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241

Legge federale
contro la concorrenza sleale

(LCSl)

del 19 dicembre 1986 (Stato 1° settembre 2023)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 95 capoverso 1, 96, 97 capoversi 1 e 2 e 122 capoverso 1
della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 19833,

decreta:

1 RS 101

2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337).

3 FF 1983 II 985

Capitolo 1: Scopo

Art. 1

La presente legge tende a garantire una concorrenza leale e inalterata nell'interesse di tutte le parti interessate.

Capitolo 2: Disposizioni di diritto civile e di procedura

Sezione 1: Illiceità della concorrenza sleale

Art. 2 Principio

È sleale e illecito qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevole, o altrimenti lesivo delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti.

Art. 3 Metodi sleali di pubblicità e di vendita e altri comportamenti illeciti

1 Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque:

a.
denigra altri, le sue merci, le sue opere, le sue prestazioni, i suoi prezzi o le sue relazioni d'affari con affermazioni inesatte, fallaci o inutilmente lesive;
b.4
dà indicazioni inesatte o fallaci su se stesso, la propria ditta, la designazione della propria impresa, le proprie merci, opere, prestazioni o i loro prezzi, le proprie scorte, i propri metodi di vendita o le proprie relazioni d'affari oppure, con tali indicazioni, favorisce terzi nella concorrenza;
c.
si serve di titoli o denominazioni professionali non pertinenti, atti a far credere a distinzioni o capacità speciali;
d.
si avvale di misure atte a generare confusione con le merci, le opere, le prestazioni o gli affari d'altri;
e.
paragona in modo inesatto, fallace, inutilmente lesivo o plagiante la propria persona, le proprie merci, opere, prestazioni o i loro prezzi con quelli d'altri, oppure, con tali paragoni, favorisce terzi nella concorrenza;
f.
offre reiteratamente sottocosto una scelta di merci, di opere o di prestazioni ed evidenzia particolarmente quest'offerta nella pubblicità, ingannando così la clientela sulle proprie capacità o su quelle dei propri concorrenti; l'inganno è presunto quando il prezzo di vendita è inferiore al prezzo di costo di forniture paragonabili di merci, opere o prestazioni dello stesso genere; se il convenuto fornisce la prova del prezzo di costo effettivo, questo prezzo è determinante per il giudizio;
g.
inganna, con aggiunte in regalo, la clientela sul valore effettivo dell'offerta;
h.
pregiudica la libertà di decisione della clientela usando metodi di vendita particolarmente aggressivi;
i.
inganna la clientela dissimulando la qualità, la quantità, le possibilità d'utilizzazione, l'utilità o la pericolosità di merci, opere o prestazioni;
k.5
omette, in pubblici annunci concernenti il credito al consumo, di designare inequivocabilmente la propria ditta o di indicare chiaramente l'ammontare netto del credito, il costo totale del credito e il tasso annuo effettivo;
l.6
omette, in pubblici annunci concernenti il credito al consumo volto a finanziare beni o servizi, di designare inequivocabilmente la propria ditta o di indicare chiaramente il prezzo in contanti, il prezzo previsto dal contratto di credito e il tasso annuo effettivo;
m.7
offre o conclude, nell'ambito di un'attività d'affari, un contratto di credito al consumo utilizzando moduli contrattuali che contengono indicazioni incomplete o inesatte sull'oggetto del contratto, il prezzo, le condizioni di pagamento, la durata del contratto, il diritto di revoca o di disdetta del cliente o sul diritto di costui al pagamento anticipato del debito residuo;
n.8
omette, in pubblici annunci concernenti un credito al consumo (lett. k) o un credito al consumo volto a finanziare beni e servizi (lett. l), di segnalare che la concessione del credito al consumo è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore;
o.9
trasmette o fa trasmettere mediante telecomunicazione pubblicità di massa che non ha relazione diretta con un contenuto richiesto e omette di chiedere preliminarmente il consenso dei clienti, di menzionare correttamente il mittente o di indicare la possibilità di opporvisi in modo agevole e gratuito; chi, nell'ambito della vendita di merci, opere o prestazioni, ottiene le coordinate dei propri clienti indicando loro che hanno la possibilità di opporsi all'invio di pubblicità di massa mediante telecomunicazione non agisce in modo sleale se trasmette loro, senza il loro consenso, pubblicità di massa per merci, opere e prestazioni proprie analoghe;
p.10
pubblicizza l'iscrizione in elenchi di qualsiasi tipo o la pubblicazione di annunci mediante moduli di offerta, proposte di correzione o simili oppure propone direttamente tali iscrizioni o pubblicazioni di annunci senza indicare in caratteri grandi, in un punto ben visibile e in un linguaggio comprensibile:
1.
il carattere oneroso e privato dell'offerta,
2.
la durata del contratto,
3.
il prezzo totale per la durata del contratto, e
4.
la diffusione geografica, la forma, la tiratura minima e l'ultimo termine di pubblicazione;
q.11
invia fatture per iscrizioni in elenchi di qualsiasi tipo o per pubblicazioni di annunci senza prima avere ricevuto una richiesta corrispondente;
r.12
subordina la consegna di merci, la distribuzione di premi o altre prestazioni a condizioni che per l'acquirente costituiscono un vantaggio principalmente se quest'ultimo recluta altre persone, e non tanto se vende o utilizza merci o prestazioni (sistema piramidale, «boule de neige» o a valanga);
s.13
offre merci, opere o prestazioni mediante commercio elettronico, omettendo di:
1.
indicare in modo chiaro e completo la sua identità e il suo indirizzo di contatto, incluso il suo indirizzo di posta elettronica,
2.
indicare le singole fasi tecniche della conclusione di un contratto,
3.
mettere a disposizione mezzi tecnici adeguati che permettono di individuare e correggere errori di immissione prima dell'invio dell'ordinazione,
4.
confermare immediatamente per via elettronica l'ordinazione del cliente;
t.14
nell'ambito di un concorso o di un'estrazione a sorte promette una vincita la cui riscossione è legata alla composizione di un numero a pagamento di un servizio a valore aggiunto, al versamento di un'indennità per spese, all'acquisto di una merce o di un servizio, oppure alla partecipazione a una manifestazione, a un viaggio promozionale o a un'altra estrazione a sorte;
u.15
non rispetta l'annotazione contenuta nell'elenco telefonico con cui il cliente indica che non desidera ricevere messaggi pubblicitari da parte di persone con le quali non intrattiene una relazione commerciale e che i dati che lo concernono non possono essere comunicati ai fini della pubblicità diretta; i clienti non iscritti nell'elenco telefonico sono equiparati a quelli che vi figurano con l'annotazione;
v.16
effettua chiamate pubblicitarie senza che venga visualizzato un numero chiamante iscritto nell'elenco telefonico e al cui utilizzo sia abilitato;
w.17
si basa su informazioni ottenute in seguito alla violazione delle lettere u o v.

