01.12.2023 - * / In vigore
01.09.2023 - 30.11.2023
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01.05.2017 - 31.12.2021
01.01.2017 - 30.04.2017
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12.12.2008 - 30.09.2013
01.08.2008 - 11.12.2008
01.01.2008 - 31.07.2008
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01.01.2007 - 30.04.2007
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922.0

Legge federale
su la caccia e la protezione dei mammiferi
e degli uccelli selvatici

(Legge sulla caccia, LCP)

del 20 giugno 1986 (Stato 1° gennaio 2022) (Stato 1° gennaio 2022)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 74 capoverso 1, 78 capoverso 4, 79 e 80 capoverso 1 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 aprile 19833,

decreta:

1 RS 101

2 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).

3 FF 1983 II 1169

Capitolo 1: Scopo e campo di applicazione

Art. 1 Scopo

1 La presente legge si prefigge di:

a.
conservare la diversità delle specie e gli spazi vitali di mammiferi e uccelli indigeni e migratori viventi allo stato selvatico;
b.
proteggere le specie animali minacciate;
c.
ridurre a un limite sopportabile i danni a foreste e colture causati dalla fauna selvatica;
d.
garantire un'adeguata gestione venatoria della selvaggina.

2 Essa stabilisce i principi secondo i quali i Cantoni devono disciplinare la caccia.

Art. 2 Campo di applicazione

La legge concerne gli animali seguenti viventi in Svizzera allo stato selvatico:

a.
uccelli;
b.
predatori;
c.
artiodattili;
d.
leporidi;
e.
castori, marmotte e scoiattoli.

Capitolo 2: Caccia

Art. 3 Principi

1 I Cantoni disciplinano e pianificano la caccia. Essi tengono conto delle condizioni locali, delle esigenze dell'agricoltura e della protezione della natura. La gestione continuativa delle foreste e la rigenerazione naturale con essenze stanziali devono essere assicurate.

2 I Cantoni stabiliscono le premesse per l'autorizzazione di caccia, determinano il sistema e le zone di caccia e provvedono ad un'efficace sorveglianza.

3 Essi tengono, conformemente alle prescrizioni del Consiglio federale, una statistica dei capi uccisi e degli effettivi delle specie più importanti.

4 Il Consiglio federale designa i mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia. Esso fa allestire una statistica federale della caccia.

Art. 4 Autorizzazione di caccia

1 Chiunque voglia cacciare deve avere un'autorizzazione del Cantone.

2 L'autorizzazione è rilasciata a chi abbia dimostrato, in un esame stabilito dal Cantone, di possedere le conoscenze necessarie.

3 I Cantoni possono rilasciare a persone che si preparano all'esame e a cacciatori ospiti un'autorizzazione di caccia limitata ad alcuni giorni.

Art. 5 Specie cacciabili e periodi di protezione

1 Le specie cacciabili e i periodi di protezione sono stabiliti come segue:

a.
cervo
dal 1° febbraio al 31 luglio
b.
cinghiale
dal 1° febbraio al 30 giugno
c.
daino, cervo Sika e muflone dal 1° febbraio al 31 luglio
d.
capriolo
dal 1° febbraio al 30 aprile
e.
camoscio
dal 1° gennaio al 31 luglio
f.
lepre comune, lepre variabile e coniglio selvatico dal 1° gennaio al 30 settembre
g.
marmotta
dal 16 ottobre al 31 agosto
h.
volpe
dal 1° marzo al 15 giugno
i.
tasso
dal 16 gennaio al 15 giugno
k.
martora e faina dal 16 febbraio al 31 agosto
l.
fagiano di monte maschio, pernice bianca e pernice grigia dal 1° dicembre al 15 ottobre
m.
colombaccio, tortora dal collare orientale, corvo imperiale e cornacchia grigia dal 16 febbraio al 31 luglio
n.
fagiano comune dal 1° febbraio al 31 agosto
o.
svasso maggiore, folaga, cormorano e anatra selvatica dal 1° febbraio al 31 agosto
p.
beccaccia
dal 15 dicembre al 15 settembre.

2 Le specie seguenti di anatre selvatiche sono protette: oca selvatica, tadorna, casarca, smergo e cigno, anatra marmorizzata, edredone di Steller, moretta arlecchina, gobbo rugginoso, quattrocchi d'Islanda e fistone turco.

3 Le specie seguenti possono essere cacciate tutto l'anno:

a.
cane procione, procione lavatore e gatto domestico inselvatichito;
b.
cornacchia nera, gazza, ghiandaia e tortora domestica inselvatichita.

4 I Cantoni possono prolungare i periodi di protezione o restringere la lista delle specie cacciabili. Ne hanno il dovere qualora lo esiga la protezione di specie localmente minacciate.

