01.12.2023 - * / In vigore
01.09.2023 - 30.11.2023
01.07.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 30.06.2023
01.05.2017 - 31.12.2021
01.01.2017 - 30.04.2017
01.01.2014 - 31.12.2016
01.10.2013 - 31.12.2013
12.12.2008 - 30.09.2013
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01.08.2008 - 11.12.2008
01.01.2008 - 31.07.2008
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01.09.2000 - 31.01.2003
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) del 20 giugno 1986 (Stato 12 dicembre 2008) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 24sexies capoverso 4, 24septies, 25 e 25bis della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 aprile 19833, decreta: Capitolo 1: Scopo e campo di applicazione

Art. 1

Scopo 1 La presente legge si prefigge di: a. conservare la diversità delle specie e gli spazi vitali di mammiferi e uccelli indigeni e migratori viventi allo stato selvatico; b. proteggere le specie animali minacciate; c. ridurre a un limite sopportabile i danni a foreste e colture causati dalla fauna selvatica;

d. garantire un'adeguata gestione venatoria della selvaggina.

2

Essa stabilisce i principi secondo i quali i Cantoni devono disciplinare la caccia.


Art. 2

Campo di

applicazione

La legge concerne gli animali seguenti viventi in Svizzera allo stato selvatico: a. uccelli; b. predatori; c. artiodattili; d. leporidi; e. castori, marmotte e scoiattoli.

RU 1988 506

1

[CS 1 3; RU 1962 803, 1971 905, 1974 721, 1988 352]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 74, 78 cpv. 4, 79 e 80 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. VIII 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

3

FF 1983 II 1169 922.0

Caccia

2

922.0

Capitolo 2: Caccia

Art. 3

Principi 1 I Cantoni disciplinano e pianificano la caccia. Essi tengono conto delle condizioni locali, delle esigenze dell'agricoltura e della protezione della natura. La gestione continuativa delle foreste e la rigenerazione naturale con essenze stanziali devono essere assicurate.

2

I Cantoni stabiliscono le premesse per l'autorizzazione di caccia, determinano il sistema e le zone di caccia e provvedono ad un'efficace sorveglianza.

3

Essi tengono, conformemente alle prescrizioni del Consiglio federale, una statistica dei capi uccisi e degli effettivi delle specie più importanti.

4

Il Consiglio federale designa i mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia.

Esso fa allestire una statistica federale della caccia.


Art. 4

Autorizzazione di

caccia

1

Chiunque voglia cacciare deve avere un'autorizzazione del Cantone.

2

L'autorizzazione è rilasciata a chi abbia dimostrato, in un esame stabilito dal Cantone, di possedere le conoscenze necessarie.

3

I Cantoni possono rilasciare a persone che si preparano all'esame e a cacciatori ospiti un'autorizzazione di caccia limitata ad alcuni giorni.


Art. 5

Specie cacciabili e periodi di protezione 1

Le specie cacciabili e i periodi di protezione sono stabiliti come segue: a. cervo

dal 1° febbraio al 31 luglio b. cinghiale

dal 1° febbraio al 30 giugno c. daino, cervo Sika e muflone dal 1° febbraio al 31 luglio d. capriolo

dal 1° febbraio al 30 aprile e. camoscio

dal 1° gennaio al 31 luglio f.

lepre comune, lepre variabile e coniglio selvatico dal 1° gennaio al 30 settembre

LF

3

922.0

g. marmotta

dal 16 ottobre al 31 agosto h. volpe

dal 1° marzo al 15 giugno i. tasso

dal 16 gennaio al 15 giugno k. martora

e

faina

dal 16 febbraio al 31 agosto l.

fagiano di monte maschio, pernice bianca e pernice grigia dal 1° dicembre al 15 ottobre m. colombaccio, tortora dal collare orientale, corvo imperiale e cornacchia grigia dal 16 febbraio al 31 luglio

n. fagiano

comune

dal 1° febbraio al 31 agosto o. svasso maggiore, folaga, cormorano e anatra selvatica dal 1° febbraio al 31 agosto p. beccaccia

dal 15 dicembre al 15 settembre.