2 Il capoverso 1 lettera s non si applica alla telefonia vocale e ai contratti che si concludono esclusivamente mediante lo scambio di messaggi elettronici o mediante mezzi di comunicazione individuale analoghi.18

4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° nov. 1995 (RU 1995 4086; FF 1994 III 403).

5 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 2 della LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3846; FF 1999 III 2697).

6 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 2 della LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3846; FF 1999 III 2697).

7 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 13 dic. 2013 (Abrogazione delle disposizioni concernenti il contratto di vendita a rate anticipate), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 869; FF 2013 3959 5017).

8 Introdotta dall'all. 2 n. II 2 della LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3846; FF 1999 III 2697).

9 Introdotta dall'all. n. 1 della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

10 Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337).

11 Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337).

12 Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337).

13 Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337).

14 Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337).

15 Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). Nuovo testo giusta l'all. n. 2 LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

16 Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

17 Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

18 Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337).

Art. 3a19 Discriminazione nella vendita a distanza

1 Agisce in modo sleale nei confronti di un cliente in Svizzera segnatamente chiunque, nella vendita a distanza, senza giustificazione oggettiva, per motivi legati alla sua nazionalità, al suo domicilio, al luogo della sua stabile organizzazione, alla sede del suo fornitore di servizi di pagamento o al luogo di emissione del suo mezzo di pagamento:

a.
applica tariffe o condizioni di pagamento discriminatorie;
b.
gli blocca o limita l'accesso a un portale in linea; o
c.
lo reindirizza, senza il suo consenso, verso una versione diversa del portale alla quale egli voleva accedere inizialmente.

