei parenti in linea retta del ciclista, come anche dei suoi fratelli e sorelle che vivono in comunione domestica con lui; b. le pretese per lesione corporale o morte del passeggero; c. le pretese per il danneggiamento o la distruzione del velocipede o delle cose trasportate;

90

RS 220

91

RS 220

92

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1257 1857 n. III; FF 1973 II 1053).

93

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1257 1857 n. III; FF 1973 II 1053).

Velocipedi

Circolazione stradale 34

741.01

d. le pretese derivanti da infortuni avvenuti durante manifestazioni sportive per le quali è stata stipulata l'assicurazione prescritta nell'articolo 72.

5

L'assicurazione non può essere sospesa ne cessare fintanto che il contrassegno è valido.

6

L'assicuratore ha diritto di regresso verso la persona che ha usato illecitamente il velocipede o il contrassegno.

7

Gli articoli 65 e 66 sono applicabili per analogia.


Art. 71

94 1 Il gerente di un'azienda dell'industria dei veicoli a motore è civilmente responsabile, come un detentore, dei danni cagionati da un veicolo a motore consegnatogli per custodia, riparazione, manutenzione, trasformazione o per altri scopi simili. Il detentore e il suo assicuratore non sono civilmente responsabili.

2

Il gerente designato nel capoverso 1 e il gerente di aziende che costruiscono veicoli a motore e ne fanno commercio devono stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile estesa a tutti i loro veicoli a motore e a quelli che hanno ricevuto. Le disposizioni concernenti l'assicurazione del detentore sono applicabili per analogia.


Art. 72

1 Le disposizioni del presente articolo sono applicabili alle gare con veicoli a motore o con velocipedi, la cui graduatoria è stabilita principalmente considerando la velocità raggiunta o per le quali è richiesta una velocità media superiore a 50 km/h. Esse sono parimente applicabili quando il percorso è chiuso alla circolazione. Il Consiglio federale può estendere le disposizioni del presente articolo ad altre manifestazioni sportive.

2

Gli organizzatori sono civilmente responsabili del danno cagionato dai veicoli dei partecipanti o dai veicoli degli accompagnatori o da altri veicoli al servizio della manifestazione; le disposizioni sulla responsabilità civile dei detentori di veicoli a motore sono applicabili per analogia.

3

La responsabilità civile per i danni subìti dai partecipanti e dai loro passeggeri, come anche dai veicoli al servizio della manifestazione non è disciplinata nella presente legge.

4

Un'assicurazione deve sopperire alla responsabilità civile degli organizzatori, dei partecipanti e degli ausiliari verso i terzi, come spettatori, altri utenti della strada e vicini. L'autorità che concede il permesso

94

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1257 1857 n. III; FF 1973 II 1053).

Aziende

dell'industria dei

veicoli a motore

Manifestazioni

sportive

Legge federale

35

741.01

d'organizzare la manifestazione stabilisce, secondo le circostanze, la copertura minima d'assicurazione; questa non può essere, tuttavia, inferiore a quella dell'assicurazione ordinaria. Gli articoli 65 e 66 sono applicabili per analogia.

5

Se a un danno cagionato durante una manifestazione organizzata senza permesso deve essere sopperito dall'assicurazione ordinaria del veicolo a motore o del velocipede che l'ha cagionato, l'assicuratore ha diritto di regresso verso le persone civilmente responsabili che sapevano o avrebbero dovuto sapere, prestando tutta la dovuta attenzione, che un'assicurazione speciale non era stata stipulata per la manifestazione.


Art. 73

1 La Confederazione e i Cantoni, quali detentori di veicoli a motore, sono assoggettati alle disposizioni della presente legge concernenti la responsabilità civile, ma non a quelle sull'obbligo dell'assicurazione.

Non sono inoltre assoggettati all'obbligo dell'assicurazione i veicoli a motore per i quali la Confederazione garantisce come un assicuratore il risarcimento dei danni da essi cagionati.

2

I velocipedi della Confederazione e dei Cantoni non sono assoggettati all'obbligo dell'assicurazione. La Confederazione e i Cantoni, in quanto non siano civilmente responsabili in misura più estesa secondo altre leggi, garantiscono però come un assicuratore il risarcimento dei danni cagionati da detti velocipedi.

3

La Confederazione e i Cantoni liquidano conformemente alle disposizioni valide per le assicurazioni di responsabilità civile i sinistri causati dai veicoli a motore, dai rimorchi e dai velocipedi di cui sono civilmente responsabili. Comunicano al centro d'informazione (art. 79a) i servizi competenti per la liquidazione.95


Art. 74

96 1 Gli istituti d'assicurazione ammessi in Svizzera a esercitare un'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore costituiscono e gestiscono in comune l'Ufficio nazionale di assicurazione che è dotato di personalità giuridica propria.

95 Introdotto dal n.I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1 feb. 2003 (RU 2003 222 228; FF 2002 4093).

96

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1 feb. 2003 (RU 2003 222 228; FF 2002 4093).

Veicoli a motore

e velocipedi

della

Confederazione

e dei Cantoni

Ufficio nazionale

di assicurazione

Circolazione stradale 36

741.01

2

L'Ufficio nazionale di assicurazione ha i seguenti compiti: a. copre la responsabilità per i danni causati in Svizzera da veicoli a motore e rimorchi esteri nella misura in cui essi siano sottoposti all'obbligo di concludere un'assicurazione in base alla presente legge;

b. gestisce il centro d'informazione di cui all'articolo 79a; c. coordina la conclusione di assicurazioni di confine per i veicoli a motore che entrano in Svizzera e non dispongono della dovuta copertura assicurativa.

3

Il Consiglio federale disciplina: a. l'obbligo di concludere un'assicurazione di confine; b. la coordinazione delle prestazioni delle assicurazioni sociali con quelle dell'Ufficio nazionale di assicurazione.

4

Esso può escludere o limitare il sequestro destinato ad assicurare le pretese di risarcimento di danni causati da veicoli a motore o rimorchi esteri.