2

Le specie seguenti di anatre selvatiche sono protette: oca selvatica, tadorna, casarca, smergo e cigno, anatra marmorizzata, edredone di Steller, moretta arlecchina, gobbo rugginoso, quattrocchi d'Islanda e fistone turco.

3

Le specie seguenti possono essere cacciate tutto l'anno: a. cane procione, procione lavatore e gatto domestico inselvatichito; b. cornacchia nera, gazza, ghiandaia e tortora domestica inselvatichita.

4

I Cantoni possono prolungare i periodi di protezione o restringere la lista delle specie cacciabili. Ne hanno il dovere qualora lo esiga la protezione di specie localmente minacciate.

5

Essi possono, previo consenso del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento)4, accorciare provvisoriamente i periodi di protezione al fine di ridurre effettivi troppo alti o salvaguardare la diversità delle specie.

6

Il Consiglio federale può, sentiti i Cantoni, restringere, su piano nazionale, la lista delle specie cacciabili, qualora sia necessario alla conservazione di specie minacciate, oppure allargarla, indicando i periodi di protezione, quando il ristabilimento degli effettivi di specie protette permette nuovamente la caccia.

4

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

Caccia

4

922.0


Art. 6

Messa in libertà di selvaggina 1

I Cantoni possono mettere in libertà selvaggina soltanto se è assicurato un biotopo adeguato ed è garantita una protezione sufficiente.

2

Non possono essere messi in libertà animali che causano danni ingenti o minacciano la diversità delle specie indigene. Il Consiglio federale designa tali animali.

Capitolo 3: Protezione

Art. 7

Specie protette

1

Tutti gli animali di cui all'articolo 2, non appartenenti a una specie cacciabile, sono protetti (specie protette).

2

I Cantoni possono, previo consenso dell'Ufficio federale dell'ambiente (Ufficio federale)5, prevedere l'abbattimento di animali protetti se necessario per la protezione del biotopo o per la conservazione della diversità delle specie. Il Consiglio federale stabilisce le specie cui questa norma è applicabile.

3

Gli stambecchi possono essere cacciati dal 1° settembre al 30 novembre a scopo di regolazione degli effettivi. I Cantoni presentano ogni anno al Dipartimento, per approvazione, una pianificazione degli abbattimenti. Il Consiglio federale emana le relative prescrizioni.

4

I Cantoni provvedono a proteggere sufficientemente dai disturbi i mammiferi e gli uccelli selvatici.

5

Essi disciplinano segnatamente la protezione dei giovani animali e delle loro madri durante i periodi di caccia e degli uccelli adulti, durante il periodo della cova.

6

Nella pianificazione ed esecuzione di costruzioni e impianti che possono pregiudicare la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, la Confederazione consulta i Cantoni. Per progetti che pregiudicano zone protette d'importanza internazionale o nazionale, dev'essere chiesto il preavviso dell'Ufficio federale.


Art. 8

Abbattimento di animali ammalati o feriti I guardacaccia, i badatori e gli affittuari di una riserva sono autorizzati ad abbattere anche e fuori del periodo di caccia gli animali feriti o ammalati. I capi abbattuti devono essere annunciati senza indugio all'autorità cantonale della caccia.


Art. 9

Autorizzazioni della

Confederazione

1

Necessita di un'autorizzazione della Confederazione chi vuole: a. importare, far transitare o esportare animali di specie protette nonché parti o prodotti dei medesimi; 5

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

LF

5

922.0

b. mettere in libertà animali delle specie protette; c. importare, nell'intento di metterli in libertà, animali cacciabili; d. servirsi, in via eccezionale, di mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia.

2

Il Consiglio federale disciplina le competenze e la procedura.


Art. 10

Animali protetti tenuti in cattività 1

Chi vuole tenere in cattività animali protetti necessita di un'autorizzazione cantonale.

2

Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni possono essere tenuti in cattività animali protetti.


Art. 11

Zone protette

1

Il Consiglio federale, dopo aver sentito i Cantoni, delimita riserve per uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale.

2

Esso delimita, d'intesa con i Cantoni, bandite federali di caccia come pure riserve per uccelli acquatici e di passo, d'interesse nazionale.