2 La disposizione di cui al capoverso 1 non si applica ai servizi non economici d'interesse generale, ai servizi nel settore finanziario, ai servizi nel settore delle comunicazioni elettroniche, ai servizi nel settore dei trasporti pubblici, ai servizi delle agenzie di lavoro a prestito, ai servizi nel settore sanitario, ai giochi d'azzardo che implicano una posta in denaro, compresi lotterie, giochi d'azzardo nei casinò e scommesse, ai servizi di sicurezza privati, ai servizi sociali di ogni tipo, ai servizi legati all'esercizio dell'autorità pubblica, ai servizi forniti dai notai nonché dagli ufficiali giudiziari nominati dai poteri pubblici e ai servizi audiovisivi.

19 Introdotta dal. n. II della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 576; FF 2019 4059).

Art. 4 Incitamento a violare o a rescindere un contratto

Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque:

a.
incita il cliente a rescindere un contratto per stipularne uno con lui;
b.20
...
c.
induce lavoratori, mandatari o altri ausiliari a rivelare o a spiare segreti di fabbrica o d'affari del loro datore di lavoro o del loro mandante;
d.21
incita il consumatore che ha concluso un contratto di credito al consumo a revocare il contratto, per stipularne uno con lui.

20 Abrogata dal n. 1 dall'art. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione e il relativo Prot. aggiuntivo, con effetto dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371; FF 2004 6189).

21 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 13 dic. 2013 (Abrogazione delle disposizioni concernenti il contratto di vendita a rate anticipate), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 869; FF 2013 3959 5017).

Art. 4a22 Corruzione attiva e passiva

1 Agisce in modo sleale chiunque:

a.
offre, promette o procura un indebito vantaggio a un lavoratore, a un associato, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento;
b.23
in qualità di lavoratore, associato, mandatario o altro ausiliario di un terzo nel settore privato domanda, si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento.

2 Non sono indebiti i vantaggi accettati contrattualmente dal terzo né quelli di esigua entità usuali nelle relazioni sociali.

22 Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione e il relativo Prot. aggiuntivo, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371; FF 2004 6189).

23 Correzione della CdR dell'AF del 10 dic. 2015, pubblicata il 31 dic. 2015 (RU 2015 5999).

Art. 5 Sfruttamento di una prestazione d'altri

Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque:

a.
sfrutta, senza esserne autorizzato, il risultato affidatogli di un lavoro, per esempio offerte, calcoli o piani;
b.
sfrutta il risultato del lavoro di un terzo, per esempio offerte, calcoli o piani, benché sappia che gli è stato affidato o reso accessibile senza esserne autorizzati;
c.
riprende come tale, con mezzi tecnici di riproduzione, senza prestazione personale appropriata, e sfrutta il risultato del lavoro di un terzo, pronto a essere immesso sul mercato.
Art. 7 Inosservanza di condizioni di lavoro

Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque non rispetta condizioni di lavoro imposte anche al concorrente da norme giuridiche o per contratto o conformi agli usi professionali o locali.

Art. 824 Utilizzazione di condizioni commerciali abusive

Agisce segnatamente in modo sleale chiunque utilizza condizioni commerciali generali che, violando il principio della buona fede, comportano a detrimento dei consumatori un notevole e ingiustificato squilibrio tra i diritti e gli obblighi contrattuali.

24 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337).

Art. 8a25 Utilizzo di clausole di parità nei confronti delle aziende alberghiere

Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque, in quanto gestore di una piattaforma in linea per la prenotazione di servizi di alloggio, utilizza condizioni commerciali generali che limitano direttamente o indirettamente la fissazione dei prezzi e dell'offerta da parte delle aziende alberghiere mediante clausole di parità, in particolare mediante clausole di parità di tariffe, disponibilità e condizioni.

25 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 690; FF 2021 2858).

Sezione 2: Disposizioni di procedura26

26 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 15 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

Art. 9 Legittimazione attiva27

1 Chi è leso o minacciato da concorrenza sleale nella clientela, nel credito, nella reputazione professionale, negli affari o in genere negli interessi economici può domandare al giudice:

a.
di proibire una lesione imminente;
b.
di far cessare una lesione attuale;
c.
di accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti.