Art. 75

97 1 Chi sottrae un veicolo a motore per farne uso è civilmente responsabile come un detentore. Il conducente risponde in solido con lui se all'inizio del viaggio sapeva o poteva sapere, prestando l'attenzione dovuta, che il veicolo era stato sottratto. Il detentore è civilmente corresponsabile, eccetto nei confronti degli utenti del veicolo, i quali dall'inizio del viaggio sapevano o potevano sapere, prestando l'attenzione dovuta, che il veicolo era stato sottratto.

2

Il detentore e il suo assicuratore sulla responsabilità civile hanno il diritto di regresso verso le persone che avevano sottratto il veicolo e verso il conducente che dall'inizio del viaggio sapeva o poteva sapere, prestando l'attenzione dovuta, che il veicolo era stato sottratto.

3

L'assicuratore non può addossare nessun onere finanziario al detentore cui non è imputabile colpa alcuna per la sottrazione del veicolo.


Art. 76

98 1 Gli istituti d'assicurazione ammessi in Svizzera a esercitare un'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore costituiscono e gestiscono in comune il Fondo nazionale di garanzia che è dotato di personalità giuridica propria.

97

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1257 1857 n. III; FF 1973 II 1053).

98

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1 feb. 2003 (RU 2003 222 228; FF 2002 4093).

Veicoli a motore

usati

illecitamente

Fondo nazionale

di garanzia

Legge federale

37

741.01

2

Il Fondo nazionale di garanzia ha i seguenti compiti: a. copre la responsabilità per i danni causati in Svizzera da veicoli a motore, rimorchi e velocipedi non identificati o non assicurati, nella misura in cui essi siano sottoposti all'obbligo di concludere un'assicurazione in base alla presente legge;

b. copre la responsabilità per i danni causati da veicoli a motore e rimorchi immatricolati in Svizzera nel caso in cui sia stato dichiarato il fallimento dell'assicuratore della responsabilità civile tenuto a versare prestazioni; c. gestisce l'organismo d'indennizzo di cui all'articolo 79d.

3

Il Consiglio federale disciplina: a. i compiti del Fondo nazionale di garanzia conformemente al capoverso 2;

b. la franchigia a carico della parte lesa per i danni materiali; c. la coordinazione delle prestazioni delle assicurazioni sociali con quelle del Fondo nazionale di garanzia 4

Nei casi previsti dal capoverso 2 lettera a, gli obblighi a carico del Fondo nazionale di garanzia si riducono in proporzione equivalente alle prestazioni che la parte lesa può pretendere da un'assicurazione contro i danni o un'assicurazione sociale.

5

Il Consiglio federale può, nei casi previsti dal capoverso 2 lettera a: a. obbligare il Fondo nazionale di garanzia a versare anticipazioni quando l'assenza di un assicuratore di responsabilità civile tenuto a risarcire il danno è contestata;

b. limitare o escludere dalle prestazioni del Fondo nazionale di garanzia le parti lese estere che risiedono in Paesi che non applicano la reciprocità.

6

Mediante il pagamento dell'indennità alla parte lesa, il Fondo nazionale di garanzia subentra a quest'ultima nei diritti relativi ai danni di natura analoga a quelli per i quali esso risponde.

a99 1 Il detentore di un veicolo a motore paga annualmente un contributo secondo il tipo di rischio assicurato per la copertura dell'esborso giusta gli articoli 74, 76, 79a e 79d.100 99

Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1980, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 1509; FF 1980 I 469). Vedi anche l'art. 108, qui di seguito.

100 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1 feb. 2003 (RU 2003 222 228).

Finanziamento

ed esecuzione

Circolazione stradale 38

741.01

2

L'Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia stabiliscono questi contributi, che devono essere approvati dall'Ufficio federale delle assicurazioni private.101 3 Gli assicuratori di responsabilità civile degli autoveicoli riscuotono i contributi con i premi.102 4 La Confederazione, le sue aziende e i suoi istituti sono esonerati dall'obbligo di contribuire. I Cantoni detentori di veicoli a motore, che non soggiacciono all'obbligo d'assicurazione sulla responsabilità civile (art. 73 cpv. 1), sono tenuti a pagare il contributo nella misura in cui i loro veicoli sono assicurati.

5

Il Consiglio federale disciplina i particolari; stabilisce segnatamente le basi di calcolo del contributo e la procedura d'approvazione.

b103 1 La parte lesa ha un diritto di azione diretta nei confronti dell'Ufficio nazionale di assicurazione e del Fondo nazionale di garanzia.

2

L'Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia sono sottoposti alla sorveglianza dell'Ufficio federale delle strade.

3

Le persone che assumono mansioni dell'Ufficio nazionale di assicurazione e del Fondo nazionale di garanzia o che ne sorvegliano l'esecuzione sono tenute al segreto nei confronti di terzi. Nell'adempimento dei compiti loro affidati sono autorizzate a trattare o a fare trattare i dati personali necessari, compresi i dati degni di particolare protezione e i profili della personalità.

4

L'Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia possono:

a. affidare ai loro membri o a terzi l'esecuzione dei compiti di loro competenza e designare un assicuratore gerente; b. concludere accordi con altri uffici nazionali di assicurazione e fondi nazionali di garanzia e con altri organismi esteri che si occupano di compiti analoghi, per facilitare il traffico transfrontaliero e per tutelare le vittime della circolazione in questo ambito.

5

Il Consiglio federale emana disposizioni sui compiti e sulle competenze dell'Ufficio nazionale di assicurazione e del Fondo nazionale di garanzia per quanto concerne:

a. la copertura dei danni in Svizzera e all'estero; 101 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5462 5464; FF 1995 I 29).

102 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5462 5464; FF 1995 I 29).

103 Introdotto dal n.I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1 feb. 2003 (RU 2003 222 228; FF 2002 4093).

Disposizioni

comuni per

l'Ufficio

nazionale di

assicurazione e il

Fondo nazionale

di garanzia

Legge federale

39

741.01

b. la promozione e lo sviluppo della protezione assicurativa e della protezione delle vittime della circolazione nel traffico transfrontaliero.


