Abrogato per 01.01.2016

01.01.2013 - 01.01.2016
01.07.2008 - 31.12.2012
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01.01.2007 - 30.06.2008
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1

Legge federale sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali (LCRC) del 20 dicembre 1985 (Stato 1° luglio 2008) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 31quinquies capoversi 1, 2 e 4 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 febbraio 19842, decreta: Sezione 1: Principio

Art. 1

1 Per promuovere un'evoluzione congiunturale equilibrata, nonché per prevenire e combattere la disoccupazione, le imprese dell'economia privata costituiscono, con versamenti annui, riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali (riserve).

2

La costituzione di riserve è facoltativa.

Sezione 2: Costituzione e collocamento

Art. 2

Imprese legittimate a costituire riserve 1

Possono costituire riserve le imprese che occupano almeno 20 lavoratori.

2

Nell'interesse di una costituzione di riserve equilibrate a livello regionale, i Cantoni, d'intesa con il Consiglio federale, possono autorizzare le imprese che occupano almeno 10 lavoratori a costituire riserve secondo la presente legge.

3

Se il numero dei lavoratori scende sotto il limite minimo, le riserve sono mantenute.

4

Il Consiglio federale può, in casi giustificati, escludere dalla costituzione di riserve determinati rami economici o parti di essi.

RU 1988 1420 1

[CS 1 3; RU 1978 484]. Vedi ora gli art. 41, 100 e 101 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2 FF

1984 I 908

823.33

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 2

823.33


Art. 3

Base di calcolo

1

La base di calcolo per la costituzione di riserve è l'utile commerciale annuo netto previa deduzione di un eventuale riporto di perdite.

2

Il Consiglio federale disciplina il modo in cui dev'essere tenuto conto degli utili provenienti da immobili e stabilimenti d'impresa esteri.


Art. 4

Versamento annuo e importo massimo 1

Il versamento annuo non deve superare il 15 per cento della base di calcolo. Non può essere operato, se questa quota è inferiore a 10 000 franchi.

2

L'importo massimo delle riserve non deve superare il 20 per cento della massa salariale annua determinante giusta la legislazione AVS. Il Consiglio federale può portare questa aliquota al 30 per cento per le imprese con particolarmente forte concentrazione di capitale.

3

Dopo aver raggiunto l'importo massimo, le riserve sono mantenute anche se la massa salariale diminuisce.


Art. 5

Versamento annuo e seconda assegnazione al fondo di riserva legale giusta l'articolo 671 del Codice delle obbligazioni Il versamento annuo alle riserve può essere computato nella seconda assegnazione al fondo di riserva legale giusta l'articolo 671 capoverso 2 numero 3 del Codice delle obbligazioni3.


Art. 6

Collocamento

1

L'impresa deve collocare il versamento annuo presso la Confederazione o su un conto bancario bloccato (fondi di riserva).

2

La Confederazione e le banche rimunerano i fondi di riserva alle condizioni usuali del mercato e li restituiscono alle imprese, se queste lo domandano, dopo la liberazione delle riserve. È esclusa la compensazione con contropretese.

3

La Confederazione può concludere con le banche accordi sull'accettazione di collocamenti e sulle condizioni applicabili.


Art. 7

Assunzione di un'impresa Chi assume un'impresa con attivi e passivi deve parimente surrogarsi nei diritti e negli obblighi di cui alla presente legge.

3

RS 220. Vedi ora l'art. 671, nel testo del 4 ott. 1991.

Riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali . LF 3

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Sezione 3: Liberazione e utilizzazione dei fondi di riserva

Art. 8

Liberazione generale

1

Il Dipartimento federale dell'economia4 (Dipartimento), se l'occupazione è minacciata oppure se difficoltà d'occupazione si sono già manifestate, libera i fondi di riserva esistenti, per regioni intercantonali o per tutta la Svizzera, per singoli o per tutti i rami economici, onde consentire il finanziamento di provvedimenti intesi a procurare occasioni di lavoro. I fondi vengono liberati anche in caso di bisogno straordinario di adattamenti all'evoluzione tecnologica o del mercato. Prima della liberazione, il Dipartimento consulta i Cantoni e le associazioni mantello dell'economia.

2

Il Dipartimento, a domanda di un Cantone, può liberare i fondi di riserva per il territorio di quest'ultimo.


Art. 9

Liberazione per singole imprese 1

Su domanda di un'impresa minacciata o già in difficoltà, l'Ufficio federale dei problemi congiunturali5 (Ufficio federale) può liberare i fondi di riserva esistenti onde consentire il finanziamento di provvedimenti intesi a procurare occasioni di lavoro.

2

La domanda dev'essere presentata all'autorità cantonale competente. Questa la trasmette immediatamente, con la sua proposta, all'Ufficio federale.

3

Sono indizi di difficoltà, in particolare, un'importante diminuzione delle ordinazioni o degli utili o un deterioramento della situazione finanziaria.


Art. 10

Provvedimenti intesi a procurare occasioni di lavoro Per provvedimenti intesi a procurare occasioni di lavoro s'intendono quelli che promuovono un'occupazione equilibrata o che rafforzano a lungo termine l'efficienza economica dell'impresa, in particolare: a. le opere edili; b. l'acquisto, la fabbricazione e la manutenzione di impianti; c. la ricerca, lo sviluppo e il miglioramento di prodotti, procedimenti e servizi; d. il promovimento dell'esportazione; e. la riqualificazione e il perfezionamento professionale dei lavoratori.


Art. 11

Termine per l'esecuzione Il Dipartimento o l'Ufficio federale stabilisce, con la liberazione dei fondi di riserva, un termine per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a procurare occasioni di lavoro.