2 Può in particolare chiedere che una rettificazione o la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata.

3 Può inoltre, giusta il Codice delle obbligazioni28, proporre azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale e di consegna dell'utile conformemente alle disposizioni sulla gestione d'affari senza mandato.

27 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 15 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

28 RS 220

Art. 10 Legittimazione attiva di clienti e di organizzazioni, nonché della Confederazione29

1 Le azioni previste nell'articolo 9 possono pure essere proposte da clienti minacciati o lesi da concorrenza sleale nei loro interessi economici.

2 Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da:30

a.
associazioni professionali ed economiche autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri;
b.
organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori.
c.31
...

3 Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche dalla Confederazione, se essa ritiene necessario tutelare l'interesse pubblico, segnatamente se:

a.
è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all'estero e le persone colpite nei loro interessi economici risiedono all'estero; o
b.
sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi.32

4 Qualora sia necessario per tutelare l'interesse pubblico, il Consiglio federale può informare l'opinione pubblica sui comportamenti sleali di determinate ditte citandole per nome. Quando l'interesse pubblico non sussiste più, le informazioni pubblicate sono cancellate.33

5 In caso di azioni proposte dalla Confederazione, la presente legge è imperativamente applicata ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 198734 sul diritto internazionale privato.35

29 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 15 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

30 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312).

31 Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). Abrogata dal n. I della LF del 17 giu. 2011, con effetto dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337).

32 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337).

33 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337).

34 RS 291

35 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337).

Art. 11 Azioni contro il datore di lavoro

Se la concorrenza sleale è stata fatta da un lavoratore o da un altro ausiliario nell'esercizio delle sue incombenze di servizio o d'affari, le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche contro il datore di lavoro.

Art. 13a37 Inversione dell'onere della prova

1 Il giudice può esigere dall'inserzionista la prova dell'esattezza materiale delle allegazioni di fatto contenute nella pubblicità se, tenuto conto degli interessi legittimi dell'inserzionista e di ogni altra parte nel procedimento, tale esigenza sembra appropriata nel singolo caso.

2 ... 38

37 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 375; FF 1993 I 609).

38 Abrogato dall'all. 1 n. II 15 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

Capitolo 3: Disposizioni di diritto amministrativo40

40 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337).

Art. 16 Obbligo d'indicare i prezzi

1 Per le merci offerte in vendita ai consumatori devono essere indicati i prezzi da pagare effettivamente, salvo le eccezioni previste dal Consiglio federale.41 Eccezioni sono in particolare ammissibili per motivi tecnici o di sicurezza. Lo stesso obbligo sussiste per le prestazioni di servizi designate dal Consiglio federale.

2 Il Consiglio federale disciplina l'indicazione dei prezzi e delle mance.

3 ...42

41 Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073).

42 Abrogato dall'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073).

Art. 16a43 Indicazione del prezzo unitario per merci e servizi misurabili

1 Per merci e servizi misurabili offerti in vendita ai consumatori devono essere indicati la quantità e il prezzo, nonché il prezzo unitario per permettere di fare confronti.

2 Il Consiglio federale può emanare disposizioni, la cui osservanza esonera dall'obbligo d'indicare il prezzo unitario.

43 Introdotto dall'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073).

Art. 18 Indicazioni fallaci di prezzi

È vietato, usando procedimenti che possono indurre in errore:

a.
indicare prezzi;
b.
annunciare riduzioni di prezzo; o
c.
menzionare altri prezzi oltre a quelli pagabili effettivamente.
Art. 19 Obbligo d'informare

1 Gli organi competenti dei Cantoni possono chiedere informazioni e esigere documenti in quanto necessario per l'accertamento dei fatti.

2 Sottostanno all'obbligo d'informare:

a.44
le persone e le ditte che offrono in vendita merci al consumatore o le producono, ne fanno commercio o le acquistano;
b.
le persone e le ditte che offrono servizi, li forniscono, li procurano o ne fanno uso;
c.
le organizzazioni dell'economia;
d.
le organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori.

3 L'obbligo d'informare decade se la deposizione può essere rifiutata giusta l'articolo 42 della legge del 4 dicembre 194745 di procedura civile federale.

4 Rimangono salve le disposizioni del Codice di procedura penale del 5 ottobre 200746 e le disposizioni cantonali di procedura amministrativa.47

44 Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073).