Art. 77

1 Se i Cantoni rilasciano licenze di circolazione e targhe di controllo per veicoli a motore o contrassegni per velocipedi senza che sia stata stipulata l'assicurazione prescritta, essi sono civilmente responsabili, nei limiti dei minimi d'assicurazione previsti nella presente legge, dei danni per i quali sono tenuti i detentori di veicoli a motore o i ciclisti. I Cantoni sono civilmente responsabili, nella stessa misura, se omettono di revocare la licenza di circolazione e di ritirare le targhe di controllo entro sessanta giorni dalla notificazione fatta dall'assicuratore conformemente all'articolo 68 oppure dopo che il detentore abbia informato di aver ritirato definitivamente il veicolo dalla circolazione.104 2 Il Cantone o il suo assicuratore ha diritto di regresso verso il detentore che non poteva, in buona fede, ritenere di essere coperto dall'assicurazione prescritta.

3

Le presenti disposizioni sono applicabili per analogia al rilascio di licenze di circolazione e di targhe di controllo o di contrassegni per velocipedi da parte della Confederazione.


Art. 78


105



Art. 79


106

a107 1 Il centro d'informazione fornisce alle parti lese e alle assicurazioni sociali le informazioni necessarie per far valere le loro pretese d'indennizzo.

2

Il Consiglio federale stabilisce quali informazioni vanno fornite.

3

Esso può obbligare le autorità e i privati a fornire al centro d'informazione i dati necessari.

104 Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

105 Abrogato dal n. 7 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20).

106 Abrogato n.I della LF del 4 ott. 2002 (RU 2003 222 228; FF 2002 4093).

107 Introdotto dal n.I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1 feb. 2003 (RU 2003 222 228; FF 2002 4093).

Veicoli non

assicurati

Centro

d'informazione

Circolazione stradale 40

741.01

b108 1 Gli istituti d'assicurazione ammessi in Svizzera ad esercitare un'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore devono designare un mandatario per la liquidazione dei sinistri in ogni Paese appartenente allo Spazio economico europeo. Ne comunicano il nome e l'indirizzo ai centri d'informazione di questi Paesi e al centro d'informazione di cui all'articolo 79a.

2

Il Consiglio federale può obbligare gli istituti d'assicurazione di cui al capoverso 1 a designare mandatari per la liquidazione dei sinistri in altri Paesi.

3

I mandatari per la liquidazione dei sinistri sono persone fisiche o giuridiche che rappresentano, nel proprio Paese d'attività, gli istituti d'assicurazione con sede in altri Paesi. Essi provvedono conformemente all'articolo 79c al trattamento e alla liquidazione delle richieste d'indennizzo presentate dalle parti lese residenti nel loro Paese d'attività nei confronti degli istituti d'assicurazione da loro rappresentati.

4

Essi devono:

a. essere domiciliati nel loro Paese d'attività; b. disporre di poteri sufficienti per rappresentare gli istituti d'assicurazione nei confronti delle parti lese e per soddisfare integralmente le richieste d'indennizzo;

c. essere in grado di trattare i casi nella lingua ufficiale rispettivamente nelle lingue ufficiali del loro Paese d'attività.

5

Essi possono esercitare la loro attività per conto di uno o più istituti d'assicurazione.

c109 1 Gli istituti d'assicurazione ammessi in Svizzera ad esercitare un'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore, i mandatari incaricati in Svizzera della liquidazione dei sinistri, la Confederazione e i Cantoni, nella misura in cui i loro veicoli non sono assicurati, come pure l'Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia devono rispondere entro tre mesi alle richieste d'indennizzo avanzate dalle parti lese:

a. presentando un'offerta di risarcimento motivata, se la responsabilità non è contestata e il danno è stato quantificato;

108 Introdotto dal n.I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1 feb. 2003 (RU 2003 222 228; FF 2002 4093).

109 Introdotto dal n.I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1 feb. 2003 (RU 2003 222 228; FF 2002 4093).

Mandatari per la

liquidazione dei

sinistri

Liquidazione

dei sinistri

Legge federale

41

741.01

b. fornendo una risposta motivata alle osservazioni formulate nella richiesta, se la responsabilità è contestata o non è chiaramente stabilita o se il danno non è stato quantificato integralmente.

2

Il termine di tre mesi decorre dal momento in cui la richiesta con pretese d'indennizzo concrete perviene all'organismo interpellato dalla parte lesa.

3

Dopo la scadenza del termine di tre mesi vanno corrisposti gli interessi di mora. Sono fatte salve ulteriori pretese della parte lesa.

d110 1 Le parti lese domiciliate in Svizzera possono far valere le loro pretese di responsabilità civile presso l'organismo d'indennizzo del Fondo nazionale di garanzia se: a. l'organismo interpellato per la liquidazione del sinistro non ha rispettato le disposizioni dell'articolo 79c; b. l'assicuratore estero della responsabilità civile tenuto a risarcire i danni non ha designato in Svizzera alcun mandatario per la liquidazione dei sinistri;

c. il danno, verificatosi in un Paese il cui ufficio nazionale di assicurazione ha aderito al sistema della carta verde, è stato provocato da un veicolo a motore non identificabile o il cui assicuratore non possa essere identificato entro due mesi.

2

Non sussiste nessuna pretesa nei confronti dell'organismo d'indennizzo se la parte lesa:

a. ha dato avvio in Svizzera o all'estero a un'azione legale per far valere le sue pretese; oppure b. ha inoltrato una richiesta d'indennizzo direttamente all'assicuratore estero ed esso ha fornito entro tre mesi una risposta motivata.

e111 1 Gli articoli 79a-79d sono applicabili a un altro Paese soltanto se esso accorda alla Svizzera la reciprocità.

2

L'Ufficio federale delle assicurazioni private pubblica una lista dei Paesi che accordano la reciprocità.

110 Introdotto dal n.I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1 feb. 2003 (RU 2003 222 228; FF 2002 4093).

111 Introdotto dal n.I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1 feb. 2003 (RU 2003 222 228; FF 2002 4093).

Organismo

d'indennizzo

Reciprocità

Circolazione stradale 42

741.01

Capo quarto: Rapporti con altre assicurazioni

Art. 80

112 La parte lesa, assicurata conformemente alle legge del 20 marzo 1981113 sull'assicurazione contro gli infortuni, conserva i diritti che le spettano in virtù della presente legge.


Art. 81

114 Se una persona assoggettata all'assicurazione militare è uccisa o ferita da un veicolo militare, la Confederazione risarcisce i danni esclusivamente secondo la legge federale del 19 giugno 1992115 su l'assicurazione militare.