4

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

5

Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (SECO)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS 172.216.1, RU 2000 187 art. 7).

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 4

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Art. 12

Trasferimento delle riserve all'interno di un gruppo di imprese 1

Con il consenso dell'Ufficio federale, un'impresa può impiegare i fondi di riserva in altra impresa svizzera sottostante a un'unica e medesima direzione. È tenuto conto del diverso sviluppo economico delle singole regioni del Paese. L'Ufficio federale consulta dapprima i Cantoni interessati.

2

La posta attiva della riserva può essere trasferita soltanto con la posta passiva corrispondente. Il trasferimento non esplica effetti diretti per l'imposta sugli utili.


Art. 13

Prova dell'utilizzazione

1

L'impresa deve comprovare che ha utilizzato integralmente la parte liberata dei fondi di riserva per un'esecuzione regolare dei provvedimenti intesi a procurare lavoro.

2

L'Ufficio federale può, se necessario, verificare l'esattezza e la completezza dei mezzi di prova.

3

Se non è addotta la prova o se la verifica non dimostra l'utilizzazione corretta dei fondi di riserva, l'impresa deve pagare posticipatamente un'imposta globale sulle riserve.

Sezione 4: Trattamento fiscale

Art. 14

Sgravi fiscali della Confederazione 1

Per l'imposta federale diretta, i versamenti annui sono considerati spese giustificate dall'uso commerciale.

2

Le riserve di crisi sono fiscalmente parificate alle riserve palesi costituite con il reddito o gli utili netti imposti.


Art. 15

Sgravi fiscali dei Cantoni e dei Comuni La Confederazione accorda gli sgravi fiscali secondo l'articolo 14 soltanto se i Cantoni e i Comuni autorizzano la costituzione di riserve in esenzione fiscale e parificano fiscalmente le riserve di crisi alle riserve palesi.


Art. 16

Liquidazione e trasferimento di un'impresa 1

In caso di liquidazione di un'impresa, le riserve sono imposte globalmente e posticipatamente.

2

Il trasferimento della sede o di uno stabilimento d'impresa all'estero è parificato ad una liquidazione totale o parziale.


Art. 17

Ripartizione fiscale intercantonale Gli sgravi fiscali sono ripartiti, secondo i principi concernenti il divieto della doppia imposizione, tra i Cantoni nei quali sono situati gli stabilimenti d'impresa.

Riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali . LF 5

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Sezione 5: Obbligo d'informare e di annunciare

Art. 18

1 Le imprese e le banche devono fornire su domanda alle autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni ogni informazione o documento utile all'applicazione della presente legge.

2

Le imprese devono annunciare spontaneamente all'amministrazione fiscale, con la dichiarazione d'imposta, i movimenti e lo stato delle riserve di crisi.

3

Il Dipartimento può, nella misura in cui l'applicazione della legge lo esiga, prescrivere altri annunci.

Sezione 6: Protezione giuridica e disposizioni penali

Art. 19


6



Art. 20

Protezione giuridica

1

La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.7 2 La procedura di ricorso contro decisioni dell'autorità fiscale sulla determinazione degli sgravi secondo gli articoli 14 e 15 è retta dalla legislazione fiscale della Confederazione e dei Cantoni.


Art. 21

Disposizioni penali

1

Chiunque viola intenzionalmente l'obbligo di informare o di annunciare (art. 18) oppure di fornire la prova dell'utilizzazione (art. 13) è punito con la multa. In casi di esigua gravità, si può prescindere da ogni pena.

2

Il Consiglio federale può prevedere le stesse pene per le infrazioni alle prescrizioni esecutive.

3

Le infrazioni sono perseguite e giudicate dal Dipartimento secondo la legge federale del 22 marzo 19748 sul diritto penale amministrativo.

4

Al conseguimento illecito di uno sgravio fiscale secondo gli articoli 14 e 15 si applicano le disposizioni penali del diritto fiscale federale e cantonale.

6

Abrogato dal n. 36 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413).

7

Nuovo testo giusta il n. 104 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

8

RS 313.0

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823.33

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 22

Esecuzione 1 Il Consiglio federale e i Cantoni sono incaricati dell'esecuzione.

2

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Disciplina in particolare la collaborazione tra le autorità della Confederazione e dei Cantoni.


Art. 23

Rapporto con la legge federale sulla costituzione di riserve di crisi da parte dell'economia privata L'impresa, se attua provvedimenti intesi a procurare occasioni di lavoro secondo l'articolo 10, deve utilizzare dapprima le riserve secondo la legge federale del 3 ottobre 19519 sulla costituzione di riserve di crisi da parte dell'economia privata.


Art. 24


Art. 25


Art. 26

9

RS 823.32

10

RS 641.10. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

11

RS 642.21. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

12

RS 823.32. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

Riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali . LF 7

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Art. 5a

...

a14 Disposizione transitoria

1

Le riserve secondo la presente legge possono essere costituite solo sino all'entrata in vigore della presente disposizione.

2

Il Consiglio federale disciplina lo scioglimento delle riserve esistenti. Al riguardo può derogare all'articolo 13.

3

Il Consiglio federale è legittimato ad abrogare la presente legge dopo lo scioglimento delle riserve.


Art. 27

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° ottobre 198815 13 Questo art. è abrogato.

14 Introdotto dal n. II 5 della LF del 23 mar. 2007 (riforma II dell'imposizione delle imprese), in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2893 2902; FF 2005 4241).

15

DCF del 9 agosto 1988 (RU 1988 1427).

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