3

Le bandite federali di caccia possono essere soppresse o sostituite con bandite equivalenti soltanto d'intesa con il Consiglio federale.

4

I Cantoni possono creare altre bandite di caccia e riserve per gli uccelli.

5

Nelle bandite di caccia e nelle riserve per gli uccelli la caccia è proibita. Gli organi esecutivi cantonali possono tuttavia permettere l'abbattimento di selvaggina se necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità delle specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati.

6

Il Consiglio federale emana disposizioni per la protezione delle bandite federali di caccia e delle riserve per gli uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale e nazionale. Sulla base di accordi di programma la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per le spese di vigilanza di tali riserve e aeree.6 6

Nuovo testo del per. giusta il n. II 31 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).

Caccia

6

922.0

Capitolo 4: Danni causati dalla selvaggina

Art. 12

Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina 1

I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina.

2

Essi possono ognora ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti. Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.7 2bis Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.8 3 I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa.

4

Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento.


Art. 13

Risarcimento dei danni causati dalla selvaggina 1

Per i danni causati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito è corrisposto un equo risarcimento. Sono eccettuati i danni causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa a tenore dell'articolo 12 capoverso 3.

2

I Cantoni disciplinano l'obbligo di risarcimento. Il risarcimento è dovuto soltanto per quanto non si tratti di danni insignificanti e siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno. Le spese per siffatte misure possono essere computate nel calcolo dell'indennità.

3

La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma indennità globali per le spese di risarcimento dei danni causati dalla selvaggina di una bandita federale.9 4

Confederazione e Cantoni partecipano al risarcimento dei danni causati da certi animali protetti. Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, designa queste specie protette e determina le condizioni dell'obbligo di risarcimento.

7

Nuovo testo giusta il n. II 11 dell'all. alla LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187 188; FF 2001 3431).

8

Introdotto dal n. II 11 dell'all. alla LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187 188; FF 2001 3431).

9

Nuovo testo giusta il n. II 31 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore

dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).

LF

7

922.0


Capitolo 5: Informazione, formazione e ricerca Art. 14 1

I Cantoni provvedono affinché la popolazione sia sufficientemente informata sul modo di vita degli animali selvatici, sui loro bisogni e sulla loro protezione.

2

Essi disciplinano la formazione e il perfezionamento degli organi di protezione della selvaggina e dei cacciatori. La Confederazione tiene corsi per la formazione complementare degli organi di protezione della selvaggina delle zone federali protette.

3

La Confederazione promuove lo studio sugli animali selvatici, sulle loro malattie e sul loro biotopo. Per questo scopo, l'Ufficio federale può consentire deroghe alle disposizioni della presente legge concernenti gli animali protetti. Per le deroghe riguardanti gli animali cacciabili sono competenti i Cantoni.

4

La Confederazione gestisce il Centro svizzero di documentazione per la ricerca sulla selvaggina. Essa promuove l'informazione del pubblico e può assegnare sussidi a centri di ricerca e ad altre istituzioni di importanza nazionale che sono al servizio della formazione e della ricerca.

5

Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la marcatura di mammiferi e uccelli selvatici.

Capitolo 6: Responsabilità civile e assicurazione

Art. 15

Responsabilità civile 1

Chi provoca danni nell'esercizio della caccia ne è responsabile.

2

Per il rimanente valgono le disposizioni del Codice delle obbligazioni10 concernenti gli atti illeciti.


Art. 16

Assicurazione

1

Chi è titolare di un'autorizzazione di caccia deve concludere un'assicurazione per la responsabilità civile. Il Consiglio federale stabilisce la somma minima di copertura.

2

Il danneggiato può intentare direttamente l'azione contro l'assicuratore per l'ammontare della somma assicurata.

3

Le eccezioni derivanti dal contratto d'assicurazione o dalla legge federale del 2 aprile 190811 sul contratto d'assicurazione non sono opponibili al danneggiato.

4

L'assicuratore ha un diritto di regresso contro lo stipulante o l'assicurato nella misura in cui egli potrebbe negare o ridurre la sua prestazione secondo il contratto d'assicurazione o la legge federale sul contratto d'assicurazione.