5 Essi possono, previo consenso del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento)4, accorciare provvisoriamente i periodi di protezione al fine di ridurre effettivi troppo alti o salvaguardare la diversità delle specie.

6 Il Consiglio federale può, sentiti i Cantoni, restringere, su piano nazionale, la lista delle specie cacciabili, qualora sia necessario alla conservazione di specie minacciate, oppure allargarla, indicando i periodi di protezione, quando il ristabilimento degli effettivi di specie protette permette nuovamente la caccia.

4 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937).

Art. 6 Messa in libertà di selvaggina

1 I Cantoni possono mettere in libertà selvaggina soltanto se è assicurato un biotopo adeguato ed è garantita una protezione sufficiente.

2 Non possono essere messi in libertà animali che causano danni ingenti o minacciano la diversità delle specie indigene. Il Consiglio federale designa tali animali.

Capitolo 3: Protezione

Art. 7 Specie protette

1 Tutti gli animali di cui all'articolo 2, non appartenenti a una specie cacciabile, sono protetti (specie protette).

2 I Cantoni possono, previo consenso dell'Ufficio federale dell'ambiente (Ufficio federale)5, prevedere l'abbattimento di animali protetti se necessario per la protezione del biotopo o per la conservazione della diversità delle specie. Il Consiglio federale stabilisce le specie cui questa norma è applicabile.

3 Gli stambecchi possono essere cacciati dal 1° settembre al 30 novembre a scopo di regolazione degli effettivi. I Cantoni presentano ogni anno al Dipartimento, per approvazione, una pianificazione degli abbattimenti. Il Consiglio federale emana le relative prescrizioni.

4 I Cantoni provvedono a proteggere sufficientemente dai disturbi i mammiferi e gli uccelli selvatici.

5 Essi disciplinano segnatamente la protezione dei giovani animali e delle loro madri durante i periodi di caccia e degli uccelli adulti, durante il periodo della cova.

6 Nella pianificazione ed esecuzione di costruzioni e impianti che possono pregiudicare la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, la Confederazione consulta i Cantoni. Per progetti che pregiudicano zone protette d'importanza internazionale o nazionale, dev'essere chiesto il preavviso dell'Ufficio federale.

5 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937).

Art. 8 Abbattimento di animali ammalati o feriti

I guardacaccia, i badatori e gli affittuari di una riserva sono autorizzati ad abbattere anche e fuori del periodo di caccia gli animali feriti o ammalati. I capi abbattuti devono essere annunciati senza indugio all'autorità cantonale della caccia.

Art. 9 Autorizzazioni della Confederazione

1 Necessita di un'autorizzazione della Confederazione chi vuole:

a.
importare, far transitare o esportare animali di specie protette nonché parti o prodotti dei medesimi;
b.
mettere in libertà animali delle specie protette;
c.
importare, nell'intento di metterli in libertà, animali cacciabili;
d.
servirsi, in via eccezionale, di mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia.

2 Il Consiglio federale disciplina le competenze e la procedura.

Art. 10 Animali protetti tenuti in cattività

1 Chi vuole tenere in cattività animali protetti necessita di un'autorizzazione cantonale.

2 Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni possono essere tenuti in cattività animali protetti.

Art. 11 Zone protette

1 Il Consiglio federale, dopo aver sentito i Cantoni, delimita riserve per uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale.

2 Esso delimita, d'intesa con i Cantoni, bandite federali di caccia come pure riserve per uccelli acquatici e di passo, d'interesse nazionale.

3 Le bandite federali di caccia possono essere soppresse o sostituite con bandite equivalenti soltanto d'intesa con il Consiglio federale.

4 I Cantoni possono creare altre bandite di caccia e riserve per gli uccelli.

5 Nelle bandite di caccia e nelle riserve per gli uccelli la caccia è proibita. Gli organi esecutivi cantonali possono tuttavia permettere l'abbattimento di selvaggina se necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità delle specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati.

6 Il Consiglio federale emana disposizioni per la protezione delle bandite federali di caccia e delle riserve per gli uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale e nazionale. Sulla base di accordi di programma la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per le spese di vigilanza di tali riserve e aree.6

6 Nuovo testo del per. giusta il n. II 31 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

Capitolo 4: Danni causati dalla selvaggina

Art. 12 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina

1 I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina.

2 Essi possono ognora ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti. Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.7

2bis Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.8

3 I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa.

4 Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento.