Capo quinto: Disposizioni comuni

Art. 82

116 Le assicurazioni prescritte nella presente legge devono essere stipulate con un istituto d'assicurazione ammesso a esercitare in Svizzera. È fatto salvo il riconoscimento di assicurazioni stipulate all'estero per veicoli esteri.


Art. 83

1 L'azione di risarcimento o di riparazione derivante da infortuni cagionati da veicoli a motore o da velocipedi si prescrive in due anni dal giorno in cui la parte lesa conobbe il danno e la persona responsabile, ma in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell'infortunio. Se l'azione deriva da un reato per il quale la legislazione penale stabilisce una prescrizione più lunga, questa è applicabile anche all'azione civile.

2

L'interruzione della prescrizione verso la persona civilmente responsabile vale anche verso l'assicuratore, e viceversa.

3

Il diritto di regresso fra le persone civilmente responsabili di un infortunio cagionato da veicoli a motore o da velocipedi, come anche gli altri diritti di regresso previsti nella presente legge si prescrivono in 112 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

113 RS

832.20

114 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 19 giu. 1992 sull'assicurazione militare, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS 833.1).

115 RS 833.1 116 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1993 3330, 1994 815; FF 1993 I 609).

Assicurazione

obbligatoria

contro gli

infortuni

Assicurazione

militare

Assicuratore

Prescrizione

Legge federale

43

741.01

due anni dal giorno in cui la prestazione fu effettuata integralmente e il responsabile fu noto.

4

Per il rimanente, è applicabile il Codice delle obbligazioni117.


Art. 84


118



Art. 85


119


Art. 86

Nelle vertenze relative alle pretese derivanti da infortuni cagionati da
veicoli a motore o da velocipedi, il giudice apprezza i fatti senza essere vincolato dalle disposizioni della procedura cantonale concernenti le prove.


Art. 87

1 Ogni convenzione, che esclude o limita la responsabilità civile stabilita nella presente legge, è nulla.

2

Ogni convenzione che stabilisce un risarcimento manifestamente insufficiente è impugnabile entro un anno dalla sua conclusione.


Art. 88

Se le prestazioni dell'assicurazione non soddisfano integralmente una
parte lesa, l'assicuratore può far valere il suo diritto di regresso verso la persona civilmente responsabile o l'assicurazione per la responsabilità civile di quest'ultima, solo se la parte lesa non subisce alcun pregiudizio.


Art. 89

1 Il Consiglio federale può esentare, totalmente o parzialmente, dalle disposizioni del presente titolo i veicoli a motore con potenza motrice o velocità minime e quelli che sono usati raramente sulle strade pubbliche.

2

Esso emana le necessarie prescrizioni concernenti l'assicurazione per i veicoli provvisti di targhe professionali o trasferibili e in casi simili.

3

Contro le decisioni delle autorità cantonali sull'assoggettamento di un veicolo, di un'azienda dell'industria dei veicoli a motore o di una manifestazione sportiva alle disposizioni della presente legge concer117 RS 220

118 Abrogato dal n. 17 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

119 Abrogato dal n. I lett. d dell'all. alla LF del 18 dic. 1987 sul diritto privato internazionale (RS 291).

Apprezzamento

delle prove

Convenzione

Condizioni per il

regresso

Disposizioni

completive sulla

responsabilità

civile e

sull'assicurazione

Circolazione stradale 44

741.01

nenti la responsabilità civile e l'obbligo d'assicurazione è dato ricorso, entro trenta giorni, al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, che decide definitivamente120.

Titolo quinto: Disposizioni penali

Art. 90

1. Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute
nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale, è punito con l'arresto o con la multa.

2.121 Chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo, è punito con la detenzione o con la multa.

3.122 L'articolo 237 numero 2 del Codice penale svizzero123 non è applicabile in questi casi.


Art. 91

1 Chiunque, in stato di ebrietà, conduce un veicolo a motore, è punito con la detenzione o con la multa.124 2 Chiunque, in stato di ebrietà conduce un veicolo senza motore, è punito con l'arresto o con la multa.

3

La stessa pena è comminata a chiunque, intenzionalmente, si oppone o si sottrae alla prova del sangue, che è stata ordinata o che egli deve presumere che lo sia, o a un esame sanitario completivo oppure ne elude lo scopo.125

Art. 92

1 Chiunque, in caso d'infortunio, non osserva i doveri impostigli dalla presente legge, è punito con l'arresto o con la multa.

120 Ora, contro la decisione del DATEC è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al TF (art. 97 e segg. OG, nel testo del 20 dic. 1968 - RS 173.110). Attualmente: Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (RU 1998 1794 art. 1 cpv. 2).

121 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1257; RS 741.01 art. 1; FF 1953 II 1053).

122 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1257; RS 741.01 art. 1; FF 1953 II 1053).

123 RS 311.0 124 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1257; RS 741.01 art. 1; FF 1953 II 1053).

125 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

Infrazione alle

norme della

circolazione

Conducenti ebbri

Inosservanza dei

doveri in caso

d'infortunio

Legge federale

45

741.01

2

Il conducente, che, dopo avere ucciso o ferito una persona in un infortunio della circolazione, si dà alla fuga, è punito con la detenzione.


Art. 93
1. Chiunque, intenzionalmente, compromette la sicurezza di un veicolo, in modo che ne risulti pericolo d'infortunio, è punito con la detenzione o con la multa. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è dell'arresto o della multa.

2. Chiunque conduce un veicolo, di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni, è punito con l'arresto o con la multa.

La stessa pena è comminata al detentore o a colui che è responsabile come un detentore dello stato di sicurezza del veicolo, se tollera intenzionalmente o per negligenza l'uso di un veicolo che non è conforme alle prescrizioni.


Art. 94
1. Chiunque sottrae un veicolo a motore per farne uso e chiunque circola, come conducente o passeggero, con questo veicolo, sapendo sin dall'inizio che è stato sottratto, è punito con la detenzione o con la multa. Se uno degli autori è un congiunto o un membro della comunione domestica del detentore e se il conducente è titolare della licenza di condurre richiesta, il perseguimento penale è promosso solo a querela di parte; la pena è dell'arresto o della multa.