10

RS 220

11

RS 221.229.1

Caccia

8

922.0

Capitolo 7: Disposizioni penali

Art. 17

Delitti 1 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:12

a. caccia o uccide animali delle specie cacciabili o protette, oppure cattura o tiene in cattività animali di specie protette o se ne appropria; b. toglie dai nidi uova o piccoli di specie protette o disturba uccelli che covano; c. importa, fa transitare, esporta, mette in vendita o aliena animali protetti, vivi o morti, come pure parti o prodotti dei medesimi o uova; d. acquista, accetta in dono o in pegno, prende in custodia, dissimula, smercia o aiuta a smerciare animali vivi o morti oppure prodotti dei medesimi, di cui sa oppure dovrebbe presumere che sono stati ottenuti con un reato; e. entra, senza un motivo sufficiente, in una zona protetta munito di un'arma da tiro;

f.

scaccia o attira animali fuori delle zone protette; g. mette in libertà animali; h. affumica, gasa, affoga o impala volpi, tassi o marmotte; i.13 usa mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia.

2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.


Art. 18

Contravvenzioni 1 È punito con una multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:14

a. cattura selvaggina, la tiene in cattività, se ne appropria o la importa allo scopo di metterla in libertà;

b. entra, senza un motivo sufficiente, in una zona di caccia munito di un'arma da tiro;

c. detiene, fuori dei periodi di caccia, armi o trappole sui maggenghi o sugli alpi;

d. lascia

cacciare

cani;

e. non osserva i provvedimenti per proteggere gli animali dai disturbi; f.

toglie dai nidi uova o piccoli di uccelli delle specie cacciabili; 12 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

13 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d).

14 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13 dic.

2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

LF

9

922.0

g. brucia estensivamente scarpate, bordi di campi o pascoli o elimina siepi; h. ostacola l'esercizio della caccia.

2

Il tentativo e la complicità sono punibili.

3

Se, nei casi previsti nel capoverso 1 lettere a-g, l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

4

Chiunque, durante la caccia, non reca seco i documenti prescritti o si rifiuta di esibirli agli organi di sorveglianza competenti è punito con la multa.

5

I Cantoni possono reprimere come contravvenzioni altre infrazioni al diritto cantonale.


Art. 19

Applicazione alle persone giuridiche e alle società commerciali È applicabile l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197415 sul diritto penale amministrativo.


Art. 20

Ritiro e diniego dell'autorizzazione di caccia 1

Chi ha un'autorizzazione di caccia ne è privato dal giudice per uno sino a dieci anni se:

a. intenzionalmente o per negligenza, uccide o ferisce gravemente una persona durante l'esercizio della caccia; b. ha intenzionalmente commesso o tentato di commettere un delitto di cui all'articolo 17, in qualità di autore, istigatore o complice.

2

Il ritiro dell'autorizzazione vale per tutta la Svizzera.

3

I Cantoni possono prevedere altri motivi di ritiro o diniego dell'autorizzazione di caccia. Le pertinenti disposizioni amministrative valgono unicamente per il Cantone di cui si tratta.

Capitolo 8: Procedura penale

Art. 21

Perseguimento 1 Il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni spettano ai Cantoni.

2

L'Ufficio federale di veterinaria persegue e giudica le infrazioni in rapporto con l'importazione, il transito o l'esportazione. Se vi è simultaneamente violazione della legge del 18 marzo 200516 sulle dogane, l'inchiesta è condotta dall'Amministrazione federale delle dogane che emana anche il decreto penale.17 15

RS 313.0

16 RS

631.0

17 Nuovo testo del per. giusta il n. 18 dell'all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.0).

Caccia

10

922.0

3

Se un atto costituisce contemporaneamente un'infrazione giusta il capoverso 2 e un'infrazione alla legge federale del 9 marzo 197818 sulla protezione degli animali, alla legge federale sulle dogane alla legge federale dell'8 dicembre 190519 sul commercio delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo o alla legge federale del 1° luglio 196620 sulle epizoozie, che devono essere perseguite dalle medesime autorità amministrative federali, la pena inflitta sarà quella prevista per l'infrazione più grave; tale pena può essere aumentata adeguatamente.