5 La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati dalla selvaggina, segnatamente quelli causati dai grandi predatori agli animali da reddito.9 Può affidare l'esecuzione di tali compiti, contro indennità, a corporazioni di diritto pubblico o a privati.10

7 Nuovo testo giusta il n. II 11 dell'all. alla LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431).

8 Introdotto dal n. II 11 dell'all. alla LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431).

9 Introdotto dal n. 9 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

10 Per. introdotto dal n. 2 dell'all. alla L del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).

Art. 13 Risarcimento dei danni causati dalla selvaggina

1 Per i danni causati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito è corrisposto un equo risarcimento. Sono eccettuati i danni causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa a tenore dell'articolo 12 capoverso 3.

2 I Cantoni disciplinano l'obbligo di risarcimento. Il risarcimento è dovuto soltanto per quanto non si tratti di danni insignificanti e siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno. Le spese per siffatte misure possono essere computate nel calcolo dell'indennità.

3 La Confederazione accorda ai Cantoni, sulla base di accordi di programma, indennità globali per le spese di risarcimento dei danni causati dalla selvaggina nelle riserve e nelle aree di cui all'articolo 11 capoverso 6.11

4 Confederazione e Cantoni partecipano al risarcimento dei danni causati da certi animali protetti. Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, designa queste specie protette e determina le condizioni dell'obbligo di risarcimento.

11 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).

Capitolo 5: Informazione, formazione e ricerca

Art. 14

1 I Cantoni provvedono affinché la popolazione sia sufficientemente informata sul modo di vita degli animali selvatici, sui loro bisogni e sulla loro protezione.

2 Essi disciplinano la formazione e la formazione continua degli organi di protezione della selvaggina e dei cacciatori. La Confederazione tiene corsi per la formazione continua complementare degli organi di protezione della selvaggina delle zone federali protette.12

3 La Confederazione promuove lo studio sugli animali selvatici, sulle loro malattie e sul loro biotopo. Per questo scopo, l'Ufficio federale può consentire deroghe alle disposizioni della presente legge concernenti gli animali protetti. Per le deroghe riguardanti gli animali cacciabili sono competenti i Cantoni.

4 La Confederazione gestisce il Centro svizzero di documentazione per la ricerca sulla selvaggina. Essa promuove l'informazione del pubblico e può assegnare sussidi a centri di ricerca e ad altre istituzioni di importanza nazionale che sono al servizio della formazione e della ricerca.

5 Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la marcatura di mammiferi e uccelli selvatici.

12 Nuovo testo giusta il n. 43 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

Capitolo 6: Responsabilità civile e assicurazione

Art. 15 Responsabilità civile

1 Chi provoca danni nell'esercizio della caccia ne è responsabile.

2 Per il rimanente valgono le disposizioni del Codice delle obbligazioni13 concernenti gli atti illeciti.

Art. 16 Assicurazione

1 Chi è titolare di un'autorizzazione di caccia deve concludere un'assicurazione per la responsabilità civile. Il Consiglio federale stabilisce la somma minima di copertura.

2 Il danneggiato può intentare direttamente l'azione contro l'assicuratore per l'ammontare della somma assicurata.

3 Le eccezioni derivanti dal contratto d'assicurazione o dalla legge federale del 2 aprile 190814 sul contratto d'assicurazione non sono opponibili al danneggiato.

4 L'assicuratore ha un diritto di regresso contro lo stipulante o l'assicurato nella misura in cui egli potrebbe negare o ridurre la sua prestazione secondo il contratto d'assicurazione o la legge federale sul contratto d'assicurazione.

Capitolo 7: Disposizioni penali

Art. 17 Delitti

1 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:15

a.
caccia o uccide animali delle specie cacciabili o protette, oppure cattura o tiene in cattività animali di specie protette o se ne appropria;
b.
toglie dai nidi uova o piccoli di specie protette o disturba uccelli che covano;
c.
importa, fa transitare, esporta, mette in vendita o aliena animali protetti, vivi o morti, come pure parti o prodotti dei medesimi o uova;
d.
acquista, accetta in dono o in pegno, prende in custodia, dissimula, smercia o aiuta a smerciare animali vivi o morti oppure prodotti dei medesimi, di cui sa oppure dovrebbe presumere che sono stati ottenuti con un reato;
e.
entra, senza un motivo sufficiente, in una zona protetta munito di un'arma da tiro;
f.
scaccia o attira animali fuori delle zone protette;
g.
mette in libertà animali;
h.
affumica, gasa, affoga o impala volpi, tassi o marmotte;
i.16
usa mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia.

2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

15 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

16 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).

Art. 18 Contravvenzioni

1 È punito con una multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:17

a.
cattura selvaggina, la tiene in cattività, se ne appropria o la importa allo scopo di metterla in libertà;
b.
entra, senza un motivo sufficiente, in una zona di caccia munito di un'arma da tiro;
c.
detiene, fuori dei periodi di caccia, armi o trappole sui maggenghi o sugli alpi;
d.
lascia cacciare cani;
e.
non osserva i provvedimenti per proteggere gli animali dai disturbi;
f.
toglie dai nidi uova o piccoli di uccelli delle specie cacciabili;
g.
brucia estensivamente scarpate, bordi di campi o pascoli o elimina siepi;
h.
ostacola l'esercizio della caccia.