2. Chiunque per un viaggio cui evidentemente non è autorizzato, usa un veicolo a motore affidatogli, è punito, a querela di parte, con l'arresto o con la multa.

3. Chiunque sottrae un velocipede senza averne diritto è punito con l'arresto o con la multa.126 Se l'autore è un congiunto o un membro della comunione domestica del possessore, il perseguimento penale è promosso solo a querela di parte.

4. L'articolo 143 del Codice penale svizzero127 non è applicabile in questi casi.

126 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

127 RS 311.0. Ora: l'art. 141 del Codice penale.

Stato difettoso

del veicolo

Furto d'uso

Circolazione stradale 46

741.01


Art. 95

1. Chiunque conduce un veicolo a motore senza essere titolare della
licenza di condurre richiesta, chiunque non osserva le limitazioni o le altre condizioni speciali cui è subordinata la sua licenza, chiunque mette un veicolo a motore a disposizione di un conducente, del quale sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione imposta dalle circostanze, che non è titolare della licenza richiesta, chiunque si esercita alla guida senza essere titolare della licenza per allievo conducente o senza essere accompagnato conformemente alle prescrizioni, chiunque, in un esercizio di guida, assume il compito di accompagnare un allievo senza adempire le condizioni richieste, chiunque, senza essere titolare di una licenza per maestro conducente, dà professionalmente lezioni di guida, è punito con l'arresto o con la multa.

2. Chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene la licenza di condurre o la licenza per allievo conducente gli sia stata rifiutata o revocata, è punito con l'arresto non inferiore a dieci giorni e con la multa.


Art. 96

1. Chiunque conduce un veicolo a motore o circola con un rimorchio
trainato da un veicolo a motore, senza la licenza di circolazione o le targhe di controllo richieste, chiunque, senza permesso, effettua viaggi subordinati dalla presente legge a un permesso speciale, chiunque non osserva le limitazioni o le altre condizioni, in particolare circa il peso totale ammesso del veicolo, cui una licenza di circolazione o un permesso è subordinato in virtù della presente legge o nel singolo caso, è punito con l'arresto o con la multa 2. Chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene sappia o dovesse sapere, prestando l'attenzione dovuta, che non sussiste la prescritta assicurazione di responsabilità civile, è punito con la detenzione e la multa. Nei casi di lieve gravità, il colpevole è punito con la multa.128 3. Le stesse pene sono comminate al detentore o a chi, in sua vece, dispone del veicolo, se conosce o, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, dovrebbe conoscere l'infrazione.

128 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5462 5464; FF 1995 I 29).

Conducenti

senza licenza di

condurre

Veicoli a motore

senza licenza di

circolazione

Legge federale

47

741.01


Art. 97
1. Chiunque usa licenze o targhe di controllo che non sono state rilasciate per lui ne per il suo veicolo, chiunque, nonostante un avvertimento dell'autorità, non restituisce le licenze o le targhe di controllo che non sono più valide o che sono state revocate, chiunque cede a terzi l'uso di licenze o di targhe di controllo che non sono state rilasciate per essi ne per i loro veicoli, chiunque, dando informazioni non esatte, dissimulando fatti importanti o presentando certificati falsi, ottiene fraudolentemente una licenza o un permesso, chiunque, per farne uso, altera o contraffà targhe di controllo o contrassegni per velocipedi, chiunque usa targhe di controllo o contrassegni per velocipedi, alterati o contraffatti, chiunque, intenzionalmente, si appropria illecitamente di targhe di controllo di contrassegni per velocipedi allo scopo di usarli egli stesso o di cederne l'uso a terzi, è punito con la detenzione o con la multa.

2. Le disposizioni speciali del Codice penale svizzero129 non sono applicabili a questi casi.


Art. 98
Chiunque, intenzionalmente, sposta o danneggia un segnale e chiunque, intenzionalmente, toglie, rende illeggibile o modifica un segnale o una demarcazione, chiunque non avverte la polizia di avere involontariamente danneggiato un segnale, chiunque pone un segnale o traccia una demarcazione senza il consenso dell'autorità, è punito con l'arresto o con la multa.


Art. 99

1. Chiunque mette in commercio veicoli, parti staccate o accessori
sottoposti all'esame del tipo, che non sono conformi a un modello approvato, è punito con la multa.

2. Il detentore che, dopo avere ripreso un veicolo a motore o il rimorchio di un veicolo a motore da un altro detentore o dopo avere trasferito il luogo di stanza da un Cantone a un altro, non richiede la nuova licenza nel termine stabilito, è punito con una multa sino a 100 franchi.

129 RS 311.0 Abuso della

licenza e delle

targhe

Segnali e

demarcazioni

Altre infrazioni

Circolazione stradale 48

741.01

3.130 Il conducente di un veicolo che non porta con sè le licenze o i permessi necessari è punito con la multa .

3.bis131 Chiunque su domanda si rifiuta di presentare agli organi di controllo le licenze o i permessi necessari è punito con la multa.

4. Chiunque circola con un velocipede sprovvisto di contrassegno valido, chiunque lascia usare ad altri, segnatamente a un fanciullo, un velocipede sprovvisto di contrassegno valido, è punito con la multa.

5. Chiunque imita gli effetti degli speciali segnalatori dei veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario e della polizia o di quelli dei veicoli postali di montagna, chiunque usa illecitamente distintivi della polizia stradale, è punito con l'arresto o con la multa.

6. Chiunque illecitamente usa un altoparlante su un veicolo a motore è punito con l'arresto o con la multa.

7. Chiunque organizza illecitamente manifestazioni sportive con veicoli a motore o velocipedi o effettua corse di prova, o non prende, per tali manifestazioni o corse autorizzate, le misure di sicurezza richieste, è punito con l'arresto o con la multa.

8.132 Chiunque mette in commercio apparecchi o dispositivi che ostacolano, perturbano o vanificano i controlli ufficiali della circolazione stradale, li acquista, li monta o li trasporta nei veicoli, li fissa su quest'ultimi o li usa in qualsiasi modo, chiunque contribuisce a far pubblicità a tali apparecchi o dispositivi, è punito con l'arresto o con la multa.