Art. 22


21

Obbligo di comunicazione 1

Ogni ritiro dell'autorizzazione di caccia pronunciato dal giudice deve essere comunicato all'Ufficio federale.

2

L'Ufficio federale comunica ai Cantoni un elenco delle persone cui l'autorizzazione è stata ritirata; questo elenco permette ai Cantoni di assicurare il ritiro dell'autorizzazione sul loro territorio.

3

L'Ufficio federale può conservare tali dati in una collezione elettronica di dati. Una volta scaduto il termine per il ritiro dell'autorizzazione di caccia, cancella le registrazioni elettroniche e distrugge le relative decisioni cantonali. Può conservare queste ultime dopo averle rese anonime per scopi scientifici o statistici.


Art. 23

Risarcimento di danni L'affittuario, in zone con regime di riserva, e il Cantone o il Comune, nelle altre zone, hanno diritto di esigere il risarcimento del danno causato da un delitto di caccia o da una contravvenzione. Per il resto sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni22.

Capitolo 9: Esecuzione e procedura23

Art. 24

Esecuzione da parte della Confederazione24 Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

18

[RU 1981 562 1064, 1991 2345, 1995 1469 art. 59 n. 1, 2003 4181 4803 all. n. 3, 2006 2197 all. n. 45. RU 2008 2965 art. 43]. Vedi ora la LF del 16 dic. 2005 (RS 455).

19

[CS 4 475; RU 1979 1758, 1985 1992 n. I 1, 1991 362 n. II 404. RU 1995 1469 art. 58 lett. a]. Vedi ora la LF del 9 ott. 1992 (RS 817.0).

20

RS 916.40

21 Nuovo testo giusta il n. VIII 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

22

RS 220

23 Nuovo testo giusta in n. 10 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

24 Nuovo testo giusta in n. 10 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

LF

11

922.0


Art. 25

Esecuzione da parte dei Cantoni25 1

L'esecuzione della presente legge incombe ai Cantoni sotto la sorveglianza della Confederazione: Essi rilasciano tutte le autorizzazioni che non competono a un'autorità federale in virtù della presente legge.

2

Le disposizioni cantonali d'esecuzione concernenti la proroga del periodo di protezione, la restrizione della lista delle specie cacciabili (art. 5 cpv. 4), la protezione degli animali contro i disturbi (art. 7 cpv. 4), la protezione dei giovani animali, delle loro madri e degli uccelli adulti (art. 7 cpv. 5), come anche le misure di autodifesa (art. 12 cpv. 3) devono essere approvate dalla Confederazione26.

3

Tutti gli atti normativi cantonali concernenti la caccia devono essere comunicati all'Ufficio federale prima della loro entrata in vigore.

a27

Art. 26

Diritto di perquisizione e di sequestro I Cantoni disciplinano il diritto di perquisire i locali e gli impianti e di sequestrare oggetti al fine di garantire l'esecuzione della presente legge. Essi conferiscono alle persone incaricate dell'esecuzione la qualità di funzionari della polizia giudiziaria.

Capitolo 10: Disposizioni finali

Art. 27

Abrogazione e modificazione di leggi federali 1. La legge federale del 10 giugno 192528 sulla caccia e la protezione degli uccelli è abrogata. 2. La legge federale del 1° luglio 196629 sulla protezione della natura e del paesaggio è modificata come segue: Art. 23 ...

25 Nuovo testo giusta in n. 10 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

26

Espressione modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362 369; FF 1988 II 1149).

27 Introdotto dal n. 10 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica (RS 814.91). Abrogato dal n. 128 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

28

[CS 9 552; RU 1954 455 n. I n. 7, 1959 953 art. 11 lett. c, 1962 852, 1971 855, 1977 1907 art. 1, 2, 1981 497 art. 1] 29

RS 451. La modifica qui appresso é inserita nella L menzionata.

Caccia

12

922.0

3. Il Codice delle obbligazioni30 è modificato come segue: Art. 56 cpv. 3 Abrogato

Art. 28


31



Art. 29

Referendum e entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore 1° aprile 198832 30

RS 220

31 Abrogato dal n. II 50 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).

32

DCF del 29 feb. 1988 (RU 1988 516).