2 Il tentativo e la complicità sono punibili.

3 Se, nei casi previsti nel capoverso 1 lettere a-g, l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

4 Chiunque, durante la caccia, non reca seco i documenti prescritti o si rifiuta di esibirli agli organi di sorveglianza competenti è punito con la multa.

5 I Cantoni possono reprimere come contravvenzioni altre infrazioni al diritto cantonale.

17 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

Art. 20 Ritiro e diniego dell'autorizzazione di caccia

1 Chi ha un'autorizzazione di caccia ne è privato dal giudice per uno sino a dieci anni se:

a.
intenzionalmente o per negligenza, uccide o ferisce gravemente una persona durante l'esercizio della caccia;
b.
ha intenzionalmente commesso o tentato di commettere un delitto di cui all'articolo 17, in qualità di autore, istigatore o complice.

2 Il ritiro dell'autorizzazione vale per tutta la Svizzera.

3 I Cantoni possono prevedere altri motivi di ritiro o diniego dell'autorizzazione di caccia. Le pertinenti disposizioni amministrative valgono unicamente per il Cantone di cui si tratta.

Capitolo 8: Procedura penale

Art. 21 Perseguimento

1 Il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni spettano ai Cantoni.

2 L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 200519 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 200920 sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.21

3 Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2 e un'infrazione alla legge federale del 16 marzo 201222 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, alla legge federale del 16 dicembre 200523 sulla protezione degli animali, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, alla legge del 20 giugno 201424 sulle derrate alimentari o alla legge del 1° luglio 196625 sulle epizoozie, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.26

19 RS 631.0

20 RS 641.20

21 Nuovo testo giusta il n. I 35 dell'O del 12 giu. 2020 sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).

22 RS 453

23 RS 455

24 RS 817.0

25 RS 916.40

26 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 249; FF 2011 5017).

Art. 2227 Obbligo di comunicazione

1 Ogni ritiro dell'autorizzazione di caccia pronunciato dal giudice deve essere comunicato all'Ufficio federale.

2 L'Ufficio federale comunica ai Cantoni un elenco delle persone cui l'autorizzazione è stata ritirata; questo elenco permette ai Cantoni di assicurare il ritiro dell'autorizzazione sul loro territorio.

3 L'Ufficio federale può conservare tali dati in una collezione elettronica di dati. Una volta scaduto il termine per il ritiro dell'autorizzazione di caccia, cancella le registrazioni elettroniche e distrugge le relative decisioni cantonali. Può conservare queste ultime dopo averle rese anonime per scopi scientifici o statistici.

27 Nuovo testo giusta il n. VIII 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891; FF 1999 7979).

Art. 23 Risarcimento di danni

L'affittuario, in zone con regime di riserva, e il Cantone o il Comune, nelle altre zone, hanno diritto di esigere il risarcimento del danno causato da un delitto di caccia o da una contravvenzione. Per il resto sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni28.

Capitolo 9: Esecuzione e procedura29

29 Nuovo testo giusta in n. 10 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

Art. 25 Esecuzione da parte dei Cantoni31

1 L'esecuzione della presente legge incombe ai Cantoni sotto la sorveglianza della Confederazione: Essi rilasciano tutte le autorizzazioni che non competono a un'autorità federale in virtù della presente legge.

2 Le disposizioni cantonali d'esecuzione concernenti la proroga del periodo di protezione, la restrizione della lista delle specie cacciabili (art. 5 cpv. 4), la protezione degli animali contro i disturbi (art. 7 cpv. 4), la protezione dei giovani animali, delle loro madri e degli uccelli adulti (art. 7 cpv. 5), come anche le misure di autodifesa (art. 12 cpv. 3) devono essere approvate dalla Confederazione32.

3 Tutti gli atti normativi cantonali concernenti la caccia devono essere comunicati all'Ufficio federale prima della loro entrata in vigore.

31 Nuovo testo giusta in n. 10 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

32 Espr. modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

Art. 26 Diritto di perquisizione e di sequestro

I Cantoni disciplinano il diritto di perquisire i locali e gli impianti e di sequestrare oggetti al fine di garantire l'esecuzione della presente legge. Essi conferiscono alle persone incaricate dell'esecuzione la qualità di funzionari della polizia giudiziaria.

Capitolo 10: Disposizioni finali

Art. 2836

36 Abrogato dal n. II 50 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

Art. 29 Referendum e entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore 1° aprile 198837

37 DCF del 29 feb. 1988.