Art. 100

1. Salvo disposizione espressa e contraria della presente legge, anche la negligenza è punibile.

Nei casi particolarmente lievi, il prevenuto può essere esentato da qualsiasi pena.

2. La stessa pena del conducente è comminata al datore di lavoro o al superiore che induce il conducente di un veicolo a motore a commettere un reato secondo la presente legge oppure che non lo impedisce secondo le sue possibilità.133 130 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° set. 1996 (RU 1996 1075 1977; FF 1993 III 581).

131 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

132 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

133 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

Punibilità

Legge federale

49

741.01

Se per l'atto commesso è comminato solo l'arresto o la multa, il giudice può attenuare la pena del conducente o esentare questo da ogni pena, qualora sia giustificato dalle circostanze.

3. La persona che accompagna un allievo conducente è responsabile dei reati commessi durante gli esercizi di guida, se contravviene agli obblighi che le incombono in virtù della sua funzione. L'allievo conducente è responsabile delle infrazioni che avrebbe dovuto evitare secondo il suo grado di istruzione.

4. Nei viaggi ufficiali urgenti, il conducente di un veicolo del servizio antincendio, del servizio sanitario o della polizia che ha usato gli speciali segnalatori prescritti e la prudenza imposta dalle particolari circostanze non è punibile per avere violato le norme e le misure speciali concernenti la circolazione.


Art. 101

1 Chiunque, all'estero, commette un'infrazione alle norme della circolazione o un'altra infrazione connessa alla circolazione, per la quale il diritto federale commina una pena privativa della libertà, ed è punibile secondo il diritto straniero, è perseguito nella Svizzera, a istanza delle competenti autorità straniere, in quanto risieda e dimori nella Svizzera e non accetti la giurisdizione penale straniera.

2

Il giudice applica le disposizioni penali, ma non pronuncia pene privative della libertà, se il diritto del luogo dove l'infrazione è stata commessa non ne commina.


Art. 102

134 1. Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale svizzero135 salvo disposizione contraria della presente legge.

2. Sono riservate le disposizioni speciali del Codice penale svizzero e la legislazione sulla polizia ferroviaria.


Art. 103

1 Il Consiglio federale può comminare l'arresto o la multa alle persone che violano le sue prescrizioni d'esecuzione alla presente legge.

2

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

3

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sul controllo delle sentenze penali che non sono iscritte nel casellario giudiziale federale.

134 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

135 RS 311.0 Infrazioni

commesse

all'estero

Rapporti con

altre leggi penali

Disposizioni

penali

completive,

perseguimento

penale, controllo

penale

Circolazione stradale 50

741.01

Titolo sesto: Disposizioni esecutive e finali

Art. 104

1 La polizia e le autorità penali devono informare le competenti autorità di qualsiasi infrazione che può giustificare un provvedimento amministrativo previsto nella presente legge.

2

Gli organi di polizia comunicano all'Ufficio federale di statistica, in forma anonimizzata, per scritto o per via elettronica, gli incidenti della circolazione stradale che hanno registrato. L'Ufficio federale di statistica rileva i dati per scopi statistici. Per il rimanente è applicabile la legge del 9 ottobre 1992136 sulla statistica federale.137 3 ...138

4

...139

5

I Cantoni devono comunicare il nome dei detentori di veicoli e dei loro assicuratori, se il richiedente rende verosimile un sufficiente interesse. L'elenco dei detentori di veicoli può essere pubblicato.

a140 1 La Confederazione gestisce in collaborazione con i Cantoni un registro informatizzato dei veicoli e dei detentori di veicoli (MOFIS).

2 Il registro serve all'adempimento dei compiti legali seguenti: a. controllo dell'ammissione alla circolazione, dell'assicurazione dei veicoli, dello sdoganamento e dell'imposizione ai sensi della legge federale del 21 giugno 1996141 sull'imposizione degli autoveicoli; b. allestimento della statistica dei veicoli; c.142 identificazione del detentore, protezione delle vittime della circolazione e ricerca;

d. requisizione e locazione di veicoli a favore dell'esercito, della protezione civile e dell'approvvigionamento economico del Paese.

136 RS 431.01 137 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1999, in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 2000 2795 311, 2003 3368; FF 1997 IV 1029).

138 Abrogato dal n. I della LF del 18 giu. 1999 (RU 2000 2795; FF 1997 IV 1029).

139 Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1975 (RU 1975 1257; FF 1973 II 1053).

140 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1999, in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 2000 2795 311, 2003 3368; FF 1997 IV 1029).

141 RS 641.51 142 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 2003 222 3368; FF 2002 4093).

Avvisi

Registro dei

veicoli e dei

detentori di

veicoli

Legge federale

51

741.01

3

Il registro comprende tutti i veicoli immatricolati attualmente e in passato in Svizzera, i nomi, le date di nascita, gli indirizzi e i Paesi d'origine dei detentori come pure le indicazioni relative alla loro assicurazione di responsabilità civile.143 4 Oltre all'ufficio federale competente per la gestione del registro, le autorità seguenti trattano nel registro i dati personali e i dati relativi ai veicoli: a. le autorità federali e cantonali competenti per il rilascio e la revoca delle licenze di circolazione; b. l'autorità competente per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 2 lettera d.

5

I servizi seguenti possono accedere ai dati contenuti nel registro mediante procedura di richiamo: a. autorità federali e cantonali competenti per gli esami dei veicoli;

b. Ufficio federale di statistica per quanto attiene ai dati relativi ai veicoli;

c.144 Ufficio nazionale di assicurazione e Fondo nazionale di garanzia, nella misura in cui ciò sia necessario per l'adempimento dei loro compiti. Essi possono trasmettere a terzi i dati del registro nell'ambito delle disposizioni della presente legge.

d. autorità doganali e di polizia per quanto attiene ai dati necessari per il controllo dell'ammissione alla circolazione, l'identificazione del detentore e del suo assicuratore come anche la ricerca;

e. autorità doganali per quanto attiene ai dati necessari per il controllo dello sdoganamento e dell'imposizione ai sensi della legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli autoveicoli.

6

Il Consiglio federale fissa le modalità, segnatamente: a. la responsabilità del trattamento dei dati; b. il catalogo dei dati raccolti e la loro durata di conservazione; c. la procedura di notifica; d. la rettifica dei dati; e. l'organizzazione e la gestione del sistema informatizzato di trattamento dei dati; 143 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 2003 222 3368; FF 2002 4093).