45 RS 273

46 RS 312.0

47 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 7 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

Art. 20 Esecuzione

1 L'esecuzione compete ai Cantoni, l'alta vigilanza alla Confederazione.

2 Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Capitolo 3a: Collaborazione con le autorità estere di vigilanza48

48 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337).

Art. 21 Collaborazione

1 Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che:

a.
tale collaborazione sia necessaria per lottare contro le pratiche d'affari sleali; e
b.
le autorità estere, le organizzazioni internazionali o gli enti internazionali siano vincolati al segreto d'ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di discrezione.

2 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza per lottare contro le pratiche d'affari sleali.

Art. 22 Comunicazione di dati

1 Nell'ambito della collaborazione prevista all'articolo 21, le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono comunicare ad autorità estere e a organizzazioni o enti internazionali i dati concernenti persone e atti, e segnatamente:

a.
le persone coinvolte in una pratica d'affari sleale;
b.
l'invio di materiale pubblicitario o di altri documenti che comprovano l'esistenza di una pratica d'affari sleale;
c.
le modalità finanziarie dell'operazione;
d.
il blocco di caselle postali.

2 Esse possono comunicare i dati se i destinatari garantiscono la reciprocità e assicurano di trattare i dati unicamente per combattere le pratiche d'affari sleali. Per il rimanente si applicano gli articoli 16 e 17 della legge federale del 25 settembre 202049 sulla protezione dei dati.50

3 Se il destinatario dei dati è un'organizzazione internazionale o un ente internazionale, i dati possono essere comunicati anche in assenza di reciprocità.

49 RS 235.1

50 Nuovo testo del per. giusta l'all. 1 n. II 23 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

Capitolo 4: Disposizioni penali

Art. 2351 Concorrenza sleale

1 Chiunque, intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli articoli 3, 4, 5 o 6 è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.52

2 Può sporgere querela chiunque è legittimato all'azione civile secondo gli articoli 9 e 10.

3 La Confederazione ha i diritti procedurali di un accusatore privato.53

51 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione e il relativo Prot. aggiuntivo, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371; FF 2004 6189).

52 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 25 set. 2015 (Disposizioni penali sulla corruzione), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1287; FF 2014 3099).

53 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337).

Art. 24 Violazione dell'obbligo d'indicare i prezzi al consumatore

1 Chiunque, intenzionalmente:54

a.55
viola l'obbligo di indicare i prezzi (art. 16) o il prezzo unitario (art. 16a);
b.
contravviene alle prescrizioni sull'indicazione dei prezzi nella pubblicità (art. 17);
c.
indica prezzi in modo fallace (art. 18);
d.
disattende l'obbligo di informare in materia d'indicazione dei prezzi (art. 19);
e.56
contravviene alle disposizioni esecutive del Consiglio federale in merito all'indicazione dei prezzi e all'indicazione del prezzo unitario (art. 16, 16a e 20),

è punito con una multa sino a 20 000 franchi.57

2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

54 Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073).

55 Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073).

56 Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073).

57 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 II 1669).

Art. 26a60 Revoca e blocco di nomi di dominio e di numeri di telefono

1 Se un nome di dominio o un numero di telefono è stato utilizzato per commettere un atto punibile secondo l'articolo 23 in combinato disposto con l'articolo 3 o secondo l'articolo 24, e se è necessario per impedire nuove infrazioni, il pubblico ministero o il giudice può, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordinare le misure seguenti:

a.
la revoca del nome di dominio di secondo livello subordinato a un dominio Internet la cui gestione è di competenza della Svizzera;
b.
la revoca o il blocco del numero di telefono di servizi su rete fissa o di servizi di telecomunicazione mobile.

2 L'autorità che dirige il procedimento può ordinare il blocco provvisorio del nome di dominio o del numero di telefono sino al termine del procedimento penale.

60 Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

Art. 27 Perseguimento penale

1 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

2 Le autorità cantonali comunicano al Ministero pubblico della Confederazione e al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca61, in copia integrale, immediatamente e gratuitamente, tutte le sentenze, tutti i decreti penali e tutte le decisioni di non doversi procedere.62

61 Nuova espr. giusta il n. I 5 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655).

62 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337).

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 29 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° marzo 198864

64 DCF del 14 dic. 1987.