144 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 2003 222 3368; FF 2002 4093).

Circolazione stradale 52

741.01

f.145 la collaborazione con le autorità e le organizzazioni interessate;

g. le autorità cui i dati possono essere di caso in caso comunicati; h. la sicurezza dei dati.

7

Il Consiglio federale può autorizzare le autorità del Principato del Liechtenstein che svolgono i compiti enumerati nei capoversi 4 e 5 a partecipare alla gestione e all'utilizzazione del registro.

b146 1 L'ufficio federale competente in materia di circolazione stradale gestisce in collaborazione con i Cantoni un registro informatizzato delle misure amministrative (ADMAS).

2

Il registro ADMAS serve all'adempimento dei compiti legali seguenti:

a. rilascio di licenze d'allievo conducente, di licenze di condurre e di licenze per maestri conducenti; b. esecuzione di procedimenti amministrativi e penali contro conducenti di veicoli; c. allestimento della statistica delle misure amministrative.

3

Il registro ADMAS comprende tutte le misure amministrative decise da autorità svizzere, come anche da autorità straniere contro persone domiciliate in Svizzera: a. rifiuto e revoca di licenze e permessi; b. divieto di

circolare;

c. divieto di far uso della licenza di condurre svizzera ordinato da autorità straniere;

d. divieto di far uso della licenza di condurre straniera; e. ammonimenti; f.

esami psicologici e medici in materia di circolazione stradale; g. oneri

imposti;

h. nuovo esame di conducente; i.

partecipazione a corsi d'educazione stradale come formazione complementare; j.

revoca o modifica delle misure ai sensi delle lettere a-i.

145 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 2003 222 3368; FF 2002 4093).

146 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1999, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2795 2798; FF 1997 IV 1029).

Registro delle

misure amministrative

Legge federale

53

741.01

4

Oltre all'ufficio federale competente in materia di circolazione stradale, le autorità federali e cantonali competenti per il rilascio e la revoca delle licenze trattano dati personali contenuti nel registro ADMAS.

5

Nell'ambito di procedure per il giudizio delle infrazioni in materia di circolazione stradale, le autorità preposte al perseguimento penale e quelle giudiziarie possono consultare il registro ADMAS mediante procedura di richiamo.

6

Il Consiglio federale fissa le modalità, segnatamente: a. la responsabilità del trattamento dei dati; b. il catalogo dei dati raccolti e la loro durata di conservazione; c. la procedura di notifica; d. la rettifica dei dati; e. l'organizzazione e la gestione del sistema informatizzato di trattamento dei dati; f.

la collaborazione con le autorità interessate; g. le autorità cui i dati possono essere di caso in caso comunicati; h. la sicurezza dei dati.

7

Il Consiglio federale può autorizzare le autorità del Principato del Liechtenstein che svolgono i compiti enumerati nei capoversi 4 e 5 a partecipare alla gestione e all'utilizzazione del registro.

c147 1 L'Ufficio federale delle strade gestisce in collaborazione con i Cantoni un registro automatizzato delle autorizzazioni a condurre (FABER). 2 Il registro serve all'adempimento dei compiti legali seguenti: a. rilascio di licenze per allievo conducente, licenze di condurre e licenze per maestri conducenti; b. controlli delle autorizzazioni a condurre civili e militari; c. allestimento della statistica delle autorizzazioni a condurre.

3

Il registro contiene: a. le autorizzazioni a condurre rilasciate da autorità svizzere o da autorità straniere per persone residenti in Svizzera; b. le attuali revoche di licenze di condurre, gli attuali rifiuti, i non riconoscimenti e i divieti di circolazione decisi da autorità svizzere; 147 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 2767 2781; FF 1999 3837).

Registro delle

autorizzazioni a

condurre

Circolazione stradale 54

741.01

c. le attuali revoche di licenze di condurre, gli attuali rifiuti, i non riconoscimenti e i divieti di circolare decisi da autorità straniere contro persone residenti in Svizzera o titolari di una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre svizzera.

4

Oltre all'Ufficio federale delle strade, trattano dati personali contenuti nel registro le autorità della Confederazione e dei Cantoni competenti per il rilascio e la revoca delle licenze di condurre.

5

I servizi seguenti possono accedere ai dati contenuti nel registro mediante procedura di richiamo: a. la polizia stradale e le autorità doganali, per quanto attiene ai dati richiesti al fine di controllare l'autorizzazione a condurre; b. le autorità incaricate del perseguimento penale e le autorità giudiziarie per quanto attiene a tutti i dati nel quadro delle procedure in cui devono giudicare le infrazioni al diritto della circolazione stradale.

6

Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente per quanto concerne:

a. la responsabilità del trattamento dei dati; b. il catalogo dei dati da rilevare e il loro periodo di conservazione;

c. la procedura di notificazione; d. la rettifica dei dati; e. l'organizzazione e la gestione del sistema automatizzato di trattamento dei dati; f.

la collaborazione con le autorità interessate; g. le autorità cui i dati possono essere di caso in caso comunicati; h. la sicurezza dei dati.

7

Il Consiglio federale può autorizzare le autorità del Principato del Liechtenstein, che adempiono i compiti di cui ai capoversi 4 e 5, a partecipare alla gestione e all'esercizio del registro.


Art. 105

1 È riservato il diritto dei Cantoni di istituire l'imposta sui veicoli e di riscuotere tasse. Le tasse cantonali di transito sono tuttavia vietate.

2

Dall'inizio del mese in cui il luogo di stanza di un veicolo a motore è trasferito in un altro Cantone, competente a riscuotere l'imposta è il nuovo Cantone di stanza. Il Cantone di precedente stanza deve rimborsare le imposte che ha riscosso dopo l'inizio di detto mese.

Imposte e tasse

Legge federale

55

741.01

3

Il nuovo Cantone di stanza può riscuotere imposte o tasse sui velocipedi solo se la validità del contrassegno rilasciato dal Cantone, nel quale il velocipede era prima di stanza, è scaduta.

4

I Cantoni possono riscuotere imposte sui veicoli a motore della Confederazione per l'uso fuori servizio. I velocipedi della Confederazione sono esenti da qualsiasi imposta e tassa.

5

La riscossione di tasse d'entrata sui veicoli a motore esteri è riservata alla Confederazione. Il Consiglio federale decide dell'introduzione di dette tasse.

6

Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, stabilisce le condizioni, cui l'imposizione dei veicoli a motore esteri che rimangono in Svizzera un certo tempo è subordinata. Il Cantone, in cui il veicolo si trova prevalentemente, è competente a riscuotere l'imposta.


Art. 106

1 Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni esecutive della presente legge e designa le autorità federali competenti per eseguirla.

Può autorizzare l'Ufficio federale delle strade a disciplinare i particolari.148 2 Per il rimanente, i Cantoni sono incaricati di eseguire la presente legge. Essi prendono le misure necessarie a tale scopo e designano le autorità cantonali competenti.

3

I Cantoni rimangono competenti a emanare prescrizioni completive sulla circolazione stradale, in quanto non concernano i veicoli a motore, i velocipedi e i veicoli ferrotranviari.

4

Il Consiglio federale può sottoporre a periti o a commissioni speciali problemi concernenti l'esecuzione della presente legge. ...149 5 Il Consiglio federale è autorizzato a prendere provvisoriamente, finche la materia sia disciplinata per legge, tutte le misure imposte dai progressi tecnici nel settore della circolazione stradale e dall'esecuzione di convenzioni internazionali.

6

Per le persone che godono di privilegi e immunità diplomatici, il Consiglio federale può disciplinare diversamente la competenza delle autorità e prevedere le altre eccezioni alla presente legge derivanti dagli usi internazionali.

7

Il Consiglio federale può conchiudere con gli Stati esteri convenzioni concernenti il traffico dei veicoli a motore attraverso i confini. Nell'ambito di queste convenzioni, esso può concedere eccezionalmente autorizzazioni per viaggi di veicoli svizzeri o esteri con pesi superiori 148 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 2767 2781; FF 1999 3837).

149

Sec. e terzo per. abrogati dal n. I della LF del 14 dic. 2001 (RU 2002 2767 2781; FF 1999 3837).

Esecuzione della

legge

Circolazione stradale 56

741.01

a quelli stabiliti nell'articolo 9, per quanto sia consentito dagli interessi della sicurezza della circolazione e della protezione ecologica.150 8 Il Consiglio federale può vietare, contingentare, sottomettere ad autorizzazione o ad altre restrizioni i viaggi di veicoli stranieri, se uno Stato estero ordina tali provvedimenti nei confronti dei veicoli svizzeri e dei loro conducenti, oppure applica loro prescrizioni di circolazione più severe rispetto a quelle applicate ai propri veicoli e loro conducenti.151 9 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali concernenti la costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli, l'equipaggiamento degli utenti dei veicoli e il riconoscimento reciproco delle perizie relative. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni può aderire agli emendamenti dei regolamenti tecnici relativi a questi accordi ove non sia necessario adattare il diritto svizzero. Può anche riprendere le modifiche degli allegati dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957152 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose.153 154 10

Il Consiglio federale può sottoporre ad autorizzazione determinati lavori ai veicoli, nella misura in cui lo esigano la sicurezza della circolazione o la protezione dell'ambiente. Esso fissa le esigenze poste al rilascio dell'autorizzazione e disciplina la sorveglianza.155

Art. 107

1 Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

2

Esso emana le disposizioni transitorie necessarie, in particolare per adeguare alla presente legge i contratti di assicurazione per la responsabilità civile esistenti.

3

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, in particolare la legge federale del 15 marzo 1932156 sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi.

150 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

151 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

152 RS

0.741.621

153 Per. introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 2767 2781; FF 1999 3837).

154 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

155 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1993 3330,1994 815; FF 1993 I 609).

156 [CS 7 535 555; RU 1948 478, 1949 II 1525 art. 4, 1960 1205 art. 28 cpv. 1 n. 1, 1365 art. 4 cpv. 6, 1962 art. 99 cpv. 3] Disposizioni

finali

Legge federale

57

741.01


Art. 108

157 I nuovi articoli 76 e 76a s'applicano, dalla loro entrata in vigore, anche ai sinistri accaduti prima e non ancora liquidati. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Data dell'entrata in vigore: art. 10 cpv. 3, 104 a 107: 1° ottobre 1959158 art. 58 a 75, 77 a 89159, 96, 97, 99 n. 4: 1° gennaio 1960160 art. 8, 9, 93, 100, 101, 103: 1° novembre 1960161 art. 10 cpv. 1, 2, 4, art. 95, 99 n. 3: 1° dicembre 1960162 le rimanenti disposizioni, salvo l'art. 12: 1° gennaio 1963163 art. 12: 1° marzo 1967164 Disposizione finale della modificazione del 23 giugno 1995165 1

L'articolo 63 capoverso 3 lettera a modificato è applicabile a tutti i sinistri che si verificano dopo l'entrata in vigore della presente modificazione. Sono inefficaci le disposizioni del contratto d'assicurazione aventi tenore diverso.

2

I contratti di assicurazione devono essere adeguati all'articolo 63 capoverso 3 lettera a modificato, entro la fine dell'anno di assicurazione.

157 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1980, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 1509; FF 1980 I 469).

158 N. 4 del DCF del 25 ago. 1959 (RU 1959 725).

159 Gli art. 78 e 85 sono abrogati.

160 Art. 61 cpv. 1 dell'O del 20 nov. 1959 (RS 741.31). Vedi nondimeno gli art. 71 cpv. 1 e 73 cpv. 1 di questa O.

161 Art. 29 cpv. 1 lett. a, art. 30 del DCF del 21 ott. 1960 [RU 1960 1205] 162 Art. 4 cpv. 1 del DCF dell'8 nov. 1960 [RU 1960 1365] 163 Art. 99 cpv. 2 dell'O del 13 nov. 1962 (RS 741.11).

164 Art. 14 cpv. 1 del DCF del 22 nov. 1966 [RU 1966 1531] 165 RU 1995 5462; FF 1995 I 29 Disposizione

transitoria della

revisione del

1980

Circolazione stradale 58

741.01